Aprile 2011 - openstarts.units.it · Gastone Cottino - Franco Modugno - Mattia Persiani - Pietro...

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Aprile 2011 Direzione Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Giovanni Conso Gastone Cottino - Franco Modugno - Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Francesco Tesauro Comitato di Direzione Emilio Balletti - Chiara Besso - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta Franco Carinci - Paolo Carnevale - Raffaele Caterina - Alfonso Celotto Claudio Consolo - Pasquale Costanzo - Vincenzo Cuffaro - Maria Cecilia Fregni Francesco Gabriele - Alfredo Gaito - Glauco Giostra - Pietro Lambertucci Sandro Mainardi - Michel Martone - Pier Giuseppe Monateri - Salvatore Patti Roberto Pessi - Mariano Protto - Pietro Pustorino - Marco Ricolfi - Marco Ruotolo Achille Saletti - Giuseppe Santoro-Passarelli - Marcella Sarale - Michele Sesta Sergio Vinciguerra - Giovanna Visintini - Roberto Weigmann Redazione giudiziaria Vincenzo Carbone - Giorgio Fidelbo - Francesco Antonio Genovese Alberto Giusti - Rossana Mancino - Elisabetta Rosi - Luigi A. Scarano Recentissime a cura di: Paolo L. Carbone - Giacomo Fumu - Raffaele Greco Antonio Jannarelli - Marco Ruotolo - Nicola Scannicchio Comitato di redazione Niccolo ` Abriani - Marco Aiello - Stefano Ambrosini - Cristina Angeloni - Stefania Baiona Ettore Battelli - Giulia Bertolino - Angelo Bertolotti - Mia Callegari - Guido Canale Emanuele Canavese - Antonio Carratta - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano Cerrato Alessandro Cogo - Riccardo Conte - Filippo Corsini - Massimo D’Auria - Eva Desana Antonio Didone - Margherita Dominici - Paola Ferrari - Carlo Fiorio - Paolo Fiorio Giorgio Frus - Chiara Gabrielli - Federico Girelli - Filippo Giunchedi - Fabio Iozzo Maurizio Irrera - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Mameli - Enrico Marello - Valerio Mario Silvia Mirate - Alessandro Monteverde - Pier Luca Nela - Paolo Patrito - Annalisa Pessi Barbara Petrazzini - Giovanna Razzano - Simona Rodriquez - Alberto Ronco Salvatore Sanzo - Anna Saraceno - Bruno Sassani - Valeria Seghetti - Giovanni Serges Massimo Siclari - Marina Spiotta - Alessandro Turchi - Davide Turroni Responsabile di redazione: Lorenzo Gnavi Bertea Selezione delle sentenze a cura di Simone Ferrari

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Aprile 2011

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Giovanni ConsoGastone Cottino - Franco Modugno - Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Francesco Tesauro

Comitato di Direzione

Emilio Balletti - Chiara Besso - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto CarantaFranco Carinci - Paolo Carnevale - Raffaele Caterina - Alfonso Celotto

Claudio Consolo - Pasquale Costanzo - Vincenzo Cuffaro - Maria Cecilia FregniFrancesco Gabriele - Alfredo Gaito - Glauco Giostra - Pietro Lambertucci

Sandro Mainardi - Michel Martone - Pier Giuseppe Monateri - Salvatore PattiRoberto Pessi - Mariano Protto - Pietro Pustorino - Marco Ricolfi - Marco RuotoloAchille Saletti - Giuseppe Santoro-Passarelli - Marcella Sarale - Michele Sesta

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Redazione giudiziaria

Vincenzo Carbone - Giorgio Fidelbo - Francesco Antonio GenoveseAlberto Giusti - Rossana Mancino - Elisabetta Rosi - Luigi A. Scarano

Recentissime a cura di:

Paolo L. Carbone - Giacomo Fumu - Raffaele GrecoAntonio Jannarelli - Marco Ruotolo - Nicola Scannicchio

Comitato di redazione

Niccolo Abriani - Marco Aiello - Stefano Ambrosini - Cristina Angeloni - Stefania BaionaEttore Battelli - Giulia Bertolino - Angelo Bertolotti - Mia Callegari - Guido Canale

Emanuele Canavese - Antonio Carratta - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano CerratoAlessandro Cogo - Riccardo Conte - Filippo Corsini - Massimo DAuria - Eva Desana

Antonio Didone - Margherita Dominici - Paola Ferrari - Carlo Fiorio - Paolo FiorioGiorgio Frus - Chiara Gabrielli - Federico Girelli - Filippo Giunchedi - Fabio Iozzo

Maurizio Irrera - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Mameli - Enrico Marello - Valerio MarioSilvia Mirate - Alessandro Monteverde - Pier Luca Nela - Paolo Patrito - Annalisa Pessi

Barbara Petrazzini - Giovanna Razzano - Simona Rodriquez - Alberto RoncoSalvatore Sanzo - Anna Saraceno - Bruno Sassani - Valeria Seghetti - Giovanni Serges

Massimo Siclari - Marina Spiotta - Alessandro Turchi - Davide Turroni

Responsabile di redazione: Lorenzo Gnavi Bertea

Selezione delle sentenze a cura di Simone Ferrari

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La Redazione di GIURISPRUDENZA ITALIANA invita i propri Lettori Magistrati ed Avvocati ad inviarle quei provvedimentiemessi dalle varie Magistrature dello Stato che per limportanza degli argomenti trattati e per la peculiarita delleinterpretazioni giurisprudenziali contenute meritano di essere pubblicati su questa Rivista.

Il testo completo dei provvedimenti potra essere inviato:

o via e-mail a: [email protected] oppure per posta a:

GIURISPRUDENZA ITALIANAdott. Lorenzo Gnavi Bertea

C.so Vittorio Emanuele II n. 44 - C.A.P. 10123 - Torino

Sara cura della Redazione riportare nellintestazione dei provvedimenti pubblicati i nomi dei Giudici e degli Avvo-cati difensori.

GIURISPRUDENZA ITALIANA ringrazia i propri Lettori per la preziosa collaborazione.

Direttore responsabile:Antonella LoporchioRegistrata al n. 321 della Cancelleriadel Tribunale di Torino in data7 settembre 1948 2011 Wolters Kluwer Italia S.r.l.Strada I, Palazzo F620090 Milanofiori - Assago (MI)Redazione:Corso Vittorio Emanuele II, n. 4410123 TorinoTelefono: 011.81.82.26.00Telefax: 011.81.82.23.01Sito Internet: www.utetgiuridica.ite-mail: [email protected]: Lorenzo Gnavi BerteaUfficio Tecnico: Giuseppe MilanoComposizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - TorinoStampa: Roto 2000 S.p.A. - Casarile (MI)Per informazioni in merito a contributi, articoli eargomenti trattati, scrivere a:[email protected]

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Pubblicato l11 maggio 2011

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Indice sommarioRecentissime dalla Cassazione civileResponsabilita della Consob per risparmio tradito:

Cassazione civile, III Sezione, 23 marzo 2011, n. 6681 . . . . . . . . . . . . . . . . . 739Incidente stradale: la moglie muore e il vedovo si risposa. Rilevanza delle nuove nozze:

Cassazione civile, III Sezione, 21 marzo 2011, n. 6357 . . . . . . . . . . . . . . . . . 740Appalti pubblici Rigetto istanza di revisione prezzi Giurisdizione:

Cassazione civile, Sezioni unite, 15 marzo 2011, n. 6016 . . . . . . . . . . . . . . . 740Il crocefisso nelle aule giudiziarie e nelle scuole:

Cassazione civile, Sezioni unite, 14 marzo 2011, n. 5924 . . . . . . . . . . . . . . . 742Irpef Rettifica nei confronti della s.r.l. Motivazione PER RELATIONEM nei confronti del socio:

Cassazione civile, V Sezione, 11 marzo 2011, n. 5850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744Ici su immobili di interesse storico e artistico Lavoro di recupero edilizio:

Cassazione civile, Sezioni unite, 9 marzo 2011, n. 5518 . . . . . . . . . . . . . . . . 745Rilascio di locali dellospedale destinati a bar Regolamento di giurisdizione:

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 marzo 2011, n. 5354 . . . . . . . . . . . . . . . . 747Centri storici Rimborso delle tariffe dingresso Giurisdizione:

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 marzo 2011, n. 5348 . . . . . . . . . . . . . . . . 748Contratto preliminare di bene comune Rifiuto di alcuni di stipulare Conseguenze:

Cassazione civile, II Sezione, 1o marzo 2011, n. 5027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749Liquidazione degli onorari di avvocato Decorrenza degli interessi:

Cassazione civile, II Sezione, 2 febbraio 2011, n. 2431 . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

Recentissime dalla Cassazione penaleCalunnia: Cassazione penale, VI Sezione, 14 marzo 2011 (ud. 24 febbraio 2011),

n. 10221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751Stupefacenti Ingente quantita:

Cassazione penale, IV Sezione, 11 marzo 2011 (ud. 1o febbraio 2011),n. 9927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751

Stupefacenti Uso di gruppo: Cassazione penale, VI Sezione, 2 marzo 2011 (ud. 16 gennaio 2011), n. 8366 752Misure cautelari personali: Cassazione penale, Sezioni unite, 1o marzo 2011 (ud. 16 dicembre 2010),

n. 7931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:

Cassazione penale, Sezioni unite, 25 febbraio 2011 (ud. 16 dicembre2010), n. 7537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754

Recentissime dal Consiglio di StatoContratti della P.A.: Consiglio di Stato, V Sezione, 29 marzo 2011, n. 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . 755Ambiente: Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 marzo 2011, n. 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . 755Processo amministrativo: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 marzo 2011, n. 3 . . . . . . . . . . . 756Responsabilita della P.A.: Consiglio di Stato, V Sezione, 21 marzo 2011, n. 1739 . . . . . . . . . . . . . . . . . 758Pubblico impiego: Consiglio di Stato, VI Sezione, 21 marzo 2011, n. 1713 . . . . . . . . . . . . . . . . 758Contratti della P.A.: Consiglio di Stato, III Sezione, 11 marzo 2011, n. 1570 . . . . . . . . . . . . . . . . 759Processo amministrativo: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 marzo 2011, n. 1 (ordinanza) 760

Recentissime dalle Corti europeeResponsabilita civile da circolazione dei veicoli:

Corte di giustizia dellUnione europea, 17 marzo 2011, causa C-484/09 . 761Nozione di luogo di esecuzione abituale del lavoro:

Corte di giustizia dellUnione europea, Grande Sezione, 15 marzo 2011,causa C-29/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

Distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi:Corte di giustizia dellUnione europea, 10 marzo 2011, causa C-274/09 . 762

STATUS di cittadino europeo del figlio e diritto derivato di soggiorno del genitore:Corte di giustizia dellUnione europea, 8 marzo 2011, causa C-34/09 . . 763

Libera circolazione degli alimenti e tutela della qualita dei prodotti:Corte di giustizia dellUnione europea, 3 marzo 2011, causa C-161/09 . 764

Concorrenza e funzioni di interesse economico generale:Corte di giustizia dellUnione europea, 3 marzo 2011, causa C-237/09 . 766

Contratti assicurativi e obbligo di premi e prestazioni unisex:Corte di giustizia dellUnione europea, 1o marzo 2011, causa C-236/09 . 768

Diritto CostituzionaleImmigrazione: Corte costituzionale, 22 ottobre 2010, n. 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769Espropriazione per pubblica utilita:

Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769

Diritto CivileFecondazione eterologa: Corte europea dei Diritti dellUomo, I Sezione, 1o aprile 2010, n. 57813/00 776

Fecondazione eterologa e diritti umani, di Marco Rizzuti

Indici III

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Diritto CivileImmigrazione: Cassazione civile, Sezioni unite, 25 ottobre 2010, n. 21799 . . . . . . . . . . . . . 782Comodato di casa familiare: Cassazione civile, III Sezione, 7 luglio 2010, n. 15986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784

Una sentenza contro corrente sul comodato di immobile adibito a casa familiaredi Magda DAmelio

Assistenza sanitaria: Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 giugno 2010, n. 14642 . . . . . . . . . . . 789Malattia, vecchiezza e poverta: condizione necessaria ma non sufficientedi Pietro Rescigno

Diffida ad adempiere: Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2010, n. 14292 . . . . . . . . . . . . . 791Sullasserita natura negoziale della diffida ad adempiere, di Giorgio Rispoli

Abuso del diritto: Cassazione civile, III Sezione, 31 maggio 2010, n. 13208 . . . . . . . . . . . . . . . 794Un nuovo caso di abuso del diritto, di Pietro Rescigno

Azione revocatoria: Cassazione civile, II Sezione, 17 maggio 2010, n. 12045 . . . . . . . . . . . . . . . . 796Mancata fissazione di un termine:

Cassazione civile, III Sezione, 11 maggio 2010, n. 11371 . . . . . . . . . . . . . . . 798Fissazione del termine nel preliminare: opportuna ma non necessariadi Giorgio Rispoli

Danno futuro: Cassazione civile, III Sezione, 27 aprile 2010, n. 10072 . . . . . . . . . . . . . . . . . 801Foro del consumatore: Cassazione civile, III Sezione, 20 marzo 2010, n. 6802 (ordinanza) . . . . . . 802Rinuncia alla facolta di recesso:

Cassazione civile, III Sezione, 17 marzo 2010, n. 6481 . . . . . . . . . . . . . . . . . 806Lesione dellaltrui reputazione:

Cassazione civile, III Sezione, 16 marzo 2010, n. 6325 . . . . . . . . . . . . . . . . . 809Cassazione civile, III Sezione, 13 luglio 2010, n. 16382 . . . . . . . . . . . . . . . . . 809Osservazioni in tema di immunita parlamentare e lesione dellaltrui reputazioneattraverso una trasmissione televisiva, di Giorgio Rispoli

Comunione legale dei beni: Cassazione civile, I Sezione, 26 febbraio 2010, n. 4757 . . . . . . . . . . . . . . . . . 813Responsabilita medica: Cassazione civile, III Sezione, 9 febbraio 2010, n. 2847 . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

Il medico (ir)responsabile e il paziente (dis)informato. Note in tema di dannorisarcibile per intervento terapeutico eseguito in difetto di consensodi Gabriele Chiarini

Mancato recepimento delle direttive UE:Tribunale Torino, IV Sezione, 3 maggio 2010, n. 3145 . . . . . . . . . . . . . . . . . 825La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reatoper violazione della Dir. 2004/80/CE, di Lorenzo Bairati

Clausola CLAIMS MADE: Tribunale Milano, V Sezione, 18 marzo 2010, n. 3527 . . . . . . . . . . . . . . . . . 831La clausola claims made tra atipicita del contratto, inesistenza del rischio e li-mitazione di responsabilita, di Francesco A. Magni

Usura: Tribunale Brindisi, Sezione distaccata Fasano, 10 febbraio 2010, n. 12 842Reato di usura e nesso di causalita nella responsabilita civiledi Guglielmo Bevivino

Diritto CommercialeLEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE: Corte di giustizia dellUnione europea, Grande Sezione, 14 settembre

2010 (in causa C-550/07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851Riservatezza e tutela delle comunicazioni tra avvocato dimpresa e cliente neldiritto della concorrenza dellUnione europeadi Armin Reinstadler e Andreas Reinalter

Concordato preventivo: Cassazione civile, I Sezione, 25 ottobre 2010, n. 21860 . . . . . . . . . . . . . . . . . 856Societa finanziarie e usura: Tribunale Alba, I Sezione, 18 dicembre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860

Non tutta lusura ha matrici criminali, di Gastone CottinoAssemblea di s.r.l.: Tribunale Roma, 1o settembre 2010 (ordinanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867Intermediazione finanziaria: Appello Palermo, III Sezione, 6 luglio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

Appello Milano, I Sezione, 14 giugno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869Tribunale Isernia, 21 ottobre 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869Tre sentenze in tema di informazione finanziaria: con qualche annotazione amargine, di Mia Callegari

Diritto del LavoroPerequazione automatica: Corte costituzionale, 11 novembre 2010, n. 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

Perequazione automatica delle pensioni medio-alte e discrezionalita del legisla-tore: il difficile tema del bilanciamento tra istanze di solidarieta ed esigenze dicontenimento della spesa pubblica nella giurisprudenza costituzionaledi Annalisa Pessi

Licenziamento nel periodo di preavviso:Tribunale Larino, 28 luglio 2009, n. 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880Il licenziamento per giusta causa del lavoratore nel periodo di preavvisodi Giuseppe Giglio

Diritto Processuale CivileRicorso per cassazione: Cassazione civile, Sezioni unite, 6 settembre 2010, n. 19051 (ordinanza) . 885

Lart. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia creativa dei giudici di cassazionedi Antonio Carratta

IndiciIV

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Diritto Processuale CivileDimidiazione dei termini: Tribunale Belluno, 30 ottobre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891

La non vincolabilita dellobiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulladimidiazione automatica dei termini di costituzione dellopponente a decretoingiuntivo, di Beatrice Zuffi

Revoca del sequestro conservativo:Tribunale Brescia, 23 giugno 2010 (ordinanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896La revoca del sequestro conservativo ex art. 684 c.p.c. e la sua funzione nelparallelo con la conversione del pignoramento, di Diana Signori

Diritto PenaleReato di immigrazione clandestina:

Corte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901Sulla legittimita costituzionale del reato di immigrazione clandestinadi Elena MatteviCorte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904Gli extracomunitari tra discrezionalita penale, diritti fondamentali e principio dioffensivita, di Antonio Materia

Falso e truffa al Comune: Cassazione penale, V Sezione, 19 ottobre 2010 (ud. 24 giugno 2010),n. 37225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907Truffa e falso per il viaggio di lavoro immaginario di un assessore comunaledi Stefano Grindatto

Confisca per equivalente ad un utente:Cassazione penale, II Sezione, 21 luglio 2010 (ud. 9 luglio 2010), n. 28683 910

Utilizzo indebito di carta di credito:Cassazione penale, II Sezione, 14 luglio 2010 (ud. 18 maggio 2010), n. 27167 911

Molestia via E-MAIL: Cassazione penale, I Sezione, 30 giugno 2010 (ud. 17 giugno 2010), n. 24510 913Non sussiste reato ex art. 660 c.p. se la molestia e realizzata con la e-maildi Valentina Carbone

Diritto Processuale PenaleConfisca: Cassazione penale, I Sezione, 13 settembre 2010 (ud. 7 luglio 2010),

n. 33521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917Problemi in tema di confisca: la disponibilita del bene in leasing e laccerta-mento della buona fede nella tutela del terzo estraneodi Gianfranco Napolitano

Archiviazione: Cassazione penale, Sezioni unite, 22 giugno 2010 (ud. 27 maggio 2010),n. 23909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923Richiesta di archiviazione a seguito di indagini coatte e poteri del G.I.P.: dalleSezioni unite una pronuncia chiarificatrice, di Elisa Gatto

Testimonianza in incidente probatorio:Cassazione penale, III Sezione, 26 maggio 2010 (ud. 15 aprile 2010),n. 19919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927Lelusione del diritto alleffettivita del contraddittorio tra dettato legislativo edazzardi esegetici, di Maria Concetta Marzo

Diritto AmministrativoAutotutela e risoluzione contrattuale:

Consiglio di Stato, V Sezione, 6 dicembre 2010, n. 8554 . . . . . . . . . . . . . . . 931Giudizio di ottemperanza: Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 2010, n. 8142 . . . . . . . . . . . . . 934Accesso agli atti: Consiglio di Stato, VI Sezione, 9 novembre 2010, n. 7979 . . . . . . . . . . . . . . 936Acquisizione sanante di servitu: Consiglio di Stato, V Sezione, 13 ottobre 2010, n. 7472 . . . . . . . . . . . . . . . . 939

La breve parabola dellart. 43 del testo unico delle espropriazioni: quale futuroper lacquisizione sanante?, di Gabriele Carlotti

Organismo di diritto pubblico: Consiglio di Stato, V Sezione, 12 ottobre 2010, n. 7393 . . . . . . . . . . . . . . . . 953Lo stretto collegamento tra la nozione di organismo di diritto pubblico e la ratiodelle direttive sugli appalti pubblici, di Barbara Mameli

Convenzioni con le cooperative sociali:Consiglio di Stato, V Sezione, 2 agosto 2010, n. 5100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958

Insegnamento di sostegno: Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, III Sezione BIS, 17 no-vembre 2010, n. 33536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960La condanna atipica nel nuovo codice del processo amministrativodi Alessandro Comino

Diritto TributarioGiurisdizione sugli atti dellistruttoria:

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 maggio 2010, n. 11082 . . . . . . . . . . . . . . 967Estensione e tutela giurisdizionale del segreto professionale nellaccertamentotributario, di Alberto Marcheselli e Enrico Marello

Dottrina e Attualita giuridicheAlle origini della giustizia amministrativa, di Adolfo Angeletti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977

Indici V

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Indice degli Autori

Adolfo Angeletti, Alle origini della giustizia ammini-strativa, pag. 977.

Lorenzo Bairati, La condanna dello Stato italiano alrisarcimento dei danni di una vittima di reato per vio-lazione della Dir. 2004/80/CE, pag. 827.

Guglielmo Bevivino, Reato di usura e nesso di causa-lita nella responsabilita civile, pag. 845.

Mia Callegari, Tre sentenze in tema di informazio-ne finanziaria: con qualche annotazione a margine,pag. 873.

Valentina Carbone, Non sussiste reato ex art. 660 c.p.se la molestia e realizzata con la e-mail, pag. 914.

Gabriele Carlotti, La breve parabola dellart. 43 deltesto unico delle espropriazioni: quale futuro per lac-quisizione sanante?, pag. 939.

Antonio Carratta, Lart. 360 bis c.p.c. e la nomofila-chia creativa dei giudici di cassazione, pag. 886.

Gabriele Chiarini, Il medico (ir)responsabile e il pa-ziente (dis)informato. Note in tema di danno risarci-bile per intervento terapeutico eseguito in difetto diconsenso, pag. 818.

Alessandro Comino, La condanna atipica nel nuovocodice del processo amministrativo, pag. 960.

Gastone Cottino, Non tutta lusura ha matrici crimi-nali, pag. 865.

Magda DAmelio, Una sentenza contro corrente sul co-modato di immobile adibito a casa familiare, pag. 785.

Elisa Gatto, Richiesta di archiviazione a seguito di in-dagini coatte e poteri del G.I.P.: dalle Sezioni uniteuna pronuncia chiarificatrice, pag. 923.

Giuseppe Giglio, Il licenziamento per giusta causa dellavoratore nel periodo di preavviso, pag. 881.

Stefano Grindatto, Truffa e falso per il viaggio di la-voro immaginario di un assessore comunale, pag. 908.

Francesco A. Magni, La clausola claims made tra ati-picita del contratto, inesistenza del rischio e limita-zione di responsabilita, pag. 834.

Barbara Mameli, Lo stretto collegamento tra la nozionedi organismo di diritto pubblico e la ratio delle diret-tive sugli appalti pubblici, pag. 953.

Alberto Marcheselli e Enrico Marello, Estensionee tutela giurisdizionale del segreto professionale nel-laccertamento tributario, pag. 970.

Maria Concetta Marzo, Lelusione del diritto allef-fettivita del contraddittorio tra dettato legislativo edazzardi esegetici, pag. 928.

Antonio Materia, Gli extracomunitari tra discreziona-lita penale, diritti fondamentali e principio di offensi-vita, pag. 904.

Elena Mattevi, Sulla legittimita costituzionale delreato di immigrazione clandestina, pag. 901.

Gianfranco Napolitano, Problemi in tema di confi-sca: la disponibilita del bene in leasing e laccerta-mento della buona fede nella tutela del terzo estra-neo, pag. 918.

Annalisa Pessi, Perequazione automatica delle pen-sioni medio-alte e discrezionalita del legislatore: il dif-ficile tema del bilanciamento tra istanze di solidarietaed esigenze di contenimento della spesa pubblica nellagiurisprudenza costituzionale, pag. 877.

Armin Reinstadler e Andreas Reinalter, Riserva-tezza e tutela delle comunicazioni tra avvocato dim-presa e cliente nel diritto della concorrenza del-lUnione europea, pag. 852.

Pietro Rescigno, Malattia, vecchiezza e poverta: con-dizione necessaria ma non sufficiente, pag. 790.

Id., Un nuovo caso di abuso del diritto, pag. 795.Giorgio Rispoli, Sullasserita natura negoziale della dif-

fida ad adempiere, pag. 792.Id., Fissazione del termine nel preliminare: opportuna

ma non necessaria, pag. 799.Id., Osservazioni in tema di immunita parlamentare e le-

sione dellaltrui reputazione attraverso una trasmis-sione televisiva, pag. 810.

Marco Rizzuti, Fecondazione eterologa e diritti umani,pag. 780.

Diana Signori, La revoca del sequestro conservativoex art. 684 c.p.c. e la sua funzione nel parallelo con laconversione del pignoramento, pag. 896.

Beatrice Zuffi, La non vincolabilita dellobiter dictumcontenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazioneautomatica dei termini di costituzione dellopponentea decreto ingiuntivo, pag. 893.

Hanno altres collaborato a questo fascicolo:Maria Francesca Artusi - Eleonora Calevi - Hebert DHerin - Silvia DOro - Fabio Iozzo -Valeria Ippolito - Sergio Luoni - Chiara Meoli - Vincenzo Mirmina - Barbara Paparo - Elena Parato -

Pietro Pustorino - Andrea Trucano

Legenda:

: Giurisprudenza : Nota Critica : Nota Redazionale

IndiciVI

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Indice dei Provvedimenti

Corti europee n. pag.Corte giustizia dellUnione europea

17 marzo 2011 C-484/09 761Gr. Sez. 15 marzo 2011 C-29/10 761

10 marzo 2011 C-274/09 7628 marzo 2011 C-34/09 7633 marzo 2011 C-161/09 7643 marzo 2011 C-237/09 766

1o marzo 2011 C-236/09 768Gr. Sez. 14 settembre 2010 C-550/07 851

Corte europea diritti delluomo

Sez. I 1o aprile 2010 57813/00 776

Corte costituzionale n. pag.11 novembre 2010 316 87722 ottobre 2010 299 7698 ottobre 2010 293 7698 luglio 2010 250 9018 luglio 2010 249 904

Cassazione civile n. pag.Sez. III 23 marzo 2011 6681 739

III 21 marzo 2011 6357 740unite 15 marzo 2011 6016 740unite 14 marzo 2011 5924 742V 11 marzo 2011 5850 744unite 9 marzo 2011 5518 745unite 7 marzo 2011 5354 747unite 7 marzo 2011 5348 748II 1o marzo 2011 5027 749II 2 febbraio 2011 2431 750I 25 ottobre 2010 21860 856unite 25 ottobre 2010 21799 782unite 6 settembre 2010 (ord.) 19051 885III 13 luglio 2010 16382 809III 7 luglio 2010 15986 784lav. 17 giugno 2010 14642 789unite 15 giugno 2010 14292 791III 31 maggio 2010 13208 794II 17 maggio 2010 12045 796III 11 maggio 2010 11371 798unite 7 maggio 2010 11082 967III 27 aprile 2010 10072 801III 20 marzo 2010 (ord.) 6802 802III 17 marzo 2010 6481 806III 16 marzo 2010 6325 809I 26 febbraio 2010 4757 813III 9 febbraio 2010 2847 816

Cassazione penale n. pag.Sez. VI 14 marzo 2011 10221 751

(ud. 24 febbraio 2011)IV 11 marzo 2011 9927 751

(ud. 1o febbraio 2011)VI 2 marzo 2011 8366 752

(ud. 16 gennaio 2011)

Cassazione penale (segue) n. pag.Sez. unite 1o marzo 2011 7931 753

(ud. 16 dicembre 2010)unite 25 febbraio 2011 7537 754

(ud. 16 dicembre 2010)V 19 ottobre 2010 37225 907

(ud. 24 giugno 2010)I 13 settembre 2010 33521 917

(ud. 7 luglio 2010)II 21 luglio 2010 28683 910

(ud. 9 luglio 2010)II 14 luglio 2010 27167 911

(ud. 18 maggio 2010)I 30 giugno 2010 24510 913

(ud. 17 giugno 2010)unite 22 giugno 2010 23909 923

(ud. 27 maggio 2010)III 26 maggio 2010 19919 927

(ud. 15 aprile 2010)

Tribunali n. pag.Alba 18 dicembre 2010 (Sez. I) 21860 856Belluno 30 ottobre 2010 - 891Roma 1o settembre 2010 (ord.) - 867Brescia 23 giugno 2010 (ord.) - 896Torino 3 maggio 2010 (Sez. IV) 3145 825Milano 18 marzo 2010 (Sez. V) 3527 831Brindisi, Sez. dist. Fasano

10 febbraio 2010 12 842Isernia 21 ottobre 2009 - 869Larino 28 luglio 2009 210 880

Appello n. pag.Palermo 6 luglio 2010 (Sez. III) - 868Milano 14 giugno 2010 (Sez. I) - 869

Consiglio di Stato n. pag.Sez. V 29 marzo 2011 1911 755

IV 28 marzo 2011 1876 755Ad. plen. 23 marzo 2011 3 756Sez. V 21 marzo 2011 1739 758

VI 21 marzo 2011 1713 758III 11 marzo 2011 1570 759

Ad. plen. 7 marzo 2011 (ord.) 1 760Sez. V 6 dicembre 2010 8554 931

V 23 novembre 2010 8142 934VI 9 novembre 2010 7979 936V 13 ottobre 2010 7472 939V 12 ottobre 2010 7393 953V 2 agosto 2010 5100 958

Tribunale amministrativo regionale n. pag.Lazio, Roma

17 novembre 2010(Sez. III bis) 33536 960

Indici VII

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Indice analitico

Amministrazione pubblica Convenzione con le cooperative sociali Servizio pub-

blico locale Affidamento Inammissibilita Fatti-specie (Cons. di Stato, 2 agosto 2010, n. 5100); 958.

Finanza di progetto Fase pubblicistica e fase privati-stica Distinzione (Cons. di Stato, 6 dicembre 2010,n. 8554); 931.

Fondazione Nozione di organismo di diritto pubblico Requisiti Sussistenza (Cons. di Stato, 12 otto-bre 2010, n. 7393); 953.

Provvedimento amministrativo Natura vincolata Annullamento Esclusione (Cons. di Stato, 2 ago-sto 2010, n. 5100); 958.

Appello penale Testimonianza in incidente probatorio non ripetuta in

giudizio Accusa per delitto di criminalita organizzata Insussistenza dellaccusa piu grave accertata con sen-tenza di primo grado Rinnovazione dellistruzione di-battimentale Necessita esclusa (Cass. pen., 26maggio 2010, n. 19919); 927.

Assicurazione (Contratto di) Assicurazione contro i danni Assicurazione per la re-

sponsabilita civile Clausola civile Clausola claimsmade Limitazione di responsabilita Validita Condizioni Clausola claims made pura e clausolaclaims made mista Differenza Rilevanza Fattis-pecie (Trib. Milano, 18 marzo 2010, n. 3527); 831.

Atti amministrativi Diritto di accesso Datore di lavoro Atti del proce-

dimento ispettivo Nel caso di conclusione del proce-dimento senza sanzioni Diniego Legittimita (Cons. di Stato, 9 novembre 2010, n. 7979); 936.

Banche Societa finanziarie Cessione del quinto Interessi

usurari Computo del tasso soglia Polizza assicura-zione a garanzia del rischio morte del beneficiario (Trib. Alba, 18 dicembre 2010); 860.

Cassazione civile Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia delle

parti al ricorso, successiva alla fissazione delladunanzain Camera di consiglio Enunciazione dufficio delprincipio di diritto nellinteresse della legge in applica-zione dellart. 363, comma 3, c.p.c. Ammissibilita (Cass. civ., 6 settembre 2010, n. 19051); 885.

Inammissibilita del ricorso ai sensi dellart. 360 bis, n. 1,c.p.c. Provvedimento impugnato conforme allo statodella giurisprudenza della Corte al momento della deci-sione sul ricorso Inammissibilita Insussistenza Manifesta infondatezza Sussistenza Presupposti Conformita allo stato della giurisprudenza dellaCorte Necessita che almeno una volta la Corte abbiadeciso sulla questione in senso conforme e senza averdato luogo in seguito a contrasti (Cass. civ., 6 settem-bre 2010, n. 19051); 885.

Procedimento camerale per la decisione su istanza di re-golamento di competenza Applicazione delle moda-lita di cui allart. 380 bis c.p.c. e non di quelle alternativedi cui allart. 380 ter c.p.c. Rinuncia allistanza pre-sentata dopo la fissazione delladunanza Ammissibi-lita Conseguenze Impossibilita per il presidente didichiarare lestinzione con decreto ai sensi dellart. 391,comma 1, c.p.c. Necessaria dichiarazione di estin-zione del giudizio da parte del Collegio a norma del-lart. 375, n. 3, c.p.c. (Cass. civ., 6 settembre 2010,n. 19051); 885.

Regolamento di competenza Art. 360 bis c.p.c. Ap-plicabilita (Cass. civ., 6 settembre 2010, n. 19051);885.

Comodato Casa familiare Configurabilita del precario (Cass.

civ., 7 luglio 2010, n. 15986); 785.Comune e provincia Acquisizione sanante Competenza del Consiglio co-

munale Sussistenza (Cons. di Stato, 13 ottobre2010, n. 7472); 939.

Concordato preventivo Ammissione Poteri di controllo del tribunale

(Cass. civ., 25 ottobre 2010, n. 21860); 856. Decreto di non ammissione Ricorribilita in cassazione

(Cass. civ., 25 ottobre 2010, n. 21860); 856.Confisca Misure patrimoniali Appartenenza al terzo estraneo

Societa di leasing Accertamento della buonafede Necessita (Cass. pen., 13 settembre 2010,n. 33521); 917.

Consumatore (contratti del) Rinuncia alla facolta di recesso Vessatorieta (Cass.

civ., 17 marzo 2010, n. 6481); 806.Contravvenzioni Molestia o disturbo alle persone Elemento materiale

Invio di corrispondenza elettronica Rilevanza Esclusione (Cass. pen., 30 giugno 2010, n. 24510);913.

Danni in materia civile e penale Reato di usura Nesso di causalita Datio in solutum

Danno non patrimoniale Danno esistenziale Fattispecie (Trib. Brindisi, 10 febbraio 2010, n. 12);843.

Danni in materia civile Danno futuro Criterio di regolarita causale Risar-

cibilita Sussistenza Fattispecie (Cass. civ., 27aprile 2010, n. 10072); 801.

Diritti della personalita Onore Reputazione Parlamentare Non punibi-

lita per le opinioni espresse Trasmissione televisiva Estensione dellesimente anche in capo al direttore oeditore dellemittente televisiva Esclusione (Cass.civ., 13 luglio 2010, n. 16382); 809.

Espropriazione per pubblica utilita Acquisizione sanante di una servitu Modificazione del

bene Modificazione immateriale Sussistenza (Cons. di Stato, 13 ottobre 2010, n. 7472); 939.

Acquisizione sanante Conformita alla Cedu Que-stione di legittimita costituzionale Manifesta infonda-tezza (Cons. di Stato, 13 ottobre 2010, n. 7472); 939.

Acquisizione sanante Legittimita del provvedimento Previsione e liquidazione del risanamento Suffi-cienza (Cons. di Stato, 13 ottobre 2010, n. 7472); 939.

Giudicato civile di accertamento dellinesistenza di unaservitu Successiva acquisizione sanante di una servitupubblica Legittimita Fattispecie (Cons. diStato, 13 ottobre 2010, n. 7472); 939.

Occupazioni sine titulo anteriori al 30 giugno 2003 Acquisizione sanante Applicabilita Contrasto conla Corte di cassazione (Cons. di Stato, 13 ottobre2010, n. 7472); 939.

Utilizzazione sine titulo di un bene, per scopi di interessepubblico, in assenza di provvedimento ablatorio Ille-gittimita costituzionale (Corte cost., 8 ottobre 2010,n. 293); 770.

Famiglia (regime patrimoniale) Comunione legale dei beni Scioglimento Do-

manda giudiziale di divisione Proponibilita Con-dizioni Separazione personale dei coniugi Passag-gio in giudicata della relativa sentenza Necessita Esclusione (Cass. civ., 26 febbraio 2010, n. 4757);813.

IndiciVIII

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Filiazione Procreazione medicalmente assistita Divieto di utiliz-

zazione di gameti femminili esterni alla coppia Con-trasto con il diritto al rispetto della vita privata Con-trasto con il divieto di discriminazioni irragionevoli Illegittimita Risarcimento del danno non pa-trimoniale (Corte eur. dir. uomo, 1o aprile 2010,n. 57813/00); 776.

Procreazione medicalmente assistita Divieto di utiliz-zazione di gameti maschili esterni alla coppia per la fe-condazione in vitro Contrasto con il diritto al rispettodella vita privata Contrasto con il divieto di discrimi-nazioni irragionevoli Illegittimita Risarcimento deldanno non patrimoniale (Corte eur. dir. uomo, 1o

aprile 2010, n. 57813/00); 776.Giustizia amministrativa Giudizio di ottemperanza Risarcimento dei danni

Danni risarcibili Ammissibilita del risarcimento per idanni verificatisi prima del giudicato (Cons. di Stato,23 novembre 2010, n. 8142); 934.

Illegittimita diniego Condanna di un facere specifico Azione di adempimento (T.A.R. Lazio, 17 novem-bre 2010, n. 33536); 960.

Imposte e tasse in genere Controversie sui vizi degli atti istruttori Autorizza-

zione del procuratore della Repubblica Emanazionedi un avviso di accertamento successivo allautoriz-zazione Invalidita derivata Giurisdizione dellecommissioni tributarie (Cass. civ., 7 maggio 2010,n. 11082); 967.

Controversie sui vizi degli atti istruttori Autorizza-zione del procuratore della Repubblica Mancanza diun avviso di accertamento fondato sugli elementi acqui-siti tramite lautorizzazione del procuratore della Re-pubblica Assenza di atto impugnabile dinanzi alleCommissioni Lesione di diritto soggettivo Giuri-sdizione del giudice ordinario (Cass. civ., 7 maggio2010, n. 11082); 967.

Istruzione pubblica e privata Minore disabile Insegnamento di sostegno Diritto

allistruzione Illegittimita diniego (T.A.R. Lazio,17 novembre 2010, n. 33536); 960.

Lavoro e previdenza (Controversie in tema di) Licenziamento individuale Licenziamento per ridu-

zione di personale Successivo licenziamento per giu-sta causa intervenuto nel periodo di preavviso Effetti (Trib. Larino, 28 luglio 2009, n. 210); 880.

Mediazione e mediatore Mediazione professionale Clausola nulla Respon-

sabilita Spese di lite (Trib. Alba, 18 dicembre2010); 860.

Obbligazioni e contratti Contratti di borsa Contratto stipulato fuori dai locali

commerciali Contratto di collocamento di strumentifinanziari Dovere di informazione Disciplina ap-plicabile (App. Palermo, 6 luglio 2010); 869.

Contratti di borsa Contratto stipulato fuori dai localicommerciali Omessa indicazione della facolta di re-cesso Nullita (Trib. Isernia, 21 ottobre 2009); 869.

Contratti di borsa Contratto stipulato fuori dai localicommerciali Omessa informazione Responsabilitaprecontrattuale (App. Milano, 14 giugno 2010); 869.

Contratto preliminare Definitivo Termine per lastipulazione Fissazione Necessita Esclusione (Cass. civ., 11 maggio 2010, n. 11371); 798.

Inadempimento Pretestuosa richiesta di risoluzionein presenza di altri rimedi Abuso (Cass. civ., 31maggio 2010, n. 13208); 794.

Rapporto tra medico e paziente Intervento terapeu-tico Consenso informato Consenso consapevol-mente prestato Mancata acquisizione Diritto al-

lautodeterminazione Lesione Risarcimento Danno non patrimoniale Turbamento Sofferenza (Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847); 816.

Rapporto tra medico e paziente Intervento terapeu-tico Consenso informato Consenso consapevol-mente prestato Mancata acquisizione Salute Lesione Risarcimento del danno Nesso di causa-lita Onere della prova (Cass. civ., 9 febbraio 2010,n. 2847); 816.

Risoluzione Diffida ad adempiere Procura Li-berta della forma in caso di diffida inerente ad attoper cui non e prevista la forma scritta ad substantiam Inammissibilita (Cass. civ., 15 giugno 2010,n. 14292); 791.

Obbligazioni in genere Consumatore Competenza e giurisdizione civile

Prova in genere (Cass. civ., 20 marzo 2010, n. 6802);802.

Opposizione a decreto ingiuntivo Dimidiazione dei termini Cass., Sez. un., n. 19246/

2010 Automatismo conseguente alla semplice propo-sizione dellopposizione Obiter dictum Ratio deci-dendi Esclusione Efficacia di precedente Esclu-sione (Trib. Belluno, 30 ottobre 2010); 891.

Previdenza sociale Art. 1, comma 19, legge n. 247/2007 Perequazione

automatica Blocco per pensioni con importo supe-riore a otto volte il trattamento minimo Inps Viola-zione dei canoni delladeguatezza e della proporziona-lita Irragionevole disparita di trattamento tra percet-tori di pensioni medio-alte e percettori di pensioni menoelevate Non fondatezza della questione (Cortecost., 11 novembre 2010, n. 316); 877.

Procedimento cautelare Sequestro conservativo Revoca del sequestro Am-

missibilita revoca parziale Entita della cauzione (Trib. Brescia, 23 giugno 2010); 896.

Questione di legittimita costituzionale Immigrazione clandestina Reato commesso da immi-

grato clandestino Aggravante Illegittimita costitu-zionale (Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249); 904.

Immigrazione clandestina Reato Questione di le-gittimita costituzionale Infondatezza (Corte cost.,8 luglio 2010, n. 250); 901.

Reato in genere Carte di credito Indebito utilizzo Momento con-

sumativo (Cass. pen., 14 luglio 2010, n. 27167); 911. Responsabilita da reato degli enti Truffa per il conse-

guimento di erogazioni pubbliche Confisca per equi-valente Confisca del profitto del reato Legittimita (Cass. pen., 21 luglio 2010, n. 28683); 910.

Responsabilita extracontrattuale Lesione dellonore e della reputazione Trasmissione

televisiva Collaboratore Responsabilita anche inassenza di un vincolo di dipendenza Ammissibilita (Cass. civ., 16 marzo 2010, n. 6325); 809.

Responsabilita patrimoniale Azione revocatoria ordinaria Adempimento debito

scaduto Datio in solutum Configurabilita Esclusione (Cass. civ., 17 maggio 2010, n. 12045);796.

Azione revocatoria ordinaria Fondamento Creditolitigioso Ammissibilita (Cass. civ., 17 maggio 2010,n. 12045); 796.

Richiesta di archiviazione Opposizione della persona offesa Restituzione degli

atti con richiesta di ulteriori indagini Opposizioneriproposta dopo la reiterazione della richiesta di archi-viazione Possibilita per il G.I.P. di provvedere deplano Legittimita Ragioni (Cass. pen., 22 giu-gno 2010, n. 23909); 923.

Indici IX

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Risoluzione del contratto Inadempimento contrattuale Risoluzione della con-

venzione Necessita Esercizio dellautotutela Esclusione (Cons. di Stato, 6 dicembre 2010,n. 8554); 931.

Sanita Assistenza sanitaria Soggetto affetto da demenza di

Alzheimer Ricovero in residenza sanitaria assistita Acquisizione del diritto a percepire il contributo regio-nale a sostegno del ricovero Parere positivo del-lUnita di valutazione geriatrica istituita presso la Asl Sufficienza Esclusione Collocazione in graduato-ria utile per rientrare nel novero dei posti coperti in basealle disponibilita di bilancio Necessita Fattispecie (Cass. civ., 17 giugno 2010, n. 14642); 789.

Societa Societa a responsabilita limitata Assemblea Custode

giudiziario (Trib. Roma, 1o settembre 2010); 867. Societa a responsabilita limitata Delibera annullabile

Termine per limpugnazione (Trib. Roma, 1o set-tembre 2010); 867.

Stranieri Immigrazione Potesta legislativa delle Regioni

Competenze delle Regioni in materia di esecuzione diaccordi internazionali Politica estera e rapporti inter-nazionali Ratifica degli accordi internazionali (Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 299); 769.

Straniero Minore soggiornante in Italia Autorizzazione alla per-

manenza temporanea del genitore irregolare Condi-zioni Diritto allunita familiare Diritto alla sicu-

rezza nazionale Bilanciamento di diritti Conven-zioni internazionali e diritto UE (Cass. civ., 25ottobre 2010, n. 21799); 782.

Truffa Truffa in danno del Comune Richiesta di rimborso

spese Dichiarazione menzognera al Comune Riempimento di foglio firmato in bianco Falso in attopubblico Sussistenza (Cass. pen., 19 ottobre 2010,n. 37225); 907.

Unione europea Diritto comunitario della concorrenza Provvedimenti

istruttori Poteri di accertamento della Commissioneeuropea Documenti sequestrabili durante un accer-tamento Tutela della riservatezza delle comunica-zioni tra avvocato e cliente Avvocato interno (inhouse lawyer) (Corte di giust. dellUnione europea,14 settembre 2010); 851.

Diritto comunitario della concorrenza Provvedimentiistruttori Poteri di accertamento della Commissioneeuropea Documenti sequestrabili durante un accer-tamento Tutela della riservatezza delle comunica-zioni tra avvocato e cliente Legge applicabile (Corte di giust. dellUnione europea, 14 settembre2010); 851.

Diritto dellUnione europea Mancato recepimentodelle direttive UE Risarcimento dei danni Obbli-gazione ex lege dello Stato (Trib. Torino, 3 maggio2010, n. 3145); 825.

Usura Risarcimento del danno Liquidazione equitativa

Presupposti (Trib. Alba, 18 dicembre 2010); 860.

IndiciX

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Recentissimedalla Cassazione civile

a cura di Paolo Carbone

RESPONSABILITAv DELLA CONSOB PER RISPARMIO TRADITO

Cassazione civile, III Sezione, 23 marzo 2011, n. 6681 Morelli Presidente Petti Estensore FedeliP.M. (conf.) Consob - Tizio ed altri.

La questione: la richiesta di risarcimento danno, proposta da 130 risparmiatori con ununica difesa, nei confronti dellaConsob per la mancata vigilanza e per aver omesso i dovuti controlli sullattivita di intermediazione mobiliare, puo trovareaccoglimento ritenendo sussistere la responsabilita della Consob ex art. 2043 c.c. per aver omesso di controllare una societadi servizi finanziari amministrativi che ha fatto sparire il risparmio raccolto?

1. Centotrenta risparmiatori convenivano dinanzi al Tri-bunale di Roma la Commissione nazionale per la societa e laborsa (Consob), chiedendone la condanna, a titolo di re-sponsabilita aquiliana ai sensi dellart. 2043 c.c. per il risar-cimento dei danni per la perdita totale degli investimentieffettuati su sollecitazione di una societa servizi finanziariamministrativi. Si costituiva la Consob e contestava il fon-damento delle pretese. Nel corso del giudizio intervenivanoaltri risparmiatori nellinteresse proprio.

Il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande propostedai risparmiatori intervenuti in quanto prive di autonomeconclusioni verso la Consob, accoglieva invece le domandedi tutti gli attori, con leccezione di quella sfornita di prova,ritenendo che la Commissione non avesse operato con dili-genza e la condannava al risarcimento integrale dei danni ealle spese di lite.

Contro la decisione proponeva appello la Consob chie-dendo il rigetto delle domande. La Corte dappello, per quelche interessa rigettava lappello della Consob con condannaalla spese. Contro la decisione ricorre la Consob.

2. La soluzione: la Corte ritiene sussistere la responsabilitadella Consob nei confronti dei risparmiatori per la mancatavigilanza sulla societa di intermediazione finanziaria.

La Corte si sofferma sul terzo motivo relativo alla tesigarantista del controllo meramente formale della Consobnella raccolta delle informazioni relative ai gruppo di appar-tenenza della societa destinataria della autorizzazione, ga-ranzia che impediva di vigilare successivamente sulloperatodi tale gruppo.

La questione assume un ruolo centrale per lesame delpresente contenzioso, nel quale il fatto dannoso che si pro-spetta come illecito civile, secondo le regole di cui allart.2043 c.c., esige da un lato la precisazione dei termini tem-porali dellillecito, ben delineati della citazione introduttiva,e dallaltro lato laccertamento di tutti gli elementi strutturalidellillecito, tra cui quello dellimputabilita per colpa lata odellimputabilita soggettiva, sul rilievo che tale esigibilita dicondotta virtuosa non sarebbe richiesta dalla legislazioneistitutiva della Commissione come ente pubblico indipen-dente, la cui funzione fondamentale e quella del controllo deimercati di borsa cui si aggiunge, con la novellazione dellalegge n. 1/1991, art. 1, lett. f) e art. 3, commi 2 e 3, la funzionedel controllo al momento del rilascio dellautorizzazione allesocieta di intermediazione mobiliare con il rinvio per le nor-me di dettaglio al potere regolamentare della Consob diproteggere la tutela del risparmio, in una correlazione costi-tuzionalmente orientata dagli artt. 41 e 47 Cost.

Il quesito tende a delimitare nel tempo la responsabilitadella Commissione ma non la esclude per la durata dellagestione del risparmio che entra sotto il vigore della leggenuova che conferisce poteri sostanziali di vigilanza e control-

lo, che esercita un potere precettivo che deve necessariamen-te operare nei confronti del soggetto sollecitatore e a tuteladel soggetto sollecitato che e il risparmiatore.

In relazione allimputazione di negligenza della Consob,che concedeva alla Distribuzione s.p.a. lautorizzazione adesercitare la attivita di intermediazione mobiliare e di gestio-ne dei patrimoni, disponendone la iscrizione allAlbo delleSim (Societa di intermediazione mobiliare), si osserva che latesi, formalmente garantista per lorgano di controllo, con-trasta con la stessa legge di novellazione che accresce i poteridella Consob che non e soltanto organo di vigilanza delmercato dei valori, ma e anche organo di garanzia del rispar-mio pubblico e privato.

La Corte dappello romana pone in evidenza lelementodella continuita delle gestioni finanziarie sotto la nuova leggedel 1991 per cui ben poteva la Consob esercitare un efficien-te controllo sullonorabilita del plesso amministrativo dellasocieta autorizzanda, non rilevando la mancata produzionedei carichi pendenti a carico del richiedente e non attivan-dosi a richiedere notizia sulla effettivita della cessione dellequote di controllo e di nuova amministrazione coniugale.Tardivi appaiono, rispetto agli esiti delle ispezioni, i provve-dimenti di sospensione delle societa decotte e insolventi ren-dendo totale la perdita di risparmi investiti fiduciariamente.

In conclusione le argomentazioni addotte non valgono adelidere limputabilita soggettiva della Consob, per colpa gra-ve e continuata, in ordine allinterpretazione, costituzional-mente orientata, del provvedimento autorizzatorio, che none di mero accertamento, ma di discrezionalita vincolata allavalutazione di requisiti sostanziali di affidabilita, onorabilita,trasparenza, di guisa che possono assumere rilievo impedi-tivo le eventuali irregolarita riscontrate a mezzo di proceduraispettiva ovvero sulla base della incompletezza della docu-mentazione, al punto che ex post potra disporsi la cancella-zione dallalbo Sim.

La valutazione dellillecito come circostanziato apparedunque compiuta con un prudente apprezzamento delleprove, sia per limputabilita soggettiva che per il danno even-to che ne deriva, trattandosi di causalita giuridica da omis-sioni costituenti inadempimento di un obbligo di garanzia,data la rilevanza costituzionale del risparmio pubblico e pri-vato.

Il principio di diritto che si ricava da questa complessa maistruttiva vicenda, e dunque il seguente: lattivita della pub-blica amministrazione, e in particolare della Consob, entepubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato deivalori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio,deve svolgersi nei limiti e con lesercizio dei poteri previstidalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della normaprimaria dei neminem laedere, in considerazione dei principidi legalita imparzialita e buona amministrazione dettati dal-lart. 97 Cost. in correlazione con lart. 47, I Parte della

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Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

Costituzione; pertanto la Consob e tenuta a subire le conse-guenze stabilite dallart. 2043 c.c. atteso che tali principi digaranzia si pongono come limiti esterni alla sua attivita di-screzionale, ancorche il sindacato di questa rimanga preclu-so al giudice ordinario. Lillecito civile, per la sua struttura,

segue le comuni regole del codice civile anche per quantoconcerne limputabilita soggettiva, la causalita, levento didanno e la sua quantificazione. (cfr. Cass., Sez. un., 9 marzo2007, n. 5396 sui poteri di controllo e di autonomia dellaConsob).

INCIDENTE STRADALE: LA MOGLIE MUORE E IL VEDOVO SI RISPOSA. RILEVANZA DELLE NUOVE NOZZE

Cassazione civile, III Sezione, 21 marzo 2011, n. 6357 Petti Presidente Filadoro Estensore PratisP.M. (conf.) Tizio ed altri - Societa Cattolica di assicurazioni.

La questione: nella liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dellaltro coniuge causata da fatto illecitoaltrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal vedovo in corso di causa, se e certamenteirrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiatoattraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dalgiudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dallenuove nozze?

1. Una lite durata dal 1969 al 2011. Nel lontano 1975 laCorte dappello di LAquila dichiarava Tizio colpevole deldelitto di omicidio colposo, in concorso di colpa della con-ducente dellaltra vettura, in danno della moglie, deceduta, aseguito dellincidente stradale, avvenuto nel 1969.

Nel 1978 la societa Cattolica di assicurazione coop. a r.l.,assicuratrice per la responsabilita civile di Tizio, conveniva ingiudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il vedovo e la figliaminore che spiegavano domanda riconvenzionale. Il Tri-bunale condannava la societa attrice e laltro guidatore insolido.

La Corte dappello de LAquila ha riconosciuto la respon-sabilita dellassicuratore oltre i limiti del massimale, deter-minando: a) in 25.000.000 in valori monetari attuali (luglio1987) il danno non patrimoniale con interessi legali dal si-nistro (1969) al saldo; b) in 450.000 annue il danno da man-cato apporto economico dal sinistro al luglio 1979.

La Cassazione (n. 1384/1993) accoglieva in parte il ricorsoprincipale e quello incidentale e, cassando con rinvio, affer-mava essere evidente che il danno derivante dalla mancatadisponibilita per la famiglia della parte di reddito della mo-glie e madre defunta dovesse cessare nel momento in cui ilvedovo si fosse risposato perche in tale momento la famigliaveniva a disporre di parte del reddito della nuova moglie.Sulla base di tale ragionamento la Corte ha escluso il dannoa partire dalla data del terzo matrimonio essendo risultatoche la terza moglie avesse un reddito, mentre non vi eranoprove che lavesse la seconda.

La Corte dappello di Perugia, quale giudice di rinvio,dava atto della formazione del giudicato sul danno non pa-trimoniale e liquidava il danno patrimoniale da mancato ap-porto di reddito nelle somme in euro equivalenti a lire4.455.215 per il marito e in lire 226.205.030 per la figlia eliquidava il danno patrimoniale da mancato apporto di la-voro domestico nelle somme in euro equivalenti in lire1.500.000 per il marito e in lire 15.575.000 per la figlia.

2. La soluzione: le nuove nozze non costituiscono unacompensatio lucri cum damno, in quanto gli eventuali van-taggi anche patrimoniali non costituiscono conseguenza di-retta e immediata del fatto illecito, tuttavia i predetti vantaggipossono aver ridotto il pregiudizio subito.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, la Cortedi Perugia ha riconosciuto che, a seguito delle terze nozze,

era stato annullato il danno che Tizio aveva subito per laperdita della collaborazione familiare della prima moglie,sulla base di un esame di tutte le risultanze istruttorie, ap-plicando i principi di diritto enunciati nelle decisioni delgiudice di legittimita del 1993 e del 1977, secondo la quale:Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei co-niugi per la morte dellaltro coniuge causata da fatto illecitoaltrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove noz-ze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se ecertamente irrilevante sotto il profilo della compensatio lucricum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti daldanneggiato attraverso il successivo matrimonio conseguen-za diretta e immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia,valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limitiil pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamen-te eliso dalle nuove nozze.

Il giudice di rinvio, pertanto, si e attenuto al compitodemandatogli da questa Corte che ha espressamente richie-sto di procedere ad una nuova valutazione tenendo conto ditutti i fatti dei quali era stata fornita la prova, tenendo contodei principi di diritto enunciati.

A fronte del motivato accertamento compiuto dal giudicedi rinvio si infrangono tutte le censure formulate dai ricor-renti. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme di leggedenunciata.

La giurisprudenza oltre alle citate decisioni del 1977 e del1983 (Cass., 4 febbraio 1993, n. 1384, in Resp. Civ. e Prev.,1994, 481, con nota di Ambanelli, Sulla rilevanza delle nuo-ve nozze ai fini dellapplicabilita della compensatio lucri cumdamno), nelle successive decisioni (Cass., 4 gennaio 1996,n. 25, in Danno e Resp., 1996, 4, 463, con nota di Ferrando,Danno da uccisione e nuove nozze del coniuge superstite; Id.,7 maggio 1996, n. 4242, ivi, 451, con nota di Carbone, Lacompensatio lucri cum damno tra ambito del danno risarci-bile e rapporto di causalita) oltre ad escludere le nuove nozzedel vedovo a seguito di incidente stradale, dalla compensatiolucri cum damno in senso proprio, si e limitato lammontaredel danno risarcibile in base ai successivi vantaggi patrimo-niali derivanti dalle nuove nozze, applicando analogicamen-te il comma 2 dellart. 41 c.p. sul rapporto di causalita, con-siderando levento come da solo sufficiente a ridurre le spe-cifiche conseguenze, future e dannose, delluccisione di unapersona.

APPALTI PUBBLICI RIGETTO ISTANZA DI REVISIONE PREZZI GIURISDIZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 15 marzo 2011, n. 6016 Vittoria Presidente Piccialli Estensore Russo P.M. (diff.) Inaer Helicopter Italia s.p.a. - Regione Sicilia, Assessorato regionale sanita.

Recentissime dalla Corte costituzionale740

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

La questione: se la societa appaltatrice si vede rigettata listanza di revisione prezzi, a chi appartiene la giurisdizionesullimpugnazione del rigetto, al giudice amministrativo o al giudice ordinario? E la parte, avendo iniziato ex novo il giudiziodavanti al giudice ordinario, passata in giudicato la sentenza del T.A.R. Sicilia di difetto di giurisdizione, poteva presentarelistanza di regolamento non essendo ancora entrata in vigore la traslatio iudici ex lege n. 69/2009?

1. La societa Elilario Italia s.p.a., in proprio e quale man-dataria dellAti, resasi aggiudicataria in pubblica gara, sti-pulo con la Regione Sicilia, Assessorato regionale sanita, unaconvenzione per laffidamento quinquennale del servizio disoccorso di emergenza con ambulanza, prevedendo unaclausola di revisione del prezzo di appalto in attuazione deldisposto di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 comesostituito dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44. Aven-do, in corso di rapporto, chiesto la suddetta revisione edessendo insorta contestazione con lamministrazione appal-tante sulla decorrenza della stessa, lappaltatrice ad il T.A.R.Sicilia, impugnando il diniego, ma ladito T.A.R. dichiaro ilproprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistere un di-ritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.

La societa appaltatrice ripropose la domanda davanti alTribunale di Palermo e, nel corso del giudizio, ha sollevato,agendo con la nuova denominazione di Inaer HelicopterItalia s.p.a. ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c., al fine disentir dichiarare dalle Sezioni unite di questa Corte la giuri-sdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. La soluzione: la giurisdizione sul rigetto dellistanza direvisione appartiene al giudice amministrativo e la parte po-teva presentare listanza, avendo riproposto ex novo la do-manda innanzi al giudice ordinario, senza alcuna finalita rias-suntiva del giudizio precedentemente intrapreso, cio percheil regime degli atti che la parte compie nel processo in baseai poteri che le sono attribuiti, quanto a validita ed effetti eregolato dalla norma in vigore al tempo dellatto.

Il ricorso per regolamento di giurisdizione su cui leSezioni unite sono chiamate a pronunciarsi e stato dun-que chiesto in un giudizio che la parte ha nuovamente ini-ziato, questa volta davanti al giudice ordinario, dopo che ilprecedente giudizio, promosso davanti al giudice ammini-strativo, si era chiuso con il passaggio in giudicato dellasentenza che di questultimo aveva dichiarato il difetto digiurisdizione.

La domanda davanti al giudice ordinario e stata propostacon citazione del 15 marzo 2007 e il ricorso per regolamentoe stato notificato il 3 giugno 2009, dopo lentrata in vigore laL. 18 giugno 2009, n. 69, con il problema se la richiesta diregolare la giurisdizione, venuta dalla parte prima che lalegge entrasse in vigore, sia o no ammissibile.

La Corte ha gia affermato che le disposizioni processualisulla translatio iudicii, dettate dalla legge n. 69/2009, art. 59,sono di immediata applicazione nei giudizi che si sono tro-vati ad essere pendenti dopo la sua entrata in vigore: cioperche lart. 59 non contiene una norma che modifica pre-cedenti disposizioni del codice di procedura civile e dunquesfugge alla regola di diritto intertemporale dettata dallart.58, comma 1 della citata legge, in cui e stato stabilito che ledisposizioni modificatrici non si applicano invece nei giudizigia pendenti.

Questa affermazione e stata fatta in procedimenti su re-golamento chiesto, in base allart. 59, comma 3, con ordi-nanza del secondo giudice, che, prima dellentrata in vigoredella legge n. 69 era stato adito con domanda a lui ripropostain quanto giudice indicato dal primo.

Il secondo giudice ha ritenuto di potere e dovere applicarela legge n. 69, art. 59 e, dissentendo dallindicazione data alleparti dal primo giudice, ha chiesto di ufficio alle Sezioni unitedi regolare la giurisdizione.

La richiesta e stata ritenuta ammissibile.La ragione di tale soluzione va ricercata nella considera-

zione che i poteri del giudice, se non e altrimenti previsto,sono regolati dalla norma processuale in vigore nel momentoin cui egli e chiamato a pronunciarsi sulla domanda: princi-pio questo che, in tema di giurisdizione, e stato costante-

mente affermato, quando si e ritenuto che se la norma so-pravvenuta attribuisce al giudice davanti al quale pende ilprocesso la giurisdizione che prima non aveva, spetta a quelgiudice pronunciarsi sul fondo della domanda.

La questione che ora si presenta e pero diversa e lo e perla ragione che nel caso vengono in questione non i poteri delgiudice, ma i diritti processuali delle parti.

Orbene, la Corte interpreta la disposizione dettata dal-lart. 59 della legge n. 69/2009 nel senso che, quante volte laparte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto digiurisdizione, propone la stessa domanda al giudice indicato,se lo fa prima che sia maturata lestinzione del processo (art.59, comma 4), resta vincolata dalla decisione resa dal primogiudice (art. 59, comma 2) e non puo lei rimettere in discus-sione la questione di giurisdizione.

E cio come effetto necessario del fatto che la domanda estata riproposta a processo pendente. E invero avviso dellaCorte che le disposizioni sulla translatio siano ordinate alduplice risultato, di salvaguardare gli effetti della domandaoriginaria, ma per converso di sottrarre alle parti, nel pro-cesso proseguito, il potere processuale di richiedere il rego-lamento di giurisdizione, in linea di continuita con lorien-tamento della propria giurisprudenza, che esclude da tempola possibilita di un uso impugnatorio del regolamento.

Se questa e linterpretazione che della disposizione dettatadallart. 59 deve essere data, si tratta pero di considerare se,per questa sua valenza, la norma possa essere applicata adisciplinare i poteri delle parti che sono stati esercitati in unmomento del processo in cui essa non era in vigore e quindiretroattivamente.

Si tratta, in altre parole, di stabilire se gli effetti che lanorma produce secondo linterpretazione che la Corteritiene debba esserle data possono comportare da un latolirrilevanza della volonta manifestata dalla parte nel ripren-dere il processo ovverosia della scelta fatta di iniziare unnuovo giudizio, anziche riassumerlo, dallaltro la soggezioneal vincolo costituito dallindicazione del diverso giudice con-tenuto nella sentenza del primo, che ha dichiarato il propriodifetto di giurisdizione.

La Corte considera che la risposta debba essere negativa.Cio perche il regime degli atti che la parte compie nel

processo in base ai poteri che le sono attribuiti, quanto avalidita ed effetti e regolato dalla norma in vigore al tempodellatto.

Ora, nella vicenda in esame, come si rileva dal contenutodellatto di citazione, la societa odierna ricorrente ha ripro-posto ex novo la domanda innanzi al giudice ordinario, senzaalcuna finalita riassuntiva del giudizio precedentemente in-trapreso, tra laltro e segnatamente evidenziando come do-vesse preliminarmente [...] essere affrontata e risolta, ancheeventualmente con il procedimento di cui agli artt. 41 e 364c.p.c. la questione di giurisdizione, al riguardo osservandoche la decisione del T.A.R., non avendo pronunziato anchenel merito, non avrebbe potuto spiegare gli effetti preclusividel giudicato esterno, cos richiamando un principio ripetu-tamente affermato dalle Sezioni unite (nn. 11/1999,45/1999, 1233/2000, 16799/2005, 27899/2005, 14854/2006,5917/2008).

La soluzione qui accolta, di considerare ammissibile ilregolamento, non deve essere daltra parte considerata incontrasto con quanto la Corte ha deciso con le ordinanzen. 14828 e n. 16033/2010. E bens certo che quelle ordinanzehanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdi-zione, che, come nel caso in esame, era stato chiesto primadellentrata in vigore della legge n. 69/2009, in giudizio de-finito con sentenza di difetto di giurisdizione e poi ripresodavanti al giudice indicato e lo hanno fatto affermando che

Recentissime dalla Corte costituzionale 741

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011

il principio per cui il regolamento di giurisdizione non eesperibile dopo sentenza che lha negata si applica identica-mente nel giudizio proseguito.

Pero, nei casi allora decisi a differenza che in quellopresente si era avuta una vera e propria riassunzione delprocesso davanti al diverso giudice, che quello precedente-mente adito, nel dichiararsi carente di giurisdizione, avevaritenuto dotato di potestas iudicandi; sicche, attenendosi atale indicazione e al precipuo fine conservativo degli effetti,processuali e sostanziali, della gia proposta domanda, avevadato luogo a quel vero e proprio trasferimento della stessa dauna giurisdizione allaltra, in considerazione del quale questeSezioni unite hanno ritenuto inammissibile, in quanto con-cretante un abuso non consentito del principio costituzio-nale di ragionevole durata del processo (in tal senso la citataord. n. 14828/2010), la successiva riproposizione, con il re-golamento preventivo di cui allart. 41 c.p.c. di quella stessaquestione sulla quale il precedente giudice si era pronunziatoe che non era stata oggetto, nellambito del processo di im-pugnazione.

Il ricorso e, altres, fondato.

Nella specie, avendo ad oggetto la controversia un con-tratto ad esecuzione periodica o continuativa, prevedente unappalto di servizi, nel quale ai sensi della L. 24 dicembre1993, n. 537, art. 6, comma 4 (come sostituito dalla leggen. 724/1994, art. 44), norma vigente allepoca della stipula-zione del negozio e poi riprodotta dal D.Lgs. 12 aprile 2006,n. 163, art. 115 era obbligatoria la clausola di revisione delprezzo, in virtu dellart. 244, comma 3, in relazione allart.115 e art. 133, comma 3 e 4 del citato D.Lgs. applicabile exart. 5 c.p.c., allepoca della domanda introduttiva della causadi merito, nellambito della quale e stato poi proposto ilregolamento ex art. 41 c.p.c. il giudizio e devoluto alla giu-risdizione esclusiva del giudice amministrativo, come del re-sto lo era anche nella vigenza della legge n. 537/1993 (in talsenso v. sent. n. 24785/08 e ord. n. 9152/2008 di questeSezioni unite), attenendo a situazioni soggettive che si col-locano in unarea nella quale la P.A. agisce esercitando il suopotere autoritativo.

Va, conclusivamente, dichiarata la giurisdizione del giu-dice amministrativo, rimettendosi le parti innanzi al T.A.R.territorialmente competente.

IL CROCEFISSO NELLE AULE GIUDIZIARIE E NELLE SCUOLE

Cassazione civile, Sezioni unite, 14 marzo 2011, n. 5924 De Luca Presidente Segreto Estensore Ciccolo P.M. (conf.) Tizio - Ministero della giustizia.

La questione: e legittimo il rifiuto di non tener udienza, motivata dalla presenza del crocefisso nelle aule del Tribunale diCamerino e persistita nonostante la messa a disposizione da parte del presidente del Tribunale di unaula priva di simbolireligiosi?

1. La Sezione disciplinare del Csm procedeva disciplinar-mente contro un magistrato, perche, in violazione dei doveriistituzionali e professionali, si sottraeva ingiustificatamente eabitualmente dallattivita giurisdizionale, astenendosi dallatrattazione, precisando che oggetto del procedimento nonera la verifica della compatibilita tra i principi di laicita delloStato e la presenza del crocifisso nelle aule, ma la compati-bilita del rifiuto del giudice di tenere udienza e il rispettodelle regole organizzative del servizio e delle esigenze fun-zionali del corretto svolgimento dellesercizio delle funzionigiurisdizionali.

La presenza del crocefisso, indipendentemente dalla le-gittimita o vigenza della norma regolamentare che la preve-de, non determinava in se per il solo fatto di essere general-mente osservata nelle aule giudiziarie della nazione, una le-sione diretta del fondamentale diritto soggettivo di libertareligiosa e di opinione del giudice, che poteva essere messa indiscussione solo se gli si fosse stato imposto lobbligo diesercitare la giurisdizione, in contrasto con le sue piu pro-fonde e radicate convinzioni, in unaula in cui vi era la tutelasimbolica religiosa.

La Sezione, quindi, affermava la responsabilita disciplina-re per aver rifiutato di esercitare le funzioni giurisdizionali,anche allorche gli era stato formalmente comunicato di eser-citarle nel proprio ufficio ovvero, successivamente, nellaulapredisposta senza simboli religiosi e ritenuta dalla stessa Se-zione egualmente dignitosa e fruibile da tutti magistrati delTribunale, che lo avessero voluto.

La Sezione riteneva di infliggere la sanzione della rimo-zione, tenendo conto della gravita del fatto e della determi-nazione dellincolpato, che aveva dichiarato di non deflettereda tale comportamento neanche in futuro.

2. La soluzione: oggetto del giudizio non e la verifica dellacompatibilita della laicita dello Stato e di liberta religiosa dauna parte e la collocazione del crocefisso nelle aule di giu-stizia della nazione, ma la compatibilita del rifiuto del giudicedi tenere udienza determinato dal fatto che in altro luogoe nello stesso o in altro momento la giustizia sia amministrata

in presenza di un simbolo religioso e il rispetto delleregole organizzative del servizio, dei doveri del magistrato edelle esigenze funzionali.

La Sezione, senza assolutamente porre in dubbio il prin-cipio di laicita dello Stato, conclude che nella specie lapresenza del crocefisso nelle aule giudiziarie, indipendente-mente dalla legittimita della norma regolamentare che laprevede, non determina in se, per il solo fatto di essere ge-neralmente osservata, una lesione del diritto soggettivo diliberta religiosa e di opinione del giudice che potrebbe esseremesso in discussione solo se gli fosse imposto lobbligo diesercitare la giurisdizione sotto la sua tutela simbolica.

Al riguardo piu volte la Corte costituzionale ha ricono-sciuto nella laicita un principio supremo del nostro ordina-mento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni dilegittimita costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce,quelle riguardanti norme sullobbligatorieta dellinsegna-mento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizio-nale per le cause concernenti la validita del vincolo matri-moniale contratto canonicamente e trascritto nei registri del-lo stato civile). Trattasi di un principio non proclamato ex-pressis verbis dalla nostra Carta fondamentale; un principioche, ricco di assonanze ideologiche e di una storia contro-versa, assume pero rilevanza giuridica potendo evincersi dal-le norme fondamentali del nostro ordinamento. In realta laCorte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico (laicita) cheindica in forma abbreviata profili significativi di quanto di-sposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano lecondizioni di uso secondo le quali esso va inteso e opera.Daltra parte, senza lindividuazione di tali specifiche condi-zioni duso, il principio di laicita resterebbe confinato nel-le dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile insede giuridica (cfr. Corte cost., ord. n. 389/2004). Sennonchela Sezione disciplinare non ha ritenuto la responsabilita delgiudice, perche si era rifiutato di fare udienza in unaula ovefosse esposto il crocifisso: anzi ha specificato che solo inquesto caso, e cioe se gli fosse stato imposto di esercitare lagiurisdizione sotto la tutela simbolica del crocifisso, cio po-

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teva mettere in discussione il suo diritto soggettivo di libertareligiosa e di opinione.

Ne consegue che tutte le censure mosse dal ricorrente inmerito alla tutela del suo diritto di liberta religiosa, di opi-nione e di coscienza, nonche, in generale in merito ai dirittiinviolabili della sua persona umana (assolutamente non di-sconosciuti dalla sentenza impugnata), sono inconferentinella fattispecie, in quanto la Sezione ha cura di specificareche il fatto, posto a base della sua sentenza e da lei accertato,attiene esclusivamente allipotesi di rifiuto di prestare latti-vita giudiziale da parte del giudice a decorrere dal maggio2005, pur in presenza della possibilita di tenere udienza inaltra stanza (il suo ufficio, come formalmente consigliato dalpresidente del Tribunale) o poco dopo nellaula senza cro-cifisso, in cui tale lesione non era ipotizzabile.

Linconferenza del motivo comporta che leventuale acco-glimento della censura risulta comunque privo di rilevanzanella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questionedecisa con la sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 12 maggio2008, n. 11650). Sono invece, infondati, i ricorsi relativamen-te alla pretesa violazione dei suddetti principi di liberta re-ligiosa di opinione e di coscienza in relazione al punto che ilrimedio adottai dellaula senza crocefisso finiva per ghet-tizzare il ricorrente. La possibilita di lesione della libertareligiosa sotto questo profilo rimane esclusa dal rilievo chelaula attrezzata senza crocifisso era messa a disposizione diquanti volessero utilizzarla.

Manifestamente infondata e anche la censura per cui ilrifiuto del ricorrente di tenere udienza era giustificato dallamancata autorizzazione ad esporre nelle aule giudiziarie lamenorah, simbolo della religione ebraica. Per poter accoglie-re tale pretesa, come correttamente rilevato dalla sentenzaimpugnata, e necessaria una scelta discrezionale del legisla-tore, che allo stato non sussiste. E vero che sul piano teoricoil principio di laicita e compatibile sia con un modello diequiparazione verso lalto (laicita per addizione) che consen-ta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pub-blici i simboli della propria religione, sia con un modello diequiparazione verso il basso (laicita per sottrazione).

Tale scelta legislativa, pero, presuppone che siano valutatiuna pluralita di profili, primi tra tutti la praticabilita concretae il bilanciamento tra lesercizio della liberta religiosa daparte degli utenti di un luogo pubblico con lanalogo eser-cizio della liberta religiosa negativa da parte dellateo o delnon credente, nonche il bilanciamento tra garanzia del plu-ralismo e possibili conflitti tra una pluralita di identita reli-giose tra loro incompatibili fosse sanzionabile in sede disci-plinare, con un iter argomentativo immune dalle censure chesono poste nei vari motivi. Sul presupposto fattuale che ilgiudice poteva svolgere le sue funzioni o in altra stanza privadi simboli religiosi (quale il suo ufficio, consigliatogli dalpresidente del Tribunale) ovvero in una stanza appositamen-te attrezzata, la Sezione ha escluso che nella fattispecie sipotesse avere una lesione del diritto fondamentale di libertadi religione e di coscienza e di opinione.

Il nucleo centrale dellaffermazione della responsabilitadisciplinare del giudice e fondato sul fatto che egli si siasottratto allesercizio dellattivita giurisdizionale, ingiustifi-catamente, allorche egli aveva la possibilita di esercitare lesue funzioni in ambienti in cui non era affisso il crocifisso. Ilproblema che si e posto la Sezione e se il rifiuto dellattivitaanche in tali aule da parte del giudice fosse giustificato dalfatto che in varie altre aule giudiziarie del paese vi fosselostensione del crocefisso, con lesione del principio di laicitadello Stato, e conseguentemente dei diritti di liberta religiosae di coscienza degli individui, affermato dalla Costituzione,dalle convenzioni internazionali e dalle Corti, anche inter-nazionali.

La laicita dello Stato, sotto il profilo qui in considerazione,rappresenta un interesse collettivo o diffuso, e come taleadespota perche facente capo alla popolazione nel suo com-plesso. Indipendentemente dal punto se sussista una diffe-

renza tra interessi diffusi e interessi collettivi (come sostenu-to da una corrente dottrinale minoritaria, per cui i secondiriguarderebbero non lintera collettivita, ma solo gruppi or-ganizzati), secondo la dottrina maggioritaria gli interessi dif-fusi costituiscono un tertium genus tra diritti soggettivi einteressi legittimi, rappresentando una sorta di diritto so-ciale o della collettivita perche avente ad oggetto una rela-zione sociale, che non riguarda gli individui privati in sensostretto, ne gli apparati pubblici, ma si appunta sulla collet-tivita in quanto tale.

Il problema piu delicato, in materia di interessi diffusi, equindi quello dellazionabilita degli stessi in giudizio edella rappresentativita degli stessi, sotto il profilo dellalegittimazione ad agire. Tuttavia la condivisibile giurispru-denza di questa Corte (Cass., Sez. un., n. 2207/1978; Id., Sez.un., n. 1463/1979) ha ritenuto che sono configurabili accan-to agli interessi cosiddetti diffusi, da parte di collettivita uni-tariamente considerate, anche la titolarita di interessi indi-viduali, da parte dei singoli coinvolti dal procedimento stes-so. Tali ultimi interessi hanno natura e consistenza di veri epropri diritti soggettivi, quando riguardino la tutela del benedella salute, non disponibile e non degradabile per linter-vento dellamministrazione, ovvero la tutela di disponibilitaesclusive di determinati beni, i quali traggano dallambienteil loro pregio e la loro potenzialita economica, e, quindi,potrebbero venire sostanzialmente perduti per effetto dellescelte concretamente adottate per detta ubicazione. Egualediscorso va fatto per tutti gli altri interessi diffusi che siconcretino, in relazione ai singoli soggetti e nelle specifichefattispecie, in diritti soggettivi della persona umana. In que-sto caso il titolare di ogni singolo diritto soggettivo inviola-bile leso ha azione per la sua tutela.

Da cio consegue che, mentre la lesione di un propriodiritto soggettivo inviolabile puo essere fatta valere nellam-bito del rapporto di impiego anche in via di autotutela e,quindi, come causa giustificativa del rifiuto della prestazionelavorativa, allorche tale lesione del diritto soggettivo e esclu-sa, non puo essere fatta valere, come causa giustificante, lalesione di un interesse diffuso. Nella fattispecie, poiche laSezione disciplinare che ha affermato la responsabilita delgiudice solo in relazione ai disservizi verificatisi per il rifiutodi tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso e quindiin situazioni che non potevano comportare la lesione del suodiritto di liberta religiosa, di coscienza o di opinione, nonpuo integrare una causa giustificante di tale rifiuto la pretesatutela della laicita dello Stato o dei diritti di liberta religiosadegli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustiziadella nazione, in cui il crocefisso era esposto.

3. Sul tema del crocefisso non possiamo non segnalareanche la decisione della Corte di Strasburgo, Grande Cham-bre, del 18 marzo 2011, in linea con la tesi sostenuta dallaCassazione che ritiene legittimo luso del crocefisso nelleaule scolastiche.

La Corte di Strasburgo riconosce che il crocifisso e unsimbolo religioso, ma non sussistono tuttavia nella fattispe-cie elementi attestanti leventuale influenza che lesposizionedi un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scola-stiche possa avere sugli alunni.

La Corte europea dei diritti delluomo ha concluso a mag-gioranza (15 voti contro 2) per la non violazione dellart. 2del Protocollo n. 1 (diritto allistruzione) alla Convenzioneeuropea dei diritti delluomo. Il caso, ricorda la Corte, ri-guardava la presenza del crocifisso nelle aule delle scuolepubbliche in Italia, incompatibile, secondo i ricorrenti, conlobbligo dello Stato di rispettare, nellesercizio delle propriefunzioni in materia di educazione e insegnamento, il dirittodei genitori di garantire ai propri figli uneducazione e uninsegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filo-sofiche. La Grande Chambre, correggendo la precedentesentenza del novembre 2009 di una delle Camere della Cor-te, afferma: Pur essendo comprensibile che la ricorrente

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possa vedere nellesposizione del crocifisso nelle aule dellescuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza dirispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire lorouneducazione e un insegnamento conformi alle sue convin-zioni filosofiche, la sua percezione personale non e sufficien-te a integrare une violazione dellart. 2 del Protocollo n. 1.

Analizzando la sentenza emersa dalla Grande Chambre,emergono anche argomenti che probabilmente solleverannodibattito a livello politico e giurisprudenziale sia in Italia chein Europa. La Corte infatti afferma: Il Governo italianososteneva che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuo-le pubbliche rispecchia ancora oggi unimportante tradizio-ne da perpetuare. Aggiungeva poi che, oltre ad avere unsignificato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e ivalori che fondano la democrazia e la civilizzazione occiden-tale, e cio ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolasti-che.

Dalla Corte giungono a tale riguardo due riflessioni:Quanto al primo punto, la Corte sottolinea che se, da unaparte, la decisione di perpetuare o meno una tradizione di-pende dal margine di discrezionalita degli Stati convenuti,levocare tale tradizione non li esonera tuttavia dallobbligodi rispettare i diritti e le liberta consacrati dalla Convenzione

e dai suoi Protocolli. In relazione al secondo punto, rile-vando che il Consiglio di Stato e la Corte di cassazioneitaliani hanno delle posizioni divergenti sul significato delcrocifisso, e che la Corte costituzionale non si e pronunciatasulla questione, la Corte considera che non e suo compitoprendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne.

La sentenza constata che nel rendere obbligatoria la pre-senza del crocifisso a scuola, la normativa italiana attribui-sce alla religione maggioritaria del paese una visibilita pre-ponderante nellambiente scolastico. La Corte ritiene tutta-via che cio non basta a integrare unopera dindottrinamentoda parte dello Stato. La Corte sottolinea ancora che uncrocifisso apposto su un muro e un simbolo essenzialmentepassivo, la cui influenza sugli alunni non puo essere parago-nata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attivitareligiose. Inoltre per i giudici gli effetti della grande visi-bilita che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesi-mo nellambiente scolastico debbono essere ridimensionatiin quanto tale presenza non e associata a un insegnamentoobbligatorio del cristianesimo; non sussistono elementi talida indicare che le autorita siano intolleranti rispetto ad alun-ni appartenenti ad altre religioni.

IRPEF: RETTIFICA NEI CONFRONTI DELLA S.R.L. E PER RELATIONEM NEI CONFRONTI DEL SOCIO

Cassazione civile, V Sezione, 11 marzo 2011, n. 5850 DAlonzo Presidente Cosentino Estensore Lettieri P.M. (conf.) Comune di Bacoli - Tizio ed altri.

La questione: e legittimo lavviso di accertamento nei confronti del socio, motivato per relationem con rinvio allatto in corsodi notifica alla s.r.l. cui appartiene il socio avvisato?

1. LAgenzia delle entrate, ufficio di Cantu, notificava aisoci della societa Uraghi Arredamenti s.r.l., separati avvisi diaccertamento Irpef aventi a oggetto redditi per utili nondichiarati; tali avvisi di accertamento conseguivano alla ret-tifica del reddito imponibile per lanno di imposta 1997 ac-certato nei confronti della societa Uraghi Arredamenti s.r.l.con separato avviso di accertamento.

Tutti i soci impugnavano gli avvisi di accertamento davantialla Commissione tributaria provinciale di Como, la qualeannullava gli atti impugnati per difetto di motivazione inquanto lavviso di accertamento non era stato allegato nepoteva ritenersi dai soci conosciuto o conoscibile, in quantonon risultava ancora notificato nemmeno alla societa, ma,appunto, in corso di notifica alla stessa. La Commissionetributaria regionale di Milano accoglieva lappello e, in totaleriforma della sentenza di primo grado, affermando la pienalegittimita dellavviso di accertamento a carico del socio, cherinvii a quello a carico della societa, in quanto il socio ha. intale sua veste, il potere di prenderne visione.

Ricorrono i soci e resiste lAgenzia delle entrate.

2. La soluzione: e legittimo lavviso di accertamento acarico del socio, che rinvii per relationem a quello a caricodella societa, in quanto il socio ha, in tale sua veste, il poteredi prenderne visione, a meno che non provi limpossibilita diconoscere latto