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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE Gli artt. 290 e 291 del TFUE Autore: Gian Franco Carrubba Data: marzo 2011 Sommario I. GLI ARTT. 288 / 292 DEL TFUE – GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE - 2 - II. L’ARTICOLO 290 DEL TFUE – GLI ATTI DELEGATI - 6 - III. L’ARTICOLO 291 del TFUE – GLI ATTI DI ESECUZIONE - 11 - IV. L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI - 14 - V. IL PARLAMENTO ITALIANO SUGLI ATTI DELEGATI - 20 - VI. L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE: LA COMITOLOGIA - 22 - ALLEGATI

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Gli artt. 290 e 291 del TFUE

Autore: Gian Franco Carrubba

Data: marzo 2011

Sommario

I. GLI ARTT. 288 / 292 DEL TFUE – GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE - 2 -

II. L’ARTICOLO 290 DEL TFUE – GLI ATTI DELEGATI - 6 -

III. L’ARTICOLO 291 del TFUE – GLI ATTI DI ESECUZIONE - 11 -

IV. L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI - 14 -

V. IL PARLAMENTO ITALIANO SUGLI ATTI DELEGATI - 20 -

VI. L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE: LA COMITOLOGIA - 22 -

ALLEGATI

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I. GLI ARTT. 288 / 292 DEL TFUE – GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE

Il superamento della struttura a tre pilastri introdotta con il Trattato di Maastricht 1 –

struttura che, di fatto, determinava anche la complessità degli atti giuridici vigenti – ha reso

possibile un riordino degli strumenti giuridici a disposizione delle Istituzioni comunitarie, che

risultano oggi essere molto meno numerosi ed articolati.

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede infatti che le Istituzioni

europee possano adottare solo cinque tipi di atti giuridici (contro i quattordici

precedentemente contemplati), elencati e descritti all’articolo 288: regolamenti, direttive,

decisioni, raccomandazioni e pareri.

Nessun accenno viene invece fatto agli atti non giuridici (quali possono essere considerati

comunicazioni, dichiarazioni, conclusioni…), aventi valenza intra o inter-istituzionale, che

incidono a livello politico e amministrativo sul funzionamento dell’Unione europea e

sull’interpretazione degli atti giuridici veri e propri 2.

1 Il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992, suddivideva le politiche europee in tre grandi aree, dette appunto “pilastri”: Comunità europee (CE – in cui ricadevano le politiche inerenti il mercato comune europeo e l’unione economica e monetaria), Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAI).

2 “Il nuovo assetto degli atti giuridici dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, Università di Roma Tor Vergata.

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L’articolo 288 distingue poi gli atti giuridicamente vincolanti (quali regolamenti, direttive e

decisioni) da quelli non vincolanti (raccomandazioni e pareri).

Vale qui la pena accennare brevemente ad una novità introdotta dal TFUE che, pur lasciando

per lo più invariate le definizioni già previste nel precedente Trattato delle Comunità

europee (TCE)3, stabilisce che le decisioni possano omettere la designazione del destinatario.

Le decisioni, in tal modo, possono assumere portata generale, ricadendo così nelle previsioni

di cui all’articolo 290 del TFUE (di cui si parlerà più avanti).

Senz’altro più interessante e rivoluzionario è, per il comparto agricolo, l’articolo 289 del

TFUE che definisce la procedura legislativa ordinaria, le cui modalità di applicazione sono

invece descritte all’articolo 294.

A norma dell’articolo 43 del TFUE, infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio “stabiliscono

l’organizzazione comune dei mercati agricoli […] e le altre disposizioni necessarie al

perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune” deliberando secondo la

procedura legislativa ordinaria, corrispondente a quella che in precedenza era definita

"procedura di codecisione" ai sensi dell’articolo 251 del TCE.

Sebbene l’estensione della procedura legislativa ordinaria al comparto agricolo 4 non sia

oggetto del presente documento, tale novità ha comunque enormi ripercussioni

3 Art. 249 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4 Conformemente all’articolo 37 del TCE, infatti, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Parlamento europeo godeva, in materia agricola, solo di potere consultivo: “su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a

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sull’adeguamento al Trattato di Lisbona dell’acquis comunitario esistente, proprio per

quanto riguarda il conferimento delle deleghe legislative che i due legislatori dovranno

stabilire.

Parlamento europeo e Consiglio UE, infatti, sono chiamati a rivedere tutti gli atti di base

adottati - prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - con procedure diverse da

quella di codecisione, al fine di decidere collegialmente le deleghe da assegnare alla

Commissione. Si tratta di allineare complessivamente 153 atti, di cui ben 48 inerenti la

materia agricola.

L’articolo 289 del TFUE introduce poi una nuova categoria di atti, cosiddetti legislativi,

stabilendo che “gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi”.

Gli atti legislativi sono pertanto i regolamenti, le direttive o le decisioni adottate con

procedura legislativa ordinaria da Parlamento europeo e Consiglio, su proposta della

Commissione, ovvero con procedura legislativa speciale da parte di un legislatore, con la

partecipazione dell’altro 5.

Di contro il TFUE prevede, implicitamente, l’esistenza di atti non legislativi, ovvero di atti

giuridicamente vincolanti (quali regolamenti, direttive, decisioni) adottati con procedura

diversa: sono questi gli atti delegati e gli atti di esecuzione.

maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare”.

5 Articolo 289, paragrafi 1 e 2.

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Atti dell’Unione Europea

Atti giuridici Atti non giuridici

Atti giuridicamente

vincolanti

Atti

giuridicamente

non vincolanti

Raccomandazioni

Pareri

Atti legislativi Atti non legislativi

Regolamento

Direttiva

Decisione

Atti delegati

(regolamenti

delegati, direttive

delegate, decisioni

delegate)

Atti di esecuzione

(regolamenti di

esecuzione, direttive di

esecuzione, decisioni

di esecuzione)

Comunicazioni,

dichiarazioni,

conclusioni...

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II. L’ARTICOLO 290 DEL TFUE – GLI ATTI DELEGATI

L’art. 290 del TFUE stabilisce che “un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere

di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati

elementi non essenziali dell'atto legislativo”.

Il Trattato, in pratica, conferisce al legislatore (congiuntamente al Parlamento europeo ed al

Consiglio in caso di procedura legislativa ordinaria, ad una sola delle due Istituzioni in caso di

procedura legislativa speciale) la possibilità di delegare alla Commissione, a determinate

condizioni, l’adozione di atti giuridici vincolanti non legislativi.

Particolare importanza assumono i limiti previsti dalla su riportata disposizione.

Innanzitutto va evidenziato che la delega rappresenta un’opzione concessa al legislatore.

L’attribuzione o meno della delega dipenderà pertanto da una valutazione politica, legata

alla volontà del Parlamento europeo e del Consiglio di non addentrarsi in questioni che

potrebbero essere affrontate, in modo più proficuo, dall’Esecutivo6: “è ai fini di una

6 “L'obiettivo della delega di potere da parte del legislatore è di garantire che la legislazione possa restare semplice e nel contempo essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, che potrebbero risultare esageratamente macchinose e richiedere un'eccessiva quantità di tempo. La delega consente pertanto di affrontare gli aspetti più dettagliati di un provvedimento legislativo dell'Unione, permettendo al contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità che gli spettano in ultima istanza. In tal modo, la delega può anche essere considerata uno strumento per legiferare meglio a livello dell'Unione europea.” - Relazione sul potere di delega legislativa, Commissione giuridica del Parlamento europeo, Relatore Jòzsef Szàjer [A7-0110/2010].

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maggiore efficacia che alla Commissione vengono delegati poteri che competono al

legislatore”.7

La delega, inoltre, può essere concessa solo mediante atto legislativo (definito di seguito

anche “atto di base” 8): quindi né un atto delegato, né tantomeno un atto di esecuzione (il

cui soggetto emanante è, in linea generale, la Commissione) potrà prevedere alcuna delega.

Il Trattato stabilisce poi che l’atto delegato abbia portata generale. Come abbiamo avuto già

modo di anticipare, oltre a regolamenti e direttive (limitatamente a quelle rivolte a tutti gli

Stati membri) rientrano in questa fattispecie le decisioni che non designano i destinatari:

appaiono tuttavia altri dal comparto agricolo i settori che possono delegare alla

Commissione l’emanazione di decisioni.

Senz’altro di particolare rilevanza e delicatezza è la previsione per cui la delega può

riguardare esclusivamente l’integrazione o la modifica di “determinati elementi non

essenziali dell’atto legislativo […] Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto

legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega”.

Al riguardo è opportuno richiamare quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, che

sentenzia che “solo le disposizioni che hanno ad oggetto di tradurre gli orientamenti

fondamentali della politica comunitaria devono essere considerate essenziali” 9.

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Attuazione dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [COM(2009)673 del 9/12/2009].

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In tal senso, la delega potrebbe riguardare ogni elemento la cui modifica, introduzione o

eliminazione non pregiudichi il perseguimento degli obiettivi della politica comunitaria

dettati nel Trattato e, nello specifico, nell’atto di base.

Appare evidente, tuttavia, che l’ambito generale della delega di potere debba essere definito

soprattutto sulla base delle finalità sottese all’articolo 290 del TFUE 10 e dei limiti in esso

stabiliti: “Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la

durata della delega di potere” 11.

Il Trattato, in effetti, lasciando al Legislatore ampia discrezionalità nel definire i limiti della

delega, gli impone allo stesso tempo di rendere esplicite le condizioni alle quali essa è

rilasciata. L’ambito della delega, pertanto, al di là di una delimitazione generica definita nel

Trattato, sarà stabilito in modo particolareggiato dal Legislatore stesso – cui, unico,

competono sia la funzione legislativa, sia la scelta se delegare o meno tale funzione alla

Commissione – nell’emanazione dell’atto di base.

9 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 luglio 2000. - Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG contro Hauptzollamt Lindau. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht München - Germania. - Prelievo supplementare sul latte - Conteggio annuale dei quantitativi di latte consegnati all'acquirente - Comunicazione tardiva - Penale - Validità dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 536/93. - Causa C-356/97, p.to 21 (raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05461).

10 Obiettivo generale di semplificazione: v. testo sopra e note 6 e 7.

11 Articolo 290, paragrafo 1, comma 2.

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Prendendo ad esempio la proposta di allineamento del Reg. CE 1234/2007 sull’OCM unica 12,

con riguardo in particolare alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, l’articolo 18

individua ne “l’utilizzo efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma”

l’obiettivo della delega.

Contenuto e portata della delega sono invece indicati in modo più esteso: “la Commissione

definisce, mediante atti delegati, il metodo di calcolo dello stanziamento globale di risorse,

compresa la ripartizione tra gli Stati membri dei prodotti d’intervento e delle risorse

finanziarie per l’acquisto di prodotti alimentari sul mercato. Definisce altresì il valore

contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento e il metodo per l’eventuale

riassegnazione delle risorse tra gli Stati membri a seguito di una revisione del piano

triennale”.

La definizione della durata è demandata all’articolo 321, che disciplina tutte le deleghe

conferite nell’atto di base: “Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente

regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato”.

Oltre all’ambito, il Trattato stabilisce anche che l’atto di base debba fissare esplicitamente se

la delega è soggetta a talune condizioni, quali il diritto di revoca o di obiezione a favore del

Legislatore.

È chiaro, in particolare nel primo caso, che la questione è strettamente legata alla durata

della delega che, come si è visto, va delimitata esplicitamente nell’atto di base: la necessità

12

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) [COM(2010) 799 del 21.12.2010]

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di prevedere il diritto di revoca sarà pertanto direttamente proporzionale alla durata

stabilita per la delega.

È in ogni caso scontato che il Legislatore avrà tutto l’interesse a riservarsi la possibilità di

revocare la delega o obiettare all’operato della Commissione, che peraltro opera solo ed

esclusivamente su suo mandato.

Il Trattato stabilisce inoltre che la revoca e l’obiezione possano essere decise anche solo da

un Legislatore singolarmente - Parlamento o Consiglio - definendone le modalità di

votazione 13, ma nulla dice sulle eventuali conseguenze di un loro esercizio.

A maggior conferma della nuova strutturazione degli atti giuridici previsti dal Trattato,

l’ultimo paragrafo dell’articolo 290 stabilisce infine che nel titolo degli atti delegati venga

riportato l’aggettivo “delegato”: di fianco a regolamenti, direttive e decisioni, avremo così

“regolamenti delegati”, “direttive delegate” e “decisioni delegate”.

13 Articolo 290, paragrafo 2, comma 2: “Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata”.

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III. L’ARTICOLO 291 del TFUE – GLI ATTI DI ESECUZIONE

Oltre alla forma delegata, gli atti non legislativi possono assumere il carattere di atti di

esecuzione.

L’articolo 291 del TFUE prevede infatti, al paragrafo 1, che l’adozione di misure di diritto

interno per l’attuazione di atti vincolanti dell’Unione sia competenza degli Stati membri 14.

Qualora, tuttavia, sia necessario garantire condizioni uniformi di esecuzione in tutta

l’Unione, i Legislatori – attraverso gli atti di base – conferiscono alla Commissione il potere

di adottare tali misure 15.

Tale disposizione riconosce formalmente all’Esecutivo europeo un potere che, con il

precedente Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE, era invece assegnata al

Consiglio, il quale poteva decidere di conferire alla Commissione le competenze esecutive,

ovvero, in casi specifici, di mantenerle a sé 16.

14 Articolo 290, paragrafo 1: “Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione”.

15 Articolo 290, paragrafo 2: “Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti

giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio”.

16 Articolo 202 del TCE: “Il Consiglio […] conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le

competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle

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Come viene evidenziato dal Prof. Giandonato Caggiano, “la nuova formulazione elimina ogni

possibile equivoco interpretativo: la comitologia non è un settore di dominio prioritario del

Consiglio in collaborazione della Commissione, ma si esprime in una dinamica istituzionale

tra gli Stati membri (titolari del diritto di attuazione nei loro ordinamenti a livello normativo e

amministrativo e che si esprimono in sede di Consiglio) e, salvo casi eccezionali, la

Commissione” 17.

Va per inciso notato che le competenze di esecuzione possono essere esercitate dal

Consiglio solo in ambito di politica estera e di sicurezza comune.

Contrariamente a quanto previsto per gli atti delegati dall’articolo 290 18, le disposizioni

relative agli atti di esecuzione, per entrare in vigore, necessitano di regole e di principi

generali stabiliti preventivamente da Parlamento europeo e Consiglio: il Trattato stabilisce

pertanto che, diversamente dal passato 19, le regole della comitologia dovranno essere

decise da entrambi i Legislatori mediante regolamenti emanati secondo la procedura

legislativa ordinaria, e non più solo dal Consiglio.

norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare”.

17 Giandonato Caggiano, “Atti delegati e di esecuzione tra equilibrio istituzionale e comitologia”

18 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [COM(2009)673 del 9.12.2009], pag. 1: Quanto previsto dall’art. 290 del TFUE “non richiede l’adozione di alcun atto giuridico vincolante di diritto derivato per procedere alla sua attuazione; essa è per così dire autosufficiente”.

19 Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

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Così come per gli atti delegati, anche gli atti di esecuzione dovranno essere individuati nel

titolo con i termini “di esecuzione”.

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IV. L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI

Come si è detto, l’articolo 290 non prevede l’adozione di alcun atto giuridico di attuazione: la

Commissione, tuttavia, ha ritenuto che fosse “utile e necessario definire il quadro generale

entro cui queste deleghe di potere andrebbero inquadrate”, procedendo alla trasmissione di

una apposita Comunicazione ai due colegislatori 20.

A tale documento ha fatto seguito la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010

sul potere di delega legislativa 21, ma anche un’intensa attività del Consiglio che, nel corso

della Presidenza belga, ha portato alla sigla di una Intesa interistituzionale sulla delega

legislativa 22.

Facendo salva la Comunicazione della Commissione, l’Intesa comune definisce le modalità

operative e le clausole standard per il conferimento e per l’esercizio della delega di potere.

La vigenza della Comunicazione va ribadita in particolare con riguardo alle consultazioni che

la Commissione si è impegnata a svolgere in fase di preparazione e redazione degli atti

delegati.

Se l’Intesa comune, infatti, prevede che tali consultazioni si svolgano a livello di esperti,

senza specificarne la natura, nella propria Comunicazione l’Esecutivo afferma che “intende

20 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [COM(2009)673 del 9.12.2009], pag. 2.

21 P7_TA(2010)0127

22 Vedi allegato

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consultare sistematicamente gli esperti delle singole autorità nazionali cui spetterà attuare

gli atti delegati dopo la loro adozione” 23.

Al riguardo si ritiene comunque di dover richiamare, in primo luogo, la competenza

comunitaria degli atti delegati (contrariamente agli atti di esecuzione, che invece competono

agli Stati membri), che non giustificherebbe un differente ruolo dei diversi Paesi in fase di

consultazione: gli esperti, in tal senso, dovrebbero esprimersi a nome di tutta l’Unione e non

in qualità di rappresentanti nazionali.

In secondo luogo si evidenzia l’interesse del Parlamento europeo a che la consultazione di

esperti nazionali non rivesta carattere ufficiale, la qual cosa significherebbe una diminuzione

del proprio ruolo a favore del Consiglio:

“Qualora la Commissione, prima di adottare un atto delegato, intenda consultare

informalmente esperti nazionali, è assolutamente libera di farlo come lo è di consultare la

società civile, rappresentanti di gruppi d'interesse, imprese, parti sociali, accademici, o

persino deputati o organi del Parlamento europeo. La commissione giuridica considererebbe

anzi molto utile che la Commissione coinvolgesse gli organi competenti del Parlamento

europeo nel lavoro preparatorio all'adozione di atti delegati. Per contro, il Parlamento rifiuta

categoricamente l'attribuzione di un ruolo ufficiale di qualsiasi natura agli esperti degli Stati

membri che sortisca l'effetto di esercitare un meccanismo di controllo sulla Commissione, in

quanto contrario ai trattati e al principio di equilibrio istituzionale. L'atto di base non deve

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [COM(2009)673 del 9.12.2009], pagg. 6/7.

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pertanto contenere alcun riferimento a consultazioni, ma la questione può essere trattata

nell'ambito di un'intesa comune, secondo quanto detto in precedenza” 24.

La lettura combinata della Comunicazione della Commissione e dell’Intesa comune chiarisce

che le attività degli esperti avranno finalità esclusivamente consultive, non vincolando in

alcun modo l’Esecutivo nella redazione dell’atto delegato.

Al riguardo interviene anche la Comunicazione del Presidente della Commissione UE ai

membri 25, che afferma che “i gruppi di esperti non prendono decisioni vincolanti […] Essi

sono in primo luogo le sedi per la discussione e le consultazioni, rivestendo la funzione

principale di fornire alla Commissione competenze di alto livello”.

Nella medesima Comunicazione viene anche precisato che i gruppi di esperti intervengono,

tra l’altro, “in relazione all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”,

chiarendo in definitiva la natura ufficiale, ancorché esclusivamente consultiva, dei gruppi di

esperti richiamati anche nella Intesa comune.

La consultazione di esperti da parte della Commissione per la predisposizione di atti delegati

appare pertanto più simile ad un sistema di audizioni che ad una procedura di comitologia

vera e propria.

24 Relazione sul potere di delega legislativa, Commissione giuridica del Parlamento europeo, Relatore Jòzsef Szàjer (A7-0110/2010), punto 7 delle Motivazioni.

25 C(2010) 7649 del 10 novembre 2010 “Quadro per i gruppi di esperti della Commissione: Norme

orizzontali e Registro pubblico”.

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Nonostante i dubbi sollevati dalla commissione giuridica del Parlamento nel proprio progetto

di risoluzione 26, l’Intesa comune prevede la possibilità che la delega abbia durata

indeterminata. Nei casi di durata limitata, le Istituzioni ritengono che l’atto di base debba

prevedere una tacita proroga per periodi di identica durata, fatto salvo il diritto del

Legislatore di opporsi a tale estensione al più tardi tre mesi prima del termine di ogni

periodo.

L’Intesa comune fissa poi a due mesi il termine minimo - stabilito di volta in volta nell’atto di

base - per l’esercizio del diritto di obiezione da parte di Parlamento europeo o Consiglio,

prorogabile di altri due mesi su richiesta dei legislatori.

Qualora, tuttavia, Parlamento e Consiglio informino la Commissione sull’intenzione di non

opporsi all’emanazione di un atto delegato, questo può essere pubblicato senza indugio

nella GUUE ed entrare in vigore prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di

obiezione.

Resta ovviamente ferma la possibilità per il Legislatore di revocare la delega di potere

concessa alla Commissione: in tal caso viene chiarito che la validità degli atti delegati già in

vigore non è pregiudicata.

26 Relazione sul potere di delega legislativa, Commissione giuridica del Parlamento europeo, Relatore Jòzsef Szàjer (A7-0110/2010), punto 8: “Il Parlamento europeo […] sostiene che la durata della delega non può essere indefinita”. Tale dichiarazione viene poi ribaltata dall’Assemblea del Parlamento europeo che, al punto 8 della propria Risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa [P7_TA(2010)0127], afferma: Il Parlamento europeo […] sostiene che la durata della delega può essere indefinita”.

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Nonostante non sia esplicitamente previsto, nell’eventualità di revoca le competenze

delegate - stante la natura della delega - semplicemente tornerebbero al loro titolare, che

avrebbe a quel punto piena facoltà di legiferare con procedura legislativa (ordinaria o

speciale).

L’Intesa comune non dispone nulla per quanto riguarda le conseguenze dell’esercizio del

diritto di obiezione: è pertanto plausibile, nella necessità di indicazioni operative, che si

applichino le prescrizioni presenti nella Comunicazione.

La Commissione, al riguardo, suggerisce che il Legislatore che si avvale del diritto di

obiezione chiarisca le proprie ragioni “nella decisione del Consiglio o nella risoluzione del

Parlamento europeo che formalizza l’obiezione. Una pratica del genere eviterà alla

Commissione di perseverare nella via che ha indotto il Parlamento europeo e il Consiglio a

muovere obiezioni. Se l'una o l'altra istituzione spiega ad esempio esplicitamente che la

Commissione ha travalicato l'ambito della delega, ciò permetterà alla Commissione di

optare, se del caso, per la via legislativa. […] Un atto delegato al quale il Parlamento europeo

o il Consiglio si sia opposto non può entrare in vigore. La Commissione ha a quel punto la

possibilità di adottare un nuovo atto delegato, modificato eventualmente per tener conto

delle obiezioni formulate, o di presentare una proposta legislativa in conformità dei trattati,

qualora le obiezioni fossero fondate su un travalicamento dei poteri delegati. È possibile

altresì ipotizzare che la Commissione rinunci totalmente ad agire” 27.

27 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [COM(2009)673 del 9.12.2009], pagg. 10.

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Qualora i due Legislatori dovessero muovere la medesima obiezione, è facile ipotizzare la

modifica dell’atto predisposto con i cambiamenti richiesti Parlamento europeo e Consiglio.

La situazione sarebbe più complessa nella evenienza che l’obiezione fosse mossa da un solo

Legislatore: in tal caso è ipotizzabile che la Commissione trasmetta il progetto di atto

(modificato come da richiesta) attendendo la reazione del secondo Legislatore. Se

quest’ultimo non si oppone al nuovo testo, l’atto entrerebbe in vigore; se, invece, dovesse

obiettare proprio contro la modifica apportata, si creerebbe una situazione di stallo che

potrebbe essere risolta o attraverso la via legislativa (con la rinuncia alla delega da parte

della Commissione), oppure con una sorta di conciliazione tra i Legislatori (cosa che, d’altro

canto, avviene nella procedura legislativa) o ancora attraverso la rinuncia dell’Esecutivo a

legiferare.

L’Intesa comune stabilisce anche che, nel verificarsi di circostanze eccezionali definite

nell’atto di base (è il caso, ad esempio, di pericolo per la salute pubblica o di crisi

umanitarie), un atto delegato possa avvalersi della procedura d’urgenza: in tale evenienza,

l’atto entra in vigore immediatamente e si applica fino all’eventuale obiezione da parte del

legislatore (che deve esprimersi nei tempi previsti). La Commissione è tenuta a motivare.

L’Intesa interistituzionale impegna infine le Istituzioni a far riferimento “per quanto

possibile” a clausole standard allegate alla stessa, che riprendono quanto sopra esposto.

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V. IL PARLAMENTO ITALIANO SUGLI ATTI DELEGATI

Come noto, il principio di sussidiarietà sancito dai Trattati 28 prevede che ogni progetto di

atto legislativo venga sottoposto al vaglio dei Parlamenti nazionali affinché questi possano

verificare che tale principio sia stato rispettato.

A questo scopo, il Parlamento italiano sta provvedendo ad esaminare le proposte di

regolamenti fin qui avanzate dalla Commissione nel processo di allineamento dei diversi atti

di base al Trattato di Lisbona.

Si evidenziano, al riguardo, i rilievi mossi contro la proposta della Commissione di prevedere

deleghe a tempo indeterminato, “in contrasto con l’articolo 290, paragrafo 1, secondo

periodo, del TFUE, secondo cui «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il

contenuto, la portata e la durata della delega di potere». L’interpretazione del termine

«durata» della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un

tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il

termine «delimitazione», che comporta una fissazione entro limiti precisi” 29.

28

Trattato sull’Unione europea, articolo 5, paragrafo 3: “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.

29 Risoluzione della 14° commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato della

Repubblica del 1 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009.

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Il conferimento della delega di potere a tempo indeterminato, peraltro, “non appare

sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di

controllo del rispetto del principio di sussidiarietà” 30 in quanto tale controllo può essere

svolto dai Parlamenti nazionali solo sugli atti legislativi (quali gli atti di base) e non su quelli

delegati: una delega a tempo indeterminato (ma anche una proroga automatica della stessa)

eluderebbe il controllo in quanto verrebbe meno la necessità di modificare l’atto di base per

conferire una nuova delega.

Nell’ottica del principio di sussidiarietà, inoltre, i poteri di revoca e di obiezione, essendo

attribuiti al solo Legislatore europeo, non possono in alcun modo sostituire la previsione di

una durata limitata per la delega, in quanto non restituiscono ai Parlamenti nazionali il

potere di verifica sulle proposte della Commissione.

30 Si veda nota n. 28.

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VI. L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE: LA COMITOLOGIA

Come si è detto, contrariamente alle disposizioni previste dall’articolo 290 sugli atti delegati

(di per sé autosufficienti), il Trattato stabilisce che Parlamento europeo e Consiglio

determinino preventivamente le regole ed i principi generali riguardanti le competenze di

esecuzione conferite alla Commissione.

È curioso evidenziare, al riguardo, come nel caso della definizione delle regole riguardanti gli

atti delegati – la cui competenza di attribuzione è esclusivo appannaggio del Legislatore – la

Commissione abbia avuto un ruolo di pari livello rispetto alle altre Istituzioni attraverso la

stipula dell’accordo interistituzionale, mentre nel caso degli atti di esecuzione, che non

prevedono un coinvolgimento diretto “a regime” né del Consiglio né del Parlamento, questi

siano incaricati direttamente dal Trattato di stabilire le regole di base che impatteranno

sull’operato di Commissione e Stati membri. È evidente, al riguardo, la comune volontà di

maggiore collaborazione reciproca tra le varie Istituzioni comunitarie.

Il nuovo regolamento (UE) n. 182/201131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16

febbraio 2011 - in vigore dal 1° marzo 2011 - sostituisce la decisione del Consiglio

1999/468/CE del 28 giugno 1999 32 sul funzionamento dei comitati di esecuzione (cosiddetta

comitologia).

31 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L n. 55 del 28.02.2011, pagg. 13/18

32 Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle

competenze di esecuzione conferite alla Commissione (G.U. L 184 del 17.07.1999, pag. 23),

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Tale decisione rifletteva necessariamente la suddivisione “in tre pilastri” delle politiche

europee 33 stabilita dal previgente Trattato di Maastricht, prevedendo diverse tipologie di

comitati a seconda della materia da trattare.

Il sistema di comitologia basato sulla decisione 1999/468/CE è pertanto articolato in comitati

– tutti composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dal rappresentante della

Commissione – che operano secondo le seguenti diverse procedure:

− procedura consultiva 34: la proposta può essere adottata dalla Commissione

indipendentemente dal parere del Comitato, che non è vincolante;

− procedura di gestione 35: è la procedura generalmente utilizzata per l’adozione di

misure inerenti l’applicazione della politica agricola comune. Il parere del Comitato è

formulato a maggioranza qualificata: qualora la proposta non sia conforme al parere

espresso, spetta al Consiglio deliberare a maggioranza qualificata sulla misura;

− procedura di regolamentazione 36: è la procedura generalmente utilizzata per

l’adozione di “misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni

essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza

modificata dalla Decisione del Consiglio 2006/512/CE, del 17 luglio 2006 (G.U. L 200 del 22.07.2006, pag. 11).

33 v. nota n. 1.

34 Articolo 3 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999

35 Articolo 4 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999

36 Articolo 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999

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delle persone, degli animali o delle piante. Quando un atto di base prevede che talune

disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite

procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la

procedura di regolamentazione”. Il parere del Comitato è formulato a maggioranza

qualificata. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al

parere; qualora, invece, la proposta non sia conforme al parere espresso, o in

assenza di parere, spetterà al Consiglio deliberare a maggioranza qualificata sulla

misura. Il Parlamento potrà presentare al Consiglio la propria posizione qualora

ritenga che una proposta avanzata dalla Commissione in virtù di un atto di base

adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del TCE (procedura di

codecisione) eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base;

− procedura di regolamentazione con controllo 37: è la procedura utilizzata “quando un

atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del TCE [cosiddetta

codecisione, corrispondente all’attuale procedura legislativa ordinaria disciplinata

dall’art. 294 del TFUE] prevede l'adozione di misure di portata generale intese a

modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi

elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali”. Il

parere del Comitato è formulato a maggioranza qualificata. Qualora le misure siano

conformi al parere del comitato, il Parlamento europeo o il Consiglio “possono

opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a

motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla

37 Articolo 5 bis della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999

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Commissione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il

progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i

principi di sussidiarietà o di proporzionalità”. Nel caso, al contrario, le misure

proposte non siano conformi al parere del comitato – fermo restando la possibilità

per il Parlamento europeo di opporsi alla loro adozione adducendo i motivi di cui

sopra – il Consiglio può opporsi a maggioranza qualificata al progetto di misure. Tale

potere deriva evidentemente dal fatto che è il Consiglio a conferire “alla

Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che

stabilisce” 38;

− procedura di salvaguardia 39: si applica allorché l’atto di base conferisce alla

Commissione la competenza di decidere su misure di salvaguardia. Non è prevista la

costituzione di un comitato, ma la Commissione può decidere di consultare gli Stati

membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso. Il Consiglio, a maggioranza

qualificata, può decidere diversamente da quanto proposto.

Da quanto illustrato, appare subito evidente come il campo di applicazione della procedura

di regolamentazione con controllo trovi numerose coincidenze con l’ambito che il TFUE

riserva agli atti delegati che, in tale ottica, costituirebbero una tipologia di atti esecutivi

sottratti al controllo diretto degli Stati membri.

38 v. nota n. 16.

39 Articolo 6 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999.

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L’iter di emanazione del nuovo regolamento sulla comitologia – più precisamente, il TFUE

parla di “regolamenti” al plurale – è stato piuttosto travagliato, a causa degli evidenti

interessi contrastanti che le Istituzioni europee riversavano nel provvedimento.

La proposta avanzata dalla Commissione 40 (risalente al 9 marzo 2010), pur prevedendo solo

due tipologie di procedure così come il regolamento successivamente approvato, risultava

senz’altro meno complessa rispetto a quest’ultimo, a causa proprio delle richieste di

emendamento – avanzate Parlamento europeo e Consiglio in fase di procedura legislativa –

tendenti ad affermare da una parte un ruolo meno passivo del legislatore nella adozione

degli atti di esecuzione, dall’altra un maggior controllo sull’operato della Commissione.

Il risultato finale è pertanto un regolamento che, nonostante risponda all’obiettivo di

semplificare il quadro complessivo della comitologia, introduce comunque degli elementi di

complicazione le cui ripercussioni dovranno essere valutate con il tempo.

Come si diceva, il nuovo regolamento sulla comitologia prevede due sole tipologie di

procedure con distinti ambiti di esecuzione:

− procedura d’esame: si applica per l’adozione di atti di esecuzione di portata generale

e di altri atti di esecuzione riguardanti, tra l’altro, programmi con implicazioni

sostanziali, la politica agricola comune e la politica comune della pesca, nonché

l’ambiente, la sicurezza e la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli

40 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi

generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [COM(2010)83 del 9/03/2010].

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animali o delle piante. È evidente l’interesse del Legislatore, in particolar modo del

Consiglio (e quindi degli Stati membri), a voler prevedere che l’ambito della

procedura di esame sia esteso espressamente ai “programmi con implicazioni

sostanziali”, così da riservarsi una maggior possibilità di intervento;

− procedura consultiva: prevede un campo di applicazione ‘residuale’, essendo

utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione che non rientrano nell’ambito della

procedura di esame. Può tuttavia applicarsi, in casi debitamente giustificati, anche in

sostituzione della procedura di esame.

Per facilitare l’allineamento degli atti di base esistenti al nuovo sistema di comitologia, viene

contestualmente previsto un adattamento automatico dei vecchi procedimenti ai nuovi: in

tal modo, ferma restando la procedura consultiva, alle procedure di gestione e di

regolamentazione si sostituisce la sola procedura d’esame.

Rispetto alla decisione del 1999, il nuovo regolamento introduce in modo esplicito, tra le

disposizioni comuni, norme che da un lato consentono la possibilità di un approfondimento

del progetto di atto di esecuzione da parte del comitato (attraverso una tempistica

chiaramente scandita e adeguata allo scopo) 41, dall’altro riscontrano l’esigenza di soluzioni

condivise tra rappresentanti degli Stati membri e Commissione 42.

41 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 3, paragrafo 3, comma 2: “Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine non inferiore a quattordici giorni dalla presentazione del progetto di atto di esecuzione e del progetto di ordine del giorno al comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto di atto di esecuzione entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione. I termini sono proporzionati e offrono ai membri

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Nel merito della procedura consultiva 43, non si rilevano cambiamenti di rilievo rispetto a

quanto stabilito dalla decisione 1999/468/CE: il comitato emette il proprio parere

(eventualmente procedendo a votazione, nel qual caso è richiesta la maggioranza semplice

dei membri), ma la Commissione – pur dovendo tenere nella massima considerazione il

parere del comitato – decide autonomamente gli atti da adottare.

Rappresenta di per sé una novità, al contrario, la procedura d’esame 44, che sostituisce di

fatto le preesistenti procedure di gestione e di regolamentazione.

Al di là del differente sistema di ponderazione utilizzato per le votazioni a maggioranza

qualificata 45, vale la pena soffermarsi sull’eventualità che il comitato emetta un parere

negativo o non si esprima affatto 46.

del comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione”.

42 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 3, paragrafo 4, comma 2: “Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Il presidente informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato”.

43 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 4.

44 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 5.

45 -

46 L’articolo 5, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 182/2011 prevede che la Commissione, in caso il comitato

esprima parere favorevole, adotti l’atto. Tuttavia, una comunicazione comune delle tre Istituzioni europee dà la possibilità alla Commissione, in casi eccezionali, di valutare eventuali nuove circostanze venutesi a determinare dopo il voto del comitato e di decidere di non adottare l’atto.

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In quest’ultimo caso la Commissione può decidere o meno di adottare il progetto di atto di

esecuzione, a meno che non si ricada nelle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, comma

2 47.

Si evidenzia, riguardo a tali eccezioni, la novità costituita dall’introduzione della maggioranza

semplice tra i sistemi di voto adottati nella comitologia: a differenza del passato, infatti, nel

caso il comitato non esprima alcun parere, il nuovo regolamento prevede che una proposta

di atto di esecuzione (salvo casi particolari previsti all’articolo 5, paragrafo 5) non possa

essere adottata dalla Commissione qualora “la maggioranza semplice dei componenti del

comitato sia contraria”.

Viene in tal modo limitata la possibilità di manovra dell’Esecutivo che, ai sensi della decisione

1999/468/CE, aveva la possibilità di decidere in maniera indipendente se adottare o meno

una proposta di atto sul quale il comitato non aveva espresso alcun parere.

La sopracitata disposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, comma 2 va letta, peraltro, in

combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b 48 (Disposizioni transitorie:

adattamento degli atti di base esistenti), che ne esclude l’applicazione nei casi in cui l’atto di

47 “Fatto salvo l'articolo 7, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione nel caso in cui:

– tale atto riguardi la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia; – l'atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere; – la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia contraria.

48 “qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE, si applica la

procedura d’esame di cui all’articolo 5 del presente regolamento, fatta eccezione per l’articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma”.

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base preveda il ricorso alla procedura di gestione di cui alla decisione 1999/468/CE, cioè alla

procedura generalmente utilizzata per l’adozione di atti relativi all’applicazione della PAC.

Si fa notare, al riguardo, la perdurante differenziazione che viene in tal modo mantenuta

(almeno per gli atti di base già adottati) tra procedura di gestione e procedura di

regolamentazione che, in linea generale, vengono invece fatte confluire nella medesima

procedura d’esame.

Se, invece, il comitato esprime parere contrario, la Commissione – qualora dovesse rilevare

motivi di necessità per l’adozione dell’atto – ha la facoltà di rivolgersi ad un comitato di

appello 49.

Tale comitato rappresenta una sorta di ultima istanza per la Commissione, che dovrà

necessariamente attenersi al parere (favorevole o contrario) da questo emesso. Qualora,

invece, non fosse espresso alcun parere, viene lasciata all’Esecutivo la decisione di adottare

o meno l’atto. In ambito di comitato di appello, la contrarietà all’adozione del progetto di

atto di esecuzione formulata dalla maggioranza semplice dei suoi componenti non osta

all’adozione dello stesso.

Il nuovo regolamento prevede – in alternativa al ricorso al comitato di appello

successivamente al parere negativo del comitato d’esame – che la Commissione possa

adottare prontamente il progetto di atto “per evitare il verificarsi di crisi significative dei

49 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 6.

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mercati nel settore dell'agricoltura” 50: in tal caso l’atto dovrà essere trasmesso

immediatamente dopo al comitato di appello, che emetterà un parere vincolante 51. La

mancanza di parere è equiparata al parere positivo: anche in questa circostanza, pertanto, la

contrarietà della maggioranza semplice non osta all’adozione dell’atto.

Qualora sia previsto nell’atto di base, la Commissione adotta atti di esecuzione

immediatamente applicabili 52, prevedendo solo successivamente l’inoltro al comitato

(consultivo o d’esame). Nel caso il parere espresso dal comitato d’esame sia negativo, la

Commissione abroga immediatamente l’atto già in vigore; in caso contrario, invece, tali atti

rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

Appare di una certa rilevanza, nel merito dell’articolo 8, la disposizione che prevede l’invio

del progetto di atto al comitato competente “al massimo quattordici giorni dopo la sua

adozione”: la Commissione - qualora ciò sia previsto nell’atto di base - viene di fatto

autorizzata ad adottare atti di esecuzione aventi vigenza di pochi giorni, senza alcun

controllo da parte degli Stati membri (si tratterebbe, in sostanza, di una sorta di decreto

legge di brevissima durata).

50 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 7.

51 In caso di adattamento degli atti di base esistenti, l’articolo 7 del Reg. (UE) n. 182/2011 si applica

solo alle procedure di gestione.

52 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 8.

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Il regolamento sulla comitologia conferma poi l’ampia informazione data ai lavori dei

comitati 53 e ribadisce la possibilità per il Legislatore di “comunicare alla Commissione di

ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri di esecuzione

previsti nell’atto di base” 54. In tale evenienza, “la Commissione riesamina il progetto di atto

di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il

Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione”.

La comunicazione effettuata dal Legislatore per muovere obiezioni ad un progetto di atto di

esecuzione riveste, pertanto, una valenza ben diversa dall’obiezione prevista per gli atti

delegati.

È evidente, al riguardo, il ruolo marginale assegnato a Parlamento europeo e Consiglio

sull’operato dei comitati: la competenza degli atti di esecuzione è, d’altro canto, affidata alla

sola Commissione (sotto il controllo degli Stati membri) dallo stesso TFUE, che demanda al

Legislatore esclusivamente il compito di dettare le regole della comitologia, nonché di

emanare gli atti che conferiscono il potere di esecuzione (gli atti di base, appunto).

53 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 10.

54 Reg. (UE) n. 182/2011, articolo 11. Nella proposta di regolamento predisposta dalla Commissione, il

Legislatore non aveva alcun potere di intervento sulla produzione di atti esecutivi: la disposizione è stata introdotta a seguito della pressante azione esercitata dal Parlamento europeo, come si può ricavare, ad esempio, dalla motivazione al parere della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, destinata alla commissione giuridica, sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione [2010/0051(COD) del 5 maggio 2011]: “Infine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio dovrebbero essere in grado di fare opposizione a un progetto di misura di esecuzione che contrasti l’intenzione dei colegislatori”.

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Allegato 1

Articolo 290

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;

b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

Articolo 291

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per

l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti

giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla

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Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli

24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante

regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole

e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

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Allegato 2

COMMON UNDERSTANDING

This consolidated text on the draft Common Understanding is the result of two extensive discussions in the Mertens Group. The last meeting clearly showed what are the real issues at stake for Member States. These issues have been taken on board, notably: - the standard recital referring to the consultation of experts; - a reinforced reference to the Commission’s Communication of December 2009; - a stronger paragraph 4 on the consultations by the Commission in the preparation of

drawing-up delegated acts - a compromise formulation for the scope (in paragraph 3) - the provision of more flexibility regarding the duration, by including the words ‘in

principle’ Since the essential elements mentioned by Member States are firmly integrated in the text, and since further discussions will probably only move us further away from an agreement amongst ourselves and between the three institutions, COREPER will be invited to endorse this Common Understanding. I am confident that this text will also be acceptable to the Commission and the European Parliament.

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Draft Common Understanding 06/12/2010

I. Scope and general principles

1. Taking into account the commitments mentioned by the Commission in the communication of 9 December 2009, this Common Understanding builds further on that communication and streamlines the practice established thereafter by the European Parliament and the Council. It sets out the practical arrangements and agreed clarifications and preferences applicable to delegations of legislative power under Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), in accordance with the objectives, content, scope and duration of a delegation must be expressly defined in each legislative act making a delegation (hereinafter "the basic act").

2. In exercising their powers and in compliance with the procedures laid down in the

TFEU, the three Institutions shall cooperate throughout the procedure with a view to a smooth exercise of delegated power and an effective control of this power by the European Parliament and the Council. To this effect, appropriate contacts at administrative level shall be established.

3. The Institutions concerned, depending on the procedure for the adoption of the basic

act, undertake to refer as far as possible to the standard clauses annexed to this Common Understanding when proposing or making delegations of power under Article 290 TFEU.

II. Consultations in the preparation and drawing-up of delegated acts

4. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, will ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and the Council and carry out in advance and in a transparent way appropriate consultations, including at expert level. The European Parliament

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and the Council shall indicate to the Commission their respective functional mailboxes to be used for the transmission of documents relating to these consultations.

III. Arrangements for the transmission of documents and computation of time periods

5. By way of an appropriate mechanism, the Commission shall officially transmit the delegated acts to the European Parliament and the Council. Classified documents shall be processed in accordance with internal administrative procedures drawn up by each institution with a view to providing all the requisite guarantees.

6. In order to ensure that the European Parliament and the Council are able to exercise the rights provided for in Article 290 TFEU within the time limits laid down in each basic act, the Commission shall not transmit any delegated acts during the following periods:

- From 22 December until 6 January.

- From [1 July until 15 July] [15 July until 20 August].

These periods shall only apply when the period of objection is based on paragraph 10.

These periods shall not apply for delegated acts adopted under the urgency procedure, as set out in part VI of this Common Understanding. In the event that a delegated act is adopted under the urgency procedure during these periods, the time limit for objection provided for in the basic act shall start to run only when this period is finished.

The three institutions shall agree by 1 October 2013 on an arrangement for the notification of delegated acts during the European Elections in 2014.

7. The period for expressing objections shall start when all official language versions of

the delegated act have been received by the European Parliament and the Council. IV. Duration of the delegation

8. The basic act may empower the Commission to adopt delegated acts for an undetermined or determined period of time.

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9. Where a determined period of time is provided, the basic act should in principle provide for the delegation of power to be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes the extension not later than three months before the end of each period. The Commission shall draw up a report in respect of the delegated power not later than nine months before the end of each period. This paragraph does not affect the European Parliament or the Council’s right of revocation.

V. Periods for objection by the European Parliament and Council

10. Without prejudice to the urgency procedure, the period for objection defined on a case-by-case basis in each basic act should in principle be of two months, and not less than that, extendable by two months at the initiative of the European Parliament or the Council.

11. However, the delegated act may be published in the Official Journal of the European

Union and enter into force before the expiry of that period if the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.

VI. Urgency procedure

12. An urgency procedure should be reserved for exceptional cases, such as security and safety matters, the protection of health and safety, or external relations, including humanitarian crises. The European Parliament and the Council should justify the choice of an urgency procedure in the basic act. The basic act shall specify the cases in which the urgency procedure shall be used.

13. The Commission undertakes to keep the European Parliament and the Council fully

informed about the possibility of a delegated act being adopted under the urgency procedure. As soon as the Commission services foresee such a possibility, they shall informally forewarn the secretariats of the European Parliament and the Council via the functional mailboxes mentioned in point 4.

14. A delegated act adopted under the urgency procedure shall enter into force without

delay and apply as long as no objection is expressed within the period provided for in the basic act. If an objection is expressed, the Commission shall repeal the act without

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delay following the notification by the European Parliament or the Council of the decision to object.

15. When notifying a delegated act under the urgency procedure to Parliament and the Council, the Commission shall state the reasons for its use.

VII. Publication in the Official Journal

16. Delegated acts shall be published in the L series of the Official Journal of the European Union only after the expiry of the period for objection, with the exception of paragraph 11 above. Delegated acts adopted under the urgency procedure shall be published without delay.

17. Without prejudice to Article 297 TFEU, decisions by the European Parliament or

Council to revoke a delegation, to object to a delegated act adopted under the urgency procedure or to oppose the tacit renewal of a delegation of power shall also be published in the L series of the Official Journal of the European Union. A decision to revoke shall enter into force the day following its publication of the decision in the Official Journal of the European Union.

18. The Commission shall also publish in the Official Journal of the European Union the

decisions repealing delegated acts adopted under the urgency procedure. VIII. Mutual exchange of information, in particular in the event of a revocation

19. When exercising their rights in applying the conditions laid down in the basic act, the European Parliament and the Council will inform each other and the Commission.

20. When either the European Parliament or the Council initiates a procedure which could

lead to the revocation of a delegation, it will inform the other two institutions at the latest one month before taking the decision to revoke.

Done at Brussels, on the X day of X in the year two thousand and ten. For the European Parliament

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The President For the Council The President For the European Commission The President

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Annex: standard clauses

Recital:

In order to [objective], the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of [content and scope]. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.

Article(s) delegating power The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article a concerning [content and scope]. Supplementary paragraph to be added where urgency procedure applies: Where, in the case of [content and scope], imperative grounds of urgency so require, the procedure provided for in Article b shall apply to delegated acts adopted pursuant to this Article.

Article a Exercise of the delegation

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.

2. [duration]

Option 1: The delegation of power referred to in Article[s] shall be conferred for an indeterminate period of time from the (*)

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Option 2: The delegation of power referred to in Article[s] shall be conferred on the Commission for a period of X years from (*).The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the X-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Option 3: The delegation of power referred to in Article[s] shall be conferred on the Commission for a period of X years from (*)

(*) Date of entry into force of the basic legislative act or from any other date set by the legislator.

3. The delegation of powers referred to in Articles … may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force. 4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.

5. A delegated act adopted pursuant to Article … shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of 2 months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by [2 months] at the initiative of the European Parliament or the Council.

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Supplementary article to be added where urgency procedure applies:

Article b Urgency procedure

1. Delegated acts adopted under this Article shall enter into force without delay and shall apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2. The notification of a delegated act to the European Parliament and to the Council shall state the reasons for the use of the urgency procedure. 2. Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in accordance with the procedure referred to in Article a (5). In such a case, the Commission shall repeal the act without delay following the notification of the decision to object by the European Parliament or the Council.

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Allegato 3

REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 55,

considerando quanto segue:

1. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi atti («atti di base») devono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze di cui agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio.

2. Spetta al legislatore, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), la decisione, con riguardo ad ogni atto di base, se conferire competenze di esecuzione alla Commissione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, di detto trattato.

3. Finora l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stato disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio 56.

4. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone adesso che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

5. Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del TFUE, sia l’esperienza acquisita e la prassi in uso per l’attuazione della decisione 1999/468/CE.

6. Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

7. Se del caso, il meccanismo di controllo dovrebbe includere il rinvio ad un comitato di appello che dovrebbe riunirsi al livello adeguato.

55 Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2011. 56 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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8. Per motivi di semplificazione la Commissione dovrebbe esercitare le competenze di esecuzione secondo una delle due sole procedure, vale a dire la procedura consultiva o la procedura d’esame.

9. Allo scopo di semplificare ulteriormente, ai comitati si dovrebbero applicare norme procedurali comuni, incluse le disposizioni fondamentali riguardanti il loro funzionamento e la possibilità di esprimere un parere con procedura scritta.

10. È opportuno stabilire i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l’adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione. Per conseguire una maggiore coerenza, i requisiti procedurali dovrebbero essere proporzionati alla natura e all’impatto degli atti di esecuzione da adottare.

11. La procedura d’esame si dovrebbe applicare in particolare all’adozione di atti di portata generale intesi ad attuare gli atti di base e di atti di esecuzione specifici con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura dovrebbe garantire che gli atti di esecuzione non possano essere adottati dalla Commissione se non sono conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali dovrebbero potersi applicare per un periodo di tempo limitato. La procedura dovrebbe altresì garantire che, qualora il comitato non esprima un parere, la Commissione possa rivedere il progetto di atti di esecuzione, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

12. Laddove l’atto di base conferisca competenze di esecuzione alla Commissione relativamente a programmi con implicazioni di bilancio considerevoli o destinati a paesi terzi si dovrebbe applicare la procedura d’esame.

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13. Il presidente di un comitato dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato o al comitato di appello e dovrebbe spiegare in quale modo si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche. A tal fine, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle opinioni espresse in seno al comitato o al comitato di appello sul progetto di misure definitive antidumping o compensative.

14. Nell’esaminare l’adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell’ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l’adeguatezza di un atto di esecuzione.

15. È opportuno, come regola generale, applicare la procedura consultiva in tutti gli altri casi o nei casi in cui essa sia considerata più appropriata.

16. Dovrebbe essere possibile, laddove ciò sia previsto in un atto di base, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza.

17. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tempestivamente e regolarmente informati dei lavori dei comitati.

18. Il Parlamento europeo o il Consiglio dovrebbero poter indicare in qualsiasi momento alla Commissione che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell’atto di base, tenendo presenti il loro diritto di controllo della legittimità degli atti dell’Unione.

19. Dovrebbe essere assicurato l’accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 57.

20. La Commissione dovrebbe tenere un registro che contenga le informazioni relative ai lavori dei comitati. Pertanto, le norme relative alla protezione dei documenti classificati applicabili alla Commissione dovrebbero applicarsi altresì all’uso del registro.

21. La decisione 1999/468/CE dovrebbe essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, dovrebbero essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE dovrebbero essere mantenuti provvisoriamente ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

22. Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione relative all’attuazione delle norme di concorrenza, previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

57

GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

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Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità applicabili ove un atto giuridicamente vincolante dell’Unione («atto di base») individui la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richieda che l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione sia soggetta al controllo degli Stati membri.

Articolo 2

Scelta delle procedure

1. Un atto di base può prevedere l’applicazione della procedura consultiva o della procedura d’esame tenendo presente la natura o l’impatto degli atti di esecuzione richiesti.

2. La procedura d’esame si applica, in particolare, per l’adozione di:

a) atti di esecuzione di portata generale;

b) altri atti di esecuzione riguardanti:

i) programmi con implicazioni sostanziali; ii) la politica agricola comune e la politica comune della pesca; iii) l’ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

iv) la politica commerciale comune;

v) la fiscalità.

3. La procedura consultiva si applica, come regola generale, per l’adozione di atti di esecuzione che non rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 2. Tuttavia, la procedura consultiva può applicarsi per l’adozione degli atti di esecuzione previsti dal paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. Le disposizioni comuni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure di cui agli articoli da 4 a 8. 2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato. 3. Il presidente sottopone al comitato il progetto di atto di esecuzione che deve essere adottato dalla Commissione. Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine non inferiore a quattordici giorni dalla presentazione del progetto di atto di esecuzione e del progetto di ordine del giorno al comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto di atto di esecuzione entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione. I termini sono proporzionati e offrono ai membri del comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione. 4. Fino a quando il comitato non esprime un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di atto di esecuzione. Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Il presidente informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato.

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5. In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere l’opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri del comitato il progetto di atto di esecuzione e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione dell’urgenza della questione in esame. Si presume che qualsiasi membro del comitato che non si sia opposto al progetto di atto di esecuzione o che non si sia esplicitamente astenuto dal votarlo entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente approvato il progetto di atto di esecuzione. Salvo disposizione contraria nell’atto di base, la procedura scritta è conclusa senza esito quando, entro il termine di cui al primo comma, il presidente lo decida o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole. 6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. I membri del comitato hanno il diritto di chiedere che la loro posizione figuri a verbale. Il presidente invia senza indugio il processo verbale ai membri del comitato. 7. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a un comitato di appello. Il comitato di appello adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta della Commissione. Qualora una questione sia sottoposta al comitato di appello, esso si riunisce non prima di quattordici giorni, salvo in casi debitamente giustificati, e non oltre sei settimane dopo la data del rinvio. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato di appello esprime il suo parere entro due mesi dalla data del rinvio. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di appello. Il presidente fissa la data della riunione del comitato di appello in stretta cooperazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato. Entro il 1° aprile 2011 la Commissione convoca la prima riunione del comitato di appello al fine di adottare il suo regolamento interno.

Articolo 4

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri.

2. La Commissione decide sul progetto di atto di esecuzione da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere espresso.

Articolo 5

Procedura d’esame

1. Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea e, ove applicabile, dall’articolo 238, paragrafo 3, TFUE, per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri all’interno del comitato sono ponderati nel modo stabilito nei suddetti articoli.

2. Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.

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3. Fatto salvo l’articolo 7, se il comitato esprime un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Qualora ritenga che sia necessario un atto di esecuzione, il presidente può sottoporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato entro due mesi dalla presentazione del parere negativo, ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dalla suddetta presentazione al comitato di appello per una nuova delibera. 4. Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, tranne nel caso di cui al secondo comma. Se la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione, il presidente può presentare al comitato una versione modificata dello stesso. Fatto salvo l’articolo 7, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione nel caso in cui: a) tale atto riguardi la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia; b) l’atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere; oppure c) la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia contraria. In uno qualsiasi dei casi di cui al secondo comma, qualora si ritenga che un atto di esecuzione sia necessario, il presidente può sottoporre una versione modificata di tale atto allo stesso comitato entro due mesi dal voto ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dal voto al comitato di appello per una nuova delibera. 5. In deroga al paragrafo 4, la seguente procedura si applica per l’adozione del progetto di misure definitive antidumping o compensative, qualora non sia espresso alcun parere da parte del comitato e la maggioranza semplice dei suoi membri si opponga al progetto di atto di esecuzione. La Commissione svolge consultazioni con gli Stati membri. Entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la riunione del comitato, la Commissione informa i membri del comitato dei risultati di tali consultazioni e sottopone al comitato di appello un progetto di atto di esecuzione. In deroga all’articolo 3, paragrafo 7, il comitato di appello si riunisce entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la presentazione del progetto di atto di esecuzione. Il comitato di appello esprime il suo parere conformemente all’articolo 6. I termini stabiliti nel presente paragrafo non pregiudicano l’esigenza di rispettare le scadenze fissate negli atti di base pertinenti.

Articolo 6

Rinvio al comitato di appello

1. Il comitato di appello esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’articolo 5, paragrafo 1. 2. Fino a quando un parere non è espresso, ogni membro del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto di esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no. Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello. Il presidente informa il comitato di appello del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato di appello. 3. Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione. Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione.

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Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. 4. In deroga al paragrafo 3, per l’adozione di misure definitive multilaterali di salvaguardia, in mancanza di un parere positivo votato con la maggioranza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la Commissione non adotta il progetto di misure. 5. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° settembre 2012 il comitato di appello esprime il proprio parere sul progetto di misure definitive antidumping o compensative a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 7

Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali

In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione, nel caso in cui esso debba essere adottato senza indugio per evitare il verificarsi di crisi significative dei mercati nel settore dell’agricoltura o di un rischio agli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE.

In questo caso, la Commissione presenta immediatamente l’atto di esecuzione adottato al comitato di appello. Qualora quest’ultimo esprima un parere negativo sull’atto di esecuzione adottato, la Commissione abroga immediatamente tale atto. Qualora il comitato di appello esprima un parere positivo o non sia espresso alcun parere, l’atto di esecuzione rimane in vigore.

Articolo 8

Atti di esecuzione immediatamente applicabili

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, che si debba applicare il presente articolo.

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che è immediatamente applicabile senza previa presentazione ad un comitato e rimane in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che l’atto di base preveda altrimenti.

3. Al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, il presidente sottopone l’atto di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere.

4. Laddove si applica la procedura d’esame, nel caso in cui il comitato presenti un parere negativo, la Commissione abroga immediatamente l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2.

5. Nei casi in cui la Commissione adotti misure provvisorie antidumping o compensative, si applica la procedura di cui al presente articolo. La Commissione adotta tali misure dopo aver consultato o, in casi di estrema urgenza, avere informato gli Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni si svolgono al più tardi nei dieci giorni successivi alla notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

Articolo 9

Regolamento interno

1. Ogni comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo da redigersi ad opera della Commissione previa consultazione con gli Stati membri. La Commissione pubblica tale regolamento di procedura tipo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti e le norme sulla protezione dei dati applicabili alla Commissione.

Articolo 10

Informazioni sui lavori dei comitati

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

a) un elenco dei comitati;

b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;

c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;

d) i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere;

e) i risultati delle votazioni;

f) i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati;

g) le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della Commissione; nonché

h) i dati statistici sul lavoro dei comitati.

2. La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.

4. Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti.

5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro.

Articolo 11

Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio

Nel caso in cui l’atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

Articolo 12

Abrogazione della decisione 1999/468/CE

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

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Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

Articolo 13

Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti

1. Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento prevedano l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 4 del presente regolamento;

b) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del presente regolamento, fatta eccezione per l’articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma;

c) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del presente regolamento e si considera che l’atto di base preveda che, in assenza di un parere, la Commissione non possa adottare il progetto di atto di esecuzione, come previsto all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b);

d) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 6 della decisione 1999/468/CE, si applica l’articolo 8 del presente regolamento;

e) qualora l’atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE, si applicano gli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

2. Gli articoli 3 e 9 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1.

3. L’articolo 7 del presente regolamento si applica solo alle procedure vigenti che fanno riferimento all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

4. Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo non pregiudicano la natura degli atti pertinenti.

Articolo 14

Regime transitorio

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla decisione 1999/468/CE.

Articolo 15

Clausola di riesame

Entro il 1 o marzo 2016, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente J. BUZEK MARTONYI J.

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Allegato 4

Nuove regole di comitologia (art. 291 TFUE) 1

La Commissione propone un progetto di atto di esecuzione

Se il progetto di atto ha portata generale, ovvero riguarda:

⋅ programmi con implicazioni sostanziali

⋅ agricoltura e pesca

⋅ ambiente, protezione della salute umana, animale e delle piante

⋅ commercio

⋅ tassazione

Comitato di esame, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, emette il proprio parere a maggioranza qualificata

Parere

favorevole:

la Commissione adotta il progetto di atto

Nessun parere:

la Commissione può adottare il progetto di atto a meno che

⋅ gli atti riguardano la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia

⋅ l’atto di base così prevede

⋅ la maggioranza semplice dei componenti del comitato è contraria

In tali casi la Commissione può o sottoporre il progetto di atto entro 1 mese al comitato di appello, ovvero sottoporre al comitato entro 2 mesi un testo emendato. Procedure particolari sono previste per l’adozione di misure definitive antidumping o compensative *

Come regola generale, per tutti gli

altri progetti di atti

Comitato consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, emette il proprio parere a maggioranza semplice

La Commissione adotta l’atto, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato

Parere contrario:

⋅ la Commissione sottopone il progetto di atto entro 1 mese al comitato di appello, ovvero

⋅ sottopone entro 2 mesi un testo emendato **

Comitato di appello, composto da rappresentanti degli SM a livello adeguato e presieduto dalla Commissione, vota a maggioranza qualificata

Parere favorevole:

la Commissione adotta il progetto di atto

Nessun parere:

la Commissione può adottare il progetto di atto, salvo che non riguardi misure definitive multilaterali di salvaguardia, nel qual caso in mancanza di un parere favorevole votato dalla maggioranza qualificata la Commissione non può adottare l’atto

Parere contrario:

la Commissione non può adottare l’atto

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1 documento Presse 23, 6378/11, del Consiglio dell’Unione europea del 14 febbraio 2011 * Per gli atti di base, adottati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla comitologia,

che fanno riferimento alla procedura di gestione (è generalmente il caso dei comitati che si occupano di agricoltura) in caso di mancanza di parere la Commissione può decidere autonomamente se adottare o meno l’atto, indipendentemente dal ricorrere di una delle eventualità riportate.

** In ogni caso, Commissione può adottare il progetto di atti, nel caso in cui essi debbano essere

adottati prontamente per evitare di creare turbolenze significative dei mercati nel settore dell'agricoltura o di mettere a rischio gli interessi finanziari dell'Unione. In questo caso, la Commissione presenta immediatamente gli atti adottati al comitato di appello. Qualora quest'ultimo emetta un parere negativo sugli atti adottati, la Commissione li abroga immediatamente. Qualora il comitato di appello emetta un parere positivo o non emetta alcun parere, gli atti in questione rimangono in vigore.

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Allegato 5

Atti di base del comparto agricolo che dovranno essere adattati all’articolo 290 del TFUE

Titolo dell’atto Termine di

presentazione della

proposta

1 Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

23/09/2010

2 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

30/09/2010

3 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

30/09/2010

4 Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

1° quadrimestre 2011

5 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

4° quadrimestre 2010

6 Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007 , recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola

4° quadrimestre 2010

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comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

7 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

4° quadrimestre 2010

8 Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Sarà abrogato con l’allineamento del Reg. 1290/2005

9 Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 , relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

4° quadrimestre 2010

10 Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

4° quadrimestre 2010

11 Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006 , recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

4° quadrimestre 2010

12 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

4° quadrimestre 2010

13 Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il

4° quadrimestre 2011 (ex-PRAC)

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regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

14 Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008 , relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (Versione codificata)

4° quadrimestre 2010

15 Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

Sarà abrogato dal nuovo regolamento sull’OCM unica

16 Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate

Metà 2011 - PAC post 2013

17 Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

Metà 2011

18 Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune

Metà 2011 - PAC post 2013

19 Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006 , relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)

Metà 2011

20 Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

Metà 2011

21 Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi

Metà 2011 - PAC post 2013

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nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

22 Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009 , che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (Versione codificata)

Metà 2011

23 Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Settembre 2010

24 Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008 , relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

Sarà abrogato con l’allineamento del Reg. 1290/2005

25 Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea

4° quadrimestre 2011

26 Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

4° quadrimestre 2011

27 Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agromonetario dell'euro

4° quadrimestre 2011 - PAC post 2013

28 Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

4° quadrimestre 2011 (ex-PRAC)

29 Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

4° quadrimestre 2011 (ex-PRAC)

30 Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, 4° quadrimestre 2011

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concernente il miele

31 Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

4° quadrimestre 2011

32 Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

4° quadrimestre 2011

33 Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

4° quadrimestre 2011

34 Regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio del 20 febbraio 1989 relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei

4° quadrimestre 2011

35 Regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

4° quadrimestre 2011

36 Regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11 e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer

4° quadrimestre 2011 – potrebbe essere obsoleto – da confermare

37 Regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia- Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

4° quadrimestre 2011 – potrebbe essere obsoleto – da confermare

38 Regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, 4° quadrimestre 2011

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recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dell'altro

39 Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui

4° quadrimestre 2011

40 Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

4° quadrimestre 2011 – potrebbe essere obsoleto – da confermare

41 Regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio del 12 dicembre 1996 che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

4° quadrimestre 2011 – potrebbe essere obsoleto – da confermare

42 Regolamento (CE) n. 2005/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria

4° quadrimestre 2011

43 Regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Libano

4° quadrimestre 2011

44 Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

4° quadrimestre 2011

45 Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che 4° quadrimestre 2011

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stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni

– potrebbe essere obsoleto – da confermare

46 Regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio del 29 luglio 1999 relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco

4° quadrimestre 2011 – potrebbe essere obsoleto – da confermare

47 Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

4° quadrimestre 2011

48 Regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio, del 12 ottobre 2006 , relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità

4° quadrimestre 2011

49 Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009 , recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

4° quadrimestre 2011