a cura della Commissione Fiscalità - UGDCEC Milano · 2017. 4. 21. · Manovra correttiva 2017...
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Manovra correttiva 2017(schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017)
a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
21/04/2017 – Milano
Manovra correttiva 2017
INDICE
• Split payment;
• Compensazioni;
• Detrazioni IVA;
• ACE;
• Patent Box;
• Transfer price;
• Definizione agevolata delle liti pendenti;
• Procedura di reclamo/mediazione;
• Regime fiscale delle locazioni brevi.
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017
SPLIT PAYMENT - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMA art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
MECCANISMO
• fornitore emette la fattura elettronica di venditacon applicazione dell’iva
• acquirente (P.A.) versa l’iva all'erario
AMBITO
APPLICATIVO
cessioni di beni e prestazioni di servizi A
Pubblica Amministrazione(stato, organi dello stato e altri enti pubblici)
ESCLUSIONIprestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla
fonte a titolo di imposta sul reddito
Manovra correttiva 2017
SPLIT PAYMENT - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
AMBITO
APPLICATIVO
1) estensione dell’ambito applicativo a:• società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato• società controllate direttamente o
indirettamente dagli enti pubblici territoriali(regioni, provincie, comuni)
• società quotate inserite nell’indice FTSE MIBdella borsa italiana
2) sono ricomprese anche le operazioniassoggettate a ritenute alla fonte (liberiprofessionisti)
DECORRENZA fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017
Manovra correttiva 2017
COMPENSAZIONI- REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMA
art. 1 co. 574 della Legge n. 147/2013art. 10 del D.L. n. 78/2009
art. 37 del D.L. n. 223/2006
LIMITE
COMPENSAZIONI
libere < 15.000 eurocon visto di conformità > 15.000 euro
TIPOLOGIA DI
CREDITI
IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, addizionale regionale, crediti d’imposta quadro RU, IVA
PROCEDURE
TELEMATICHE
Per i titolari di partita iva cheutilizzano in compensazione i crediti IVA
> 5.000 euro
Manovra correttiva 2017
COMPENSAZIONI- NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
LIMITE
COMPENSAZIONI
libere < 5.000 eurocon visto di conformità > 5.000 euro
TIPOLOGIA DI
CREDITI
IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, add. regionale, crediti d’imposta quadro RU, IVA
PROCEDURE
TELEMATICHE
Per i titolari di partita iva che utilizzano in compensazione crediti d’imposta
> 5.000 euro
DECORRENZAa partire dal data di entrata in vigore del decreto
(dichiarazioni Redditi 2017 e IRAP 2017)
Manovra correttiva 2017
DETRAZIONI IVA - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMA art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
TERMINE
INIZIALEal momento di esigibilità dell'imposta
TERMINE
FINALE
entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui il
diritto medesimo è sorto
fatture relative all’anno 2017 termine del 30 aprile 2020
Manovra correttiva 2017
DETRAZIONI IVA - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
TERMINE
FINALE
entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il
diritto medesimo è sorto
fatture relative all’anno 2017 termine del 30 aprile 2019
DECORRENZAa partire dal data di entrata in vigore del decreto
(no disciplina transitoria)
fatture per le quali non è stato esercitato il diritto di esercizio alla detrazione
possibilità di perdere il diritto alla detrazione
FATTURE ANNI
2015 E 2016
Manovra correttiva 2017
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
OBIETTIVO
Incentivare le imprese che si finanziano con capitale dirischio mediante una riduzione della imposizione suiredditi: + equity - debito
PRINCIPALI
NOVITA’
1. Interpello probatorio facoltativo2. Legge di stabilità 2017
i. Riduzione del coefficiente ACE;ii. Introduzione di una nuova rettifica alla base
ACE;iii. Allineamento della base ACE tra società di
persone e società di capitali;iv. Il test di vitalità;v. Sopravvenienze detassate;vi. Ace e società neo quotate.
3. Decreto mille-proroghe 2017i. Allineamento OIC-IAS.
4. Manovra correttiva 2017i. Riduzione del periodo di osservazione ACE.
Manovra correttiva 2017
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
INTERPELLO
PROBATORIO
FACOLTATIVO
• L’art. 10 del Decreto Ministeriale 14 marzo 2012(«Decreto ACE») individua specifiche disposizioniantielusive che possono essere disapplicate mediantepresentazione di un apposito interpello (ovveromediante «comunicazione» in dichiarazione).
• All’interno della Circolare n. 21/E del 2015 è stataintrodotta la possibilità di presentare interpellodisapplicativo anche in relazione ai conferimenti indenaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesidiversi da quelli che scambiano informazioni conl’Italia (D.M. 4 settembre 1996, aggiornato dal D.M. 23marzo 2017).
• In seguito all’introduzione del D.LGS. n. 156 del 24settembre 2015 l’interpello PROBATORIO è divenutoFACOLTATIVO.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
LEGGE DI
STABILITA’ 2017
Con la legge di bilancio 2017 sono state apportatesignificative novità alla disciplina ACE, che né hannofortemente diminuito l’appeal nei confronti di investitorinazionali ed internazionali:
i. Riduzione del
coefficiente ACE2016: 4,75% 2017: 2,3% 2018: 2,7%
ii. Introduzione
di una nuova
rettifica alla
base ACE
• «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese diassicurazione la variazione in aumento del capitale proprio nonha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenzedei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispettoa quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31dicembre 2010».
• Efficacia (retroattiva) a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015(«rectius»: dall’esercizio 2016 per i solari).
• Non è una previsione antielusiva e, pertanto, non è possibile«disapplicarla» (cfr. Circ. 8/E 2017).
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ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA)
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
iii.
Allineamento della
base imponibile
delle società di
persone a quella
delle società d
capitali
FINO AL 2015: Patrimonio netto risultante dal bilancio altermine di ciascun esercizio.DAL 2016:differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre2015 e quello al 31 dicembre 2010+incremento patrimoniale formatosi nel 2016 secondo leregole IRES.
iv.
il test di vitalità
• Le eccedenze ACE nelle operazioni straordinariedevono soggiacere al test di vitalità e al limite delpatrimonio netto di cui agli articoli (i) 172, comma 7,(ii) 173, comma 10, e (iii) 181, comma 1, TUIR.
• Alle eccedenze ACE si applica il test di vitalità di cuiall’art. 84, comma 3, TUIR, in caso di (i) «change ofcontrol» e (ii) «change of business».
• Nessuna limitazione è prevista per la «base ACE»maturata nel corso degli anni.
Manovra correttiva 2017
ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA)
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
v.
Sopravven.
detassate
Sia l’eccedenza ACE, che la deduzione di periodo,costituiscono «tax asset» da «consumare» in caso diemersione di sopravvenienze attive detassate aisensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR.
vi.
ACE e società neo
quotate
La maggiorazione del 40% della base ACE per lesocietà neo quotate è stata abrogata e, di fatto, maientrata in vigore.
Manovra correttiva 2017
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
DECRETO
MILLE
PROROGHE
2017
Allineamento OIC-IAS:
• Attese entro il 30 aprile 2017 le correzioni alDecreto ACE per coordinare le norme previste peri soggetti IAS Adopter e le imprese che applicanole disposizioni del Codice Civile.
Possibili profili di interesse• Acquisto di «azioni proprie»;• Riserve da «fair value» dei derivati di copertura
da «cash flow hedge».
Manovra correttiva 2017
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
MANOVRA
CORRETTIVA
2017
Con il Decreto correttivo sono state apportate ulteriorimodifiche che hanno ristretto l’ambito temporale diapplicazione della disciplina.• L’ACE si calcola sugli incrementi patrimoniali effettuati a
partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1°gennaio 2011.
• A decorrere dal 2017 la base ACE si quantificheràsommando gli incrementi (al netto dei decrementi)rilevanti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (i.e.rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre2012).
• Tale previsione è già efficace per gli acconti 2017(ricalcolo degli acconti!).
• Novità anche per il «nuovo» regime ACE applicabilealle società di persone!
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PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMA art. 1 co. 37 - 45 della Legge n. 190/2014
AMBITO
SOGGETTIVO
titolari di reddito d'impresa che abbiano diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e che
svolgano attività di ricerca e sviluppo
REDDITI
DERIVANTI
DALL’UTILIZZO
DI BENI
IMMATERIALI
• software coperto da copyright• brevetti industriali• marchi d'impresa• disegni e modelli• processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale,commerciale o scientifico giuridicamentetutelabili
Manovra correttiva 2017
PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
ESERCIZIO
OPZIONE
anni 2015 e 2016:• tramite apposito modello• entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il
regime di tassazione (soggetti solari entro il 31dicembre)
DURATA
5 esercizi sociali(opzione effettuata entro il 31 dicembre 2016 vale
sino il 31 dicembre 2020)
dal 2017• in dichiarazione dei redditi (soggetti solari entro
il 30 settembre 2018, Redditi 2018)
Manovra correttiva 2017
PATENT BOX - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
REDDITI
DERIVANTI
DALL’UTILIZZO
DI BENI
IMMATERIALI
• software coperto da copyright• brevetti industriali• marchi d'impresa• disegni e modelli• processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
Manovra correttiva 2017
PATENT BOX - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
DECORRENZA
• per i soggetti con esercizio coincidente conl’anno solare, per i periodi d’imposta per i qualile opzioni sono esercitate successivamente al 31dicembre 2016;
• per i soggetti con esercizio non coincidente conl’anno solare, a decorrere dal terzo periodod’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014, relativamente al quale le opzionisono esercitate successivamente al 31 dicembre2016.
NORMA
TRANSITORIA
Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate
per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
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PATENT BOX - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
MARCHI
OPZIONI
ESERCITATE
valide sino al compimento del quinquennio
esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016opzione sui marchi effettuata il 31 dicembre 2016
opzione valida detassazione redditi sino al 31 dicembre 2020
Manovra correttiva 2017
PATENT BOX - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
MARCHI
OPZIONI
NON
ESERCITATE
ALLA DATA DI
ENTRATA IN
VIGORE DEL
DECERETO
esercizio 1 agosto 2016 - 31 luglio 2017 scadenza opzione il 31 luglio 2017
opzione valida detassazione redditi sino al 30 giugno 2021
la preclusione alla detassazione sui marchi scatterà a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comunque
non oltre il 30 giugno 2021
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TRANSFER PRICE - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMAart. 110 co. 7 del Tuir
art. 9 del Tuir
REQUISITI
SOGGETTIVI
operazioni effettuate da una società ITA con societànon residenti che, direttamente o indirettamente:• controllano l'impresa ITA;• sono controllate dall'impresa ITA;• o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa ITA
TRANSFER
PRICE
prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra imprese consociate
determinato secondo il criterio del valore normale
Manovra correttiva 2017
TRANSFER PRICE - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
TRANSFER
PRICE
prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra imprese consociate
determinato facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in
circostanze comparabili
Criterio del valore normale sostituito dal
Criterio di libera concorrenza(art. 9 modello di convenzione OCSE)
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TRANSFER PRICE - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
CRITERIO
DI LIBERA
CONCORRENZA
con un decreto del MEF verranno indicate le linee guida per l’applicazione dei criteri e dei metodi di applicazione del transfer pricing in aderenza alle
direttive OCSE
DECORRENZA a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
Manovra correttiva 2017
TRANSFER PRICE - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NUOVO ART. 31-QUATER DEL D.P.R.
n. 600/1973
Fattispecie: rettifiche ai prezzi di trasferimento effettuate dallo Stato estero della controparte di gruppo possono generare una
diminuzione del reddito in capo all'impresa ITA
Riconoscimento della diminuzione del reddito dell’impresaITA:a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità
competenti degli Stati esteri a seguito delle procedureamichevoli (convenzioni internazionali o Convenzione90/436/CE del 23 luglio 1990)
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito diattività di cooperazione internazionale i cui esiti sianocondivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a frontedi una rettifica in aumento definitiva e conforme alprincipio di libera concorrenza effettuata da uno Statocon il quale è in vigore una convenzione contro ledoppie imposizioni che consenta un adeguato scambiodi informazioni
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
LITI PENDENTI
tutti gli atti impositivi impugnati difronte al giudice tributario aventi quali controparte l’Agenzia delle
Entrate
1) Io grado – CTP: ricorso depositato entro il 31dicembre 2016
2) IIo grado – CTR: pronuncia non definitiva alladata di presentazione della richiesta didefinizione
3) IIIo grado – Cassazione: pronuncia non definitivaalla data di presentazione della richiesta didefinizione
DECORRENZA a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
Manovra correttiva 2017
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
LITI PENDENTI
ESCLUSE
controversie concernenti anche solo in parte:• le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delledecisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom delConsiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sulvalore aggiunto riscossa all'importazione
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti diStato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015
Manovra correttiva 2017
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
MODALITÀ
VERSAMENTO
in unica soluzione entro il 30 settembre 2017
invio richiestaper ciascun atto impugnato
se importi dovuti > 2.000 Euro possibilità di rateazione
I rata 40% del dovuto – 30 settembre 2017II rata 40% del dovuto – 30 novembre 2017
III rata saldo – 30 giugno 2018
TERMINE entro il 30 settembre 2017
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
liti relative ai soli interessi di mora e a sanzioni non collegate ai tributi
Versamento del 40% degli importi in contestazione
AMMONTARE
DEL
VERSAMENTO
Liti relative a imposte, sanzioni e interessi
Versamento delle imposte e degli interessiNo versamento sanzioni collegate ai tributi
No versamento interessi di mora
Manovra correttiva 2017
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
AMMONTARE
DEL
VERSAMENTO
liti relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono
non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato
definito anche con modalità diverse dalla definizione
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RECLAMO/MEDIAZIONE - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMA art. 17-bis del DLgs. 546/1992
CONTROVERSIE valore < 20.000 euro
AMBITO
APPLICATIVO
provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente impositore
PROCEDURA
negoziare la pretesa con l’ente impositore
sanzioni ridotte del 35% del minimo
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RECLAMO/MEDIAZIONE - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
CONTROVERSIE valore < 50.000 euro
DECORRENZAatti impugnabili notificati a decorrere
dal 1° gennaio 2018
AMBITO
APPLICATIVO
provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente impositore e dall’agente della riscossione
Manovra correttiva 2017
REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI - REGOLE GENERALI IN VIGORE
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
NORMA
art. 3 del DLgs. n. 23/2011 (cedolare secca)art. 37 del TUIR (regime ordinario IRPEF)
art. 67 del Tuir (reg. ord. IRPEF - loc. turistica)
CEDOLARE
AMBITO
SOGGETTIVO
• locatore persona fisica• titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento sull'immobile• locazione fuori dall’esercizio d’impresa
CEDOLARE
AMBITO
OGGETTIVO
locazione di immobili ad uso abitativo
CEDOLARE
ALIQUOTA
21% contratto «libero»10% contratto concordato
Manovra correttiva 2017
REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
LOCAZIONI
SUB-LOCAZ.
COMODATI
locazioni abitative (comprese prestazioni di servizi di pulizia e fornitura
di biancheria)
durata < 30 giorni
AMBITImedesimi ambiti oggettivi e soggettivi previsti per la
cedolare secca
TASSAZIONE• regime cedolare secca - aliquota del 21%; o• regime ordinario
DECORRENZA Contratti stipulati dal 1° giugno 2017
Manovra correttiva 2017
REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
OBBLIGHI DEGLI
INTERMEDIARI
trasmettere all’AdE tutti i dati relativi ai contratti (locatore, locatario, canone, ecc.)
se intervengano nella fase di pagamento dei canoni devono operare la ritenuta del 21% all’atto di
avvenuto pagamento
COMUNICAZIONI
DEI DATI
• Termine: stabilito con provvedimento dell’AdE• Sanzione: da 250 a 2.000 Euro
VERSAMENTO
RITENUTA
• Termine: entro il 16 del mese successivo(modello F24)
• Sanzione: medesime per le ritenute
DECORRENZA Contratti stipulati dal 1° giugno 2017
Commissione FiscalitàUGDCEC di Milano
Componenti del gruppo di studio:Dott. Comm. Giorgio FrigerioDott. Comm. Giulio Tombesi
Dott. Comm. Pierandrea Colucci
Grazie a tutti per l’attenzione
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano