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Evento tenutosi a Firenze il 12-02-2015
I CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVI ALL’EMERSIONE DI ATTIVITA’ ESTERE E DOMESTICHE E I CONSEGUENTI ACCERTAMENTI
STARHOTELS
MICHELANGELO
FIRENZE 12-02-2015
AVV. SALVATORE PARATORE
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OBIETTIVO DELL’INTERVENTO: CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO
conoscere l’altro e se stessicento battaglie, senza rischi
non conoscere l’altro, e conoscere se stessia volte, vittoria, a volte, sconfitta;
non conoscere l’altro, né se stessiogni battaglia è un rischio certo
Sun Tzu
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CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO
Facta
OCSE
CRSMAAT
MODEL CAA
G20GAFI
BEPS
IRS
TIN
Qualified Intermediary
OECD
MCAA
Voluntary disclosure
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IL CAMBIO DI PROSPETTIVA
Principio di non collaborazione fiscalec.d. non enforcement
VS
Principio di massima cooperazione fiscale volta a contrastare il c.d. BEPS
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LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO
salvaguardia delle entrate statali ed europee
tutela della concorrenza dei mercati
contrasto alla criminalità
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DA DOVE VENIAMO
…IL CONTESTO EUROPEO
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U.E. – 28 PAESI MEMBRI – 500.000.000 ABITANTI
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DA DOVE VENIAMO
…IL CONTESTO OCSE
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OCSE [OECD]
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ovvero
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
Cos’è: è un organismo formale
Nascita 1960
Scopo: promuovere politiche volte a realizzare una sana crescita economica e un’espansione delcommercio su base multilaterale
Composizione: 34 stati aderenti ed oltre 70 “stati collaboratori”
Organizzazione: il confronto sulle politiche dei paesi membri nei vari campi d’attività coperti dall’OCSE si articola innumerosi comitati e gruppi di lavoro
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OCSE
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OCSE – ART. 26
Convenzioni contro le doppie imposizioni - Art. 26 - Evoluzione
1963 Scambio limitato alle informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione ed alle impostepreviste dalla Convenzione
1977 Possibilità di comunicare le informazioni conosciute dalle amministrazioni coinvolte nelle procedureconcernenti le imposte previste dalla Convenzione
2000 Applicabilità alle imposte di qualsiasi tipo
2005 Ampliamento dell’ambito oggettivo alle informazioni verosimilmente pertinenti, anche qualora le stesse nonsiano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. Viene inserita l’impossibilità di rifiutare lo scambio diinformazioni solo perché “le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da unmandatario o [da un] agente o fiduciario […] ”
2012 Ampliamento (seppur condizionato) dell’ambito d’impiego delle informazioni, utilizzabili anche per finidiversi dall'accertamento, riscossione o altre procedure concernenti le imposte previste dalla Convenzione
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DOVE STIAMO ANDANDO
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CONTESTO MONDIALE
Unione Europea
OCSE
G20
Contrasto all’evasione/elusione fiscale
Scambio automatico di informazioni
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L’ORIGINE DELL’ACCELERAZIONE
IL
G20 DI WASHINGTON DEL 2013
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G – 20
Cos’è: organismo informale
Nascita: 1999 (evoluzione del G7)
Scopo: sviluppare il dialogo su questioni rilevanti per la stabilità economica globale dei paesi diimportanza sistemica
Composizione: 19 paesi + Unione europea
Partecipanti: Ministri economici e finanziari e i Governatori delle banche.Rappresentanti dell’FMI e della Banca mondiale.Capi di Stato e di Governo (dal 2008).
Il G20 rappresenta i due terzi del commercio e della popolazione mondiale, oltre al 80% del PIL mondiale
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L’UNIONE EUROPEA
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DIRETTIVA N. 2014/48/UE
DIRETTIVA N. 2014/48/UE
24/03/2014
Modifica la precedente Direttiva n. 2003/48/CE
in materia di scambio di informazioni sui redditi di risparmio
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DIRETTIVA N. 2014/107/UE
DIRETTIVA N. 2014/107/UE
09/12/ 2014
che modifica la precedente Direttiva n. 2011/16/UE
in materia di cooperazione amministrativa in materia fiscale
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OCSE
STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL
ACCOUNT INFORMATION
DEL 21 LUGLIO 2014
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OCSE – L’EVOLUZIONE
L’EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NELLE CONVENZIONI OCSE
• Dalla prevenzione della doppia imposizione
• Alla prevenzione di frodi, evasione ed elusione fiscale internazionale
*
1998 Harmful Tax Competition
2006 Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes
2011 G20/OECD Report: The Era of Bank Secrecy Is Over
2011 Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure
2013 BEPS -> Addressing Base Erosion and Profit Shifting
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STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION
21 luglio 2014
adozione dello
STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL
ACCOUNT INFORMATION
“un ambizioso modello per lo scambio di informazioni che aiuterà le autorità degli Stati
aderenti nella lotta alla frode e all’evasione fiscale, avvicinandoci ad un mondo in cui
gli evasori fiscali non avranno più posti dove nascondersi”.
Angel Gurria, Segretario Generale OCSE
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IL MODELLO FACTA
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FATCA – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE
2010 marzo - Foreign Account Tax Compiance Act (FACTA), norma “interna” con natura “estraterritoriale”
Obbligo delle istituzioni finanziarie che operano in USA (Foreign Financial Institutions, FFI) di identificare i clienti escambiare automaticamente con l’A.F. USA (Internal Revenue Service, IRS) dati correlati ad attività finanziarie (conticorrenti, quote di fondi comuni, azioni, derivati …) detenute all’estero da cittadini americani, al fine di sottoporli atassazione
Gli intermediari possono scegliere tra:
identificare gli investitori US che detengono conti e/o strumenti finanziari e comunicare alcune loro informazioni applicare una ritenuta (a carattere di penale) del 30% sui redditi di natura finanziaria
Il cliente che si oppone viene definito “recalcitrante” e deve chiudere la sua relazione bancaria.
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FATCA – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE
10 gennaio 2014Accordo FATCA Italia – USA
Obietti raggiunti:
• Reciprocità nello scambio di informazioni;
• Riduzione oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane:
• no obbligo ritenuta del 30 %• no obbligo accordi individuali di natura contrattuale che le banche italiane
avrebbero dovuto concludere con le autorità USA per evitare la ritenuta 30%• rimozione dell’obbligo di trasmissione diretta da parte delle istituzioni
finanziarie dei dati dei propri clienti all’IRS, che avrebbe potuto comportare laviolazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali
• le istituzioni finanziarie italiane comunicano i dati relativi ai conti detenuti dasoggetti statunitensi all’Amministrazione Finanziaria Italiana e non a quellastatunitense.
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NOI E LA SVIZZERA
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ITALIA – SVIZZERA
Convenzione Italia – Svizzera (da formalizzare entro la fine di Febbraio 2015)
Modifica all’attuale trattato bilaterale (Legge 23 dicembre del 1978, n. 943) contro ladoppia imposizione. Il nuovo accordo dovrebbe condurre allo scambio diinformazioni finanziare sulle imposte senza la possibilità di opporre il segretobancario. Tali richieste potranno essere inoltrate direttamente dall’Agenzia delleEntrate anche per un singolo contribuente.
Non retroattività. Le informazioni saranno possibili su richiesta dell’Amministrazionefinanziaria, ma solo a partire dal periodo di imposta 2015 e non per i periodiprocedenti.
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MAAT
ma non dimentichiamoci la …
MAAT
CONVENZIONE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
IN CAMPO FISCALE
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ALTRE RECENTI CONVENZIONI
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ITALIA-LUSSEMBURGO
Convenzione Italia – Lussemburgo
Con la legge n. 150 del 03 ottobre 2014 (GU Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2014)è stato ratificato e dato esecuzione al protocollo aggiuntivo ed allo scambio di lettereche modificano la precedente Convenzione tra Italia e Lussemburgo al fine dievitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed aprevenire la frode e l’evasione fiscale.
Tra le novità più rilevanti deve essere sottolineata la modifica dell’art. 27 dellaConvenzione tra Italia e Lussemburgo con l’inserimento dei paragrafi 4 e 5 dell’art.26 del Modello di Convenzione OCSE (versione del 2005) sullo scambio diinformazioni. In forza del nuovo art. 27 paragrafo 5 vi è l’introduzione del divietoper i paesi contraenti di poter opporre rifiuto all’invio di informazioni con la solamotivazione che quest’ultime «sono detenute da un istituto bancario, da altro istitutofinanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perchériferite a quote di partecipazione in un soggetto.»
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ITALIA – SAN MARINO
Convenzione Italia – San Marino
Con la legge n. 160/2014 è stato ratificato e dato esecuzione all’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria.
Gli stati si impegnano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti senzapossibilità di eccepire vincoli di riservatezza in ambito finanziario, nella lotta al riciclaggiodei proventi derivanti da attività criminose, nel contrasto agli abusi di mercato e nelcontrollo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
Art. 1: «La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio diinformazioni tra le Autorità competenti nelle predette materie…»
Lo stato di San Marino all’art. 2 dell’accordo si impegna a recepire all’interno del proprioordinamento «una normativa in linea alle raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimentitransfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazioneobbligatoria scritta»
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 Dicembre 2014 la Repubblicadi San Marino è inserita nei paesi white list.
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GRAZIE, PER LA CORTESE ATTENZIONE
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