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CNA INTERPRETA
L’art. 62 del L’art. 62 del “decreto “decreto
liberalizzazioni”liberalizzazioni”
Checklist criticità Checklist criticità e possibili e possibili proposteproposte
A cura di
Avv. Roberta Righi
Cna Interpreta
Roma,
19 Aprile 2012
Roma, 19 Aprile 2012 2
Gli elementi positivi Gli elementi positivi
La conferma e la riproposizione del necessario rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni che debbono regolare i rapporti commerciali e che possono tutelare meglio i piccoli imprenditori nella filiera dei prodotti agricoli e alimentari.
La riaffermazione del divieto di comportamenti scorretti e sleali, rafforzata dalla previsione di sanzioni per l’ipotesi di violazione di questi principi.
Roma, 19 Aprile 2012 3
Le criticità – Gli elementi di discussione Le criticità – Gli elementi di discussione
La obbligatorietà della forma scritta
Il contenuto obbligatorio a pena di nullità
Nullità rilevabile d’ufficio dal Giudice
Termini di pagamento imposti
Interessi di mora automatici maggiorati di due punti percentuali
Sanzioni a carico dei contraenti per il mancato rispetto degli obblighi
Sanzioni a carico del debitore per il mancato rispetto dei termini di pagamento
Possibilità di azione inibitoria in via cautelare da parte delle associazioni dei consumatori per la tutela degli interessi collettivi
Roma, 19 Aprile 2012 4
La forma scrittaLa forma scritta
L’art. 62, prevede al primo comma, la obbligatorietà della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.
La forma scritta, se da un lato introduce vantaggi di certezza della transazione e maggiore facilità di prova delle condizioni contrattuali in caso di controversia, pone anche possibili complicazioni in termini di maggiori adempimenti amministrativi.
Possibile propostaPossibile proposta: interpretazione autentica del significato di “forma scritta” che deve ricomprendere non solo il contratto nella sua forma più completa (utile per l’ipotesi di accordi-quadro), ma anche conferme d’ordine sottoscritte, fatture controfirmate e sottoscritte per accettazione (utili per l’ipotesi di vendite singole). In definitiva qualsiasi documento scritto che testimoni l’accordo delle parti dovrebbe essere considerato valido ai fini delle forma richiesta dall’art.62.
Roma, 19 Aprile 2012 5
Il contenuto obbligatorio Il contenuto obbligatorio
L’art. 62, comma 1, richiede che il contratto abbia un contenuto
minimo obbligatorio, costituito da:-Durata-Quantità e caratteristiche del prodotto-Prezzo-Modalità di consegna-Modalità di pagamento
Si tratta di condizioni che già connotano qualsiasi accordo contrattuale
di cessione di prodotti e che già possiamo trovare, nella maggior parte
dei casi, nella documentazione contabile (fatture).
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Nel dettaglio:
- La durata La durata ha in realtà senso solo se si tratti di rapporti continuativi. In
caso di vendite singole, la durata coincide con il tempo di consegna e/o
il tempo di pagamento. Una vera e propria clausola di durata si avrà
solo in un contratto quadro per la fornitura di prodotti.-Quantità e caratteristiche del prodotto Quantità e caratteristiche del prodotto sono elemento tipico e
necessario per identificare l’oggetto della cessione. Sono elementi già
presenti in qualsiasi fattura o documento accompagnatorio. -PrezzoPrezzo. Anche il prezzo è elemento tipico e necessario e non pone
particolari problematiche nelle vendite singole. Nelle vendite
continuative nell’ambito di un contratto quadro, la relativa clausola
dovrà essere formulata in termini generali facendo riferimento ad
esempio ai listini in vigore, ad un possibile incremento percentuale
annuale, a scalette sconti e così via.
Il contenuto obbligatorio Il contenuto obbligatorio
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Nel dettaglio:
-ModalitàModalità di consegnadi consegna. Da intendersi necessaria la indicazione del
tipo di consegna e cioè dalle modalità con cui la consegna viene
effettuata e quindi del mezzo utilizzato. Più in generale il riferimento
può essere anche ai termini di resa che, oltre ad indicare le modalità
del trasporto, definiscono, come è noto, anche la ripartizione di costi e
responsabilità (es. Franco Fabbrica) -Modalità di pagamentoModalità di pagamento. Nel caso di contratto quadro, sarà opportuno
indicare una clausola che contenga indicazione delle attuali modalità
di pagamento, facendo salva, se occorra, la facoltà delle parti di
regolare in maniera diversa le modalità nel corso della durata del
contratto
Il contenuto obbligatorio Il contenuto obbligatorio
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Termini di pagamento imposti Termini di pagamento imposti
Il 3° comma dell’art.62 indica termini legali obbligatori per i pagamenti,
distinguendo tra:-Merci deteriorabili; per le quali si prevedono 30 giorni massimo.-Tutte le altre merci, non deteriorabili; 60 giorni al massimo.
La previsione di sanzioni, anche particolarmente pesanti, per l’ipotesi di
mancato rispetto dei termini indicati, rende l’obbligo inderogabile dalle
parti (se non ovviamente in senso migliorativo per il creditore).
Si tratta di una disposizione che è molto più restrittiva di quella
comunitaria; la Direttiva 2011/7/UE infatti prevede una armonizzazione dei
termini di pagamento massimi a 60 giorni, con facoltà delle parti di
derogare, concordando per iscritto termini diversi. L’unico limite è quello
della palese iniquità a danno del creditore.
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Termini di pagamento imposti Termini di pagamento imposti
Il comma 3, modifica inoltre in senso peggiorativo, quanto era già
previsto all’art. 4 della legge 231/02: gli artt.3 e 4 di detta legge sono infatti
espressamente abrogati dal comma 11 dell’art. 62Possibile discriminazione rispetto a normative straniere, in particolare
quella comunitaria; possibile sottoposizione del contratto a normativa
straniera? Inderogabilità dell’art.62 rispetto alla normativa straniera? Possibile propostaPossibile proposta: Il comma 3 dell’art. 62 presenta possibili profili di
contrasto con la normativa comunitaria e potrebbe anche essere in
contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di iniziativa
economica. Modifica dell’articolo, almeno prevedendo derogabilità su
accordo delle parti.
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Interessi di mora automatici Interessi di mora automatici
Ancora, il 3° comma dell’art.62 prevede che gli interessi decorrano
automaticamente dal giorno successivo a quello di scadenza. Il saggio
degli interessi è maggiorato di due punti percentuali ed è inderogabile
La norma non lo indica espressamente, ma è da ritenere che il saggio di
base preso a riferimento sia quello degli interessi legali (ex art. 1284 c.c.)
applicati in generale per l’ipotesi di mora del debitore (attualmente è del
2,5%)
Per come è formulata la norma, è poi da ritenere che la inderogabilità
riguardi il saggio applicabile, e non l’applicazione degli interessi. Dunque gli
interessi possono essere fatti valere da chi vi abbia interesse ma non
devono obbligatoriamente essere calcolati e applicati.
Roma, 19 Aprile 2012 11
Il comma 5 dell’art. 62 prevede una sanzione amministrativa da Euro
516,00 fino a Euro 20.000,00 a carico del contraente, che non sia il
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 (forma
scritta e contenuto obbligatorio).
Il criterio per determinare l’entità della sanzione è riferito al valore dei beni
oggetto di cessione
Sanzioni a carico dei contraenti Sanzioni a carico dei contraenti
Il comma 6 dell’art. 62 prevede una sanzione amministrativa da Euro
516,00 fino a Euro 3.000,00 a carico del contraente, che non sia il
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2
(principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità)
Il criterio per determinare l’entità della sanzione è riferito al beneficio
ricevuto dal soggetto inadempiente.
Roma, 19 Aprile 2012 12
Sanzioni a carico del debitore Sanzioni a carico del debitore
Il comma 7 dell’art. 62 prevede invece una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 500,00 fino ad Euro 500.000,00 a carico del debitore che
non rispetti i termini di pagamento. L’entità viene determinata sulla base del
fatturato dell’azienda debitrice, la ricorrenza e misura dei ritardi.
La vigilanza è affidata alla Autorità Garante per la Concorrenza e il
Mercato.
L’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto
interessato; in questo ultimo caso, quali potrebbero essere i soggetti
interessati? Possibili terzi competitors dei contraenti?
Roma, 19 Aprile 2012 13
L’azione inibitoria delle associazioni dei L’azione inibitoria delle associazioni dei consumatori e delle rappresentanze imprenditoriali consumatori e delle rappresentanze imprenditoriali a livello nazionale a livello nazionale
Il comma 10 dell’art. 62 prevede anche la legittimazione delle associazioni
dei consumatori e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL o
comunque rappresentative a livello nazionale, a richiedere, a tutela degli
interessi collettivi, l’inibitoria ai comportamenti in violazione delle disposizioni
contenute in detto articolo.
L’inibitoria è ammessa anche in via d’urgenza con richiesta di
provvedimento cautelare ex art. 669-bis c.p.c.
Quali sono gli interessi collettivi tutelati, in particolare nel caso di azioni
promosse dalle associazioni dei consumatori, trattandosi di norme che
regolano rapporti tra imprese e non ricadono, se non indirettamente, sui
consumatori finali? Quali sono i limiti della legittimazione ad agire delle
associazioni dei consumatori e delle rappresentanze imprenditoriali?
Roma, 19 Aprile 2012 14
Le proposte in sintesi Le proposte in sintesi
La forma scrittaLa forma scritta: nelle modalità applicative, definizione ampia di forma
scritta, ricomprendendo qualsiasi documento che testimoni l’accordo tra le
parti e che abbia come oggetto il contenuto obbligatorio indicato sempre nel
comma 1. In subordine, ricomprendere almeno la conferma d’ordine o la
fattura sottoscritte per accettazione.
Interessi: Interessi: conferma del saggio legale come tasso di riferimento.
I termini di pagamentoI termini di pagamento: evidenziazione del possibile contrasto del comma 3
dell’art. 62 con la normativa comunitaria ed eventuali profili di
incostituzionalità, per la mancata previsione della possibilità per le parti di
derogare, al termine massimo di pagamento, con accordo scritto.