1 Regolarità e sicurezza negli appalti pubblici e privati Piacenza, 23 maggio 2011 Alberto Mischi.

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Regolarità e sicurezzanegli appalti

pubblici e privati

Piacenza, 23 maggio 2011

Alberto Mischi

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Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

D.P.R.5/10/2010 n.207

Requisiti di ammissione agli appalti pubblici

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Requisiti di ordine generaleSono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio

(art.38/1/E D.Lgs.163/2006)

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Requisiti di ordine generaleSono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti

e) che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro

(art.38/1/E D.Lgs.163/2006 come modificato dal D.L.70/2011)

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Requisiti di ordine generale

Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s. m., fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, D.Lgs.9/4/2008, n.81.

(art.38/2 D.Lgs.163/2006 modificato dall’art.4 D.L.70/2011)

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Requisiti di ordine generaleAl fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, (…), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni

quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con D.M. (…)

(art.14/1 D.Lgs.81/2008)

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Requisiti di ordine generale

In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato 1.

(art.14/1 D.Lgs.81/2008)

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Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; mancata formazione ed addestramento; mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP; mancata elaborazione del PSC e/o del POS mancata nomina del CSP e/o del CSE;

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto mancato utilizzo della cintura di sicurezza; mancanza di protezioni verso il vuoto;

(allegato 1 D.Lgs.81/2008)

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Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

imprenditoriale

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento mancata applicazione delle armature di sostegno, atte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione lavori in prossimità di linee elettriche presenza di conduttori nudi in tensione mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interuttore magnetotermico, interruttore differenziale);

Violazioni che espongono al rischio d’amianto (allegato 1 D.Lgs.81/2008)

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Banca dati nazionalePer favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs.163/2006, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

(art.62-bis D.Lgs.82/2005)

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Osservatorio dei contrattiLa sezione centrale dell’osservatorio svolge i seguenti compiti

provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni

(art.7/4/A D.Lgs.163/2006)

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Banca dati nazionaleL’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’ articolo 6 D.Lgs.163/2006, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

(art.14/1 D.Lgs.81/2008)

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Controllo dei requisitiI soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall’Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis D.Lgs. 7/3/2005, n.82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

(art.48/2-bis D.Lgs.163/2006)Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.

(art.48/2-ter D.Lgs.163/2006)

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Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti

(art.38/1/I D.Lgs.163/2006)

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Requisiti di ordine generale

Ai fini del comma 1, lettera i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’articolo 2, comma 2, D.L. 25/9/2002, n.210, convertito con modificazioni, dalla L.22/11/2001, n.266; i soggetti di cui all’articolo 47/1 dimostrano ai sensi dell’articolo 47/2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.

(art.38/2 D.Lgs.163/2006 modificato dall’art.4 D.L.70/2011)

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Cause di diniego del DURC

La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC.A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

(art. 9/1 D.M.24/10/2007)

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Cause di diniego del DURC

Violazione

Articoli 589/2, c.p.Articolo 437 c.p, 590/3, c.p.Articolo 22/3 lett. a), D.Lgs.494/1996Articolo 89, commi 1 e 2 lett. a), D.Lgs.626/1994Articolo 77, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. 164/1956Articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. 303/1956Articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955Articolo 22/12, D.Lgs. 286/1998

Periodo di non rilascio del

DURC

24 mesi

24 mesi

18 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

8 mesi

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Regolarità contributivaLe imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

(art.2/1 L.266/2002)

La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

(art.2/1-bis L.266/2002)

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Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

D.P.R.5/10/2010 n.207

DURC

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DURCIl DURC è disciplinato da

articolo 2 decreto-legge 25/9/2002, n.210, convertito dalla L.22/11/2002, n.266 articoli 38/1/i, 38/3, 90/7 e 118/6 D.Lgs. 163/2006 articolo 90, commi 9 e 10 D.Lgs. 9/4/2008, n.81 D.M. 24/10/2007 circolare INAIL 25/7/2005, n.38 circolare INPS 26/7/2005, n.92 circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30/1/2008, n.5 circolare INAIL 5/2/2008, n.7 circolare INPS 18/4/2008, n.51 circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15/12/2008, n.34 Circolare ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1/4/2009 n.10 Determinazione AVCP 12/1/2010, n.1 Circolare ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 8/10/2010 n.35 Circolare INPS 17/11/2010, n.145 D.P.R. 5/10/2010, n.207 articolo 6 Circolare INAIL 24/3/2011, n.22

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Cosa è il DURC

Per Documento unico della regolarità contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base rispettiva normativa di riferimento.

(Circolare INAIL 25/7/2005, n.38Circolare INPS 26/7/2005, n.92)

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Cosa è il DURC

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

(Art. 6/1 D.P.R.207/2010)

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

(Art. 6/2 D.P.R.207/2010)

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Contratti esclusi

Restano esclusi, pertanto, i soli contratti pubblici per i quali lo stesso Codice prevede espressamente una deroga (vedi Parte I Titolo II del Codice, avente ad oggetto contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice), come ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c).

(Circolare INAIL 22/2011)

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Cosa è il DURC

Il DURC attesta

la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili

(art. 4/1 D.M.24/10/2007)

Il DURC attesterà anche

la congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato

(art. 118/6-bis D.Lgs.163/2006)

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Congruità della manodopera

Progetto esecutivo

Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.

(art. 39/3 D.P.R.207/2010)

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Congruità della manodoperaLe casse edili, in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 3, lettera e).

(art. 196/1 D.P.R.207/2010)

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A cosa serve il DURCIl DURC serve

ad ottenere i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1/1175-1176 L.296/2006) ad ottenere l’attestazione SOA (art. 40 D.Lgs.163/2010 e art. 6/6 D.P.R.207/2010) per valutare i lavori eseguiti in proprio o per committenti non pubblici ai fini della attestazione SOA (artt.6/7, 86/2, 86/3 e 86/4 D.P.R.207/2010) ad ottenere la qualificazione di contraente generale (artt. 186 e 192 D.Lgs.163/2010 e art. 6/6 D.P.R.207/2010)

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A cosa serve il DURC

Il DURC serve ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico (art. 2 D.L.210/2002 convertito dalla L.266/2002)

ad ottenere il pagamento dei SAL e dello stato finale nei lavori pubblici (art. 118/6 D.Lgs.163/2006)

ad evitare la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire) (art. 90/10 D.Lgs.81/2008)

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Soggetti obbligatiIl possesso del DURC è richiesto

ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1 D.M.24/10/2007) ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia (art. 1 D.M.24/10/2007) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura (singoli, associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili) (art.90/7 D.Lgs. 163/2006)

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Chi può chiedere il DURC

Il DURC è richiesto

dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata dal consulente del lavoro dell’interessato (o dall’avvocato, dal commercialista, dal ragioniere e perito commerciale che abbiano dato comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro) dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti per appaltatore e subappaltatore dalle SOA

(art. 3 D.M.24/10/2007)

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Quando la P.A. chiede il DURCLe amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38/1, lettera i), D.Lgs.163/2006;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11/8 D.Lgs.163/2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

(art. 6/3 D.P.R.207/2010)

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Quando la P.A. chiede il DURC

Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d),

qualora tra la stipula del contratto e il primo SAL di cui all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi SAL o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi,

intercorra un periodo superiore a 180 giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.

(art. 6/4 D.P.R.207/2010)

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Come la PA chiede il DURC

In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18/2, della legge 7/8/1990, n.241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43/5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti casi in cui sia richiesto dalla legge.

(art. 16-bis/10 L.2/2009)

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Come la P.A. chiede il DURC

Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: (…)

(art. 6/3 D.P.R.207/2010)

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Come la P.A. chiede il DURC

Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118/8 D.Lgs.163/2006, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

(art. 6/5 D.P.R.207/2010)

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Come va richiesto il DURCLa richiesta e il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici.Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga

dal consulente del lavoro dell’interessato (o dall’avvocato, dal commercialista, dal ragioniere e perito commerciale che abbiano dato comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro) dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti dalle SOA

(art. 3/2 D.M.24/10/2007)

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Chi rilascia il DURC

Il DURC è rilasciato

dall’INPS dall’INAIL dagli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa apposita convenzione con INPS e INAIL dalle Casse edili, previa apposita convenzione con INPS e INAIL, solo per i datori di lavoro dell’edilizia dagli enti bilaterali, previa apposita convenzione con INPS e INAIL, limitatamente ai propri aderenti

(art. 2 D.M.24/10/2007)

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Chi rilascia il DURC

Le Casse edili che non applicano la reciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

(art.252/5 D.Lgs. 163/2006)

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Condizioni di rilascio del DURC

La regolarità contributiva è attestata se

vi è correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici vi è corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti non vi sono inadempienze in atto

(art. 5/1 D.M.24/10/2007)

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Condizioni di rilascio del DURCLa regolarità contributiva è attestata inoltre in caso di

richiesta di rateizzazione per la quale l’istituto competente abbia espresso parere favorevole sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito

(art. 5/2 D.M.24/10/2007)

In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni

(art. 7/3 D.M.24/10/2007)

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Condizioni di rilascio del DURCLa regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di

versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento, all’atto della richiesta del DURC dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa edile abbia espresso parere favorevole

(art. 5/3 D.M.24/10/2007)

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Condizioni di rilascio del DURC

Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario

(art. 8/1 D.M.24/10/2007)

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Condizioni di rilascio del DURC

Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo

in pendenza di ricorso amministrativo il DURC va rilasciato fino alla decisione che respinge il ricorso in pendenza di ricorso giudiziario il DURC va rilasciato fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna

(art. 8/2 D.M.24/10/2007)

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Condizioni di rilascio del DURC

Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna cassa edile.Non si considera grave

lo scostamento al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione lo scostamento inferiore a € 100,00

(art. 8/3 D.M.24/10/2007)

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Condizioni di rilascio del DURC

In caso di scostamento non grave il DURC viene rilasciato ma il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC

(art. 8/3 D.M.24/10/2007)

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Cause di diniego del DURC

La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC.A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

(art. 9/1 D.M.24/10/2007)

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Cause di diniego del DURC

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno.

(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

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Contenuto del DURCIl DURC deve contenere

la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale del datore di lavoro l’iscrizione agli istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili la dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva con l’indicazione della motivazione o della specifica scopertura la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva la data di rilascio del DURC il nominativo del responsabile del procedimento

(art. 4/2 D.M.24/10/2007)

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Tempi di emissione del DURC

Il DURC viene rilasciato dagli istituti previdenziali entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio-assenso, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari

dalle Casse edili e dagli enti bilaterali entro il termine previsto dalla convenzione

(art. 6 D.M.24/10/2007)

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Invito a regolarizzare

In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

(art. 7/3 D.M.24/10/2007)

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Validità del DURC

Il DURC ha validità 1 mese ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive 3 mesi nel solo settore degli appalti di lavori privati di cui all’articolo 3, comma 8, D.Lgs. 494/1996

(art. 7 D.M.24/10/2007)

Il DURC potrebbe avere validità 6 mesi nei rapporti con la pubblica amministrazione

(art. 41 D.P.R.445/2000)

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Validità del DURC

Il DURC ha validità 1 mese ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive 3 mesi nel solo settore degli appalti di lavori privati di cui all’articolo 3/8, D.Lgs. 494/1996

(art. 7 D.M.24/10/2007)

Il DURC avrebbe validità 3 mesi nel settore degli appalti pubblici

(Determinazione AVCP 1/2010; Circolare Ministero Lavoro 35/2010; Circolare INPS

145/2010)

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Validità del DURCBeni e servizi in economia

Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125/1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

(Circolare Ministero Lavoro 35/2010; Circolare INPS 145/2010; Circolare INAIL 22/2011)

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Validità del DURCBeni e servizi in economia

In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti.La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.

(Circolare INAIL 22/2011)

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Regolarità contributiva

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

(art.7/2 D.M. 145/2000)

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

(art.7/3 D.M. 145/2000)

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Inadempienza contributiva

Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

(art.4/2 D.P.R. 207/2010)

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Inadempienza contributiva

In caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL ovvero dal direttore dell’esecuzione,

propone, ai sensi dell’articolo 135/1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

(art.6/8 D.P.R. 207/2010)

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Inadempienza contributiva

Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante

pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

(art.6/8 D.P.R. 207/2010)

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Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

D.P.R.5/10/2010 n.207

Subappalto

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Contratto di cottimo

Il cottimo di cui all’articolo 118 del codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

(art.170/6 D.P.R.207/2010)

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Subappalto

Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti o, in alternativa che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

(art.118/3 D.Lgs.163/2006)

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Fatture quietanzate

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

(art.118/3 D.Lgs.163/2006)

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Fatture quietanzate

In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118/3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

(art.170/7 D.P.R.207/2010)

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Subappalto

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

(art.118/4 D.Lgs.163/2006)

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Subappalto

L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. (...)

(art.118/4 D.Lgs.163/2006)

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Controllo del DL

Il direttore dei lavori provvede (...) alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118 comma 4, D.Lgs.163/2006.

(art.148/4/C D.P.R.207/2010)

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Tutela dei lavoratori

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118/8 ultimo periodo del codice (subappalti e cottimi inferiori al 2% o € 100.000) devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

(art.4/1 D.P.R.207/2010)

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Tutela dei lavoratoriL’affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante

prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici nonché copia del PSC o PSS

ai fini del pagamento dei SAL e dello stato finale il DURC nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

(art.118/6 D.Lgs. 163/2006)

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Tutela dei lavoratori

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006, n.296.

(art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006)

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Responsabilità solidaleFerme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

(art.26/4 D. Lgs. 81/2008)

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Responsabilità solidale

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

(art.29/2 D.Lgs. 276/2003)

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Responsabilità solidale

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore

degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art.118/4 D.Lgs. 163/2006)

dell’applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art.118/6 D.Lgs. 163/2006)

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Responsabilità solidale

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore

della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali (INPS) e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (INAIL) a cui è tenuto il subappaltatore.

(art.35/28 L. 248/2006)

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Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

D.P.R.5/10/2010 n.207

RUP e responsabile dei lavori

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Responsabile del procedimento

Compiti Il responsabile del procedimento, fra l’altro:

dd) svolge, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del PSC ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81.

(art. 10/1/dd D.P.R. 207/2010)

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Committente/datoredi lavoro

Contratto di appalto, cottimo o d’opera

Appaltatore/datoredi lavoro o lavoratore

autonomo

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Committente/datore di lavoroIl datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo

A) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8/G, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione

(art.26/1/A D. Lgs. 81/2008)Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 (art. 55/5/B D. Lgs. 81/2008)

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Committente/datore di lavoroNorma transitoria

A) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8/G, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

acquisizione del certificato CCIAA acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000

(art.26/1/A D. Lgs. 81/2008)Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 (art. 55/5/B D. Lgs. 81/2008)

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Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto la prestazione di lavoro autonomo

B) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(art.26/1/B D. Lgs. 81/2008)

Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 (art. 55/5/A D. Lgs. 81/2008)

Committente/datore di lavoro

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In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori

A) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

(art.26/2/A D. Lgs. 81/2008)

Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/5/D D. Lgs. 81/2008)

Datori di lavoro

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Datori di lavoroIn caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori

B) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

(art.26/2/B D. Lgs. 81/2008)

Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/5/D D. Lgs. 81/2008)

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Committente/datore di lavoroIl datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

(art.26/3 D. Lgs. 81/2008)

Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/5/D D. Lgs. 81/2008)

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Delega di funzioni

La delega è lo strumento che consente al datore di lavoro di trasferire l’obbligo di garantire sicurezza ai propri collaboratori

Se la delega è valida ed efficace la responsabilità penale sarà solo a carico del delegato.

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Delega di funzioni

La giurisprudenza ha affermato costantemente che l’efficacia della delega è subordinata al trasferimento della posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro.

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Delega di funzioni

Condizioni di validitàLa delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

che essa risulti da atto scritto recante data certa

che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

(art.16/1 D.Lgs.81/2008)

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Delega di funzioni

Condizioni di validitàLa delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate

che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

(art.16/1 D.Lgs.81/2008)

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Delega di funzioni

Condizioni di validitàAlla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

(art.16/2 D.Lgs.81/2008)

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Delega di funzioni

Obbligo di vigilanzaLa delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

(art.16/3 D.Lgs.81/2008)

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Delega di funzioniObbligo di vigilanza

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli

19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente),

ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

(art.18/3-bis D.Lgs.81/2008)

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Delega di funzioni

Limiti oggettivi alla delega

Il datore di lavoro non può delegare

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi

la designazione del RSPP(art.17/1 D.Lgs.81/2008)

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Sub-delega di funzioni

Condizioni di validitàIl soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

(art.16/3-bis D.Lgs.81/2008)

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Esercizio di fatto di funzioni

Le posizioni di garanzia relative

al datore di lavoro, al dirigente e al preposto

gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

(art. 299 D.Lgs.163/2006)

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Il responsabile dei lavori

Definizione Il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

(art. 10/2 D.P.R. 207/2010)

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Il responsabile dei lavori

Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81:

a) richiede la nomina del CSP e del CSE e vigila sulla loro attività;b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il CSE, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

(art. 10/3 D.P.R. 207/2010)

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Il responsabile dei lavori

Il responsabile del procedimento, fra l’altro:

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE sentito il direttore dei lavori;

(art. 10/1/n D.P.R. 207/2010)

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Il responsabile dei lavori

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

(art.93/1 D. Lgs. 81/2008)

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Il responsabile dei lavori

La designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(art.93/2 D. Lgs. 81/2008)

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Il responsabile dei lavori

Il responsabile dei lavori deve quindi verificare

che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo e abbia coordinato l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 che il CSE abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(art.93/2 D. Lgs. 81/2008)

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Avv. Alberto Mischi

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