DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - · Art. 3 TFUE: L’UE ha competenza esclusiva nei seguenti...
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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Dipartimento di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Le competenze
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IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE
In ambito europeo vige il principio delle competenze diattribuzione: VALE A DIRE, le istituzioni comunitarieesercitano esclusivamente le competenze che sono stateloro attribuite dai Trattati.
Art. 5 TUE: L’Unione agisce nei limiti delle competenzeche le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnatidai Trattati.
Art. 13, 2 TUE: Ciascuna istituzione agisce nei limiti delleattribuzioni che le sono conferite dai Trattati.
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CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’
Art. 352, 1 TFUE: se un’azione dell’Unione apparenecessaria per realizzare uno degli obiettivi previsti daitrattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poterid’azione necessari, il Consiglio, deliberando all’unanimitàsu proposta della Commissione e previa approvazione delParlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
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LA TIPOLGIA DELLE COMPETENZE
ESCLUSIVE CONCORRENTI
DI SOSTEGNO,
COORDINAMENTO
O COMPLETAMENTO
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Competenze esclusive
Art. 2, 1 TFUE: Quando i trattati attribuiscono all'Unioneuna competenza esclusiva in un determinato settore, solol'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamentevincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamentesolo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazioneagli atti dell'Unione.
Il fatto che l’Unione non abbia esercitato la propriacompetenza non significa che questa automaticamentespetti agli SM. Il trasferimento di competenze deve ritenersidefinitivo, per cui gli SM potranno legiferare solo previaautorizzazione dell’Unione.
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Art. 3 TFUE: L’UE ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
unione doganale;
definizione delle regole di concorrenza necessarie alfunzionamento del mercato interno;
politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadrodella politica comune della pesca;
politica commerciale comune.
L’Unione ha, inoltre, competenza esclusiva per la conclusione diaccordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in unatto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle diesercitare le sue competenze sul piano interno o nella misura incui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
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Competenze concorrenti
Art. 2, 2 TFUE: Quando i trattati attribuiscono all'Unione
una competenza concorrente con quella degli Stati membri
in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri
possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti
in tale settore.
Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura
in cui l'Unione non ha esercitato la propria.
Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza
nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare
la propria.
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Art. 4, 2 TFUE: Le competenze concorrenti riguardano i seguenti
settori:
mercato interno
politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE
coesione economica, sociale e territoriale
agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche
del mare,
ambiente
protezione dei consumatori
trasporti
reti transeuropee
energia
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per
quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE.
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Competenze di sostegno, coordinamento o completamento
Art. 2, 5 TFUE: In taluni settori e alle condizioni previste daitrattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese asostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri,senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gliatti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in tali settorinon possono comportare un’armonizzazione delle disposizionilegislative e regolamentari degli Stati membri.
tutela e miglioramento della salute umana
industria
cultura
turismo
istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
protezione civile
cooperazione amministrativa.
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L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’U.E.
Nell’esercizio delle proprie competenze l’U.E. deve
rispettare:
DETERMINATE ESIGENZE
IL PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETA’
IL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA’
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Le esigenze da rispettare si ricavano dagli artt. da 7 a 17 TFUE e
riguardano i seguenti aspetti:
a) la coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione;
b) la parità tra uomini e donne;
c) un elevato livello di occupazione, di istruzione e formazione
nonché la tutela della salute pubblica;
d) il divieto di ogni forma di discriminazione;
e) la tutela dell’ambiente;
f) la tutela dei consumatori;
g) la tutela degli animali;
h) i servizi di interesse economico generale;
i) la trasparenza dell’azione amministrativa;
j) la protezione dei dati personali;
k) la neutralità dell’Unione rispetto alle confessioni religiose.
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Il principio di sussidiarietà
Art. 5, 3 TUE: L’Unione interviene, nei settori che nonsono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nellamisura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possonoessere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, néa livello centrale né a livello regionale, ma possono, amotivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione inquestione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione.
Il principio di proporzionalità
Art. 5, 4 TUE: Il contenuto e la forma dell’azionedell’Unione non va al di là di quanto necessario per ilraggiungimento degli obiettivi dei Trattati.
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I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’ E PROPORZIONALITA’ E I PARLAMENTI NAZIONALI
Controllo ex ante.
La Commissione è tenuta a trasmettere ogni sua propostaai Parlamenti nazionali (oltre che al PE e al Consiglio). Taleproposta deve essere espressamente motivata alla luce deiprincipi di proporzionalità e sussidiarietà.
Entro 8 settimane ogni Parlamento nazionale puòpresentare ai Presidenti del PE, della Commissione e delConsiglio un parere motivato che illustra le ragioni per lequali si ritiene che la proposta non rispetti i principi disussidiarietà e proporzionalità.
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Se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio disussidiarietà rappresentano almeno un terzo dell’insiemedei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (due voti perciascun Parlamento nazionale), il progetto deve essereriesaminato dal suo autore.
Dopo tale riesame il progetto potrà essere confermato,modificato o ritirato con decisione motivata.
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Nel caso in cui il progetto è soggetto alla procedura legislativaordinaria, se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio disussidiarietà rappresentano almeno la maggioranza semplicedell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progettodeve essere riesaminato dalla Commissione, la quale potrà decideredi mantenere il progetto, modificarlo o ritirarlo.
Se la Commissione decide di mantenere la propria proposta, devespiegare in un parere motivato le ragioni per le quali la proposta èritenuta conforme al principio di sussidiarietà.
Tale parere motivato, unitamente ai pareri dei Parlamenti nazionalisono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio: prima dellaconclusione della prima lettura il Parlamento europeo e il Consiglioesaminano la compatibilità della proposta con il principio disussidiarietà, tenendo conto sia del parere motivato dellaCommissione, sia dei pareri dei Parlamenti nazionali.
A questo punto, se il Consiglio (a maggioranza del 55% dei suoimembri) o il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi)ritiene che la proposta non sia conforme al principio disussidiarietà, la proposta legislativa decade senza ulteriore esame.
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Controllo ex post.
Art. 8 Protocollo 2: i Parlamenti nazionali, attraverso irispettivi Governi, possono presentare ricorso alla Cortedi giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.
Art. 9 Protocollo 2: obbligo a carico della Commissione dipresentare al Consiglio europeo, al Parlamento europeo,al Consiglio e ai Parlamenti nazionali (nonché ditrasmettere al Comitato economico e sociale e alComitato delle regioni) una relazione annualesull’applicazione del principio di sussidiarietà.
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LA COMPETENZA ESTERNA
L’U.E. è un soggetto di diritto internazionale. Quindi ha la
competenza per concludere accordi internazionali con Stati terzi o
altre organizzazioni internazionali.
Art. 216 TFUE: L’Unione può concludere accordi con uno o più
Stati terzi o organizzazioni internazionali:
qualora lo prevedano i Trattati;
qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per
realizzare uno degli obiettivi fissati dai Trattati;
qualora la conclusione di un accordo sia prevista da un atto
giuridico vincolante dell’Unione;
qualora la conclusione dell’accordo possa incidere su norme
comuni o alterarne la portata.
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LA COMPETENZA ESTERNA
Competenza esterna espressamente prevista:
- Qualora i Trattati lo prevedano.
Competenza esterna parallela:
- La conclusione dell’accordo è necessaria per la realizzazione
sul piano interno di uno degli obiettivi fissati dai Trattati.
- La conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridico
vincolante dell’Unione.
- La conclusione dell’accordo può incidere su norme comuni o
alterarne la portata.
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La conclusione dell’accordo può incidere su norme comuni o
alterarne la portata.
L’Unione ha già esercitato sul piano interno la propria
competenza. L’accordo internazionale può incidere sugli atti
adottati sul piano interno. La competenza non può che spettare
all’Unione.
La conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridico
vincolante dell’Unione.
La conclusione dell’accordo è necessaria per la realizzazione
sul piano interno di uno degli obiettivi fissati dai Trattati.
L’Unione non ha ancora esercitato la propria competenza sul
piano interno e la esercita contestualmente all’esercizio della
competenza esterna.
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