Aresinforma nov dic2013

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ARESINFORMA 1 ARESINFORMA Anno 13 nr. 07 nov/dic 2013 CON VOI, SEMPRE. IN PRIMO PIANO SICUREZZA Nuovi controlli sugli estintori INAIL: database infortuni mortali ambiente SISTRI: sanzioni sospese Autorizzazione Unica Ambientale SPECIALE 231 I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

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Il numero di novembre e dicembre della Newsletter di Studio ARES

Transcript of Aresinforma nov dic2013

ARESINFORMA 1

ARESINFORMAAnno 13 nr. 07 nov/dic 2013

CON VOI, SEMPRE.

IN PRIMO PIANO

SICUREZZANuovi controlli sugli estintoriINAIL: database infortuni mortali

ambienteSISTRI: sanzioni sospeseAutorizzazione Unica Ambientale

SPECIALE 231

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

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prima di tutto

a cura diVittorio Campione

Presidente Studio Ares

Fine anno, tempo di bilanci. Ci siamo lasciati alle spalle un anno intenso,con molte novità dal punto di vista normativo.La legge sulla formazione dei formatori, il decreto del Fare, con le sue semplificazioni in materia di sicurezza del lavoro, le nuove norme sulle autorizzazioni ambientali (AUA), i continui rimpalli sul SISTRI sono solo alcune.Il decreto 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese si è arricchito di nuovi aspetti, sono state pubblicate numerose sentenze: in questo numero ve ne diamo conto, anche con

il supporto di un legale esperto in questa tematica. Abbiamo cercato di tenervi aggiornati, perché il presupposto per essere al passo con gli adempimenti di legge è conoscerli

e saperli interpretare.Speriamo di esserci riusciti, anche con la nuova veste grafica del nostro notiziario che punta a dare maggiore leggibilità ai contenuti. Sarete voi a dirci se abbiamo raggiunto il risultato, intanto noi proseguiamo con il rinnovamento dell’immagine della nostra società. Dopo il notiziario, anche il nostro sito cambia pelle. L’aspetto grafico è nuovo, ma soprattutto aumentano i contenuti, le notizie.

Su www.studioares.net troverete le ultime novità in campo normativo, il calendario completo dei nostri corsi di informazione, i nostri seminari gratuiti di approfondimento e l’elenco completo dei servizi di Studio ARES.Sul sito trovate anche i riferimenti dei nostri collaboratori,che potete contattare in ogni momento per le vostre esigenze.Il sito si integra poi con i social network sui quali ci siamo affacciati quest’anno, in particolare Facebook e Linkedin, strumenti di lavoro al pari del web tradizionale.Sono tanti, adesso, i modi per entrare in contatto con noi, ma continuiamo a pensare che il modo migliore sia vedersi, stringersi la mano, confrontarsi, trovare insieme le soluzioni ai vostri problemi.Continueremo a farlo, anche nell’anno che verrà.Tenendo fede allo slogan che ci siamo dati:”Con voi, sempre”.Buone feste e auguri di un felice e proficuo 2014!

“Continuiamo a pensare che il

modo migliore per entrare in contatto sia vedersi, stringersi la mano, confrontarsi”

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punto di vistaMODELLO 231:COSTO IMPRODUTTIVOO OPPORTUNITA' DI TUTELA AZIENDALE?

L’attuale congiuntura economica vede ancora le nostre imprese strette nella morsa di una crisi che, se possibile, accentua ancor di più l’attenzione degli imprenditori verso tutti quei costi considerati improduttivi tra i quali, spesso, viene annoverato l’adeguamento al D. lgs 231/01. Risulta più che comprensibile l’insofferenza manifestata dagli operatori economici a tutti quei “lacci e lacciuoli” obbligatori, pseudo-volontari o, comunque, “diversamente imposti” dallo Stato e che hanno un forte impatto sull’operatività aziendale. In questa partita, il sistema organizzativo previsto dal D. lgs 231/01, gioca un fondamentale ruolo di playmaker e, di conseguenza, può essere utilizzato come freno o acceleratore dei processi aziendali.Ormai anche il piccolo e medio imprenditore, non è certo un segreto, deve fare i conti con le forti responsabilità previste dal D. Lgs n. 231/2001 che impone temibili sanzioni - anche interdittive - all’Azienda qualora sia commesso un reato (tra quelli previsti dal Decreto) nell’interesse o a vantaggio dell’Impresa stessa.La norma, in sintesi, prevede che la Società possa evitare tale responsabilità unicamente fornendo la prova, nel giudizio penale, di aver efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati e di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso ad un

Organismo di Vigilanza interno (di seguito solo O.d.V.) a ciò deputato.Tali adempimenti consentirebbero all’Azienda di beneficiare dell’esenzione o, quantomeno, della riduzione delle pesanti perdite economiche derivanti dalle sanzioni pecuniarie (comprese tra euro 25.800 ed euro 1.549.000), dalle sanzioni interdittive (che toccano il business e possono portare sino al commissariamento giudiziale della Società) così come dalla sempre obbligatoria confisca, piuttosto che dal danno di immagine derivante dalla sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna.Il meccanismo, dunque, è relativamente semplice: se l’Azienda non introduce nella propria realtà un sistema organizzativo idoneo a prevenire efficacemente i reati previsti dal Decreto, qualora fossero commessi nel suo interesse, questa risponderà delle penalità appena citate. In quest’ottica, pare opportuno commentare sinteticamente le azioni richieste per l’adeguamento al D. lgs 231/01 - individuate dalle più autorevoli Linee guida in materia - attraverso alcuni suggerimenti operativi finalizzati a rendere più “digeribile” l’inserimento nella quotidiana realtà aziendale di un sistema di prevenzione reati. In linea generale l’adeguamento richiede:una mappatura delle proprie attività aziendali sensibili, cioè a rischio commissione reati. Questo primo step dovrebbe essere svolto sul campo, sia attraverso l’acquisizione della documentazione aziendale rilevante

a cura di Stefano Ravasio - Avvocato

L’avvocato Stefano RavaSio è eSpeRto in pRogettazione dei ModeLLi di oRganizzazione geStione e contRoLLo ai SenSi deL d. LgS 231/01. coMponente di oRganiSMi di vigiLanza di Società neL SettoRe induStRiaLe e deLLa diStRibuzione faRMaceutica, è autoRe di diveRSe pubbLicazioni in MateRia di ReSponSabiLità aMMiniStRativa degLi enti SuLLa StaMpa SpeciaLizzata, con La quaLe coLLaboRa StabiLMente.

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punto di vista/segue

ma anche e, soprattutto, mediante specifiche interviste ai responsabili delle diverse aree operative, sì da tracciare la reale (e non solo sulla carta) esposizione al rischio dell’Azienda;un’analisi delle criticità o degli eventuali “gap” tra i controlli già esistenti (as-is) e quelli che dovrebbero essere effettuati secondo le best practice (to be). In tale delicata fase si può ottenere un risultato soddisfacente unicamente incrociando i dati risultanti dalle interviste al personale e dall’analisi delle procedure formali con gli standard di controllo previsti dalle Linee guida in tema di D. lgs 231/01 applicabili. L’obiettivo è quello di verificare eventuali disallineamenti e provvedere alle conseguenti azioni correttive.la progettazione, a seguito delle risultanze dei due punti precedenti, del Modello Organizzativo che preveda specifici protocolli volti a prevenire efficacemente i reati previsti dal D. lgs 231/01. In questo punto critico si gioca la partita del futuro funzionamento del sistema: tanto più le disposizioni ivi contenute saranno integrate con le procedure dei sistemi di gestione già adottate (Qualità, Ambiente e Sicurezza) ovvero con la prassi aziendali esistente (qualora virtuosa) tanto più l’efficace attuazione del Modello Organizzativo non frenerà l’operatività aziendale e potrà esprimere la massima forma di tutela per l’azienda;la nomina di un organismo di vigilanza autonomo ed indipendente che vigili sul funzionamento del sistema attraverso un efficiente sistema di reporting interno.Appare dunque prioritario predisporre un Modello Organizzativo che “parli” con gli altri sistemi gestionali già eventualmente presenti in azienda, si coordini con le prassi seguite e definisca chiaramente le responsabilità all’interno dell’organizzazione attraverso un sistema di deleghe e di poteri autorizzativi. L’integrazione tra i citati sistemi, infatti, permette di evitare una sovrapposizione interna di norme aziendali che non crea altro che confusione e nuoce -oltre che all’operatività - alla possibilità di

beneficiare dell’effetto scusante del Modello Organizzativo rendendo inutile il costo sopportato per l’adeguamento. In altre parole, nella progettazione dei protocolli preventivi devono essere adeguatamente valorizzati i controlli, le procedure e le prassi già esistenti in azienda (qualora, ovviamente, valutati positivamente).Viceversa, qualora il Modello Organizzativo si concretizzasse in un enunciato di regole astratte, non coordinate con le procedure e/o la prassi interna, lo stesso potrebbe essere addirittura controproducente – oltre che rappresentare un costo improduttivo – atteso che la Pubblica Accusa avrà buon gioco a mettere sulla graticola del Giudice Penale il castello di regole che l’Azienda ha previsto solo “sulla carta” (c.d. paper compliance) e che non ha mai concretamente attuato, meritandosi per questo le sanzioni previste dal decreto.In conclusione, l’adozione di un Modello Organizzativo 231 rappresenta sia un’opportunità di tutela dalla “responsabilità 231” che un’occasione di sviluppo sereno dell’Impresa, qualora lo stesso sia integrato con l’operatività aziendale, con le disposizioni organizzative interne e con gli altri sistemi gestionali eventualmente già presenti, prevedendo adeguati meccanismi di ripartizione delle responsabilità anche attraverso apposite deleghe di funzione (soprattutto con riferimento alla sicurezza sul lavoro ed all’ambiente). Diversamente operando si concretizza il rischio che il “Modello 231” diventi una sovrastruttura gestionale inapplicata e non integrata con la circostante realtà aziendale mancando, inevitabilmente, il target esimente del D. lgs 231/01 e rendendo inutile il costo sopportato per l’adeguamento.

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SICUREZZANUOVI CONTROLLI SUGLI

ESTINTORI

Il 20 Giugno 2013 è entrata in vigore la nuova norma UNI 9994-1“Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”. La norma indica i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori al fine di garantirne l’ efficienza operativa. Rispetto alla edizione precedente, riportiamo alcune tra le principali differenze:- le fasi di manutenzione passano da 4 a 6;- le tempistiche di revisione degli estintori idrici cambiano da 18 a 24/48 mesi.Altre importanti novità riguardano:- l’obbligo di marcare, in fase di revisione e collaudo, la data e la denominazione dell’azienda, sia all’interno che all’esterno dell’estintore;- limite di vita degli estintori a 18

anni dalla data di costruzione;- è previsto il registro, a cura della persona responsabile (da tenere a disposizione dell’autorità competenti e del tecnico manutentore), in cui tenere traccia dei lavori e dello stato dei lavori;- la sostituzione, in fase di revisione, della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;- la sostituzione, in fase di collaudo, della valvola erogatrice per garantire l’efficienza e la sicurezza di ogni estintore.La nuova UNI 9994–1 rappresenta al momento solo una parte, in quanto è in corso l’inchiesta pubblica preliminare UNI sulla proposta di progetto di norma dal titolo “Apparecchiature di estinzione incendi – Manutentore di estintori d’incendio portatili e carrellati – Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza” che in caso esito positivo potrebbe diventare UNI 9994-2. L’azienda, mediante personale interno appositamente formato deve assicurarsi che:a) L’estintore e il suo supporto siano integri b) L’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello c) Il cartello sia visibile, l’estintore sia immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli d) L’estintore non sia stato manomesso e in particolare risulti sigillata la spina di sicurezza e) L’etichetta sia leggibile f) L’indicatore di pressione se presente, indichi un valore di pressione compreso nel campo verdeg) Il cartellino di manutenzione sia presente h) L’estintore non sia collocato a pavimentoI controlli devono essere riportati sul registro di manutenzione.

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SICUREZZACIRCOLAZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI SU STRADA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è nuovamente intervenuto sulla circolazione dei carrelli elevatori.La Circolare ribadisce l’impossibilità di rinnovare le autorizzazioni alla circolazione saltuaria su strade pubbliche per i carrelli non immatricolati.Stante la necessità di procedere alla immatricolazione dei carrelli stessi, al fine di rendere possibile la loro circolazione su strade pubbliche, il Ministero ha emanato una serie di indicazioni ai Centri Prova Autoveicoli (CPA) relative ai carrelli non immatricolati ma muniti di autorizzazione alla circolazione,

anche scaduta purché non prima del 31 dicembre 2007.Tali indicazioni permetteranno ai CPA di verificare i requisiti per l’immatricolazione dei carrelli in maniera “semplificata”, dando la possibilità ai proprietari degli stessi di richiedere la regolarizzazione presentando un’istanza di collaudo con allegata specifica documentazione.Per i carrelli non immatricolati, senza autorizzazione alla circolazione o con autorizzazione scaduta prima del 31 dicembre 2007, si dovrà invece procedere con una verifica integrale della idoneità alla circolazione che dovrà essere richiesta dal costruttore.

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SICUREZZATELEFONI CELLULARI E SALUTE: UN

DOSSIER DEL MINISTERO

riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).L’incredibile successo commerciale dei telefoni mobili è stato accompagnato, tuttavia, da preoccupazioni riguardo ad effetti negativi sulla salute eventualmente associati al loro utilizzo.L’OMS ha risposto ai timori sui rischi dei campi elettromagnetici avviando nel 1996 il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici, orientato a:- identificare le lacune conoscitive;- definire le priorità di ricerca sugli effetti sanitari dell’esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici (inferiori ai livelli consentiti dalle normative);- promuovere progetti d’indagine coordinati ed efficienti;- monitorare gli sviluppi delle conoscenze;- valutare ed interpretare i risultati della ricerca scientifica e diffonderli all’esterno dei ristretti ambiti tecnici.Negli ultimi vent’anni sono stati realizzati molti studi finalizzati a valutare se i telefoni mobili comportino potenziali rischi per la salute. Ad oggi, secondo l’OMS, non è stato dimostrato alcun effetto sanitario avverso causato dall’uso dei telefoni cellulari, ma ulteriori ricerche sono in corso per colmare residue lacune nelle conoscenze.In particolare, le evidenze scientifiche attualmente disponibili tendono, nel loro complesso, a deporre contro l’ipotesi che l’uso dei telefoni cellulari comporti un incremento del rischio di tumori intracranici. D’altra parte, non sono ancora disponibili osservazioni a distanze superiori ai 15 anni dall’inizio dell’uso e per esposizioni iniziate durate l’infanzia e l’adolescenza. Pertanto, in linea con quanto raccomandato dall’OMS, è opportuno proseguire la sorveglianza epidemiologica dell’andamento dei tumori cerebrali nel tempo e gli studi attualmente in corso.

Il Ministero della salute ha pubblicato sul suo sito www.salute.gov.it un dossier sull’uso corretto dei telefoni cellulari.Questo per trasferire ai cittadini le conoscenze scientifiche più aggiornate in merito agli eventuali effetti sanitari, dando risposte alle domande più frequenti sul rapporto tra telefoni cellulari e salute.I telefoni cellulari, come altre applicazioni dei campi elettromagnetici a radiofrequenza nel settore delle telecomunicazioni, fanno ormai parte della nostra vita. Alla fine del 2011 risultavano attivi nel mondo 6 miliardi di contratti di telefonia mobile e tre quarti di queste utenze erano localizzate in paesi in via di sviluppo.Tutti i dispositivi a radiofrequenza, per poter essere immessi sul mercato, devono rispondere ai requisiti di sicurezza basati sulle conoscenze scientifiche più aggiornate e definiti da organizzazioni internazionali di esperti

SICUREZZAATTREZZATURE, NUOVE MODIFICHE

La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, introduce una importante modifica al D.Lgs. 81/2008, relativa alla tempistica della prima verifica periodica delle attrezzature.All’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”. [...]Il termine di 45 giorni, entro il quale la competenza ad effettuare la verifica è in capo all’INAIL, inizierà a decorrere dalla richiesta di prima verifica inoltrata dal datore di lavoro e non dalla messa in servizio dell’attrezzatura stessa. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Per le attrezzature soggette a verifiche restano validi i termini stabiliti dall’Allegato VII del Testo unico:- prima verifica da parte di INAIL (o da parte di soggetto abilitato, una volta decorsi i 45 giorni dalla richiesta aziendale); per la gestione corretta delle apparecchiature a pressione il riferimento normativo resta il DM n. 329/2004;- verifiche successive da parte delle ASL o soggetto abilitato.

“SEVESO”, SI SEMPLIFICA LA PREVENZIONE INCENDI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le procedure semplificate introdotte dal Dpr 151/2011 si applicano anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza.La novità è prevista dall’articolo 8, comma 7 del Dl 101/2013 (cd. “Razionalizzazione della P.a.”), convertito definitivamente in legge dalla recente legge 125/2013, che innova sul punto rispetto al Dpr 151/2011 recante “semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, il quale invece escludeva espressamente gli impianti “Seveso” dal proprio campo di applicazione.A tal fine, l’articolo 8 del Dl 101/2013 prevede l’adozione di un apposito decreto per l’adeguamento del Dm 19 marzo 2001 (“Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante”) al nuovo “principio di proporzionalità” introdotto dal Dpr 151/2001, che diversifica gli adempimenti in ragione della gravità del rischio.

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SICUREZZADALL’INAIL UN DATA BASE SUGLI

INFORTUNI MORTALI

solo in riferimento alle caratteristiche dell’infortunato, ma anche a quelle dell’azienda e del comparto produttivo nei quali il lavoratore operava.Le risultanze offerte da Inform.MO sono davvero di grande interesse. Per esempio, per quanto riguarda le modalità di accadimento degli infortuni, il sistema ci dice che nel 2012 il 75% degli eventi è raggruppabile in cinque categorie principali: - caduta dall’alto dell’infortunato (33,1%)- caduta dall’alto di gravi (17%)- fuoriuscita e/o ribaltamento del veicolo dal proprio percorso (12,5%)- contatto con oggetti, mezzi, veicoli (7,2%) - avviamento intempestivo di macchinari (5,9%). Le cadute dall’alto di lavoratori e le cadute dall’alto di gravi rappresentano, costantemente, la metà degli eventi mortali. Ancora: nel biennio 2011-2012 – rispetto agli anni precedenti – è risultato maggiore il peso dei contatti elettrici diretti.Ugualmente utile la parte statistica riguardante le attrezzature e i problemi di sicurezza legati all’ambiente.Il 72% dei casi mortali dal 2007 al 2012 è dovuto a violazioni delle norme. Gli infortuni mortali non sono affatto una tragica fatalità e possono essere considerevolmente ridotti. Per ogni fattore di rischio sono riportate le buone prassi adottate o da adottare. Una sezione importante di Inform.MO, pertanto, è quella dedicata agli interventi.

Si chiama Infor.MO ed è il sistema di sorveglianza dedicato all’approfondimento delle cause degli infortuni mortali sul lavoro alimentato - col contributo di Inail e Regioni - dalle inchieste sugli incidenti condotte dai Servizi di prevenzione dei luoghi di lavoro delle Asl. Il suo obiettivo: monitorare le cause per ricavarne indicazioni utili ai fini prevenzionali. Sui dati Inail il sistema offre una copertura media annuale pari all’82%, e questo in riferimento agli infortuni con esito mortale avvenuti specificatamente in occasione di lavoro (sono esclusi, dunque, quelli stradali e in itinere). L’archivio ha, pertanto, una grande utilità conoscitiva e pratica per quanto riguarda i fattori di rischio e i possibili interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Entrando nei dettagli di ogni singolo caso, infatti,

grazie a Infor.MO è possibile disporre

di un “identikit” complessivo

del fenomeno,

non

SICUREZZAINDENNIZZI PER INFORTUNI IN TRASFERTA

L’INAIL ha emanato una circolare per la definizione uniforme e omogenea della materia. Gli incidenti rientranti in questa casistica sono indennizzati – poiché connotati da un carattere di costrittività organizzativa – e vanno considerati come avvenuti esclusivamente ‘in occasione di lavoro’. Gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta non sono omologabili a quelli in itinere (ovvero, nel tragitto tra casa/luogo di lavoro, e viceversa). Questa particolare categoria va considerata, infatti, alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione

di lavoro e – di conseguenza – va indennizzata come tale. Il documento evidenzia una distinzione sostanziale tra chi, per esempio, è vittima di un incidente mentre si reca dalla propria abitazione all’ufficio e chi subisce lo stesso incidente nel corso del tragitto dall’albergo (o da un’altra dimora temporanea per motivi di lavoro) al luogo in cui viene svolta la prestazione. In breve: per tutta la durata della missione o della trasferta ogni azione compiuta è da considerarsi esclusivamente ‘in occasione di lavoro’ (definizione che si riferisce all’insieme di circostanze e di situazioni in cui le attività o le loro modalità di organizzazione

impongono comportamenti specifici che espongono al rischio) e, quindi, deve essere indennizzata come un qualsiasi altro infortunio tutelato.La mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambiti essenzialmente sconosciuti: sono questi gli elementi che distinguono l’agire in trasferta (o in missione) rispetto al quotidiano percorso tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. Tale distinzione qualifica in modo differente anche gli infortuni avvenuti all’interno della propria casa rispetto a quelli verificati nell’albergo (o altra temporanea dimora in trasferta).

INTERPELLI AL MINISTERO SULLA SICUREZZAIl Ministero del Lavoro, nel mese di novembre, ha pubblicato le risposte ad alcuni interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare:- visita medica preventiva dopo breve cessazione del lavoro. Se il lavoratore è riassunto dopo una breve cessazione del rapporto di lavoro, non è necessaria una nuova visita preventiva da parte del medico competente se i rischi ai quali è esposto il lavoratore non cambiano. Il controllo del medico competente deve essere ripetuto almeno entro

un anno dalla ripresa del lavoro (o prima, se stabilito della periodicità della sorveglianza sanitaria);- formazione addetti emergenza. Viene confermato che i formatori per i corsi dedicati agli addetti alle squadre antincendio devono essere competenti nella materia;- Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. La formazione dei lavoratori deve essere erogata sulla base della valutazione dei rischi, anche a prescindere dal codice ATECO dell’azienda;- lavoro a domicilio. Il domicilio del

lavoratore non è luogo di lavoro ai sensi del Testo unico;- limiti di utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori. Le procedure standardizzate non possono essere usate quando vi è un’esposizione ad agenti chimici e biologici; resta fermo che per le imprese è preferibile la redazione dei DVR ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;- sigarette elettroniche. Pur non essendo disciplinate dalla legge, le aziende possono vietarne l’uso nei luoghi di lavoro.

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AMBIENTENEWS

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SISTRI: sospensione delle sanzioni fino al 31 luglio 2014

La Legge 125/2013 (conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ha apportato notevoli modifiche al SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.Innanzitutto in relazione alle sanzioni: per i primi 10 mesi dalla partenza del sistema (1° ottobre 2013), e quindi fino al 31 luglio 2014, le sanzioni relative al SISTRI non si applicano.Per il periodo di moratoria delle sanzioni, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale MUD.Per facilitare il lavoro di chi deve adeguarsi a questo sistema, che ha avuto nel tempo continue modifiche e interruzioni, il Ministero dell’Ambiente ha poi diramato una nuova circolare per la “semplificazione e razionalizzazione del SISTRI”.Di seguito riportiamo i principali contenuti. La legge di conversione ha chiarito che la dicitura “rifiuti pericolosi” si

riferisce soltanto ai rifiuti pericolosi speciali, con l’unica eccezione per le imprese che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, nel qual caso, si comprendono anche i rifiuti pericolosi urbani. La precisazione limita il perimetro delle aziende soggette al SISTRI.La circolare conferma poi l’esenzione SISTRI per i professionisti (medici, odontoiatri…) che producono rifiuti pericolosi, a meno che non siano organizzati in enti o imprese. Infine, si chiarisce che l’avvio il primo ottobre 2013 per i trasportatori riguarda solo chi opera per conto terzi, mentre chi trasporta rifiuti propri rientra tra i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (avvio marzo 2014) .Operatività 1 ottobre 2013Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. L’obbligo riguarda solo i rifiuti speciali pericolosi (non urbani). La precisazione relativa all’obbligo per i vettori esteri è stata introdotta con la legge di conversione e si riferisce a imprese straniere che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio italiano o trasporti transfrontalieri in partenza

dall’Italia. E’ diverso il caso in cui il vettore straniero effettua trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale o verso un terzo paese attraversando il territorio italiano: in questo caso valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario 1013/2006. Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. Questo è l’unico caso in cui la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, speciali e urbani. Trasportatori navali, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per i relativi adempimenti. Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o

composizione oppure (come specificato dalla legge di conversione) che partono

da rifiuti non pericolosi e trattandoli ottengono nuovi rifiuti pericolosi.Questi soggetti devono iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori.Operatività 3 marzo 2014Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Sono soggetti che producono rifiuti speciali pericolosi come conseguenza della loro primaria attività professionale. Non rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti urbani, anche se pericolosi, e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, come i professionisti.Comuni e imprese del trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania.Enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi speciali da loro stessi prodotti.Rifiuti urbaniPer i rifiuti urbani (con l’eccezione della Campania) è previsto uno speciale regime transitorio con sperimentazione dal 30 giugno 2014, regolamentata da successivo decreto

interministeriale. Sulla base dei risultati verrà deciso se e come applicare il SISTRI a questi soggetti: enti o imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi; enti o imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio. Come si vede, la sperimentazione non include i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani. Non solo: anche fra le due categorie di soggetti per cui è prevista la sperimentazione, il SISTRI si applica a partire dal momento in cui i rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio, non a eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti.Non iscritti al SISTRII soggetti non obbligati al SISTRI o chiamati al sistema dal 3 marzo 2014 (a meno che non abbiano deciso di iscriversi prima su base volontaria), applicano le procedure sul controllo della tracciabilità dei rifiuti previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 52/2011, che prevede i seguenti adempimenti:- comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - Area Movimentazione“, al

delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso. Una copia di questa “Scheda SISTRI - Area Movimentazione”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, un’altra rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni.- Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.- In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il sistema non sia ancora operativo, devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo dal dlgs 152/2006.Iscrizione volontariaTutti i soggetti che, pur obbligati

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AMBIENTENEWS

perché non rientranti nelle categorie sopra descritte, decidono di iscriversi al SISTRI possono farlo su base volontaria, comunicandolo al gestore del sistema attraverso la modulistica disponibile sul sito ufficiale, applicando per intero il regime scelto e le relative procedure. In qualsiasi momento, possono tornare al regime cartaceo.

Autorizzazione unica ambientale: i chiarimenti del Ministero

Dopo l’entrata in vigore il 13 giugno 2013 del Regolamento della nuova Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13 marzo 2013) che ha raccolto in un unico provvedimento gli adempimenti per le PMI, nonché per gli impianti di piccole dimensioni, che prima potevano arrivare fino a sette autorizzazioni singolarmente rilasciate, erano state diffuse da vari enti ed associazioni delle linee guida interpretative delle nuove norme, in mancanza di quelle del Ministero, nonostante fossero trascorsi diversi mesi e si avvicinino le scadenze autorizzative di fine anno.Ora, con la circolare 7 novembre 2013, recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”, vengono fornite indicazioni riguardo alle questioni più controverse di carattere generale individuate, riservando la disanima di questioni più specifiche, come recita il testo,

ad un’altra Circolare che sarebbe in fase di avanzata istruttoria.Innanzitutto, la Circolare chiarisce che il DPR 59/2013 si applica a tutti gli impianti produttivi non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore: “un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”. In merito alla questione relativa al natura obbligatoria o facoltativa di richiedere l’AUA, anziché i singoli titoli abilitativi, si chiarisce che la richiesta è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi, salvo i casi in cui il gestore abbia deciso di:- di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;- di aderire alle autorizzazioni generali sulle emissioni.Nell’ipotesi in cui giunga a scadenza una comunicazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, si precisa che alla scadenza della prima comunicazione è obbligatorio presentare istanza di AUA,smentendo quanto da alcuni avanzato della facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.Nell’ipotesi in cui giunga a scadenza una autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, al Ministero non sembra affatto precludere la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA.Nell’ipotesi in cui l’attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere l’AUA. Infine, per quanto attiene al termine entro il quale deve essere presentata la prima domanda di AUA, il Ministero chiarisce che per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA, debbono essere rispettati termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza.

CONAI solo online dal 2014

Dall’1 gennaio 2014 Conai riceverà le dichiarazioni del contributo ambientale e la modulistica utilizzata dagli esportatori abituali solo attraverso l’invio telematico.Ecco le tempistiche:per le dichiarazioni del Contributo ambientale (moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10, 6.14 e 6.17) di competenza del 2014 secondo le solite scadenze:mensili: dal 20 febbraio 2014 e a seguire;trimestrali: dal 20 aprile 2014 e a seguire;annuali: dal 20

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gennaio 2015 e a seguire;per le richieste di rimborso (modulo 6.6) o di esenzione (modulo 6.5) che perverranno nel 2014, alla scadenza che sarà indicata nella Guida Conai 2014. Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure dall’home page del sito di Conai (scegliendo in alto a destra “Dichiarazioni on line”).L’utente deve:- disporre di un accesso a internet;- avere un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni di Conai;- ottenere le chiavi di accesso attraverso una procedura di registrazione (nella pagina di apertura scegliere “Nuovo utente”, effettuare la registrazione e scegliere il “Profilo”);- restituire via fax (02-54121644) a Conai la “richiesta di abilitazione”6 su carta intestata (completata la registrazione, il consorziato riceve una e-mail con varie comunicazioni e, in allegato, anche un facsimile di richiesta di abilitazione al servizio).Dopo aver verificato la correttezza, Conai comunica all’utente via e-mail

l’attivazione delle chiavi

di accesso al servizio. Nella Guida Conai sono riportate ulteriori informazioni, anche su come

effettuare le dichiarazioni e i controlli on line. Solo per il 2014 Conai terrà conto di eventuali oggettive difficoltà nell’utilizzo dello strumento informatico, per le quali potranno essere valutate (caso per caso) eventuali deroghe.Ulteriori informazioni possono essere richieste a Conai:- numero verde 800.337799;- e-mail: [email protected] indicando in oggetto “Modalità di presentazione della modulistica consortile. Delibera CdA Conai del 25 settembre 2013”;

Certificazione sistemi gestione ambientale, aggiornato regolamento

Il Consiglio direttivo di Accredia (Ente italiano di accreditamento) nella riunione del 30 settembre 2013 ha approvato la riscrittura del regolamento recante “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (Sga)”.La “revisione 02” del regolamento tecnico n. RT-09 in parola si è resa necessaria per recepire alcuni aggiornamenti normativi, in particolare l’edizione 2011 della norma Uni Cei En Iso/Iec 17021 (norma internazionale che definisce i requisiti per gli organismi che forniscono audit e

certificazione di sistemi di gestione in genere per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori) nonché il regolamento in materia di prevenzione incendi, Dpr 151/2011. I capitoli del regolamento che hanno subito variazioni sostanziali sono il capitolo 1 (competenze degli auditor e dei gruppi di audit) e il capitolo 5 (certificato di prevenzione incendi).

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AMBIENTENEWS

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SPECIALE 231

Per ora niente privacy nella 231

Niente estensione della responsabilità amministrativa delle imprese ex Dlgs 231/2001 per i reati in materia di privacy. La norma prevista dal Dl 93/2013 non è stata convertita dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 in vigore dal 16 ottobre.Il comma 2 dell’articolo 9 del Dl 93/2013 è stato soppresso dalla legge di conversione 119/2013; le disposizioni prevedevano l’ingresso tra i “reati presupposto” inclusi nel Dlgs 231/2001 anche dei delitti in materia di privacy (non le contravvenzioni), tra cui il trattamento illecito dei dati e le false comunicazioni al Garante. I delitti in materia di privacy dunque non ingrossano le fattispecie penali attualmente previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatto di dipendenti e amministratori, tra le quali, lo ricordiamo, spiccano i diversi reati ambientali introdotti nel Dlgs 231/2001 dal Dlgs 121/2011.

Sicurezza sul lavoro e violazioni 231

A carico dell’impresa responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato dell’imprenditore che ha violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro scattano obbligatoriamente le sanzioni interdittive.Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 42503

condannando una società il cui responsabile era stato condannato per lesioni colpose ai danni di un operaio causate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In sintesi, un lavoratore subiva l’amputazione di una falange a causa della mancanza di un dispositivo automatico per il blocco nel trapano che stava utilizzando nello svolgimento delle proprie mansioni. Il datore di lavoro, conseguentemente imputato per lesioni gravi, ricorreva al patteggiamento ed il Tribunale di Ancona emetteva sentenza di condanna nei confronti dello stesso alla multa per € 600, applicando inoltre all’ente la sanzione pecuniaria di € 10.000 e misure interdittive per la durata di due mesi.Legittima la decisione del Tribunale che ha applicato obbligatoriamente le misure interdittive a carico della società ex articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001 (il blocco dell’attività). La difesa dell’impresa sosteneva invece, che avendo la società riparato il danno (aveva risarcito l’operaio), operava la causa di esclusione delle misure interdittive (articolo 17, Dlgs 231/2001). Per la Suprema Corte invece, l’articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 parla chiaro: se il reato del dipendente è commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, l’applicazione delle misure interdittive a carico dell’Ente per il Giudice è un obbligo, non una facoltà.

Sequestro ex 231 e continuità aziendale

Nel caso di sequestro per equivalente di beni o titoli della società responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato di dipendenti o collaboratori, il commissario giudiziale può autorizzare l’utilizzo dei beni per garantire la continuità aziendale. La novità arriva dalla legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013.Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2013, interviene a modificare l’articolo 53 del Dlgs 231/2001 per evitare che la misura cautelare del sequestro per equivalente (articolo 19, Dlgs 231/2001) del profitto del reato presupposto, non blocchi l’ordinaria attività aziendale con pregiudizio della sua continuità. Il commissario giudiziale vigilerà sul comportamento dell’azienda e riferirà all’Autorità giudiziaria.Se la società trasgredisce i limiti imposti, vengono adottati i provvedimenti conseguenti e i Giudici possono nominare un amministratore coi poteri di azionista. Nel caso la società sia di quelle di interesse strategico nazionale “commissariate” dal Governo (vedi l’Ilva di Taranto) sul sequestro si applicano le disposizioni del Dl 61/2013, convertito in legge 89/2013 che reca norme particolari sul sequestro dei beni aziendali e sullo “sblocco” a favore del Commissario, anche ai sensi della “231”.

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CORSO ORE DATA

Aggiornamento per RSPP “Documento di Valutazione dei Rischi semplificato per aziende con meno di dieci dipendenti, secondo le nuove procedure standardizzate”

4 ore 9 Dicembre 9.00 - 13.00

Aggiornamento per RSPP “Come condurre un’efficace gestione dei lavori in appalto” 4 ore 9 Dicembre 14.00 - 18.00

Corso base per Preposti 8 ore 10 Dicembre e 12 Dicembre 9.00 - 13.00

BBS - Sicurezza comportamentale: prevenire gli infortuni, aumentare la produttivitàCORSO AVANZATO

8 ore 11 Dicembre 9.00 - 18.00

HACCP - ex libretto sanitario 4 ore 27 gennaio 2014 9.00 - 13.00

Corso Formazione Generale LAVORATORI 4 ore 29 gennaio 2014 9.00 - 13.00

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I NOSTRI corsi di formazione in partenza

a dicembre 2013 e gennaio 2014

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Tutti i nostri corsi si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4, Bergamo.I corsi di aggiornamento per RSPP per l’anno 2014 sono in fase di programmazione.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD).

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ARESSIAMO NOI

Fra i primi in Italia a progettare e realizzare Sistemi di Gestione Integrata, Studio ARES contribuisce allo sviluppo sostenibile e

al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei sistemi

qualità, ambiente

e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di

professionisti del settore.un risultato garantito dalla certificazione della nostra

società in accordo con la norma iso 9001.

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