DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - · UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO...
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Dipartimento di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Il diritto derivato
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IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO
Art. 288 TFUE: Per esercitare le competenze dell'Unione, le
istituzioni adottano:
DIRETTIVEDECISIONI
PARERIRACCOMANDAZIONI
REGOLAMENTI
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GLI ATTI VINCOLANTI
Regolamenti Decisioni Direttive
GLI ATTI NON VINCOLANTI
Pareri Raccomandazioni Altri atti
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GLI ATTI TIPICI
Regolamenti Decisioni Direttive
Pareri Raccomandazioni
GLI ATTI ATIPICI
Altri atti
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REGOLAMENTI
Art. 288 TFUE: il regolamento ha portata generale. Esso
è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Portata generale
Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili
bensì a categorie astratte di persone e in questo si
differenzia dalla decisione.
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Obbligatorietà
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non
può pertanto essere applicato in modo incompleto,
selettivo o parziale.
Si tratta di un atto giuridico vincolante per:
- le istituzioni
- gli Stati membri
- i singoli individui.
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Diretta applicabilità
Il regolamento non è soggetto a misure di recepimentonel diritto nazionale.
Conferisce dei diritti e dei doveri indipendentemente dauna misura nazionale di attuazione. Può essere invocatodai singoli individui nelle loro relazioni con altri singoliindividui, con le istituzioni o con le autorità comunitarie(c.d. effetti diretti o efficacia diretta).
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DECISIONI
Art. 288 TFUE: la decisione è obbligatoria in tutti i suoi
elementi Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto
nei confronti di questi.
Decisioni individuali: i destinatari sono individuati nell’atto.
Decisioni generali: prive di destinatari individuati
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DECISIONI
Art. 288 TFUE: la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementiSe designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti diquesti.
DECISIONE INDIVIDUALE
Obbligatorietà
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e non puòpertanto essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale.Si tratta di un atto giuridico vincolante per i suoi destinatari (NOportata generale).
Per entrare in vigore, la decisione deve essere notificataall’interessato. In linea di massima, la procedura consiste nell’inviodi una lettera raccomandata AR. La decisione può essere anchepubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma la pubblicazione non esentadall’obbligo di notifica, unica possibilità per renderla vincolante peril destinatario.
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DECISIONE GENERALE
Obbligatorietà generale
Varie decisioni del Consiglio europeo:
procedure di revisione del Trattati;
presidenza del Consiglio nelle composizioni diverse da
quella «Affari Generali».
Consiglio: constata l’esistenza di un evidente rischio di
violazione grave da parte di uno SM dei valori di cui all’art. 2.
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DIRETTIVE
Art. 288 TFUE: la direttiva vincola gli Stati membri cui è destinata
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Contrariamente al regolamento e alla decisione, la direttiva non
prescrive le modalità per raggiungere il risultato.
Essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli
Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per
ottenerlo. Lo Stato è dunque tenuto a raggiungere il risultato
previsto, ma può scegliere liberamente le forme e i mezzi.
Ha portata individuale anche se di regola le direttive si rivolgono a
tutti gli SM.
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L’OBBLIGO DI ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA
L’obbligo di attuazione è assoluto. Una sola eccezione: sela normativa di uno SM risulta già conforme agli scopi eagli obiettivi della direttiva.
L’attuazione deve avvenire nel termine (perentorio)fissato dalla direttiva.
E’ possibile attuare la direttiva prima della scadenza deltermine previsto. Durante la pendenza del termine lo SMnon può adottare provvedimenti in contrasto con ladirettiva.
I provvedimenti interni di attuazione della direttivadevono essere comunicati all’Unione europea.
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Mezzi e forme per l’attuazione di una direttiva:
discrezionalità limitata degli SM.
Gli strumenti e le scelte forme devono essere idonee a
garantire il raggiungimento degli scopi della direttiva.
Corte giust., 15/3/1983, Commissione c. Italia
Semplici prassi amministrative, per loro natura
modificabili a piacimento dall’amministrazione e prive di
adeguata pubblicità, non possono essere considerate
valido adempimento dell’obbligo di attuare una direttiva.
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DIRETTIVE
Contrariamente ai regolamenti la direttiva NON è direttamente
applicabile.
La direttiva è dotata di efficacia diretta? Rinvio.
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GLI ELEMENTI COMUNI
Tutti gli atti vincolanti devono avere una motivazione euna base giuridica.
Motivazione: indicazione degli elementi di fatto e didiritto sui quali l’istituzione comunitaria si è fondata peremanare quell’atto. (Considerato che …….)
Base giuridica: riferimento ad una o più norme specifichecontenute nei Trattati. (Visto l’art. …….)
• Individuare la competenza dell’Unione.
• Individuare la competenza dell’istituzione.
• Individuare la procedura applicabile.
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PARERI
Atti con i quali le istituzioni europee fanno conoscere il
loro punto di vista su una determinata questione.
RACCOMANDAZIONI
Atti di regola rivolti dalle istituzioni europee agli Stati
membri.
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Sebbene i pareri e le raccomandazioni siano definiti «ATTI
NON VINCOLANTI», ciò non significa che tali atti siano
totalmente privi di effetti giuridici.
Il parere, ancorché non vincolante, può incidere sulla
valida approvazione di un atto.
I giudici nazionali sono tenuti a prendere in
considerazione le raccomandazioni quando queste
possono fornire utili strumenti per l’interpretazione di
norme interne adottate per dare attuazione a norme
europee.
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GLI ALTRI ATTI (ATIPICI)
Comunicazioni
Orientamenti
Linee direttrici
Risoluzioni
Si tratta in generale di atti con i quali le istituzioni
europee fanno conoscere ai soggetti interessati il proprio
modo di interpretare e applicare una determinata
normativa.
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