VIA – VAS – EMAS - AUDIT Prof. Giovanni Cordini DIRITTO AMBIENTALE 2009.
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VIA – VAS – EMAS - AUDITVIA – VAS – EMAS - AUDIT
Prof. Giovanni Cordini
DIRITTO AMBIENTALE 2009DIRITTO AMBIENTALE 2009
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE AMBITO INTERNAZIONALE E UNIONE AMBITO INTERNAZIONALE E UNIONE
EUROPEAEUROPEA
A) Il processo formativo 1973-1985A) Il processo formativo 1973-1985
B) La direttiva n. 337/1985 e la direttiva n. 11/1997B) La direttiva n. 337/1985 e la direttiva n. 11/1997
C) La convenzione di ESPOO del 1991C) La convenzione di ESPOO del 1991
D) Gli svolgimenti successivi fino alla direttivaVAS del 2001D) Gli svolgimenti successivi fino alla direttivaVAS del 2001
Primo programma d'azione comunitario in Primo programma d'azione comunitario in materia ambientale 1973materia ambientale 1973Esigenza di conciliare Esigenza di conciliare l'espansione economical'espansione economica con con "l'imperiosa necessità di "l'imperiosa necessità di preservare l'ambiente naturalepreservare l'ambiente naturale." ."
Secondo programma d'azione comunitario in Secondo programma d'azione comunitario in materia ambientale (1977-1981) materia ambientale (1977-1981) Estende Estende l'azione preventival'azione preventiva, indicando tra gli obiettivi la , indicando tra gli obiettivi la valutazione d'impatto ambientale in tutti i processi di valutazione d'impatto ambientale in tutti i processi di programmazione e di decisione che riguardavano le politiche programmazione e di decisione che riguardavano le politiche comuni comuni
direttiva n. 337 del 1985 direttiva n. 337 del 1985 …….Approfondita successivamente .Approfondita successivamente
DIRETTIVA 85/337/CEEDIRETTIVA 85/337/CEEdel Consiglio del 27 giugno 1985 concernente ladel Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici evalutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici eprivatiprivati
SOMMARIOSOMMARIO1.1. Campo di applicazioneCampo di applicazione
2.2. Obbligo di recepimento da parte degli Stati membriObbligo di recepimento da parte degli Stati membri
3.3. Definizione della V.I.A.Definizione della V.I.A.
4.4. Progetti nel dettaglio da sottoporre a V.I.A.Progetti nel dettaglio da sottoporre a V.I.A.
5.5. Documentazione a corredo della domanda di V.I.A.Documentazione a corredo della domanda di V.I.A.
6.6. Pubblicità della documentazionePubblicità della documentazione
7.7. Partecipazione di più Stati comunitari alla V.I.A.Partecipazione di più Stati comunitari alla V.I.A.
8.8. Pubblicità della decisionePubblicità della decisione
9.9. Report degli Stati alla CommissioneReport degli Stati alla Commissione
CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1):CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1): Progetti pubblici o privati che possono avere Progetti pubblici o privati che possono avere
un impatto ambientale un impatto ambientale IMPORTANTEIMPORTANTE
SONO ESCLUSI:SONO ESCLUSI: I progetti destinati a scopi di difesa nazionale.I progetti destinati a scopi di difesa nazionale. I progetti adottati mediante un atto legislativo I progetti adottati mediante un atto legislativo
nazionale specifico.nazionale specifico.
QUALI SONO NEL DETTAGLIO I PROGETTI QUALI SONO NEL DETTAGLIO I PROGETTI DA SOTTOPORRE A V.I.A.? – art. 4DA SOTTOPORRE A V.I.A.? – art. 4
i progetti elencati i progetti elencati nell‘ALLEGATO I nell‘ALLEGATO I
sono sottoposti a sono sottoposti a V.I.AV.I.A..
Per i progetti elencati Per i progetti elencati nell‘ALLEGATO II nell‘ALLEGATO II gli Stati membri gli Stati membri determinano se determinano se sottoporre gli stessi a sottoporre gli stessi a V.I.A., mediante:V.I.A., mediante:
a) un esame caso per caso;a) un esame caso per caso;
b) soglie o criteri fissati dagli b) soglie o criteri fissati dagli Stati membriStati membri
Nell'esaminare Nell'esaminare caso per caso o caso per caso o nel fissare soglie nel fissare soglie o criteri si tiene o criteri si tiene conto dei relativi conto dei relativi criteri di criteri di selezione selezione riportati riportati nell'allegato III.nell'allegato III.
SEGUE DIRETTIVA SEGUE DIRETTIVA Allegato IAllegato I
Raffinerie di petrolio greggio Centrali termiche ed altri impianti di combustione Raffinerie di petrolio greggio Centrali termiche ed altri impianti di combustione centrali e reattoricentrali e reattori Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati. Impianti destinati:Impianti destinati: alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare, al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati oimpianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. Impianti per l'estrazione di amiantImpianti per l'estrazione di amiant
Allegato IIAllegato II 1) Progetti di ricomposizione rurale.1) Progetti di ricomposizione rurale. 2. Industria estrattiva2. Industria estrattiva 3. Industria energetica3. Industria energetica 4. Produzione e trasformazione dei metalli4. Produzione e trasformazione dei metalli 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura 5. Industria dei prodotti minerali5. Industria dei prodotti minerali
SEGUE DIRETTIVASEGUE DIRETTIVA 6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I) 7. Industria dei prodotti alimentari7. Industria dei prodotti alimentari 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta 9. Industria della gomma9. Industria della gomma Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri. 10. Progetti di infrastruttura10. Progetti di infrastruttura 11. Altri progetti11. Altri progetti
Allegato IIIAllegato III 1. Caratteristiche dei progetti1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: - delle dimensioni del progetto,- delle dimensioni del progetto, - del cumulo con altri progetti,- del cumulo con altri progetti, - dell'utilizzazione di risorse naturali,- dell'utilizzazione di risorse naturali, - della produzione di rifiuti,- della produzione di rifiuti, - dell'inquinamento e disturbi ambientali,- dell'inquinamento e disturbi ambientali, - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.utilizzate. 2. Localizzazione dei progetti2. Localizzazione dei progetti Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire…………..Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire………….. 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione aiGli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto- della natura transfrontaliera dell'impatto;; …………..
è stata sottoscritta da 27 Stati (richiesti almeno 16)è stata sottoscritta da 27 Stati (richiesti almeno 16)
Convenzione multilaterale sulla valutazione Convenzione multilaterale sulla valutazione d'impatto ambientale in ambito d'impatto ambientale in ambito
transfrontalierotransfrontaliero
Valutazione d‘Impatto, con riferimento ad attività che possono avere ripercussioni ambientali in più Stati,
assumendo rilievo in un ambito transfrontaliero
Per impatto si intende qualsiasi effetto sull'ambiente, dovuto ad una attività sottoposta alla procedura VIA nazionale
prevede forme di partecipazione pubblica alla procedura di valutazione e che sia assicurata l'informazione più ampia e diffusa dei soggetti interessati
25 febbraio 1991 a Espoo (Finlandia)25 febbraio 1991 a Espoo (Finlandia)Commissione Economica delle Nazioni Unite Commissione Economica delle Nazioni Unite
((Convention on Enviromental Impact Assessment in a Transboundary Context Convention on Enviromental Impact Assessment in a Transboundary Context ))
Quinto allegato specifica gli Quinto allegato specifica gli obiettivi dell'analisi post-progettualeobiettivi dell'analisi post-progettuale da da intraprendere in seguito ad accordo tra le Parti interessateintraprendere in seguito ad accordo tra le Parti interessate
Terzo allegato indica dei Terzo allegato indica dei criteri generali per determinare la rilevanza criteri generali per determinare la rilevanza ambientale delle attivitàambientale delle attività che non compaiono nel primo elenco che non compaiono nel primo elenco
Secondo allegato descrive il contenuto minimo della documentazione predisposta dagli Stati interessati dalla VIA
Primo allegato elenca 17 tipi di attività "significative“ Per altre attività non è indicata una specifica dimensione ma si parla con termine generico di "grandi attività"
Quarto allegato stabilisce una procedura d'inchiesta affidata ad una apposita commissione multilaterale
Sesto e Settimo allegato contengono quelle disposizioni che sono generalmente previste dalle Convenzioni internazionali, in ordine alla cooperazione tra le parti contraenti, alle procedure d'arbitrato alla quale fare ricorso in caso di controversia, ove non s'intenda sottoporre il giudizio alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja
Sollecita gli Stati ad inserire nel proprio ordinamento la procedura d'impatto ambientale per tutte le attività che possono avere rilevanti effetti ambientali
Ha Ha estesoesteso da nove a ventuno da nove a ventuno le categorie di progettile categorie di progetti che devono che devono essere essere sottoposte alla VIAsottoposte alla VIA
Il terzo allegato definisce una procedura selettiva per la Il terzo allegato definisce una procedura selettiva per la determinazione delle determinazione delle soglie, dalle quali si deve applicare soglie, dalle quali si deve applicare obbligatoriamente il procedimento di valutazione obbligatoriamente il procedimento di valutazione dell'impatto ambientaledell'impatto ambientale
Direttiva 97/11/CEEDirettiva 97/11/CEE
Il quarto allegato dettaglia le Il quarto allegato dettaglia le informazioni che devono essere informazioni che devono essere fornite dal committentefornite dal committente
Estende Estende l'applicazione della VIA al contesto transfrontalierol'applicazione della VIA al contesto transfrontaliero recependo nell'ordinamento comunitario le direttive contenute recependo nell'ordinamento comunitario le direttive contenute nella Convenzione di Espoo nella Convenzione di Espoo
VIA"sostenibilità" di un progetto già nella fase della sua impostazione teorica
- strumento preventivo della politica ambientale - misura dello sviluppo "sostenibile"
La VIA si può configurare comeLa VIA si può configurare comeun un utile strumento di attuazione del principio "precauzionale"utile strumento di attuazione del principio "precauzionale" e dell’azione preventica posti tra i fondamenti della politica comunitaria e dell’azione preventica posti tra i fondamenti della politica comunitaria dall'art. 174 del trattato sull'Unione Europeadall'art. 174 del trattato sull'Unione Europea
Commissione Europea il 2 febbraio 2000 Commissione Europea il 2 febbraio 2000 Criteri per la valutazione del rischio, secondo il "metodo precauzionale".Criteri per la valutazione del rischio, secondo il "metodo precauzionale".
L'azione deve basarsi sulla convinzione che: L'azione deve basarsi sulla convinzione che: a)a) non siano adeguate e convincenti le prove scientifiche relative al rischio non siano adeguate e convincenti le prove scientifiche relative al rischio
per la salute umana o per l'ambiente determinati da un'attività, da un per la salute umana o per l'ambiente determinati da un'attività, da un progetto, da un procedimento, dall'uso di una sostanza, da un prodotto progetto, da un procedimento, dall'uso di una sostanza, da un prodotto finale di consumo; finale di consumo;
b)b) vi siano prove scientifiche obiettive di pericolo; vi siano prove scientifiche obiettive di pericolo; c)c) il livello di protezione in atto non risulti commisurato al potenziale rischio il livello di protezione in atto non risulti commisurato al potenziale rischio
per l'uomo e per l'ambienteper l'uomo e per l'ambiente. .
Nel trattato dell'Unione Europea trova conferma la necessità di prevenire il danno ambientale, Intervenendo prima dell'evento dannoso, per quanto possibile, allo scopo di rimuovere il rischio ed evitare i costi degli interventi riparatori
Ogni circostanza che impone all'Unione e agli Stati membri l'adozione di misure Ogni circostanza che impone all'Unione e agli Stati membri l'adozione di misure precauzionali deve essere portata a conoscenza della Commissione e precauzionali deve essere portata a conoscenza della Commissione e deve deve sempre essere assicurata una corretta informazionesempre essere assicurata una corretta informazione sia ai soggetti direttamente sia ai soggetti direttamente interessati, sia alla pubblica opinioneinteressati, sia alla pubblica opinione
- «Al fine di pervenire ad uno «Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popolidi vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno , gli Stati dovranno ridurre ed ridurre ed eliminare i modi di produzione e di consumo insostenibili e eliminare i modi di produzione e di consumo insostenibili e promuovere politiche demografiche adeguatepromuovere politiche demografiche adeguate". (Principio ottavo) ". (Principio ottavo)
- "Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno "Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionalemetodo precauzionale». ». (Principio quindicesimo)(Principio quindicesimo)
La prevenzione del Danno Ambientale:La prevenzione del Danno Ambientale:
Criterio "precauzionale"Criterio "precauzionale" impegna i pubblici poteri ad intervenire in presenza di impegna i pubblici poteri ad intervenire in presenza di possibili pericoli e rischi, senza attendere di avere prove scientifiche certe del possibili pericoli e rischi, senza attendere di avere prove scientifiche certe del danno arrecato all'uomo o all'ambientedanno arrecato all'uomo o all'ambiente
Modello che si basa sulla Modello che si basa sulla "ragionevolezza""ragionevolezza" della misura adottata e ammette della misura adottata e ammette una una valutazione discrezionalevalutazione discrezionale dell'autorità competente dell'autorità competente
Tra il principio di prevenzione e il metodo precauzionale si può riconoscere una corrispondenza , in quanto nel disporre un'efficace azione preventiva l'agente applica un criterio "precauzionale" che gli consente di prefigurare il danno che potrebbe derivare dalla sua inoperosità
Dichiarazione di RioDichiarazione di RioMetodo "precauzionale“ e Principio di "prevenzione"Metodo "precauzionale“ e Principio di "prevenzione"
- - Normativa statale uniforme in materiaNormativa statale uniforme in materia (Francia, Germania, Grecia, Italia, (Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)- - Regolamentazioni distinte per i diversi ambiti territorialiRegolamentazioni distinte per i diversi ambiti territoriali lasciando margini lasciando margini più ampi d'intervento ai poteri locali (Belgio, Danimarca, Irlanda, Regno più ampi d'intervento ai poteri locali (Belgio, Danimarca, Irlanda, Regno Unito)Unito)
In tutti i casi:In tutti i casi:- - Ruolo rilevante alle Regioni e agli Enti localiRuolo rilevante alle Regioni e agli Enti locali - Riconoscimento a - Riconoscimento a determinati soggettideterminati soggetti (associazioni di protezione (associazioni di protezione
ambientale, comitati di cittadini ed utenti) ambientale, comitati di cittadini ed utenti) della possibilità di partecipare ad della possibilità di partecipare ad alcune fasi del procedimento per la valutazione d'impattoalcune fasi del procedimento per la valutazione d'impatto: :
a) formulazione di osservazioni e propostea) formulazione di osservazioni e proposteb) formale contraddittoriob) formale contraddittorioc) strumenti di negoziazionec) strumenti di negoziazione
Recepimento della procedura per la VIA da Recepimento della procedura per la VIA da parte degli Stati membri dell'Unione Europeaparte degli Stati membri dell'Unione Europea
- Adattamenti e revisioni dei modelli originariAdattamenti e revisioni dei modelli originari della legislazione in merito alla della legislazione in merito alla valutazione d'impatto, già applicata prima dell'entrata in vigore della direttiva valutazione d'impatto, già applicata prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitariacomunitaria- Nuovo procedimento integratoNuovo procedimento integrato nell'ordinamento nell'ordinamento
Viene sancito l’Viene sancito l’obbligo d'informare correttamente il pubblicoobbligo d'informare correttamente il pubblico sulle decisioni sulle decisioni adottate dall‘Amministrazione ed è adottate dall‘Amministrazione ed è assicurata un'ampia divulgazione dei assicurata un'ampia divulgazione dei progetti sottoposti a VIAprogetti sottoposti a VIA, soprattutto, mediante la pubblicazione sulla stampa , soprattutto, mediante la pubblicazione sulla stampa dei principali elementi valutativi richiestidei principali elementi valutativi richiesti
La preventiva V.I.A. è La preventiva V.I.A. è decisiva per l'autorizzazione del progettodecisiva per l'autorizzazione del progettoSe negativa o mancante comporta la Se negativa o mancante comporta la revoca della concessionerevoca della concessione..Diversi i mezzi d'impugnazione ed è differente l'esito immediato del ricorso:Diversi i mezzi d'impugnazione ed è differente l'esito immediato del ricorso:
- l'impugnazione - l'impugnazione sospende la realizzazionesospende la realizzazione dell'opera (Germania ) dell'opera (Germania )- Sospensione richiesta e motivata dall'esigenza di - Sospensione richiesta e motivata dall'esigenza di
evitare un pericolo o un danno graveevitare un pericolo o un danno grave (Italia, Regno Unito) (Italia, Regno Unito)- sospensione dell'opera, in seguito ad un - sospensione dell'opera, in seguito ad un sommario giudizio di meritosommario giudizio di merito (Francia)(Francia)
REPORT di ATTUAZIONEREPORT di ATTUAZIONE ogni 5 anni (art 11 direttiva 85)ogni 5 anni (art 11 direttiva 85)
Dal riesame dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 97/11/CE è emerso che nessuno Stato membro ha ancora provveduto ad attuare completamente le nuove misure introdotte dalla direttiva
L'UE non ha imposto una valutazione di impatto uniforme in ambito comunitario. Gli Stati membri hanno potuto conservare le discipline differenziate con il vincolo diconseguire gli obiettivi stabiliti in ambito europeo e di applicare la procedura d'impatto in tutti i casi previsti
ART. 2ART. 2 - - Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto……valutazione del loro impatto…… La valutazione dell'impatto La valutazione dell'impatto
ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti diambientale può essere integrata nelle procedure esistenti diautorizzazione dei progetti negli Stati membri……autorizzazione dei progetti negli Stati membri……
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttivaparte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva
IMPOSIZIONE AGLI STATI MEMBRI DI INSERIRE LA V.I.A. IMPOSIZIONE AGLI STATI MEMBRI DI INSERIRE LA V.I.A. ALL’INTERNO DELLE PROPRIE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL’INTERNO DELLE PROPRIE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
DEI PROGETTIDEI PROGETTI
IN COSA CONSISTE LA V.I.A.?IN COSA CONSISTE LA V.I.A.?
ART. 4:ART. 4: La valutazione dell'impatto ambientale La valutazione dell'impatto ambientale INDIVIDUA, DESCRIVE E INDIVIDUA, DESCRIVE E VALUTAVALUTA, , in modo appropriato, per ciascun caso particolare ……., gli in modo appropriato, per ciascun caso particolare ……., gli effetti diretti e effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomol'uomola faunala faunala florala flora
il suolo - l'acqua il suolo - l'acqua l'aria - il clima l'aria - il clima
il paesaggioil paesaggio
i beni materiali i beni materiali il patrimonio il patrimonio
culturaleculturale
l'interazione l'interazione tra i fattori tra i fattori
elencatielencati
Documentazione a corredo della domanda di Documentazione a corredo della domanda di V.I.A. - Art. 5V.I.A. - Art. 5
LE INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE DEVE LE INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE DEVE FORNIRE [….] COMPRENDONO ALMENO:FORNIRE [….] COMPRENDONO ALMENO:
- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;ubicazione, concezione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;il progetto può avere sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini;trattini;
PUBBLICITAPUBBLICITA’! – art. 6’! – art. 6Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di
autorizzazione nonché le informazioni raccolte siano autorizzazione nonché le informazioni raccolte siano messe a disposizione del pubblico […] per dare la messe a disposizione del pubblico […] per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.[……] Le modalità prima del rilascio dell'autorizzazione.[……] Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri.membri.
PUBBLICITA’ DELLA VALUTAZIONE – art. 9PUBBLICITA’ DELLA VALUTAZIONE – art. 9All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione,
la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini …. e la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini …. e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:
- il contenuto della decisione…. il contenuto della decisione…. - i motivi principali… su cui è basata la decisione;i motivi principali… su cui è basata la decisione;- ..una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se ..una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se
possibile, compensare gli effetti negativi gravi.possibile, compensare gli effetti negativi gravi.
OPERE IL CUI IMPATTO RIGUARDA PIU’ OPERE IL CUI IMPATTO RIGUARDA PIU’ STATI – art. 7STATI – art. 7
Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato ne faccia sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica all'altro Stato membro una descrizione del progetto e progetto comunica all'altro Stato membro una descrizione del progetto e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alla procedura di V.I.A.se desidera partecipare alla procedura di V.I.A.
VALUTAZIONE ABIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE ABIENTALE STRATEGICADIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIODIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
27 giugno 200127 giugno 2001concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambientesull'ambiente
•(art. 1) - garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente
Obiettivi e punti di forza
sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo dove per pubblico si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art. 2),
•contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
•effettuare la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente .
misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi.
da sottoporre a VASArt. 3.2
verifica della necessità di effettuare la VAS
Art. 3.3 - 3.4 - 3.5Principio di sussidiarietà
IPOTESI DI PIANI E PROGRAMMI
Tutti i Piani Progetti sono sottoposti a VIA per i settori:•Agricolo•Forestale•Energetico•Industriale•Trasporti•Gestione rifiuti•Telecomunicazioni •Turistico•Pianificazione Territoriale o delle destinazione dei suoliTutti i Piani o Progetti sui siti SIC e ZPS
Gli Stati membri determinanola necessità di effettuare la VAS per :- Piani o programmi di cui all’art. 3.2che riguardano aree di piccoledimensioni;- Quali piani o programmi diversi daquelli definiti all’ Art. 3.2 possonoessere sottoposti a VAS-Quali piani o programmi definitiai punti precedenti attraversol’esame caso per caso specificandoi tipi di piani o programmi.- Casi di esclusione
ConsultazioneAutorità Ambientali
Art. 3.6
Informazione sugliesiti delle verifica
NO
SI
Informazione sugliesiti delle verifica
IndividuareDescrivere
Valutareeffetti significativi
del piano o programma
sull’ambiente nonché alternative
(All. I)
Consultazione delle Autorità e pubblico (Art. 6)
Eventuali Consultazioni Transfrontaliere
(Art. 7)
(Art. 6) Gli stati membri
designano le autorità e i settori del pubblico che devono essere
consultatiModalità per
l’informazione e la consultazione delle
autorità e del pubblico
(Art. 7) Se possono
esistere effetti significativi
sull’ambiente di un altro stato membro
occorre trasmettere il piano
e il rapporto ambientale prima dell’iter legislativo
Rapporto ambientale(Art. 5 e All. I)
(Art. 8) In fase di preparazione del
piano o del programma e primadella sua adozione
si prendono in considerazione il
rapporto ambientaleredatto ai sensi
dell'art. 5, i pareri espressi ai sensi
dell'art. 6 nonché i risultati di ogni consultazione
transfrontalierasensi dell'art. 7.
Preparazione del Piano o del Programma
(Art. 8)
Adozione del Piano o del Programma
Informazione alle autorità ed al pubblico (art. 9)
Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per trasmettere le informazioni relative ad un piano o un programma adottato, a tutti i soggetti interpellati e mette a
disposizione:a) il piano o il programma adottato;
b) una dichiarazione di sintesi che illustra in che modo leconsiderazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si è tenuto conto di:•rapporto ambientale,•dei pareri espressi•dei risultati delle consultazioni transfrontaliere,•le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato,alla luce delle alternative possibili che erano state individuate,•le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.
Monitoraggio (art. 10)
Art. 11 Art. 11 Relazione con altre disposizioni della normativa comunitariaRelazione con altre disposizioni della normativa comunitaria in in particolare gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o particolare gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazioneevitare duplicazioni della valutazione..
Art. 12 Scambio delle informazioni sull’applicazione della direttiva e Art. 12 Scambio delle informazioni sull’applicazione della direttiva e sull’esperienza maturata prevedendone una sull’esperienza maturata prevedendone una relazionerelazione ogni sette anni al ogni sette anni al Parlamento europeo e al Consiglio Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia sull’efficacia dal 210luglio 2006.dal 210luglio 2006.
Art.13 Art.13 AttuazioneAttuazione della direttiva in tutti gli stati membri della direttiva in tutti gli stati membri prima del 21 luglio prima del 21 luglio 2004. 2004.
Si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è Si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004. I piani e i programmi il cui primo atto successivo al 21 luglio 2004. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisionepubblico di tale decisione
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
del 27 giugno 2001del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambienteprogrammi sull’ambiente
OBBIETTIVIArt.1
Valutare gli effetti ambientali che determinati piani e programmi hanno sull’ambiente
Tra gli obbiettivi si evidenzia la promozione dello
sviluppo sostenibile
VASVASDIRETTIVA DIRETTIVA 2001/42/CE2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICADIRETTIVA 2001/42/CEDIRETTIVA 2001/42/CE
DEFINIZIONIDEFINIZIONIArt.2Art.2
Elaborati e/o adottati da un’autorità a livelloNazionaleRegionale
Locale
Predisposti da un’autorità per essere approvati mediante procedura legislativa
dal Parlamento o dal Governo
“valutazione ambientale”Comporta l’elaborazione di un rapporto d’impatto ambientale
lo svolgimento di consultazionil’esame del rapporto ambientale e dei risultati nelle consultazioni nell’iter
decisionalee la messa a disposizione del pubblico delle informazioni
“piani e programmi”Compresi quelli finanziati dalla Comunità europea
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICADIRETTIVA 2001/42/CEDIRETTIVA 2001/42/CE
“rapporto ambientale”
Devono essereValutatiDescrittiValutati
Gli effetti significativi che l’attuazione di un piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente
nonché le ragionevoli alternative
Alla luce degli obbiettivi e dell’ambito territoriale dell’intervento
L’ allegato I della direttiva riporta le informazioni da fornire a tale scopo
“pubblico”
S’intendono una o più persone fisiche o giuridicheSecondo la normativa o la prassi nazionale
E le loro associazioni organizzazioni o gruppi
DEFINIZIONIDEFINIZIONIArt.2Art.2
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICADIRETTIVA 2001/42/CEDIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 5Articolo 5
Rapporto ambientale Rapporto ambientale
ALLEGATO IALLEGATO I
InformazioniInformazioni
Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri piani o programmi
Aspetti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma
Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate
Problemi ambientali esistenti, in particolare quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale in particolare
Quelle individuate da:
direttiva 79/409/CEE conservazione degli uccelli selvatici
direttiva 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
obbiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello a livello internazionale
possibili effetti significativi sull’ambiente
misure per impedire, ridurre, compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente
sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata fatta la valutazione
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
sintesi non tecnica delle informazioni
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Articolo 5Articolo 5
Rapporto ambientale Rapporto ambientale
ALLEGATO IALLEGATO I
InformazioniInformazioni
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICADIRETTIVA 2001/42/CEDIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 3Articolo 3Ambito d'applicazioneAmbito d'applicazione
ALLEGATO IIALLEGATO IICriteri per la determinazione dei possibili effetti significativiCriteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile problemi ambientali pertinenti al piano o la programma
la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICADIRETTIVA 2001/42/CEDIRETTIVA 2001/42/CE
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
carattere cumulativo degli effetti
natura trasfrontaliera degli effetti
rischi per la salute umana o per l’ambiente
entità ed estensione nello spazio degli effetti
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limitedell’utilizzo intensivo del suolo
•effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
Che cos’è EMAS?Che cos’è EMAS? EMAS:EMAS: Eco-Management and Audit Scheme Eco-Management and Audit Scheme Il Sistema di ecogestione ed audit è un sistema di adesione Il Sistema di ecogestione ed audit è un sistema di adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni di tutti i settori volontaria per le imprese e le organizzazioni di tutti i settori che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.efficienza ambientale.
EMAS è stato lanciato nel 1993 ed è stato sottoposto a EMAS è stato lanciato nel 1993 ed è stato sottoposto a revisione con il Regolamento CE n. 761/2001 e con la revisione con il Regolamento CE n. 761/2001 e con la Decisione della Commissione 2006/193/CE del 1 Marzo 2006.Decisione della Commissione 2006/193/CE del 1 Marzo 2006.
EMAS è uno strumento di valutazione e gestione dell'impatto EMAS è uno strumento di valutazione e gestione dell'impatto ambientale di una organizzazione destinato a favorire la ambientale di una organizzazione destinato a favorire la razionalizzazione e la riorganizzazione delle organizzazioni che razionalizzazione e la riorganizzazione delle organizzazioni che vogliono aderire per aumentarne la competitività e l’efficienza vogliono aderire per aumentarne la competitività e l’efficienza riducendo gli impatti e gli sprechi generati.riducendo gli impatti e gli sprechi generati.
Scopo prioritario dell’Scopo prioritario dell’EMASEMAS è contribuire alla realizzazione di è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo ee le responsabilità delle impresele responsabilità delle imprese
Chi può partecipare ad Chi può partecipare ad
EMAS?EMAS? EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico e EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico e privato che intenda migliorare la propria efficienza ambientale.privato che intenda migliorare la propria efficienza ambientale.
• Al sistema, definito dal Regolamento (CE) 761/2001 (legge della UE), Al sistema, definito dal Regolamento (CE) 761/2001 (legge della UE), aderiscono gli Stati membri della Unione Europea, quelli dello spazio aderiscono gli Stati membri della Unione Europea, quelli dello spazio economico europeo e quelli candidati alla adesione alla UEeconomico europeo e quelli candidati alla adesione alla UE ..
Obiettivi EMASObiettivi EMASL’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:mediante:
Delineazione delle caratteristiche per una corretta introduzione Delineazione delle caratteristiche per una corretta introduzione ed implementazione della gestione ambientale nelle ed implementazione della gestione ambientale nelle organizzazioni e per la definizione degli obiettivi di miglioramento organizzazioni e per la definizione degli obiettivi di miglioramento al fine di attribuire all’azienda un pubblico riconoscimento del suo al fine di attribuire all’azienda un pubblico riconoscimento del suo impegno in campo ambientaleimpegno in campo ambientale
Rispetto della normativa in campo ambientale da parte Rispetto della normativa in campo ambientale da parte dell’azienda che vuole aderire ad EMAS: il vertice aziendale dell’azienda che vuole aderire ad EMAS: il vertice aziendale doveva puntare al miglioramento continuo delle prestazioni doveva puntare al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali con obiettivi di miglioramento ambientali con obiettivi di miglioramento
Previsione di uno strumento di comunicazione Dichiarazione Previsione di uno strumento di comunicazione Dichiarazione Ambientale. Ambientale.
La valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di La valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tali sistemi;tali sistemi;
la partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazionela partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazione
Principi cardine EMASPrincipi cardine EMAS
Le organizzazioni devono adempiere ai seguenti principi se vogliono Le organizzazioni devono adempiere ai seguenti principi se vogliono registrarsi/certificare ambientalmente:registrarsi/certificare ambientalmente:
efficienza efficienza impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni
ambientali; ambientali; dando evidenza della conformità alla normativa ambientale dando evidenza della conformità alla normativa ambientale
applicabile; applicabile;
trasparenza trasparenza rendendo disponibili al pubblico le proprie politiche, gli obiettivi e i rendendo disponibili al pubblico le proprie politiche, gli obiettivi e i
relativi programmi di miglioramento ambientale, il sistema di relativi programmi di miglioramento ambientale, il sistema di gestione ed il compendio dei dati significativi sulle prestazioni gestione ed il compendio dei dati significativi sulle prestazioni
ambientali; ambientali; attivando un dialogo aperto con tutte le parti interessate (dipendenti, attivando un dialogo aperto con tutte le parti interessate (dipendenti,
azionisti, autorità locali, fornitori, etc.); azionisti, autorità locali, fornitori, etc.);
credibilitàcredibilità ottenendo la convalida da un verificatore indipendente accreditato; ottenendo la convalida da un verificatore indipendente accreditato;
registrandosi presso l'organismo competente nazionale. registrandosi presso l'organismo competente nazionale.
Politica AmbientalePolitica Ambientale
Obiettivi di miglioramento eObiettivi di miglioramento eProgramma ambientaleProgramma ambientale
Sch
ema
per
la r
egis
traz
ione
EM
AS
Sch
ema
per
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egis
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ione
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALEANALISI AMBIENTALE INIZIALE
SGASGA
AuditAudit
Dichiarazione AmbientaleDichiarazione Ambientale
ValutazioneValutazione
REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE
DiffusioneDiffusione
Politica ambientalePolitica ambientale
Esprime gli obiettivi e i principi generali di Esprime gli obiettivi e i principi generali di un’organizzazione rispetto all’ambiente, un’organizzazione rispetto all’ambiente, compresi la conformità a tutte le compresi la conformità a tutte le disposizioni regolamentari sull’ambiente e disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno al miglioramento continuo delle l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e target e riesaminare gli obiettivi e target ambientali.ambientali.
Analisi ambientale inizialeAnalisi ambientale iniziale
I FaseI Fase::Esauriente analisi iniziale dei problemi, Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione, connesse all’attività di un’organizzazione, esaminando tutti gli impatti ambientali esaminando tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione, prodotti e servizi, metodi di valutazione, quadro normativo, prassi e procedure di quadro normativo, prassi e procedure di gestione ambientale già in uso. gestione ambientale già in uso.
Programma ambientaleProgramma ambientale
Descrizione delle misure Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative target ambientali e relative scadenze.scadenze.
Sistemi di gestione ambientaleSistemi di gestione ambientale
II Fase:II Fase:
Sulla base dei risultati dell'analisi Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace sistema di ambientale, creare un efficace sistema di gestione ambientale che punti a sviluppare, gestione ambientale che punti a sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale mantenere la politica ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il sistema deve specificare la aziendale. Il sistema deve specificare la struttura organizzativa, le attività di struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, i mezzi, le pianificazione, le responsabilità, i mezzi, le procedure operative, i processi e le risorse procedure operative, i processi e le risorse esigenze di formazione, provvedimenti di esigenze di formazione, provvedimenti di monitoraggio e controllo, sistemi di monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione.comunicazione.
Audit ambientaleAudit ambientale
III Fase:III Fase:
Strumento di gestione comprendente una Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, ambientali dell’organizzazione, dell’efficacia del sistema di gestione e dei dell’efficacia del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di valutare la conformità alla al fine di valutare la conformità alla politica ambientale, agli obiettivi di politica ambientale, agli obiettivi di miglioramento, ai programmi ambientali miglioramento, ai programmi ambientali dell'organizzazione, e alle norme vigenti. dell'organizzazione, e alle norme vigenti.
Dichiarazione ambientaleDichiarazione ambientale
IV Fase:IV Fase:Descrive i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi Descrive i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali prefissati ed indica in che modo e con ambientali prefissati ed indica in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale. Fornisce al pubblico e ad altri campo ambientale. Fornisce al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sull’impatto, soggetti interessati informazioni sull’impatto, sulle prestazioni ambientali e sul continuo sulle prestazioni ambientali e sul continuo miglioramento di esse.miglioramento di esse.
(Contiene una descrizione chiara (Contiene una descrizione chiara dell’organizzazione e un sommario delle sue dell’organizzazione e un sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, la politica attività e dei suoi prodotti e servizi, la politica ambientale dell’organizzazione e una breve ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione illustrazione del suo sistema di gestione ambientale; una descrizione di tutti gli aspetti ambientale; una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi).determinano impatti ambientali significativi).
V Fase:V Fase:
Un verificatore accreditato da un Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale. audit, la dichiarazione ambientale.
ValutazioneValutazione
VI Fase:VI Fase:
La dichiarazione ambientale La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientalepubblico la dichiarazione ambientale. .
RegistrazioneRegistrazione
Vantaggi della partecipazione ad EMASVantaggi della partecipazione ad EMAS Miglioramenti gestionali derivanti da procedure di autocontrollo, Miglioramenti gestionali derivanti da procedure di autocontrollo,
monitoraggio e garanzia e conformità alla normativa ambientale monitoraggio e garanzia e conformità alla normativa ambientale con conseguente risparmio di risorse e riduzione dei costicon conseguente risparmio di risorse e riduzione dei costi
Aumento di credibilità nei confronti delle autorità con possibilità di Aumento di credibilità nei confronti delle autorità con possibilità di elaborare delle semplificazioni amministrativeelaborare delle semplificazioni amministrative
Maggiore motivazione dei dipendenti, derivante dal coinvolgimento Maggiore motivazione dei dipendenti, derivante dal coinvolgimento e partecipazione del personale e da un miglior ambiente di lavoroe partecipazione del personale e da un miglior ambiente di lavoro
Aumento del vantaggio competitivo derivante da nuove Aumento del vantaggio competitivo derivante da nuove opportunità del mercato e da un’immagine credibile opportunità del mercato e da un’immagine credibile dell’organizzazione dovuta alla produzione rispettosa dell'ambientedell’organizzazione dovuta alla produzione rispettosa dell'ambiente
Acquisto della fiducia dei portatori d’interesse (consumatori, clienti, Acquisto della fiducia dei portatori d’interesse (consumatori, clienti, cittadini, autorità di controllo, ecc.)cittadini, autorità di controllo, ecc.)
Aumento dei canali finanziari ed agevolazioni creditizie Aumento dei canali finanziari ed agevolazioni creditizie
Impiego del logo EMAS come strumento di marketing Impiego del logo EMAS come strumento di marketing
““Piccole, ecologiche, competitive: un Piccole, ecologiche, competitive: un programma inteso ad aiutare le piccole e programma inteso ad aiutare le piccole e
medie imprese a conformarsi alla normativa medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale”ambientale”
Comunicazione della Commissione dell’8 ottobre 2007
COM(2007)379
PMI: imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui PMI: imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui
totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR (definizione raccomandazione 2003/361/CE)(definizione raccomandazione 2003/361/CE)
Gran parte della legislazione europea in materia di ambiente non è applicata da queste imprese (perché le stesse si situano al di sotto della soglia minima di applicazione normativa o per disinformazione)
Notevole incidenza sull’economia a livello comunitario
Rappresentano il 99% delle imprese ed il 57% del valore aggiunto dell’economia
Notevole incidenza sull’ambiente
COM(2007)379
•il rispetto della legislazione ambientale da parte delle PMI
•l’aumento dell’eco-efficienza delle PMI
•il miglioramento del rapporto costi/efficacia della politica ambientale
•il rafforzamento dell’eco-innovazione e la competitività delle PMI.
Obiettivi del programma
• scarsa consapevolezza e conoscenza dei problemi
• ignoranza dei potenziali vantaggi connessi alla gestione ambientale
• accesso insufficiente alle informazioni
• mancanza di risorse finanziarie ed umane
• mancanza di incentivi
Ostacoli alla conformazione delle PMI alla normativa ambientale
COM(2007)379
Piano di azione del programma per le PMI
LEGIFERARE MEGLIOLEGIFERARE MEGLIO
Elaborazione Attuazione
delle politiche ambientali
• ridurre i costi amministrativi ad ogni livello
• raggruppare e diffondere le migliori pratiche in materia di rispetto della normativa ambientale
• aumentare il coinvolgimento delle PMI nel processo di elaborazione delle politiche ambientali e nella relativa attuazione.
1. Legiferare meglio
COM(2007)379
Piano di azione del programma per le PMI
SISTEMI DI GESTIONI AMBIENTALI SISTEMI DI GESTIONI AMBIENTALI ACCESSIBILI ALLE PMIACCESSIBILI ALLE PMI
La Commissione intende facilitare l’accesso delle La Commissione intende facilitare l’accesso delle PMI ai sistemi di gestione ambientale su base PMI ai sistemi di gestione ambientale su base volontaria, in particolare l’EMAS, in quanto più volontaria, in particolare l’EMAS, in quanto più proficui rispetto al sistema dei controlli, tramite: proficui rispetto al sistema dei controlli, tramite:
•riduzione delle formalità e degli oneri riduzione delle formalità e degli oneri amministrativi amministrativi
•rafforzamento e applicazione su ampia scala degli rafforzamento e applicazione su ampia scala degli strumenti esistenti per l’attuazione dell’EMAS nelle strumenti esistenti per l’attuazione dell’EMAS nelle PMI (come l’EMAS Easy) PMI (come l’EMAS Easy)
•incoraggiamento e sostenimento di iniziative volte a incoraggiamento e sostenimento di iniziative volte a promuoverne il ricorso da parte di gruppi o poli promuoverne il ricorso da parte di gruppi o poli industriali di PMI industriali di PMI
•incentivi a favore delle PMI registrate.incentivi a favore delle PMI registrate.
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
COM(2007)379
Piano di azione del programma per le PMI
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
3. Assistenza finanziaria mirata
COM(2007)379
ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA
Il futuro rapporto tra PMI ed ambiente sarà diretta conseguenza degli investimenti nelle migliori tecniche e tecnologie eco-compatibili.
Si rende pertanto necessario sostenere tali forme di investimento.
Il quadro finanziario europeo 2007-2013 prevede diverse possibili risorse per le PMI e la politica ambientale.
Piano di azione del programma per le PMI
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
3. Assistenza finanziaria mirata
COM(2007)379
ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA
Strumenti finanziari specifici per l’ambiente
LIFE+ (regolamento n.614/2007)
Offre un sostegno mirato, a livello comunitario, alle misure e ai progetti per l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente.
Prevede una dotazione di bilancio per il periodo 2008-2013 destinata a sostenere le misure di assistenza alla conformità ambientale delle PMI.
Piano di azione del programma per le PMI
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
3. Assistenza finanziaria mirata
COM(2007)379
ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA
Strumenti finanziari rivolti all’innovazione ed alla competitività delle PMI
•JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
•CIP (programma competitività ed innovazione - decisione n.1639/2006/CE)
Altri strumenti di finanziamento
•Fondi strutturali
•Aiuti di Stato
Piano di azione del programma per le PMI
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
3. Assistenza finanziaria mirata
4. Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente per le PMI
SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE
Necessità di esperti locali in materia di politica ambientale a sostegno delle PMI
La Commissione prevede a tal fine:
•l’organizzazione di appositi seminari volti a creare negli Stati membri una rete di esperti in materia di ambiente nelle organizzazioni di sostegno e riferimento per le PMI.
•la promozione di una collaborazione attiva con le PMI anche per il tramite degli Eurosportelli e della costituenda rete di sostegno alle imprese ed all’innovazione.
COM(2007)379
Piano di azione del programma per le PMI
5. Miglioramento della comunicazione ed informazione mirata
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
3. Assistenza finanziaria mirata
4. Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente per le PMI
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
La situazione attuale delle PMI evidenzia una diffusa carenza di informazione sulle questioni concernenti l’ambiente.
Occorre rendere le imprese più consapevoli affinché siano maggiormente rispettose della legislazione in materia ambiente.
Il programma prevede:
•la creazione, a cura della Commissione, di un sito web di informazione multilingue, collegato al portale delle PMI
•L’elaborazione di linee guida operative per assistere le PMI passo a passo nel controllo del loro impatto ambientale
COM(2007)379
Verifica del Piano di azione del programma per le PMI
5. Miglioramento della comunicazione ed informazione mirata
1. Legiferare meglio
2. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI
3. Assistenza finanziaria mirata
4. Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente per le PMI
Il programma e la sua attuazione saranno oggetto
di periodica verifica da parte della Commissione di
concerto con gli Stati membri
Una prima valutazione sull’attuazione del
programma è prevista per il 2010.
COM(2007)379
MARCHIO DI QUALITA’ MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA ECOLABELECOLOGICA ECOLABEL
Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato,
di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
COSA E’ IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA?COSA E’ IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA?
Il marchio comunitario di qualità ecologica o Ecolabel, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno speciale sistema di certificazione creato per:
fornire ai consumatori informazioni e indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti.
aiutare i consumatori europei a scegliere prodotti e servizi piu’ ecologici e piu’ rispettosi dell’ambiente
REQUISITI AMBIENTALI DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICAREQUISITI AMBIENTALI DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA
I requisiti ambientali considerati sono:
qualità dell’aria e dell’acqua,protezione del suolo,riduzione dei rifiuti,risparmio energetico,gestione delle risorse naturali,prevenzione del riscaldamento globale,protezione dello strato di ozono,sicurezza ambientale,inquinamento acustico e biodiversità
CATEGORIE DI PRODOTTICATEGORIE DI PRODOTTI
Attualmente l'Ecolabel può essere assegnato a 26 gruppi di prodotti, che corrispondono a 12 grandi settori produttivi e a un’attività di servizi.
Materassi Calzature Rivestimenti duri per pavimenti Pitture e vernici per interni Lampadine Ammendanti del suolo Substrati di coltivazione Lavastoviglie Frigoriferi Aspirapolveri Lavatrici Pompe di calore Detersivi multiuso Detersivi per lavastoviglie Detersivi per piatti Detersivi per il bucato Saponi, shampoo, balsami per capelli Lubrificanti Personal computer Computer portatili Televisori Abbigliamento, biancheria da letto, prodotti tessili
per interno Tessuto-carta Carta per copie e grafici Servizi di ricezione turistica Servizio di campeggio
QUALI CONDIZIONI RISPETTARE PER QUESTE CATEGORIE DI QUALI CONDIZIONI RISPETTARE PER QUESTE CATEGORIE DI PRODOTTI?PRODOTTI?
rappresentare un volume importante sul mercato interno;
avere un impatto importante sull'ambiente;
presentare importanti prospettive di miglioramento dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori;
una parte importante del volume di vendita deve essere
destinata al consumo finale.
COME VIENE ASSEGNATO IL MARCHIO DI QUALITA’ COME VIENE ASSEGNATO IL MARCHIO DI QUALITA’ EUROPEO?EUROPEO?
a) il fabbricante, importatore, prestatore di servizi, dettagliante o commerciante, presenta una domanda di assegnazione all'organismo competente designato dallo Stato membro nel quale il prodotto è fabbricato, immesso sul mercato per la prima volta o importato da un paese terzo;
b) l'organismo competente controlla se il prodotto è conforme ai criteri del marchio di qualità ecologica e decide l'assegnazione del marchio;
c) l'organismo competente conclude un contratto tipo con il richiedente relativo alle condizioni di uso del marchio.
Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un importo. Anche l'uso del marchio è subordinato al pagamento di un diritto annuo da parte dell'utilizzatore.
RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO CON IL MARCHIO DI QUALITA’ RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO CON IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICOECOLOGICO
Qualsiasi prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica può essere riconosciuto dal logo che rappresenta una margherita, quale descritto nell'allegato III del regolamento
PROMOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICOPROMOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICO
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'uso del marchio di qualità ecologica organizzando campagne di sensibilizzazione e di informazione. Essi assicurano il coordinamento tra il sistema comunitario di marchio di qualità ecologica e i sistemi nazionali esistenti.