Marco Tullio Giordano, La Tutela dell'Identità Digitale e la Reputazione Online, Part 3 - Seminario...

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Marco Tullio Giordano, La Tutela dell'Identità Digitale e la Reputazione Online, Part 3 - Seminario Informatica Giuridica 2011 - Bicocca

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Identità Digitale e Reputazione Online – Pt. 3Università degli Studi di Milano Bicocca – A.A. 2010-2011Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Informatica GiuridicaProf. Andrea Rossetti

Avv. Marco Tullio Giordano – 15.04.2011

“Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso” (L. Pirandello)

Sommario

1. Il concetto giuridico di Identità

2. L’Identità Digitale

3. La tutela dell’Identità Digitale

4. La Reputazione Online

Nuove minacce

Oggi che i nostri dati personali non sono custoditi più esclusivamente nei nostri portadocumenti e la nostra identità si riversa con facilità sulla Rete, una serie di nuovi pericoli incombono sulla nostra persona.

Il pericolo corre sul cavo

Phishing

Spamming

Botnet e pc zombie

Social engineering

Likejacking

I nostri dati, personali ed identificativi, sono il bottino..

Reati ipotizzabili

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Diffamazione (art. 595 comma III c.p.)

Truffa (art. 640 c.p.)

Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lvo 196/2003)

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)

……

Ripetiamoci: le finalità..

Essere altro da sé

Procurarsi un indebito vantaggio

Causare un danno ingiusto

Utilizzare l’identità altrui per commettere ulteriori reati

Inquadramento giuridico

Assenza di una previsione specifica

Assenza di una previsione aggravata

Ricorso all’analogia

Interpretazioni della giurisprudenza

Art. 494 c.p.Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un

vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in

errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui

persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un

falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce

effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un

altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione

fino a un anno.

Oggetto giuridico

Tutti quei comportamenti in grado di offendere la

pubblica fede ad esempio alterando i dati

identificativi di un soggetto o le proprie qualità con

quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di

studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in

modo ampio tanto da ricomprendere una utilità morale,

economica od anche sessuale.

Elemento oggettivo

Induzione in errore che però deve fondarsi su una

condotta attiva e non omissiva. Per questo motivo la

giurisprudenza non considera rilevante una situazione

dipesa dal fatto di altri. Non è necessario nemmeno

che sia raggiunto il vantaggio od il danno poiché il

reato si consuma appena indotto l’errore.

Interpretazione della giurisprudenza

Sentenza n. 46674/2007 della Corte di Cassazione

Riconosciuto colpevole un soggetto che aveva aperto un account di posta elettronica utilizzando i dati di altra persona esistente e mediante questo aveva allacciato rapporti in rete con altri utenti.

Una simile condotta, a parere della Corte, ben integra la fattispecie prevista dall’art. 494 del codice penale in quanto viene pregiudicato il bene tutelato dalla norma.

Specificazioni (1)

“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto

nell’art. 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in

quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera

essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi

sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la

ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore

ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e

non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del

diritto al nome”.

Specificazioni (2)

La Corte ha valutato tutti presupposti previsti dall’art. 494

codice penale. Infatti il fine primo e ultimo dell’imputato è

stato quello di recare ad altri (il vero titolare delle generalità)

un danno inducendo taluno in errore (gli utenti della rete).

Inoltre ha sostituito illegittimamente la sua persona a

quella di altri, tant’è che gli altri utenti credevano di

interloquire con la vera titolare di quei dati e non anche con

un soggetto diverso, peraltro di sesso opposto, nascosto dietro

la “falsa identità”.

Specificazioni (3)

Infine la Corte si è soffermata sul danno arrecato previsto

dalla norma che ha individuato: “nella subdola inclusione

della persona offesa in una corrispondenza idonea a

ledere l’immagine o la dignità della XXXX”, infatti a

seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, la stessa

parte offesa ha ricevuto telefonate da uomini che le

chiedevano incontri a scopo sessuale.

Può bastare?

L’analogia con la sostituzione di persona reggerà?

L’unico bene giuridico da tutelare è la fede pubblica?

Cosa accade se non vi sono danno o ingiusto vantaggio?

Manca tutela al riconosciuto “Diritto della personalità”

Serve normativa ad hoc

Intanto, nel mondo..

Qualche dato statistico QUI

Department of Homeland Security (DHS)

Deter, Detect, Defend (FTC)

Nel 2010, National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC)

In California..

Da Gennaio, è in vigore la legge SB 1411

“Impersonificazione” punita con la detenzione fino a 1 anno e multa fino a 1000 dollari

I dubbi della E.F.F. (Gli Yes Men e il diritto di satira)

TestoOgni persona che consapevolmente e senza il consenso

credibile di un’altra persona impersona la stessa attraverso un sito Internet o altri mezzi elettronici a fini di danneggiare, intimare, minacciare, frodare è colpevole di un reato punibile

Una rappresentazione è credibile solo nel caso in cui l’imputato è stato o è la persona che ha rappresentato

Ai fini della presente sezione, “mezzi elettronici” comprende  sia l’apertura di un account di posta elettronica, sia di un account o profilo su un social nework

La violazione è punibile con una multa non superiore a mille di dollari ($ 1.000), o con la reclusione in un carcere della Contea non superiore ad un anno

In Europa..

Progetto PRIME

Progetto STORK

Progetto ABC4Trust