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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA “Associazione della Pallacorda” In data 25 gennaio 2020 si conviene quanto segue: Articolo 1. Denominazione e sede È costituita l’Associazione studentesca universitaria apartitica denominata “La Pallacorda”, con sede legale in Forlì (FC), viale Medaglie D’Oro, N. 40. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell’Associazione è illimitata. Articolo 2. Principi L’Associazione si fonda su 3 principi: 1. Assenza di valori ideologici e politici che animino i fini e le attività dell’Associazione; 2. Indipendenza associativa e finanziaria da qualsiasi partito, relative organizzazioni affiliate e da organizzazioni sindacali politicamente schierate; 3. Utilizzo i metodi della democrazia partecipativa, ispirandosi a principi di uguaglianza di tutti gli associati. Articolo 3. Scopi L’Associazione è apolitica e aconfessionale. Non ha alcuno scopo di lucro.

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA “Associazione della Pallacorda”

In data 25 gennaio 2020

si conviene quanto segue:

Articolo 1.

Denominazione e sede

È costituita l’Associazione studentesca universitaria apartitica denominata “La Pallacorda”, con sede legale in Forlì (FC), viale Medaglie D’Oro, N. 40.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2. Principi

L’Associazione si fonda su 3 principi: 1. Assenza di valori ideologici e politici che animino i fini e le attività dell’Associazione;2. Indipendenza associativa e finanziaria da qualsiasi partito, relative organizzazioni affiliate e

da organizzazioni sindacali politicamente schierate;3. Utilizzo i metodi della democrazia partecipativa, ispirandosi a principi di uguaglianza di

tutti gli associati.

Articolo 3.Scopi

L’Associazione è apolitica e aconfessionale. Non ha alcuno scopo di lucro.

Essa persegue finalità di carattere culturale, civico, di utilità sociale, sportivo e ricreativo ed in particolare si occupa di:

a. Sviluppare le funzionalità, l’integrazione, la comunicazione e l’unione della comunitàstudentesca e cittadina di Forlì secondo valori quali partecipazione, integrazione e dialogo, e difenderne gli interessi;b. Promuovere la partecipazione alle attività di studio e informazione organizzate dall’Università di Bologna;c. Organizzare eventi ricreativi, sportivi, culturali finalizzati all’approfondimento di tematiche di attualità o di studio;d. Favorire la comunicazione tra università e studenti;

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e. Favorire la comunicazione fra gli studenti universitari e gli organi comunali, creando canali di informazione, mediazione e partecipazione;f. Raccogliere idee e proposte atte a migliorare la vita degli studenti attraverso la partecipazione alle assemblee di tutti coloro che rispondono ai requisiti di cui all’art. 4 del presente Statuto;g. Proporre i progetti e le attività deliberate dall’associazione agli organi universitari competenti;h. Costituire un canale di informazione relativo alle attività perseguite dai rappresentanti degli studenti regolarmente eletti per i vari organi di rappresentanza universitari;i. Organizzare momenti di incontro con le matricole e con gli studenti Erasmus incoming nei quali poter fornire informazioni sulla vita in città, le iniziative organizzate dall’Università e da tutti gli enti associativi della zona circostante, con il fine ultimo di supportare i nuovi studenti ed incentivare l’ampliamento e la partecipazione di una comunità universitaria.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4.Soci

Il numero dei soci è illimitato. Chi intende aderire deve condividere le finalità che l’Associazione persegue e accettare senza riserve lo Statuto. Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, dopo aver presentato domanda di ammissione di cui all’art.5, purché

1. siano privi di interessi che contrastino con quelli dell’Associazione;2. condividano i principi fondanti dell’associazione di cui all’art.1;3. paghino la quota associativa secondo quanto disciplinato dall’art. 6.

Al venir meno dei requisiti predetti, i soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Articolo 5.Domanda di ammissione

Potranno essere ammessi come soci tutti coloro i quali facciano espressamente ed informalmente domanda al Consiglio Direttivo purché siano in possesso dei requisiti specificati nell’articolo 4.

Articolo 6.Diritti e doveri degli associati

L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell’Assemblea dei soci.

Ai soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed all’organizzazione delle attività promosse dall’Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

Articolo 7.Quota associativa

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Ogni socio dovrà versare all’atto della sua ammissione e successivamente anno per anno una quota associativa il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni esercizio sociale. L’ammontare della quota e l’obbligo di pagarla da parte dei soci sarà indicata nel verbale dell’assemblea dei soci di cui all’art.10 comma 4.

La quota di associazione potrà essere versata durante tutto l’anno; il mancato versamento della quota comporta l’esclusione dall’associazione così come previsto all’art. 8.

Articolo 8.Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:1. il venir meno dei requisiti di cui all’art. 4, salvo deroghe del Consiglio Direttivo;2. il recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere

dall’Associazione. Il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;3. morte.

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell’associazione stessa.

Articolo 9.Organi dell’Associazione

1.Sono Organi dell’Associazione:1. L’Assemblea dei Soci;2. Il Presidente;3. Il Presidente dell’Assemblea; 4. Il Contabile; 5. Il Segretario dell’Assemblea;6. Il Consiglio Direttivo;7. Il Presidente del Consiglio Direttivo;8. Le sottocommissioni;

2.Tutti gli Organi dell’Associazione sono formati dai soci dell’Associazione stessa.

Articolo 10.Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro i 60 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, nonché per l’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo. La prima convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante comunicazione scritta, telefonica oppure mediante posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. La seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata almeno 5 giorni prima.

L’Assemblea straordinaria ha luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo o se lo richiede

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almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto all’atto della richiesta. La prima convocazione dell'Assemblea straordinaria avviene almeno 5 giorni prima della datadell'Assemblea, secondo le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria. La seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata almeno 2 giorni prima.

In prima convocazione sia l’Assemblea ordinaria che straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti;

In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita se è presente un decimo dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine.In entrambi i casi valgono le eccezioni specificate nel presente statuto.

È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Il Segretario dà adeguata pubblicità delle delibere dell’Assemblea, rendendo disponibili i relativi verbali.

Articolo 11.Compiti dell’Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:1. approva il bilancio annuale;2. delibera sui reclami proposti contro le decisioni del Consiglio Direttivo;3. formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione;4. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze

dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;5. Elegge il Consiglio Direttivo6. Rimuove il Presidente, il Presidente dell’Assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio

Direttivo, il Segretario, il Contabile e le sottocommissioni prima della fine del loro mandato se lo ritiene necessario;

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Articolo 12.Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci, rimane in carica un anno ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di cui all’art. 36 comma 2 del codice civile.Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.Egli, inoltre, esercita compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresenta l’associazione in giudizio e presso terzi.

Articolo 13.

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Presidente dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea dei soci alla fine dell’Assemblea per l’Assemblea successiva.I compiti del Presidente dell’Assemblea sono i seguenti:1. assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;2. controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;3. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea.

Articolo 14.Segretario dell'Assemblea

Il segretario dell'Assemblea è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea dei soci alla fine di ogni Assemblea per l’Assemblea seguente, sia ordinaria che straordinaria.Il segretario redige il verbale di ogni assemblea che deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea.Il segretario pubblica le delibere assembleari, rendendone disponibili i relativi verbali.

Articolo 15.Contabile

Il Contabile è eletto dall’Assemblea dei soci all’inizio di ogni Assemblea.I compiti del Contabile sono i seguenti:

1. conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;

2. amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea;

3. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte.

Articolo 16.Sottocommissioni

Le sottocommissioni si costituiscono su proposta di almeno un consigliere e con l’approvazione a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, al fine di realizzare uno scopo specifico e di portare avanti le attività specificate nell’art 3.Le sottocommissioni rimangono in carica fino alla realizzazione dello scopo per il quale sono create o per la durata dell’attività stabilita in Consiglio Direttivo.Le sottocommissioni hanno il compito di dare attuazione alle direttive generali deliberate dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo. La sottocommissione delibera a maggioranza semplice in merito alla realizzazione di quello scopo specifico o l’attuazione delle attività specificate nell’art. 3. Fa parte di una sottocommissione qualsiasi socio che si impegna a partecipare attivamente allo svolgimento dell’attività portata avanti dalla sottocommissione.

Articolo 17.Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente, ogni suo nuovo membro dall’Assemblea dei soci con approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

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Non esistono limiti quantitativi al numero di membri del Consiglio Direttivo.Non esistono limiti temporali alla durata del mandato dei membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora essi non siano più soci secondo i criteri specificati nell'articolo 8.

Articolo 18Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ordinario si riunisce a cadenza settimanale su deliberazione del Consiglio Direttivo che lo precede.Il Consiglio Direttivo straordinario si riunisce su proposta di quattro consiglieri. Le convocazioni del Consiglio straordinario saranno fatte almeno un giorno prima dell’adunanza.Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicato anche il luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

ART. 19Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate tassativamente all’Assemblea dei Soci o ad altri Organi.Il Consiglio Direttivo delibera sempre con maggioranza semplice tranne quando assolve alle funzioni elencate nell’articolo 19.2.

2. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni deliberando con maggioranza assoluta: 1. prendere decisioni su questioni di particolare importanza su richiesta di almeno due membri

dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;2. deliberare sulle questioni regolate dall'art.24;3. eleggere il Presidente, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Contabile e le

sottocommissioni;4. conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie;5. stabilire gli importi delle quote associative.

L'associazione si assicura che tutti i membri del Consiglio Direttivo vengano consultati con ogni mezzo disponibile.

Articolo 20.Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni riunione del Consiglio Direttivo. I compiti del Presidente del Consiglio Direttivo sono i seguenti:4. assicurare il regolare funzionamento delle riunioni del Consiglio Direttivo;5. controllare la corretta applicazione delle decisioni del Consiglio Direttivo;6. predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 21.Gratuità delle cariche

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Tutte le cariche sono gratuite.Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 22.Fondo comune

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:7. beni, immobili e mobili;8. contributi individuali;9. contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività e progetti;10. donazioni e lasciti;11. ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 23.Gestione finanziaria

L’anno finanziario inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno.Alla fine del suo esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla presentazione del bilancio preventivo e consultivo. Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall’Assemblea entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio.Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 24.Collaborazione con enti terzi

Questo articolo intende normare le collaborazioni con qualsivoglia ente terzo.

Quando un ente terzo propone autonomamente una collaborazione, per approvare tale collaborazione c'è bisogno del consenso dei due terzi del Consiglio Direttivo (procedura aggravata). Quando la Pallacorda propone autonomamente una collaborazione ad un ente terzo, per approvare tale collaborazione c'è bisogno del consenso dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo (procedura aggravata). La procedura di approvazione aggravata prevista nell'articolo 24 comma 3 può divenire a maggioranza semplice tramite votazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

Articolo 25.Scioglimento

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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal voto unanime di tutti i soci in assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 26.Regolamenti

Il presente Statuto potrà essere integrato da regolamenti su materie stabilite dal Consiglio Direttivo,che provvederà alla loro compilazione.I regolamenti saranno validi dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 27.Controversie

Qualunque controversia sorga in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente dell’ Associazione.

Articolo 28.Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Forlì, in data 25 gennaio 2020.

Luca Policino, nato a Napoli il 18 marzo 1999, residente in via Manzoni n. 157 B, Napoli (NA), C.F. PLCLCU99C18F839C;Elisa Veronesi, nato a Ferrara il 12 ottobre 1998, residente in via Noel Quintavalle n. 18, Ferrara (FE), C.F. VRNLSE98R52D548E;Matteo DiLauro, nato a Brindisi il 2 gennaio 1999, residente in via Materdomini n. 30 a Brindisi (BR), C.F. DLRMTT99AO2B180N;Celeste Luciano, nato a Putignano, il 11 marzo 1999, residente in via Vito A. Lippolis n. 16, Conversano (BA), C.F. LCNCST99C51H096B;Riccardo Carboni, nato a Ancona il 7 gennaio 1999, residente in via Piero Gobetti n. 34, Mondavio (PU), C.F. CRBRCR99AO7A271R;Benedetta Camerini, nato a Bologna il 30 settembre 1998, residente in via strada maggiore n. 62, Bologna (BO), C.F. CMRBDT98P70A944W;Francesca Luzzatto, nato a Laemmington Spa (GBR) il 21 maggio 1998, residente in via Moncolano n.13/1, Trieste (TS), C.F. LZZFNC98E51Z114C;Ludovica Cuppini, nato a Ferrara il 6 ottobre 1998, residente in via Adua n.8 a Ferrara, C.F. CPPLVC98R46D548L;Lorenzo Tortu, nato a Sassari il 16 giugno 1998, residente in via Mons. Marongiu-Delrio n. 48, Sassari (SS), C.F. TRTLNZ98H1614521;Gabriella Agafitei Alondra, nato a Botsani (RO) il 20 ottobre 1997 , residente in via Pescara n.5/A, Ladispoli (RM), C.F. GFTLDR97R60Z129E;

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Eugenia Fabbri, nato a Bologna il 19 aprile 1997, residente in via Valle D’Aosta n.4, Bologna (BO), C.F. FBBGNE97D59A944J.

Il Presidente Francesca Luzzatto.

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