Costituzione della Repubblica lart. 7 I rapporti tra Stato e Chiesa.

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Costituzione della Repubblica l’art. 7 I rapporti tra Stato e Chiesa

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Costituzione della Repubblical’art. 7

I rapporti tra Stato e Chiesa

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La genesi

• Il Regno d’Italia viene costituito nel 1861.

• Lo Statuto in vigore è lo Statuto Albertino.

• L’art.1 dello Statuto recita:La religione cattolica, apostolica romana, è

la sola religione di Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

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La genesi

• Rapporti tesi tra Regno e Chiesa in merito ai territori occupati dallo Stato Pontificio

• Nel 1870, quando lo Stato italiano occupa Roma, nasce la “questione romana” con la proclamazione di Roma Capitale del Regno

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Legge delle Guarantigie

• Per compensare la perdita del potere politico del Papa viene approvata la legge delle ‘guarantigie’: inviolabilità della persona del pontefice, gli onori dovuto a un capo di stato, il possesso dei palazzi del Vaticano, del Laterano e la villa di CastelGandolfo, una dotazione in danaro annua e la libertà di svolgere la propria missione spirituale

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Legge delle Guarantigie

• La legge sulle Guarantigie è un atto unilaterale dello Stato italiano proprio perchè Papa Pio IX non riconosce la situazione creatasi con l’occupazione di Roma.

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Il rifiuto papale

• Il papa Pio IX non accetta questa soluzione e vieta ai cattolici di partecipare alla vita politica.

• Bolla ‘non expedit’ = ‘non conviene’

• I precedenti:In occasione delle prime elezioni del Regno d'Italia (1861), don

Giacomo Margotti, direttore del quotidiano "L'Armonia", lanciò una campagna per l'astensione dell'elettorato cattolico [1]. L'astensionismo sostenuto dai cattolici intransigenti corrispondeva sia al rifiuto tanto del liberalismo cavourriano, quanto delle posizioni democratiche mazziniane e garibaldine, sia ad una protesta in difesa del potere temporale del papa e delle prerogative della Chiesa disconosciute dalle leggi Siccardi.

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Il Sillabo (1864)

• " [E' un errore affermare che ] ogni uomo è libero di abbracciare e di professare la religione che egli riterrà essere vera ai lumi della ragione ."“Socialismo e democrazia sono una sorta di flagello “

• " La schiavitù in quanto tale,considerata nella sua natura fondamentale, non è del tutto contraria alla legge naturale e divina ; Possono esserci molti giusti diritti alla schiavitù e sia i teologi che i commentatori dei canoni sacri vi hanno fatto riferimento ......Non è contrario alla legge naturale e divina che uno schiavo possa essere venduto, acquistato , scambiato o regalato."

• Pio IX Sillabo o Catalogo dei principali errori del nostro tempo (1864).

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Stato e Chiesa tra ‘800 e ‘900

• Gli ultimi decenni del secolo sono anni turbolenti per i rapporti tra Stato e Chiesa. Le tensioni influenzano non solo la vita politica del Regno ma creano anche una difficile situazione nazionale e internazionale

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Stato e Chiesa tra ‘800 e ‘900• Nel 1874 a Venezia nacque l’organizzazione

cattolica Opera dei congressi, che condannò le eresie, riconobbe l’autorità del Pontefice e vietò ai cattolici di prendere parte alla vita politica, secondo le indicazioni del non expedit di Pio IX

• Il Parlamento discute della legge sul divorzio. Lo scontro è altissimo e la legge viene abbandonata.

• Con Leone XIII la tensione si allenta. Il Papa riconosce l’unità nazionale e pubblica la Rerum Novarum: una terza via tra socialismo e capitalismo.

• Nel 1913 cambia il clima. Sull’onda della minaccia socialista i liberali stringono un patto con il cattolico Gentiloni garantendosi il voto cattolico con la promessa di combattere divorzio, difendere la scuola cattolica e l’insegnamento della religione

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Il ‘900

• Con Giolitti si delinea un ravvicinamento tra le due parti determinato soprattutto dalla comune preoccupazione di affermazioni elettorali dei socialisti.

• Civiltà Cattolica: solo due istituzioni si oppongono alle idee sovversive.

• Nel 1922 il fascismo prende il potere.• Se la Chiesa resta un alleato di fondo,

essa rappresenta però anche un potenziale nemico

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I Patti Lateranensi (1929)

• La questione romana viene risolta nel 1929 con la firma dei Patti.

• lo Stato rinuncia alla propria sovranità sul Territorio del Vaticano;

• La sola religione di stato è quella cattolica• Si conferma l’obbligo dell’insegnamento della

religione nelle scuole• Si riconoscono gli effetti del matrimonio cattolico• Si accettan o agevolazioni fiscali per gli enti

ecclesiastici e sovvenzioni per il clero.

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Genesi dell’art. 7 nell’ASssemblea costituente (ottobre ’47)

• Sul tema della scuola i protagonisti sono due: Concetto Marchesi ed Aldo Moro.

• Il primo, comunista, ha come riferimento il De Sanctis e la scuola pubblica come fattore di unità nazionale

• Il secondo, democristiano, è apertamente per il rilancio dei principi cattolici nella scuola.

• Lo scontro riguarda il compito della famiglia e dello Stato. Per il primo la famiglia può/deve supplire all’intervento pubblico statale. Per il secondo il compito educativo è di esclusiva competenza della famiglia

• L’Assemblea evita lo scontro occupandosi di organizzqazione scolastica, strutture, prolungamento dell’obbligo, ecc.

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Stato e Chiesa nell’Assemblea costituente (gennaio ’47)

• Relatori sono Dossetti (DC) e Cevolotto (Gruppo democratico del lavoro)

• Entrambi sono per la libertà di coscienza ma il primo parte dall’idea democratica dello stato laico mentre il secondo punta au una libertà religiosa fondata su una contrattazione tra stato e comunità religiosa.

• Dossetti sostiene che, come nello Statuto, il cattolicesimo debba essere riconosciuto come religione di Stato, Cevelotto tende a rifarsi alla dottrina statunitense di indifferenza dello Statio di fronter alle religioni,

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• Per Dossetti la Costituzione doveva riconoscere il valore del Concordato mentre per Cevelotto si doveva rifiutare ogni formula che riconoscesse quel Patto tra Stato e Chiesa.

• Il PCI propose l’espressione “I loro rapporti sono regolati in termini concordatari” ma la formula venne respinta.

• L’impasse viene risolta da Lucifero che propone l’aggiunta del capoverso ove si afferma che qualunque modifica dei patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.

• Alla fine il PCI vota a favore e il PSI contro.

Stato e Chiesa nell’Assemblea costituente

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Il commento di Calamandrei

• “Il voto favorevole dei comunisti è stato un dono senza contrattazione e totalmente gratuito. I com unisti... Voitando a favore dell’art. 7 hanno spezzato in mano dei democristiani l’arma più potente che questi stavano affiolando contro di loro per la prossima lotta elettorale.”

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L’articolo 7 della Costituzione

• Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

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L’insegnamento cattolico nella scuola• Art. 36 - Concordato:“L’Italia considera fondamento e

coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegtnamento religioso ora impartito nelle scuole elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie secondo programmi da stabilirsi tra la Santa Sede e lo Stato”

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L’insegnamento cattolico nella scuolae il principio di laicità della Repubblica

• CostituzioneArt 2 La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell’uomoArt. 3 Tu tti i cittadini hanno pari dignità

sociale.... Senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione...

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge

Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa

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L’insegnamento cattolico nella scuola

• Revisione del Concordato:

• Art. 9.2 La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado

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ART.33

• ....

• Enti o privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

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Rapporti Stato-Chiesa

• In Belgio• Esenzione imposta sugli immobili

• Ora di religione non obbligatoria

• Matrimonio religioso privo di efficacia legale

• Possibilità per coppie omosessuali di adottare bambini

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Rapporti Stato-Chiesa• In Francia• Costituzione Art. 2. - La Francia è una Repubblica

indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.

• Nessun finanziamento pubblico• Gli edifici di culto sono di proprietà dello Stato chge ne

cura la manutenzione• Il matrimonio religioso è privo di qualsiasi efficacia• Nel 1999 si è istituito il PACS (patto civile di solidarietà)

che riconosce le coppie di fatto.• E’ vietata l’esposizione di simboli religiosi nei luoghi

pubblici.

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Rapporti Stato-Chiesa

• In Germania• Le Chiese possono imporre ai propri fedeli un

tributo parei al 9% delle imposte.• L’unico matrimonio ammesso è quello civile.

Quello religioso DEVE essere successivo a quello civile

• Dal 2002 sono ammesse le unioni omosessuali

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Rapporti Stato-Chiesa

• Nel Regno Unito• Il sovrano DEVE esse membro della chiesa

anglicana• 26 vescovi anglicani siedono di diritto nella

camera alta del parlamento.• L’insegnamento scolastico della religione

anglicana è facoltativo.• Nessun finanziamento statale eccettoesenzione

imposta sugli immobili.• E’ ammesso il matrimonio tra omosessuali

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L’Art. 8

• Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge

• Le confessioni religiose diverse dalla cattoliuca hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano

• I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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Il testo dell’art. 8 Costituzione

• I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

• Le rappresentanze sono identificabili in base agli statuti. La legge che recepisce l’intesa non può essere modificata unilateralmente, ma va rinegoziata. Questa “resistenza alla modifica” ne fa una legge rinforzata all’interno della gerarchia delle fonti, capace di farla prevalere su altre norme.

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Nozione di confessione religiosa

• La nozione di confessione religiosa è stata elaborata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 195/97, dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9746/1977 e dal Consiglio di Stato Sez. I, pareri n. 1390/86 e n. 2158/89.

• In conclusione si può affermare che una confessione religiosa è un gruppo di persone che hanno unicità di credo e di organizzazione che si ritengono confessione religiosa e sanno di esserlo. (criterio di autoreferenzialità)

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Una legge generale sulla libertà religiosa

• Disegno di Legge 13 settembre 1990 "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi"

• Progetto di legge n. 3947 del 3 luglio 1997 "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi" 

• Progetto di legge n. 2531 1 marzo 2002 "Libertà di coscienza e di religione e abrogazione della legislazione sui culti ammessi"

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Tutela e limiti della libertà religiosa

• La libertà religiosa nell’ordinamento italiano è comunque tutelata, indipendentemente dalla stipula di una intesa da parte della Confessione.

• Vediamo alcuni esempi di tutela della libertà religiosa anche in assenza di intesa: diritto agli edifici culto, libertà di coscienza e tutela penale.

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Le norme sugli edifici di culto

• Nell’ordinamento italiano il diritto di disporre di edifici di culto é indipendente dall’aver stipulato un’intesa con lo Stato. Esso discende direttamente dall’art. 19 della Costituzione che assicura a tutti – cittadini e stranieri il diritto di celebrare il culto. Pertanto gli Enti territoriali prevedono nel piano regolatore l’edificio di culto come opera di urbanizzazione secondaria e agevolano il finanziamento per la costruzione

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Libertà religiosa e libertà di coscienza

• La libertà religiosa è assicurata a tutti e quindi anche agli appartenenti alle confessioni di minoranza.

• Tuttavia recentemente si sono avuti scontri tra cattolici e laici sull’affissione del crocifisso negli uffici pubblici e richieste di non credenti di essere cancellati dal registro dei battezzati.

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La tutela penale

• Con ripetute sentenze la Corte Costituzionale ha via via dichiarato incostituzionali numerose norme sulla tutela penale dei culti relativamente al reato di offese alla religione, di bestemmia, alla formula del giuramento.

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La libertà di proselitismo

• La libertà di proselitismo è garantita dall’art. 19 della Costituzione. Tuttavia in questi ultimi anni è stata legislativamente rafforzata la tutela della privacy.

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L’Art. 10

• Art. 10 Cost, I comma ‑ L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

•  Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza costituzionale, il I comma dell'art. 10 Cost. contiene un principio implicante l'adattamento automatico dei diritto italiano alle norme consuetudinarie dell'ordinamento internazionale. Le consuetudini internazionali, che come tali appartengono all'ordinamento internazionale e non al diritto interno, vengono immesse nell'ordinamento italiano attraverso il richiamo dell'art. 10. Questa disposizione non riguarda il recepimento dei trattati internazionali, per il quale l'art. 80 Cost. prevede un'apposita disciplina.

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Cos’è la cittadinanza

condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo (es.: diritti politici) e fondamento dei doveri costituzionali (es.: difesa della

Patria, dovere di contribuzione)

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La cittadinanza

• In Italia si diventa cittadini per nascita da genitori italiani

• Per adozione da parte di genitori italiani

• Per naturalizzazione con decreto Capo dello Stato. Come per gli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni.

• In italia vale prevalentemente la norma dello ‘ius sanguinis’ e non dello ‘ius soli’.

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• Art. 10 Cost, commi II‑IV ‑ La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i trattati internazionali.

• Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

• Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

•  • L'Italia ha aderito a trattati internazionali che, come la

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, proteggono i diritti fondamentali della persona umana in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità.

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• Ad ogni modo, secondo parte della dottrina e alla luce di una certa giurisprudenza costituzionale, la titolarità dei diritti di libertà sanciti dalla stessa Costituzione, o almeno di alcuni fra di essi, non è limitata ai soli cittadini italiani, ma è da considerarsi estesa anche agli stranieri.

• E necessario ricordare che speciali diritti sono riconosciuti ai cittadini stranieri comunitari. Infatti, il Trattato sulla Comunità europea garantisce loro il diritto di circolare, lavorare e stabilirsi in tutti gli Stati membri dell'Unione. Sul piano dei diritti politici, il Trattato di Maastricht ha istituito una "cittadinanza dell'Unione", riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri e che consente, fra l'altro, di votare ed essere eletti alle elezioni comunali e a quelle per il Parlamento europeo ai cittadini residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza.

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La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana• I diritti di “tutti”: artt.2, 19, 21, 22, 24, 25,

32 e 34

• I diritti dei “cittadini”: artt.3, 16, 17, 18, 38, ed artt.48-54)

• La cd “cittadinanza sociale”

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Art. 11 Cost. ‑ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

L'art. 11 Cost. era stato originariamente pensato dal Costituente italiano in vista dell'imminente adesione dell'Italia alle Nazioni Unite. Ma nella giurisprudenza costituzionale ha conosciuto maggiore fortuna con riferimento ai rapporti tra l'Italia l'ordinamento comunitario. L'art. 11 ha infatti fornito il fondamento costituzionale per il trasferimento di sovranità a favore della Comunità e dell'Unione europea.