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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA. “VADEMECUM PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI” LUGLIO 2011 ------------------------------------------

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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CIVILE DEL

MINISTERO DELLA DIFESA.

“VADEMECUM PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI”

LUGLIO 2011

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Premessa

La Direzione per il Personale Civile del Ministero della Difesa, nell’ambito della competenza

attribuita in materia di reclutamento del personale civile, si propone con tale pubblicazione di

esplicitare, semplificare, rendere il più possibile trasparenti e cogenti le regole in materia di

concorso pubblico definendone le fasi, le competenze, le responsabilità e le procedure interne.

L’obiettivo, in particolare, è quello di fornire alle Commissioni esaminatrici - mediante

un’esposizione completa ed aggiornata della normativa e degli adempimenti da porre in essere nelle

diverse fasi del procedimento - un vademecum quale valido supporto nello svolgimento delle

attività di competenza al fine di consentire alle stesse di dare corretta attuazione alle norme che lo

disciplinano, anche alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia.

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Note introduttive

- 1. - Finalità della procedura concorsuale pubblica: strumento ordinario di reclutamento

e di garanzia per l’accesso dall’esterno nella P.A.

L’ art. 97, 3° comma della Costituzione stabilisce la regola-guida per il reclutamento del

personale nella Pubblica Amministrazione: “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si

accede mediante concorso.”

Lo strumento del concorso pubblico è, peraltro, una diretta ed immediata conseguenza di due

principi-valori fondamentali dell’ordinamento amministrativo: l’imparzialità ed il buon

andamento.

Il concorso, infatti, appare il più idoneo a garantire i principi di imparzialità e buon andamento dei

pubblici uffici a condizione ovviamente che la stessa organizzazione della procedura concorsuale

garantisca la concreta attuazione dei medesimi mediante la scelta di personale qualificato e

selezionato in ragione degli effettivi meriti.

Le finalità del concorso pubblico, in attuazione del suddetto precetto costituzionale, risultano,

pertanto, pienamente conseguite soltanto qualora l’imparzialità e l’efficienza della macchina

organizzativa dia luogo all’attuazione di una procedura che, mediante un efficace sistema selettivo,

valorizzi esclusivamente il merito e le capacità professionali, garantendo conseguentemente una

copertura dell’impiego nella P.A. nel modo più efficace, più utile per la collettività.

In sostanza, la Costituzione, riconoscendo il diritto di tutti gli interessati ed aventi titolo a

partecipare “in condizioni di parità” al concorso pubblico, attribuisce all’Amministrazione un

compito fondamentale che è quello di adottare una procedura concorsuale pubblica e “trasparente”

sin dalla predisposizione del bando di concorso, individuando una metodologia di selezione

imparziale capace di comparare il merito e/o le capacità professionali di tutti i concorrenti.

L’attenta osservanza della normativa di riferimento - dalle norme costituzionali ai principi

fondamentali che ne discendono, per finire alla specifica e dettagliata normativa di legge e

regolamentare disciplinante le varie fasi che precedono e che compongono la struttura del

procedimento concorsuale pubblico - diviene, quindi, di fondamentale importanza al fine di

realizzare le suddette finalità cui è preordinato lo strumento del concorso pubblico.

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2. - Principi costituzionali e quadro normativo di riferimento.

2.1- Principi costituzionali.

In base al principio costituzionale sancito dall’art. 97 della Costituzione il criterio generale di

accesso all’impiego pubblico prevede l’espletamento della procedura concorsuale pubblica secondo

modalità fissate dalla legge e da atti regolamentari.

Secondo tale precetto fondamentale, il concorso pubblico deve pertanto essere lo strumento volto a

garantire i requisiti di efficienza ed imparzialità nella scelta del migliore capitale umano attraverso

il metodo comparativo. Tale concetto ha trovato puntuale attuazione nella legislazione ordinaria in

materia.

Tuttavia, prima di un rapido ma esauriente cenno alla legislazione ordinaria ed agli atti

regolamentari disciplinanti la procedura concorsuale pubblica, appare necessario porre in risalto i

principi costituzionali in cui, nella prima parte della Carta fondamentale, possono rintracciarsi

valori preminenti che hanno attinenza e legame con lo strumento del concorso pubblico.

Gli articoli 1, 3, 4, 51, 54, 97 e 98 della Costituzione danno luogo, infatti, ad un sistema di valori

nell’ambito dei quali deve necessariamente trovare collocazione lo strumento del concorso

pubblico.

In particolare, gli artt. 51 e 97 Cost. costituiscono i riferimenti principali in tema di procedure di

reclutamento. L’art. 51, 1° comma, stabilisce che “tutti i cittadini……possono accedere agli uffici

pubblici…… in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”; l’art. 97 della

Costituzione, invece, oltre al valore precettivo della disposizione (3° comma) che impone l’istituto

del concorso pubblico quale strumento obbligatorio e regola generale per l’accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni, fissa, al 1° comma, il principio di riserva di legge relativa in

materia concorsuale stabilendo che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di

legge” (il reclutamento rientra, appunto, nella sfera dell’organizzazione) fissando, altresì, come

principi generali dell’azione amministrativa l’imparzialità ed il buon andamento.

Il principio di imparzialità rappresenta ciò a cui ogni amministrazione deve conformarsi sia in

termini di azione che di immagine. Detto criterio regola tutta l’attività amministrativa e, a maggior

ragione, anche nell’ambito delle procedure di reclutamento il principio di imparzialità nelle sue due

dimensioni, imparzialità dell’organizzazione e imparzialità dell’azione, assume una importanza

fondamentale.

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Il principio di buon andamento esige, invece, che l’azione amministrativa, anche quindi

nell’ambito di cui si discorre, sia congrua, appropriata ed adeguata alle esigenze concrete di tutela

dell’interesse pubblico perseguito.

Il concorso pubblico, quindi, sulla base dei principi costituzionali soprarichiamati, è la “forma

generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni” e deve tendere a realizzare

concretamente una selezione comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i

cittadini in possesso di requisiti previamente ed oggettivamente definiti.

Il rispetto di tale criterio è, infatti, condizione necessaria per assicurare che l’amministrazione

risponda ai principi della democrazia, dell’efficienza, dell’imparzialità e della trasparenza.

Il concorso pubblico, inoltre, è “meccanismo strumentale al canone di efficienza

dell’amministrazione”, cioè il principio di buon andamento ed il reclutamento dei dipendenti in

base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle

prestazioni da queste rese ai cittadini.

2.2 – Quadro normativo di riferimento.

Oltre ai riferimenti costituzionali di cui all’art. 51 e 97 della Costituzione, le fonti in tema di

procedure di reclutamento sono rinvenibili nella legge e nei regolamenti attuativi, che vengono di

seguito sommariamente illustrati.

In primo luogo, il decreto legislativo n. 165/2001, che all’art. 35 sancisce i principi cui si devono

conformare le Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di reclutamento, principi di diretta

derivazione di quelli contenuti nella Costituzione.

L’art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, la pubblicità delle selezioni, l’adozione di

meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti, il rispetto delle pari opportunità ed il

decentramento quali principi essenziali delle procedure.

Gli articoli 28 e 28 bis d. lgs. 165/2001(quest’ultimo inserito dall’art. 47 del del d. lgs. n. 150 del

2009) riguardano, invece, la nuova disciplina per l’accesso rispettivamente alla qualifica di

dirigente di seconda e di prima fascia nelle Amministrazioni pubbliche; l’art. 37 del d. lgs.

165/2001 prevede la necessità dell’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue

straniere nei concorsi; l’art. 35, comma 5 bis d. lgs. 165/2001 stabilisce l’obbligo per i vincitori di

concorso di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;

l’art. 35, comma 5 ter, d. lgs. 165/2001 fissa in tre anni la vigenza delle graduatorie dei concorsi

per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche.

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Nell’ambito della sommaria e preliminare rassegna sulle fonti in materia di concorsi pubblici

assume rilievo primario il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed

integrazioni (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme

di assunzione nei pubblici impieghi”). A tale riguardo è l’art. 70 (Norme finali), comma 13, del

citata d.lgs. 165/2001 che stabilisce, in materia di reclutamento, che le pubbliche amministrazioni

applichino la disciplina prevista dal D.P.R. 487/1994 per le parti non incompatibili con quanto

previsto dagli art. 35 e 36 del d. lgs. 165/2001.

Il suddetto regolamento costituisce indubbiamente il principale riferimento normativo per quanto

attiene alla disciplina concernente l’accesso al pubblico impiego e le modalità di svolgimento delle

relative procedure concorsuali.

Appare utile ricordare, in tale contesto, anche il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (“Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,”); la Legge

12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), nonché il D.P.C.M. 23

marzo 1995 (“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni

esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle

amministrazioni pubbliche”).

In sintesi, si riporta qui di seguito, la normativa fondamentale in materia:

- decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,

aggiornato con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27/10/2009, n. 150;

- legge 7 agosto 1990, n. 241

“norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

- legge 28 marzo 1991, n. 120

concernente “norme in favore dei privi di vista per l’ammissione ai concorsi pubblici”;

- legge 5 febbraio 1992, n. 104

“legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e

successive modificazioni ed integrazioni;

- d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174

“regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai

posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 1, lettera d) secondo il

quale per l’accesso, tra gli altri, ai posti dei ruoli civili e militari del Ministero della Difesa non può

prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana;

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- d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni

“regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei

pubblici impieghi”;

- d.P.C.M. 23 marzo 1995

“determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al

personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni

pubbliche”.

- legge 12 marzo 1999, n. 68

“norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333

“regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68”;

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

“codice in materia di protezione dei dati personali”;

- d.P.R. 28/12/2000, n. 445

“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa”;

-d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198

“codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

3 – Criteri fondamentali , sottesi ai precetti costituzionali, in tema di concorsi pubblici.

L’azione amministrativa in generale - anche, quindi, nell’ambito delle procedure di reclutamento -

deve conformarsi ai fondamentali criteri ormai formalmente consacrati e codificati nella legge n.

241/90, come modificata dapprima dalla legge n. 15/2005 e, recentemente, dalla L. n. 69/2009.

All’art. 1 della legge sopracitata sono enunciati, infatti, i principi/criteri di economicità,

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che l’attività amministrativa deve perseguire e

che assumono preminente rilievo in tema di procedure per il reclutamento del personale nelle

pubbliche amministrazioni.

In attuazione dei principi fondamentali enunciati dalla Costituzione e dei suddetti criteri che

devono ispirare l’azione amministrativa, l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede

che le pubbliche amministrazioni tramite le procedure selettive devono garantire mediante

l’accesso dall’esterno l’acquisizione delle professionalità necessarie al buon andamento

dell’amministrazione.

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In sostanza, le procedure concorsuali pubbliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l’imparzialità e assicurino

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo all’ausilio di tecnologie informatiche;

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

- decentramento delle procedure di reclutamento;

- composizione delle commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata

competenza nelle materie di concorso.

Appare utile, da ultimo, porre in rilevo, a tale riguardo, la centralità del ruolo della Commissione

esaminatrice che, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, costituisce il soggetto

deputato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento nell’ambito delle

procedure concorsuali e, quindi, ad assicurare il corretto espletamento del procedimento

concorsuale.

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LA COMMISSIONE: FUNZIONI E COMPOSIZIONE

La commissione esaminatrice è l’organo preposto in via esclusiva alle operazioni relative

all’espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti alla procedura.

Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici assumono, quindi, significativa

importanza, tanto da trovare collocazione nell’ambito dei principi fondamentali del procedimento

concorsuale di cui all’art. 35 del d. lgs. n. 165/2001.

La suddetta disposizione dà applicazione ad una serie di pronunce della Corte Costituzionale (tra le

quali la n. 453 del 15/10/1990): le commissioni, infatti, devono essere composte esclusivamente

di esperti con provata competenza nelle materie oggetto di concorso.

E’ l’art. 9 del d.P.R 9 maggio 1994, n. 487 che regolamenta nel dettaglio le modalità di nomina e

composizione delle Commissioni, stabilendo che i membri sono scelti tra funzionari delle

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, purché non siano componenti dell’organo di

direzione politica dell’amministrazione, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in

conformità a quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Come sarà meglio specificato nel prosieguo, le commissioni generalmente sono composte da un

Presidente e da due membri. Agli stessi si aggiunge un segretario, che tuttavia, non è membro della

commissione e come tale è escluso da qualsivoglia attività valutativa dei candidati.

L’art. 9 del d.P.R. 09/05/1994, n. 487, comma 6, prevede che alle commissioni possano essere

aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

Possono essere nominati anche membri supplenti, tanto per il Presidente quanto per i singoli

componenti, che intervengono alle sedute in caso di impedimento grave e documentato degli

effettivi.

Il Presidente e i membri possono essere scelti tra il personale in quiescenza che durante il servizio

attivo abbia posseduto la qualifica richiesta per il concorso. L’utilizzazione del personale in

quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per

ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la

decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla pubblicazione del bando di

concorso.

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Come detto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (al quale fa

espresso rinvio il menzionato art. 9 del d.P.R. n. 487/1994), non possono far parte delle

Commissioni coloro che siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,

coloro che ricoprano cariche politiche e coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Il rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione, in base al quale gli organi di

governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre ai dirigenti spetta il

compimento dell’attività amministrativa, della gestione e realizzazione dei risultati, impedisce ai

titolari degli organi di governo, che sono espressione di una determinata volontà politica di far parte

delle commissioni.

Il rispetto del medesimo principio di imparzialità e separazione impedisce anche a coloro che

ricoprono cariche rappresentative all’interno delle associazioni di categoria di far parte delle

Commissioni.

Per essere designati membri non devono, poi, sussistere le cause di incompatibilità di cui agli artt.

51 e 52 del codice di procedure civile, di cui si dirà nel prosieguo nella parte dedicata agli

adempimenti preliminari della commissione.

SOTTOCOMMISSIONI

Il comma 3 dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 prevede che, qualora i candidati che abbiano sostenuto

le prove scritte superino le 1.000 unità, le commissioni esaminatrici dei concorsi possano essere

suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle

commissioni originarie, di un Segretario aggiunto, unico restando il Presidente.

Ad ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Lo scopo della norma è quello di garantire celerità ed economicità al procedimento. L’eventuale

necessità di ricorrere alle sottocommissioni potrà, tuttavia, apparire chiara non al momento della

nomina della commissione, bensì successivamente, a prove scritte avvenute, ovvero quando si è a

conoscenza del numero di candidati che hanno effettivamente partecipato e completato le prove

scritte.

Sia per la nomina che per la composizione delle sottocommissioni valgono gli stessi requisiti

richiesti per la commissione principale.

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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE

Gli adempimenti della commissione sono individuati dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994,

disposizione che, tuttavia non è esaustiva e deve essere integrata con quelle recate dagli artt. 8, 12,

14 e 15 del medesimo regolamento.

La commissione prima dell’inizio delle prove concorsuali, ai sensi del comma 1 dell’art. 11,

considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende

pubblico. I componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, devono poi

sottoscrivere una dichiarazione che attesta l’assenza di situazioni di incompatibilità tra gli stessi ed i

concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

Quest’ultimo incombente, benché indicato come secondo, appare essere invece prioritario in quanto

la sussistenza di una causa di incompatibilità, riguardante anche un solo componente, rende

illegittima la composizione dell’intera commissione e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla

stessa compiute.

Le situazioni di incompatibilità – che sono le medesime previste dal codice di procedura civile agli

artt. 51 (astensione) e 52 (ricusazione) - presuppongono un rapporto tra un componente della

commissione e uno dei candidati (ad esempio essere legato da un vincolo di parentela o affiliazione

con uno dei candidati).

A tale riguardo la giurisprudenza ha precisato che la semplice conoscenza personale non costituisce

causa di incompatibilità, quando non assurga a relazioni più salde di quelle normalmente

intercorrenti tra maestro ed allievo, così come non è causa di incompatibilità l’avere espresso un

giudizio negativo sul medesimo candidato in un precedente concorso, considerata anche la natura

collegiale del giudizio.

L’attestazione di assenza di situazioni di incompatibilità deve risultare nel verbale della prima

riunione della commissione.

A tale incombente si può eventualmente provvedere, allegandola al primo verbale, alla redazione in

forma separata di una apposita dichiarazione in tal senso.

Per quanto concerne la fissazione del termine del procedimento, la disciplina in materia di concorsi

pubblici deve essere rispettosa della legge n. 241/1990 che, a tale riguardo, detta precise

disposizioni in ordine alla determinazione dei termini di conclusione del procedimento.

Il comma 5 dell’art. 11 stabilisce che le procedure concorsuali devono concludersi in ogni caso

entro sei mesi dalla data di completamento delle prove scritte, oppure, se si tratti di concorso per

titoli, dalla data di prima convocazione della commissione.

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Il termine, comunque, decorre dalla data della riunione nella quale la commissione prende

conoscenza del numero dei candidati, mentre, qualora la commissione non provveda espressamente,

il termine legale decorre dal giorno in cui si concludono tutte le prove scritte.

Il superamento del termine del procedimento non incide, tuttavia, sulla sua legittimità, ma soltanto

sulle eventuali responsabilità amministrative (verso l’amministrazione) e civili (verso i candidati)

dei componenti della commissione. In altre parole, il superamento del termine finale, sia esso

fissato dalla commissione o dalla legge, non determina la caducazione dell’intera procedura.

5. GLI ALTRI ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Dopo aver escluso la sussistenza di cause di incompatibilità e aver fissato il termine del

procedimento, la commissione deve predisporre tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami

hanno luogo in una sola sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Il

comma 2 dell’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, a tale riguardo, dispone, a garanzia delle legittimità

della procedura e della concreta attuazione del principio di imparzialità, che le tracce devono

rimanere segrete e ne è vietata la divulgazione. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi

sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal

segretario.

Il successivo art. 12 del regolamento, al fine di garantire la trasparenza del procedimento, dispone

che la commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità di valutazione

delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.

Tale adempimento, che si sostanzia, secondo la prassi, nell’enunciazione di alcune clausole molto

spesso identiche in tutte le procedure, è formalmente necessario, anche se da più parti viene ritenuto

inutile, proprio per la ripetitività di formule stereotipe quali “correttezza e proprietà di linguaggio”,

“attinenza alla traccia data”, “completezza nell’esposizione” e via dicendo.

Anche la giurisprudenza appare oscillante tra il considerare l’adempimento come inderogabile a

pena di illegittimità dell’intera procedura, ed il non considerarlo elemento di legittimità, laddove

comunque non emergano elementi di irrazionalità o travisamento e quindi le valutazioni espresse

per i candidati siano coerenti con il contenuto dell’elaborato ed emanate sulla base di metri di

giudizio uniformi.

Vero è che l’individuazione ex ante di precisi ed appropriati criteri di valutazione dà la possibilità

alla Commissione, mantenendosi in sede di valutazione delle prove scritte in perfetta aderenza e

coerenza con i criteri delineati, di evitare o, quantomeno, diminuire il possibile contenzioso.

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Per quanto riguarda la predisposizione delle tracce, questa deve essere fatta a ridosso temporale

delle prove scritte. Non è necessario, anche se è consigliabile, predisporle la mattina stessa

dell’esame, stante anche la difficoltà per temi a contenuto lungo e complesso. E’, comunque,

opportuno non far decorrere troppo tempo tra la predisposizione delle tracce ed il giorno delle prove

onde assicurare il rispetto del principio di segretezza e di imparzialità.

Quanto al numero delle tracce, l’indicazione normativa che ne prevede tre è da considerarsi

tassativa solamente nel minimo, lasciando alla commissione la possibilità di predisporne anche in

numero maggiore. La predisposizione non deve essere necessariamente collegiale: potrà cioè essere

affidata ad un membro per la materia di sua competenza, salva ovviamente la successiva

approvazione da parte dell’intera commissione.

I plichi contenenti le tracce predisposte dalla commissione devono essere “suggellati”, intendendosi

con tale termine la chiusura ermetica che ne garantisca la non manomissione.

I suddetti plichi non devono riportare segni esteriori ad eccezione delle firme dei membri della

commissione e del segretario apposte sul lembo di chiusura dei plichi stessi; ciò per rendere tutti i

plichi uniformi ed irriconoscibili. Da evitare, quindi, l’apposizione del numero sulla busta, mentre

è, invece, consigliabile numerare la traccia racchiusa nella medesima.

PROVE PRESELETTIVE.

Con il comma 2bis dell’art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 (aggiunto dal d.P.R. n. 693/1996) ed in

relazione al numero elevato di candidati che propongono domanda di partecipazione ai concorsi

pubblici, può essere prevista una fase preliminare consistente nello svolgimento di una prova

preselettiva nella maggior parte dei casi con procedura informatizzata basata su domande a risposta

multipla all’esito delle quali viene stilata una graduatoria di candidati ammessi alle prove scritte; il

punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio da

attribuire ai candidati in sede di graduatoria di merito.

Allo scopo di evitare possibili errori formali nella predisposizione dei quesiti, questi ultimi devono

preventivamente essere sottoposti al vaglio della Commissione esaminatrice o, comunque, di una

Commissione interna al Ministero della Difesa (Direttiva del Segretariato Generale del 06.10.2010).

Al fine di garantire la massima trasparenza anche in questa fase procedimentale, è necessario

predisporre un archivio dei quesiti dal quale estrarre le domande che saranno somministrate ai

candidati in sede di prove preliminari.

La predisposizione dell’archivio viene effettuata o direttamente da un’apposita commissione

tecnico-amministrativa - diversa da quella esaminatrice - la quale formulerà anche i quesiti o può

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essere affidata a soggetti qualificati, pubblici o privati, o a professionisti specializzati che

forniscano idonee garanzie, che opereranno sotto la vigilanza della commissione in questione.

Il suddetto archivio dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale in

apposito link dal quale poter effettuare il download in formato “pdf”.

Il questionario da sottoporre ai candidati deve essere predisposto nella stessa sede di esame tramite

estrazione informatica dall’archivio dei quesiti con apposito software che consenta un accesso

casuale all’archivio.

Individuate le domande, queste vengono stampate, nei giorni delle prove preselettive, su supporto

cartaceo in numero uguale a quello dei candidati ammessi in ciascuna giornata dedicata alle prove

preselettive.

Sono, altresì, predisposti i fogli a lettura ottica da inserire nella busta sigillata - contenente anche il

questionario -, che consentono la compilazione alla stregua del formulario somministrato e la

successiva correzione dei medesimi attraverso apposito lettore ottico.

Il formulario viene stampato su idonea carta intestata della D.G. o appositamente vidimata dal

Presidente della Commissione.

La correzione automatica e l’abbinamento dei risultati conseguenti a detta correzione al nominativo

di ciascun candidato deve avvenire alla presenza di una rappresentanza dei candidati e di tali

operazioni viene redatto apposito verbale.

LE PROVE SCRITTE

Alle prove scritte sono ammessi i candidati che hanno superato, secondo quanto stabilito dal bando,

la prova di preselezione ovvero, qualora tale prova non sia prevista o non sia stata espletata, i

concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione ed ai quali non sia stata comunicata

l’esclusione dal concorso.

Preminente interesse della commissione di esame è quello di esporre compiutamente, anche

attraverso un testo scritto da consegnare a ciascun candidato ed opportunamente pubblicato sul sito

istituzionale, le disposizioni che presiedono al corretto comportamento dei candidati medesimi

durante e al termine delle prove scritte secondo quanto previsto dagli articoli. 13 e 14 del D.P.R. n.

487/1994.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima

dell’inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione del

diario sul sito istituzionale della Direzione Generale con effetto di notifica nei confronti di tutti i

candidati partecipanti (art. 6, comma 1, d.P.R. 487/1994).

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Le prove scritte consistono:

per i profili della ex settima qualifica o categoria superiore in almeno due prove scritte, una delle

quali può prevedere una serie di quesiti a risposta sintetica;

per i profili della ex quinta e sesta qualifica in due prove scritte di cui una pratica o a contenuto

teorico-pratico.

La seconda prova consiste in un elaborato calibrato sulla professionalità per la quale si concorre

concernente le materie previste dal bando di concorso.

Il principio dell’anonimato delle prove scritte è stato ribadito dalla costante giurisprudenza del

Consiglio di Stato, il quale ha sempre riconosciuto carattere invalidante a qualsiasi disomogeneità

contenutistica o formale delle buste contenenti gli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al

principio di anonimato rendendo riconoscibile la provenienza degli elaborati in questione.1

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

Identificazione e sistemazione dei candidati

L’identificazione del candidato avviene mediante esibizione di un documento di identità valido,

rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e portante il timbro

dell’amministrazione rilasciante.

La commissione generalmente predispone un elenco cartaceo dei candidati ammessi alle prove e,

accanto al nominativo di ciascuno di essi, il segretario o un addetto alla vigilanza provvede ad

annotare gli estremi del documento esibito. Sul medesimo foglio, accanto al proprio nominativo, il

candidato è invitato ad apporre la propria firma.

Per quanto riguarda la sistemazione dei candidati all’interno dell’aula d’esame, la commissione può

assegnare il posto ai partecipanti e spostare in qualsiasi momento la loro ubicazione senza dover

dare motivazione al riguardo e/o far risultare ciò dal verbale. Non sussiste infatti, in capo al

candidato, un interesse qualificato e protetto dall’ordinamento alla scelta del posto da occupare per

svolgere la prova. Unica eccezione è la documentata esigenza di tutela della salute, in quanto valore

costituzionalmente protetto (ad esempio, un candidato con disturbi respiratori può opporsi

all’ordine di sistemazione presso una fonte di aria fredda).

1 Cfr. Cons. St., VI, sent. n. 1928/2010; Cons. St., VI, sent. n. 481/2008; Cons. St., V, sent. n. 1208/1999. Alla salvaguardia del suddetto principio è d'altra parte funzionale la dettagliata disciplina, contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487/94 (già prevista dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 686/57), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte.

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Distribuzione del materiale

Una volta che tutti i partecipanti alla selezione hanno preso posto e prima dell’inizio delle prove, si

provvede alla distribuzione del materiale occorrente per la redazione degli elaborati. A tale

incombente si può provvedere anche anticipatamente sistemando il materiale necessario sui banchi

dei candidati prima del loro ingresso in aula.

Vengono distribuiti:

- una coppia di fogli protocollo (a righe o a quadretti a seconda della natura più o meno scientifica

delle tracce) con apposto il timbro dell’ufficio e la sigla di un componente della commissione o di

un addetto alla vigilanza (di solito la sigla viene apposta sul timbro stesso);

- due buste di uguale colore di cui una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola

contenente un cartoncino bianco sul quale scrivere nome, cognome, data e luogo di nascita;

- una penna di colore nero o blu (dello stesso tipo per tutti i candidati).

Il numero dei fogli protocollo consegnati ai candidati deve essere annotato nei verbali della

commissione, così come il numero di quelli ulteriori eventualmente richiesti in sede d’esame ed il

numero di quelli che risultassero non scritti al termine di ogni prova.

Lettura delle norme riguardanti gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle

prove

La commissione dà lettura dell’articolo 13 del d.P.R. n. 487/1994 per intero, e dell’art. 14 del

medesimo regolamento fino al terzo comma compreso.

Si tratta di due disposizioni riguardanti il comportamento che i candidati devono tenere durante

l’esame, a pena di esclusione dalla procedura.

In occasione dell’ultimo giorno d’esame, occorre dare, altresì, lettura del comma 4 dell’art. 14,

concernente le operazioni di chiusura della fase delle prove scritte, dando contestualmente

comunicazione ai candidati che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci unità, potranno

assistervi.

Tale incombenza non costituisce, tuttavia, secondo la dottrina prevalente, un adempimento

necessario a pena di illegittimità.

La commissione predispone e consegna, inoltre, a ciascun candidato un testo scritto contenente le

indicazioni da seguire secondo le prescrizioni contenute nelle norme soprarichiamate.

Scelta della traccia oggetto della prova, dettatura della medesima e fissazione dell’orario di

consegna.

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La commissione, quindi, procede all’individuazione di una delle tre o più tracce precedentemente

predisposte.

Sempre al fine di garantire l’imparzialità, la commissione invita tre candidati per la suddetta scelta.

Uno di essi, dopo aver accertato l’integrità dei plichi, procede all’estrazione della busta contenente

la traccia, mentre gli altri due testimoniano la correttezza dell’operazione.

Soltanto quando la Commissione ha accertato che tutti i candidati si trovano nella condizione di

aver preso cognizione del tema, la stessa definisce e comunica l’orario di consegna.

A tale riguardo la commissione ha piena discrezionalità nella determinazione della durata della

prova, che deve naturalmente essere in stretta correlazione con la complessità del tema.

Controllo della regolarità di svolgimento delle prove

Durante le prove scritte i concorrenti, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994, non possono

comunicare tra loro né verbalmente né per iscritto, né di mettersi in correlazione tra loro, salvo che

con gli incaricati della vigilanza e con i membri della Commissione. I candidati non possono

portare carta da scrivere o appunti, né libri o manoscritti di qualsiasi genere.

La commissione sovraintende alla regolarità delle operazioni ed ha poteri di vigilanza e di

esclusione dei candidati, qualora essi siano colti in flagranza di violazione degli obblighi imposti

dalle norme regolamentari e dal bando.

Al proposito, il comma 4 del medesimo art. 13 prevede l’esclusione dal concorso del concorrente

che contravviene agli obblighi di correttezza e lealtà dal medesimo stabiliti, o che comunque abbia

copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui uno o più

candidati abbiano copiato in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati

coinvolti.

Di tali circostanze dovrà darsi puntuale esposizione nel verbale, con indicazione dei soggetti, dei

fatti, del personale di vigilanza che ha rilevato gli stessi, dei testi o appunti sequestrati e di ogni

altra circostanza di rilievo.

Ritiro degli elaborati

Alla scadenza del termine fissato per la consegna, la commissione predispone e disciplina le

incombenze necessarie per il ritiro degli elaborati.

Alcuni adempimenti relativi alla consegna gravano sui candidati: in particolare, questi devono

inserire tutti i fogli in loro possesso nella busta grande, assieme alla busta piccola, al cui interno è

stato a sua volta inserito il cartoncino compilato con i dati anagrafici.

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Entrambe le buste devono essere sigillate, sia quella piccola che quella grande. Quest’ultima viene

siglata sui lembi di chiusura dal Presidente e da almeno un membro. Sempre sul lembo di chiusura

viene apposta anche la data utilizzando un datario per timbrare tutte le buste con la medesima

modalità.

Sulla linguetta della busta deve essere riportato il numero corrispondente a quello indicato, per

ciascun candidato, sull’elenco utilizzato per l’appello e l’identificazione.

In tal modo le buste sono identificabili unicamente attraverso la linguetta numerata.

Particolari garanzie dovranno essere garantite ai concorrenti portatori di handicap cui deve essere

peraltro assicurata l’assistenza richiesta e rappresentata all’amministrazione all’atto della domanda

di partecipazione.

Conclusione delle prove scritte

Alla conclusione dell’ultima prova scritta - e, comunque, non oltre le ventiquattro ore successive –

si procede all’unione delle buste contenenti i diversi elaborati appartenenti allo stesso candidato.

Le buste vengono abbinate in base ai numeri precedentemente annotati sulle linguette, che vengono

strappate e gettate.

Le buste, rese in tal modo completamente anonime, vengono inserite insieme in un’unica ulteriore

busta più grande, che viene firmata sui lembi di chiusura da tutti i membri della commissione.

A tale operazione possono assistere alcuni candidati, in numero non superiore alle dieci unità.

Qualora tale operazione avvenga il giorno successivo deve darsene comunicazione ai candidati - in

sede d’esame e mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Direzione Generale - al fine di

garantire agli stessi, nel numero massimo sopra determinato, la possibilità di presenziare.

Al termine degli abbinamenti la commissione avrà predisposto un numero di buste anonime pari al

numero dei candidati partecipanti alla selezione, all’interno di ciascuna delle quali sono custodite le

buste, anch’esse anonime, contenenti i diversi elaborati.

Il suddetto materiale viene raccolto in una o più scatole, o altri idonei contenitori, che devono

essere sigillati e custoditi in luogo idoneo della Direzione Generale fino al momento della

correzione degli elaborati.

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CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE

La correzione degli elaborati scritti deve essere effettuata sulla base dei criteri di valutazione

precedentemente individuati dalla commissione e di cui al già richiamato art. 12 del d.P.R. n.

487/1994.

La commissione è in possesso di discrezionalità tecnica e, quindi, il suo operato non può essere

oggetto di sindacato di legittimità; tuttavia l’art. 3 della legge n. 241/1990 impone l’obbligo di

motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi, comprese le manifestazioni di giudizio tecnico.

Il problema è, quindi, quello di stabilire se sia sufficiente attribuire un voto numerico anziché un

giudizio letterale.

E’ evidente che il voto numerico risponde ad esigenze di celerità del procedimento, che risulterebbe

aggravato dal più complesso obbligo di esternazione letterale della motivazione (obbligo che,

peraltro, potrebbe risultare, comunque, inutile quando si ricorresse a formule ripetitive).

L’orientamento della giurisprudenza prevalente (da ultimo: Corte Cost. sent. n. 20 del 30/01/2009)

considera l’indicazione soltanto numerica della valutazione del tutto coerente con l’obbligo di

motivazione prescritto dalla legge n. 241/1990 e quindi del tutto sufficiente.

In altre parole, le norme del d.P.R. 487/1994 con riguardo alle modalità di valutazione delle prove,

dello svolgimento delle stesse, nonché dell’attribuzione dei punteggi, non impongono una

motivazione analitica dei punteggi attribuiti. In particolare, “anche dopo l’entrata in vigore della

legge n. 241/1990, l’onere della motivazione delle prove scritte ed orali di un concorso a posti di

pubblico impiego è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione del punteggio numerico”, che

rappresenta una formula sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica della Commissione

d'esame.

Il punteggio numerico non è sufficiente soltanto in due casi:

- quando la commissione non abbia predeterminato ed esternato, in modo tipico e senza far ricorso a

formule astratte e generiche, i criteri in base ai quali si è proceduto alla correzione;

- quando una normativa speciale o il bando di concorso preveda l’attribuzione di un giudizio non

numerico da parte dei singoli commissari.

I voti devono essere registrati sia in cifre che per lettere.

Nelle operazioni di correzione degli elaborati la commissione non è obbligata a segnare sui fogli le

parti contenenti errori o improprietà. E’ necessario, tuttavia, che l’elaborato sia vistato almeno dal

Presidente a garanzia dell’avvenuta lettura e valutazione del medesimo.

Poiché la commissione può valutare il tema mediante l’attribuzione di un voto numerico, è sempre

possibile che decida di sottoporre a nuova valutazione elaborati già esaminati: è infatti probabile

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che il giudizio della commissione possa mutare, sia in considerazione della pluralità dei membri che

devono esprimere il loro giudizio, sia in considerazione della necessità di stabilire una giusta

proporzione tra i vari elaborati una volta completata la lettura degli stessi.

In pratica, dunque, il principio di irretrattabilità del voto delle prove scritte appare derogabile nella

misura in cui ad un giudizio provvisorio segua il giudizio definitivo, una volta che la commissione

abbia individuato un adeguato metro valutativo, tenuto anche conto del numero dei posti da

conferire e del numero dei candidati partecipanti.

La commissione deve correggere tutti gli elaborati prima di attribuirne la paternità ai candidati2: per

tale ragione la busta più piccola contenente le generalità del candidato deve essere aperta solamente

a conclusione delle relative operazioni di valutazione. I temi e la rispettiva valutazione devono

quindi, essere collegati al corrispondente autore.

La data, l’ora e il luogo di inizio delle operazioni di riconoscimento sono pubblicate sul sito

istituzionale e delle precitate operazioni viene redatto apposito verbale.

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI

All’esito della valutazione delle prove scritte e delle operazioni di riconoscimento ed abbinamento

delle predette prove ai candidati partecipanti, si forma l’elenco dei candidati ammessi alle prove

orali, elenco che viene pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale con valore di

notifica a tutti gli effetti.

Per i candidati in possesso di P.E.C., la comunicazione dell’ammissione alle prove orali avviene

anche tramite tale strumento telematico.

Il comma 1 dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 stabilisce che la commissione, prima dell’inizio di

ciascuna prova orale, determini i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie

d’esame e che tali quesiti siano proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Sulla base del numero dei candidati ammessi all’orale, viene generalmente predisposto, per

ciascuna materia oggetto del colloquio, un elenco contenente un congruo numero di domande, che

sono numerate progressivamente.

L’elenco delle domande da sottoporre ai candidati in sede di colloquio deve essere predisposto

nell’imminenza dei colloqui per far sì che la commissione possa controllarne collegialmente la

chiarezza, la logicità e la coerenza ed al fine di evitare fughe di notizie.

I candidati nel medesimo giorno sostengono anche le prove relative all’accertamento delle

conoscenze informatiche e della lingua straniera.

2 In tal senso dispone l’art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 487/1994.

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Il metodo più di frequente utilizzato per l’estrazione a sorte è quello di predisporre un contenitore

contenente delle tesserine numerate (corrispondenti al numero delle domande per quella materia)

che saranno estratte dai candidati.

Tale operazione garantisce la trasparenza delle operazioni. L’elenco numerico favorisce, inoltre, le

operazioni di verbalizzazione delle domande sottoposte ai candidati essendo sufficiente riportarne il

numero progressivo.

Soprattutto nei concorsi con un elevato numero di candidati ammessi al colloquio – che quindi

devono necessariamente essere distribuiti in più giornate - non essendo possibile predisporre un

numero di domande tali da garantire che le stesse non possano essere nuovamente estratte, sarà cura

della commissione predisporre all’inizio delle prove orali un unico elenco di domande per ciascuna

materia, elenco dal quale attingere anche per le giornate successive.

La dottrina ritiene che il numero totale delle domande da predisporre non dovrebbe essere inferiore

al numero di candidati ammessi al colloquio. Questo orientamento sembra, tuttavia, di difficile

attuazione laddove vi siano concorsi in cui il numero degli ammessi all’orale sia consistente.

La commissione riconvoca i candidati che per giustificati e documentati motivi non abbiano avuto

la possibilità di presentarsi nel giorno stabilito.

Il potere di riconvocazione è condizionato alla prova rigorosa del motivo impeditivo fornito

dall’interessato.

L’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994 dispone che le prove orali devono svolgersi in un’aula

aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Il successivo

comma 6 stabilisce, altresì, che al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione

formi l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati; elenco che

viene affisso, debitamente firmato dal Presidente della Commissione, nella sede degli esami e

successivamente pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale a cura dell’unità

organizzativa competente alla gestione della procedura concorsuale.

Deve essere garantita la pubblicità dei lavori della commissione. Chiunque può liberamente entrare

nell’aula d’esame senza necessità di alcuna autorizzazione, fermo restando il potere del Presidente

di allontanare chi arreca disturbo.

Non è ammessa la possibilità di svolgimento di colloqui a porte chiuse.

In caso di violazione dei suddetti adempimenti si ritiene che le operazioni compiute irregolarmente

siano illegittime e quindi passibili di essere annullate in sede giurisdizionale.

Alcune incombenze, quali ad esempio la mancanza dell’affissione dell’elenco cui si è fatto cenno in

precedenza, non rappresentano, tuttavia, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti un vizio

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del procedimento, quando le relative operazioni risultino riportate, comunque, in modo chiaro e

dettagliato dai verbali.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'amministrazione

interessata, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in

cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti l’eventuale possesso dei

titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione. Dalla suddetta documentazione

dovrà, altresì, risultare il possesso dei medesimi requisiti alla data di scadenza del termine utile per

la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei

casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo

richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

CONCORSI PER TITOLI, CONCORSI PER ESAMI E CONCORSI PER TITOLI ED

ESAMI

I pubblici concorsi, oltre che per esami, possono anche essere soltanto per titoli oppure per titoli ed

esami.

Nei concorsi per esami solitamente le prove sono scritte ed orali. Il punteggio definitivo, che sarà

riportato nella graduatoria finale, è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove

scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Nei concorsi per titoli la capacità dei candidati viene valutata sulla base del possesso di requisiti

culturali (come ad esempio il titolo di studio), attitudinali, professionali e/o di carriera.

Si tratta di procedure che, solitamente, sono utilizzate per concorsi interni o comunque per concorsi

riservati a certe categorie di persone già in qualche modo legate all’amministrazione.

Nei concorsi per titoli ed esami, invece, a formare il punteggio finale dei candidati contribuisce

anche la valutazione dei titoli in possesso dei candidati. La votazione complessiva è determinata

sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove

d’esame.

A titolo di esempio la commissione:

1) valuta i titoli attribuendo il relativo punteggio;

2) valuta gli elaborati scritti ed ottiene un voto finale dato dalla media dei voti ottenuti in ciascuna

prova;

3) valuta il colloquio orale attribuendo un voto;

4) somma aritmeticamente (per ottenere il punteggio finale):

- il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli;

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- il voto ottenuto dalla media dei voti delle prove scritte;

- il voto riportato al colloquio;

Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, la commissione procede alla valutazione dei titoli nel

corso di una apposita seduta che deve avere luogo dopo le prove scritte e prima che si proceda alla

correzione dei relativi elaborati.

Tale disposizione contempera le esigenze di imparzialità ma anche di celerità in quanto finalizzate,

altresì, ad evitare che vengano effettuate valutazioni di titoli di coloro che non si siano presentati

alle prove scritte o che si siano ritirati dalle stesse.

Il bando deve indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile

singolarmente e per categorie di titoli. In ogni caso, per i titoli non può essere attribuito un

punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

E’ opportuno che la distribuzione e ponderazione del punteggio tra le varie categorie di titoli

avvenga in modo equilibrato evitando, quindi, sbilanciamenti a favore di una piuttosto che di

un’altra.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, nei concorsi per titoli ed esami il risultato

della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove

orali.

I VERBALI DELLA COMMISSIONE

L’art. 15 del Regolamento dispone che di tutte le operazioni e deliberazioni assunte dalla

commissione si redige giorno per giorno processo verbale sottoscritto da tutti i membri e dal

segretario.

Il verbale è il documento che attesta tutte le operazioni compiute dalla Commissione.

La finalità del verbale è quella di consentire il controllo della regolarità delle operazioni compiute e

delle determinazioni assunte. La sua funzione è essenzialmente probatoria e, quindi, non può essere

considerato elemento di legittimità del procedimento concorsuale. Tuttavia il rigore e la

completezza di redazione del verbale conferisce al medesimo la particolare efficacia dell’atto

pubblico: quanto in esso attestato fa fede fino a querela di falso.

Qualora il verbale non fosse formalmente corretto, esso non avrebbe tale rafforzata efficacia

probatoria senza, tuttavia, pervenire a considerarlo inesistente o ritenere che le operazioni

concorsuali non verbalizzate siano illegittime. In altre parole, le irregolarità nella verbalizzazione

non sono di per sé idonee a compromettere l’intera procedura, sempre che rimanga valida la sua

funzione strumentale e probatoria.

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La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non tutta l’attività della commissione

debba essere verbalizzata, ma soltanto quella giuridicamente rilevante. Ad esempio, non devono

essere verbalizzate, a meno che non ne facciano espressa richiesta gli interessati, eventuali

dichiarazioni o doglianze dei candidati.

Con riferimento ai giudizi che la commissione esprime sui candidati, si è ritenuto che sia sufficiente

indicare nel verbale il giudizio finale complessivo della commissione senza che sia necessario

indicare anche i giudizi dei singoli membri in quanto questi ultimi hanno rilievo puramente interno.

Per la commissione sussiste anche la possibilità di redigere i verbali facendo riferimento ad altri

distinti atti o documenti che devono, tuttavia, essere necessariamente inseriti nel verbale stesso per

farne parte integrante e sostanziale.

E’ inoltre ammesso il verbale cumulativo di più sedute, purché risulti in modo chiaro la distinzione

tra le stesse; allo stesso modo è possibile dare atto nel medesimo verbale di più operazioni

concorsuali distinte, come, ad esempio, la fissazione dei criteri di valutazione e la valutazione

effettiva dei singoli elaborati.

Sarà comunque opportuno prestare la massima attenzione nella redazione dei verbali, attenendosi a

quei criteri di diligenza e trasparenza che sollevano l’amministrazione da un vasto contenzioso,

nonché alle regole formali ed essenziali previste quali la firma di tutti i membri della commissione e

la tempestività delle operazioni di redazione rispetto alle sedute.

I verbali sono usualmente redatti utilizzando personal computer; una volta stampati, vengono

sottoposti ai membri della commissione per le firme. Al fine di evitare, tuttavia, eventuali

irregolarità e successive contestazioni che possono dar luogo ad illegittimità della procedura, le

pagine che compongono il verbale devono essere numerate progressivamente e siglate su un lato da

tutti i commissari e dal segretario; sull’ultima pagina la firma va apposta per esteso ed il documento

finale in formato cartaceo deve essere, quindi, successivamente scannerizzato e reso, in ogni caso,

immodificabile in modo da evitarsi che lo stesso possa essere a posteriori sostituito anche solo in

parte.

GRADUATORIA DI MERITO

A conclusione delle operazioni relative alle prove orali, la commissione esaminatrice forma la

graduatoria di merito. La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione

complessiva riportata da ciascun candidato. Detto punteggio complessivo è costituito in base al

punteggio finale riportato dai concorrenti quale somma della media dei voti conseguiti nelle prove

scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

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A parità di punteggio si tiene conto degli eventuali titoli preferenziali posseduti e dichiarati all’atto

della presentazione della domanda di partecipazione.

La graduatoria di merito deve indicare altresì i punteggi conseguiti nelle prove scritte ed orali.

Le riserve di posto sono tenute in considerazione dalla Direzione Generale all’atto della redazione

del decreto di approvazione della graduatoria con conseguente individuazione dei vincitori nei limiti

dei posti complessivamente messi a concorso.

La Direzione Generale per il personale civile predispone, quindi, il decreto di approvazione della

graduatoria adottato dal Direttore Generale, decreto che, poi, viene pubblicato sul sito istituzionale

della medesima D.G. (eventualmente previo avviso in tal senso sulla Gazzetta Ufficiale).

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONCORSUALE

Insieme alla graduatoria di merito, la commissione esaminatrice trasmette alla Direzione Generale

per il personale civile i verbali e l’ulteriore documentazione relativa alla procedura concorsuale.

Qualora, in sede di controllo dei verbali, la Direzione Generale riscontri eventuali errori materiali

e/o omesse indicazioni necessarie per la regolarità dei medesimi, rinvia alla commissione con

apposita comunicazione il verbale/i invitando la stessa a predisporre un altro verbale, in sostituzione

e ad integrazione del precedente, che tenga conto delle indicazioni fornite e sostituisca il

precedente.

REGISTRO DEI VERBALI E DEGLI ALLEGATI.

Al fine di preservare in ogni fase procedimentale il principio della trasparenza cui deve informarsi

l’attività della P.A. ed allo scopo di evitare eventuali irregolarità, i verbali delle riunioni delle

commissioni esaminatrici, stampati su fogli di carta bianca e convalidati dalle firme autografe dei

membri delle commissioni medesime, devono essere inseriti, unitamente ai relativi allegati, in un

registro, anche di formato elettronico, ovvero deve adottarsi un sistema di vidimazione e

numerazione progressiva in base al quale non sia possibile sostituire le singole pagine o il verbale

stesso con un altro compilato successivamente.

Il registro, in formato cartaceo e/o in formato elettronico, a conclusione della procedura concorsuale

gestita dalla commissione, viene consegnato, unitamente ai verbali ed alla ulteriore

documentazione, all’unità organizzativa competente e conservato agli atti e/o riversato in un CD

non riscrivibile anch’esso conservato unitamente alla ulteriore documentazione concorsuale.

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CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONCORSUALE

Tutta la documentazione concorsuale deve essere conservata con particolare cura e con

l’indicazione precisa dei faldoni che la contengono.

In particolare i verbali ed il registro dei verbali redatti devono essere conservati in apposito/i e

separato/i contenitore/i sigillato/i con precisa indicazione apposta sul/i contenitore/i medesimo/i

dalla quale risulti il contenuto del medesimo/i ed il personale che ha operato la raccolta e la

successiva custodia.

Allo stesso modo deve essere conservata su supporto ottico copia dei files contenenti i verbali ed il

registro dei medesimi, nonché la documentazione relativa alle prove preselettive, a quelle scritte e a

quelle orali.

Devono essere, altresì, conservati tutti i materiali utilizzati dalla commissione esaminatrice e dai

candidati.

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CONCORSI PUBBLICI E TUTELA GIURISDIZIONALE: GENERALITA’

Sul versante della tutela giurisdizionale, il processo di privatizzazione (rectius:

contrattualizzazione), del rapporto di pubblico impiego, ha determinato la devoluzione delle relative

controversie - in precedenza attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - al

giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

La giurisdizione ordinaria, tuttavia, subisce due deroghe funzionali, ove permane la giurisdizione

amministrativa (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001):

le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni;

le controversie concernenti i rapporti di lavoro non contrattualizzati (i magistrati

ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale

militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera

prefettizia; ecc…).

La giurisprudenza3 formatasi sull’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Controversie relative ai

rapporti di lavoro”, ha precisato che restano riservate alla cognizione del giudice amministrativo

solo le controversie riguardanti la procedura concorsuale in senso stretto, iter che si articola dalla

pubblicazione del bando all’approvazione della graduatoria finale dei vincitori (idonei e non).

Alla giurisdizione del giudice ordinario sono, invece, demandate le questioni inerenti:

le assunzioni attraverso meccanismi non concorsuali, in adempimento di obblighi legali (es.

collocamento obbligatorio)4;

le controversie che, in caso di assunzione tramite concorso, sorgono dopo l’approvazione

della graduatoria: ad es. in caso di ritardo o rifiuto nell’assunzione del soggetto avente titolo

in base alla graduatoria già ufficialmente stilata5;

le controversie relative allo scorrimento della graduatoria (con riguardo ad eventi che

oggettivamente la modificano) e l’utilizzazione di graduatorie valide entro determinati

limiti di tempo al fine di assumere, senza espletare un nuovo concorso, gli idonei non

vincitori. In entrambi i casi, a sostegno della giurisdizione ordinaria si pone la decisiva

considerazione che si tratta di condotte che abbracciano una fase cronologicamente e

concettualmente posteriore all’esaurimento della procedura concorsuale;

la selezione di un dirigente per la copertura del relativo incarico, anche laddove la scelta sia

3 Cfr. Tar Catania, Sez. III, 3 gennaio 2001, n. 20; Tar Basilicata, 24 ottobre 2001, n. 771; Tar Calabria – Catanzaro, 17 dicembre 2001, n. 2157; Tar Campania – Napoli, 10 gennaio 2002, n. 186. 4 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4710; Tar. Abruzzo, Pescara, 26 febbraio 2000, 132. 5 Ci si chiede, peraltro, quale sia la natura giuridica (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) della posizione del concorrente che abbia vinto il concorso rispetto alla p.a. che rifiuti di assumerlo.

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confinata nell’ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei necessari requisiti;

detta selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale in quanto

non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis (il

bando di concorso) e dalla compilazione di una graduatoria finale.

E’ bene evidenziare che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro in materia

di pubblico impiego, non hanno modificato il tradizionale riparto di giurisdizione, fondato sul

discrimen delle posizioni giuridiche soggettive, tra giudice ordinario (diritti soggettivi) e giudice

amministrativo (interessi legittimi).

Ne consegue che il riferimento alle controversie “concernenti l’assunzione al lavoro” (art. 63,

comma 1, d.lgs. n. 165/2001), devolute al giudice ordinario, presuppone, quale posizione giuridica

soggettiva in capo al soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale l’esistenza di un diritto

soggettivo, la cui tutela deve essere azionata innanzi all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.

La Corte di Cassazione6 ha statuito che “l’accertamento del diritto all’assunzione del candidato

utilmente classificato nelle procedure selettive compete al giudice ordinario, al quale spetta emanare

l’eventuale sentenza costitutiva del rapporto di lavoro 7.

Secondo un orientamento espresso, invece, dai giudici amministrativi, i vincitori di concorsi

pubblici non vertono in posizione di diritto soggettivo all’assunzione, ma esclusivamente di

interesse legittimo, tanto che l’Amministrazione potrebbe in ogni momento annullare, seppur con

adeguata motivazione, la procedura concorsuale e non dar seguito all’assunzione 8.

Resta inteso che ogni qualvolta si faccia questione di “correttezza” (quindi di legittimità)

nell’espletamento della procedura concorsuale (dalla pubblicazione del bando all’approvazione

della graduatoria di merito) la posizione del candidato è di interesse legittimo, tutelabile innanzi

all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa (cfr. art. 63 cit.).

Sul versante normativo, la materia dei concorsi attinge dall’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 - rubricato

“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, modificato dal d.lgs. 150/2009 (c.d.

riforma Brunetta) - una rilevante novità: la discrezionalità della Pubblica Amministrazione di

bandire o meno concorsi pubblici, per colmare eventuali carenze di organico, soggiace ora alle

seguenti prescrizioni:

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto

di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,

che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere

pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di

6 Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 9540 del 2001. 7 Corte di Cassazione, sezioni unite, 29 settembre 2003, n. 14529. 8 Cfr. Tar Lazio, sentenza 26 agosto 2004, n. 8097.

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personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è

disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale

è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto

ricoperto o da ricoprire.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa

intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono

disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio

delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

(entrambi i commi sono stati modificati dal celeberrimo d.lgs. 150/2009, c.d. riforma Brunetta, e

sono entrati in vigore dal 15 novembre 2009)

omissis…

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di

cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti

da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano

servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di

provenienza.(comma introdotto dall’articolo 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito

con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, applicabile anche agli enti locali in quanto

rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - omissis…

E’ di tutta evidenza che il reclutamento dei dipendenti pubblici soggiace ora ad un procedimento

complesso, nel cui ambito lo strumento meritocratico del concorso non risulta affatto soppresso, ma

subordinato alla preliminare ed obbligatoria attivazione delle procedure di mobilità, in attuazione

dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della

Costituzione (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 18.08.2010 n° 5830).

L’obiettivo che si pone il legislatore è quello di contemperare l’interesse pubblico alla

razionalizzazione della funzionalità degli uffici (in ossequio al principio di buon andamento ed

efficienza), con le esigenze di una progressiva riduzione della spesa pubblica.

Pertanto, in base all’attuale assetto normativo, una volta accertata la carenza di organico,

l’Amministrazione è tenuta ad avviare, in via preliminare, la procedura di mobilità, allo scopo di

individuare quei pubblici dipendenti, già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che

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dotati della necessaria professionalità, possano essere “mobilitati” per ricoprire i posti vacanti;

solamente all’esito infruttuoso di tale procedimento si riespande la facoltà dell’Amministrazione di

indire la procedura concorsuale, nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento

della spesa pubblica.

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D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487

LINEE GUIDA per le COMMISSIONI di CONCORSO Schede di legislazione e giurisprudenza.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI …...

Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - Requisiti - Momento del possesso - Data di scadenza del bando.

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995 …...

Impiegati comunali, provinciali e regionali - Accesso ai pubblici impieghi in genere - Requisito della cittadinanza italiana - Necessità - Stranieri extracomunitari disabili - Superamento - Esclusione - Fondamento.

Cassazione civile, sez. lav. 13 novembre 2006, n. 24170 …..

Impiegati dello Stato - Ammissione ai pubblici impieghi - Cittadinanza. Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2006, n. 24170 …..

Impiegati comunali, provinciali e regionali - Ammissione all'impiego invalidi, combattenti, reduci e famiglie di caduti. T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 28 settembre 2005, n. 3692 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - Esclusione in genere. T.A.R. Potenza, Basilicata, 13 luglio 2004, n. 726 …..

Impiegati dello Stato - Dirigenti - Accesso alla qualifica. T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 10 aprile 2001, n. 3087 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per maestri elementari. T.A.R. Napoli, Campania, sez. II, 04 novembre 1996, n. 473 …..

Impiego pubblico - Costituzione del rapporto. Consiglio Stato, adunanza gen., 09 novembre 1995, n. 120 ….. ART. 5 - CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Criteri di massima - Criteri di cui all'art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. n. 487 del 1994 - A seguito delle innovazioni introdotte dalla c.d. legge Bassanini - Criterio di preferenza - È dato dalla minore età dei candidati.

T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 154 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Preferenze - Nei confronti degli invalidi civili - A parità di merito e titoli con gli altri candidati - Ai sensi dell'art. 5 comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994.

T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 154 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Preferenze - Art. 5, punto 18, d.P.R. n. 487 del 1994 - Numero dei figli a carico - Stato di coniugio - Irrilevanza.

Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5234 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - In genere - Titoli di preferenza ex art. 5, d.P.R. n. 487 del 1994 - Titoli di merito - Assimilabilità - Esclusione.

T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, 06 settembre 2007, n. 1985 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Preferenze. T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 31 maggio 2006, n. 6528 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - Valutazione. T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 10 maggio 2006, n. 3408 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Riserva di posti. T.A.R. Catania, Sicilia, sez. III, 22 settembre 2005, n. 1429 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - Titolo di preferenza previsto con riguardo al numero di figli - Genitore celibe con prole - Applicabilità.

Consiglio Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1219 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi riservati. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 15 ottobre 2004, n. 11116 ….. ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso prova d'esame. Consiglio Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315 …..

Concorsi ai pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova di esame - Prove scritte e orali - Tempo minimo - Finalità partecipativa.

Consiglio Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315 …..

Concorsi pubblici - Concorsi universitari - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Avviso - Termine - Violazione - Effetti.

Consiglio Stato, sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1023 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Impugnazione giudizio negativo prove orali o pratiche - Termine - Decorrenza dalla data della seduta di esame con affissione dei risultati.

Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008, n. 862 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Impugnabilita' degli atti - Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale – Termine - Piena conoscenza. Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008, n. 862 …..

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine - Decorrenza - In materia di concorsi pubblici - Affissione dei risultati d'esame - Onere d'impugnazione immediata - Sussistenza - Ragioni.

T.A.R. Latina, Lazio, 07 settembre 2006, n. 606 ….. ART. 7 - CONCORSO PER ESAME …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Testi attitudinali - Questionari - Domande - Compilazione - Criterio di adeguatezza.

Consiglio Stato, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6836 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prove d'esame - Prove scritte - Valutazione - Concorsi per titoli ed esami - Art. 7, d.P.R. n. 487 del 1994 - Applicabilità.

Consiglio Stato, sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8081 …..

Concorsi a pubblici impieghi - In genere. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 11 ottobre 2004, n. 10709 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - In genere. T.A.R. Lecce, Puglia, sez. II, 20 marzo 2003, n. 1132 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prove scritte - Ex d.P.R. n. 487 del 1994 - Valutazione - Criteri.

Consiglio Stato, sez. V, 06 maggio 2002, n. 2417 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Bari, Puglia, sez. II, 13 febbraio 2001, n. 347 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Bando di concorso – Impugnabilita'. T.A.R. Genova, Liguria, sez. II, 09 luglio 1999, n. 383 …..

Concorsi pubblici - Prova preselettiva - Quiz a risposta multipla - Correzione - Attività vincolata - Regola dell’anonimato – Irrilevanza. Consiglio di Stato, sez. VI, 13.11.2007, n° 5799 …..

Concorsi pubblici a quiz: sul significato dei segni e la validità delle risposte.

TAR Toscana, Firenze, 22.08.2008, n° 1885 …..

Concorsi pubblici – Prova preselettiva – Contenuto e difficoltà dei quiz – Discrezionalità della commissione – Sussistenza – Sindacato dei giudici – Motivi di illogicità e incongruenza manifesta – Sussistenza.

Consiglio di Stato, sez. IV, 26.07.2008, n° 3674 ….. ART. 8 - CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI …..

Concorsi a pubblici impieghi - Bando di concorso - In genere - Clausola che attribuisce alla prova orale un'incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile - Contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento ed è viziata da eccesso di potere per irragionevolezza.

T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2203 …..

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Concorsi a pubblici impieghi in genere. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 11 ottobre 2004, n. 10709 …..

Concorsi a pubblici impieghi: titoli in genere. T.A.R. Bari, Puglia, sez. II, 12 febbraio 2004, n. 538 …..

Concorsi a pubblici impieghi: Titoli in genere; Procedimento di concorso - Nei ruoli

della polizia di Stato - Composizione delle commissioni di concorso - Personale esterno all'amministrazione - Necessità, ex art. 35 comma 3 lett. e), d. lg. n. 165 del 2001. Consiglio di Stato, Atti norm., 14 gennaio 2004, n. 5637 …..

Concorsi pubblici: sull'espressione "diploma di scuola secondaria superiore". T.A.R. Lombardia, sez. I., 17.01.2007, n. 54 …..

Concorsi pubblici – Valutazione titoli – Titoli successivi alla presentazione della domanda – Irrilevanza.

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 09.09.2008, n. 1888 …..

Concorsi pubblici: requisito della pregressa esperienza lavorativa presso la PA. Consiglio di Stato, sez. VI, 17.06.2010, n. 3849 ….. ART. 9 - COMMISSIONI ESAMINATRICI …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso prova d'esame. Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2010, n. 1073 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Mancata composizione della Commissione per almeno un terzo da donne - Non ha effetti vizianti delle operazioni concorsuali.

T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 03 febbraio 2010, n. 558 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Composizione - Disciplina ex artt. 35, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001 e 9; d.P.R. n. 487 del 1994 - Ambito di applicazione.

T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I, 14 aprile 2009, n. 530 …..

Notaio e archivi notarili - Concorsi - Commissione - Fungibilità dei commissari effettivi con i supplenti - Necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell'impossibilità dell'esercizio delle funzioni da parte del titolare.

T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 08 maggio 2008, n. 3770 …..

Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. T.A.R. Lecce, Puglia, sez. II, 07 febbraio 2007, n. 328 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7962 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Commissioni di concorso - Componenti - Almeno un terzo deve essere composto da donne - Ai sensi dell'art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 - Salvo motivata impossibilità.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7962 …..

Giustizia amministrativa - Provvedimento definitivo in genere. T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 03 ottobre 2006, n. 1095 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 25 marzo 2005, n. 2648 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 11 ottobre 2004, n. 13648 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 27 febbraio 2004, n. 2401 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici - Composizione - Membro esperto - Nozione.

Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5955 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.

T.A.R. Cagliari, Sardegna, 15 ottobre 2002, n. 1367 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Lavoratrici e lavoratori -

Pari opportunità - Principio - Ex d.P.R. n. 487 del 1994 - Valore - Applicabilità. Consiglio Stato, sez. V, 06 giugno 2002, n. 3184 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Composizione - Donne - Quota - Riserva - Prescrizione - Ex d.P.R. n. 487 del 1994 - Inosservanza - Rilevanza - Limiti.

Consiglio Stato, sez. V, 06 giugno 2002, n. 3184 …..

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Concorsi pubblici - Componenti della commissione - Obbligo di astensione. Consiglio di Stato, sez. VI, 03.03.2007, n. 1011 …..

ART. 10 - CESSAZIONE DALL'INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. T.A.R. L'Aquila, Abruzzo, 16 ottobre 1996, n. 536 …..

ART. 11 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e

comitati di vigilanza - Art. 11, d.P.R. n. 487 del 1994 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice del concorso e i concorrenti - Violazione - Causa autonoma di invalidazione dell'intero procedimento concorsuale - In assenza di una effettiva situazione di incompatibilità all'esercizio della funzione - Esclusione.

T.A.R. Ancona, Marche, sez. I, 14 novembre 2007, n. 1882 …..

Impiego pubblico - Costituzione del rapporto. Cassazione civile, sez. lav., 22 novembre 2003, n. 17794 …..

ART. 12 -TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI …..

Cassazione civile - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato - Sindacato del g.a. sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente

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individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa ad irragionevole restrittività del criterio di valutazione di una traccia del concorso notarile.

Cassazione civile, sez. un., 21 giugno 2010, n. 14893 …..

Avvocato - Albo - Esame di abilitazione - Criteri e modalità di svolgimento delle prove - Fissazione - Ad opera della Commissione - Nella sua prima riunione e comunque prima dell'effettiva correzione e valutazione delle prove dei candidati.

T.A.R. Napoli, Campania, sez. VIII, 03 febbraio 2010, n. 542 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prova orale - Estrazione a sorte delle domande - Obbligo.

Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882 …..

Amministrazione pubblica - Concorso - Prove - Valutazione - In forma numerica - Sufficienza - Condizioni - Individuazione.

T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 02 settembre 2008, n. 9992 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami. Consiglio Stato, sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 25 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Predeterminazione dei quesiti da parte della commissione di concorso - Necessità.

Consiglio Stato, sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 25 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza - Concorso a dirigente medico - Commissione giudicatrice - Prove scritte - Criteri di valutazione - Predeterminazione - Necessità.

T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 10 marzo 2007, n. 1180 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso prova d'esame. T.A.R. Lecce, Puglia, sez. II, 07 febbraio 2007, n. 328 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Criteri di massima.

T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 03 ottobre 2006, n. 1095 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami - Valutazione titoli - Comunicazione ante prove orali - Art. 12 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 - Necessità.

T.A.R. Perugia, Umbria, 09 agosto 2006, n. 409 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Criteri di massima - Criterio di condotta autovincolante.

T.A.R. Salerno, Campania, sez. I, 07 marzo 2006, n. 231 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Valutazione delle prove d'esame dei concorrenti - Natura di giudizio tecnico-discrezionale di puro merito - Insindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità - Eccezioni.

Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Reggio Calabria, Calabria, 20 aprile 2005, n. 286 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Latina, Lazio, 13 aprile 2005, n. 353 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 25 marzo 2005, n. 2648 …..

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Concorsi a pubblici impieghi in genere. Consiglio Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso – Punteggio. T.A.R. Reggio Calabria, Calabria, 11 giugno 2004, n. 475 …..

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorita' giudiziaria ordinaria. Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2003, n. 7507 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso in genere. T.A.R. Venezia, Veneto, sez. I, 25 giugno 2002, n. 3052 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per titoli ed esami - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici - Criteri di massima - Valutazione - Sindacabilità.

Consiglio Stato, sez. VI, 08 aprile 2002, n. 1884 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso in genere. T.A.R. Catanzaro, Calabria, 03 aprile 1998, n. 252 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 13 maggio 1997, n. 594 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Trento, Trentino Alto Adige, 01 febbraio 1996, n. 32 …..

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Concorsi a pubblici impieghi Procedimento di concorso - Prova d'esame. Consiglio Stato, Adunanza Generale, 09 novembre 1995, n. 120 …..

Concorsi a pubblici impieghi Procedimento di concorso – Punteggio. Consiglio Stato, Adunanza Generale, 09 novembre 1995, n. 120

Concorsi a pubblici impieghi - Titoli in genere. Consiglio Stato, Adunanza Generale, 09 novembre 1995, n. 120 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Bari, Puglia, sez. II, 10 aprile 1995, n. 251 …..

Necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici.

TAR Piemonte, sez. II, 10.03.2007, 1180 ….. ART. 13 - ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE …..

Concorsi a pubblici impieghi Procedimento di concorso - Prova d'esame. Consiglio Stato, sez. IV, 18 marzo 2010, 1607 …..

Concorsi a pubblici impieghi - In genere - Regola dell'anonimato - Segni di riconoscimento - A carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero - Idoneità a fungere da elemento di identificazione del candidato – Sussistenza.

T.A.R. Reggio Calabria, Calabria, sez. I, 09 marzo 2009, n. 138 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso -Prova d'esame - Prova scritta - Plagio - Presupposti - Esclusione - È atto dovuto.

Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2008, n. 6102 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prova scritta - Plagio - Quando si configura. Consiglio Stato, sez. VI, 7 novembre 2006, n. 6558 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. T.A.R. Genova, Liguria, sez. II, 07 maggio 2004, n. 672 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame.

T.A.R. Genova, Liguria, sez. II, 07 maggio 2004, n. 672 …..

Concorsi a pubblici impieghi in genere. T.A.R. Liguria, sez. II, 07 maggio 2004, n. 2280 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici - Valutazioni - Criteri.

Consiglio Stato, sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3679 …..

Concorsi a pubblici impieghi in genere. T.A.R. Lazio, sez. III, 15 novembre 2000, n. 9413 …..

ART. 14 - ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE …..

Concorsi a pubblici impieghi - In genere - Regola dell'anonimato - Segni di riconoscimento - A carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie

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manifestazioni del pensiero - Idoneità a fungere da elemento di identificazione del candidato - Sussistenza.

T.A.R. Reggio Calabria, Calabria, sez. I, 09 marzo 2009, n. 138 …..

Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso graduatoria. T.A.R. Parma, Emilia Romagna, sez. I, 24 luglio 2007, n. 429 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Verbali - Onere di

verbalizzazione - Ex art. 14, d.P.R. n. 487/94 - Esclusione - Ragioni – Eccezioni. T.A.R. Latina, Lazio, 01 febbraio 2007, n. 100 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova di esame - Anonimato

- Valenza generale. Consiglio Stato, sez. IV, 05 dicembre 2006, n. 7116 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissione giudicatrice - Regola del collegio perfetto - Deroghe.

Consiglio Stato, sez. VI, 01 marzo 2005, n. 815 …..

Concorsi pubblici: l'uso di penne colorate è motivo valido per l'esclusione?

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 11.12.2008, n.5108 …..

Concorsi pubblici, segni identificativi, numerazione pagine, insussistenza. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 03.07.2007, n.5980 …..

Concorsi pubblici, segni identificativi, numerazione pagine, insussistenza. Concorsi

pubblici, segni identificativi, numerazione pagine, insussistenza. Consiglio di Stato, sez. V, 12.10.2004, n. 6556 …..

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Concorsi pubblici, regola dell'anonimato, interpretazione oggettiva, termine "brutta copia" - segno di riconoscimento – Insussistenza. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10.06.2008, n. 642 …..

Concorsi pubblici: scollatura della busta non comporta l'invalidità della prova. Consiglio di Stato, 6 luglio 2004, n.5017 …..

Se il candidato sottolinea la traccia deve essere annullata la prova scritta. TAR Lazio, Roma, sez. I, 20.09.2010, n. 32366 …..

Sulla violazione del principio dell’anonimato dei concorsi pubblici. Consiglio di Stato, sez. VI, 06.04.2009, n. 8418 ….. ART. 15 - PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - Esclusione - In genere - Comunicazione di esclusione di un candidato - Non deve contenere la deliberazione della Commissione in merito ai lavori da essa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione.

T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 04 maggio 2010, n. 600 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Graduatoria - Idonei - Diritto all'immissione in ruolo - Esclusione - Limite.

Consiglio Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998 …..

Lavoro subordinato (contratto particolare) - Assunzione a concorso - Procedure concorsuali della P.A. per l'assunzione di dipendenti - Candidati risultati idonei e non vincitori - Diritto all'assunzione per il cosiddetto «scorrimento della graduatoria» a

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prescindere da una specifica previsione legislativa (o del bando originario) e dall'interesse della P.A. alla copertura del posto - Esclusione – Fondamento.

Cassazione civile, sez. lav., 11 agosto 2008, n. 21509 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Graduatoria - Scorrimento - Rappresenta una mera facoltà per l'Amministrazione - Ultrattività della graduatoria - Non è ostativa alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso. T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 18 luglio 2008, n. 6956 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Verbali - Intangibilità - Ragioni - Correzione di errore materiale - Possibilità - Condizioni.

T.A.R., Latina, Lazio, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 28 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Graduatoria. T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 12 novembre 2004, n. 5739 …..

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine - Comunicazione e pubblicazione dell'atto - Concorso a pubblico impiego - Graduatoria dei vincitori - Persona non contemplata nella graduatoria - Impugnazione - Dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Impugnazione tardiva - Errore scusabile - Riconoscimento - Condizioni.

Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 2003, n. 7230 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso: verbali. Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi in genere. T.A.R. Lazio, sez. I, 03 aprile 2002, n. 2669 …..

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso verbali. T.A.R. Catanzaro, Calabria, 03 aprile 1998, n. 252 …..

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso: verbali.

Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 1996, n. 1199 …..

Concorsi pubblici: non occorre verbalizzare le risposte fornite nelle prove orali. TAR Campania, Napoli, 03.01.2007, n. 14 ….. ART. 16 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA.

Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - Documentazione - Insussistenza dell'obbligo di presentazione della documentazione attestante i titoli posseduti - Quando gli stessi siano già in possesso della p.a.

T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 10 maggio 2006, n. 3408 …..

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorita' giudiziaria ordinaria. Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2003, n. 7507 …..

Impiegati dello Stato - Ammissione ai pubblici impieghi invalidi, combattenti, reduci e famiglie di caduti. T.A.R. Venezia, Veneto, sez. II, 23 febbraio 1998, n. 252 …..

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ART. 17 - ASSUNZIONI IN SERVIZIO.

Impiegati comunali, provinciali e regionali - Periodo di prova - Art. 2096 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Disposizioni speciali - Sussistenza - Durata del periodo di prova - Disciplina della contrattazione collettiva - Possibilità.

Cassazione civile, sez. lav., 13 agosto 2008, n. 21586 ….. D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 Linee guida per le Commissioni di concorso: schede di legislazione e giurisprudenza. Premessa. L'ottimale gestione dello strumento concorsuale presuppone la necessaria conoscenza, da parte dei membri di Commissione, dei testi normativi che, con forza cogente, concorrono al mantenimento dell'iter selettivo dei candidati entro i presidi della legittimità e della liceità. Tuttavia – per le difficoltà cui possono incorrere quanti si trovino a dover fare applicazione del diritto, soprattutto quando il tessuto normativo di riferimento risulta distribuito all'interno di una molteplicità di fonti legislative (tale è la materia dei pubblici concorsi) - ragioni di opportunità, correttezza e celerità delle operazioni concorsuali inducono a ritenere che la conoscenza che un Commissario abbia della disciplina legislativa non sia da sola sufficiente alla soluzione dei casi concreti, che possano presentarsi nell'ambito delle procedure di concorso, ma debba trovare integrazione con gli indirizzi interpretativi offerti dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che quella stessa casistica affrontata e risolta dalla giurisprudenza possa costituire un valido ausilio alla gestione delle eterogenee realtà fattuali che sistematicamente possano presentarsi. Peraltro, non è raro che i membri di Commissione di concorso, che in tale veste sono titolari di una funzione pubblica, abbiano l'onere di dare soluzione a contingenti fattispecie che, per le specificità con le quali si manifestano, mal si prestano (sia pur apparentemente) ad essere ricondotte al mero dato normativo e, dunque, alle fattispecie astratte individuate dal legislatore. Ecco, dunque, l'utilità di fornire alle Commissioni di concorso, la seguente normativa di settore (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), sia pur nei limiti delle disposizioni di maggiore utilità, nonché gli elaborati giurisprudenziali di riferimento, dai quali possano desumersi i principi applicativi.

Art.2 Requisiti generali.

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni è elevato:

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a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente (1); c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2) (3); 3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (4). 4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea. 7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo (5). (1) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (2) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione (art. 3, comma 6, l. 15 maggio 1997, n. 127). (3) L'attuale lettera d), così sostituisce le originarie lettere d) ed e), per effetto dell'art. 2, comma 2, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693.

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Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 19 febbraio 2010 Numero: n. 995 Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - Requisiti - Momento del possesso - Data di scadenza del bando. Ai sensi degli artt. 2 comma ultimo, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e 2 comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, norme aventi valenza generale in ogni settore del pubblico generale, i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di tipo concorsuale devono in ogni caso essere posseduti dal candidato nel momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, trattandosi di scelta legislativa che mira a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la corretta individuazione dei soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura, l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti, la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo. (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 marzo 2009 n. 2534). Legislazione correlata: LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 2 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 comma 7 D.P.R. Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 13 novembre 2006 Numero: n. 24170 Impiegati comunali, provinciali e regionali - Accesso ai pubblici impieghi in genere - Requisito della cittadinanza italiana - Necessità - Stranieri extracomunitari disabili - Superamento - Esclusione - Fondamento. Il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dall'art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994 - norma "legificata" dall'art. 70 comma 13, d.lg. n. 165 del 2001 - e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonché per casi particolari (art. 38 d.lg. n. 165 del 2001; art. 22 d.lg. n. 286 del 1998), si inserisce nel complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico, materia fatta salva dal d.lg. n. 286 del 1998, che, in attuazione della convenzione Oil n. 175 del 1975, resa esecutiva con l. n. 158 del 1981, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani. Né l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro pubblico (al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) è sospettabile di illegittimità costituzionale, atteso che si esula dall'area dei diritti fondamentali e che la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali (art. 51, 97 e 98 cost.), anche con riferimento alla legislazione di sostegno ai lavoratori disabili, la protezione dei quali non supera il limite del requisito della cittadinanza. Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 10 Costituzione della Repubblica art. 2 Costituzione della Repubblica art. 38 Costituzione della Repubblica art. 51 Costituzione della Repubblica art. 97 Costituzione della Repubblica art. 98 Visualizza successivi LS 2 aprile 1968 n. 482 L. LS 10 aprile 1981 n. 158 L. LS 30 dicembre 1986

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n. 943 art. 1 L. LS 30 dicembre 1986 n. 943 art. 5 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R. LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 2 D.LG. LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 41 D.LG. LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 44 D.LG. LS 12 marzo 1999 n. 68 L. LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 38 D.LG. LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 70 comma 13 D.LG. LS 30 luglio 2002 n. 189 L. Note: Il cittadino straniero extracomunitario non può accedere all'impiego pubblico (Agostini Maria ) Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 13 novembre 2006 Numero: n. 24170 Impiegati dello Stato - Ammissione ai pubblici impieghi – Cittadinanza. Ai fini dell'accesso al pubblico impiego, in tutte le sue forme, il possesso della cittadinanza italiana costituisce, fatte salve le sole eccezioni previste dalla legge, un requisito necessario (nella specie, si è escluso che il principio di parità tra cittadini e stranieri extracomunitari, sancito dall'art. 2 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, possa, al riguardo, configurare una eccezione). Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 51 LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R. LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 2 D.LG. LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 41 D.LG. LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 44 D.LG. LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 70 D.LG.

Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. II Data: 28 settembre 2005 Numero: n. 3692 Impiegati comunali, provinciali e regionali - Ammissione all'impiego invalidi, combattenti, reduci e famiglie di caduti. L'art. 2 comma 1 n. 3 d.P.R. n. 487 del 1994 individua, tra i requisiti per accedere ai pubblici impieghi, l'idoneità fisica all'impiego, requisito al quale è assoggettato anche l'invalido civile che, anziché valersi delle norme sulle assunzioni obbligatorie, partecipi ad un pubblico concorso. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R. Autorità: T.A.R. Potenza Basilicata Data: 13 luglio 2004 Numero: n. 726 Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - Esclusione in genere. È legittima l'esclusione da un pubblico concorso di un dipendente cessato dal servizio presso altra amministrazione per recesso per giusta causa, corrispondendo detto istituto alla destituzione

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dall'impiego, che costituisce, ai sensi dell'art. 2 comma 3 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, motivo ostativo per l'accesso ai pubblici impieghi. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R. Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I Data: 10 aprile 2001 Numero: n. 3087 Impiegati dello Stato: dirigenti accesso alla qualifica Il principio di carattere generale previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957, e art. 2 comma 7 d.P.R. n. 487 del 1994, in base al quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso vanno posseduti e comprovati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista dal bando, si applica anche al concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale, in quanto il riferimento al 31 dicembre 1994 contenuto nell'art. 28 d.lg. n. 29 del 1993 serve da termine per l'avvio del nuovo sistema di reclutamento della dirigenza e nulla indica in ordine al momento di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai concorrenti. Legislazione correlata: LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 2 D.P.R. LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 28 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. II Data: 04 novembre 1996 Numero: n. 473 Concorsi a pubblici impieghi concorsi per maestri elementari La regola generale relativa al possesso della maggiore età al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, introdotta dall'art.2, d.P.R. 9 maggio 1994, n.487, non è derogabile. Ne deriva che devono considerarsi abrogate le norme di legge incompatibili, come ad esempio l'art.3, l. 30 maggio 1965, n.580, che per la partecipazione ai concorsi magistrali riteneva sufficiente avere compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il concorso era stato bandito. Legislazione correlata: LS 30 maggio 1965 n. 580 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato a. gen. Data: 09 novembre 1995 Numero: n. 120 Impiego pubblico: costituzione del rapporto

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In tema di accesso ai pubblici impieghi, alla causa di esclusione di accesso dai pubblici impieghi, che l'art. 2 comma 3, del regolamento 9 maggio 1994 n. 487 identifica nella sola ipotesi di destituzione, deve aggiungersi la dispensa dal servizio e di impiego conseguito in base a documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 2 D.P.R.

Art.5

Categorie riservatarie e preferenze.

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (1); 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale (1). 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra (2); 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto in guerra (2);

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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato (2); 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età. (1) Numero così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (2) Numero prima rettificato con avviso in G.U. 30 giugno 1995, n. 151 e poi sostituito dall'art. 5, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. III Data: 25 gennaio 2010 Numero: n. 154 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Criteri di massima - Criteri di cui all'art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. n. 487 del 1994 - A seguito delle innovazioni introdotte dalla c.d. legge Bassanini - Criterio di preferenza - È dato dalla minore età dei candidati. Nel contesto dei criteri di cui all'art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a seguito delle innovazioni introdotte dalla c.d. legge Bassanini (art. 3 comma 7, l. 15 maggio 1997 n. 127), applicabile anche alla procedura concorsuale per la copertura di 232 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo appartenente all'area funzionale C, riservata al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dell'Interno appartenente alle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S, nonostante il suo carattere di procedura selettiva interna, è individuata quale ragione di preferenza non già l'età maggiore bensì quella minore. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 5 D.P.R. LS 15 maggio 1997 n. 127 art. 3 comma 7 L. Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. III Data: 25 gennaio 2010 Numero: n. 154 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Preferenze - Nei confronti degli invalidi civili - A parità di merito e titoli con gli altri candidati - Ai sensi dell'art. 5 comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994. L'art. 5 comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994, al n. 19 stabilisce che, nei pubblici concorsi, gli invalidi civili godono di preferenza a parità di merito e titoli con gli altri candidati. In tale contesto, deve

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ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione che, nel caso concreto, non ha tenuto conto di tale requisito preferenziale. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 07 settembre 2009 Numero: n. 5234 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Preferenze - Art. 5, punto 18, d.P.R. n. 487 del 1994 - Numero dei figli a carico - Stato di coniugio - Irrilevanza. L'art. 5, punto 18), d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che nei pubblici concorsi riconosce titolo di preferenza ai coniugati e ai non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico, attribuisce rilievo solo ed esclusivamente al numero di figli a carico del candidato e non al mero stato di coniugio, atteso che una diversa interpretazione esporrebbe la norma succitata a seri dubbi di illegittimità costituzionale (rilevabile direttamente da parte del giudice di merito, trattandosi di norma di rango secondario), in quanto il nostro ordinamento, pur apprestando tutela all'istituto della famiglia fondata sul matrimonio, non consente che lo stato di coniugio costituisca di per sé fattore di preferenza nelle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, la ratio della norma essendo quella di tutelare (a parità di punteggio di merito) i candidati con figli a carico, a prescindere dallo stato di coniugio. (Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. III, 19 marzo 2008 n. 789). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R. Autorità: T.A.R. Palermo Sicilia sez. II Data: 06 settembre 2007 Numero: n. 1985 Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - In genere - Titoli di preferenza ex art. 5, d.P.R. n. 487 del 1994 - Titoli di merito - Assimilabilità - Esclusione. In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l'art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994, impone la loro valutazione prima dell'espletamento delle prove selettive. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 31 maggio 2006 Numero: n. 6528 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Preferenze.

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L'espresso richiamo, nella domanda di partecipazione ad una selezione, all'art. 5 d.P.R. n. 487 del 1994 quale fonte normativa attributiva del diritto alla preferenza implica necessariamente che il candidato ha inteso fare riferimento all'unica fattispecie in detta disposizione prevista per i coniugati, vale a dire i coniugati con riguardo al numero di figli a carico; l'indicazione, infatti, del proprio stato di coniugato va logicamente intesa in modo completo, anche con riferimento al figlio a carico, trattandosi in altri termini di una mera inesattezza formale di espressione che non vale ad incidere sul diritto alla preferenza. stessa. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R. Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III Data: 10 maggio 2006 Numero: n. 3408 Concorsi a pubblici impieghi. Titoli valutazione Non è precluso all'Amministrazione di valutare i titoli di preferenza che non siano stati indicati nell'ambito della domanda di partecipazione al concorso qualora siano stati comunque prodotti nei termini previsti dal bando di concorso. Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 97 LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R. Autorità: T.A.R. Catania Sicilia sez. III Data: 22 settembre 2005 Numero: n. 1429 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso riserva di posti Nei pubblici concorsi la riserva di posti per i militari delle tre forze armate prevista dall'art. 18 comma 6 d.lg. n. 215 del 2001, riguarda gli appartenenti alle forze armate della Marina, dell'Esercito, dell'Aviazione e dell'Arma dei Carabinieri e non gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i quali beneficiano del riconoscimento del servizio di leva ai sensi e nei limiti dell'art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R. LS 8 maggio 2001 n. 215 art. 18 D.LG. Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 22 marzo 2005 Numero: n. 1219 Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - Titolo di preferenza previsto con riguardo al numero di figli - Genitore celibe con prole - Applicabilità.

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Nelle procedure di concorsi a pubblici impieghi, al celibe genitore di figlio naturale riconosciuto, al pari del genitore coniugato, deve essere riconosciuto il beneficio del titolo di preferenza previsto con riguardo al numero di figli (art. 5 d.P.R n. 487 del 1994). (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 marzo 1995 n. 502) . Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R. Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II Data: 15 ottobre 2004 Numero: n. 11116 Concorsi a pubblici impieghi: concorsi riservati Il diritto a riserva di posti a cui risultano interessati i militari in ferma di leva prolungata e i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito, di cui fa menzione l'art. 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, concernono posti da ricoprire presso l'amministrazione della difesa; ne consegue che non è predicabile a favore di tale personale militare un generale diritto a riserva negli impieghi pubblici. Note giurisprudenziali (1) Cfr. Cons. St., ad. plen. 23 ottobre 1981 n. 6, in Foro it., 1982, III, 49. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.

Art.6 Svolgimento delle prove.

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami (1). 2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. (1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693.

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Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 17 aprile 2009 Numero: n. 2315 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d'esame È priva di fondamento la censura in forza della quale la ricorrente si dolga di aver ricevuto l'invito a presentarsi a sostenere la prova orale, relativamente al pubblico concorso cui aveva preso parte, oltre il termine di venti giorni prima fissato dall'art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, quando l'istante non abbia mosso alcuna tempestiva obiezione al riguardo e anzi abbia partecipato alla prova senza muovere alcuna contestazione. La finalità della norma, essendo quella di preavvertire i candidati ai pubblici concorsi della data in cui si svolgerà la prova orale al fine di consentire loro di parteciparvi e non invece, quello di consentire agli stessi di disporre di un maggiore arco temporale per migliorare la preparazione, determina che la partecipazione al concorso senza obiezioni è idonea a dimostrare il raggiungimento dello scopo, ossia la ricezione della comunicazione dall'interessata, in tempi utili per sostenere la prova orale.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 17 aprile 2009 Numero: n. 2315 Concorsi ai pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova di esame - Prove scritte e orali - Tempo minimo - Finalità partecipativa. La finalità dell'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, che prescrive, nell'ambito dei concorsi pubblici, un margine di tempo di venti giorni tra prove scritte e orali, è quella di preavvertire con un congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento della prova, affinché vi possano partecipare e non anche quella di assegnare più tempo per il completamento della preparazione alla stessa. Pertanto, ove un candidato partecipi alla prova orale senza contestare la circostanza di aver ricevuto la comunicazione predetta oltre il termine ivi previsto e senza muovere in tale sede alcuna obiezione al riguardo, non può successivamente contestare la ritenuta tardiva comunicazione, avendo questa comunque raggiunto lo scopo a cui era diretta, ossia quello di permettere la partecipazione alla prova orale del candidato. (Riforma Tar Veneto, sez. II, 1 settembre 2003, n. 4577). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 comma 3 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 11 marzo 2008 Numero: n. 1023 Concorsi pubblici - Concorsi universitari - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Avviso - Termine - Violazione - Effetti.

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Il termine di venti giorni che, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, deve intercorrere tra la data di ricezione da parte del candidato della comunicazione di fissazione della prova e la data della prova stessa, non ha la funzione di consentire al candidato il completamento della preparazione, ma quella di preavvertire con congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento delle prove stesse, affinché essi vi possano partecipare. La violazione di tale termine dilatorio, pertanto, può assumere rilevanza solo nel caso in cui, il candidato, avvertito con ritardo, non si presenti a sostenere la prova. (Conferma Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 758 del 2005).

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 04 marzo 2008 Numero: n. 862 Concorsi a pubblici impieghi - Impugnazione giudizio negativo prove orali o pratiche- Termine - Decorrenza dalla data della seduta di esame con affissione dei risultati. In tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, si applica una regola diversa, allorquando sia il bando (come nel caso di specie) che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario (ex plurimis art. 6 comma 4 e 5, t.u. imp. civ. St., 6, d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la "par condicio" fra i candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In tal caso il giudizio costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato il quale ha l'onere d'impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati. (Riforma Tar Campania, Napoli, sez. V, 18 febbraio 2003 n. 920). Note giurisprudenziali (2) Cfr. ex plurimisCons. St., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 5507; sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2572.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 comma 4 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 04 marzo 2008 Numero: n. 862 Concorsi a pubblici impieghi; procedimento di concorso; impugnabilita' degli atti Giustizia amministrativa: ricorso giurisdizionale termine piena conoscenza In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l'impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva. Siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario ((ex plurimiss art. 6

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commi 4 e 5 t.u. imp. civ. St. e 6 d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la "par condicio" fra i candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In tal caso il giudizio costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato il quale ha l'onere d'impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati.

Legislazione correlata: LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 6 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Latina Lazio Data: 07 settembre 2006 Numero: n. 606 Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine - Decorrenza - In materia di concorsi pubblici - Affissione dei risultati d'esame - Onere d'impugnazione immediata - Sussistenza - Ragioni. L'affissione nella sede dell'esame dell'elenco dei candidati esaminati con il risultato conseguito, così come prescritto dall'art. 6 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e com'era già prescritto dall'art. 6 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, assolve a una funzione di trasparenza dell'azione amministrativa nonché di conoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, creando per i concorrenti l'onere, per la verità minimo, di attendere l'affissione o d'informarsi dell'esito della prova; il giudizio negativo della prova orale che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in graduatoria costituisce per l'interessato l'atto conclusivo e lesivo che egli ha l'onere d'impugnare; conseguentemente, il termine per l'impugnazione decorre dalla data della seduta d'esame e dell'affissione dei risultati. NOTE GIURISPRUDENZIALI (2) Cons. St., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 5507; Id., sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2572, ivi, 2001, 1228 (s.m.); contra TAR Lazio, sez. II, 15 dicembre 1999 n. 2577. Legislazione correlata: LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 6 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.

Art.7 Concorso per esame.

1. I concorsi per esami consistono: a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

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b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione (1). 3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. (1) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 31 dicembre 2007 Numero: n. 6836 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Testi attitudinali - Questionari - Domande -Compilazione - Criterio di adeguatezza. Nei pubblici concorsi, in sede di predisposizione dei questionari, l'amministrazione è tenuta ad attenersi alle materie oggetto di esame, evitando di proporre domande che presuppongono in modo palese una preparazione ed una professionalità superiori a quelle richieste dal bando e dalle mansioni che i vincitori saranno chiamati a svolgere. (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 19 aprile 2006 n. 2807).

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 16 dicembre 2004 Numero: n. 8081 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prove d'esame - Prove scritte - Valutazione - Concorsi per titoli ed esami - Art. 7, d.P.R. n. 487 del 1994 - Applicabilità. Il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte dei pubblici concorsi, stabilito per i concorsi per soli esami dall'art. 7 comma 3 del regolamento di esecuzione del d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, approvato con d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami, come specificato nel successivo art. 8 comma 4, che deve essere interpretato nel senso che questi ultimi concorsi, ricadenti sotto l'imperio di tale regolamento, il punteggio complessivo

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(rapportato a cento) è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio attribuito alle prove orali. (Conferma Tar Pescara 4 maggio 1998 n. 391).

Legislazione correlata: LS 3 febbraio 1993 n. 29 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R. Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II Data: 11 ottobre 2004 Numero: n. 10709 Concorsi a pubblici impieghi. In genere Ai sensi dell'art. 8 comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami deve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorché detto criterio sia espressamente codificato dall'art. 7, comma 3, d.P.R. cit. solo per i concorsi per esami. Note giurisprudenziali (1) Cfr. Tar Abruzzo, L'Aquila, 8 ottobre 2003 n. 854, in questa Rivista Tar, 2003, 3023.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R. Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II Data: 20 marzo 2003 Numero: n. 1132 Concorsi a pubblici impieghi ammissione in genere. Priva di fondamento è la censura della ricorrente in base alla quale sarebbe illegittima la previsione del bando che ammette alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 21/30, in quanto il bando ricalca, per il punto, l'art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 06 maggio 2002 Numero: n. 2417 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prove scritte - Ex d.P.R. n. 487 del 1994 - Valutazione - Criteri.

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L'art. 7 comma 1 lett. b), d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, pur essendo norma di indirizzo per gli enti locali, ai sensi dell'art. 18 bis del medesimo decreto, prevede espressamente la facoltà di modificare una delle prove scritte in una prova pratica, cionondimeno non è possibile modificare il metodo di valutazione di dette prove, che è cumulativo per media dei voti riportati nelle due prove in forza di una disposizione vincolante contenuta nell'art. 7 comma 3 d.P.R. n. 487 del 1994 cit. ( Conferma Tar Abruzzo, Pescara, 2001 n. 533 ).

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 18 bis D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R. Autorità: T.A.R. Bari Puglia sez. II Data: 13 febbraio 2001 Numero: n. 347 Concorsi a pubblici impieghi; procedimento di concorso prova d'esame Il d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (recante norme sull'accesso agli impieghi nelle p.a. e le modalità di svolgimento dei concorsi), prescrive all'art. 7, per il profilo professionale della qualifica dirigenziale, un concorso per esame consistente in almeno due prove scritte; di conseguenza, è illegittima la selezione operata mediante valutazione di titoli e colloquio finale, in violazione della citata prescrizione normativa.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R. Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II Data: 09 luglio 1999 Numero: n. 383 Concorsi a pubblici impieghi. Bando di concorso impugnabilita' In materia di pubblici concorsi, il bando deve essere immediatamente impugnato solo ove contenga clausole immediatamente lesive del candidato, mentre in altre evenienze può essere legittimamente impugnato il bando solo a seguito della non utile collocazione in graduatoria dell'interessato: tale ultima situazione si configura, ad esempio, quando, in violazione dell'art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, il bando non fissi "ex se" le prove d'esame, ma demandi tale compito alla commissione esaminatrice.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.

Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI Data: 13.11.2007 Numero: n° 5799

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Concorsi pubblici - prova preselettiva - quiz a risposta multipla - correzione - attività vincolata - regola dell’anonimato – irrilevanza. La regola generale dell’anonimato nei concorsi pubblici si giustifica con la necessità che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio. Pertanto, tale regola generale non si applica, quando la pa non ha alcun margine di discrezionalità nella valutazione delle prove, come avviene nelle prove preselettive, con quiz a risposta multipla, di cui una sola è esatta.Sulla deroga al principio dell’anonimato nel caso di prova pratica, si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 4925/2007 e Consiglio di Stato, decisione n. 1285/2007. Ritenuto che nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo le modalità di svolgimento delle prove previste dal bando (quesiti a risposta multipla) l’elaborato non sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perché l’Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione;

Autorità: TAR Toscana-Firenze Data: sentenza 22.08.2008 Numero: 1885

Concorsi pubblici a quiz: sul significato dei segni e la validità delle risposte. In un concorso pubblico a quiz, l’aver apposto un leggerissimo segno su una casella corrispondente alla risposta sbagliata, che può attribuirsi al più il significato dell’errore materiale o dell’immediato ripensamento, e non certo quello della risposta multipla o perplessa, non invalida il punteggio positivo per tale risposta se il candidato ha comunque bene annerito la casella relativa alla risposta corretta. Il caso ha visto coinvolto un candidato che avendo partecipato ad un a quiz preselettivo di un pubblico concorso, il sistema di lettura ottica non gli aveva tenuto valida una risposta, con la mancata attribuzione del punteggio positivo (un punto), in quanto, oltre ad essere annerita la casella corretta, vi era apposto un leggerissimo segno anche in una casella sbagliata, e ciò non aveva consentito allo stesso di conseguire la posizione per l’accesso alla successiva prova. L’interessato, pertanto, ha adito al Tar, il quale ha constatato che è del tutto evidente che, nel rispondere alla domanda il candidato abbia inteso segnare la casella corretta risultante completamente annerita, mentre il leggerissimo segno apposto sulla casella sbagliata può essere imputato ad un errore materiale o all’immediato ripensamento, e non certo quello della risposta multipla o perplessa. Il Collegio nell’occasione ha richiamato importanti principi in tema di concorsi pubblici:

prima di tutto che la commissione esaminatrice deve sempre mantenere il governo della valutazione delle prove concorsuali, anche quando si avvale dell’ausilio di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari, non giustificando l’equiparazioni di situazioni fra loro non assimilabili;

inoltre, ha ritenuto irragionevole fornire istruzioni ai candidati dirette a vietare di effettuare correzioni o cancellature sui moduli e di lasciare segni sulle caselle diverse da quella prescelta per la risposta, di fatto precludendo ai concorrenti non solo il (pur sempre legittimo) ripensamento, ma anche quei semplici errori accidentali del tutto inidonei a rendere equivoca la volontà del candidato; il tutto in contrasto con il principio fondamentale

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di buon andamento dell’azione amministrativa, la quale, nel caso delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati.

Autorità: Consiglio di Stato, sez. IV Data: 26.07.2008 Numero: 3674 Concorsi pubblici – prova preselettiva – contenuto e difficoltà dei quiz – discrezionalità della commissione – sussistenza – sindacato del giudici – motivi di illogicità e incongruenza manifesta – sussistenza Le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso in tema di contenuto e difficoltà dei quiz della prova preselettiva sono sindacabili, per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. In punto di fatto, si ricorda che il bando di concorso richiedeva quale titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e prevedeva altresì una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti su “elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull’ordinamento dell’Amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti”. Ciò premesso, si rileva in diritto che le commissioni di concorso – in sede di predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati – pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità. L’ampio margine di valutazione di cui gode la Commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. Al tempo stesso è acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorché formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie: e ciò in un contesto in cui, secondo il bando, la prova preselettiva non poteva invece che avere ad oggetto le nozioni fondamentali (gli “elementi”) delle richiamate discipline o materie. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell’elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali (art. 10 del bando), effettivamente deputate a vagliarne le capacità culturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall’Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare. Di ciò del resto si rinviene decisiva riprova nella relazione di chiarimenti redatta dalla Ditta incaricata della materiale predisposizione dei quesiti, nella quale si sostiene che “con i test da noi

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predisposti (l’Amministrazione) doveva individuare i candidati più idonei allo svolgimento delle attività richieste dal bando di concorso”. Come rilevato dalla sentenza impugnata, la Ditta in questione comprova di essere incorsa in un grave travisamento, non considerando che i questionari dovevano essere utilizzati nell’ambito delle prove preselettive, alle quali dovevano poi seguire le prove di concorso vere e proprie. Ed invece i quesiti sono stati predisposti non nell’ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se in base agli stessi dovessero individuarsi i vincitori finali del concorso. Sul piano empirico, non può del resto non rilevarsi come – essendo stato il concorso bandito per 271 posti – solo 273 candidati su circa 9.900 partecipanti abbiano superato le dette preselezioni.

Art.8 Concorso per titoli ed esami.

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (1). 2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. (1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693.

Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 29 aprile 2009 Numero: n. 2203 Concorsi a pubblici impieghi - Bando di concorso - In genere - Clausola che attribuisce alla prova orale un'incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile - Contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento ed è viziata da eccesso di potere per irragionevolezza. Se è vero che, nell'ambito di un concorso, il punteggio attribuibile ai titoli non può essere superiore a 10/30 o equivalente (art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994), è altrettanto vero che tale proporzione presuppone un'articolazione delle prove comprendente la prova scritta, quella orale e, se del caso, la prova pratica o teorico-pratica. In definitiva, una previsione di bando (e di regolamento) che attribuisce al colloquio una incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento (principi che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura competitiva), ed è quindi viziata da eccesso di potere per irragionevolezza, posto che non è idonea a salvaguardare la par condicio dei candidati, né consente la selezione dei soggetti più idonei secondo procedure obiettive. Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 3 Costituzione della Repubblica art. 51

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Costituzione della Repubblica art. 97 LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II Data: 11 ottobre 2004 Numero: n. 10709 Concorsi a pubblici impieghi in genere Ai sensi dell'art. 8 comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami deve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorché detto criterio sia espressamente codificato dall'art. 7, comma 3, d.P.R. cit. solo per i concorsi per esami. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Bari Puglia sez. II Data: 12 febbraio 2004 Numero: n. 538 Concorsi a pubblici impieghi: titoli in genere Ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, modificato dall'art. 8 d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, ai fini dello snellimento delle procedure inutili, nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli può essere limitata a coloro che hanno superato le prove scritte. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R. LS 30 ottobre 1996 n. 693 art. 8 D.P.R.

Autorità: Consiglio St. Atti norm. Data: 14 gennaio 2004 Numero: n. 5637 Concorsi a pubblici impieghi: Titoli in genere; Procedimento di concorso - Nei ruoli della polizia di Stato - Composizione delle commissioni di concorso - Personale esterno all'amministrazione - Necessità, ex art. 35 comma 3 lett. e), d. lg. n. 165 del 2001. Nei concorsi ai ruoli della polizia di Stato, la valutazione dei titoli non può essere effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame (ovvero, per l'accesso alla qualifica iniziale di revisore tecnico, la prova pratica a carattere professionale) ma, al contrario, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, "la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati" ; ciò in considerazione della "ratio" del migliore contemperamento delle esigenze di imparzialità e di anonimato dei candidati, assicurato dalle valutazioni dei titoli in una fase nella quale il risultato delle prove non è ancora noto, con l'esigenza primaria di speditezza della procedura, consentita dal fatto che non si procede alla valutazione dei titoli dei candidati assenti dalle prove scritte".

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R. Autorità: TAR Lombardia, sez. I. Data: 17.01.2007 Numero: 54

Concorsi pubblici: sull'espressione "diploma di scuola secondaria superiore".

L’espressione “scuola secondaria superiore” non comprende ogni tipo di diploma ottenuto al termine degli studi effettuati da qualunque scuola dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo il titolo rilasciato a compimento del positivo superamento di un corso di studi quinquennale che si conclude con un esame di maturità e che apre l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione. Questa è l’interpretazione del TAR Lombardia, prima sezione, nella sentenza n. 54 del 17.1.2007, nella vicenda che ha visto coinvolta una dipendente statale che aveva presentato domanda di partecipazione ad una procedura di selezione interna. Nel bando si prescriveva per l’ammissione al concorso, in mancanza della specifica laurea, il possesso diploma di scuola secondaria superiore più la anzianità di servizio e, nella specie, l’interessata produceva il diploma di addetto alla contabilità di azienda rilasciato da un Istituto professionale. Vistasi escludere con motivato provvedimento, dalla procedura concorsuale, in quanto non in possesso del richiesto diploma di scuola secondaria superiore, l’interessata propone ricorso al TAR. Il Collegio, richiamando altra conforme giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 01 ottobre 1999, n. 1232; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 luglio 1993 , n. 509) ha affermato che “qualora una norma preveda, per l'ammissione all'impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore che il candidato possegga, quale titolo di studio, il diploma d' istruzione secondaria superiore, tale titolo non è quello rilasciato da qualunque scuola cui s'acceda dopo un corso di studi medi inferiori , ma solo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturità e che apre l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione” e pertanto, nella fattispecie in esame, non ha ritenuto da annoverare tra i diplomi di scuola secondaria di secondo grado il diploma di qualifica di segretaria d'azienda conseguito - previo esame - al termine di un corso di studi di durata quadriennale presso istituto professionale di Stato. Autorità: TAR Piemonte-Torino, sez. II Data: 09.09.2008 Numero: 1888 Concorsi pubblici – valutazione titoli – titoli successivi alla presentazione della domanda – irrilevanza. In tema di concorsi pubblici, il giudizio di idoneità di un candidato non può essere motivato con riferimento ad attività di ricerca e titoli conseguiti in data successiva alla scadenza della domanda di partecipazione alla selezione.

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Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI Data: 17.06.2010 Numero: 3849 Concorsi pubblici: requisito della pregressa esperienza lavorativa presso la PA. Con la pronuncia in rassegna, i giudici di Palazzo Spada delineano il perimetro del concetto di “attività prestata presso una P.A.”, valevole come requisito di partecipazione in alcune tipologie di bandi concorsuali. Preliminarmente, il Consesso ricorda come non esiste nell’ordinamento una nozione unitaria di P.A., così come inoltre sancito a livello comunitario dalla Corte di Giustizia. Tuttavia, esistono diverse definizioni dal contenuto più o meno ampio a seconda della ratio sottesa all’istituto che, di volta in volta, richiama il concetto. La nozione di soggetto pubblico non è intesa come categoria unitaria, ma viene elaborata settore per settore, adattandola alle esigenze sottese alla normativa delle singole materie. Così, ad esempio, ai fini dell’applicazione del d.lgs. 165/2001 in materie di lavoro alle dipendenze della P.A., nonché del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale, nonché, inoltre, a fini dell’ assoggettabilità all’obbligo di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 cd. Codice dei Contratti pubblici, di soggetti che, ad altri fini, sono invece soggetti privati (cfr. la celeberrima categoria dell’organismo di diritto pubblico). Il G.A., nel caso di specie, ritiene che la nozione di P.A., cui fa riferimento il bando di concorso oggetto del giudizio, deve essere delimitata in base ad un criterio sostanziale - tenendo conto della ratio della previsione della lex specialis - e non meramente formale. Pertanto, deve ritenersi che, quando per partecipare al concorso, il bando de quo richiede una certa esperienza presso una P.A., si sia inteso includere nel concetto di Pubblica Amministrazione solo quegli enti sottoposti, quando assumono personale, all’obbligo del pubblico concorso. È solo questo dato che qualifica nell’ambito di una procedura concorsuale, la pregressa esperienza lavorativa. Dunque, affinché l’esperienza lavorativa possa assumere valore come requisito di partecipazione al concorso, occorre che essa sia stata svolta in seguito al superamento di un pubblico concorso non potendo darsi rilievo all’attività prestata per un soggetto privato che svolga funzioni pubbliche il cui statuto prevede, invece, la possibilità di procedere ad assunzioni anche senza pubblico concorso, evidenziando, conseguentemente, una netta distinzione rispetto ai tradizionali principi del pubblico impiego.

Art.9 Commissioni esaminatrici.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici, e con provvedimento del competente organo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (1). 2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in

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conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte: a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale (2) od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza della commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale; b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria (3). 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500 (4). 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali (5). 7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. 8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede. (1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (2) Leggasi dirigente di ufficio dirigenziale generale (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80). (3) Comma così modificato dall'art. 9, commi 2 e 3, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (4) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (5) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 5, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 23 febbraio 2010

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Numero: n. 1073 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d'esame La disposizione dell’art. 9, comma 7, d.P.R. n. 487/94 la quale prevede che quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, è riferibile all’ipotesi in cui la pluralità delle sedi costituisca una mera modalità di svolgimento di un concorso che presenta e conserva la sua unicità, non già a quelle in cui i posti siano distintamente messi a concorso in differente regioni, con la previsione della formazione di distinte graduatorie per ciascuna regione, nonché della possibilità per ciascun candidato di partecipare al concorso per una sola regione. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 7 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. III Data: 03 febbraio 2010 Numero: n. 558 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Mancata composizione della Commissione per almeno un terzo da donne - Non ha effetti vizianti delle operazioni concorsuali. La mera circostanza che una Commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da donne (così come prescritto dall'art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994) non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali; tale violazione infatti è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 2 D.P.R. Autorità: T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I Data: 14 aprile 2009 Numero: n. 530 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Composizione - Disciplina ex artt. 35, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001 e 9; d.P.R. n. 487 del 1994 - Ambito di applicazione. In materia di accesso agli impieghi pubblici, le previsioni di cui agli artt. 35 comma 1 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 e 9 d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 (in base ai quali i componenti delle commissioni d'esame devono essere esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso) non implicano necessariamente che il requisito della comprovata esperienza debba spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione, se i componenti possiedono una competenza specifica e sufficiente a valutare i candidati.

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 comma 1 D.LG. Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I Data: 08 maggio 2008 Numero: n. 3770 Notaio e archivi notarili - Concorsi - Commissione - Fungibilità dei commissari effettivi con i supplenti - Necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell'impossibilità dell'esercizio delle funzioni da parte del titolare. L'art. 27 comma 2 r.d. n. 1953 del 1926, prevede che, nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente, sicché sussiste la fungibilità del membro effettivo con uno qualsiasi dei membri supplenti, senza la necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell'impossibilità dell'esercizio delle funzioni da parte del titolare. La sostituzione è automatica e non richiede alcuna motivazione, in difformità da quanto previsto in via generale dall'art. 9 comma 5 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), a norma del quale i supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Legislazione correlata: LS 14 novembre 1926 n. 1953 art. 27 comma 2 R.D. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 5 D.P.R. Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II Data: 07 febbraio 2007 Numero: n. 328 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza L'art. 35 comma 3 d.lg. 165/01 e l'art. 9 d.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi nella p.a. richiedono che i componenti delle commissioni d'esame siano esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso. Deve, a tal fine, ritenersi in possesso della qualificazione professionale di "esperto" della materia il componente della Commissione esaminatrice di un concorso per la copertura di un posto di collaboratore di farmacia che sia in possesso della laurea in medicina e chirurgia, il cui percorso formativo non esclude una significativa prova d'esame in farmacologia. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 comma 3 D.LG.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 27 dicembre 2006

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Numero: n. 7962 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. Anche in correlazione all'esigenza di garantire il superiore interesse al prosieguo in termini ragionevoli delle operazioni di svolgimento delle prove concorsuali, integra una situazione di "impossibilità" di assicurare la presenza della componente di almeno un terzo di sesso femminile in seno alla commissione di concorso (così come prescritto dall'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994) le circostanze che delle 14 donne comprese nell'elenco predisposto dal competente ufficio ai fini della nomina dei commissari ben 9 avevano rinunziato all'incarico e solo 5 avevano assunto le funzioni di componente delle commissioni esaminatrici e che, in seguito alle dimissioni di una di queste, l'Amministrazione, prima di nominare un uomo, aveva senza effetto interpellato altre 3 donne. Legislazione correlata: LS 23 dicembre 1993 n. 546 art. 29 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 27 dicembre 2006 Numero: n. 7962 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Commissioni di concorso - Componenti - Almeno un terzo deve essere composto da donne - Ai sensi dell'art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 - Salvo motivata impossibilità. Ai sensi dell'art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994, in attuazione dell'art. 29 d.lg. 23 dicembre 1993 n. 546, almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni di concorso deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. (Riforma Tar Veneto, sez. II, 15 ottobre 2001 n. 3106). Legislazione correlata: LS 23 dicembre 1993 n. 546 art. 29 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II Data: 03 ottobre 2006 Numero: n. 1095 Giustizia amministrativa. Provvedimento definitivo in genere In tema di procedure concorsuali, non devono essere tempestivamente impugnate le clausole del bando che non incidano direttamente ed immediatamente sull'interesse del soggetto a partecipare al concorso, determinando per il medesimo un immediato arresto procedimentale; pertanto, devono essere sottoposte ad impugnazione differita, unitamente all'atto applicativo autonomamente lesivo od a quello conclusivo del procedimento, tutte quelle clausole che si riferiscano alle modalità di

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valutazione dei candidati, alla composizione ed alle prerogative della commissione esaminatrice, nonché, in genere, alle modalità di svolgimento del concorso. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 2 D.P.R. LS 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 comma 3 D.LG.

Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 25 marzo 2005 Numero: n. 2648 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. È illegittima la procedura concorsuale nella quale la commissione giudicatrice non abbia nè partecipato alla procedura preselettiva, nè corretto gli elaborati della prova a quiz; invero, le prove preselettive, anche se autonome rispetto alle altre prove d'esame, prova scritta, orale e pratica, vanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento è tenuto a vigilare l'organo valutativo tecnico costituito dalla Commissione esaminatrice, come emerge dai principi desunti dalle disposizioni che regolano la materia concorsuale, di cui all'art. 36, d.lg. n. 29 del 1993 e succ. modif. e dalle norme regolamentari in materia di accesso agli impieghi nella p.a. e di modalità di svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli da 9 a 12, d.P.R. n. 487 del 1994. Legislazione correlata: LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 11 ottobre 2004 Numero: n. 13648 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. Nell'ambito di una procedura concorsuale, la circostanza che alla apertura dei plichi con gli elaborati ed al loro abbinamento con i nomi dei concorrenti, fosse stato presente un componente supplente e non uno effettivo, in assenza di una esplicita indicazione delle ragioni all'interno del verbale della seduta non determina violazione dell'art. 9 comma 5, d.P.R. 487 del 1994; dalla lettura complessiva della norma invocata si desume, infatti, che ciò che appare indispensabile è che i momenti salienti delle attività della Commissione, quelli in cui si svolgono le attività discrezionali tecniche, quali la valutazione degli elaborati, siano documentati con estrema precisione, vigendo solo qui la necessità di una eventuale ricostruzione a posteriori dettagliata; quando invece l'attività della Commissione si muove nell'ambito della mera materialità, ben può ritenersi soddisfacente una documentazione meno rigorosa, non venendo in gioco momenti di espressione della volontà procedimentale della p.a. Per tali ragioni, la mancata annotazione della presenza di un impedimento grave e documentato del membro effettivo non pare idonea ad incidere sui profili di garanzia, venendo ad operare in un ambito di mera esecuzione delle precedenti determinazioni della stessa p.a.

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 27 febbraio 2004 Numero: n. 2401 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. L'art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 ha carattere precettivo e, quindi, è di immediata applicazione anche agli enti locali: in primo luogo la formulazione letterale della disposizione non si esprime in termini di mero indirizzo, tendendo piuttosto a specificare puntualmente, per tipologia di concorso, quali debbano essere le modalità di composizione delle varie commissioni, e ciò attraverso una tipizzazione che, di conseguenza, non lascia spazio alcuno ad una configurazione strutturale dell'organo affidata ad una normazione di rango inferiore di livello locale rispetto alla quale si possa porre come di portata programmatica; inoltre l'immediata portata precettiva della disposizione in questione emerge anche dall'esigenza di salvaguardare specifici requisiti strutturali delle commissioni: in particolare, con la previsione di uno specifico numero di componenti, e segnatamente del Presidente, del Segretario e di soli due ulteriori membri in qualità di esperti nelle materie oggetto del concorso, si è inteso assicurare una composizione omogenea dell'organo, anche attraverso una inderogabile attribuzione di specifiche funzioni e segnatamente, quelle, imprescindibili, di giudizio eminentemente tecnico, accanto alle quali si collocano quelle presidenziali e di segretaria, rispettivamente di direzione e certificazione delle operazioni concorsuali. Note giurisprudenziali Cfr. TAR Veneto, sez. II, 16 maggio 2000 n. 1054, in I Tar, 2000, I, 3186. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 29 ottobre 2002 Numero: n. 5955 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici - Composizione - Membro esperto - Nozione. In base agli art. 8 e 28 comma 1 d.lg. n. 29 del 1993 e all'art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi "deve avvenire esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materia di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei, che non siano componenti dell'organo di direzione politica", ne consegue che la qualità di esperto non può ritenersi posseduta anche da chi tale sia in discipline o settori di esperienza attigui o affini. ( Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 18 luglio 1997 n. 1685 ).

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Legislazione correlata: LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 28 D.LG. LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 8 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: T.A.R. Cagliari Sardegna Data: 15 ottobre 2002 Numero: n. 1367 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 lett. e), t.u. pubblico impiego 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 9 comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non possono far parte delle commissioni esaminatrici di concorso i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali; la definizione estremamente ampia, non può essere circoscritta ai soli componenti dell'organo di direzione politica della medesima amministrazione che indice il concorso, stante la seconda specificazione della norma, nè ai soli soggetti che ricoprano cariche "elettive", avendo il legislatore preferito utilizzare una formula volutamente più estesa di "carica politica" e ciò al fine di evitare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualsiasi modo, potrebbero non garantire una posizione di terzietà ed imparzialità appunto per la loro connotazione politica. (Nella fattispecie il Tar ha ritenuto illegittima la composizione di una commissione di concorso presso il Comune di Ozieri, il cui Presidente svolgeva le funzioni di Assessore "tecnico presso" altro Comune). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 D.LG. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 06 giugno 2002 Numero: n. 3184 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Lavoratrici e lavoratori - Pari opportunità - Principio - Ex d.P.R. n. 487 del 1994 - Valore - Applicabilità. L'art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che si pone come attuativa, a livello regolamentare, dell'art. 36 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 stabilisce, in via generale, che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformino, tra gli altri, al principio del rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori non ha valore meramente programmatico, ed è pertanto applicabile anche in assenza di integrazione da parte della disciplina contrattuale. ( Riforma Tar Liguria, sez. II, 13 aprile 2001 n. 380 ). Legislazione correlata: LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.

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LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 06 giugno 2002 Numero: n. 3184 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Composizione - Donne - Quota - Riserva - Prescrizione - Ex d.P.R. n. 487 del 1994 - Inosservanza - Rilevanza - Limiti. Alla luce dell'art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce che almeno un terzo dei posti nella composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento nelle p.a., debba essere riservata alle donne salva motivata impossibilità, non è fondata una prospettazione che attribuisca in via autonoma un interesse alle candidate donne a far valere "ex se" la sua non osservanza da parte della p.a., rilevando tale inosservanza solo come sintomo che evidenzi un comportamento dell'amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti. ( Riforma Tar Liguria, sez. II, 13 aprile 2001 n. 380 ). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R. Autorità: Consiglio di Stato , sez. VI Data: 03.03.2007 Numero: 1011 Concorsi pubblici, componenti della commissione, obbligo di astensione. Nei concorsi pubblici i componenti della commissione hanno l’obbligo di astenersi solo nei casi tassativamente indicati nell’art. 51 c.p.c., ritenuto applicabile anche ai componenti di commissioni di concorsi. Inoltre, la direttiva comunitaria CEE 92/50 recepita con il d.lvo 157/1995 laddove si riferisce ad una dipendenza che fa venir meno la posizione di imparzialità del componente la Commissione giudicatrice intende un vero e proprio rapporto di natura subordinata o anche di lavoro autonomo, o quanto meno una connessione di interessi economici di rilevante portata. Costituisce principio generale nella giurisprudenza amministrativa che non sussiste l’obbligo di astensione dall’esercizio delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale se la situazione di fatto in concreto verificatasi non sia riconducibile in alcuno dei casi di astensione o di incompatibilità previsti espressamente dalla legge.

Art.10 Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.

I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

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Autorità: T.A.R. L'Aquila Abruzzo Data: 16 ottobre 1996 Numero: n. 536 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza La cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice di un concorso ai sensi dell'art.10, d.P.R. 9 maggio 1994, n.487 per mutata destinazione di servizio ovvero per cessazione del rapporto di impiego pubblico, nel caso in cui il presidente o il commissario siano stati nominati ratione muneris, non esclude la possibilità di conferma dell'incarico con provvedimento motivato. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 10 D.P.R.

Art.11 Adempimenti della commissione.

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. 5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Autorità: T.A.R. Ancona Marche sez. I Data: 14 novembre 2007 Numero: n. 1882 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Art. 11, d.P.R. n. 487 del 1994 - Dichiarazione di insussistenza di

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situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice del concorso e i concorrenti - Violazione - Causa autonoma di invalidazione dell'intero procedimento concorsuale - In assenza di una effettiva situazione di incompatibilità all'esercizio della funzione - Esclusione. La violazione dell'art. 11, d.P.R.9 maggio 1994 n. 487, recante il Regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso agli impieghi alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, secondo il quale i componenti della commissione giudicatrice del concorso devono fornire preventiva dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, non può determinare di per sé la invalidazione dell'intero procedimento concorsuale, se alla omessa dichiarazione non si accompagna la esistenza di una effettiva situazione di incompatibilità all'esercizio della funzione di membro della commissione di esame. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 11 D.P.R.

Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 22 novembre 2003 Numero: n. 17794 Impiego pubblico: costituzione del rapporto Anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi - il quale contiene, tra l'altro, norme sui termini di durata dei pubblici concorsi - la p.a. può essere ritenuta responsabile del pregiudizio subito a causa della durata delle operazioni concorsuali quando questa ecceda limiti di ragionevolezza, da valutare alla stregua di tutte le circostanze del caso e, segnatamente, del livello di professionalità da selezionare e del numero di partecipanti in relazione ai posti messi a concorso (fattispecie in tema di concorso ad un posto di operaio generico, protrattosi per quattordici mesi). Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 97 LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 11 D.P.R.

Art.12 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (1). 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali (1). 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, d.p.r. 3 ottobre 1996, n. 693. Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 21 giugno 2010 Numero: n. 14893 Cassazione civile - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato - Sindacato del g.a. sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa ad irragionevole restrittività del criterio di valutazione di una traccia del concorso notarile. Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del g.a. - senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, vizio, quest'ultimo, che si configura anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell'attribuzione alla traccia di una prova di una portata delimitante i risultati "accettabili" (sul piano della condivisibilità tecnica della soluzione prospettata rispetto alla gamma di quelle in ipotesi attendibili) in termini indebitamente restrittivi. (Principio enunciato dalle S.U. con riferimento all'impugnazione del risultato delle prove scritte del concorso notarile). Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 111 Costituzione della Repubblica art. 113 Codice Procedura Civile art. 362 Codice Procedura Civile art. 37 LS 6 dicembre 1971 n. 1034 art. 35 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Visualizza successivi Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. VIII Data: 03 febbraio 2010 Numero: n. 542 Avvocato - Albo - Esame di abilitazione - Criteri e modalità di svolgimento delle prove - Fissazione - Ad opera della Commissione - Nella sua prima riunione e comunque prima dell'effettiva correzione e valutazione delle prove dei candidati. Ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, i criteri e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere

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il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è stata ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione. Sicché non è motivo di illegittimità dell'impugnato provvedimento il fatto che la Commissione esaminatrice non abbia fissato i predetti criteri e modalità di valutazione delle prove scritte nella prima riunione, non essendo peraltro stato dedotto o provato che la loro determinazione, successiva a detta prima riunione, sia avvenuta quando era già iniziata l'effettiva correzione e valutazione delle prove scritte, ingenerando - con specifico riferimento agli elaborati del ricorrente - una disparità di trattamento e di valutazione rispetto agli elaborati degli altri concorrenti. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 16 giugno 2009 Numero: n. 3882 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prova orale - Estrazione a sorte delle domande - Obbligo. L'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prescrivendo nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego l'estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l'imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità, e la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione. (Conferma Tar Abruzzo, L'Aquila, 14 marzo 2007 n. 321). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 02 settembre 2008 Numero: n. 9992 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Concorso - Prove - Valutazione - In forma numerica - Sufficienza - Condizioni - Individuazione. In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l'espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove). Legislazione correlata: LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.

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Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 07 gennaio 2008 Numero: n. 25 Concorsi a pubblici impieghi. Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami In applicazione del disposto di cui all’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, nei concorsi pubblici, le domande da porre ai candidati devono essere predeterminate prima della prova orale; tali domande devono essere proposte a ciascun partecipante previa estrazione a sorte. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 07 gennaio 2008 Numero: n. 25 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Predeterminazione dei quesiti da parte della commissione di concorso - Necessità. È illegittimo l'operato della commissione d'esame la quale, prima della prova orale, non abbia provveduto alla predeterminazione dei quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, ai sensi dell'art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994. (Riforma parz. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1 dicembre 2005 n. 4834). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 comma 1 D.P.R. Autorità: T.A.R. Torino Piemonte sez. II Data: 10 marzo 2007 Numero: n. 1180 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza - Concorso a dirigente medico - Commissione giudicatrice - Prove scritte - Criteri di valutazione - Predeterminazione - Necessità. Alla stregua dell'art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994 la commissione giudicatrice di un concorso a pubblico impiego (nel caso di specie: ad un posto di dirigente medico) è tenuta a predeterminare i criteri di valutazione delle prove al fine dell'assegnazione dei punteggi, non essendo sufficiente un generico riferimento nel verbale a disposizioni concernenti il materiale svolgimento della prova scritta e non già la successiva attività di correzione degli elaborati. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 comma 1 D.P.R.

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Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II Data: 07 febbraio 2007 Numero: n. 328 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d'esame Appare corretta la determinazione della Commissione di esame di far luogo alla estrazione a sorte (metodica peraltro imposta in via generalizzata dall'art. 12 d.P.R. 487/94) di tre quesiti (vertenti sulle materie d'esame) da sottoporre ai candidati prima di ogni prova, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione e snellezza procedimentale. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II Data: 03 ottobre 2006 Numero: n. 1095 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso criteri di massima La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che impone espressamente la previa fissazione di criteri di massima anche per la valutazione delle prove d'esame, sia scritte sia orali. Infatti, il voto numerico integra di per sé la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento in parametri predeterminati, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, anche in presenza di un eventuale giudizio sintetico od analitico di supporto al punteggio numerico attribuito. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Perugia Umbria Data: 09 agosto 2006 Numero: n. 409 Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami - Valutazione titoli - Comunicazione ante prove orali - Art. 12 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 - Necessità. Ai sensi dell'art. 12 comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, è illegittima la procedura concorsuale relativa ad un concorso per titoli ed esami nella quale il risultato della valutazione dei titoli non sia stato reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali, e ciò al fine di evitare che la valutazione dei titoli possa essere modificata in itinere a seguito dei risultati delle prove orali, così da influenzare l'esito finale delle prove. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.

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Autorità: T.A.R. Salerno Campania sez. I Data: 07 marzo 2006 Numero: n. 231 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Criteri di massima - Criterio di condotta autovincolante. L'art. 12 comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, al fine di garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, impone alle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di attribuire i punteggi alle singole prove e tale obbligo di necessaria prefigurazione dell'azione è idoneo ad ingenerare, a carico della Commissione, un criterio di condotta autovincolante. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 22 settembre 2005 Numero: n. 4989 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Valutazione delle prove d'esame dei concorrenti - Natura di giudizio tecnico-discrezionale di puro merito - Insindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità - Eccezioni. Il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che va ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione. ( Annulla Tar Lazio, sez. I, 11 marzo 2004 n. 2368 ). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria Data: 20 aprile 2005 Numero: n. 286 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d'esame Limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico non consente di comprendere appieno la portata dell'art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994, ove si statuisce che "le commissioni

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esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove": orbene, l'obbligo imposto alla commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove stesse, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Latina Lazio Data: 13 aprile 2005 Numero: n. 353 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d'esame Alla luce della previsione di cui all'art. 12 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il voto numerico, di per sè, non integra la doverosa esternazione della motivazione del giudizio, la quale deve necessariamente trovare riferimento in criteri valutativi prestabiliti, dato che, in assenza di parametri predeterminati, ogni valutazione risulterebbe arbitraria e dunque illegittima. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. LS 30 ottobre 1996 n. 693 art. 10 D.P.R. Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V Data: 25 marzo 2005 Numero: n. 2648 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. È illegittima la procedura concorsuale nella quale la commissione giudicatrice non abbia nè partecipato alla procedura preselettiva, nè corretto gli elaborati della prova a quiz; invero, le prove preselettive, anche se autonome rispetto alle altre prove d'esame, prova scritta, orale e pratica, vanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento è tenuto a vigilare l'organo valutativo tecnico costituito dalla Commissione esaminatrice, come emerge dai principi desunti dalle disposizioni che regolano la materia concorsuale, di cui all'art. 36, d.lg. n. 29 del 1993 e succ. modif. e dalle norme regolamentari in materia di accesso agli impieghi nella p.a. e di modalità di svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli da 9 a 12, d.P.R. n. 487 del 1994. Legislazione correlata: LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.

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Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 28 giugno 2004 Numero: n. 4782 Concorsi a pubblici impieghi. In genere La giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico nei concorsi per l'ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. La disposizione citata, ai fini di "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" - che è la rubrica dell'articolo - stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi - ed è per questa ragione espresso legittimamente - come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Cosè è stato chiarito che la votazione numerica è legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche. È stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove d'esame di un concorso, senza predisposizione dei criteri di massima. Inoltre, per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessaria almeno l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria Data: 11 giugno 2004 Numero: n. 475 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso – Punteggio. Nell'ambito dei concorsi pubblici, qualora si faccia luogo al raffronto tra le posizioni di diversi candidati deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'"iter" logico seguito nell'attribuzione del punteggio quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio. Ciò appare consono tanto al principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, quanto al disposto dell'art. 3 comma 1 l. n. 241 del 1990. Non rileva in proposito la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative. Non è sufficiente un giudizio meramente alfanumerico. Diversamente non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell'art. 12 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. L'obbligo ivi disciplinato per il quale la Commissione di esami deve stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, autolimitando così il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. L'obbligo di motivare le valutazioni concorsuali è imposto altresì dalla necessità di ottemperare al principio costituzionale di garanzia dell'eventuale sindacato circa la ragionevolezza, coerenza e logicità delle valutazioni concorsuali; tale controllo non è facilmente assicurato in presenza del mero punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.

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Legislazione correlata: LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.

Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 15 maggio 2003 Numero: n. 7507 Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorita' giudiziaria ordinaria. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il candidato ad un concorso pubblico, sul presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, lamenti l'omessa attribuzione di un posto riservato derivante dalla mancata valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla l. n. 482 del 1968, atteso che la domanda giudiziale sostanzialmente concerne il diritto a stipulare il contratto di lavoro, senza che rilevi la circostanza che questa formalmente sia introdotta attraverso l'impugnazione della graduatoria dei vincitori. Legislazione correlata: LS 2 aprile 1968 n. 482 L. LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 68 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 16 D.P.R. LS 30 ottobre 1996 n. 693 D.P.R. Autorità: T.A.R. Venezia Veneto sez. I Data: 25 giugno 2002 Numero: n. 3052 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso in genere. Le disposizioni di principio, contenute nel d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nella parte in cui questo regola le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, si devono ritenere applicabili, in quanto non derogate da norme speciali, a tutti i procedimenti di selezione di personale aventi rilievo pubblicistico, i quali si svolgano sotto l'impulso ed il controllo di una pubblica autorità, per l'attribuzione di una posizione riferita ad una attività con spiccati profili di interesse pubblico, ad accesso limitato e sottoposta, nel suo svolgimento, a poteri direttivi dell'autorità stessa (nel caso concreto, concernente l'impugnazione della procedura concorsuale relativa a un posto di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del Porto di Venezia, il Tar ha annullato la prova teorica svolta poiché i quesiti erano stati predisposti da ciascun componente della Commissione nel numero rispettivamente assegnato, ma erano rimasti ignoti agli altri membri della Commissione, salvo che al Segretario, mentre la Commissione esaminatrice, in base a quanto prescritto dagli art. 11 e 12, d.P.R. n. 487 del 1994, avrebbe dovuto approvare collegialmente gli elenchi dei quesiti prima di sottoporli ai candidati per la prova teorica).

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 11 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 08 aprile 2002 Numero: n. 1884 Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per titoli ed esami - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici - Criteri di massima - Valutazione - Sindacabilità. In tema di concorsi pubblici, si ritiene costantemente, con riguardo alla determinazione dei criteri di massima ex art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che, una volta predisposti i criteri di massima, la commissione è tenuta alla loro osservanza, non potendo soddisfare poi la valutazione con l'attribuzione di un punteggio numerico quando si è deciso di dar conto in modo puntuale di alcuni elementi di valutazione; sicché, se è vero che l'operato della commissione è di natura tecnico-discrezionale e consiste in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione, incensurabile in sede di legittimità, per il suo grado di elevata soggettività ed irripetibilità (tanto da dar luogo a quello che è stato definito "sindacato debole" sulla discrezionalità tecnica), non è men vero che quando la commissione ha deciso di autolimitarsi, rinunciando ad esprimere il giudizio in modo sintetico attraverso un voto, dettando criteri di massima di cui dar conto nella valutazione delle prove d'esame, il sindacato del giudice non si limita alla manifesta illogicità od irragionevolezza, ma si estende al profilo della mancata osservanza dei criteri prefissati. (Conferma Trga Trentino Alto Adige, Trento, 29 gennaio 1996 n. 25). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria Data: 03 aprile 1998 Numero: n. 252 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso in genere Nel procedimento concorsuale, l'abbinamento delle domande a ciascun candidato in forma innominata è garanzia sufficiente di salvaguardia per la trasparenza di esso, alla cui tutela è volta la norma di cui all'art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. III Data: 13 maggio 1997 Numero: n. 594

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Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. Ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la valutata insufficienza della prova scritta del concorso (nella specie ad assistente di I categoria, qualifica dirigenziale) deve essere motivata con l'esplicitazione compiuta e logica delle ragioni risultando insufficiente l'indicazione del solo voto numerico. Legislazione correlata: LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: T.A.R. Trento Trentino Alto Adige Data: 01 febbraio 1996 Numero: n. 32 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso - Prova d'esame. È illegittima la valutazione negativa di una prova di esame in un pubblico concorso, quindi di una selezione per un numero limitato di posti, che sia espressa solo con un punteggio, senza una sua ulteriore motivazione verbale. Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 113 Costituzione della Repubblica art. 97 LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato a. gen. Data: 09 novembre 1995 Numero: n. 120 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. In tema di accesso ai pubblici impieghi e di svolgimento dei concorsi, l'art. 12 comma 1 del regolamento 9 maggio 1994 n. 487 è modificato nel senso che, per lo svolgimento della prova orale la commissione deve formulare domande su quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato a. gen. Data: 09 novembre 1995 Numero: n. 120 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso – Punteggio. In tema di accesso ai pubblici impieghi, posto che la graduazione numerica costituisce un modo di differenziare le valutazioni dei candidati di un concorso, il nuovo art. 12 comma 1 del regolamento

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9 maggio 1994 n. 487, così come modificato, prevede che i criteri di valutazione nei concorsi vengano stabiliti non al fine di "motivare", ma di "assegnare" i punteggi attribuiti ai candidati. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato a. gen. Data: 09 novembre 1995 Numero: n. 120 Concorsi a pubblici impieghi - Titoli in genere. In tema di accesso ai pubblici impieghi, al fine dello snellimento delle procedure e dell'eliminazione di operazioni inutili, gli art. 8 comma 1 e 12 comma 2 del regolamento 9 maggio 1994 n. 487 devono essere oggetto di modifica legislativa, cosicché nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli avviene solo per quei soggetti che abbiano superato le prove scritte. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R. Autorità: T.A.R. Bari Puglia sez. II Data: 10 aprile 1995 Numero: n. 251 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. In un concorso ad un pubblico impiego, se tra le valutazioni espresse dai vari commissari sulla prova di un candidato vi siano forti disparità, non è sufficiente a spiegare il giudizio il voto numericamente espresso, ma è necessaria una sua motivazione linguistica esplicativa. Legislazione correlata: LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. Autorità: TAR Piemonte, sez. II Data: 10.03.2007 Numero: 1180 Necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici. Nei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, che in base all’art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale. Questa la conclusione del TAR Piemonte, sez. II nella sentenza 10 marzo 2007, n. 1180.

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Il caso ha riguardato una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, che impugna la procedura concorsuale lamentando, tra l’altro, il mancato espletamento della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove. Il Collegio, avendo accertato che tale adempimento nel caso di specie risulta mancante, accoglie il ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell’esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni concorso pubblico e non può essere eluso (C.d.S., Sez. V – sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575). Inoltre, il Tar ha considerato che quand’anche esistono delle interpretazioni più elastiche secondo cui si ritiene possibile che i criteri siano determinati anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purché prima della loro correzione, comunque si esclude che dai suddetti criteri si possa in assoluto prescindere (C.d.S., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989). In conclusione, per il Collegio, la predeterminazione dei criteri, la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi, dai quali discende per la Commissione di concorso una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale non può essere disattesa, pena l’illegittimità del procedimento concorsuale.

Art.13

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza (1). 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. (1) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 18 marzo 2010 Numero: 1607 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame.

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Il carattere “di massa” della procedura di un concorso porterebbe a ritenere “non inverosimile che un foglio, per mera svista, non sia timbrato e siglato dalla commissione esaminatrice, atteso che tali adempimenti sono ripetuti su migliaia di fogli”. Tuttavia, il dovuto rilievo al dato emergente dalla normativa di settore, art. 13 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, configura un preciso onere, in capo al candidato, di verifica della avvenuta apposizione di timbro e firma sul foglio relativo all’elaborato, avuto riguardo alla estrema sanzione di nullità della prova scritta e della conseguente esclusione dal concorso. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R. Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I Data: 09 marzo 2009 Numero: n. 138 Concorsi a pubblici impieghi - In genere - Regola dell'anonimato - Segni di riconoscimento - A carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero - Idoneità a fungere da elemento di identificazione del candidato - Sussistenza. Riguardo la regola dell'anonimato degli elaborati scritti nei pubblici concorsi, l'idoneità dei segni di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione del candidato deve ravvisarsi soltanto laddove gli stessi assumano un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 09 dicembre 2008 Numero: n. 6102 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prova scritta - Plagio - Presupposti - Esclusione - È atto dovuto. L'esclusione del candidato da concorso per l'accesso ad impiego nella pubblica amministrazione per plagio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, deve essere legittimamente comminata qualora dalla prova scritta emerga: a) una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione; b) un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un' imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto. In tale ipotesi non si versa di fronte all'esercizio della sfera di discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione dispone in sede di valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio della commissione muove dall'oggettivo ed incontestabile riscontro della corrispondenza - per struttura, articolazione delle proposizioni e termini utilizzati - di una parte non marginale dell' elaborato al testo assunto a termine di comparazione e pertanto, in relazione a dettato di cui al citato comma quarto dell'art. 13 e dei criteri di massima stabiliti dalla commissione medesima, la misura espulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia delle regolarità del concorso e delle stesse

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posizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati rispetto a chi non abbia redatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto intellettuale. (Riforma Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 gennaio 2005 n. 2560). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 07 novembre 2006 Numero: n. 6558 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prova scritta - Plagio - Quando si configura. L'art. 13 comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, detta una regola concorsuale indirizzata a garantire l'originalità del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso la cui violazione sussiste nei casi in cui dalla prova scritta emerga una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione. (Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 febbraio 2004 n. 943). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R. Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II Data: 07 maggio 2004 Numero: n. 672 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame. La sanzione della nullità prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994 colpisce il candidato che non ottemperi alla previsione, ad esempio scrivendo su fogli portati da casa, precludendo la valutazione del suo elaborato, mentre non colpisce la procedura concorsuale nel suo complesso.

Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II Data: 07 maggio 2004 Numero: n. 672 Concorsi a pubblici impieghi Procedimento di concorso - Prova d'esame. La norma di cui all'art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994 prevede formalità a garanzia dell'autenticità dell'elaborato, all'evidente fine di scongiurare la possibilità che gli elaborati siano già stati preconfezionati anteriormente alle prove.

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Liguria sez. II Data: 07 maggio 2004 Numero: n. 2280 Concorsi a pubblici impieghi: in genere È onere del candidato che riceva fogli non timbrati ovvero non firmati da un componente della Commissione d'esame di fare presente tale circostanza alla Commissione stessa al fine di non incorrere nella sanzione della nullità degli elaborati prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994. Pertanto, l'avere fornito, per mero errore, ad un candidato fogli non timbrati ovvero non firmati non costituisce di per sè illegittimità tale da indurre l'annullamento della procedura concorsuale. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 20 giugno 2003 Numero: n. 3679 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissioni esaminatrici - Valutazioni - Criteri. Dal chiaro tenore dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, si desume che la commissione d'esami non sia tenuta ad individuare l'effettivo candidato che abbia copiato, per distinguerlo da quello che abbia elaborato il testo; infatti, la sanzione dell'esclusione investe tutti i candidati coinvolti. Parimenti, è irrilevante l'accertamento se la copiatura sia stata totale o parziale, atteso che entrambe le ipotesi danno luogo alla detta esclusione. (Conferma Tar Campania, sez. II, 5 giugno 2001 n. 2548 ). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Lazio sez. III Data: 15 novembre 2000 Numero: n. 9413 Concorsi a pubblici impieghi: in genere. La consegna ai candidati di plichi sigillati contenenti il questionario e il foglio risposte soddisfa pienamente l'esigenza di scongiurare qualsiasi contraffazione o sostituzione degli elaborati a garanzia dell'imparzialità della procedura concorsuale, e pertanto non costituisce violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce che i lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.

Art.14 Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. 5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. 6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. 7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte. Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I Data: 09 marzo 2009 Numero: n. 138 Concorsi a pubblici impieghi - In genere - Regola dell'anonimato - Segni di riconoscimento - A carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero - Idoneità a fungere da elemento di identificazione del candidato - Sussistenza. Riguardo la regola dell'anonimato degli elaborati scritti nei pubblici concorsi, l'idoneità dei segni di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione del candidato deve ravvisarsi soltanto laddove gli stessi assumano un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero.

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I Data: 24 luglio 2007 Numero: n. 429 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Graduatoria. È legittimo il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso pubblico, motivato con riferimento al fatto che, nel redigere l’elaborato scritto, ha utilizzato una penna a inchiostro di colore differente rispetto a quello prescritto dalla commissione. Legislazione correlata: Costituzione della Repubblica art. 97 LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Latina Lazio Data: 01 febbraio 2007 Numero: n. 100

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Verbali - Onere di verbalizzazione - Ex art. 14, d.P.R. n. 487 del 1994 - Esclusione - Ragioni - Eccezioni. In mancanza di diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice, l'onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso, di cui all'art. 14, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, è sufficientemente garantito dall'indicazione del giudizio finale della commissione, sempre che non vi siano elementi che inducano a ritenere che la scelta operata dalla commissione di non fare cenno dei singoli giudizi, ove questi unanimi, sia illogica e/o irrazionale. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 05 dicembre 2006 Numero: n. 7116 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova di esame - Anonimato - Valenza generale. Il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali, che è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni ha

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valenza generale ed incondizionata poiché ha lo scopo di assicurare la piena trasparenza della procedura. (Conferma Tar Friuli-Venezia Giulia, 11 giugno 2002 n. 497). La giurisprudenza amministrativa ha delineato i limiti e le modalità con le quali deve essere intesa ed applicata la regola dell'anonimato precisando che detta regola non può essere intesa in modo «tanto tassativo ed assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento» (Cons. St., sez. V, 30 aprile 2002 n. 5132. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 01 marzo 2005 Numero: n. 815 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Commissione giudicatrice - Regola del collegio perfetto - Deroghe. In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento. La regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle di prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (es. apertura dei pieghi contenenti gli elaborati in osservanza del disposto di cui all'art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487); le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione. ( Annulla Tar Veneto, sez. III, 27 ottobre 2003 n. 5360 ). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.

Autorità: TAR Sardegna-Cagliari, sez. I Data: 11.12.2008 Numero: 5108 Concorsi pubblici: l'uso di penne colorate è motivo valido per l'esclusione? In un concorso pubblico, l’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la stesura della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione, con la conseguenza dell’esclusione per non valutabilità. Così ha deciso il TAR per la Sardegna, sezione prima, nella sentenza 11 dicembre 2008, n. 2158. La questione ha riguardato una candidata di un pubblico concorso, la quale si era vista escludere dalla selezione poiché la Commissione aveva accertato che il proprio elaborato – per il quale non

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aveva proceduto alla correzione – era “stato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna blu”. Il TAR a cui si è rivolto l’interessata, ha fatto osservare che l’utilizzo di penne con colore diverso, nel caso in esame, non può essere idoneo ad integrare un “oggettivo” ed “inequivocabile” segno di riconoscimento, anche perché può esser spiegato in termini molto semplici e banali: “che la concorrente avesse deciso di elaborare la “bella copia” con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla commissione) si sia “esaurita”, con conseguente necessità di “continuare” il tema con altra penna”. A sostegno della propria decisione il Collegio ha richiamato una conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008, n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007, n. 489), secondo cui “nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la “ mera possibilità di riconoscimento”, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità”. Invero, hanno proseguito i giudici, menzionando una ulteriore pronuncia della stessa sezione (T.A.R. Sardegna, 15 luglio 1999, n. 943) “solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d' esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale” Sulla base di tali premesse, il TAR ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato, disponendo l’obbligo di valutazione degli elaborati scritti della candidata esclusa da parte della commissione. Su quest’ultimo punto però si fa evidenziare una problematica di non poco rilievo, e cioè, che ormai la commissione alla quale è stato imposto l’obbligo della valutazione degli elaborati scritti, conosce la provenienza degli stessi da parte della ricorrente, e quindi è spontaneo porsi la seguente domanda: è legittima la correzione di una prova scritta in elusione al principio dell’anonimato e quanto ciò può “influenzare” la commissione mettendo in dubbio il rispetto del principio dell’imparzialità? Autorità: TAR Lazio-Roma, sez. II ter Data: 03.07.2007 Numero: 5980 Concorsi pubblici, segni identificativi, numerazione pagine, insussistenza. In tema di concorsi pubblici, se è vero che per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo sia stato di fatto raggiunto, si deve tuttavia distinguere tra i segni identificativi, ovvero quelli che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile ed i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sè valore identificativo, ma possono essere utilizzati come segno di riconoscimento nell'ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione; ne consegue che non può essere considerato segno identificativo la numerazione delle pagine e, pertanto, è illegittimo l'annullamento degli elaborati di chi aveva numerato le pagine.

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Autorità: Consiglio di Stato, sez. V Data: sentenza 12.10.2004 Numero: 6556 Concorsi: principio della segretezza non si applica se l'anonimato è privo di utilità. Nei concorsi pubblici, il principio della segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio. Ne consegue che tale principio non trova applicazione quando l'anonimato sia privo di utilità pratica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6556 del 12 ottobre 2004, affermando che nel caso di specie nessuna utilità pratica avrebbe rivestito l'anonimato dello scritto, poiché l'autore sarebbe divenuto necessariamente palese pochi minuti dopo la consegna, in sede di colloquio e comunque prima della valutazione dello stesso. Autorità: TAR Calabria-Catanzaro, sez. II Data: 10.06.2008 Numero: 642 Concorsi pubblici, regola dell'anonimato, interpretazione oggettiva, termine "brutta copia" - Segno di riconoscimento – Insussistenza. In tema di concorsi pubblici, rinviare alla "brutta copia" non costituisce un segno di riconoscimento. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha già sottolineato che nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che l’elaborato non deve recare alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità, con la conseguenza che il termine “brutta copia” apposto dal candidato sul proprio tema non può essere interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, può essere usata dai concorrenti per indirizzare la commissione verso la stesura finale e corretta dell’elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489). Inoltre, è stato acutamente osservato che l’espressione “brutta copia” non costituisce concreto segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa commissione, e non è assimilabile ad altri “contrassegni”, idonei a fungere da elemento di identificazione del candidato per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio 2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n. 1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 972). Orbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di specie, attesa la sostanziale analogia tra la dicitura “vedere brutta”, utilizzata dal ricorrente, ed il termine “brutta copia”, analogia che trova giustificazione nell’unicità di funzione delle citate espressioni, entrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione esaminatrice la stesura

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definitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due versioni (brutta e bella) dello stesso. Autorità: Consiglio di Stato Data: 6 luglio 2004 Numero: 5017 Concorsi pubblici: scollatura della busta non comporta l'invalidità della prova. Nelle procedure concorsuali al fine di affermare la riconoscibilità e quindi la invalidità della prova scritta, è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco la “intenzionalità” del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione in epigrafe, affermando che in un concorso pubblico non può farsi ricadere sui candidati il rischio consistente nella scollatura delle buste, non derivante, verosimilmente, dalla volontà, né tantomeno dalla “intenzionalità” degli stessi, che semmai, hanno interesse e volontà contrari, al fine di salvaguardare la integrità delle loro prove. Autorità: TAR Lazio-Roma, sez. I Data: 20.09.2010 Numero: 32366 Se il candidato sottolinea la traccia deve essere annullata la prova scritta. Deve essere annullata la prova scritta di un concorso se il candidato ha sottolineato parti della traccia, in quanto trattasi elemento idoneo a far venir meno l’anonimato, indispensabile per garantire la par condicio tra i concorrenti. E’ quanto ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza 20 settembre 2010, n. 32366 così correttamente applicando la normativa di riferimento, costituita dall’art. 8, comma 5, R.D. n. 1860/1925, il quale prevede che “il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande”, dall’art. 14, comma 2, D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale “il candidato, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande e dall’art. l’art. 12, comma 7, R.D. n. 1860/1925, secondo il quale “deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere”. Come evidenziato dai giudici amministrativi “La ratio delle previsioni normative sopra riportate è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, impedendone cioè l’attribuzione ad un candidato determinato, e così tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa (art,. 97 Cost.) e di eguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.)”. Nel caso di specie, la Commissione d’esame ritenne che i segni apposti (in modo incongruo) sulle tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell’inchiostro utilizzato per la stesura del compito, fossero idonei a determinare il riconoscimento del candidato. Tale segno, a parere del T.A.R. Lazio, appariva tale da rendere l’elaborato distinguibile dagli altri e, di conseguenza, idoneo a determinare la perdita dell’anonimato del compito e, quindi, la riconoscibilità del suo autore.

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Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI Data: 06.04.2009 Numero: 8418 Sulla violazione del principio dell’anonimato dei concorsi pubblici. Viola il principio dell’anonimato dei concorsi pubblici la circostanza che sui lembi di chiusura delle buste contenenti gli elaborati dei candidati risultino le sigle dei membri della Commissione apposte in maniera macroscopicamente diversa da busta a busta. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 6 aprile 2009, n. 8418. La questione ha riguardato le operazioni di un concorso pubblico per ricercatore universitario, per cui un candidato ha proposto ricorso in quanto ha ravvisato delle irregolarità procedimentali alla fine della prova scritta. In particolare, è stato fatto rilevare che su alcune buste, contenenti gli elaborati dei candidati, era stata marcata, in modo ben evidente, la data con la sola indicazione del giorno e del mese mentre su altre era apposto il giorno, il mese e l’anno. Siffatti elementi, secondo il Collegio, costituiscono presupposti rivelatori di un modus operandi poco rispettoso del principio di trasparenza ed imparzialità, alla cui osservanza deve invece essere improntata la condotta dei componenti le commissioni d’esame. Per tali anomalie - denunciate peraltro dallo stesso presidente della Commissione, al Rettore del’ateneo interessato - indipendentemente dalla rilevanza o meno della riconoscibilità in concreto degli elaborati, il Consiglio di Stato ha ritenuto violato il principio dell’anonimato, il quale rappresenta una garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni.

Art.15 Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5. 3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (1). 4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace. 5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata. 6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (2).

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7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. (1) Comma così modificato dall'art.12, comma 1, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. (2) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693.

Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II Data: 04 maggio 2010 Numero: 600 Concorsi a pubblici impieghi - Ammissione - Esclusione - In genere - Comunicazione di esclusione di un candidato - Non deve contenere la deliberazione della Commissione in merito ai lavori da essa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione. L'art. 15, d.P.R. n. 487 del 1994 non impone all'Amministrazione di indicare, nella comunicazione di esclusione del candidato dalla procedura concorsuale, la deliberazione della Commissione in merito ai lavori dalla stessa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. IV Data: 18 giugno 2009 Numero: n. 3998 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Graduatoria - Idonei - Diritto all'immissione in ruolo - Esclusione - Limite. Gli art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e art. 22 comma 8 l. 24 dicembre 1994 n. 724 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; si tratta quindi di norme rivolte esclusivamente all'Amministrazione, proponendosi la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti. (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 6 giugno 2001 n. 7569). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. LS 23 dicembre 1994 n. 724 art. 22 comma 8 L.

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Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 11 agosto 2008 Numero: n. 21509 Lavoro subordinato (contratto particolare) - Assunzione a concorso - Procedure concorsuali della P.A. per l'assunzione di dipendenti - Candidati risultati idonei e non vincitori - Diritto all'assunzione per il cosiddetto «scorrimento della graduatoria» a prescindere da una specifica previsione legislativa (o del bando originario) e dall'interesse della P.A. alla copertura del posto - Esclusione - Fondamento In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto «scorrimento della graduatoria» presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, come è reso palese dall'espressione «eventuale copertura di posti che dovessero rendersi disponibili» adoperata tanto nell'art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per i concorsi delle pubbliche amministrazioni in genere, quanto nell'art. 91, comma 4, del d.lg. n. 267 del 18 agosto 2000, per i concorsi degli enti locali, norme entrambe sopravvissute alla privatizzazione del pubblico impiego. Legislazione correlata: LS 24 dicembre 1993 n. 537 art. 3 L. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. LS 18 agosto 2000 n. 267 art. 91 D.LG.

Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I Data: 18 luglio 2008 Numero: n. 6956 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Graduatoria - Scorrimento - Rappresenta una mera facoltà per l'Amministrazione - Ultrattività della graduatoria - Non è ostativa alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso. L'art. 15, d.P.R. n. 487 del 1994 si limita ad individuare un arco temporale di vigenza delle già formate graduatorie concorsuali e, dunque, non si presta di per sé a rendere "obbligato" il ricorso alle graduatorie stesse. In altri termini, la c.d. ultrattività della graduatoria concorsuale è ben distinta, sul piano concettuale, prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o di una preclusione all'indizione di un nuovo concorso. In definitiva, il c.d. "scorrimento" delle graduatorie rappresenta una mera facoltà, di carattere eccezionale, mentre la scelta dell'Amministrazione di indire - pur in presenza di graduatorie ancora valide - un nuovo concorso è assistita da un'ampia latitudine discrezionale e non può trovare ostacoli in considerazioni afferenti esclusivamente i tempi ed i costi della nuova procedura. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.

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Autorità: T.A.R. Latina Lazio sez. I Data: 10 gennaio 2008 Numero: n. 28 Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Verbali - Intangibilità - Ragioni - Correzione di errore materiale - Possibilità - Condizioni. Il verbale della commissione di concorso, disciplinato dall'art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta che il verbale venga « chiuso », cioè confermato e sottoscritto, esso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della Commissione, nel senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è « consumato »; può senz'altro ammettersi che - nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali - sia consentito operare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell'atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (nella specie, la Commissione, riunitasi in epoca successiva alla proposizione del ricorso, aveva modificato il verbale nel presupposto che quanto in esso affermato in ordine alla apposizione del numero progressivo sui cartoncini contenuti nella busta piccola - e su cui si erano incentrate le doglianze del ricorrente - fosse il frutto di errore materiale nella redazione del documento e di svista della commissione ad apporre la firma). Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. II Data: 12 novembre 2004 Numero: n. 5739 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso graduatoria. L'originaria facoltà di avvalersi di una graduatoria finale di un concorso pubblico, prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 3 del 1957, si è trasformata nella successiva legislazione in un obbligo, come risulta dall'art. 15 comma 7 d.P.R. n. 487 del 1994, dall'art. 39 comma 13 l. n. 449 del 1997, dall'art. 20 comma 3 l. n. 488 del 1999 e dall'art. 51 comma 8 l. n. 388 del 2000. Legislazione correlata: LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 8 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. LS 27 dicembre 1997 n. 449 art. 39 L. LS 23 dicembre 1999 n. 488 art. 20 L. LS 23 dicembre 2000 n. 388 art. 51 L. Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 12 novembre 2003 Numero: n. 7230

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Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine - Comunicazione e pubblicazione dell'atto - Concorso a pubblico impiego - Graduatoria dei vincitori - Persona non contemplata nella graduatoria - Impugnazione - Dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Impugnazione tardiva - Errore scusabile - Riconoscimento - Condizioni. In tema di concorsi a pubblici impieghi, l'art. 15 comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui dalla data di pubblicazione dell'avviso che dà notizia nella Gazzetta Ufficiale della pubblicazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi decorre il termine per le eventuali impugnazioni, va coordinato con l'art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, per quanto attiene alla conoscenza legale di soggetti non contemplati da atti lesivi oggetto di pubblicazione; pertanto, la persona non contemplata nella graduatoria, perché non vincitrice, non dovendo essere raggiunta da un'apposita notificazione del provvedimento poi impugnato, avrebbe dovuto gravare l'atto entro il termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, ma va rimessa in termini, per errore scusabile, ove si sia fatta tempestivamente carico di richiedere copia degli atti del concorso e questi non le siano stati trasmessi con la dovuta tempestività dalla p.a. ( Annulla Tar Lazio, sez. II, 1° ottobre 1999 n. 1853 ). Legislazione correlata: LS 17 agosto 1907 n. 642 art. 2 R.D. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.

Autorità: Consiglio Stato sez. V Data: 25 gennaio 2003 Numero: n. 344 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso: verbali. La previsione contenuta negli art. 8, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a norma della quale i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, va contemperata con la considerazione che il verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale; pertanto, la mancanza di firma di uno dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questo alla seduta, ovvero da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, non inficia la validità del verbale stesso ma concreta una irregolarità sanabile. Legislazione correlata: LS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.

Autorità: T.A.R. Lazio sez. I Data: 03 aprile 2002 Numero: n. 2669 Concorsi a pubblici impieghi. Concorsi in genere. La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto

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estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale. In assenza di specifiche disposizioni, l'approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta della commissione esaminatrice di concorso oltre l'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce non costituisce "ex se" vizio dell'atto, in quanto non preclude la valutazione della corrispondenza dello svolgimento storico dei fatti all'atto che li descrive. La previsione contenuta negli art. 8 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a norma della quale i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, non è preordinata ad integrare nè l'esistenza, nè l'efficacia probatoria del documento, assolvendo invece la funzione di tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, sì da consentire a ciascuno di loro di far constatare il proprio dissenso, che può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria sottoscrizione (rifiuto che non incide sulla validità dell'atto, ma esprime solo la dissociazione dell'autore dal contenuto di quest'ultimo). Se è vero che, nell'ambito dei giudizi tecnico-valutativi, esistono criteri di logica e di congruenza sulla base dei quali è possibile sindacare, sotto il profilo dell'eccesso di potere, anche la discrezionalità tecnica dell'amministrazione, è pur vero che le valutazioni delle prove di un concorso sono soggette al sindacato di legittimità sotto il profilo dell'illogicità manifesta o della macroscopica contraddittorietà di giudizio documentalmente provate. Legislazione correlata: LS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria Data: 03 aprile 1998 Numero: n. 252 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso verbali. In mancanza di diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice, l'onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all'art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) è sufficientemente garantito dall'indicazione del giudizio finale della commissione, mentre i giudizi dei singoli membri (che pur vanno a formare la media per il voto complessivo) non debbono essere espressi in quanto hanno rilievo puramente interno; a meno che il membro di commissione, in disaccordo con la valutazione di maggioranza, abbia fatto rilevare a verbale il proprio dissenso. Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. Autorità: Consiglio Stato sez. VI Data: 11 settembre 1996 Numero: n. 1199 Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso: verbali. Al fine di garantirne la trasparenza, le operazioni della commissione di concorso, nella specie per l'attribuzione di cattedra universitaria di ruolo, devono essere descritte in processi verbali

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rispondenti all'effettivo svolgimento delle operazioni stesse, in applicazione del principio generale stabilito dal d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, art. 8 e dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, art. 15. I processi verbali devono essere, pertanto, redatti giorno per giorno e recare la sottoscrizione di tutti i commissari e del segretario della commissione, con la conseguenza che è illegittima la verbalizzazione redatta a notevole distanza di tempo, su schemi predisposti con modalità tali da non garantirne compiutamente e fedelmente il contenuto sostanziale. Legislazione correlata: LS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R. Autorità: TAR Campania-Napoli Data: 03.01.2007 Numero: 14 Concorsi pubblici: non occorre verbalizzare le risposte fornite nelle prove orali. La Commissione esaminatrice, anche alla luce dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede un obbligo di motivazione in occasione della valutazione dei pubblici concorsi, non è tenuta a trascrivere le risposte fornite dai candidati nelle prove orali, essendo sufficiente la verbalizzazione della concreta modalità di espletamento della prova, che può essere assolta anche con la semplice annotazione delle domande formulate al candidato. Il Collegio, premesso che nei concorsi pubblici, in termini generali, si applica il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante "Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", ha fatto rilevare che dalla lettura dell’art. 12 del citato D.P.R., così come sostituito dall'art. 10, D.P.R. 3 ottobre 1996, n. 693, avente titolo "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" non si evince l’esistenza di un obbligo in capo alla Commissione esaminatrice di verbalizzare le risposte fornite dai candidati nelle prove orali, e tanto meno le domande. In quanto, la stessa norma si limita soltanto a porre l’obbligo per le Commissioni esaminatrici di stabilire, alla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove; ulteriore obbligo previsto è, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, di determinare i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, che saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il Consiglio di Stato con la propria decisione aderisce ad un orientamento dominante (C.d.S.27.5.02, n. 2907; C.d.S. 15.9.2006, n. 5341) che reputa che la Commissione esaminatrice non è tenuta a verbalizzare minutamente ogni singola domanda formulata e tanto meno a verbalizzare le risposte fornite dai candidati, mentre la valutazione è insita nel punteggio numerico attribuito. D’altra parte, in altre circostanze, la stessa giurisprudenza ha evidenziato che le valutazione delle prove di esame da parte delle commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 8 settembre 1997 n. 955) per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (C.d.S., Sez. IV, 24 marzo 1997 n. 298). Il Collegio, infine, non ignorando l’esistenza di una giurisprudenza minoritaria invocata dal ricorrente nel caso di specie, secondo cui, dopo la modifica introdotta all’art. 12 D.P.R. n. 487 del 1994, dall’art. 10 D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, le Commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi

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sarebbero tenute a verbalizzare nelle prove orali le domande rivolte ai candidati e le relative risposte, tuttavia, non la condivide. Ciò in quanto, anche alla luce dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede un obbligo di motivazione in occasione della valutazione dei pubblici concorsi, il TAR adito ritiene censurabile il comportamento della Commissione giudicatrice “soltanto quando questa (oltre all’attribuzione del punteggio numerico) abbia omesso di verbalizzare ogni indicazione in merito alle concrete modalità di espletamento delle prove, adempimento, questo, da ritenersi adeguatamente assolto (tra l’altro, anche) con la sola verbalizzazione delle domande, come, nella fattispecie, avveratosi. Ed a pervenire a diversa conclusione, ritenendo doveroso lasciar traccia analitica delle risposte rese dal candidato si finirebbe con lo snaturare la finalità stessa della prova orale che è quella di operare una valutazione sintetica e complessiva specie delle capacità del candidato di relazionare ed interagire sulle varie tematiche proposte alla sua valutazione, dando luogo, in tal modo, ad un sistema di valutazione, per certi versi, non molto dissimile da quello tipico delle prove scritte, la qual cosa apparendo in contrasto con ogni regola, prima ancor che giuridica, di logica e di buon senso”.

Art.16

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III Data: 10 maggio 2006 Numero: n. 3408 Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - Documentazione - Insussistenza dell'obbligo di presentazione della documentazione attestante i titoli posseduti - Quando gli stessi siano già in possesso della p.a. Ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 487 del 1994, non vi è l'obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall'amministrazione e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'amministrazione stessa.

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Legislazione correlata: LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 16 D.P.R. Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 15 maggio 2003 Numero: n. 7507 Giurisdizione civile; giurisdizione ordinaria e amministrativa; autorita' giudiziaria ordinaria. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il candidato ad un concorso pubblico, sul presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, lamenti l'omessa attribuzione di un posto riservato derivante dalla mancata valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla l. n. 482 del 1968, atteso che la domanda giudiziale sostanzialmente concerne il diritto a stipulare il contratto di lavoro, senza che rilevi la circostanza che questa formalmente sia introdotta attraverso l'impugnazione della graduatoria dei vincitori. Legislazione correlata: LS 2 aprile 1968 n. 482 L. LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 68 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 16 D.P.R. LS 30 ottobre 1996 n. 693 D.P.R. Autorità: T.A.R. Venezia Veneto sez. II Data: 23 febbraio 1998 Numero: n. 252 Impiegati dello Stato; ammissione ai pubblici impieghi invalidi, combattenti, reduci e famiglie di caduti L'art. 16 comma 2 d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui i candidati appartenenti alle categorie protette, per essere assunti, debbono risultare iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 19 l. n. 482 del 1968 e debbono risultare disoccupati sia al momento della scadenza del termine per presentare la domanda di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio, deve essere interpretato alla luce del nuovo sistema della c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego derivante dal d.lg. n. 29 del 1993. Infatti l'assunzione del dipendente non avviene più con atto unilaterale di nomina ma in base ad un contratto individuale di lavoro. Ne consegue che l'atto di immissione in servizio non può decorrere dalla delibera di nomina, bensì dalla stipula del contratto di lavoro che rappresenta il momento genetico del rapporto di lavoro. Legislazione correlata: LS 2 aprile 1968 n. 482 art. 19 L. LS 3 febbraio 1993 n. 29 D.LG. LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 16 D.P.R.

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Art.17 Assunzioni in servizio.

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi. 2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7. 3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente. 4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 13 agosto 2008 Numero: n. 21586 Impiegati comunali, provinciali e regionali - Periodo di prova - Art. 2096 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Disposizioni speciali - Sussistenza - Durata del periodo di prova - Disciplina della contrattazione collettiva - Possibilità. L'art. 2096 c.c. sull'assunzione in prova ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma, non sono applicabili allo "speciale" rapporto di impiego pubblico privatizzato, nel quale l'istituto della prova è regolato da diverse, specifiche disposizioni, in conformità della salvezza formulata dall'art. 2 d.lg. n. 165 del 2001. Secondo tali disposizioni, tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova per espressa previsione di legge e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale, dovendosi escludere che il contratto individuale possa validamente stabilire i contenuti del patto di prova ed essendo la contrattazione collettiva abilitata alla sola determinazione della sua durata.

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Il reato di “Abuso d'ufficio”: cenni. ART. 323 C.P. [I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (2), intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234. (2) Sull'obbligo di astensione degli amministratori degli enti locali, v. artt. 77 e 78 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Considerazioni: La scrupolosa osservanza della normativa di settore, da parte dei commissari di concorso, non è circoscritta alla sola necessità di mantenere nell'alveo della “legittimità” la formazione progressiva del procedimento concorsuale. Particolare attenzione deve essere, infatti, prestata all'esigenza di “liceità” delle condotte soggettive poste in essere dal personale “qualificato”, designato alla gestione del complesso iter concorsuale, ed alle conseguenze – sul versante della responsabilità penale – che possano scaturire da una condotta trasgressiva della disciplina penalistica. Non può revocarsi in dubbio, dunque, l'importanza della conoscenza, da parte dei membri di commissione, della fattispecie penalistica dell’abuso d'ufficio, disciplinata dall'art. 323 C.P. Ivi, la condotta penalmente rilevante si sostanzia nell'uso deviato e/o distorto dei poteri del funzionario preposto, al fine di ottenere scopi diversi da quelli previsti dalla legge, in violazione dei precetti costituzionali del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. La condotta che implementa il c.d. abuso d'ufficio comprende sia l'attività materiale sia quella giuridica; sotto la seconda accezione rientra, dunque, l'emanazione di un atto amministrativo (si pensi, ad esempio, all'assegnazione di un voto e/o giudizio che sovrastimi o sottostimi le prove o i titoli dedotti dal candidato). Passando all'esame degli elementi strutturali della fattispecie, si osserva che, nell'attuale versione del reato di «abuso d'ufficio», previsto e punito all'art. 323 C.P.9, condotta (elemento oggettivo) e coefficiente psicologico (elemento soggettivo) sono su un piano di reciproca autonomia. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo, non è più richiesto il dolo specifico, ma semplicemente il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'illegittimità del comportamento nei modi edittati), poiché vantaggio e danno ingiusti, che nella precedente formulazione integravano la specificità del dolo, sono stati trasformati in evento del reato. Sul piano psicologico dunque, il testo normativo, novellato dalla legge n. 234/'97, si esprime con l'avverbio “intenzionalmente”, configurato con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero di arrecare ad altri un ingiusto danno. Sul versante processuale l'analisi della fattispecie concreta deve essere condotta su un duplice e progressivo fronte: ad una valutazione preliminare sul cattivo o meno uso della discrezionalità amministrativa farà seguito l'accertamento della sussistenza o meno dell'intenzionalità della condotta: il dolo.

9 Si ricordi, infatti, che la fattispecie è stata modificata dall'art. 13, Legge 26 aprile 1990 n. 86.

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Quanto all'elemento oggettivo e, quindi, ai contenuti della condotta, la fattispecie delineata dal legislatore appare esaustiva; deve trattarsi di attività posta in essere da un soggetto qualificato (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) “nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti”. Il versante applicativo, quello che più ci interessa (le procedure concorsuali), offre interessanti riflessioni; ivi, per la sussistenza del reato, è necessario che il commissario di concorso abbia posto in essere una condotta abusiva, esplicata ad es. con l'attribuzione alla prova del candidato di un punteggio non corrispondente al suo effettivo valore; ingiustizia, questa, che deve sussistere (e deve essere rilevata) indipendentemente dal fine di favorire il candidato. L'accertamento della sussistenza del reato comporterà pertanto, in primo luogo, la verifica della «bontà» delle valutazioni effettuate dal commissario o dalla intera commissione designata alla gestione dell'iter concorsuale; successivamente, ove la condotta abusiva si estrinsechi in un atto amministrativo, la valutazione del giudice penale andrà necessariamente a cadere anche su questo. Oggetto di indagine del giudice penale è la condotta e non l'atto amministrativo (cioè la sua legittimità); tuttavia, nell'ipotesi in cui il reato venga perpetrato attraverso l'emanazione di un atto e/o provvedimento, il binomio condotta-atto verrà necessariamente a confondersi. Il sindacato del giudice penale non cade, si ribadisce, sulla legittimità dell'atto in sé, quanto piuttosto sui fatti costitutivi di questo; l'atto amministrativo diventa oggetto di indagine solo in via incidentale, in quanto strumento di estrinsecazione del potere, di realizzazione della condotta tipica, che deve essere accertata. A questo fine, assume peculiare rilievo la perizia, che l'art. 220 c.p.p. ammette nel giudizio penale nei casi in cui occorra «svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». Il giudice penale gode, pertanto, con l'ausilio di questo strumento, del potere di sindacare la “correttezza” delle valutazioni effettuate dall'amministrazione agente, sul duplice tavolo della legittimità e del merito. La perizia, infatti, estrinseca un giudizio “tecnico” sulla prova del candidato, il valore intrinseco della stessa (ad es. la veridicità di una certa argomentazione, la completezza, la maturità, lo sviluppo logico-sintattico, la profondità di analisi) e, per l'effetto, la “correttezza” della valutazione espressa dalla commissione. Conseguentemente, lo scopo del giudice penale non sarà quello di dichiarare l'atto illegittimo, anche se il sindacato sullo stesso rappresenta un approdo logico ineludibile perché, si è detto, l'atto e/o il provvedimento sono deputate a dare “veste” alla valutazione della prova concorsuale. Il giudice penale, nell'operazione di accertamento del reato, non può revocare o modificare l'atto amministrativo; tuttavia la perizia gli permetterà di acquisire una conoscenza “profonda” dell'atto e, giocoforza, di sindacare il merito delle valutazioni. Ad un accertamento, sul piano penale, di un cattivo uso del potere amministrativo, non consegue un auto-annullamento “doveroso” da parte dell'Amministrazione, tuttavia ragioni di opportunità, coerenza e logicità lo imporrebbero. Occorre evidenziare che, qualora difetti la realizzazione del “vantaggio patrimoniale” o del “danno ingiusto”, secondo l'accezione data dall'art. 323 c.p., il reato non potrà dirsi consumato, ma sarà configurabile, in presenza dei presupposti ex 'art. 56 c.p., un tentativo di abuso d'ufficio, che postula la commissione di condotte “idonee” a cagionare uno degli eventi tipizzati dal legislatore. In base all'attuale struttura della fattispecie, viceversa, non assumono rilievo le condotte preordinate al conseguimento di vantaggi non patrimoniali, data la stretta tassatività e legalità che caratterizza la norma penale. Per una compiuta disamina della fattispecie, non si può prescindere dal considerare la concreta possibilità che, nell'ambito di una procedura concorsuale, la condotta illecita possa essere realizzata con il concorso di più persone.

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Trattasi di eventualità affatto remota, atteso che la procedura concorsuale rappresenta un iter tecnico complesso che, normalmente, implica la partecipazione di professionalità eterogenee e, sempre, la presenza di organi collegiali, quali le commissioni di concorso. La teoria generale sul concorso di persone nel reato consentirà, sul piano applicativo, di individuare i casi in cui vi sia stata “effettiva” partecipazione all'abuso d'ufficio e quel rapporto di causalità che presuppone l'aver posto in essere una condizione dell'evento. Particolare rilievo, nell'indagine de quo, assumerà la suddivisione in fasi del procedimento concorsuale ai fini dell'attribuzione della paternità del provvedimento, che potrà investire anche il soggetto responsabile della fase istruttoria e non, anche, quello preposto all'adozione dell'atto formale definitivo (che ha assorbito cioè le conclusioni “istruttorie” dalle quali potrebbe non essere possibile un discostamento, per carenza dei mezzi tecnici di valutazione). In tal caso, pur sussistendo una partecipazione concorsuale ex art. 110 c.p., tuttavia il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale, non risulterà punibile per mancanza dell'elemento soggettivo, sempre che non sia invece provata la consapevolezza che egli abbia avuto degli errori commessi nella fase istruttoria, la cui cosciente adesione ha determinato la verificazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto. Analogo discorso può essere condotto quando si tratti di accertare la responsabilità penale delle codecisioni dei componenti degli organi collegiali - cioé quegli organi composti da una pluralità di persone fisiche, che manifestano all'esterno una volontà unitaria. In tal caso, occorrerà esaminare le funzioni effettivamente e personalmente svolte da ogni componente dell'organo collegiale e, a tal fine, assumerà ruolo decisivo l'intenzionalità della condotta, che non viene meno per il solo fatto che l'adozione dell'atto sia di competenza di un organo collegiale, anziché monocratico. Anche, infine, per un'eventuale partecipazione “esterna” al reato in esame, cioè il concorso del “privato” nella consumazione della fattispecie, la collusione tra il privato ed il funzionario non potrà dirsi dimostrata dalla mera prova della coincidenza tra quanto chiesto dal privato e quanto adottato dal funzionario, essendo, invece, necessario che il complessivo contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati accessori dimostrino che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa o pressioni dirette a sollecitare o persuadere il funzionario nel compimento di un atto contra legem.