Vulcanicamente Avv. Massimiliano DAmico. Modelli societari & Governance.

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Vulcanicament e Avv. Massimiliano D’Amico

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VulcanicamenteAvv. Massimiliano D’Amico

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Modelli societari & Governance

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S.p.A. versus S.r.l.

●Principali modelli societari utilizzati

S.p.A.S.p.A.

S.r.l.S.r.l.

Società di capitali nella quale:

(a) per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, mentre i soci normalmente responsabili nei limiti dei propri conferimenti

(b) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni

Società di capitali nella quale:

• per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, mentre i soci normalmente responsabili nei limiti dei propri conferimenti

• le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento

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S.p.A. versus S.r.l.

●Principali modelli societari utilizzati sono:

S.p.A.S.p.A.

S.r.l.

Capitale sociale minimo

Euro 120.000

Conferimenti

-Denaro

-Beni in natura e crediti – relazione di stima

Partecipazione

Azioni

- Diverse categorie di azioni (diritti patrimoniali e amministrativi) ma non possono superare la metà del CS

Strumenti Partecipativi

(non sono parte del CS)

Sprovvisti del diritto di voto (salvo materie specifiche) a favore di soci/terzi che prestino la propria opera/servizi o a favore di prestatori di lavoro/dipendenti

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S.p.A. versus S.r.l.

●Principali modelli societari utilizzati sono:

S.p.A.

S.r.l.S.r.l.

Capitale sociale minimo

Euro 10.000

Conferimenti

-Denaro

-Beni in natura e crediti – relazione di stima

-Prestazione d’opera e servizi a favore della società (assicurazione o fideiussione bancaria con termine di scadenza pari al termine della prestazione) relazione di stima

Partecipazione

Quota

- Diritti particolari del socio (patrimoniali/amministrativi)

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Procedimento di costituzione

Atto costitutivo e statuto

Atto costitutivo e statuto

- Atto costitutivo: contenuto obbligatorio indicato dalla legge, da esso risulta la volontà di costituire la società;

- Statuto: contiene le regole di funzionamento della società

Forma: atto pubblico, a pena di nullità

Controllo del notaioControllo del notaio

Il notaio rogante l’atto costitutivo verifica l’esistenza delle condizioni minime prescritte dalla legge per costituire la società: sottoscrizione dell’intero capitale minimo, versamento del 25% e dell’intero sovrapprezzo per i conferimenti in denaro, liberazione integrale dei conferimenti in natura

Deposito per l’iscrizione al R.I.

Deposito per l’iscrizione al R.I.

Entro 20 gg il notaio rogante deposita l’atto costitutivo e lo statuto presso il R.I. e ne chiede l’iscrizione.

Se il notaio non provvede l’onere ricade sugli amministratori e da ultimo sui soci.

Iscrizione al R.I.Iscrizione al R.I.

Preliminare controllo formale del conservatore del R.I., che verifica la sottoscrizione per atto pubblico, l’integrale sottoscrizione e il versamento del 25% del capitale, la sussistenza di eventuali autorizzazione richieste per l’esercizio dell’attività.

Con l’iscrizione la società acquista personalità giuridica

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Governance

Organo Amministrativo

Organo Amministrativo

S.p.A. S.r.l.

CompetenzaDiverse per ass. in sede ordinaria o straordinaria

Anche materie relative alla gestione se previsto dallo statuto

Convocazione

Società che fanno ricorso al capitale di rischio – pubblicazione in G.U./quotidiani almeno 15 gg prima; per le altre società: come per s.r.l. – mancata convocazione: nullità della delibera

Lettera A.R. spedita entro 8 gg prima (salvo diversa disposizione dello statuto – mancata convocazione: nullità della delibera

Totalitaria

Presente l’ intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e sindaci (salvo dichiarazione di essere informati)

Presente l’ intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (salvo dichiarazione di essere informati)

Modalità svolgimento

Metodo assembleare

Metodo assemblea re ovvero consultazione scritta oppure consenso espresso per iscritto (unico documento)

AssembleaAssemblea

Organo di Controllo

e Revisione legale dei conti

Organo di Controllo

e Revisione legale dei conti

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Governance

Organo Amministrativo

Organo Amministrativo

AssembleaAssemblea

Organo di Controllo

e Revisione legale dei conti

Organo di Controllo

e Revisione legale dei conti

S.p.A. S.r.l.

ComposizioneAmministratore unico o consiglio di amministrazione

Amministratore unico o consiglio di amministrazione

Nomina Anche non soci Anche non soci

Durata3 esercizi sociali - rieleggibili

Anche superiore a 3 esercizi o a tempo indeterminato - rieleggibili

CessazioneScadenza del termine, dimissioni, revoca, decadenza, morte

Delega potesiAmministratori delegati o comitato esecutivo

Amministratori delegati o comitato esecutivo

Attribuzione di diritti particolari di amministrazione a singoli soci (ill. responsabili)

Modalità svolgimento CdA

Metodo collegiale

Metodo collegiale ovvero consultazione scritta o consenso scritto

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Governance

Organo Amministrativo

Organo Amministrativo

AssembleaAssemblea

Organo di Controllo

e Revisione legale dei conti

Organo di Controllo

e Revisione legale dei conti

S.p.A. S.r.l.

ComposizioneCollegio sindacale (da 3 o 5 membri + 2 supplenti)

Sindaco unico ovvero collegio sindacale

Nomina ObbligatoriaFacoltativa salvo il ricorrere di determinati requisiti

Requisiti personali

Cause di ineleggibilità e decadenza; per l’esercizio della funzione di revisione contabile devono essere iscritti all’albo dei revisori

Durata 3 esercizi 3 esercizi

Cessazione

Il Collegio per scadenza del mandato, estinzione della società. I sindaci individualmente per morte, dimissioni, scadenza, revoca per giusta causa

Funzioni

- Controllo contabile e sulla gestione – sindaco unico (s.r.l.) ovvero dal collegio sindacale

- Funzione di revisione legale dei conti (e la cd. certificazione del bilancio della società) – esercitate dal revisore (persona fisica o società di revisione) ovvero, se non nominato, dal sindaco unico (s.r.l.) o dal collegio sindacale se costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro

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Organo di controllo

Situazione Disciplina post L.183/2011

e L. 35/2012

Società a responsabilità limitata

Non ricorrono i parametri dimensionali ex art. 2477, commi 2 e 3 cod. civ.

È facoltativa la nomina dal sindaco unico, ovvero, su opzione statutaria, del collegio sindacale o del revisore

- Capitale sociale superiore a 120mila € (2477, co. 2)

Sindaco unico obbligatorio o,

su opzione statutaria, collegio sindacale o revisore

- Redazione del bilancio consolidato (2477, co. 3, lett. a)

- Controllo di società obbligata alla revisione legale (2477, co. 3, lett. b)

Non superamento di due parametri tra: 50

dipendenti e/o ricavi pari ad almeno 8,8

milioni e/o attivo 4,4 milioni (2477, co. 3,

lett. c)

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S.r.l. semplificata

Decreto Legge “Cresci-Italia” 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27

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S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

Soggetto giuridico al pari di una S.r.l., fatto salvo per i requisiti soggettivi per la sua costituzione e per l’ammontare del capitale sociale

S.r.l. Semplificata

S.r.l. Semplificata

SociSoci

Capitale socialeCapitale sociale

Potrà essere costituita esclusivamente da una o più persone fisiche che non abbiamo compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione

Escluse:

-Persone fisiche con età superiore a 35 anni

-Persone giuridiche (società, associazioni fondazioni)Capitale sociale sottoscritto e versato alla data di costituzione pari ad almeno 1 € ed inferiore a 1.000 €

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S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

● Costituzione• L’atto costitutivo dovrà essere redatto per atto

pubblico in conformità al modello standard approvato con apposito decreto ministeriale

• Non dovranno essere corrisposti gli onorari notarili

• L’iscrizione dell’atto al Registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria

● Conferimenti• Alla data di costituzione, il capitale sociale deve

essere interamente versato all’organo amministrativo, mediante conferimento in denaro

● Governance• Gli amministratori dovranno essere scelti

esclusivamente tra i soci (non sono ammessi amministratori esterni)

Peculiarità della s.s.r.l.

Peculiarità della s.s.r.l.

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S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

● Atti societari• La denominazione “società a responsabilità limitata

semplificata”, l’ammontare del capitale sociale, la sede, l’ufficio del RI in cui è iscritta dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione

● Cessione Quote• Divieto di cessione quote a soggetti non aventi i

requisiti previsti (persone fisiche di età inferiore a 35 anni)

• L’eventuale atto è nullo

● Bilancio in forma semplificata• Alla luce della qualificazione di tale modello nel

novero delle S.r.l. si ritiene applicabile la disposizione che consente alle s.r.l. sprovviste di collegio sindacale di redigere il bilancio in forma semplificata

● Disposizioni finali• Si applicano alla società a r.l. semplificata le

disposizioni in tema di s.r.l. previste dal codice civile in quanto compatibili

Peculiarità della s.s.r.l.

Peculiarità della s.s.r.l.

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S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

Allo stato attuale, questo tipo di società non è ancora costituibile, ma si dovrà attendere l’emanazione del decreto ministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che definirà:

• lo statuto standard tipizzato della s.s.r.l.

• i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci

Maggio 2012(entro 60 giorni dall’entrata in vigore dalla legge)

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● Incentivare le forme di imprenditoria giovanile –

“allineando il requisito dell’età fino ai 35 anni in coerenza

con l’art 27 della manovra estiva (relativa al regime fiscale di

vantaggio per l’imprenditoria giovanile) mediante la loro

partecipazione a struttura associate prive dei rigorosi limiti

previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto

impediscono l’accesso a tale tipo di struttura da parte degli

imprenditori più giovani e meno abbienti”.

S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

FinalitàFinalità

VantaggiVantaggi● Risparmio complessivo per i giovani imprenditori, non

più tenuti, ai fini della costituzione di una s.r.l., a:

- Versamento di un capitale sociale di ammontare

minimo pari a 10.000 Euro

- Corresponsione degli oneri notarili

- Pagamento dei diritti di bollo e di segreteria

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S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

● Conseguenze connesse al venir meno della condizione anagrafica del socio o di tutti i soci

• il Decreto “Cresci-Italia” prevedeva quali specifiche conseguenze, non riprese nella legge di conversione:

- l’esclusione di diritto del socio

- la trasformazione della società

● Liquidazione della società in caso di riduzione del capitale sociale - perdite pari ad almeno 0,34 cent incidono già sul minimo legale, salvo la sussistenza di riserve di capitale

● Ridotte possibilità di attingere capitali dal sistema creditizio in relazione alla consistenza del capitale sociale

Problemi ApertiProblemi Aperti

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S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ.

● Specifiche disposizioni contenute nel decreto ministeriale da

approvarsi entro fine maggio 2012

● Statuto standardizzato

● Sviluppi dottrinali e giurisprudenziali in merito

all’applicabilità delle norme in tema di s.r.l. alle società

semplificate a responsabilità limitata

Possibili soluzioniPossibili soluzioni

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Cos’è il Venture Capital

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Private Equity e Venture Capital

●Approccio Americano (natura della partecipazione)- Il Venture Capital è un sottoinsieme del Private Equity, focalizzato

sulle operazioni di sviluppo di imprese nuove o di recedente costituzione, in contrapposizione alle operazioni di buy-out, su imprese consolidate, tese ad acquisirne il controllo

●Approccio Europeo (fase di sviluppo)- Il Venture Capital è completamento del Private Equity e si focalizza

esclusivamente sul finanziamento delle fasi di avvio e di sviluppo di una nuova impresa

PE

VC Buy-Out

VCPE

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Stadio di Investimento

Seed

Start-Up

First stage financing

Second stage financing

Fase di sviluppo della società

Tempo

Early Stage Late Stage

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Ciclo di vita di un’impresa

Start-Up

Maturazione

Declino

Turn-Around

Estinzione

Venture Capital

Tempo

Redditività

-Fatturato trascurabile, spesso tendente a zero

- Perdite d’esercizio consistenti

- Elevato bisogno di cassa per investimenti

Private Equity

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Venture Capital

● Soldi in azienda

● Partecipazioni di minoranza

● Settori altamente innovativi

● Aziende giovani, piccole, in perdita

● Puro rischio equity

● Ritorno atteso dell’investimento: 10X

Ma il Venture Capital non è “Private Equity”

Private Equity

● Acquisto di aziende (soldi ai precedenti azionisti)

● Partecipazioni di controllo

● Settori tradizionali

● Aziende consolidate e profittevoli

● Finanza strutturata (debito)

● Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X

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Investitori Istituzionali, (es. Fondi Pensione,

Assicurazioni, Banche, Corporate)Privati

Fondo Private Equity

Società private

i.e. il 70% $ i.e. il 30% $

$ contro partecipazioni di minoranza in società private

Gli investitori rinunciano alla liquidità per 10-12 anni in attesa di un alto rendimento!

Il Venture Capital é strutturato attraverso la gestione di un fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali

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Come si struttura un deal di Venture Capital

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La Fase di Investimento

Struttura dell’operazio

ne

Struttura dell’operazio

ne

Analisi preliminar

e

Analisi preliminar

eNegoziazion

e

Negoziazione

Due diligence

Due diligence ClosingClosing

Timetable (3-5 mesi)

Individuazione punti essenziali per valutare la validità dell’operazione

Individuazione strutture legali e fiscali dell’operazione

Individuazione aree di rischio

Predisposizione dei contratti tipici

Disciplina dei rischi emersi nella fase precedente

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L’attività di Due Diligence

Fotografia dello stato di fatto e di diritto della società in un dato momentoDue diligence

• In senso generico: nella sua traduzione letterale (diligenza dovuta) individua il parametro di diligenza adeguata per eseguire una determinata operazione commerciale.

• In senso specifico: la verifica accurata di una realtà aziendale che si rende necessaria per valutare la convenienza di determinate operazioni e che per questo deve essere eseguita in maniera adeguata alla cura di tale esigenza specifica.

Indagine volta ad accertare e descrivere gli elementi significativi di un’attività imprenditoriale (c.d. target) o di alcuni suoi aspetti allo scopo di ridurre i rischi specifici dell’operazione e di ridurre

asimmetrie informative

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L’attività di Due Diligence

Indagine diretta ad una eventuale revisione del prezzo e/o adeguamento delle garanzie rilasciate e collegata alla regolamentazione della gestione dell’attività aziendale nel periodo transitorio

Dopo il closing

Prima delle negoziazioni

Indagine conoscitiva volta a manifestare un interesse nell’operazione

Durante le negoziazioni

Verifica delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e ricerca delle aree di rischio

Dopo il preliminare e

prima del closing

Verifica dell’impostazione contrattuale adottata rispetto alla reale situazione di fatto

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Term Sheet

●Principali caratteristiche:

•Riassume i principali termini e condizioni di un possibile investimento di capitale

•Non ha natura vincolante, ad eccezione delle clausole di

- Due Diligence

- Esclusiva

- Confidenzialità

- Consulenti e spese

- Legge applicabile e foro competente

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Accordi tipici

Accordo di InvestimentoAccordo di Investimento

Patto ParasocialePatto Parasociale

StatutoStatuto

• diritti di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo

• diritti dell’Investitore in relazione a decisioni strategiche della società

• exit strategy

• representations & warranties

• condizioni e modalità dell’investimento

• regola i reciproci rapporti dei Soci nonché le rispettive prerogative e diritti

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Clausole Principali

●Strumenti contrattuali di tutela del rischio:•Milestone•Representations & Warranties (proprietà intellettuale,

autorizzazioni, contenzioso)

●Governance•Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto

statutari / Diritti particolari dei soci•Liquidazione privilegiata•Clausole anti-diluzione•Regole di corporate governance da Statuto e Patti

Parasociali•Lock-Up per manager chiave•Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori• Incentivi per il management

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Clausole Principali

● Exit strategy•Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta•Drag-along (obbligo di seguito)•Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di

covendita)•Mandato a vendere (sino al 100% della società)

●Altre caratteristiche di un investimento VC•Partecipazione di investitori interni•Riscatto delle azioni•Dividendi privilegiati•Diritti negli aumenti di capitale successivi•Diritti di informazione•Controllo delle remunerazioni

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Focus: Clausola anti-dilution

●Le previsione di una clausola anti-dilution “full ratchet” consente al Venture Capitalist di aumentare la propria partecipazione, senza ulteriori versamenti a titolo di aumento di capitale, in modo da riportare il costo per azione pagato dal Venture Capitalist al costo per azione pagato dal Terzo Investitore

● Esempio: a causa di esigenze finanziarie della Società Alfa, un Terzo Investitore investe nella Società 200.000 Euro

● La cap-table senza la previsione di una clausola anti-dilutionAmmontare Investimento

Numero Azioni

%

Fondatore 20.000,00 11.000 55%

Venture Capitalist

180.000,00 9.000 45%

Tot. 200.000,00 20.000 100%

Ammontare Investimento

Numero Azioni

%

Fondatore 20.000,00 11.000 22,44%

Venture Capitalist

180.000,00 9.000 20,00%

Terzo Investitore

200.000,00 25.000 55,56

Tot. 400.000,00 45.000 100%

Prezzo pagato da VC 20 Euro

Prezzo pagato da TI 8 Euro

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Focus: Clausola anti-dilution

● La negoziazione di una clausola anti-dilution “full ratchet” consente invece all’Investitore di aumentare la propria partecipazione da 9.000 azioni a 22.500 azioni, incrementando così la propria partecipazione dal 20% al 38,47%

Ammontare Investimento

Numero Azioni %

Fondatore 20.000 11.000 18,8%

Venture Capitalist

180.000 22.50022.500 38,47%38,47%

Terzo Investitore

200.000 25.000 42,73%

Tot. 400.000 58.500 100,00%

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Massimiliano D'Amico

Avvocato

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