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PROGETTO GIOVANI & LAVORO
Normativa sul lavoro
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Perché parlarne…
Molte modifiche hanno interessato la legislazione del mercato del lavoro negli ultimi anni.
I cambiamenti hanno trasformato radicalmente la contrattualistica a cui si era abituati.
Le tipologie di contratto “atipiche” sono ormai diffusissime.
Questi contratti riguardano in special modo i neo assunti e i ragazzi neo diplomati o neo laureati che fanno il loro primo ingresso nel mondo del lavoro.
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UN PO’ DI STORIA…
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In breve
Se si vuole descrivere efficacemente il percorso normativo dal dopoguerra ad oggi si può adottare questa formula
COLLOCAMENTO:
FUNZIONE LIBERALIZZAZIONE PUBBLICA E STATALE DECENTRAMENTO
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Liberalizzazione e decentramento
IL 1997 È UN ANNO CRUCIALE
Decreto Montecchi (D.lgs. 469/97)
Abolizione dell’esclusiva statale sul collocamento
Legge Treu (L. 196/97)
Introduzione del lavoro interinale
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La “Riforma Biagi”
Quando si parla di Riforma Biagi si fa riferimento in particolare a due testi del 2003:
– La Legge 30 del 2003 con cui il Parlamento delega il Governo a riformulare la normativa relativa al mercato del lavoro italiano.
– Il Decreto Legislativo 276 del 2003 con cui il Governo fornisce le disposizioni per l’attuazione della riforma.
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La “Riforma Biagi”: l’idea di fondo
Se leggiamo la Legge 30/03 possiamo individuare qual è il progetto complessivo della riforma del mercato del lavoro
1. Garantire trasparenza e efficienza al mercato del lavoro
2. Migliorare la capacità di inserimento professionale di disoccupati e inoccupati con particolare riguardo a giovani e donne
3. Disciplinare i servizi per l’impiego, per quanto riguarda sia il collocamento (pubblico o privato) sia la somministrazione di manodopera
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La flessibilità: 2 possibilità di lettura
La Riforma Biagi introduce in modo perentorio questo tema nella riflessione sul lavoro. Due sono le prospettive che si possono adottare al proposito:
Flessibilità
Precarietà Non è più possibile ottenere un contratto a tempo indeterminato e contare sul “posto fisso”. Pertanto non è più possibile alcuna sicurezza per il futuro.
OpportunitàDiventa possibile e anzi auspicabile sperimentarsi in ruoli diversi, spingendosi alla ricerca di quel che fa per noi.
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I CONTRATTI DI LAVORO
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Parole, parole, parole
Orario di lavoro Straordinario Retribuzione Mensilità aggiuntiva Inquadramento Riposo settimanale Ferie e festività Diritto allo studio Mobilità Cassa integrazione
Congedo matrimoniale Malattie ed infortuni Contributi previdenziali Sicurezza sul lavoro Maternità Attività sindacale Sciopero Sanzioni disciplinari Indennità di disoccupazione
Prima di cominciare il nostro viaggio tra i contratti di lavoro dobbiamo conoscere la loro terminologia specifica.
Ecco una carrellata di parole “da contratto”.
Cerchiamo di definirle….
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AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE
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E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.)
ELEMENTI CARATTERIZZANTI ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Direzione/organizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci
Orario di lavoro determinato
Pagamento a scadenze fisse di retribuzione prestabilita
Rischio d’impresa nullo
Applicabilità di sanzioni disciplinari
Lavoratore subordinato
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Gli obblighi del lavoratore subordinato
Obbligo di subordinazione A tale obbligo consegue il dovere, da parte del lavoratore, di eseguire le direttive del datore di lavoro (naturalmente tali direttive non debbono essere arbitrarie, ma devono invece essere legate alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda).
Obbligo di diligenza In questo caso si considera il dovere del lavoratore di svolgere con cura ed impegno il proprio lavoro.
Obbligo di fedeltàCon ciò si intende primariamente il dovere di correttezza, di buona fede di comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, soprattutto per i ruoli impiegatizi, tale obbligo implica il divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle dell’azienda ed il dovere di mantenere il segreto, cioè di non divulgare notizie relative all’azienda in cui si opera.
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Chi si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un’opera od un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione verso il committente (art. 2222 c.c.)
ELEMENTI CARATTERIZZANTIELEMENTI CARATTERIZZANTI
Propria organizzazione del lavoro
Oggetto della prestazione: obbligo di risultato
Rischio professionale
Non Direzione/organizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci
Non osservanza di orario di lavoro determinato
Non Applicabilità di sanzioni disciplinari
Lavoratore autonomo
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IL CCNL
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Che cos’è?
La sigla CCNL significa Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I CCNL sono il risultato di accordi tra i Sindacati (associazioni dei lavoratori) e le associazioni dei datori di lavoro.
Ciascun settore produttivo ha il proprio CCNL Quanto stabilito ha valore su tutto il territorio nazionale La contrattazione collettiva ha lo scopo di:
– Regolamentare con norme standardizzate le condizioni minime di lavoro e retribuzione a cui dovranno obbligatoriamente uniformarsi i contratti individuali dei lavoratori assoggettati al medesimo contratto collettivo. Ogni settore lavorativo ha il suo CCNL
– Eliminare la concorrenza nel lavoro tra i singoli lavoratori
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DURATA
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Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, crea un legame tra lavoratore e datore, che rimane in essere, sino a che non si verifichi qualcosa che, per legge, ha il potere di scioglierlo.
Recesso del lavoratoreRecesso del lavoratore
Licenziamento per Licenziamento per giusta causagiusta causa giustificato motivogiustificato motivo
infortuni e malattie professionaliinfortuni e malattie professionali
contributi previdenzialicontributi previdenziali
mobilitàmobilità
maternitàmaternità
cassa integrazionecassa integrazione
indennità di disoccupazioneindennità di disoccupazione
malattiamalattia
ferie e permessiferie e permessi
Tempo indeterminato
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Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, crea un legame tra lavoratore e datore, che rimane in essere sino ad un termine stabilito. Può essere utilizzato in una serie limitata di ipotesi.
Per lavorazioni che hanno un Per lavorazioni che hanno un carattere di stagionalitàcarattere di stagionalità
Per sostituzione lavoratori Per sostituzione lavoratori assenti assenti (malattia, infortunio, maternità)(malattia, infortunio, maternità)
Per servizi a carattere Per servizi a carattere straordinario ed occasionalestraordinario ed occasionale
Altre motivazioni previste dai Altre motivazioni previste dai CCNLCCNL
infortuni e malattie professionaliinfortuni e malattie professionali
contributi previdenzialicontributi previdenziali
mobilitàmobilità
maternitàmaternità
cassa integrazionecassa integrazione
indennità di disoccupazioneindennità di disoccupazione
malattiamalattia
ferie e permessiferie e permessi
Tempo determinato
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TIPOLOGIE VECCHIE E NUOVE
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
(EX “LAVORO INTERINALE”)
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Sostituisce il lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge Treu (L. 196/97).
Il contratto di somministrazione è il contratto concluso da un soggetto, denominato “Utilizzatore”, che si rivolga ad altro soggetto, denominato “Somministratore” autorizzato per la fornitura, a tempo determinato o indeterminato, di manodopera (artt. 20 ss del D.lgs. 276/2003).
Somministrazione di lavoro temporaneo
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Lavoratore
Impresa fornitrice
Impresa utilizzatrice
•Seleziona•Assume•Invia in missione•Retribuisce
•Richiede•Utilizza la prestazione•Paga l’intermediazione
Un rapporto triangolare
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Viene introdotto un regime di autorizzazione differenziato in Viene introdotto un regime di autorizzazione differenziato in base alle attività che le agenzie andranno a svolgere.base alle attività che le agenzie andranno a svolgere.
I cinque tipi di agenzie sono:I cinque tipi di agenzie sono: Agenzie di Agenzie di somministrazionesomministrazione di lavoro a tempo di lavoro a tempo determinatodeterminato Agenzie di Agenzie di somministrazionesomministrazione di lavoro a tempo di lavoro a tempo indeterminatoindeterminato Agenzie di Agenzie di intermediazioneintermediazione Agenzie di Agenzie di ricerca e selezionericerca e selezione del personale del personale Agenzie di supporto alla Agenzie di supporto alla ricollocazionericollocazione professionale professionale
(outplacement)(outplacement) E’ introdotta la possibilità di cumulo di autorizzazioni E’ introdotta la possibilità di cumulo di autorizzazioni
ministeriali per lo svolgimento di più attività in capo ad una ministeriali per lo svolgimento di più attività in capo ad una unica Agenziaunica Agenzia
Agenzie per il lavoro private
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Dunque l’Agenzia
Ha funzioni di collocamento e promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
Amministra e gestisce il personale
Dà impulso alla formazione mediante l’organizzazione di corsi di formazione finanziati dal fondo Forma.Temp
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APPRENDISTATO
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CAUSA MISTA: LAVORO + APPRENDIMENTO
RETRIBUZIONE + ADDESTRAMENTO
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore deve impartire o far impartire l’insegnamento necessario, affinché l’apprendista possa conseguire le capacità tecniche per divenire lavoratore qualificato, utilizzandone al contempo l’opera.
Lavoro e formazione
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Prima della Riforma Biagi
esisteva solo il
Contratto di apprendistato professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale per giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni e con una
durata compresa tra 18 mesi e 4 anni
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Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione
(max.3 anni, età minima 15 anni)
Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
(durata tra i 2 e i 6 anni, età tra i 18 e i 29 anni)
Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
(età tra i 18 e i 29 anni, la durata è rimessa alle Regioni e alle istituzioni Formative)
Tipologie di apprendistato previste dalla Riforma Biagi
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Perché l’ampliamento e la differenziazione delle tipologie di apprendistato?
■ Si è rilevata l’esigenza di incentivare l’assunzione di personale giovane, spesso discriminato perché ritenuto impreparato alle mansioni.
■L’allargamento della fascia di età è commisurata all’esigenza di incentivare le assunzioni in genere, a fronte di un’economia in crisi
■ La riforma della scuola e dell’Università prevede un maggior raccordo scuola-lavoro
■ La delega parlamentare incentivava contratti con contenuti formativi
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Incentivi economici la cui erogazione è però soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite dal Ministro del Lavoro d’intesa con la conferenza Stato-Regioni.
Possibilità di inquadramento del lavoratore ad un livello inferiore, per non più di 2 livelli, di quello previsto dal CCNL per analoghe mansioni
Non obbligatorietà dell’assunzione del lavoratore al termine dell’apprendistato
L’apprendista, salvo casi specifici, non è considerato nel computo dei lavoratori dipendenti dell’azienda
Sgravi contributivi per il datore di lavoro
Perché piace ai datori di lavoro?
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La formazione degli apprendisti
Le competenze da conseguire sono definite per ciascuna figura professionale con decreto del Ministero del Lavoro d’intesa con il ministro della Pubblica Istruzione e la Conferenza Stato Regioni
Le competenze acquisite sono certificate e valgono come crediti formativi Al termine dell’iter formativo il datore di lavoro produce un attestato che
certifica l’apprendimento e lo consegna al lavoratore e alla struttura territoriale per l’impiego
La Formazione si suddivide in:
FORMAZIONE INTERNA
FORMAZIONE ESTERNA
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COLLABORAZIONE A PROGETTO
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Rapporto di collaborazione, che si concretizza in una prestazione d’opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale (art. 409 c.p.c.)
Collaborazione: non subordinazione, ma autonomia organizzativa nei confronti del committente
Continuità: la prestazione perdura nel tempo, non è occasionale
Coordinazione: la collaborazione deve essere in connessione funzionale con l’attività dell’azienda committente
Natura personale dell’opera
Lavoro parasubordinato
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CO.CO.COCollaborazione
A PROGETTO
Con la “Riforma Biagi” la Co.Co.Co è stata definita e
disciplinata normativamente trasformandosi in
collaborazione A PROGETTO
Collaborazione a Progetto
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Che cos’è la Collaborazione?
Il confine, in verità spesso male interpretato, fra il lavoro dipendente e la collaborazione professionale può essere individuato solamente “sul campo”. In linea di massima una collaborazione è autonoma quando presenta senza ombra di dubbio due caratteri:
non esiste vincolo gerarchico: si affida un compito che il collaboratore svolge in autonomia, dovendo rispondere soltanto dei risultati, nei tempi concordati.
non esiste orario di lavoro: eventuali tempi concordati devono
riguardare soltanto il termine ultimo entro il quale il collaboratore deve portare a termine il compito affidato.
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Un contratto che piace alle aziende
Costi contributivi inferiori Assenza di mensilità aggiuntive Assenza di ferie e permessi retribuiti Facilità di rescissione Non esistono minimi contrattuali Non esistono sindacati di categoria Il progetto è spesso solo un requisito formale
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CONTRATTO DI INSERIMENTO
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E’ un contratto diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento nel mercato del lavoro di:
– giovani tra i 18 e i 29 anni– disoccupati di lunga durata (max 32 anni) – lavoratori con più di 45 anni privi di un posto di lavoro o in
procinto di perderlo– lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una
attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni
– donne senza limite di età in aree con tasso di occupazione femminile inferiore del 20% rispetto al tasso maschile
– persone con grave handicap fisico, mentale o psichico
Che cos’è?
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Durata: 9/18 mesi (in relazione al progetto di inserimento)
Inquadramento: è possibile l’inquadramento ad un livello inferiore, per non più di 2 livelli, del CCNL per analoghe mansioni
Retribuzione: trattamento contrattuale dei lavoratori di pari livello
Incentivi per le imprese: trovano applicazione per tutte le casistiche in cui è applicabile il contratto di inserimento ad eccezione dei contratti di inserimento per i giovani tra i 18 e i 29 anni
Caratteristiche
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PART-TIME
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Nozione: il contratto a tempo parziale è quello contenente un orario di lavoro inferiore a quello normale
Tipologie:
orizzontale
verticale
misto
Part-time
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JOB SHARING
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Contratto di lavoro subordinato col quale due o più lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.
Differenze tra job sharing part-time
Prestazione lavorativa
Unica e condivisa Duplice e distinta
Responsabilita’ Solidale Personale
Orario Autonomo e mutevole Rigidamente predeterminato
Contribuzione sociale
Calcolata a conguaglio ore
Calcolata preventivamente
Che cos’è?
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JOB ON CALL
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Contratto di lavoro subordinato mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione per un periodo di tempo determinato o indeterminato del datore di lavoro, che potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario.
Caratteristiche
■ Indennità di disponibilità
■ Principio di non discriminazione
Che cos’è?
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STAGE
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La Legge
Lo stage è regolamentato in Italia dal
Decreto Ministeriale n. 142
del 25 marzo 1998
che chiarisce ambiti e modalità applicative dell’articolo 18 della Legge 196/97
(la Legge Treu)
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Che cos’è
Lo stage è per la Legge italiana un
“tirocinio formativo e di orientamento”
Esso è un periodo di formazione on the job, cioè si svolge presso un’azienda
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Finalità
Lo scopo dello stage è
“realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro”
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Quindi
Costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro
E’ occasione formativa per acquisire una specifica professionalità
E’ utile per affrontare consapevolmente le scelte professionali future mediante la conoscenza diretta (orientamento)
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Soggetti coinvolti
TIROCINANTE (stagista) AZIENDA ENTE PROMOTORE:
– Il motore organizzativo dello stage– Il garante del buon funzionamento e dell’efficacia
dello stage
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Lo stage non costituisce rapporto di lavoro
QUINDI
Non comporta obbligo di retribuzione né oneri previdenziali per l’azienda: infatti l’azienda offre formazione e lo stagista non offre lavoro (prestazione)
A discrezione dell’ente promotore o dell’azienda è possibile l’erogazione di un importo a titolo di rimborso spese
L’ente promotore ha invece l’obbligo di provvedere:– all’assicurazione INAIL degli stagisti contro gli infortuni sul
lavoro– alla sottoscrizione presso una compagnia assicurativa di
un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
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La durata massima dello stage varia a seconda dei soggetti coinvolti
MAX 4 MESI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
Max 6 mesi per– Lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità– Allievi degli Istituti professionali statali– Partecipanti a attività formative post diploma o post laurea
Max 12 mesi per– Studenti universitari o laureati da non più di 18 mesi– Studenti di dottorati di ricerca o scuole di specializzazione– Persone svantaggiate
Max 24 mesi per i portatori di handicap
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Figure di riferimento
I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività.
I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.