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Appunti da lezioni del corso di laurea in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

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  • ORIGINI DEL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

    Il diritto del lavoro quella branca del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti al

    rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate.

    La storia del diritto del lavoro in Italia inizia nella seconda met del XIX secolo. La "questione sociale" creata dal

    mutamento dei rapporti di lavoro, a seguito della rivoluzione industriale, sfocia nella lotta di classe con da una

    parte i lavoratori, le masse di cittadini in condizioni socioeconomiche misere, e dall'altra i datori di lavoro

    (capitalisti).

    Lo Stato interviene per mediare tra le parti alla ricerca di un patto sociale stabile e durevole. Si tratta, tuttavia, di

    interventi episodici che riconoscono progressivamente sempre pi diritti ai lavoratori ed introducono doveri ai

    datori di lavori.

    Nel Codice Civile italiano del 1865 il legislatore non disciplina ancora il rapporto di lavoro bens alcune forme di

    locazione di opere e servizi. Soltanto nel periodo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento

    comincia a concretizzarsi una prima forma di legislazione sociale.

    Nel 1886 il Parlamento emana la prima legge italiana a tutela delle donne e dei minori con la Legge 3657.

    La materia viene ulteriormente integrata e aggiornata nel 1902 (L.242/1902) e nel 1907 (L.818/1907).

    Nel 1907 viene anche introdotta una regolamentazione a tutela del riposo settimanale e festivo dei lavoratori con

    l'emanazione della Legge 489/1907.

    Le prime forme di legislazione sociale in Italia consistono in interventi specifici del legislatore.

    Soltanto negli anni '20, in epoca fascista, sono emanati i primi interventi organici sulla materia con l'emanazione

    del Regio Decreto 1825/1924, recante le norme sulla disciplina del rapporto di lavoro degli impiegati. e con il

    contratto collettivo corporativo.

    Per corporazione doveva intendersi una sorta sindacato unico che a livello nazionale riuniva tutti i lavoratori di

    un medesimo settore, anche se di fatto lo Stato con listituzione delle corporazioni aveva abolito ogni libert

    sindacale.

    Il processo di sistemazione organica del rapporto di lavoro in epoca fascista si conclude con l'approvazione del

    Codice Civile italiano del 1942 dove al lavoro viene dedicata una sezione specifica del Libro V.

    Il diritto del lavoro diventa a tutti gli effetti una branca del diritto privato.

    Con la caduta del fascismo e la proclamazione della Repubblica le norme sul rapporto di lavoro ottengono una

    ulteriore rivisitazione e sviluppo.

  • Nella Costituzione repubblicana del 1948 il lavoro uno degli elementi fondanti della Repubblica Italiana.

    La Costituzione italiana cita il lavoro come uno dei principi fondamentali della Repubblica Italiana fin dal primo

    articolo.

    Articolo 1 Costituzione: "LItalia una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."

    Articolo 35 Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la

    formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni

    internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libert di emigrazione, salvo gli

    obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."

    Articolo 36 Costituzione (direttamente applicabile al rapporto di lavoro senza intermediazioni): Il lavoratore

    ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit e qualit del suo lavoro e in ogni caso sufficiente

    ad assicurare a s e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (per il criterio della sufficienza oggi si fa

    riferimento al contratto collettivo).

    La durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu rinunziarvi.

    In epoca repubblicana l'Italia conosce una seconda fase della legislazione sociale: fino ad allora il legislatore si

    preoccupato di tutelare il lavoratore subordinato dallo sfruttamento e dalla sua posizione di inferiorit mentre con

    la Costituzione il legislatore pone i presupposti per interventi a favore della promozione della libert e della

    dignit sociale dei lavoratori.

    Nell'ordinamento giuridico italiano del dopoguerra le principali fonti giuridiche del diritto del lavoro sono:

    il Codice Civile;

    la Legge 604/1966: Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove la stabilit non sia assicurata da

    norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro

    non pu avvenire che per giusta causa ai sensi dell'Art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo;

    lo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300/1970): rispetto della dignit del lavoratore, libert e attivit

    sindacali sul collocamento e disposizioni transitorie. Lobiettivo era quello di fissare una disciplina organica

    complessa volta a far entrare il diritto del lavoro dentro allimpresa e soprattutto nei rapporti sindacali

    allinterno dellimpresa.

    Alla fine del secolo Novecento e nei primi anni Duemila si registra una inversione di tendenza.

    Il rischio della crisi economica, la globalizzazione ed una bassa crescita economica spingono il legislatore

    italiano ad interventi finalizzati a rimuovere alcune garanzie, riconosciute in passato ai lavoratori, allo scopo di

    favorire la competitivit delle imprese italiane nei confronti del resto del mondo e indirettamente l'occupazione.

    Le nuove norme sulla flessibilit del lavoro si traducono, spesso, in una situazione di perdurante precariet ed

    inferiorit dei lavoratori, in particolar modo per quelli pi giovani e per quelli pi anziani.

    Legge 196/1997: prevedeva riforme che miravano a introdurre in Italia istituti lavorativi nuovi, come il lavoro

    a tempo determinato, il contratto di apprendistato e il lavoro interinale;

    Legge 30/2003 (Legge Biagi): riforma del mercato del lavoro basata sul concetto che la flessibilit in

    ingresso nel mercato del lavoro sarebbe il mezzo migliore, nella attuale congiuntura economica, per

    agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro;

    Legge 276/2003: disciplina lapposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato e i diritti dei

    lavoratori a tempo determinato.

  • IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

    Un contratto collettivo nazionale di lavoro un accordo stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali

    di un determinato comparto di attivit economica al fine di disciplinare il contenuto dei contratti di lavoro fra

    singoli lavoratori e datori di lavoro.

    I contratti collettivi nazionali sono nati per eliminare la concorrenza tra lavoratori in fase di trattativa ed evitare di

    subordinare l'interesse individuale di ciascun lavoratore all'interesse collettivo, al fine di migliorare le condizioni

    di lavoro per tutta la categoria dei lavoratori.

    I contratti collettivi sono di diritto comune in quanto la loro disciplina in mancanza di una legge specifica va

    rinvenuta nel diritto privato e nel codice (contratti).

    Il contratto regola i rapporti in corso o futuri in virt del potere di rappresentanza volontaria che conferiscono alle

    parti collettive alliscrizione ai sindacati; in mancanza di disposizioni vige il principio della libert di forma.

    Il contratto collettivo composto da:

    parte obbligatoria: riguarda clausole dirette a non creare diritti/obblighi delle parti individuali ma ad

    instaurare rapporti obbligatori tra sindacati stipulanti (tregua sindacale, raffreddamento del conflitto,

    informazione sindacale, organismi per controversie).

    Quando una clausola ricondotta alla parte obbligatoria la violazione ha rilevanza solo tra i soggetti

    stipulanti e non individuali a meno che non si tratti di condotta antisindacale (violazione del datore

    allinformazione);

    parte normativa: ha per destinatari datori di lavoro e lavoratori, per i quali il contratto una fonte di

    disciplina del rapporto e si prefigge lo scopo di regolare in modo uniforme il contenuto dei contratti individuali

    dettando regole relative allo svolgimento dei rapporti come la retribuzione, lorario, le ferie e le feste, la

    classificazione, la disciplina (parte normativa in senso stretto), nonch la retribuzione minima, gli scatti di

    anzianit, le indennit (parte economica, recante le tabelle salariali).

    EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

    Solo il datore iscritto al sindacato stipulante tenuto allapplicazione del contratto verso i soli lavoratori iscritti al

    rispettivo sindacato stipulante.

    Se il datore recede dal sindacato liberato dallobbligo di applicare i contratti successivamente al recesso ma

    resta obbligato per i contratti precedenti fino a scadenza.

    Lefficacia soggettiva (cerchia di destinatari) dunque limitata.

    Sono stati previsti criteri interpretativi che consentono di applicare il contratto collettivo anche al di fuori della

    cerchia degli iscritti:

    estensione del contratto al datore non iscritto: se le parti individuali al fine di determinare il contenuto del

    contratto hanno fatto esplicito rinvio al contratto collettivo esso recepito e il datore non pu liberarsi da tale

    obbligo perch esso ha fonte nel contratto individuale a meno che non ci sia il consenso del lavoratore

    (recezione esplicita).

    La recezione invece implicita se si applicano i contratti collettivi o numerose clausole di essi nel contratto

    individuale senza espliciti riferimenti al contratto collettivo.

  • estensione del contratto collettivo ai lavoratori non iscritti: il datore iscritto a un sindacato firmatario del

    contratto collettivo tenuto ad applicarlo a tutti i suoi dipendenti indipendentemente dalliscrizione degli

    stessi ad altri sindacati stipulanti.

    La ragione deriva dal fatto che con ladesione al sindacato, il datore conferisce ad esso il potere di

    rappresentarlo e impegnarlo; inoltre evita una doppia contabilit, non incentiva iscrizioni a sindacati stipulanti

    e non viola il divieto di discriminazione.

    Tale questione stata risolta dalla garanzia che i contratti collettivi siano stipulati da sindacati che

    rappresentano la maggioranza dei destinatari collegando alla rappresentativit maggioritaria lefficacia del

    contratto.

    APPLICAZIONE INDIRETTA DEL CONTRATTO

    Il riferimento costituzionale alla sufficienza e proporzionalit della retribuzione in relazione a quantit e qualit di

    lavoro prestato consente unindiretta applicazione dei contratti collettivi limitatamente alla parte salariale anche

    per chi non aderisce ai sindacati (validit erga omnes).

    Il giudice che ritiene che la retribuzione individuale sia inferiore a quella collettiva non applicata e contraria al

    principio costituzionale, dichiara nulla la clausola individuale.

    FUNZIONE NORMATIVA E INDEROGABILIT DEL CONTRATTO

    Il contratto collettivo disciplina giuridica comune di tutti i rapporti individuali tra datori e lavoratori della

    categoria cui si applica quindi i singoli sono obbligati a uniformare il contenuto individuale a quello collettivo.

    Le clausole difformi sono sostituite con quelle collettive, efficaci sia nei contratti preesistenti che in quelli futuri

    modificando il contenuto individuale; fanno eccezione solo le clausole pi favorevoli ai lavoratori modificabili solo

    consensualmente (inderogabilit del contratto).

    Linderogabilit del collettivo fa eccezione per le sole clausole individuali pi favorevoli che trovano fonte nel

    contratto individuale e che possono essere modificate solo consensualmente (derogabilit in melius).

    I contratti collettivi sono a loro volta soggetti al rispetto delle leggi secondo quanto stabilito nella gerarchia delle

    fonti. In caso di norme contraddittorie tra diversi contratti collettivi dello stesso comparto economico, essendo

    fonti di pari gerarchia, vale il principio della successione temporale in base al quale il contratto nazionale di

    lavoro pi recente modifica il precedente.

    EFFICACIA NEL TEMPO

    I contratti hanno scadenza anche per evitare perpetuit dei vincoli obbligatori.

    La durata rimessa alla volont delle parti e prevedono proroga o rinnovo tacito di anno in anno evitabili

    mediante disdetta con preavviso di 3 mesi (il contratto collettivo attualmente in vigore dura 3 anni).

    Ai contratti divenuti inapplicabili si applicano le altre discipline vigenti.

    Il venir meno del contratto e della retribuzione non ostacolato dal principio di irriducibilit della stessa potendo

    pattuire retribuzioni inferiori nel periodo di vacanza contrattuale senza prescindere dal principio di parit di

    trattamento.

    I trattamenti pi favorevoli che trovano fonte nel contratto individuale sopravvivono alla scadenza del collettivo.

  • CONTRATTO COLLETTIVO NEL PUBBLICO IMPIEGO

    Con il D.lgs. 29/1993 la tradizionale supremazia delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri

    dipendenti stata sostituita da un rapporto di tipo contrattuale.

    I contratti incidono quindi in maniera diretta e immediata sul rapporto di lavoro, senza bisogno di alcun atto di

    ricezione da parte della pubblica amministrazione, ma la loro stipulazione affidata al rapporto di forza

    negoziale che si viene a stabilire tra le parti.

    La contrattazione collettiva riguarda tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si

    sviluppa intorno a due livelli: contratti collettivi nazionali di comparto e contratti integrativi.

    A essi si affianca un livello intercompartimentale, costituito dai contratti o accordi quadro, che vertono su

    argomenti comuni a tutti i lavoratori e a tutte le amministrazioni.

    I contratti di comparto fanno riferimento a settori omogenei o affini, determinati mediante appositi accordi tra

    lAgenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le confederazioni che

    hanno nel comparto di riferimento una rappresentativit non inferiore al 5%, considerata la media tra dato

    associativo e dato elettorale.

    Le clausole contenute nei contratti, alla stregua dei contratti collettivi di diritto comune, disciplinano in via

    esclusiva laspetto relativo al trattamento economico dei dipendenti pubblici.

    Le pubbliche amministrazioni, in quanto equiparate ai datori di lavoro privati, hanno lobbligo di garantire ai propri

    dipendenti i minimi tabellari previsti dai contratti stessi, osservando il principio di parit di trattamento.

    Le pubbliche amministrazioni stipulano, inoltre, contratti integrativi, nel rispetto delle materie e dei limiti prefissati

    dai contratti nazionali di comparto.

    Le procedure di contrattazione sono disciplinate dalla legge mentre i comitati di settore deliberano gli indirizzi per

    lARAN, che successivamente d inizio alle trattative.

    Una volta raggiunta lipotesi di accordo, lARAN invia il testo contrattuale al comitato di settore, al fine di

    acquisirne il parere.

    Se il parere negativo le trattative si riaprono; se positivo lARAN trasmette i dati economici alla Corte dei

    conti, che delibera entro 15 giorni.

    Se anche questo parere risulta positivo, lARAN procede a sottoscrivere laccordo; in caso, invece, di esito

    negativo, deve assumere tutte le iniziative necessarie a riportare gli oneri contrattuali nei vincoli di bilancio.

  • LAVORO SUBORDINATO

    Il rapporto di lavoro subordinato disciplinato dallArt. 2094 del Codice Civile che definisce il lavoratore come il

    prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nellimpresa, prestando il

    proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dellimprenditore..

    Pertanto gli elementi qualificanti sono:

    collaborazione: riferimento al periodo corporativo, in cui limpresa era vista come una comunit avente il fine

    di promuovere lo sviluppo economico del Paese, quindi veniva meno la contrapposizione tra classe

    lavoratrice e imprenditoriale.

    Trattasi piuttosto di un concetto derivante da quelli che erano gli obblighi preparatori alla prestazione per

    cui il lavoratore doveva mettersi nelle condizioni di essere impiegato proficuamente dallimprenditore.

    dipendenza: pu essere intesa come subordinazione tecnico-funzionale poich limprenditore in quanto

    padrone dellimpresa fornisce gli strumenti di lavoro onde consentire al lavoratore di lavorare per produrre il

    bene, che rimane in capo allimpresa per essere venduto, oppure come subordinazione socio-economica in

    quanto il lavoratore dipende dal sostentamento che il datore di lavoro gli procura.

    eterodirezione: il lavoratore subordinato alle decisioni organizzative del datore di lavoro ed tenuto

    ad obbedire alle disposizioni impartite dal datore di lavoro o da un soggetto autorizzato ad esercitare il

    potere di determinare luogo e tempo dell'adempimento, e a controllare lesecuzione; la subordinazione del

    lavoratore quindi soggetta al rispetto delle disposizioni lavorative, dell'orario di lavoro e dall'eventuale

    vigilanza da parte del datore di lavoro entro i limiti fissati dalla legge.

    I suddetti elementi contribuiscono ad individuare un lavoro subordinato indipendentemente dal contratto di lavoro

    tra datore di lavoro e lavoratore.

    A questa forma di lavoro vengono contrapposte le forme di lavoro autonomo (caratterizzate dallassenza di

    garanzie e di continuit) e quelle di conduttori dell'attivit di impresa (imprenditore, amministratore delegato,

    datore di lavoro).

    Per individuare un lavoratore subordinato esistono inoltre le nozioni di qualifica, categoria e mansione.

    La qualifica rappresenta lo status professionale del lavoratore e, pi in particolare, il valore professionale delle

    mansioni svolte.

    La determinazione delle qualifiche del personale spetta al datore di lavoro, sebbene entro limiti specifici.

    Generalmente, nei contratti collettivi ritroviamo lindicazione delle qualifiche presenti in una determinata azienda,

    sia essa pubblica che privata, con enunciazioni dei vari profili professionali nonch mediante brevi

    esemplificazioni delle mansioni proprie di ciascuna qualifica.

    La qualifica, altres, determina la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dellimpresa, da cui deriva

    una serie di diritti e doveri inerenti il rapporto di lavoro, nonch di trattamento economico, normativo e

    previdenziale.

    Linsieme delle qualifiche costituisce la categoria lavorativa e/o professionale.

    A sua volta la categoria pu essere legale (quelle indicate nellArt. 2095 c.c. operai, quadri, impiegati e

    dirigenti) o convenzionale (indicata dalla contrattazione collettiva, come ad es. la categoria degli intermedi del

    settore industriale).

    Il concetto di qualifica diverso da quello di mansioni, che individua invece i concreti compiti assegnati al

    lavoratore.

  • Non vi necessariamente una corrispondenza tra mansioni e qualifica cos come descritte nel contratto

    collettivo, infatti il contratto individuale pu prevedere, solo in senso migliorativo per il lavoratore, che a certe

    mansioni corrisponda una qualifica superiore rispetto a quella ivi indicata.

    Il datore di lavoro, al momento dellassunzione, deve comunicare al lavoratore la propria qualifica;

    ha altres lobbligo di adoperarsi affinch il lavoratore sia effettivamente assegnato alla qualifica di assunzione.

    In tale frangente lArt. 2103 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le

    quali stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito (il

    contratto di lavoro un contratto di durata) ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza

    alcuna diminuzione della retribuzione.

    Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivit

    svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di

    lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e

    comunque non superiore a 3 mesi.

    La dequalificazione si ha quando il lavoratore assegnato stabilmente a mansioni che appartengono ad una o

    pi qualifiche inferiori rispetto a quella di assunzione, e trattasi di una pratica divenuta piuttosto comune negli

    ultimi tempi a causa della crisi, in modo da consentire al lavoratore (di comune accordo col datore di lavoro) di

    mantenere il lavoro pur svolgendo mansioni inferiori e conseguendo quindi una retribuzione inferiore

    essenzialmente allo scopo di evitare il licenziamento.

    Nei casi in cui la dequalificazione non sia stata concordata si pu chiedere tutela giuridica per il danno da

    dequalificazione, che deve essere provato (per testimoni, attraverso tutti i documenti che possono provare che il

    lavoratore era assegnato a mansioni inferiori rispetto quelle di appartenenza) e comporta il diritto al risarcimento

    del danno non patrimoniale, ovvero del danno biologico (salute) morale e/o esistenziale del lavoratore (che deve

    essere ulteriormente provato), oltre che il diritto alla qualifica superiore.

    Lart 2103 del Codice Civile dispone inoltre che il lavoratore non pu essere trasferito da una unit produttiva ad

    un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (trattasi qui di trasferimento, non di

    trasferta, la quale per definizione temporanea in quanto volta a soddisfare esigenze temporanee del datore di

    lavoro).

    ORARIO DI LAVORO

    Viene disciplinato dal D.gls 66/2003, dal quale risulta che lorario di lavoro normale di 40 ore settimanali e che i

    contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale

    alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

    I contratti collettivi di lavoro stabiliscono altres la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

    La durata media dell'orario di lavoro (che deve essere calcolata in riferimento a un periodo non superiore a 4

    mesi) non pu in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro

    straordinario, tuttavia i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il suddetto limite fino a 6 mesi

    oppure fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate

    negli stessi contratti collettivi.

    Per quanto riguarda il riposo giornaliero ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore

    ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo

    consecutivo fatte salve le attivit caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (o da

    regimi di reperibilit).

    Inoltre il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore

    consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

  • OBBLIGHI DEL LAVORATORE

    LArt. 2104 del Codice Civile stabilisce che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura

    della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale

    (obbligo di diligenza).

    Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite

    dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (obbligo di obbedienza).

    Il lavoratore quindi tenuto a osservare le disposizioni finalizzate a stabilire le modalit di esecuzione del lavoro,

    nonch rispetto alla disciplina del lavoro.

    LArt. 2105 del Codice Civile sancisce lobbligo di fedelt del lavoratore dipendente in forza del quale questi

    tenuto:

    - a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con limprenditore (divieto di concorrenza);

    - a non divulgare notizie attinenti allorganizzazione e ai metodi di produzione dellimpresa (divieto di

    divulgazione di notizie) o a farne uso in modo da potere arrecare ad essa pregiudizio (divieto di uso

    pregiudizievole delle notizie).

    Lobbligo di fedelt, in ogni caso, non si esaurisce nelle specifiche e negative obbligazioni che l'Art. 2105 del

    Codice Civile pone a carico del lavoratore, ma lo stesso si specifica ulteriormente in un'obbligazione di contenuto

    positivo che impone al lavoratore un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro e l'obbligo di tutelare

    gli interessi di quest'ultimo (dovendo di conseguenza astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare

    pregiudizio anche solo potenzialmente al datore di lavoro).

    POTERI DEL DATORE DI LAVORO

    Qualora il lavoratore contravvenga alle disposizioni di cui ai sopra menzionati articoli lArt. 2106 del Codice Civile

    prevede lapplicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravit dellinfrazione.

    In particolare la Legge 300/70 pone dei limiti al potere disciplinare del datore di lavoro sia in termini procedurali

    che sostanziali.

    I requisiti sostanziali per il corretto esercizio del potere disciplinare sono essenzialmente due:

    - sussistenza ed imputabilit del fatto: lonere della prova in ordine alla sussistenza del fatto spetta al

    datore di lavoro. Qualora il lavoratore ritenga che il fatto contestatogli non gli sia imputabile (ad es. per forza

    maggiore, caso fortuito, condotta di terzi, ecc...), tenuto a dimostrare le ragioni della non imputabilit;

    - proporzionalit tra infrazione e sanzione: il requisito della proporzionalit, previsto dall'Art. 2106 del

    Codice Civile, vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni non proporzionate all'indebito contestato.

    Di norma i contratti collettivi prevedono le sanzioni comminabili a fronte di determinate condotte illegittime.

    In questo caso, il datore non pu applicare sanzioni pi gravi di quelle stabilite dalla contrattazione collettiva.

    Il controllo ultimo sulla proporzionalit spetta comunque al giudice avanti al quale la sanzione impugnata, il

    quale, su espressa richiesta di parte, pu anche sostituire la sanzione adottata dal datore (in ipotesi nulla

    per difetto di proporzionalit) con una adeguata.

  • L'Art. 7 della Legge 300/70 ha inoltre introdotto alcuni requisiti procedurali per il corretto esercizio del potere

    disciplinare.

    Il datore di lavoro anzitutto tenuto a predisporre un codice disciplinare che stabilisca le procedure di

    contestazione, ed individui le infrazioni e le relative sanzioni.

    Le sanzioni comminabili sono esclusivamente quelle previste dalla legge:

    - richiamo verbale;

    - ammonizione scritta;

    - multa per un massimo di 4 ore della retribuzione;

    - sospensione fino ad un massimo di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;

    - licenziamento disciplinare in caso di adozione da parte del lavoratore di comportamenti tali da

    compromettere l'elemento fiduciario alla base del contratto e del rapporto di lavoro, e tali da non consentire

    la prosecuzione nemmeno per un periodo limitato, della prestazione lavorativa.

    In nessun caso sono utilizzabili in prospettiva sanzionatoria gli istituti attinenti alla normale gestione del rapporto

    di lavoro (trasferimento, mutamento di mansioni, ecc...).

    Il datore di lavoro deve, in secondo luogo, rendere pubblico il codice disciplinare, mediante affissione dello

    stesso in luogo accessibile a tutti i dipendenti (si ritiene che l'affissione sia forma di pubblicit indefettibile).

    Anche in assenza di un codice disciplinare, o in mancanza di sua previa affissione, sono tuttavia sanzionabili i

    comportamenti comunemente avvertiti come antisociali e/o previsti dalla legge come reato.

    In terzo luogo, il datore tenuto a contestare per iscritto l'addebito al lavoratore.

    La contestazione deve rispettare alcuni principi:

    - immediatezza: l'addebito va contestato prima possibile, e in ogni caso entro il termine stabilito dal contratto

    collettivo. Per la Cassazione, l'immediatezza presupposto di legittimit del provvedimento.

    - specificit: i fatti vanno individuati in modo preciso, per consentire una difesa puntuale.

    - immutabilit: il fatto risultante dalla contestazione non pu essere successivamente modificato.

    Il datore di lavoro deve inoltre consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del prestatore, che deve essere

    sentito qualora ne faccia richiesta.

    In ogni caso, le sanzioni pi gravi del rimprovero verbale non possono essere irrogate prima che siano trascorsi

    5 giorni dalla contestazione.

    La legge non prevede un termine massimo entro cui il datore di lavoro pu procedere ad irrogare la sanzione,

    termine che per previsto da alcuni contratti collettivi (ad es. quello dei metalmeccanici).

    La sanzione eventualmente comminata dal datore pu essere impugnata, a scelta del lavoratore, in 3 distinti

    modi:

    - con ricorso al Giudice del lavoro, entro il normale termine prescrizionale di 10 anni;

    - dinanzi ai collegi arbitrali eventualmente previsti dal contratto collettivo applicabile;

    - dinanzi ai collegi di conciliazione e arbitrato costituiti in seno alle Direzioni provinciali del lavoro (anche su

    richiesta del sindacato, nel termine di 20 giorni dalla comminazione della sanzione).

    L'impugnazione avanti ai collegi arbitrali comporta la sospensione della sanzione fino alla definizione della

    procedura.

    Se il datore di lavoro non intende partecipare alla procedura arbitrale nominando un suo rappresentante in seno

    al collegio, pu adire il giudice del lavoro entro 10 giorni, pena la perdita di efficacia della misura sanzionatoria.

    La sanzione resta anche in questo caso sospesa fino alla definizione del giudizio.

    Il giudice deve applicare la legge in modo indipendente dall'infrazione e dal venire meno del rapporto fiduciario,

    pertanto illegittimo il licenziamento per giusta causa che costituisca una sanzione pi grave di quella

    (conservativa) prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione all'infrazione contestata.

  • LAVORO AUTONOMO

    Il lavoro autonomo disciplinato dallArt. 2222 del Codice Civile, che definisce il contratto dopera quello a cui si

    sottopone un lavoratore che si obbliga a compiere a fronte di un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro

    prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, salvo disciplina

    particolare del rapporto di lavoro.

    A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'"obbligazione di risultato" e non di

    mezzi: egli, cio, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma

    garantisce il raggiungimento di determinati risultati.

    Conseguenza di tale diversa natura che il lavoratore autonomo svolge la propria attivit con mezzi

    prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalit circa il tempo, il luogo e le

    modalit della prestazione.

    Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di

    controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato e si colloca al di fuori dellimpresa (assenza di

    collaborazione).

    In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo pu essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni

    contenute nel contratto.

    Al lavoratore autonomo non si applica nessuna delle tutele previste per lavoratori subordinati.

    LAVORO PARASUBORDINATO

    In conseguenza della netta distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo restavano fuori da qualsiasi

    disciplina legale tutti quei rapporti di lavoro che sono estranei ai modelli economici recepiti dal legislatore del

    1942: l'industria fordista da un lato, dall'altro la galassia delle botteghe e gli studi professionali.

    Soltanto il contratto di agenzia riceveva una propria disciplina, all'interno del Codice Civile: con esso "una parte

    assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in

    una zona determinata".

    Lagente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente svolgendo attivit di ricerca della

    potenziale clientela, di descrizione e di pubblicizzazione dei prodotti per portare il cliente a poter formulare una

    determinata proposta, conforme alle aspettative del preponente. Se munito del potere di rappresentanza,

    lagente conclude i contratti per conto del preponente.

    Le caratteristiche del contratto di agenzia sono:

    stabilit del rapporto: la prestazione dellagente a favore del preponente (limprenditore a capo dellimpresa

    commerciale) fa parte di un rapporto destinato a durare perci il preponente avr tutto l'interesse a

    prevedere, nel contratto, forme di controllo sull'attivit dell'agente e di verifica dei risultati;

    reciproco diritto di esclusiva: per quel ramo di attivit e per quella determinata zona, il preponente non pu

    servirsi di altro agente e quest'ultimo non pu assumere incarichi da un altro preponente.

    diritto alla provvigione: l'agente ha diritto ad una provvigione quando il contratto stato stipulato grazie al

    suo intervento.

    Orbene, mentre gli agenti e i rappresentanti di commercio sono stati disciplinati dalla Legge 204/1985, il vasto

    settore delle "collaborazioni coordinate e continuative" (co.co.co.) rimase sprovvisto di una disciplina legale (con

    l'eccezione, pur non trascurabile, della previdenza): per questo sorta l'abitudine di parlarne come di lavori o

    contratti "atipici", spesso con una connotazione negativa.

  • Proprio a questa atipicit (normativa, non sociologica) ha inteso ovviare il legislatore, con il D.Lgs. 276/2003, che

    all'Art. 61 introduce il contratto a progetto come tipo contrattuale dei rapporti di co.co.co., diversi dall'agenzia e

    dalla rappresentanza di commercio.

    La prassi, quindi, ha coniato per tali rapporti la nuova sigla di "co.co.pro." (collaborazioni professionali o a

    progetto).

    Il lavoro parasubordinato presenta quindi caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle

    del lavoro autonomo che si traducono nella compresenza di subordinazione (che si traduce nelle sopra citate

    forme di controllo sullattivit dellagente) e autonomia (assenza di eterodirezione).

    La definizione originaria lascia alcuni dubbi:

    fino a che punto pu spingersi il controllo da parte del preponente, senza che si abbia una vera e propria

    subordinazione?

    fino a che punto esso il frutto di una libera negoziazione tra le parti e non, piuttosto, di un prepotere

    contrattuale dellimprenditore contraente?

    Risulta quindi necessario individuare le situazioni concrete che, pur non rientrando nella subordinazione vera e

    propria, richiedono, oggettivamente, l'applicazione di (alcune) forme di tutela proprie di quella.

    UN ESEMPIO DI DISSIDIO GIURISPRUDENZIALE: IL CASO DEI PONY EXPRESS

    Ha natura subordinata la prestazione lavorativa resa, con l'impiego di mezzo proprio, da motociclisti addetti al

    ritiro e recapito di plichi (c.d. pony express), non rilevando, in contrario, n la breve durata del rapporto, n la

    possibilit di rifiutare l'esecuzione delle prestazioni lavorative richiamate e, peraltro, sussistendo un controllo sui

    prestatori, sia pure a distanza (mediante contatto radio). [PRET - P. Milano, 07-10-1988]

    Non ha natura subordinata, in difetto dell'essenziale requisito della continuit, la prestazione lavorativa resa,

    con l'impiego di mezzi propri, da motociclisti addetti al ritiro ed al recapito di plichi (c.d. pony express), che non

    sono tenuti a presentarsi ogni giorno al lavoro e possono anche rifiutare le singole prestazioni loro richieste.

    [Trib. Milano, 10 ottobre 1987]

  • QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    Risulta quindi di fondamentale importanza la questione della qualificazione del rapporto di lavoro per cui un

    giudice al quale venga sottoposto un determinato contratto di lavoro deve essere in grado di capire se si tratta di

    un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo poich individuare il tipo legale al quale

    ricondurre uno specifico rapporto di lavoro significa individuare le regole giuridiche che lo governano.

    Esistono di fatto 2 metodi:

    metodo sussuntivo: utilizzato dalla dottrina, permette di distinguere tra lavoro subordinato e autonomo

    analizzando lo specifico contratto di lavoro e verificando se la fattispecie concreta coincide con la fattispecie

    astratta (cio con il modello delineato dalla legge), ma trattasi di un metodo che stato perlopi

    abbandonato dalla giurisprudenza;

    metodo tipologico: si fonda su un ragionamento di sintesi che permette tramite un giudizio di

    approssimazione di ricondurre la fattispecie concreta cio lo specifico rapporto di lavoro al "tipo" di lavoro

    delineato in astratto..

    Trattasi per di un metodo ad alta discrezionalit da parte del giudice poich rapporti che presentano le

    stesse caratteristiche fattuali possono subire diverse qualificazioni da parte di diversi giudici.

    LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

    Lelevato peso attribuibile alle controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, proprio al fine di

    ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti, ha spinto a introdurre la possibilit per le parti di

    ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita dalla Legge 276/2003.

    A seguito di istanza volontaria di entrambe le parti del contratto di lavoro si pu ottenere la certificazione da

    parte dellorgano abilitato mediante Decreto Ministeriale (c.d. commissioni di certificazione: direzioni provinciali

    del lavoro e province; universit; enti bilaterali).

    Si tratta di un atto di certificazione amministrativa che esprime un parere valutativo da parte di un organo terzo

    circa la qualificazione del regolamento contrattuale posto in essere dalle parti.

    Gli effetti dellaccertamento dellorgano preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche

    verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali

    esperibili previsti dalla legge, dal momento che la Costituzione prevede la possibilit di impugnazione del

    contratto per entrambe le parti in tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

    Infatti nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso destinato a

    produrre effetti possono proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro per erronea qualificazione del contratto

    oppure difformit tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

    Sempre presso la medesima autorit giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di

    certificazione anche per vizi del consenso.

    In verit, sembra che la normativa sia pi orientata a rendere complessa per i lavoratori la strada della tutela

    giurisdizionale del proprio diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in caso di certificazione.

    Forse per questo, nonostante in Italia si sia proceduto allistituzione di un notevole numero di commissioni di

    certificazione, non emergono dati significativi circa leffettivit della certificazione.

    LArt. 2126 del Codice Civile disciplina la prestazione di fatto con violazione di legge e stabilisce che la nullit o

    l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione

    salvo che la nullit derivi dall'illiceit dell'oggetto o della causa. Inoltre se il lavoro stato prestato con violazione

    di norme poste a tutela del lavoratore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

  • SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

    La norma che dava linfa vitale alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro prima dellintroduzione del D.lgs

    626/1996, nonch del D.lgs 81/2008, era lArt. 2087 del Codice Civile, secondo il quale l'imprenditore tenuto

    ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, l'esperienza e la

    tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit fisica (tutela della salute come bene giuridico di rango

    costituzionale, che pertanto si eleva sopra tutti gli altri) e la personalit morale dei prestatori di lavoro.

    Lintegrit fisica stata in seguito correlata alla personalit morale sfociando nellobbligo di tutela della salute

    psico-fisica del lavoratore.

    D.LGS 81/2008

    Per quanto riguarda gli aspetti giuridici si deve considerare che il D.lgs 81/2008, pur essendo un testo unico nel

    senso che racchiude in s una serie di norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, non tratta questa tematica

    in maniera completa ed esauriente.

    DEFINIZIONI (Art. 2)

    Il D.lgs 81/2008 fissa una serie di definizioni stipulative, ossia aventi un senso meramente tecnico in quanto

    valevoli nei limiti della disciplina in questione:

    lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa

    nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche

    al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

    familiari.

    Soggetti equiparati:

    - il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle

    societ e dellente stesso;

    - lassociato in partecipazione di cui allArt. 2549, e seguenti del Codice Civile;

    - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allArt. 18 della Legge

    196/1997 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di

    alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del

    mondo del lavoro;

    - lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei

    quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi

    comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia

    effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

    - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

    - il lavoratore di cui al D.lgs 468/1997 e successive modificazioni.

    Restano esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, i quali rientrano comunque nelle tutele

    garantite dallArt. 2087 del Codice Civile (pertanto qualora una colf si trovasse a lavorare in un ambiente

    insalubre potrebbe legittimamente rifiutarsi di proseguire con la sua attivit fino a che non verr effettuata

    una bonifica).

  • datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

    secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la

    responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di

    spesa.

    Nelle pubbliche amministrazioni di cui allArt. 1, c. 2, del D.lgs 165/2001 per datore di lavoro si intende il

    dirigente al quale spettano i poteri di gestione oppure il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei

    soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di

    vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei

    quali viene svolta lattivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa

    individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con

    lorgano di vertice medesimo;

    dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

    alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit

    lavorativa e vigilando su di essa;

    preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

    adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione

    delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un

    funzionale potere di iniziativa (nei limiti delle direttive ricevute);

    rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i

    lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

    CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 3)

    Il D.lgs 81/2008 si applica a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, quindi

    laspirazione del legislatore quella di includere il maggior numero di contesti lavorativi possibile.

    Per quanto riguarda i soggetti destinatari si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, parasubordinati e

    autonomi, nonch ai soggetti ad essi equiparati.

    COMPUTO DEI LAVORATORI (Art. 4)

    Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere

    particolari obblighi non sono computati:

    - i collaboratori familiari;

    - i tirocinanti;

    - gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale

    nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi

    comprese le attrezzature munite di videoterminali;

    - i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro

    assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

    - i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonch prestazioni che esulano dal

    mercato del lavoro;

    - i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che

    effettuano il servizio civile;

    - i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;

    - i lavoratori autonomi salvo i seguenti salvo i collaboratori coordinati e continuativi nonch i lavoratori a

    progetto ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

    - i lavoratori in prova.

  • I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano

    sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nellarco di un semestre.

    Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per

    frazioni di unit lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

    Trattasi di figure comunque protette dal D.lgs 81/2008, sebbene non vadano a concorrere al calcolo delle

    dimensioni dellimpresa.

    MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15)

    Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

    - la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

    - la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella

    prevenzione le condizioni tecniche produttive dellazienda nonch linfluenza dei fattori dellambiente e

    dellorganizzazione del lavoro;

    - leliminazione dei rischi e, ove ci non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle

    conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

    - il rispetto dei principi ergonomici nellorganizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella

    scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre

    gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

    - la riduzione dei rischi alla fonte;

    - la sostituzione di ci che pericoloso con ci che non lo , o meno pericoloso;

    - la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

    - lutilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

    - la priorit delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

    - il controllo sanitario dei lavoratori;

    - lallontanamento del lavoratore dallesposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e

    ladibizione, ove possibile, ad altra mansione;

    - linformazione e formazione adeguate per i lavoratori;

    - linformazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

    - linformazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    - listruzioni adeguate ai lavoratori;

    - la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

    - la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    - la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

    sicurezza, anche attraverso ladozione di codici di condotta e di buone prassi;

    - le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei

    lavoratori e di pericolo grave e immediato;

    - luso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

    - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di

    sicurezza in conformit alla indicazione dei fabbricanti.

    Le misure relative alla sicurezza, alligiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso

    comportare oneri finanziari per i lavoratori.

  • DELEGA DI FUNZIONI (Art. 16)

    La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, ammessa con i seguenti

    limiti e condizioni:

    - i poteri del delegato non possono essere pi ampi di quelli del delegante;

    - che essa risulti da atto scritto (la delega un negozio giuridico a carattere formale) recante data certa

    (che di solito viene conferita mediante annullo postale);

    - che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza richiesti dalla specifica natura

    delle funzioni delegate;

    - che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla

    specifica natura delle funzioni delegate, senza successiva possibilit da parte del delegante di svolgere le

    funzioni per le quali ha dato la delega (principio di astensione del delegante);

    - che essa attribuisca al delegato lautonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni

    delegate;

    - che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

    Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicit.

    La delega di funzioni non esclude lobbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto

    espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

    Il soggetto delegato pu, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia

    di salute e sicurezza sul lavoro.

    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (Art. 17)

    Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit:

    - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;;

    - la designazione dellRSPP.

    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (Art. 18)

    Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit secondo le attribuzioni e competenze

    ad essi conferite, devono:

    - nominare il medico competente per leffettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;

    - designare preventivamente i lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

    antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di

    primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza;

    - tenere conto delle capacit e delle condizioni dei lavoratori nellaffidare loro le mansioni in rapporto alla

    loro salute e alla sicurezza;

    - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito lRSPP e il medico

    competente, ove presente;

    - prendere le misure appropriate affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

    specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

    - richiedere losservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonch delle disposizioni

    aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

    dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

    - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

  • - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal

    richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave

    e immediato;

    - consentire ai lavoratori di verificare, mediante lRLS, lapplicazione delle misure di sicurezza e di

    protezione della salute;

    - consultare lRLS nelle ipotesi previste;

    - nelle unit produttive con pi di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, obbligo che risulta aggravato

    dalla parte obbligatoria del contratto collettivo e la cui violazione comporta lavvio di un procedimento

    giuridico per condotta antisindacale.

    OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19)

    I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

    - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch

    delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione

    collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della

    inosservanza, informare i loro superiori diretti;

    - verificare affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li

    espongono ad un rischio grave e specifico;

    - richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare

    istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di

    lavoro o la zona pericolosa;

    - informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il

    rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

    - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in

    una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

    - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle

    attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si

    verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

    - frequentare appositi corsi di formazione.

    OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20)

    Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul

    luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle

    istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

    I lavoratori devono in particolare:

    contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento degli obblighi previsti

    a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

    osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

    della protezione collettiva ed individuale;

    utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,

    nonch i dispositivi di sicurezza;

    utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

    dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonch qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

    conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e

    possibilit e fatto salvo lobbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

    incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

    non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

    non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

    possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

    partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

    sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.

    I lavoratori di aziende che svolgono attivit in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera

    di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di

    lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit nel

    medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

    Il lavoratore pertanto non pi un soggetto passivo di tutela come prevedeva invece lArt. 2087 del Codice

    Civile, bens un soggetto attivo che concorre assieme a tutti gli altri al raggiungimento degli obiettivi della

    prevenzione (debito diffuso di sicurezza).

    INTERFERENZE (Art. 26)

    Ci si basa sul presupposto dellesternalizzazione dellimpresa, che consiste nel ricorrere ad altre imprese per lo

    svolgimento di alcune fasi del processo produttivo, pertanto limpresa originaria si identifica soltanto nel suo

    nucleo centrale detto core business.

    Le aziende sono quindi divenute man mano delle strutture plurimprenditoriali, pertanto ai fini di individuare gli

    obblighi in capo ad ogni soggetto diventa necessario indagare su:

    natura giuridica dellimpresa

    impresa individuale: limprenditore (persona fisica) responsabile per tutte le obbligazioni

    societ di persone (SNC e SAS): risponde sia limpresa mediante il suo patrimonio che i singoli soci

    mediante i rispettivi patrimoni personali;

    societ di capitali: delle obbligazioni dellimpresa risponder soltanto limpresa stessa con il suo

    patrimonio (autonomia patrimoniale), quindi previsto un tetto minimo per il capitale sociale;

    In particolare nelle S.p.a. il capitale sociale diviso in azioni (quotate in borsa o no) per cui se gli affari

    vanno bene il valore delle azioni cresce, mentre in caso contrario cala;

    natura giuridica dei soggetti esterni e dei contratti che vincolano limpresa a soggetti esterni, i quali possono

    assumere forma di;

    impresa contratto dappalto

    lavoratore autonomo contratto dopera

    lavoratore coordinato a progetto contratto di lavoro a progetto

    lavoratore con contratto di lavoro somministrato

    una fattispecie complessa di rapporto di lavoro che prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

    - il lavoratore

    - l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;

    - il somministratore, un'agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un

    contratto con un lavoratore;

  • Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro,

    concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e

    lavoratore.

    In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato tra il lavoratore e l'agenzia per il lavoro, che per legge dovr

    retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.

    Nel linguaggio delle agenzie, un contratto con l'azienda committente, relativa alla somministrazione di un

    lavoratore, esplicato attraverso la missione ovvero lo specifico incarico/mansione che la risorsa dovr

    svolgere presso l'utilizzatrice.

    Dal momento che non sussiste alcun contratto tra azienda e lavoratore la legge impone requisiti molto

    restrittivi alle agenzie per il lavoro, che sono in genere societ multinazionali con capitali molto ingenti.

    La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel

    diritto del lavoro, ed istituito dalla Legge 196/1997.

    OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28)

    Lottica quella della proceduralizzazione degli obblighi in modo da garantire il maggior livello di tutela

    possibile.

    La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici

    impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute

    dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

    collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonch quelli

    connessi alle differenze di genere, allet, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia

    contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

    Fintanto che il datore di lavoro non avr effettuato la valutazione dei rischi il ricorso a forme di lavoro flessibile

    considerato illegittimo; trattasi di un tentativo del legislatore di indurre il datore di lavoro ad effettuare la

    valutazione dei rischi sin dal momento in cui deve organizzare la propria impresa (trattasi di una valutazione dei

    rischi infatti a carattere prognostico).

    Il documento di valutazione dei rischi il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi e pu

    essere tenuto su supporto informatico, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti

    informatici di data certa mediante le apposite procedure previste a norma di legge o attestata dalla sottoscrizione

    del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonch, ai soli fini della prova della data, dalla

    sottoscrizione mediante meccanismo delle firme congiunte da parte dellRSPP, del RLS o del RLS territoriale e

    del medico competente, ove nominato.

    La data deve risultare certa poich pu avere conseguenze importanti soprattutto sulla validit dei contratti

    atipici.

    In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione

    dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attivit.

    Il datore di lavoro deve inoltre far s che il documento di valutazione dei rischi sia redatto seguendo i criteri di:

    - brevit;

    - comprensibilit;

    - semplicit;

    - completezza;

    - idoneit.

  • INFORMAZIONE E FORMAZIONE

    Le clausole di informazione e formazione, nonch di consultazione hanno un carattere riconducibile alla parte

    obbligatoria del contratto collettivo.

    Il primo soggetto destinatario degli interventi di informazione e formazione ogni singolo lavoratore, che deve

    essere messo nella condizione di conoscere tutti i rischi ai quali si espone nel corso dellattivit lavorativa, e i

    particolare:

    - sui rischi connessi allattivit lavorativa in generale;

    - sulle procedure di sicurezza;

    - sulle mansioni dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

    - sugli adempimenti del medico competente.

    I contenuti dellinformazione devono essere veicolati in forma semplice e facilmente comprensibile (anche da

    coloro che non comprendono la lingua italiana) e non possono comportare valutazioni di merito sul singolo

    lavoratore.

    MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (Art. 30)

    In una serie di ambiti (tra cui anche la salute e la sicurezza sul lavoro) anche la societ, oltre alle persone

    fisiche, possono essere chiamate a rispondere di certi illeciti.

    Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilit

    amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica

    deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per ladempimento di tutti gli

    obblighi giuridici relativi:

    - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti

    chimici, fisici e biologici;

    - alle attivit di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

    conseguenti;

    - alle attivit di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni

    periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    - alle attivit di sorveglianza sanitaria;

    - alle attivit di informazione e formazione dei lavoratori;

    - alle attivit di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da

    parte dei lavoratori;

    - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

    - alle periodiche verifiche dellapplicazione e dellefficacia delle procedure adottate.

    Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dellavvenuta effettuazione

    delle attivit.

    Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni

    dellorganizzazione e dal tipo di attivit svolta, unarticolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e

    i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonch un sistema disciplinare

    idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

    Il modello organizzativo deve altres prevedere un idoneo sistema di controllo sullattuazione del medesimo

    modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit delle misure adottate.

    Il riesame e leventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte

    violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e alligiene sul lavoro, ovvero in

    occasione di mutamenti nellorganizzazione e nellattivit in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

  • RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Art. 47)

    Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di

    sito produttivo.

    Nelle aziende o unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori lRLS di norma eletto direttamente dai

    lavoratori al loro interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o del comparto produttivo.

    Nelle aziende o unit produttive con pi di 15 lavoratori lRLS eletto o designato dai lavoratori nellambito

    delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA). In assenza di tali rappresentanze eletto dai lavoratori della

    azienda al loro interno.

    Il numero, le modalit di designazione o di elezione dellRLS nonch il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti

    per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

    In ogni caso il numero minimo degli RLS consta di:

    - 1 nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200 lavoratori;

    - 3 nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

    - 6 in tutte le altre aziende o unit produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei

    rappresentanti aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione

    collettiva.

    Qualora non si proceda alle elezioni le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali, salvo

    diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi

    rappresentative sul piano nazionale.

    ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Art. 50)

    Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

    - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

    - consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,

    programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva;

    - consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit di

    prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

    - consultato in merito allorganizzazione della formazione;

    - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di

    prevenzione relative, nonch quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli

    impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

    - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

    - riceve una formazione adeguata;

    - promuove lelaborazione, lindividuazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la

    salute e lintegrit fisica dei lavoratori;

    - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorit competenti, dalle quali , di

    norma, sentito;

    - partecipa alla riunione periodica;

    - fa proposte in merito alla attivit di prevenzione;

    - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit;

    - pu fare ricorso alle autorit competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi

    adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la

    sicurezza e la salute durante il lavoro.

  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dellincarico

    senza perdita di retribuzione, nonch dei mezzi e degli spazi necessari per lesercizio delle funzioni e delle

    facolt riconosciutegli, anche tramite laccesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

    Non pu subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit e nei suoi confronti si

    applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

    Le modalit per lesercizio delle funzioni di cui sopra sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

    LRLS, su sua richiesta e per lespletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei

    rischi.

    Lesercizio delle funzioni di RLS incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di

    prevenzione e protezione.