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1 AresInforma NUMERO 3 - LUGLIO 2016 Formazione RSPP: approvata revisione accordi Gestione emergenze in azienda Speciale SISTRI

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Il numero di luglio della newsletter di Studio ARES. In primo piano i nuovi accordi sulla formazione degli RSPP

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AresInformaNUMERO 3 - LUGLIO 2016

Formazione RSPP: approvata revisione accordiGestione emergenze in aziendaSpeciale SISTRI

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AresInformaPrima di tutto

Cari lettori,Al momento di chiudere questo numero di ARESInforma, proprio mentre scrivo queste righe di introduzione, è arrivata la notizia dell’approvazione dell’accordo sulla formazione degli RSPP.

In attesa di leggere il testo definitivo, pubblichiamo le prime indicazioni con alcuni commenti: in definitiva, sembrerebbe essere passata la linea della semplificazione, chiesta a gran voce da aziende e professionisti.

Resta da capire, come sempre, se i dubbi di interpretazione saranno più numerosi delle risposte chiare, in ogni caso l’uscita di questo provvedimento è utile per richiamare il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per ridiscuterne ambito di lavoro ed efficacia dell’intervento.Questa figura dovrebbe essere un consulente (interno o esterno, poco importa) del Datore di lavoro, che poi dovrebbe mettere in pratica quanto segnalato, suggerito o proposto dal RSPP stesso. Sappiamo bene che non sempre è così, che questo ruolo si è spesso tradotto

nella figura di un “grillo parlante” poco ascoltato, quando non scacciato a colpi di scarpa.

Se l’uscita del nuovo accordo servirà a ridefinire professionalità, competenza e ruolo del RSPP, sarà stato raggiunto un risultato importante, al di là delle – pur importanti – tabelle e numeri che lo compongono.

“Questo provvedimento è utile per richiamare il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzionee Protezione

Vittorio CampionePRESIDENTESTUDIO ARES

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Il primo workshop è stato un incontro teorico e informativo, mentre il secondo appuntamento del progetto, dal taglio maggiormente pratico, ha riguardato alcuni strumenti operativi della nuova versione dello standard internazionale per la gestione ambientale.

“In Api abbiamo sempre avuto particolare attenzione nel fornire una formazione che fosse il più possibile completa e a tutto tondo – ha dichiarato Silvia Negri, Responsabile dell’Area Ambiente e Sicurezza dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie lecchesi. “Questa la ragione per cui con questo ciclo di incontri abbiamo voluto che gli

imprenditori potessero apprendere e provare a mettere in atto i passaggi necessari per dare il via al processo di revisione dello standard di gestione ambientale nella propria azienda: è proprio questo, infatti, l’aspetto più delicato e importante”.

Il docente Vittorio Campione, presidente di Studio Ares e responsabile del settore ambiente e sicurezza, ha quindi impostato il corso come esercitazione operativa di analisi degli impatti ambientali, sottoponendo alla classe il caso, inventato ad hoc, di un’azienda da convertire al nuovo standard. I partecipanti, dopo essere stati suddivisi in gruppi, si sono quindi confrontati nel cercare la strategia

più efficace, ma anche meno dispendiosa, per raggiungere lo scopo prefissato, confrontandosi costantemente con il parere dell’esperto.Tra di essi, oltre a consulenti e liberi professionisti, erano presenti numerosi responsabili del settore qualità, ambiente e sicurezza di aziende attive in ambiti diversi, a conferma dell’attualità del tema proposto sia per quegli imprenditori che danno importanza al proprio impatto sull’ambiente, ma anche per quelli che si impegnano per rimanere competitivi in un mercato sempre più esigente.

ISO 14001: l’impegno delle impreseper la sostenibilità

Si sono tenuti il 23 giugno e il 7 luglio presso la sede dell’Api di Lecco due workshop sulla nuova norma ISO 14001:2015, gestiti da Studio ARES.

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È da circa tre anni che si lavorava attorno alla revisione di questo Accordo, che – e già questo può far comprendere quanto l’accordo fosse obsoleto – costituiva attuazione dell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/1994, la normativa unitaria in materia di salute e sicurezza precedente al D.Lgs. 81/2008.

Percorriamo brevemente le principali novità contenute nei testi approvati in sede di Conferenza Stato Regioni.

Organizzazione dei corsiNella sostanza rimangono i medesimi del vecchio accordo ma con un preciso ruolo

obbligatorio del soggetto formatore e, non più, come prassi all’organizzatore.L’Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono ai corsi di aggiornamento.

Metodologia di insegnamentoe apprendimentoViene superato quanto previsto dai vecchi accordi in quanto le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso

formativo e degli aggiornamenti. Allo stesso tempo si richiamano i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning che devono rispondere a quanto definito nell’Allegato II.

Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativoSi tratta dell’articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C che prevedono sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi. Cambia completamente il Modulo B. I Moduli A e B sono per RSPP e ASPP mentre il

Formazione RSPP: approvata la revisione degli accordiLa conferenza Stato Regioni del 7 luglio ha portato finalmente all’approvazione della revisione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006.

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Modulo C è solo per la funzione di RSPP.Modulo A: la durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale e la fruizione è consentita anche in modalità e-Learning.Modulo B: è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore con moduli di specializzazione per alcuni settori (agricoltura - pesca, cave - costruzioni, sanità - assistenza sociale, chimico - petrolchimico Modulo C: la durata complessiva rimane di 24 ore.

La valutazione degli apprendimentiSostanzialmente rimangono quelli previsti dai precedenti accordi ma sono definiti in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli. La parte relativa agli attestati è comune a tutti i moduli a differenza dell’accordo precedente che per ogni Modulo ne definiva le caratteristiche.

La formazione pregressaSi riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006 ed in particolar modo rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.Per tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.L’accordo riporta poi una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo. Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore,

la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

L’aggiornamentoCambia completamente il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell’Accordo che abolisce il sistema precedente di collegare gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell’aggiornamento risultano:- RSPP: 40 ore nel quinquennio- ASPP: 20 ore nel quinquennio

Gli “aggiornamenti” equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze. Allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l’aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning.Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. Non è previsto, giustamente, alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.Alcune tipologie di corsi non sono validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP. Ad esempio i corsi per dirigenti e preposti, prevenzione incendi e Primo soccorso. Anche i corsi di specializzazione del Modulo B

non possono essere considerati aggiornamento.Sono, invece, da ritenersi validi, ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione ai corsi per formatore e per coordinatore e viceversa.

Decorrenza dell’aggiornamentoL’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive. (viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).

AttestazioniL’Accordo semplifica la lettura del precedente accordo uniformandone gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato.Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti

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(con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Corsi in modalità e-LearningNella premessa all’Accordo si precisa che per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla Contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dal presente accordo: nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.L’Allegato II definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning. In esso sono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso. Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale. Detta scheda dovrà essere resa disponibile al discente che all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.L’Allegato VI precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.Gli attestati di frequenza devono essere consegnati o trasmessi, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti e non quindi, all’azienda o al datore di lavoro.

Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghiLa norma prevede un credito formativo qualora i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o

in parte, a corsi già svolti e documentati.L’Allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, gli esoneri che possono essere totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsiRappresenta, sicuramente, la parte più importante, significativa e qualitativa dell’Accordo. A differenza del vecchio accordo che dedicava poche righe, ovvie, su come garantire un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving abbiamo un testo sul quale riflettere, studiare ed applicare non quale mero assolvimento formale ma che incide sostanzialmente sulla formazione.Dopo aver tracciato i profili delle competenze del RSPP e ASPP, quale destinatario di una formazione manageriale di base, i bisogni formativi sono sintetizzati in tre aree: gestionale organizzativa, tecnica e relazionale. Le medesime che riguardano la qualificazione del formatore previste nel D.I. 6 marzo 2013. Le indicazioni riguardano essenzialmente la progettazione del Modulo B, che rappresenta il cuore del corso, quale elemento di competenze e conoscenze integranti il Modulo A ed il successivo Modulo C. Il progetto formativo è il mezzo per tradurre il bisogno formativo in una coerente risposta operativa. Il progetto formativo deve essere definito per ciascuna unità didattica per la quale devono essere definiti gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nonchè i contenuti e la durata. La strategia formativa e la metodologia didattica

costituiscono la struttura del progetto con precisi riferimenti ai lavori di gruppo, casi di studio e simulazioni. Infine dal progetto formativo ne dovrà scaturire il documento progettuale caratterizzato dalle specifiche del percorso formativo, quelle di realizzazione fino al controllo e la verifica.L’importanza delle verifiche in itinere e quella finale rappresentano la prima evidenza dell’apprendimento. Nella prova finale vengono introdotte la simulazione ed il project work che può essere realizzato anche durante il percorso formativo.

Soppressione della “collaborazione” con gli Enti BilateraliCome detto in premessa l’Accordo del 7 luglio 2016, pur direttamente rivolto ai RSPP e ASPP, modifica anche alcuni aspetti specifici di accordi precedenti al fine di uniformarne la disciplina. Tra le novità più significative si segnala una modifica all’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori circa le modalità per la collaborazione con gli organismi paritetici (c.12, art. 37, D.Lgs. 81/2007) contenuti nella nota in premessaIl nuovo Accordo riprende la formulazione della legge e toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza valgono le norme già note.L’Accordo chiarisce inoltre, in riferimento alle Linee Applicative dell’Accordo del 25 giugno 2012, che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismo paritetici alla formazione” riconducendo, di fatto, tale collaborazione esclusivamente agli organismi Paritetici.

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Ad esempio il nuovo “Codice di prevenzione Incendi” contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e i vari decreti correlati al cosiddetto “Jobs Act”.

Proprio per cercare di ricordare le novità in materia di tutela della salute e sicurezza, torniamo a soffermarci sulle conseguenze delle nuove “semplificazioni e razionalizzazioni”, con particolare riferimento ai decreti del Jobs Act, sulla normativa vigente e sugli adempimenti delle aziende.

Ma le particolarità del 2015, in merito all’impatto sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro, non si fermano qui: il 2015 è stato anche l’anno del D.Lgs. 231/2001.In particolare è stato l’anno in cui la giurisprudenza sui reati in danno della sicurezza sul lavoro si è ‘accorta’ delle potenzialità dell’applicazione in questo campo del d. lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti riveniente da reato dei propri collaboratori):- in termini di ampliamento della portata punitiva del regime sanzionatorio specifico;- e, di riflesso, anche per le ricadute prevenzionali che tale

normativa può avere. Veniamo ora alle misure di semplificazione e razionalizzazione che interessano la sicurezza sul lavoro.

Volendo rintracciare un filo conduttore, le misure introdotte possono essere classificate in quattro gruppi:- un primo gruppo di modifiche, ascrivibili alle ‘razionalizzazioni’, riguarda il campo di applicazione, in senso sia oggettivo che soggettivo, della disciplina prevenzionistica;- un secondo gruppo di modifiche, anche queste ascrivibili alle ‘razionalizzazioni’ riguarda gli organismi e le procedure cui è attribuita buona parte della governance del settore sicurezza sul lavoro, in quanto depositari di fondamentali funzioni;- un terzo gruppo di modifiche (classificabili forse tra le ‘razionalizzazioni’ almeno nelle intenzioni) riguarda il regime sanzionatorio. Si tratta tuttavia per io più di modesti ritocchi, che vanno dall’eliminazione di evidenti refusi del testo precedente ad adeguamenti di importi pecuniari;- il quarto gruppo di modifiche concerne infine

una serie di semplificazioni e la predisposizione di ausili nell’adempimento di obblighi. Si possono quindi ascrivere questi interventi alla categoria delle ‘semplificazioni’”.

Una prima valutazione delle misure di semplificazione e razionalizzazione:- “mentre nel suo complesso il pacchetto ‘Jobs Act’ ha una evidente unitarietà e risponde ad una logica di notevole respiro, la parte dedicata alla sicurezza sul lavoro si risolve in un patchwork di misure puntuali;- in questo campo appare carente una visione complessiva dei problemi;- manca un filo conduttore unitario, al di là del ‘rattoppo’ dei tanti strappi che il tessuto normativo presenta;- vi sono però i primi accenni ad un mutamento del rapporto tra Stato e cittadino operatore del sistema di sicurezza. Da ‘Stato di Polizia’ a Stato che sostiene i soggetti obbligati nei loro adempimenti”?

Alcune misure in particolare ampliano o restringono il campo di applicazione di determinati obblighi o facoltà. Questa alcune delle misure

Le modifiche del campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008

Il 2015 è stato l’anno in cui hanno visto la luce diverse normative che riguardano la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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che ampliano il campo di applicazione:- Cantieri temporanei o mobili: “la modifica della lett. g-bis) del comma 2 dell’art. 88 (D.Lgs. 81/2008) ripristina il campo di applicazione del Titolo IV, d.lgs. 81/2008, sottopone nuovamente alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, salvo il caso in cui le attività non comportino l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, i lavori relativi a: impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento, piccoli lavori per realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi di durata fino a dieci uomini/giorno.- Abilitazione

alla conduzione di generatori di vapore: si rimedia ad uno dei misfatti legislativi perpetrati con i c.d. decreti ‘taglia-leggi’ e ‘salva-leggi’ del 2006, ripristinando l’obbligo, per gli addetti alla conduzione di generatori di vapore, di essere in possesso di un’apposita abilitazione, a motivo dell’intrinseca pericolosità delle attrezzature in questione;- Lavoro marittimo: viene attribuita al MPLS, d’intesa con i Ministeri della salute e delle politiche sociali, la ricognizione dei lavori pericolosi per la salute o sicurezza dei minori di anni 18 imbarcati su navi mercantili o da pesca e il conseguente

divieto di adibizione degli stessi a tali lavori, con sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione;- Volontariato: le tutele già previste per varie categorie di volontari vengono estese ai volontari che prestano opera nell’ambito di associazioni religiose e di programmi internazionali di educazione non formale;- Operatori delle attrezzature di lavoro: viene estesa ai datori di lavoro che fanno uso diretto delle attrezzature di lavoro la definizione di ‘operatori’, già

riferita ai lavoratori

incaricati. Pertanto tali datori di lavoro avranno l’obbligo di possedere una apposita abilitazione per l’uso diretto delle attrezzature individuate con l’accordo Stato-Regioni del 22.02.2012. Non si estendono invece ai datori di lavoro le norme del Titolo III, Capo I, D.Lgs. 81/08 riferite ai soli ‘lavoratori incaricati dell’uso di una attrezzatura’, anziché agli ‘operatori’”.

Concludiamo questa breve illustrazione riportando anche

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le misure che restringono o modificano il campo di applicazione:Lavoro accessorio:l’applicazione completa del Testo Unico per i lavoratori accessori è riservata ai soli casi in cui il committente è un imprenditore o un professionista, restando in ogni caso escluse le prestazioni di piccoli lavori domestici a carattere straordinario. A tutti coloro che non sono più coperti dalla tutela piena, si applicherà comunque la tutela ridotta di cui all’art. 21 (regime dei lavoratori

autonomi);

Lavoro somministrato:i lavoratori somministrati vengono in base a tale norma assimilati ai dipendenti dell’utilizzatore per ogni aspetto concernente la loro salute e sicurezza sul lavoro, salvo che per gli obblighi di informazione e formazione sulle attrezzature di lavoro utilizzate, i quali restano in capo al somministratore.

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Focus sull’utilità delle procedure scritte, sull’adozione di buone prassi e sull’uso dei DPI.

Laddove non sia possibile eliminare i rischi alla fonte, per tutelare i lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici una delle misure organizzative più importanti è costituita dall’elaborazione di procedure scritte e dall’applicazione di buone prassi nelle attività lavorative.

Ad affermarlo è la “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, prodotta dalla Commissione Europea per aiutare i datori di lavoro a ottemperare agli obblighi previsti della Direttiva europea 2013/35/UE (direttiva EMF), direttiva recepita dal nostro Paese il 1° luglio 2016.

Per favorire la prevenzione e protezione dei lavoratori esposti, la guida si sofferma infatti sulle misure tecniche (schermature, ripari, interblocchi, dispositivi di sicurezza, ...), sulle misure organizzative (restrizione dell’accesso, segnaletica, formazione, ...) e sui dispositivi di protezione individuali (DPI).

Un’importante misura organizzativa è costituita dalle procedure scritte. Infatti qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, “queste

dovrebbero essere documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere”.

Inoltre copie delle procedure scritte “devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate”.

E ricordiamo che è prassi comune “fornire informazioni o istruzioni sulla sicurezza a coloro che entrano nel sito per la prima volta. Se nel sito sono state identificate alcune aree in cui l’accesso o attività specifiche sono soggetti a restrizioni, sarebbe opportuno spiegarlo nelle informazioni sulla sicurezza del sito”.

Dopo aver ricordato che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici spesso possono essere “ridotti al minimo con costi minimi o pari a zero progettando l’assetto del luogo di lavoro in generale e le singole postazioni di lavoro in particolare”, la guida ricorda che la struttura delle postazioni di lavoro è importante per l’esposizione del lavoratore.

La guida sottolinea poi l’importanza dell’adozione di procedure di lavoro adeguate.Infatti spesso i lavoratori possono ridurre al minimo la generazione di campi di forte intensità o ridurre la loro esposizione “operando semplici cambiamenti nelle proprie procedure di lavoro. Per esempio se la corrente di alimentazione

e la corrente di ritorno scorrono attraverso conduttori distinti, questi dovrebbero essere collocati in stretta prossimità, se possibile. Si otterrà così una sostanziale riduzione nel campo generato poiché flussi di corrente opposti provocheranno la cancellazione del campo”.

In ogni caso i lavoratori “devono fare attenzione ad allontanare i cavi dal loro corpo, ogni qualvolta sia possibile, soprattutto se ci sono cavi diversi per la corrente di alimentazione e di ritorno”.

Dopo aver ricordato che le apparecchiature che generano campi elettromagnetici “dovrebbero essere oggetto di un regolare programma di manutenzione preventiva e, se del caso, a ispezioni che ne garantiscano il funzionamento efficiente”, la guida si sofferma infine sui dispositivi di protezione individuale.Anche se la protezione collettiva “dovrebbe sempre avere la priorità rispetto alle misure di protezione individuale”, talvolta “misure tecniche od organizzative che consentano un’adeguata protezione collettive potrebbero non essere attuabili. In questi casi può essere necessario ricorrere a dispositivi di protezione individuale”.In realtà il ricorso alla protezione individuale per offrire protezione dai campi elettromagnetici “non è facilmente praticabile”. In particolare l’efficienza della

Campi elettromagnetici: come proteggerei lavoratori

Una guida di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.

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protezione individuale “dipende dalla frequenza del campo, e pertanto i dispositivi di protezione adatti per una gamma di frequenza difficilmente sono adatti per altre gamme. La scelta delle apparecchiature adeguate dipenderà dalla situazione specifica e dal tipo di rischi che si vogliono evitare”.

Si ricorda anche che è necessario controllare che dispositivi di protezione individuale indossati per altri rischi siano compatibili con la presenza di forti campi elettromagnetici.

La sezione della guida relativa alle misure di prevenzione e protezione si conclude ricordando che i dispositivi di protezione individuale “devono essere sottoposti a manutenzione e ispezione adeguate” per garantire che siano sempre idonei all’impiego previsto.

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Una efficace gestione delle emergenze in azienda

Il nuovo “Codice di prevenzione Incendi” contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, definisce la gestione della sicurezza antincendio (GSA) come una “misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.A questo si ricorda che “la preparazione all’emergenza, nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica

tramite:- pianificazione delle procedure da eseguire in caso d’emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;- nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del personale all’attuazione del piano d’emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell’attività e dell’eventuale sostituzione del personale impiegato”. Inoltre la pianificazione

d’emergenza “deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza” (ad esempio: “indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell’attività, compartimentazioni antincendio, sistema d’esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, ...”).In prossimità degli accessi

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di ciascun piano dell’attività, devono poi essere esposte:a. “planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio;b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza”.E il piano di emergenza “deve essere aggiornato in caso di modifica significativa, ai fini della sicurezza antincendio, dell’attività”. Una tabella riporta le misure antincendio per la preparazione all’emergenza secondo il livello di prestazione (la GSA può essere svolta secondo tre diversi livelli di prestazione: livello base, livello avanzato, livello avanzato per attività complesse). Riguardo al primo livello di prestazione la pianificazione dell’emergenza “può essere limitata all’informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere”, informazione che deve riguardare:- istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;- istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: azioni del responsabile dell’attività in rapporto alle squadre di soccorso; azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all’esodo, ivi compreso l’impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica”. Riguardo invece al secondo e terzo livello di prestazione il piano di emergenza “deve contenere le procedure per la gestione dell’emergenza. In particolare:- procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione;- procedure di attivazione

del centro di gestione delle emergenze;- procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti antincendio e il centro di gestione dell’emergenza, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;- procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;- procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell’esodo;- procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti;- procedure di rientro nell’edificio al termine dell’emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza”. Il codice si occupa anche della preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo. Infatti “qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe”. Inoltre deve essere “prevista una pianificazione

d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio”. Si indica poi che, dove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto “apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.E tale centro di gestione delle emergenze, che deve essere individuato da apposita segnaletica di sicurezza, “deve essere fornito almeno di:a. informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme”.In particolare la gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza nell’attività “deve prevedere almeno:a. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza;b. se non si tratta di attività lavorativa: “attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;c. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze”.E, infine, alla rivelazione manuale o automatica dell’incendio “segue generalmente:a. l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza;b. nelle attività più complesse, la verifica dell’effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d’emergenza”.

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Stress lavoro correlato nel settore commercioe GDOLa regione Lombardia in collaborazione con INAIL, ha prodotto una scheda sul tema dello Stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali nel settore commercio e Grande Distribuzione Organizzata.

Il settore commercio comprende l’insieme delle attività relative all’acquisto e alla vendita di beni (di consumo, mobili, immobili, ecc). Nello specifico, con la sigla GDO(Grande Distribuzione Organizzata) si intende il moderno sistema di vendita effettuato attraverso una rete di

supermercati ed ipermercati. La popolazione lavorativa presente in questi settori è composta in prevalenza da donnee giovani lavoratori impiegati molto spesso con contratti occasionali o a tempo determinato. L’apertura dei punti vendita sette giorni su sette, il prolungamento degli

orari di lavoro, l’interazione continua con i clienti e gli elevati ritmi di lavoro rendono i lavoratori del settore commercio/GDO particolarmente esposti al rischio da stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali.

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Al via la nuova privacy europea

A distanza di diciannove anni dall’entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, lo scorso 4 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio.Tale Regolamento si inserisce all’interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il “Pacchetto europeo protezione dati”.Gli Stati membri ad ogni modo, sebbene il Regolamento in quanto tale non abbia bisogno di recepimento, hanno due anni per adeguare le proprie normative interne nonché, le aziende, per essere sensibilizzate alle novità introdotte.Ciò anche in considerazione del fatto che il Regolamento attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e di esecuzione, al fine di rendere operativa la disciplina, ma lascia ai legislatori nazionali la facoltà di introdurre, a seconda delle circostanze, norme nazionali ad hoc.Le novità introdotte con il Regolamento riguarderanno, dal punto di vista delle aziende

(i c.d. “titolari” del trattamento dei dati personali) tutte quelle che – salvo qualche eccezione relativamente alle aziende medio e piccole – avendo uno stabilimento all’interno dell’UE, trattano dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato nell’UE stessa.Dal punto di vista, invece, delle persone fisiche – i c.d. “interessati” al trattamento dei propri dati – la nuova normativa si applicherà a tutti i soggetti presenti nell’UE anche quando, sebbene l’azienda titolare del trattamento non abbia uno stabilimento in territorio UE, il trattamento stesso riguardi:(i) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai soggetti interessati o (ii) il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento abbia luogo all’interno dell’UE.

Vediamo alcune delle novità di maggior rilievo.Tra le prime, merita sicuramente attenzione particolare una nuova figura – e professionalità – che va ad affiancarsi alla nomenclatura già conosciuta nel nostro Codice Privacy, ovvero al “titolare”, al

“responsabile” e all’ “incaricato” del trattamento dei dati. Tale nuova figura è quella del Data Protection Officer (“DPO”), il “responsabile della protezione dei dati”.

Il DPO dovrà essere obbligatoriamente presente all’interno di tutte le aziende pubbliche nonché in tutte quelle ove i trattamenti presentino specifici rischi, come ad esempio le aziende nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli “interessati”, su larga scala, e quelle che trattano i “dati sensibili”.

Le società facenti parte di uno stesso gruppo, a livello nazionale o transfrontaliero, potranno nominare un unico DPO, a condizione che lo stesso sia facilmente raggiungibile da ciascuna società del gruppo stesso.Il DPO, inoltre, potrà essere un dipendente della società titolare del trattamento o, in alternativa, assolvere i propri compiti in base ad un contratto di servizi. Ad ogni modo, ogni azienda dovrà rendere noti i dati del proprio DPO – il quale dovrà essere contattabile

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AresInforma Privacy

da tutti i soggetti “interessati” – nonché comunicarli al locale “Garante per la protezione dei dati personali”.Interessante, poi, il ruolo che il Regolamento destina al DPO. Leggendo il regolamento, si intuisce come il responsabile della protezione dei dati potrà avere, all’interno dell’azienda, una caratura che nulla avrà da invidiare a professionalità quali quella del CFO, o del General Counsel o HR Manager, in quanto, è stabilito, il DPO riferirà direttamente al CEO o comunque ai vertici gerarchici della società, senza intermediazioni, e con grande autonomia e indipendenza, rispetto agli altri dirigenti.Di seguito i principali compiti cui sarà adibito il DPO:(i) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento;(ii) verificare l’attuazione e l’applicazione della normativa, oltre alla sensibilizzazione e formazione del personale e dei relativi auditors ;(iii) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;(iv) fungere da punto di contatto per gli “interessati”, in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati nonché all’esercizio dei loro diritti;(v) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.Altra novità di rilievo, è l’introduzione dell’obbligo, per ogni azienda titolare del trattamento dei dati, di tenere un “registro delle attività di trattamento”, svolte sotto la propria responsabilità, nonché quello di effettuare una “valutazione di impatto sulla protezione dei dati”.Quest’ultimo adempimento, in particolare, è richiesto ad esempio in relazione ai trattamenti

automatizzati, ivi compresa la profilazione, o con riguardo ai trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati (sensibili), nonché relativamente ai dati ottenuti dalla sorveglianza sistematica, sempre su larga scala, di zone accessibili al pubblico. Sarà ad ogni modo il Garante Privacy (per quanto riguarda l’Italia), a redigere e rendere pubblico l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito della “valutazione di impatto sulla protezione dei dati”.Si rileva poi come il Regolamento esoneri dagli adempimenti appena accennati le piccole e medie imprese, quelle dunque con meno di 250 dipendenti, a meno che, però, “…il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati (sensibili)…o i dati personali relativi a condanne penali…” (si vedrà come sarà interpretato ed applicato tale articolo, nella prassi).In definitiva, il Regolamento:(i) riconosce espressamente il “diritto all’oblio”, ovvero la possibilità per l’interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a trattamento i propri dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, nel caso di revoca del consenso o quando si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento;(ii) stabilisce il diritto alla “portabilità dei dati”, in virtù del quale l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora l’interessato abbia fornito il

proprio consenso al trattamento o se questo sia necessario per l’esecuzione di un contratto;(iii) sancisce il principio di “accountability”, per cui il titolare dovrà dimostrare l’adozione di politiche privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento;(iv) introduce il principio della “privacy by design” (dal quale discende l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative sia all’atto della progettazione che dell’esecuzione del trattamento) nonché quello della “privacy by default” (che ricalca il principio di necessità di cui all’attuale disciplina, stabilendo che i dati vengano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini).Infine, per quanto concerne il “sistema sanzionatorio”, il Regolamento ha aumentato l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, lasciando peraltro ciascuno Stato membro libero di adottare norme relative ad altre sanzioni.Il settore commercio comprende l’insieme delle attività relative all’acquisto e alla vendita di beni (di consumo, mobili, immobili, ecc). Nello specifico, con la sigla GDO(Grande Distribuzione Organizzata) si intende il moderno sistema di vendita effettuato attraverso una rete di supermercati ed ipermercati. La popolazione lavorativa presente in questi settori è composta in prevalenza da donnee giovani lavoratori impiegati molto spesso con contratti occasionali o a tempo determinato. L’apertura dei punti vendita sette giorni su sette, il prolungamento degli orari di lavoro, l’interazione continua con i clienti e gli elevati ritmi di lavoro rendono i lavoratori del settore commercio/GDO particolarmente esposti al rischio da stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali.

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AresInformaAmbiente: SPECIALE SISTRI

SISTRI: novitàdall’8 giugno

Prosegue la storia infinita del SISTRI: nuovo testo in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dall’8 giugno, con operatività demandata a specifici decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente.

Nel frattempo, restano validi gli adempimenti attualmente previsti, online sul portale dedicato al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Rispetto alla vecchia normativa è stata prevista una procedura semplificata, che consente di effettuare gli adempimenti

sulle comunicazioni al SISTRI attraverso le associazioni di categoria. Per il resto non ci sono novità sostanziali: restano le regole relative ai soggetti obbligati ad aderire, al contributo di iscrizione (a carico delle imprese), alle modalità operative.

Vediamo tutto.Il nuovo regolamento (decreto 78/2016) si compone di 24 articoli, con tutte le norme, le regole operative e due allegati che contengono contributi e nuovi oneri introdotti (per lo più, si tratta di trasformazione

digitale di adempimenti prima previsti in forma cartacea).

Obbligo SISTRIRifiuti pericolosi: imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, che trasportano a titolo professionale rifiuti pericolosi prodotti da terzi, oppure soggetti che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori.Trasporto navale: armatore

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AresInforma Ambiente: SPECIALE SISTRI

o noleggiatore che effettua il trasporto, oppure raccomandatario marittimo delegato.Trasporto intermodale marittimo: terminalista concessionario dell’area portuale, impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.Trasporto intermodale ferroviario: responsabili uffici gestione merci, operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti, impinati di terminalizzazione e scali merci a cui sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o che effettua il successivo trasporto.

Continua ad essere prevista la possibilità di adesione volontaria per produttori, gestori,

intermediari e commercianti diversi da quelli obbligati all’iscrizione al SISTRI.

Le modalità operative per l’iscrizione saranno previste da specifici decreti attuativi.A 30 giorni dall’avvenuta iscrizione, vengono consegnati dispositivi USB e credenziali per l’accesso al sistema e l’inserimento dei dati. Gli operatori che intendono iscriversi volontariamente comunicano la scelta utilizzando l’apposita sezione sul portale del SISTRI. In qualsiasi momento questi operatori possono ritornare al regime cartaceo.

Il contributo resta a carico degli operatori iscritti al SISTRI, viene pagata annualmente, le tariffe sono contenute nell’allegato 1 del decreto.

Il regolamento fornisce le direttive per la compilazione della scheda SISTRI, in cui bisogna indicare quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti. In generale, le informazioni sui rifiuti prodotti vanno inserite entro dieci giorni lavorativi dalla produzione degli stessi.

L’articolo 19 consente a produttori e trasportatori di delegare la gestione operativa alle associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative sul piano nazionale. L’articolo 20 fornisce ai produttori obbligati all’iscrizione la possibilità di adempiere ai relativi obblighi attraverso il servizio pubblico di raccolta o altro circuito a cui conferiscono i rifiuti previa convenzione.

SISTRI: due nuovi Manuali a disposizione degli utenti

Il sito del SISTRI segnala l’aggiornamento di due documenti per operatori: il Manuale Operativo Sistri (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016) e le Procedure di Iscrizione e Gestione Fascicolo Azienda (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016) disponibili nella Sezione Manuali e Guide.All’interno del Manuale Operativo troviamo una descrizione del Sistema di Tracciabilità introdotto dal SISTRI e del SISTRI stesso, la procedura con utilizzo contestuale e non contestuale dei

dispositivi e le Procedure generali e speciali, l’analisi di specifiche figure (raccomandatari marittimi, terminalisti e operatori logistici, intermediari e commercianti senza detenzione, consorzi per il riciclaggio ed il recupero e associazioni imprenditoriali).Per quanto riguarda il Documento sulle Procedure di Iscrizione e Gestione Fascicolo Azienda, esso si propone quale strumento di supporto informativo ai soggetti, obbligati o che aderiscono su base volontaria, interessati

dall’iscrizione al SISTRI ed alla gestione del proprio fascicolo azienda.Si regolano in esso, l’Iscrizione al Sistri (modalità di iscrizione e procedure speciali di iscrizione), la modalità di pagamento dei contributi, la distribuzione dei Dispositivi e delle Black box. Inoltre si disciplinano la gestione operativa dei sistemi di videosorveglianza, le Comunicazioni al Sistri e l’interoperabilità.

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AresInformaAmbiente

Il documento ha lo scopo di fornire sintetiche indicazioni di carattere pratico applicativo per gli auditor degli Organismi di Certificazione sui principali elementi da considerare per la verifica dei requisiti previsti dalla ISO 14001:2015.

Particolare attenzione nella stesura del documento è stata dedicata alle novità introdotte dalla nuova edizione della UNI EN ISO 14001: analisi del contesto, approccio basato sul rischio, prospettiva del ciclo di vita.

È stata condotta inoltre una rilettura ragionata dei criteri già presenti nella precedente edizione e riproposti in chiave migliorativa nell’edizione 2015, alla luce dell’impostazione complessiva del nuovo standard che richiede un’effettiva integrazione del Sistema di Gestione Ambientale nei processi di business dell’Organizzazione, con il pieno supporto del top management.La Linea Guida è diretta anche alle Organizzazioni certificate/certificande che potranno utilizzare queste informazioni per orientarsi nel percorso di adeguamento alla nuova norma.

Nuova ISO 14001:la Linea GuidaUNI-CONFORMA

UNI ha annunciato la pubblicazione della Linea Guida UNI-CONFORMA ISO 14001:2015, in vigore dal 18 maggio scorso.

Ambiente AresInforma

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AresInforma I nostri corsi

CORSO DURATA AULA BERGAMO AULA LECCO COSTO

Datori di Lavoro - RSPPrischio BASSO 16 ore 6 e 8 settembre

ore 9-18 17 e 21 ottobre

ore 9-18 € 440

Datori di Lavoro - RSPPrischio MEDIO 32 ore 6, 8, 13, 15 settembre

ore 9-1817, 21, 26, 28 ottobre

ore 9-18 € 750

Datori di Lavoro - RSPP - rischio ALTO 48 ore

6, 8, 13, 15, 20, 23 settembreore 9-18

17, 21, 26, 28 ottobre e 3, 7 novembre

ore 9-18€ 1.000

Addetti antincendio in attivitàa rischio BASSO 4 ore 19 dicembre

ore 9-1310 ottobre

ore 8.30-12.30 € 198

Addetti antincendio in attività a rischio MEDIO 8 ore

19 dicembreore 9-13 e 14-18 sede

esterna

10 ottobreore 8.30-12.30

e 13.30-17.30 sede esterna

€ 330

Conducente di carrelli elevatori 12 ore23 novembre ore 9-18

e 28 novembreore 9-13 sede esterna

9 settembre ore 9-18e 12 settembre

ore 9-13 sede esterna€ 280

Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo A 16 ore 6, 15 dicembre

ore 9-187 e 14 ottobre

ore 9-18 € 300

Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo B e C 12 ore 6 dicembre ore 9-18

e 15 dicembre ore 9-13 7 ottobre ore 9-18

e 14 ottobre ore 9-13 € 250

Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendaleGruppo B e C

4 ore 15 dicembreore 9-13

14 ottobreore 9-13 € 110

Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale - Gruppo A 6 ore 15 dicembre

ore 9-1614 ottobreore 9-16 € 150

RSPP - Mod. A 28 ore6, 8, 13 settembre ore

9-18e 15 settembre ore 9-13

17, 21, 26 ottobre ore 9-18

e 28 ottobre ore 9-13 € 550

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 4 48 ore 4, 6, 11, 18, 20, 27 ottobre

ore 9-18

16, 18, 21, 25, 29 novembre e 5 dicembre

ore 9-18€ 1.100

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 5 68 ore

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ottobre ore 9-18

e 8 novembre ore 14-18

16, 18, 21, 23, 25, 29 novembre

+2 e 5 dicembre ore 9-18

e 16 dicembre ore 14-18

€ 1.650

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 3 60 ore

4, 6, 11, 18, 20, 27 ottobre e 3 novembre ore 9-188 novembre ore 9-13

16, 18, 21, 25, 29 novembre e 5, 13

dicembre ore 9-18e 16 dicembre ore 9-13

€ 1.540

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 9 12 ore 20 ottobre ore 9-18

21 ottobre ore 9-1329 novembre ore 9-18

e 30 novembre ore 9-13 € 330

I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD).

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA [email protected] www.studioares.net.

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AresInformaI nostri corsi

CORSO DURATA AULA BERGAMO AULA LECCO COSTO

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 7 60 ore

4, 6, 11, 18, 20, 27, 28 ottobre ore 9-18

e 11 novembre ore 9-13

16, 18, 21, 25, 29 novembre e 5, 12

dicembre ore 9-18e 19 dicembre ore 9-13

€ 1.540

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 6 24 ore

4 ottobre ore 9-186 ottobre ore 9-1311 ottobre ore 9-1320 ottobre ore 9-18

16 novembre ore 9-1818 novembre ore 9-1321 novembre ore 9-13

29 novembre ore 9-18

€ 550

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 8 24 ore

4 ottobre ore 9-186 ottobre ore 9-1311 ottobre ore 9-1320 ottobre ore 9-18

16 novembre ore 9-1818 novembre ore 9-1321 novembre ore 9-13

29 novembreore 9-18

€ 550

RSPP - Mod. C 24 ore 21, 27, 29 settembre ore 9-18

9, 11, 14 novembreore 9-18 € 550

Agg.RSPP/RSPP DDL/RLS: L’Ergonomia: un Approccio Corretto alla Qualità del Lavoro

4 ore - 19 ottobre ore 9-13 € 140

Agg.RSPP/RSPP DDL/RLS: Sostenere la partecipazione alla sicurezza

8 ore - 7 dicembreore 9-18 € 280

Agg.RSPP/RSPP DDL/RLS: Dalla valutazione del rischio ai sistemi di gestione della sicurezza esimenti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche(D.Lgs. 231 del 2001)

4 ore 15 novembre ore 9-13 - € 140

Corso per Rappresentanti dei Lavoratoriper la Sicurezza (RLS)

32 ore17, 25 novembree 5, 14 dicembre

ore 9-18

21, 28 settembre5,12 ottobre

ore 9-18€ 660

Corso di Formazione generale per Lavoratori 4 ore 29 novembre

ore 9-1316 settembre

ore 9-13 € 120

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - rischio BASSO 4 ore 29 novembre

ore 14-1816 settembre

ore 14-18 € 120

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - rischio MEDIO 8 ore 29 novembre ore 14-18

e 13 dicembre ore 9-13

16 settembreore 14-18

23 settembre ore 9-13

€ 240

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - rischio ALTO 12 ore 29 novembre ore 14-18

e 13 dicembre ore 9-18

16 settembreore 14-18

23 settembreore 9-18

€ 300

Agg. Lavoratori / Dirigenti / Preposti "La gestione efficace della sicurezza sul lavoro in azienda”

6 ore 22 novembreore 9-16

27 settembreore 9-16 € 200

I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD).

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA [email protected] www.studioares.net.

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AresInforma Chi siamo

Fra i primi in Italia a progettare e realizzare sistemi di gestione integrata, contribuiamo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei sistemi qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di professionisti del settore.Un risultato garantito dalla certificazione della nostra società in accordo con la norma ISO 9001.

SEDE DI LECCOvia Palestro, 16 - 23900 Leccotel. 0341 283999fax 0341 272359 email [email protected]

SEDE DI BERGAMOvia Baertsch, 4 - 24124 Bergamotel. 035 363319email [email protected]

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