Aresinforma dicembre2014

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AresInforma Sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione 05/14 La parola all’azienda: il caso RED BULL Sicurezza: l’Europa inaugura la prevenzione dinamica Sistri: novità in arrivo I nostri corsi in programmazione per gennaio e febbraio 2015

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Il numero di dicembre della Newsletter di Studio ARES

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AresInformaSicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione

05/14

La parola all’azienda: il caso RED BULLSicurezza: l’Europa inaugura la prevenzione dinamica

Sistri: novità in arrivoI nostri corsi in programmazione per gennaio e febbraio 2015

prima di tutto

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a cura di Vittorio CampionePresidente Studio Ares

Si chiude un altro anno, e per noi di Studio ARES si affaccia una ricorrenza importante: nel 2015 compiremo 15 anni. Una tappa significativa, un tempo forse breve paragonato ad altre aziende ma sicuramente lungo per una società di consulenza. Festeggeremo insieme con tante iniziative,seminari, convegni, sempre all’insegna della buona gestione aziendale.

Su questo ultimo numero del 2014 di ARES informa abbiamo l’onore di ospitare un caso aziendale d’eccezione: quello di Red Bull Italia, un marchio famoso in tutto il mondo che possiamo annoverare tra i nostri clienti più prestigiosi.

L’azienda ci illustra cosa vuol dire fare sicurezza per chi ha fatto del rischio la propria bandiera.

All’interno del numero, trovate poi un interessante contributo del nostro legale, che ci illustra una sentenza storica: un’azienda dotata di modello organizzativo e sistema di gestione per la sicurezza è stata assolta dal reato amministrativo 231. La prevenzione vera, quando è dimostrabile, diventa una formidabile arma di difesa nel caso sfortunato di infortuni gravi. Lo predichiamo da anni: le aziende serie, quelle che investono, che credono nella sicurezza possono e devono essere distinte da quelle che credono che tutto ciò sia un inutile

orpello e devono perciò essere tutelate, anche dalla magistratura.

Non ci resta che augurarvi buona lettura, ma soprattutto buone feste e un 2015 ricco di soddisfazioni!

Le aziende serie, quelle che investono, che credono nella

sicurezza devono essere distinte da quelle che credono che tutto

ciò sia un inutile orpello

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la parola all’azienda

LA SICUREZZA METTE LE ALI! IL CASO DI RED BULL

Può un’azienda che ha fatto del rischio e delle imprese più spericolate il proprio marchio di fabbrica essere nello stesso tempo attenta alla sicurezza e alla salute del proprio personale? Lo chiediamo a Giordano Bassi, amministratore delegato di Red Bull Italia, leader nel settore degli energy drink .

“La tutela dei collaboratori è per noi un impegno primario, che richiede attenzione e competenza. Il nostro lavoro è un lavoro particolare, molto vario e si può pensare che poco si adatti alle rigide norme nate per le aziende produttive. Fondamentale è quindi anche l’approccio dei consulenti, che devono calarsi nella nostra realtà”.

Qual è stata la vostra esperienza con Studio ARES?

“I consulenti ARES ci hanno assistito con professionalità fin dal primo momento, entrando a conoscere la nostra organizzazione e il nostro modo di lavorare. Insieme ci siamo concentrati sul settore più complesso e critico per noi, quello dell’organizzazione di eventi per i quali Red Bull è lo sponsor principale. Anche se non siamo noi i committenti veri e propri, ci preme molto che siano gestiti nella massima sicurezza per i lavoratori e gli spettatori. A qualunque titolo Red Bull sia coinvolta in questi eventi, ci preme molto che essi siano gestiti nella massima sicurezza per i lavoratori e gli spettatori. Talvolta si tratta di veri e propri cantieri, con tutte le conseguenze del caso in termini

di autorizzazioni, adempimenti e cautele. Pensate ad un evento come il Cliff Diving, la gara di tuffi acrobatici che si tiene anche nel nostro paese: tante persone lavorano all’organizzazione, al montaggio delle strutture, alla comunicazione. Occorrono quindi procedure chiare per coordinare i lavori ed evitare interferenze e pericoli per i lavoratori.”

Quali sono le priorità che vi siete dati per la prevenzione?

“Oltre alla gestione dei fornitori, degli appalti e dei cantieri, come dicevo prima, un altro rischio importante per il nostro personale è legato alla guida dei veicoli, sia auto tradizionali che le nostre famose Mini Red Bull, quelle con la lattina sul tetto, per intenderci. Abbiamo impostato insieme a Studio ARES un libretto informativo sulle 10 regole per la guida sicura,che abbiamo consegnato a tutti i collaboratori; si va dai consigli di prudenza ai divieti da rispettare assolutamente, come l’uso del telefonino durante la guida.”

Avete progetti importanti per il 2015?

“Proseguiremo con l’attività di formazione ed informazione del personale, iniziata da tempo: ritengo che collaboratori consapevoli e coinvolti siano la migliore garanzia per la sicurezza, sia loro che dei loro colleghi. Inoltre, siamo sempre alla ricerca di nuove iniziative che promuovano la salute, per migliorare lo

stile di vita dei dipendenti attraverso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, nonché la promozione di scelte sane.”

Insomma, adrenalina e prudenza possono coniugarsi?

“Un conto sono le imprese mozzafiato dei nostri atleti, consapevoli dei rischi e comunque attenti alla propria sicurezza, un altro è la tutela della salute dei nostri collaboratori, un obbligo del datore di lavoro che permette all’azienda di funzionare, dando continuità alla nostra attività e garantendo emozioni e divertimento a tutti coloro che vi partecipano”.

Alla prossima sfida, allora, per mettere di nuovo le ali alla sicurezza!

© RedBull

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punto di vista

ESIMENTE RICONOSCIUTA AL MODELLO 231 INTEGRATO CON

IL SISTEMA 18001:2007

In un contributo pubblicato nei precedenti numeri ci si era soffermati sulla possibilità che l’adeguamento al D. lgs 231/01 degradasse da opportunità di tutela per l’Impresa a costo improduttivo (in quanto non funzionante nel momento del bisogno) per coloro che si fossero adeguati by-passando alcuni step fondamentali. Tra questi punti ineludibili non si può tralasciare una corretta integrazione tra il “Modello 231” ed i sistemi gestionali già presenti nell’organizzazione aziendale.

Con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro è la Legge stessa (art. 30 D. lgs 81/08) ad indicare gli standard gestionali di riferimento prevedendo testualmente che “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.”

La norma, come prevedibile, aveva inizialmente creato non pochi problemi interpretativi per la presunzione di conformità del Modello 231 supportato da un sistema di gestione 18001:2007 per le “parti corrispondenti”: parti che – tuttavia - non erano state messe “nero su bianco” dal Legislatore creando incertezze e disorientamenti.

A tale quesito ha fornito una risposta, attendibile ed autorevole, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2011, la quale ha avuto il merito di pubblicare una tabella con una precisa indicazione delle parti corrispondenti (a cui si applica la presunzione di conformità) tra gli standard OHSAS/UNI-INAIL e l’art. 30 D. lgs 81/08. Al netto delle corrispondenze,

l’esito della circolare è chiaro: la parte mancante riguarda l’esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (requisito previsto sia dall’art. 30 che dal D. lgs 231/01). A fianco di tale requisito, per poter invocare il beneficio dell’esimente, non si dimentichi l’art. 6 D. lgs 231/01 che richiede la nomina di un Organismo di vigilanza interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui viene affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza” del Modello 231 (e dunque anche sul SGSL). A fianco delle interpretazioni del Ministero ecco che – a distanza di 6 anni e dopo alcune incertezze interpretative – la Giurisprudenza di merito è arrivata a riconoscere l’efficacia esimente del Modello 231 supportato da un SGSL conforme al BS OHSAS 18001:2007.

Il caso – Sent. Trib. Milano del 24/09/14

La sentenza si occupa di un caso di omicidio colposo derivante da investimento ferroviario di un operaio in un cantiere mobile sui binari, per non aver predisposto le misure organizzative e di sicurezza previste dalla legislazione specifica. Accanto agli imputati venivano perseguite anche le Società per il D. lgs 231 con diversi capi di imputazione tra cui “[…] l’inosservanza degli obblighi di adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni del tipo di quello indicato a capo A) che precede” nonché per “[…] l’inosservanza costituita dal mancato aggiornamento del modello organizzativo alla luce dell’entrata in vigore della L. n. 123/2007 (che ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti al reato di cui all’art. 589 c.p.), con i conseguenti controlli in materia.”] . Per questo la Pubblica Accusa chiedeva la condanna per ciascuna Società a sanzioni pecuniarie da 25.000 a 35.000 euro.

Esaurito il rito processuale - ove le difese hanno avuto modo di dimostrare al Giudice la bontà delle scelte aziendali tra cui l’adozione e l’aggiornamento del Modello 231 supportato con un SGSL conforme allo BS OHSAS 18.001 – il Giudice concludeva per l’assoluzione delle Società dall’illecito 231 proprio perché la Società (X) “aveva peraltro sviluppato un sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001 del 2007, analogo al modello richiesto dall’art. 30 D.l. 81/2003 (lo dichiarava il teste … ingegnere gestionale che ha avuto il compito di valutare i modelli organizzativi delle tre imprese coinvolte nel procedimento, all’udienza del 12/06/2013).”. Medesima sorte per la Società (Y) che “aveva un modello organizzativo efficiente, che non comprendeva i reati sulla salute, ma che era stato aggiornato dopo l’introduzione della 123/2007 (come affermato dai testi …, facenti parte dell’organismo di vigilanza (Y), sentiti all’udienza del 26/06/2013. … sottolineava che (Y) poneva grande attenzione in tema di sicurezza).”

Nell’articolazione della sentenza il Giudice motivava l’assoluzione non ritenendo integrato il requisito di cui all’art. 5 D. lgs 231/01 ovvero la sussistenza di un interesse o vantaggio in capo alle Società. In particolare il Giudice evidenziava, inoltre, che la Società “(Y) si era adoperata molto per la fase della pianificazione della sicurezza, l’ingegner (C) aveva attorno a sé molti collaboratori che lo coadiuvavano, e venivano svolte costantemente riunioni per programmare i lavori e integrare il PSC. Il teste (B) affermava poi in sede d’udienza di non avere tetti di spesa in merito alla sicurezza.” Sotto il profilo delle attrezzature per la sicurezza e della formazione degli addetti, infine, il Giudice rilevava come “La sera dell’incidente c’era un numero congruo

a cura di Stefano RavasioAvvocato

di zainetti di sicurezza con all’interno tutto il materiale previsto dalla normativa, tromba compresa, ed erano stati inviati ben tre agenti addetti alla protezione, formati da (X) per lo svolgimento delle funzioni loro affidate e dotati ciascuno del proprio fischietto individuale.”

Ecco, pertanto, come il concreto rispetto della normativa di cui al D. lgs 81/08 insieme alla presenza del Modello 231 integrato con un SGSL idoneo ai sensi dell’art. 30 81/08 permetta all’Autorità Giudiziaria di concludere rilevando come nel caso concreto “non sussista un collegamento tra l’incidente ed un tentativo di risparmio sulle spese volte a garantire la sicurezza.” assolvendo così le Società imputate ex

D. lgs 231/01.

Conclusioni

Alla luce di questo primo fondamentale orientamento giurisprudenziale di merito è consentito affermare che nella partita per ottenere un giusto riconoscimento degli sforzi organizzativi ed economici sostenuti per l’adeguamento al D. lgs 231/01, giochi un ruolo fondamentale la corretta ed efficace attuazione di un Modello 231 integrato con un SGSL conforme alle Linee guida UNI-INAIL 2001 o al BS OHSAS 18001:2007 . Diversamente risulterebbe estremamente arduo per l’Avvocato difensore della Società dimostrare in giudizio l’esonero dalla responsabilità invocando il puntuale rispetto degli obblighi di cui all’art. 30 D. lgs 81/08 e la Pubblica Accusa avrà buon gioco a mettere in seria difficoltà innanzi al Giudice Penale un Modello 231 non supportato da un SGSL conforme ai requisiti normativi.

In conclusione, come si è già avuto modo di sottolineare nelle edizioni precedenti, l’adozione di un Modello 231 rappresenta un’opportunità di tutela qualora lo stesso sia integrato con l’operatività aziendale e, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, con un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme allo standard 18001:2007 ovvero alle Linee Guida UNI-INAIL 2001. Diversamente operando si concretizza il rischio che il Modello 231 diventi una sovrastruttura gestionale inapplicata e non integrata con la circostante realtà aziendale mancando, inevitabilmente, il target esimente del D. lgs 231/01 ora riconosciuto espressamente anche dall’Autorità Giudiziaria.

punto di vista

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SICUREZZA SUL LAvORO, L’EUROpA INAUGURA LA pREvENZIONE

DINAMICA

Immediata evidenza documentale a misure preventive e protettive dei lavoratori, sia in occasione di costituzione di nuova impresa che di rielaborazione della valutazione dei rischi.

Ad imporlo dal 25 novembre 2014 è la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cd. “Legge europea 2013 bis”) mediante la diretta modifica del Dlgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In base ai riformulati articoli 28 (oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (modalità di effettuazione della valutazione) del Dlgs 81/2008, il datore di lavoro deve rispettivamente: in caso di costruzione di nuova impresa, dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione all’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi su misure di prevenzione e protezione attuate, dispositivi

di protezione adottati, misure di miglioramento della sicurezza, procedure, ruoli e soggetti responsabili dell’attuazione delle misure, mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici; in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, dare stessa evidenza all’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione.

In entrambi i casi, delle novità documentate deve inoltre essere data immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché accesso, su richiesta, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

sicurezza

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LA CASSAZIONE pENALESULLA fORMAZIONE

ALL’USO DELLE ATTREZZATURE

Con la sentenza del 23 ottobre 2014 n. 44106, la Quarta Sezione Penale della Cassazione si è soffermata sulla formazione quale strumento per “la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati”, definendo in cosa consista la differenza tra la formazione quale “’costruzione’ di un saper fare” e l’informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08

In questa interessante sentenza la Cassazione ha ricordato che “la formazione, della quale oggi l’art. 2 d.lgs. n. 81/2008 dà una definizione legale valevole in ambito prevenzionistico, è “Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.”

Secondo la Corte, dall’analisi delle varie disposizioni sulla formazione sull’utilizzo delle attrezzature “si ricava che, ove si tratti della formazione riguardo all’uso di macchine complesse, la formazione adeguata [...] non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa è piuttosto la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati; competenze che a seconda del casi prospettano un facere o un non facere.

Detto altrimenti, l’obbligo di formazione, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere

operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato.

Una riprova, neppure troppo indiretta di quanto si va affermando, è nella previsione di legge [al tempo del commesso reato, recata dall’art. 37, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 626/1994; oggi dall’art. 73, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 81/2008] secondo la quale il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle situazioni anormali prevedibili.”

E la Corte prosegue: “L’attività di informazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessariamente la ‘costruzione’ di un saper fare. Tuttavia è evidente che quest’ultima incorpora la prima.

Si deve quindi formulare il seguente principio di diritto: “in tema di infortuni sul lavoro, l’attività di formazione del lavoratore prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 626/1994 - ed oggi dall’art. 73 d.lgs. n. 81/2008 -, ove si tratti dell’utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell’informazione e nell’addestramento in merito al rischi derivanti dall’utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate”.

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AZIENDE ChE pROMUOvONOLA SALUTE

sicurezza

Il concetto di Promozione della Salute nei contesti occupazionali (Workplace Health Promotion o WHP) presuppone che un’azienda non solo attui tutte le misure per prevenire infortuni e malattie professionali ma si impegni anche ad offrire ai propri lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche.

I luoghi di lavoro che promuovono la salute, ad esempio, incentivano e promuovono l’attività fisica, offrono opportunità per smettere di fumare, promuovono un’alimentazione sana, attuano misure per migliorare il benessere sul lavoro e oltre il lavoro.

Le aziende della Rete WHP aderiscono ad uno specifico programma che prevede un percorso di realizzazione di buone pratiche (azioni efficaci validate da tecnici esperti) nel campo della promozione della salute. Le buone pratiche, ad esempio, sono finalizzate a promuovere un’alimentazione sana, a favorire uno stile di vita attivo, a offrire un ambiente di lavoro libero dal fumo e opportunità per smettere di fumare.

Il programma include 6 aree tematiche: – promozione di un’alimentazione protettiva – contrasto al fumo di tabacco – promozione dell’attività fisica

– promozione della sicurezza stradale e di una mobilità sostenibile – contrasto all’alcol e alle altre dipendenze – promozione del benessere e della conciliazione vita-lavoro.

Le aziende che decidono di aderire si impegnano a realizzare annualmente almeno tre buone pratiche (scegliendole da un apposito manuale) in due aree tematiche diverse. Al termine del primo anno vengono accreditate come “azienda che promuove salute” ricevendo il logo “health promoting workplace” dell’anno.

Non va infine dimenticato che alcune buone pratiche WHP possono concorrere al raggiungimento dei 100 punti necessari per ottenere l’oscillazione del premio assicurativo INAIL (Modello OT24).

Studio Ares e’ a vostra disposizione per chiarimentie informazioni su questo progetto.

Scrivete a [email protected]

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ambiente

Sistri, novità in arrivo dal “Collegato ambientale”

Il Ddl approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2014, e ora al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva, conferma la vigente operatività del Sistri e prevede l’allungamento (fino al 31 dicembre 2015) del periodo in cui i soggetti obbligati devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti.

Il nuovo passaggio a Montecitorio del Ddl recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha infatti sancito unicamente una estensione della durata del cd. “doppio binario” ex Dl 101/2013, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative a registri e formulari di trasporto, godendo di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri (che si applicheranno dal 1° gennaio 2016).

Lombardia, domande Auadal 1°novembre 2014 solo on line

Dal 1° novembre 2014 le domande di autorizzazione unica ambientale vanno presentate solo telematicamente e coi moduli regionali unificati. Lo ricorda la Regione Lombardia nella nota 29 ottobre 2014.

Coerentemente a quanto stabilito nel Dpr 160/2010 le domande vanno inviate dai gestori solo per via telematica utilizzando le varie piattaforme informatiche messe a disposizione dagli Sportelli unici attività produttive (Suap) che ai sensi del regolamento Aua, Dpr 59/2013 raccolgono le domande e le inviano alla Provincia. Esclusa dunque la presentazione per via cartacea, via posta elettronica certificata (Pec) o utilizzando modelli diversi da quelli regionali unificati.

La Regione ricorda poi che ai sensi delle disposizioni regionali, l’Aua è esclusa per gli impianti di acque reflue urbane in quanto destinati ad attività di pubblico servizio gestite da enti pubblici o dati in concessione da questi, nonché per impianti connessi ad interventi di bonifica in quanto afferenti a specifiche norme settoriali e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata della bonifica.

Gas fluorurati, la Ue calibra le quote

La Commissione ha individuato i valori di riferimento per l’assegnazione delle quote di idrofluorocarburi nel triennio 2015-2017 e definito il formato e le modalità di trasmissione della relazione annuale sui gas fluorurati a effetto serra.

Le novità arrivano entrambe in attuazione del nuovo regolamento “madre” per i gas fluorurati ad effetto serra (regolamento 517/2014/Ue applicabile dal 1° gennaio 2015). La decisione 2014/774/Ue determina i valori di riferimento funzionali all’assegnazione delle quote per l’immissione in commercio degli Hcfc, nel trienno 2015-2017, per 79 imprese europee (11 italiane) che hanno comunicato di aver immesso in commercio idrofluorocarburi nel periodo 2009-2012.

Il regolamento 1191/2014/Ue stabilisce il formato e le modalità – esclusivamente elettroniche — di trasmissione delle relazioni annuali obbligatorie che produttori, importatori, esportatori, utilizzatori e smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra (in particolare di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) dovranno effettuare per la prima volta entro il 31 marzo 2015.

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Ci siamo fatti in due per voi.

Formazione Ares.Da oggi anche a Lecco, nella nuova aula di corso Matteotti 5/h.

Fino a dicembre 10% di sconto sulla prima iscrizione.Per informazioni visita il sito www.studioares.net

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i nostri corsi

primo semestre 2015

I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Per ulteriori informazioni e per i calendari completi di tutte le giornate visitate il nostro sito www.studioares.net.

CORSO DURATA INIZIO a BERGAMO INIZIO a LECCO COSTO

Datori di Lavoro - RSPP - rischio BASSO 16 ore 12 marzo 4 febbraio 440 €

Datori di Lavoro - RSPP - rischio MEDIO 32 ore 12 marzo 4 febbraio 750 €

Datori di Lavoro - RSPP - rischio ALTO 48 ore 12 marzo 4 febbraio 1.000 €

Addetti antincendio in attività a rischio BASSO 4 ore 17 febbraio 1° edizione18 giugno 2° edizione

13 marzo 1°edizione18 maggio 2° edizione 198 €

Addetti antincendio in attività a rischio MEDIO 8 ore 17 febbraio 1°edizione18 giugno 2° edizione

13 marzo 1°edizione18 maggio 2° edizione 330 €

Conducente di carrelli elevatori 12 ore 5 marzo 20 maggio 280 €

Addetti al primo soccorso aziendale Gruppo A 16 ore 5 febbraio 1°edizione9 giugno 2°edizione

11 marzo 1°edizione6 maggio 2°edizione 300 €

Addetti al primo soccorso aziendaleGruppo B e C 12 ore 5 febbraio 1° edizione

9 giugno 2° edizione11 marzo 1°edizione6 maggio 2°edizione 250 €

AGGIORNAMENTO addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo B e C 4 ore 12 febbraio 1°edizione

16 giugno 2°edizione18 marzo 1°edizione

13 maggio 2°edizione 110 €

AGGIORNAMENTO addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo A 6 ore 12 febbraio 1°edizione

16 giugno 2°edizione18 marzo 1°edizione

13 maggio 2°edizione 150 €

RSPP - Mod. A 28 ore 12 marzo 4 febbraio 550 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 3 60 ore 28 aprile 20 marzo 1.540 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 4 48 ore 28 aprile 20 marzo 1.100 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 5 68 ore 28 aprile 20 marzo 1.650 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 6 24 ore 28 aprile 20 marzo 550 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 7 60 ore 28 aprile 20 marzo 1.540 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 9 12 ore 14 maggio 8 aprile 330 €

RSPP - Mod. C 24 ore 14 aprile 25 febbraio 550 €

Agg. RSPP / RLS: Lavoro solitario e in spazi confinati 4 ore 18 febbraio 22 giugno 140 €

Agg. RSPP / RLS: Valutazione del rischiodi esplosione ad agenti fisici: CEM e ROA 4 ore 11 giugno 26 febbraio 140 €

Agg. RSPP / RLS: Introduzione ai Regolamentidella UE “REACH” e CLP/GHS” 4 ore - 6 marzo 140 €

Agg. RSPP / RLS: Gestione delle emergenze 4 ore 25 marzo - 140 €

Agg. RSPP / RLS: Introduzione al BS OHSAS 18001:2007 8 ore - 27 aprile 280 €

Agg. RSPP / RLS: Incidenti, infortuni 4 ore 9 aprile - 140 €

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i nostri corsi

primo semestre 2015

I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Per ulteriori informazioni e per i calendari completi di tutte le giornate visitate il nostro sito www.studioares.net.

CORSO DURATA INIZIO a BERGAMO INIZIO a LECCO COSTO

Agg. RSPP / RLS: la valutazione dello stress lavoro correlato 8 ore 25 maggio - 280 €

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS) 32 ore 3 marzo 27 maggio 660 €

Agg. RLS: Il ruolo dell’RLS nella comunicazionealla sicurezza 8 ore - 15 maggio 280 €

Corso per preposti 8 ore 19 febbraio 8 maggio 240 €

Corso per dirigenti 16 ore 23 febbraio 5 giugno 440 €

Corso di Formazione generale per Lavoratori 4 ore 3 febbraio 2 febbraio 1°edizione4 maggio 2°edizione 120 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratoririschio BASSO 4 ore 3 febbraio 2 febbraio 1°edizione

4 maggio 2°edizione 120 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratoririschio MEDIO 8 ore 3 febbraio 2 febbraio 1°edizione

4 maggio 2°edizione 240 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratoririschio ALTO 12 ore 3 febbraio 2 febbraio 1°edizione

4 maggio 2°edizione 300 €

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L’unico modo per fare un ottimo lavoroè amare quello che fate.

- S. Jobs

BUON NATALE

SEDE DI LECCO via palestro 16 23900tel. 0341 283999 fax: 0341 272359 e-mail [email protected]

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