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Bilanci 2010: competere in periodi di crisi

Roberta Provasi

Università degli studi di Milano-Bicocca

[email protected]

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La crisi d’impresa - Continuità aziendaleStato patologico della vita d’azienda che si verifica in presenza

di una situazione di squilibrio economico, finanziario.

Le cause possono essere di 2 tipologie:

a) Interne: dovute ad errori strategici, organizzativi di programmazione e controllo, del management, rigidità strutturale, errori gestionali, crisi legata al ciclo di vita del prodotto, ecc.;

b) Esterne: fattori di tipo congiunturale, debolezza dei mercati finanziari, dinamiche settoriali, calo delle domanda,ecc.

Tali cause possono essere di minaccia alla continuità aziendale (going concern) che è il principio base per la redazione del bilancio d’esercizio di un’azienda in funzionamento che trova fondamento nell’art. 2423-bis c.c

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La crisi nell’informativa di bilancio

L’art. 2428 c.c. prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”

Per le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata, caso in cui la relazione sulla gestione non è obbligatoria, le informazioni su rischi ed incertezze sono fornite nella Nota Integrativa

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Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

Ai fini dell’analisi dei fattori causali che alimentano il sistema dei rischi aziendali, il rimando è al documento emanato nel 2007 dal CNDCR in cui si distinguono i rischi interni ed esterni.

Rischi interni

1) efficacia/efficienza operativa

2) Delega

3) Risorse umane

4) Integrità

5) Informativa

6) dipendenza

Rischi esterni

1) mercato

2) normativa

3) concorrenza

4) contesto politico sociale

5) Eventi catastrofici

Devono inoltre essere descritte le misure adottate per il loro fronteggiamento

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Titoli e Partecipazioni

Il decreto 24 luglio 2009 ha prorogato per una ulteriore annualità una delle norme salva bilanci contenute nel decreto 185/2008.

Art. 15, comma 13 – La valutazione dei titoli del circolante

“Considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che NON adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, all’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio successivo con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze”.

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La riapertura del provvedimento porta a riconsiderare le regole anche alla luce delle indicazioni contenute nel Documento interpretativo 3 dell’OIC.

a) La norma è applicabile ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati;

b) Politiche dividendi. Seppur la norma non ponga vincoli circa la costituzione di una riserva indisponibile pari all’ammontare di eventuale utile prodotto per effetto della non iscrizione in bilancio della svalutazione, l’OIC sottolinea che “gli organi sociali devono prestare particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili”.

Titoli e Partecipazioni- indicazioni operative-

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c) Fiscalità differita. La mancata svalutazione non comporta la creazione di alcuna differenza temporanea e pertanto non ci sono effetti fiscali da rilevare;

d) Il criterio del costo può essere mantenuto anche per i titoli acquistati nell’esercizio. Originariamente vi erano 2 riferimenti, valore d’iscrizione al 31. 12. 07 (se esercizio coincidente con anno solare) valore risultante dalla semestrale (per i soggetti per cui è prevista). L’OIC ha affermato che si ritiene ragionevole applicabile la deroga anche ai titoli acquistati nell’esercizio in corso (anche a quelli acquistati nel 2009);

e)Perdita durevole???Non viene fornita alcuna definizione. Una perdita che si protrae per 2 anni potrebbe già essere considerata durevole???

Titoli e Partecipazioni- indicazioni operative-

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I riferimenti per al perdita durevole sono:

a) Per i titoli quotati, un significativo ribasso nel listino con carattere di persistenza temporale

b) Per i titoli per cui non vi è un valore di mercato, il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società.

Per l’OIC 20, “perdita è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse nel breve”

Titoli e Partecipazioni- perdita durevole-

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La deroga ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. per i titoli e partecipazione deve essere comunque concordata con gli organi di controllo e motivata nella Nota Integrativa in cui vanno fornite le seguenti informazioni:

a) Descrizione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;

b) La norma su cui si fonda la deroga;

c) La valutazione dei singoli titoli e partecipazioni;

d) Le motivazioni che escludono il carattere della durevolezza;

e) La rappresentazione di cosa sarebbe avvenuto nella situazione economico-patrimoniale senza la deroga.

Titoli e Partecipazioni- informativa di bilancio-

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Capitalizzazione oneri accessori

1) Le agevolazioni introdotte dal dl 78/2009, “Tremonti Ter”, esclusione dall’imposizione del 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuove, delle loro componenti o parti indispensabili al funzionamento (circ. 44 Agenzia Entrate)

2) la tendenza delle aziende a migliorare i risultati dell’esercizio attraverso l’imputazione a patrimonio di costi d’esercizio,

impongono particolare attenzione alla valutazione dei costi di natura accessoria e pertanto capitalizzabili ai sensi del 2426 c.c. e dell’art. 110 c. 1, lett. b).

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L’art. 2426 c.c. prevede la possibilità di imputare fra gli oneri accessori capitalizzabili anche gli oneri relativi al finanziamento e stante le limitazioni poste alla deducibilità degli interessi passivi previste dall’art. 96 del Tuir, potrebbe risultare conveniente capitalizzarli al fine di non perdere la deducibilità seppur in più esercizi.

Il Codice Civile non prevede specifiche istruzioni per la capitalizzazione degli interessi passivi solo di darne informazione nella Nota Integrativa (art. 2427, n. 8) con indicazione dei singoli valori dell’attivo cui sono stati imputati, per cui il rimando è all’ OIC 16 secondo cui:

a) Sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l’acquisto di immobilizzazioni o per la costruzione del bene;

b) Sono capitalizzabili solo fino a quando il cespite è pronto all’uso (comprende tempi collaudo ma esclude i ritardi per inefficienze varie)

c) Il tasso di interesse di riferimento è quello realmente sostenuto per il finanziamento a medio-lungo termine (se più tassi si fa media ponderata)

d) Circolare 19 dell’agenzia entrate, in tutti i casi in cui vi è la capitalizzazione degli interessi passivi in base a corretti principi contabili, gli interessi in questione sono completamente deducibili e non devono essere comunque assoggettati al test di deducibilità del 30% rispetto al risultato operativo lordo.

Capitalizzazione oneri accessori -interessi passivi-

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Ammortamenti

La finanziaria 2008 ha abrogato gli ammortamenti anticipati e accelerati, per cui nel 2009, venendo meno anche la norma transitoria che consentiva per il solo 2008 il calcolo degli ammortamenti anticipati per i beni nuovi entrati in funzione nello stesso periodo d’imposta, si rende necessario valutare nuove politiche per gli ammortamenti.

In periodi di crisi può risultare conveniente una riduzione delle aliquote di ammortamento. A tal fine OIC 16 afferma che “il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione…”. Ma l’OIC statuisce anche che l’ammortamento è un costo che deve essere determinato con un metodo sistematico, razionale e indipendentemente dai risultati d’esercizio…

Qualora il processo di ammortamento voglia essere rivisto, trattandosi di una modifica di stima, seguire quanto indicato nel OIC 29.

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Crediti

A fine esercizio in periodi di crisi con riferimento ai crediti potrebbero essere poste in essere politiche di window dressing finalizzate ad aumentare il fatturato e migliorare il risultato d’esercizio tramite la rilevazione di fatture da emettere.

Elemento critico è l’aumento delle “perdite su crediti”, che stante art. 101 Tuir deve risultare da elementi certi e precisi. Requisiti non richiesti nel caso di procedure concorsuali e di crediti di esiguo valore.

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CreditiLa crisi impone un’attenta valutazione dei crediti che consideri il

2426 c.c. “iscrizione al valore di presumibile realizzazione” e OIC 15 secondo cui “le perdite su crediti devono gravare sugli esercizi in cui si possono ragionevolmente prevedere”.

Per cui vanno abbandonati i criteri fiscali del 106 Tuir ed effettuare la valutazione dei crediti considerando che:

a) Analizzarli singolarmente;

b) Stimare in base esperienza e ad ogni altro elemento utile, le ulteriori perdite che si presume di subire sui crediti in essere alla data del bilancio;

c) Valutare l’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, rispetto a quelli di esercizi precedenti;

d) Valutare anche le condizioni economiche generali , di settore e di rischio di paese

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In determinate situazioni e soprattutto in presenza di un elevato frazionamento dei crediti, le perdite possono essere stimate tramite procedimento sintetico, applicando determinate formule (per es. percentuale delle vendite del periodo o dei crediti).

Vanno considerate le rettifiche, sconti, abbuoni conosciuti alla data di redazione del bilancio, ma anche quelli successivi alla data che si possono prevedere in base all’esperienza e ad altri elementi utili.

Non si possono effettuare compensazioni ( art. 2423 –ter) a meno che riguardino crediti e debiti verso uno stesso soggetto se sono liquidi ed esigibili.

Crediti

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La rinuncia dei crediti da parte dei soci

Per favorire la patrimonializzazione di società in difficoltà può essere utile la rinuncia ai crediti da parte dei soci.

Con la rinuncia la società realizza “una sopravvenienza attiva” non tassata ai sensi art. 88 Tuir.

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Debiti – la sospensione dei debiti delle PMI -

Con l’Accordo del 3 agosto 2009 fra il Ministero Economia e Finanze, ABI e associazioni imprenditoriali è possibile sospendere il pagamento della quota capitale sui mutui contratti con il sistema bancario, nonché sui leasing mobiliari ed immobiliari e sulle anticipazioni su crediti certi ed esigibili.

1) Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;

2) Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare;

3) Sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing mobiliare;

4) Allungamento di 9 mesi delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;

5) Supporto ai processi di capitalizzazione mediante appositi finanziamenti.

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Debiti – La sospensione dei debiti delle PMI - Requisiti

a) Essere una PMI (parametri comunitari : < 250 dipendenti e fatturato < 50 mil € oppure Tot Attivo < di 43 mil €)

b) Essere imprese in bonis (non avere debiti impagati alla scadenza oppure sconfinamenti, cioè utilizzi superiori agli affidamenti)

c) Avere adeguate prospettive economiche ed essere in condizione di continuità aziendale

d) Non avere al 30.09.2008 procedure esecutive in corso o

- partite in sofferenza: stato di insolvenza di fatto anche se non ancora dichiarata;

- partite incagliate: esposizioni con clienti in difficoltà non superabili nel breve;

- partite ristrutturate: debiti rinegoziati a causa di difficoltà

e) Sono ammessi esclusivamente i finanziamenti bancari (anticipi sbf su effetti, su ricevute, su fatture)

f) Vincolo temporale: le rate devono risultare in scadenza o già scadute (non pagate o solo parzialmente pagate) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda

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1) Il piano d’ammortamento originario subirà traslazione per un periodo analogo a quello sospeso mantenendo costanti tasso e periodicità rata sospesa;

2) Nel caso di leasing finanziario subirà traslazione anche l’esercizio in cui si verificherà opzione del riscatto;

3) Nei bilanci vanno riviste le nuove quote di debito da rimborsare entro/oltre un anno;

4) Nel caso di leasing immobiliari o mobiliari il cui costo viene imputato per competenza la sospensione può richiedere la rimodulazione della quota annuale da imputare a CE.

Debiti – La sospensione dei debiti delle PMI -

Vantaggi:

a) Mutui e leasing prevedono ammortamenti alla francese se si è in fase iniziale la sospensione prevede un pagamento considerevole degli interessi che ne riduce la convenienza;

b) Può essere utile indurre i fornitori ad avvalersi del beneficio della maggiore anticipazione permettendo all’azienda debitrice un supporto finanziario.

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Finanziamento dei soci

In momenti di crisi vanno analizzati attentamente gli apporti fatti dai soci per capire se trattasi di:

a)“prestiti” e quindi rimborsabili su richiesta del “socio finanziatore”;

b)“conferimento in c/capitale” restituibile solo in caso di scioglimento della società;

Per capire la distinzione bisogna riferirsi ad un contratto scritto in quanto spetta al socio che voglia limitarsi a finanziare la società, tutelarsi attraverso specifiche clausole (la previsione periodica o meno di un tasso d’interesse, la fissazione di un preciso termine di scadenza o di particolari modalità di rimborso, prestazioni di particolari garanzie, ecc.)

Secondo OIC 28, “i versamenti a titolo di finanziamento” sono quelli per cui la società ha obbligo di restituzione, iscritti nello SP, lettera D, pt 3, “debiti verso soci per finanziamenti” Per OIC è irrilevante che siano fruttiferi o meno

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La remissione del debito

• In periodi di crisi può essere utile trasformare il finanziamento in un conferimento con creazione di riserve di capitale utilizzabili sia a copertura perdite che ad aumento del capitale, finalità che deve essere esplicitata nel verbale assembleare (straordinaria per aumento capitale o ordinaria per copertura perdite) trattandosi di “remissione di debito” che si perfeziona con la comunicazione del debitore al creditore art. 1236 c.c.)

• Secondo OIC 28 la rinuncia del credito vantato dal socio comporta la necessità di costituire una riserva di capitale di pari importo da utilizzare per coprire perdite o per futuri aumenti di capitale. Al riguardo OIC 28 (pt. D VII) “è da ritenersi non corretto il comportamento secondo cui i versamenti in conto perdite effettuati dai soci durante l’esercizio transitino direttamente nel conto economico”

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Modifiche alla Nota Integrativa (D.Lgs 173/2008)

Art. 2427

Contenuto nota integrativa

Art. 2427-bis

Strumenti finanziari

22-bis):

Operazioni con parti correlate

22-ter

Operazioni fuori bilancio

Abrogazione c.5

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Comunicazione operazioni con parti correlate

Art. 2427 c. 1 – 22 bis: le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Le modifiche in Nota Integrative si applicano a decorrere dal bilancio riferito all’esercizio avente inizio dopo il 20.11.2008 per cui:

-le società con esercizio coincidente con l’anno solare (1.1 – 31.12) devono riportare tali nuove informazioni dal bilancio dell’esercizio 1.1. - 31.12.2009

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L’introduzione della nuova disposizione che richiede di indicare nella NI le informazioni relative alle c.d. parti correlate, ossia alle operazioni intervenute, tra l’altro, con i dirigenti, i familiari (coniuge, figli, ecc.) degli amministratori e dei dirigenti, è giustificata dalla necessità di uniformare il contenuto della NI di tutte le società di capitali a quello dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, già obbligati a tale documento.

Per parti correlate il rimando è allo IAS 24 secondo cui la parte è correlata alla società se:

a) Direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari:- Controlla la società, ne è controllata o è soggetta al controllo congiunto- Detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole

su quest’ultima- Controlla congiuntamente la società

b) La parte è una soggetta collegata

c) La parte è una joint venture in cui la società è una partecipante

d) La parte è uno dei dirigenti, con responsabilità strategiche, della società o la sua controllante;

e) La parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle predette lett. a) o d).

Per familiari stretti s’intendono i figli, il convivente, i figli del convivente nonché le persone a carico del soggetto o del convivente

f) La parte è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui alle lett. d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto

g) La parte è un fondo pensionistico per i dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata

Comunicazione operazioni con parti correlate

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Informazioni richieste

a) l’importo, ossia l’ammontare dell’operazione intervenuta;

b) La natura del rapporto (se trattasi di acquisto, vendita, locazione)

c) Ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio

L’obbligo a riportare tali informazioni sussiste solo se l’operazione è:

• Rilevante

• Non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato. Secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al D.Lgs 173/2008 per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell’operazione ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

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Comunicazioni operazioni fuori bilancioArt. 2427 c. 1-22 ter: la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Secondo quanto precisato nella Relazione al D.Lgs 173/2008, “ gli accordi fuori bilancio possono essere associati alla creazione o all’uso di una o più società veicolo e attività off-shore destinate a perseguire tra l’altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Le informazioni vanno riportate solo se i relativi rischi e benefici sono significativi.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le informazioni vanno limitate alle:

a)Operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo;

b)Alla natura e all’obiettivo economico relativamente agli accordi non risultanti dallo SP, senza necessità di ulteriori informazioni

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Le analisi di bilancioIllustra la situazione complessiva dell'azienda e l'andamento della gestione

evidenziandone l’aspetto finanziario, economico e patrimoniale.

Può essere classificata in diversi modi:

• interna od esterna

• retrospettiva o prospettiva

• per indici o per flussi

Le analisi di bilancio sono divenute uno strumento molto usato dalle Banche per indagare il rischio di default delle imprese clienti ovvero la loro capacità di rimborsare i prestiti accordati al fine anche di applicare i parametri di Basilea 2. Solitamente gli istituti di credito sviluppano l’analisi secondo 3 approcci:

a) Analisi qualitativa;

b) Analisi quantitativa;

c) Analisi andamentale

Le analisi per essere significative devono essere confrontate in una prospettiva temporale (almeno 3 esercizi) e spaziale (con quelle dei principali concorrenti).

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Analisi di bilancio

Basilea 2 -merito creditizio-

Relazione Sulla gestione – art. 2428 c.c.

Identificazione stato di crisi e continuità aziendale

Analisi qualitativaAnalisi quantitativaAnalisi andamentale

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in ci essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. “L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Piani di risanamento

Accordi di ristrutturazione

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Analisi qualitativa

Riguarda l’esame di tutti gli elementi extra bilancio essenziali per valutare l’attività dell’impresa, della sua organizzazione, strategie e programmi di business. Le analisi riguardano:

1) La struttura e andamento del settore in cui opera, la quota di mercato, le caratteristiche del suo business, le possibili evoluzioni del mercato,ecc.

2) Le caratteristiche generali e le politiche di gestione dell’impresa stessa, nonché la fondatezza dei suoi programmi futuri: la governance, i controlli interni ed esterni, la programmazione aziendale.

In particolare l’analisi quantitativa previsionale è fondamentale per valutare la continuità aziendale, per quantificare la capacità di rimborso dell’impresa, di supportare finanziariamente i propri piani aziendali. I dati di bilancio permettono una analisi storica e sono la premessa per lo sviluppo dei budget previsionali

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Analisi quantitativaSono finalizzate ad esaminare i dati dei bilanci ed i budget aziendali al

fine di evidenziare le caratteristiche economiche, finanziarie e patrimoniali di un’impresa.

Si realizzano tramite:

1) Riclassificazioni schemi di bilancio

- SP secondo i criteri finanziari

- SP secondo pertinenza gestionale

- CE a costo del venduto

- CE a valore aggiunto

2) Analisi per margini

3) Analisi per indici

4) Analisi per flussi (Rendiconto Finanziario)

5) Business Plan /Budget/Proiezioni economico finanziarie

6) Valutazione aziendale, al fine di verificare i residui valori aziendali positivi rispetto ad ipotesi liquidatorie (volontarie e/o giudiziali)

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Analisi Quantitativa- analisi finanziaria a breve

Analisi finanziaria a breve, al fine di capire se l’impresa ha adeguate fonti per fronteggiare le scadenze di breve periodo.

a) Margine di tesoreria = Li + Ld – Db

b) Indice liquidità = Ac/Pb

c) Indice di disponibilità = (Li + Ld)/ Pb

b) e c) se > 1 situazione liquidità equilibrata

se < 0,7 situazione critica

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a) Margine di struttura = Cp – Ai

b) Indice copertura immob. = Ai / ( Cp + Pc)

c) Indice indebitamento = Pn / Ci

d) Leverage = P/Cp

Analisi Quantitativa- capitalizzazione ed equilibrio a medio-lungo

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Analisi reddituale

a) ROE = Rn /Cp

b) ROI = Ro/ Ci

c) ROS = Ro/ V

Roe Indice di struttura secco

Roi Indice di struttura allargato

Ros Rigidità degli impieghi

Roa Indice di indebitamento totale

Ebit Indice di indebitamento finanziario

Incidenza OF Quoziente di disponibilità

CCN

Quoziente di tesoreria

Rotazione magazzino

Rotazione crediti (debiti)

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Analisi per flussi – Rendiconto finanziario

E’finalizzato a riassumere:• La variazione della situazione patrimoniale-

finanaziaria avvenuta nell’esercizio;• Le risorse finanziarie prodotte o assorbite nello

svolgimento delle attività;• Le attività di finanziamento e di investimento

svolte durante l’esercizio;• Le correlazioni tra attività di finanziamento e di

investimento;• Sui cambiamenti intervenuti nel corso

dell’esercizio nella situazione finanziaria;

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Analisi per flussi – Rendiconto finanziario

• Variazione di liquidità (fondi liquidi o liquidità netta), rappresentativa delle risorse prontamente spendibili da parte dell’impresa; tipicamente: “cassa contanti” + c/c attivi + c/c passivi

• Variazione di Capitale Circolante Netto, rappresentativo delle risorse finanziarie impiegabili in un orizzonte temporale prospettico di un esercizio (“breve termine”)

• Una variante applicativa al concetto di “cassa” è data dall’Indebitamento Bancario Netto a breve termine; rappresentativo di una nozione di “Cassa” allargata per tenere conto di altre forme di indebitamento bancario a breve oltre agli scoperti di c/c (anticipi su fatture, anticipi su ricevute bancarie, anticipi export ecc.)

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Logica di aggregazione dei flussi:

a) Modello OIC 12

- prospetto variazione CCN

- prospetto variazione liquidità

b) Modello IAS 7

I flussi riconducibili alla attività operativa. Tali flussi possono essere calcolati in due modi:

a) diretto;

b) indiretto.

2) I flussi riconducibili all’attività d’investimento;

3) I flussi riconducibili all’attività di finanziamento.

Analisi per flussi – Rendiconto finanziario

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Dall’analisi di bilancio la diagnosi della crisi

a) Crisi da inefficienza

b) Crisi da sovrapproduzione

c) Crisi da decadimento della produzione

d) Crisi da squilibrio finanziario

e) Crisi legata all’inadeguatezza del modello di corporate governance e di controllo

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Crisi da inefficienza

Quando l’azienda rileva un rendimento produttivo inferiore rispetto a quelli della concorrenza. Si rileva:

a) Diminuzione del valore aggiunto in rapporto al fatturato;

b) Aumento dei consumi;

c) Contrazione del fatturato per addetto;

d) Rallentamento del ciclo del magazzino;

e) Rallentamento del turnover del capitale investito nel fatturato;

f) Allungamento della durata del ciclo del circolante;

g) Peggioramento del ROS, ROI, ROE

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Crisi da sovrapproduzione

Quando l’azienda produce in misura superiore rispetto alla domanda proveniente dal mercato. Gli indicatori sono:

a) Rallentamento rapido della rotazione del magazzino e conseguente allungamento del ciclo del capitale circolante (il magazzino tende a diventare immobilizzato);

b) Il ricorso in misura crescente all’indebitamento di breve termine, ottenuto sia chiedendo maggiori dilazioni ai fornitori, sia utilizzando al massimo le linee di credito;

c) Peggioramento della liquidità secca (acid test ratio)anche in presenza di un parametro di liquidità corrente (attivo corrente/passivo corrente) che può rimanere stabile, in quanto il passivo corrente è compensato con l’aumento delle rimanenze finali

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Crisi da decadimento della produzione

Contrazione del fatturato e contemporaneo aumento del magazzino, con effetti simili a quelli di una crisi di sovrapproduzione, ma con un peggioramento più veloce grave per la cui risoluzione sono necessari interventi più profondi improntati sulla riconversione produttiva.

Crisi da squilibrio finanziarioa) parte delle attività immobilizzate sono finanziate con

debito oneroso a breve termine;

b) Livello di capitalizzazione troppo contenuto rispetto al capitale di terzi, difficoltà di accedere a fonti alternative di finanziamento;

c) Capitale circolante negativo, prevalenza di indebitamento bancario a breve.

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Indicatori a supporto del rischio di insolvenza

1) Patrimonio Netto tangibile/attivo netto

Patrimonio Netto tangibile ( PN – Immob Immateriali)

- Se indice negativo o < al 5% situazioni di pericolo

2) Indebitamento Netto/ totale attivo

- Se indice > 85% situazione di insolvenza

3) Cash flow/ Indebitamento Netto

- Se indice negativo o prossimo allo zero elevata p di insolvenza

4) Oneri finanziari/fatturato

- Se > al 7% azienda insolvente

5) Attività liquide < 2% dell’attivo corrente aziende in difficoltà

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Indicatore : Modello Z-Score

Modello elaborato nel 1968 da Altman che permette di trovare un coefficiente di probabilità di dafault dell’azienda mediante utilizzo di dati di bilancio.

Z = X1a1 + X2a2 + X3a3 +……… Xnan

Variabili discriminanti

X1 = (attivo corrente – passivo corrente) Patrimonio Netto

X2 = Utili non distribuiti/Patrimonio Netto

X3 = Risultato d’esercizio prima imposte / Patrimonio Netto

X4 = Capitalizzazione di Borsa (n. azioni*prezzo)/Passività Nette

X5 = Ricavi Netti d’esercizio/ Passività Nette

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Coefficienti discriminanti

a1 = 1,2

a2 = 1,4

a3 = 3,3

a4 = 0,6

a5 = 1

Determinati osservando la correlazione tra le singole variabili e l’insolvenza di 33 imprese americane su un gruppo di 66 operanti nel settore manifatturiero.

Z < 1,8 Impresa ad alto rischio di insolvenza

1,8 < Z < 3 Impresa che si trova in posizione incerta

Z > 3 Impresa solida

Indicatore : Modello Z-Score

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Le principali aree di intervento a sostegno della crisi

Area Interna

Area Esterna

1) Ristrutturazione rapporto banca-impresa;

2) Gestione ottimale della Tesoreria

3) Modelli previsionali di insolvenza

3) Strumenti di Governance

Ristrutturazione del debito

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L’evoluzione del rapporto banca-impresa in periodi di crisi

I dati della crisi economica nei rapporti imprese-istituti finanziari nel 2009:

a) Incagli + 40%

b) Sofferenze passate da 2% a 9%

c) Domande di credito per lo sole attività di ristrutturazione del debito, quasi nulle la domanda per investimenti fissi

d) Tassi di default nel 2009 del 14%

e) Nel 2008 i debiti finanziari delle imprese sono aumentati di 103 miliardi, portandosi al 182% dl valore aggiunto

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Gestione ottimale della Tesoreria

L’evoluzione della gestione della tesoreria

Tesoreria aziendale

-Globalizzazione-Mercati emergenti-Deregulation-Disintermediazione-Basilea 2

Euromercato-Electronic banking-Treasury workstations Internet

-Shareholders’value-Risk Management-Approccio quantitativo

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L’attività del tesoriere

1) Nelle piccole imprese viene svolta di solito da una persona di fiducia o dall’imprenditore stesso, le principali responsabilità riguardano la gestione della cassa, gli incassi e i pagamenti. I rapporti con il sistema creditizio vengono gestiti direttamente dall’imprenditore.

2) Nelle PMI si intravede una figura che collabora o con il responsabile amministrativo e da cui dipende, la sua attività consiste di solito in una gestione dei rapporti con le banche e nella preparazione dei report per il responsabile amministrativo che a sua volta riporta all’amministratore delegato,ha poca autonomia decisionale.

L’introduzione delle disposizioni di Basilea 2 con l’introduzione dei processi di rating ha imposto alle piccole e piccole medie aziende di rivedere in modo significativo la qualità ed i contenuti dei processi di finanza e tesoreria.

3) Nelle grandi imprese e nei gruppi aziendali, esiste la funzione finanziaria, che risponde direttamente all’amministratore delegato e al suo interno si individua anche la sezione che si occupa della gestione della tesoreria. L’evoluzione significativa nell’area Finanza ha anche indotto all’introduzione del Chief Finanancial Officer (CFO) ruolo dirigenziale cui spetta il presidio integrato di tutta l’area Finanza dell’azienda, dalla contabilità e bilancio, alla Finanza, fino alla Pianificazione e Controllo.

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• Cash management (incassi, pagamenti, gestione c/c);

• Gestione capitale circolante,

• Gestione indebitamento, tassi d’interesse e cambio;

• Struttura finanziarie e mercati di capitali;

• Gestione relazioni con gli istituti bancari e finanziari;

• Garanzie;

• Assicurazioni;

• Fondi pensioni;

• Reporting, pianificazione e analisi finanziaria

• Supporto amministrativo

• Supporto informatico

Cosa deve gestire la tesoreria

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Strumenti a supporto della Tesoreria

Strumento struttura finalità tempistica

Piano

Finanziario

Prospetto fonti/impieghi con identificazione della provienenza e della destinazione delle risorse

Verifica della compatibilità dei piani strategici con le possibilità di impiego e copertura.

Analisi preventiva del rispetto di obiettivi e vincoli strutturali di riferimento, quali:

- Indebitamento complessivo;

-dividendi distribuibili

-utilizzo di affidamenti (totali)

Copertura temporale variabile dai tre ai 5-7.

Aggiornamento annuale

Budget

finanziario

Stessa struttura del piano finanziario:maggiore articolazione delle voci per provenienza e destinazione; è in sostanza il primo anno del piano finanziario

Verifica di compatibilità dei programmi operativi di esercizio con le possibilità di impiego e copertura.

Analisi preventiva del rispetto di obiettivi e vincoli periodali di natura strutturale e congiunturale quali quelli relativi al piano finanziario e oltre:

-Riduzione tempi medi di incasso;

-allungamento delle scadenze dell’indebitamento

Copertura temporale annuale.

Dettaglio annuale o trimestrale

Aggiornamento semestrale o trimestrale

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Strumento Struttura finalità Tempistica

Budget di tesoreria

(budegt di cassa)

Prospetto articolato in base alla contrapposizione entrate-uscite.

Dettaglio analitico delle voci generatrici di entrate e uscite.

Dettaglio delle modalità di copertura/impiego dei fabbisogni/surplus

Programmazione dell’attività di tesoreria in termini di:

a) Volume dei flussi da gestire;

b) Mix delle forme di finanziamento

coerentemente con gli

Indirizzi del budget

Finanziario.

Valutazione dei saldi

periodali per la

determinazione preventiva

dei proventi/oneri finanziari

Copertura temporale annuale o semestrale.

Dettaglio mensile o quindicinale.

Aggiornamento mensile o quindicinale

Strumenti a supporto della Tesoreria (segue)

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La gestione della Tesoreria alla luce di Basilea 2

Basilea 2 impone nuove modalità di calcolo del Patrimonio di Vigilanza di Banche ed Intermediari Finanziari con particolare riferimento alla misurazione del rischio di credito strettamente dipendente dal rating che è la base per la base per la determinazione del ricavo obiettivo della banca e dell’importo massimo di affidamento.

Uno dei principali strumenti utilizzati dalle banche per segnalare in modo preventivo il deterioramento del merito creditizio delle imprese è l’analisi dei dati andamentali (fondamentali per l’aggiornamento del rating in quanto fornisce informazioni di tipo anticipatorio – forward looking):Movimentazione dei conti;Percentuale dell’utilizzo di ciascuna linea di credito rispetto al totale accordato;Scoperti di conto;Insoluti;Crediti scaduti/sconfinati da oltre 180gg….

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La tesoreria e l’analisi andamentale

E’ fondamentale che gli indicatori andamentali siano tenuti in massima considerazione dalla Tesoreria al fine di:

a) limitare al massimo gli scoperti di c/c oltre il limite di fido;

b) evitare di avere saldi negativi di c/c presso alcune banche con contemporanea presenza di liquidità presso altre;

c) avere informazioni aggiornate sui fidi effettivamente attivabili (ricevute bancarie o fatture ancora disponibili per l’anticipo);

d) evitare di avere un’elevata movimentazione solo su alcuni conti, con contemporanea bassa movimentazione di altri conti;

e) monitorare lo storico della percentuale degli insoluti rispetto alla quota presentata all’incasso;

f)….

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La gestione anticipata della Tesoreria

1) Implementare un modello organizzativo integrato, in grado di permettere la circolarizzazione delle informazioni relative alla gestione aziendale, connettendo organicamente l’area finanziaria ai settori operativi e che realizzi un circuito virtuoso tra le scelte operative e i flussi monetari originati da tali scelte;

2) Ciò potrà consentire al tesoriere di disporre delle leve operative per gestire al meglio le varie attività ed in particolare la Manovra di Tesoreria.

3) E’ pertanto fondamentale che l’impresa adotti un modello con il massimo livello di integrazione fra Tesoreria e altre funzioni per:

a) La fornitura di dati per la contabilità generale ed analitica;

b) L’acquisizione di dati per la pianificazione/consuntivazione finanziaria

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La nuova tesoreria

banche

Sistema informativo Tesoreria

Remote

Banking

-Funzioni

Informative

-Funzioni

Dispositive

Treasury

Managenent

System

- Cash management

- Finanziamenti

- Preventivi

- Pagamento

fornitori

Contabilità generale

Contabilità clienti

Contabilità fornitori

Contabilità ……

ordini produzione

fatturazione magazzino

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La nuova tesoreria

La nuova tesoreria consentirà di gestire al meglio:

• Le informazioni periodiche (mensili/trimestrali) sull’andamento del fatturato e delle redditività;

• Budget finanziari per evidenziare preventivamente le esigenze finanziarie e di support al business;

• Supporti di pianificazione di breve termine per la copertura di tensioni finanziarie;

• Consuntivi mensili/trimestrali al fine di evidenziare l’andamento del cash flow nei periodi trascorsi;

• ………

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La Tesoreria come Info-Server

TesoreriaCome

Info-Server

Informazioni interne

1) Acquisti

2) Vendite

3) Amministrazione e controllo

4) Pianificazione e programmazione

5) Società controllate

6) ………….

Informazioni esterne

1) Banche

2) clienti

3) fornitori

4) Providers

5) Mercati monetari e finanziari

6) …………

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La Nuova Tesoreria

Oggi, in particolare per fronteggiare al meglio il periodo di crisi finanziaria, deve affermarsi sempre più il concetto di Tesoreria intesa come info-center.

La leva per la gestione della trasformazione del ruolo della tesoreria da centro di costo ad Info-Center è costituito dalla Tecnologia dell’informazione.

Il processo di cambiamento viene attuato attraverso:

1. l’utilizzo di sistemi dedicati alla gestione delle informazioni relative ai flussi finanziari;

2. L’aumento del grado di informatizzazione della tesoreria, con dotazione di sistemi che rendono possibile il collegamento con le controparti esterne all’azienda, anche attraverso la rete Internet;

3. La realizzazione di opportune connessioni elettroniche tra la tesoreria e le altre funzioni aziendali rilevanti;

4. L’implementazione di sistemi per la gestione integrata d’azienda (ERP)

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Area esterna: ristrutturazioni del debito

Sfruttare le opportunità messe a disposizione dalla nuova legge fallimentare per favorire/supportare le operazioni di rifinanziamento e/o ristrutturazione del debito. La nuova LF, ispirandosi alle legislazioni straniere ( statunitense, Code che disciplina la Corporate Reorganization) si è in tal senso focalizzata sul recupero dell’impresa in crisi al fine di continuare l’attività stessa

Le fasi principali di un processo di ristrutturazione:

1. Identificazione della crisi

2. Possibili azioni da intraprendere

3. Negozizione

4. Implementazione

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Le possibili alternative nei processi di ristrutturazione

Accordo ristrutturazione. Art. 182-bis LF

Piano di risanamento Art 67 LF

Concordato preventivo art.160 ss LF

Amministrazione straordinaria Fallimento

Piano Industriale e Finanziario

Piano di concordato

Procedura di risanamento per le imprese di grandi dimensioni

Programma di ristrutturazione

Programma di cessione dei beni aziendali

Procedura liquidazione

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Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis)

Introdotti dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. modificati dal d.lgs 12 settembre 2007, n. 169 (art. 182 modificato dal Decreto anticrisi).

E’ uno strumento di estrema importanza per congelare la situazione finanziaria dell’azienda e avviare un piano di ristrutturazione e rilancio

1) Si caratterizzano per 2 fasi.

- stragiudiziale

- giudiziale

2) presupposto: stato di crisi d’impresa (art. 160 c. 1)

3) finalità: risanamento e non liquidazione

4) L’accordo deve essere stipulato con tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dell’ammontare di tutti i crediti

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Iter procedurale

Deposito in Tribunale dell’accordo corredato della documentazione di cui art. 161 e della relazione del professionista

Pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese

Entro 30 gg dalla pubblicazione è possibile proporre opposizione

Omologazione in camera di consiglio con decreto motivato

-Relazione situazione patrimoniale

-Stato attività ed elenco creditori

-Elenco titolari di diritti reali o personali su beni del debitore

-Impossibilità di proporre o proseguire azioni esecutive o cautelari per 60g dalla pubblicazione

Il tribunale decide sulle eventuali opposizioni

Reclamo alla Corte d’Appello entro 15 gg dalla pubblicazione

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La figura dell’esperto

1) Requisiti:

a) Quelli previsti per la nomina a curatore ex art. 28 LF

b) Iscrizione albo dei revisori

c) Indipendenza

d) Nomina (spa, srl)

2) Attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel piano di ristrutturazione e la sua idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Non è tenuto a certificare la veridicità dei dati.

Con riferimento all’esperto la norma si è riferita a tutti coloro, esperti in materia, che possono rivestire la carica i curatore ai sensi dell’art. 28 LF, ma anche ad esperti contabili, inclusi dottori commercialisti e a coloro che seppur non iscritti in idonei albi professionali, risultino comunque inseriti nell’elenco dei consulenti tecnici del giudice.

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Stato di crisi – Continuità attività aziendale

La Legge n. 80 non fornisce alcuna definizione dello stato di crisi. Secondo la prassi dottrinaria viene qualificata come situazione di stallo dell’economia, dovuta a cause contingenti, e cioè a fattori di breve periodo.

Al fine della continuazione dell’attività d’impresa è necessario il ripristino dell’impresa rispetto ai creditori. Nell’accordo si potrà inserire:

a) la conversione dei debiti in quote di capitale o in obbligazioni convertibili in quote di capitale;

b) La riscadenziazione dei debiti, la rinuncia dei creditori agli interessi o a parte del credito vantato;

c) L’emissione di obbligazioni ordinarie e di altri titoli di debito;

d) La stipulazione di contratti di associazione in partecipazione;

e) L’attribuzione di strumenti finanziari partecipativi;

f) La cessione di cespiti e di altri immobilizzi, di crediti, di diritti e di altre utilità;

g) Prevedere convenzioni con garanzia gestionale caratterizzate dall’erogazione da parte dei creditori di nuova finanza, in denaro o altre attività circolanti e subordinate al rispetto di determinate condizioni, quali: il cambiamento della governance, il cambiamento della proprietà dell’impresa, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di patti di sindacato di voto, il riconoscimento di poteri di controllo e di ispezione degli atti e dei documenti amministrativi, compresa la contabilità generale.

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Piano di risanamento

- Procedura normata da art. 67 c. 3 lettera d) LF.

- E’ un accordo stragiudiziale tra impresa e i suoi maggiori creditori

- L’accordo prevede che le banche sospendano qualsiasi azione legale nei confronti dell’azienda in crisi finanziaria per un periodo di tempo concordato (18 mesi) e accordano tassi d’interessi più bassi ed allungando la struttura finanziaria del debito (trasformando l’esposizione a breve a medio termine)

- A tutela delle banche viene inserito in azienda un professionista/manager che garantisce che l’azienda ponga in atto il piano;

- Il piano deve ridisegnare la struttura dell’azienda e la sua organizzazione in modo da focalizzarsi sui prodotti o servizi che possono creare valore. Viene preparato dall’imprenditore insieme ad un advisor e rappresenta un impegno dell’azienda, ha cioè natura unilaterale. Il piano viene attestato da un professionista spesso indicato dalle banche;

- Alla fine del periodo concordato l’azienda dovrebbe tornare ad operare in piena autonomia, diversamente le banche sono libere di agire per altre vie;

- I costi sono relativi al compenso dell’advisor per il piano industriale, il compenso per il professionista che attesta la ragionevolezza e quello del legale che stipula l’accordo con le banche.

-

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Strumenti di governance in caso di perdite

1) Perdita per meno di 1/3 del capitale sociale anche sotto il minimo legale. La riduzione del capitale è facoltativa;

2) Perdita di oltre 1/3 del capitale in conseguenza di perdite ma non sotto limite legale ai sensi art. 2446 c.c. per le spa e 2482-bis per srl gli amministratori o il consiglio di gestione o nel caso anche il collegio sindacale o il consiglio sorveglianza devono convocare assemblea per gli opportuni provvedimenti;

3) Perdita di oltre 1/3 del capitale sociale ma sotto il limite legale ai sensi del 2447 c.c gli amministratori o il consiglio di gestione o nel caso anche il collegio sindacale o il consiglio sorveglianza devono convocare assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale.

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Perdite di oltre 1/3 ma non sotto il limite legale

Ai sensi art. 2446 c.c. per le spa e 2482-bis per srl gli amministratori o il consiglio di gestione o nel caso anche il collegio sindacale o il consiglio sorveglianza devono convocare assemblea per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere presentata una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazione del collegio sindacale. Ai sensi OIC 30, Bilanci Intermedi, la relazione è composta dallo SP e Ce necessario per comprendere la causa e la natura della perdita, controverso se anche NI.

L’obbligo compete all’organo di controllo se non provvede l’organo amministrativo. L’art. 2446 c.c.a prescindere dagli obblighi suppletivi di convocazione, richiede che i sindaci producano all’assemblea specifiche “osservazioni” in apposita relazione. Quella dei sindaci appare come una sorte di controrelazione rispetto a quella degli amministratori. Deve esprimersi sulla veridicità della situazione patrimoniale redatta dagli amministratori, sui criteri tecnici di valutazione adottati;

L’assemblea potrà decidere:- Ridurre immediatamente il capitale. Dato che è necessario modifica dello

statuto sarà assemblea straordinaria a deliberare. Non è possibile una riduzione parziale ma ripianamento integrale.

- Ridurre il capitale in relazione alle perdite e contestualmente provvedere al reintegro (seduta straordinaria).

- Rinviare a nuovo la perdita e procastinare la decisione alla chiusura esercizio successivo

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Ai sensi 1°c. del 2447 c.c. “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327 c.c., gli amministratori o il consiglio di gestione o in caso di inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo o la trasformazione della società.

L’art. 2447 c.c. a differenza del 2446 non prevede che i sindaci presentino specifiche osservazioni, ma è ovvio che le stesse risultano imprescindibili.

L’assemblea ai sensi del 2447 o 2482 ter per le srl potrà:

a) Ridurre il capitale e aumentare contemporaneamente lo stesso ad una cifra non inferiore al limite legale,

b) Deliberare lo scioglimento della società e provvedere alla nomina organo liquidazione;

c) Deliberare trasformazione regressiva della società stessa.

Perdite di oltre 1/3 ma sotto il limite legale

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Strumenti di governance per la crisi

a) Definire piani di Sviluppo organizzativo al fine di favorire un significativo ricambio generazionale della struttura del management aziendale, portando in azienda nuove competenze e professionalità;

b) Valutare l’inserimento dall’esterno di un o più figure di manager per affiancare l’imprenditore, durante la fase di transazione ad adottare cambiamenti necessari;

c) Trasformare i cda aziendali in veri e propri momenti di confronto strategico con professionisti indipendenti in grado di stimolare le opportune valutazioni sulle strategie aziendali e sui relativi piani attuativi;

d) Accelerare un programma di supporto al passaggio generazionale, attraverso l’inserimento di un professionista esterno