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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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Dipartimento di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La libera circolazione delle persone
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LA CITTADINANZA EUROPEA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI EUROPEI.
Art. 20 TUE: è cittadino dell’Unione chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la
sostituisce.
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai
doveri previsti nei trattati.
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Prof. Stefano Bastianon
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Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territoriodegli Stati membri.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezione del Parlamentoeuropeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cuirisiedono alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Diritto di godere nel territorio di un paese terzo nel quale loStato membro di cui hanno la cittadinanza non èrappresentato della tutela delle autorità diplomatiche econsolari di qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni deicittadini di detto Stato.
Diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo , diricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni eagli organi consultivi dell’Unione in una lingua dei trattati e diricevere risposta nella stessa lingua.
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Diritto di iniziativa legislativa:
I cittadini dell’Unione europea, in numero di almeno 1
milione, possono prendere l’iniziativa di invitare la
Commissione europea a presentare una proposta
appropriata su materie in relazione alle quali tali cittadini
ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini
dell’attuazione dei trattati.
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LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI EUROPEI
DIRETTIVA 2004/38/CE
La presente direttiva determina:
a) le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione esoggiorno nel territorio degli Stati membri da parte deicittadini dell'Unione e dei loro familiari;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio degliStati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;
c) le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordinepubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
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I BENEFICIARI
La presente direttiva si applica:
- a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni
in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la
cittadinanza, nonché
- ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il
cittadino medesimo.
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DIRITTO DI USCITA
1. Ogni cittadino dell’Unione munito di una carta di identità o di unpassaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza diuno SM e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciareil territorio di uno SM per recarsi in un altro SM.
2. Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essereprescritti alle persone di cui al paragrafo 1.
DIRITTO DI INGRESSO
1. Gli SM ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione munito diuna carta di identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoifamiliari non aventi la cittadinanza di uno SM, muniti di valido passaporto.
Nessun visto di ingresso né alcuna formalità equivalente possono essereprescritti al cittadino dell’Unione.
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LA NOZIONE DI FAMILIARE
• il coniuge;
• il partner registrato: il partner riconosciuto da un’unione civile
registrata in un paese dell’UE. Si noti che il partner potrà
accompagnare o raggiungere il cittadino dell’UE solo in quei paesi
dell’UE dove l’Unione registrata è equiparata al matrimonio;
• i discendenti: i parenti discendenti in linea diretta: figli,
nipoti, ecc., del cittadino dell’UE, del coniuge o del partner
registrato, di età inferiore a 21 anni o a carico;
• gli ascendenti: i parenti ascendenti in linea diretta: genitori,
nonni, ecc., a carico del cittadino dell’UE, del coniuge o del
partner registrato.
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DIRITTO DI INGRESSO /2
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno SM sono soltanto
assoggettati all'obbligo del visto di ingresso, conformemente al
regolamento (CE) n. 539/2001.
Gli SM concedono a dette persone ogni agevolazione affinché
ottengano i visti necessari.
Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una
procedura accelerata e sono gratuiti (max 4 settimane).
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DIRITTO DI SOGGIORNO FINO A TRE MESI
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio di un altro SM per un periodo non superiore a tre mesi
senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una
carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiariin possesso di un passaporto in corso di validità non aventi lacittadinanza di uno SM che accompagnino o raggiungano ilcittadino dell'Unione.
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DIRITTO DI SOGGIORNO OLTRE I TRE MESI
1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per unperiodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro SM, a condizionedi disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economichesufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenzasociale dello SM ospitante durante il periodo di soggiorno, e diun'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello SM ospitante
2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari nonaventi la cittadinanza di uno SM quando accompagnino o raggiunganonello SM ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda allacondizione di cui al paragrafo 1.
Le risorse economiche del cittadino dell’UE sono sufficienti sesuperano il livello di reddito per il quale il paese UE ospitanteconcede un sussidio minimo di sussistenza o una pensione minimasociale.
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FORMALITA’ AMMINISTRATIVE
1. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo SM ospitante può
richiedere ai cittadini dell'Unione l’iscrizione presso le autorità
competenti.
2. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi,
gli SM rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino
dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno SM.
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LA CARTA DI SOGGIORNO
1. La carta di soggiorno ha un periodo di validità di cinque annidalla data del rilascio.
2. La validità della carta di soggiorno non è pregiudicata daassenze temporanee non superiori a sei mesi l’anno, né daassenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighimilitari, né da un’assenza di dodici mesi consecutivi al massimodovuta a motivi rilevanti quali gravidanza e maternità, malattiagrave, studi o formazione professionale o distacco per motivi dilavoro in un altro SM o in un paese terzo.
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SOGGIORNO PERMANENTE
1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in
via continuativa per cinque anni nello SM ospitante ha diritto al
soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è
subordinato alle condizioni di cui al capo III.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari
non aventi la cittadinanza di uno SM che abbiano soggiornato
legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al
cittadino dell’Unione nello SM ospitante.
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LIMITAZIONI AL DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO
Gli SM possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino
dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, per motivi:
a) di ordine pubblico
b) di pubblica sicurezza
c) di sanità pubblica.
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I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o dipubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sonoadottati esclusivamente in relazione al comportamento personaledella persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La solaesistenza di condanne penali non giustifica automaticamentel’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minacciareale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare uninteresse fondamentale della società. Giustificazioni estranee alcaso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale nonsono prese in considerazione.
Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive dellalibertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, qualidefinite dai pertinenti strumenti dell’Organizzazione mondialedella sanità, nonché altre malattie infettive o parassitariecontagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni diprotezione che si applicano ai cittadini dello SM ospitante.
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LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI
Lo spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia
Art. 67 TFUE: L’Unione garantisce che non vi siano controlli alle
frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di
asilo, immigrazione e controllo alle frontiere esterne.
Controllo delle frontiere.
Sistema europeo comune di asilo
Disciplina dell’immigrazione regolare e lotta
all’immigrazione irregolare.
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14/6/1985 Accordi di Schengen per eliminare i controlli
alle frontiere interne (metodo intergovernativo).
Trattato di Maastricht: terzo pilastro (GAI): visti,
immigrazione, asilo, cooperazione in materia di giustizia
civile e penale.
Trattato di Amsterdam: comunitarizzazione del terzo
pilastro. Nel terzo pilastro resta soltanto la cooperazione
in materia di giustizia penale.
Trattato di Lisbona: Titolo V – spazio di libertà, sicurezza
e giustizia (L.S.G.) + Protocollo n. 19: recepimento degli
accordi di Schengen.
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PRINCIPI GENERALI
L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei
diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni
giuridiche degli Stati membri.
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici
della programmazione legislativa nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
Competenza della Corte di giustizia (seppur con alcune
limitazioni).
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LIBERTA’
Politiche relative:
ai controlli alle frontiere
all’asilo
all’immigrazione.
Art. 80 TFUE: Tali politiche e la loro attuazione sono
governate dal principio di solidarietà e di equa
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri
anche sul piano finanziario.
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Abolizione dei controlli alle frontiere interne(Accordi di Schengen + Reg. n. 2016/399).
Controlli alle frontiere esterne (Reg. n.2016/339).
Cittadini UE (verifica identità)
Cittadini extra-UE (verifica identità, scopodel viaggio, visto, mezzi di sussistenza,non figurare nel SIS).
CONTROLLI ALLE FRONTIERE
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Su iniziativa di uno o più SM in caso diminaccia grave per l’ordine pubblico o lasicurezza interna di uno SM.
Raccomandazione del Consiglio, su propostadella Commissione, in caso di una minacciagrave per l’ordine pubblico o la sicurezzainterna imputabile a carenze gravi e persistentinei controlli alle frontiere esterne da parte diuno SM.
IL RIPRISTINO DEI CONTROLLI ALLE
FRONTIERE INTERNE
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Art. 78, comma 1 TFUE: L’Unione sviluppa unapolitica comune in materia di asilo volta ad attribuireuno status appropriato a qualsiasi cittadino di unpaese terzo che necessita di protezioneinternazionale e a garantire il rispetto del principiodi non respingimento in conformità allaConvenzione di Ginevra del 28/7/1951.
A tal fine il PE e il Consiglio deliberano secondo laprocedura legislativa ordinaria.
ASILO
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Sistema europeo comune di asilo: insieme di direttive e
regolamenti finalizzati ad attribuire differenti forme di
protezione internazionale agli stranieri esposti nei loro
paesi di origine al rischio di gravi violazioni dei diritti
umani.
Art. 78, 2 TFUE: Tre differenti status:
- RIFUGIATO
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- PROTEZIONE TEMPORANEA
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LO STATUS DI RIFUGIATO:
a) Rischio fondato che lo straniero subisca atti di
persecuzione (violazione dei diritti umani) nel paese
terzo di cittadinanza o in cui risiede;
b) Il paese terzo non deve essere in grado di proteggere da
tali atti la persona che li subisce;
c) Il richiedente non deve aver commesso crimini
internazionali o reati gravi di diritto comune ovvero atti
contrari ai principi ONU.
Se sussistono tali condizioni, gli SM sono tenuti a
riconoscere lo status di rifugiato.
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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA:
A favore di soggetti che, pur non essendo esposti al rischio
di persecuzioni, corrono il rischio di subire un gravo danno
nel paese terzo di origine.
Sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all’esecuzione;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
paese di origine; o
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona
di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
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LA PROTEZIONE TEMPORANEA:
A favore degli stranieri che hanno dovuto abbandonare il
loro paese di origine o che sono stati evacuati e il cui
ritorno in condizioni sicure risulta impossibile a causa della
situazione nel paese stesso.
Forma di protezione provvisoria e collettiva.
Decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, su
proposta della Commissione.
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Art. 79, comma 1 TFUE: L’Unione sviluppa una politicacomune dell’immigrazione intesa ad assicurare:
la gestione efficace dei flussi migratori;
l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terziregolarmente soggiornanti negli Stati membri;
la prevenzione e il contrasto dell’immigrazioneillegale e della tratta degli esseri umani.
PE e Consiglio deliberano secondo la proceduralegislativa ordinaria.
IMMIGRAZIONE
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GLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
- Ingresso e soggiorno di breve durata (fino a 90gg).
- Documento di viaggio valido; visto, mezzi di sussistenza; no segnalazioneSIS; no minaccia per salute pubblica, sicurezza interna o ordine pubblico.
- Soggiorno superiore a 90 gg. (di regola permotivi di lavoro, studio, ricerca, volontariato,ecc.).
- Soggiorno di lunga durata: dopo 5 anni disoggiorno regolare e continuativo. Rilascio di unpermesso di soggiorno di almeno 5 anniautomaticamente rinnovabile a semplicerichiesta dell’interessato.
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GLI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI
- Quando si accerta l’ingresso o il soggiorno irregolare lo
SM adotta la decisione di rimpatrio.
- Termine tra 7 e 30 gg. concesso allo straniero per la
partenza volontaria.
- In difetto di partenza volontaria lo SM procede
all’allontanamento coattivo nel rispetto dei diritti
umani.
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