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Diritto legale e diritto giusto: il problema del rapporto tra diritto e morale

• Diritto e morale: connessione necessaria oeventuale?

• A seconda di come concepiamo il rapporto tra D eM, otterremo due differenti concezioni sulla naturadel diritto:

• 1) la norma giuridica non verrà ritenuta valida equindi obbligante (giusnaturalismo;neocostituzionalismo)

• 2) la norma giuridica, sebbene immorale, saràritenuta valida e quindi obbligante (giuspositivismo)

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Norimberga : il processo• 20 novembre 1945 Tribunale Speciale Alleato

(giudici: USA UK F URSS)

• Perseguire i Crimini di Guerra contro la Pace e la lesa Umanità, perpetrati dai responsabili militari e politici del governo nazista

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20 novembre 1945 - 1 ottobre 1946

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Norimberga 20 novembre 1945

• Perseguire i Crimini di Guerra contro la Pace e la lesa Umanità, perpetrati dai responsabili militari e politici del governo nazista

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Punti critici di un processo

• Comandante in capo • della LUFTWAFFE

• L'avvocato difensore di Göering, Otto Stahmer, invocò il principio • Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali,• il quale non ammette l'emanazione di leggi retroattive, contestando

inoltre il diritto ai vincitori di processare i vinti. • L'obiezione fu respinta, poiché i giudici considerarono i crimini di

guerra, i crimini contro l'umanità e i crimini contro la pace come violazione di leggi internazionali già esistenti (Convenzioni dell’Aia, Convenzioni di Ginevra)

• 12 dei 22 imputati furono condannati a morte per impiccagione, 3 all’ergastolo, 4 alla reclusione (dai 10 ai 20 anni), tre furono assolti.

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Critiche al processo

• « Possono esserci pochi dubbi che una corte internazionalesia molto più adatta per questo compito che una cortenazionale civile o militare. Solo una corte costituita da untrattato internazionale del quale non solo i vincitori maanche gli stati sconfitti siano parti contraenti non incontreràquelle difficoltà con cui dovrà confrontarsi una cortenazionale". »

• lo stesso principio allora dovrebbe applicarsi alla leggecriminale ordinaria perché "un ladro non può lamentarsiper essere giudicato da una giuria di cittadini onesti". »

• (H. Kelsen, Peace through Law, Chapel Hill, 1944,111)

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Diritto e morale

• I tre giudici immaginari del processo di Norimberga

• Giusnaturalista

• Giuspositivista

• Neocostituzionalista

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• Primo Giudice (Giusnaturalista)

• È stato provato ampiamente che gli imputati hanno commesso crimini orrendi, che qualsiasi sistema morale condanna.

Gli imputati hanno dichiarato a loro discolpa di aver obbedito al diritto nazista, e quindi a norme giuridiche di uno stato internazionalmente riconosciuto, ma io ritengo che non possa essere chiamato diritto un insieme di norme che viola i più elementari principi di giustizia, i diritti naturali dell’uomo, o come tradizionalmente lo si chiama, il diritto naturale.

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Primo Giudice (Giusnaturalista)

• Sebbene gli imputati si giustifichino con l’obbedienza al diritto nazista, io dico che questo non era autentico diritto, perché violava i principi eterni ed immutabili, universalmente validi.

Voto per la condanna degli imputati.

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Secondo giudice (GP)

• Gli imputati hanno commesso atti moralmente orrendi, non dobbiamo confondere tuttavia, il nostro giudizio morale che è senz’altro di condanna, con un lucido giudizio giuridico. Essi hanno obbedito al diritto di uno stato riconosciuto, emanato da un organo che deteneva il potere di emanare le norme. I diritti naturali invocati non sono norme, ma solo un insieme di convezioni morali che possono cambiare da tempo a luogo.

• Voto per l’assoluzione degli imputati.

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Terzo Giudice (NC)

• Gli imputati hanno compiuto atti moralmente orrendi, ma li hanno compiuti secondo un diritto che è tale perché ne ha i requisiti, anche se è moralmente ingiusto. Io sostengo quindi che gli imputati hanno obbedito a norme giuridiche. Tuttavia vi è un argomento importante, questo diritto era moralmente ingiusto ed era dovere degli imputati disobbedire ad esso.

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Terzo Giudice (NC)

• Sebbene si tratti pur sempre di diritto, un diritto ingiusto non obbliga all’obbedienza, perde il vincolo dell’obbedienza del suo destinatario.

Quindi voto per la condanna degli imputati.

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La formula di Radbruch(1878-1949)

Il problema della validità della legge ingiusta:

(Lubecca,1878-Heidelberg,1949)

• Il conflitto tra giustizia e certezza del diritto potrebbe essere risolto nel senso che il diritto positivo ha la preminenza, anche se nel suo contenuto è ingiusto e inadatto allo scopo, a meno che il conflitto tra la legge positiva e la giustizia non giunga a un grado tale di intollerabilità che la legge, in quanto “legge ingiusta” debba arretrare di fronte alla “giustizia”

• “Ingiustizia legale e diritto sovralegale” (1946)

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La difficoltà di tracciare la linea di confine tra leggi valide e leggi invalide perché ingiuste

Quando nel porre il diritto positivo viene di proposito negata

quell’eguaglianza che costituisce il nucleo della giustizia,

allora la legge non soltanto è diritto ingiusto, ma non è affatto diritto”.Ciò perché non è possibile definire il diritto se non come un ordinamento il cui senso è di essere al servizio della giustizia.

• Le critiche di Hart:

• Quando una norma è qualificata come giuridicamente valida, in seguito a un regolare processo di produzione e promulgazione, è stata già decisa la sua giustificazione morale e formulato un dovere di obbedienza

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Letture consigliate

• G. Vassalli, “Formula di Radbruch e diritto penale:note sulla punizione dei delitti di stato nella Germania post-nazista e nella Germania post-comunista”, Giuffré, Milano 2001

• H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 2003