Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filippetti
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Transcript of Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filippetti
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Ilenia Filippetti appaltielegalita.blogspot.com [email protected]
Tutte le novità in materia di DURC
Ilenia Filippetti
Bologna, 5 novembre 2013
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Che cos'è il DURC?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili
Con il DURC le imprese effettuano un'unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva, anzichè tre richieste come avveniva in passato
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
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assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale
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Quali sono le principali fonti normative che, già prima del “decreto del fare”, disciplinavano il DURC negli appalti pubblici?
Le principali fonti normative anteriori al 20.06.2013 sono le seguenti:
���� Decreto Legge n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266
���� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici)
���� Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
���� Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007
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���� Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalle Legge 28 gennaio 2009, n. 2
���� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici)
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Quali norme disciplinano, specificamente, il DURC?
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi
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e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
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direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (da coordinare con l'art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013)
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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Quali norme disciplinano ancora oggi (quantomeno in parte) il DURC?
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
Art. 6. Documento unico di regolarità contributiva
(Le disposizioni del presente articolo devo intendersi integrate e, ove incompatibili, tacitamente abrogate, dall'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n. 98 del 2013)
1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti
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INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;
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c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. …
4. …
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del
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codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e) …
6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell’attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
7. Per valutare i lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
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8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni
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per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 1. Soggetti obbligati
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito
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delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC
1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al
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comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 3. Soggetto richiedente e modalità di rilascio
1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma,
attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
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3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 4. Contenuto del documento
1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
2. Il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
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b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 5. Requisiti di regolarità contributiva
1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
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2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto
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l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 6. Emissione del DURC
1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
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3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 8. Cause non ostative al rilascio del DURC
1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
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b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro
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100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC .
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Esistono altre norme che disciplinano il DURC?
Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 9. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a
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ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A
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ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC
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finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.
Allegato A
Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC
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Le norme del “decreto del fare”
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Quali sono le novità introdotte dal “decreto del fare”?
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC
1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste
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l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC ) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
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appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC ) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo
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corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC ) in corso di validità:
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a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
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5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC ) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e),
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del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC .
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC ) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
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7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC ), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
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1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni
pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC ), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per
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finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC ) ha validità di centoventi
giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC ).
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8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC ) rilasciato in data non
anteriore a centoventi giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L’esercizio dell’attività d’impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.
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Come è cambiato il Codice dei contratti pubblici con il “decreto del fare”?
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Testo vigente al 20.06.2013 Testo vigente al 26.10.2013
Art. 6-bis
1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno
parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
1. Dal 1° gennaio 2013 (termine differito al 21 novembre
2013 in forza dell'art. 49-ter della legge n. 98 del 2013 -
n.d.r.), la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle
procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i
dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
Art. 38
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo
43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo
43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le
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l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni.
stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di
acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva.
Art. 118
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
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tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione
o ente committente il documento unico di regolarità
contributiva.
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
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L’evoluzione della prassi (decreti ministeriali, circolari, interpelli ecc.) nel 2012: come si è arrivati al “decreto del fare”
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16/1/2012 prot.37/0000619/MA007.A001 - Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC ) - art.44 bis, D.P.R. n.445/2000 - Non autocertificabilità
���� Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall`art. 15 della legge 11 dicembre 2011 n. 183 che hanno introdotto l`obbligo per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di richiedere ai soggetti privati unicamente le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti di notorieta`,
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limitando la validità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione ai soli rapporti tra privati.
���� A rafforzare tale obbligo viene inoltre previsto che , ogni qual volta l`amministrazione proceda al rilascio di un certificato, e` tenuta ad apportare su di esso a pena di nullità` la seguente dicitura: ``il presente certificato non puo` essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi``(articolo 40 comma 02)
���� la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria e` un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo
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complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali
���� con l`introduzione dell`art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalita` di acquisizione del DURC da parte della P.A. (modalita` tra l`altro gia` espressa nell`art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009)
���� L`art. 44bis del DPR n. 445/2001, inoltre, ha precisato che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarita` contributiva ai sensi dell`art. 71, la P.A. puo` acquisire un DURC, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati
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dall`amministrazione con le stesse modalita` previste per l`autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000)
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Istruzioni operative INAIL 26/1/2012 - DURC . Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000
���� La possibilita` di produrre una dichiarazione sostitutiva al DURC deve ritenersi preclusa alla luce delle indicazioni fornite della recente circolare del Ministero del lavoro del 16/01/2012, in relazione al nuovo articolo 44 bis del decreto in esame, a norma del quale ``le informazioni relative alla regolarita` contributiva sono acquisite d`ufficio dalle amministrazioni....``
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���� L`art. 44 bis si limita a descrivere la modalita` di acquisizione e gestione del DURC, non potendo dunque esso ricomprendersi tra quelle dichiarazioni che, ex art. 46, insistono su stati, fatti o qualita` personali: cio` in quanto il rilascio del DURC presuppone complesse valutazioni contabili da parte dell`istituto previdenziale non effettuabili dal privato
���� Secondo la nuova normativa, costituisce violazione del dovere d`ufficio la richiesta o l`accettazione di certificati o atti di notorieta`, nonche` il rilascio di certificati privi della apposita dicitura di cui al secondo comma dell`articolo 40 (articolo 74)
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���� Istituzione di un ufficio responsabile presso le amministrazioni certificanti: Al fine di rendere maggiormente snelli i meccanismi di controllo e di accertamento, le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile volto a verificare e garantire la trasmissione dei dati o l`accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. A tale ufficio sono attribuiti compiti di pubblicita` in relazione alle misure organizzative adottate per l`acquisizione d`ufficio dei dati e per l`effettuazione dei controlli.
���� La mancata effettuazione del controllo entro trenta giorni dalla richiesta viene sanzionata quale violazione del dovere d`ufficio, venendo inoltre tale comportamento
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preso in considerazione per la valutazione della performance individuale dei responsabili dell`omissione (articolo 72)
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Circolare 3/2012 - Chiarimenti del Ministero del Lavoro sull`operativita` dell`intervento sostitutivo
���� La circolare 3/2012 contiene i chiarimenti del Ministero del Lavoro sull`operativita` dell`intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell`appaltatore o del subappaltatore, di cui all`art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010)
���� Tali chiarimenti risolvono la questione relativa al blocco del Sal per irregolarita` contributiva del subappaltatore,
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confermando che il principio di responsabilita` solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell`appalto e che il valore del subappalto costituisce un
limite normativamente previsto
���� L`intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, puo` effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di ``colmare`` le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarita` Contributiva (DURC )
���� L`intervento sostitutivo potra` intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell`art. 4 secondo il quale: `` in ogni caso sull`importo netto
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progressivo delle prestazioni e` operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l`approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita`, previo rilascio del documento unico di regolarita` contributiva``
���� Nel caso in cui l`importo delle irregolarita` sia superiore rispetto alla capienza dell`intervento sostitutivo, quest`ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalita` dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel DURC o comunicati dai
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soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante
���� E` stata individuata l`opportunita` che le stazioni appaltanti diano un`immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell`intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell`importo degli stessi, circostanza questa che permettera` il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da piu` stazioni appaltanti
���� L`intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarita` del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell`appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire
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solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarita` dell`appaltatore, non puo` eccedere il valore del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare
���� anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l`intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Circolare INAIL del 21/3/2012 - DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante - Art. 4 D.P.R. n.207/2010
���� i soggetti tenuti ad attivare l`intervento sostitutivo sono tutte le stazioni appaltanti
���� vengono chiarite le modalita` con le quali, in occasione della verifica della regolarita` contributiva riferita all`intera situazione aziendale e prima di attestare l`irregolarita`, occorre esperire la procedura di richiesta di regolarizzazione ex art. 7 del D.M. 24/10/2007
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���� Le somme per le quali deve intervenire la stazione appaltante, al netto delle ritenute di cui all`art. 4 co. 3 del Regolamento (ritenuta dello 0,50%) possono colmare in tutto o anche solo in parte il debito contributivo riscontrato a carico dell`operatore economico (appaltatore o subappaltatore)
���� Qualora l`importo dell`inadempienza riguardi piu` istituti (Inps, Inail e Casse Edili) e l`importo per il quale interviene la stazione appaltante sia inferiore, l`intervento sostitutivo operera` proporzionalmente
���� Una volta effettuato l`intervento sostitutivo, la stazione appaltante non dovra` richiedere un nuovo DURC, per versare l`eventuale residuo all`operatore economico
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���� In caso di irregolarita` del subappaltatore, l`intervento della stazione appaltante operera` nei limiti del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore e, una volta soddisfatta l`irregolarita` di quest`ultimo, la stazione appaltante potra` effettuare il pagamento all`appaltatore regolare (qualora sussistano somme residue)
���� Anche in questo caso vale la regola del criterio proporzionale nel caso in cui il debito nei confronti degli istituti sia maggiore rispetto all`importo di intervento della stazione appaltante
���� Nei casi in cui, stante il continuo flusso di pagamenti e di sistemazioni contabili, può accadere che tra l`attestazione dell`irregolarita` contributiva e l`intervento sostitutivo vi
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siano dei cambiamenti degli importi, nel senso che l`inadempienza contributiva sia nel frattempo diminuita
���� La stazione appaltante, ricevuto il DURC irregolare, deve manifestare la volonta` di attivare l`intervento sostitutivo, mediante posta elettronica o Pec e indicando l`importo dell`intervento
���� L’Ente previdenziale, ricevuta la richiesta della stazione appaltante: a) verifica l`inadempienza contributiva ed eventuali cambiamenti tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della comunicazione della stazione appaltante; b) comunica al responsabile del procedimento il codice IBAN della sede e se l`importo nel frattempo si sia
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eventualmente ridotto, attraverso appositi moduli a disposizioni delle sedi Inail
���� La stazione appaltante paga quindi tramite accredito bancario nel piu` breve tempo possibile proprio per evitare incroci con altri versamenti da parte di altre stazioni appaltanti
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Circolare INPS n. 54 del 13.04.2012 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
���� La stazione appaltante, prima dell’attivazione dell’intervento sostitutivo, deve operare, sull’importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare
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���� L’intervento sostitutivo opera anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto e la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore
���� La “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando il modello allegato alla circolare, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi
���� La stazione appaltante effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente
���� Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il
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termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o e-mail della sede Inps di riferimento perché ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso
���� All'atto della ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione appaltante, l’Ente previdenziale deve:
• verificare l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata con il DURC al fine di considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della
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comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione del debito contributivo
• definire le specifiche del pagamento con F24
• trasmettere il modello al responsabile del procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni relative ai precedenti punti non oltre il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione preventiva"
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Messaggio INPS del 24/5/2012 n. 340 - Sportello Unico previdenziale: invio del DURC emesso dall'INPS tramite posta elettronica certificata (PEC)
���� al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, è stata prevista la modalità della PEC per l`invio alle Stazioni Appaltanti del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall`Istituto e relativo alle certificazioni previste per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
���� dal 2 maggio 2012 l'invio del DURC emesso dall`Inps nell`ambito della procedura "Sportello Unico Previdenziale"
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viene effettuato tramite canale telematico, utilizzando il servizio di Posta Elettronica Certificata in tutti i casi in cui l`indirizzo risulti disponibile sulla posizione della stazione appaltante
Vedi anche:
Messaggio INPS n. 13414 del 23/8/2013 - DURC . Recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
���� Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti - avvengano
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esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
���� Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1 luglio 2013, il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese
���� In tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC)
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���� Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
���� Si è quindi pervenuti, con Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC
���� Ciò per consentire agli utenti dello "Sportello Unico Previdenziale", attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della PEC, ormai obbligatoria
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���� A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
���� Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei "Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC" pubblicati su www.sportellounicoprevidenziale.it
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 31/5/2012 - Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183
���� Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' intervenuto sulla disciplina in materia di DURC con l'art. 14, comma 6-bis, stabilendo che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono
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d'ufficio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del DPR n. 445/2000
���� La chiara formulazione normativa esclude che nei pubblici appalti nonche' nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili
���� La norma non ha pero' fatto venire meno il problema dell'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il DPR n. 445/2000 introducendo il comma 02 all'art. 40: il privato puo' infatti
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richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullita', ai sensi del comma 02 dell'art. 40,dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»
���� Il DURC e' un certificato, avendo tutte le caratteristiche che l'art. 1, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 445 del 2000 richiede per definire tale un documento ("documento rilasciato da
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un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche")
���� La natura di certificato e' attribuita al DURC anche dall'art. 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che al comma 1 chiarisce che "Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento"
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���� Anche la DURC vanno quindi applicati i principi dettati dal d.P.R. n. 445 del 2000 il cui art. 44 bis ha espressamente previsto che "Le informazioni relative alla regolarita'
contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore"(principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative)
���� Nei lavori pubblici l'acquisizione d'ufficio del DURC deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolarita' contributiva e' condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a
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servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale: un eventuale ritardo nella richiesta del DURC puo' tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con conseguente maggiore onerosita' degli stessi ed evidente responsabilita' erariale del dipendente incaricato di chiedere il DURC agli Istituti previdenziali e alle Casse edili
���� Anche le imprese interessate, attraverso un'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo, possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 1/6/2012 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC ) - Art. 14, comma 6 bis , D.L. 5/2012, conv. Da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione
���� La regolarita` contributiva non puo` essere autocertificabile in quanto la stessa non puo` essere oggetto di sicura conoscenza cosi` come avviene per gli stati, qualita` personali e fatti che, ai sensi dell`art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona: la regolarita` contributiva e` il risultato di complesse
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valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del DURC
���� Per i casi esclusi dall`acquisizione d`ufficio da parte della P.A. e nei quali la stessa PA puo` procedere con i controlli di cui all`art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, occorre fare riferimento esclusivamente alle fattispecie previste dalla normativa di settore in cui il privato puo` effettuare delle dichiarazioni sostitutive (vd. in particolare art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) per attestare la regolarita` contributiva che, pero`, nulla hanno a che vedere con l`autocertificazione della medesima
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���� anche le Casse Edili abilitate potranno accedere alle informazioni concernenti le richieste di DURC ed i contenuti dei DURC conservate dagli Istituti (Inps e Inail)
���� Il Ministero del Lavoro, nel rivolgersi alle stazioni appaltanti, le ha di nuovo invitate a tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettano i requisiti indicati dal Legislatore: eventuali certificazioni rilasciate da Casse Edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al DURC, ancorche` dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilita` di rilasciare
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attestazioni di regolarita` nelle more della definizione dei procedimenti
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Nota INAIL n. 3760 del 14/6/2012 - DURC - Invito alla regolarizzazione ex art. 7, co. 3, D.M. 24/10/2007
���� Gli enti deputati al rilascio del DURC, prima di emettere il certificato irregolare, hanno l'obbligo di invitare l'impresa alla regolarizzazione, nel termine di 15 giorni, così come previsto dall'art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2007: tale invito, infatti, costituisce un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato, e assume un'importante rilevanza stante le conseguenze che un DURC negativo può avere soprattutto negli appalti
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���� Diverso è il caso del DURC richiesto per la verifica dell'autodichiarazione, per la quale non rileva una regolarizzazione successiva del soggetto
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Nota INAIL prot. 60010.28/09/2012.0005627 del 28/9/2012 - DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 D.P.R. n.207/2010. Pagamento tramite F24
���� Con la risoluzione n. 34/E dell'11.4.2012, l'Agenzia delle Entrate ha attivato per il modello F24 il nuovo codice "51" proprio per identificare il pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, DPR n. 207/2010
���� Di conseguenza la stazione appaltante deve effettuare il versamento all'INAIL delle irregolarità accertate sul DURC compilando il modello F24 come segue:
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o nella sezione "CONTRIBUENTE", va indicato:
���� nel campo "CODICE FISCALE" il codice fiscale della ditta,
���� nel campo "CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante
���� il campo "CODICE IDENTIFICATIVO" va valorizzato con il codice "51" che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo
o nella sezione "INAIL" vanno riportati i dati comunicati dalla Sede, compilando un rigo per ciascun "numero di riferimento".
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���� Resta fermo l'obbligo da parte della stazione appaltante di comunicare, alla Sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo (cd. "comunicazione preventiva”)
���� La Sede INAIL, dopo aver verificato l'attualità dell'inadempienza contributiva, deve fornire alla stazione appaltante i dati per il pagamento tramite modello F24
Vedi anche:
Messaggio INPS - Direzione centrale delle Entrate contributive n. 13154 del 14/8/2013 - Modello di versamento F24 enti pubblici - codice identificativo "51" denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010"
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���� La previsione di effettuare i pagamenti dovuti a seguito dell’attivazione del procedimento di cui al citato art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 attraverso il modello F24 consente l’immediata canalizzazione dei versamenti sulle posizioni a debito dei contribuenti rendendo puntualmente individuabili sia il soggetto versante (stazione appaltante) sia il soggetto beneficiario (contribuente debitore)
���� Tenuto conto che alcune stazioni appaltanti restano escluse, in virtù della specifica regolamentazione contabile, dalla possibilità di effettuare i pagamenti dovuti al titolo in trattazione tramite il modello F24, con la risoluzione del 9 ottobre 2012, prot. n. 2012/140335, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’integrazione degli appositi campi dell’F24
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enti pubblici (EP) per consentire di utilizzare il medesimo modello per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
���� Successivamente, la medesima Agenzia, con l’emanazione della risoluzione n. 10/E dell’8 febbraio 2013, ha proceduto all'estensione, anche per il modello F24 EP, dell'utilizzo dello specifico codice identificativo "51" denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010", istituito con la risoluzione n. 34/e dell'11 aprile 2012 per il modello F24
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2012?
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4536 del 30/10/2012 - Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
���� Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge n. 2/2009 prevede, all’art. 16-bis, comma 10, che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d’ufficio il DURC, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge
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���� Il Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 prevede, all’art. 6, comma 3, le fasi in cui il DURC, in corso di validita’, debba essere acquisito d’ufficio
���� Il decreto-legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 stabilisce, all’art. 4, comma 14-bis, che per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa’ in house, i soggetti contraenti possano produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarita’ contributiva
���� le amministrazioni procedenti sono comunque tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive
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���� Anche se la richiamata norma si riferisce ai “contratti stipulati” e ai “soggetti contraenti”, si chiarisce che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l’obbligo di controllo a campione dell’amministrazione in ordine alla veridicita’ di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarita’ contributiva e’ ammissibile per tutte le fasi individuate dall’art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse nel corso dell’anno 2013?
Messaggio INPS n. 4925 del 21/3/2013: Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013)
���� Con l’Interpello n. 41/2012, il Ministero del lavoro ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del DURC, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
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���� Il concordato preventivo, di cui agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, teso a consentire la salvaguardia delle imprese che versano in uno stato di crisi non insuperabile, si fonda su un piano con il quale l’azienda si accorda con i creditori riguardo tempi e modalità di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.
���� Ai fini della verifica di regolarità contributiva, il Ministero ha chiarito che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 e che alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura
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concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell’attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove “si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa” in presenza di alcune specifiche seguenti condizioni (la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento; il piano di concordato sia omologato dal Tribunale ecc.)
���� In tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis cessa di avere effetto: a partire da tale termine, in mancanza di
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soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa
���� Con Interpello n. 2/2013, riguardante il rilascio del DURC alle società di capitali, il Ministero del Lavoro ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci, a causa del principio di autonomia patrimoniale “perfetta” che regola il regime della società di capitali (completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci)
���� Ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente,
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siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'Inps
���� Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame, in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola
���� Tali indicazioni si riferiscono anche all’ipotesi di s.r.l.
unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico
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L’evoluzione della prassi dopo il “decreto del fare”
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Il rilascio del DURC in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili
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Ci sono altre novità introdotte dopo il decreto del fare?
Ministero dell'Economia e delle finanze - Decreto del 13 marzo 2013 (GU 16.07.2013) - Rilascio del documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
���� Disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del
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Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati
���� Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei predetti crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC
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���� Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore
���� Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti all’operatore economico
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���� Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo
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Ci sono altre novità introdotte dopo il decreto del fare?
Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21/10/2013 n. 40 - D.M. 13 marzo 2013 - Certificazione di crediti e rilascio del DURC - Primi chiarimenti
���� Le imprese con debiti contributivi, che però vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, possono ottenere un DURC regolare
���� Al fine del rilascio del DURC regolare, la mancata copertura contributiva deve risultare garantita dai crediti pubblici, i quali devono essere certi, liquidi ed esigibili
���� I crediti, inoltre, non devono essere di importo inferiore ai debiti contributivi in base alla certificazione rilasciata
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dall'amministrazione debitrice, altrimenti il DURC sarà comunque rilasciato "di non regolarità"
���� La regolarità raggiunta con la certificazione dei crediti consente alle imprese di poter continuare ad operare, ma non limita il potere sanzionatorio agli istituti previdenziali e/o alle casse edili e la possibilità di attivare la procedura di riscossione coattiva
���� gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”
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���� Tale specifico Documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”
���� Qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica
���� Il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data
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del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica
���� Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica
���� Gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito
���� La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC
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���� Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l’Ispettorato generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura
���� Nelle more dell’avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007
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���� Gli enti previdenziali acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione
���� Anche questo DURC è valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio
���� Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:
� dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;
� importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti
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sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
� gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;
� eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
���� Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e
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forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo
���� In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario
���� Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di
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quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo
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Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione (maturati al 31 dicembre 2012)
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Quali sono le novità in materia di DURC emerse dopo il decreto del fare?
Circolare INAIL del 31/7/2013 - DURC . Decreto-legge n. 35/2013 convertito nella legge n. 64/2013. Rilascio versione 4.0.1.26 www.sportellounicoprevidenziale.it
���� Con il decreto-legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013 sono state emanate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
���� Alcune disposizioni riguardano l’accertamento della regolarità contributiva ed interessano quindi direttamente il procedimento di rilascio del DURC, e pertanto sono state apportate le necessarie modifiche all’applicativo
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���� L’art. 6, comma 9 del decreto, come modificato dalla legge di conversione, ha disposto tra l’altro che entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012
���� Entro il 5 luglio 2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo di tali debiti, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento
���� In relazione a quanto sopra, l’articolo 6, comma 11-ter della normativa in questione ha stabilito che: “11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva é effettuato con riferimento alla
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data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”
���� Pertanto, a decorrere dall’8 giugno 2013 data di entrata in vigore della disposizione, relativamente ai debiti maturati
al 31 dicembre 2012, la regolarità contributiva deve essere accertata alla data di emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento
���� Gli Enti previdenziali, di conseguenza, dovranno invitare alla regolarizzazione il soggetto inadempiente con riferimento ai debiti scaduti alla data di emissione della
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fattura, che risultino ancora insoluti alla data di verifica della regolarità
���� L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore previsto dall’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici riguarderà le irregolarità accertate nel DURC sempre con riferimento alla data di emissione della fattura
���� Per consentire alle stazioni appaltanti pubbliche di indicare la data della fattura nell’apposto campo “alla data del”, sono state apportate modifiche all’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it per le tipologie di richiesta del DURC interessate
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���� Nulla cambia quanto alla data di accertamento della regolarità contributiva per i DURC riguardanti pagamenti diversi da quelli disciplinati dal Capo I del decreto–legge n. 35/2013
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L’applicazione operativa del “decreto del fare”
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Ci sono altre novità introdotte dopo il decreto del fare?
Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 6/9/2013 - Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - Semplificazioni in materia di DURC - Primi chiarimenti.
���� L'applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, è estesa a tutte le “tipologie” di DURC
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���� “In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della
richiesta del DURC agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”
���� Resta inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012)
���� Il DURC è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio (disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto 2013)
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���� Tale disposizione risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data, attesa la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni
���� I DURC rilasciati prima di tale data (21.08.2013) godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente
���� Con specifico riferimento al DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la durata di 120 giorni di validità decorre non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel DURC, di verifica della dichiarazione sostitutiva
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���� In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito
���� Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e)
���� Viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale
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���� Unica eccezione è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale (ultima fattura)
���� In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e) del D.L. n. 69/2013
���� Il comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. “preavviso di accertamento negativo” che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato
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a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni. Al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, è stato espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata oppure, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità
���� Tale previsione deve applicarsi ad ogni tipologia di DURC
���� Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n.
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���� 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal DURC
���� Anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio
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���� Almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati
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Ci sono altre novità introdotte dopo il decreto del fare?
Circolare INAIL n. 5727 del 20/9/2013 - DURC . Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale.
���� L'I.N.A.I.L. riepiloga le novità più significative in materia ed elenca le modifiche effettuate sui certificati
� "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
� "DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la
verifica dell'autodichiarazione"
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Ci sono altre novità introdotte dopo il decreto del fare?
Istruzioni INAIL del 3/10/2013 - DURC . Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies.
���� In presenza di DURC negativo, la p.a. è tenuta a trattenere dal contributo l'importo dei debiti ed a versarlo alla sede Inail competente
���� Il "decreto del fare" ha esteso la disciplina dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010
���� La disciplina dell’intervento sostitutivo, pertanto, ora si applica anche alle p.a. che erogano contributi, sovvenzioni,
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sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia prevista l'acquisizione del DURC
���� Anche in questo caso la p.a. che eroga il contributo è tenuta a trattenere dallo stesso l'importo dei debiti ed a versarlo alla sede Inail competente: in questo modo le imprese con DURC negativo per debiti nei confronti dell'Istituto si vedono ridotti i contributi pubblici
���� La procedura può essere attivata direttamente da tutti i soggetti previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 207/2010 (amministrazioni aggiudicatici, organismi di diritto pubblico, stazioni appaltanti, enti ed altri soggetti aggiudicatori)
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Altre indicazioni operative
fornite dagli enti previdenziali
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In quali casi occorre richiedere il DURC?
La regolarità contributiva deve essere richiesta:
���� per tutti i contratti pubblici (in particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di lavori che di servizi e forniture)
���� per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
���� per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività
���� per la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail
���� per il rilascio dell'attestazione SOA
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���� per l'iscrizione all'Albo dei fornitori
���� per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche
���� per la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa)
���� per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali
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Quali sono i contratti pubblici per i quali occorre richiedere il DURC?
Il termine "contratto pubblico" è ampiamente inteso, comprendendo tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonchè tutti gli altri contratti, assoggettati alle procedure di evidenza pubblica e stipulati da una pubblica amministrazione, in cui la prestazione dell'operatore economico abbia ad oggetto un dare o un facere e sia funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio in favore dell'amministrazione procedente, dietro pagamento di un corrispettivo
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Quando occorre richiedere il DURC?
Per i contratti pubblici, il DURC deve essere richiesto in capo al contraente principale (appaltatore):
���� per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice
���� per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei contratti pubblici
���� per la stipula del contratto
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Quando occorre richiedere il DURC?
Il DURC deve essere richiesto in capo a tutte le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori):
���� per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al cottimo ed il successivo deposito del contratto presso la Stazione Appaltante
���� per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
���� per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale
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���� per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata
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Il DURC va inserito tra la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente?
In fase di selezione pubblica del contraente, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, il DURC deve sempre essere richiesto dalla Stazione Appaltante selezionando nell’applicativo la tipologia "verifica di autodichiarazione", indicando, come data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione
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Quali sono i soggetti tenuti al possesso del DURC?
Sono tenuti al possesso del DURC sia i datori di lavoro sia i lavoratori autonomi
In particolare, per i contratti pubblici il DURC deve essere richiesto per ogni "operatore economico"
Con il termine "operatore economico" il Codice dei contratti pubblici individua "l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi"
L'operatore economico, pertanto, è qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica, il quale sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli enti
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previdenziali e, a determinate condizioni, nei confronti delle Casse edili
In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, sia iscritto contemporaneamente a più enti
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Quali sono i soggetti che possono richiedere il DURC?
���� L’operatore economico, anche attraverso un intermediario qualificato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/79 (consulenti del lavoro, professionisti equiparati, ecc.)
���� Le SOA
���� Le Stazioni Appaltanti
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Quali sono i requisiti di regolarità contributiva?
I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel D.M. del 24.10.2007.
Rispetto ad essi, ciascun Ente ha provveduto, con proprie Circolari, a fornire chiarimenti ed informazioni di dettaglio in relazione alla propria normativa di riferimento.
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Quando deve sussistere la regolarità contributiva?
La regolarità deve sussistere alla data indicata nella richiesta (nel caso di verifica della dichiarazione sostitutiva) o alla data di conclusione dell'istruttoria (negli altri casi).
Per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la data da indicare nella richiesta deve essere quella della presentazione dell'autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al momento in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive.
Soprattutto in caso di contratti pubblici, è opportuno che l'azienda che intende presentare un'offerta controlli preliminarmente la propria situazione contributiva presso gli Istituti previdenziali, al
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fine di evitare le conseguenze, anche penali, derivanti dalla presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità che risulti non veritiera.
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L’irregolarità contributiva è regolarizzabile?
Esclusa l'ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'Ente previdenziale, prima di attestare l'irregolarità, deve invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di quindici giorni dall'accertamento dell'irregolarità stessa.
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Un DURC regolare può essere annullato?
Se, successivamente al rilascio del DURC regolare, emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l'Ente previdenziale deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un DURC che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
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Che cos’è uno “scostamento non grave” e quando opera?
Ai soli fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva in fase di selezione pubblica del contraente, la regolarità contributiva viene dichiarata anche in presenza del cd. "scostamento non grave" tra somme dovute e somme versate.
Lo scostamento si intende "non grave" quando "con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione" c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, oppure un
debito inferiore a 100 euro (se lo scostamento è superiore al 5%).
In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di "scostamento non grave", l'operatore economico è comunque obbligato a versare l'importo dovuto entro i trenta giorni
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successivi all'emissione del DURC . Se non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC successivamente rilasciati.
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Che cos’è uno “scostamento non grave” e quando opera?
In tutti i casi diversi dalla verifica dell’autodichiarazione, la presenza di una scopertura, anche inferiore ai limiti sopra
indicati, comporta sempre l'irregolarità dell'azienda, con sospensione dell'istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro quindici giorni.
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Come si accede al servizio di rilascio del DURC?
Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, le SOA, i consulenti del lavoro e gli intermediari qualificati (legge n.12/1979) sono obbligati ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via telematica
www.sportellounicoprevidenziale.it
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Quali sono le modalità operative per richiedere il DURC?
L'utente compila il modulo a video, inserendo i dati richiesti dalla procedura e inoltra la richiesta attraverso il canale telematico. Nel sito http://www.sportellounicoprevidenziale.it/ è disponibile il manuale utente, accessibile dopo l'autenticazione.
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Che cos’è il C.I.P. e a cosa serve?
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica) e del numero di protocollo della richiesta. Il CIP vale come "ricevuta" e deve essere stampato e conservato dall'utente come prova del corretto invio della richiesta.
Nel caso di contratti pubblici, il CIP viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta e deve essere indicato dall'utente per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto/subappalto, successiva alla prima (pertanto, per uno stesso appalto/subappalto, si avranno più "ricevute" aventi lo stesso numero di CIP ma numero e data di protocollo diversi).
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L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica
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Quali sono i tempi e le modalità di rilascio del DURC?
Il DURC è emesso al 31° giorno dal rilascio del CIP.
Se necessario, durante l'istruttoria, l'Inail chiede chiarimenti e documentazione integrativa, da presentare entro 15 giorni, durante i quali il termine massimo di rilascio del DURC è sospeso.
In caso di irregolarità, l'Inail invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni e per lo stesso periodo sospende il rilascio del certificato.
Le inadempienze contributive, infatti, sono sempre regolarizzabili, tranne che nel caso di verifica di autocertificazione per appalti pubblici. In quest'ultimo caso,
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l'impresa è considerata comunque regolare, qualora si accerti uno "scostamento non grave", fermo restando l'obbligo di regolarizzare la posizione entro 30 giorni dal rilascio del DURC .
Se la pratica è stata sospesa (a fini istruttori o per invito alla regolarizzazione), il DURC viene emesso al 46° giorno dal rilascio del CIP.
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Per quali benefici normativi e contributivi occorre richiedere il DURC?
Dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro, che usufruiscono di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, devono essere in possesso del DURC .
Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, è lo stesso Istituto a provvedere direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato.
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L'elenco, non tassativo, dei benefici contributivi la cui fruizione è soggetta al possesso del DURC è allegato alla circolare ministeriale n. 5/2008.
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Le indicazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
Articolo 5 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (AVCPass) - Documentazione a comprova dei requisiti generali
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:
d) Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa)
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f) Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail)
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D1. Che cosa attesta il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC )?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D2. Chi rilascia il DURC? (articolo 2 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Il Documento unico di regolarità contributiva è rilasciato da:
a) INPS;
b) INAIL;
c) Casse Edili ed altri enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276/2003, in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 8637 del 2 maggio 2012;
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d) altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es: ENPALS o IPSEMA), previa convenzione con INPS e INAIL.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D3. Chi è tenuto a richiedere il DURC? (articolo 6 del d.P.R. n. 207/2010, articolo 15 della Legge n. 183/2011; Circolare INPS n. 98/2012 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12064/2012)
I soggetti tenuti ad acquisire d’ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al suo rilascio sono le stazioni appaltanti pubbliche, attraverso strumenti informatici, in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla legge. In particolare, l’articolo 6 del d.P.R. n. 207/2010 specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle amministrazioni procedenti; tutto ciò in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare
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responsabilità a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC . Per il conseguimento dell’attestazione SOA e dell’attestato di qualificazione dei contraenti generali è compito degli operatori economici produrre il DURC (si veda, articolo 6, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D4. Se una società in house affida appalti a terzi può richiedere il DURC agli enti previdenziali avvalendosi della procedura telematica?
La risposta è affermativa, in quanto la società in questione opera nella veste di stazione appaltante.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D5. Il DURC è autocertificabile? (articolo 44-bis del d.P.R. n. 445/2000, introdotto dall'articolo 15 comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011; Circolare INPS n. 98/2012 e Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012).
Il legislatore, considerando la peculiarità della disciplina relativa al DURC, ha previsto che lo stesso debba essere sempre acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n.
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445/2000 (cfr. ad esempio l’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011 relativo all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro e circolare Ministero Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 7).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D6. La regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l’operatore economico è un soggetto pubblico? (Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 9/2009)
Sì, il DURC deve essere acquisito qualora la società pubblica non fornisca le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo di cui essa possa beneficiare in virtù di precise disposizioni legislative. Infatti, in base al principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, la regolarità contributiva deve essere accertata qualora l’Ente pubblico agisca in qualità di operatore economico. Tuttavia, è compito dell’amministrazione procedente stabilire se la fattispecie
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concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC .
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D7. Qual è il termine massimo per il rilascio del DURC? (Circolare INAIL n. 22/2011)
Il termine per il rilascio del DURC è di 30 giorni.
Il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta.
Il DURC viene, invece, emesso al 46° giorno nell’ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione e l’Ente che l’ha sospesa non abbia inserito l’esito prima dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni).
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Qualora l’Ente che ha sospeso la pratica inserisca l’esito prima di detto termine, il DURC viene emesso decorsi 30 giorni più i giorni di effettiva sospensione.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D8. Quali sono le conseguenze nel caso di mancata pronuncia da parte degli Istituti previdenziali nel termine di 30 giorni fissato per il rilascio del DURC? (Circolare INAIL n. 22/2011)
Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni (calcolati dalla data di rilascio del Codice Identificativo Pratica (CIP), al netto dell’eventuale periodo di sospensione) senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali, si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D9. Cosa si intende per “periodo di validità” e per “periodo di copertura” del DURC?
Il periodo di validità costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010).
Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (si veda anche la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008).
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1141 del 26 febbraio 2009, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l’arco temporale che costituisce l’oggetto effettivo
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della certificazione. Infatti, anche se il DURC ha validità (di 120 giorni), attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D11. Quali sono gli obblighi delle imprese estere che operano sul territorio nazionale relativamente al DURC? (Interpello del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 e Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 6/2009)
Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale hanno l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e sono conseguentemente tenute al possesso del DURC, mentre per le imprese comunitarie l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela
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derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D14. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante procedura di cottimo fiduciario? (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010; Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10/2009; Parere Avvocatura dello Stato 12/7/2010 n. AL 15682/10)
La risposta è affermativa.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D15. Il DURC deve essere acquisito anche in caso di acquisti in economia di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta? (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010)
La risposta è negativa poiché le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D16. Il DURC deve essere acquisito anche per attestare la regolarità contributiva dei lavoratori autonomi? (articolo 1 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007; Circolare INAIL n. 22/2011; Circolare INPS n. 99/2011 e sito www.inps.it)
Sì, il DURC deve essere acquisito anche per i lavoratori autonomi.
Tuttavia, si deve trattare di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) operino con la presenza di dipendenti;
b) svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
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c) svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Si tratta, dunque, di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D17. Il DURC va acquisito anche per i liberi professionisti?
La risposta è affermativa; tuttavia, in caso di lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, poiché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione di regolarità contributiva, è invece possibile richiedere il rilascio di una certificazione equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipulazione del contratto, sia all’atto dei
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pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D18. Il DURC va acquisito in caso di Collaboratori Coordinati e Continuativi? (articolo 2, comma 30, della legge n. 335/1995; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 novembre 1995 e Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 1996 n. 281).
Il DURC non deve essere acquisito per i collaboratori coordinati e continuativi poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali sul reddito percepito ed assimilato a quello di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del d.P.R. n. 917/1986, sono versate direttamente dai datori di lavoro alla Gestione separata INPS anche per la parte a carico del collaboratore.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D19. Il DURC va acquisito in caso di Lavoratori occasionali? (articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e www.inps.it)
Il DURC non deve essere acquisito per i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore ad euro 5.000 poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali sono versate direttamente dai committenti alla Gestione separata INPS anche per la parte a carico del lavoratore.
Si specifica che i primi 5.000 euro annui costituiscono una fascia di esenzione dall’obbligo contributivo.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D20. Qual è la disciplina applicabile in caso di imprese non soggette agli obblighi del DURC?
La dichiarazione di esonero di un’impresa dall’obbligo di iscrizione presso I’INPS e/o I’INAIL può essere resa solo dagli Istituti previdenziali in questione. Pertanto, qualora un’impresa dichiari di non essere tenuta all’iscrizione presso l’INPS e/o l’INAIL e non fornisca pertanto i relativi dati (INPS e/o INAIL), per la richiesta del DURC dovrà essere inoltrata apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente (in base alla sede legale del dichiarante) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo di iscrizione. In tale richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale/partita IVA del
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soggetto e gli estremi del contratto di riferimento (tipo di contratto, data e importo, importo dei pagamenti da effettuare).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D21. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche nel caso di acquisto di beni al dettaglio o di forniture e servizi non incardinati in procedure negoziali?
Non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio, per le “spese minute” effettuate mediante il fondo economale.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D22. Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti? (dal sito www.Inail.it)
Sì, a condizione che per dette società sussista l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAIL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D25. Per l’attività di trasporto/fornitura e consegna di materiali nel cantiere è necessario il possesso del DURC?
Le attività di trasporto e di mera fornitura e consegna di materiali a piè d'opera, non accompagnata da messa in opera, nell'ambito del cantiere edile, non rientrano tra quelle attività per cui ricorre l'obbligo di certificare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore di inquadramento (Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 58/2009). Le imprese che eseguono queste lavorazioni, pur presenti in cantiere, non possono considerarsi affidatarie, né esecutrici, se non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori
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(Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4/2007).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D26. Nel caso in cui da indagini contributive emergano delle violazioni gravi, definitivamente accertate, come devono comportarsi le stazioni appaltanti? (Determinazione Avcp n. 1/2010 e Determinazione Avcp n. 1/2012; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012 n. 8)
Le stazioni appaltanti, rimettendosi a quanto certificato dagli enti previdenziali competenti, senza possibilità di sindacarne il
contenuto, dispongono l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D27. Cosa accade se dal DURC irregolare non risulta l’importo dei mancati versamenti? (TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 836/2009)
Quando il DURC, per la sua incompletezza/mancata indicazione dell’importo degli insoluti, non consente di comprendere l’entità della violazione degli obblighi contributivi e, quindi, la dimensione della loro gravità, la stazione appaltante è tenuta a svolgere degli approfondimenti istruttori.
Se tale controllo mostra una violazione solo formale, il concorrente non viene escluso dalla gara.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D28. Cosa si intende per violazioni “gravi”, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006? (Parere di Precontenzioso Avcp n. 230/2008)
I parametri di valutazione sulla gravità dell’inadempimento sono stati individuati con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007.
In particolare, l’articolo 8 del predetto Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due parametri:
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a) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
b) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC . I suddetti parametri devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in via cumulativa, secondo anche quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008.
Lo stato di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del
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termine per esperirli (Consiglio Stato, sezione VI, 16 settembre 2011, n. 5194).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D29. Cosa si intende per “pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo”, quale condizione affinché la sussistenza di crediti dell’Istituto previdenziale non osti al rilascio del DURC regolare?
E’ necessario che sia stato presentato ricorso, in sede giurisdizionale o amministrativa, sul quale si attende una decisione (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007).
Non è sufficiente ai fini del rilascio del DURC regolare che l’operatore economico abbia manifestato, sia pure in modo serio
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e circostanziato, la volontà di proporre ricorso o di opporsi alla notifica di pagamento.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D31. In caso di distacco di lavoratori, il DURC deve essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, o anche dall’impresa distaccante estranea al contratto? (Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 58/2009; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 106/2009)
In caso di distacco di lavoratori (articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003), il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria, appaltatrice o subappaltatrice, è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione di quest'ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi
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estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC nei suoi confronti, e nei confronti del distaccatario appaltatore.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D32. In merito ai contratti relativi ad energia elettrica, gas, acqua, telefonia, etc. il DURC deve essere richiesto?
E’ necessaria la richiesta del DURC in sede di affidamento dei servizi a rete (articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006), con particolare riferimento a quelli in cui vi è una scelta tra diversi operatori economici (ad esempio, telefonia o energia).
La regolarità contributiva oggetto del DURC, infatti, riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture (cfr. articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 ed articolo 6 del d.P.R. n. 207/2010).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D33. In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per la sola mandataria o anche per le mandanti? (Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2010)
In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e non solo per l’impresa mandataria. Infatti, sebbene quest'ultima abbia la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto legislativo n. 163/2006, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato non
determina la nascita di un nuovo soggetto distinto dalle singole
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associate, ciascuna delle quali “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (articolo 37, comma 17, del decreto legislativo n. 163/2006).
Inoltre, va ricordato come la regolarità contributiva costituisce un requisito “morale” dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 (Determinazione AVCP n. 1/2010, par. 11); pertanto, in quanto tale, deve essere posseduta da ogni singolo concorrente raggruppato o meno.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D34. Per quali soggetti deve essere verificata la regolarità contributiva nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile? (Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2010)
Nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile (si veda articolo 93 del d.P.R. n. 207/2010), all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare tutte le imprese riunite.
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Al momento del pagamento delle rate di acconto, la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità contributiva della sola società consortile, nonché degli eventuali subappaltatori, considerato che la società consortile è il soggetto che esegue i lavori e stipula direttamente i contratti di subappalto.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D35. In ordine alla ipotesi di cessione di credito è necessario il possesso del DURC?
La cessione del credito comporta il trasferimento della titolarità del credito dall’impresa cedente all’impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. In tale ipotesi, deve essere acquisito il
DURC relativo sia all’impresa cedente sia a quella cessionaria.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D36. Come deve comportarsi la stazione appaltante che nel corso dell’esecuzione accerti l’irregolarità contributiva dei soggetti esecutori del contratto pubblico? (articolo 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010; Circolare INAIL n. 2029 del 21 marzo 2012 e Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3/2012)
In caso di DURC irregolare, anche con riferimento ad un subappaltatore, la stazione appaltante è tenuta a richiedere agli enti previdenziali di specificare gli importi dei rispettivi crediti definitivamente accertati verso l’esecutore, in modo da poter trattenere da quanto dovuto dalla amministrazione al privato un importo corrispondente all’inadempienza contributiva.
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Qualora l’importo dell’inadempienza riguardi più istituti (Inps, Inail e Casse Edili) e l`importo per il quale interviene la stazione appaltante sia inferiore, l`intervento sostitutivo opererà proporzionalmente.
Una volta effettuato l’intervento sostitutivo, la stazione appaltante non dovrà richiedere un nuovo DURC per versare l’eventuale residuo all’operatore economico, salvo i casi di fasi successive dell’appalto o di diverso appalto.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D37. Prima di trattenere dal certificato di pagamento delle rate di acconto la quota corrispondente ai debiti contributivi, qual è la procedura da seguire? (articolo 7, comma 3, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007; Nota INAIL n. 3760 del 14 giugno 2012)
Nel caso in cui l’impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli Istituti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l’irregolarità contributiva hanno l’obbligo di invitare l’impresa a regolarizzare la propria posizione contributiva, assegnandole un termine di 15 giorni.
Non è ammessa la regolarizzazione, invece, nell’ipotesi in cui il DURC sia richiesto dall’amministrazione procedente per la
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verifica, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, della dichiarazione sostitutiva, poiché, in tal caso, la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva stessa (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto autodichiarato dall’impresa).
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D38. Ove l’ammontare della rata di saldo non risulti sufficiente a coprire l’importo del credito vantato dagli Enti previdenziali, la Stazione appaltante può procedere all’escussione della cauzione definitiva?
La risposta è affermativa; come previsto dall’articolo 123, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 “le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
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prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere”.
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Quali indicazioni ha fornito l’AVCP sul DURC?
D40. Le irregolarità in tema di salute e sicurezza possono bloccare l’attività dell’intera impresa (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2008)?
Tali irregolarità sono ostative al rilascio del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, ma non bloccano l’attività di impresa (comunque in regola con gli obblighi contributivi). Tuttavia, in materia di appalti pubblici, va considerato che le violazioni alla disciplina normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori rappresentano una “causa ostativa” ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006.
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Ordinanza Consiglio di Stato sez. III 23/4/2013 n. 1467:
Non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto.
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
TAR Lazio Roma sez. I 17/9/2013 n. 8315:
Ex art. 38, I comma, lett. i), cdcp sono esclusi dalle procedure di gara i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti: a tal fine non rileva lo scostamento non avente carattere di oggettiva gravità, ex art. 8, III comma, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, n. 28578.
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
TAR Sardegna sez. I 24/9/2013 n. 614
Gli operatori economici che aspirano all'aggiudicazione di concessioni e di contratti pubblici debbono possedere il requisito della regolarità nel pagamento dei tributi lungo l'intero arco della procedura di gara, fino al momento della stipula del contratto o della concessione, come nel caso di specie; e anche nel corso del
successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione (si veda, per tutte, Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
TAR Puglia Lecce sez. III 10/10/2013 n. 2108
L'art. 7 DM Ministero del Lavoro 24.10.2007 prevede che in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5, riguardanti la regolarità contributiva, gli Istituti di previdenza, prima dell'emissione del DURC "invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni". La normativa secondaria prevede dunque, in un momento anteriore all'emissione del DURC, una procedura in contraddittorio che consente all'impresa di chiarire o regolarizzare la propria posizione oppure in alternativa di contestarne le risultanze. Non essendosi completato il procedimento di contestazione dell'irregolarità da parte dell'ente previdenziale, a causa della
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mancanza della fase in contradditorio prevista dal decreto ministeriale, la violazione non può dirsi "definitivamente accertata" come richiesto dall'art. 38 lett. i) d.lgs. 163/2006.
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/8/2013 n. 20
La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e quella nazionale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), al pari dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1; determinazione 12 gennaio 2010, n. 1; parere 12 febbraio 2009, n. 23; deliberazione 18 aprile 2007, n. 120), hanno anche di recente ribadito, sulla scorta di argomentazioni suscettibili di condivisione, l’adesione alla tesi più rigorosa secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per
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la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.
Si è a tale stregua subordinata l’ammissione alla procedura alla condizione che "l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura" (Cons. Stato sez. VI n. 531/2013 cit.; vedi anche, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084, che mette l’accento sulle condizioni di ammissione date dall’ "ottenimento della rateizzazione" o dalla
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"dimostrazione di aver beneficiato di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti").
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Consiglio di Stato sez. V 11/6/2013 n. 3231
L'amministrazione procedente non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.
Il DURC, giust'appunto, rientra tra i certificati di cui all'art. 46, comma I, lett. p) d.p.r. 445/2000 ss.mm.ii. ("assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto"), come riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa.
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Consiglio di Stato sez. V 17/5/2013 n. 2682
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC ), come più volte precisato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ex articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso (cfr. Cons. Stato Sez. IV n.1458/ 2009; Sez. V n. 789 /2011). Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a
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seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.
Con la decisione n. 8 delle 16 aprile 2012, l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha definitivamente chiarito come la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale sia riservata agli enti previdenziali e come la stessa sia, pertanto, vincolante per le stazioni appaltanti, precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo.
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Consiglio di Stato sez. V 6/3/2013 n. 1370
La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere poi mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907) fino al momento dell'aggiudicazione, sussistendo l'esigenza per la stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa. Resta pertanto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580).
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Ordinanza TAR Lombardia Milano sez. III 12/7/2012 n. 1969
Va sollevata la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE (ex articolo 234 del TCE), in relazione all'interpretazione della normativa comunitaria: "Il principio di proporzionalità, discendente dal diritto di stabilimento e dai principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 101 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in esso racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, tanto per gli appalti sopra soglia, quanto per gli appalti sotto soglia comunitaria, qualifica come grave una violazione contributiva, definitivamente accertata, quando il suo importo eccede il valore
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di 100,00 Euro ed è contemporaneamente superiore al 5% dello scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di escludere da una gara il concorrente che si è reso responsabile di una simile violazione, senza valorizzare altri profili oggettivamente espressivi dell'affidabilità del concorrente come controparte contrattuale?"
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Cosa dice la recente giurisprudenza sul DURC?
Consiglio di Stato Adunanza plenaria 4/5/2012 n. 8
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di
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previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto
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Quale responsabilità è configurabile nei confronti del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori inadempienti agli obblighi di verifica e controllo del DURC?
���� Nel caso in cui, nonostante la mancanza del DURC o l’acquisizione di un DURC irregolare o di uno attestante la non regolarità contributiva, la stazione appaltante dovesse procedere con comunque l’aggiudicazione della gara, la stipula del contratto, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il rilascio del certificato di collaudo o il pagamento del saldo finale, potrebbe essere configurabile a carico dei soggetti sopra descritti la commissione del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 del codice penale purché l’omessa verifica sia stata
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intenzionale ed abbia procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale all’Impresa irregolare
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Quale responsabilità grava sul datore di lavoro per l’omesso versamento ritenute previdenziali?
Corte di Cassazione, sentenza n. 37130 del 10.09.2013
���� Il datore di lavoro risponde penalmente ed è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute previdenziali
���� L’omesso versamento di contributi previdenziali è il reato previsto da legge speciale (Decreto Legge 463/1983 – convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis) che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei
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contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti (giurisprudenza consolidata)
���� Si tratta di una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti
���� Il reato non è punibile nel caso di versamento dei contributi dovuti entro il termine di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte dell’INPS
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Quale responsabilità grava sul datore di lavoro per la falsificazione del DURC?
Tribunale di Firenze – sezione penale - sentenza n. 264 depositata il 4 febbraio 2009
L’imprenditore che aveva falsificato il DURC è stato condannato a cinque mesi di reclusione ai sensi:
���� dell’art. 477 c.p. “Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazione amministrative”
���� dell’art. 4482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”