a TORNATA DI SABATO 8 MARZO 1919 · Provvedimenti per combattere l a tubercolosi 1878. 8 DE CAPITAN...

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Camera dei Deputati — 18771 — Atti Parlamentari LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1919 CCCXLIV. l a TORNATA DI SABATO 8 MARZO 1919 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MORELLI-GUALTIEROTTI INDICE. Pag. ' N o t i z i e sulla salute del sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica, Roth. . . 18771-88 PRESIDENTE 18771-88 «Disegno di legge (Seguito della discussione ge- nerale) . . 18771 •Capacità giuridica della donna 18771 PACTA, ministro 18771-78 •CANNAVINA 18775-78 SICHEL 18778 Lucci 18778 SANDRINI . 18778 STEFANO, relatore 18778 Articoli ed emendamenti: SANDRINI . . . : . . , 18779-80 BELOTTI 18879 Di STEFANO, relatore 18779-80-85 PACTA, ministro 18779-81-82-83-85 CARON : 18781 Lucci 18781-83 CAMERONI 18782-83-85 AGNELLI .... ; 18784 CANNAVINA 18784 PEANO 18784 CAMERINI 18784 MODIGLIANI • . 18782-83-84 SANDRINI 18783-85 Di STEFANO, relatore 18785-86 MOSCA TOMMASO. . . . 18786 Articolo aggiuntivo del deputato G-irardi relativo alle cause di nullità di matrimonio. GIRARDI . . . . . . . . . . . ; . . 18786-87 Di STEFANO, relatore . . 18787 PACTA, ministro 18787 Il deputato Girardi ritira il suo articolo aggiun- tivo. ^Disegno di legge (.Discussione) : Provvedimenti per combattere la tubercolosi. 18788 DE CAPITANI Ì8788 MONTI-GUARNIERI 18788-93 BONICELLI, sottosegretario di Stato . 18789-92-93 MEDA, ministro 18791 1410 BIANCHI LEONARDO, presidente della Com- Pag. missione 18792 STRINGHER, ministro . 18792 MAFFT, relatore 18793 Si approva l'articolo unico del disegno di legge con emendamenti al decreto luogotenenziale. Mozione G-ambarotta: Pensionati (Discussione). 18794 GAMBAROTTA 18794-97 STRINGHER. ministro 18796 ARCA. . 18797 CAROTI 18797 PRESIDENTE . . . 18798 La seduta comincia alle 10. MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. approvato). PRESIDENTE. Comunico alla Camera le notizie pervenute alla Presidenza sullo stato di salute dell'onorevole Roth : « Le condizioni di S. E. Roth non hanno mi- gliorato ; nella giornata d'oggi si nota lieve aumento della temperatura e del numero delle pulsazioni. «Prof. ASCOLI». Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni relative alla capacità giuri- dica della donna. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge : Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna. L'onorevole ministro per la grazia e giu- stizia lia facoltà di parlare. FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Onorevoli colleglli, sento il dovere di essere brevissimo, sia per soddisfare al desiderio della Camera di mandar presto

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Camera dei Deputati — 18771 — Atti Parlamentari L E G I S L A T U R A X X I V - l a S E S S I O N E - D I S C U S S I O N I - l a T O R N A T A D E L L ' 8 M A R Z O 1 9 1 9

CCCXLIV.

la TORNATA DI SABATO 8 MARZO 1919

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE M O R E L L I - G U A L T I E R O T T I

I N D I C E . • Pag.

'Not iz ie sulla salute del sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica, Roth. . . 18771-88

P R E S I D E N T E 18771-88 «Disegno di legge (Seguito della discussione ge-

nerale) . . 18771 •Capacità giuridica della donna 18771

PACTA, ministro 18771-78 •CANNAVINA 18775-78 SICHEL 18778 Lucci 18778 SANDRINI . 18778 Dì STEFANO, relatore 18778

Articoli ed emendamenti: SANDRINI . . . : . . , 18779-80 B E L O T T I 18879 Di STEFANO, relatore 18779-80-85 P A C T A , ministro 18779-81-82-83-85 CARON : 1 8 7 8 1 Lucci 18781-83 CAMERONI 18782-83-85 AGNELLI . . . . ; 18784 CANNAVINA 18784 PEANO 1 8 7 8 4 CAMERINI 1 8 7 8 4 MODIGLIANI • . 1 8 7 8 2 - 8 3 - 8 4 SANDRINI 18783-85 Di STEFANO, relatore 1 8 7 8 5 - 8 6 MOSCA TOMMASO. . . . 1 8 7 8 6

Articolo aggiuntivo del deputato G-irardi relativo alle cause di nullità di matrimonio.

G I R A R D I . . . . . . . . . . . ; . . 18786-87 Di STEFANO, relatore . . 18787 PACTA, ministro 18787

I l deputato Girardi ritira il suo articolo aggiun-tivo.

^Disegno di legge (.Discussione) : Provvedimenti per combattere la tubercolosi. 18788

D E CAPITANI Ì 8 7 8 8

MONTI-GUARNIERI 1 8 7 8 8 - 9 3 BONICELLI, sottosegretario di Stato . 1 8 7 8 9 - 9 2 - 9 3 M E D A , ministro 1 8 7 9 1

1410

BIANCHI LEONARDO, presidente della Com- Pag. missione 18792

STRINGHER, ministro . 18792 MAFFT, relatore 18793

S i approva l'articolo unico del disegno di legge con emendamenti al decreto luogotenenziale.

Mozione G-ambarotta: Pensionati (Discussione). 18794 GAMBAROTTA 18794-97 STRINGHER. ministro 18796 A R C A . . 1 8 7 9 7 CAROTI 18797 P R E S I D E N T E . . . 18798

La seduta comincia alle 10.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera le notizie pervenute alla Presidenza sullo stato di salute dell'onorevole Roth : « Le condizioni di S. E. Roth non hanno mi-gliorato ; nella giornata d'oggi si nota lieve aumento della temperatura e del numero delle pulsazioni.

«Prof . A S C O L I » .

Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni relative alla capacità giuri-dica della donna. P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca

il seguito della discussione sul disegno di legge : Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna.

L'onorevole ministro per la grazia e giu-stizia lia facoltà di parlare.

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Onorevoli colleglli, sento il dovere di essere brevissimo, sia per soddisfare al desiderio della Camera di mandar presto

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Atti Parlamentar4. 18772 Somera dei Depuiaii

LEGISLATURA XXIV - I a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1 » TORNATA D E L L ' 8 MARZO 1 9 1 9

alla sua approvazione il progetto di legge che ci sta dinanzi, sia perchè le esaurien-tissime spiegazioni e considerazioni fatte dall'onorevole Di Stefano, tanto nella sua magnifica relazione - la dico tale perchè tale è l'unanime giudizio che ne ha dato la Camera - quanto nelle risposte date ieri, mi rende possibile di riassumere la que-stione, senza addentrarmi nelle varie que-stioni sollevate dagli oratori.

Permettetemi però che prima dia un vivo ringraziamento all' amico onorevole Sacchi, che è stato il creatore di questa legge e che questa legge ha propugnata con quel largo sentimento di democratica e sana visione dei nuovi problemi che è il suo privilegio, e che d'altronde lia portato' qui l 'affettuosità sua, tanto che ha voluto intervenire nella discussione ; ed all'amico onorevole Di Stefano, di cui il lavoro pon-deroso e magnifico è tale, che può soddi-sfare tutte le esigenze che il provvedimento pone innanzi. Io mi spiego, onorevoli colle-ghi, che il progetto, il quale pareva dil imtate proporzioni,abbia potuto dar luogo allo svol-gimento di altri principi e concetti che, se non hanno una stretta attinenza con la legge stessa, pure sono tali da appassio-nare vivamente la Camera, sia dal lato dell' importanza dei problemi stessi, sia per l'occasione, che così facilmente dava esca a considerazioni di indole più generale.

Però, io vorrei limitare le mie poche pa-role a richiamare la Camera all'essenza stessa del progetto, a richiamare cioè l'at-tenzione della Camera ai limiti, nei quali il progetto è stato presentato e si dovrebbe discutere. Eitengo che non sia il caso di trar-re occasione da un progetto di queste limitate proporzioni, per trattare delle questioni le quali hanno una portata immensamente più ampia, e che certamente esigerebbero una di-scussione molto più profonda e molto più precisa e diretta di quella consentita da una occasione come la presente;

Devo ricordare che il progetto di legge, sia nella relazione ministeriale, sia nella relazione dell'amico onorevole Di Stefano, riassume precisamente la portata della legge medesima.

Non si è voluto con essa provvedere definitivamente e in modo completo a tutte le questioni che possono riflettere la capa-cità giuridica della donna, e non si sono voluti tanto meno toccare quegli altri isti-tuti, che al problema, nelle sue linee ge-nerali, si riconnettono.

Si è voluto limitare il problema al punto

preciso che riflette essenzialmente l 'abolizio-ne dell'autorizzazione maritale ed alle altre disposizioni di legge, che sono strettamente e intimamente connesse e dipendenti da questa autorizzazione.

Io ricordo che lo stesso ministro propo-nente ha fatto su questo punto delle di-chiarazioni molto precise. Egli così si espres-se: « Il disegno di legge, su cui ora là Ca-mera è chiamata a pronunziarsi, può nel suo contenuto dividersi in due parti; giac-ché con la prima tende all'abolizione del-l'autorizzazione maritale e con l'altra ad integrare la capacità della donna nei ri-guardi delle, funzioni tutelari. In tal modo, rimarrà integrata in genere la sua capacità giuridica per quanto attiene all'esercizio dei diritti che si collegano agli istituti del diritto civile e commerciale, rimanendo impregiudicata l 'ardua materia dell'eserci-zio dei pubblici poteri e dell'elettorato po-litico ed amministrativo».

Diceva l'onorevole Sacchi che il progetto di legge poteva dare adito ad altre dispo-sizioni, ma che si intendeva che i limiti delle disposizioni fossero questi.

E questi sono i concetti pure accolti dal-l'onorevole relatore, che nelle prime parole del suo magnifico lavoro dice: « Il disegno di legge proposto dal ministro guardasigilli non esaurisce tutta la materia relativa alla-capacità giuridica della donna. Esso, però, segna un passo importante nella conquista delle rivendicazioni femminili, costituisce un primo postulato per l'uguaglianza giu-ridica dei due sessi, sanziona il riconosci-

- mento da parte del legislatore di quei prin-cipi che fin ora erano soltanto un' aspira-zione della scuola e della scienza giuridica,, e formavano la piattaforma delle discus-sioni della cattedra, del foro, delle assem-blee politiche, delle associazioni costituite per l'elevamento morale e materiale della donna ». Della quale è doveroso riconoscere le grandi benemerenze, che rendono degno della maggiore considerazione questo dise-gno di legge.

Quindi, tanto da parte della C o m m i s -sione, quanto da parte del ministro propo-nente, la questione deve ridursi sostanzial-mente e unicamente alla questione dell'au-torizzazione maritale ; e credo che ciò sia anche conveniente nella discussione, per-chè, diciamolo francamente, questo è un progetto che tutti oggi ci unisce.

Io ho sentito ieri da ogni parte della Camera elevarsi un inno al concetto ispira^ tore del progetto di legge; e q u i n d i non vi

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Atti Parlamentari — 18773 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - 1» SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 9

può essere nemmeno discussione intorno al fondamento del progetto medesimo.

Io domando a voi perchè vorremmo rompere questa unione con la discussione di altri problemi, che sono degni della mag-giore attenzione della Camera e troveranno tutta questa attenzione al momento oppor-tuno, ma che adesso toglierebbero quel ca-rattere di unanimità, che deve essenzial-mente corrispondere alla ragione stessa del progetto di legge in questo momento. {Bravo !)

Io, dunque, direi di l imitare la questione all 'abolizione dell 'autorizzazione maritale anche per questa ragione.

L 'autorizzazione maritale è un istituto il quale venne in vigore attraverso non lievi diffidenze e perplessità. L a relazio-ne che così squisitamente ha scritto il no-stro collega, indica sommaria mente, ma in modo preciso, che il concetto dell 'auto-rizzazione maritale è stato v ivamente di-battuto fra le menti più elette dei nostri giuristi, cosicché non si può dire che sia stato un istituto entrato nella nostra legi-slazione col pieno, incondizionato consenso di tutti . È un istituto che,, per la sua stessa natura l imitativa verso la donna, ha prodotto delle perplessità vivissime, che hanno fatto sì che per lungo tempo esso si sia trascinato nella nostra legislazione attraverso dei dubbi e delle opposizioni che erano pienamente giustificate.

Quindi, oggi noi non veniamo qui con il timore di demolire un concetto giuridico incontroverso: noi veniamo invece a modi-ficare una legislazione che non aveva raccolto l 'unanime consenso dei giuristi. Ora, se que-sto è, onorevoli colleghi, e se oramai noi sia-mo di fronte a un istituto che cadeva, dirò così, per la sua vecchiaia, per la sua de-crepitezza, cosa dovremo dire quest'oggi in cui l 'abolizione della autorizzazione ma-ritale prende un aspetto assai più solen-ne per gli elementi sentimentali che vi si associano?. Io ho sentito ieri (e mi as-socio con il più v ivo entusiasmo a tut t i gli oratori, che hanno parlato in questo senso), ho sentito ieri che l 'abolizione del-l 'autorizzazione maritale consisté in un ti-tolo con cui il Parlamento vuole ricono-scere le altissime benemerenze che le donne hanno acquistato durante il periodo di guerra. Le opere mirabili di madri, spose, sorelle hanno portato le donne a una tale maturità di giudizio per cui il Governo e il Parlamento sentono di dover togliere

quello che può sembrare una menomazione del loro altissimo valore. (Applausi).

Ora, riconosciuto il concetto fondamen-tale di questa legge, noi dobbiamo astenerci da voler far deviare il concetto che ci guida ad altre considerazioni, che saranno il substrato nobilissimo di altri progetti di legge, onde questa integrità della capacità della donna divenga assoluta, come è nel pensiero e nel desiderio di tutt i noi. Non è questo però il momento di tali discussioni e quindi è bene contenere la questione nei semplici termini dell 'abolizione dell 'autoriz-zazione maritale.

E allora resta molto facile poter dire agli onorevoli colleghi che hanno parlato di questioni, che non toccano direttamente il progetto di legge e non vanno oltre la portata del progetto stesso, di non voler insistere su quelle questioni.

E mi rivolgo all 'onorevole Abozzi che con grande dottrina e competenza ha toc-cato parecchie questioni che non riguar-dano l ' istituto dell 'autorizzazione maritale, ma l 'ordinamento della famiglia e il patri-monio famigliare, esponendo considerazio-ni che troveranno certamente il modo di essere tradotte in atto.

I l movimento della v i ta sociale è rapido, anzi rapidissimo: i secoli divengono anni, e tutto si trasforma sotto la pressione di questa rapida evoluzione la quale determi-na delle lacune che devono essere corret-te. Quindi anche l ' istituto matrimoniale e della famiglia si avv ierà verso altre forme, verso altri istituti, che potranno avere mag-giore rispondenza con lo stato della società.

Tutto quello che l 'onorevole Abozzi ha detto è un argomento la cui importanza non può sfuggire ad una assembIna legisla-t iva, ma non riguarda l ' istituto dell 'auto-rizzazione maritale; si riferisce a tut t 'a l tra cosa, e quindi pregherei l 'onorevole Abozzi , che ha dichiarato di comprendere la diffi-coltà di portare queste questioni di indole generale nella discussione di una legge spe-ciale, di riservare il suo contributo auto-revole di dottrina e di studio per altre prossime occasioni.

Non voglio infliggere alla Camera una discussione, che è stata ampiamente f a t t a nei suoi particolari.

Y i sono stati però altri oratori che hanno invece t rat tato direttamente l 'argomento del quale ci occupiamo. Ho sentito l 'ono-revole Bellott i e altri di cui mi sfugge il

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Camera dei Deputati Atti Parlamentari •*•""""•" '" — 18774 —

LEGISLATURA XXIV" - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1919

nome, i quali hanno manifestato alcuni dubbi circa la portata di questo nostro pro-getto di legge.

Parve a taluni clie l 'abolizione dell'au-torizzazione maritale potesse lasciar troppo scoperta la condizione della donna, la quale potrebbe trovarsi in determinati momenti di aver bisogno di una tutela speciale.

Ora io ritengo che se noi facciamo que-st 'oggi la legge che abolisce l 'autorizzazione maritale dobbiamo farla completa, senza restrizioni, sia pure sotto il punto di v ista del la difesa della donna o sotto quello del 'carattere delle donne commercianti, ecce-zioni le quali avrebbero il risultato di re-stringere questa abolizione e di dare luogo a questioni che noi vogliamo evitare. Senza -dire poi che la donna commerciante anche nella legislazione attuale è ammessa ad ope-rare senza autorizzazione maritale quando il marito si trovi in determinate condizioni. Ora che noi siamo entrati nel concetto di abolire l 'autorizzazione maritale, lasciamo che nessuna limitazione venga a restringere tale principio fondamentale che è, come dicevo dianzi, un omaggio che va reso alla donna.

Quindi credo che le piccole diversità di vedute, le quali non possono intaccare il sistema fondamentale, non abbiano ragion di essere, e costituirebbero una limitazione al nostro principio, limitazione che non pos-siamo ammettere.

Lo stesso dico all 'onorevole Caron, che f a c e v a una questione speciale. Egli voleva che fosse modificato il Codice di procedura penale nel punto in cui ammette che il .ma-Tito può dar querela per la moglie. In so-stanza egli diceva : se il marito può dar querela per la moglie, allarghiamo questo concetto nel senso che anche la moglie possa dare querela per il marito.

Oppongo all 'onorevole Caron due consi-siderazioni. La prima è il carattere pre-giudiziale, e cioè che, votando questo pro-getto di legge, il che è nel desiderio di tutt i , non si tocchino le altre leggi, salvo in quelle parti che sono strettamente e ne-cessariamente connesse al principio che con questa legge si viene a stabilire. Sotto que-sto punto di vista, debbo pregare l 'onore-vole Caron di non insistere, per non toccare il Codice di procedura penale.

L 'a l t ra considerazione riguarda il merito e mi pare che, anche nel merito, la propo-sta dell 'onorevole Caron abbia un concetto diverso dal tema che oggi tratt iamo.

L ' i s t i t u t o per cui il Codice di proce-

dura penale dà facoltà al marito di dar querela per la moglie, è un istituto che non si connette con quello dell 'autorizzazione maritale, ma col principio che resta invul-nerato, cioè che il marito è sempre il capo della famiglia ed è quindi giudice dell'op-portunità di sostituirsi alla moglie quando il decoro della famiglia richieda l 'azione del suo capo, rapida e pronta. Quindi an-che per la ragione di merito mi sembra che non sia il caso d'insistere.

Pestano due questioni che hanno una grandissima importanza, e che sono conte-nute negli ordini del giorno presentati dal-l 'onorevole Sichel e dall 'onorevole Lucci.

Ho già detto in precedenza che i due ordini del giorno toccano una materia così ampia, che assolutamente esula dalla pic-cola portata di questo disegno di legge. Si parla del voto alla donna e della equipara-zione completa della sua capacità giu-ridica.

Sono argomenti che non possono non es-sere nel cuore di ciascuno di noi, ma hanno bisogno di un profondo esame, hanno bi-sogno di sentire tutte le voci del paese, la maestà intera del Parlamento. Sarebbe un menomare tali questioni se, in una occa-sione come questa, si tentasse di risolverle, facendole entrare in qualche modo in un articolo di una legge come la presente.

I principi che gli onorevoli Sichel e Lucci hanno manifestato nei loro ordini del giorno saranno certamente tenuti in conto, e la frase non ha piccolo valore di fronte alla vast i tà del problema.

II mondo cammina e questi problemi certamente vengono innanzi in modo da accogliere sempre più larga e completa ade-sione da parte di tut t i coloro, che misurano gli enorni! passi che hanno portato la donna al livello in cui oggi si t rova.

Quindi prego che questi concetti riman-! . gano come raccomandazione. Verrà un gior-

no in cui discuteremo questi argomenti e ci troveremo concordi. , s

Ora fermiamoci a questo progetto che segna la fine di un istituto che si può dire morto, e che ha in questo momento il signi-ficato speciale di riconoscimento di tutte le alte benemerenze della donna, alla quale diciamo la nostra parola di solidarietà ci-vile, sicuri che, in qualunque frangente, avremo la cooperazione di questa parte gentile dell 'umanità, che si è mostrata così altamente degna della sua nobile missione. ( Vivissime approvazioni — Applausi — Con-gratulazioni).

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Atti Parlamentari — 18775 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL 'S MARZO 1 9 1 9

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole Cannavina, il quale ha presen-ta to il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo pro-porrà al più presto le riforme legislative necessarie per la sistemazione giuridica e sociale della donna coniugata a militare disperso ».

CANNAVINA. Consento pienamente, o-norevoli colleglli, in quanto testé diceva l'o-norevole ministro, e cioè che il tema dell'o-dierna discussione è l imitato esclusivamente alla abrogazione dello istituto dell'autorizza-zione maritale. Se non che proprio il concetto fondamentale informatore del progetto, che mira appunto alla reintegrazione dei diritti della donna e a darle libertà di movimento, offre lo spunto, che difficilmente altre di-scussioni offrirebbero, a prospettare almeno questioni gravissime, la cui risoluzione è urgente; questioni gravissime che, divenute assillanti e di indilazionabile risoluzione proprio per lo stato di guerra, riflettono la condizione giuridica e sociale della donna mari tata .

Comprendo come non sia possibile in occasione della odierna discussione fare di esse esame esauriente, prendere risoluzioni ponderate, dettare disposizioni speciali che tocchino altri ist ituti giuridici, diversi da quello dell 'autorizzazione maritale; ciò sa-rebbe inopportuno e imprudente; ma ri-tengo del pari essere questa occasione pro-pizia per eccitare l 'azione del Governo allo studio e alla preparazione di opportune norme legislative, ond'è che il mio ordine del giorno non mira ad altro che a questo, e non segnala allo studio del Governo se non un solo obbietto, per quanto gravis-simo e di suprema delicatezza.

E il tema su cui oggi richiamo l 'atten-zione della Camera ha per lo meno il pre-gio della novità relativa, in questo senso, che attraverso tut te le lunghe e ripetute discussioni, che già sono seguite e- tut tora si svolgono nel Parlamento, sia a propo-sito delle varie comunicazioni del Governo sia in occasione delle successive concessioni di esercizio provvisorio, non mai un ora-tore ebbe a considerare la condizione che la guerra ha creato alla moglie del militare disperso.

Sono note, onorevoli colleghi, le conse-guenze per noi di questo immane per quanto necessario conflitto : circa un milione tra feriti e invalidi e circa mezzo milione di morti !

L a condizione giuridica pertanto della famiglia, e quindi anche della moglie, sia in riguardo ai morti che in riguardo agli invalidi, non è rimasta mutata , essendo in-differente che la invalidità o la morte siano conseguenze dalla guerra ; e però bastano le disposizioni legislative vigenti a regolare i conseguenti rapporti familiari.

Ciò che la guerra ha in tali casi turba to è la sola condizione economica, e di ciò lo Stato si è occupato e preoccupato come di dovere, provvedendo, come ha provveduto,, con analoghi successivi decreti luogotenen-ziali, i quali mirano al maggiore risarci-mento possibile del danno prodotto alla famiglia per morte o per invalidità.

Ma qual'è invece la condizione della fa-miglia dei dispersi in guerra? Anzitutto:: quanti essi sono ? E di essi, quanti gli am-mogliati ed ammogliati con p r o l e ! Non è già da ritenere che il numero ne sia cosi-esiguo da rendere trascurabile il problema che concerne le loro famiglie. Già ai tempi della guerra d'Affrica i dispersi furono 4034, e il legislatore se ne preoccupò. Oggi, pur non potendone precisare il numero, può bene con sicurezza ritenersi che essi siano molte diecine di migliaia; e perciò sono migliaia e migliaia le giovani donne le* quali si t rovano nella dura condizione di essere, allo stato attuale delle cose, nè vedove, nè mari tate . E per la compagine familiare, in quanto ha t ra t to alla proprietà,, può ritenersi bastare le leggi attuali , ne l senso che ritoccando, rimodernando, inte-grando istituti di diritto esistenti, quale quello dell'assenza e quello della tutela , sia ben possibile prontamente, con relativa f a -cilità e sufficientemente, provvedere alle nuove esigenze. Certo il nucleo primo fon-damentale delle norme e delle disposizioni at te a regolare i rapporti patrimoniali della famiglia degli scomparsi in guerra c'è g ià nella legislazione attuale; bisognerà però per i dispersi in guerra sostituire alla pre-sunzione di vita , che è il presupposto del vi-gente istituto dell 'assenza, sostituire la pie-sunzione di morte, e modificare parzial-mente in ordine a tale diverso presupposto le relative disposizioni di legge.

E però a tal riguardo dico e ripeto che rimodernando e riformando parecchie di-sposizioni della legislazione imperante altre integrative dettandone, è pur possibile re-golare sollecitamente e senza gravi dissensi la condizione giuridica e patrimoniale delia-famiglia dell 'assente.

Ma per le mogli quale è la condizione;

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Atti Parlamentari — 18776 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 9

e la sor te ! Quale il loro avvenire nello s ta to a t t ua l e della legislazione? Esse non sono nè vedove, nè mar i ta te ; di esse è facile per quan-t o penoso, prevedere l 'avvenire, se le cose per un pezzo dovessero restare come stanno. 0 queste infelici in fa t t i serberanno incon-t a m i n a t a la fede coniugale, ed esse saranno condanna te alla sterilità - proprio quando 1 vuot i f a t t i nella popolazione dalla guerra richiederebbero aumento r ipara tore di na-scite - o esse ubbid i ranno 'ag l i ineluttabil i e incoercibili bisogni della carne, cui non è umano pretendere resistenza incondizionata e costante per anni, nella, lusinga di una speranza che per ogni giorno che passa di-viene più debole e più lontana, ed allora, per salvare il loro onore, esse nel l 'a t to di divenire madr i d iventeranno insieme delin-quent i per procurato aborto o per infantici-dio, col conseguente abbandono dei loro figli legittimi per la conseguente necessità della giustizia punitr ice. O esse infine, ad evitare i rigori della legge penale, comprimeranno i l sentimento dell' onore, e saranno allora costre t te ad in t rodurre nella casa coniugale i f r u t t i dei loro recenti illegittimi amori, dando al bas ta rdo veste e diri t to di figlio legitt imo per la presunzione di pa te rn i tà nel mari to disperso; cosicché sarà pub-blico e permanente lo scandalo, con grave irreparabile depressione di ogni sentimento morale nella donna e, peggio ancora, nei suoi-vfLgliuoli. Inuti le dilungarsi su ciò che non ha bisogno di dimostrazione, essendo e-vidente la necessità di provvedere alla sorte di sì gran numero di donne i cui mari t i scomparvero in guerra, onde esse non si t rovino nelle cennate condizioni dolorosis-sime ed esiziali per esse, per la famiglia, per la nazione.

Anche in questo, onorevoli colleghi, ci è d ' insegnamento il dir i t to romano.

Consentitemi di leggere addi r i t tu ra la leg-ge 6 De Divortiis, che è di un' invidiabile pre-cisione: « Le mogli di coloro che pervennero in potestà del nemico-possono reputars i ma-r i ta te per ciò solo che non possono mari tars i ad altr i inconsideratamente. E in generale conviene decidere che fin quando è certo che i mari t i vivono in ischiavitù, le mogli loro non hanno facol tà di passare ad al tre nozze, purché non vogliano esse stesse som-minis t rare la causa del r ipudio.

«... Sepoi è incerto che egli sia tenuto vivo dai nemici o sia già morto, allora, scorsi cinque anni dal tempo della prigionia,, è permesso alle mogli di incontrare nuove nozze, di modo però che il matr imonio si

consideri sciolto di buon grado e ciascuno conservi integri i p ropr i d i r i t t i» .

Cotesta legge del diri t to romano presup-pone, è vero, il divorzio. IST-on io certo chie-derò ora la istituzione del divorzio, che, come ha già det to autorevolmente il mini-stro, non è oggi in discussione, nè di esso sarebbe possibile discutere la introduzione nel nostro dir i t to positivo in questo mo-mento : a t tua lmente mi è lecito solo argo-mentare, che nei paesi dove già esiste l'i-s t i tuto non sarà punto difficile di regolare la condizione -delle mogli dei mili tari di-spersi, in quanto che basterà semplicemente aggiungere ai consueti casi di divorzio, cioè all 'adulterio, agli eccessi, sevizie ed ingiurie gravi e alle condanne a pene af-flittive, la ipotesi nuova dell 'assenza.

E infat t i , onorevoli colleghi, nel Giappo-ne, giusta il codice del-1898, è ammesso il di-vorzio proprio per l 'assenza di almeno tre anni, la quale lasci ignorare se lo scomparso sia ancora in vi ta o no. In Eussia era con-cesso il divorzio per l 'assenza duran te cin-que anni di uno degli sposi dal domicilio coniugale quando accomj)agnata dal fa t to che l 'assente non abbia dato sue notizie duran te tale periodo di tempo.

E lo stesso è per i paesi scandinavi, cioè la Danimarca, la Svezia e la Norvegia, per i quali il periodo di assenza, ai fini del di-vorzio, var ia dai cinque ai sette anni, per quanto nella Svezia non sia a par lare di un vero e proprio divorzio, perchè è data, in caso di assenza, semplicemente facoltà a novella unione, la quale può sciogliersi col r i torno del primo mari to, salvo ai tre interessati di intendersi su un ' a l t r a solu-zione. Infine, a quanto io mi sappia circa i paesi in cui vige lo is t i tuto del divorzio, è desso concesso nella colonia francese del-l 'Annam per assenza regolamentare dichia-ra ta , e nella Bulgaria, con la legge del marzo 1897, per assenza del mari to durante qua t t ro anni senza che egli faccia conoscere il luogo del suo soggiorno o senza provve-dere ai bisogni della moglie.

Manifestamente nella grave condizione della moglie dello scomparso in guerra, nel numero di esse considerevolissimo ed im-pressionante, nelle disastrose conseguenze che ne derivano per la morali tà pubblica e p r iva ta in rappor to alla famiglia ed alla società, io ravviso nuovo elemento e con-t r ibuto di f a t to notevole alla tesi del di-vorzio; donde la necessità indilazionabile di esame accurato e profondo nei fini per lo meno di farne applicazione al caso spe-

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Atti Parlamentari

LEGISLATURA XXIV

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Camera dei Deputati

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cialissimo della donna il cui marito scompar-ve per fatto della guerra.

Io per mio conto dichiaro subito, per quanto la mia opinione personale abbia scarso valore per la mia scarsa autorità, di non avere alcuna avversione al divorzio; anzi, per profonda convinzione, sono a tale istituto favorevole.

Comunque, pel caso da me segnalato, non incombe a me l'obbligo di provvedere; è obbligo e dovere imprescindibile del Go-verno lo esaminare senza ritardo la condi-zione di cose che la guerra ha a tal riguardo creata, e risolvere, con provvedimenti adat-ti, una situazione penosa e pericolosa per tutti .

E a tal proposito ricorderò che esistono dei precedenti...

P R E S I D E N T E . Onorevole Cannavina, tenga conto dello stato dei lavori della Ca-mera, e delle materie all'ordine del giorno.

CAlTOi AVINA. Onorevole Presidente, io non uso quasi mai del mio diritto alla parola, e molto meno ne abuso. Mi pare che il tema sia tale da interessare l'atten-zione della Camera, e da autorizzarmi a ricordare almeno che il precedente c'è, e -che purtroppo, se quel precedente che con-siste nel disegno di legge presentato dal compianto onorevole Gianturco nel 1897, non fosse stato dimenticato dopo la di-scussione che ne seguì alla Camera dei de- i putati nel 1898, oggi forse avremmo una legge regolatrice della materia. E tanto più credo proprio doveroso tener ancora per pochi mi-nuti la parola ed insistere per le sollecite provvidenze, in quanto non vorrei passas-sero invano dei decenni, quanti sono passati dal 1897 fino ad oggi.

Di fatto, in seguito della guerra africana l'onorevole Gianturco, come ho già detto, presentò il 2 dicembre 1917 un disegno di legge sull'accertamento dello stato ci-vile degli scomparsi in guerra, disegno che fu discusso dalla Camera dei deputati nella seduta deh 12 luglio 1898 non ostante la proposta di rinvio dell'onorevole Monti-Guarnieri, il quale insisteva per uno studio più profondo, accurato e completo della questione anche in rapporto agli scomparsi per terremoti, naufragi ed altri infortuni, li a Camera approvò quel disegno di legge, ma purtroppo mancò la discussione in Se-nato. Cosicché il ricordato disegno di legge di riconosciuta urgenza giuridica, politica <e sociale nel 1898, del quale il relatore rilevò, in mezzo.ai mormorii dei colleghi, la portata

e l'applicazione ad eventuali guerre future, non è ancora oggi una legge dello Stato. E pur troppo io, che ne so per esperienza pro-fessionale, posso assicurare alla Camera, che si lamentano tuttavia casi dolorosi, i quali forse diverranno irreparabili, concernenti famiglie di scomparsi durante la ormai lontana guerra eritrea, ond'è ancor meno tollerabile un ulteriore indugio quando il numero dei dispersi nella guerra d'oggi su-pera di gran lunga i quattromila scomparsi di allora, e che pur bastarono a richiamare allora l'attenzione del legislatore.

Comunque, per ubbidire all'invito di brevità rivoltomi dal Presidente, io ricor-derò solo che il progetto Gianturco, con l'articolo 14, era sollecito di provvedere an-che alla sorte della moglie del disperso, di-sponendo che costei potesse contrarre nuove nozze, le quali peraltro restavano annullate di diritto nel caso di ritorno dello scom-parso o di sicure notizie della esistenza in vita di lui, salva l'applicazione dell'arti-colo 116 del Codice civile circa gli effetti civili del matrimonio sia in rapporto ai coniugi di buona fede, che in riguardo ai figliuoli nati dalle seconde nozze. I l quale sistema, per quanto impeccabile secondo la logica del diritto, giacché col ritorno dello scomparso o con le sicure notizie della esi-stenza in vita di lui vengono a mancare la condizione e il presupposto indispensabili per la validità del secondo matrimonio, pure non sembra il preferibile, se si inter-roga e si scruta la realtà della vita/

La lunga assenza, almeno nella gran maggioranza dei casi, avrà affievolito nel disperso la intensità degli affetti familiari; certo di molto affievoliti, se non del tutto scomparsi, saranno l'affetto e il ricordo di lui sia presso la donna che fu già sua mo-glie e che, con la novella legittima unione, dischiuse il suo cuore alle gioie della nuova famiglia, sia presso i figliuoli, che, con i nati del secondo letto, costituirono novella unità familiare avente a capo il secondo marito. D'altronde, creato ormai un con-sòrzio nuovo familiare palpitante di vita attuale, non sembra umano e nemmeno giusto, in ossequio al rigore dello stretto diritto, disciogliere, annullandola, la so-cietà familiare in atto per far rivivere una famiglia ormai da anni fondamental-mente disciolta. E però al valoroso quanto solerte guardasigilli, cui sono sicuro di non aver fatto invano appello, tanto più perchè degno del suo ingegno è lo esame del ponderoso ternario oso raccomandare

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Cam,era dei Deputati ' gec-

Alti Parlamentari — 18778 —

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1919

che le seconde nozze p r e v a l g a n o sulle pr ime.

D o v r à a t u t t o ciò pervenirs i per v i a di a n n u l l a m e n t o o per v i a di d ivorz io da in-t r o d u r r e nella nostra legis lazione ? I n f o n d o , l i m i t a t a m e n t e al caso che ne o c c u p a le con-seguenze sono le stesse : quello che occorre a n z i t u t t o è che si p r o v v e g g a subito.

E così, onorevole Pres idente , ho finito. N o n ho impiegato che pochi minut i q u a n t i b a s t e v o l i a far cenno del t e m a propostomi . Credo di non a v e r f a t t o perdere .tempo alla Camera i n t r a t t e n e n d o l a sopra ogget to di scarsa i m p o r t a n z a o di v a l o r e p u r a m e n t e dot t r inar io , nè di a v e r r ipetuto le cose ormai dette nelle interminabi l i discussioni concernent i la r isoluzione dei t a n t i pro-blemi creat i dal la guerra, e che r i g u a r d a n o l ' a g r i c o l t u r a , i commerc i , gli. scambi , ecc. R i t e n g o , che pure occorrendo a l tr i s tudi e ben a l t r a a u t o r i t à , che non sia la mia, per un esame a f o n d o del p r o b l e m a da me pro-posto, l ' a v e r l o so lamente p r o s p e t t a t o e l ' a v e r n e so lamente r i l e v a t o la i m p o r t a n z a al cospet to della C a m e r a cost i tuisca a t t o , o l tre che doveroso per me, ut i le pel nostro paese.

H o f iducia che l ' a t t u a l e ministro guar-dasigil l i accogl ierà il mio v o t o caldiss imo e v o r r à al più presto p r e s e n t a r e al P a r l a -mento un disegno di legge, il quale regol i la condiz ione del la donna e della f a m i g l i a del mi l i tare disperso. E g l i , ne son sicuro, in formerà un t a l disegno di legge allo spi-rito dei t e m p i moderni i n f o n d e n d o così fiotti di sangue n u o v o nella r innove l lantes i v i t a i ta l iana . (Vivissime approvazioni — Congra-tulazioni).

P R E S I D E N T E . H a f a c o l t à di par lare l 'onorevo le ministro di graz ia e g iust iz ia .

F A C T À , ministro di grazia e giustizia e dei culti. L a d ichiaraz ione f a t t a d a l l ' o n o r e v o l e C a n n a v i n a , in pr incipio del suo bel l issimo discorso, di non volere in trodurre una di-scussione g r a v e ed a m p i a su l l ' argomento important iss imo, ma di l imitarsi ad ecc i tare l ' a t t e n z i o n e del G o v e r n o sulla questione che p r o p o n e v a , mi dispensa dal la discussione.

A v v e r t o però l 'onorevo le C a n n a v i n a che la quest ione t o c c a t a è di così a l ta i m p o r t a n z a g iur idica e sociale e di t a n t a p ie tà , che il G o v e r n o sente il dovere di assicurare che studierà questo a r g o m e n t o con t u t t a l 'a la-cr i tà che l 'onorevole C a n n a v i n a ha v o l u t o at tr ibuirg l i , e con t u t t a la di l igenza che è necessaria. (Approvazioni — Commenti).

Vorre i ora pregare l 'onorevole Sichel di r i t i rare il suo ordine del g iorno?

P R E S I D E N T E . O n o r e v o l e Sichel , dica, se m a n t i e n e o r i t i ra il saio ordine del giorno. B a d i però che non d e v e f a r e un discorso, ma dire sì o no. (Si ride — Approvazioni)..

S I C H E L . Mi sarà però permesso di spie-gare le ragioni per cui credo di dover lo mantenere . L ' o n o r e v o l e ministro ha dichia-rato di respingere gli ordini del giorno spe-c ia lmente per la m a n c a n z a di c o n n e s s i t i t r a l ' o g g e t t o degli ordini del giorno e la legge di cui si discute. E b b e n e io mi r iporto a q u a n t o ha f a t t o la stessa Commissione,, la quale co l l ' ar t ico lo ci ha dato l 'esempio che si può, anche in sede di discussione d i una legge p a r t i c o l a r i s s i m a , estendere i con-fini delle disposizioni del la legge stessa.

P R E S I D E N T E . I n s o m m a , onorevole S i -chel, lo mant iene o lo r i t i ra ?

S I C H E L . t e r questa r a g i o n e lo man-tengo.

Ma una seconda ragione poi è questa,, che io non i n t a c c o la s t r u t t u r a e l 'oggetto della legge, in q u a n t o esprimo solo il pen-siero di conf idare in un prossimo p r o v v e -dimento leg is la t ivo che ' r i so lva la quest ione-Dico confida e non invita. E d anche perciò m a n t e n g o l 'ordine del g iorno.

P R E S I D E N T E . O n o r e v o l e L u c c i , man-tiene o r i t ira il suo ordine del g iorno !

L U C C I . L o rit iro. P R E S I D E N T E . O n o r e v o l e S a n d r i n i f S A N D R I N I . L o m a n t e n g o come voto-

al la fine della discussione della legge. P R E S I D E N T E . O n o r e v o l e Cannavina?: C A N N A V I N A . D o p o le d ichiarazioni

de l l 'onorevole ministro, r ingrazio e ritiro* il mio ordine del g iorno.

P R E S I D E N T E . L a Commissione a c c e t t a l 'ordine del giorno del l 'onorevole S iche l?

D I S T E F A N O , relatore. L a Commissione può a c c e t t a r e come semplice v o t o l 'ordine del giorno del l 'onorevole Sichel. (Segni di assentimento delVonorevole ministro guarda-sigilli).

P R E S I D E N T E . Ri leggo l 'ordine del gior-no del l 'onorevole Sichel a c c e t t a t o come sem-plice v o t o dal la Commissione.

« L a Camera , mentre p a s s a al la discus-sione degli art icol i del p r o g e t t o di legge sulla c a p a c i t à g iur idica della donna, confida che un prossimo p r o v v e d i m e n t o leg is la t ivo sa-prà c o m p l e t a r e la c a p a c i t à g iur idica della donna col l 'es tendere ad essa il diritto elet-tora le pol i t ico ed a m m i n i s t r a t i v o . »

L o pongo a p a r t i t o .

(Dopo prova e controprova è approvato).-

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'Atti Parlamentari 18779 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 9

Proced iamo alla discussione degli ar t i -coli :

Ar t . 1. « Gli ar t icol i 134, 135, 136, 137 ed il ca-

poverso del l 'ar t icolo 1743 codice civile so-no abroga t i .

« Gli ar t icol i 1106 e 1107 del codice civile sono abrogat i , in q u a n t o si r i feriscono alle null i tà per d i fe t to di autor izzazione mari-tale, salvo le disposizioni, di cui a l l 'a r t i -colo 8 della presente legge ».

A ques t ' a r t i co lo l 'onorevole Sandr in i propone il seguente emendamen to .

« Nel secondo comma, dopo : 1107, sosti-tuire le parole del testo ministeriale e cioè: 1300 e 1307 del Codice civile, in quan to si r iferiscono alle donne mar i t a t e , sono pari-menti ab roga t i ».

S A N D R I N I . Lo ri t i ro, perchè se ne parla dopo al l 'ar t icolo 8.

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Belot t i , in-sieme con gli onorevoli Borromeo, De Capi-tani , Degli Occhi, Yenino, Malliani, Man-zoni, Benaglio, Bonomi Paolo, Ro ta , pro-pone la seguente aggiunta :

« I n caso di confl i t to di interessi f r a ma-rito e moglie, e salvo il caso del l 'ar t icolo 13 del Codice di commercio, la moglie dovrà essere au to r i zza ta da l t r i buna l e» .

Onorevole Belot t i , lo m a n t i e n e ? B E L O T T I . Lo mantengo . S A N D R I N I . D o m a n d o di par la re . : P R E S I D E N T E . Par l i . S A N D R I N I . Ho chiesto di pa r l a r e per

dire semplicemente , che l ' e m e n d a m e n t o Belotti , pu r f acendo omaggio alla nobile finalità cui si ispira il p roponen te , è in contradizione col concet to i n fo rma to re del presente disegno di legge. I l confl i t to d'in-teressi per coniugi non può verificarsi se non nei casi nei quali , a t enore del l 'ar t icolo 134, occorre l ' au tor izzazione mar i ta le . Abol i ta l 'autor izzazione mar i ta le , il confl i t to non Può più aver luogo. Noi, con questo emen-damento, m a n t e r r e m o sot to a l t ro a spe t to l ' is t i tuto, che vogliamo abolire ; aggiun-gendo anzi nuovi casi ai vecchi, nei quali , a tenore del l 'ar t icolo 134, occorreva l ' au to-rizzazione mar i ta le . Quindi chiedo che l'e-mendamento del l 'onorevole Belo t t i venga respinto, anche per ev i ta re quel ginepraio di liti che l ' emendamen to medesimo sarebbe dest inato a sollevare.

P R E S I D E N T E . H a faco l tà di pa r l a r e l 'onorevole re la tore . k S T E F A N O , relatoreHo già de t to , l e r i , le ragioni per cui, a nome della Com-missione, non posso acce t t a re l ' emenda-

mento . L 'onorevole Belo t t i vor rebbe la-sciar f e rma l ' au tor izzazione giudiziale pe r il caso di opposizione di interessi , cioè, pe r quel caso per cui nella relazione scrissi che nella mate r ia del l ' autor izzazione mari-ta le era il più i r to di controversie , dappoi -ché si d i sputò sulla essenza stessa e sul con tenu to giuridico della opposizione di in-teresse, sul se la opposizione possa essere eventua le e non a t t ua l e e sul se debba egual-men te essere a t t ua l e il danno , ecc. ecc.

Questioni, che diedero luogo alle contro-versie più gravi, in cui gli au tor i più re-p u t a t i ne dissero di ogni colore.

Ora, se noi facc iamo questa legge, anche per me t t e r e fine a t u t t e le quest ioni che sii. ag i t avano sul l 'autor izzazione mar i ta le , e quindi per abrogar la ; mantenere , pel caso di opposizione di interessi , l ' autor izzazione giudiziale sarebbe lo stesso che f a re rien-t r a r e dalla finestra quello che è uscito dalla po r t a , p e r p e t u a n d o uno s ta to di cose, al. quale il legislatore, oggi, ha volu to ovviare .

P R E S I D E N T E . H a faco l tà di pa r l a re l 'onorevole minis t ro guardasigil l i .

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. P a r l a n d o nella discussione generale ho già prega to l 'onorevole Belo t t i di non insistere su l l ' emendamento .

Non r ipe to le ragioni a d d o t t e da l re la tore ; ma ev iden temente noi qui r ipr i s t ineremmo quel l ' i s t i tu to dell ' autor izzazione mar i t a l e che vogl iamo distruggere, aggravando lo anzi di mille incertezze e pericoli maggiori . Quindi sarebbe a d d i r i t t u r a la dis t ruzione della legge.

Prego perciò la Camera di non appro-va re l ' emendamen to del l 'onorevole Belot t i .

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Be lo t t i in-siste nel suo emendamen to?

B E L O T T I . Sono spiacente di non po te r pa r l a re in meri to , ma insisto nel mio emen-damento .

P R E S I D E N T E . Poiché l 'onorevole Be-lo t t i insiste ne l l ' emendamento , che non è acce t t a to nè dal minis t ro , nè dalla Com-missione, lo me t to a pa r t i t o .

(Non è approvato). Pongo a p a r t i t o l 'ar t icolo pr imo nel te-

sto p ropos to dalla Commissione. (È approvato).

Art . 2.

« All 'ar t icolo 13 del Codice di commer-cio è sost i tu i to il seguente :

« La moglie che vende, so l tanto , le merci del t raff ico del mar i to non è, solo per ciò, commerc ian te .

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Atti Parlamentari LEGISLATURA XXIV

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1» TORNATA DELL' 8 MARZO 1919

« L ' a r t i c o l o 14 del Codice di commerc io è a b r o g a t o .

« È p u r e a b r o g a t o l ' a r t i co lo 15 dello stesso Codice, in q u a n t o si r i fer isce a l consenso de l m a r i t o ».

S A N D R I N I . D o m a n d o di p a r l a r e . P R E S I D E N T E . H a f a c o l t à d i p a r l a r e , m a

c o n la r a c c o m a n d a z i o n e di essere b reve . S A N D R I N I . N o n dubi t i , s ignor Pres i -

d e n t e . Si t r a t t a pe rò di u n a ques t i one de-l ica t i ss ima, e p rego la C a m e r a di vo l e rmi concede re u n m i n u t o di a t t e n z i o n e . .

Ne l l ' a r t i co lo 14 del Codice di commerc io , c h e i n t e n d i a m o con ques to a r t i co lo 2 di abol i re , e ra sc r i t to cos ì : « S e la moglie è i n c o m u n i o n e di ben i col m a r i t o secondo le d isposiz ioni del Codice civile, essa obbl iga ez i and io il m a r i t o r i s t r e t t a m e n t e agli u t i l i de l l a c o m u n i o n e » .

Ques to era in coo rd inaz ione con l ' a r t i -colo 1436 del Codice civile, il qua l e d ice : « L ' e f f e t t o del la c o m u n i o n e t r a coniugi è di r e n d e r e c o m u n i e divis ibi l i gli a cqu i s t i f a t t i da i coniugi u n i t a m e n t e o s e p a r a t a m e n t e du-r a n t e la comunione , sia che p r o v e n g a n o d a l l ' i n d u s t r i a del m a r i t o sia che p r o v e n -g a n o d a l l ' i n d u s t r i a del la m o g l i e » .

Ora b a d i a m o bene al la i n t e r f e r e n z a di ques t e due disposizioni . I l l eg is la tore com-m e r c i a l e con l ' a r t i co lo 14 i n t e n d e v a di pre-s e r v a r e il m a r i t o dagl i e v e n t u a l i pericol i de-r i v a n t i da l l ' eserc iz io del commerc io da p a r t e della mogl ie e d iceva che il p a t r i m o -nio c o m u n e p u ò s o l t a n t o a p p r o f i t t a r e del-l ' i n d u s t r i a del la moglie, non p u ò m a i esserne d a n n e g g i a t o ; q u i n d i le p a s s i v i t à che la mo-glie p u ò i n c o n t r a r e in conseguenza del l 'eser-cizio del commerc io , di cui a l l ' a r t i co lo 14, n o n f a n n o car ico sulla c o m u n i o n e di cui al-l ' a r t i c o l o 1436 del Codice civile.

Se si abol isce il c a p o v e r s o de l l ' a r t i co lo 14, des idero sapere , nel pens ie ro del rela-to re , come venga a t r o v a r s i la comun ione m a r i t a l e dei beni .

A p a r e r mio v e r r e b b e a t r o v a r s i in que-s t a condiz ione , cioè di a v e r d a n n o e gio-v a m e n t o da t u t t e le a t t i v i t à e da t u t t e le pa s s iv i t à de l l ' uno o de l l ' a l t r o dei coniugi d u r a n t e il m a t r i m o n i o . E d a l lo ra ne deri-ve rebbe , che essendo di l ibero esercizio il commerc io del la d o n n a m a r i t a t a , se ques t a venisse a fa l l i re o con t r aes se delle obbl iga-z ion i al di là del p r o p r i o p a t r i m o n i o com-merc ia le , le r e l a t i v e conseguenze a n d r e b -b e r o a fe r i re il p a t r i m o n i o c o m u n e dei co-n iug i .

Ecco pe rchè prego l ' ono revo le min i s t ro ,

l ' ono revo le r e l a t o r e e la C a m e r a a b a d a r e a q u e s t a ques t ione , che per la sua delica-tezza e la sua i n t e r f e r e n z a è g rave , e di ve-dere se non sia il caso di m a n t e n e r e la di-spos iz ione in pa ro l a , in q u a n t o il comma de l l ' a r t i co lo 14 n o n è l i m i t a t i v o della ca-p a c i t à g iur id ica del la d o n n a , m a so l t an to l i m i t a t i v o degli e f fe t t i del commerc io della d o n n a . ( In terruz ioni ) .

A b b i a t e paz ienza , p e r c h è la ques t ione è g rav i s s ima e p o t r e b b e d a r luogo a mol t i e g rav i i nconven ien t i .

F a c c i o ino l t r e osse rva re che per l ' a r t i -colo 1438, s empre r i s p e t t o al la comunione , si d i ch ia ra che il m a r i t o solo p u ò ammini-s t r a r e i ben i del la c o m u n i o n e e s t a re in giudizio. Se abol i s te c o m p l e t a m e n t e il com-m a de l l ' a r t i co lo 14, d o v r e s t e d a r e l 'esercizio de l l ' az ione g iud iz ia r ia a l m a r i t o a n c h e per il commerc io del la d o n n a . È ammissibi le ques to ? i.

Ma mi r endo con to de l l ' o ra e non mi di-lungo di p iù in a t t e s a delle spiegazioni che mi v o r r a n n o f a v o r i r e l ' onorevo le minis t ro e l ' onorevo le r e l a to re .

D I S T E F A N O , relatore. Chiedo di par la re . P R E S I D E N T E . Ne ha f a c o l t à . D I S T E F A N O , relatore. Brev i ss ime pa-

role su q u e s t a ques t ione , che ieri è s t a t a già s f io ra ta , pe r chè a n c h e l ' onorevo le Abozzi ebbe a so l levar la nel suo discorso ed io ebbi a r i spondere .

I n sos t anza che cosa f a c c i a m o con que-s to a r t i co lo? ' R e n d i a m o la moglie indipen-d e n t e da l m a r i t o , g iacché la moglie può e se rc i t a re il commerc io senza bisogno del-l ' au to r i zzaz ione del m a r i t o o del t r ibuna le . P o s t o ciò, l ' a r t i co lo 14 nel suo p r imo capo-verso n o n p u ò r i m a n e r e , p e r c h è in t a n t o p o t e v a g ius t i f icars i ques t a eccezione f a t t a da l leg is la tore , in o rd ine agli e f fe t t i del commerc io del la mogl ie sugli u t i l i della co-mun ione , in q u a n t o il m a r i t o d a v a il suo consenso e la sua au to r i zzaz ione al com-merc io stesso.

E c c o pe rchè la Commiss ione ha mante -n u t o l ' abo l iz ione de l l ' i n t e ro a r t i co lo 14 pro-p o s t a nel disegno del Governo .

Se n o n che, l ' onorevo le Sand r in i solleva d u b b i in ord ine a l l ' a r t i co lo 1436 del Codice civile.

Ma l ' ab rogaz ione de l l ' a r t i co lo 14, del Co-dice di commerc io , p r i m o capoverso , non t occa m e n o m a m e n t e la d isposiz ione dell ar-t icolo 1436 del Codice civile.

H o già d i c h i a r a t o che in o rd ine al re-gime p a t r i m o n i a l e del m a t r i m o n i o , l ' a t t u a l e legge non i n n o v a nul la e r i m a n g o n o in tegre

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Atti Parlamentari — 18781 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - 1» SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 9

le disposizioni d e t t a t e per la do te e per la . comunione.

Per la comunione l ' a r t i co lo 1436 dice che gli acquis t i f a t t i dal la moglie e da l mar i to d u r a n t e la comunione res tano co-muni e divisibili.

Quan to alla ammin i s t r az ione dei beni della comunione, non si p o t e v a toglierla al mari to , perchè si sarebbe modif icato l ' a r t i -colo 1438, che era fuor i quest ione nella legge at tuale .

P e r t a n t o , il p r imo capoverso del l 'ar t i -colo 14 del Codice di commercio deve es-sere soppresso, se vogl iamo tener fe rmi il principio della piena capac i t à della donna e le conseguenze del pr incipio stesso.

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di par la re .

P R E S I D E N T E . Ne ha faco l tà . FACTA, ministro di grazia e giustizia e

dei culti Non ho che da r i fer i rmi alle dichia-razioni di indole generale. Se vogliamo la legge, dobbiamo s ta re alle conseguenze. Sic« come la legge ha per base di non tocca re altri a rgoment i , mi pa re che quan to è pro-posto dalla Commissione sia chiarissimo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi a l t re os-servazioni, me t to a p a r t i t o l ' a r t icolo 2.

(È approvato). Art . 3-

« Gli art icoli 799 a 805 del Codice di pro-cedura civile sono a b r o g a t i » .

(E approvato). Art . 4.

« La pr ima p a r t e del l 'ar t icolo 252 del Co-dice civile è modi f ica ta come segue :

« Sono consulent i di d i r i t to nel l 'ordine seguente, quando non f a n n o p a r t e del con-siglio di famigl ia in a l t re qua l i t à :

1° gli ascendent i del minore ; 2° i f ra te l l i e le sorelle germane ; 3° gli zii o le zie.

« È abroga to il numero 1 del l 'a r t icolo 268 del Codice civile. [

« Nel n. 1 del l 'a r t icolo 273 dello stesso Co-dice sono soppresse le paro le : « che possono essere tutrici».

Art . 5. « I l d i r i t to di opposizione del mar i to , di

a l l 'a r t icolo 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed a l l ' a r t icolo 9 della legge

luglio 1888, n. 5546, è abol i to . « L 'ar t icolo 12 della legge 17 luglio 1890, 6972, è abroga to .

« È inol t re ab roga t a ogni a l t r a disposi-zione con t r a r i a alla p resen te legge. »

(È approvato). Verrebbe ora l 'ar t i-colo 5-bis, p ropos to

dal l 'onorevole Carón : « Il primo capoverso dell'articolo 153 del

Codice di procedura penale, resta così modi-ficato :

« Fuo r i de) caso prev is to nel l 'ar t icolo 356 del Codice di p rocedura penale , possono -anche p resen ta re querela, uno dei coniugi in r app resen tanza del l ' a l t ro , il genitore, tu -to re , ecc. »

GABON. Lo r i t i ro . P R E S I D E N T E . Sta bene.

Ar t . 6. « L 'a r t ico lo 10 del Codice di p rocedura

civile è ab roga to per quan to si r iferisce alle donne ».

(È approvato). Art . 7.

« L e donne sono ammesse, a pa r i t i to lo degli uomini , ad eserci tare t u t t e le profes-sioni ed a coprire t u t t i gli impieghi pubblici , esclusi so l tan to , se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che im-pl icano po te r i pubbl ici giurisdizionali o l 'esercizio di d i r i t t i e di po tes t à pol i t iche, o che a t t engono alla difesa mi l i tare dello S t a to ».

L 'onorevole Lucci p ropone il seguente emendamen to :

« Dopo le parole : impieghi pubblici , sop-primere il resto dell'articolo ».

Questo e m e n d a m e n t o è firmato anche dagli -onorevoli Marangoni , Chiaravigl io, Caval lar i , Brunel l i , Buonvino , Maffl, Cotu-gno, Musat t i , Basi le e Pescet t i .

L 'onorevole Lucci ha f aco l t à di svol-gere il suo emendamento .

LUCCI. Due paro le di chiar imento . Come ha de t to l 'onorevole minis t ro , la legge non deve essere a l la rga ta ; ma d ' a l t r a p a r t e l 'a-vete a l la rga ta , perchè ave te ammesso le donne all 'esercizio di funz ion i pubbl iche, come quelle di avvoca to , di p rocura to re , di a rb i t ro . Allora io vi domando di res ta re in quest i limiti, concorda t i t r a Ministero e Commissione, e di s t a re alle conseguenze, che sono queste.

Voi di te che le donne sono ammesse a eserci tare t u t t e le professioni ed a coprire t u t t i gli impieghi, esclusi so l tan to quelli

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Atti Parlamentari

LEGISLATURA XXIV

— 18782 —

- I a SESSIONE - DISCUSSIONI -

Camera dei Deputati

I a TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 9

che implicano dei poteri pubblici, come sarebbe la magistratura.

Ma quando ammettete che la donna possa essere arbitro o procuratore, non comprendo perchè non possa essere magistrato.

Voi aggiungete che le donne sono escluse dall' esercizio di diritti e di potestà politiche e da tutto ciò che si att iene alla difesa mi-litare dello Stato. Ebbene durante la guerra avete adibito le donne agli uffici telegrafici e agli uffici di informazioni segrete. Come mai sentite ora lo scrupolo di non ammet-terle ad uffici che si attengono alla difesa dello S t a t o ? Non vi rimaneva che dire che saranno escluse dalla leva. {Ilarità).

Ora questo non ha ragione di essere a nor-ma del criterio concordato tra Commissione e Ministero, ed allora dite chiaramente che tut te le donne sono ammesse all'esercizio di tut te le funzioni pubbliche. Insisto quindi nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole ministro per la grazia e giu-stizia.

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. È giustissima l'osservazione dell'ono-revole Lucci , che questo articolo oltrepassa i limiti del disegno di legge in discussione; ma appunto perchè li oltrepassa, è neces-sario contenerlo in tali limiti.

Perciò prego l'onorevole Lucci di non volere insistere nella sua proposta di sop-pressione della seconda parte dell'arti-colo.

Sinché si parla dell' ammissione della donna alle professioni e agli impieghi pub- j blici si può essere d'accordo, salvo una pic-cola modificazione che proporrò; ma quando si t ra t ta dell'esercizio di poteri pubblici giurisdizionali, di diritti e di potestà poli-tiche o che attengono alla difesa militare dello Stato , entriamo in uno di quei colos-sali argomenti, che hanno bisogno di una discussione più vasta e profonda.

Ora, questo disegno di legge aveva sol-tanto lo scopo di integrare la capacità della donna nel diritto privato, e mi pare peri-coloso trasportare la questione nel campo sconfinato del diritto pubblico. Dovrei quin-di, qualora l'onorevole Lucci insistesse nella sua proposta, pregare la Camera di respin-gerla.

E poiché ho accennato ad una modifica-zione da introdurre nell 'articolo 7 del pro-getto della Commissione, la spiego imme-diatamente.

L 'art icolo dice: «Le donne sono ammesse^ a pari titolo degli uomini, ad esercitare

tut te le professioni ed a coprire tutt i gli impieghi pubblici» . Qui vorrei che si ag-giungesse: «nei m o d i c h e saranno indicati da apposito regolamento ». L'aggiunta ha lo scopo di regolare tut ta questa materia, e di non abbandonarla ad un solo articolo di legge senza un tutto organico che possa servire anche d' interpretazione.

L 'art icolo poi prosegue: «esclusi sol-tanto, se non vi sieno ammesse, ecc. ». Quella parola «soltanto» mi pare superflua, ed io la toglierei, anche perchè dà un senso di restrizione del concetto liberale della disposizione, mentre invece non significa gran cosa.

M O D I G L I A N I . Onorevole ministro, fac-cia una transazione con l'onorevole Lucci, e non insista nel voler sopprimere la pa-rola «sol tanto» .

EACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non vi insisterò. Insisto però sul-l 'aggiunta alla prima parte che, cioè, l'am-missione agli impieghi pubblici sarà disci-plinata per regolamento.

C A M E R O N I . Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. CAMERONI . Consento nell'aggiunta pro-

posta dall'onorevole ministro per la grazia e giustizia, la quale risponde ad una fina-lità pratica, che non ha bisogno di essere i l lustrata.

Però noi conosciamo tut t i la consuetu-dine purtroppo invalsa nei nostri ordina-menti, per cui la pubblicazione dei regola-menti spesso è prorogata all'infinito e spesse volte si rende con essi l 'applicazione delle leggi quasi nulla od irrisoria.

Quindi poiché è nostro intendimento di dare un diritto alla donna, perchè e s s a n e possa in realtà usufruire, credo che sare-mo tutt i d'accordo nel chiedere al mini-stro che voglia stabilire un termine entro il quale il regolamento dovrà essere pub-blicato. Perchè, non è questa una materia che si possa lasciare indefinitamente sospesa senza dare adito al sospetto che si sia vo-luto concedere soltanto un diritto platonico, per poi rimandarne l'effettivo esercizio alle calende greche.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole ministro per la grazia e giu-stizia.

EACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Pregherei l 'onorevole Cameroni di non insistere nella sua proposta.

I l Governo intende veramente di assu-mere un impegno ; e la mia proposta non ha lo scopo remoto di abbandonare questa

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Atti Parlamentari — 18783 — Camera dei Deputali

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL ' 8 MARZO 1 9 1 9

materia, ma anzi ha quello di regolarla rapidamente. Stabilire nn termine mi sem-bra perciò perfe t tamente inutile.

Se però la Camera lo desidera, non ho alcuna difficoltà a stabilirlo.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cameroni ha facoltà di parlare.

CAMERONI. Siccome, quando non si t r a t t a di scrutinio di lista (Si ride) la mia fiducia permane sempre nel Governo, così, con le assicurazioni date dall 'onorevole mi-nistro, rinunzio alla mia proposta.

LUCCI. Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. LUCCI. I l Governo ha sempre il potere

di emettere regolamenti esecutivi di una legge, per cui non v'è bisogno di dire che la materia sarà regolata da un regola-mento, a meno che non voglia subordinarsi l'applicazione della legge al l 'eventuale pub-blicazione del regolamento, nel qual caso l'applicazione stessa della legge resterebbe •sospesa.

Ora, se il Governo vuol regolare questa materia, ne ha il diritto e il dovere ; ma bisogna evitare che si subordini l 'ap-plicazione della legge al termine sospen-sivo di un regolamento. Non si t r a t t a qui di aver fiducia nelle parole del ministro (che ne meritano tanta) , ne nella parola del Governo, ma bisogna guardare la cosa nel fa t to (si è verificato molte volte nella le-gislazione i taliana la sospensione di leggi, in attesa del regolamento che non è stato mai pubblicato, nonostante fossero s ta t i asse-gnati dei termini) ed io mi domando per quali ragioni si dovrebbe subordinare l 'ap-plicazione di questa legge a un regolamento. Il Governo lo può fare, ma almeno ciò non si scriva nella legge, come invece avviene con la proposta del ministro.

Io quindi sono contrario ana, proposta dell'onorevole ministro, ed anche al termine, Perchè questo non toglie il dubbio che la legge non possa essere applicata.

SANDRINI . Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. SANDRINI . Vorrei pregare l 'onorevole

Ministro di chiarire questo punto che per 1116 è ancora un po' oscuro : che cioè il rego-lamento riguarderà soltanto l 'ammissione della donna ai pubblici impieghi, e non an-che l'esercizio delle professioni.

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. È naturale . Non c'è neanche bi-sogno di questo chiarimento.

MANDRINI. Sta bene. Ho voluto pro-vocare questa dichiarazione interpreta t iva ,

perchè, se nei r iguardi della professione di avvocato dovesse intervenire una disposi-zione di regolamento, si andrebbe certa-mente incontro al pericolo di determinazioni regolamentari, che potrebbero f rus t rare la por ta ta della legge.

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. D'accordo.

MODIGLIANI . Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. MODIGLIANI . Giacché si chiedono

chiarimenti al ministro sulla por ta ta del suo emendamento, io gradirei che il mini-stro precisasse, se crede di poterlo fare, che il regolamento deve avere solo lo scopo di specificare gli impieghi da cui la donna è esclusa in vir tù della dizione necessariamente generica con cui l 'articolo termina, cioè quali sono i poteri giurisdi-zionali, gli impieghi che implicano l'eser-cizio di diri t to e di potestà pubblica, e quelli che attengono alla difesa militare. All' infuori di una traduzione in termini concreti e precisi di questa formula gene-rica, il regolamento non farebbe che vul-nerare e diminuire la por ta ta della legge ; e, certo, questo non è nell' intenzione del ministro.

Se è in questi termini che il regolamento dovrà essere emanato, il riferirsi al regola-mento in questo articolo è cosa di un'impor-tanza così l imitata che dovrebbe servire a calmare le giuste preoccupazioni degli ono-revoli Lucci e Sandrini.

FACTA, ministro di grazia e giustizia e dei eulti. Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. FACTA, ministro di grazia, giustizia e dei

culti. Ho dichiarato che l 'articolo 7 riguarda una materia così ampia e grave, che il Go-verno ne ritiene necessaria una sistemazione con regolamento. Mi sembrano quindi non giustificati i t imori r dell'onorevole Modi-gliani. I l regolamento non può mai es-sere contrario alla legge. In quanto è contrario alla legge, non ha nessun vigore. Quindi non vi è la possibilità che in un regolamento si at tenuino le precise dispo-sizioni della legge, t an to più poi qui dove si parla di professioni e di impieghi. Per quanto r iguarda le professioni, l'ono-revole Modigliani sa perfe t tamente che il regolamento non potrà avere che una por ta ta molto l imitata, se non addir i t tura nulla.

MODIGLIANI . Sta bene. La ringrazio. P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par lare

l 'onorevole Agnelli ; ne ha facoltà.

i

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Atti Parlamentari — 18784 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONE - 1» TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 9

A G N E L L I . Mi si permetta di richiamare per un momento l 'attenzione della Camera sopra un pericolo che le ultime dichiara-zioni del ministro potrebbero far sorgere, vulnerando Così il concetto fondamentale dell 'articolo 7.

Per esperienza pratica nell 'applicazione di altre leggi, molte volte si è constatato che il regolamento viene a violare i prin-cipi della legge stessa. In ogni caso, anche senza indicazione e facoltà specifica nella legge, è sempre in facoltà del Governo di emanare i regolamenti di applicazione; ma è dottrina costante che quando invece la legge fa espressa allusione al regolamento diviene un regolamento di delegazione le-gislativa, e conferisce al Governo ben mag-giori facoltà .

Voci, isTo, no... A G N E L L I . Con l 'aggiunta proposta dal

ministro si viene ad indicare che il potere legislativo abbandona al potere esecutivo la possibilità di restringere, in un modo che nel momento attuale nemmeno saremmo ancora in grado di indicare, i principi con-sacrati nell 'articolo 7.

Se l 'Assemblea questo vuole approvare 10 dica : essa è padrona di farlo, ma non si voti senza conoscere la portata della di-sposizione !

Tanto più che ci vuole molta buona vo-lontà e, diciamolo pure, una discreta dose di ingenuità per affermare che non sia mai avvenuto che il regolamento modifichi i concett i di una legge. I l vero è piuttosto 11 contrario.

Debbo anche aggiungere che se si com-prende la necessità di un minuzioso rego-lamento, il quale sia preciso nei suoi det-tagli , non si comprende come si possa esi-gere un regolamento per ripetere il concetto puramente negativo di abolire una incapa-cità e di togliere una esclusione. {Bene!)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole Cannavina.

CANNA V I N A . Mi associo a quanto ha detto l 'onorevole Agnelli. Determinare nel regolamento i casi di esclusione in dipen-denza dell 'articolo 7 significa procedere ad una semplificazione pericolosa che può pre-giudicare la portata della legge.

Saranno le autorità competenti a deci-dere, caso per caso, se si rientri o meno nel-l 'articolo 7, ma una specificazione fa t ta nel regolamento può vulnerare la legge, a pre-scindere che la specificazione è ormai con-

trar ia a tut to il sistema della nostra odierna legislazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole Peano.

, P E A N O . Mi associo alle conclusioni del-l 'onorevole Modigliani. I l regolamento deve indicare i casi in cui le donne non possono concorrere agli impieghi pubblici, ma non deve in alcun modo limitare la portata della legge che vuole ammettere le donne ai pubblici impieghi.

A questo proposito ricordo che già la giurisprudenza del Consiglio di S tato si è af-fermata nel senso che quando all'impiego non sono connesse funzioni politiche o giu-risdizionali, le donne possano concorrervi, sia che si t r a t t i d'impieghi di Stato che di comuni o provincie o di altri enti pubblici.

Io ritengo però che una elencazione sia necessaria perchè ogni qualvolta si indirà un pubblico concorso sorgerà sempre- la questione se la donna possa o meno pren-dervi parte.

È necessario che il regolamento disci-plini questa materia, ma che le sue dispo-sizioni siano contenute nei limiti che la Camera ha indicato, senza restringere la portata 'della legge che deve avere la più larga applicazione.

C A M E R I N I . Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. C A M E R I N I . Se si vuole che il rego-

lamento stabilisca i casi in cui la donna possa o meno concorrere agli impieghi pub-blici, si contraddice alla disposizione del-l 'articolo 7 per cui essa può coprire tutti gli impieghi pubblici. Se è detto « tutt i » non non si può ammettere un regolamento che limiti e determini gli impieghi.

Quindi la specificazione non può essere fa t ta ne. regolamento, ma nell'articolo della legge.

M O D I G L I A N I . Ma n o n c ' è l imitazione. C A M E R I N I . Replicavo a quanto ha

detto l 'onorevole Peano circa la specifica-zione degli impieghi cui la donna può con-correre.

M O D I G L I A N I . Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. M O D I G L I A N I . Mi pare che se abbiamo

il coraggio di chiamare le cose con il 1°*° nome, ci si può intendere in cinque minuti.

Che cosa vuol dire « nei m o d i fissati dal regolamento »? O si t ra t ta di fissare le modalità di assunzione di impiego e questo non è il luogo; o si t r a t t a di dire in ma-niera poco precisa qualche cosa di mo

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Atti Parlamentari - 18785 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL' 8 MARZO 1 9 1 0

più grave e allora bisogna avere il corag-gio di dirla.

Quale è invece la cosa che dovrebbe es-sere de t ta più chiaramente e che ha una por ta ta assai diversa di quella di regolare le modal i tà di assunzione? È cer tamente l'elenco preciso degli impieghi ai quali non si vuole che la donna sia ammessa. Ma allora torna ad esser vero quello che ho già osser-vato: e cioè che il regolamento non può pro-porsi al t ro scopo se non di specificare gli impieghi a cui la donna non è ammessa. E perciò l 'onorevole ministro ha per fe t tamente ragione quando domanda - che gli sia con-sentito il dir i t to di regolamentare questa materia, anche se questa facol tà conces-sagli significa non l 'autorizzazione a fare un regolamento con vigore legislativo, ma solo l 'autorizzazione a togliere ogni dub-biezza e a non permet tere alcuna estensione della esclusione della donna dagli impieghi al di là dei confini che il regolamento fis-serà.

Perciò questa invocazione al regolamento non deve essere f a t t a nei termini e nella ubicazione secondo cui è s t a ta proposta ; bensì in fine dell 'articolo con ques t ' a l t ra dizione che io propongo : « secondo la spe-cificazione da farsi con apposi to regola-mento ».

In questi termini la richiesta del mini-stro è p ienamente sodisfa t ta , e la Camera è t ranqui l la che il regolamento non va al di là del suo scopo.

P R E S I D E N T E . Ha facol tà di par lare l 'onorevole relatore.

D I STEFANO, relatore. La Commissione nota che il dubbio sollevato dall 'onore-vole Sandrini non ha ragione d'essere per-chè per quanto r iguarda l'esercizio delle professioni non c'è assolutamente alcuna limitazione. La limitazione, sarebbe per gli impieghi pubblici. E, sotto questo punto di vista, la Commissione crede che la formula, suggerita dall 'onorevole Modigliani, non in-taccando il pensiero della legge, circoscriva l 'azione regolamentare del Governo. Perciò, la Commissione accoglie l ' emendamento del-l 'onorevole Modigliani, che, a quanto mi è parso, viene pure accet ta to dall 'onorevole ministro.

EACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetto anch' io di sostituire alla mia-aggiunta, quella proposta dall 'onorevole Modigliani.

CAMERONI. Chiedo di par lare . -P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . CAMERONI. Dichiaro che così come è

s ta to t ras formato l 'articolo, contro le in ten-zioni dello stesso ministro, io non lo vo-terò. . .

MODIGLIANI . Ma il ministro ha accet-t a to l 'emendamento.!

CAMERONI. Io, incoscienza, non posso ammet tere che col regolamento si venga a restringere la po r t a t a della legge, che dà alla donna il dir i t to di concorrere a t u t t i gli impieghi pubblici.

P R E S I D E N T E . Metto a par t i to l 'emen-damento proposto dall 'onorevole Modi-gliani.

MODIGLIANI . Chiedo di parlare. P R E S I D E N T E . Siamo in votazione: non

posso darle facoltà di parlare. MODIGLIANI . Ma l 'osservazione del-

l 'onorevole Cameroni non deve restare nel verbale senza una replica. L 'emendamento non restringe nulla !

P R E S I D E N T E . Chi approva l ' emenda-mento dell 'onorevole Modigliani, il quale consiste nell 'aggiungere in fine dell 'articolo 7 le parole : « Secondo la specificazione che sarà f a t t a con apposito regolamento », emen-damento accet ta to dalla Commissione e dal ministro guardasigilli è pregato di alzarsi.

(È approvato). Metto a par t i to l 'articolo 7 così modifi-

cato. (È approvato).

D I S P O S I Z I O N I T R A N S I T O R I E . Art. 8.

« Il termine di cinque anni, stabil i to dal-l 'art icolo 1300 del Codice civile r iguardo agli a t t i delle donne mari ta te , impugnabili per difet to di autorizzazione mari tale, già com-piut i alla data del l 'entra ta in vigore della presente legge, decorre da questa data , a meno che, prima di essa, sia avvenuto lo scioglimento di matr imonio.

« Il diri t to di rimborso, di cui al l 'art i-colo 1307 del Codice civile, per quanto ri-guarda le obbligazioni annul la te per difet to di autorizzazione maritale, deve farsi va-lere entro un anno dal l 'annul lamento del-l 'obbligazione stessa, pronunziato da sen-tenza passata in giudicato irrevocabile».

L'onorevole Sandrini propone che questo articolo sia soppresso.

Insiste nel suo emendamento 1? S A N D R I N I . Rinunziò alla soppressione^

e mi associo alla formula sost i tut iva pro-posta dall 'onorevole Lucci, di cui pure sono-firmatario.

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— 18786 — Caméra dei Deputati Atti Parlamentari

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 1 9

P R E S I D E N T E . L'onorevole Lucei, in-sieme con gli onorevoli Piccirilli, Sandrini, Mirabelli, Dentice, Turati , Petrillo, Mosca Tommaso,Belott i , Spetrino, Baccelli e Sode-rini, ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire all'articolo 8 il seguente arti-colo :

« Gli a t t i compiuti dalla donna mari-t a t a prima del giorno dell 'entrata in vigore della presente legge, non possono impu-gnarsi per difetto di autorizzazione mari-tale- e giudiziale, se la relativa azione non sia s ta ta proposta prima di detto giorno».

Infine l 'onorevole Tommaso Mosca ha proposto il seguente emendamento aggiun-t ivo, che ha già svolto in sede di discussione generale:

« Aggiungere dopo il primo comma: « Resta però salva la questione se e in

quali casi la presente legge abbia, rispetto a tali at t i , effetto re t roat t ivo ».

DI STEFANO, relatore. Chiedo di par-lare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. D I STEFANO, relatore. La Commissione

ha , ieri, esposto per quali ragioni era ve-nuta nella determinazione di stabilire, con una disposizione transi toria, gli effetti della nuova legge in rappor to agli a t t i compiuti sotto la legge at tuale.

Ci era parso giusto di non lasciare nel va-go e nel l ' indeterminato questa materia, che ha at t inenza col principio della retroat t i -vità della odierna legge, perchè compren-devamo quali .gravi questioni sarebbero sorte se il legislatore non l'avesse preve-duto.

I principi sono semplici: da una par te , le leggi relative alla capacità investono, immediatamente, tu t t i coloro che si tro-i a n o nelle condizioni previste dalla nuova legge; dall 'a l tra gli a t t i e le obbligazioni sono regolati dalla legge sotto l ' impero della quale sono stati compiuti.

Ma questi principi, semplici nella loro enunciazione, danno luogo nella applica-zione a gravi difficoltà, per cui gli scrittori più autorevoli sono divisi : basta leggere il libro classico del professor Gabba per cons ta tare quale miriade di questioni e di dubbi si sono sollevati in proposito.

La Commissione credette, per evitare le difficoltà, i dubbi ed i dispareri, di scegliere la via che ha seguito, proponendo il si-stema codificato nell 'articolo 8.

Ora, però, è proposto un altro emenda-mento dall 'onorevole Lucci, cui si associano l 'onorevole Mosca ed altri colleghi.

L'onorevole Mosca alla sua volta, fir-mando questa nuova proposta, ha abban-donato il suo primo emendamento, col quale proponeva che questa materia fosse r iservata al magistrato, concetto al quale la Commissione non aderiva per le ragioni, che già esposi in sede di discussione ge-nerale.

L 'emendamento Lucci, in fondo in fondo, determina quali sono le condizioni, in cui si t roveranno alla data di questa legge gli a t t i compiuti sotto l ' impero della legge pas-sata. O già l 'azione è s tata iniziata per farne dichiarare la nullità, e la vecchia legge manterrà il suo impero, o l'azione non si è ancora iniziata, ed allora, avrà impero la nuova legge e l 'azione di nullità non potrà esperirsi.

La Commissione, pur mantenendo il con-cetto da cui è s ta ta ispirata, che risponde ai principi più accetti del giure nella ma-teria, t rovando che il sistema proposto non dà luogo ad arbitr i e dirime ogni questione, accetta l 'emendamento dell'onorevole Lucci.

EACTA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Anch'io accetto l 'articolo 8 nella formula proposta dall 'onorevole Lucci.

MOSCA TOMMASO. Io non insisto nel mio emendamento. '

P R E S I D E N T E . Allora metto a partito l 'articolo 8 nella formula proposta dall'ono-revole Lucci accet ta ta dal ministro e dalla Commissione e di cui ho dato let tura.

(È approvato).

Vi è ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall 'onorevole Girardi e dagli ono-revoli Lucci, Spetrino, Vincenzo Bianchi, Arca, Basile, Cappa, Cimati, Caron, 01-landini:

« Alle cause di nullità di matrimonio con-template nel Capo VI del Titolo V del li-bro 1° del Codice civile sono aggiunte le seguenti :

a) la condanna di adulterio passata in cosa giudicata ;

ò) la malat t ia , o infermità di mente assolutamente insanabile ;

e) la indegnità per condanna di tribu-nale ordinario ad una pena superiore ai venti anni».

L'onorevole Girardi ha facoltà di svol-gerlo.

GIRARDI . L 'unanime consenso col quale è s tato accolto il disegno di legge che tu t t o ra si discute ci ha indotto a comple-tarlo in certe piccole part i , t an to più che

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Atti Parlamentari 18787 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - I a TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 1 9

le terre redente oggi ci indicano i punt i nei | quali la nost ra legislazione, in merito ai . casi di scioglimento o annul lamento di ma- ! tr imonio, è manchevole. Noi perciò cogliamo questa occasione per suggerire alla Com-missione di aggiungere t re cause principali di annul lamento o di nulli tà di matr imonio. Non facciamo questioni formalist iche sulla differenza t r a null i tà e annul lamento ; in questi tempi così seri lasciamo da par te queste quisquilie giuridiche formali .

Le t re cause sono la condanna di adul-terio, l ' indegnità per condanna e la mala t t i a insanabile con t ra t t a dopo il matr imonio. Mi pare che la Camera potrebbe benissimo, accettarle, ma, senza fare un 'ul ter iore di-scussione, dichiaro che ci r imet t iamo a quello che la Commissione e il Governo di-chiareranno.

P R E S I D E N T E . I lminis t ro ha già espresso in proposi to i lsuo pensiero. Qui non si t r a t t a più del disegno di legge circa la capaci tà giuridica della donna, ma di disposizioni per il divorzio. (Approvazioni — Commenti).

G I R A R D I . Onorevole Presidente, pr ima di dichiarare se io ri t iro o non l 'art icolo aggiuntivo, desidero conoscere il parere della Commissione e dell 'onorevole mini-stro. Ne ho dir i t to (Commenti).

P R E S I D E N T E . H a facol tà di par lare l'o-norevole presidente della Commissione.

DI STEFANO, presidente delia Commis- . sione. Per ver i tà , la Commissione r i spet to a questa questione è s ta ta scissa. Yi sono dei colleghi i quali vorrebbero accet tare la proposta dell 'onorevole Girardi.

LA PEGNA, della Commissione. La mag-gioranza della Commissione !

DI STEFANO, presidente della Commis-sione. Qui vi sono soltanto cinque membri presenti ed i favorevoli sono tre , mentre la Commissione è composta di nove membri.

Yi sono, dicevo, dei colleghi che accet-terebbero l 'art icolo dell 'onorevole Girardi. Però l 'a l t ra pa r t e della Commissione non può accet tare questa propos ta al tro che. come voto, nel senso, cioè, che sarebbe op-portuno che questa mater ia del divorzio...

G I R A R D I . Ma che divorzio !. Qui si t r a t t a di annul lamento del matr imonio.

DI STEFANO, presidente della Commis-sione. Peggio che il divorzio, perchè questi casi di nulli tà sono dei veri e propr i casi di scioglimento, non di annul lamento del matrimonio. (Rumori — Commenti — Con-versazioni).

Concludendo, la Commissione può acco-

gliere questa proposta come tendenza, ma non può ammet tere che oggi, legiferando soltanto sulla abolizione dell 'autorizzazione maritale, che t iene ferme le basi del matri-monio, si possa venire di straforo,- a insi-nuare in questa legge un articolo, che ten-derebbe a dissolvere il matr imonio. (In-terruzioni — Commenti). Quindi la Commis-sione potrebbe accet tare l 'art icolo aggiun-t ivo come semplice voto, perchè, presto, la mater ia t u t t a sia obbietto di un completo esame del Par lamento . E d io prego l'ono-revole Girardi e gli al tr i colleghi di non vo-lere insistere nello articolo aggiuntivo. (Approvazioni).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare l 'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FACTA, ministro di grazia e giusti-zia e dei culti. Io ebbi cura di dichiarare fin da prin-cipio della seduta che vedevo mal volen-tieri che si infiltrassero nella discussione di questo disegno di legge,-altri argomenti che toccano i punt i più delicati della vi ta so-ciale, e ho f a t t o vive insistenze agli ono-révoli oratori , perchè si astenessero da que-stioni, che non avrebbero avuto al tro ef-fe t to che creare questa situazione. Mentre siamo unanimi nel sentimento di vo tare questa legge che rappresenta un omaggio alla v i r tù della donna, non possiamo di-viderci in questioni, su cui manca il con-senso. (Applausi).

Quindi ritengo che, per la stessa dignità del Par lamento , mal si possa in una seduta come questa toccare argomenti che sono di una gravi tà eccezionale, e che cer tamente meriterebbero da par te della Camera un e-saine part icolare, preciso e profondo. Quindi dichiaro che non potrei mai accet tare , sotto nessuna forma, una discussione che si al-lontani dalla mater ia che è al l 'ordine del giorno.

Prego la Camera di votare senz'altro questo disegno di legge, (Vive approva-zioni).

G I R A R D I . Chiedo di par lare . P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . G I R A R D I . Dopo le dichiarazioni della

Commissione e dell 'onorevole ministro, per non pregiudicare (Bene! — Commenti) nel segreto dell 'urna la val idi tà della legge che è s ta ta approva ta con consenso di tu t t i , r i t iro il mio articolo aggiuntivo, a condi-zione di presentarlo allá prossima riaper-tu ra della Camera. (Vivi e prolungati com-menti).

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Atti Parlamentari — 18788 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL '8 M4RZO 1 9 1 9

P R E S I D E N T E . Non essendovi al tre pro-poste, questo disegno di legge sarà vo ta to a scrutinio segreto in a l t ra seduta. Notizie stilla salute del sottosegretario di

Stato per l'istruzione pubblica, onorevole Roth. P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, in

principio di seduta ho avuto l 'onore di comunicarvi notizie sulla salute dell 'onore-vole' Roth con un bollettino che era assai sconfortante. Sento però il dovere di co-municare in questo momento un al tro bol-lettino, che apre l 'animo nostro alla speran-za per la conservazione in vi ta del nostro caro collega :

« Nella no t te t rascorsa Sua Eccellenza Roth ha migliorato sensibilmente. La co-scienza è chiara, la tempera tura , il polso ed il respiro sono to rna t i quasi al normale. Prof. Ascoli ». {Segni di vivo compiacimento). Discussione del disegno di legge: Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 26 lu-glio 1917, n. 1231, portantè provvedimenti per combattere la tubercolosi. P R E S I D E N T E . L 'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge : Con-versione in legge del decreto luogotenen-ziale 26 luglio 1917, n. 1231, por tan te prov-vedim'enti per combat tere la tubercolosi.

Se ne dia le t tura . AMICI GIOVANNI, segretario, legge :

(Vedi Stampato, n. 858-A). P R E S I D E N T E . La discussione generale

è aperta. Ha facol tà di par lare l 'onorevole De Capitani.

D E CAPITANI . Sono favorevolissimo a questo disegno di legge e ne riconosco la grande urgenza, poiché ritengo che sino a quando non interverrà una legge generale che contenga provvediment i contro la tu-bercolosi, saranno inf ru t tuos i o per lo meno di poca ent i tà i provvediment i che si pos-sono localmente adot ta re . Per queste ragioni mi auguro che questa ma t t ina stessa si abbia a votare la legge per combat tere la tubercolosi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare l 'onorevole Pietravalle.

{Non è présente). H a facoltà di par lare l 'onorevole Monti-

Guarnieri . M O N T I - G U A R N I E R I . Sono favorevo-

lissimo a questo disegno di legge, ma vorrei pregare l 'onorevole sottosegretario di S ta to

per l ' interno, perchè i provvediment i .non siano l imitat i a progett i di legge e a mani-festazioni puramente e semplicemente teo-riche, ma che si esca una buona volta, un po' fuor i dal l 'ambito del Ministero, ini-ziando una vera e propria lo t ta contro la tubercolosi.

Duran te la guerra molto si è fa t to . Ri-cordo che ebbi l 'onore di proporre alla Ca-mera che lo s tanziamento del Ministero dell ' interno, il quale sino a pochi anni fa per la lo t ta contro la tubercolosi, era di 25 mila lire, fosse por ta to a 200 mila. E questo venne fa t to .

Ma le 200 mila lire sono perfet tamente insufficienti. Duran te la guerra il Ministero della guerra e, devo riconoscerlo, anche la Direzione generale di sanità, hanno fat to moltissimo per la lot ta contro la tuberco-losi. Vorrei pregare perciò l 'onorevole sot-tosegretario di Sta to di completare que-s t 'opera iniziata, mettendosi d 'accordo col Ministero della guerra, affinchè t u t t e leprov-videnze prese da qua t t ro o cinque anni dallo stesso Ministero non abbiano a cessare. Faccio un esempio. Il Ministero della guerra ha ist i tui to dei tubercolosari , delle case per i malat i di tubercolosi. Alcune di queste case sono s ta te chiuse. Per esempio il tu-bercolosario di F a r a Sabina, che poteva accogliere un centinaio di tubercolosi, ora ne accoglie soltanto 20. Altre case invece sono s tate chiuse del tu t to .

E ra s ta to t en t a to dal Ministero della guerra un ada t t amen to dei tubercolosi al mare, con dei padiglioni Docker che hanno da to ot t ima prova, di cui alcuni pure sono s ta t i soppressi. Presso il for te Tiburtino, la Commissione dei prigionieri di guerra, della quale mi onoro di far par te , aveva iniziato un lavoro meraviglioso, non c o n o s c i u t o ab-bas tanza dal Paese e dalla Camera, per la cura di questi nostri soldati a m m a l a t i , ed aveva o t tenuto un lusinghiero risultato e t a le che più del c inquanta per cento dei tubercolosi raccolti nel for te Tiburtino sono s ta t i dichiarat i guaribili.

Ma in tan to t u t t o quel danaro che era s ta to speso, è come non fosse stato speso affa t to , perchè il for te Tiburtino è stato sgombra to completamente, m e n t r e vi e r a n o s ta te f a t t e opere ingenti per spese ingenti. Quel forte , potrebbe oggi esser c o n v e r t i t o in un tubercolosario meraviglioso per i sol-da t i di Roma, o meglio per la popolazione civile.

Ora io vorrei che dal Ministero dell'in-terno part isse una parola al Ministero della

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Atti Parlamentari — 18789 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIY - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 1 9

guerra, perchè tut te quelle provvidenze e tut te quelle istituzioni create durante la guerra per combattere la tubercolosi non siano abbandonate o trascurate , per modo che il Ministero dell'interno possa servir-sene per la popolazione civile.

Onorevoli colleglli, il numero dei tuber-colosi aumenta in modo spaventoso, ed io trovo che il Parlamento non se ne occupa a sufficienza..:

P R E S I D E N T E . Tenga conto dell 'ora, onorevole Monti-Guar-nieri !...

M O N T I G U A R D I E R I . Vorrei che voi aveste veduto (è qui l 'onorevole Maffi che può dirne qualche cosa) in che condizioni sono arrivati i nostri soldati tubercolosi; una cosa che faceva pietà e spavento : get-tava il ghiaccio nell 'anima ! Orbene, tut t i questi soldati sono stat i r imandati alle loro case, ma sono uomini che non sono ancora guariti, uomini per i quali le prov-videnze del Governo non debbono cessare.

Ora io faccio appello al cuore dell'ono-revole sottosegretario di S tato , faccio ap-pello al cuore e all 'animo della Camera, io che sono completamente profano, ma che dò l 'opera mia semplicemente per un senso d'umanità, perchè questo lavoro e queste provvidenze continuino a benefìcio dei po-veri tubercolosi.

P R E S I D È N T E . Ha facoltà 'di parlare l 'onorevole sottosegretario di S tato per l ' interno.

B O N I C E L L I , sottosegretario di Stato per l'interno. Molto mi duole che a questo no-bile disegno di legge non sia riservato l'o-nore, per ragioni che la Camera facilmente comprende, di essere sostenuto dal presi-dente del Consiglio. Ma mi conforto pen-sando che il disegno di legge ha nella sua stessa nobiltà tale forza da dover giungere rapidamente e infallibilmente in porto in qualunque modo.

Pochissime parole, perchè la necessità del provvedimento è grande quanto l'ur-genza ; e la coscienza di questa categorica necessità e di questa urgenza è viva nell'a-nimo di tutt i .

I l decreto 26 luglio 1907, della cui con-versione in legge si t r a t t a , nel tempo in cui venne emanato bastava ai fini che si era prefìssi. Esso ha determinato un ma-gnifico fervore di iniziative e di opere in parte compiute e in parte in via da com-piersi : ma non potevo antivedere avveni-menti successivi, sventure militari che han-no enormemente allargato il campo delle esigenze.

Oggi, dopo 18 mesi da quel decreto, la Commissione parlamentare, valutando nella sua realtà la maggiore estensione dei bi-sogni, ha proposto le maggiori corrispon-denti provvidenze. E in questi più larghi provvedimenti il Governo toto eorde con-sente. Consente nella elevazione da 23 a 45 milioni delle somme disposte per i mutui di favore da concedersi per la costruzione e il miglioramento dei fabbricat i destinati a raccogliere i tubercolosi.

Accet ta anche la .condizione che la con-cessione di questi mutui sia l iberata dal vincolo della necessaria ripartizione in dieci anni. E ciò è logico, perchè, se vi è lot ta nella quale il vigore, la rapidità e la simul-taneità dell'azione, e quindi il più largo impiego dei mezzi in un primo tempo, sia condizione non solo di successo, ma, in de-finitiva, di minor spreco di mezzi, è preci-samente questa lotta contro la tubercolosi, una infezione che si riproduce e si diffonde e della quale giova poter spegnere, nei mi-nor tempo possibile e con la maggiore pos-sibile contemporaneità, tut t i i focolari. , Per ciò la liberazione da quel vincolo

proposta dalla Commissione è provvida ed il Governo di buon grado l 'accoglie.

Del pari consente di elevare da 200 mila ad 800 mila la somma massima assegnabile ad ogni singolo mutuo, anche in vista del grande rincaro dei 'material i e della mano d'opera.

Così pure accet ta di elevare la somma destinata ai comuni e alle istituzioni di beneficenza per sussidi di ricovero da lire 600 mila ad un milione; anzi, a questo pro-posito debbo aggiungere che, in sostituzione dei vantaggi fiscali di cui all 'articolo primo, ultimo comma,che il Ministero delle finanze per ragioni di tecnica fiscale non può con-sentire, proponiamo che la cifra di un mi-lione, di cui all 'articolo 6, lettera a, sia elevata ad un milione e mezzo.

Parimenti la somma di 500 mil% lire, as-segnata dal decreto luogotenenziale per l ' impianto dei dispensari, viene e levata a due milioni ; e<I è per di più stanziata Ogni anno in bilancio la somma di 2 milioni per il funzionamento di questi dispensari.

I l Governo accet ta anche la figura giu-ridica del consorzio degli enti per le costru-zioni, che era^ già contemplata generica-mente nel nostro diritto sanitario, ma che è opportunamente r ichiamata in questo di-segno di legge e che è s tata rinvigorita ed integrata con la facoltà ai prefetti di ren-dere,- ove occorra, obbligatori i consorzi.

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itti Parlamentari — 18790 Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - I a SESSIONE - DISCUSSIONI - I a TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 1 9

Credo così di avere implicitamente rispo-sto all'invito dell'onorevole Monti-Guarnieri dimostrandogli colla eloquenza delle cifre che il Governo è'passato risolutamente e ge-nerosamente dalle promesse ai fatti .

L'onere che importa per lo Stato questo disegno di legge è certamente grave ; ma non vi è sacrifizio, in questa materia, che debba parere troppo grave e dinanzi al quale lo Stato possa arrestarsi. (Benissimo!)

È dovere categorico e vitale interesse dello Stato assumere' quest'onere; dovere di nulla/omettere, non solo perchè siano alleviate le sofferenze, ma perchè siano ri-cuperate alla società energie preziose di la-voro, perchè sia impedito che altre sofie* renze si producano, che altre energie di la-voro vengano compromesse. (Benissimo !)

È dovere ed interesse supremo dello Stato salvare la salute e la forza del popolo^ la maggior forza su cui la patria può pontare per tenere degnamente l'alto posto che le compete nel mondo! (Vive approvàzioni — Applausi).

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-nerale. Passeremo alla discussione dell'arti-colo unico. Ne dò lettura :

Articolo unico. « È convertito in legge il decreto luogote-

nenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tuberco-losi, apportandovi le seguenti modificazioni ed aggiunte ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del decre-to luogotenenziale nei tèsto modificato dalla Commissione.

AMICI GIOVANNI, segretario, legge :

TOMASO DI SAVOIA DtTCA DI GENOVA. LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE I I I P E R GRAZIA DI DIO E P E R VOLONTÀ D E L L A NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù-dell 'autorità a Noi delegata; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. —_ Al fine di provvedere^ alle

opere per la costruzione e l 'adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero-sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro pei quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la

Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1927, ai comuni e alle provincie, anche riuniti in consorzio, mutui senza interesse, estinguibili in un pe-riodo di tempo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mu-tuatario, in cinquanta anni, con le garan-zie di cui all 'articolo 75 e seguenti del testo unico di leggi approvate con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro I I - parte I).

I mutui potranno anche concedersi ad Ist i tuti di beneficenza o ad altri enti mo-rali ; in tal caso, quando la concessione del

, mutuo non sia garantita dall'Amministra-zione comunale o provinciale, sarà accet-tata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

Art. 2. — La somma complessiva da darsi per tali mutui non potrà superare i quarantacinque milioni.

Ogni singolo mutuo non potrà eccedere la somma di lire ottocentomila.

Gli interessi saranno a carico dello Stato che li corrisponderà direttamente alla Cassa ' depòsiti e prestiti in tante quote annue uguali quanti saranno gli anni di ammor-tamento. I fondi occorrenti saranno stan-ziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

II concorso dello Stato potrà essere con-cesso anche quando i mutui sieno contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non potrà im-portare al bilancio dello Stato un onere su-periore a quello che deriverebbe se il pre-stito fosse contratto con la C a s s a depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori contemplati dall'ar-ticolo precedente sono estese, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto e siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche da eseguirsi con mutui di favore o col concorso dello Stato.

Art. 3. — La concessione dei mutui ri-chiesti ' a norma degli articoli precedenti

disposta entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda debi-tamente documentata. ,

Art. 4. — In ogni provincia potranno essere costituiti fra comuni, o fra la pro-vincia e tutti i comuni, Consorzi per crea-zione d'Istituti di cui a norma dell'arti-colo 1°, per la istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari, ed in genere p e r l a manifestazione delle divèrse'forme

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Atti Parlamentan — 18791 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA D E L l / 8 M.4RZ0 1 9 1 9

di at t iv i tà dirette a combattere la diffu-sione della tubercolosi.

I l prefetto provvede alla eventuale di-chiarazione della obbligatorietà ed alla co-stituzione dei detti Consorzi - su parere conforme del Consiglio provinciale - ed alla approvazione delle convenzioni regolatrici.

Su parere conforme dei Consigli provin-ciali .interessati, potranno essere costituiti Consorzi fra provincie limitrofe e fra co-muni appartenenti a provincie limitrofe. In tal caso i provvedimenti relativi alla costituzione saranno adottat i dal Ministero dell'interno.

Gli atti di tali E n t i sono esenti da tasse di bollo, registro, ipoteca, successione, ma-nomorta.

Art. 5. — In apposito capitolo del bi-lancio del Ministero dell 'interno per l'eser-cizio finanziario 1918-19 sarà stanziata la somma di lire due milioni, da erogarsi in sussidi per la istituzione di dispensari an-titubercolari da parte dei Consorzi di cui agli articoli precedenti e di altri Ent i .

Uguale somma di lire due milioni sarà iscritta annualmente in apposito capitolo del.bilancio dello stesso Ministero, a de-correre dall' esercizio finanziario 1918-19, per essere erogata in contributi al funzio-namento,-dei dispensari stessi.

Art. 6. — In speciali capitoli del bilan-cio del Ministero dell'interno saranno stan-ziate, per ciascun esercizio finanziario :

ci) la somma di lire un milione da ero-garsi esclusivamente ai comuni, alle Pro-vincie, alle istituzioni pubbliche di benefi-cenza, ai consorzi e ad altri enti per favo-rire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da ne-cessità di difesa contro ' la diffusione della malattia e il collocamento ai bambini per allontanarli dal contagio ;

b) la somma di lire cinqùecentomila da erogarsi in sussidi per favorire ed incorag-giare-forme di. prevenzione contro la tuber-colosi e di assistenza agli infermi non con-template dagli articoli precedenti, nonché per assicurare il funzionamento dei "Comi-tat i provinciali ant i tubercolar i ;

e) la somma di lire centomila da ero-garsi per la attuazione dei corsi di prepa-razione scientifica e di tirocinio pratici per l 'addestramento di personale tecnico spe-. cializzato, di diverso grado, medico e ausi-liario.

Art. 7. — Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio sugli stan-ziamenti istituiti per gli articoli precedenti,

saranno portate in aumento della disponi-bilità degli esercizi successivi.

Art . 8. — I l Governo del E e è autoriz-zato ad istituire presso la Direzione gene-rale della sanità pubblica un ufficio tecnico per la applicazione delle presenti disposi-zioni e di quelle relative al concorso dello S ta to nelle opere che interessano la pub-blica igiene l imitatamente al tempo rite-nuto necessario per l 'applicazione delle di-sposizioni stesse, per la spesa annua com-plessiva di lire 60,000 e di determinare le modalità per la prima assunzione del per-sonale, anche in deroga alle norme vigenti.

È autorizzato, altresì ad introdurre nel bilancio le variazioni conseguenti • alle di-sposizioni che precedono e ad emanare! le norme per la esecuzione di questo e dei precedenti articoli.

Art . 9. — E n t r o il 30 giugno' 1919 sarà-presentato al Parlamento apposito progetto di legge portante nuovi provvedimenti di difesa sociale contro la tubercolosi.

M E D A , ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. M E D A , ministro delle finanze. Sono dav-

vero dolente di dover portare in questa di-scussione una nota fiscale. I l rappresen-tante del ministro dell'interno ha dichia-rato quali sono le modificazioni richieste dalla Commissione, che il Governo accetta , ed ha riservato queila parte che poteva non essere di sua competenza, per rientrare nella competenza di altri dicasteri.

E appunto io debbo pregare la Commis-sione di voler consentire che l 'aggiunta al-l 'articolo é non sia mantenuta tale e quale è. L 'aggiunta dice che tut t i gliv a t t i dei Consorzi saranno esenti da tasse di bollo, di registro, di ipoteca, di successione e di ma-nomorta. ' Ora ciò costituirebbe una situazione di privilegio non mai ammessa per nessun al-tro ente,, pur di somma utilità sociale. E si capisce : il metodo delle esenzioni tribu-tarie, è pericoloso, specie per la sua facile estensività, e crea sperequazioni deplore-voli, a cui una buona finanza deve opporsi. Tut tavia giacche per il bollo e per il regi-stro è stato in altri casi applicato, con-sento che lo sia anche in questo ; ed anche accetterò la esenzione dalle tasse ipoteca-rie : ma debbo oppormi a che si sancisca il privilegio successorio e quello di mano-morta. Chiedo quindi che l 'aggiunta dell'ar-ticolo 4 sia in questo senso emendata. (Ap-provazioni).

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Atti Varlamentari — 18792 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA X X I V - I a S E S S I O N E - D I S C I S S I O N I - I a TORNATA D E L L ' 8 MARZO 1 9 1 9

P R E S I D E N T E . La Commissione ac-cetta ?

B I A N C H I L E O N A R D O , presidente della Commissione. La Commissione accetta .

S T R I N G H E R , ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . L ' onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

S T R I N G H E R , ministro-del tesoro. L 'ar-ticolo 7 del progetto della Commissione dice così: « L e somme che risulteranno disponi-bili alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, saranno portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi».

Ora questo riversamento contempla le disposizioni di carattere finanziario conte-nute nell'articolo 5 e nell 'articolo 6. Orbene, la prima parte dell'articolo 5 dispone : « In apposito capitolo del bilancio del Mi-nistero dell'interno per l'esercizio finanzia-rio 1918-19 sarà stanziata la Somma di lire due milioni da erogarsi in sussidi per la istituzione di dispensari antitubercolari da parte dei consorzi di cui agli articoli pre-cedenti e di altri ent i» .

Si capisce che per lo stanziamento del-l'esercizio 1918-19, che volge verso la fine, possa avvenire il riversamento dei fondi non adoperati nell'esercizio successivo, ma non si capisce che ciò possa avvenire egual-mente per quel che riguarda la disposizione del capoverso dell'articolo stesso, che dice così: « Uguale somma di lire due milioni sarà iscritta annualmente in apposito capi-tolo del bilancio dello stesso Ministero, a decorrere dall'esercizio finanziario 1918-19 per essere erogata in contributi al fun-zionamento dei dispensari stessi ».

Dunque anclie per tutt i gli altri esercizi successivi dovrebbe aver vigore la disposi-zione secondo la quale non consumando i due milioni in un esercizio, la parte non spesa passa nell 'altro. Ora questo pare ec-cessivo. Poiché la somma stanziata secondo la proposta della Commissione è molto più grande di quella stabilita corrispondente-mente nel progetto governativo, t rat tan-dosi di una somma di due milioni, vien meno la ragione della riversabilità del fon-do ad aumento delle disponibilità degli esercizi successivi sufficientemente provve-duti, anche per spingere a operare imme-diatamente con questi due milioni in cia-scun esercizio, senza rinviare a poi l'azione benefica alla quale si mira.

Anche per le provvidenze finanziarie considerate dall 'articolo 6 ci sarebbe la riversibilità, ma si t ra t ta di somme di mi-

nore importanza e per le quali il riversa-mento negli esercizi successivi può parere meglio giustificato.

Quindi proporrei di emendare l 'articolo 7 r

e prego la Commissione, di accettare lo emendamento 4n questo senso : « Le somme che risulteranno disponibili alla fine del-l'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, salvo per ciò che ri-guarda il capoverso dell'articolo 5, saranno portati in aumento della disponibilità de-gli esercizi successivi ».

B I A N C H I L E O N A R D O , presidente della Commissione, Chiedo parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. B I A N C H I L E O N A R D O , presidente della

Commissione. Di fronte all ' importanza della legge la Commissione accetta anche questo emendamento, nell'interesse del miglior an-damento della legge stessa, proposto dal-l'onorevole ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-tario di Stato per gì' interni ha facoltà di parlare.

B O N I C E L L I , sottosegretario di Stato per V interno. Vorrei pregare la Commissione di accettare alcuni altri emendamenti.

L'articolo 3 dice : « La concessione dei mutui richiesti a norma degli articoli precedenti sarà disposta entro tre mesi dalla data di presentazione della- rela-t iva domanda debitamente documentata ». Pregherei di consentire alla soppressione dell'articolo o almeno, qualora lo si voglia mantenere, di aggiungere dopo le parole « sarà disposta » le altre « di regola » per non rendere la disposizione a priori prati-camente inapplicabile.

L'articolo 9 dice : « Entro il 30 giugno 1919 sarà presentato al Parlamento apposito progetto di legge portante nuovi prov-vedimenti di difesa sociale contro la tu-bercolosi ». Anche qui il termine è troppo ristretto ed al « 30 giugno 1919 » bisogne-rebbe sostituire il « 30 giugno 1920 ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà d i p a r l a r e l ' o n o r e v o l e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e .

B I A N C H I L E O N A R D O , presidente della Commissione. La Commissione crede di aver ragione di temere}, se si accettasse integral-mente la modificazione relativo all 'articolo 3, proposta dall' onorevole sottosegretario di Stato per l 'interno, che le cose potessero andare troppo a rilento per l 'applicazione stessa della legge.

Data l'urgenza, non solamente per la di-fesa sociale, ma soprattutto per le condi-zioni attuali , cioè per il gran numero di tubercolotici arrivati dall'estero e anche di

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Atti Parlamentari 18793 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL ' 8 MARZO 1 9 1 9

quelli che sono diventat i tubercolotici nel nostro esercito combattente, io credo che dor remmo limitare molto questa tendenza a prorogare» l 'applicazione della legge me-desima.

Io direi : « La concessione dei mutui ri-chiesti a norma degli articoli precedenti sarà disposta entro t re mesi dalla data della presentazione della relativa domanda debi-tamente documentata , salvo nei casi di as-soluta impossibilità ».

Se l 'onorevole sottosegretario di Stato volesse accettare questa dizione, rimarrebbe fermo il concetto che la legge deve avere immediata applicazione, salvo qualche caso eccezionale, che è da augurare non si ve-rifichi.

Per quanto r iguarda l 'emendamento pro-posto all 'articolo 9, la Commissione non ha difficoltà ad accettarlo.

BONICELLI , sottosegretario di Stato per l'interno. Io inclinerei a preferire la frase « di regola » ; l 'accenno al criterio dell'asso-luta impossibilità è un mero pleonasmo, in quanto il caso dell'impossibilità sarebbe escluso per sè stesso, anche senza espressa dichiarazione.

Voci. Perchè ? BONICELLI, sottosegretario di ¡Stato per

l'interno. Eichiamo poi l 'attenzione dell'ono-revole Commissione su quelle operazioni che saranno proposte dai Consorzi. L'esame di operazioni di questo genere da par te di tu t t i i corpi governativi sarà necessaria-mente così complesso ed esigerà un tempo così lungo che in moltissimi casi si dovrà eccedere il termine di tre mesi.

Ora, perchè scrivere una disposizione che sappiamo fin da oggi che non potrà essere o s s e r v a t a l e che, per di p iù , 'non ha sanzione ?

MONTI-GUARNIERI . Per mettere d'ac-cordo quanto è s tato esposto dall 'onorevole sottosegretario di Stato, e l 'opinione della Commissione, si potrebbe allargare il ter-mine, e dire : sei mesi, invece di tre.

B IANCHI LEONARDO, presidente della Commissione. È t roppo!

CAMERONI. Facciamo nove mesi... è "una cosa che va bene! (Ilarità).

Voci. Quattro mesi bastano. MONTI-GUARNIERI . Sono pochi. Ha

ragione l'onorevole sottosegretario di Stato, perchè la burocrazia è quello che è. Io proporrei sei mesi.

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-tario di Stato per l ' interno insiste nel suo emendamento all 'articolo 3?

BONICELLI , sottosegretario di Stato per Vinterno. Io pregherei ancora la Commis-sione di accoglierlo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole relatore.

MAFFI , relatore. Noi ci siamo preoccu-pa t i d 'una cosa soltanto: di dare agli enti lo-cali che versano nel bisogno di provvedere prontamente , una assicurazione che abbia anche un carat tere morale, che t enga conto del bisogno che essi hanno, e della necessità di non perdere il tempo in queste pratiche.

Perciò mi sembrerebbe utile il conser-vare un'espressione la quale, facendo pure appello alle necessità riconosciute, segni il dovere di ufficio di dare rapido corso a t u t t e queste pratiche.

Yuol dire che sarà facile anche t rovare semplificazioni.

Esistono degli organi che dovranno stu-diare questi problemi per la soluzione delle necessità' inerenti alla tubercolosi : si do-vranno t rovare degli acceleramenti ; ma noi insistiamo sulla formola « salvo il caso di assoluta impossibilità ».

BONICELLI , sottosegretario di Stato per Vinterno. Giacché la Commissione tiene tan to alla sua formola, io non insisto nel mio e-mendamento all 'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Allora pongo a par t i to l 'emendamento proposto dall 'onorevole mi-nistro delle finanze all 'articolo 4 e accettato dalla Commissione, secondo il quale, l 'ulti-mo capoverso deve essere così formulato : « Gli a t t i di tali enti sono esenti da tasse di bollo, di registro e ipotecarie».

(È appprovato).

MAFFI , relatore. Chiedo di parlare sul-l 'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. MAFFI , relatore. L'onorevole sottosegre-

tario di Stato ha fa t to un accenno ad una modificazione di quest 'articolo 6, che noi natura lmente siamo ben lieti d 'accet tare e che costituisce d 'a l t ra par te un compenso, alle al tre nostre accettazioni.

P R E S I D E N T E . Ma alla Presidenza non è s ta ta inviata nessuna proposta di modi-ficazione su questo articolo.

BONICELLI , sottosegretario di Stato per Vinterno. Il Governo propone che all 'arti-colo 6 alla lettera a) alle paro le : « la som-ma di lire un milione », siano sostituite le parole : « la somma di lire un milione e mezzo ».

P R E S I D E N T E . Si dimenticava sempli-cemente un mezzo milione ! (Ilarità).

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Atti Parlamentan — 18794 —- Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 1 9

Allora se n o n vi sono osservaz ioni in con t r a r i o , pongo a p a r t i t o ques to e m e n d a -m e n t o c o n c o r d a t o t r a la Commiss ione ed il Gove rno a l l ' a r t i co lo 6.

(È approvato). Al l ' a r t i co lo 7 vi è u n e m e n d a m e n t o pro-

pos to da l l ' ono revo le min i s t ro del t esoro , a c c e t t a t o da l la Commiss ione, clie consis te ne l l ' agg iungere , dopo le pa ro l e « a r t i c o l i p r e c e d e n t i », le a l t r e : « s a l v o per ciò che r i g u a r d a il c a p o v e r s o de l l ' a r t i co lo 5 » .

Lo pongo a p a r t i t o . (È approvato). Al l ' a r t i co lo 9, l ' ono revo le so t t o seg re t a r i o

di S t a t o per l ' i n t e r n o ha p r o p o s t o e l a Com-missione iia a c c e t t a t o che invece di d i re : « e n t r o il 30 g iugno 1919 », si dica : « e n t r o il 30 g iugno 1920 ».

P o n g o a p a r t i t o a n c h e ques to e m e n d a -m e n t o .

(È approvato). Se n o n vi sono a l t r e osservazioni , ques to

disegno di legge c o m p o s t o di u n solo a r t i -colo sa rà v o t a t o a sc ru t in io segre to in u n a a l t r a s e d u t a . Svolgimento di una mozione del deputato Gambarotta e di altri deputati sui pen-sionati.

P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del g iorno reca lo s v o l g i m e n t o del la moz ione del d e p u t a t o G a m b a r o t t a ed a l t r i d e p u t a t i sui pensio-n a t i .

Facc io r i l eva re alla C a m e r a che su que-s ta mozione vi sono, o l t re il p r o p o n e n t e , al-t r i due - iscri t t i e sono già le 12 e un q u a r t o . Credo che sia o p p o r t u n o che gli i sc r i t t i si l imi t ino a f a r e b r e v i d ich ia raz ion i .

G A M B A R O T T A . Chiedo venga d i f fe r i t a la d iscuss ione del la mozione a d a l t r a se-d u t a .

P R E S I D E N T E . R i t e n g o che n o n o s t a n t e l ' o r a la mozione possa essere discussa .

Se ne dia l e t t u r a . A M I C I G I O V A N N I , segretario, legge: « L a C a m e r a c o n s i d e r a t o :

che le pens ion i o rd ina r i e , s t ab i l i t e pe r i vecch i i m p i e g a t i dello S t a t o e delle a l t r e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i o per le loro fa-miglie in reg ime economico p r o f o n d a m e n t e d iverso d a l l ' a t t u a l e , r i s u l t a n o del t u t t o in-compa t ib i l i con le p iù e l e m e n t a r i esigenze della v i t a od ie rna ;

che è in te resse s u p r e m o dello S t a t o e delle p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i di adem<-

piere ai p r o p r i dove r i verso q u a n t i h a n n o d a t o per il bene del la N a z i o n e le loro mi-gliori energie :

i n v i t a il G o v e r n o ad e s t ende re alle pens ion i o r d i n a r i e civili e mi l i t a r i , senza u l t e r io r i e dep lorevo l i indugi , quei p rov-v e d i m e n t i economic i che già f u r o n o con-cessi per t u t t e le ca tegor ie di imp iega t i e di sa la r i a t i , a n a l o g a m e n t e a q u a n t o al tr i S t a t i , in omàggio al la g ius t iz ia , h a n n o f a t t o . ,

« G a m b a r o t t a , Ven ino , Mon t r e so r , Mo-l ina, Casc ian i , As tengo , Y a c c a r o , So-derini , Ar r igon i degli Oddi , Amici Giovann i , Rubi l l i , B u o n v i n o , Pa la , Mondel lo , La r i zza , C a p i t a n i o , Medici del Vascel lo , Cassin, P a t r i z i , Ollan-dini , Quei ro lo , Calisse, Malcangi , Mo-sca T o m m a s o , F a c c a c r e t a , Rel l ini y

Abbruzzese , Giul iani , Mi lano, Man-f r ed i , F e d e r z o n i , B e r t i , Micheli , Pa-ce t t i , A lbanese , Carbon i , Arca , Maz-zare l la , S ipar i , L a n d u c c i , V i n a j , Ga-zelli, F o r n a r i , L o m b a r d i , Risse t t i , In -n a m o r a t i , Morpu rgo , Piccir i l l i , Mater i , C o c c o - O r t u , Di S a n t ' O n o f r i o , Valen-zan i , Ra ine r i , S u a r d i , Pa i s -Se r ra , Pa-v ia , Ross i Eugen io , Cao-P inna , Cic-ca rone , S a n j u s t , Schanze r , Marazzi , Pa t r i z i , B a l s a n o , Nof r i , B r u n o , Chi-mien t i , Joe le , Corniani , Reggio, Gau-denzi, T a s s a r a , Canepa , Credaro , La-russa , Caro t i , Del le P i a n e , Faus t i n i , M o n t a u t i , S io l i -Legnani , De Capi tan i , Ser ra , C a m a g n a , Bas imi , Bocconi , G i o r d a n o , Brezzi , M a r a n g o n i , Piro-lini, Ber l ingier i , A u t e r i - B e r r e t t a , Ber-t in i , Cacc ia lanza , Pennis i , Giovanett i Alber to , Buccel l i , Di S t e f ano , Bouvier , Leone , L ibe r t i n i Gesua ldo , Basile, F a l l e t t i , Cavazza , Canepa , Or lando S a l v a t o r e , Saud ino , T a m b o r i n o , A-gnelli , R o d i n o , Gerini , Cannav ina , Ser ra , Casolini , Daneo , Curreno, Ci-m a t i , P a p a r o , Somain i , Rosad i , Ceci, Di Miraf ìor i , G r o s s o - C a m p a n a , San-dulli , Sa lomone , Gi ra rd i , Morisani , Adinol f ì , Rispol i , Canevar i , P e s c e t t i , Rossi Luigi , N a v a Ot to r ino , Mancini , Casal ini , So l ida t i -T iburz i , De Bellis, B u o n i n i Ici l io, Dent ice , Mango, Theo-doli, Varz i , R a m p o l d i ».

P R E S I D E N T E . L ' o n o r e v o l e G a m b a r o t -t a ha f a c o l t à di p a r l a r e .

G A M B A R O T T A . Po i ché l ' o ra i n o l t r a t a m ' i m p e d i s c e di svolgere la mozione, diro s o l t a n t o poche p a r o l e di r a ccomandaz ione .

D o p o che no i p r e s e n t a m m o la mozione e s t a t o e m a n a t o il dec re to del 27 f e b b r a i o a

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Atti Parlamentari — 18795 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1» TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 1 9

favore dei pensionat i dello S ta to e delle ve-dove che abbiano una pensione non supe-riore alle lire t remila aiinue. Ai pensionat i si è concesso, per soli due anni, un assegno di lire t r en t a mensili, r ido t te a lire venti-sette per l 'aggravio della ricchezza mobile, ed alle vedove un assegno di lire vent i , r ido t te a lire diciotto per la ricchezza mo-bile. Nessun provvedimento per gli orfani , quasi che per essi il caroviveri non sussi-stesse. Nessun provvedimento per i pensio-na t i degli E n t i locali, le loro vedove od i loro orfani . Nessuna r e t roa t t iv i t à a i ' p r o v -vedimenti , sebbene la guerra sia du ra t a t r e anni e mezzo, e da molti anni il caroviveri gravi sui pensionati .

. Con l 'art icolo 3 del decreto si escludono dall 'assegno i pensionat i e le vedove che abbiano una occupazione che dia loro un utile qualsiasi: se l 'uti le raggiunge la som-ma di lire t r en ta (o vent i per le vedove) l 'esclusione è completa: se no si paga sol-t an to la differenza!

Con l 'art icolo 4 si sot topongono i pen-sionati ad un giuramento, sot to le commi-nator ie penali per il falso giuramento, che accerti la mancanza o l ' en t i tà dell 'utile in questione!

Ora so che il Governo ha intenzione di abrogare tal i due articoli. È qualche cosa. È, sopra tu t to , qualche cosa, che si r isparmi a questi poveri vecchi il pericolo di un giuramento che li met terebbe alla balìa di t u t t i i malvagi che volessero, con una de-nunzia anche calunniosa, t rascinar l i nei dolori e nei pericoli di una i s t ru t tor ia pe-nale.

Ma se il criterio che aveva ispirato quel decreto era deplorevole, le modificazioni che ora so essere p roge t ta te non bas tano a ren-dere soddisfacente j l decreto stesso.

La questione dei pensionat i non può es-sere risoluta con un assegno di 27 o di 18-lire al mese. La questione dei pensionat i si t rasc ina in I ta l ia da diecine d 'anni e questa goccia di rugiada non può bas ta re ad i r rorare la miseria nella quale essi lan-guono.

Sessanta f ranchi al mese furono concessi in Francia ai pensionat i fino a qua t t romi la f ranchi a l l 'anno, e r i tengo che nemmeno quel t r a t t a m e n t o possa dirsi munifico; ma in Franc ia la v i ta costa meno della metà di quanto costa in I ta l ia .

Inol t re noi abbiamo sempre viva la vec-chia ingiustizia creata nel 1908, quando mal-grado la nuova legge sullo s ta to giuridico degli impiegati , lasciammo i vecchi pensio-

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nati , messi in pensione secondo le tabel le del 1862, nelle stesse condizioni in cui si t r o v a v a n o nel 1862. Gli enormi r incari della v i ta verificatisi in questi decennii, la sva-lutazione della moneta , de te rmina ta special-mente in questi ul t imi anni dai provvedi-ment i di guerra, non sono mai s ta t i presi in considerazione.

Si dice che il pensionato ha definito i suoi r appor t i con lo Sta to , quando si è vi-sta l iquidare la pensione: osserverò sol tanto

' che anche l ' impiegato quando viene assunto all ' impiego accet ta condizioni che po t r eb -bero essere r i tenute definitive e non modi-ficabili: t u t t a v i a quan te volte il Governo ha concesso migliorie alle condizioni degli impiegat i?

Uguali migliorie devono essere concesse ai pensionat i .

Altr i Stat i , da noi v int i in guerra, quando hanno aumenta to gli s t ipendi hanno au-menta to le pensioni.

Noi non possiamo essere da meno di que-gli Stat i .

Non è tollerabile la s t r idenza morale e giuridica per la quale i pensionat i messi a riposo pr ima del 1908 hanno una pensione minore di quella dei loro colleglli di par i grado messi in pensione dopo.

Concludo, inv i tando il Governo a pren-dere in esame questa si tuazione dei pen-sionati, dei vecchi e dei nuovi, ed a risol-verla con animo di governo che vuol fa re giustizia, non coll 'animo dell 'elemosiniere che dà alcuni spicciolila gente che grida di aver fame. E non si a t t a rd i il Governo a fare distinzioni f ra basse e cosidette alte pensioni. È irrisorio in I ta l ia par la re di al te pensioni, in I ta l ia dove un generale di Corpo d ' a r m a t a od un primo presidente di Corte di cassazione sono messi a riposo con 8000 lire annue di pensione, r ido t te a lire 7200 per la ricchezza mobile, e dove le ve-dove del generale di Corpo; d ' a r m a t a o dèi primo presidente di Cassazione sono messe in pensione con 2400 lire ! E d è male che ai vecchi funzionari , ai più modest i come agli eccelsi, si dia la dimostrazione della t rascuranza , direi del disprezzo del Paese verso di loro e le loro famiglie. E male per lo Stato, che non può sentirsi sor-re t to da molta solidarietà da pa r t e dei suoi funzionar i , ed è male per il Paese, che vede le funzioni di S ta to essere sfuggite od ab-bandona te dai migliori, ai quali non pos-sono certo servire di a t t r a t t i v a l ' ingrat i-tud ine del Paese e la miseria nella vec-chiaia.

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Camera dei Deputati — 18796 — Atti Parlamentari

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA DELL'8 MARZO Ì 9 1 9

Veda il Governo di mettersi su un ter-reno di larghezza di vedute e di giustizia, e allora chi sa che le agitazioni dei pensio-nati e degli impiegati cessino e le sorti della burocrazia, anche in linea intellet-tuale e per il maggior bene del Paese, mi-gliorino ! {Approvazioni — Applausi).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'onorevole ministro del tesoro.

S T R I N G H E R , ministro del tesoro. Nello svolgere la sua mozione l 'onorevole Gam-barot ta ha accennato all ' intendimento del Governo di modificare il decreto del 27 febbraio, nel senso di togliere le disposi-zioni contenute nell 'articolo 3 del decreto stesso.

L 'art icolo 3 dice così : « Le disposizioni dei due precedenti ar-

ticoli non sono applicabili a .coloro che pre-stino opera retribuita presso le Ammini-strazioni dello Stato o altre Amministra-zioni pubbliche, o che siano ufficiali richia-mati dal congedo, ovvero ricavino proventi dall'esercizio della propria at t ivi tà o dal possesso di beni di fortuna, semprechè la retribuzione goduta e i proventi realizzati sieno almeno uguali all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi del pre-sente decreto.

« Qualora la retribuzione o i proventi risultino inferiori all'assegno, quest'ultimo può essere ragguagliato alla differenza ».

Questa disposizione aveva per iscopo di distinguere coloro che non hanno per vivere che la pensione, da coloro che, oltre la pen-sione, hanno altri redditi sia a carico dello Stato , sia di a l tre Amministrazioni pubbli-che, ovvero redditi patrimoniali.

Pareva che il concetto fosse esatto, e fosse giustificato, perchè evidentemente non sta nelle medesime condizioni chi ha sol-tanto il provento della pensione e chi può disporre di altri proventi. Segnatamente pareva che non convenisse dare un assegno a quei pensionati che godono sul bilancio dello Stato di un'altra retribuzione.

Ma poiché si è fat to osservare che in questo modo il numero dei beneficati dal provvedimento adottato dal Governo sa-rebbe stato piccolo, cioè appena un terzo del totale' : sulla base di indagini fat te e tenendo presente che non conveniva di ri-durre eccessivamente il benefìcio che si vo-leva tiare, d'accordo col presidente del Consiglio, si è stabilito di eliminare siffatta disposizione, in maniera che tut t i i pensio-nati i quali non abbiano una pensione supe-

riore alle tremila lire godano l 'assegno di 30 lire mensili.

Ma si noti che un tale assegno che sem-bra poca cosa per ciascun individuo, e lo è, pesa sul bilancio dello Stato direttamen-te o indirettamente per la somma di oltre 40 milioni di lire ogni anno.

G A M B A R O T T A . Non è esatto : si cal-colano trenta milioni : saranno 40 se gli assegni verranno estesi a tut t i i pensio-nati sopra le lire 3,000.

S T R I N G H E R , ministro del tesoro. Anzi, siccome ci saranno i maestri elementari in-scritti nei ruoli provinciali che possono es-sere equiparati . . .

R O S A D I . E dovrebbero esserlo. S T R I N G H E R , ministro del tesoro. . . .e

sono anzi stati quasi equiparati ai funzionari dello Stato , alla somma di 40 milioni ci sarà da aggiungere qualche altra cosa an-cora, e saranno 43 e forse più, volendo an-che tener conto degli orfani minorenni dei già pensionati. Certo una parte della som-ma complessiva sarà prelevata dal fondo delle pensioni ferroviarie, ma voi sapete che le condizioni di questo fondo sono tali che i nuovi pesi cadranno alla fine sul bilancio dello Stato ; quindi si è dovuto contemperare il'bisogno dei pensionati colle esigenze del bilancio, le condizioni del quale non sono purtroppo tali da abbon-dare nei sussidi. L'onorevole Gambarotta ha accennato che non sono compresi gli orfani.

Nulla si è detto al riguardo, anche a cau-sa delle difficoltà amministrative nell'ap-plicare la disposizione, ma affronteremo anche queste difficoltà, affinchè gli orfani minorenni dei due genitori non siano esclusi dal benefizio. Con questo decreto noi cre-diamo non di avere sodisfatto i desideri e le aspirazioni dei pensionati, perchè non è possibile sodisfare con 40 o 43 milioni i loro bisogni, ma di corrispondere alle esigenze di quei pensionati che versano nelle peg-giori condizioni.

Del resto l 'ampiezza che ha data l'ono-revole Gambarotta alla sua mozione, che non si l imita a una questione pura e sem-plice di sussidio per i j>ensionati, ma si estende a t u t t o il campo delle pensioni, è tale che debbo pregare la Camera di rin-viare l 'esame e la discussione di questo argomento a un altro tempo, affinchè io possa, d'accordo col presidente del Consi-glio, esaminare tut to l'insieme del proble-ma; mentre, ripeto, l ' intendimento del Go-verno non è stato di dare a l l a questione

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delle pensioni una soluzione ampia e com-pleta, ma di provvedere a coloro che più hanno bisogno. ( Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gambarotta.

GAMBAROTTA. Prendo atto delle di-chiarazioni del ministro Stringher, che del resto conoscevo già in via confidenziale.

Rinnovo la preghiera al ministro e al Governo di aumentare questi assegni, di estenderli a tu t t i i pensionati, provveden-do anche a favore di quelli degli enti lo-cali, e dando ai provvedimenti stessi ef-fetto retroattivo. Ciò premesso, consento al rinvio ad altra seduta per la discussione della mozione, con la speranza che nel frat-tempo il Governo studi anche il modo di risolvere definitivamente la dolorosn que-stione.

AROÀ. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. AROÀ. Crederei di mancare a un do-

vere di coscienza facendo ' commettere una ingiustizia involontaria alla Camera, se, in occasione del rinvio della mozione Gamba-rotta, non facessi presente alla Camera la grave condizione dei mutilati pensionati di guerra, e delle vedove dei morti in guerra.

Il ministro del te-soro e il ministro per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra sanno che l'Associazione Nazionale dei mutilati e degli invalidi dì guerra ha fat to una serie di richieste, che corrispondono a un minimo di giustizia verso i gloriosi muti-lati dalla nostra guerra, i quali, senza pa-role grosse, hanno certamente diritto più di tut t i quanti alla gratitudine della Na-zione.

Non esporrò queste richieste minime fa t te dai mutilati e dagli invalidi di guerra e ohe dovranno essere esaudite; ma intanto è certo che una ingiustizia enorme è stata commessa quando ai pensionati dello Stato è stato dato un aumento provvisorio di lire 30 mensili e di lire 20 alle vedove, escludendo soltanto i pensionati mutilati e invalidi di guerra e le vedove dei caduti. Nessuna ragione, nè giuridica, nè morale, nè tanto meno politica può giustificare questa esclusione e quindi prego il ministro del tesoro e quello dell'assistenza militare di Sparare prontamente a questa ingiustizia.

Però, diciamolo subito, di ben altra por-tata sono le richieste dei mutilati e degli invalidi di guerra.

Si t ra t t a di aumentare le pensioni spe-cialmente dei ciechi di guerra e dei grands blessés, i quali con l'assegno attuale non

possono provvedere nè a sè, nè a chi li ac-compagna ; si t ra t t a di aumentare la pen-sione almeno per le prime sei categorie, nelle quali la capacità lavorativa residuata è spesso più una presunzione legale o teo-rica, anziché un dato di fat to!

Si t ra t t a di fare una revisione di tu t ta la legislazione a favore dei mutilati ed in-validi di guerra, specie considerando che le officine di protesi e le scuole di riedu-cazione non funzionano bene.

Del resto basta ricordare che l'onore-vole ministro della guerra stesso è venuto a riconóscere la insufficienza assoluta delle pensioni di guerra pei mutilati, quando ad ogni invalido che si trovi nel periodo an-teriore alla concessione della pensione ha dato un assegno di cinque lire al giorno, mentre il pensionato della categoria prima, il cieco di guerra o il mutilato degli arti percepisce una pensione di soltanto lire quattro al giorno ; tanto ciò è enorme che i mutilati cercano di r i tardare la liquida-zione della pensione. È una ingiustizia da riparare subito.

Spero che gli onorevoli ministri dell'as-sistenza militare e del tesoro diano alla Camera una parola di affidamento tale che i mutilati di guerra possano riconoscere che la Nazione vuole riparare alle ingiustizie che solo fuggevolmente ho rilevato, per sentimento spontaneo di dovere e di rico-noscenza verso i più sfortunati t ra gli ar-tefici della vittoria. (Benissimo !)

CAROTI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CAROTI. Desidero aggiungere una pa-

rola a quanto ha detto l'onorevole Arcà, e precisamente per raccomandare che cessi lo stato di ostilità da parte del Governo verso la Lega proletaria dei mutilati di guerra. In seno alla Lega dei combattenti è nata una distinzione, perchè, purtroppo, si era notato che in questa lega si tendeva a fare una certa politica.

Una larga frazione di mutilati di guerra della classe lavoratrice si sono uniti per fare una agitazione diretta a tutelare sè stessi secondo certi criteri particolari. Da parte del Governo questa lega è stata osta-colata, fino a vedersi censurate tu t te le con-vocazioni di assemblèa sui giornali, col pre-testo che i soldati non debbono fare poli-tica...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Caroti, tu t to ciò non ha relazione alcuna colla mo-zione Gambarotta.

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LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - l a TORNATA D E L L ' 8 MARZO 1 9 1 9

CÀEOTI. Ma se si fa della politica da una parte della Associazione, fino a desi-gnare i candidati alle prossime elezioni poli-tiche, altrettanto hanno il diritto di fare i componenti della Lega proletaria, tanto più che i mutilati come riformati, non sono più militari, ma cittadini che hanno diritto di fare della politica.

Eaccomando quindi un più largo spirito di tolleranza verso questi nostri combat-tenti. (Commenti).

P R E S I D E N T E . Eesta dunque inteso che la discussione di questa mozione è diffe-rita.

Visto poi che questa seduta, che è stata abbastanza feconda, si è prolungata fino alle 12 e mezzo, la seduta pomeridiana co-mincerà alle 14 e mezzo.

La seduta termina alle 12.30.

P R O F . LUIGI CANTARELLI

Revisore Anziano

Roma, 1919. — Tip. della Camera dei Deputati.