7111-48

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giurisprudenza tribunale

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  • N. R.G. 2551/2012

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    * * *

    TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

    SEZIONE CIVILE

    Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Caporali

    ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2551/2012 tra:

    ADRIANA GUADAGNO (C.F. GDGDRN59L53E202F), con lavv. BADINI SILVIA

    elettivamente domiciliato in VIA BRUNO BUOZZI 14 58100 GROSSETO presso il difensore avv.

    BADINI SILVIA, che la rappresenta giusta delega in atti

    - ATTRICE OPPONENTE-

    e

    PAOLA CARRARETTO (C.F. CRRPLA64P56F116I), con il patrocinio dellavv. AMERINI

    FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA GINORI 26 58100 GROSSETO presso il difensore

    avv. AMERINI FRANCESCO, che la rappresenta giusta delega in atti

    -CONVENUTA OPPOSTA-

    Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

    Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.07.2014 e specificamente:

    per parte attrice opponente conclude come in atto di citazione in opposizione;

    per parte convenuta opposta Voglia il Tribunale di Grosseto, rigettata ogni contraria istanza, nel

    merito respingere poich infondata l'opposizione proposta dalla signora Adriana Guadagno

    avverso il decreto ingiuntivo numero 533 / 2012 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 8 giugno

    2012, notificato il 30 giugno 2012. condannando l'opponente Adriana Guadagno al pagamento

    della somma di euro 35.200,00 oltre agli interessi legali, dal dovuto al saldo, ed alle spese di

    causa. In subordine condannare la signora Adriana Guadagno alla restituzione delle somme

    riscosse pari ad euro 17,600,00= - oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo - previa

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    Sentenza n. 1191/2014 pubbl. il 04/12/2014RG n. 2551/2012

    Repert. n. 2285/2014 del 04/12/2014Click

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  • occorrendo risoluzione del contratto preliminare stipulato a Grosseto il 9 dicembre 2011 per

    inadempimento grave della parte promittente la vendita rispetto all'obbligo di risultato, garantito

    all'articolo 9 del predetto contratto preliminare, riguardo l'assenza del vincolo d'inedificabilit

    decennale, altrimenti previsto dall'articolo 46 della Legge regionale Toscana numero 1 / 2005..

    * * * * *

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con decreto ingiuntivo n. 533/12 (R.G. n1533/12) emesso in data 8.06.2012 il giudice del

    Tribunale di Grosseto su istanza di Carraretto Paola ingiungeva a Guadagno Adriana il pagamento

    dellimporto di euro 35.200,00 oltre interessi e spese.

    Il credito vantato dalla Carraretto era riferito al doppio della somma versata a titolo di caparra

    confirmatoria in sede di contratto preliminare di compravendita inter partes, con riferimento al

    quale lattrice aveva esercitato il diritto di recesso per inadempimento della controparte, lamentando

    che il bene era risultato gravato da vincolo di inedificabilit contrariamente a quanto promesso.

    Con atto ritualmente notificato lopponente conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto

    la Carraretto formulando opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendone

    lannullamento e/o la revoca. In particolare evidenziava la mancanza di giusta causa del recesso

    chiedendo che ne venisse dichiarata lillegittimit, rilevando che non risultava presente alcun

    vincolo di inedificabilit nel terreno compravenduto.

    Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto dellopposizione che riteneva infondata,

    evidenziando come i frazionamenti del terreno eseguiti dalla promittente venditrice non

    permettevano di derogare al vincolo di inedificabilit decennale previsto dalla vigente legge

    regionale.

    La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU.

    Alludienza 16.07.2014 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa per la

    decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    In punto di rito va premesso come lopposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario

    giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se lingiunzione fu emessa

    legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per lemanazione del provvedimento

    monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione; per

    cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovr essere accolta

    indipendentemente dalla circostanza della regolarit, sufficienza e validit degli elementi probatori

    alla stregua dei quali lingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento,

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  • eventuali vizi della procedura monitoria che non importino linsussistenza del diritto fatto valere

    con tale procedura (cfr. Cass. 17.02.2004 n 2997; Cass. 24.06.2004 n11762)

    Nel merito va evidenziato che la pronuncia del decreto inverte solo lonere di instaurazione

    delleffettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al

    giudice, ed in particolare senza invertire lonere della prova, gravante sullopposto, ovvero colui che

    nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.

    Nel caso di specie risulta documentalmente e non oggetto di contestazione che con scrittura

    privata in data 9.12.2011, per quanto di interesse ai fini della presente causa, Guadagno Anna

    prometteva di vendere a Carraretto Paola una serie di appezzamenti di terreni privi di fabbricati, siti

    nel comune di Cinigiano loc. Puntoni, per il prezzo complessivo di euro 88.000, di cui euro 17.600

    corrisposti al momento della sottoscrizione del preliminare anche a titolo di caparra confirmatoria.

    In particolare al punto 9 del contratto la parte promittente venditrice garantiva che a seguito della

    vendita dei terreni sopraindicati non ricorrono le condizioni previste per il sorgere del vincolo di

    inedificabilit decennale previsto dallart. 46 della LRT n 1/2005.

    Con raccomandata datata 27.02.2012 parte promittente acquirente, a mezzo del proprio difensore,

    dichiarava di esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, stante linadempimento della parte

    promittente venditrice rispetto alle pattuizioni, rilevando che i terreni promessi ricadevano nella

    previsione di cui allart. 46 LRT, contrariamente a quanto assicurato nel contratto.

    La legge regionale toscana n 1/2005, che allart. 204 ha disposto labrogazione della LRT 64/1995,

    ha ad oggetto la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con

    prevalente funzione agricola e, in particolare, allart. 46 prevede il divieto decennale di

    realizzazione di nuovi edifici in tutti i casi di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di

    fuori dei programmi aziendali di miglioramento, a titolo di compravendita o ad altro titolo, con

    leccezione, espressamente prevista al comma II, del caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie

    ed edifici utilizzati per lattivit agricola cos come stabiliti dalla provincia in sede di

    determinazione dei parametri di cui allarticolo 51, comma 2, lettera, e) non siano stati superati su

    alcuna delle porzioni risultanti, fatta comunque salva la possibilit di dimostrare, per i caso di

    trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri da parte della provincia, attraverso

    programma aziendale di miglioramento che lindispensabilit dei nuovi edifici sussisteva in

    riferimento allestensione dellazienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del

    trasferimento, ferma restando la possibilit di comprendervi i successivi ampliamenti

    dellestensione aziendale.

    Il CTU, mediante puntuale verifica ed adeguata motivazione, ha accertato che al momento del

    preliminare per cui causa i terreni promessi in vendita alla Carraretto erano tutti interessati da

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  • vincolo di inedificabilit di cui allart. 46 co I LRT, evidenziando in tal senso il superamento del

    parametro minimo stabilito dal co II del medesimo articolo di legge, con una eccedenza volumetrica

    pari a mc. 1203,73. Il CTU ha in tal senso evidenziato la non rimovibilit del suddetto vincolo

    incrementando la potenzialit edificatoria dei terreni con lintroduzione di nuove colture che

    hanno maggiore indice volumetrico, acquistando e/o prendendo in affitto nuovi terreni in

    considerazione del fatto che il suddetto vincolo di inedificabilit si forma al momento della

    conclusione dellatto di trasferimento parziale della propriet con una durata di 10 anni, non

    rimovibile e dopo 10 anni decade per legge.

    In tal senso il CTU ha verificato come il superamento dei parametri previsti dal legislatore idonei a

    far scattare il vincolo di inedificabilit era gi stato superato a prescindere dallattuazione dello

    stesso contratto oggetto di causa, in quanto gi il contratto di affitto agrario stipulato in data

    15.02.2010 tra la signora Adriana Guadagno (concedente) con laffittuario Salvatore Puleo di per

    s stesso attuava un frazionamento rilevante dei terreni che gi alterava il rapporto normativo tra

    superficie e volumi edificati, almeno in relazione ad una delle due porzioni (la porzione A)

    conseguenti al contratto di affitto.

    Non decisivo e comunque non utilizzabile in contratto agrario prodotto dalla parte al CTU, quindi

    non solo a termini istruttori ormai scaduti, ma anche al di fuori delle forme rituali che prevedono la

    produzione in udienza davanti al giudice e nel contraddittorio delle parti, senza che sia stata addotta

    alcun impedimento oggettivo rispetto alla sua mancata, tempestiva produzione, senza che sia stata

    peraltro formalizzata la richiesta di remissione in termini e, infine, senza che latto tra privati, di cui

    la parte poteva disporre e che avrebbe potuto produrre, possa essere ricompreso nella

    documentazione presso pubblici uffici utile alla compiuta ricostruzione della vicenda, limitatamente

    alla quale il CTU era stato autorizzato allacquisizione, pervenendosi in caso contrario ad un

    sovvertimento dellonere della prova gravante su ciascuna delle parti con riferimento alle domande

    proposte. In proposito va comunque evidenziato come le conclusioni formulate da parte attrice

    opponente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, richiamando latto di citazione in

    opposizione, rappresentano allevidenza una evidente rinuncia a tutte le diverse istanze anche

    istruttorie ed eccezioni non contenute nellatto espressamente richiamato. Per costante

    giurisprudenza qualora il difensore di parte, comparso alludienza di precisazione delle conclusioni,

    abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si

    riconnettano strettamente con altre specificamente riproposte o, dalla condotta processuale della

    parte non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate,

    rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle

    originarie domande (cfr. Cass. 6.01.2002 n 40).

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  • Ci detto, venendo ad esaminare la domanda di parte convenuta opposta, lesercizio del diritto di

    recesso da parte della stessa promittente acquirente deriva direttamente dalla pattuizione della

    caparra confirmatoria, quale determinazione convenzionale del danno derivante da un eventuale

    inadempimento. Lart. 1385, 2 comma c.c., infatti, riconosce alla parte non inadempiente la

    possibilit di recedere dal contratto ritenendo la caparra o esigendo il doppio della stessa qualora la

    parte inadempiente sia quella che lha ricevuta. Tale forma di recesso configura uno strumento di

    risoluzione del contratto di natura legale e postula necessariamente linadempimento della

    controparte.

    Orbene, nella fattispecie in esame, il recesso risulta ritualmente formalizzato con la raccomandata

    prodotta in atti.

    Dunque, salva la diversa volont manifestata dalle parti, le caratteristiche dell'inadempimento che

    giustificano l'applicazione dell'art. 1385 c.c. sono le medesime previste dall'art. 1455 c.c. in tema di

    risoluzione del contratto. Ne consegue che le opzioni concesse alla parte adempiente dall'art. 1385

    c.c. non potranno che essere attuate in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, ad

    eccezione della ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto principale una clausola risolutiva

    espressa che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., preclude al giudice di accertare la gravit

    dell'inadempimento contrattualmente stabilita dalle parti, cosa che deve essere esclusa nel caso di

    specie. Non ricorrendo gli estremi di tale ultima fattispecie, deve quindi essere verificata la

    sussistenza o meno di un grave inadempimento tale da giustificare la legittimit del recesso

    esercitato.

    In tal senso deve ritenersi che con riferimento alla promessa di acquisto di terreni, in relazione ai

    quali era stata espressamente garantita lesclusione di vincoli di inedificabilit, la ricorrenza dei

    presupposti per lapplicabilit di tale vincolo decennale tale da integrare gli estremi del grave

    inadempimento, proprio in quanto tale da incidere pesantemente sulla natura stessa del bene e

    conseguentemente sulla funzione e sul valore dello stesso.

    Di contro non emergono profili di inadempimento da parte della convenuta opposta, non essendo in

    tal senso rilevante la raccomandata con la quale il difensore della Guadagno invitava la Carraretto a

    comparire davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo: non soltanto tale missiva risulta

    successiva allesercizio del diritto di recesso contrattuale da parte della promittente acquirente (nella

    cartolina allegata risulta indicata data di consegna 4.03.2012), ma risultato chiaramente dalla

    CTU che n allepoca del preliminare n successivamente, sussistevano gli estremi normativi per la

    rimozione del vincolo di inedificabilit effettivamente sussistente nei terreni oggetto di promessa,

    come gi evidenziato dalla lettera di risposta inviata dal difensore dellopposta il 20.03.2012.

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  • Da ci discende il diritto della parte convenuta opposta a conseguire il doppio della caparra, in

    considerazione dellimportanza di tale inadempimento rispetto alla prestazione finale oggetto del

    contratto.

    Risultando dagli atti che parte convenuta opposta ha versato a titolo di caparra la somma di euro

    17.600 mila alla attrice opponente, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e questa

    condannata a rifondere a tale titolo la somma di euro 35.200, oltre interessi nella misura di legge dal

    dovuto al saldo effettivo.

    Il regolamento delle spese di lite della presente fase di opposizione segue la soccombenza di

    parte opponente e le stesse sono liquidate come in dispositivo in base alle norme applicabili ratione

    temporis.

    Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU, liquidate come in atti, sono

    definitivamente poste a carico di parte attrice opponente.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe

    indicate, cos provvede:

    conferma il decreto opposto n 533/12 emesso dal Tribunale di Grosseto

    e per leffetto

    condanna parte attrice opponente a corrispondere a parte convenuta opposta la somma di

    euro 35.200,00 per la causale e con gli interessi di cui in parte motiva, oltre le spese della

    fase monitoria, come gi liquidate nel decreto ingiuntivo;

    condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite della

    presente fase di opposizione che si liquidano in euro 4500 per compenso professionale, oltre

    rimb. forf., IVA e CPA come per legge;

    pone le spese di CTU come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice

    opponente.

    Cos deciso in Grosseto, il 3.12.2014

    IL GIUDICE

    dott.ssa Paola Caporali

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