Documento unico di regolarità contributiva: il nuovo regime · 2008. 8. 1. · che il Durc può...

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Documento unico di regolarità contributiva: il nuovo regime Mario Gallo Professore a c. di Diritto dellavoro'nel/'Università degli Studi di Cassino Le condizioni per l'accesso ai benefici nonnativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza e le nuove cause ostative Con un notevole ritardo è giunto ai nastri di par- tenza il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, recante di- sposizioni sul «Documento unico di regolarità contributiva I) (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279) che ha dato attuazione all'art. .1, commi 1175-1176, della leg- ge n. 296/2006' Oegge finanziaria per il 2007) ed ha esteso l'obbligatorietà del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) anche per l'acces- so ai benefici normativi e contributivi previsti dal- la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. n nuovo provvedimento, in vigore dal 3O dicembre 2007, definisce le norme procedurali cercando al tempo stesso di uniformare l'intera disciplina regolamentare del Dure, in particolar modo con le disposizioni già vigenti che, com'è noto, si sono succedute nel tempo per effetto del decreto legge n. 210/2002, della legge n. 266/ 2002, del DIgs n. 276/2003 e del Dlgs n. 163/ 2006. Nel complesso trattasi di un intervento equilibrato che tenta anche di flessibilizzare aspet- ti procedurali, cercando al tempo stesso di discipli- nare alcuni lati oscuri della previgente normativa e di evitare inutili inasprimenti in ordine alle irre- golarità in materia di tutela della condizioni di lavoro ostative al rilascio del Durc. Le nuove ipotesi di obbligatorietà del Dure Cart. 1 del provvedimento ministeriale ha una funzione riepilogativa delle ipotesi nelle quali è obbligatorio il possesso del Durc ed include anche l'accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (si veda il riquadro a pagina 56). Questa estensione, che do- veva già essere operativa dallo scorso 10 luglio, comporta un nuovo ed importante vincolo per beneficiare delle numerose agevolazioni in mate- ria. Per Quanto concerne aliene .w. natura contri- . butiva non sl'aon~no I?articolari~~.oltà m oidi- neaIra 10ro I en cazlone. Watti, gIa da tempo -- - sonò state catalogate e riguardano tra le tante, per esempio, le assunzioni di lavoratori disoccu ati o £!ln Cigs da eno 24 mesi, ,Eppure avoraton collocati in mObilità, a tempo determinato, jDde- terminato e con ~porto a termine trasformato; in tale categoria nentrano anche le agevoIazlOni contributive previste per i lavoratori in Cigs da almenotre mesiprovenientida impresein Cigs da.. almeno sei mesi, assunti a tempo pi~no e indeter- minato e quelli assunti con contratto d'inserimen- to. Inoltre, si ritiene che la norma riguardi anche le riduzioni di contributi e premi di càrattere set- toria1e (si pensi, per esempio, alla riduzione al- 1'11,50% per le imprese del settore dell'edilizia). È dubbio se in tale ambito rientri anche il regime previsto per l'apprendistato. Non è molto agevole1 invece, stabilire l'ambito dei benefici normativi interessato dalla norma; in linea di principio vi dovrebbero rientrare tutte quelle fattispecie nelle quali il legislatore riconosce una specifica facilita- zione: su questo ~petto b~ognerà attenqere ulte- riori clllarimenti da parte del Ministero dellavo,ro '''''conslderatala vaghezza della formula adottata dal le!!lSlatore. Un altro aspetto che dovrà necessariamente esse- re chiarito da un punto di vista operativo è il rapporto tra i predetti benefici, aventi normalmen- te un carattere temp0l<!Peo,~ l'effi('.acia~ nel tempo clelDtp:e.Infatti, com'è noto, se si COnsi- derano le agevolazioni contributive queste durano mediamente dai diciotto ai trentasei mesi men e mvece il Durc ha validità mens e . e il vero, l'art. 3, comma 4, prevede che «Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc.iJo sso eo e ammette n e ente alla ione del bene ClOcon u vo ovvero a~ce In qualità di stazione *paltante, l'Istituto stesso provvede alla venÌlca el presupposti per il suo rilascio senza emettere il Durc.. .1);pertanto, nelle fattispecle elencate precedentemente dovrebbe essere lo stesso Ente previdenzialeconcedente il ~. effi are in continwtà ,la verifica della sussistenza delle condizioru per il ascio anche se in tale caso dovrà essere meglio definito il meccanismo di accertamento della sus- sistenza delle cause ostative al rilascio derivanti -- - - --

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Documento unico di regolaritàcontributiva: il nuovo regimeMario Gallo Professore a c. di Diritto dellavoro'nel/'Università degli Studi di Cassino

Le condizioni per l'accesso ai benefici nonnativi econtributivi in materia di lavoro e previdenza e lenuove cause ostative

Con un notevole ritardo è giunto ai nastri di par-tenza il decreto del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale 24 ottobre 2007, recante di-sposizioni sul «Documento unico di regolaritàcontributiva I) (in Gazzetta Ufficiale-Serie generale- del 30 novembre 2007, n. 279) che ha datoattuazione all'art. .1,commi 1175-1176, della leg-ge n. 296/2006' Oegge finanziaria per il 2007)ed ha esteso l'obbligatorietà del Documento unicodi regolarità contributiva (Durc) anche per l'acces-so ai benefici normativi e contributivi previsti dal-la normativa in materia di lavoro e legislazionesociale. n nuovo provvedimento, in vigore dal 3Odicembre 2007, definisce le norme proceduralicercando al tempo stesso di uniformare l'interadisciplina regolamentare del Dure, in particolarmodo con le disposizioni già vigenti che, com'ènoto, si sono succedute nel tempo per effetto deldecreto legge n. 210/2002, della legge n. 266/2002, del DIgs n. 276/2003 e del Dlgs n. 163/2006. Nel complesso trattasi di un interventoequilibrato che tenta anche di flessibilizzare aspet-ti procedurali, cercando al tempo stesso di discipli-nare alcuni lati oscuri della previgente normativae di evitare inutili inasprimenti in ordine alle irre-golarità in materia di tutela della condizioni dilavoro ostative al rilascio del Durc.

Le nuove ipotesi di obbligatorietà del DureCart. 1 del provvedimento ministeriale ha unafunzione riepilogativa delle ipotesi nelle quali èobbligatorio il possesso del Durc ed include anchel'accesso ai benefici normativi e contributivi inmateria di lavoro e legislazione sociale (si veda ilriquadro apagina 56). Questa estensione, che do-veva già essere operativa dallo scorso 10 luglio,comporta un nuovo ed importante vincolo perbeneficiare delle numerose agevolazioni in mate-ria. Per Quanto concerne aliene .w. natura contri- .

butiva non sl'aon~no I?articolari~~.oltà m oidi-neaIra 10ro I en cazlone. Watti, gIa da tempo-- -

sonò state catalogate e riguardano tra le tante, peresempio, le assunzioni di lavoratori disoccu ati o£!ln Cigs da eno 24 mesi, ,Eppure avoratoncollocati in mObilità, a tempo determinato, jDde-terminato e con ~porto a termine trasformato;in tale categoria nentrano anche le agevoIazlOnicontributive previste per i lavoratori in Cigs daalmenotre mesiprovenientida impresein Cigsda..almeno sei mesi, assunti a tempo pi~no e indeter-minato e quelli assunti con contratto d'inserimen-to. Inoltre, si ritiene che la norma riguardi anchele riduzioni di contributi e premi di càrattere set-toria1e (si pensi, per esempio, alla riduzione al-1'11,50% per le imprese del settore dell'edilizia).È dubbio se in tale ambito rientri anche il regimeprevisto per l'apprendistato. Non è molto agevole1invece, stabilire l'ambito dei benefici normativiinteressato dalla norma; in linea di principio vidovrebbero rientrare tutte quelle fattispecie nellequali il legislatore riconosce una specifica facilita-zione: su questo ~petto b~ognerà attenqere ulte-riori clllarimenti da parte del Ministero dellavo,ro

'''''conslderatala vaghezza della formula adottata dalle!!lSlatore.Un altro aspetto che dovrà necessariamente esse-re chiarito da un punto di vista operativo è ilrapporto tra i predetti benefici, aventi normalmen-te un carattere temp0l<!Peo,~ l'effi('.acia~nel tempo clelDtp:e.Infatti, com'è noto, se si COnsi-derano le agevolazioni contributive queste duranomediamente dai diciotto ai trentasei mesi men emvece il Durc ha validità mens e . e ilvero, l'art. 3, comma 4, prevede che «Qualoral'Istituto previdenziale che rilascia il Durc.iJo

sso e o e ammette n e ente allaione del bene ClOcon u vo ovvero a~ce

In qualità di stazione *paltante, l'Istituto stessoprovvede alla venÌlca el presupposti per il suorilascio senza emettere il Durc.. .1);pertanto, nellefattispecle elencate precedentemente dovrebbeessere lo stesso Ente previdenzialeconcedente il~. effi are in continwtà ,la verificadella sussistenza delle condizioru per il ascio

anche se in tale caso dovrà essere megliodefinito il meccanismo di accertamento della sus-sistenza delle cause ostative al rilascio derivanti

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La casistica d~lefattispecfè in cui vige l'obbligo del Dure

o Per la partecipazione agli appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia (dichiarazione, aggiudica-zione, stipula del contratto, Sal, collaudo e saldo finale);O per i lavori privatLinedilizia (prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o Dia);O per gli appalti pubblici di forniture;O per l'iscrizione all'Albo fornitori;O per l'attestazione Soa;O per l'applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sowenzioni;O per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;O per l'accesso ai benefici e alle sowenzioni comunitarie (imprese di tutte i settori - art. 10, comma7, DIn. 203/2005, legge n. 248/2005); .

j O per la gestione di servizied attivit$pubblicheinconvenzioneo concessione.A_>_:,__:_1_~:<~~'~'d:4:_:,~:,:~~ffl,4\:.--~_~~,4::~~~:~~_,~A:-_,.:,4\-::~, " __.~- ," ~:-_-i~~;"<~::::::::_,4;4",__-,,:~_ ,:,.ilà

Si ricorda che con Nota del 22 febbraio 2001, n. 418, il Ministero del lavoro già ha precisato le differenze sostanzialiesistenti tra la nozione d'impresa esecutrice e quella di lavoratore autonomo. Infatti, con riferimento al computo nwnericodelle imprese esecutrici in cantiere, ai fini dell'applicazione del regime obbligatorio del Dlgs n. 494/1996, il Ministero hadichiarato l'esclusione della categoria dei lavoratori autonomi, precisando che l'imprenditore artigiano potrà definirsiimpresa quando avrà dipendenti e rispetto a essi si porrà quale datore di lavoro, mentre sarà da qualificarsi comelavoratore autonomo quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti all'attività di cantiere; perun ulteriore approfondimento si veda anche la Determ. Autorità di vigilanza sui lavori pubblici 29 marzo 2001, n. 11.

Per un approfondimento sulle problematiche applieative del Dure negli appalti in edilizia si veda dell'Autore ((La sicurezzaper i lavoratori atipiciu, Il Sole 24 Ore Editore, 2006, pago 64 e segg.

dalla violazione delle nonne in materia di sicurez-za e igiene del lavoro (art. 9).Per quanto, invece, riguarda i soggetti obbligatialla richiesta del Durc desta alcune perplessità lafonnulazione dell'art. 1 relativamente ai lavorato-ri autonomi. In particolare, per quanto concerne ilavori in edilizia sembrerebbe che anche tale cate-goria di soggetti sia attratta dalle nuove disposizio-ni; ad avviso di chi scrive, invece, ~ stf'~c:i rQUH-nuano ad essere esonerat:i<faIfadempimento ineslP11f'in qnanto l'art. 3, c. 8, del DIgs n. 494/~revede che il comnuttente ha l'obbligo dichiedere la regolarità contributiva j!lle «impreseesecutrici)) non facendo riferimento alcuno aI la-voratori autonOmI. 'laIe tesI e suffragata anchedal!'onentamento espresso dallo stesso Minis!~rodel lavoro con nota del 5 dicembre 2005, prot n.2988, in cui viene sottolineata la distinzione ope-rata Chiaramente dal legislatore tra imprese esecu-trici - che per definizione impiegano lavoro subor-dinato - e lavoratori autonomi. Questi ultimi, infat-

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ti, svolgono l'attività direttamente, senza persona-le dipendente, e sarebbe auspicabile una precisa-zione ministeriale anche in ordine alla posizionedelle imprese froniliari e degli artigiani che si av-valgono unicamente di associati d'opera(1)(2).

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La procedura di rilascioe il caso delle Casse edili «anomale»Per quanto concerne la procedura di rilasciodelDurc,l'architetturageneraleprevigenteal Dm 24ottobre 2007 resta invariata.Infatti,l'art. 2, com-

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ma 1, del nuovo provvedimento ministeriale di-spone che il Durc continua ad essere emesso dal-l'Inps e dall'Inail e, previa apposita convenzionecon gli stessi, anche dagli altri Istituti previdenzialiche gestiscono fonne di assicurazione obbligato-ria; resta altresì in piedi la competenza esclusivadelle Casse edili a rilasciare il Dure per le impreseoperanti nel settore dell'edilizia ma con una im-portante novità: la stessa è attnòuita esclusiva-mente alle Casse costituite da una o più associa-zioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulantiil Ccnl che siano, per ciascuna parte, comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale(art. 2, comma 2).In tal modo, attraverso questo intervento drastico,sembra che sia stata posta soluzione allo spinosoproblema del rilascio del Dure da parte delle ed.Casse edili «anomale)), ossia quelle Casse costitui-te da associazioni sindacali e dei datori di lavoronon aventi, tuttavia, una diffusione e un'ampiezzad'azione che ne possano garantire solidità e realeaffidabilità in relazione alla delicata funzione dicertificazione prevista dal regime del Dure.Inoltre, il comma 4 dell'art. 2 prevede, in viasperimentale e per la durata di ventiquattro mesLche il Durc può essere rilasciato anche dagli Entibilaterali individuati dall'art. 2, comma 1, lett. h)del DIgs n. 276/2003, costituiti da una o piùassociazioni sindacali e datoriali stipulanti il Ccnlnazionale che siano, per ciascuna parte, compara-tivamente più rappresentative sul piano nazionalee limitatamente ai propri aderenti.

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A tal fine gli stessi dovranno sottoscrivere un'ap-posita convenzione con i predetti Istituti previden-ziali che dovrà essere approvata successivamentedal Ministerodel lavoro..li successivo art. 3 riepiloga, invece, l'ambito deisoggetti legittimati a richiedere il Durc e le mo-dalità per il suo rilascio. La richiesta può esserepresentata direttamente dall'interessato o dagliintermediari abilitati, ossia consulente del lavoroe altri soggetti individuati Clalla legge n. 12/1979(3).Tuttavia, nella fattispecie dell'appalto ilDurc relativo al soggetto appaltatore o subappal-tatore può essere richiesto dalle Amministrazio-ni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanzapubblica appaltanti e dalle Società di attestazio-ne e qualificazione delle aziende (Soa)(4).Inoltre,come accennato, nel caso in cui è lo stesso Istitu-to previdenziale che ammette il datore di lavoroad un determinato beneficio contributivo oppu-re agisce in qualità di stazione appaltante, ilDurc non sarà materialmente emesso, fermo re-stando l'accertamento di tutte le condizioni pre-viste per la regolarità contributiva. In ordine,invece, all'iter procedurale la richiesta deve esse-re avanzata utilizzando l'apposita modulisticaunificata ed è obbligatoria la procedura telema-tica qualora trattasi di Amministrazioni pubbli-che o di soggetti privati a rilevanza pubblicaappaltanti e delle Soa o la stessa sia avanzatamediante un intermediario abilitato (art. 3, c. 2).Gli Istituti previdenziali rilasceranno il Durc en-tro il termine massimo previsto per la formazio-ne del silenzio assenso relativo alla certificazio-ne di regolarità contributiva rilasciata dagli stes-

si Istituti, fissato in ~Orni dai rispettivi attiregolamentari. Qualora l' stItuto accerti la man-canza del requisiti di regolarità contributiva do-vrà invitare il richiedente a regolarizzare la pro-pria posizione entro il termine massimo di quin-dici giorni. Per quanto, invece, riguarda gli ele-menti obbligatori del Durc l'art. 4, Dm 24 otto-bre 2007 fornisce un'elencazione puntuale,comprensiva anche della data di effettuazionedella verifica di regolarità contributiva.

I requisiti di regolarità contributivae le cause non ostative al rilascio del Durc

Oggetto dell'accertamento degli Istituti previden-

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ziali è la regolarità contributiva che sarà attestataqualora ricorrano le condizioni elencate all'art. 5ossia: l'osservanza dei prescritti adempimentimensili o, comunque, periodici; la corrispondenzatra versamenti effettuati e versamenti accertatidagli Istituti previdenziali come dovuti; l'inesisten-za di inadempienze in atto. li successivo comma 2precisa, inoltre, che l'impresa è da ç,;onsiderarsiregolare sia nell'ipotesi di presentazione di unarichiesta di rateizzazione di debiti contributivi perla quale l'Istituto competente abbia espresso pare-re favorevole, sia qualora siano state disposte so-spensioni dei pagamenti a seguito di disposizionilegislativ.e- per calamità naturali, ad esempio - edinfine qualora sia stata presentata un'istanza dicompensazione per la quale sia stato documenta-to il credito. Per quanto, invece, riguarda la regola-rità contributiva nei confronti delle Casse edili, ilcomma 3 dispone che la stessa sussiste nelle se-guenti fattispecie:a) versamento dei contributi e degli accantona-menti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimomes(}per il quale è scaduto l'obbligo di versamen-to all'atto della richiesta di certificazione;b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile,per ciascun operaio, di un numero di ore lavoratee non lavorate non inferiore a quello contrattuale,specificando le causali di assenza;c) richiesta di ra~eizzazione per la quale la Cassacompetente abbia espresso parere favorevole.Per quanto riguarda le cause non ostative al rila-scio del Durc, l'art. 8 distingue quattro ipotesi (siveda la tabella a pagina 58). La prima è quella incui risultano crediti iscritti a ruolo per il quali èstato emanato un provvedimento di sospensionedella cartella esattoriale a seguito di ricorso ditipo amministrativo o giudiziario. La seconda, in-v~ce, riguarda crediti ancora non iscritti a ruolo:la regolarità contributiva potrà essere attestatafino alla decisione che respinge il ricorso qualorasia pendente un contenzioso di tipo amministrati-vo; viceversa, qualora sia pendente un contenzio-so giudiziario la regolarità è dichiarata sino alpassaggio in giudicato della sentenza di condan-na, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria ab-bia adottato un provvedimento esecutivo checonsente l'iscrizione a ruolo delle somme oggettodel giudizio ai sensi dell'art. 24, Dlgs n. 46/

I:art. 1 della legge n. 12/1979, com'è noto, abilita all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro anche gli avvocati, idottori commercialisti e i ragionieri iscritti ai relativi ordini, previa apposita comwricazione alla Direzione provinciale dellavoro.

Appare utile ricordare che le società di attestazione e qualificazione delle aziende. hanno il compito iStituzionale diaccertare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello dellaregolarità contributiva.

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Soggetti obbligatialla richiesta

Enti tenutial rilascio

Modalità di richiestae di rilascio..

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Funzionecertificativa

Requisiti di regolaritàcontributiva

Altre ipotesidi regolaritàcontributiva

Temiinìper il rilascio

Durata dell'efficaciadel Durc

Cause non ostativeal rilascio del Durc

Cause ostative al rilascioper Durc per le violazioni

alle nonne di tuteladelle condizioni di lavoro

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l'' . . "

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Tutti i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in'.materia di lavoro e legislazione sociale.

..dlriPS-- -- . '11

1:] Inailr I:] Casse ediliclI:] Enti bilaterali ex art. 2, comma 1, lett. h) Dlgs n. 276/2003 (fase sperimentale)

I:] Utilizzo della modulistica unificata;I:] obbligo di richiesta telematica per gli esercenti consulenza del lavoro e nelleprocedure d'appalto le Amministrazioni pubbliche e le Soa; ,I:] qualora l'Istituto che rilascia il Dure è lo stesso soggetto che ammette il richie-dente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazioneappaltante, la verifica è eseguita d'ufficio senza emettere il Durc.

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Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, perdatori di lavoro dell'edilizia, la regolarità'dei versamenti dovuti alle Casse edili.

éiTCorrentezza'degiiadempime'ntimensiiio:"'comÙnque;periodiCi; !

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti pre-videnziali come dovuti;c) inesistenza di inadempienze in atto.I:] Nei confronti delle Casse edili la regolarità contributiva sussiste in caso di:a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi'all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiestadi certificazione;b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un nume-ro di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando lecausali di assenza;c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso pa-rere favorevole.

1

a) Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso pa-rere favorevole;b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.................................................................................................................................................................................................................................................................

I:] 30 giorni per gli Istituti previdenziali.I:] Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il Dure nei termini previsti dalla con-venzione.

I:] Mensile per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive;9...!~~~.~!!.~!~...P..~r._~~~.'.lp.p.'.lI!ipr..iy.~.!i.i!:l.~~.il.i?:.i~.~.~..'.l.r.:t.:.~~~?~r.:'1.'.l_~!.I?I.~.~_~.:~~~'-~_~~.§__

I:] Crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartellaamministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;I:] pendenza di un contenzioso amministrativo per i crediti non ancora iscritti a ruo-lo, salvo che sia stata emessa la decisione che respinge il ricorso;I:] pendenza di un contenzioso giudiziario per i crediti non ancora iscritti a ruolo, sinoal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autoritàgiudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione aruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n. 46/1999;I:] per la partecipazione alle gare di appalto, la presenza di uno scostamento nongrave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto pre-videnziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento infe-riore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascunperiodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad eu-ro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i tren-ta giorni successivi al rilascio del Dure;I:] l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel Dpcm emanato ai sensi del-l'art. 1, comma 1223, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) sebbenenon ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato. --~I:] Violazione delle norme penali e amministrative in materia di sicurezza e igiene'del lavoro, orario di lavoro e regolarità del rapporto da parte del datore di lavoro odel dirigente riportate nell'allegate;>A;I:] hanno rilievo solo le violazioni accertate con provvedimento definitivo;I:] la causa ostativa ha durata temporanea da 24 a 3 mesi in base alla gravità dellaviolazione;I:] la sanatoria degli illeciti commessi attraverso il Dlgs n. 758/1994 (prescrizione) ol'art. 162-bis C.p.(oblazione) neutralizza le cause ostative previste dall'allegato A;I:] le cause ostative al rilascio del Durc hanno rilievo solo se il fatto illecito è statocommesso successivamente all'entrata in vigore del Dm 24.10.2007.I:] Il richiedente deve autocertificare l'assenza di provvedimenti definitivi a propriocarico. .É~

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1999. Nella fattispecie, invece, delle gare di ap-palto, il Durc dovrà essere rilasciato anche qualo-ra si detennini uno scostamento «non grave» trale somme dovute e quelle versate, con riferimen-to a ciascun Istittito previdenziale ed a ciascunaCassa edile. Secondo il provvedimento ministeria-le è da qualificarsi «non grave» lo scostamentoinferiore o pari al 5% tra le somme dovute equelle'versate con riferimento a ciascun periododi paga o di contribuzione e, in ogni caso, quandosi rileva uno scostamento inferiore a cento euro,fenno restando l'obbligo di versare la differenzadovuta entro il tennine di trenta giorni dal rila-scio del Durc per sanare defmitivamente l'irrego-larità riscontrata ,(art. 8, c. 3). Infme, costituiscealtresì causa non ostativa al rilascio del Durcl'aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all'art.1, c. 1223, legge n. 296/2006, anche se nonancora rimborsati o depositati in un conto blocca-to. In mancanza dei predetti requisiti di regolaritàcontributiva viene confennato il meccanismo delravvedimento operoso in base al quale gli Istitutiprevidenziali e le Casse edili prima dell'emissionedel Durc o dell'annullamento del documento, so-no obbligate ad emettere un invito all'interessatoa procedere entro un tennine non superiore aiquindici giorni e regolarizzare la propria posizio-ne (art. 7, c. 3). In tale fattispecie il.tennine ditrenta giorni per il rilascio del Durc rimane sospe-so fino a quando non sia avvenuta la regolarizza-zione. Come già evidenziato in precedenza, laregolarità contributiva attestata attraverso il Durcha un carattere temporaneo e ad una certa data.Infatti, ai fini della fruizione delle agevolazioninonnative e contributive elencate in precedenza,il Durc ha validità mensile. Questo tennine èelevato a tre mesi per i lavori nei cantieri tempo-ranei e mobili; su questo aspetto si osservi che ilMinistero parla genericamente di «appalti privati))ma il riferimento all'art. 3, c. 8, DIgs n. 494/1996, recante disposizioni in materia di IIAttua-zione della direttiva 92/57/Cee concernente lepre-scrizioni minime di sicurezza e di salute da attuarenei cantieri temporanei e mobili))non lascia dubbi:trattasi dei lavori in edilizia previsti dall'art. 2 especificati nell'allegato 1(5).

Le cause ostative al rilascio del DurcNon c'è dubbio che la parte più critica del nuovoprovvedimento ministeriale riguarda le irregolari-tà in materia di tutela delle condizioni di lavoroostative al rilascio del Durc pI:,evistedall'articolo 9(si veda la tabella pubblicata a pagina 60). Suquesta delicata questione il Ministero del lavoroha assunto una posizione prudenziale affennandoil principio in base al quale sono da qualificarsicome ostative per il rilascio del Durc solo le viola-zioni di natura penale e amministrativa commessedal datore di lavoro e dal dirigente alle nonne inmateria di sicurezza e igiene del lavoro, orario dilavoro e regolarità del rapporto individuate nel-l'allegato A al decreto, accertate con provvedi-menti amministrativi o giudiziali definitivi. Tutta-via, si osservi che la causa ostativa è ad effettolimitato, nel senso che il Durc non potrà essererilasciato per il periodo di tempo che va da 24mesi - per le violazioni più gravi - a tre mesi conriferimento a ciascuna violazione prevista dal pre-detto allegato A. In effetti l'allegato in questioneprevéde solo alcune ipotesi d'illecito in materia disicurezza e tra quelle più significative spiccano lefattispecie di omicidio colposo e lesioni personalicolpose, (artt. 589-590 c.p.), di rimozione odomissione dolosa di cautele contro infortuni sullavoro (art. 437 c.p.) e le ipotesi càntravvenzionalipreviste all'art. 89, commi 1 e 2 lett. a) del Dlgs n.626/1994, e in materia di edilizia (art. 22, com-ma 3, lettoa) Dlgs n. 494/1996 e art. 77, comma1, lett:. a) e b) del Dpr n. 164/1956). Leventualeapertura di un'inchiesta per infortunio o l'emissio-ne di un Pvc con la contestazione delle citateipotesi di reato non costituiscono, pertanto, di persé causa ostativa mancando l'elemento della defi-nitività.Ai fini dell'accertamento della causa ostativa,inoltre, il Dm 24 ottobre 2007 precisa che nonha rilievo l'eventuale successiva sostituzione del-l'autore dell'illecito; su questo punto il Ministeroappare vago in quanto non si comprende esatta-mente a quale sostituzione si faccia riferimentovisto che in materia penale la stessa è previstasolo sul piano sanzionatorio. Forse è stata utiliz-zata una fonnulazione impropria e il Ministero

(5) I:a1legato I ai DIgs n, 494/1996 identifica l'elenco dei lavori edili o d'ingegneria civile per i quali trova applicazione taledecreto ossia: «1. I lavori di costmzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazioneo equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, inmuratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le 'linee elettriche, le parti strutturali degliimpianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie. idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili odi ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o diingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili odi ingegneria civile)),

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I

Omicidio colposo per viola-zione delle norme di sicurez-za

Art. 589, comma 2, c.p. 24 mesi

~ ~ ~-.._--_._-----..Omissione dolosa delle mi-sure di sicurezza

Lesioni colpose per violazio-Ine delle norme di sicurezza

Art. 437 c.p. 24 mesi

Art. 590, comma 3, c.p. 18 mesi

Mancata osservanza delle pre- 'scrizioni tecniche dell'allegato IVDlgs n. 494/1994Mancata attuazione del Piano di

sicurezza e coordinamento e del!Piano operativo di sicurezza(POS)Mancata trasmissione del POS alicoordinatore per l'esecuzione deilavori

Violazioni in materia di sicu-I

Art..89,I 12 mesijomessa valutazione dei rischirezza del lavoro commi 1 e 2, lett. a), Omessa redazione del documen-

J

Dlgs 19 settembre 1994, n. 626

1

1

to di valutazione dei rischi (DVR)Omessa nomina del RSPP

I Mancato aggiornamento del DVR---'--- j jViolazioni delle norme in Art. 77 comma 1, I 12 mesi Ilmpalcati e parapetti dei castelli .materia di sicurezza nelle I lett. a) e b), I Disarmo delle armaturecostruzioni Dpr7 gennaio1956,n.164 I IViolazione delle norme sui para-

petti

Violazione delle norme in materia'di pavimenti, muri, finestre, rampedi caricoUtilizzo non autorizzato di locali

I sotterranei

t--. Mancata difesa dalle polveriViolazione delle norme ge-

I

Art. 389,comma1, 12 mesi Mancataappiicazionedei disposi-!

nerali in materia di preven- lett. a) e b), tivi di protezione su p.resse, ceso-zione degli infortuni Dpr n. 547/1955 ie, calandre ecc.

I I Vie di transito non adeguateMancanza degli estintori

. Mancanza del certificato di pre-

II

venzione incendi. Omissione dei dispo'sitivi di arre-

.

j i

~~~~

'Occupa"Zfone-'CiTTi1-v-ora'toii ArC22~comma-f2-: 8-mesi ,extracomunitari sprowisti di Dlgs n. 286/1998n:~golare permesso di sog-I . I

giorno fOccupazione di lavoratori Art. 3, commi da 3 a 5,

I

non risultanti dalle scritture oIl del DI 22 febbraio 2002, n. 12,

da altra documentazione conv. dalla legge 23 aprile 2002,obbligatoria j

n. 73 e s.m.i......................................................

Mancata concessione del ri- Articoli 7 e 9poso giornaliero e del riposo' Dlgs n. 66/2003 (*)settimanale I I(Solo se inerente ad un nu-I Imero di lavoratori almeno' ipari al 20% del totale della l

,Imanodopera regolarmente

impiegata) I I1 l L 0 ._., .00_

(*) Solo se inerenle ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

Violazioni in materia di sicu-rezza nei cantieri tempora-nei e mobili

12 mesiArt. 22,comma 3, lett. a),

Dlgs 14 agosto 1996, n. 494

Violazione delle norme inmateria d'igiene del lavoro

Art. 58, com ma 1,lett. a) e b),

Dpr n. 303/195p

12mesi

- -6 mesi

I

J.II

I

................................

. 3 mesi

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voleva riferirsi alla fattispecie in cui è avvenutauna sostituzione del datore di lavoro o del diri-gente. Se questa è l'interpretazione corretta allorasi può dedurre, per esempio, che l'eventuale sosti-tuzione in una società dell'amministratore, aventela qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'àrt. 2del DIgs n. 626/1994, che ha violato l'art. 4,comma 2 del predetto Dlgs n. 626/1994, pernon aver redatto il documento di valutazione deirischi, accertato con atto definitivo, determinacomunque una causa ostativa al rilascio del Durcalla società della durata di 12 mesi. Anche perquesta fattispecie si auspica un intervento chiari-ficatore. Per evitare poi il proliferare di situazionidi diniego del Durc per irregolarità in materia ditutela delle condizioni di lavoro, il successivocomma 2 dispone che IILacausa ostativa di cui alcomma 1 non sussiste qualora il procedimento pe-nale sia estinto a seguito di prescrizione obbligato-ria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decretolegislativo n. 758/1994 e dell'art..15 del decretolegislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione aisensi degli articoli 162 e 162-bis c.p.)).Pertanto, intutti i casi in cui sia stato emesso un Pvc da partedell'organo di vigilanza - ossia Azienda sanitarialocale, Direzione provinciale del lavoro per i lavo-ri in edilizia e le altre attività individuate dalDpcm n. 412/1997 e Vigili del fuoco in materiadi sicurezza incendi - al quale ha fatto seguitouna procedura di ravvedimento operoso obbliga-torio con esito positivo, la sanatoria evita il dinie-go del Durc. Più precisamente, si ricorda che l'art.20 e segg. del Dlgs n. 758/1994 disciplina laprescrizione in materia di sicurezza del lavoro etrova applicazione esclusivamente nelle contrav-venzioni sanzionate con la pena alternativa del-l'arresto o dell'ammenda di cui all'allegato 1 delpredetto decreto. Il provvedimento prescrittivopuò essere validamente utilizzato soltanto quan-do, dopo una.verifica, l'organo di vigilanza ritieneche la situazione di non conformità riscontratapossa comunque essere sanata. Pertanto, la pre-scrizione non può essere applicata in tutte quellefattispecie che non sono più suscettibili di sanato-ria, come puntualizzato nella circolare del Mini-stero del lavoro del 27.2.1996. Qualora l'autoredella violazione adempia correttamente alla pre-scrizione impartita ed entro il termine concesso,l'organo di vigilanza ammette il contravventore apagare nel termine di trenta giprni una sanzioneamministrativa pari al quarto del massimo del-

l'ammenda stabilita per la contravvenzione com-messa; successivamente, entro centoventi giornidalla scadenza del termine fissato nel provvedi-mento prescrittivo, l'autorità di controllo comuni-cherà al Pm l'adempimento della prescrizione,nonché l'eventuale pagamento della predettasomma. In questo caso, il reato si estingue e il Pmrichiederà l'archiviazione del procedimento pena-le. Viceversa, se al contrario la prescrizione nonviene adempiuta l'organo di vigilanza dovrà dar-ne 'comunicazione al Pm e al contravventore en-tro novanta giorni dalla scadenza del terminefissato nella prescrizione, ed il procedimento pe-nale riprende il suo normale corsO(6).Purtroppo,occorre osservare che questo meccanismo deflat-tivo del contenzioso penale di fatto rischia diessere messo seriamente in pericolo dalla riformaavviata dalla legge n. 123/2007 che all'art. 1prevede un inasprimento per certi versi quasipersecutorio, degli importi massimi delle sanzioniche potrebbe in futuro ostacolare seriamente l'ac-cesso alla prescrizione a causa degli insostenibiliimportidap~are. .Accanto all'istituto della prescrizione obbligatoriasi colloca il citato istituto dell'oblazione ex artico-lo 162-bis del codice penale che non può essereapplicato in èaso di recidiva reiterata, oppurel'imputato è stato dichiarato contravventore abi-tuale o delinquente o contravventore professiona-le e qualora permangono conseguenze dannose opericolose del reato non eliminabili da parte delcontravventore.In definitiva, solo nei casi in cui si rilevi unasentenza passata in giudicato o un provvedimentodivenuto definitivo riguardante le ipotesi previstedall'allegato A, l'Istituto previdenziale potrà legit-timamente rifiutare il rilascio del Durc e per ilperiodo indicato; in ordine alla decorrenza delpredetto periodo si potrebbe sostenere la tesi chela stessa è dalla data in cui il fatto illecito è statocommesso, ma appare più logico e in sintonia conla stessa ratio dell'istituto ritenere che, viceversa,la stessa corrisponda con quella dell'accertamentodefinitivo dell'illecito (la data di passato in giudica-to della sentenza, per esempio).Su tale aspetto è auspicabile un chiarimento mini-stepale a breve.Inoltre, il Dm 24 ottobre 2007 al comma 5 preci-sa anche che «Le cause ostativeal rilasciodel Duredi cui al presente articolosono riferiteesclusivamen-te a fatti commessi successivamente all'entrata in

(6) Per un approfondimento si veda M. Gallo - L. Imperato, "n rapporto di lavoro e l'obbligazionedi sicurezza., CaramanicaEditore, Marina di M., 2000.

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vigore delpresente decretol/.Pertanto, la rilevanza èriconosciuta solo ai fatti illeciti commessi dal 30dicembre 2007 in poi.In attesa che sia attuato un sistema informativonazionale sugli illeciti in materia di sicurezza -fondamentale anche per altri istituti come, peresempio, quello della sospensione dell'attività exarticolo 5 della legge n. 123/2007 - sarà il richie-dente a dover autocertificare l'inesistenza' a suocarico di provvedimenti, amministrativi o giurisdi-zionali, definitivi in ordine alla commissione delleviolazioni di cui all'allegato A ovvero il decorsodel periodo indicato dallo stesso allegato relativoa ciascun illecito.Nelle ipotesi in cui il Durc sia richiesto dalle sta-zioni appaltanti o dalle Soa, le stesse sono tenute averificare la veridicità dell'autocertificazione rila-sciata.Nella fattispecie poi degli appalti pubblici le pre-dette cause ostative non rilevano ai fini del rila-scio del Durc finalizzato al pagamento delle pre-stazioni già rese alla data dell'accertamento defini-tivo dell'illecito.

OsservazioniconclusiveIl decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 inesame (di seguito pubblicato) rappresenta un al-tro passo fondamentale sulla strada della razio-nalizzazione del sistema degli appalti e dell'ac-cesso ai benefici che potrebbe incidere positiva-mente sia sul rispetto delle norme in materia disicurezza e igiene del lavoro che sulla concorren-za nel mercato.In tal senso l'aver esteso il Documento unico diregolarità contributiva (Durc) a tutti i settori diattività consente anche una migliore azione dicontrasto al lavoro sommerso che, com'è noto,costituisce ormai un fattore conclamato di rischioper la sicurezza e la salute dei lavoratori.Tuttavia, come si è visto da questo primo approfon-dimento, il nuovo provvedimento racchiude in séanche punti oscuri che richiedono ,a breve necessa-riamente un intervento chiarificatore del Ministerodel lavoro, specie per quanto concerne l'ambito deibenefici normativi attratti dal nuovo regime e alcu-ni profili applicativi delle cause ostative.

IL MINISfRO

DEL lAVORO E DELlAPREVIDENZA SOCIALE

Ministero dellavoro e della previdenzasociale - Decreto 24 ottobre 2007

(G.U.30novembre2007,n..279) .

Oggetto:Documentounicodi regolaritàcontri-t

b~iv.: __ '"' ____ ___ _ _/

del decreto legge 25 set-tembre 2002, n. 210,convertito dalla legge 22novembre 2002, n. 266e di cui all'art. 3, comma8, del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 494 esuccessive modificazioni

Visto l'art. 2 della legge22 novembre 2002, n.266 di «Conversione inlegge, con modificazioni,del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, recantedisposizioni urgenti in materia di emersione del lavorosommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»;VISto l'art. 86, comma lO, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e inte-grazioni sulla «Attuazione delle deleghe in materia dioccupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14febbraio 2003, n. 30»;Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), del citato decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il qualevengono definiti gli enti bilaterali come «organismicostituiti a iniziativa di una o più associazioni deidatori e dei prestatori di lavoro comparativamente piùrappresentative, quali sedi privilegiate per la regola-zione del mercato del lavoro attraverso (m)la certifica-zione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruitàcontributiva» ;Visto il decreto legislativo 12 aprile 20Q6, n. 163 ed inparticolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale«resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di pre:ìentare lacertificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2,

e integrazioni));Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre2006, n. 296 che prevede l'adozione .di un decretoministeriale per la definizione delle modalità di rilascioe dei contenuti analitici del Documento unico di regola-rità contributiva (Dure);Viste la circolare Inps n. 92 del 26 luglio 2005, lacircolare lnai! n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttivedel Comitato della bilateralità del 10 marzo 2005, 17marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme inordini alle modalità di rilascio ed ai contenuti analiticidel Documento unico di regolarità contributiva (Durc),sia per la concessione di agevolazioni «normative econtributive», sia per gli appalti di lavori; servizi eforniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia,nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previ-sti dalla disciplina comunitaria;Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sodali compa-rativamente più rappresentative sul piano nazionale

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