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LA “NUOVA” REVISIONE LEGALE DEI CONTI

RIFLESSI NELL’IMPRESA COOPERATIVAE SULLA ATTIVITA’ DI VIGILANZA

Laboratorio del revisorePadova, 8 luglio 2011

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Collegio Sindacale; Revisione legale dei conti: D.Lgs. 39/2010; Certificazione di Bilancio: L.59/92; Vigilanza esterna: D.lgs. 220/2002

finalizzate a: Garantire la trasparenza nella gestione e il

corretto funzionamento della cooperativa; Assicurare l’effettivo rispetto del requisito

mutualistico

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L’istituto della Revisione contabile (oggi “Revisione legale dei conti”) è stato:

Introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs.24/02/98 n. 58; Esteso con la “riforma del diritto societario“(D.Lgs. n. 6 del 2003); Riformato con il D.lgs n. 39/2010 (recepimentodella Direttiva Comunitaria n. 43 del 2006)

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Revisione legale dei conti ex controllo contabile;

Revisore legale ex Revisore contabile;

Società di revisione legale ex Società di revisione

La nuova terminologia

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Il sistema di amministrazione S.p.A. o S.r.L ?

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La vigente normativa consente di optare tra diversi modelli di amministrazione e controllo

Tale possibilità è prevista anche per la società cooperativa, compatibilmente alle dimensioni della stessa

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Denominazione socialeLa denominazione sociale non deve necessariamente contenere il riferimento al sistema di amministrazione adottato (ad. es. “a.r.l.”)

Nelle società cooperative, infatti, per le obbligazioni sociali, risponde esclusivamente la società, con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.)

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Capitale socialeLa disciplina delle società cooperative (art. 2521 comma 3, n. 4 c.c. ed art. 2525 c.c.) non impone, necessariamente, un collegamento tra la modalità di rappresentazione della partecipazione sociale ed il sistema di amministrazione adottato

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Lo statuto sociale Il revisore, generalmente, ricava l’informazione relativa al sistema di amministrazione adottato dallo statuto sociale (il noto “rimando” attuato dall’ultimo articolo …)

“Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata” [art. 2519 comma 1 c.c.]

Attenzione a quanto esposto in visura camerale storica (oltre che recente è anche aggiornata ?)

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L’art. 2519 c.c. 3 =<

soci p.f. [relazione accompagnatoria al D.

Lgs. n. 6/2003*]

< 9

(ex “piccola società cooperativa”)

9 =<

soci p.f.

& p.g.

< 20

soci p.f.

& p.g.

>= 20

art. 2522 comma 1 e 2 c.c.; art. 2519 c.c.

Attivo patrimoniale <= € 1.000.000

S.r.L.S.p.A.

o S.r.L.

S.p.A.

o S.r.L.

Attivo patrimoniale > € 1.000.000

S.p.A.

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* Nella relazione accompagnatoria al D. Lgs. n. 6/2003, con riferimento al novellato art. 2522 cod. civ., si legge: “Il secondo comma si riferisce alla piccola società cooperativa, figura che data la sua diffusione nella pratica, merita di essere mantenuta in vita autonomamente ”.

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Lo statuto prevede esclusivamente l’applicazione del sistema di amministrazione relativo alle S.r.L. ma la cooperativa, per dimensioni e struttura organizzativa (art. 2519 c.c.), è tenuta attualmente ad osservare la normativa relativa alle S.p.A.

Necessario l’adeguamento statutario e la nomina del revisore legale

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Alcuni esempi/1

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Lo statuto prevede esclusivamente l’applicazione del sistema amministrativo delle S.p.A., nonostante la cooperativa - per dimensioni e struttura organizzativa (art. 2519 c.c.) - potrebbe ben osservare quello relativo alle S.r.L.

Gli amministratori ne sono al corrente ma, cautelativamente, (probabilmente per “giustificare” ai soci la nomina del revisore legale) hanno sin dalla costituzione della società optato per uno statuto che prevede tassativamente l’applicazione del sistema delle S.p.A.

Il Revisore legale, pur non obbligatorio per legge poteva in ogni caso essere nominato su base “volontaria”

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Alcuni esempi/2

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Lo statuto prevede esclusivamente l’applicazione del sistema di amministrazione delle S.r.L. ma, a seguito dell’ingresso nella compagine di nuovi soci ed alla attribuzione ai soci preesistenti di ristorni a mezzo di aumento gratuito del valore delle rispettive quote, il capitale sociale supera attualmente il valore di € 120.000 (art. 2327 c.c.)

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Alcuni esempi/3

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La cooperativa è tenuta all’adeguamento statutario ed alla nomina del Collegio sindacale, che - qualora interamente composto da revisori legali - può essere anche incaricato della funzione di revisione legale (ma lo statuto aggiornato lo deve prevedere esplicitamente e la società in questione deve essere: non quotata; diversa dagli enti di interesse pubblico; non tenuta a predisporre bilancio consolidato)

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Alcuni esempi/3

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L’assemblea che approva il bilancio in cui è stato superato il valore di € 120.000 di capitale sociale deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina del Collegio sindacale (art. 2477 comma 6 c.c.)

In caso di ritardata nomina del Collegio sindacale, pur non prevedendo la normativa in materia alcuna sanzione, il Tribunale potrebbe agire su ricorso eventuale di qualunque soggetto interessato

L’incaricato di vigilanza non potrebbe esimersi - nei casi limite - da diffidare la cooperativa a dare seguito ai necessari adempimenti

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Alcuni esempi/3

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Una cooperativa di produzione lavoro, operante nel settore della fabbricazione di componentistica industriale, è stata sino ad ora amministrata secondo il modello delle S.p.A.

A causa della recente crisi economica ha sofferto una considerevole riduzione di commesse con conseguente necessità di smobilizzare gran parte dei macchinari industriali per saldare consistenti debiti pregressi di fornitura, e di licenziare la maggior parte della forza lavoro

Il quasi totale blocco delle attività ha determinato la riduzione di crediti e magazzino. L’attivo patrimoniale è sceso sotto il 1.000.000 €

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Alcuni esempi/4

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I soci persone giuridiche, ammessi in passato con qualifica di finanziatore, sono receduti dalla società che, attualmente, conta esclusivamente cinque soci lavoratori

Gli amministratori dovranno provvedere alla variazione dello statuto sociale per consentire al sistema di amministrazione della società di richiamare - obbligatoriamente - alla normativa delle S.r.l., qualora tale possibilità non fosse già stata prevista statutariamente

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Alcuni esempi/4

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Una cooperativa amministrata, secondo la normativa delle S.r.l. (possibilità prevista dallo statuto in vigore), ha recentemente acquisito una partecipazione di controllo in una società obbligata alla revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010 – art. 2477 c.c.)

La cooperativa è tenuta alla nomina del Collegio sindacale, al quale può essere anche attribuita la funzione di revisione legale, se composto esclusivamente da revisori legali e lo statuto non dispone diversamente

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Alcuni esempi/5

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In base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2010 il revisore legale o la società di revisione legale, nel caso di nomina successiva alla costituzione, sono nominati dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di Controllo (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato di controllo); non è più sufficiente, quindi, il semplice “parere”, così come richiesto dal precedente art. 2409-quater c.c.)

L’assemblea determina il corrispettivo spettante per la revisione per l’intera durata dell’incarico individuando altresì eventuali criteri di adeguamento di tale importo

L’incarico dura tre esercizi e la sua scadenza è fissata all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio relativo al medesimo incarico

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Nomina del revisore legale

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L’attuale normativa non prevede più che la revoca del revisore legale debba essere approvata con decreto del Tribunale

Semplicemente, contestualmente alla delibera di revoca, viene nominato un altro revisore legale o società di revisione legale

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito al trattamento contabile osservato o alle procedure di revisione applicate

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Revoca del revisore legale

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Può essere previsto un risarcimento danni in mancanza di causa legittimante

Le dimissioni devono avvenire in tempi e modi tali da consentire alla società di provvedere alla sostituzione dell’incaricato della revisione legale, salvo gravi e dimostrabili impedimenti del revisore dimissionario

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la delibera di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto

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Dimissioni del revisore legale

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I soggetti che svolgono la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non possono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale

Il revisore legale o la società di revisione legale deve astenersi da svolgere l’attività di revisione se tra la società e il medesimo incaricato sono presenti relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole potrebbe trarre la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risultasse compromessa 22

Servizio Revisione RegionaleIndipendenza del revisore legale

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Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale deve essere determinato per garantire qualità e affidabilità al lavoro svolto, cioè congruo rispetto alle risorse professionali ed alle ore da impiegare per lo svolgimento dell'incarico (corrispondente, ad esempio, alla dimensione della società che conferisce l'incarico, alla preparazione tecnica ed all'esperienza del revisore, alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo … etc.)

Un adeguato corrispettivo previsto per l’incarico di revisione legale dei conti è indice di indipendenza del revisore e, di conseguenza, garanzia di qualità del lavoro svolto ed attendibilità delle risultanze esposte nei documenti ufficiali di bilancio 23

Servizio Revisione RegionaleCorrispettivo per l’incarico di revisione legale (circolare

Cndcec)

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Accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione

Verificare che il bilancio d’esercizio (e, qualora predisposto, il bilancio consolidato) corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia atto a rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico

L’attività del soggetto deputato alla revisione legale dei conti si conclude con un giudizio professionale (espresso nella Relazione) sulla attendibilità del bilancio e sul presupposto di continuità aziendale

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Obiettivi della revisione legale

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Il decreto 39/2010 dispone che la revisione legale debba essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva C.E. 2006/43; fino alla loro adozione l’attività è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dagli Organismi professionali (Cndcec)

Il decreto, in particolare, ha abrogato l’articolo 2409- ter c.c. laddove era previsto che le verifiche sulla contabilità nel corso dell’esercizio dovessero avvenire con periodicità almeno trimestrale

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Il decreto 39/2010, inoltre, ha abrogato l’obbligo di tenuta dell’apposito registro delle verifiche contabili (art. 2478 comma 1 n. 4 c.c.)

Il revisore legale, di conseguenza, è tenuto esclusivamente a predisporre e conservare per 10 anni le cosiddette “carte di lavoro” che sono di “proprietà” dello stesso e dal medesimo custodite A differenza del libro delle adunanze del Collegio Sindacale, che resta di “proprietà” della società e, quindi, deve essere conservato presso la sede legale della stessa

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Il decreto 220/02 prevede, tra i compiti dell’incaricato della vigilanza cooperativa, l’accertamento della consistenza patrimoniale dell’ente mediante acquisizioneacquisizione del bilancio d’esercizio (P. da 23 a 36/”Bilancio”), delle relazioni del C.d.A. (P. 14/”Sist. amm. e controllo”), del Collegio sindacale (P.23/”Sist. amm. e controllo”) e/o del revisore legale (P.24/”Sist. amm. e controllo”) e - qualora prevista - dell’Organo deputato alla certificazione di bilancio ex L.59/92

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

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L’incaricato della vigilanza esamina - pur sul piano esclusivamente formale - i dati e le informazioni contenute nei suddetti documenti, attentamente e criticamente (P.27 e 38/”Bilancio”)

Il suddetto controllo, distinto da quello - sostanzialesostanziale - proprio dell’istituto della revisione legale, è tuttavia necessario per relazionare compiutamente sugli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici della società vigilata

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

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L’incaricato della vigilanza verifica la sussistenza in carica del soggetto incaricato della revisione legale nonchè la regolarità della sua nomina

In particolare egli verifica se gli adempimenti relativi alla nomina del suddetto Organo siano stati effettuati con regolarità e puntualità. Verifica, pertanto, le relative delibere assembleari, la formalizzazione della accettazione dell’incarico e il regolare e tempestivo deposito dello stesso presso il competente registro delle imprese

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

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L’incaricato della vigilanza relaziona ed, eventualmente, esprime osservazioni sul regolare svolgimento della funzione di revisore legale e sull’espletamento dei connessi adempimenti; ciò che, in assenza dell’apposito registro - non più obbligatorio - potrebbe risultare particolarmente difficoltoso

Informazioni a supporto potranno comunque essere ricavate dalla Relazione al bilancio del revisore legale; eventualmente, richieste direttamente allo stesso revisore, che potrebbe attestare l’effettivo e regolare svolgimento dei controlli (trimestrali?) di sua competenza, rilasciando apposita dichiarazione

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

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P.23 e P.23bis/”Sistema di amministrazione e controllo”: individuazione del soggetto al quale è attribuito il controllo legale e verifica della scadenza dell’incarico;

P.24/”Sistema di amministrazione e controllo”: osservazioni sull’Organo che esercita il controllo legale;

P.4, P.5, P.45, P.46 e P.47/”Sistema di amministrazione e controllo”: verifica di regolare costituzione e corretto funzionamento degli organi societari

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Il decreto 220/02 nonnon prevede il controllo della gestione amministrativo - contabile, se non per gli aspetti strettamente inerenti l’accertamento della l’accertamento della natura mutualistica dell’ente cooperativonatura mutualistica dell’ente cooperativo

• P. da 3 a 8/”Requisiti inerenti l’atto costitutivo e lo statuto”: verifica di mutualità soggettiva

• P.11, P.13, P.13bis, P14/”Requisiti inerenti l’attività”: verifica di mutualità oggettiva

• Mod. C17, per le implicazioni sull’obbligo di comunicazione (mantenimento o variazione) della condizione di prevalenza mutualistica ex art. 10 L.99/2009 …

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

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La revisione legale del bilancio di esercizio deve concludersi con un giudizio professionale sul presupposto di continuità aziendale, così come previsto dall’art. 2423-bis c.c. (il revisore legale attesta che la valutazione delle voci sia stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività)

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

Presupposto di continuità aziendaleRevisione legale

Vigilanza cooperativa

Sulla base degli elementi probativi ottenuti il revisore legale deve stabilire se a suo giudizio esiste un’incertezza significativa legata a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

P.38/“Bilancio”; P.39, P.40 e P.44/”Raggiungimento dello scopo sociale”; P.51/”Altre notizie”

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

Presupposto di continuità aziendale/Indicatori finanziariRevisione legale

Vigilanza cooperativa

Es.: presenza di deficit patrimoniale - presenza di crediti inesigibili o in contenzioso - cash flow negativo - perdite operative - incapacità a saldare i debiti - incapacità a rispettare clausole contrattuali su prestiti - difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari - …

P.27 e P.31/”Bilancio”; P. 39, P.41, P.42, P.43/”Raggiungimento dello scopo sociale; P.51/”altre notizie” …

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

Presupposto di continuità aziendale/Indicatori gestionaliRevisione legale

Vigilanza cooperativa

Es.: perdita di amministratori e dirigenti non sostituiti - perdite di mercati o clienti significativi - difficoltà a mantenere il normale flusso di approvvigionamenti dai fornitori - …

P.39/“Raggiungimento dello scopo sociale”; P.51/“Altre notizie” …

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

Presupposto di continuità aziendale/Altri indicatoriRevisione legale

Vigilanza cooperativa

Es.: contenziosi significativi in essere - modifiche legislative o del quadro politico da cui si attendono conseguenze negative - previsioni sull’andamento del mercato - eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che possano influenzare la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento - …

P.51 e P.54/”Altre notizie”; P.40/”Raggiungimento dello scopo sociale” …

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

I giudizi e le valutazioni dell’incaricato della vigilanza, in relazione ai presupposti di continuità aziendale, sono generalmente coerenti a quelli formalizzati dal revisore legale

Un eventuale giudizio negativo del revisore legale in merito alla mancanza dei presupposti di continuità aziendale potrebbe utilmente “rafforzare” la proposta di provvedimento di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies c.c. da parte dell’incaricato di vigilanza

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Revisione legale e vigilanza cooperativa

All’incaricato della vigilanza, per le funzioni di competenza e la tipologia delle verifiche richieste dal verbale, non è richiesto di appurare se il bilancio rappresenti o meno il quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società vigilata, anche se una attenta disamina del bilancio dovrebbe rivelare, quantomeno, incongruenze particolarmente “evidenti” (ad es. valore delle rimanenze elevato rispetto alla loro natura, ammortamenti non esposti in bilancio, imposte non contabilizzate nella s.p. aggiornata, imposte differite attive nel bilancio della società in perdita, etc. …). Il giudizio negativo del revisore legale in relazione alla mancata rappresentazione in bilancio del quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, potrebbe contribuire ad evidenziare i presupposti per una eventuale proposta di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.

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Obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale al

verificarsi di almeno una delle seguenti ipotesi:

Capitale sociale >= € 120.000;

Per due esercizi consecutivi sono stati superati

almeno due dei seguenti limiti (art. 2435-bis c.c.):

o totale attivo stato patrimoniale: € 4.400.000;

o ricavi delle vendite e delle prestazioni: €

8.800.000;

o dipendenti (numero medio) nell’esercizio: 50 41

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La cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi;

La nomina del Collegio sindacale è prevista dallo statuto;

La cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (D.Lgs. 39/2010)

La cooperativa controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010)

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Il Collegio Sindacale è un organo di governance

della società;

Il soggetto che svolge la revisione legale dei

conti (qualora distinto dal Collegio Sindacale) è un

professionista che stipula un contratto in base ad

una offerta commisurata alle ore di lavoro previste

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Qualora il Collegio sindacale non Qualora il Collegio sindacale non eserciti la funzione di revisore legaleeserciti la funzione di revisore legale

Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono

essere scelti tra gli iscritti nell’apposito registro dei

revisori; gli altri sindaci (se non iscritti in tale registro)

devono essere scelti fra gli iscritti negli albi

professionali individuati con decreto del Ministro della

Giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo, in

materie economiche o giuridiche

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I sindaci accertano, tra l’altro, cheI sindaci accertano, tra l’altro, che Gli amministratori agiscano con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico; La struttura organizzativa dell’impresa sia adeguata alle operazioni da porre in essere; La struttura patrimoniale e le risorse dell’impresa siano sufficienti a finanziare le suddette operazioni; Vi sia congruità tra utile sperato e capitale investito in relazione al tasso di rischio insito nelle suddette operazioni; Il tasso di indebitamento della società sia sostenibile Sussistano ragionevoli prospettive di continuazione dell’attività; ……….; Relazionano sulla condizione di prevalenza

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