DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA -  · UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO...

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il diritto derivato

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di Giurisprudenza

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Il diritto derivato

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IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO

Art. 288 TFUE: Per esercitare le competenze dell'Unione, le

istituzioni adottano:

DIRETTIVEDECISIONI

PARERIRACCOMANDAZIONI

REGOLAMENTI

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GLI ATTI VINCOLANTI

Regolamenti Decisioni Direttive

GLI ATTI NON VINCOLANTI

Pareri Raccomandazioni Altri atti

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GLI ATTI TIPICI

Regolamenti Decisioni Direttive

Pareri Raccomandazioni

GLI ATTI ATIPICI

Altri atti

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REGOLAMENTI

Art. 288 TFUE: il regolamento ha portata generale. Esso

è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente

applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Portata generale

Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili

bensì a categorie astratte di persone e in questo si

differenzia dalla decisione.

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Obbligatorietà

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non

può pertanto essere applicato in modo incompleto,

selettivo o parziale.

Si tratta di un atto giuridico vincolante per:

- le istituzioni

- gli Stati membri

- i singoli individui.

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Diretta applicabilità

Il regolamento non è soggetto a misure di recepimentonel diritto nazionale.

Conferisce dei diritti e dei doveri indipendentemente dauna misura nazionale di attuazione. Può essere invocatodai singoli individui nelle loro relazioni con altri singoliindividui, con le istituzioni o con le autorità comunitarie(c.d. effetti diretti o efficacia diretta).

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DECISIONI

Art. 288 TFUE: la decisione è obbligatoria in tutti i suoi

elementi Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto

nei confronti di questi.

Decisioni individuali: i destinatari sono individuati nell’atto.

Decisioni generali: prive di destinatari individuati

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DECISIONI

Art. 288 TFUE: la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementiSe designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti diquesti.

DECISIONE INDIVIDUALE

Obbligatorietà

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e non puòpertanto essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale.Si tratta di un atto giuridico vincolante per i suoi destinatari (NOportata generale).

Per entrare in vigore, la decisione deve essere notificataall’interessato. In linea di massima, la procedura consiste nell’inviodi una lettera raccomandata AR. La decisione può essere anchepubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma la pubblicazione non esentadall’obbligo di notifica, unica possibilità per renderla vincolante peril destinatario.

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DECISIONE GENERALE

Obbligatorietà generale

Varie decisioni del Consiglio europeo:

procedure di revisione del Trattati;

presidenza del Consiglio nelle composizioni diverse da

quella «Affari Generali».

Consiglio: constata l’esistenza di un evidente rischio di

violazione grave da parte di uno SM dei valori di cui all’art. 2.

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DIRETTIVE

Art. 288 TFUE: la direttiva vincola gli Stati membri cui è destinata

per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la

competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Contrariamente al regolamento e alla decisione, la direttiva non

prescrive le modalità per raggiungere il risultato.

Essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli

Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per

ottenerlo. Lo Stato è dunque tenuto a raggiungere il risultato

previsto, ma può scegliere liberamente le forme e i mezzi.

Ha portata individuale anche se di regola le direttive si rivolgono a

tutti gli SM.

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L’OBBLIGO DI ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA

L’obbligo di attuazione è assoluto. Una sola eccezione: sela normativa di uno SM risulta già conforme agli scopi eagli obiettivi della direttiva.

L’attuazione deve avvenire nel termine (perentorio)fissato dalla direttiva.

E’ possibile attuare la direttiva prima della scadenza deltermine previsto. Durante la pendenza del termine lo SMnon può adottare provvedimenti in contrasto con ladirettiva.

I provvedimenti interni di attuazione della direttivadevono essere comunicati all’Unione europea.

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Mezzi e forme per l’attuazione di una direttiva:

discrezionalità limitata degli SM.

Gli strumenti e le scelte forme devono essere idonee a

garantire il raggiungimento degli scopi della direttiva.

Corte giust., 15/3/1983, Commissione c. Italia

Semplici prassi amministrative, per loro natura

modificabili a piacimento dall’amministrazione e prive di

adeguata pubblicità, non possono essere considerate

valido adempimento dell’obbligo di attuare una direttiva.

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DIRETTIVE

Contrariamente ai regolamenti la direttiva NON è direttamente

applicabile.

La direttiva è dotata di efficacia diretta? Rinvio.

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GLI ELEMENTI COMUNI

Tutti gli atti vincolanti devono avere una motivazione euna base giuridica.

Motivazione: indicazione degli elementi di fatto e didiritto sui quali l’istituzione comunitaria si è fondata peremanare quell’atto. (Considerato che …….)

Base giuridica: riferimento ad una o più norme specifichecontenute nei Trattati. (Visto l’art. …….)

• Individuare la competenza dell’Unione.

• Individuare la competenza dell’istituzione.

• Individuare la procedura applicabile.

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PARERI

Atti con i quali le istituzioni europee fanno conoscere il

loro punto di vista su una determinata questione.

RACCOMANDAZIONI

Atti di regola rivolti dalle istituzioni europee agli Stati

membri.

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Sebbene i pareri e le raccomandazioni siano definiti «ATTI

NON VINCOLANTI», ciò non significa che tali atti siano

totalmente privi di effetti giuridici.

Il parere, ancorché non vincolante, può incidere sulla

valida approvazione di un atto.

I giudici nazionali sono tenuti a prendere in

considerazione le raccomandazioni quando queste

possono fornire utili strumenti per l’interpretazione di

norme interne adottate per dare attuazione a norme

europee.

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GLI ALTRI ATTI (ATIPICI)

Comunicazioni

Orientamenti

Linee direttrici

Risoluzioni

Si tratta in generale di atti con i quali le istituzioni

europee fanno conoscere ai soggetti interessati il proprio

modo di interpretare e applicare una determinata

normativa.

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