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Agenzia del Demanio REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

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Agenzia del Demanio

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

1° dicembre 2000

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Nell’ambito del nuovo sistema amministrativo che si è delineato con il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, finalizzato al riordino dell’organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui all’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, il legislatore ha operato un intervento di rilevante impatto sulla gestione delle funzioni amministrative, mediante l’istituzione di nuovi organismi denominati Agenzie.

Le Agenzie svolgono attività tecnico operative di interesse nazionale, attualmente esercitate dai Ministeri, operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali .

Alle Agenzie l’ordinamento riconosce un sistema di autonomie tale da consentire maggiore efficienza e funzionalità nello svolgimento di funzioni di carattere operativo e di natura prettamente pubblicistica.

Il Capo II del Titolo V del citato decreto legislativo, riferito specificamente alla riforma dell’amministrazione finanziaria, prevede l’istituzione di quattro Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio e Demanio) e disciplina i relativi sistemi di autonomia.

Per tali Enti, tenuto conto della specifica missione cui sono chiamate e delle caratteristiche peculiari della loro attività, il decreto legislativo n. 300/1999 definisce un sistema di autonomia più accentuato rispetto a quanto stabilito per le Agenzie in generale dall’art. 8 del medesimo decreto.

In particolare, solo alle Agenzie previste nell’ambito della riforma dell’amministrazione finanziaria l’art. 61 del decreto legislativo n. 300/1999 riconosce esplicitamente autonomia gestionale, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, finanziaria e tecnica, assoggettando le medesime al controllo della Corte Conti secondo le modalità previste dalla legge 259/1958, diversamente da quanto stabilito per le agenzie in generale.

L’art. 66, comma 3, del ripetuto decreto legislativo fissa i criteri basilari cui deve uniformarsi l’articolazione degli uffici, quindi l’organizzazione ed il funzionamento delle Agenzie fiscali.

rispetto delle esigenze della conduzione aziendale; decentramento delle responsabilità operative; semplificazione dei rapporti con i cittadini; economicità ed efficienza dei servizi.

L’art. 71, comma 3, del medesimo decreto legislativo individua nel regolamento di amministrazione delle singole Agenzie lo strumento di normazione interna per la definizione delle regole principali di funzionamento, indicando quale criterio di riferimento la conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento, ai sensi dell’art.60, comma 2, del D.Lgs. n.300 del 1999, è deliberato, su proposta del direttore dell’Agenzia, dal Comitato Direttivo e sottoposto al Ministro vigilante che può chiedere nei dieci giorni successivi di sospendere l’esecutività e nei trenta giorni successivi una nuova delibera del Comitato direttivo, prospettandone le ragioni di legittimità o di merito del rinvio.

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A tale atto è affidata: a) la disciplina dell’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia;b) la definizione delle norme per l’assunzione del personale dell’Agenzia, per l’aggiornamento e

per la formazione professionale;c) la determinazione delle dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall’Agenzia;d) l’individuazione delle regole per l’accesso alla dirigenza.

L’art. 66 del D.Lgs. n. 300 del 1999 stabilisce che le Agenzie sono regolate oltre che dal presente decreto, anche dai rispettivi statuti che disciplinano le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e recano i principi generali in ordine all’organizzazione e al funzionamento della medesima.

Lo statuto provvisorio dell’Agenzia del Demanio approvato dal Ministro con D.M. 14 marzo 2000 definisce le attività preliminari di organizzazione dell’ente nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta, garantisce il primo funzionamento dell’agenzia e riconosce agli organi direttivi istituiti con il medesimo il potere di deliberare entro il 15 dicembre 2000 il regolamento di amministrazione.

Tale regolamento è strutturato in 26 articoli suddivisi in due titoli, uno riferito all’organizzazione ed al funzionamento, l’altro all’ordinamento del personale.

TITOLO IOrganizzazione e funzionamento dell’Agenzia del Demanio

I criteri, cui si ispira il funzionamento e l’organizzazione dell’Agenzia, enunciati nell’art.1, comma 1, sono:

efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attività; funzionamento per processi di lavoro; descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla base delle

responsabilità di erogazione dei prodotti/servizi previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso l'interno dell'organizzazione;

decentramento delle responsabilità operative e semplificazione dei rapporti con l'utenza;

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione di tecnologie

informatiche avanzate per la gestione; gestione per progetti a termine di eventi particolari per valore istituzionale o

economico.Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 1, l’Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto

1990, n.241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto non previsto si fa rinvio ai principi del decreto legislativo n. 29/1993. Gli organi dell’Agenzia, ai sensi dell’art.2 e delle disposizioni del decreto istitutivo, sono il

Direttore, il Comitato Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti ed esercitano le competenze e le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.

Essa si articola, in uffici centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali, con funzioni operative, denominate filiali.

Il regolamento individua le strutture che caratterizzano l’Agenzia a livello centrale e definisce le principali funzioni delle filiali; l’organizzazione interna delle strutture centrali e le

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posizioni dirigenziali sono stabiliti con atti interni all’Agenzia, in coerenza con il principio di autonomia organizzativa.

Come indicato dall’art. 3, costituiscono strutture di vertice a livello centrale:a) l’ufficio per i servizi immobiliari, che assicura la definizione e l'aggiornamento delle

normative relative ai beni patrimoniali e demaniali inclusi quelli confiscati; svolge l’attività patrimoniale e demaniale riservata alle strutture centrali; garantisce la funzione legale e di osservatorio normativo.

b) L’ufficio per i servizi tecnici, che assicura la gestione e lo sviluppo di programmi centrali per le costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni del patrimonio immobiliare dello Stato e, a richiesta, di altri utenti; svolge l’attività di consulenza tecnico-estimale immobiliare per l’attività istituzionale.

c) l’ufficio per il coordinamento delle filiali che assicura la programmazione operativa coerente con la pianificazione aziendale assegnando obiettivi e risorse; assicura il coordinamento delle filiali, garantendo l’omogeneità dei processi operativi sul territorio ed elaborando adeguati metodi e strumenti.

Sono altresì strutture di vertice a livello centrale i seguenti uffici con funzioni di coordinamento gestionale e di supporto:

a) l’ufficio per il coordinamento gestionale che assicura le funzioni di pianificazione delle attività e di gestione della convenzione con il Ministero, dei rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria, di gestione della contabilità, di predisposizione del bilancio e dei rendiconti, di controllo di gestione e di sviluppo del sistema informatico, nonché la coerenza e l’integrazione funzionale tra le attività delle strutture organizzative centrali e quelle operanti sul territorio;

b) l’ufficio per le risorse umane e l’organizzazione, che assicura il coordinamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione delle risorse umane, l'organizzazione e la qualità, le relazioni sindacali, la logistica e servizi generali nonché l'approvvigionamento di beni e servizi, assolvendo inoltre le funzioni di rappresentanza in giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale.

c) l’ufficio per il servizio ispettivo, che ha la responsabilità di provvedere ai controlli di regolarità amministrativa e contabile degli uffici; di pianificare le relative attività ispettive ordinarie e straordinarie e di riferire, anche attraverso relazioni periodiche, al Direttore dell’Agenzia.All’articolo 4 sono rappresentate le strutture centrali non di vertice alle dirette dipendenze

del direttore dell’Agenzia.Ai sensi dell’art. 5, le funzioni operative connesse alla gestione dei beni patrimoniali e

demaniali, alla vigilanza sul loro corretto utilizzo e alla riscossione e trattazione del contenzioso sono svolte da uffici locali (filiali) di livello dirigenziale.

Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle Filiali sono determinati prevalentemente sulla base della localizzazione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare e del demanio in relazione anche alla centralità socio-economica delle diverse aree territoriali; è prevista almeno una Filiale per ogni regione.Per particolari necessità di carattere locale e nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse, le attività operative possono essere svolte anche da sezioni staccate articolare sul territorio, di norma per provincia, e direttamente dipendenti da una Filiale.

L’organizzazione interna delle filiali, coerentemente con i principi di funzionamento indicati all’art. 1, e basata:

sull’integrazione delle attività per processi;

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sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in team, al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi grazie all’intercambiabilità dei ruoli e all’autoregolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.

L’individuazione delle filiali, delle sezioni staccate e delle eventuali strutture di livello dirigenziale è effettuata con atto del Direttore dell’Agenzia.L’art. 6 contiene disposizioni finali e transitorie:

I poteri già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento del Territorio e ai direttori degli uffici del territorio sono rispettivamente attribuiti ai direttori delle strutture di vertice centrale e ai direttori delle filiali;

Gli uffici del territorio del Dipartimento del territorio continuano ad operare, quali uffici periferici dell’Agenzia, fino alla data di attivazione delle filiali;

fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle Finanze.

TITOLO IIPERSONALE

CAPO IOrdinamento del personale

L’art.7 dispone che l’Agenzia, in conformità a quanto previsto nello statuto, adotta per la gestione del personale relazioni sindacali basate sulla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali anche ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee di pianificazione aziendale sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali.

L’art. 8 stabilisce che l’ordinamento professionale del personale dell’Agenzia è demandato al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali e fissa il principio che i dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell’Agenzia in un’unica qualifica.

All’art. 9 il regolamento di amministrazione, come previsto all’art. 71, comma 3, lettera c), della legge 30 luglio 1999, n. 300, fissa le dotazioni organiche del personale dell’Agenzia indicando il numero complessivo dei dirigenti (139) e quello del personale non dirigente (1.727).

La ripartizione della dotazione organica complessiva tra i diversi profili professionali e tra le unità organizzative in cui si articola l’Agenzia è determinata con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

All’art. 9, comma 2, è stabilito che la ridefinizione delle dotazioni organiche complessive è effettuata periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

CAPO IIPersonale dirigente

Gli articoli dal 10 al 13 del regolamento sono riferiti alla dirigenza dell’Agenzia, in particolare all’accesso alla qualifica ed al conferimento degli incarichi dirigenziali, come indicato dall’art. 71, comma 3, lettera d), della legge 30 luglio 1999, n. 300.

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Il primo comma dell’art. 11 stabilisce che i dirigenti dell’Agenzia, oltre ad essere preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, possono essere incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all’alta direzione, di studio e ricerca, nonché del coordinamento di specifici progetti.

I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati, assicurano il rispetto degli indirizzi e delle direttive dei vertici dell’Agenzia e gestiscono le risorse umane, finanziarie e materiali per il conseguimento dei risultati e degli obiettivi loro assegnati. Disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

L’art. 11 disciplina l’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia, prevedendo per i posti vacanti e disponibili, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 29/1993, procedure selettive pubbliche sia per le assunzioni dall’esterno che per le quelle dall’interno.

Per le assunzioni, le selezioni, cui possono partecipare candidati in possesso di requisiti di professionalità ed esperienze di volta in volta specificati ed adeguati alle posizioni da ricoprire, prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all’esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole fissate dal comma 4, ove non abbiano già maturato un’esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell’Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell’Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il sistema di reclutamento ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell’esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell’attività di servizio; l’esito della valutazione determina l’ammissione ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell’Agenzia finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali, che si conclude con una prova finale d’idoneità allo svolgimento di funzioni dirigenziali.

I requisiti e le procedure di selezione, sia interne che esterne, sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce, anche, il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

Circa la retribuzione dei dirigenti, il comma 5 dell’art 11 prevede che la retribuzione dei dirigenti dell’Agenzia sia stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l’area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui all’articolo 3 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico fondamentale ed accessorio continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 12, per particolari esigenze richiedenti professionalità che non trovano riscontro tra i funzionari ed i dirigenti dell’agenzia soprattutto per posizioni dirigenziali non preesistenti, possono essere assunti come dirigenti a tempo determinato, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne all’Agenzia, che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l’esperienza acquisita per

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almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Per tale tipologia di dirigenti è previsto un limite temporale del contratto che non può avere una durata inferiore a due anni e superiore a sette anni e quantitativo delle assunzioni, la cui entità non deve eccedere il 10 per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva ed il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

La limitazione quantitativa trova motivazione nella necessità determinata dalla particolarità dell’istituenda agenzia, in quanto non derivata da precedente Dipartimento del Ministero e dalle dimensioni numeriche degli organici.

Gli incarichi dirigenziali (art. 13) sono conferiti dal Direttore, sempre a tempo determinato, da due a cinque anni, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, ai dirigenti esterni con contratto a tempo determinato.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali tiene conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da raggiungere, con l’obiettivo di individuare i soggetti in grado di soddisfare i requisiti della posizione sulla base delle conoscenze, delle motivazioni e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Solo gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell’agenzia sono sottoposti alla preventiva valutazione del Comitato Direttivo, come richiesto dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 300.

Per gli incarichi dirigenziali non di vertice, il Direttore provvede alla nomina sulla base della proposta del dirigente preposto alla struttura di vertice interessata.

I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286/1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico. Nei casi di maggiore gravità l’Agenzia recede dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo

In caso di assenza prolungata per un mese, il dirigente è sostituito da altro funzionario, da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell’unità organizzativa possono essere attribuiti provvisoriamente ad un altro dirigente ovvero possono essere stipulati, attraverso apposita valutazione e, salvo nei casi di urgenza non prevedibili, previo interpello, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l’obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva (art. 23).

Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l’art. 8 del D.L. 8 agosto 1996, n.347, conv. dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, pertanto, è precluso il conferimento di qualsiasi tipologia di incarico dirigenziale a chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali sia prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a due anni ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell’applicazione della pena su richiesta degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

Il personale che si trovi nelle condizioni sopra indicate, peraltro, non può svolgere funzioni ispettive, non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell’Agenzia, sia a rilevanza interna che esterna e non può esercitare funzioni di rappresentanza della medesima.

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CAPO IIISelezione e assunzione del personale non dirigente

Come indicato in premessa, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto agenzie e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rispetto di tale disposizione in materia di reclutamento del personale comporta l’obbligo di assunzione mediante procedure selettive improntate ai principi contenuti nell’art. 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 (adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità delle modalità di espletamento, meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure e adeguata composizione delle commissioni esaminatrici).

L’art. 14 del regolamento, in conformità ai principi sopra elencati, prevede, per la selezione e l’inserimento dei funzionari dell’Agenzia, procedure selettive per l’accesso dall’esterno caratterizzate da una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, della durata di norma pari a un anno, svolto presso strutture dell’Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private.

Al tirocinio è ammesso, previo espletamento di procedure selettive rispettose dei principi del decreto legislativo n. 29 del 1993, un numero di partecipanti, fissato nei bandi, in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

Alla fine del periodo di applicazione è previsto una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, per accertare il possesso dei requisiti necessari all’assunzione ed all’inserimento nel ruolo del personale dell’agenzia.

La modalità di selezione dei funzionari tramite tirocinio tende a superare le difficoltà riscontrate nel reclutamento tramite esclusivo utilizzo di prove concorsuali, di per sé tese alla verifica delle conoscenze di carattere teorico in possesso del candidato ma inidonee ad accertare le attitudini e le capacità professionali del medesimo nell’espletamento dell’attività lavorativa.

Diversamente, la possibilità di valutare il candidato sul posto di lavoro, modalità ampiamente in uso oltre che nel settore dell’impiego privato anche presso istituzioni di particolare prestigio, consente un riscontro effettivo della professionalità richiesta ai fini dell’assunzione.

Si aggiunga che la valutazione dei candidati in fase di tirocinio consente di responsabilizzare le strutture interne nella selezione del personale da reclutare.

Per l’assunzione del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate. L’Agenzia, inoltre, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta agli enti fiscali dal decreto legislativo n. 300 del

1999, le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia esclusivamente sulla base dei fabbisogni di personale dalla medesima determinati, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Ai sensi dell’art. 15, riferito agli incarichi professionali, l’Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di

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prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell’Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato ed alla professionalità richiesta.

Per i contratti in questione si applica quanto disposto dall’art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29/1993.

CAPO IVGestione e Sviluppo del personale

L’art. 71, comma 3 lett.b), del D.Lgs. n. 300 del 1999 stabilisce che il regolamento di amministrazione detti le norme per l’aggiornamento e la formazione professionale del personale dell’Agenzia.

Il perseguimento degli obiettivi fondanti il nuovo modello organizzativo delle Agenzie passa attraverso la valorizzazione del contributo delle persone e la crescita della professionalità dei dirigenti e di tutto il personale dell’Agenzia.

L’art. 16 del regolamento stabilisce, in via di principio, che la formazione del personale è finalizzata, da un lato, alla valorizzazione del patrimonio professionale dell’Agenzia, che rappresenta la sua risorsa fondamentale, e dall’altro ad assicurare e migliorare la continuità operativa dei servizi e sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

L’Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni sindacali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell’affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

L’Agenzia, inoltre, come indicato all’art. 17, intende impostare, in coerenza con le regole della contrattazione collettiva, sistemi di sviluppo delle competenze, di progressione di carriera e di incentivazione economica basati su metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità del personale. I metodi e le tecniche di valutazione che l’Agenzia adotterà, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, dovranno consentire il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Ai sensi dell’art. 18, la mobilità del personale è assicurata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 e dai contratti collettivi. Il secondo comma riconosce che l’Agenzia preveda adeguate forme di incentivazione nelle ipotesi di trasferimento per esigenze di servizio.

L’Agenzia, pertanto, intende prestare riconoscimento al personale che dimostra la propria disponibilità al trasferimento ad altra sede di lavoro per contribuire fattivamente al migliore funzionamento della struttura.

Nel caso di posti vacanti nel proprio organico, l’Agenzia potrà avvalersi del passaggio diretto di personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle Finanze, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

L’art. 19 disciplina la possibilità di comando finalizzato alla prestazione del proprio servizio presso altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali. Tale disposizione esplicita la temporaneità predefinita di tale istituto che presuppone l’assenso del personale interessato.

Il comando può essere concesso nell’interesse dell’Agenzia e ciò giustifica il farsi carico del relativo onere da parte della medesima che, viceversa, non è previsto nelle ipotesi in cui tale interesse non sussiste.

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Nell’ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l’utilizzazione del personale dell’Agenzia da parte del Ministero delle Finanze.

In ogni caso, il periodo trascorso in posizione di comando non pregiudica gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.

L’art. 20, comma 1, disciplina le ipotesi di patrocinio legale del dipendente dell’Agenzia nei procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile per fatti compiuti nell’espletamento del servizio.

La disposizione mira ad istituire ex novo un sistema di tutela una volta venuto meno quello vigente per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Al riguardo, l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede, per il personale delle amministrazioni dello Stato, che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità penale, civile e amministrativa, promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Sempre per il personale delle amministrazioni dello Stato, l’art. 44 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, Testo Unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, prevede che la medesima Avvocatura possa assumere la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni ne facciano richiesta e l’Avvocatura generale dello Stato ne riconosca la opportunità.

L’art. 20 prevede che l’Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, eroga al dipendente, su sua richiesta, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa connessi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio.

In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 e seguenti del cod. proc.pen., l’Agenzia può chiedere al dipendente la restituzione delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

Al fine di completare il sistema di tutela posto a garanzia dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale, il terzo comma dell’art. 21 prevede la possibilità di stipulare, con onere a carico dell’Agenzia, limitatamente al personale che svolge attività ad alto rischio professionale, polizze assicurative per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni. Nei medesimi casi possono essere stipulati appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO VNorme finali e transitorie

Gli articoli dal 21 al 25 contengono le disposizioni finali e transitorie relative al primo avvio dell’Agenzia.

In materia di personale non dirigente il comma 5 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 300/1999 dispone che l’inquadramento del personale nelle dotazioni organiche dell’Agenzia sia disciplinato nel regolamento di amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti e ai contratti collettivi , a garanzia del personale.

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L’art. 21 del regolamento prevede che il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l’Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell’Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data, fissata dal decreto ministeriale di cui al comma 4 dell’art. 73 del dlgs. n. 300 del 1999, secondo l’ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell’art.71 del dlgs.300/99.

Per quanto riguarda, invece, il personale dirigente il comma 2 dell’art. 21 ribadisce che si provvede in attuazione del dettato normativo di cui al comma 3 dell’art. 74 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

In attesa della definizione del contratto collettivo del comparto Agenzie, l’art. 22 prevede che, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ed in coordinamento con le altre Agenzie, vengano individuate le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Come disposto dall’art. 23, al fine di assicurare l’immediata copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all’atto del suo avvio, fatta salva l’applicazione dell’art. 11, l’Agenzia può stipulare, previa apposita valutazione, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l’obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

Nei primi tre anni di funzionamento dell’Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l’applicazione dell’art. 11, previo interpello e nei casi di urgenza, da mediante la stipula di contratti di lavoro a termine con i funzionari, con le stesse modalità sopra indicate, sempreché contestualmente sia iniziata la procedura selettiva.

Inoltre, per consentire l’avvio dell’Agenzia, l’art. 24 consente di sottoscrivere, per specifiche professionalità non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unità, con persone esterne all’Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

L’articolo 25 prevede la possibilità di stipulare con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo sul sistema delle relazioni sindacali nella fase transitoria e fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, per il personale dell’area dirigenziale e non, pur rimanendo in vigore i contratti collettivi del comparto ministeri, del ministero delle finanze e dell’area dirigenziale, che con questo accordo vengono integrati. Tale accordo dovrà essere stipulato entro un mese dalla data fissata dal d.m. di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo, che indicherà la decorrenza dell’assegnazione delle risorse alle agenzie.

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TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1

Principi di organizzazione

1. L’organizzazione e funzionamento dell'Agenzia del Demanio, di seguito denominata “Agenzia”, si ispirano ai seguenti principi:

a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attività;

b) funzionamento per processi di lavoro;

c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla base delle responsabilità di erogazione dei prodotti/servizi previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso l'interno dell'organizzazione;

d) decentramento delle responsabilità operative e semplificazione dei rapporti con l'utenza;

e) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;

f) sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione;

g) gestione per progetti a termine di eventi particolari per valore istituzionale o economico.

2 L’Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo n. 29/1993.

Art.2

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell’agenzia: il Direttore, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.

2. L’Agenzia si articola in uffici centrali con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo ed in uffici locali con funzioni operative, denominate Filiali.

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3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.

4. L’organizzazione interna delle strutture di vertice e le posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del Direttore dell’Agenzia, previo parere del Comitato Direttivo.

Art. 3

Strutture centrali di vertice

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice con compiti operativi dell’Agenzia:

a) l’ufficio per i servizi immobiliari, che assicura la definizione e l'aggiornamento delle normative relative ai beni patrimoniali e demaniali inclusi quelli confiscati; svolge l’attività patrimoniale e demaniale riservata alle strutture centrali; garantisce la funzione legale e di osservatorio normativo.

b) L’ufficio per i servizi tecnici, che assicura la gestione e lo sviluppo di programmi centrali per le costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni del patrimonio immobiliare dello Stato e, a richiesta, di altri utenti; svolge l’attività di consulenza tecnico-estimale immobiliare per l’attività istituzionale.

c) l’ufficio per il coordinamento delle filiali che assicura la programmazione operativa coerente con la pianificazione aziendale assegnando obiettivi e risorse; assicura il coordinamento delle filiali, garantendo l’omogeneità dei processi operativi sul territorio ed elaborando adeguati metodi e strumenti.

2. Sono altresì strutture di vertice a livello centrale i seguenti uffici con funzioni di coordinamento gestionale e di supporto:

a) l’ufficio per il coordinamento gestionale che assicura le funzioni di pianificazione delle attività e di gestione della convenzione con il Ministero, dei rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria, di gestione della contabilità, di predisposizione del bilancio e dei rendiconti, di controllo di gestione e di sviluppo del sistema informatico, nonché la coerenza e l’integrazione funzionale tra le attività delle strutture organizzative centrali e quelle operanti sul territorio;

b) l’ufficio per le risorse umane e l’organizzazione, che assicura il coordinamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione delle risorse umane, l'organizzazione e la qualità, le relazioni sindacali, la logistica e servizi generali nonché l'approvvigionamento di beni e servizi, assolvendo inoltre le funzioni di rappresentanza in giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale.

c) l’ufficio per il servizio ispettivo, che ha la responsabilità di provvedere ai controlli di regolarità amministrativa e contabile degli uffici; di pianificare le relative attività ispettive ordinarie e straordinarie e di riferire, anche attraverso relazioni periodiche, al Direttore dell’Agenzia.

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Art. 4

Strutture centrali non di vertice

1. Operano alle dirette dipendenze del Direttore le strutture centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione e relazioni esterne, di promozione dell’attività immobiliare sul mercato e di controllo strategico.

2. L’individuazione delle strutture di cui al comma 1 e delle relative posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del Direttore dell’Agenzia su proposta dei responsabili delle strutture di vertice.

Art. 5

Uffici locali : filiali

1. Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da uffici locali denominati Filiali. Esse hanno la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul loro corretto utilizzo e della riscossione e trattazione del contenzioso.

2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle Filiali sono determinati prevalentemente sulla base della localizzazione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare e del demanio, in relazione anche alla centralità socio-economica delle diverse aree territoriali; è prevista almeno una Filiale per ogni regione.

3. Le Filiali si possono articolare sul territorio, di norma per provincia, in sezioni staccate per necessità di carattere locale e nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse; le sezioni svolgono attività istituzionali nell’ambito della competenza territoriale della Filiale da cui dipendono.

4. Le filiali, nell’ambito delle rispettive regioni o province, curano i rapporti con gli enti pubblici locali secondo gli indirizzi e gli obiettivi assegnati.

5. L’organizzazione interna degli uffici si base sulle integrazioni dell’attività per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in team, al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi grazie all’intercambiabilità dei ruoli e all’auto regolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.

6. L’individuazione delle filiali, delle sezioni staccate e delle eventuali strutture interne di livello dirigenziale è effettuata con atto del Direttore dell’Agenzia.

Cancellato ex art.6(Sedi all’estero

1. Per particolari esigenze operative connesse alla localizzazione del patrimonio fuori dei confini nazionali, l'Agenzia può istituire Filiali con sede all'estero.

2. Le Filiali con sede all’estero e la loro dipendenza a livello centrale è determinata con atto del Direttore dell’Agenzia.)

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Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. I poteri e le competenza già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento del Territorio e ai direttori degli uffici del territorio sono rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture di vertice centrale e ai direttori delle filiali.

2. Gli uffici del territorio del Dipartimento del territorio continuano ad operare, quali uffici periferici dell’Agenzia, fino alla data di attivazione delle filiali.

3. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell’art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle Finanze.

TITOLO II

PERSONALE

CAPO I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 7

Relazioni sindacali

1. L’Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell’ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Preliminarmente alla stipula della Convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le OO.SS., quanto alla ricaduta sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro.

Art. 8

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.

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2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un’unica qualifica e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 9

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti 139

b) non dirigenti 1.727

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge previa consultazione delle OO.SS.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo previa concertazione con le OO.SS.

CAPO II

SELEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

Art. 10

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l’attuazione delle direttive dei vertici dell’Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all’alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 11

Accesso alla dirigenza

1. L’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive sia dall’esterno che dall’interno, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 29/1993.

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2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all’esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un’esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell’Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell’Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell’esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell’attività di servizio. In base all’esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell’Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l’area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui all’articolo 3 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 12

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze e per la necessità di copertura di posizioni dirigenziali non preesistenti possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l’esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

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Art. 13

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da 2 a 5 anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’art.12.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal Direttore dell’Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286/1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell’unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all’art. 23.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l’art. 8 del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

CAPO III

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 14

Procedure di selezione per l’accesso dall’esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall’esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 29/93.

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell’Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

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3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l’assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/93, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L’Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando comunque le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 15

Incarichi professionali

1. L’Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell’Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall’art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29/1993.

CAPO IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 16

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell’Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L’Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in

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funzione dell’affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 17

Valutazione del personale

1. L’Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 18

Mobilità e trasferimenti d’ufficio

1. L’Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell’art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le OO.SS.

3. L’Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle Finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 19

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell’interesse dell’Agenzia, o su richiesta di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Istituzioni ed Organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell’Agenzia.

2. Nell’ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l’utilizzazione del personale dell’Agenzia da parte del Ministero delle Finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

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Art. 20

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L’Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell’Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 e seguenti del cod. proc.pen., l’Agenzia chiede al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L’Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Inquadramento nei ruoli dell’agenzia

1. In applicazione del comma 4 dell’art. 74 del dlgs.300/99, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l’Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell’Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 2 dell’art. 73 del dlgs. n. 300/99, secondo l’ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell’art.71 del dlgs.300/99.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell’art.74 del dlgs.300/99.

Art. 22

Missioni

1. In attesa della definizione del CCNL del comparto, l’Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie Fiscali, previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

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Art. 23

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 11, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all’atto del proprio avvio, l’Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell’idoneità a ricoprire provvisoriamente l’incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l’obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Nei primi tre anni di funzionamento dell’Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l’applicazione dell’art. 11, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempreché sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

Art. 24

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l’avvio dell’Agenzia, quest’ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unità, con persone esterne all’Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 25

Accordo sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all’entrata in vigore del 1° contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali – compresa l’area della dirigenza – le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del CCNI del Ministero delle Finanze ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal D.M. di cui all’articolo 73, comma 4, del D.Lgs. n. 300/99. L’accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

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