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INCONTRO DI APPROFONDIMENTO ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEI COSTI E DEGLI INDENNIZZI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI 15 aprile 2013 ore 15.00 Mirandola - Villa Tagliata - Via D. Pietri 23

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INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

ADEMPIMENTI CONTABILI E

FISCALI DEI COSTI E DEGLI INDENNIZZI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI

15 aprile 2013 ore 15.00

Mirandola - Villa Tagliata - Via D. Pietri 23

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E’ male minore l’agitarsi nel dubbio

che riposare nell’errore che riposare nell’errore

(A. Manzoni)

Mirandola, 15 aprile 2013Commissione studio "Bilancio e revisione"

e "Fiscalità"

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Prima parte

Il bilancio post terremoto

Aspetti civilistici

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PREMESSA

I danni e le spese che le aziende hanno subito esostenuto devono trovare giusta rappresentazionenel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre2012, così come giusta rappresentazione devonotrovare sia i rimborsi assicurativi definiti (o in corsodi definizione) con le Compagnie di Assicurazionedi definizione) con le Compagnie di Assicurazionesia i contributi a fondo perduto, concessi dallo Statoa fronte dei danni subiti. Il tutto con le incertezzeche ancora oggi incombono sulla possibilità didefinire, in tempi brevi, l’iter per la richiesta deicontributi ed ottenere gli stessi.

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PROBLEMATICHE CONTABILI

• rappresentazione in bilancio delle perdite di valoresubite dai beni strumentali, dei rimborsi assicurativi,dei contributi erogati ai sensi del D.L. n. 74/2012 e deirelativi costi di ricostruzione, riparazione, ecc.;

• rappresentazione in bilancio delle perdite di valore• rappresentazione in bilancio delle perdite di valoresubite dalle scorte di magazzino, dei rimborsiassicurativi e dei contributi erogati ai sensi del D.L. n.74/2012;

• rappresentazione in bilancio dei costi didelocalizzazione e dei relativi contributi erogati ai sensidel D.L. n. 74/2012.

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DISPOSIZIONI E PRINCIPI CONTABILI

Ovviamente non esistono disposizioni o principicontabili specifici per una rappresentazionecontabile dei danni conseguenti ad eventisismici; è possibile, peraltro, rinvenire, nellesismici; è possibile, peraltro, rinvenire, nelledisposizioni del codice civile e nei principicontabili predisposti dall’OIC, riferimenti idoneialla corretta contabilizzazione erappresentazione in bilancio delle conseguenzederivate dagli eventi sismici.

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PRINCIPI CONTABILI

• Principio contabile n.29– Gli effetti economici delle operazioni e degli eventi

straordinari, devono essere rilevati nel conto economicofra gli oneri e i proventi straordinari

– I proventi ed oneri derivanti da eventi straordinari devonoessere rilevati contabilmente in aderenza ai criteri dicompetenza ovvero nell’esercizio in cui l’evento si verificaessere rilevati contabilmente in aderenza ai criteri dicompetenza ovvero nell’esercizio in cui l’evento si verifica

• Doc. Interpretativo n.1– E21. Oneri straordinari: perdite o danneggiamenti di beni

a seguito di eventi naturali straordinari (come ad es. unterremoto)

– E20. Proventi straordinari: indennizzi assicurativi relativi adanni provocati da eventi naturali straordinari

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PRINCIPI CONTABILI

• Principio contabile n.11– Principio della competenza: la determinazione del

risultato dell’esercizio implica un procedimento diidentificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi ecosti relativi ad un esercizio. Corollario fondamentale delprincipio di competenza: i costi devono essere correlaticon i ricavi dell’esercizio. Ciò risponde alla necessità dicon i ricavi dell’esercizio. Ciò risponde alla necessità dicontrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essicerti siano essi presunti.

– Principio della prudenza: l’applicazione del principio, sitraduce nella regola secondo cui i profitti non realizzatinon devono essere contabilizzati, mentre tutte le perditeanche se non definitivamente realizzate devono essereriflesse in bilancio.

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PRINCIPI CONTABILI

• Principio contabile n.15– I crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi, sono iscrivibili

in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essirappresentano obbligazioni di terzi vs. l’impresa.L’esistenza e le caratteristiche del “titolo” sono definiti dacriteri giuridici.

• Principio contabile n.19• Principio contabile n.19– Fondi per oneri: trattasi di passività certe, stimate

nell’importo o nella data di estinzione correlate acomponenti negativi di reddito di competenzadell’esercizio in chiusura ma che avranno manifestazionenumeraria negli esercizi successivi. Gli stanziamentidevono essere effettuati sulla base di una stima realisticadegli oneri e dei costi che devono essere sostenuti persoddisfare le obbligazioni assunte.

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prima fattispecie

imputazione a bilancio:

1. delle perdite di valore conseguenti ai danniprovocati, ai beni strumentali (immobili emobili), dagli eventi sismici del maggio 2012,mobili), dagli eventi sismici del maggio 2012,

2. degli indennizzi assicurativi,

3. dei correlati contributi a fondo perdutoriconosciuti ai sensi dell’art. 3 del DL74/2012.

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VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

l’art. 2426 del codice civile prescrive chel’immobilizzazione che, alla data della chiusuradell’esercizio, risulti durevolmente di valoreinferiore a quello determinato secondo i criteri delcosto acquisto ridotto dell’ammortamentocosto acquisto ridotto dell’ammortamentosistematico, deve essere iscritta a tale minorvalore; per valore alla data di chiusura dell’eserciziosi intende il valore effettivo del bene nell’economiadell’azienda in funzionamento, che potrà essererecuperato mediante l’uso.

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Danni provocati ai beni strumentali

Preliminarmente si devono distinguere le seguentiipotesi:

• a) distruzione (perdita) dell’intero benestrumentale: il bene non può essere riparato, madeve essere ricostruito, riacquistato, ecc.;deve essere ricostruito, riacquistato, ecc.;

• b) distruzione di una parte significativa del benestrumentale: tale parte deve essere sostituita;

• c) danni al bene strumentale: il bene può essereriparato e, successivamente alle riparazioni, puòriacquisire le funzionalità pregresse.

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Quantificazione dei danni

La quantificazione della perdita e dellasvalutazione dovrà essere effettuata sulla basedella stessa perizia tecnica, che dovràdeterminare se, in relazione al

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determinare se, in relazione aldanneggiamento subito:- la perdita di valore sia totale o parziale- ed in caso di immobilizzazioni danneggiate,

il valore di iscrizione sia recuperabile negliesercizi futuri.

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Perdita del cespite

•La perdita o distruzione del cespite non dipendedalla volontà dell’impresa ma da un eventostraordinario•In tal caso, l’immobilizzazione materiale deveessere considerata come alienataessere considerata come alienata• la perdita di valore, corrispondente, al costo nonammortizzato del bene perduto o distrutto, al nettodell’ammortamento calcolato per la frazione delperiodo 1.01.-20/29.05.2012, deve essere rilevataquale sopravvenienza passiva alla voce E21. Oneristraordinari.

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Perdita del cespite

•L’esercizio di competenza in cui rilevare laperdita di valore, ovvero la sopravvenienzapassiva, è quello in cui si è verificato l’eventostraordinario, nel caso in esame il terremoto, dacui il componente negativo deriva (P.C.n.29)cui il componente negativo deriva (P.C.n.29)

•Per le società con esercizio coincidente conl’anno solare, la sopravvenienza passiva deveessere rilevata nel bilancio chiuso al31/12/2012.

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Perdita del cespite: rilevazioni contabili

Esempio:

Costo cespite: €5.000

Fondo amm.to al 31.12.2011: € 2.500

Ammortamento 1/1-20/05/2012: € 300

1. Rilevazione quota ammortamento calcolata in1. Rilevazione quota ammortamento calcolata inrelazione alla frazione dell’esercizio in cui il bene èstato utilizzato nel processo produttivo fra icomponenti negativi ordinari alla voce B.10 (OICn.29)

Dare Avere

Quota ammort. A F.do Amm.to 300 300

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Perdita del cespite: rilevazioni contabili

2. Rilevazione della perdita di valore

Dare Avere

# A Cespite 5.000# A CespiteF.do amm.toSopravvenienza passiva

2.8002.200

5.000

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Distruzione di una parte significativa del bene

Se gli eventi sismici hanno determinato ildanneggiamento di una parte significativa delcespite originario, si rende necessario effettuarelo storno del relativo costo e ammortamento. Illo storno del relativo costo e ammortamento. Ilvalore risultante del cespite, se esso è destinatoa far parte dell’organizzazione permanentedell’impresa, non può eccedere il valorerecuperabile tramite l’uso, come definito per leimprese in funzionamento.

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Distruzione di una parte significativa del bene

L’entità della perdita di valore (da rilevare alla voce21 del Gruppo E) dovrà essere determinata sullabase di apposita perizia tecnica e sarà rapportata alvalore residuo da ammortizzare: si renderà,pertanto, necessario effettuare lo storno delpertanto, necessario effettuare lo storno delrelativo costo e ammortamento (principio contabilen. 16).La rilevazione della perdita di valore è, mutatismutandis, come quella precedente.

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Immobili e perdita di valore: particolarità

Sia nel caso di perdita totale che nel caso di perditadi parte significativa dell’immobile strumentale, acausa degli eventi sismici di maggio 2012, larilevazione della perdita di valore dovrà riguardareunicamente il costo non ammortizzato riferibileunicamente il costo non ammortizzato riferibileall’immobile distrutto totalmente o solo in parte.La rilevazione della perdita di valore non dovràriguardare l’area di sedime e/o pertinenzialedell’immobile.

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Cespiti danneggiati

È il caso in cui i cespiti abbiano riportato danni più omeno gravi e sono riparabili senza la necessità dieliminare parti significative.A norma dell’art.2426 C.C. e del principio contabilen.16 è opportuno verificare se, a seguito dei danni en.16 è opportuno verificare se, a seguito dei danni edella loro riparazione, il valore netto contabile iscritto inbilancio corrisponda al valore effettivo del beneutilizzato nel processo produttivo ovvero al valorerecuperabile tramite l’uso.Nel caso sia superiore, si rende opportuno rilevare unasvalutazione nella voce E21.Oneri straordinari

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perdita di valore e imputazione

Come si evince sia dal principio contabile n. 16 siadal principio contabile Interpretativo 1, l’entità dellaperdita e/o del danneggiamento andrà rilevata alGruppo E voce 21 del conto economico (oneriGruppo E voce 21 del conto economico (oneristraordinari).

L’esercizio in cui dovranno essere rilevate le perditedi valore è, indiscutibilmente, quello nel quale sisono verificati gli eventi, ossia il 2012 (così comestabilito, anche, dal principio contabile n. 11).

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Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati

• L’entità e la definizione dei costi di ricostruzione,riparazione, smontaggio, adattamento, ecc. devonoessere determinati sulla base di apposita perizia tecnica.

• La rappresentazione in bilancio dei costi di ricostruzione,riparazione, smontaggio, adattamento, ecc. deve essereeffettuata sulla base del principio di competenzaeffettuata sulla base del principio di competenzaeconomica

• Qualche indicazione più specifica è rinvenibile nelprincipio contabile OIC n. 16, al par. D.IX) (Perdita diimmobilizzazioni materiali o riparazioni di danni adimmobilizzazioni dovute ad eventi indipendentidall’impresa). Tale paragrafo recita quanto segue:

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Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati

«….I costi sostenuti per l’acquisizione del nuovocespite vanno capitalizzati, mentre le spese sostenuteper riparare i danni provocati dai predetti eventi alleimmobilizzazioni vanno addebitate al conto economico”

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Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati

In particolare, le fattispecie possibili sono le seguenti:

• a) cespiti che non sono andati perduti: i costi di riparazione,smontaggio, ecc. devono essere iscritti nel conto economico.In base a quanto precisato dal principio contabile n.29,nell’esercizio in cui si è verificato l’evento straordinario,nell’esercizio in cui si è verificato l’evento straordinario,devono essere rilevati nel conto economico 2012 anche queicosti che, seppur certi nel loro sostenimento, e determinati nelloro importo, avranno manifestazione numeraria negli esercizisuccessivi. L’accantonamento ha natura di onere straordinario(E.21), mentre il fondo oneri deve essere iscritto nello statopatrimoniale passivo nel raggruppamento B. Fondi rischi eoneri, voce 3 – Altri.

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Riparazioni di impianti e macchinari danneggiati

b) immobilizzazioni materiali perdute (totalmente o inparte): i costi di ricostruzione sono considerabili “costiper l’acquisizione del nuovo cespite” e, pertanto,devono essere capitalizzati. Tale rappresentazione ècoerente con il fatto che il costo storico e il fondocoerente con il fatto che il costo storico e il fondoammortamento del cespite perduto (in tutto o in parte)sono stati eliminati contabilmente rilevando unasopravvenienza passiva.

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riparazioni di impianti e macchinari danneggiati

A fronte, peraltro, di indennizzo assicurativo (percepitoovvero il cui importo sia certo ed oggettivamentedeterminabile) a ristoro di spese di riparazione dei benistrumentali oggetto di ripristino, la società dovrà rilevare irelativi costi, anche solo programmati; difatti, nel rispettodel principio contabile n. 11, i costi devono esseredel principio contabile n. 11, i costi devono esserecorrelati con i ricavi dell'esercizio.L’entità e la definizione dei costi previsti, da iscrivere inbilancio, andranno determinate sulla base di appositaperizia tecnica.

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RAPPRESENTAZIONE CONTABILE:RIMBORSI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI

Questione attinente e conseguente allarilevazione contabile delle riduzioni di valore operdite subite è quella relativa alla correttaimputazione degli eventuali risarcimentiimputazione degli eventuali risarcimentiassicurativi e dei contributi (a fondo perduto)riconosciuti, in particolare, ai sensi dell’art. 3 delDecreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito,con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n.122.

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copertura assicurativa

In presenza di copertura assicurativa, andràdeterminato l’esercizio in cui iscrivere il relativoindennizzo.Sulla base dei principi generali della prudenza edella competenza, l’esercizio in cui rilevare leindennità assicurative sarà quello in cui si èindennità assicurative sarà quello in cui si èverificata la perdita o il danneggiamento del bene,salvo che, alla data di chiusura dello stesso, leindennità stesse non siano ancora certe edoggettivamente determinabili.In tale ultimo caso, infatti, le stesse saranno dicompetenza dell’esercizio in cui ricorrono questecondizioni.

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copertura assicurativa

Ai fini dell’individuazione dell’esercizio dicompetenza non rileva dunque il momento dellacorresponsione quanto quello di definizione delrimborso con la compagnia assicurativa.rimborso con la compagnia assicurativa.

I rimborsi assicurativi sono rilevati nel bilancio al31.12.2012 se definiti entro tale termine, ocomunque entro la data di approvazione dellabozza di bilancio.

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copertura assicurativa

L’indennizzo assicurativo riconosciuto andràiscritto nel Gruppo E, alla voce 20, del ContoEconomico, come precisato sia dal principiocontabile n. 16 sia dal principio contabilecontabile n. 16 sia dal principio contabileInterpretativo 1.

Dare Avere

Credito vs Compagnia Ass. A Indennizzo (E20) xx xx

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Contributi DL74/2012bilancio di imputazione

L’individuazione del bilancio, in cui imputare icontributi riconosciuti ai sensi dell’art. 3 del DecretoLegge 6 giugno 2012 n. 74, convertito conmodificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122 edai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegatoper la regione Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobreai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegatoper la regione Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre2012, come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 e,da ultimo, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013,segue i principi già enunciati.

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Individuazione bilancio di imputazione

ai sensi del principio contabile n.16, al paragrafoF.II.c), i contributi in conto capitale sono iscrivibili inbilancio nel momento in cui esiste una ragionevolecertezza che le condizioni previste per ilriconoscimento del contributo sono soddisfatte eche i contributi saranno erogati.riconoscimento del contributo sono soddisfatte eche i contributi saranno erogati.Il principio contabile interpretativo 1, in relazione aicontributi in conto esercizio, prescrive chedebbano essere rilevati per competenza e non percassa e, quindi, indipendentemente dai relativimovimenti di numerario.

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Individuazione bilancio di imputazione

La difficoltà, peraltro, risiede nel determinare sericorrono i requisiti di esistenza dellaragionevole certezza che le condizioni previsteragionevole certezza che le condizioni previsteper il riconoscimento dei contributi sonosoddisfatte e che gli stessi saranno erogati.

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Detti requisiti paiono soddisfatti se vengonoposte in atto le attività propedeutiche di cui alledisposizioni appositamente previste per ilrisarcimento dei danni alle imprese aventi sede

Individuazione bilancio di imputazione

risarcimento dei danni alle imprese aventi sedelegale o operativa nei territori interessati dalsisma del maggio 2012 ed elencati nelledisposizioni legislative e commissariali emanatea tal fine.

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Le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sonosostanzialmente tre:• La prima condizione, come si evince dall’art. 3 del D. L. n 74 del 6

giugno 2012, è la redazione di perizie giurate che dovrannoverificare e documentare l’avvenuto accertamento dei danniprovocati dagli eventi sismici.

• La seconda condizione è soddisfatta dal possesso dei requisiti di

Individuazione bilancio di imputazione

• La seconda condizione è soddisfatta dal possesso dei requisiti diammissibilità, condizione che viene soddisfatta dalla dichiarazione,a firma del legale rappresentante della società, nella quale la stessaattesta di possedere i requisiti indicati nell’elenco di cui all’Allegato1 della medesima Ordinanza.

• Per quanto riguarda la terza condizione, ovvero la quantificazionedei contributi, si deve fare riferimento all’applicazione dellepercentuali stabilite dall’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 allaquantificazione del danno (risultante dalle perizie giurate).

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Per quanto riguarda la certezza che i contributisaranno erogati, essa è soddisfatta dal testonormativo istitutivo delle provvidenze a favore delleimprese colpite dai danni provocati dagli eventi sismici;infatti, non sono poste condizioni ulteriori rispetto aquelle soddisfatte per quanto sopra precisato; in ogni

Individuazione bilancio di imputazione

quelle soddisfatte per quanto sopra precisato; in ognicaso, l’avvenuta positiva istruttoria della domanda dicontributo, da parte dell’apposita strutturacommissariale SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria)(come istituita dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12ottobre 2012) costituisce certezza sia dell’entità siadella erogazione degli stessi.

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Tipologia dei contributi

• Ritenendo di avere trovato soluzione allatematica relativa all’individuazione dell’eserciziodi competenza, resta da stabilire la correttaimputazione a bilancio dei contributi come sopraimputazione a bilancio dei contributi come sopradeterminati.

• Preliminarmente occorre distinguere le tipologiedi contributi; difatti, alla diversa natura e funzionecorrisponde un diverso trattamento contabile e,quindi, di imputazione a bilancio.

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Tipologia dei contributi

contributi in conto esercizio: ai sensi delprincipio interpretativo 1 al principio contabile12, deve trattarsi di contributi che abbianonatura di integrazione dei ricavi della gestionenatura di integrazione dei ricavi della gestionecaratteristica o delle gestioni accessorie, diverseda quella finanziaria, o di riduzione dei relativicosti ed oneri.

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Tipologia dei contributi

• contributi in conto capitale: ai sensi del principio contabile16, per contributi in conto capitale si intendono le sommeerogate dallo Stato e da altri enti ad imprese per larealizzazione di iniziative dirette alla costruzione, allariattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazionimateriali; detti contributi sono commisurati al costo dellemedesime. Trattasi di contributi per i quali di solitol'impresa, che ne beneficia, ha il vincolo (per unmedesime. Trattasi di contributi per i quali di solitol'impresa, che ne beneficia, ha il vincolo (per undeterminato tempo, stabilito dalle leggi che li concedono) anon distogliere dall'uso previsto le immobilizzazionimateriali cui essi si riferiscono. I contribu• in conto impian• vengono concessi per sviluppare inves•men• in zone di di•coltà opera•ve; di•coltà che solitamente restanopresenti per un numero rilevante di anni.

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Tipologia dei contributi

Nondimeno, l’art. 88 del TUIR (DPR 917/86), allalettera b) del terzo comma, individua una terzacategoria di contributi, distinguendoli da quelliin conto esercizio e da quelli concessi perin conto esercizio e da quelli concessi perl'acquisto di beni ammortizzabili (questi ultimi,così, vengono dalla prassi definiti contributi “inconto impianti”).

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Tipologia dei contributi

Questo tertium genus di contributi si distingue, quindi, siadai contributi in conto impianti, giacché non sonocorrelati all’acquisizione di specifici fattori produttiviaventi la caratteristica di beni ammortizzabili, sia daicontributi in conto esercizio in quanto non hanno naturadi integrazione dei ricavi.di integrazione dei ricavi.I contributi del tertium genus (convenzionalmente definiticontributi in conto capitale), sono erogati per aumentarei mezzi patrimoniali dei soggetti beneficiari senza,perciò, che la loro concessione si correli all’oneredell’effettuazione di uno specifico investimento (sentenzan. 781 del 14 gennaio 2011 della Corte di Cassazione,sezione tributaria).

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Tipologia dei contributi

La scienza economica (come riportato dallasentenza della suprema corte sopra richiamata)ha, poi, individuato l’ulteriore categoria deicontributi misti, cioè concessi al fine generico dicontributi misti, cioè concessi al fine generico dipotenziare l’apparato produttivo, che in generevengono qualificati quali contributi in contocapitale, in quanto mancherebbe una specificacorrelazione con l’acquisto di beniammortizzabili

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Tipologia dei contributi

Al fine di cercare di dare una soluzione alproblema della corretta imputazione a bilanciodei contributi, concessi ai sensi del DecretoLegge 6 giugno 2012, n. 74 e dell’Ordinanza n.57, occorre determinare se gli stessi sono57, occorre determinare se gli stessi sonoclassificabili come “contributi” come sopradefiniti ed individuati ovvero come“risarcimenti”. La distinzione ha, inoltre,influenza determinate sotto l’aspetto tributario,come si vedrà più oltre.

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Tipologia dei contributi

Il comma 3 dell’art. 1 del DPCM 4 luglio 2012,statuisce che, al fine di assicurare la parità ditrattamento dei soggetti danneggiati dagli eventisismici del 20 e 29 Maggio 2012, a cura deiPresidenti delle Regioni interessate, potrà essereconcesso, tra gli altri, ai titolari delle attivitàPresidenti delle Regioni interessate, potrà essereconcesso, tra gli altri, ai titolari delle attivitàproduttive un contributo per la riparazione o laricostruzione degli immobili destinati ad usoproduttivo e degli impianti, fino all'80% del costoammesso e riconosciuto; importo elevato al 100%dal DPCM 8 febbraio 2013 in relazione allariparazione e ricostruzione degli immobili.

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Tipologia dei contributi

L’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012,n. 122, come più sopra ricordato, prevede:a) la concessione di contributi per la riparazione, il

ripristino o la ricostruzione degli immobili di ediliziaabitativa, ad uso produttivo …, distrutti o danneggiati,

in relazione al danno effettivamente subito;in relazione al danno effettivamente subito;b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata,di contributi a favore delle attività produttive, industriali,agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,professionali, …., aventi sede o unità produttive neicomuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subitogravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attivitàdi loro proprietà. … omissis …

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Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012

finalità“contributi in conto impianti – in conto

capitale – misti”“contributi ex DL74/ 2012”

per la rea lizzazione d i inizia tive ripa razione o ric ostruzione deg liper la rea lizzazione d i inizia tive

d irette a lla c ostruzione, a llaria ttivazione ed a ll'amp liamento d iimmob ilizzazioni ma teria li

ripa razione o ric ostruzione deg li

immob ili destina ti ad usoproduttivo e deg li imp ianti

aumenta re i mezzi pa trimonia li deisoggetti benefic ia ri

potenzia re l’ appara to p roduttivo

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Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012

L’interpretazione logico-sistematica trova, peraltro, conferma nellainterpretazione autentica fornita dall’art. 3-ter del D.L. 5 agosto 2010, n. 125,convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163, che cosìdispone:

Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis),deldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondodecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondoperduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto diimmobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensidegli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per ilristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 adedifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati daibeneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e serviziconnessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012

Identica interpretazione si desume dalla lettura del comma 1-bis dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74(introdotto dal decreto legge n.174/2012, convertito dallalegge 7 dicembre 2012, n. 237) che così dispone:

I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi perI contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi perl'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e serviziconnessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sonoricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettered) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri dicontrollo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo dellerisorse pubbliche.

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Articolo 32, comma 1 Dlgs 12 aprile 2006, n. 163:d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché'

lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi eper il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati afunzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milionedi euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte deisoggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi ilin conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente aiservizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiorea 211.000 euro, allorché' tali appalti sono connessi ad un appalto dilavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali siaprevisto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributodiretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

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Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012

Ulteriore conferma arriva dalle Linee Guida antimafia di cuiall’art.5-bis, comma 4, del D.L.74/2012, pubblicate nella G.U.n.262 del 9.11.2012, nelle cui premesse alla parte III si legge:

Più in dettaglio, le citate disposizioni richiedono l’acquisizionedella documentazione antimafia per i «contributi,della documentazione antimafia per i «contributi,finanziamenti….concessi dallo Stato, o da altri enti pubblici odalle Comunità europee». L’ampia formula utilizzata dallegislatore consente di ricomprendere nelle fattispecieassoggettate a controllo non solo le sovvenzioni che hannouna finalità di «arricchimento» dell’operatore economico, maanche quelle che hanno una finalità più prettamentecompensativa o di indennizzo per le perdite subite.

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Natura risarcitoria dei contributi ex DL 74/2012

Alla luce di quanto sopra esposto, risultaacclarato che le provvidenze – comunquedenominate e, quindi, anche se qualificate“contributi” – riconosciute a favore dei soggetti“contributi” – riconosciute a favore dei soggetticolpiti da eventi sismici, sono concesse a titolodi risarcimento dei danni patiti e, quindi, piùcorrettamente dovrebbero essere denominate“contributi compensativi”.

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• In quanto la finalità del contributo ex art.3DL74/2012 ha natura risarcitoria la rilevazionecontabile si ritiene segua le medesime regolepreviste dal documento n.1 del principiocontabile n.12.contabile n.12.

• I contributi compensativi in quanto concessi acopertura di spese che hanno dato origine aoneri di natura straordinaria, costituisconoproventi straordinaria da rilevare alla voce E20

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Seconda fattispecie: danni alle scorte di magazzino

Le perdite di valore conseguenti ai danni,provocati alle scorte di magazzino, dagli eventisismici andranno, naturalmente, rilevate comeminori rimanenze finali, in sede diminori rimanenze finali, in sede diquantificazione delle stesse al terminedell’esercizio; in tal caso, gli indennizziconseguiti andranno rilevati nella voce A5 delGruppo A del conto economico.

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Terza fattispecie: spese di delocalizzazione

Relativamente ai costi, in parte sostenuti ed inparte ancora da sostenere, conseguenti alleattività di delocalizzazione presso la sedetemporanea vale quanto sopra precisato. Sitemporanea vale quanto sopra precisato. Siritiene utile puntualizzare che, anche in tal caso,tutti gli oneri e tutti gli indennizzi andrannoiscritti nel Gruppo E del conto economico, inquanto rilevati in occasione di fatti eccezionali.

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Modalità di fruizione del contributo

Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza (n.57) sono le seguenti:1. per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a)

(immobili), b) (beni mobili strumentali) e d) – ad esclusione delledelocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti aisensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollod’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013;d’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013;

2. per gli interventi indicati alle lettere c) (scorte), d) limitatamentealle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 icontributi sono quelli previsti dall’art. 2 del D.L. n.74/2012;

3. per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integraticon quello previsto per l’abbattimento dei tassi di interesse all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

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Modalità di fruizione del contributo

L’Art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 prevede che:1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione,ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad usoproduttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni……, sonoalternativamente concessi, su apposita domanda del soggettointeressato, con le modalità del finanziamento agevolato.interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dallebanche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario delfinanziamento matura un credito di imposta, fruibileesclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascunascadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sortecapitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamentenecessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

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Modalità di fruizione del contributo

Il beneficiario stipula con la banca prescelta un contratto di finanziamento erogabile in più soluzioni.Il finanziamento è erogato in più soluzioni sulla base dello stato avanzamento lavori, prodotti dal beneficiario.Le erogazioni a valere sul finanziamento, sono effettuate mediante accredito su conto corrente vincolato intestato al mediante accredito su conto corrente vincolato intestato al beneficiario.Le somme accreditate sul conto corrente vincolato potrannoessere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei creditivantati dall’impresa affidataria o dallo stesso beneficiarioqualora abbia anticipato le spese relative agli interventiammessi a contributo o dalla banca nell’ipotesi in cuiquest’ultima abbia provveduto.

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Modalità di fruizione del contributo

Il beneficiario si obbliga a rimborsare tutti gliimporti in linea capitale erogati a valere sulfinanziamento entro la data di scadenza finale,secondo un piano di ammortamento modulatosecondo un piano di ammortamento modulatosulle singole erogazioni.

Il piano di ammortamento è composto dai piani di ammortamento delle singole erogazioni in linea capitale effettuata dalla banca.

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Modalità di fruizione del contributo

Quale mezzo esclusivo di pagamento delle rate delfinanziamento, la banca accetta, con effettoliberatorio per il beneficiario, la cessione del creditodi impostaAttenzione: il beneficiario, a determinate condizioniAttenzione: il beneficiario, a determinate condizioniespressamente ammesse dal contratto difinanziamento quadro, può rimborsareanticipatamente il finanziamento.In tal caso, però, il beneficiario non potrà avvalersidella cessione del credito di imposta, quindi potràrimborsare anticipatamente il finanziamento soltantomediante il pagamento della relativa somma.

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Modalità di fruizione del contributo

Il credito d’imposta, che matura alle singoleerogazioni del finanziamento, è utilizzato daibeneficiari per corrispondere le rate di rimborsodel finanziamento ottenuto, mediante la cessionedel finanziamento ottenuto, mediante la cessionedel credito secondo quanto previsto dall’art. 43-terdel D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

Il credito di imposta ceduto alla banca deve essereevidenziato nel modello dichiarativo dei redditi(Unico SC), nel quadro RU.

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Modalità di fruizione del contributo

Attenzione: le istruzioni al quadro RU incorrispondenza del rigo RU9 in cui deve essereindicato l’ammontare del credito di impostaceduto, avvertono che l’indicazione da parte delceduto, avvertono che l’indicazione da parte delcedente nella dichiarazione dei redditi degliestremi dei cessionari e dell’importo ceduto ècondizione di efficacia della cessione del creditodi imposta.

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Rilevazioni contabili del contributo art.3-bis

Se tutto quanto precisato fino ad ora è corretto ….

1. Rilevazione del contributo nel bilancio al31.12.2012 qualora esistano le condizioni diragionevole certezza per il suo riconoscimento eragionevole certezza per il suo riconoscimento eper la sua erogazione

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Dare Avere

Credito vs Stato a Contributo ricostruzione sisma 2012 (E20) xx xx

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Rilevazioni contabili del contributo art.3-bis

2. Rilevazione del finanziamento alle singole

3. Rilevazione del credito di imposta pariall’importo del finanziamento erogato

Dare Avere

Banca c/c vincolato a Banca c/finanziamento ricostr. xx xx

all’importo del finanziamento erogato

4. Utilizzo del finanziamento

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Dare Avere

Credito di imposta a Credito vs Stato xx xx

Dare Avere

Impresa affidataria (al netto IVA) a Banca c/c vincolato xx xx

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Rilevazioni contabili del contributo art.3-bis

4.1 Utilizzo del finanziamento (nel caso di speseper gli interventi anticipate dal beneficiario

5. In corrispondenza delle rimborso delle singole

Dare Avere

Banca c/c ordinario a Banca c/c vincolato xx xx

5. In corrispondenza delle rimborso delle singolerate del finanziamento (30.06-31.12 di ogni annosolare)

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Dare Avere

Banca c/c finanziamento a Credito di imposta xx xx

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Contributi extra D.L.74/2012

1. Credito di imposta ex art.67-octiesD.L.83/2012D.L.83/2012

2. Bando regionale delocalizzazione PMI

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Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/2012

1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sedelegale od operativa e svolgevano attività di impresa o dilavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sismadel 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sismahanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda,dello studio professionale, ovvero la distruzione didello studio professionale, ovvero la distruzione diattrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività,denunciandole all'autorità comunale e ricevendoneverificazione, possono usufruire di un contributo sottoforma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero lasostituzione dei suddetti beni.

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Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/2012

1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta dicui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cuiall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando deicontributi ai fini del risarcimento del danno, sonocontributi ai fini del risarcimento del danno, sonotenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.(miglioramento sismico al 60% della sicurezza richiestaad un edificio di nuova costruzione)

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Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/2012

Posto che manca ancora oggi il decreto di natura nonregolamentare del Ministro dell'economia e delle finanzeche stabilisca le modalità di applicazione delle misurepreviste dall’art.67-octies, si evidenzia quanto segue:

1. Il credito di imposta deve essere indicato nelladichiarazione dei redditi relativa al periodo di impostadi maturazione del credito e nelle dichiarazioni deidi maturazione del credito e nelle dichiarazioni deiredditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso èutilizzato.

2. Per fruire del contributo, le imprese devono presentareun'istanza, secondo le modalità che saranno individuatecon il decreto di cui sopra, all'Agenzia delle entrate, checoncede il contributo.

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Credito di imposta ex art.67-octies D.L.83/2012

3. Per espressa previsione normativa, non concorrealla formazione del reddito nè della base imponibiledell'imposta regionale sulle attività produttive4. Esso è utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi dell'articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni.modificazioni.Si tratta di contributo compensativo per quantoriguarda il 1° comma, mentre si ritiene possaqualificarsi, in funzione delle finalità e degli interventiammessi, come contributo in conto esercizio o inconto capitale per quanto riguarda le disposizioni dicui al 2° comma.

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Bando regionale delocalizzazione PMIREQUISITI PREVISTI:

Le attività economiche, esercitate da persone fisiche o giuridiche, devono:

• possedere il requisito di PMI;• risultare attive al 20 maggio 2012, ad eccezione dei

consorzi e delle A.T.I., purchè le imprese del consorzio e dell’A.T.I. risultino attive al 20 maggio;dell’A.T.I. risultino attive al 20 maggio;

• essere localizzate nei comuni danneggiati ai sensi del Decreto MEF del 01/06/2012 e del D.L. n. 74 del 06/06/2012;

• possedere al 20 maggio 2012 una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o altri enti previdenziali;

• appartenere a questi settori di attività Ateco 2007:

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Requisiti previsti

• Sezione C: Attività manifatturiere svolte tipicamente nei centri urbani quali• alimentare, tessile-abbigliamento-calzature-plletteria, carta, vetro/ceramica,• oreficieria, bigiotteria. Sono inoltre ammesse le attività dell'artigianato artistico• e dell'artigianato di servizio.• Sezione G: Ammessa tutta la sezione;• Sezione I: Ammessa tutta la sezione tranne 55.20.52 e 56.10.12;• Sezione J: Ammessa tutta la sezione;• Sezione J: Ammessa tutta la sezione;• Sezione K: Ammessa tutta la sezione escluse banche e assicurazioni…;• Sezione L: Ammessa tutta la sezione;• Sezione M: Ammessa tutta la sezione;• Sezione N: Ammessa tutta la sezione;• Sezione Q: Ammessa tutta la sezione, escluse voci 86.1 – 87 – 88;• Sezione R: Ammessa tutta la sezione;• Sezione S: Ammessa tutta la sezione, esclusa voce 94.

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Requisiti previsti

Le attività esercitate da persone giuridiche devonoinoltre:

• essere regolarmente costituite e iscritte alRegistro delle imprese presso la Camera diCommercio;Commercio;

• non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento enon essere soggette a procedure di fallimento odi concordato preventivo nei cinque anniprecedenti la data di presentazione delladomanda.

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Requisiti previsti

Tali requisiti devono essere mantenuti peralmeno tre anni dalla data di conclusione delprogetto.

INTERVENTI AMMISSIBILI:INTERVENTI AMMISSIBILI:

Sono ammissibili gli interventi dilocalizzazione, anche temporanea, delleattività economiche in aree, zone o struttureindividuate dai Comuni, al fine di garantireun’offerta plurima e integrata di servizi.

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Spese ammissibili:• spese impiantistiche per allestimento di aree/strutture e opere

accessorie strettamente correlate;• spese per acquisto e messa in opera di strutture temporanee;• spese per affitto o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti e

rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e comunque non oltreil 31/12/2013;rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e comunque non oltreil 31/12/2013;

• spese per allacciamenti per utenze e traslochi;• spese per acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche

inerenti l’attività economica svolta.I costi sono ammessi al netto di IVA, bolli, spese bancaria, interessi eogni altra imposta e/o onere accessorio.

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INIZIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI:

Al fine della ammissibilità, le spese potrannoessere sostenute a partire dal 20 maggio 2012 (siconsidera la data fattura).

I progetti dovranno essere iniziati entro 3 mesiI progetti dovranno essere iniziati entro 3 mesidalla data di ricevimento della comunicazione diconcessione del contributo e conclusi erendicontati entro il 31 luglio 2013. Per icontributi per progetti con affitto e noleggio lascadenza è prorogata al 14 febbraio 2014.

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ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE:Ciascuna Provincia approva la graduatoria dei progettiammissibili e gli elenchi delle domande non ammessee provvede alla concessione dei contributi entro 30giorni dalla relativa scadenza di presentazione delledomande. Le domande ricevute saranno istruite dalladomande. Le domande ricevute saranno istruite dallaProvincia verificando:

- il rispetto dei termini e delle modalità di presentazionedelle domande;

- Il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi da partedei soggetti che hanno presentato domanda;

- la completezza della compilazione delle domande.

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• Si ritiene che anche il contributo in esame perle finalità perseguite abbia natura indennitaria- compensativa

• Per la sua rilevazione valgono le regole già• Per la sua rilevazione valgono le regole giàindicate, ovvero:

- Rilevazione nel bilancio al 31.12.2012 in presenza di provvedimento di concessione

- Rilevazione nella voce E20 Proventistraordinari

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Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Sandra Guerzoni Dott.ssa Sandra Guerzoni

ODCEC Modena – Commissione “revisione e bilancio”

[email protected]

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Seconda parte

Il bilancio post terremoto

risvolti fiscali

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(Ir)rilevanza Ires e Irap dei contributi per la ricostruzionecontributi per la ricostruzione

Gli aspetti fiscali delle poste positive e negative di bilancio correlate agli

eventi sismici

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Art. 12-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese

comma inserito dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territoridi cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede ounità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata cheabbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensidel presente decreto, per effetto degli eventi sismici delmaggio 2012, non concorrono alla formazione del redditoimponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'impostaimponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'impostaregionale sulle attività produttive le plusvalenze e lesopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti perdanni connessi agli eventi sismici di cui al presentedecreto.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinataall'autorizzazione della Commissione europea, con leprocedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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Esercizio di competenza fiscale degli indennizzi

Gli indennizzi costituiscono componenti direddito di competenza dell'esercizio in cui si èreddito di competenza dell'esercizio in cui si èverificata la perdita o il danneggiamento delbene, salvo che, alla data di chiusura, esse nonsiano ancora certe ed oggettivamentedeterminabili, nel qual caso esse sono dicompetenza del periodo d'imposta in cuiricorrono queste condizioni

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Certezza e determinabilità

Certezza: quando si verifica la definitività deltitolo giuridico sottostante, vale a dire nelmomento in cui esiste un vincolo avente originein un contratto, in un fatto illecito, in un atto dellaPubblica Amministrazione o direttamente dallanorma (Cassazione n. 14798/2012 – vedi infra)

Oggettiva determinabilità: quando la valutazioneestimativa si basa su criteri non soggettivi, bensìsuffragati da elementi oggettivi che comprovinola reale possibilità di tradurre gli accadimentiaziendali in espressioni numerarie

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Cassazione - Ordinanza n. 14798 del 4/9/2012 (I)

Con riferimento alle erogazioni di contributicondizionate all’espletamento di procedureamministrative, i requisiti di certezza edeterminabilità devono intendersi verificatisolo all’esito del procedimentosolo all’esito del procedimentoamministrativo teso a verificare la sussistenzadelle condizioni cui è subordinata l’erogazionedegli stessi e non al momento della richiesta

Conferma da parte del SII

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La prova della sussistenza dei requisiti dicertezza e oggettiva determinabilità dellecomponenti positive di reddito deve esserefornita dall’Amministrazione finanziaria,

Cassazione-Ordinanza n. 14798 del 4/9/2012 (II)

fornita dall’Amministrazione finanziaria,mentre quella relativa alle componentinegative di reddito ricade sul contribuente.

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ESCLUSA la deducibilità di un determinato componentereddituale in esercizi precedenti o successivi a quello dicompetenza, "non potendosi lasciare il contribuentearbitro della scelta del periodo più conveniente in cuidichiarare i propri componenti di reddito, coninnegabili riflessi sulla determinazione del proprioreddito imponibile" (Cass. 28.7.2006 n. 17195, Cass.30.7.2007 n. 16819, Cass. 18.12.2009 n. 26664, Cass.30.7.2007 n. 16819, Cass. 18.12.2009 n. 26664, Cass.29.10.2010 n. 22135, Cass. 31.1.2011 n. 2213)

Onere della prova: spetta al contribuente dimostrareche la certezza e l'obiettiva determinabilità si verificanoin un periodo d'imposta diverso da quello dicompetenza civilistica (Cass. 14.5.2007 n. 10988, Cass.22.11.2009 n. 24526, Cass. 9.11.2011 n. 23328)

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Ambito temporale

La certezza e l'oggettiva determinabilitàdevono manifestarsi e sussistere entro lachiusura dell'esercizio e non già entro ilmomento di redazione del relativo bilancio omomento di redazione del relativo bilancio odi presentazione della relativa dichiarazionedei redditi, pur potendo le stesse essereconosciute successivamente.

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Risoluzione 251/E del 14/09/2007(Istanza interpello - indennizzo assicurativo evento alluvionale)

La liquidazione dell’indennizzo risulta irrilevantedal punto di vista fiscale

L’esercizio di competenza, anche in via parziale, èquello in cui la compagnia di assicurazionequello in cui la compagnia di assicurazioneprocede a riconoscere il risarcimento spettante(anche per “danno minimo”) = requisiti dellacertezza o oggettiva determinabilità

L’esigibilità futura non mette in discussione lacertezza e determinabilità dell’indennizzo

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Trattamento fiscale indennizziTipologia Esercizio di rilevazione Qualifica TUIR

Indennizzi per perdita durevole, ancorchèparziale, di beni strumentali

Rilevate nell’anno della perdita del bene

Plusvalenza patrimoniale

Art. 86 co. 1

Rilevate nell’esercizio successivo a quello della perdita

Sopravvenienza attiva

Art. 88 co. 2

Indennizzi per danneggiamento beni

Rilevate nell’anno della perdita delle merci ovvero

Sopravvenienza attiva

Art. 88, co. 3, lett. a)danneggiamento beni

strumentali riparabiliperdita delle merci ovvero in quello successivo

attiva lett. a)

Indennizzi per danneggiamento beni merce

Rilevate nell’anno della perdita delle merci ovvero in quello successivo

Ricavi Art. 85 co. 1

Indennizzi per danni diversi da perdite beni strumentali e merci

Rilevate nell’anno della di rilevazione dei costi o in quelli successivi

Sopravvenienza attiva

Art. 88, co. 3, lett. a) e b)

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Tipologia del danno Corte di Cassazione n. 20465 del 6/10/2011

Con indennizzo Senza indennizzo

Competenza

2012 insussitenzapassiva/minusvalenza

deducibile nell’esercizio di

competenza ai sensi dell’art. 102, co. 4

Competenza esercizi successivi

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Art. 86 TUIR – Plusvalenze patrimoniali1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1

dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

(…)

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per laperdita o il danneggiamento dei beni;

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituitadalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneriaccessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (…)accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (…)

3. (…)

4. Le plusvalenze realizzate (…) concorrono a formare il reddito, per l'interoammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono statiposseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le societàsportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costantinell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta sceltadeve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata laplusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio incui è stata realizzata.

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Art. 88 TUIR - Sopravvenienze attive1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altriproventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneridedotti o di passività iscritte in bilancio in precedentiesercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontaresuperiore a quello che ha concorso a formare il reddito inprecedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza dispese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte inspese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte inbilancio in precedenti esercizi.2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1dell'articolo 86 (risarcimenti per perdita beni strumentali)vengono conseguite per ammontare superiore a quello cheha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma delcomma 4 del detto articolo (rateizzabili).

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Esempio 1: distruzione totale immobile

Indennizzo 1.000.000

Costo acquisto cespite (esclusa area sottostante)

800.000

Fondo ammortamento (esclusa parte relativa area sottostante se rilevato)

600.000

Costo residuo da ammortizzare 200.000

Plusvalenza/sopravvenienza attiva (*) 1.000.000-200.000= 800.000 Plusvalenza/sopravvenienza attiva (*) 1.000.000-200.000= 800.000

(*) regime ordinario: tassata nell’esercizio di realizzo o, se il cespite è posseduto da più di tre anni, in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi Rilevazione delle imposte differite per la variazione in diminuzione pari ai 4/5 della plusvalenza/sopravvenienzaRegime agevolato ex art. 12 bis DL 74/2012 = plusvalenza/sopravvenienza non tassabile

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Esempio 2 : distruzione totale immobile

Indennizzo 500.000

Costo acquisto cespite (esclusa area sottostante)

1.000.000

Fondo ammortamento (esclusa parte relativa area sottostante se rilevato)

400.000

Costo residuo da ammortizzare 600.000

Minusvalenza patrimoniale (*) 500.000-600.000= - 100.000 Minusvalenza patrimoniale (*) 500.000-600.000= - 100.000

(*) regime ordinario: deducibile integralmente nell’esercizio ai sensi dell’art. 101, co.1, TUIR se risulta da elementi certi e precisi

ex art. 12 bis DL 74/2012 = nulla vieta la deduzione della minusvalenza realizzata

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Deducibilità dei costi

I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scortedanneggiati, nel caso di specie in seguito al sisma che hacolpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delleimposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR,quanto ai fini dell’Irap. In linea generale, eventualicontributi erogati per la copertura di dette perditeconcorrerebbero ordinariamente alla formazione delcontributi erogati per la copertura di dette perditeconcorrerebbero ordinariamente alla formazione delreddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilitàdei relativi costi coperti. La circostanza che una norma dilegge esenti espressamente un contributo o un indennizzo,non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e allascorte danneggiati.(Circolare 44/E del 13 agosto 2010)

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Rilevazione contabileRilevazione della perdita del cespite con indennizzo rilevato nel 2012

Dare Avere

Cassa/Credito per indennizzo 1.000.000

Fondo ammortamento cespite 600.000

Costo acquisto cespite 800.000

Plusvalenza 800.000

Rilevazione della perdita del cespite con indennizzo rilevato in esercizi successiviRilevazione della perdita del cespite con indennizzo rilevato in esercizi successivi

Dare Avere

Minusvalenza straordinaria (2012)

200.000

Fondo ammortamento cespite 600.000

Costo acquisto cespite 800.000

Anno di rilevazione per competenza dell’indennizzo

Cassa 1.000.000 Sopravv. Attiva 1.000.000

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Plusvalenza in caso di perdita parzialeNel momento in cui l'evento non determini la perdita totale o ladistruzione del bene, ma bensì una perdita parziale o undanneggiamento rilevante, si pone il problema di quantificare ilcosto residuo del bene da confrontare con l’indennizzo ricevuto alfine di determinare la plusvalenza.Sul punto, sembra ancora attuale il documento degli IspettoriCompartimentali del Ministero delle Finanze del 28-29.6.89:

costo residuo totale indennizzo costo residuo totale indennizzo del bene X conseguito_______________________________________ = costo residuovalore normale del bene al momento del danno parte danneggiata (X)(senza tenere conto del danneggiamento stesso)

ó Plusvalenza = indennizzo conseguito – costo residuo parte danneggiata (X)

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Esempio: distruzione parziale cespite

Indennizzo assicurativo 600.000

Costo acquisto cespite 900.000

Fondo ammortamento 500.000

Costo residuo da ammortizzare 400.000

Valore del bene al momento del danneggiamento (ante) 1.000.000

Incidenza indennizzo rispetto al valore del bene “ante” 600.000/1.000.000 = 60%

Costo residuo cespite danneggiato (da rilevare a insussistenza passiva E 21)

400.000 x 60% = 240.000

Costo acquisto attribuibile a parte danneggiata da stornare

900.000 x 60%=540.000

Fondo amm.to attribuibile a parte danneggiata da stornare

500.000 x 60%=300.000

Plusvalenza 600.000-240.000= 360.000

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Rilevazione contabileRilevazione del danneggiamento parziale al cespite

Dare Avere

Insussistenze passive (E21) 240.000

Fondo ammortamento riferito a parte danneggiata

300.000

Costo acquisto riferito a parte danneggiata

540.000

Rilevazione del risarcimento assicurativo

Dare Avere

Cassa/Credito per indennizzo

600.000 Risarcimento assicurativo (E20)

600.000

Ai fini fiscali, la parte (de)tassata è la “plusvalenza” pari a 360.000 (600.000 – 240.000)

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Tipologia del danno Corte di Cassazione n. 20465 del 6/10/2011

Con indennizzo Senza indennizzo

Competenza

2012

Spese di manutenzione deducibili ai sensi dell’art. 102, co. 6 TUIR

Competenza esercizi successivi

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Danneggiamento di bene strumentale

qualora il danno relativo ad un bene strumentale può essere riparato,il bene mantiene il valore espresso in bilancio prima dell'insorgenzadel danno medesimo (Cass. 6.10.2011 n. 20465)

spese di riparazione sonodeducibili nella determinazionedel reddito d'impresa secondo icriteri stabiliti dall'art. 102 co. 6

eventuale indennizzo risarcitoriocostituisce una sopravvenienzaattiva che concorre a formare il

criteri stabiliti dall'art. 102 co. 6del TUIR (5% del costocomplessivo di tutti i benimateriali ammortizzabili all’iniziodell’esercizio (*) con eccedenzadeducibile per quote costanti nei5 esercizi successivi)

attiva che concorre a formare ilreddito d'impresa ai sensidell'art. 88 co. 3 lett. a) del TUIR(ordinariamente tassabile tuttonell’esercizio)

Ex art. 12 bis DL 74/2012: NON tassabile

(*) eliminato il ragguaglio per i beni acquistati in corso d’anno dall'art. 3, comma 16-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29 aprile 2012Mirandola, 15 aprile 2013

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Art. 88 comma 3

• Sopravvenienze attive per indennizzi su beni patrimoniali (non strumentali)

• Tassabili tutte nell’anno di rilevazione dell’indennizzo, così come i ricavi (merce) e le dell’indennizzo, così come i ricavi (merce) e le plusvalenze su beni posseduti da meno di 3 anni

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Quote di ammortamento

La deducibilità delle quote di ammortamento di un bene è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dall'art. 102 del TUIR, cioè la strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e l'entrata in specifica attività aziendale e l'entrata in funzione, senza che sia necessaria l'effettiva operatività del bene nell'esercizio in cui il costo viene imputato (C.T. Prov. Bari 25.7.2011 n. 122/12/11).

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Danni alle merci

Distruzione

Non dà luogo a rilevazioni incontabilità generale in quanto ilminor quantitativo si riflettesulle quantità inventariate a fineesercizio e, di conseguenza, sul

Danneggiamento

In sede di valutazione delle rimanenze alla fine dell’esercizio si potrà operare una “svalutazione” esercizio e, di conseguenza, sul

valore delle rimanenze finaliTale valore assume rilevanzafiscale per via del principio diderivazione del reddito d’impresadalle risultanze contabili ex art. 83e 92 TUIR

Cassazione n. 8604 del 9/04/2013

operare una “svalutazione” delle merci danneggiate, nel rispetto dell’art. 92, co. 1 TUIR

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Indennizzi per danni alle merci

Se rilevata per competenza nello stesso esercizio del verificarsi della perdita: ricavi (art. 85 TUIR)

se rilevata per competenza in esercizi se rilevata per competenza in esercizi successivi : ricavi (art. 85 TUIR)

Rientra nel 12 bis?

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Presunzione di cessioneRiferimento normativo: art.16 del D.P.R. n. 435/2001

Riferimento di prassi: circolare ministeriale 25-01-2002, n. 6/E

Nel caso di perdita dei beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunqueindipendenti dalla volontà del soggetto, la presunzione di cessione non opera acondizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata alternativamente da:

ó idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione;

ó da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000),resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne haresa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne haconoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo difornire, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base aiquali detto valore è stato determinato.

La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro trenta giorni dal momento incui si è verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avutoconoscenza.

Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione debba essereprodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, essendo a tal fine sufficiente che lastessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agliorgani di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO (art. 47, D.P.R. 28.11.2000, n. 445)

ALFA s.r.l., con sede in Mirandola, Via xxy , Capitale sociale euro 25.000,00 i.v., Partita Iva, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. XXXXXXX, esercente l'attività di .............., in persona del suo legale rappresentante Sig. ................., nato a .... il ..............., Codice fiscale .............., ai fini della presente domiciliato presso la sede legale della società

DICHIARA

• che a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 che ha colpito la zona di Mirandola l'immobile presso il quale viene esercitata l'attività è stato fortemente danneggiato;

• che i consistenti crolli strutturali, come risulta dalla documentazione fotografica allegata, • che i consistenti crolli strutturali, come risulta dalla documentazione fotografica allegata, hanno comportato la distruzione di buona parte delle merci di magazzino e dei beni strumentali di proprietà;

• che, considerato lo stato di inagibilità dell'immobile, non è stato possibile, per ovvie ragioni di sicurezza, eseguire tempestivamente una verifica dei beni strumentali e delle merci danneggiate e distrutte dal crollo dell'immobile;

• che come risulta dalla documentazione allegata alla presente il valore dei beni distrutti ammonta a complessivi euro __________________ relativamente ai beni strumentali a acomplessivi euro _____________ relativamente alle merci

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.P.R.441/1997, così come modificato dall'art. 16, D.P.R. 435/2001 e conservata agli atti della società.

Mirandola, lì __________________Mirandola, 15 aprile 2013Commissioni di studio "Bilancio e revisione"

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Delocalizzazione

Costi aggiuntivi

Già sostenuti

Indennizzi

Previsti Già sostenuti Previsti

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Senza indennizzo nel 2012

Costi sostenuti da rilevare per competenza tra gli oneri straordinari (E21) e deducibilinell’esercizio 2012

Con indennizzo nel 2012

Rilevazione indennizzo tra i proventi straordinari E20, sopravvenienza attiva ex art. 88, co.3, NON tax art. 12bis DL74/2012

Costi di delocalizzazione sostenuti e da sostenere per locazione sede temporanea, noleggio macchinari, spese di trasloco

nell’esercizio 2012

Costi programmati ma non ancora sostenuti: da rilevare nell’esercizio di competenza (oneri straordinari E21) - vedi OIC 29

co.3, NON tax art. 12bis DL74/2012

Costi sostenuti = oneri straordinari E21 deducibili

Costi programmati = oneri futuri E21 deducibili ex art. 109, co. 1 se certi e determinati (PERIZIA)

Principio correlazione dei costi ai ricavi

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Lucro cessante (business interruption)

qI danni economici conseguenti alla sospensione/interruzione dell’attività non rientrano tra quelli “risarcibili” ai sensi del DL74/2012

qGli eventuali indennizzi assicurativi atti a qGli eventuali indennizzi assicurativi atti a risarcire tali minori ricavi ai fini fiscali sono equiparati ai ricavi e imponibili sia IRES che IRAP (A5)

qNon possono attualmente rientrare nel regime di detassazione del 12bis

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Eliminazione carenze strutturali

vI costi sostenuti, in assenza di danni, per l’eliminazione delle carenze strutturali ai fini dell’ottenimento dell’agibilità provvisoria non rientrano tra quelli “risarcibili” ai sensi del DL74/201274/2012

vI costi di manutenzione sono deducibili nei limiti dell’art. 102, co.6

vIl contributo ottenuto in base all’ordinanza 23 (Inail) ha la natura di contributo in c/esercizio, tassabile nell’esercizio di competenza (sia Ires che Irap)

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L’importanza delle perizie

• Ai fini della deducibilità dei costi, ancorchè presunti (art. 109)

• Ai fini della detassazione degli indennizzi ex art. 12 bis Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dicui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unitàcui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unitàlocali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbianosubito danni, verificati con perizia giurata ai sensi delpresente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibileai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulleattività produttive le plusvalenze e le sopravvenienzederivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi aglieventi sismici di cui al presente decreto.

OPPORTUNA! Mirandola, 15 aprile 2013

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IRAPCircolare 27/E del 26/05/2009 : pienamente rilevantiai fini IRAP le plusvalenze e le minusvalenze emergentiin sede di realizzo dei beni strumentali, in quanto lecomponenti reddituali che si contabilizzano in sede direalizzo dei beni strumentali sono indirettamentecollegate a costi che hanno concorso alla formazionedella base imponibile IRAP nei periodi d’impostadella base imponibile IRAP nei periodi d’impostaprecedenti, attraverso quote di ammortamento.

Non concorrono a formare la base imponibile leplus/minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi,posto che viene esclusa espressamente la deducibilitàdall’IRAP della voce B10) lettera c) del contoeconomico, riferita alle svalutazioni delleimmobilizzazioni.

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Quindi:

Regole ordinarie:

Variazione in aumento indennizzo/plusvalenza

Variazione in diminuzione minusvalenza

Art. 12 bis DL 74/2012

Indennizzo/plusvalenza = NO var. aumento

Minusvalenza = variazione diminuzione

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Perdita o danneggiamento di immobili oggetto di rivalutazione ex

art.15 Dl 185/2008art.15 Dl 185/2008

Riflessi fiscali

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Circolare 1/E/2013 (Telefisco)Distruzione accidentale di immobili rivalutati ai sensi del dl 185/2008Domanda: Molte società con sede nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno subito la distruzione di fabbricati strumentali per i quali avevano usufruito della rivalutazione prevista dall’articolo 15, commi 16 e segg., decreto legge n. 185/2008, con affrancamento fiscale dei maggiori valori. Si chiede conferma del fatto che, non essendo la distruzione (oppure il danneggiamento fatto che, non essendo la distruzione (oppure il danneggiamento accidentale a seguito, ad esempio, di un incendio) ricompresa tra le ipotesi che, qualora verificatesi prima del 2014, fanno decadere gli effetti della rivalutazione (cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa), la minusvalenza realizzata sull’immobile distrutto, per la parte corrispondente alla rivalutazione, dovrà essere recuperata a tassazione nel 2012, per essere poi dedotta, in unica soluzione, nel 2013 (variazione in diminuzione nel mod. Unico 2014), esercizio di ordinaria decorrenza degli effetti della rivalutazione in esame.

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RispostaLa disciplina di rivalutazione prevista dall’articolo 15, commi 16 e seguenti del decreto legge n. 185 del 2008 prevede il venir meno degli effetti fiscali nell’ipotesi in cui, prima del 2014 (contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore.In tali ipotesi, è, comunque, riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla In tali ipotesi, è, comunque, riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.Ciò premesso, si evidenzia che la distruzione, il danneggiamento o la perdita dei beni rivalutati, come conseguenza dell’evento sismico avvenuto nel 2012, non rientra tra le predette ipotesi di decadenza (cfr. anche circolare n. 9 del 10 aprile 1991 del Ministero delle Finanze a commento della precedente legge di rivalutazione n. 408 del 29 dicembre 1990).

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Di conseguenza, il maggior valore rivalutato (come conseguenza della perdita di valore), imputato a conto economico nel 2012, potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, ossia nel periodo d’imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione in esame ai fini della deducibilità degli ammortamenti.

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Circolare 9/1991 (…) É da rilevare, tuttavia, che il riconoscimento dei maggiorivalori attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione èsubordinato alla condizione che i beni stessi non vengano cedutia titolo oneroso, non vengano assegnati ai soci o destinati afinalità estranee all'esercizio dell'impresa e/o al consumopersonale o familiare dell'imprenditore individualeanteriormente alla data di inizio del terzo esercizio successivo aquello in corso alla data di entrata in vigore della legge, giusta ilquello in corso alla data di entrata in vigore della legge, giusta ildisposto dell'art. 3, comma 4, secondo periodo, della legge.

Non rientrano tra le ipotesi suindicate l'eliminazione di beni nonancora completamente ammortizzati dal processo produttivo, ilriscatto dei beni concessi in locazione finanziaria esercitato nelperiodo in cui restano sospesi gli effetti della rivalutazione, ladevoluzione gratuita dei beni al concedente, qualora avvenga indetto periodo, e la distruzione, il danneggiamento o la perditadei beni rivalutati.Mirandola, 15 aprile 2013

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(i) se la rivalutazione ha avuto effetti solamente civilistici

Le poste che risultano iscritte in bilancio a fronte della rivalutazione civilistica sono:Patrimonio netto = riserva da rivalutazione Fondi per rischi ed oneri = entità residua del fondo imposte differite

Rilevazione della perdita e/o del danneggiamento = E 21 del conto economico (oneri straordinari)economico (oneri straordinari)

riserva da rivalutazione = non subisce alcuna variazionefondo imposte differite = deve essere proporzionalmente ridotta in funzione dell’entità del danneggiamento (con rapporto identico a quello usato per la determinazione della perdita di valore) e, in caso di perdita totale, andrà completamente annullata; la riduzione o l’annullamento confluirà al Gruppo E voce 20 del conto economico (proventi straordinari).

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(ii) Se la rivalutazione ha avuto effetti sia civilistici sia fiscali

Le poste che risultano iscritte in bilancio a fronte della rivalutazione sia civilistica che fiscale sono: Attivo circolante = imposte anticipate (calcolate sulle quote di ammortamento non dedotte) Patrimonio netto = riserva da rivalutazione

Rilevazione della perdita e/o del danneggiamento = E 21 del conto economico (oneri straordinari)economico (oneri straordinari)

riserva da rivalutazione = nessuna variazione

Variazione temporanea in aumento per la parte di sopravvenienza passiva relativa al maggior valore della rivalutazione e non deducibile nel 2012 imposte anticipate = rilevazione imposte anticipate calcolate sul maggior valore della rivalutazione (imputato a perdita), non deducibile nel periodo d’imposta 2012, bensì nell’esercizio 2013

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Nel 2013

Variazione in diminuzione degli ammortamentistanziati 2009-2011 e della sopravvenienzapassiva relativa alla quota di rivalutazionecontabilizzata nel 2012Riassorbimento imposte anticipate (calcolatesulle quote di ammortamento non dedotte) insulle quote di ammortamento non dedotte) inconcomitanza con il riconoscimento fiscale deglieffetti della rivalutazione ex DL 185/2008Riassorbimento delle imposte anticipatecalcolate sulla parte di perdita relativa al maggiorvalore della rivalutazione

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E’ “comodo” essere società terremotate?terremotate?

Alcune considerazioni relativamente al periodo d’imposta 2012

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Categorie

1. “società non operative”, ossia le società che non superano il test di operatività previsto dal comma 1 dell’ articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante la disciplina delle dicembre 1994, n. 724 recante la disciplina delle società di comodo;

2. “società in perdita sistematica” che presentano tre periodi d’imposta (il c.d. periodo di osservazione) in perdita fiscale ai sensi del comma 36-decies, articolo 2, D.L n. 138/2011

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Cause di esclusione se nel periodo di imposta 2012 ricorre una “causa di esclusione” non trova applicazione nè la disciplina delle società di comodo né quella delle perdite sistematiche.

Tra le più frequenti:1. primo periodo d’imposta2. numero di soci non inferiore a 50;2. numero di soci non inferiore a 50;3. nei due esercizi precedenti numero di dipendenti mai

inferiore alle 10 unità;4. ammontare complessivo del valore della produzione

(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

5. partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6. congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

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Cause di disapplicazione società di comodo(Provv. n.23681 del 14/2/08 e n.87956 del 11/06/12

situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni delle società “non operative”, per non aver superato il test di vitalità.

Tra le più frequenti:

1. società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

2. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato (disapplicazione è limitata a tali immobili)enti pubblici o locati a canone vincolato (disapplicazione è limitata a tali immobili)

3. società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) in società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di interpello; 3) in società collegate residenti all’estero cui si applica il regime del’art.168 Tuir (disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni).

4. società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.

5. sospensione o differimento degli adempimenti e dei versamenti tributari disposti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.

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Cause di disapplicazione società in perdita sistematica (Provv. n.87956 del 11/06/12)

Per la disapplicazione automatica della disciplina per le società in perdita sistematica operano condizioni oggettive, distinte, ancorchè quasi coincidenti, dalle condizioni di disapplicazione coincidenti, dalle condizioni di disapplicazione valevoli per le società non operative. Tra le altre:

q società che conseguono un margine operativo lordo positivo = differenza tra il valore ed i costi della produzione ( al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13)).

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q società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributarisono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo;

q società per le quali risulta positiva la somma algebrica della q società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative

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Attenzione! Le cause di disapplicazione di cui al provvedimento del 2008 operano con riferimento al periodo di imposta per il quale si verifica l’operatività del contribuente. Le condizioni di disapplicazione di cui al provvedimento del 2012 operano con riferimento all’arco temporale di monitoraggio delle perdite fiscali.

In relazione al periodo di imposta 2012:- nel caso di società che non superi il test di vitalità, la disciplina delle società di comodo potrà essere disapplicata solo in presenza di una delle - nel caso di società che non superi il test di vitalità, la disciplina delle società di comodo potrà essere disapplicata solo in presenza di una delle situazioni oggettive individuate nel provvedimento del 2008;- nel caso di società che superi il test di vitalità ma non quello delle perdite sistematiche, presentando perdite fiscali per i periodi di imposta oggetto a monitoraggio, 2009, 2010 e 2011, potrà disapplicare, per il periodo di imposta 2012, la disciplina delle società di comodo solo in presenza, in uno dei periodi di imposta dell’arco temporale monitorato, di una condizione oggettiva individuata dal provvedimento del 2012.

Rif. C.M. n.23/E del 11/06/2012

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Fra le cause di disapplicazione, in entrambi i provvedimenti (equindi per entrambe le categorie di società di comodo) è presentela sospensione dei versamenti da evento calamitoso, causa cheespressamente opera nel periodo di imposta in cui l’evento si èmanifestato e in quello successivo

MA

disapplicazione applicabile per le società non di comodo del tipo “non operative”, dovendo verificare la ricorrenza della

NO disapplicazione per le società di comodo a causa delle perdite sistematiche nel triennio 2009-2011 (ricorrenza della causa - evento verificare la ricorrenza della

stessa con riferimento al 2012(ricorrenza della causa - evento calamitoso - nel 2012)

La causa di disapplicazione “evento calamitoso 2012” è fruibile solodalle società che non rispettano il test di operatività per il periodo diimposta 2012, ma non per quelle che, nel 2012, diventano "dicomodo" per effetto delle perdite fiscali del triennio 2009-2011

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Causa di disapplicazione non automatica

Istanza di interpello ai sensi dell’art. 37bis, comma 8, DPR 600/1973

in cui esporre e documentare elementi conoscitivi utili adindividuare le situazioni oggettive che giustificano ladisapplicazione della normativa, con specifica indicazione,oltre che del periodo d’imposta per il quale si chiede laoltre che del periodo d’imposta per il quale si chiede ladisapplicazione, anche del periodo d’imposta a cui lestesse situazioni si riferiscono. Diversamente, l’istanzadeve ritenersi inammissibile.

Per Unico 2013 il termine ultimo per inviare la richiesta saràil 2/07/2013 posto che il termine di presentazione delladichiarazione è il 30/09/2013 e che la Direzione Regionaleha 90 giorni a disposizione per rilasciare il provvedimentodi accoglimento o di diniego.

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Per approfondimenti … art.30 L.724/94art. 35 commi 15 e 16 D.L. n. 223/06Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)Provv. n.23681 del 14/2/08D.L. 138/2011Provv. n.87956 del 11/06/2012C.M. n.48/E del 26/2/97C.M. n.137/E del 15/5/97 (punto 12)

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C.M. n.137/E del 15/5/97 (punto 12)Assonime n.46 del 22/4/97Circ. 44/E del 9/7/07Ris. n. 180 del 24/7/07Ris. n.209/E del 8/8/07Circ. n.21/E del 17/3/07C.M. n.9 /E del 14/2/2008C.M. n.23/E del 11/06/2012C.M. n.25/E del 19/06/2012

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Studi di settore

Cause di esclusione?

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All’esame la possibile esclusione dall'applicazione degli studi di settore, per l'anno d'imposta 2012 = non normale svolgimento dell’attività???

Sisma Abruzzo: in prima battuta, furono indicate specifichecause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore ein un secondo momento, con un provvedimento ad hocin un secondo momento, con un provvedimento ad hocdell'agenzia delle Entrate diramato il 30 agosto 2010, fusoppresso anche l'obbligo di comunicazione dei dati rilevatiai fini degli studi di settore da allegare a Unico per tutticoloro che, in seguito all'evento sismico, erano sono staticostretti a cessare, liquidare o non svolgere normalmente lapropria attività.

correttivi congiunturali anti-crisi ?

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Proroga dei termini per gli adempimenti tributariadempimenti tributari

DM 21 dicembre 2012

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DM 21/12/20121. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nelcomma seguente, non eseguiti per effetto della sospensione prevista daipropri decreti 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, sono effettuati entro ilmese di aprile 2013.2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensionesono trasmesse, entro la data prevista al comma 1, in via telematica,direttamente o tramite i soggetti indicati nell'art. 3, commi 2-bis e 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, utilizzandoil modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvato conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modelliil modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvato conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modellisono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formatoelettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sitointernet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per ledichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2011, nella casella «Eventieccezionali» deve essere indicato il codice «4».Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

(pubblicato in GU il 15 gennaio 2013)

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Versamenti tributari …

qDM 01/06/2012: sospensione dei termini diversamento dei tributi e contributi conscadenza compresa tra il 20/05/2012 e il06/06/2012

qD.L. 74/2012 art. 8: sospensione dei termineper versamenti e adempimenti tributari econtributivi fino al 30 novembre 2012

qDL 174/2012, art. 11, co.6: versamento deitributi e contributi con scadenza al 30.11.2012da effettuarsi entro il 20 dicembre 2012

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Reddito da fabbricati

Esenzione (IRPEF, IRES; IMU) da dimostrare…

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DL 74/2012 – art. 8, co.3

• 3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, nonconcorrono alla formazione del reddito imponibile ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulreddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità deifabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. Ifabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esentidall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolofabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esentidall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitivaricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltreil 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuentepuò dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione ol'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale,che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto diverificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmentecompetente.

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Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Ylenia FranciosiDott.ssa Ylenia Franciosi

ODCEC Modena - Commissione “fiscalità”

[email protected]

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