VALUTAZIONE DEL RISCHIO - SITO UFFICIALE SEICOM S.r.l ... · organizzative dell’azienda e...

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Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA - 1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 AZIENDA RAGIONE SOCIALE: “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli ATTIVITA’: Laboratorio odontotecnico SEDE LEGALE: via Giuseppe Verdi, 14 I 60019 Senigallia (AN) SEDE UNITA’ PRODUTTIVA: via Giuseppe Verdi, 14 I 60019 Senigallia (AN) PARTITA I.V.A.: 0094167 042 9 DATORE DI LAVORO: Alberto Lucarelli RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Alberto Lucarelli RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI: Federico Rossi MEDICO COMPETENTE: - Dati relativi alla consegna del documento Data compilazione: 15/03/1996 Firma del datore di lavoro:____________________________ Data ultimo aggiornamento: Firma del R. S. P. P. : ____________________________ 27/01/2009 Firma dei R. L. S. : ____________________________ Firma del Medico Competente. : _____________________

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

AZIENDA

RAGIONE SOCIALE: “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli ATTIVITA’: Laboratorio odontotecnico SEDE LEGALE: via Giuseppe Verdi, 14 I 60019 Senigallia (AN) SEDE UNITA’ PRODUTTIVA: via Giuseppe Verdi, 14 I 60019 Senigallia (AN) PARTITA I.V.A.: 0094167 042 9 DATORE DI LAVORO: Alberto Lucarelli

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Alberto Lucarelli RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI: Federico Rossi MEDICO COMPETENTE: -

Dati relativi alla consegna del documento Data compilazione: 15/03/1996 Firma del datore di lavoro:____________________________ Data ultimo aggiornamento: Firma del R. S. P. P. : ____________________________ 27/01/2009 Firma dei R. L. S. : ____________________________ Firma del Medico Competente. : _____________________

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SCHEDA CARATTERISTICA DELL’AZIENDA

INFORMAZIONI GENERALI DITTA “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli COMUNE 60019 Senigallia (AN)

VIA E N. CIVICO via Giuseppe Verdi, 14

ATTIVITÀ Laboratorio odontotecnico

N. LAVORATORI 2

N. COLLABORATORI 2

ORARIO GIORNALIERO 8.00 – 12.00 / 14.30 – 18.30

ORARIO TURNISTI -

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INTRODUZIONE AL D. LGS. 81/08

1. PRESENTAZIONE Il presente manuale costituisce il documento previsto dal DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08. L’obbligo della produzione del documento è stato integrato con un programma articolato e programmato di interventi volti a garantire il controllo dei punti critici per la sicurezza e la protezione dei lavoratori. La metodologia di impostazione del presente documento è stata effettuata nella convinzione che la gestione integrata delle norme e procedure per la sicurezza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli interessati, e per mezzo di un documento chiaro nelle responsabilità e nei compiti assegnati, possa garantire la massima produttività nella massima sicurezza. 2. OGGETTO E FINALITÀ Il presente manuale è il principale documento di riferimento del sistema sicurezza aziendale per le attività relative al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e salute in azienda. Nel manuale della sicurezza vengono definiti le responsabilità, i compiti e le interrelazioni delle varie figure aziendali nonché il flusso informativo e gli strumenti di riscontro delle attività svolte, allo scopo di rendere chiari ed univoci i criteri di funzionamento del sistema sicurezza aziendale in relazione alle prescrizioni di legge in materia. Il naturale completamento del manuale della sicurezza è dalle procedure, che definiscono a livello operativo le attività necessarie a garantire in tutta l’unità produttiva e per ogni mansioni i migliori standard di sicurezza e salute dei lavoratori e dai documenti di registrazione della sicurezza che documentano le attività svolte nell’ambito del sistema sicurezza. 3. APPLICABILITÀ Il sistema di sicurezza del presente manuale della sicurezza si applica a tutte le attività svolte all’interno dell’azienda che abbiano riflesso sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. RESPONSABILITÀ La direzione generale, quale principale autorità aziendale, ha definito la politica della sicurezza e le responsabilità interne all’azienda, e fornisce pieno supporto al servizio di prevenzione e protezione aziendale per la completa applicazione delle prescrizioni contenute nel presente manuale della sicurezza e nelle procedure. Il datore di lavoro è il principale responsabile del sistema sicurezza aziendale ed è coadiuvato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione per quanto attiene alla gestione del sistema; quest’ultimo è infatti responsabile della distribuzione del manuale della sicurezza e delle procedure in copia controllata e non, sia in ambito aziendale sia ad organizzazione esterne interessate (Enti di controllo etc.)

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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l’incarico di garantire che le prescrizioni contenute nel presente manuale e nelle procedure siano conosciute ed attuate da tutto il personale presente nell’unità produttiva. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

5. OBBIETTIVI L’azienda allo scopo di dare piena attuazione alla politica della sicurezza, ha identificato una serie di obbiettivi perseguibili dalla struttura comprendenti: a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presentì in azienda; b) l’eliminazione dei rischi per quanto tecnicamente possibile, ovvero la loro riduzione al minimo; c) la riduzione dei rischi alla fonte; d) la programmazione della prevenzione integrando in maniera congruente le condizioni tecniche e organizzative dell’azienda e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; f) il rispetto dei principi economici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche in vista di una riduzione del lavoro monotono e di quello ripetitivo, g) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, h) la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio, i) l’utilizzo limitato degli agenti chimici fisici e biologici sui luoghi di lavoro, l) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) ’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) l’apparentamento di misure igieniche; o) l’approntamento di misure di protezione collettiva ed individuale; p) l’identificazione di misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s) l’informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; u) la distribuzione di istruzioni adeguate ai lavoratori; v) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo e i livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi igieniche. 6. IMPEGNI DELLA DIREZIONE GENERALE O DEL DATORE D I LAVORO Nel seguito della trattazione si utilizzeranno i termini “Direzione Generale” e “datore di lavoro” come sinonimi relativi alle diverse realtà aziendali. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi elencati al punto precedente, la D.G. si impegna a porre in essere le seguenti iniziative: a) implementazione del sistema di sicurezza aziendale, documentato attraverso i seguenti elementi:

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- manuale della sicurezza; - procedure gestionali; - documenti di registrazione della sicurezza; - modulistica di supporto; b) organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; conferimento, previa consultazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), designazione degli addetti al servizio stesso; c) nomina del M.C. (Medico Competente) se previsto (art. 18); d) valutazione, della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (in collaborazione con il RSPP e con il MC, previa consultazione del RLS); e) elaborazione ,in collaborazione con il RSPP e con il MC, previa consultazione del RLS, di un documento contenente: - una relazione sulla valutazione dei rischi; - l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate; - il programma di attuazione delle misure individuate; Nota: la valutazione dei rischi e il documento sono rielaborati in occasione di particolari modifiche del processo produttivo, f) in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, la DG: - verifica anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A., l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; - fornisce agli stessi informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; - coopera con la ditta/e appaltatrice/i l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordina con la ditta/e appaltatrice/i gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;

- fornisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; g) la D.G. provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; - le misure e le attività di Prevenzione e Protezione; - i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; - le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; - il responsabile del servizio protezione e prevenzione ed il medico competente; - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e pronto soccorso.

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h) La D.G. indice, almeno una volta all’anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipa direttamente o tramite un suo rappresentante (art. 35); i) La D.G. fornisce al SPP informazioni in merito a: - la natura dei rischi; - l’organizzazione del lavoro; - la programmazione e l’attuazione delle misure P. e P.; - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; - le prescrizioni degli organi di vigilanza. l) La D.G.: ottempera alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento ai seguenti punti: - prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso (titolo I capo III sez. VI); - luoghi di lavoro (titolo II); - uso delle attrezzature di lavoro (titolo III capo I); - uso dei dispositivi di protezione individuale (titolo III capo II); - movimentazione manuale dei carichi (titolo VI); - uso delle attrezzature munite di videoterminali (titolo VII);

- protezione da agenti fisici (titolo VIII); - protezione da agenti chimici (titolo IX capo I)e da agenti cancerogeni (titolo IX capo II); - protezione da agenti biologici (titolo X); - protezione da atmosfere esplosive (titolo XI).

7. IMPEGNI DELLA D.G., DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI La D.G. e i dirigenti che esercitano, o dirigono le attività dell’azienda o della unità produttiva (u. p.), sono tenuti ad adottare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze le seguenti misure: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo D.Lgs 81/08; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

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l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro; p) elaborare, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, un documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del medico competente e del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare almeno una volta all’anno la riunione periodica; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

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e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione. 8. IL R.S.P.P. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso di attitudini e capacità adeguate è designato dalla DG e svolge le seguenti funzioni: a) collabora con la DG nella effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nella elaborazione del documento che ne consegue e nella loro rielaborazione in occasione di significative modifiche del processo produttivo; b)in quanto RSPP organizza e supervisione tutte le attività di competenza del servizio stesso; c) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi almeno una volta l’anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, e vi partecipa; d) in quanto responsabile interno per il mantenimento e il miglioramento del sistema di sicurezza, il RSPP: - predispone la necessaria documentazione del sistema sicurezza (manuale, procedure, istruzioni, documenti di registrazione); - garantisce la corretta applicazione in azienda delle prescrizioni del manuale di sicurezza e delle procedure aziendali; - coordina e supervisione le attività dei consulenti tecnici e degli addetti interni ai controlli sulla sicurezza e igiene in azienda; - gestisce l’archivio del sistema sicurezza e la corretta conservazione dei documenti di registrazione; - predispone ed effettua le attività relative alle verifiche ispettive interne della sicurezza; - gestisce le non conformità riscontrate, predispone le azioni correttive e verifica la loro e reale concreta attuazione e reale efficacia; - propone e gestisce i programmi di formazione e informazione dei lavoratori 9. IL SERVIZIO DI P. E P. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui addetti sono designati dal datore di lavoro, provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti sulla base della specifica conoscenza aziendale; b) ad elaborare per quanto di competenza le misure di P. e P. e ad individuare le attrezzature di protezione e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (riunione periodica di P. e P. dai rischi); f) a fornire ai lavoratori adeguate informazioni (art. 36);

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g) il SPP collabora con il RSPP in tutte le attività di sua competenza fornendo il necessario supporto operativo, sia per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni della normativa sia per garantire il corretto funzionamento del sistema sicurezza. 10. Il R.L.S. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato nelle forme di legge previste, ha le seguenti attribuzioni: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al SPP, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione del lavoratore; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione, e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente la normativa in materia di sicurezza e la salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; h) promuove l’elaborazione e l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 11. Il M.C. Il MC, nominato dal datore di lavoro, effettua la sorveglianza sanitaria, che comprende: - accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; - accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. inoltre: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica

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dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. I LAVORATORI I lavoratori eleggono il RLS nelle forme previste dalla legge. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla DG. In particolare i lavoratori: a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dalla DG dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

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e) segnalano immediatamente alla DG al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminarle o ridurle dandone notizia al RLS; f) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiono di propri iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere, la propria o di altri lavoratori, sicurezza; h) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; i) partecipano ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro. 13. RIESAME DEL SISTEMA SICUREZZA La DG effettua il riesame della sicurezza al fine di: a) valutare la coerenza del sistema di sicurezza con la politica per la sicurezza ossia se i mezzi e le soluzioni adottate sono rispondenti allo scopo; b) valutare l’efficacia del sistema sicurezza nel perseguimento degli obbiettivi aziendali in materia di sicurezza; c) correggere le incongruenze rilevate tra il sistema e la politica per la sicurezza; d) migliorare quelle parti del sistema che risultino carenti. Le valutazioni di cui sopra vengono effettuate in una riunione di riesame alla quale partecipano la DG, il RSPP, il MC, ed il RLS. nella riunione vengono individuate e discusse le carenze del sistema sicurezza e sono definite e verbalizzate le azioni correttive da intraprendere. Se del caso, vengono ridefiniti gli obbiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza. A seguito del riesame viene aggiornato il documento di programmazione delle misure di P e P, che riporterà gli impegni di dettaglio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi fissati. Il riesame del sistema sicurezza avviene attraverso l’analisi: a) dei documenti di registrazione del sistema sicurezza; b) delle risultanze delle certificazioni ispettive interne della sicurezza; c) della congruenza delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione agli indirizzi generali della politica, e loro reale efficacia; d) del grado di evoluzione tecnologica delle misure di P. e P. adottate; Il riesame del sistema di sicurezza è effettuato: a) in ogni caso, con cadenza almeno annuale; b) a fronte del mutamento degli obbiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza; c) in occasione di mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) quando a seguito di verifiche ispettive interne o altre modalità vengano riscontrate gravi carenze del sistema sicurezza che denuncino la necessità di una revisiona globale. 14. POSTAZIONI DI LAVORO Nell’attività in esame in base al tipo di ambiente ed alle mansioni svolte sono individuabili le postazioni di lavoro indicate nell’apposita tabella.

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15. INFORMAZIONE La DG provvede all’informazione dei lavoratori in base alle risultanze dell’attività prevista nella sezione valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Per quanto riguarda i lavoratori esposti a rischi specifici o derivanti da preparati/sostanze pericolose, saranno distribuiti agli stessi di copia delle schede tecniche e delle norme di utilizzo relativi ai singoli prodotti. Andrà predisposta inoltre la distribuzione dell’organigramma aziendale per la sicurezza tutti i lavoratori (affissione nei luoghi di massima evidenza). La DG distribuisce il documento relativo alla procedura di Pronto Soccorso, lotta antincendio ed emergenza ad ogni singolo lavoratore. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 16. FORMAZIONE La DG individua nella formazione del personale su sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro un punto basilare per il sistema sicurezza. Perciò provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione dei lavoratori viene svolta nei seguenti casi: - creazione del sistema sicurezza; - assunzione; - trasferimento o cambio mansione; - introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze e preparati pericolosi, di nuove tecnologie. La DG provvede che la formazione sia svolta attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti a riunioni interne di formazione sui rischi specifici della singola mansione/area nonché sulle prescrizioni di legge in materia di salute ed igiene. I corsi di formazione e informazione vengono tenuti a cura del SPP anche con l’ausilio di personale esterno. Ad ogni riunione viene compilato a cura del RSPP un verbale di riunione di formazione indicante il contenuto preciso del programma svolto e la firma dei partecipanti. Il RSPP provvede ad aggiornare dopo ogni riunione la scheda personale di formazione ed informazione indicando il numero di verbale di riunione relativo. I lavoratori incaricati dell’attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione sono sottoposti ad attività formativa specifica relativamente alle mansioni per le quali sono indicati. L’attività formativa relativa ai rischi e alle misure di P. e P. presenti in azienda sia di carattere specifico che generale è aggiornata parallelamente all’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e programma delle misure di P. e P. documenti sui quali tale attività è basata. Il RSPP e il RLS sono sottoposti a corso di formazione specifico che permetta loro di conoscere: il contenuto delle norme, le loro mansioni e compiti, gestire e valutare il sistema di sicurezza; ciò comporta il rilascio di un attestato di partecipazione. 17. DEFINIZIONI DI EMERGENZA Si definisce emergenza ogni scostamento dalle nomali condizioni operative tale da terminare situazioni di danno agli uomini e alle cose. Gli stati di emergenza sono classificati in categorie a gravità crescente:

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- (tipo 1) emergenze minori controllabili dalla persona che individua l’emergenza o dalle persone presenti in luogo (es. principio lieve di incendio, perdita accidentale di protezione delle macchine ecc.); - (tipo 2) emergenze di media gravità controllabili soltanto con l’intervento della squadra di emergenza e senza ricorso agli enti di soccorso esterni ( es. principio d’incendio di una certa entità, perdita accidentale di protezione dalle macchine con rischio di ferimento delle persone, danni da eventi naturali ecc.); - (tipo 3) emergenze ad alta gravità controllabili solo mediante intervento della squadra di emergenza e con coinvolgimento degli enti di soccorso esterni (VV.F.) (es. grave principio d’incendio, fermo elettrico prolungato, minaccia di attentati e sabotaggi ecc.). Tutti gli stati di emergenza verificatisi in azienda sono registrati a cura del RSPP nell’apposito modulo e dallo stesso conservati in un raccoglitore. All’ingresso dello stabilimento deve essere ben affisso e ben visibile a chiunque l’elenco nominativo dei componenti la squadra di emergenza (S.E.) con i/il relativo/i responsabile con i relativi numeri telefonici . Inoltre viene affissa copia controllata della presente procedura in modo tale che tutti i lavoratori, eventuali ditte esterne e visitatori possano esserne a conoscenza. I punti di maggiore rischio per l’insorgere di eventuali stati di emergenza dovranno essere segnalati da cartellonistica conforme alle vigenti leggi. 18. RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ Il RSPP ha l’incarico di coordinare la gestione della corretta applicazione delle procedure necessarie a fronteggiare le situazioni d’emergenza. In particolare il RSPP:

• coordina il flusso delle informazioni e stabilisce le procedure da applicare; • sovrintende direttamente all’operato del responsabile della SE (capo turno) e

dell’eventuale responsabile della sicurezza; • effettua la registrazione dell’evento sull’apposito modulo annotandone le modalità di

formazione e sviluppo; • applica il piano di evacuazione del personale; • decide se far intervenire i servizi esterni o enti di controllo quali: VV.F.,USL,

Carabinieri, etc.; • stabilisce, in funzione alla natura dell’emergenza di applicare il piano di pronto soccorso; • dispone per l’intervento di personale medico e paramedico.

L’azienda nomina il responsabile della squadra di emergenza (RSE) nelle persone dei capi turno o assegna le responsabilità della gestione operativa dell’emergenza nella persona del RSPP. Il RSE assume il comando della squadra d’emergenza. Nel caso che l’emergenza avvenga fuori del normale orario di lavoro sarà compito della portineria o sorveglianza convocare il RSPP o l’ultimo capo turno smontato o i capi turno precedenti fino al recepimento di almeno uno di essi che appena arrivato in stabilimento assumerà il comando della SE. Il RSE organizza ed è responsabile delle operazioni di campo almeno fino all’arrivo degli enti esterni di soccorso. In particolare il RSE: si porta immediatamente sul luogo dell’emergenza, si assume la direzione operativa delle azioni, consulta le relative procedure e decide particolari strategie di intervento, in caso di emergenza verificatasi in assenza del RSPP e senza possibilità di rintracciarlo richiede l’intervento dei soccorsi esterni, organizza i soccorsi alle persone infortunate in collaborazione con il medico, comunica al RSPP l’evoluzione dell’evento incidentale. La SE è composta di norma da almeno n° 3 persone, più 1 persona di riserva e potrà essere chiamata in aiuto alla SE in caso di necessità o potrà sostituire eventuali assenti. I compiti della SE sono: mettersi subito a disposizione del RSE e/o del RSPP, azionare le attrezzature previste nella specifica procedura, trasportare i mezzi di protezione mobili, istruire il personale sul corretto utilizzo delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza, prestare i primi soccorsi ad eventuali feriti.

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Nelle situazioni di emergenza la portineria può giocare un ruolo di notevole importanza in quanto soggetto che smista le informazioni tra le figure interne coinvolte e gli enti esterni di soccorso eventualmente necessari. A questo servizio spetta il compito di: rintracciare con tutti i mezzi disponibili il RSPP, il RSE ed i componenti della SE, in caso di emergenza smista le telefonate interne ed esterne provvedendo ad Effettuare il filtro su quelle esterne, Effettuare chiamate e trasmettere messaggi agli enti esterni interessati, controllare ingressi ed uscite, provvedere ad aprire cancelli o gli ingressi per far accedere i mezzi di soccorso, far allontanare gli automezzi all’interno dello stabilimento, in caso di incendio al di fuori del normale orario di lavoro richiedere sollecitamente l’intervento dei VV.F. . Tutti i dipendenti dell’azienda non facenti parte della SE, sono tenuti a dare immediato avviso dell’instaurarsi di situazioni di emergenza agli addetti alla SE, al RSE al RSPP o al servizio di vigilanza. In caso di emergenze di tipo minore tutti i dipendenti sono tenuti ad intervenire al fine di contenere le situazioni di emergenza createsi con lo scopo della salvaguardia della salute e dell’incolumità delle persone interessate e al fine di allontanare le stesse dalla sorgente di pericolo. Al termine dell’emergenza il personale intervenuto, dovrà prontamente relazionare al RSE o al RSPP delle azione eseguite anche al fine di eliminare di un sorgere in tempi successivi della stessa situazione. In caso di emergenza di presunta media gravità il personale dovrà immediatamente avvisare con tutti i mezzi disponibili il RSE, il RSPP o la SE e la portineria. Il personale dovrà inoltre sospendere tutti i lavori di manutenzione in corso (eccetto avviso contrario del coordinatore dell’emergenza) nonché interrompere immediatamente le eventuali comunicazioni telefoniche in atto. In caso di emergenze di tipo grave il personale ha l’obbligo di avvisare immediatamente il RSPP, il RSE, i componenti la SE, la portineria o chiunque altro abbia la possibilità di farlo all’interno dell’azienda. Le imprese esterne prima di accedere in azienda debbono segnalare l’elenco nominativo dei lavoratori con il nome e cognome del lavoratore designato quale responsabile esterno per le emergenze (REE). Il REE all’ingresso in stabilimento riceve copia della presente procedura e si impegna ad attenersi alle disposizioni in essa contenute assumendo il ruolo di componente aggregato della SE; inoltre ha il compito di istruire il restante personale della ditta esterna circa le procedure da eseguire in caso di emergenza. Di detta situazione verrà prontamente informato il RSE interno. I lavoratori della ditta esterna durante il periodo di permanenza all’interno dell’azienda sono assimilati, agli effetti delle situazioni di emergenza, agli altri lavoratori dipendenti dell’azienda ospitante. I visitatori hanno l’obbligo di segnalare l’insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell’azienda che a sua volta ha l’obbligo di avvisare le funzioni interessate: RSPP, RSE, SE, portineria ecc.… Il personale componente la SE nonché il suo responsabile e il RSPP dovranno essere adeguatamente formati ed informati circa le modalità corrette di intervento ed utilizzo delle attrezzature aziendali in caso di emergenza.

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DATI CARATTERISTICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

REPARTI DI LAVORO E POSTAZIONI

REPARTI N. POSTAZIONI id. Laboratorio 01 Unica

(data l’unicità del tipo di ambiente e l’intercambiabilità dei ruoli, nella presente trattazione si è considerata una unica postazione)

A

MACCHINE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE

MACCHINE E ATTREZZATURE MANUALI

N. N.

Forno per ceramica 2 microsaldatrice 1 Foratrice per gesso 2 Forno per cilindri 2 Personal computer 1 Fonditrice elettronica 1 sabbiatrice 1 Seghetto per gesso 1 microscopio 1 sottovuoto 2 Polimerizzatrice 1 squadramodelli 2 Pulitore ad ultrasuoni 1 Lampada Polimerizzatrice 2 Lampada ad infrarossi 1 lucidatrice 1 vaporiera 1 Polimerizzatrice a pressione 1 Forno per polim. alogeno 1 trapano 6 frigorifero 1 Becco bunsen 3 Sistema TARGIS-VECTRIS (forno e stampatrice)

1 Sistema di aspirazione a banco 1

Box per lavorazione con aspirazione 1 Saldatrice a cannello 1 Cappa aspirante 1 compressore 1 depuratore 1 Impianto rilevazione gas metano 1

La tabella andrà aggiornata in caso di variazioni. Le macchine e le attrezzature manuali devono essere secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. Si avrà cura di eseguire una corretta manutenzione e si conserveranno in buon ordine i manuali di uso e manutenzione.

ELENCO DEI DIPENDENTI

N° LAVORATORI : 2 UOMINI: 2 DONNE: 0

N. Cognome e nome mansione ore di lavoro giorn.

anno di

nascita

sesso (F/M)

postazione

1) Federico Rossi Addetto laboratorio

8 1979 M laboratorio

2) Simone Neri Addetto laboratorio

4 1977 M laboratorio

L’elenco dei lavoratori dovrà essere aggiornato in caso di variazioni. Tutti i lavoratori dovranno essere informati e formati secondo le prescrizioni previste dalla legge ed in base a quanto previsto espressamente nella tabella degli interventi.

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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE ADOPERATE, IMMA GAZZINATE O PRODOTTE IN CONDIZIONI NORMALI O CHE SI POSSONO SVI LUPPARE IN

CIRCOSTANZE ANOMALE E’ sotto riportato l’elenco delle sostanze e delle materie prime utilizzate nel processo produttivo, nello stesso sono riportate le quantità massime stoccate e le modalità di stoccaggio. Leghe metalliche, oro, ceramica, resine, sostanze acide (come “jel-pac” od altre), sabbie e silicio, isolanti, catalizzatori. (Per una descrizione più accurata si rimanda alla schede tossicologiche allegate). ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Eventuali prodotti tossici e/o nocivi in uso sono documentati da schede tossicologiche in allegato al presente documento. In base alla tipologia dei prodotti utilizzati e alla miscelazione degli stessi si può escludere in generale la formazione di reazioni anomale con conseguente rilascio di sostanze particolarmente tossiche o nocive.

SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE Per la società “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli, in base all’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08, il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all’interno dell’azienda ed è formato da: R.S.P.P. Alberto Lucarelli (legale rappresentante) R.L.S. Federico Rossi M.C. (non presente)

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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

DIREZIONE AZIENDALE

Alberto Lucarelli

RESP. SERV. PREVENZIONE PROTEZ.

Alberto Lucarelli MEDICO COMPETENTE

-

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Federico Rossi

SQ. EMERGENZA

Alberto Lucarelli Federico Rossi

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE AI SENSI DEL DECRETO LGS. 81/08

La presente sezione definisce i criteri, e le responsabilità e le modalità operative inerenti l’identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti in azienda, relativamente alle attrezzature di lavoro, ai prodotti lavorati ed ai luoghi di lavoro esistenti. Definisce le responsabilità, i criteri e le modalità operative relative all’individuazione ed alla programmazione delle misure di prevenzione atte alla eliminazione e/o attenuazione di tali rischi. Ciò al fine rendere trasparente un sistema di prevenzione che premetta all’azienda di ottimizzare e migliorare costantemente, sui luoghi di lavoro in essa esistenti, il livello di sicurezza e protezione. Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili a tutte le attività svolte in azienda e rappresentano la base fondamentale di tutto il sistema di sicurezza aziendale, in accordo con la politica interna per la sicurezza e soprattutto con le prescrizioni di legge esistenti. Per quanto concerne le responsabilità e le mansioni si richiamano i concetti sopra enunciati. Al fine di creare un efficace sistema di prevenzione e protezione interno, è necessario come punto di partenza l’identificazione dei rischi comportati dalle varie attività svolte in azienda pertanto svolge un analisi dei rischi inerenti. L’identificazione dei rischi viene svolta a cura del RSPP secondo le modalità previste dalla procedura. Una volta individuati i fattori di rischio presenti vengono individuati con l’ausilio di check list i singoli agenti di rischio ad essi collegati e le relative azioni di protezione.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per la valutazione dei livelli di rischio si sono prese in esame le differenti mansioni riconoscibili nel luogo di lavoro in esame. Per ciascuna di queste si sono analizzate tutte le possibili FONTI DI RISCHIO . In base a queste ultime si è provveduto all’esame di un ELENCO DI CONTROLLO capace di considerare tutti i singoli agenti di rischio ad esse collegate. Sulla base delle osservazioni si è provveduto alla compilazione di una tabella sintetica riportante indicazioni affermative o negative in relazione alla corrispondente domanda. Nei casi di domanda non inerente al particolare ambiente in esame non si è data risposta. Si è quindi proceduto alla compilazione di una SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO riportante la frequenza o probabilità di accadimento (osservata statisticamente), la magnitudo (o gravità) per ogni fonte di rischio e, dal prodotto di queste, un INDICE DI RISCHIO PRESUNTO. Quest’ultimo è poi stato riportato in un grafico di facile lettura. Come valori caratteristici per la quantificazione dei rischi si sono considerati i seguenti:

INDICE DI RISCHIO PRESUNTO GRAVITA’ 0 trascurabile 1 - 4 bassa 5 – 8 media 9 – 12 alta 13 – 16 grave 17 – 24 inaccettabile

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Le fonti di rischio considerate sono in generale:

1) MACCHINE 2) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 3) APPARECCHI A PRESSIONE 4) APPARECCHIATURE TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 5) ATTREZZATURE MANUALI 6) IMPIANTI ELETTRICI 7) SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 8) LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO 9) LOCALI DI INTERCONNESSIONE 10) DEPOSITI 11) AGENTI CHIMICI 12) RUMORE 13) VIBRAZIONI 14) RADIAZIONI NON IONIZZANTI 15) RADIAZIONI IONIZZANTI 16) AGENTI BIOLOGICI 17) CARICO FISICO 18) VIDEOTERMINALI 19) ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO / POSTURA 20) ILLUMINAZIONE 21) MICROCLIMA 22) ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 23) LAVORO IN QUOTA ED ATTREZZATURE RELATIVE 24) CARICO MENTALE

Si è quindi provveduto alla compilazione di una tabella per la programmazione degli interventi per la riduzione dei rischi. Da ultimo sono considerate le incombenze per quanto concerne i piani e le squadre per ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO, ATTENTAT I E SABOTAGGI, CALAMITA’ NATURALI.

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Scheda di valutazione finale del rischio REPARTO: Laboratorio (postazione unica)

FREQUENZA: X MAGNITUDO: = IND. RISCHIO:non rilevabile = 0 trascurabile = 0 0 = trascurabile

minima = 1 lieve = 1 1 - 4 = basso bassa = 2 limitata = 2 5 - 8 = medio media = 3 media = 3 9 - 12 = alto

alta = 4 elevata = 4 13 - 16 = grave grave = 5 17 - 24 = inaccettabile

molto grave = 6

frequenza magnitudo FONTE DI RISCHIO: ind.rischio 2 2 1) MACCHINE 40 0 2) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 02 2 3) APPARECCHI A PRESSIONE 40 0 4) APP. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 02 2 5) ATTREZZATURE MANUALI 42 2 6) IMPIANTI ELETTRICI 42 3 7) SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 62 2 8) LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO 41 2 9) LOCALI DI INTERCONNESSIONE 21 2 10) DEPOSITI 22 3 11) AGENTI CHIMICI 62 2 12) RUMORE 42 2 13) VIBRAZIONI 41 1 14) RADIAZIONI NON IONIZZANTI 10 0 15) RADIAZIONI IONIZZANTI 02 2 16) AGENTI BIOLOGICI 41 3 17) CARICO FISICO 31 2 18) VIDEOTERMINALI 21 2 19) ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO / POSTURA 21 2 20) ILLUMINAZIONE 21 2 21) MICROCLIMA 20 0 22) ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 00 0 23) LAVORO IN QUOTA E ATTREZ. RELATIVE 01 2 24) CARICO MENTALE 2

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DISTRIBUZIONE DEI RISCHI Laboratorio (Post.unica)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fo

nte

di r

isch

io

Indice di rischio

Serie1

1) MACCHINE 13) VIBRAZIONI

2) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 14) RADIAZIONI NON IONIZZANTI

3) APPARECCHI A PRESSIONE 15) RADIAZIONI IONIZZANTI

4) APP. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 16) AGENTI BIOLOGICI

5) ATTREZZATURE MANUALI 17) CARICO FISICO

6) IMPIANTI ELETTRICI 18) VIDEOTERMINALI

7) SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 19) ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO / POSTURA

8) LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO 20) ILLUMINAZIONE

9) LOCALI DI INTERCONNESSIONE 21) MICROCLIMA

10) DEPOSITI 22) ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

11) AGENTI CHIMICI 23) LAVORI IN QUOTA ED ATTTREZZATURE RELATIVEI

12) RUMORE 24) CARICO MENTALE

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TABELLA DEGLI INTERVENTI

P = pianificazione interventi (I = immediato, B = breve termine, M = medio termine, C = ciclica/costante) C = completamento intervento programmato (X = si)

Rischio: Reparto: Misure di bonifica: P: C: 1 - MACCHINE

01 - Manutenzione preventiva periodica ed ordinaria; - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Catalogazione e corretta conservazione di tutti i manuali di uso e manutenzione;

C C C

2 - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Non Pertinente

3 - APPARECCHI A PRESSIONE

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Manutenzione preventiva periodica ed ordinaria.

C C

4 - APPARECCHI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non Pertinente

5 - ATTREZZATURE MANUALI

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Manutenzione preventiva periodica ed ordinaria.

C C

6 - IMPIANTI ELETTRICI

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Reperire progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; - Installazione di adatta placchetta stagna per la presa in prossimità del lavabo; - Spostamento in posizione regolare dell’interruttore luce in prossimità del box doccia; - Verificare l’avvenuta comunicazione di messa in esercizio dell’impianto di messa a terra (ISPESL / ARPAM); - Installazione di adatti cartelli monitori.

C B B B I B

7 - SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori e dell'addetto antincendio; - Apporre adatti cartelli indicatori sull’ubicazione degli estintori e sulle vie d’esodo; - Verifica periodica funzionalità estintori; - Realizzare apertura a filo del soffitto nei locali ove sono presenti apparecchiature alimentate a gas metano; - Istituzione di regolare libretto di verifica della caldaietta a metano. - Mantenere aggiornata valutazione rischio incendio

C I C M B C

8 - LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Installazione di adatti cartelli monitori in particolare per le lampade sospese pericolose in caso di urti con il capo; - Garantire la presenza di una dotazione minima per il pronto soccorso; - Effettuare Corso di formazione per RLS.

C B C I

10 - DEPOSITI

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Prestare particolare attenzione nell’uso del frigorifero, limitando al massimo la conservazione di generi alimentari che in ogni caso devono essere segregati opportunamente e sigillati; - Installazione di adatti cartelli monitori..

C C B

11- AGENTI CHIMICI

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Reperimento e consultazione delle schede tossicologiche dei prodotti chimici utilizzati. - Mantenere aggiornata valutazione rischio chimico;

C B C

12 - RUMORE

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; - Prevedere l’utilizzo di mezzi di protezione individuali nel caso di lavorazioni rumorose (taglio, molature, ecc.); - Si consiglia di provvedere ad una valutazione fonometrica degli ambienti di lavoro;

C B M

13 – VIBRAZIONI

01 - Programmare indagine rischio vibrazioni; M

14 - RADIAZIONI NON IONIZZANTI

01 - Effettuare valutazione rischio da esposizione ai campi elettromagnetici;

M

15 - RADIAZIONI IONIZZANTI

Non Pertinente

16 – AGENTI BIOLOGICI 01 - Formazione ed informazione dei lavoratori;

C

17 – CARICO FISICO 01 - Formazione ed informazione dei lavoratori;

- Formazione sulle tecniche più idonee per una corretta movimentazione dei carichi.

C C

18 - VIDEOTERMINALI 01 - Formazione ed informazione dei lavoratori;

C

19 - ERGONOMIA DEI POSTI DI LAVORO / POSTURA

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; C

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20 - ILLUMINAZIONE 01 - Effettuare controlli periodici illuminazione sicurezza;

C

21 - MICROCLIMA 01 - Formazione ed informazione dei lavoratori;

C

22 – ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori;

C

23 – LAVORO IN QUOTA E ATTREZ. RELATIVE

Non Pertinente

- Formazione ed informazione dei lavoratori; C

24 – CARICO MENTALE

01 - Formazione ed informazione dei lavoratori; C

DPI PRESCRITTI

MANSIONE

Addetto al Laboratorio

TIPO DPI CARATTERISTICHE Occhiali Occhiale monopezzo

X

Otoprotettori Inserti auricolari A disposizione

Mascherine Mascherina protettiva X

Guanti in lattice leggeri X

Guanti

Guanti con fodera pesante X

Tuta da lavoro o indumenti

Camice in cotone X