Aresinforma giu lug ago2013

13
ARESINFORMA 1 ARESINFORMA Anno 13 nr. 05 GIU/LUG/AGO 2013 CON VOI, SEMPRE. IN PRIMO PIANO SICUREZZA Formazione sull’uso delle attrezzature Lavori in presenza di traffico veicolare GESTIONE Le nuove ISO 9001 e ISO 14001 ambiente SISTRI REACH Emission Trading I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

description

Il notiziario di Studio ARES di giugno, luglio e agosto 2013

Transcript of Aresinforma giu lug ago2013

  • ARESINFORMA 1

    ARESINFORMAAnno 13 nr. 05 GIU/LUG/AGO 2013

    CON VOI, SEMPRE.

    IN PRIMO PIANO

    SICUREZZAFormazione sulluso delle attrezzatureLavori in presenza di traffico veicolare

    GESTIONELe nuove ISO 9001 e ISO 14001

    ambienteSISTRIREACHEmission Trading

    I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

  • ARESINFORMA 2

    prima di tutto

    a cura diVittorio Campione

    Presidente Studio Ares

    La parola dordine : semplificazione. I principali provvedimenti di legge in uscita nelle ultime settimane puntano su questo tema.Innanzitutto lautorizzazione unica ambientale (AUA) che sostituisce numerose autorizzazioni per le piccole medie imprese; ne diamo notizia in questo numero di ARES Informa.Poi il decreto del Fare, con le sue semplificazioni in materia di sicurezza del lavoro, in

    discussione al Parlamento mentre scriviamo queste righe.Auspichiamo che si tratti di reali riforme, che si riduca davvero

    limpatto della forma a beneficio della sostanza. Tutti i soggetti ne hanno da guadagnare, aziende, Enti, consulenti e organi di vigilanza.Leggi semplici si applicano meglio, pi in fretta, in modo pi chiaro e trasparente. Si riducono i costi inutili e ci si pu concentrare sulle attivit operative, su quelle

    che riducono i rischi per i lavoratori e lambiente.Seguiremo passo passo liter di questi provvedimenti, ad oggi purtroppo solo sulla carta, e ve ne daremo debito conto.Nel frattempo, invece, si contano numerose nuove uscite di decreti e circolari: troverete i dettagli nelle pagine che seguono.In alcuni casi si tratta di chiarimenti su leggi e decreti gi pubblicati, in altri di novit, spesso molto specifiche ma sicuramente di impatto, almeno per alcune categorie.Abbiamo poi voluto dedicare in questo numero del notiziario uno speciale al Decreto 231, forse ancora poco conosciuto, ma sul quale ormai esistono molte sentenze. Per approfondire il tema dei modelli di gestione e dei rischi aziendali abbiamo organizzato due seminari gratuiti nel mese di settembre, troverete tutti i dettagli allinterno dello speciale.Ci auguriamo di incontrarvi in quelle occasioni, intanto vi auguriamo buona lettura e.. buone vacanze!

    Auspichiamo che si riduca limpatto della

    forma a beneficio della sostanza

  • ARESINFORMA 3

    punto di vista

    Laffidabilit dei prodotti cosmetici, un valore fondamentale e contribuisce a rafforzare la fiducia del consumatore che ha sempre pi a disposizione una vasta scelta di prodotti di cui non sempre facile determinare la qualit intrinseca, intesa anche come livello minimo di sicurezza garantito. Oggi infatti il solo fattore economico non pu essere una discriminante per la garanzia di qualit. Il controllo dellintera catena produttiva, dai materiali acquistati al rilascio finale, passando per la produzione, il confezionamento e la gestione del personale e delle infrastrutture, sono di fondamentale importanza per assicurare le regole di igiene e controllo del processo produttivo, a garanzia della qualit attesa dal cliente, sia esso il consumatore finale o unazienda che integrer nella propria produzione il prodotto cosmetico acquistato. Da un lato la pubblicazione (22 dicembre 2009) sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea del Nuovo regolamento sui Prodotti Cosmetici 1223/2009, in sostituzione alla Direttiva 76/768/CEE per la disciplina della produzione e della vendita dei prodotti cosmetici, dallaltro lemissione di specifiche linee guida e norme (UNI EN ISO 22716, EFfCI) da parte degli organismi di normazione, dimostrano come a livello europeo ed internazionale si avvertita lesigenza di armonizzare e definire standard tecnici comuni che abbiano diffusione internazionale.In tale contesto vale la pena interrogarsi su quale sia il ruolo della certificazione nella relazione tra aziende produttrici, consumatori e legislatore europeo. Il nuovo Regolamento, che

    completa la sua entrata in vigore nel 2013, tra i vari aspetti, prevede che le attivit di produzione e confezionamento dei prodotti cosmetici siano effettuate conformemente alle norme di buona fabbricazione. La norma ISO 22716 o lo standard EFfCI (per i produttori di ingredienti cosmetici) sono esempio di come gi a livello internazionale siano stabiliti gli aspetti tecnici di produzione.Anche in questo caso, con il cosiddetto nuovo approccio comunitario, in sostanza i compiti di normazione tecnica e di verifica di conformit dei processi e dei prodotti vengono affidati a organismi di normazione e di certificazione, mentre ai pubblici poteri restano riservate le funzioni di indirizzo, di supervisione e controllo.Lopportunit che ha oggi il produttore quella di aderire alle linee guida ISO 22716 o agli standard EFfCI poich, in quanto norme armonizzate, consentono di dimostrare allo scadere della fase transitoria, ladozione di norme di buona fabbricazione ed il rispetto delle prescrizioni sancite dal legislatore europeo(gestione delle risorse, approvvigionamenti, realizzazione e controllo del prodotto, tracciabilit etc.).La principale innovazione consiste nel carattere volontario dellottemperanza alle specifiche tecniche concepite dai normatori europei. Infatti, per poter circolare liberamente nella comunit , sufficiente che il prodotto rispecchi i requisiti di sicurezza imposti da direttive o regolamenti: losservanza delle norme armonizzate non obbligatoria ma costituisce il frutto di una scelta del produttore, cui lordinamento collega una presunzione di conformit del prodotto ai predetti requisiti essenziali (Qualora

    la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dellUnione Europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione Art 8 Reg. 1223/2009).In tale contesto diviene pi chiaro il ruolo della certificazione nella relazione tra aziende produttrici, consumatori e legislatore europeo. Il mercato ha manifestato lesigenza di maggiori garanzie, il legislatore ha recepito le esigenze di tutela, spetta adesso ai produttori cogliere lopportunit dello strumento della certificazione come valore aggiunto da un lato per dimostrare pi agevolmente ed in maniera pi trasparente il rispetto delle norme di buona fabbricazione, dallaltro per sfruttare a proprio vantaggio i benefici dellapplicazione della norma attraverso i suoi riconoscimenti dal mercato.Per ottenere una certificazione secondo ISO 22716 le organizzazioni devono ottemperare tutti i requisiti previsti dallo standard di riferimento, che possono essere efficacemente integrati con la norma ISO 9001. Ladozione di un sistema che integri anche i requisiti della norma 9001 consente quindi di gestire in maniera organica sia i requisiti cogenti di processo e di prodotto (GMP),sia i processi di management definiti dalle ben pi diffuse norme della famiglia 9000.La SQS, Associazione Svizzera per Sistemi di Qualit e di Management, ha sviluppato una serie di servizi per le aziende del settore cosmetico: colloqui informativi per la definizione delle decisioni da adottare, colloqui preliminari per la valutazione degli step intermedi, audit di pre-certificazione e di certificazione (anche combinati con altri sistemi di gestione).

    a cura di Gianluigi PezzuloLead Auditor SQS Responsabile servizi di certificazione ISO 22716 ed EFfCI GMP

    IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE NELL'INDUSTRIA COSMETICA

  • ARESINFORMA 4

    SICUREZZAla Commissione risponde ad alcuni quesiti sull'applicazione del Testo Unico

    Il Ministero del Lavoro ha risposto, tramite la specifica Commissione, ad alcuni quesiti inviati da vari soggetti su alcuni punti del Testo Unico sulla Sicurezza e salute sul Lavoro.La Direzione Generale per lAttivit Ispettiva, in particolare, fornisce risposta, in data 2 maggio 2013, ai seguenti quesiti: - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne: in base alle norme di sicurezza sul lavoro il tirocinante soggetto equiparato al lavoratore, per cui dovr essere sottoposto a visita medica solo nei casi previsti dalla normativa vigente (art.41 D.Lgs. n.81/08); - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per lesecuzione dei lavori:sono elencate le attivit lavorative nel settore delle

    costruzioni utili a documentare i requisiti professionali; - Applicazione dellarticolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008:i lavori necessari a garantire la continuit nella erogazione dei servizi essenziali per la popolazione (ad esempio acqua, energia elettrica, gas, reti informatiche) possono essere effettuati anche senza redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in condizioni di emergenza (art.100 D.Lgs. n.81/08); - Servizi igienico assistenziali (art.63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008):devono essere ubicati nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, ma possono essere anche a uso non esclusivo dei lavoratori, purch da essi fruibili liberamente, facilmente, senza aggravio di costo e nel rispetto delle norme igieniche (art.63 comma 1 D.Lgs. n.81/08);

    - Valutazione del rischio stress lavoro-

    correlato:trattasi di obbligo inerente la valutazione

    dei rischi e pertanto non delegabile da parte del

    datore di lavoro, anche qualora decida di avvalersi

    di soggetti aventi specifiche competenze in materia

    (art.28 comma 1 D.Lgs. n.81/08);

    - Idoneit tecnico professionale dei lavoratori

    autonomi nellambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008:

    un committente o un impresa affidataria in fase

    di verifica dellidoneit tecnico-professionale del

    lavoratore autonomo sono tenuti ad esigere il

    possesso della documentazione ex Allegato XVII,

    ma non anche lesibizione degli attestati inerenti

    la formazione e lidoneit sanitaria; resta ferma

    la facolt del Committente di richiedere ulteriori

    requisiti rispetto a quelli minimi dell Allegato XVII.

    Verifiche delle attrezzature di lavoro: chiarimenti del Ministero

    Con la Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito allapplicazione del D.M. 11 aprile 2011, sulle verifiche delle attrezzature di lavoro.I chiarimenti riguardano: - i contenuti minimi dellindagine supplementare

    per lindividuazione di vizi e difetti di attrezzature di sollevamento in esercizio da oltre 20 anni e la determinazione della vita residua dellattrezzatura in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali;- le verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attivit di cui al D.Lgs. 624/96 (industrie estrattive); - i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di

    accessori intercambiabili per sollevamento di carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru ecc.) o per sollevamento di persone con cestello o piattaforma le modalit di verifica per le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne (PLAC); - il regime di verifica per la tipologia di attrezzatura scale per traslochi; le modalit di pubblicizzazione dellorganizzazione dei Soggetti Abilitati.

    DENUNCIA INFORTUNI

    Dal 1 luglio 2013, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevede che i datori di lavoro trasmettano allINAIL in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:- la comunicazione a fini statistici e informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino unassenza di almeno 1 giorno, escluso quello dellevento;- la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportino unassenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

  • GESTIONESistemi qualit e

    ambiente: nel 2015 la nuova ISO 9001 e la

    nuova ISO 14001

    Entro marzo 2014 la nuova edizione della norma ISO 9001 dovrebbe giungere allo stadio di ISO/DIS (Draft International Standard) e - se la successiva fase di valutazione avr esito favorevole - nel 2015 il documento sar disponibile nella versione Final Draft (ISO/FDIS) per giungere successivamente, entro il settembre 2015, alla pubblicazione della norma vera e propria. Questi i passaggi sostanziali delliter per la pubblicazione della pi famosa norma sui sistemi di gestione: la ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualit Requisiti. La revisione della norma ISO 14001 sui Sistemi di gestione Ambientale ha avuto inizio nel febbraio 2012. I lavori dureranno circa 3 anni. La pubblicazione della nuova ISO 14001 avverr probabilmente, con un leggero ritardo, nella prima met del 2015.

    ARESINFORMA 5

  • ARESINFORMA 6

    SICUREZZAFormazione sulluso delle attrezzature: i chiarimenti del Ministero

    Con circolare n. 21 del 10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, in merito allapplicazione dellAccordo stato regioni che disciplina lindividuazione delle attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonch le modalit per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit della formazione.La circolare, articolata in 12 punti, chiarisce:1. la possibilit che il corso di aggiornamento possa essere tenuto da un solo docente, pur nel rispetto dei criteri e delle competenze necessarie;2. il riconoscimento di crediti formativi per il modulo giuridico che per taluni moduli pu essere effettuato una sola volta;3. la validit dellabilitazione e il suo aggiornamento: labilitazione dura cinque anni e il suo mantenimento garantito dai corsi di aggiornamento con periodicit almeno quinquennale;4. il significato dellelenco di attrezzature per le quali si richiede abilitazione: le attrezzature sono esclusivamente quelle elencate nellallegato A dellAccordo 22 febbraio 2012 e pertanto lelenco

    da considerarsi esaustivo e non esemplificativo;5. il riconoscimento della formazione pregressa, la sua decorrenza e validit: la formazione pregressa ha validit a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;6. le registrazioni a supporto del riconoscimento della formazione pregressa: le indicazioni riportate nellaccordo hanno natura esemplificativa e non tassativa;7. per piattaforme di lavoro elevabili: la circolare recita testualmente si conferma che il punto 1.0 degli allegati III (PLE ndr) e seguenti dellAccordo in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere labilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato;8. i requisiti di competenza dei docenti: si chiarisce che lesperienza nella formazione e nella prevenzione deve intendersi in modo che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Il personale docente dei moduli pratici deve possedere invece esperienza

    professionale pratica, documentata nelle tecniche dellutilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Il docente, come indicato al punto 1 della Circolare pu essere unico purch soddisfi tutti i requisiti elencati;9. i requisiti dei corsi per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (Allegato V);10. i requisiti dei corsi per lavoratori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Allegato VI): la circolare specifica che qualora a tali carrelli siano abbinati accessori che portino lattrezzatura a risultare in una delle definizioni tra i punti a) e h) dellallegato A, occorre lacquisizione per loperatore del titolo abilitativo corrispondente. Si ricorda alle imprese di fare attenzione alle esigenze di omologazione di tali accessori;11. la definizione di lavoratori del settore agricolo: la circolare spiega che sono da considerarsi appartenenti a tale categoria tutti i lavoratori impiegati in mansioni citate dallarticolo 2135 del codice civile;12. la dichiarazione nel caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature senza operatore (ex articolo72 comma 2 D.Lgs 81/2008): deve essere predisposta dal datore di lavoro e indicare lavoratore o lavoratori incaricati, formazione e abilitazioni.

  • ARESINFORMA 7

    SICUREZZAlavori in presenza di

    traffico veicolare

    Sono stati individuati, con apposito decreto interministeriale, i criteri che le imprese che operano nel settore della revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale devono seguire ai fini di sicurezza, quando svolgono lattivit in presenza di traffico veicolare. Il decreto, entrato in vigore in data 19 aprile 2013, contiene le indicazioni per operare in sicurezza, i contenuti minimi della formazione degli operatori e lindividuazione degli indumenti ad alta visibilit che costituiscono dispositivi di protezione individuale per gli operatori del settore.Il decreto si applica a tutte le attivit, anche di breve durata, dove i lavoratori si trovino ad operare sulla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare (attivit di apposizione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri, manutenzione della segnaletica stradale, modifica della segnaletica stessa, ecc) e coinvolge sia i committenti che le imprese appaltatrici di tali lavori.Il decreto dettaglia i criteri minimi di sicurezza che gli operatori devono seguire nelle attivit di posa, di rimozione e di manutenzione della segnaletica stradale. Individua, inoltre, le procedure da seguire nelle fasi di segnalazione e di delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, anche in considerazione delle particolari condizioni

    ambientali (gallerie, curve, strade a pi carreggiate, ecc) ed atmosferiche (condizioni di scarsa visibilit) in cui i lavoratori possono trovarsi ad operare.Entro il 19 aprile 2014, i datori di lavoro dovranno fornire ai lavoratori che operano sulla segnaletica stradale, oltre agli altri dispositivi di protezione individuale, definiti sulla base della valutazione dei rischi, indumenti ad alta visibilit, certificati ai sensi della norma UNI EN 471.I datori di lavoro delle imprese che operano sulla segnaletica stradale, siano essi i gestori delle infrastrutture stradali o imprese esecutrici ed affidatarie nei cantieri stradali, devono formare ed informare i lavoratori sulle specifiche procedure previste dal decreto.La formazione relativa a queste attivit non sostitutiva della formazione obbligatoria prevista per tutti i lavoratori ai sensi dellaccordo Stato regioni 21 dicembre 2011, bens integrativa ed aggiuntiva alla formazione generale e riguarda i lavoratori ed i preposti adibiti allinstallazione ed alla rimozione della segnaletica in presenza di traffico veicolare.La formazione deve essere erogata da specifici soggetti abilitati dalla norma o accreditati a livello regionale e la docenza deve essere effettuata da RSPP o da altro personale con esperienza triennale nel settore stradale.

  • AMBIENTENEWSIl nuovo registro delle imprese che operano su impianti contenenti gas f luorurati

    Dal 12 aprile 2013 diventato operativo, presso il Ministero dellAmbiente, un registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per operare su impianti e apparecchiature che contengono gas f luorurati ad effetto serra. Al registro devono iscriversi quanti svolgono attivit di controllo delle perdite, di recupero dei gas, di installazione o manutenzione di impianti di refrigerazione, di condizionamento e di pompe di calore, di installazione o manutenzione impianti antincendio ed estintori, di recupero dei gas presenti nei commutatori ad alta tensione, di recupero solventi a base di gas f luorurati e infine di recupero dei gas utilizzati negli impianti di condizionamento di veicoli a motore. Liscrizione al registro una condizione indispensabile per lo svolgimento di queste attivit e un presupposto necessario per ottenere i certificati e gli attestati.Le persone e le imprese che non otterranno il certificato o lattestazione per comprovare lavvenuta formazione specialistica relativa agli impianti e alle attrezzature contenenti gas f luorurati non potranno pi operare nel settore. Sono previste inoltre pesanti sanzioni per le persone e le imprese che non rispetteranno il nuovo obbligo.Ricordiamo inoltre che partire dal 2013, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento daria, pompe di calore, nonch dei sistemi

    fissi di protezione antincendio contenenti

    3 kg o pi di gas f luorurati

    ad effetto serra devono presentare

    al Ministero dellambiente tramite lISPRA una

    dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantit di emissioni in atmosfera di gas f luorurati relativi allanno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. La dichiarazione viene trasmessa ad ISPRA tramite il formato elettronico accessibile al link www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.

    SISTRI: sospensione del contributo 2013 e rinvio dellobbligatoriet

    Il Ministero dellAmbiente ha pubblicato sul proprio sito il decreto con il quale viene sospeso, anche per il 2013, il pagamento del contributo SISTRI. Con il medesimo decreto stato prorogato lavvio dellobbligatoriet dellutilizzo di SISTRI, gi fissato al 30 giugno 2013, Le nuove scadenze sono: il 1 ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con pi di 10 dipendenti, nonch per gli enti e le imprese che trasportano, smaltiscono e recuperano rifiuti speciali pericolosi;il 3 marzo 2014 per gli altri soggetti, obbligati allutilizzo di SISTRI, che producono, recuperano, smaltiscono e trasportano rifiuti non pericolosi. intanto scattata il 30 aprile la fase di verifica dellattualit dei dati e delle informazioni trasmessi al Sistri dai soggetti gi iscritti, che dovr concludersi prima del 1 ottobre 2013, data di riavvio della operativit del nuovo sistema di controllo dei rifiuti.

    Reach: nuove sostanze soggette ad autorizzazione

    stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dellUnione europea il Regolamento (UE) n. 348/2013 che modifica lAllegato XIV del Regolamento REACH. In particolare, il Regolamento in oggetto inserisce otto nuove sostanze allelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del REACH che si vanno ad aggiungere alle precedenti 14 portando

    la lista a contenere 22 sostanze.Il Regolamento entrato in vigore il 21 aprile 2013.Facciamo presente che nella lista, accanto a ciascuna sostanza, sono indicate: la data di scadenza ovvero la data a partire dalla quale limmissione sul mercato e luso della sostanza sono vietati, salvo qualora sia rilasciata unautorizzazione; la data entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati usi dopo la data di scadenza; la prosecuzione di tali usi autorizzata dopo la data di scadenza fintantoch non assunta una decisione sulla domanda di autorizzazione.Intanto, con il regolamento 487/2013/Ue la Commissione adegua il regolamento 1272/2008/Ce (sostanze e miscele pericolose) alla quarta edizione riveduta del Ghs, sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.Tra le novit, si segnalano nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili, lulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza e lintroduzione di alcune deroghe per i piccoli quantitativi di sostanze pericolose.Il regolamento entrato in vigore il 21 giugno e sar applicabile alle sostanze a decorrere dal 1 dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1 giugno 2015. previsto un regime transitorio di deroga per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 o prima del 1 dicembre 2014.

    Emission Trading: nuovo decreto legislativo

    E stato pubblicato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 relativo al recepimento della Direttiva 2009/29/CE che disciplina la terza fase del sistema Emission Trading che copre gli anni 2013-2020.Il provvedimento, che abroga e sostituisce

    ARESINFORMA 8

  • il precedente Dlgs 216/2006, si presenta pi articolato del precedente dato che recepisce, sostanzialmente senza modifiche, le disposizioni della nuova Direttiva, nonch diverse disposizioni della Commissione europea relativE alle regole di assegnazione gratuita delle quote (ad esempio gran parte delle definizioni, le procedure per la cessazione di attivit, riduzione della capacit ecc).Inoltre viene inclusa nellarticolato la deliberazione relativa allesclusione dei piccoli emettitori dal sistema (c.d opt-out) con la conseguente applicazione delle misure alternative per la riduzione delle emissioni.In particolare il Decreto legislativo 30/2013 si applica alle emissioni di anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrof luorocarburi, perf luorocarburi, esaf luoro di zolfo prodotte da tutte le categorie di attivit elencate nellallegato I dello stesso provvedimento.

    CONAI: contributo su tubi, rotoli e cilindri (anime)

    Il CONAI, con una circolare del 29 marzo 2013, dopo aver riconosciuto la natura di imballaggio su rotoli, tubi e cilindri (di seguito denominate anime) attorno ai quali avvolto materiale f lessibile, , ha fornito i seguenti chiarimenti: le anime sulle quali avvolto materiale f lessibile sono normalmente imballaggi; esclusa la natura di imballaggi soltanto per le anime che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come ununit di vendita; gli stessi due criteri di esclusione sono da considerare cumulativi.Di conseguenza, le anime sono qualificabili come imballaggi, con la sola eccezione di quelle che, acquistate/importate vuote dal produttore di materiale f lessibile, sono concepite per essere utilizzate su macchinari di produzione di questultimo in uno o pi dei suoi stabilimenti nelle fasi di lavorazione del materiale, senza

    accompagnare il prodotto, semilavorato o finito, al momento della vendita per una successiva fase di trasformazione ovvero per lutilizzo o il consumo finale.A titolo esemplificativo, sono imballaggi:i tubi di cartone o plastica utilizzati dalle cartiere per la ribobinatura della carta monolucida destinata al settore dellindustria cartotecnica per la produzione di imballaggi f lessibili; le anime di acciaio su cui avvolto foglio di alluminio (semilavorato), destinato alla successiva produzione di rotoli di foglio di alluminio ad uso professionale o domestico; i tubi di cartone o plastica sui quali avvolto il foglio di alluminio o la pellicola trasparente, venduti a scaffale o utilizzati dalle rosticcerie/reparti di gastronomia/ecc.Sempre a titolo di esempio, non sono invece imballaggi:i tubi di cartone o plastica concepiti per essere utilizzati dalle cartiere nel processo di trasformazione della carta da macero, se e in quanto, come di regola, non vengono ceduti con il materiale prodotto.Per quanto attiene le modalit applicative del Contributo ambientale, con la circolare sopra richiamata, CONAI stabilisce inoltre che questultimo va applicato al momento della prima cessione sia delle anime che della relativa materia prima.

    AUA, si parte: burocrazia verde pi leggera

    Dal 13 giugno 2013 in vigore il regolamento sullautorizzazione unica ambientale approvato con Dpr 13 marzo 2013, n. 59. Il regolamento consente di semplificare ben sette adempimenti ambientali per le imprese racchiudendoli in un unico provvedimento. LE autorizzazioni sostituite dallAUA sono le seguenti:autorizzazione agli scarichi idrici; autorizzazione ordinaria alle emissioni in

    atmosfera; autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera; autorizzazione allutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazione in materia di autosmaltimento e di operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata; comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico;comunicazione preventiva per lutilizzo agronomico degli eff luenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque ref lue provenienti dalle aziende ivi previste.Il Dpr 59/2013 snellisce la burocrazia ambientale delle imprese di piccole dimensioni (PMI) e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti allAia (autorizzazione integrata ambientale). In un unico procedimento verranno raccolte fino a sette autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente. Le Regioni potranno aumentare lelenco delle autorizzazioni ambientali, la partita per diminuire il carico burocratico sulle imprese tutta da giocare.LAua sar rilasciata in tempi certi: linerzia dellAmministrazione far scattare i poteri sostitutivi. Per chiedere lAua baster una domanda allo Sportello unico attivit produttive (Suap) che si attiver con lAutorit competente. Si ricorda che lautorizzazione unica ambientale non applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Via). In quel caso la Via ad essere il

    provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.LAUA avr una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

    ARESINFORMA 9

  • ARESINFORMA 10

    SPECIALE 231Lazienda responsabile per levasione fiscale commessa dallamministratore

    Scatta la responsabilit amministrativa dellente e sono confiscabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 le somme di denaro che la societ ha risparmiato per via dellevasione fiscale commessa in suo favore dellamministratore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 19035 del 2 maggio 2013. Dunque, la terza sezione penale ha confermato la misura sul denaro di una srl il cui amministratore era finito nel mirino degli inquirenti per evasione Iva e Irap. Inutile il lungo e complesso ricorso in Cassazione presentato dalla difesa del manager secondo cui a carico della societ non pu sussistere una responsabilit di tipo oggettivo. A questa obiezione i Supremi giudici hanno risposto che le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/01 hanno introdotto un nuovo genere di autonoma responsabilit amministrativa dellente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che in quellente ricopre una posizione di vertice. Si tratta di una nuova forma di responsabilit che, lontano dal costituire una atipica ipotesi di responsabilit oggettiva, integra invece una responsabilit collegata alla mancanza di organizzazione da parte del soggetto di vertice che non ha evitato la perpetrazione dellillecito penale.

    Misure interdittive, nozione ampia di profitto da reato

    Ai fini dellapplicazione delle misure interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilit amministrativa delle imprese, la nozione di profitto da reato va

    intesa in senso pi ampio e dinamico di quella di profitto ai sensi delle norme dello stesso Dlgs 231/2001 in materia di confisca.La Corte di Cassazione, nel ricordare che il Dlgs 231/2001 richiede come presupposto per lapplicazione delle misure interdittive a carico della societ, la realizzazione di profitto di rilevante entit dallillecito, ha puntualizzato che profitto cos come inteso dallarticolo 13 non profitto inteso dalle norme in materia di confisca come immediata ed effettiva conseguenza economica dellazione criminosa, corrispondente tendenzialmente allutile netto ricavato.Se la disposizione dellarticolo 13, Dlgs 231/2001 ha la funzione di selezionare i casi pi gravi da punire con le sanzioni maggiormente aff littive per lEnte, estranea a tal fine una nozione di profitto rigida intesa come utile netto effettivo, dovendosi ricorrere a un concetto di profitto che ricomprenda anche gli ulteriori vantaggi economici conseguenti alla realizzazione dellillecito.

    Responsabilit amministrativa: sequestrabile anche lintera azienda

    Se vi sono indizi che anche solo alcuno dei beni aziendali sia utilizzato per la consumazione del reato, oggetto di sequestro preventivo ex Dlgs 231/2001 pu essere lintera azienda.La Cassazione ha ribadito un suo ordinamento consolidato in materia riformando la decisione del merito che aveva erroneamente ritenuto che il sequestro fosse volto a inibire unattivit imprenditoriale, essendo la misura cautelare in parola riferibile solo ai beni, cio a una res pertinente al reato.Per il Supremo Collegio invece, rimanendo pacifica la non sequestrabilit delle societ commerciali in quanto tali, il provvedimento cautelare era

    volto a imporre un vincolo reale sulla azienda, cio sul coacervo dei beni che limprenditore destina allimpresa. E se ci sono indizi che anche soltanto taluno di questi beni aziendali, per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato (rapporto di pertinenzialit rispetto al reato), oggetto di sequestro pu essere lintera azienda.

    Responsabilit 231, dal sequestro va sottratta lutilit percepita dal danneggiato

    Dal profitto del reato sequestrabile ex Dlgs 231/2001 va sottratta lutilit conseguita dallEnte danneggiato in forza dellesecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive.Cos si espressa la Corte di Cassazione, annullando il provvedimento cautelare disposto dal Tribunale sui beni di unazienda nellambito di un procedimento di corruzione di pubblici funzionari per lottenimento di un appalto. Per i Giudici nel caso ci si trovi di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive come lappalto in questione non pu essere considerato profitto del reato oggetto di sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001 lintero importo fatturato allEnte pubblico, ma va sottratta lutilit conseguita dalla Amministrazione in esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.La Suprema Corte ha anche ricordato che in tema di responsabilit da reato degli Enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, gli stessi non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, perch utilit non ancora percepite dallEnte, anche se liquide ed esigibili.

    SAVE THE DATE

    Il D. Lgs. 231/01 e la responsabilit aziendale: gestire il rischio con un modello efficace

    Studio Ares S.r.l. Vi invita al seminario GRATUITO che si terr

    a BERGAMO Marted 17 settembre 201314.30 - 17.30

    a LECCO Mercoled 25 settembre 201314.30 - 17.30

    Contattateci per maggiori informazioni

  • ARESINFORMA 11

    CORSO ORE DATA ISCRIZIONI ENTRO

    Auditor interni di sistemi di gestione della sicurezza 8 ore 9 e 10 Settembre 9.00 - 13.00 26 agosto

    Auditor interni di sistemi di gestione qualit, sicurezza ed ambiente 8 ore 9, 10 e 11 Settembre 9.00 - 18.00 26 agosto

    Auditor interni di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 8 ore 9 e 11 Settembre 9.00 - 18.00 26 agosto

    Corso per addetti alle Misure Antincendio - Rischio Basso 4 ore 16 Settembre 9.00 - 13.00 2 settembre

    Corso per addetti alle Misure Antincendio - Rischio Medio 8 ore 16 Settembre 9.00 - 18.00 2 settembre

    Addetti al Primo Soccorso aziendale - Aziende gruppo A 16 ore 17 e 19 Settembre 9.00 - 18.00 3 settembre

    Addetti al Primo Soccorso aziendale - Aziende gruppo B e C 12 ore

    17 Settembre 9.00 - 18.0019 Settembre 9.00 - 13.00

    3 settembre

    AggiornAmento Addetti al Primo Soccorso aziendale - Aziende gruppo A 6 ore

    19 settembre11.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

    5 settembre

    AggiornAmento Addetti al Primo Soccorso aziendale - Aziende gruppo B e C 4 ore 19 Settembre 9.00 - 18.00 5 settembre

    AggiornAmento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS per aziende con pi di 50 lavoratori 8 ore 18 e 20 Settembre 9.00 - 13.00 4 settembre

    AggiornAmento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS per aziende con meno di 50 lavoratori

    4 ore 20 Settembre 9.00 - 13.00 6 settembre

    Corso per Addetto HACCP ex libretto sanitario 4 ore 23 Settembre 9.00 - 13.00 9 settembre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP Modulo A 28 ore

    24, 26 e 30 settembre 9.00 - 18.002 ottobre 9.00 - 13.00 + esame 10 settembre

    Corso per DATORI DI LAVORO che assumono il ruolo di RSPP in aziende a rischio basso 16 ore 24 e 26 Settembre 9.00 - 18.00 10 settembre

    Corso per DATORI DI LAVORO che assumono il ruolo di RSPP in aziende a rischio medio 32 ore

    24, 26 e 30 settembre2 ottobre

    9.00 - 18.0010 settembre

    Corso per DATORI DI LAVORO che assumono il ruolo di RSPP in aziende a rischio alto 48 ore

    24, 26 e 30 settembre2, 7 e 11 ottobre

    9.00 - 18.0010 settembre

    ISCRIZIONIAPERTE

    I NOSTRI corsi di formazione

    in partenza a SETTEMBRE

    CHIEDETE

    CI

    ULTERIOR

    I

    INFORMA

    ZIONI!

    Tel. 035-36

    3319

    infobg@st

    udioares.n

    et

    Tutti i nostri corsi si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4, Bergamo.I corsi di aggiornamento per RSPP per lanno 2013 sono in fase di programmazione.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalit e-learning (FAD).

  • ARESINFORMA 12

    CORSO ORE DATA ISCRIZIONI ENTRO

    Corso per dirigenti 16 ore 1 e 8 ottobre 9.00 - 18.00 15 settembre

    Corso per preposti 8 ore 3 e 10 ottobre 9.00 - 13.00 19 settembre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP Modulo C 24 ore

    4, 9 e 15 ottobre + esame9.00 - 18.00 20 settembre

    AggiornAmento per rSpp - Lavoro solitario e in spazi confinati 4 ore 10 ottobre 14.00 - 18.00 20 settembre

    AggiornAmento per rSpp - Nuovo regolamento di semplificazione prevenzione incendi - DPR n.151/2011: cosa cambia per i titolari di attivit gi soggette alla Prevenzione Incendi e per quelle finora non soggette

    4 ore 17 ottobre 9.00 - 13.00 3 ottobre

    AggiornAmento per rSpp - Gestione delle emergenze 4 ore 17 ottobre 14.00 - 18.00 3 ottobre

    Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS 32 ore

    14, 16, 21 e 28 ottobre4, 11, 13, 19 novembre

    9.00 - 13.0030 settembre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP - Modulo B - Ateco 3 60 ore

    18, 22, 24, 31 ottobre5, 14, 20 novembre

    9.00 - 18.0029 novembre + esame 9.00 - 13.00

    4 ottobre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP - Modulo B - Ateco 4 48 ore

    18, 22, 24, 31 ottobre5 e 14 novembre + esame

    9.00 - 18.004 ottobre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP - Modulo B - Ateco 5 68 ore

    18, 22, 24, 25, 31 ottobre5, 12 e 14 novembre

    9.00 - 18.0027 novembre + esame 9.00 - 13.00

    4 ottobre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP - Modulo B - Ateco 6 24 ore

    18 ottobre 9.00 - 18.0022 ottobre 9.00 - 13.00

    24 ottobre 9.00 - 13.00 e 14.00 - 15.0029 ottobre + esame 9.00 - 17.00

    4 ottobre

    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP - Modulo B - Ateco 7 60 ore

    18, 22, 24, 31 ottobre5, 14 e 25 novembre 9.00 - 18.002 dicembre + esame 9.00 - 13.00

    4 ottobre

    Corso per lavoratori - parte generale 4 ore 30 ottobre 9.00 - 13.00 16 ottobre

    ISCRIZIONIAPERTE

    I NOSTRI corsi di formazione

    in partenza a OTTOBRE

    CHIEDETE

    CI

    ULTERIOR

    I

    INFORMA

    ZIONI!

    Tel. 035-36

    3319

    infobg@st

    udioares.n

    et

    Tutti i nostri corsi si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4, Bergamo.I corsi di aggiornamento per RSPP per lanno 2013 sono in fase di programmazione.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalit e-learning (FAD).

  • ARESINFORMA 13

    ARESSIAMO NOI

    Fra i primi in Italia a progettare e realizzare Sistemi di Gestione Integrata, Studio ARES contribuisce allo sviluppo sostenibile e

    al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei sistemi

    quAlit, Ambientee SicurezzA Sul lAvoro.

    Il nostro approccio nasce dallesperienza pluriennale di professionisti del settore.

    un riSultAto gArAntito dAllA certificAzione dellA noStrA Societ in Accordo con lA normA iSo 9001.

    via palestro 16 23900 lecco tel. 0341 283999 fax:0341 272359 e-mail [email protected]

    via baertsch 4 24124 bergamo tel. 035 363319e-mail [email protected]

    www.studioares.net

    Co

    nce

    pt

    e im

    pa

    gin

    azi

    on

    e st

    ud

    iogr

    afi

    coli

    ght.

    com