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1 Urbanisticatoscana.it Rivista di diritto urbanistico “La regolarità contributiva nei lavori privati e negli appalti pubblici di lavori” Dott. Francesco Barchielli (Direttore di www.urbanisticatoscana.it) 12 dicembre 2005 Cassa Edile Lucchese Via delle Fornacette n. 458 55100 Lucca

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Urbanisticatoscana.it Rivista di diritto urbanistico

“La regolarità contributiva nei lavori privati e negli appalti pubblici di lavori”

Dott. Francesco Barchielli

(Direttore di www.urbanisticatoscana.it)

12 dicembre 2005

Cassa Edile Lucchese

Via delle Fornacette n. 458

55100 Lucca

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D.LGS 14 AGOSTO 1996 N. 494Art. 86, comma 10, D.lgs 10 settembre 2003, n. 276

Art. 20 D.lgs 6 ottobre 2004 n. 251

Art. 3, comma 8“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”.

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SILENZIO ASSENSO

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005“Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedure del silenzio assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi)”.

Legge 7 agosto 1990 n. 241Art. 2, comma 2, “Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.Art. 20, comma 1, “Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimenti di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, comma 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

Art. 442 del codice di procedura civile“Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivante da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni d cui al capo primo di questo titolo”.

Art. 700 del codice di procedura civile“Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivi di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

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PERIODO DI VALIDITÀ

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005“Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad un uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità”.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445Art. 76, comma 2“L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.

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PERIODO DI VALIDITÀ

Circolare Regione Toscana. DURC. Delibera n. 880 del 5 settembre 2005 “Il certificato di regolarità da inoltrare al comune all’inizio dei lavori deve essere in corso di validità al momento in cui è presentato.Si pone il problema di chiarire quale sia il termine di validità del certificato di regolarità contributiva.Tale è certamente complicato dal fatto che i singoli certificati rilasciati rispettivamente dall’INPS, dell’INAIL e dalle Casse Edili convenzionate si riferiscono a periodi diversi tra di loro in quanto sono diversi i momenti di scadenza degli obblighi di versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile.E’ indubbio che quando il DURC entrerà a pieno regime costituirà una notevole semplificazione, in quanto sarà un unico certificato relativo ad un unico arco temporale.Ed in tal senso si prende atto di quanto affermato nella circolare INPS, INAIL e Cassa Edile del 25 luglio 2005, in cui è definitivamente chiarito che il DURC è valido trenta giorni dal rilascio.E’ tuttavia certo che allo stato attuale – in cui il DURC non è ancora a pieno regime - si debba tenere conto di quanto dichiarato dall’ente che rilascia la certificazione di regolarità contributiva.Pertanto è da considerare in regola l’impresa per cui l’ente che rilascia il certificato attesti il regolare versamento dei contributi materialmente accertabile al momento della richiesta.E’ pertanto necessario che l’ente che rilascia il certificato precisi l’arco di tempo per cui è valida la certificazione rilasciata.In mancanza di tale precisazione ed in via del tutto residuale anche rispetto a quanto previsto in convenzioni o circolari emanate dagli enti interessati (INPS, INAIL, Cassa Edile), si può ritenere che operi il termine generale di sei mesi di cui all’art. 41 del D.P.R. 445/2000, previsto per la validità dei certificati”.

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RISTAMPA

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005“Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una “Ristampa” del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all’emissione del DURC originale da parte della Struttura competente ”.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445Art. 19“La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare del 14 luglio 2004“… non si ritiene di poter condividere l’orientamento volto a ritenere fungibile l’attestazione proveniente dagli Istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione del titolare dell’impresa interessata. Da un lato infatti l’autocertificazione vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva è volto e, dall’altro, non è in linea con l’obiettivo proprio della disposizione di cui all’articolo 86, comma 10, consistente nell’unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnate nello svolgimento di lavori pubblici ovvero privati ”.

Circolare Regione Toscana, DURC. Delibera n. 880 del 5 settembre 2005Paragrafo 6“Si ritiene che l’obbligo di certificazione di ci all’articolo 3, comma 8, del D.lgs 494/1996 sia espressamente previsto in deroga alla norma generale sull’autocertificazione.Si fa in ogni caso presente:a) la possibilità di presentare copie autenticate dei certificati in corso di validità;b) la possibilità – prevista espressamente dalla circolare INPS, INAIL e Cassa edile del 25 luglio 2005 – di richiedere una “ristampa” del DURC, rilasciabile successivamente all’emissione del DURC originale”.

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LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1

Art. 82 “Disposizioni generali”

“8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

9. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

10. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all’articolo 86.

11. Qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente dove produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.

12. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili) da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, l’efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto legislativo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell’attività riacquistano efficacia dopo l’ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato III al decreto legislativo 494/1996, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie)”.

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AMBITO D’APPLICAZIONE

La normativa regionale (art. 82) distingue tra opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.lgs 494/96 (comma 12) e quelle che non vi rientrano (comma 8).

Opere soggette al D.lgs 494/96EffettiL’efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività è sospesa in caso di inosservanza degli obblighi a loro derivanti dagli articoli:3) “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”- designazione del coordinatore per l’esecuzione in determinate condizioni;- comunicazione alle imprese dei riferimenti del coordinatore;- indicazione del nome del coordinatore nel cartello di cantiere;- verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese;- richiesta di dichiarazione sull’organico medio e sul CCNL;- richiesta DURC.6) “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”- designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione11) ”notifica preliminare”- Notifica alla ASL;- affissione della notifica presso il cantiere;13) “Obblighi di trasmissione”- il committente deve trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese;- l’impresa deve trasmettere il POS al committente.

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Opere non soggette al D.lgs 494/96

D.lgs 494/96Art. 1 “Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 2, comma 1, lett. a)”.Art. 2, comma 1, lett. a) “cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato 1”.Allegato 1 “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”.

Circolare del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1998 n. 30“Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati dal datore di lavoro, esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del decreto n. 494/96, non sono applicabili poiché in tale caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro”.

Art. 82, comma 10, legge regionale 1/2005“10. La mancata produzione del DURC è causa ostativa dell’inizio lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all’articolo 86”.

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FINE LAVORI

Circolare Regione Toscana, DURC. Delibera n. 880 del 5 settembre 2005“Ai fini dell’articolo 82, comma 9, della l.r. 1/2005, si ritiene infatti perseguito il fine della norma nel caso in cui i il privato sin dall’inizio lavori sia stato attento ad affidare i lavori ad una impresa in regola, ed a fine lavori provi di essersi attivato per ottenere il certificato, ma – per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e possibilità – non abbia potuto ottemperare all’obbligo di inoltro del certificato.In tale ipotesi, infatti, risulta comunque evidenziata alle amministrazioni interessate, una situazione di anomalia di fronte alla quale potrebbe essere necessario attivare più approfonditi controlli, e che determinerà, per l’impresa, l’impossibilità di avviare nuovi lavori nel caso in cui permanga l’irregolarità contributiva".

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AGIBILITÀ

Art. 86 L.R. Toscana n. 1 del 2005“La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali di edifici;b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro o di ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d’uso.

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SUBENTRO DI ALTRA IMPRESA

Circolare Regione Toscana, DURC. Delibera n. 880 del 5 settembre 2005“Qualora si verifichi il subentro di altre imprese nel corso dei lavori, il certificato di regolarità contributiva relativo a tali nuove imprese deve essere inoltrato entro quindici giorni dal subentro, come previsto dal combinato disposto dei commi 8 e 11 dell’articolo 82 della l.r. 1/05.Si precisa che l’impresa subentrante è tenuta a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva prima di iniziare la sua attività nel cantiere, ai sensi dell’art. 82, comma 12, della l.r. 1/2005 (senza certificato, l’impresa non potrebbe svolgere alcuna attività nel cantiere).Il committente è tenuto a comunicare il subentro della nuova impresa al Comune prima che essa inizi la propria attività nel cantiere.Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 11 dell’art. 82 della l.r. 1/2005 il committente ha poi, quindici giorni di tempo per trasmettere al Comune i dati relativi alla nuova impresa (posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile) ed il certificato di regolarità contributiva già in suo possesso.In altri termini, la legge regionale 1/2005 assegna il termine di 15 giorni per trasmettere materialmente il certificato di regolarità contributiva già in suo possesso (nonché i codici INPS, INAIL e Cassa Edile) rispetto al momento in cui comunica al Comune il subentro della nuova impresa”.

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ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE IL DURC

Circolare Regione Toscana, DURC. Delibera n. 880 del 5 settembre 2005

a) Lavori per i quali non occorre un titolo abilitativo (attività libera);b) Lavori in economia (eseguiti direttamente dal privato).

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I RECENTI SVILUPPI DEL DIRITTO COMUNITARIODEGLI APPALTI PUBBLICI

1) Direttiva 93/36/CEE, direttiva 93/37/CEE, direttiva 93/38/CEE e direttiva 92/50/CEE.

2) Agenda per la politica sociale, adottata dal Consiglio di Nizza nel dicembre 2000.

3) Comunicazione della Commissione sul “diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici” (COM(2001) 566 333/08 del 28.11.2001).

4) La Comunicazione ipotizza ulteriori casi di esclusione per gli offerenti per violazione di: - parità di trattamento;- salute e sicurezza;- disposizioni a favore di certe categorie di persone;- pari opportunità.

5) La “Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”, prevede soltanto – all’articolo 45, secondo comma - che “Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico: […] che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice”. Ancora “Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo”.

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APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1) Si deve distinguere tra appalti di lavori, servizi e forniture:- Lavori: legge 109/94; D.P.R. 554/99, D.P.R. 34/00, D.M. 145/2000; art. 18 legge 55/90; art. 9

D.P.C.M. 55 1991, Direttiva CE/93/37;- Servizi (sopra soglia) D.lgs. 157/1995;- Forniture (sopra soglia) D.lgs 358/92;- Forniture (sotto soglia) D.lgs 473/94.- Concessioni: Comunicazione della commissione 2000/C 121/02.

2) Emanazione del D.L. del 25 settembre 2002 n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002 n. 266.

3) Il modello di procedura che in futuro sarà seguita è quella dei lavori pubblici?

4) Direttiva CE\2004\18, art. 81. Gli stati possono designare o istituire un'agenzia indipendente competente per tutti gli appalti.

5) Legge Comunitaria 2004 (18 aprile 2005 n. 62) delega al Governo per attribuire all’Autorità di Vigilanza tutti i compiti, anche in materia di servizi e forniture.

6) Il Casellario Informatico potrebbe assurgere ad un ruolo centrale per appalti di lavori, servizi e forniture.

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QUADRO NORMATIVO NELL’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554“sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessione e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: […] e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni alto obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”.

Artt. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ”L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38”.

Art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47”

Art. 77-bis D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotto con legge 16 gennaio 2003 n. 3“Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’art. 78”.

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QUADRO NORMATIVO NELL’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 18, comma 7, legge 19 marzo 1990 n. 55“L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori”.

Art. 9, secondo comma, del D.P.CM. 10 gennaio 1991 n. 55 “La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento”.

Art. 7 D.M. 19 aprile 2000 n. 145 “l’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali, compresa la cassa edile, ove richiesto. L’amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

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QUADRO NORMATIVO NELL’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34prevede che il Casellario Informatico presso l’Osservatorio per i lavori pubblici -“è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente regolamento, e dalle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale”. - lett. p devono essere comunicati “eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione dei lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti”. Se ciò non bastasse detto articolo prevede poi, con una formula quantomai ampia, che nel Casellario sono inserite “-lett. t) “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”.

Sanzioni. A) Segnalazione autorità di Vigilanza; B) Esclusione; C) Segnalazione Procura Repubblica.

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CASELLARIO INFORMATICOIRREGOLARITÀ RISULTANTE DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO

Orientamento secondo cui occorre

T.A.R. Veneto, Sezione I, 15 aprile 2003, n. 2401“l’esclusione dalle procedure e il divieto di stipulare i contratti ex art. 75/ E cit. sono subordinati alla circostanza che le suddette gravi infrazioni risultino “dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici” […] la circostanza … secondo la quale i dati in possesso dell’Osservatorio sarebbero scarsissimi, costituisce un inconveniente di mero fatto che potrà, semmai, indurre i soggetti interessati a formulare al Governo proposte di modifica dell’art. 75/E), ma che non appare idonea a giustificare un’interpretazione della norma diversa da quella che si ricava dall’esame letterale (ma anche logico) della stessa, tanto più che trattasi di norma recante causa di esclusione da gare di appalto, come tale di stretta interpretazione”.

T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, 3 febbraio 2004, n. 120“Per espresso disposto dell’art. 75 citato non qualsiasi inadempienza è sufficiente a determinare l’esclusione dalla gara, in quanto deve trattarsi di gravi infrazioni agli obblighi di lavoro che sano state debitamente accertate, ed inoltre dette gravi infrazioni devono risultare dai dati comunque in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici. […] il chiaro disposto dell’art. 75 in parte qua preclude che possa procedersi ad esclusione a fronte di qualsiasi inadempienza comunque accertata dal seggio di gara; la disposizione richiede infatti che le infrazioni risultino dai dati in possesso dell’Osservatorio presso l’Autorità di Vigilanza”.

T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, 4 aprile 2005, 1041“il ricorrente risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 75 DPR 554/99, non ravvisandosi causa di esclusione di cui alla lettera e), in quanto l’irregolarità contributiva attestata dall’INPS di Potenza, a prescindere da ogni rilievo sulla gravità, non è infrazione risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio”.

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CASELLARIO INFORMATICOIRREGOLARITÀ RISULTANTE DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO

Orientamento secondo cui non occorre

T.A.R. Lazio Roma, Sezione III Ter, 28 novembre 2003, 11213“Le risultanze del casellario stesso, pur fornendo elementi utili per l’individuazione delle cause d’esclusione dalla gare, non solo non hanno fede privilegiata o, comunque di forza formale maggiore di quella degli atti INAIL e INPS […]”, ed ancora “Tra le cause di esclusione previste dall’art. 75 v’è anche la vicenda indicata dalla lett e), ossia che l’impresa non abbia commesso gravi infrazioni […] risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei ll.pp. Se già tale situazione conduce all’esclusione, a più forte ragione la sanzione espulsiva s’evince allorquando la stazione appaltante sia già in possesso, senz’uopo d’interessare detto Osservatorio, dei documenti comprovanti l’inadempimento de quo”.

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CASELLARIO INFORMATICOIRREGOLARITÀ RISULTANTE DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO

Orientamento secondo cui occorre ma può intervenire in corso di gara

Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817“se l’annotazione dell’infrazione (quand’anche successiva alla stessa fase della gara vera e propria) rileva prima della conclusione della procedura selettiva (e, quindi, dell’aggiudicazione definitiva), la sussistenza dell’inosservanza degli obblighi contributivi e, quindi, il difetto del relativo requisito di partecipazione […], la stazione appaltante ha il dovere, in applicazione dell’art. 75 D.P.R. 554/99 […] di provvedere all’esclusione dell’impresa carente del titolo partecipativo”.

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CASELLARIO INFORMATICOIRREGOLARITÀ RISULTANTE DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO

Circolare INPS del 26 luglio 2005, n. 92“Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3”.

Quanto previsto dalla circolare può senz’altro trovare legittima applicazione per gli appalti pubblici di servizi e forniture. Non pare invece applicabile per gli appalti di lavori, posto che in tal caso la verifica delle dichiarazioni dovrebbe consistere esclusivamente nell’accertare se alla data della domanda di partecipazione siano presenti annotazioni di irregolarità contributiva presso l’Osservatorio dei lavori pubblici.

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CASELLARIO INFORMATICOIRREGOLARITÀ RISULTANTE DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO

Il coordinamento tra i soggetti vigilanti (INPS, INAIL, Casse Edili ed Autorità di Vigilanza)

Art. 4 legge 11 febbraio 1994 n. 109“[…]15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con analoghi sistemi della Ragioneria generale dello stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili”.

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ART. 10, COMMA 1 QUATER, LEGGE 109/94APPLICAZIONE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

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Art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisii di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta , i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”.

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ART. 10, COMMA 1 QUATER, LEGGE 109/94APPLICAZIONE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Non si applica

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 marzo 2000 n. 182/400/93“La procedura di verifica a campione non può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in quanto per esse – salva l’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 6, del regolamento di qualificazione – l’attestazione stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria”.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 2000Analoga alla precedente circolare.

Autorità di Vigilanza, deliberazione del 7 novembre 2001 n. 386“La procedura di verifica di cui all’art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. risulta obbligatoria esclusivamente riguardo ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari, mentre l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali da parte dei soggetti concorrenti a procedure di gara attiene alle cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., la cui verifica non è prevista come condizione di ammissione alla gara”.

Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, Determinazione del 5 dicembre 2001 n. 16/23 “La verifica a campione dell’effettivo possesso dei requisiti generali, eccezionalmente disposta prima di procedere all’aggiudicazione della gara va effettuata con accertamenti d’ufficio della stazione appaltante e senza richiesta di presentazione alle imprese di ulteriore certificazione”.

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ART. 10, COMMA 1 QUATER, LEGGE 109/94APPLICAZIONE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Non si applica

T.A.R. Campania Napoli, Sezione I, 17 maggio 2004, n. 8767 “l’art. 10, comma 1-quater, della legge 109 del 1994 riconnette le misure della escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici solo alla mancata prova, da parte delle imprese partecipanti alla selezione, del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tenico-organizzativa richiesti nel bando di gara, ma non anche al caso, quale quello in esame, di asserita mancata documentazione del possesso di un requisito di carattere generale, quale quello della regolarità contributiva INAIL”.

Autorità di Vigilanza Determinazione 2 marzo 2005 n. 1“[…] per le gare di importo superiore a 150.000 euro, la produzione del documento (SOA) – che ha natura fidefacente – costituisce unica condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”

Comunicazione della Commissione sulla Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione, COM(2001) 416 del 13.7.2001.“Le referenze che possono attualmente essere richieste al fine di valutare la capacità economica e finanziaria degli offerenti non sono in alcun modo riconducibili ad elementi di natura sociale”, ed ancora “Le direttive specificano che le informazioni necessarie ad accertare la capacità sia economica e finanziaria che tecnica del candidato, devono limitarsi all’oggetto dell’appalto”.

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ART. 10, COMMA 1 QUATER, LEGGE 109/94APPLICAZIONE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Si applica

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2002, n. 6254“Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e della l. 11 febbraio 1994 n. 109, è inclusa tra i requisiti di ordine speciale per gli esecutori di lavori pubblici, anche la regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle casse edili; pertanto, ove il bando di gara, oltre alla prescrizione della regolarità, richiami la procedura prevista dall’art. 10, comma 1 quater legge n. 109 cit., prima di aprire le buste contenenti le offerte, in difetto necessaria documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi contributivi, l’amministrazione deve procedere all’esclusione dell’impresa offerente”

T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 14 febbraio 2005, n. 1259“in presenza di un’oggettiva situazione di irregolarità contributiva dell’impresa concorrente la stazione appaltante è vincolata a disporre l’esclusione dell’impresa stessa dalla gara ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge 109/94).

T.A.R. Valle d’Aosta, 15 dicembre 2001, n. 192T.A.R. Basilicata, 27 agosto 2001, n. 667T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione III, 15 settembre 2005, n. 1590T.A.R. Piemonte, Sez. II, 6 luglio 2004, n. 1280

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ART. 10, COMMA 1 QUATER, LEGGE 109/94APPLICAZIONE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Si applica

Consiglio di Stato, Sezione V, 8 febbraio 2005, n. 341“L’art. 10, comma 1 quater della l. 11 febbraio 1994 n. 109, operando allorché non sia comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, trattandosi di elemento indicativo di incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria. E’ infatti evidente che un’impresa efficiente sotto l’aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi”.

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ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIALaddove si ritenga inapplicabile l’art. art. 10, comma 1-quater della legge 109/94, non può darsi seguito – in caso di irregolarità contributiva dell’impresa – all’escussione della cauzione provvisoria. Le sanzioni dell’art. 10, comma 1-quater, sono infatti rappresentate:

a) dalla esclusione del concorrente dalla gara;b) dalla segnalazione alla Procura (nel caso di falsa dichiarazione);c) dalla segnalazione all’Autorità di Vigilanza;d) dalla esclusione dalle gare per un anno;e) dalla escussione della cauzione provvisoria;

Se le sanzioni di cui alle lettere a), b) c) e d) sono senz’altro comminabili anche non facendo applicazione dell’articolo 10, comma 1-quater, non altrettanto può dirsi per l’escussione della polizza fidejussoria, non sussistendo altra disposizione normativa che la prevede. L’escussione della cauzione provvisoria, infatti, è prevista (oltre che dall’art. 10, comma 1 quater) dall’art. 30 della legge 109/94, ma soltanto a seguito della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Non essendovi ancora un aggiudicatario, ma soltanto un concorrente, la cauzione non può essere escussa se non con una inammissibile interpretazione estensiva delle norme.

T.A.R. Campania, Sez. I, 17 maggio 2004, n. 8767 “l’uso da parte della stazione appaltante delle specifiche misure previste da tale norma (ndr. art. 10, comma 1-quater) – escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza – rende evidente la volontà dell’amministrazione di farne applicazione analogica, con la conseguente applicabilità delle conclusioni interpretative formatesi riguardo alla suddetta disposizione dell’articolo 10 (ndr. inapplicabilità)”.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 25 ottobre 1999 n. 1285La verifica a campione non può portare all’applicazioni di sanzioni non previste dalle norme generali.

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IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE (DEBITAMENTE) ACCERTATA

Art. 75 D.P.R. 554/99L’art. 75 non parla di irregolarità “definitivamente accertate”, bensì di “debitamente accertate”.

Debitamente è sinonimo di definitivamente

Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, determinazione del 5 dicembre 2001 n. 16/23 Art. 75 del D.P.R. 554/99 “Dal testo della norma, sembra potersi rilevare che sia necessario, al fine della configurazione dell’ipotesi esaminata, un definitivo accertamento, di tipo giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla commissione dell’infrazione; e che sussistano elementi che inducano a ritenere “grave” la violazione medesima”.

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IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE (DEBITAMENTE) ACCERTATA

Regolarizzazione in corso

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005Ai fini INPS “L’impresa è in regola quando vi sia richiesta di rateizzazione e la struttura periferica abbia espresso parere favorevole motivato”.Ai fini INAIL “L’impresa è in regola quando vi sia richiesta di rateizzazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura, ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole”.

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IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE (DEBITAMENTE) ACCERTATA

Ricorsi

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005

Ai fini INPSIscritti a ruolo: solo se “vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario” Non iscritti a ruolo: Ricorso amministrativo: solo se non dilatorio o pretestuosoRicorso giudiziario: D.lgs 46/99 può essere dichiarata la irregolarità ed iscritto il credito a ruolo solo dietro provvedimento esecutivo del giudice

Ai fini INAILIscritti a ruolo: solo se “vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario”.Non iscritti a ruolo: Ricorso amministrativo: solo se non dilatorio o pretestuosoRicorso giudiziario: D.lgs 46/99 può essere dichiarata la irregolarità ed iscritto il credito a ruolo solo dietro provvedimento esecutivo del giudice

Ai fini della Cassa Edile: nulla dice.

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IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE (DEBITAMENTE) ACCERTATA

Compensazioni

Consiglio di Stato, Sezione V, 12 ottobre 2004, n. 6566Fattispecie: appalto di servizi“ai fini della dimostrazione del requisito della correttezza contributiva per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, è ammissibile che il concorrente dimostri l’insussistenza della propria posizione debitoria nei confronti dell’istituto previdenziale mediante allegazione di una successiva compensazione di maggiori crediti vantati dall’impresa nei confronti dell’ente anche quando codesta compensazione segua ad una controversia sulla regolarità dei versamenti effettuati”.

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005Ai fini INPS: L’impresa è in regola ove sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.Ai fini INAIL: Siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi titolo compensabili.

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GRAVE IRREGOLARITÀ

EsclusioneL’art. 75 del D.P.R. 554/99 parla di grave irregolarità per poter comminare l’esclusione dalla gara.

Inserimento dell’irregolarità nel casellario informatico

Dal combinato disposto di cui agli artt. 75, comma 1, lett. e) DPR 554/99 e 27 lett. p) e s) DPR 34/00 discende che per l’annotazione deve sussistere la gravità.

Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione del 2 marzo 2005, n. 1“sono quindi le stazioni appaltanti a dover verificare l’esistenza di circostanze esimenti e a provvedere alla segnalazione all’Autorità sia dei casi di relativa insussistenza e per i quali ricorrano, pertanto, tutte le condizioni di applicazione della sanzione dell’interdizione per un anno dalle gare, sia di quelli per i quali ha rilevato sussistenti le circostanze esimenti. Anche in tale prospettiva, resta comunque, nei casi di insussistenza di cause esimenti, un margine d’intervento da parte dell’Autorità, la quale sulla base delle stesse richiamate indicazioni giurisprudenziali, non è tenuta all’annotazione nel Casellario informatico se vi è manifesta mancanza dei presupposti di fatto o in conferenza della segnalazione ricevuta”.

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GRAVE IRREGOLARITÀ

Esclusione per cinque anni per grave irregolarità nella fase esecutiva

Articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)“Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti alla esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertato dall’Ispettorato del Lavoro viene comunicato immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto”.

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CONTRADDITTORIO E MOTIVAZIONE

Autorità per la Vigilanza, determinazione del 5 dicembre 2001, n. 16/23“Va, poi, tenuto presente che, indipendentemente da ogni previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi carattere o effetti sanzionatori, è principio generale dell’ordinamento che l’adozione degli stessi debba essere preceduta da un momento di contraddittorio.

T.A.R. Marche, 12 aprile 2004, n. 292“La lett. e) dell’art. 75 del D.P.R. 554/99 non specifica, però, quali siano, in concreto, le violazioni “gravi”, né pone dei criteri al riguardo, con la conseguenza che la valutazione della gravità o meno della violazione annotata è, di fatto, demandata al discrezionale apprezzamento dell’Ente appaltante e, quindi, non può prescindere, ai sensi dei principi generali dell’azione amministrativa stabiliti dalla legge n. 241/90, dal preventivo contraddittorio con l’impresa che si ritiene di dover escludere e, soprattutto da una specifica motivazione”.

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STIPULA DEL CONTRATTO

Legge 266/02“Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento”.

Art. 30, comma 2-ter secondo periodo, legge 109/94“la mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo (cauzione definitiva) determina la revoca dell’affidamento …”

La legge 266/02 riguarda – in particolare – la fase conseguente l’aggiudicazione e propedeutica alla firma del contratto, mentre per la fase esecutiva dell’appalto sarebbero stati sufficienti i meccanismi civilistici della risoluzione per inadempimento

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LA RISALENTE QUESTIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVANELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Le circolari e la c.d. “clausola sociale”

1) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 novembre 1948 n. 119072) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 26 agosto 1949 n. 97113) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 15 febbraio 1952 n. 14984) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 settembre 1958 n. 39595) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 febbraio 1962 n. 12296) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1967 n. 16437) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 novembre 1967 n. 1308) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 13 maggio 1986 n. 8809) Circolare del Ministero del Lavoro del 21 aprile 2000 n. 26

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LA RISALENTE QUESTIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVANELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Efficacia delle circolari ministeriali nei confronti degli Enti locali

Circolare del Ministero dell’Interno del 20 settembre 1967 n. 22Il Ministero degli Interni dirama anche agli enti locali la circolare del Ministero del Lavori Pubblici del 22 giugno 1967 n. 1643 ed il conseguente obbligo di introdurre nei contratti la c.d. “clausola sociale”.

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STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Art. 18, comma 7, legge 19 marzo 1990 n. 55“L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori”.

Art. 9, secondo comma, del D.P.CM. 10 gennaio 1991 n. 55 “La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento”.

Art. 101, comma 3, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554“Le stazioni appaltanti hanno diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienza derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere”.

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STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Art. 7 D.M. 145/00 “Tutela dei lavoratori”“[…] l’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali, compresa la cassa edile, ove richiesto. L’amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

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STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Circolare del Ministero del Lavoro 21 aprile 2000 n. 26“Nel caso i cui l‘illecito perpetrato dall’appaltatore a danno dei lavoratori riguardi invece la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali, […] resta inteso che codeste Direzioni provvederanno comunque a comunicare alla stazione appaltante l’omesso versamento dei contributi affinché la medesima provveda tramite le somme accantonate con la ritenuta dello 0,50% e con quelle costituenti la cauzione definitiva, quando entrerà in vigore il regolamento emanando, direttamente al versamento dei contributi”.

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005“Il DURC va richiesto anche al momento del pagamento stato avanzamento lavori”.

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CASSA EDILE E STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005“per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato”.

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CASSA EDILE E STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Art. 22 C.c.n.l 5 luglio 1995 per le imprese edili e affini“[…]8. Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa dovrà

iscrivere l’operaio in trasferta alla cassa edile del luogo in cui svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l’intero mese.

9. L’impresa ha facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

10. Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell’impresa per l’operaio in trasferta sono posti in essere verso la cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

11. Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritaria per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

[…]

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CASSA EDILE E STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Art. 22 C.c.n.l 5 luglio 1995 per le imprese edili e affini[…]12. L’impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19

marzo n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l’impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

13. Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

14. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell’impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell’attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza”.

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LEGGE REGIONALE TOSCANA 28 MAGGIO 2000 N. 8 E STATO DI AVANZAMENTO

Legge regionale Toscana 28 maggio 2000 n. 8“Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili”Art. 1, comma 8“Il committente, di cui al comma 6 (che usufruisce di finanziamenti regionali), al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (Direzione provinciale del lavoro), dell’I.N.A.I.L., dell’I.N.P.S. e con la Cassa edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto edile, se costituiti, accerta il rispetto da parte dell’impresa:a) degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;b) delle norme sull’accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa edile.Dell’esito dell’accertamento è redatto verbale, di cui è conservata copia a disposizione degli organi di vigilanza”.

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SALDO FINALE

Art. 7 D.M. 145/00 “Tutela dei lavoratori”“[…] Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento”.

Ministero Lavori Pubblici, Circolare del 9 novembre 1948 n. 11907“Poiché la serie delle sopra specificate segnalazioni agli istituti assicurativi tende ad indurre le Imprese – attraverso l’azione di quegli enti – a porsi in regola con il pagamento dei contributi di legge resta esplicitamente inteso che in linea di massima non dovrà provvedersi al pagamento:a) della rata di saldo;b) delle somme riconosciute a titolo di compenso per eventuali riserve;c) delle somme dovute per conguaglio finale a titolo di compenso revisionale;se non dopo che all’ufficio competente per l’approvazione degli atti di contabilità e di collaudo siano pervenute, da parte dei tre Enti assicurativi sopra specificati, le comunicazioni in carta libera, riflettenti l’adempimento da parte delle imprese dei propri obblighi, sempre che a Impresa stessa non abbia direttamente provveduto alla presentazione delle tre attestazioni”.

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SALDO FINALE

Ministero Lavori Pubblici, Circolare del 26 agosto 1949, n. 9711 “La locuzione “in linea di massima” esclude che mancando la prova di tale adempimento, l’amministrazione debba in tutti i casi astenersi dal provvedere ai detti pagamenti sino a quando non venga in possesso delle prescritte attestazioni finali.L’amministrazione esaminerà, sulla base degli elementi che all’uopo si sarà procurati o che le saranno stati spontaneamente forniti, la posizione contributiva dell’Impresa e, valutata ogni opportuna circostanza, deciderà se sia o non da applicare la norma di cui sopra. Una delle ipotesi che conviene qui formulare, sotto il profilo della adattabilità di una benevole decisione, è che fra gli Istituti assicurativi da un parte, e Impresa, dall’altra, sia in corso una contestazione circa l’indole e la misura di alcuni contributi da versare; una pendenza, peraltro, che riflette soltanto particolarità e modalità accessorie e che non implichi alcun dubbio circa i buoni propositi dell’impresa per l’assolvimento dei propri doveri”.

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CLAUSOLA SOCIALE

Circolare Ministero LL.PP. 13 maggio 1986 n. 880/ELClausole da inserire nelle lettere di invito e nei contratti per l’esecuzione di opere pubbliche ai fini dell’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Estratto della clausola sociale“[…] omissis […] 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla

stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni”.

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SUBAPPALTO

Art. 18, comma 7, legge 19 marzo 1990 n. 55 “L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nella zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”.

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Dott. Francesco Barchielli

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