1 Regolarità e sicurezza negli appalti pubblici e privati Piacenza, 28 marzo 2008 Alberto Mischi.

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Regolarità e sicurezzanegli appalti

pubblici e privati

Piacenza, 28 marzo 2008

Alberto Mischi

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Principi

Non si può risparmiare né tantomeno speculare sulla

sicurezza dei lavoratori

La concorrenza presupponeil rispetto delle regole.

Un imprenditore che non rispetti le regole è un concorrente sleale

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Potestà legislativa

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) e) … tutela della concorrenza

(art.117/2/E D.Lgs.163/2006)

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (…) tutela e sicurezza del lavoro

(art.117/3 D.Lgs.163/2006)

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Potestà legislativaLe regioni, relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del codice, in particolare in tema di

programmazione di lavori pubblici approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi organizzazione amministrativa compiti e requisiti del responsabile del procedimento sicurezza del lavoro

(art.4/2 D.Lgs.163/2006)

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Principio di economicità

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati

a esigenze sociali (art.52) alla tutela della salute e dell’ambiente alla promozione dello sviluppo sostenibile

(art.2/2 D.Lgs.163/2006)

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Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione

ai tempi e ai costi preventivati alla qualità richiesta alla manutenzione programmata alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia

(art.7/2 D.P.R.554/1999)

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Osservatorio dei contrattiLa sezione centrale dell’osservatorio svolge i seguenti compiti

provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni

(art.7/4/A D.Lgs.163/2006)

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Requisiti morali

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio

(art.38/1/E D.Lgs.163/2006)

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Appalti pubblici

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall’art.8

L.123/2007)

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Appalti pubblici

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006)

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Offerte anormalmente basse

Appalti sopra sogliaLe giustificazioni possono riguardare

l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio le soluzioni tecniche adottate le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi

(art.87/2 D.Lgs. 163/2006)

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Offerte anormalmente basse

Appalti sopra sogliaLe giustificazioni possono riguardare

l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di stato

il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(art.87/2 D.Lgs. 163/2006)

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Offerte anormalmente basse

Appalti sopra sogliaNon sono ammesse giustificazioni in relazione

ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge

(art.87/3 D.Lgs. 163/2006)

agli oneri di sicurezza individuati nel PSC e alla relativa stima dei costi conforme all’art.7 D.P.R.222/2003

(art.87/4 D.Lgs. 163/2006)

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Offerte anormalmente basse

Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza

che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture

(art.87/4 D.Lgs. 163/2006)

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Offerte anormalmente basse

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.

(art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto dall’art.8 L.123/2007)

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Sicurezza in cantiere

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (PSC, POS e PSS) costituiscono causa di risoluzione del contratto.Il regolamento che modificherà il D.P.R.222/2003 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.Il direttore di cantiere e il CSE, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

(art.131/3 D.Lgs. 163/2006)

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Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per (…) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

(art.135/1 D.Lgs. 163/2006 e art.118 D.P.R.554/1999)

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Attestazioni SOA

In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1/3/2000 al 1/7/2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture di intesa con l’Autorità, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro 1 anno dall’entrata in vigore del codice.

(art.253/21 D.Lgs. 163/2006)

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Attestazioni SOA

Certificati di esecuzione lavori

Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

(art.40/3/B D.Lgs. 163/2006)

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Attestazioni SOA

Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti non posso essere contestati immotivatamente.

(art.40/9 D.Lgs. 163/2006)

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Tessera di riconoscimento

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1/9/2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

(art.6/1 L. 123/2007)

Sanzione datore di lavoro: da 100 a 500 € per ciascun lavoratore

(art.6/3 L. 123/2007)

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Tessera di riconoscimento

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(art.6/1 L. 123/2007)

Sanzione lavoratore che non espone la tessera: da 50 a 300 €

(art.6/3 L. 123/2007)

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Tessera di riconoscimentoI datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla DPL territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1.

(art.6/2 L. 123/2007)

Sanzione datore di lavoro: da 100 a 500 € per ciascun lavoratore

(art.6/3 L. 123/2007)

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Subappalto

Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti o, in alternativa che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

(art.118/3 D.Lgs.163/2006)

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Subappalto

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

(art.118/3 D.Lgs.163/2006 così modificato dall’art.2 D.Lgs.113/2007)

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Subappalto

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

(art.118/4 D.Lgs.163/2006)

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Subappalto

L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. (...)

(art.118/4 D.Lgs.163/2006)

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Subappalto tra privati

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

(art.7/3-ter D.Lgs.626/1994 così modificato dall’art.3 D.Lgs.123/2007)

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Tutela dei lavoratoriL’affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante

prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici nonché copia del PSC o PSS

ai fini del pagamento dei SAL e dello stato finale il DURC nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

(art.118/6 D.Lgs. 163/2006)

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Tutela dei lavoratori

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006, n.296.

(art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006)

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Responsabilità solidale

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.

(art.7/3-bis D. Lgs. 626/1994)

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Responsabilità solidale

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

(art.29/2 D.Lgs. 276/2003)

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Responsabilità solidale

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore

degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art.118/4 D.Lgs. 163/2006)

dell’applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art.118/6 D.Lgs. 163/2006)

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Responsabilità solidale

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore

della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali (INPS) e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (INAIL) a cui è tenuto il subappaltatore.

(art.35/28 L. 248/2006)

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Responsabilità solidale

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

(art.35/30 L. 248/2006)

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Responsabilità solidale

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

(art.35/29 L. 248/2006)

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Responsabilità solidale

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

(art.35/32 L. 248/2006)

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Responsabilità solidale

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

(art.35/33 L. 248/2006)

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Responsabilità solidale

Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano successivamente all’adozione di un D.M. da emanarsi entro il 10/11/2006, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti

nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

(art.35/34 L. 248/2006)

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Avv. Alberto Mischi

Studio legale associatoCorinaldesi - Mischi

Via Cesare Battisti n.2 40123 BolognaTel. 051-264474 Fax 051-264564

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