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Manovra correttiva 2017 (schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017) a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 21/04/2017 – Milano

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Manovra correttiva 2017(schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017)

a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

21/04/2017 – Milano

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Manovra correttiva 2017

INDICE

• Split payment;

• Compensazioni;

• Detrazioni IVA;

• ACE;

• Patent Box;

• Transfer price;

• Definizione agevolata delle liti pendenti;

• Procedura di reclamo/mediazione;

• Regime fiscale delle locazioni brevi.

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

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Manovra correttiva 2017

SPLIT PAYMENT - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

MECCANISMO

• fornitore emette la fattura elettronica di venditacon applicazione dell’iva

• acquirente (P.A.) versa l’iva all'erario

AMBITO

APPLICATIVO

cessioni di beni e prestazioni di servizi A

Pubblica Amministrazione(stato, organi dello stato e altri enti pubblici)

ESCLUSIONIprestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla

fonte a titolo di imposta sul reddito

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Manovra correttiva 2017

SPLIT PAYMENT - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

AMBITO

APPLICATIVO

1) estensione dell’ambito applicativo a:• società controllate direttamente o

indirettamente dallo Stato• società controllate direttamente o

indirettamente dagli enti pubblici territoriali(regioni, provincie, comuni)

• società quotate inserite nell’indice FTSE MIBdella borsa italiana

2) sono ricomprese anche le operazioniassoggettate a ritenute alla fonte (liberiprofessionisti)

DECORRENZA fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017

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Manovra correttiva 2017

COMPENSAZIONI- REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA

art. 1 co. 574 della Legge n. 147/2013art. 10 del D.L. n. 78/2009

art. 37 del D.L. n. 223/2006

LIMITE

COMPENSAZIONI

libere < 15.000 eurocon visto di conformità > 15.000 euro

TIPOLOGIA DI

CREDITI

IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, addizionale regionale, crediti d’imposta quadro RU, IVA

PROCEDURE

TELEMATICHE

Per i titolari di partita iva cheutilizzano in compensazione i crediti IVA

> 5.000 euro

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Manovra correttiva 2017

COMPENSAZIONI- NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

LIMITE

COMPENSAZIONI

libere < 5.000 eurocon visto di conformità > 5.000 euro

TIPOLOGIA DI

CREDITI

IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, add. regionale, crediti d’imposta quadro RU, IVA

PROCEDURE

TELEMATICHE

Per i titolari di partita iva che utilizzano in compensazione crediti d’imposta

> 5.000 euro

DECORRENZAa partire dal data di entrata in vigore del decreto

(dichiarazioni Redditi 2017 e IRAP 2017)

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Manovra correttiva 2017

DETRAZIONI IVA - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

TERMINE

INIZIALEal momento di esigibilità dell'imposta

TERMINE

FINALE

entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui il

diritto medesimo è sorto

fatture relative all’anno 2017 termine del 30 aprile 2020

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Manovra correttiva 2017

DETRAZIONI IVA - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

TERMINE

FINALE

entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il

diritto medesimo è sorto

fatture relative all’anno 2017 termine del 30 aprile 2019

DECORRENZAa partire dal data di entrata in vigore del decreto

(no disciplina transitoria)

fatture per le quali non è stato esercitato il diritto di esercizio alla detrazione

possibilità di perdere il diritto alla detrazione

FATTURE ANNI

2015 E 2016

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Manovra correttiva 2017

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

OBIETTIVO

Incentivare le imprese che si finanziano con capitale dirischio mediante una riduzione della imposizione suiredditi: + equity - debito

PRINCIPALI

NOVITA’

1. Interpello probatorio facoltativo2. Legge di stabilità 2017

i. Riduzione del coefficiente ACE;ii. Introduzione di una nuova rettifica alla base

ACE;iii. Allineamento della base ACE tra società di

persone e società di capitali;iv. Il test di vitalità;v. Sopravvenienze detassate;vi. Ace e società neo quotate.

3. Decreto mille-proroghe 2017i. Allineamento OIC-IAS.

4. Manovra correttiva 2017i. Riduzione del periodo di osservazione ACE.

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Manovra correttiva 2017

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

INTERPELLO

PROBATORIO

FACOLTATIVO

• L’art. 10 del Decreto Ministeriale 14 marzo 2012(«Decreto ACE») individua specifiche disposizioniantielusive che possono essere disapplicate mediantepresentazione di un apposito interpello (ovveromediante «comunicazione» in dichiarazione).

• All’interno della Circolare n. 21/E del 2015 è stataintrodotta la possibilità di presentare interpellodisapplicativo anche in relazione ai conferimenti indenaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesidiversi da quelli che scambiano informazioni conl’Italia (D.M. 4 settembre 1996, aggiornato dal D.M. 23marzo 2017).

• In seguito all’introduzione del D.LGS. n. 156 del 24settembre 2015 l’interpello PROBATORIO è divenutoFACOLTATIVO.

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Manovra correttiva 2017

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

LEGGE DI

STABILITA’ 2017

Con la legge di bilancio 2017 sono state apportatesignificative novità alla disciplina ACE, che né hannofortemente diminuito l’appeal nei confronti di investitorinazionali ed internazionali:

i. Riduzione del

coefficiente ACE2016: 4,75% 2017: 2,3% 2018: 2,7%

ii. Introduzione

di una nuova

rettifica alla

base ACE

• «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese diassicurazione la variazione in aumento del capitale proprio nonha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenzedei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispettoa quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31dicembre 2010».

• Efficacia (retroattiva) a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015(«rectius»: dall’esercizio 2016 per i solari).

• Non è una previsione antielusiva e, pertanto, non è possibile«disapplicarla» (cfr. Circ. 8/E 2017).

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Manovra correttiva 2017

ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

iii.

Allineamento della

base imponibile

delle società di

persone a quella

delle società d

capitali

FINO AL 2015: Patrimonio netto risultante dal bilancio altermine di ciascun esercizio.DAL 2016:differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre2015 e quello al 31 dicembre 2010+incremento patrimoniale formatosi nel 2016 secondo leregole IRES.

iv.

il test di vitalità

• Le eccedenze ACE nelle operazioni straordinariedevono soggiacere al test di vitalità e al limite delpatrimonio netto di cui agli articoli (i) 172, comma 7,(ii) 173, comma 10, e (iii) 181, comma 1, TUIR.

• Alle eccedenze ACE si applica il test di vitalità di cuiall’art. 84, comma 3, TUIR, in caso di (i) «change ofcontrol» e (ii) «change of business».

• Nessuna limitazione è prevista per la «base ACE»maturata nel corso degli anni.

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Manovra correttiva 2017

ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

v.

Sopravven.

detassate

Sia l’eccedenza ACE, che la deduzione di periodo,costituiscono «tax asset» da «consumare» in caso diemersione di sopravvenienze attive detassate aisensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR.

vi.

ACE e società neo

quotate

La maggiorazione del 40% della base ACE per lesocietà neo quotate è stata abrogata e, di fatto, maientrata in vigore.

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Manovra correttiva 2017

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

DECRETO

MILLE

PROROGHE

2017

Allineamento OIC-IAS:

• Attese entro il 30 aprile 2017 le correzioni alDecreto ACE per coordinare le norme previste peri soggetti IAS Adopter e le imprese che applicanole disposizioni del Codice Civile.

Possibili profili di interesse• Acquisto di «azioni proprie»;• Riserve da «fair value» dei derivati di copertura

da «cash flow hedge».

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Manovra correttiva 2017

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

MANOVRA

CORRETTIVA

2017

Con il Decreto correttivo sono state apportate ulteriorimodifiche che hanno ristretto l’ambito temporale diapplicazione della disciplina.• L’ACE si calcola sugli incrementi patrimoniali effettuati a

partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1°gennaio 2011.

• A decorrere dal 2017 la base ACE si quantificheràsommando gli incrementi (al netto dei decrementi)rilevanti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (i.e.rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre2012).

• Tale previsione è già efficace per gli acconti 2017(ricalcolo degli acconti!).

• Novità anche per il «nuovo» regime ACE applicabilealle società di persone!

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Manovra correttiva 2017

PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA art. 1 co. 37 - 45 della Legge n. 190/2014

AMBITO

SOGGETTIVO

titolari di reddito d'impresa che abbiano diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e che

svolgano attività di ricerca e sviluppo

REDDITI

DERIVANTI

DALL’UTILIZZO

DI BENI

IMMATERIALI

• software coperto da copyright• brevetti industriali• marchi d'impresa• disegni e modelli• processi, formule e informazioni relativi ad

esperienze acquisite nel campo industriale,commerciale o scientifico giuridicamentetutelabili

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PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ESERCIZIO

OPZIONE

anni 2015 e 2016:• tramite apposito modello• entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il

regime di tassazione (soggetti solari entro il 31dicembre)

DURATA

5 esercizi sociali(opzione effettuata entro il 31 dicembre 2016 vale

sino il 31 dicembre 2020)

dal 2017• in dichiarazione dei redditi (soggetti solari entro

il 30 settembre 2018, Redditi 2018)

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PATENT BOX - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

REDDITI

DERIVANTI

DALL’UTILIZZO

DI BENI

IMMATERIALI

• software coperto da copyright• brevetti industriali• marchi d'impresa• disegni e modelli• processi, formule e informazioni relativi ad

esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

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Manovra correttiva 2017

PATENT BOX - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

DECORRENZA

• per i soggetti con esercizio coincidente conl’anno solare, per i periodi d’imposta per i qualile opzioni sono esercitate successivamente al 31dicembre 2016;

• per i soggetti con esercizio non coincidente conl’anno solare, a decorrere dal terzo periodod’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014, relativamente al quale le opzionisono esercitate successivamente al 31 dicembre2016.

NORMA

TRANSITORIA

Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate

per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

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PATENT BOX - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

MARCHI

OPZIONI

ESERCITATE

valide sino al compimento del quinquennio

esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016opzione sui marchi effettuata il 31 dicembre 2016

opzione valida detassazione redditi sino al 31 dicembre 2020

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PATENT BOX - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

MARCHI

OPZIONI

NON

ESERCITATE

ALLA DATA DI

ENTRATA IN

VIGORE DEL

DECERETO

esercizio 1 agosto 2016 - 31 luglio 2017 scadenza opzione il 31 luglio 2017

opzione valida detassazione redditi sino al 30 giugno 2021

la preclusione alla detassazione sui marchi scatterà a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comunque

non oltre il 30 giugno 2021

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Manovra correttiva 2017

TRANSFER PRICE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMAart. 110 co. 7 del Tuir

art. 9 del Tuir

REQUISITI

SOGGETTIVI

operazioni effettuate da una società ITA con societànon residenti che, direttamente o indirettamente:• controllano l'impresa ITA;• sono controllate dall'impresa ITA;• o sono controllate dalla stessa società che

controlla l'impresa ITA

TRANSFER

PRICE

prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra imprese consociate

determinato secondo il criterio del valore normale

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TRANSFER PRICE - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

TRANSFER

PRICE

prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra imprese consociate

determinato facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in

circostanze comparabili

Criterio del valore normale sostituito dal

Criterio di libera concorrenza(art. 9 modello di convenzione OCSE)

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Manovra correttiva 2017

TRANSFER PRICE - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

CRITERIO

DI LIBERA

CONCORRENZA

con un decreto del MEF verranno indicate le linee guida per l’applicazione dei criteri e dei metodi di applicazione del transfer pricing in aderenza alle

direttive OCSE

DECORRENZA a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

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Manovra correttiva 2017

TRANSFER PRICE - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NUOVO ART. 31-QUATER DEL D.P.R.

n. 600/1973

Fattispecie: rettifiche ai prezzi di trasferimento effettuate dallo Stato estero della controparte di gruppo possono generare una

diminuzione del reddito in capo all'impresa ITA

Riconoscimento della diminuzione del reddito dell’impresaITA:a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità

competenti degli Stati esteri a seguito delle procedureamichevoli (convenzioni internazionali o Convenzione90/436/CE del 23 luglio 1990)

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito diattività di cooperazione internazionale i cui esiti sianocondivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a frontedi una rettifica in aumento definitiva e conforme alprincipio di libera concorrenza effettuata da uno Statocon il quale è in vigore una convenzione contro ledoppie imposizioni che consenta un adeguato scambiodi informazioni

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Manovra correttiva 2017

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

LITI PENDENTI

tutti gli atti impositivi impugnati difronte al giudice tributario aventi quali controparte l’Agenzia delle

Entrate

1) Io grado – CTP: ricorso depositato entro il 31dicembre 2016

2) IIo grado – CTR: pronuncia non definitiva alladata di presentazione della richiesta didefinizione

3) IIIo grado – Cassazione: pronuncia non definitivaalla data di presentazione della richiesta didefinizione

DECORRENZA a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

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Manovra correttiva 2017

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

LITI PENDENTI

ESCLUSE

controversie concernenti anche solo in parte:• le risorse proprie tradizionali previste

dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delledecisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom delConsiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sulvalore aggiunto riscossa all'importazione

• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti diStato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015

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Manovra correttiva 2017

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

MODALITÀ

VERSAMENTO

in unica soluzione entro il 30 settembre 2017

invio richiestaper ciascun atto impugnato

se importi dovuti > 2.000 Euro possibilità di rateazione

I rata 40% del dovuto – 30 settembre 2017II rata 40% del dovuto – 30 novembre 2017

III rata saldo – 30 giugno 2018

TERMINE entro il 30 settembre 2017

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

liti relative ai soli interessi di mora e a sanzioni non collegate ai tributi

Versamento del 40% degli importi in contestazione

AMMONTARE

DEL

VERSAMENTO

Liti relative a imposte, sanzioni e interessi

Versamento delle imposte e degli interessiNo versamento sanzioni collegate ai tributi

No versamento interessi di mora

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Manovra correttiva 2017

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

AMMONTARE

DEL

VERSAMENTO

liti relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono

non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato

definito anche con modalità diverse dalla definizione

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Manovra correttiva 2017

RECLAMO/MEDIAZIONE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA art. 17-bis del DLgs. 546/1992

CONTROVERSIE valore < 20.000 euro

AMBITO

APPLICATIVO

provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente impositore

PROCEDURA

negoziare la pretesa con l’ente impositore

sanzioni ridotte del 35% del minimo

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Manovra correttiva 2017

RECLAMO/MEDIAZIONE - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

CONTROVERSIE valore < 50.000 euro

DECORRENZAatti impugnabili notificati a decorrere

dal 1° gennaio 2018

AMBITO

APPLICATIVO

provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente impositore e dall’agente della riscossione

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Manovra correttiva 2017

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI - REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA

art. 3 del DLgs. n. 23/2011 (cedolare secca)art. 37 del TUIR (regime ordinario IRPEF)

art. 67 del Tuir (reg. ord. IRPEF - loc. turistica)

CEDOLARE

AMBITO

SOGGETTIVO

• locatore persona fisica• titolare del diritto di proprietà o di altro diritto

reale di godimento sull'immobile• locazione fuori dall’esercizio d’impresa

CEDOLARE

AMBITO

OGGETTIVO

locazione di immobili ad uso abitativo

CEDOLARE

ALIQUOTA

21% contratto «libero»10% contratto concordato

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Manovra correttiva 2017

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

LOCAZIONI

SUB-LOCAZ.

COMODATI

locazioni abitative (comprese prestazioni di servizi di pulizia e fornitura

di biancheria)

durata < 30 giorni

AMBITImedesimi ambiti oggettivi e soggettivi previsti per la

cedolare secca

TASSAZIONE• regime cedolare secca - aliquota del 21%; o• regime ordinario

DECORRENZA Contratti stipulati dal 1° giugno 2017

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Manovra correttiva 2017

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

OBBLIGHI DEGLI

INTERMEDIARI

trasmettere all’AdE tutti i dati relativi ai contratti (locatore, locatario, canone, ecc.)

se intervengano nella fase di pagamento dei canoni devono operare la ritenuta del 21% all’atto di

avvenuto pagamento

COMUNICAZIONI

DEI DATI

• Termine: stabilito con provvedimento dell’AdE• Sanzione: da 250 a 2.000 Euro

VERSAMENTO

RITENUTA

• Termine: entro il 16 del mese successivo(modello F24)

• Sanzione: medesime per le ritenute

DECORRENZA Contratti stipulati dal 1° giugno 2017

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Commissione FiscalitàUGDCEC di Milano

Componenti del gruppo di studio:Dott. Comm. Giorgio FrigerioDott. Comm. Giulio Tombesi

Dott. Comm. Pierandrea Colucci

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Grazie a tutti per l’attenzione

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