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COMMISSIONI RIUNITE V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) SOMMARIO SEDE REFERENTE: DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) ............................. 6 ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ........................................... 23 SEDE REFERENTE: DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell’esame e conclusione) ....................... 7 ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) ............................................................. 75 SEDE REFERENTE Lunedì 13 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Rocco PALESE. La seduta comincia alle 15.10. DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato. (Seguito dell’esame e rinvio). Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso. Rocco PALESE, presidente, informa che sono state presentate 146 proposte emen- dative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di criticità relativa- mente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dal- l’articolo 96-bis, comma 7, del Regola- mento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emenda- tive che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge al- l’esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordi- nari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribui- sce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli arti- coli aggiuntivi che siano estranei all’og- getto del provvedimento. Rammento, inol- tre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull’i- struttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valu- tata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dal- l’intervento normativo ». In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare le suddette Lunedì 13 febbraio 2017 6 Commissioni riunite V e VI

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COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280Governo, approvato dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SEDE REFERENTE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280Governo, approvato dal Senato (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

SEDE REFERENTE

Lunedì 13 febbraio 2017. — Presidenzadel vicepresidente della V CommissioneRocco PALESE.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del

risparmio nel settore creditizio.

C. 4280 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del 9febbraio scorso.

Rocco PALESE, presidente, informa chesono state presentate 146 proposte emen-dative (vedi allegato 1), alcune delle qualipresentano profili di criticità relativa-mente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi diun decreto-legge, il regime di ammissibilità

delle proposte emendative è stabilito dal-l’articolo 96-bis, comma 7, del Regola-mento, ai sensi del quale non possonoritenersi ammissibili le proposte emenda-tive che non siano strettamente attinentialle materie oggetto dei decreti-legge al-l’esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo diquello dettato, con riferimento agli ordi-nari progetti di legge, dall’articolo 89 delmedesimo Regolamento, il quale attribui-sce al Presidente la facoltà di dichiarareinammissibili gli emendamenti e gli arti-coli aggiuntivi che siano estranei all’og-getto del provvedimento. Rammento, inol-tre, che la lettera circolare del Presidentedella Camera del 10 gennaio 1997 sull’i-struttoria legislativa precisa che, ai fini delvaglio di ammissibilità delle proposteemendative, la materia deve essere valu-tata con riferimento « ai singoli oggetti ealla specifica problematica affrontata dal-l’intervento normativo ».

In tale contesto, le Presidenze sonopertanto chiamate ad applicare le suddette

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disposizioni regolamentari e quanto pre-visto dalla citata circolare del Presidentedella Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni devonoconsiderarsi inammissibili per estraneitàdi materia le seguenti proposte emenda-tive:

Borghesi 26-bis.12, che introduce ladeducibilità delle imposte connesse alcompimento di atti qualificabili come de-litti non colposi, in caso di successivasentenza favorevole;

Busin 26-ter.06, che prevede un onerenon superiore a un euro per gli ordini dipagamento su supporto cartaceo effettuatipresso la sede del prestatore di servizi dipagamento;

Busin 26-ter.07, che esclude oneri perl’effettuazione di pagamenti con modalitàinformatica;

Busin 26-ter.08, che limita l’impostadi bollo sui depositi titoli per gli istituti dicredito popolari non quotati;

gli analoghi Busin 26-ter.013 e Busin26-ter.014, che modificano la disciplinadella remunerazione degli affidamenti edegli sconfinamenti nei contratti di aper-tura di credito bancari; il Busin 26-ter.013,inoltre, esclude l’applicazione di oneri perle operazioni di home banking;

Busin 26-ter.015, che esclude l’appli-cazione di oneri per le operazione di homebanking;

Busin 26-ter.017, che introduce undivieto di partecipazione a gare d’appaltopubbliche per i soggetti che esercitanoattività di speculazione ad elevata rischio-sità;

Busin 26-ter.018, che modifica le mo-dalità di calcolo per la determinazione deltasso usurario.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), inter-venendo sull’ordine dei lavori, in vistadella prosecuzione dell’esame del provve-dimento nella seduta già convocata alle16,30 di oggi e, data la grande rilevanzadelle questioni affrontate da esso affron-

tate, auspica una maggiore partecipazionedei deputati della maggioranza e, segna-tamente, del Partito Democratico, assentialla seduta in corso di svolgimento.

Rocco PALESE, presidente, avverte cheil termine per la presentazione dei ricorsiavverso i giudizi di inammissibilità testérichiamati, è fissato alle ore 15.45.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame allaseduta già convocata alle ore 16.30 di oggi.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 13 febbraio 2017. — Presidenzadel vicepresidente della V CommissioneRocco PALESE, indi del presidente della VICommissione Maurizio BERNARDO – In-terviene il sottosegretario per l’economia edelle finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del

risparmio nel settore creditizio.

C. 4280 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta po-meridiana odierna.

Rocco PALESE, presidente, informa chesono stati presentati taluni ricorsi avversoi giudizi di inammissibilità delle proposteemendative pronunciati nella precedenteseduta.

Al riguardo le Presidenze ritengono dirivedere il giudizio di inammissibilità del-l’articolo aggiuntivo Busin 26-ter.08, a pa-gina 55 del fascicolo degli emendamenti, inquanto esso, rivedendo le modalità diapplicazione dell’imposta di bollo sulleazioni delle banche popolari non quotate,appare congruente con la finalità di tuteladel risparmio perseguita dal provvedi-

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mento, in quanto viene incontro a unaspecifica situazione di difficoltà per gliazionisti di talune banche popolari nonquotate, colpiti dalla perdita di valore deipredetti titoli, a seguito della crisi di taliistituti, inquadrandosi pertanto nel conte-sto delle misure di contrasto alle difficoltàdi taluni intermediari creditizi oggetto deldecreto-legge.

Paolo PETRINI (PD), relatore per la VICommissione, esprime parere contrario sututte le proposte emendative riferite al-l’articolo 1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello delrelatore.

Le Commissioni respingono l’articoloaggiuntivo Busin 01.01.

Paolo PETRINI (PD), relatore per la VICommissione, esprime parere contrario sututte le proposte emendative riferite al-l’articolo 2.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello delrelatore.

Daniele PESCO (M5S) ritira l’emenda-mento Villarosa 2.1.

Paolo PETRINI (PD), relatore per la VICommissione, esprime parere contrario sututte le proposte emendative riferite al-l’articolo 4.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello delrelatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra l’emen-damento Alberti 4.1, sottolineando inprimo luogo come tale proposta sia voltaad affermare un principio che ispira nu-merosi emendamenti presentati dal suogruppo. Rileva infatti come, a fronte dellaconcessione della garanzia statale sullepassività di nuova emissione delle banche,si renda necessario rendere pubblici i

nomi dei debitori insolventi per importisuperiori a 100 mila euro, nonché dicoloro che hanno avuto il ruolo di con-sulenti finanziari nell’ambito delle opera-zioni di erogazione dei predetti crediti.

Nel ricordare che, come reso noto an-che dagli organi di stampa, alcuni finan-ziamenti molto ingenti erogati dal Montedei Paschi di Siena, andati in sofferenza,fanno capo a pochi soggetti, tra i qualiricorda Sorgenia e il gruppo Mezzaroma,ritiene di tutta evidenza che, soprattutto afronte dell’intervento pubblico, debba farsichiarezza sulle modalità di erogazione deifinanziamenti stessi, nonché sui nomi deiconsulenti finanziari e legali operanti nellebanche che hanno preso parte a talivicende.

Al riguardo rammenta che il suogruppo ha fatto richiesta di assicuraretrasparenza e pubblicità in tal senso giànell’ambito delle mozioni recentemente di-scusse in Assemblea sulla crisi del sistemabancario, sottolineando come tale istanza,in un primo tempo presente anche nellemozioni del Partito Democratico, sia statapoi espunta dalle mozioni presentate datale forza politica.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Alberti 4.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suoemendamento 4.2, volto a fornire unanuova definizione della struttura delle so-cietà veicolo (cosiddette bad bank) a cuidovranno essere ceduti i crediti in soffe-renza esistenti nel bilancio delle banche.In tale ambito rileva come, in linea gene-rale, debba essere evitato che la gestionedegli NPL si traduca nella svendita digrandi pacchetti di crediti deteriorati ataluni, pochi, grandi operatori finanziari,tra i quali cita Fortress e Pimco, perimporti eccessivamente bassi, con conse-guente perdita di risorse in danno degliistituti bancari e ad esclusivo vantaggio deifondi stessi.

In tale contesto il suo emendamento 4.2intende condurre alla creazione di badbank partecipate dalle banche e dai citta-dini, le quali, attraverso una gestione volta

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a recuperare i crediti insoluti anche at-traverso piani di ristrutturazione destinatiai clienti, determini utili per le banchestesse ed eviti un’ulteriore dispersione dipatrimonio dal sistema bancario.

Nel ribadire come tale impostazionerisulti imprescindibile, soprattutto laddovevi sia un intervento pubblico, come pre-visto dal decreto-legge in esame, sottolineacome ciò potrebbe condurre, secondo unastima di massima, al recupero di circa il35 per cento del valore delle sofferenzebancarie.

Carlo SIBILIA (M5S) auspica innanzi-tutto che i gruppi di maggioranza sianodisponibili a partecipare in maniera co-struttiva alla fase emendativa del decreto-legge in esame, il quale verte su questionilegate alla tutela del risparmio, di notevolerilevanza generale. In particolare, con ri-ferimento all’emendamento Pesco 4.2, dicui è cofirmatario, ne sottolinea la sostan-ziale importanza al fine di evitare che lagestione dei crediti deteriorati esistenti neibilanci delle banche divenga lo strumentoattraverso il quale, approfittando degliepisodi di mala gestio verificatesi nell’am-bito del sistema bancario, grandi gruppiattuino una speculazione sugli NPL, ac-quisendo grandi pacchetti di crediti ad unvalore eccessivamente svalutato.

Michele PELILLO (PD) chiede chiari-menti circa la lettera b) dell’emendamento4.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra il conte-nuto della lettera b) dell’emendamento 4.2,la quale prevede che il prezzo di cessionedei crediti in sofferenza propri delle ban-che non può essere superiore al 70 percento del valore medio ponderato di re-cupero in 5 anni per tale tipologia dicredito.

Rileva come tale previsione costituiscail risultato di un meccanismo di calcolovolto a far sì che il prezzo effettivo dicessione dei crediti dalla banca alla badbank corrisponda a circa il 35 per centodel valore nominale dei crediti stessi, sot-tolineando come tale valore presuntivo si

basi sull’ipotesi del recupero medio dicirca il 50 per cento del valore in unperiodo di 5 anni. In termini più generali,fa presente come la fissazione di unprezzo di cessione sia necessaria a evitareche gli istituti bancari procedano a un’ec-cessiva svalutazione delle sofferenzeiscritte nei loro bilanci, al fine di utilizzarea proprio vantaggio lo strumento delleDTA (Defered Tax Assets), che consente ditrasformare in crediti di imposta le attivitàper imposte anticipate iscritte in bilancio,relative alle svalutazioni di crediti.

Nel richiamare a tale proposito la fortesvalutazione dei propri crediti in soffe-renza operata, di recente, da Unicredit,evidenzia come sia indispensabile stabiliredei limiti precisi tesi a evitare che ilmeccanismo tributario delle DTA, soste-nuto con risorse statali, sia utilizzato a finispeculativi in danno del Paese.

Carlo SIBILIA (M5S) rileva come lalettera b) dell’emendamento 4.2 intendaevitare speculazioni nel meccanismo dicessione degli NPL: si dichiara invece di-sponibile a riformulare il testo della pro-posta emendativa.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco 4.2e 4.3, nonché Giorgia Meloni 4.4.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra il suoemendamento 4.5, il quale subordina laconcessione della garanzia pubblica alfatto che la banca sia sottoposta ad am-ministrazione straordinaria, al fine di daremaggiori garanzie sulla gestione degli isti-tuti bancari che fruiscono delle risorsepubbliche a titolo di garanzia, consideratoche la vicenda di MPS costituisce uno degliesempi di crack bancario più grandi dellastoria.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Sibilia 4.5.

Paolo PETRINI (PD), relatore per la VICommissione, esprime parere contrario sututte le proposte emendative riferite agliarticoli da 5 a 15.

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Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello delrelatore.

Daniele PESCO (M5S) ritira l’emenda-mento Alberti 5.1, di cui è cofirmatario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rac-comanda l’approvazione dell’emenda-mento a sua prima firma 6.2, che intro-duce la necessità di richiedere il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari per la variazione dei criteri di calcoloe della misura del corrispettivo della ga-ranzia fornita dallo Stato.

Carlo SIBILIA (M5S) concorda conl’opportunità di prevedere il parere dellecompetenti Commissioni parlamentari aifini di una loro responsabilizzazione po-litica, sottolineando inoltre come tale coin-volgimento riguarderà anche le prossimelegislature.

Le Commissioni, con distinte votazioni,respingono gli emendamenti Villarosa 6.2e Alberti 6.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illu-stra l’emendamento 7.1 a sua prima firma,diretto a garantire una maggiore traspa-renza delle richieste presentate dalle ban-che per l’ammissione alla garanzia delloStato.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Villarosa 7.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S)chiede al rappresentante del Governo ilmotivo per il quale nel testo del decreto –legge, a seguito delle modifiche apportatedal Senato, sia stata eliminata la necessitàdi presentazione del piano industriale neicasi in cui le passività garantite sianorimborsate entro due mesi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAevidenzia come la questione sia stata lun-gamente dibattuta durante l’esame pressol’altro ramo del Parlamento, giungendoalla conclusione che sia opportuno elimi-

nare tale adempimento, in quanto la re-dazione del piano presuppone un pro-fondo intervento di riorganizzazione dellabanca, non necessario quando le passivitàsono rimborsate in tempi brevi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) os-serva che a qualsiasi altro soggetto cherichiede un prestito o una garanzia ban-caria, anche se di breve durata, è comun-que chiesta l’assunzione di precisi impe-gni.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAricorda che, anche in assenza del pianoindustriale, vengono comunque richiestialtri adempimenti alla banca richiedentela garanzia statale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ri-tiene che la scelta del Governo di rinun-ciare al piano industriale dimostri scarsaattenzione per le risorse dei cittadini ita-liani.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Villarosa 7.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) se-gnala come anche l’emendamento 7.3 asua prima firma sia volto a garantiremaggiormente l’utilizzo delle risorse deicittadini italiani, prevedendo la presenta-zione del piano industriale anche nei casiin cui il valore nominale degli strumentifinanziari, per i quali è richiesta la ga-ranzia, sia compreso tra 300 e 500 milionidi euro.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede al rappre-sentante del Governo la ragione per laquale sia stato espresso parere contrariosu un emendamento volto ad aumentare letutele per lo Stato, nel caso di erogazionedi una garanzia pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni,respingono gli emendamenti Villarosa 7.3e 7.4.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l’emenda-mento 7.5 a sua prima firma, il quale vieta

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la distribuzione di bonus monetari e stockoptions a favore degli organi di ammini-strazione e dei dipendenti della banca nelperiodo in cui la banca beneficia dellagaranzia.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Sibilia 7.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra l’emen-damento 7.6 a sua prima firma, il qualepone limiti, nel periodo in cui la bancabeneficia della garanzia, alle retribuzionidel personale e dei membri del consiglio diamministrazione della banca.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAricorda che limiti ai bonus monetari e allestock options, nei casi di intervento pub-blico, sono previsti da una circolare dellaBanca d’Italia. Ricorda in particolare chela direttiva 2013/36/UE, a differenza del-l’emendamento Pesco 7.6, prevede duetipologie di limiti alle retribuzioni e assi-cura che detta normativa verrà rispettata.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime apprez-zamento per quanto affermato dal rap-presentante del Governo, osservando co-munque come una esplicita previsionenormativa in tal senso sarebbe preferibile.

Rocco PALESE, presidente, suggeriscedi trasfondere il contenuto dell’emenda-mento Pesco 7.6 in un ordine del giornoda presentare in Assemblea.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Pesco 7.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel-l’illustrare l’emendamento 7.7 a sua primafirma, osserva che le banche dovrebberolimitarsi a concedere crediti ai cittadini ealle imprese e non investire in strumentifinanziari speculativi.

Le Commissioni, con distinte votazioni,respingono gli emendamenti Villarosa 7.7e Sibilia 8.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) se-gnala come l’emendamento 8.2 a suaprima firma prevede la nazionalizzazionedelle banche che non rispettano il piano diristrutturazione, così come fu fatto inanaloghe situazioni in Svezia, dove loStato ha realizzato il risanamento degliistituti bancari inadempienti, nazionaliz-zandole e cedendone poi il controllo.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come lanazionalizzazione darebbe maggiori ga-ranzie allo Stato che interviene nel salva-taggio, mentre nel caso del Monte deiPaschi l’istituto bancario continuerà adessere gestito dai medesimi amministratoriche ne hanno causato il dissesto. Cosìfacendo ci si limita ad effettuare unasanatoria, consentendo alla banca di pro-seguire nella pessima gestione sinora at-tuata.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Villarosa 8.2.

Carlo SIBILIA (M5S), illustrando l’e-mendamento 9.1 a sua prima firma, se-gnala la necessità, ai fini di una maggioretrasparenza, che le Commissioni parla-mentari siano tempestivamente informatedi rilievi o note inviate dalla Commissioneeuropea in merito alle valutazioni di que-st’ultima circa le misure di sostegno pub-blico alle banche adottate in forza deldecreto-legge.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Sibilia 9.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalitàdell’articolo aggiuntivo 12.01 a sua primafirma, del quale raccomanda l’approva-zione, volto ad agevolare la surroga deimutui in sofferenza attraverso la trasferi-bilità delle DTA, in modo tale da favorirela banca subentrante che assume l’oneredi erogare la parte residua del mutuo.

Le Commissioni respingono l’articoloaggiuntivo Pesco 12.01.

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Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel pre-mettere che il suo gruppo, come peraltroanticipato nel corso dell’esame prelimi-nare del provvedimento in titolo, si èattenuto al criterio di presentare un nu-mero limitato di proposte emendative suipunti maggiormente qualificanti, illustral’emendamento 13.1 a sua prima firma.Segnala come esso sia essenzialmente voltoad inquadrare il provvedimento in esamenell’ambito della tutela del risparmio as-sicurata dall’articolo 47 della Costituzione.Ritiene infatti che il richiamo esplicito atale ultima disposizione non rappresentiun aspetto irrilevante, tanto più in consi-derazione della necessità che il Paese ri-trovi nel frangente attuale i fondamentalielementi di tenuta del sistema del credito,nel quadro della più generale tutela delrisparmio, al fine di assicurare i presup-posti per un rilancio delle prospettive dicrescita economica e di rinnovare il climadi reciproca fiducia tra clienti ed istituti diintermediazione finanziaria. A tale ultimoriguardo, osserva come nel nostro Paese,secondo stime recenti, circa 130 miliardidi euro risultano allo stato sottratti alcircuito del credito. Ribadisce pertanto lanecessità di esplicitare il nesso tra i con-tenuti specifici del provvedimento inesame e il citato articolo 47 della Costi-tuzione, tanto più in considerazione delfatto che il presente decreto-legge ambiscea risolvere la problematica complessivadelle crisi bancarie, in atto e potenziali, inattesa della indispensabile realizzazionedel cosiddetto « terzo pilastro » dell’Unionebancaria europea, finalizzato alla tutelacondivisa dei depositi.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Alberto Giorgetti 13.1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra lefinalità dell’emendamento Fabrizio Di Ste-fano 13.2, di cui è cofirmatario, volto adestendere la portata applicativa del ricorsoal sostegno pubblico anche agli istitutibancari posti in risoluzione a seguito deldecreto-legge n. 183 del 2015, essendostato quest’ultimo intervento caratteriz-zato da un eccessivo tasso di estempora-

neità. A suo giudizio, una simile misuraconsentirebbe la gestione unitaria dellacomplessa tematica delle sofferenze ban-carie, assicurando al contempo una mag-giore tutela ai risparmiatori colpiti dallerecenti crisi degli istituti di credito, spessoancora in attesa di recuperare le sommeperdute.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti FabrizioDi Stefano 13.2 e Sibilia 13.3.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra lefinalità dell’emendamento Fabrizio Di Ste-fano 14.1, di cui è cofirmatario, volto adintrodurre strumenti per assicurare inmaniera efficace l’esigenza di una mag-giore trasparenza su quanto avvenuto inpassato in relazione alla gestione degliistituti di credito nel nostro Paese. Fainoltre presente che tale proposta emen-dativa anticipa in parte il successivo arti-colo aggiuntivo Brunetta 26-ter.01, voltoall’istituzione di una Commissione parla-mentare di inchiesta sullo stato del si-stema bancario italiano negli anni dal1999 al 2015, con l’obiettivo, tra gli altri,di promuovere, anche nei confronti dellelegittime aspettative dell’opinione pub-blica, un maggior grado di consapevolezzarispetto a taluni eventi occorsi nel predettoperiodo di tempo, al fine di individuare inmaniera chiara ed inequivocabile le con-troparti eventualmente insolventi, nonchéle responsabilità nella gestione di impor-tanti istituti bancari, che hanno infinedeterminato la necessità di provvedere adun incremento del fabbisogno di capitale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTArichiama l’attenzione del deputato AlbertoGiorgetti sulle positive modifiche appor-tate al testo del provvedimento nel corsodell’esame presso il Senato. In particolare,segnala l’articolo 23-bis, che prevede latrasmissione alle Camere da parte delMinistro dell’economia e delle finanze diuna relazione quadrimestrale nella qualedevono essere indicate le informazioniattinenti al profilo di rischio e al merito dicredito, riferite alla data nella quale sono

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stati concessi i finanziamenti, dei soggettinei cui confronti l’Emittente vanta crediti,classificati in sofferenza, per un ammon-tare pari o superiore all’1 per cento delpatrimonio netto. A suo avviso, l’inseri-mento di tale specifica previsione, pursenza risolvere pienamente la questionerelativa alla richiesta di una vera e proprialista nominativa delle controparti insol-venti, consentirà tuttavia un sufficientegrado di conoscenza circa il profilo dirischio delle controparti medesime, non-ché circa le concrete modalità gestionalidei singoli istituti bancari.

Carlo SIBILIA (M5S), pur apprezzandol’introduzione nel testo del decreto-leggedel citato articolo 23-bis, rileva tuttaviacome la questione centrale sia rappresen-tata dalla mancata conoscenza delle causeche, nel corso degli ultimi anni, hannocondotto diversi istituti bancari alla ne-cessità di avviare cospicue operazioni diricapitalizzazione, anche con oneri a ca-rico delle finanze pubbliche, circostanzaquest’ultima che potrebbe ragionevol-mente ripetersi nel prossimo futuro. A suoavviso, l’origine di tali fenomeni degene-rativi, per quanto concerne almeno ilMonte dei Paschi di Siena, è da ravvisarsinel fatto che nei bilanci di tale istituto dicredito i derivati venivano contabilizzaticome titoli di Stato. Evidenzia, altresì,come rispetto a tali vicende sia risultatoinsufficiente il controllo attribuito alle au-torità di vigilanza, la Banca d’Italia, leCONSOB e la BCE, competenti in ambitoeuropeo e nazionale, segnalando inoltre lespecifiche responsabilità degli amministra-tori di MPS, colpevoli di avere fornito falseinformazioni al mercato, aspetto questosul quale sono in corso i dovuti accerta-menti da parte della magistratura inqui-rente. Alla luce delle predette considera-zioni, ritiene pertanto ineludibile interve-nire con misure apposite ed efficaci sullagovernance del Monte dei Paschi di Siena,nonché sul sistema complessivo degli or-gani e degli strumenti della vigilanza, an-che per i profili inerenti il corretto fun-zionamento del mercato azionario, attual-mente incentrati sulla Banca d’Italia e

sulla CONSOB. Auspicando che su taleobiettivo possa realizzarsi la più ampiaunità di intenti tra le diverse forze par-lamentari, ribadisce l’inefficace eserciziodei compiti di vigilanza bancaria attribuitidal nostro ordinamento giuridico ai com-petenti organismi, che a suo giudizio hadeterminato anche il mancato supera-mento, da parte di molti istituti di creditoitaliani, degli stress test svoltosi lo scorsomese di luglio.

Le Commissioni respingono Fabrizio DiStefano 14.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendosull’emendamento 14.2 a sua prima firma,rinnova l’urgenza di subordinare l’inter-vento pubblico all’assunzione, da partedell’autorità competente, del provvedi-mento di amministrazione straordinaria,sollecitando i commissari incaricati dellapredetta gestione straordinaria alla predi-sposizione di una relazione dalla quale siapossibile evincere anche i beneficiari deicrediti superiori a 300 mila euro, che nonhanno onorato il proprio debito nei con-fronti dell’istituto bancario. A tale speci-fico riguardo, segnala talune società che,anche sulla base delle ricerche condottenegli ultimi tempi e di notizie giornalisti-che, risultano ricadere nella citata condi-zione, tra le quali cita a mero titolo diesempio e senza alcuna pretesa di esau-stività, la Sorgenia dell’ingegner Carlo DeBenedetti, il gruppo Marcegaglia e ilgruppo Mezzaroma ovvero la società De-iulemar, a vario titolo allo stato debitricianche per centinaia di milioni di euro.

Carlo SIBILIA (M5S) interviene sull’e-mendamento Pesco 14.2, di cui è cofirma-tario, evidenziando come l’interesse preci-puo sotteso alla citata proposta emenda-tiva non sia tanto quello di predisporreuna sorta di lista di proscrizione, bensìquello di rendere evidenti taluni conflittidi interesse, quale ad esempio quello in-tercorrente tra i vertici del Monte deiPaschi di Siena e la società Sorgenia diCarlo de Benedetti, che hanno finito perpenalizzare ingiustamente il sistema delle

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imprese sane nella ricerca di accesso alcredito. Nell’osservare come fosse a tuttinota la particolare affinità politica tra ilmanagement del Monte dei Paschi di Sienae il Partito Democratico, del quale CarloDe Benedetti risulta essere il primo tes-serato, ribadisce a maggior ragione lanecessità di un addivenire ad efficace erigoroso sistema di controllo e vigilanzadelle attività nel settore bancario e credi-tizio.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco14.2, Sibilia 14.3 e Pesco 15.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalitàdell’emendamento 15.2 a sua prima firma,volto a rendere noti non solo i nomi dellemaggiori controparti insolventi, ma anchedi coloro che a suo tempo autorizzaronoi finanziamenti concessi, giacché tale ele-mento consentirebbe di svelare i legamipolitici sottostanti a quelle stesse autoriz-zazioni, come emerso peraltro chiara-mente dalle vicende che hanno riguardatodi recente sia Banca Etruria sia il Montedei Paschi di Siena. Considera la disponi-bilità di tali informazioni ancor più ne-cessaria in presenza di un intervento di-retto dello Stato a sostegno della ricapi-talizzazione patrimoniale degli istitutibancari oggetto del presente provvedi-mento.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpI) mani-festa il proprio fermo dissenso rispetto adun che intende chiedere la redazione diuna sorta di lista di proscrizione, a suogiudizio priva di qualsiasi utilità e ragio-nevolezza. Osserva infatti come diversipossano essere i motivi che hanno causatolo stato di insolvenza di alcuni debitoridelle banche e che hanno determinatol’emergere, nei bilanci di taluni istitutibancari, dei cosiddetti Non PerformingLoans, legati alla perdita di fatturato deidebitori registrata così come al deperi-mento del valore delle garanzie immobi-liari poste come collaterali ai prestitistessi. Evidenzia, del resto, come eventualicasi di concessione poco attenta del cre-

dito potranno essere accertati dagli organiinquirenti della magistratura alla luce dispecifiche fattispecie di reato in tale ma-teria previste dal nostro ordinamento giu-ridico. Contesta, inoltre, la presunta man-cata vigilanza operata dalla Banca d’Italianel caso dei recenti episodi di cattivaamministrazione di taluni istituti bancaririchiamati dai colleghi che lo hanno pre-ceduto.

Rocco PALESE, presidente, replicandoalle considerazioni svolte dal deputatoTancredi, osserva come la magistratura,nonostante la profonda inquietudine cheha attraversato ed ancora attraversa l’o-pinione pubblica anche a fronte dei dram-matici casi che hanno contrassegnato imomenti più difficili della crisi bancaria,non abbia tuttavia avviato alcuna signifi-cativa iniziativa volta ad accertare even-tuali responsabilità o specifiche violazionidi legge.

Bruno TABACCI (DeS-CD) invita il pre-sidente Palese a limitarsi a svolgere ilruolo di presidente, nel rispetto dei poterie soprattutto dei doveri istituzionali, e arestare nell’alveo di una discussione dicarattere legislativo.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Pesco 15.2.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sul-l’emendamento 15.3 a sua prima firma,nel premettere che scopo del MoVimento5 Stelle non è esprimere un giudizio sullamagistratura, precisa tuttavia come l’ado-zione di un provvedimento di amministra-zione straordinaria delle banche coinvoltesarebbe un utile strumento per evitare laprescrizione dei reati legati alla loro ge-stione.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Sibilia15.3 e Pesco 15.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), il-lustrando le finalità dell’emendamento15.5 a sua prima firma, chiarisce che la

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richiesta di aumentare da 3 a 5 annil’intervallo di tempo in cui gli espertiindipendenti non devono aver intrattenutorelazioni di affari, professionali o finan-ziarie con l’Emittente tali da compromet-terne l’indipendenza si basa su un’inda-gine svolta in Svezia dalla Banca centrale,dalla quale è emerso che tale periodo ditempo dovrebbe durare un anno in piùalla durata della legislatura, allo scopo dievitare potenziali conflitti di interesse: intale prospettiva il suo emendamenti in-tende quantomeno allungare la durata delpredetto cooling period.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Villarosa15.5 e 15.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel-l’intervenire sull’emendamento 15.7 a suaprima firma, lamenta il mancato inter-vento in audizione, nonostante la reiteratarichiesta della Commissione Finanze, delcomitato di sorveglianza della BCE, riba-dendo la necessità di una maggiore tra-sparenza e rilevando come il parereespresso dalla stessa BCE sul decreto-leggein esame non sia mai stato trasmessoformalmente al Parlamento.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Villarosa15.7 e 15.8.

Paolo PETRINI (PD), relatore per la VICommissione, esprime parere contrario sututte le proposte emendative riferite agliarticoli da 16 a 27.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello delrelatore.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Pesco 16.1.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sul-l’emendamento 16.2 a sua prima firma,evidenzia come esso sia volto, da unaparte, a precisare l’ambito dei chiarimentie delle integrazioni circa l’intervento di

rafforzamento richiesto dalla banca alloStato, e, dall’altro a fissare i termini entrocui l’Emittente è tenuto a rispondere allerichieste di chiarimenti, onde evitare chela sospensione a tempo indeterminato delpredetto termine possa determinare unaggravamento della situazione finanziariadella banca interessata.

Le Commissioni respingono l’emenda-mento Sibilia 16.2.

Filippo BUSIN (LNA), intervenendosull’emendamento 16.3 a sua prima firma,osserva come la tutela del risparmio nondovrebbe essere attuata solo attraversoprovvedimenti estemporanei, bensì rispon-dendo alla domanda di giustizia dei ri-sparmiatori. Nel ricordare che gli ammi-nistratori delle banche percepiscono tal-volta compensi sproporzionati e sproposi-tati, fa presente che sarebbe utilericonoscere una responsabilità aggiuntivanei confronti degli amministratori del set-tore bancario che spesso, a causa dellalentezza della giustizia, sono riusciti amettere al riparo i propri patrimoni per-sonali. Chiede pertanto il rafforzamentodelle norme a tutela dei risparmiatori.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Busin16.3, 16.4, 17.1, Alberti 17.2, Busin 17.3 e17.4 e Villarosa 18.1.

Carlo SIBILIA (M5S) interviene sull’e-mendamento 18.2 a sua prima firma,esprimendo perplessità sulla deroga alladisciplina dell’articolo 2441 del codice ci-vile prevista dal comma 3 dell’articolo 18.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Sibilia18.2 e Pesco 18.3.

Daniele PESCO (M5S), intervenendosull’emendamento 19.1 a sua prima firma,chiede chiarimenti circa il fatto che l’ac-quisto, da parte del MEF, delle azionirinvenienti dall’applicazione delle misuredi ripartizione degli oneri derivanti dalla

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risoluzione bancaria, costituisca una merapossibilità, piuttosto che un obbligo.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco19.1, Busin 19.2, Pesco 19.3, 19.4, 19.5,19.6, 19.7 e 19.8, nonché Alberti 19.9.

Daniele PESCO (M5S), intervenendosull’articolo aggiuntivo 19.03 a sua primafirma, osserva come sarebbe utile preve-dere la possibilità di risarcire anche gliobbligazionisti subordinati delle quattrobanche poste in procedura di risoluzione anovembre 2015, oltre che gli obbligazio-nisti della Banca Monte dei Paschi, utiliz-zando il risparmio che il MEF realizzeràa seguito delle modifiche apportate dalSenato al meccanismo di risarcimento infavore gli obbligazionisti subordinati diMPS.

Le Commissioni respingono l’articoloaggiuntivo Pesco 19.03.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell’in-tervenire sull’articolo aggiuntivo 19.04 asua prima firma, osserva che sarebbeopportuno prevedere una gamma di stru-menti che consentano di omogeneizzare leopportunità per i risparmiatori, anche pergli obbligazionisti delle quattro bancheposte in liquidazione a fine 2015. In par-ticolare, nel sottolineare la necessità divarare strumenti innovativi, propone an-che l’emissione di un’obbligazione decen-nale che non preveda interessi, nonché ilricorso a strumenti quali i warrant.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Al-berto Giorgetti 19.04 e Carrescia 19.02.

Daniele PESCO (M5S), intervenendosull’articolo aggiuntivo 19.01 a sua primafirma, osserva come, per procedere alristoro degli obbligazionisti subordinati,nonché degli azionisti, delle quattro ban-che poste in procedura di risoluzione anovembre 2015, le società veicolo sorte inseguito all’applicazione dell’articolo 45 deldecreto legislativo 16 novembre 2015,

n. 180, che di tali istituti bancari riscuo-tono i crediti, potrebbero emettere stru-menti finanziari in modo tale da utiliz-zarne gli utili conseguiti per tale ristoro.Chiede inoltre chiarimenti al Governocirca il tasso di recupero di tali crediti.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Pe-sco 19.01 e Busin 19.05.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in-tervenendo sull’emendamento 20.1 a suaprima firma, chiede che vengano vietate levendite allo scoperto, come già accade inmolti Paesi europei e negli Stati Uniti,ricordando tra l’altro come, poco primadel passaggio dal Governo Berlusconi alGoverno Monti, sia stato realizzato unnumero cospicuo di vendite allo scopertosui nostri titoli di Stato, che hanno portatoad un’impennata dello spread, eviden-ziando in tal modo la pericolosità di taliprocedure. Nel ricordare che i grandihedge fund utilizzano tali strumenti per farscendere vertiginosamente il prezzo deglistrumenti finanziari e lucrare così sulleperdite delle nostre aziende, invita ad unariflessione sulla funzione antisociale dellevendite allo scoperto.

Maurizio BERNARDO, presidente, in-tervenendo sull’ordine dei lavori, nel sot-tolineare la delicatezza e l’importanzadelle questioni trattate nell’ambito delprovvedimento in esame, auspica che essepossano, in futuro, essere oggetto di di-scussione da parte della Commissione Fi-nanze, mediante un confronto che valo-rizzi l’apporto di tutti i gruppi. In talecontesto, in considerazione della ristret-tezza del tempo a disposizione per laconclusione dell’iter del decreto-legge insede referente, invita i deputati delle Com-missioni riunite a limitare i propri inter-venti a un intervento per gruppo su cia-scun emendamento.

Carlo SIBILIA (M5S), con riferimentoall’emendamento Villarosa 20.1, di cui ècofirmatario, sottolinea come esso abbia lafinalità di stabilire un presidio a tutela dei

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risparmiatori, imponendo alle banche ildivieto di effettuare vendite allo scoperto,laddove il MEF assuma partecipazioninelle banche stesse. Nel ricordare che ildirettore generale di Unicredit, nel corsodell’audizione svolta in Commissione Fi-nanze, ha evidenziato che le operazioniallo scoperto hanno costituito, in occa-sione dell’aumento di capitale, per 8 mi-liardi, realizzato da Unicredit nel 2012, lostrumento per operazioni speculativemolto dannose per il Paese, auspica che ilGoverno intervenga nel senso propostodall’emendamento.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Villarosa20.1, Sibilia 20.2 e Pesco 20.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suoemendamento 20.4, il quale intende evi-tare che gli istituti bancari utilizzino lostrumento delle DTA a fini speculativi,svalutando eccessivamente i propri creditiin sofferenza e vendendoli a società col-legate ai predetti istituti a prezzi moltoinferiori al loro valore nominale. Nel sot-tolineare come tale meccanismo si traducain un drenaggio di risorse in danno del-l’Erario, mediante l’utilizzo dello stru-mento tributario dei crediti di imposta,evidenzia la necessità di fissare dei palettiche impediscano alle banche tale gestionespeculativa degli NPL.

In tale contesto il suo emendamento20.4 è volto a stabilire dei limiti percen-tuali da applicare nell’ambito delle venditedei credit deteriorati. Al riguardo, eviden-zia come il mercato del credito sia attual-mente gestito da pochi gruppi che effet-tuano operazioni speculative concordandotra di loro il prezzo da applicare allesofferenze bancarie e così realizzando ac-quisti di blocchi di crediti ingenti perprezzi molto inferiori al loro valore reale.Al fine di contrastare tali pratiche dannosela lettera c) del suo emendamento 20.4stabilisce che non è permesso inserirenelle vendite in blocco dei predetti creditiposizioni per le quali la banca non abbiaposto in atto un tentativo di transazionecon la parte debitrice, proprio al fine di

ridurre al minimo le perdite e utilizzandola riduzione del valore dei crediti a favore,almeno in prima istanza, della banca edella parte debitrice.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco20.4, Alberti 20.5 e Sibilia 20.6.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suoemendamento 20.7, volto a introdurre laprevisione in base alla quale, a seguitodell’assunzione della partecipazione nellabanca da parte del MEF, conseguente allasottoscrizione o all’acquisto di azioni, èvietata la vendita dei crediti deteriorati perun valore inferiore al 50 per cento delvalore di mercato della garanzia del cre-dito.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco20.7, Mazziotti Di Celso 20.8 e 20.9, Sibilia20.10 e Alberti 20.11.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustragli emendamenti 21.1 e 21.3 a sua primafirma, i quali sostituiscono l’articolo 21 deldecreto-legge, recante misure in materia dibanche costituite in forma di società co-operativa che intendono fare ricorso alleoperazioni di ricapitalizzazione previstedal provvedimento. In particolare sottoli-nea come le predette proposte emendativesiano volte a consentire alle banche coo-perative l’emissione di azioni di finanzia-mento previste dall’articolo 2526 del co-dice civile riservate alla sottoscrizione delMEF, prevedendo altresì a favore del Mi-nistero il diritto di designare componentidegli organi amministrativi e di controlloin misura proporzionale alla quota dicapitale sottoscritta.

Con particolare riferimento all’emen-damento 21.1, evidenzia come esso, alcomma 3, preveda la proroga del termineper l’adeguamento a quanto stabilito dal-l’articolo 29 del TUB in materia di tra-sformazione delle banche popolari in so-cietà per azioni. Al riguardo, rileva, infatti,la necessità di intervenire attraverso unaproroga di tale termine, posto che la

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questione è attualmente all’esame dellaCorte Costituzionale, a seguito di rimes-sione da parte del Consiglio di Stato per iprofili di parziale incostituzionalità legatialla possibilità di rinviare o sospenderesine die il diritto al rimborso delle quotenel caso di recesso nel momento dellatrasformazione in S.p.A.

Inoltre il comma 4 dell’emendamento21.1, prevede che l’obbligo di trasforma-zione in società per azioni per le banchepopolari non quotate in mercati regola-mentati scatti solo laddove l’attivo dellepredette banche superi i 30 miliardi dieuro. Con riguardo alla medesima que-stione, rileva infatti come il limite di 8miliardi non trovi alcun fondamento nor-mativo nell’ordinamento.

Nel sottolineare l’urgenza delle que-stioni affrontate dai suoi emendamenti,auspica che su di esse il Governo inter-venga quanto prima.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA,con riferimento alle considerazioni deldeputato Alberto Giorgetti, sottolineacome il Governo, al fine di stabilire iltermine entro il quale il diritto al rim-borso delle azioni nel caso di recesso delsocio possa subire delle limitazioni, sia inattesa della decisione della Corte Costitu-zionale, la quale è stata investita dellaquestione da parte del Consiglio di Stato.A tale proposito ricorda come l’Esecutivoabbia espresso parere favorevole al Senatosu un ordine del giorno in base al qualeassume l’impegno a fissare il predettotermine non appena la Corte Costituzio-nale si sarà pronunciata.

In relazione alle deroghe al principiodel voto capitario previsto dalle normesulle banche popolari, ribadisce la volontàdel Governo di inserire una norma checonsenta, a seguito dell’ingresso delloStato nell’azionariato delle banche stesse,una gestione efficace di tale partecipazioneazionaria.

Con particolare riferimento alla que-stione della fissazione della soglia di 8miliardi di euro di attivo, oltre la quale lebanche popolari hanno l’obbligo di tra-

sformazione in società per azioni, ribadi-sce come la stessa trovi il proprio fonda-mento in una norma di legge.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli identici emendamentiAlberto Giorgetti 21.1 e Fassina 21.2, gliidentici emendamenti Alberto Giorgetti21.3 e Fassina 21.4, nonché gli emenda-menti Villarosa 21.5, Alberto Giorgetti 21.6e 21.7, Villarosa 22.1 e Mazziotti Di Celso22.2.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustral’emendamento Fabrizio Di Stefano 22.3,di cui è cofirmatario, volto a porre rime-dio alla disparità di trattamento attuatadal Governo tra i risparmiatori titolaridelle obbligazioni subordinate delle quat-tro banche sottoposte a procedura di ri-soluzione e gli obbligazionisti del Montedei Paschi di Siena. Nel sottolineare cometale questione rivesta una fondamentaleimportanza, ne sottolinea altresì i profilidi rilevanza costituzionale, con particolareriferimento al principio di uguaglianzaformale e sostanziale dei cittadini previstodall’articolo 3 e al principio di tutela delrisparmio stabilito dall’articolo 47 dellaCostituzione. In tale quadro ricorda comei risparmiatori delle richiamate quattrobanche abbiano subito l’azzeramento delvalore delle proprie obbligazioni e, solo aseguito dell’attuazione della procedura dirisoluzione, abbiano avuto accesso al si-stema del rimborso forfetario dell’80 percento del valore dei propri titoli. In talequadro sottolinea la rilevanza dell’emen-damento Fabrizio Di Stefano 22.3, volto asanare la grave ingiustizia posta in esserenei confronti dei predetti risparmiatori.

Nel dichiararsi consapevole delle diffi-coltà connesse alla ristrettezza dei tempiper l’approvazione del decreto-legge inesame, ribadisce tuttavia la necessità di unintervento del Governo in tal senso, inconsiderazione della perdita di fiducia checolpisce i cittadini di fronte a situazioni dievidenti disparità di trattamento.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA,con riferimento alle considerazioni del

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deputato Laffranco, giudica innanzituttosbagliato partire dal presupposto che levicende relative alle quattro banche postein risoluzione e al Monte dei Paschi diSiena potessero essere trattate attraversostrumenti analoghi. Ricorda infatti che gliistituti Banca Marche, Banca Popolaredell’Etruria e del Lazio, Cassa di Rispar-mio di Ferrara e CariChieti erano in statodi dissesto e per tale motivo, in base allanormativa dell’Unione europea, sono stateoggetto di procedura di risoluzione, men-tre per MPS, che presenta un livello dipatrimonializzazione elevata, è possibileattuare misure di natura diversa.

Con riguardo alla disparità di tratta-mento che sarebbe stata attuata nei con-fronti dei risparmiatori nell’ambito delledue vicende richiamate, sottolinea inoltrecome gli obbligazionisti delle quattro ban-che abbiano avuto accesso al rimborsoforfetario dell’80 per cento previsto daldecreto-legge n. 59 del 2016, il quale nonè invece previsto per i risparmiatori pos-sessori di titoli emessi dal Monte deiPaschi di Siena.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) os-serva che le differenze tra le quattrobanche poste in risoluzione e il Monte deiPaschi di Siena, rilevate anche dalla Bancad’Italia nel corso della sua audizione, sonosemplicemente dovute al ritardo con ilquale si è intervenuti a proposito delleprime.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti FabrizioDi Stefano 22.3, gli articoli aggiuntivi Vil-larosa 22.01, Paglia 22.02 e 22.03, AlbertoGiorgetti 22.04 e 22.05, nonché gli emen-damenti Villarosa 23.1, Paglia 23.2, Alberti23.3, Busin 23.4 e 23.5, Pesco 23.6, Paglia23.7, gli articoli aggiuntivi Busin 23.01 e23.02, Giorgia Meloni 23.03 e 23.04, gliemendamenti Busin 23-bis.1, 23-bis.2, 23-bis.3 e l’articolo aggiuntivo Busin 23-bis.01.

Daniele PESCO (M5S) ritira l’emenda-mento 24-bis.1 a sua prima firma, mani-festando la volontà di evitare che l’intro-

duzione dell’educazione finanziaria possacostituire un alibi per la diffusione pressoil pubblico di strumenti finanziari perico-losi.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, l’emendamento Paglia 24-bis.2, gli articoli aggiuntivi Busin 24-bis.01,24-bis.02, 24-bis.04, 24-bis.03, Paglia 25.01e 25.02, nonché l’emendamento Paglia 26-bis.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra l’emen-damento 26-bis.2 a sua prima firma, ilquale è volto a prevedere l’emissione distrumenti finanziari warrant da attribuireagli azionisti delle quattro banche poste inrisoluzione, per consentire una forma diristoro anche a tali soggetti, che hannototalmente perso i loro investimenti.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco26-bis.2 e 26-bis.3.

Daniele PESCO (M5S) raccomandal’approvazione dell’emendamento 26-bis.3a sua prima firma, volto ad ampliare laplatea degli aventi diritto al risarcimentoprevisto dalla legge per gli obbligazionistidelle quattro banche poste in risoluzione.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Pesco26-bis.4 e 26-bis.5.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in-tervenendo in relazione all’emendamento26-bis.6 a sua prima firma, ricorda larecente approvazione, da parte della Com-missione Finanze, con il parere favorevoledel Governo di una risoluzione con laquale si prevedeva l’ampliamento dellaplatea degli aventi diritto al risarcimentoprevisto dalla legge per gli obbligazionistidelle quattro banche poste in risoluzione,rilevando come le previsioni introdotte dalSenato in materia non realizzino l’impe-gno assunto dall’Esecutivo stesso con lapredetta risoluzione.

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Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAsegnala che detta platea ha già subito unampliamento nel corso dell’esame presso ilSenato. Al riguardo osserva che l’esistenzadi un atto tra vivi a titolo gratuito puòritenersi plausibile tra parenti di secondogrado, ovvero tra fratelli, mentre potrebbenascondere un altro tipo di transazionequando viene posto in essere da altrisoggetti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) se-gnala che questo tipo di obiezioni nonerano state avanzate quando fu discussa larisoluzione sopra menzionata. Chiede inol-tre come debba essere considerata la di-visione dei beni effettuata in caso di di-vorzio.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAosserva che la divisione dei beni in caso didivorzio non è un atto a titolo gratuito ecostituisce comunque una forma di rego-lazione tra le parti dei loro rapporti fi-nanziari.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S)chiede quale sia la funzione di una riso-luzione approvata dal Parlamento se ilGoverno non tiene conto delle sue indi-cazioni.

Maurizio BERNARDO, presidente, fapresente che ci sarà la possibilità di in-serire quanto stabilito nella risoluzione inaltri atti normativi.

Carlo SIBILIA (M5S), pur compren-dendo la difficoltà di modificare il prov-vedimento in questo momento, osservacome la questione del rispetto delle deli-berazioni parlamentari non possa essereliquidata con leggerezza e come il conte-nuto della risoluzione avrebbe potuto es-sere riversato in un emendamento daapprovare nel corso dell’esame presso ilSenato.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli emendamenti Villarosa26-bis.6 e Paglia 26-bis.7.

Maino MARCHI (PD) chiede che l’e-mendamento Donati 26-bis.11 sia conside-rato respinto per l’esame in Assemblea.

Maurizio BERNARDO, presidente, av-verte che l’emendamento Donati 26-bis.11si intende respinto per l’esame in Assem-blea.

Daniele PESCO (M5S) ritira il proprioemendamento 26-bis.8.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, l’emendamento GianlucaPini 26-bis.13, l’articolo aggiuntivo Villa-rosa 26-bis.03, gli identici articoli aggiun-tivi Busin 26-bis.04 e Fassina 26-bis.05, gliarticoli aggiuntivi Brunetta 26-ter.01, Bu-sin 26-ter.03 e 26-ter.04, Pesco 26-ter.05.

Filippo BUSIN (LNA), illustrando l’ar-ticolo aggiuntivo 26-ter.08 a sua primafirma, ricorda l’esistenza di risparmiatorimolto meno fortunati di quelli di MPS,rappresentati dagli azionisti delle banchepopolari venete, che non hanno avutoalcuna forma di risarcimento a seguito delsostanziale azzeramento dei loro investi-menti, e che inoltre hanno dovuto pagarel’imposta di bollo sulle predette azioni inbase a valori assolutamente non corri-spondenti a quelli reali.

Maurizio BERNARDO, presidente, av-verte che i deputati Alberto Giorgetti eLaffranco hanno sottoscritto l’articolo ag-giuntivo Busin 26-ter.08.

Le Commissioni respingono l’articoloaggiuntivo Busin 26-ter.08.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) racco-manda l’approvazione dell’articolo aggiun-tivo 26-ter.09 a sua prima firma, diretto adestendere il ricorso al Fondo di cui all’ar-ticolo 24 a tutti i casi di crisi bancaria.

Le Commissioni respingono, con di-stinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Al-berto Giorgetti 26-ter.09, Fassina 26-ter.010, Paglia 26-ter.011, Fassina 26-ter.012, Villarosa 26-ter.016, gli emenda-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 20 — Commissioni riunite V e VI

menti Villarosa 27.1 e Alberti 27.2, nonchégli articoli aggiuntivi Palese 27.01, 27.02,27.03, 27.04 e 27.05.

Maurizio BERNARDO, presidente, av-verte che sono pervenuti i pareri delComitato per la legislazione, nonché delleCommissioni Affari costituzionali e Cul-tura, mentre le altre Commissioni compe-tenti in sede consultiva non hanno rite-nuto di esprimere il proprio parere sulprovvedimento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel pre-annunciare il voto contrario del propriogruppo sul provvedimento, sottolinea comeil presente decreto-legge presenti diversecarenze che potevano essere colmate nelcorso dell’esame parlamentare, come di-mostrano dagli interventi non ostruzioni-stici svolti dalle opposizioni. Tra le diverselacune menziona quella a suo avviso piùrilevante, ossia la mancata istituzione diuna Commissione parlamentare di inchie-sta incaricata di approfondire le vicendeche hanno condotto ai dissesti bancari,nonché le responsabilità del management.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come ilsuo gruppo abbia consentito di discuterepiù di cento emendamento in tre ore, conun atteggiamento pienamente responsabilee comunque non ostruzionistico. Si di-chiara non soddisfatto per il modo diprocedere della maggioranza, che non haconsentito alla Camera dei deputati difornire il proprio contributo nell’elabora-zione del provvedimento. Auspica pertantoche, con successivi provvedimenti, si possaintervenire sui numerosi profili non risoltidal presente decreto-legge, come modifi-cato dal Senato, quali ad esempio quellirelativi all’istituzione di una Commissioneparlamentare di inchiesta sul settore ban-cario.

Filippo BUSIN (LNA), concordando conquanto evidenziato dal collega Sibilia,

esprime il suo rammarico per il modo diprocedere della maggioranza, che ritienenon rispettoso del Parlamento, ove si con-sideri l’importanza del provvedimento inoggetto.

Michele PELILLO (PD), come già sot-tolineato nel corso dell’esame preliminare,evidenzia che anche la maggioranzaavrebbe voluto intervenire nel merito delprovvedimento, data la sua importanza,ma vi ha dovuto rinunciare in considera-zione dei ristretti tempi a disposizione, chenon hanno comunque impedito lo svolgi-mento di un dibattito costruttivo, al qualehanno contribuito anche i rappresentatidell’opposizione, di cui apprezza l’atteg-giamento non ostruzionistico.

Ritiene che il provvedimento vada nellagiusta direzione e che sia stato miglioratonel corso dell’esame da parte del Senato,pur auspicando ulteriori futuri interventinormativi, volti a completare la disciplinain oggetto.

Preannuncia, quindi, il voto favorevolesul provvedimento da parte del gruppo delPD.

Maurizio BERNARDO, presidente, con-divide le considerazioni espresse dal de-putato Pelillo e ritiene che alcune dellequestioni sollevate dai gruppi di opposi-zione potranno essere affrontate attra-verso ulteriori interventi in materia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAdeposita agli atti delle Commissioni larelazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17,comma 8, della legge n. 196 del 2009, sultesto del provvedimento trasmesso dal Se-nato (vedi allegato 2).

Le Commissioni deliberano di conferireil mandato ai relatori, Pilozzi e Petrini, ariferire in senso favorevole all’Assembleasul provvedimento in esame. Deliberanoaltresì di chiedere l’autorizzazione a rife-rire oralmente.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 21 — Commissioni riunite V e VI

Maurizio BERNARDO, presidente, av-verte che le Presidenze si riservano didesignare i componenti del Comitato deinove sulla base delle indicazioni deigruppi.

Avverte quindi che il gruppo M5S hanominato, quale relatore di minoranza, ildeputato Sibilia.

La seduta termina alle 19.25.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 22 — Commissioni riunite V e VI

ALLEGATO 1

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmionel settore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Premettere il seguente:

ART. 01. – (Separazione dei modellibancari). – 1. Nelle more del riordino delladisciplina bancaria e finanziaria attuata insede europea in vista del completamentodell’unione bancaria di cui agli articoli 114e 127, paragrafo 6, del trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea (TFUE) eal fine di tutelare le attività finanziarie dideposito e di credito inerenti l’economiareale e di differenziare tali attività daquelle legate all’investimento e alla specu-lazione sui mercati finanziari nazionali einternazionali, è stabilita la separazionetra le banche commerciali e le banched’affari e il divieto per le banche cheeffettuano la raccolta di depositi o di altrifondi con obbligo di restituzione di svol-gere attività legate alla negoziazione divalori mobiliari in genere.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Banca d’Italia e Com-missione nazionale per le società e laborsa, emana, entro 12 mesi dall’entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti recanti norme per l’attuazionedelle disposizioni del comma precedente alfine di:

a) prevedere il divieto per le banchecommerciali, ovvero le banche che effet-tuano la raccolta di depositi tra il pub-blico, di effettuare attività legate alla ne-goziazione e all’intermediazione dei valorimobiliari, stabilendo la separazione tra lefunzioni delle banche commerciali e dellebanche d’affari;

b) prevedere il divieto per le banchecommerciali di detenere partecipazioni odi stabilire accordi di collaborazione com-merciale di qualsiasi natura con i seguentisoggetti: le banche d’affari, le banche d’in-vestimento, le società di intermediazionemobiliare e in generale le società finan-ziarie che effettuano la raccolta di deposititra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappre-sentanti, i direttori, i soci di riferimento egli impiegati delle banche d’affari, dellebanche d’investimento, delle società di in-termediazione mobiliare e in generaledelle società finanziarie che non effet-tuano la raccolta di depositi tra il pubblicodi ricoprire cariche direttive e di detenereposizioni di controllo nelle banche com-merciali;

d) prevedere un congruo periodo,comunque non superiore a due anni dalladata di emanazione del primo decretolegislativo di cui all’alinea, durante il qualele banche possono risolvere le incompati-bilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamentofiscale tra le banche commerciali e lebanche d’affari al fine di favorire le prime,tenuto conto della loro attività a sostegnodell’economia reale e in particolar modoin favore delle piccole e medie imprese.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica e leamministrazioni interessate provvedonoalla sua attuazione con le risorse umane,

Lunedì 13 febbraio 2017 — 23 — Commissioni riunite V e VI

strumentali e finanziari disponibili a legi-slazione vigente.

01. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Si-monetti.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere leparole: a cinque anni o.

2. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La concessione della garanzia di cuiall’articolo 1 è condizionata alla trasmis-sione al Ministero dell’economia e dellefinanze e alla Banca d’Italia, in deroga allanormativa vigente, dell’elenco dei debitoriinsolventi per un ammontare pari o su-periore a 100.000 euro, delle banche e deigruppi bancari italiani che richiedono ilsostegno, nonché dei consulenti strategici,finanziari e legali operanti nelle medesimebanche e dei compensi dagli stessi perce-piti. I predetti elenchi devono essere resipubblici tramite pubblicazione sui siti isti-tuzionali del Ministero dell’economia edelle finanze e della Banca d’Italia.

4. 1. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La garanzia di cui all’articolo 1può essere concessa a favore di una so-cietà veicolo partecipata dalla banca conuna quota di almeno il 48 per cento delcapitale azionario al verificarsi dei se-guenti presupposti:

a) alla società veicolo deve essereceduto l’intero pacchetto di crediti in sof-ferenza esistente in bilancio della banca al31 dicembre dell’anno precedente;

b) il prezzo di cessione deve esserevalidato da Banca Italia e non può co-

munque essere superiore al 70 per centodel valore medio ponderato di recupero in5 anni per tale tipologia di credito;

c) l’importo massimo di emissione econsistenza di obbligazioni con garanziapubblica da parte delle società veicolo dicui al presente comma deve costantementenon superare il 50 per cento del propriopatrimonio netto;

d) la società veicolo non può averedebiti superiori al 75 per cento del propriopatrimonio netto in bilancio fintanto chele garanzie pubbliche sulle proprie obbli-gazioni non si siano estinte;

e) la banca può cedere quote azio-narie della società veicolo solo attraversocollocamento e quotazione in un mercatoregolamentato favorendo l’azionariato dif-fuso;

f) la banca contestualmente alla ces-sione dei crediti può conferire alla societàveicolo quote DTA iscritte nel propriobilancio.

4. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La concessione della garanzia èsubordinata all’assunzione da parte del-l’Autorità competente del provvedimentodi amministrazione straordinaria dispostoai sensi dell’articolo 70 e seguenti delTesto unico delle leggi in materia bancariae creditizia di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385.1 commissari sononominati tra i magistrati ordinari, ammi-nistrativi e contabili e gli appartenenti alcorpo della Guardia di Finanza sulla basedi una graduatoria valutativa espressionedelle competenze in materia bancaria efinanziaria. I commissari entro 6 mesidalla nomina devono comunicare all’Au-torità competente ed alle competenti com-missioni di Camera e Senato una relazionedalla quale si evinca la situazione patri-moniale e contabile della banca, i criteri divalutazione delle sofferenze, i beneficiaridei crediti superiori a 300 mila euro, ilprospetto informativo, le condizioni con-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 24 — Commissioni riunite V e VI

trattuali ed il responsabile del procedi-mento. L’amministrazione straordinariadeve garantire una gestione interna dellesofferenze.

4. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per ricorrere agli interventi pre-visti dagli articoli 1 e 13 del presentedecreto-legge, le banche e gli ente-pontenon possono distribuire utili e dividendiper un periodo di cinque anni, devonoadottare le iniziative necessarie a fissareun tetto ai compensi di manager e dirigentidei medesimi istituti, in ogni caso nonsuperiore a quello fissato per gli incarichidirigenziali nella pubblica amministra-zione, e a cancellare la corresponsione dibonus e premi di produzione concessi aqualunque titolo, oltre a prevedere il di-vieto per gli amministratori che risultanoresponsabili di condotte illecite o anchesolo di pratiche commerciali scorrette dicontinuare a ricoprire incarichi nei me-desimi istituti.

4. 4. Giorgia Meloni, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La concessione della garanzia èsubordinata all’assunzione da parte del-l’Autorità competente del provvedimentodi amministrazione straordinaria dispostoai sensi dell’articolo 70 e seguenti delTesto unico delle leggi in materia bancariae creditizia di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385.

4. 5. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

ART. 5.

Al comma 3, sopprimere le parole: condurata superiore ai tre anni.

5. 1. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa.

ART. 6.

Al comma 6, dopo le parole: Bancad’Italia aggiungere le seguenti: e previoparere delle competenti commissioni par-lamentari.

6. 2. Villarosa, Alberti, Pesco, Sibilia.

Al comma 6, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

6. 3. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: conmodalità che assicurano la rapidità e lariservatezza della comunicazione con leseguenti: mediante invio della comunica-zione a mezzo fax e a mezzo posta elet-tronica certificata con modalità indivi-duate dallo stesso Dipartimento del Te-soro.

7. 1. Villarosa, Alberti, Pesco, Sibilia.

Al comma 5, sostituire le parole da: Neicasi previsti fino a: la banca è tenuta conle seguenti: In tutti i casi in cui lo Statoconceda la garanzia su strumenti finan-ziari di debito emessi da banche italiane aisensi degli articoli precedenti, la bancarichiedente è tenuta.

7. 2. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco.

Al comma 5, sostituire le parole: 500milioni con le seguenti: 300 milioni.

7. 3. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Al comma 6, dopo le parole: bancarichiedente aggiungere le seguenti: deveridurre le spese ed i compensi per gli

Lunedì 13 febbraio 2017 — 25 — Commissioni riunite V e VI

organi di amministrazione e controllo, peri dirigenti ed i quadri direttivi del 30 percento e.

7. 4. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) distribuire bonus monetari estock options agli organi di amministra-zione e controllo, al direttore generale edagli alti dirigenti, nonché non può preve-dere meccanismi di remunerazione ed in-centivazione a favore del personale dipen-dente e dei promotori finanziari dellabanca stessa. In caso di inosservanza delledisposizioni di cui alla presente lettera siapplica al beneficiario del premio o dellasomma una sanzione amministrativa pe-cuniaria pari al valore complessivo delpremio o della somma ricevuta che verràversata al Fondo di cui all’articolo 24.

7. 5. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

d-bis) qualsiasi banca beneficiaria diaiuti di Stato sotto forma di misure diricapitalizzazione o di sostegno con garan-zia pubblica su emissione obbligazioni,deve limitare la retribuzione del personale,compresi i membri del consiglio di ammi-nistrazione e gli alti dirigenti. La limita-zione della retribuzione complessiva deveincludere tutte le eventuali componentifisse e variabili e le pensioni in linea congli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva deisingoli non deve essere superiore a 10volte il salario medio dei dipendenti dellabanca beneficiaria. La banca non deveversare indennità di licenziamento supe-riori a quanto richiesto per legge o percontratto Le restrizioni in materia di re-tribuzione devono applicarsi fino aquando la banca ha rimborsato gli aiuti diStato.

7. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

d-bis) investire in strumenti finan-ziari speculativi.

7. 7. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 8.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: all’erario aggiungere le seguenti:entro trentasei mesi.

8. 1. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui la banca nonrisulti in grado di ottemperare al piano diristrutturazione di cui al comma 3 ilMinistero dell’economia e delle finanze èautorizzato ad assumere uno o più decretial fine di procedere alla nazionalizzazionedella medesima banca e disciplinare iltrasferimento delle relative azioni.

Conseguentemente:

all’articolo 27, dopo il comma 5, ag-giungere i seguenti:

5-bis. All’articolo 1 della legge 28 di-cembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commida 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti:« ai commi 65 e 66 ».

5-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successiveintegrazione e modificazioni, il primo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Gli inte-ressi passivi sostenuti dai soggetti indicatinel primo periodo del comma 5, sonodeducibili dalla base imponibile della pre-detta imposta nei limiti dell’82 per centodel loro ammontare ».

5-quater. Al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Gliinteressi passivi concorrono alla forma-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 26 — Commissioni riunite V e VI

zione del valore della produzione nellamisura dell’82 per cento del loro ammon-tare. »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misuradell’82 per cento ».

5-quinquies. In deroga all’articolo 3della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-sposizioni di cui ai commi da 1 a 3 siapplicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

5-sexies. Gli eventuali dividendi annualidella Banca d’Italia, a valere sugli utilinetti, per un importo non superiore al 4per cento delle riserve complessive sonodestinati alle finalità di cui al presentecomma.

5-septies. Sopprimere il comma 3, del-l’articolo 4, del decreto-legge 30 novembre2013, n. 133, convertito in legge, con mo-dificazioni, dall’articolo, comma 1, L. 29gennaio 2014, n. 5.

5-octies. Ai fini del contemperamentodelle esigenze di razionalizzazione e ridi-mensionamento delle spese per consumiintermedi e per l’acquisto di beni, servizie forniture prodotti dai produttori markete delle esigenze di efficientamento deiservizi pubblici, anche prevedendo indicidi rideterminazione delle spese delle am-ministrazioni pubbliche e nuove metodo-logie per l’istituzione di tetti di spesa, adecorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge, per l’acquisizione dibeni, servizi, prodotti, lavori e opere, leamministrazioni pubbliche e le societàinserite nel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione, come in-dividuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ri-corrono esclusivamente ai sistemi di ac-quisto centralizzati messe a disposizioneda Consip S.pA. e dalle centrali di com-mittenza regionali. A decorrere dall’anno2016 i corrispettivi indicati nelle conven-zioni e accordi quadro messi a disposi-zione da Consip Spa e dalle centrali dicommittenza regionali sono ridotti del 30

per cento rispetto a quelli in corso al 31dicembre 2015 o, in ogni caso, nella mag-giore misura corrispondente al consegui-mento di risparmi di spesa non inferiori a2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alpresente comma sono tenuti a specificarenel rendiconto dell’esercizio finanziario diciascun anno l’ammontare delle spese ef-fettuate avvalendosi dei sistemi di acquistocentralizzati nonché l’ammontare dellespese effettuate ai sensi del sesto periodo.Al fine di conseguire i risparmi di spesa dicui al presente punto, entro il 30 giugno diogni anno, tutti gli enti di cui al primoperiodo, definiscono e inviano alla societàConsip spa l’elenco dei beni, servizi, pro-dotti e forniture di cui necessitano perl’espletamento delle proprie funzioni isti-tuzionali e per lo svolgimento di ogni altraattività. I comuni e le province provvedonoalla trasmissione di tale elenco rispettiva-mente tramite l’Associazione nazionale co-muni italiani (ANCI) e l’Unione delle pro-vince d’Italia (UPI). Entro il 30 novembredi ogni anno, a partire dal 2017, la societàConsip spa individua e aggiorna, ove ne-cessario, mediante un sistema dibenchmarking, il rapporto di qualità eprezzo in relazione alle tipologie di beni,servizi e forniture indicate negli elenchi dicui al quarto periodo.

5-nonies. Al di fuori delle modalità diapprovvigionamento del comma 5-octies,gli enti di cui al citato comma, possonostipulare contratti di acquisto a condizioneche i corrispettivi applicati siano inferioriai corrispettivi indicati nelle convenzioni eaccordi quadro messi a disposizione daConsip Spa e dalle centrali di committenzaregionali.

8. 2. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 9.

Al comma 1, aggiungere, infine, il se-guente periodo: Le competenti Commis-sioni parlamentari devono, altresì, esseretempestivamente informate di eventuali

Lunedì 13 febbraio 2017 — 27 — Commissioni riunite V e VI

rilievi o note inviate dalla Commissioneeuropea in tale ambito.

9. 1. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 12.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Agevolazioni surroga mutui in sofferenzaattraverso trasferibilità DTA).

1. Fino al 31 dicembre 2018 in caso disurroga di mutuo, apertura di credito odaltri contratti di finanziamento in seguitoad una transazione tra debitore, istitutobancario surrogante ed istituto bancariosurrogato per crediti iscritti a sofferenza,è concessa la facoltà di trasferire dalsurrogato al surrogante contestualmente alcontratto di finanziamento, DTA per unimporto forfetario pari al 30 per centodella svalutazione applicata al credito insofferenza surrogato, anche non infra-gruppo in deroga all’articolo 43-ter deldecreto del Presidente della Repubblican. 602 del 29 settembre 1973 e successivemodificazioni.

12. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere in fine le se-guenti parole: , in attuazione dell’articolo47 Cost.

13. 1. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Tali disposizioni si ap-plicano anche a quelle banche di cui aldecreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183per le quali non sussistevano i presupposti

dello stato d’insolvenza all’atto dell’avviodella risoluzione.

13. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Gior-getti, Sandra Savino, Brunetta, Giaco-moni, Laffranco, Milanato, Prestigia-como, Palmizio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L’intervento dello Stato ai sensidel presente Capo II è condizionato allatrasmissione al Ministero e all’Autoritàcompetente, in deroga alla normativa vi-gente, dell’elenco dei debitori insolventiper un ammontare pari o superiore a100.000 euro, delle banche e dei gruppibancari italiani che richiedono il sostegno,nonché dei consulenti strategici, finanziarie legali operanti nelle medesime banche edei compensi dagli stessi percepiti. I pre-detti elenchi devono essere resi pubblicitramite pubblicazione sui siti istituzionalidel Ministero e dell’Autorità competente.

13. 3. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 14.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole: ed in ogni caso dovràfornire evidenze degli importi di rischiorelative alle controparti insolventi nonchéulteriori evenienze delle principali opera-zioni effettuate dalla banca richiedente ilsostengo pubblico che hanno determinatoil fabbisogno di capitale.

14. 1. Fabrizio Di Stefano, Alberto Gior-getti, Sandra Savino, Brunetta, Giaco-moni, Laffranco, Milanato, Prestigia-como, Palmizio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L’intervento pubblico è subordi-nato all’assunzione da parte dell’Autoritàcompetente del provvedimento di ammi-nistrazione straordinaria disposto ai sensidell’articolo 70 e seguenti del Testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditiziadi cui al decreto legislativo 1o settembre1993, n. 385. I commissari sono nominatitra i magistrati ordinari, amministrativi e

Lunedì 13 febbraio 2017 — 28 — Commissioni riunite V e VI

contabili e gli appartenenti al corpo dellaGuardia di Finanza sulla base di unagraduatoria valutativa espressione dellecompetenze in materia bancaria e finan-ziaria. I commissari entro 6 mesi dallanomina devono comunicare all’Autoritàcompetente ed alle competenti commis-sioni di Camera e Senato una relazionedalla quale si evinca la situazione patri-moniale e contabile della banca, i criteri divalutazione delle sofferenze, i beneficiaridei crediti superiori a 300 mila euro, ilprospetto informativo, le condizioni con-trattuali ed il responsabile del procedi-mento. L’amministrazione straordinariadeve garantire una gestione interna dellesofferenze.

14. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L’intervento pubblico è subordi-nato all’assunzione da parte dell’Autoritàcompetente del provvedimento di ammi-nistrazione straordinaria disposto ai sensidell’articolo 70 e seguenti del Testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditiziadi cui al decreto legislativo 1o settembre1993, n. 385.

14. 3. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

ART. 15.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiun-gere la seguente:

f-bis) l’elenco dei debitori insolventidell’Emittente per un ammontare pari osuperiore a 100.000 euro, nonché dei con-sulenti strategici, finanziari e legali ope-ranti nell’Emittente stessa e dei compensidagli stessi percepiti. I predetti elenchidevono essere resi pubblici tramite pub-blicazione sui siti istituzionali del Mini-stero e dell’Autorità competente.

15. 1. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguentecomma:

2-bis) Le asseverazioni degli espertiindipendenti di cui al comma 2 possonoessere oggetto di valutazione da parte dellaBanca d’Italia al fine di consentire alloStato di non doverle accettare in modoautomatico.

15. 2. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con regolamento congiunto, daadottare entro 60 giorni dalla entrata invigore della legge di conversione del pre-sento decreto, Banca d’Italia e Consobindividuano le modalità per garantire agliinvestitori un maggiore controllo delleprocedure di acquisto e sottoscrizione diprodotti finanziari.

15. 3. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 3, sostituire le parole: ultimianni con le seguenti: ultimi cinque anni.

Conseguentemente, all’articolo 23,comma 2, sostituire le parole; ultimi treanni con le seguenti: ultimi cinque anni.

15. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Al comma 3 sostituire le parole: tre annicon le seguenti: cinque anni.

15. 5. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

La documentazione di cui al presentearticolo è pubblica. Il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze è tenuto a fornire lamedesima documentazione entro 15 giornidalla richiesta.

15. 6. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 29 — Commissioni riunite V e VI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La relazione di stima di cui alpresente articolo è pubblicata sul sito delMinistero dell’economia e delle finanze edella Banca d’Italia all’atto della trasmis-sione.

15. 7. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il piano di ristrutturazione di cuial presente articolo è pubblicato sul sitodel Ministero dell’economia e delle finanzee della Banca d’Italia all’atto della tra-smissione.

15. 8. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, infine, le se-guenti parole: ai sensi dell’articolo 32,paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 18, paragrafo 4, let-tera d) del Regolamento (UE) n. 806/2014come riferito alla carenza di capitaleemersa dalle prove di stress condotte alivello nazionale, dell’Unione Europea odel Meccanismo di Vigilanza Unico o daesercizi equivalenti condotti dalla BancaCentrale Europea, dall’Autorità bancariaeuropea o dalle autorità nazionali.

16. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, sostituire le parole da:chiarimenti fino alla fine del comma con leseguenti: chiarimenti in merito al valoredel patrimonio netto contabile e delleazioni sottoscrivibili dal Ministero ed in-tegrazioni al piano di ristrutturazione. Intali casi il termine di cui al comma 1 èesteso a novanta giorni. L’Emittente ètenuto a soddisfare la richiesta di chiari-menti ed a integrare il piano di ristruttu-razione entro sessanta giorni dalla mede-sima richiesta.

16. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, iseguenti:

3. L’Autorità competente provvede, al-tresì, entro i termini di cui al comma 1, adeffettuare valutazioni e accertamenti dellacondotta professionale degli amministra-tori e funzionari dell’Emittente al fine diaccertarne l’imputabilità dello stato dicrisi dell’Emittente dovuta al mancato uso,nella gestione patrimoniale, della diligenzadel buon padre di famiglia.

4. Qualora ne accerti la responsabilità,l’Autorità competente, d’ufficio, disponeimmediatamente, nei confronti dei soggettidi cui al comma precedente, l’interdizionedai pubblici uffici e il divieto di ricoprireincarichi dirigenziali o amministrativi al-l’interno di istituti bancari, creditizi efinanziari. La medesima Autorità dispone,altresì, la restituzione all’Emittente delleindennità, compensi, gettoni, retribuzionistraordinarie o altre utilità ricevute daidirigenti e dagli amministratori in ag-giunta alla retribuzione ordinaria. Lesomme di cui al presente comma sonodestinate, ai fini della ricapitalizzazione, alrafforzamento patrimoniale e sono com-putate nel valore delle attività dell’Emit-tente.

5. L’Autorità competente può altresìstabilire misure di natura cautelare econservativa verso degli amministratori e ifunzionari. I provvedimenti cautelari econservativi di cui sopra possono riguar-dare anche quei beni che gli amministra-tori, nello svolgimento del mandato gestio-nale, hanno estraniato dalla propria di-sponibilità ma di cui risultano essere ti-tolari anche per interposta persona fisicao giuridica.

6. Restano ferme le sanzioni ammini-strative e penali previste per la violazionedell’articolo 21 del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altroobbligo di informazione, diligenza, corret-tezza e trasparenza previsti dal Titolo VIdel decreto legislativo cui al 1o settembre1993, n. 385, recante Testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, e dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Lunedì 13 febbraio 2017 — 30 — Commissioni riunite V e VI

n. 58, recante Testo unico delle disposi-zioni in materia di intermediazione finan-ziaria.

7. Resta ferma, altresì, l’applicazionedelle sanzioni di cui al Titolo VIII delDecreto legislativo 1o settembre 1993,n. 385, recante Testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 3a 7 si applicano anche per gli ammini-stratori e i funzionari degli istituti di Cassadi risparmio di Ferrara, Banca delle Mar-che, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassadi risparmio di Chieti precedentementealla sottoposizione della procedura di ri-soluzione di cui al comma 842 della legge28 dicembre 2015, n. 2080, sui quali l’Au-torità competente svolge gli accertamenti ele verifiche entro sessanta giorni dall’en-trate in vigore della presente legge diconversione.

16. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, iseguenti:

3. L’Autorità competente provvede, al-tresì, entro il termine di cui al comma 1,ad effettuare valutazioni e accertamentidella condotta professionale degli ammi-nistratori e funzionari dell’Emittente alfine di accertarne l’imputabilità dello statodi crisi dell’Emittente dovuta al mancatouso, nella gestione patrimoniale, della di-ligenza del buon padre di famiglia.

4. Qualora ne accerti la responsabilità,l’Autorità competente, d’ufficio, disponeimmediatamente, nei confronti dei soggettidi cui al comma precedente, l’interdizionedai pubblici uffici e il divieto di ricoprireincarichi dirigenziali o amministrativi al-l’interno di istituti bancari, creditizi efinanziari. La medesima Autorità dispone,altresì, la restituzione all’Emittente delleindennità, compensi, gettoni, retribuzionistraordinarie o altre utilità ricevute daidirigenti e dagli amministratori in ag-giunta alla retribuzione ordinaria. Lesomme di cui al presente comma sonodestinate, ai fini della ricapitalizzazione, al

rafforzamento patrimoniale e sono com-putate nel valore delle attività dell’Emit-tente.

5. L’Autorità competente può altresìstabilire misure di natura cautelare econservativa verso degli amministratori e ifunzionari. I provvedimenti cautelari econservativi di cui sopra possono riguar-dare anche quei beni che gli amministra-tori, nello svolgimento del mandato gestio-nale, hanno estraniato dalla propria di-sponibilità ma di cui risultano essere ti-tolari anche per interposta persona fisicao giuridica.

6. Restano ferme le sanzioni ammini-strative e penali previste per la violazionedell’articolo 21 del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altroobbligo di informazione, diligenza, corret-tezza e trasparenza previsti dal Titolo VIdel decreto legislativo cui al 1o settembre1993, n. 385, recante Testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, e dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, recante Testo unico delle disposi-zioni in materia di intermediazione finan-ziaria.

7. Resta ferma, altresì, l’applicazionedelle sanzioni di cui al Titolo VIII delDecreto legislativo 1o settembre 1993,n. 385, recante Testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia.

16. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

ART. 17.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:può essere con la seguente: è.

Conseguentemente, al medesimo comma2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) restituzione all’Emittente di in-dennità, compensi, gettoni, retribuzionistraordinarie o altre utilità ricevute daimembri del consiglio di amministrazione edall’alta dirigenza in aggiunta alla retri-buzione ordinaria, qualora l’Autorità com-petente ne accerti la responsabilità dello

Lunedì 13 febbraio 2017 — 31 — Commissioni riunite V e VI

stato di crisi dell’Emittente stesso dovutaal mancato uso, nella gestione patrimo-niale, della necessaria ed adeguata dili-genza; le somme di cui alla presentelettera sono destinate al rafforzamentopatrimoniale dell’Emittente ».

17. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola:può con la seguente: deve.

17. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola:può con la seguente: è.

17. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) restituzione all’Emittente di in-dennità, compensi, gettoni, retribuzionistraordinarie o altre utilità ricevute daimembri del consiglio di amministrazione edall’alta dirigenza in aggiunta alla retri-buzione ordinaria, qualora l’Autorità com-petente ne accerti la responsabilità dellostato di crisi dell’Emittente stesso dovutaal mancato uso, nella gestione patrimo-niale, della necessaria ed adeguata dili-genza; le somme di cui alla presentelettera sono destinate al rafforzamentopatrimoniale dell’Emittente.

17. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: ed alle competenti Com-missioni di Camera e Senato.

18. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Al comma 3, lettera a), sopprimere leparole: derogando anche all’articolo 2441del codice civile.

18. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le situazioni e i presupposti indicatial comma 5 sussistono qualora vi sia unaccertamento dell’Autorità competente intal senso.

18. 3. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

ART. 19.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:può acquistare con la seguente: acquista.

19. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) ae) con le seguenti:

a) la transazione è volta a porre fineo prevenire una lite avente a oggetto lacommercializzazione degli strumenti coin-volti nell’applicazione delle misure di ri-partizione degli oneri di cui all’articolo 22,comma 2, con esclusione di quelli acqui-stati da controparti qualificate ai sensidell’articolo 6, comma 2-quater, lettera d),del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, o clienti professionali ai sensi del-l’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies,del medesimo decreto legislativo e conesclusione di quelli acquistati in data suc-cessiva al 16 novembre 2015 da qualunquecontroparte;

b) gli azionisti non sono contropartiqualificate ai sensi dell’articolo 6, comma2-quater, lettera d), del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, né clienti profes-sionali ai sensi dell’articolo 6, commi2-quinquies e 2-sexies, del medesimo de-creto legislativo;

c) la transazione prevede che l’E-mittente acquisti dagli azionisti in nome eper conto del Ministero le azioni rivenienti

Lunedì 13 febbraio 2017 — 32 — Commissioni riunite V e VI

dall’applicazione delle misure di riparti-zione degli oneri di cui all’articolo 22,comma 2, e che questi ricevano dall’Emit-tente, come corrispettivo, obbligazioni nonsubordinate emesse alla pari dall’Emit-tente o da società del suo gruppo per unvalore nominale pari al valore minore trail valore nominale delle azioni ed il cor-rispettivo pagato per la sottoscrizione odacquisto delle obbligazioni subordinate de-tenute alla data della conversione inazioni, al netto degli oneri e spese diret-tamente connessi all’operazione di acqui-sto ed al netto della differenza, se positiva,tra il rendimento dei sopracitati strumentifinanziari subordinati ed il rendimento dimercato di un buono del tesoro di durataequivalente o maggiormente vicina. Taliobbligazioni hanno durata comparabilealla vita residua degli strumenti e prestitioggetto di conversione e rendimento inlinea con quello delle obbligazioni nonsubordinate emesse dall’Emittente aventianaloghe caratteristiche rilevato sul mer-cato secondario nel periodo intercorrentetra la data di pubblicazione del decreto dicui all’articolo 18, comma 2, e quella diacquisto delle azioni ai sensi del presentecomma;

d) il prezzo per l’acquisto delleazioni da parte del Ministero è calcolato ecorrisposto all’Emittente in relazione alleobbligazioni da questo assegnate agli azio-nisti attraverso l’offerta di scambio;

e) la transazione prevede la rinunciadell’azionista a far valere ogni altra pre-tesa relativa alla commercializzazione de-gli strumenti finanziari convertiti, in ap-plicazione delle misure di ripartizione de-gli oneri di cui all’articolo 23, comma 2,nelle azioni acquistate dal Ministero aisensi del presente comma;

f) attraverso il minor costo ottenutotra valore nominale azioni ricevute attra-verso la transazione relativa alla lettera c),e costo effettivo per lo stato, si costituisceun fondo di solidarietà con una dotazionefinanziaria minima garantita di euro 200milioni. Il Fondo è gestito dal FondoInterbancario di tutela dei depositi anche

tramite remissione di nuove obbligazioniordinarie con scadenza entro 10 anni. AlFondo hanno accesso gli investitori cheabbiano acquistato strumenti finanziarisubordinati bancari entro la data del 16novembre 2015 e che siano stati oggetto diriduzione forzosa conseguente alla proce-dura di risoluzione di cui all’articolo 1,commi 842 e seguenti, della legge 28dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, sostituire i commi 3,4 e 5 con i seguenti:

3. Per investitori si intende la personafisica, l’imprenditore individuale ancheagricolo e il coltivatore diretto, o il suosuccessore mortis causa. Gli investitoripossessori di tali strumenti finanziari su-bordinati possono chiedere al Fondo l’e-rogazione di un indennizzo forfettario parial corrispettivo pagato per la sottoscri-zione od acquisto delle obbligazioni su-bordinate detenute alla data della ridu-zione, al netto degli oneri e spese diret-tamente connessi all’operazione di acqui-sto ed al netto della differenza, se positiva,tra il rendimento dei sopracitati strumentifinanziari subordinati ed il rendimento dimercato di un buono del tesoro di durataequivalente o maggiormente vicina.

4. Gli investitori che abbiano dell’in-dennizzo forfettario di cui all’articolo 9del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge30 giugno 2016, n. 119, ricevono automa-ticamente la differenza.

5. Il rimborso forfettario prevede larinuncia dell’obbligazionista a far valereogni altra pretesa relativa alla commer-cializzazione degli strumenti finanziari ri-dotti.

5-bis. I diritti legali derivanti dallacommercializzazione degli strumenti su-bordinati ridotti oggetto di rimborso for-fettario vengono trasferiti allo Stato.

19. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere leparole: limitatamente a quelli per la cui

Lunedì 13 febbraio 2017 — 33 — Commissioni riunite V e VI

offerta sussisteva obbligo di pubblicare unprospetto e le parole: diversi dall’Emittenteo società del suo gruppo, in assenza diprestazione di servizi o attività di investi-mento da parte dell’Emittente o da societàdel suo gruppo.

Conseguentemente, al medesimo comma2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguentiparole: e con esclusione di quelli acquistatiin data successiva al 1o gennaio 2016 daqualunque controparte.

19. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, lettera e), premettere leseguenti parole: Salvo quanto previsto dal-l’articolo 21 del decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58.

19. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserirele seguenti:

e-bis) il Ministero può procedere al-l’attuazione delle misure transattive di cuial presente comma solo a seguito dell’av-venuto ristoro di tutti gli obbligazionistidiversi dagli investitori professionali cheabbiano perso in modo parziale o totale ilproprio investimento in strumenti finan-ziari subordinati acquistati o ricevuti aqualsiasi titolo o rivenienti da separazionio da donazioni, se emessi da istituti ban-cari italiani in data precedente al 1o

gennaio 2016, sottoposti all’applicazionedelle misure di ripartizione degli oneri dicui al decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180;

e-ter) il ristoro di cui alla letteraprecedente è effettuato tramite erogazionedi titoli di Stato di durata compatibile conquella dei titoli di cui alla lettera prece-dente, acquistati dal Fondo di Risoluzionedi cui all’articolo 78 del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180 per valore parial prezzo di acquisto pagato dal possessoreo dal dante causa dei titoli di cui alcomma precedente dedotti il valore di

eventuali cedole già pagate e l’eventualedifferenza tra il rendimento del titolo equello di un titolo di Stato simile perdurata e tipo di investimento emesso nellostesso periodo.

19. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserirele seguenti:

e-bis) il Ministero può procedere al-l’attuazione delle misure transattive di cuial presente comma solo al fine del ristorodi tutti gli investitori persone fisiche, im-prenditore individuale anche agricolo ocoltivatore diretto o il suo successore mor-tis causa, che non siano controparti qua-lificate ai sensi dell’articolo 6, comma2-quater, lettera d), del decreto legislativo2 febbraio 1998, n. 58, o clienti professio-nali ai sensi dell’articolo 5, commi 2-quin-quies e 2-sexies del decreto legislativo 2febbraio 1998, n. 58, attraverso il riacqui-sto degli strumenti finanziari subordinatiche siano stati oggetto di conversione,riduzione o azzeramento, in seguito all’ap-plicazione delle misure di ripartizione de-gli oneri di cui al decreto legislativo 16novembre 2015, n. 180, acquistati o rice-vuti a qualsiasi titolo o rivenienti daseparazioni o da donazioni, prima del 1o

gennaio 2016 ed emessi da istituti bancariitaliani;

e-ter) il ristoro di cui alla letteraprecedente è effettuato tramite erogazionedi titoli di Stato di durata compatibile conquella dei titoli di cui alla lettera prece-dente, acquistati dal fondo di Risoluzionedi cui all’articolo 78 del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180 per valore parial prezzo di acquisto pagato dal possessoreo dal dante causa dei titoli di cui alcomma precedente dedotto il valore dellecedole percepite.

19. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 34 — Commissioni riunite V e VI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserirela seguente:

e-bis) le risorse derivanti dal minorcosto sostenuto dal Ministero ottenutodalla differenza tra il valore nominaledegli strumenti finanziari subordinati dicui alla transazione relativa al comma 2,lettera c), ed il costo effettivo per lo Stato,sono destinate al Fondo di solidarietà dicui all’articolo 1, comma 855, della legge28 dicembre 2015, n. 208. Al fondo po-tranno avere accesso entro li 31 dicembre2017 gli investitori che abbiano acquistatostrumenti finanziari subordinati bancarientro la data del 1o gennaio 2016 e chesiano stati oggetto di conversione, ridu-zione o azzeramento, in seguito all’appli-cazione delle misure di ripartizione deglioneri di cui al decreto legislativo 16 no-vembre 2015, n. 180, acquistati o ricevutia qualsiasi titolo o rivenienti da separa-zioni o da donazioni, prima del 1o gennaio2016 ed emessi da istituti bancari italiani.Per investitori si intende la persona fisica,l’imprenditore individuale anche agricolo eil coltivatore diretto, o il suo successoremortis causa. Gli investitori possessori ditali strumenti finanziari subordinati pos-sono chiedere al fondo l’acquisto deglistrumenti finanziari con l’erogazione di unindennizzo forfettario pari al corrispettivopagato per la sottoscrizione od acquistodelle obbligazioni subordinate detenutealla data della conversione, riduzione, az-zeramento, al netto degli oneri e spesedirettamente connessi all’operazione di ac-quisto ed al netto della differenza, sepositiva, tra il rendimento dei sopracitatistrumenti finanziari subordinati ed il ren-dimento di mercato di un buono del tesorodi durata equivalente o maggiormente vi-cina. Gli investitori che abbiano usufruitodel precedente fondo di solidarietà di cuiall’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio2016, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 giugno 2016, n. 119, riceverannoautomaticamente la differenza tra lasomma forfettaria ricevuta ed il presentecalcolo. Il rimborso forfettario prevede larinuncia dell’obbligazionista a far valereogni altra pretesa relativa alla commer-cializzazione degli strumenti finanziari ri-

dotti. I diritti legali derivanti dalla com-mercializzazione degli strumenti subordi-nati ridotti oggetto di rimborso forfettariovengono trasferiti allo Stato.

19. 7. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: La procedura una voltaattivata determina i suoi effetti automati-camente per ogni azionista di cui alcomma 2, lettera c), salvo l’azionista ri-chieda espressamente di non aderire al-l’automatica adesione all’offerta transat-tiva entro trenta giorni dalla formalizza-zione della procedura transattiva ed inogni caso prima dell’avvio della proceduradi riammissione del titolo alla quotazione.

19. 8. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: La procedura di conver-sione delle obbligazioni di cui agli articolida 13 a 20 deve in ogni caso intendersi alvalore economico dei titoli stessi. Il suc-cessivo riacquisto delle azioni dovrà inte-ressare solo gli investitori non professio-nali vittime di collocazioni ingannevoli.

19. 9. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

Dopo l’articolo 19 aggiungere i seguenti:

ART. 19-bis.

(Modifiche all’articolo 45 del decreto legi-slativo 16 novembre 2015, n. 180).

1. Dopo il comma 2 è inserito il se-guente:

2-bis) La società veicolo emette titoliin sostituzione di quelli ridotti, convertitio azzerati di cui all’articolo 27 del decretolegislativo 16 novembre 2015, n. 180, perun valore pari al corrispettivo pagato perl’acquisto degli strumenti finanziari dete-nuti alla data della risoluzione delle Ban-che in liquidazione. I titoli emessi sonoassistiti da garanzia del Fondo di Risolu-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 35 — Commissioni riunite V e VI

zione o dell’autorità pubblica partecipantial capitale sociale della società veicolo.

ART. 19-ter.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 28 di-cembre 2015, n. 208).

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, dopo il comma 861 sonoinseriti i seguenti:

861-bis. Per i soggetti la persona fisica,l’imprenditore individuale anche agricolo eil coltivatore diretto non rientranti nellecaratteristiche previste dal Fondo di soli-darietà di cui al comma 855 o comunquead esso non aderenti, la società veicolo,costituita ai sensi dell’articolo 45 del de-creto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,propone a titolo di risarcimento del dannoemergente lo scambio dei titoli in possessocon obbligazioni emesse dalla stessa so-cietà veicolo ai sensi dell’articolo 45comma 3, del decreto legislativo 16 no-vembre 2015, n. 180, con le seguenti ca-ratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati di cui al presente comma:obbligazioni di valore pari al corrispettivopagato per l’acquisto degli strumenti fi-nanziari detenuti alla data della risolu-zione delle Banche in liquidazione, ante-cedentemente eventuali atti di donazione ocessione a titolo gratuito, con durata nonsuperiore ad anni 10 e infruttifere diinteressi;

b) ai possessori di azioni: warrant lecui caratteristiche da definire e il cuirendimento finanziario risulti collegatoalla gestione dei crediti deteriorati in ori-gine facenti capo alle 4 banche finite inrisoluzione.

La società veicolo si impegna a richie-dere la quotazione di detti strumenti entrotre mesi dalla loro emissione.

861-ter. L’accettazione della proposta dicui al comma 861-bis comporta per isoggetti aderenti la rinuncia:

a) alla procedura arbitrale comeprevisto dal comma 858 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a far valere ogni altra pretesagiudiziale.

19. 03. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo l’articolo 19 inserire i seguenti:

ART. 19-bis.

1. All’articolo 45 del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma2 è aggiunto il seguente:

2-bis. La società veicolo emette titoli insostituzione di quelli ridotti, convertiti oazzerati di cui all’articolo 27 del decretolegislativo 16 novembre 2015, n. 180. Ititoli emessi sono assistiti da garanzia delFondo di Risoluzione o dell’autorità pub-blica detenenti il capitale sociale dellasocietà veicolo.

ART. 19-ter.

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, dopo il comma 861 è inseritoil seguente:

861-bis. Per i soggetti non rientrantinelle caratteristiche previste dal Fondo disolidarietà di cui al comma 855 o comun-que ad esso non aderenti, la società vei-colo, costituita ai sensi dell’articolo 45 deldecreto legislativo 16 novembre 2015,n. 180, propone a titolo di risarcimentodel danno emergente lo scambio dei titoliin possesso con obbligazioni emesse dallastessa società veicolo ai sensi dell’articolo45, comma 3, del medesimo decreto con leseguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati T2: obbligazioni di pari

Lunedì 13 febbraio 2017 — 36 — Commissioni riunite V e VI

valore nominale, durata non superiore adanni 10 ed aventi rendimento pari al btpdi durata analoga;

b) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati di livello 1: obbligazioniinfruttifere di valore nominale pari al 60per cento del valore dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni: warrantaventi caratteristiche da definire e il cuirendimento finanziario risulti collegatoalla gestione dei crediti deteriorati in ori-gine facenti capo alle banche in risolu-zione. La società veicolo si impegna arichiedere la quotazione di detti strumentientro tre mesi dalla loro emissione.

L’accettazione della proposta comportaper i soggetti aderenti la rinuncia allaprocedura arbitrale di cui al comma 858.

I soggetti che hanno aderito alla propostadi rimborso forfettario hanno la possibilitàdi recedere dalla suddetta, riconsegnandola somma incassata al Fondo interbanca-rio di tutela dei depositi ed aderendo alconcambio dei titoli delineato dal presentecomma.

19. 04. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il se-guente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all’articolo 45 del decreto legi-slativo 16 novembre 2015, n. 180 e all’ar-ticolo 1 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208).

1. All’articolo 45 del decreto legislativo15 novembre 2015, n. 180, dopo il comma2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La società veicolo emette titoliin sostituzione di quelli ridotti, convertiti

o azzerati di cui all’articolo 27. I titoliemessi sono assistiti da garanzia del Fondodi Risoluzione ».

2. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, dopo il comma 861 sonoaggiunti i seguenti:

861-bis. La società veicolo, costituita aisensi dell’articolo 45 del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180, propone, aisoggetti non aventi diritto all’accesso alleprestazioni previste dal Fondo di solida-rietà di cui al comma 855 e dall’articolo 9del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge30 giugno 2016, n. 119, o comunque nonaderenti, lo scambio dei titoli in possessocon obbligazioni emesse dalla società me-desima, nel rispetto delle seguenti moda-lità:

a) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati Tier 2: obbligazioni seniordi pari importo al corrispettivo pagato perla sottoscrizione o l’acquisto delle obbli-gazioni subordinate detenute alla data del22 novembre 2015, al netto degli oneri espese direttamente connessi all’operazionedi acquisto ed al netto della differenza, sepositiva, tra il rendimento dei sopracitatistrumenti finanziari subordinati ed il ren-dimento di mercato di un buono del tesorodi durata equivalente o maggiormente vi-cina; tali obbligazioni devono avere duratacomparabile alla vita residua degli stru-menti oggetto di riduzione, ma comunquecon scadenza entro il 31 dicembre 2030 eun rendimento non superiore di un puntorispetto a quello dei titoli di Stato di paridurata;

b) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati Tier 1: obbligazioni seniorpari al 75 per cento del corrispettivopagato per la sottoscrizione od acquistodelle obbligazioni subordinate detenutealla data del 22 novembre 2015, al nettodegli oneri e spese direttamente connessiall’operazione di acquisto ed al netto delladifferenza, se positiva, tra il rendimentodei sopra citati strumenti finanziari su-bordinati ed il rendimento di mercato di

Lunedì 13 febbraio 2017 — 37 — Commissioni riunite V e VI

un buono del tesoro di durata equivalenteo maggiormente vicina; tali obbligazionidevono avere durata comparabile alla vitaresidua degli strumenti oggetto di ridu-zione, ma comunque con scadenza entro il31 dicembre 2030 e rendimento in lineacon quello dei titoli di stato di pari durata.

861-ter. L’accettazione della propostadi cui al comma 861-bis comporta, per isoggetti aderenti, la rinuncia alla proce-dura arbitrale di cui all’articolo 1, comma857, lettera d), e 858, della legge 28dicembre 2015, n. 208, nonché la rinunciaa far valere ogni altra pretesa giudiziale.

19. 02. Carrescia.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il se-guente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni in materia di emissione distrumenti finanziari partecipativi da partedelle società veicolo di cui all’articolo 45del decreto legislativo, 16 novembre 2015,

n. 180).

1. La transazione è rivolta ad investitorinon professionali, ovverosia per la personafisica, l’imprenditore individuale ancheagricolo ed il coltivatore diretto, o il suosuccessore mortis causa, ed è volta a porrefine o prevenire una lite avente a oggettola commercializzazione degli strumenti fi-nanziari subordinati coinvolti nell’applica-zione delle misure di conversione, ridu-zione, azzeramento di strumenti finanziarisubordinati in seguito all’applicazionedelle misure di ripartizione degli oneri dicui al decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qual-siasi titolo o rivenienti da separazioni o dadonazioni, prima del 1o gennaio 2016.

2. Le società veicolo sorte in seguitoall’applicazione dell’articolo 45 del decretolegislativo emettono strumenti finanziaripartecipativi di cui all’articolo 2346, ul-timo comma, del codice civile, rispettandola gerarchia dei titoli obbligazionari su-bordinati azzerati, in misura corrispon-

dente al 33 per cento degli utili annualidella società fino al raggiungimento delvalore pari al prezzo di acquisto pagatodal possessore o dal dante causa dei titolisubordinati di cui al comma precedente eche non siano stati già oggetto di rimborsitotali.

3. Gli investitori di cui al comma 1,compresi gli investitori che hanno aderitoal rimborso forfetario di cui all’articolo 9del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito, con modificazioni, della legge30 giugno 2016, n. 119, esclusivamente perla parte residua, potranno formalizzare larichiesta alle società veicolo di cui alcomma 2 entro il 31 dicembre 2017.

19. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Equiparazione del trattamentotra investitori).

1. Al fine di equilibrare il trattamentotra gli investitori che hanno acquistato glistrumenti finanziari subordinati indicatinell’articolo 1, comma 855, della legge 28dicembre 2015, n. 208 non accedenti alrimborso forfettario di cui all’articolo 9del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge30 giugno 2016, n. 119, e gli investitori chedetengono gli strumenti finanziari e i pre-stiti di cui all’articolo 22 del presentedecreto:

a) all’articolo 45 del decreto legisla-tivo 16 novembre 2015, n. 180, dopo ilcomma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La società veicolo emette titoliin sostituzione di quelli ridotti, convertitio azzerati di cui all’articolo 27 del pre-sente decreto. I titoli emessi sono assistitida garanzia del Fondo di Risoluzione odell’autorità pubblica detenenti il capitalesociale della società veicolo »;

Lunedì 13 febbraio 2017 — 38 — Commissioni riunite V e VI

b) dopo il comma 861 della legge 28dicembre 2015, n. 208, sono inseriti iseguenti:

861-bis. Per i soggetti non rientrantinelle caratteristiche previste dal Fondo disolidarietà di cui al comma 855 o in ognicaso ad esso non aderenti, la societàveicolo di cui all’articolo 45 del decretolegislativo 16 novembre 2015, n. 180, pro-pone, a titolo di risarcimento del dannoemergente lo scambio dei titoli in possessocon obbligazioni emesse dalla stessa so-cietà veicolo ai sensi del comma 3 delmedesimo articolo aventi le seguenti ca-ratteristiche:

ai possessori di titoli obbligazionarisubordinati di livello 2: obbligazioni dipari valore nominale con durata non su-periore ad anni 10 e infruttifere di inte-ressi;

ai possessori di titoli obbligazionarisubordinati di livello 1: obbligazioni divalore nominale non inferiore al 60 percento del valore nominale dei titoli origi-nari;

ai possessori di azioni: strumentifinanziari warrant il cui rendimento fi-nanziario risulti collegato alla gestione deicrediti deteriorati presenti nel patrimoniodegli istituti di Cassa di risparmio diFerrara, Banca delle Marche, Banca del-l’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio diChieti precedentemente alla sottoposizionedella procedura di risoluzione di cui alcomma 842 della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

861-ter. I risparmiatori accedenti alrimborso forfettario dell’80 per cento delcontrovalore dell’investimento erogato dalFondo interbancario di tutela dei depositipotranno discrezionalmente annullare lapropria istanza di rimborso ed accedere,volontariamente, al ristoro di cui alcomma 861-bis ovvero accedere al rim-borso forfettario e richiedere obbligazionidi durata non superiore ad anni 10 einfruttifere di interessi per una quantitàpari al 20 per cento del valore nominaledel proprio investimento.

861-quater. La società veicolo si im-pegna a richiedete la quotazione di dettistrumenti entro tre mesi dalla loro emis-sione.

861-quinquies. L’accettazione dellaproposta di cui al comma 861-bis com-porta per i soggetti aderenti la rinuncia:

a) alla procedura arbitrale comeprevisto dal comma 858, articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a far valere ogni altra pretesagiudiziale ».

19. 05. Busin, Guidesi, Saltamartini, Si-monetti.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’assunzione di partecipazioninell’Emittente da parte del Ministero, con-seguente alla sottoscrizione o all’acquistodi azioni disposta ai sensi del presenteCapo, è fatto divieto all’Emittente di ef-fettuare vendite allo scoperto in assenzadella disponibilità su titoli azionari (re-strictions on uncovered short sales in sha-res) ovvero incrementare posizioni nettecorte esistenti, anche intraday; l’Emittenteè altresì obbligata a comunicare alla CON-SOB le posizioni nette corte detenute sutitoli azionari (notification to competentauthorities of significarli net shortpositionsin shares).

1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis siapplica a chiunque, persone fisiche, per-sone giuridiche e altri soggetti giuridici, siaitaliani che esteri.

1-quater. Il divieto di cui al comma1-bis non si applica all’attività posta inessere, nello svolgimento della propriafunzione, dai market maker nonché all’at-tività posta in essere nello svolgimentodella propria funzione nei mercati rego-lamentati dagli specialisti, così come defi-niti nel Regolamento dei mercati organiz-zati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da

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intermediari che operano in esecuzione diun contratto di liquidità (liquidity provi-der).

1-quinquies. La vendita di azioni quo-tate nei mercati regolamentati italiani,ovunque effettuata, anche quando nonricada nell’ambito delle misure restrittivedi cui al comma 1-bis in materia diposizioni nette corte su titoli azionari delcomparto finanziario, deve comunque es-sere assistita dalla disponibilità dei titolida parte dell’ordinante al momento del-l’ordine.

1-sexies. La disponibilità dei titoli siconsidera acquisita qualora l’ordinanteabbia, alternativamente:

a) preso a prestito le azioni;

b) sottoscritto un accordo per il pre-stito delle azioni;

c) stipulato un accordo con uno o piùsoggetti terzi nell’ambito del quale è stataottenuta la conferma della localizzazionedelle azioni e che permette all’ordinantemedesimo di avere una ragionevole aspet-tativa che il regolamento possa essereeffettuato nei tempi stabiliti.

20. 1. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’assunzione di partecipazioninell’Emittente da parte del Ministero, con-seguente alla sottoscrizione o all’acquistodi azioni disposta ai sensi del presenteCapo, al personale direttivo dell’Emittentesi applica il limite al trattamento massimoretributivo stabilito dall’articolo 13,comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni dallalegge 23 giugno 2014, n. 89.

1-ter. All’Emittente che fa ricorso al-l’intervento dello Stato di cui al presenteCapo, è fatto divieto di distribuire bonusmonetari e stock options agli organi diamministrazione e controllo, al direttoregenerale ed agli alti dirigenti; è fattoaltresì divieto di prevedere meccanismi diremunerazione ed incentivazione a favoredei promotori finanziari operanti nell’E-

mittente stessa. In caso di inosservanzadelle disposizioni di cui alla presente let-tera si applica al beneficiario del premio odella somma una sanzione amministrativapecuniaria pari al valore complessivo delpremio o della somma ricevuta che verràversata al Fondo di cui all’articolo 24.

20. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’assunzione di partecipazioninell’Emittente da parte del Ministero, inderoga alle norme sul segreto bancario,conseguente alla sottoscrizione o all’acqui-sto di azioni disposta ai sensi del presenteCapo, l’Emittente provvede obbligatoria-mente alla pubblicazione nelle note inte-grative di bilancio, in ordine decrescentedell’importo erogato, i dati degli affida-menti classificati come sofferenze fino alraggiungimento del 70 per cento dell’im-porto complessivo delle sofferenze dell’e-mittente indicando per ogni singolo affi-damento:

a) la data di erogazione o le datedelle erogazioni parziali;

b) i nomi degli intestatari del contocorrente su cui è avvenuta l’erogazione edi nomi degli eventuali beneficiari diversidagli intestatari del conto;

c) il tipo, il valore e lo stato dellegaranzie prestate al momento dell’eroga-zione e alla data di pubblicazione;

d) i nomi dei componenti dell’organoamministrativo dell’Emittente che ha au-torizzato in via definitiva l’erogazione,

e) l’elenco, in ordine cronologico,delle attività attuate dall’Emittente o dasoggetti incaricati, per il recupero delcredito.

20. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’assunzione a per tutto il pe-riodo di mantenimento della partecipa-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 40 — Commissioni riunite V e VI

zione nell’emittente da parte del ministero,conseguente alla sottoscrizione o all’acqui-sto di azioni disposta ai sensi del presentecapo si applicano le seguenti misure:

a) non è permessa la vendita inblocco di crediti deteriorati, classificaticome incagli o sofferenze oltre il limite del10 per cento delle rispettive quote iscrittea bilancio al momento dell’assunzionedella partecipazione pubblica;

b) non è permessa la vendita inblocco di crediti deteriorati classificaticome incagli o sofferenze per pacchetti divalore complessivo superiore a 5 milioni dieuro

c) non è permessa, al fine ridurre alminimo le perdite dovute a svalutazione ecessione dei crediti, nelle vendite in bloccodegli stessi crediti, l’inclusione delle posi-zioni per le quali l’emittente non abbiamesso in atto, con la parte debitrice, in unmomento successivo all’assunzione dellapartecipazione pubblica, un tentativo ditransazione, la cui trattativa, finalizzataall’ottenimento del maggior vantaggio pos-sibile per l’emittente, non sia stata esple-tata arrivando, solo in ultima istanza, allaproposta di chiusura della posizione de-bitoria, a saldo e stralcio, per un importopari al valore di iscrizione in bilancio.

20. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’assunzione di partecipazioninell’Emittente da parte del Ministero, con-seguente alla sottoscrizione o all’acquistodi azioni disposta ai sensi del presenteCapo, è da considerarsi decaduto il prov-vedimento di ammissione alle negoziazioninei mercati regolamentati dei titoli dellabanca Emittente. Spetta alla CONSOB di-sciplinare con proprio regolamento, daadottare entro tenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, i termini e le mo-dalità per disporre la cessazione e l’even-

tuale riammissione delle negoziazioni deititoli dell’Emittente sui mercati nazionalied internazionali.

20. 5. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’assunzione di partecipazioninell’Emittente da parte del Ministero, con-seguente alla sottoscrizione o all’acquistodi azioni disposta ai sensi del presenteCapo, al personale direttivo dell’Emittentesi applica il limite al trattamento massimoretributivo stabilito dall’articolo 13,comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni dallalegge 23 giugno 2014, n. 89.

20. 6. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’assunzione e per tutto il pe-riodo di mantenimento della partecipa-zione nell’emittente da parte del ministero,conseguente alla sottoscrizione o all’acqui-sto di azioni disposta ai sensi del presentecapo è vietata la vendita, singola o inblocco dei crediti deteriorati, classificaticome incagli o sofferenze, per un valoreinferiore al 50 per cento del valore dimercato della garanzia del credito.

20. 7. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previstodall’articolo 17, comma 2, in caso diassunzione di partecipazioni nell’Emit-tente da parte del Ministero, conseguentealla sottoscrizione o all’acquisto di azionidisposta ai sensi del presente Capo, leremunerazioni dei componenti degli or-gani di amministrazione e di controllo edell’alta dirigenza dell’ente sono autoriz-zate dalla Banca d’Italia. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze,adottato sentita la Banca d’Italia, sono

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stabiliti i criteri e i limiti ai quali devonoconformarsi le remunerazioni, nel rispettodei seguenti principi:

a) previsione di limiti alla remune-razione complessiva in linea con le con-dizioni del mercato e compatibili con lasituazione economica e finanziaria del-l’ente;

b) divieto di attribuzione o paga-mento, nel corso del rapporto o in occa-sione della cessazione dalla carica o dalrapporto di lavoro, di qualsiasi remune-razione, incentivo o compenso variabile, indenaro o in natura, in misura superiore aun terzo della remunerazione complessiva;

c) previsione che qualsiasi remune-razione variabile di cui alla lettera b) siadirettamente correlata ai risultati di ge-stione in un periodo non inferiore a treanni successivo all’intervento dello Stato;

d) divieto di pagamento di qualsiasiremunerazione o compenso di cui allalettera c) prima dell’integrale recupero daparte dello Stato del valore dell’interventoeffettuato ai sensi del presente Capo.

Qualsiasi pattuizione contraria è nulla.

20. 8. Mazziotti Di Celso, Librandi, Me-norello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di assunzione di parte-cipazioni nell’Emittente da parte del Mi-nistero, conseguente alla sottoscrizione oall’acquisto di azioni disposta ai sensi delpresente Capo, l’azione sociale di respon-sabilità, ricorrendone i presupposti, puòessere promossa dal Ministero, sentita laBanca d’Italia, indipendentemente dallaquota di capitale detenuta. L’azione puòessere esercitata entro dieci anni dallacessazione dell’amministratore dalla caricae comunque entro due anni dalla sotto-scrizione o dall’acquisto delle azioni daparte del Ministero. L’esercizio dell’azionedetermina la revoca dall’ufficio degli am-

ministratori nei cui confronti essa è pro-mossa. L’azione non può essere esclusa,rinunciata o transatta dall’assemblea.

20. 9. Mazziotti Di Celso, Librandi, Me-norello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’Emittente che fa ricorso al-l’intervento dello Stato di cui al presenteCapo, è fatto divieto di distribuire bonusmonetari e stock options agli organi diamministrazione e controllo, al direttoregenerale ed agli alti dirigenti; è fattoaltresì divieto di prevedere meccanismi diremunerazione ed incentivazione a favoredei promotori finanziari operanti nell’E-mittente stessa. In caso di inosservanzadelle disposizioni di cui alla presente let-tera si applica al beneficiario del premio odella somma una sanzione amministrativapecuniaria pari al valore complessivo delpremio o della somma ricevuta che verràversata al Fondo di cui all’articolo 24.

20. 10. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i primi sei mesi successiviall’assunzione di partecipazioni nell’Emit-tente da parte del Ministero, conseguentealla sottoscrizione o all’acquisto di azionidisposta ai sensi del presente Capo, è fattodivieto all’Emittente stessa di porre inessere, a qualsiasi titolo, attività di inve-stimento e speculazione sui mercati finan-ziari nazionali e internazionali.

20. 11. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21

(Banche costituite in forma cooperativa).

1. Alle banche costituite in forma co-operativa che intendano fare ricorso alle

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operazioni di ricapitalizzazione previstedal presente Capo è consentita, previamodifica dello statuto sociale ed autoriz-zazione della Banca d’Italia, l’emissione diazioni di finanziamento di cui all’articolo2526 del codice civile riservate alla sotto-scrizione del Ministero dell’economia edelle finanze, in deroga al limite di cuiall’articolo 30, comma 2, del testo unicobancario, approvato con decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativisono stabiliti dallo statuto, anche in derogaall’articolo 2526, secondo comma, terzo pe-riodo, del codice civile, per le sole azioni dicui al comma 1. Al Ministero spetta comun-que il diritto di designare componenti degliorgani amministrativi e di controllo in mi-sura proporzionale alla quota di capitalesottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, perl’adeguamento a quanto stabilito ai sensidell’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter deltesto unico bancario, approvato con de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,è prorogato di 12 mesi.

4. All’articolo 29, comma 2-bis, deltesto unico bancario, approvato con de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,dopo le parole: 8 miliardi di euro inserirele seguenti: se emittenti azioni quotate inmercati regolamentati, e 30 miliardi dieuro se non emittente azioni quotate inmercati regolamentati.

*21. 1. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Sostituire l’articolo 21 con il seguente:

ART. 21

(Banche costituite in forma cooperativa).

1. Alle banche costituite in forma co-operativa che intendano fare ricorso alleoperazioni di ricapitalizzazione previstedal presente Capo è consentita, previamodifica dello statuto sociale ed autoriz-zazione della Banca d’Italia, l’emissione di

azioni di finanziamento di cui all’articolo2526 del codice civile riservate alla sotto-scrizione del Ministero dell’economia edelle finanze, in deroga al limite di cuiall’articolo 30, comma 2, del testo unicobancario, approvato con decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativisono stabiliti dallo statuto, anche in derogaall’articolo 2526, secondo comma, terzo pe-riodo, del codice civile, per le sole azioni dicui al comma 1. Al Ministero spetta comun-que il diritto di designare componenti degliorgani amministrativi e di controllo in mi-sura proporzionale alla quota di capitalesottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, perl’adeguamento a quanto stabilito ai sensidell’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter deltesto unico bancario, approvato con de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,è prorogato di 12 mesi.

4. All’articolo 29, comma 2-bis, deltesto unico bancario, approvato con de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,dopo le parole: 8 miliardi di euro inserirele seguenti: se emittenti azioni quotate inmercati regolamentati, e 30 miliardi dieuro se non emittente azioni quotate inmercati regolamentati.

*21. 2. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Sostituire l’articolo 21 con il seguente:

ART. 21

(Banche costituite in forma cooperativa).

1. Alle banche costituite in forma co-operativa che intendano fare ricorso alleoperazioni di ricapitalizzazione previstedal presente Capo è consentita, previamodifica dello statuto sociale ed autoriz-zazione della Banca d’Italia, l’emissione diazioni di finanziamento di cui all’articolo2526 del codice civile riservate alla sotto-scrizione del Ministero dell’economia e

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delle finanze, in deroga al limite di cuiall’articolo 30, comma 2, del testo unicobancario, approvato con decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministra-tivi sono stabiliti dallo statuto, anche inderoga all’articolo 2526, secondo comma,terzo periodo, del codice civile, per le soleazioni di cui al comma 1. Al Ministerospetta comunque il diritto di designarecomponenti degli organi amministrativi edi controllo in misura proporzionale allaquota di capitale sottoscritta ai sensi delcomma 1.

**21. 3. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Sostituire l’articolo 21 con il seguente:

ART. 21

(Banche costituite in forma cooperativa).

1. Alle banche costituite in forma co-operativa che intendano fare ricorso alleoperazioni di ricapitalizzazione previstedal presente Capo è consentita, previamodifica dello statuto sociale ed autoriz-zazione della Banca d’Italia, l’emissione diazioni di finanziamento di cui all’articolo2526 del codice civile riservate alla sotto-scrizione del Ministero dell’economia edelle finanze, in deroga al limite di cuiall’articolo 30, comma 2, del testo unicobancario, approvato con decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministra-tivi sono stabiliti dallo statuto, anche inderoga all’articolo 2526, secondo comma,terzo periodo, del codice civile, per le soleazioni di cui al comma 1. Al Ministerospetta comunque il diritto di designarecomponenti degli organi amministrativi edi controllo in misura proporzionale allaquota di capitale sottoscritta ai sensi delcomma 1.

**21. 4. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere ilseguente:

1-ter. All’articolo 1, comma 1, lettera b),numero 1), capoverso 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 3, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo2.015, n. 33, le parole: « 8 miliardi dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « 30miliardi di euro ».

21. 5. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere ilseguente:

1-ter. Il termine di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, perl’adeguamento a quanto stabilito ai sensidell’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter deltesto unico bancario, approvato con de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,è prorogato di 12 mesi.

21. 6. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere ilseguente:

1-ter. All’articolo 29, comma 2-bis, deltesto unico bancario, approvato con de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,dopo le parole: « 8 miliardi di euro »inserire le seguenti: « se emittenti azioniquotate in mercati regolamentati, e 30miliardi di euro se non emittente azioniquotate in mercati regolamentati ».

21. 7. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

ART. 22.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Fatto salvo quanto disposto dalcomma precedente, coloro che hanno su-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 44 — Commissioni riunite V e VI

bito una diminuzione o una riduzione dicapitale degli strumenti finanziari emessidalle banche in risoluzione possono, al-tresì, promuovere un’azione di classe aifini del risarcimento del danno secondo lemodalità e i principi stabiliti dall’articolo140-bis del Codice del consumo di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206.

22. 1. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. In caso di adozione di unamisura di cui al presente articolo o all’ar-ticolo 18, sono altresì inefficaci le pattui-zioni contenute in accordi di qualsiasi tipostipulati dall’emittente, da una compo-nente del gruppo bancario a cui essoappartiene o da un soggetto da esso con-trollato con componenti del consiglio diamministrazione o dell’alta dirigenza del-l’emittente, di una componente del gruppobancario o di una società da esso control-lata, che prevedono, in caso di cessazionedella carica o del rapporto di lavoro perqualsiasi motivo, l’assegnazione o il paga-mento di compensi, in denaro o in natura,diversi da quelli previsti dalla legge.

22. 2. Mazziotti Di Celso, Librandi, Me-norello.

Al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In un’ottica di tutela delrisparmio nel settore creditizio, tali di-sposizioni si applicano anche ai creditorisubordinati delle banche di cui al de-creto-legge del 22 novembre 2015 n. 183per le quali non sussistevano i presup-posti dello stato d’insolvenza all’atto del-l’avvio della risoluzione.

22. 3. Fabrizio Di Stefano, Alberto Gior-getti, Sandra Savino, Brunetta, Giaco-moni, Laffranco, Milanato, Prestigia-como, Palmizio.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Nazionalizzazione).

1. Se la banca dispone di un valoreCommon equity tier 1 inferiore al 14 percento, il Ministero dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad emettere uno opiù decreti al fine di procedere alla na-zionalizzazione della medesima banca edisciplinare le modalità di trasferimentodelle relative azioni.

Conseguentemente all’articolo 27, dopoil comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. All’articolo 1 della legge 28 di-cembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole « ai commida 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti:« ai commi 65 e 66 ».

5-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successiveintegrazione e modificazioni, il primo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Gli inte-ressi passivi sostenuti dai soggetti indicatinel primo periodo del comma 5 sonodeducibili dalla base imponibile della pre-detta imposta nei limiti dell’82 per centodel loro ammontare ».

5-quater. Al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Gliinteressi passivi concorrono alla forma-zione del valore della produzione nellamisura dell’82 per cento del loro ammon-tare. »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misuradell’82 per cento ».

Lunedì 13 febbraio 2017 — 45 — Commissioni riunite V e VI

5-quinquies. In deroga all’articolo 3della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-sposizioni di cui ai commi da 1 a 3 siapplicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

5-sexies. Gli eventuali dividendi annualidella Banca d’Italia, a valere sugli utilinetti, per un importo non superiore al 4per cento delle riserve complessive sonodestinati alle finalità di cui al presentearticolo.

5-septies. Sopprimere il comma 3, del-l’articolo 4, del decreto-legge 30 novembre2013, n. 133, convertito in legge, con mo-dificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 29gennaio 2014, n. 5.

5-octies. Ai fini del contemperamentodelle esigenze di razionalizzazione e ridi-mensionamento delle spese per consumiintermedi e per l’acquisto di beni, servizie forniture prodotti dai produttori markete delle esigenze di efficientamento deiservizi pubblici, anche prevedendo indicidi rideterminazione delle spese delle am-ministrazioni pubbliche e nuove metodo-logie per l’istituzione di tetti di spesa, adecorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge, per l’acquisizione dibeni, servizi, prodotti, lavori e opere, leamministrazioni pubbliche e le societàinserite nel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione, come in-dividuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ri-corrono esclusivamente ai sistemi di ac-quisto centralizzati messe a disposizioneda Consip S.p.A. e dalle centrali di com-mittenza regionali. A decorrere dall’anno2016 i corrispettivi indicati nelle conven-zioni e accordi quadro messi a disposi-zione da Consip S.p.A. e dalle centrali dicommittenza regionali sono ridotti del 30per cento rispetto a quelli in corso al 31dicembre 2015 o, in ogni caso, nella mag-giore misura corrispondente al consegui-mento di risparmi di spesa non inferiori a2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alpresente comma sono tenuti a specificarenel rendiconto dell’esercizio finanziario diciascun anno l’ammontare delle spese ef-fettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto

centralizzati nonché l’ammontare dellespese effettuate ai sensi del sesto periodo.Al fine di conseguire i risparmi di spesa dicui al presente punto, entro il 30 giugno diogni anno, tutti gli enti di cui al primoperiodo, definiscono e inviano alla societàConsip S.p.A. l’elenco dei beni, servizi,prodotti e forniture di cui necessitano perl’espletamento delle proprie funzioni isti-tuzionali e per lo svolgimento di ogni altraattività. I comuni e le province provvedonoalla trasmissione di tale elenco rispettiva-mente tramite l’Associazione nazionale co-muni italiani (ANGI) e l’Unione delle pro-vince d’Italia (UPI). Entro il 30 novembredi ogni anno, a partire dal 2017, la societàConsip S.p.A. individua e aggiorna, ovenecessario, mediante un sistema dibenchmarking, il rapporto di qualità eprezzo in relazione alle tipologie di beni,servizi e forniture indicate negli elenchi dicui al quarto periodo.

5-novies. Al di fuori delle modalità diapprovvigionamento del comma 5-octies,gli enti di cui al citato comma, possonostipulare contratti di acquisto a condizioneche i corrispettivi applicati siano inferioriai corrispettivi indicati nelle convenzioni eaccordi quadro messi a disposizione daConsip S.p.A. e dalle centrali di commit-tenza regionali.

22. 01. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Pubblicità delle posizioni debitorie in sof-ferenza).

1. Le banche di cui all’articolo 1,comma 2, beneficiarie della concessionedella garanzia dello Stato di cui al Capo Io del programma di interventi di raffor-zamento patrimoniale di cui al Capo II,sono tenute a trasmettere al Ministerodell’economia e delle finanze, che ne dàimmediata evidenza pubblica, l’elenco deicrediti concessi per un importo superioreal milione di euro e passati a sofferenza,

Lunedì 13 febbraio 2017 — 46 — Commissioni riunite V e VI

riferiti alle ultime cinque annualità dibilancio, in deroga ad ogni normativaavente ad oggetto la tutela dei dati per-sonali, della legittima aspettativa di riser-vatezza o del legittimo affidamento nelsistema creditizio.

22. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Clausola sociale).

1. Le banche di cui all’articolo 1,comma 2, beneficiarie della concessionedella garanzia dello Stato di cui al Capo Io del programma di interventi di raffor-zamento patrimoniale di cui al Capo II,sono tenute a mantenere i livelli occupa-zionali e preservare tutti i rapporti dilavoro in essere, salvaguardando i tratta-menti economici e normativi previsti daicontratti collettivi nazionali, territoriali edaziendali vigenti.

22. 03. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Strumenti finanziari subordinati emessi dabanche in risoluzione e da enti-ponte di cuiall’articolo 1, comma 842, della legge 28

dicembre 2015, n. 208).

1. In deroga alle disposizioni del pre-sente Capo, per le finalità di cui all’arti-colo 13, primo comma, il programma dirafforzamento patrimoniale può essere ri-chiesto, entro il 30 giugno 2017, anchedalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all’articolo 1, comma 842,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non-ché dalle società che ne hanno eventual-mente ottenuto il controllo, al fine dellatutela degli investitori non professionaliche alla data del 22 novembre 2015 erano

titolari di strumenti finanziari subordinatiemessi da Banca delle Marche Spa, Bancapopolare dell’Etruria e del Lazio – Societàcooperativa, Cassa di risparmio di FerraraSpa e dalla Cassa di risparmio della pro-vincia di Chieti Spa.

2. Resta salva la facoltà per gli inte-ressati di adire in alternativa la proceduradel decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito in legge, con modificazioni, dal-l’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno2016, n. 119 prevista dalle misure di cui alCapo II della legge 30 giugno 2016, n. 119.

22. 04. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

1. In alternativa alle procedure giudi-ziali ed extragiudiziali previste dalle di-sposizioni vigenti, gli investitori non pro-fessionali che alla data del 22 novembre2015 erano titolari di strumenti finanziarisubordinati emessi da Banca delle MarcheS.p.A., Banca popolare dell’Etruria e delLazio – Società cooperativa, Cassa di ri-sparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa dirisparmio della provincia di Chieti S.p.A.,possono richiedere, in ragione del creditovantato nei confronti delle banche in ri-soluzione, l’emissione di warrant che dianodiritto alla sottoscrizione delle azioni deglienti-ponte di cui all’articolo 1, comma 842,della legge 28 dicembre 2015, 208.

22. 05. Alberto Giorgetti, Sandra Savino,Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Mila-nato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire le parole: treanni con le seguenti: cinque anni.

23. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

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Al comma 3, dopo la parola: passivitàaggiungere le seguenti: da essa emesse oche siano state sottoscritte o siano indeposito presso intermediari diversi dallastessa ed.

23. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricor-rano, le parole: valore nominale con leseguenti: valore di acquisto.

23. 3. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Il valore economico delle pas-sività emesse da Banca Monte dei Paschidi Siena di cui alle lettere da a) a m) delprecedente comma è utilizzato a compen-sazione del debito qualora si accerti chel’acquirente delle emissioni, alla data dientrata in vigore del presente decreto-legge, risultasse debitore insolvente dellamedesima banca. Le disposizioni di cui alprecedente periodo si applicano anche allapersona fisica acquirente delle emissioniche svolgeva un ruolo di amministratore odirigente di società di capitali o di personedi qualsiasi forma giuridica che risultassedebitrice insolvente della medesima bancaalla data di entrata in vigore del presentedecreto legge.

3-ter. Le disposizioni di cui al commaprecedente si applicano anche per le emis-sioni detenute dagli amministratori e fun-zionari della medesima banca la cui con-dotta professionale ha determinato lo statodi crisi dell’Emittente, qualora accertatadall’Autorità competente.

3-quater. Ai fini dell’attuazione deicommi 3-bis e 3-ter per debitore insolventesi intende il debitore che si trovi nell’in-capacità conclamata di assolvere alla ob-bligazione assunta, anche attraverso azionigiudiziali di tipo coattivo ».

23. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dalcomma precedente, nel caso in cui il

detentore del titolo di emissione di cui allelettere da a) a m) sia un investitore nonprofessionale, il valore economico da at-tribuire alla passività oggetto delle misuredi ripartizione degli oneri è sempre il 100per cento dei valore nominale. »

23. 5. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simo-netti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le banche e le società finan-ziarie non possono procedere alla venditasingola o in blocco dei crediti deteriorati,classificati come incagli o sofferenze, perun valore inferiore al 50 per cento delvalore di mercato della garanzia del cre-dito.

23. 6. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell’economia e dellefinanze non può procedere all’eventualecessione delle quote di Banca Monte deiPaschi di Siena senza la previa autorizza-zione del Parlamento.

23. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Commissione di inchiesta).

1. In considerazione delle gravi diffi-coltà patrimoniali che alcuni istituti dicredito del sistema bancario italianostanno attraversando, è istituita, per ladurata della XVII legislatura, ai sensi del-l’articolo 82 della Costituzione, una Com-missione parlamentare di inchiesta sulsistema bancario e finanziario, di seguito

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denominata « Commissione », con il com-pito di:

a) verificare la gestione finanziariadella Banca Monte dei Paschi di Siena, cheha richiesto l’intervento dello Stato per laricapitalizzazione in merito alle attività dispeculazione ad alto rischio, intendendoattività di speculazione finanziaria ad altorischio in base a criteri di utilizzo, daparte dei soggetti bancari e finanziari, diun elevato grado di leva finanziaria e diemanazione di titoli tossici che hannoesposto il patrimonio di base al pericolo didefault con conseguente necessità di avviodel processo di risoluzione;

b) accertare altresì le attività dellabanca di cui alla lettera a) in merito aqualsiasi tipologia di speculazione finan-ziaria che è stata suscettibile di condizio-narne l’andamento del bilancio fino alraggiungimento della situazione patrimo-niale che ha reso necessario il processo dirisoluzione;

c) accertare la gravità della respon-sabilità, colposa o dolosa, dei dirigenti edei funzionari dell’istituto Monte dei Pa-schi di Siena in merito alle scelte diindirizzare gli investimenti finanziari intitoli tossici e poco sicuri;

d) indagare in quale misura similipratiche di speculazione finanziaria sianoin uso anche in altri istituti bancari e qualialtre banche del sistema italiano, in basealle rilevazioni della Banca d’Italia, po-trebbero subire interventi di ristruttura-zione di qualsiasi tipo suscettibili di pro-curare degli ulteriori danni patrimonialiagli investitori non istituzionali;

e) accedere ad ogni documentazionee atto, senza possibilità di opposizionealcuna del segreto d’ufficio, del segretoprofessionale o del segreto di Stato, rela-tivi ad ogni ispezione operata dalla Bancad’Italia dal 1o gennaio 2005 al 30 novem-bre 2015 in ogni istituto bancario o finan-ziario italiano, al fine di verificare l’anda-mento macroscopico dell’intero sistemabancario del Paese e la relativa adegua-tezza della vigilanza istituzionale;

f) accedere a tutti gli atti e le misureadottate dai commissari, nonché al rendi-conto analitico delle singole spese soste-nute dai commissari nell’esercizio del loromandato, ivi comprese le spese inerenti leconsulenze assegnate, in tutti gli istitutibancari e finanziari sottoposti a commis-sariamento e in Banca Monte dei Paschi diSiena, senza possibilità di opposizione al-cuna del segreto d’ufficio, del segreto pro-fessionale o del segreto di Stato, posti inessere dal 1° gennaio 2005 al 30 novem-bre 2015, al fine di verificarne l’idoneità;

g) verificare che la Banca Monte deiPaschi di Siena abbia rispettato la nor-mativa in materia di trasparenza e cor-rettezza nei rapporti con i clienti assicu-rando la piena corrispondenza tra le con-dizioni pubblicizzate e offerte e quelleeffettivamente applicate ai clienti;

h) accertare che non vi sia statal’assunzione di comportamenti fraudolentida parte dei dirigenti, dei funzionari, deipromotori e dei consulenti di cui la bancain oggetto si sia avvalsa nei confronti degliinvestitori non istituzionali al fine di in-durli all’acquisto di titoli non sicuri senzache ne fossero sufficientemente informati;

i) verificare le attività di monitorag-gio della Banca d’Italia nel suo ruolo dianalisi microprudenziale sulla banca inoggetto a fine di rintracciare le motiva-zioni e le eventuali responsabilità di unmancato intervento preventivo che potesseevitare l’intervento statale;

l) accertare l’attività di monitoraggiodella Banca d’Italia sulla trasparenza e lacorrettezza delle relazioni tra intermediarie clienti, soprattutto in merito alla tuteladei clienti meno esperti e verificare sequesta, in caso di necessità, sia intervenutacon le sanzioni e gli strumenti correttiviadeguati o accertare le responsabilità dellastessa, qualora non siano stati messi inatto specifici interventi;

2. La Commissione riferisce alle Ca-mere annualmente con singole relazioni ocon relazioni generali e ogniqualvolta ne

Lunedì 13 febbraio 2017 — 49 — Commissioni riunite V e VI

ravvisi la necessità e comunque al terminedei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle inda-gini e agli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.La Commissione non può adottare prov-vedimenti attinenti alla libertà e alla se-gretezza della corrispondenza e di ognialtra forma di comunicazione nonché allalibertà personale, fatto salvo l’accompa-gnamento coattivo di cui all’articolo 133del codice di procedura penale.

4. La Commissione è composta diventi senatori e di venti deputati, nominatirispettivamente dal Presidente del Senatodella Repubblica e dal Presidente dellaCamera dei deputati, in proporzione alnumero dei componenti dei gruppi parla-mentari, comunque assicurando la pre-senza di un rappresentante per ciascungruppo esistente in almeno un ramo delParlamento. I componenti sono nominatianche tenendo conto della specificità deicompiti assegnati alla Commissione. Icomponenti della Commissione dichiaranoalla Presidenza della Camera di apparte-nenza se nei loro confronti sussista unadelle condizioni indicate nel codice diautoregolamentazione allegato alla rela-zione, in materia di formazione delle listedei candidati per le elezioni regionali,provinciali, comunali e circoscrizionali,approvata il 18 febbraio 2010 dalla Com-missione parlamentare di inchiesta sulfenomeno della mafia e sulle altre asso-ciazioni criminali, anche straniere, istituitadalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

5. La Commissione è rinnovata dopo ilprimo biennio dalla sua costituzione e isuoi componenti possono essere confer-mati.

6. Il Presidente del Senato della Re-pubblica e il Presidente della Camera deideputati, entro dieci giorni dalla nominadei suoi componenti, convocano la Com-missione per la costituzione dell’ufficio dipresidenza.

7. L’ufficio di presidenza, compostodal presidente, da due vicepresidenti e dadue segretari, è eletto dai componentidella Commissione a scrutinio segreto. Perl’elezione del presidente è necessaria la

maggioranza assoluta dei componentidella Commissione; se nessuno riporta talemaggioranza, si procede al ballottaggio trai due candidati che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di paritàdi voti è proclamato eletto o entra inballottaggio il più anziano di età.

8. Per l’elezione, rispettivamente, deidue segretari, ciascun componente dellaCommissione scrive sulla propria schedaun solo nome. Sono eletti coloro chehanno ottenuto il maggior numero di voti.In caso di parità di voci si procede ai sensidel comma 7.

9. Le deposizioni di cui ai commi 7 e8 si applicano anche per le elezioni sup-pletive.

10. Ferme restando le competenzedell’autorità giudiziaria, per le audizioni atestimonianza innanzi alla Commissione siapplicano le disposizioni previste dagliarticoli da 366 a 372 del codice penale.

11. La Commissione, nelle materie at-tinenti alle finalità della presente legge,può ottenere copie di atti e documentirelativi a procedimenti e inchieste in corsopresso l’autorità giudiziaria o altri organiinquirenti, nonché copie di atti e docu-menti relativi a indagini e inchieste par-lamentari, anche se coperti dal segreto. Intale ultimo caso la Commissione garantisceil mantenimento del regime di segretezza.L’autorità giudiziaria provvede tempesti-vamente e può ritardare la trasmissione dicopia di atti e documenti richiesti condecreto motivato, solo per ragioni di na-tura istruttoria. Il decreto ha efficacia persei mesi e può essere rinnovato. Quandotali ragioni vengono meno, l’autorità giu-diziaria provvede senza ritardo a trasmet-tere quanto richiesto. Il decreto non puòessere rinnovato o avere efficacia oltre lachiusura delle indagini preliminari.

12. Per il segreto di Stato si applicaquanto previsto dalla legge 3 agosto 2007,n. 124, salvo quanto disposto dal comma1, lettere e) e f).

13. La Commissione stabilisce qualiatti e documenti non devono essere divul-gati, anche in relazione ad esigenze atti-nenti ad altre istruttorie o inchieste incorso. Devono in ogni caso essere coperti

Lunedì 13 febbraio 2017 — 50 — Commissioni riunite V e VI

dal segreto gli atti e i documenti attinentia procedimenti giudiziari nella fase delleindagini preliminari.

14. Il segreto funzionale riguardanteatti e documenti acquisiti dalla Commis-sione in riferimento ai reati di cui agliarticoli 416 e 416-bis del codice penalenon può essere opposto ad altre Commis-sioni parlamentari di inchiesta.

15. I componenti della Commissione,il personale addetto alla stessa e ogni altrapersona che collabora con la Commissionemedesima o compie o concorre a compiereatti di inchiesta, oppure ne viene a cono-scenza per ragioni di ufficio o di servizio,sono obbligati al segreto per tutto quantoriguarda gli atti e i documenti di cui alcomma 13.

16. L’attività e il funzionamento dellaCommissione sono disciplinati da un re-golamento interno approvato dalla Com-missione stessa prima dell’inizio dei lavori.Ciascun componente può proporre la mo-difica delle norme regolamentari.

17. La Commissione può organizzare ipropri lavori anche attraverso uno o piùgruppi di lavoro, costituiti secondo il re-golamento di cui al comma 16.

18. Tutte le volte che lo ritenga op-portuno, la Commissione può riunirsi inseduta segreta.

19. La Commissione si avvale dell’operadi agenti e di ufficiali di polizia giudiziariae può avvalersi di tutte le collaborazioniche ritenga necessarie, di soggetti internied esterni all’amministrazione dello stato,autorizzati, ove occorra e con il loroconsenso, dagli organi a ciò deputati e daiMinistri competenti. Con il regolamentointerno di cui al comma 16 è stabilito ilnumero massima di collaborazioni di cuipuò avvalersi la Commissione.

20. Per l’espletamento delle sue fun-zioni la Commissione fruisce di personale,locali e strumenti operativi messi a dispo-sizione dai Presidenti delle Camere, d’in-tesa tra loro.

21. Le spese per il funzionamentodella Commissione sono stabilite nel limitemassimo di 70.000 euro per l’anno 2016 edi 120.000 euro per ciascuno degli annisuccessivi e sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Re-pubblica e per metà a carico del bilanciointerno della Camera dei deputati.

22. La Commissione cura l’informatiz-zazione dei documenti acquisiti e prodottinel corso della propria attività. »

23. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Si-monetti.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Rimborso degli investitori delle banchesottoposte a risoluzione).

1. Al fine di equilibrare il trattamentotra gli investitori che hanno acquistato glistrumenti finanziari subordinati indicatinell’articolo 1, comma 855, della legge 28dicembre 2015, n. 208 non accedenti alrimborso forfettario di cui all’articolo 9del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 egli investitori che detengono gli strumentifinanziari e i prestiti di cui all’articolo 22del presente decreto-legge, si intende ria-perto il termine per l’accesso diretto alFondo di solidarietà istituito dall’articolo1, comma 855, della legge 28 dicembre2015, n. 208, come disciplinato dagli arti-coli 3 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016,n. 59.

2. All’articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante dispo-sizioni urgenti in materia di procedureesecutive e concorsuali, nonché a favoredegli investitori in banche in liquidazione,convertito, con modificazioni dalla legge30 giugno 2016, n. 119, le parole: « entrosei mesi dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto » sono sostituite dalle seguenti:« entro il 31 dicembre 2017 ».

3. Gli investitori che hanno acquistatogli strumenti finanziari di cui all’articolo8, comma 1, lettera a) entro la data del 16novembre 2015 e che li detenevano alladata della risoluzione delle banche inliquidazione, possono chiedere al Fondol’erogazione di un indennizzo forfettario

Lunedì 13 febbraio 2017 — 51 — Commissioni riunite V e VI

dell’ammontare determinato ai sensi delcomma 3, al ricorrere di una delle se-guenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di pro-prietà dell’investitore di valore inferiore a100.000 euro;

b) ammontare del reddito lordo del-l’investitore, ai fini dell’imposta sul redditodelle persone fisiche nell’anno 2015, infe-riore a 18.000 euro come primo scaglione,a 35.000 euro come secondo scaglione e a55.000 come terzo scaglione;

2. Il valore del patrimonio mobiliaredi cui al comma 1, lettera a), risulta dallasomma di:

a) patrimonio mobiliare possedutoal 31 dicembre 2015, esclusi gli strumentifinanziari di cui all’articolo 8, comma 1,lettera a), calcolato secondo i criteri e leistruzioni approvati con decreto del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali,Direzione generale per l’inclusione e lepolitiche sociali di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, Dipar-timento delle finanze 29 dicembre 2015,n. 363, recante approvazione del modellotipo di dichiarazione sostitutiva unica(DSU), nonché delle relative istruzioni perla compilazione, ai sensi dell’articolo 10,comma 3, del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013,n. 159;

b) il valore di rimborso degli stru-menti finanziari di cui all’articolo 8,comma 1, lettera a), detenuti alla datadella risoluzione delle banche in liquida-zione, al netto degli oneri e delle spesedirettamente connessi all’operazione di ac-quisto.

3. L’importo dell’indennizzo forfetarioè pari al 100 per cento per il primoscaglione, all’80 per cento per il secondoscaglione, al 75 per cento per il terzoscaglione del corrispettivo pagato per l’ac-quisto degli strumenti finanziari di cui

all’articolo 8, comma 1, lettera a), acqui-stati entro il 16 novembre 2015. »

23. 02. Busin, Guidesi, Saltamartini, Si-monetti.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,la Banca d’Italia pubblica sul proprio sitoistituzionale la lista dei cento maggioridebitori insolventi delle banche e degliente-ponte che intendono accedere allemisure di garanzia o di rafforzamentopatrimoniale di cui al presente decreto-legge.

2. Con riferimento ai debitori di cui alcomma 1 le autorità di vigilanza effet-tuano apposite indagini volte a verificarela correttezza dell’operato dell’istituto nel-l’erogazione del prestito e in caso di irre-golarità applicano specifiche sanzioni neiconfronti dei responsabili.

23. 03. Giorgia Meloni, Rampelli.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

1. È fatto divieto ai fondi pensionisticidi acquistare crediti deteriorati.

23. 04. Giorgia Meloni, Rampelli.

ART. 23-bis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , nonché lo stato di avan-zamento del piano di ristrutturazione perciascun Emittente a cui è stato concessol’intervento, corredato da una dettagliataindicazione dello stato patrimoniale dellostesso.

23-bis. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 52 — Commissioni riunite V e VI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella relazione è indicato l’elenco deidebitori insolventi per i crediti concessidall’Emittente che beneficia degli inter-venti effettuati nel quadrimestre, in cuisono indicati i nominativi delle personefisiche e giuridiche insolventi per debitisuperiori a 10 milioni di euro, nonché leinformazioni attinenti al profilo di rischioe al merito di credito, riferite alla datanella quale sono stati concessi i finanzia-menti classificati in sofferenza. Sono al-tresì indicati, in una apposita sezione, inominativi dei partiti politici e delle fon-dazioni e associazioni loro collegate, in-solventi per debiti di qualsiasi importo.

23-bis. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella relazione è indicato l’elenco deidebitori insolventi per i crediti concessidall’Emittente che beneficia degli inter-venti effettuati nel quadrimestre, in cuisono indicati i nominativi delle personefisiche e giuridiche insolventi per debitisuperiori a 5 milioni di euro, nonché leinformazioni attinenti al profilo di rischioe al merito di credito, riferite alla datanella quale sono stati concessi i finanzia-menti, classificati in sofferenza. Sono al-tresì indicati, in una apposita sezione, inominativi dei partiti politici e delle fon-dazioni e associazioni loro collegate, in-solventi per debiti di qualsiasi importo.

23-bis. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Dopo l’articolo 23-bis, aggiungere il se-guente:

ART. 23-ter. (Disposizioni in materia ditrasparenza degli istituti bancari). – 1. Sulsito internet della Banca d’Italia sonopubblicati, entro il 31 gennaio di ognianno, in un’apposita sezione, i dati infor-

mativi indicanti la solidità di tutti diistituti bancali e finanziari che operano sulterritorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principidella più ampia trasparenza e compren-sibilità affinché anche gli utenti investitorinon istituzionali possano conoscere e com-prendere in maniera chiara i dati riguar-danti:

a) il capitale sociale e le eventualiricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare ri-guardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principaliagenzie di rating internazionali e delleautorità di vigilanza bancarie e finanziarienazionali ed europee;

d) il volume di attività di specula-zione finanziaria ad elevata rischiosità,inteso secondo un indice massimo di levafinanziaria e di emanazione di titoli tos-sici;

e) il livello di solidità di ciascunistituto, secondo un punteggio crescente dirischio di sottoposizione a procedure dirisoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;

f) la sottoposizione a interventi dirisoluzione previsti dall’articolo 39 del de-creto legislativo 16 novembre 2015, n. 180o a intervento statale di cui ai Capi I e IIdel presente decreto.

3. Ai fini della compilazione dei dati dicui al comma precedente:

a) l’attività di speculazione finanzia-ria ad alto rischio è definita in base acriteri di utilizzo, da parte dei soggettibancari e finanziari, di un elevato grado dileva finanziaria e di emanazione di titolitossici che espongono il patrimonio di basea rischio di default con conseguente ne-cessità di ricapitalizzazione;

b) l’indice massimo di leva finanzia-ria deve rispondere a requisiti di traspa-renza e sicurezza al fine di assicurareun’adeguata copertura delle fonti di levafinanziaria sia in bilancio sia fuori bilan-cio;

Lunedì 13 febbraio 2017 — 53 — Commissioni riunite V e VI

c) i titoli tossici sono intesi comequalsiasi cartolarizzazione non traspa-rente e di incerta valutazione tale da poteresporre il patrimonio di base dei soggettibancari e finanziari a rischio ricapitaliz-zazione.

4. Sulla medesima sezione è pubbli-cato, altresì, l’elenco di tutti i titoli, leobbligazioni e gli strumenti finanziariemessi ed offerti da ciascun istituto ban-cario e finanziario in cui è indicato, inmaniera comprensibile per gli investitorinon professionisti, il livello di rischio se-condo un ordine crescente di rischio da 1a 10.

5. La Banca d’Italia, di concerto conla CONSOB, detta, entro 60 giorni dall’en-trata in vigore della presente legge, ledisposizioni attuative del presente articolo.

23-bis. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

ART. 24-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni in materia di educazione fi-nanziaria).

1. La presente norma riconosce l’im-portanza dell’educazione finanziaria comestrumento per la tutela del consumatore,allo scopo di ampliare le conoscenze deicittadini per un utilizzo più consapevoledegli strumenti e dei servizi finanziariofferti dal mercato, tramite la promozionee realizzazione di progetti su tale materia.

2. Con decreto da adottare entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presento decreto,il Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca e con ilMinistro dello sviluppo economico, istitui-sce il Comitato per la programmazione eil coordinamento delle attività di educa-zione finanziaria, con il compito di pro-

muovere e programmare iniziative di sen-sibilizzazione ed educazione finanziaria.

3. Dall’istituzione del Comitato nondevono derivare oneri a carico della fi-nanza pubblica.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, con proprio decretoda adottare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presento decreto, provvede a dettare lelinee guida volte a disciplinare l’inseri-mento dell’educazione finanziaria tra leattività didattiche della scuola primaria esecondaria, in linea con le raccomanda-zioni delle istituzioni europee.

5. Ai fini di cui al presente articolo, lesocietà finanziarie che erogano crediti alconsumo sotto qualunque forma o moda-lità mettono a disposizione una sommapari al 5 per cento delle spese realizzateper pubblicizzare la propria attività nel-l’esercizio finanziario dell’anno precedenteper la realizzazione di progetti di educa-zione finanziaria, comunicando entro il 28febbraio di ciascun anno l’importo spesoal 31 dell’anno precedente.

24-bis. 1. Pesco, Villarosa, Sibilia, Al-berti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dal programma di cui al prece-dente comma 3 sono comunque esclusitutti quei soggetti potenzialmente operantiin regime di conflitto di interessi.

Conseguentemente al comma 8, dopo ilsecondo periodo aggiungere il seguente:Sono comunque esclusi dalla nomina dicui al presente comma tutti quei soggettipotenzialmente operanti in regime di con-flitto di interessi.

24-bis. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Me-lilla.

Dopo l’articolo 24-bis aggiungere il se-guente:

ART. 24-ter (Modifiche al Decreto legi-slativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito

Lunedì 13 febbraio 2017 — 54 — Commissioni riunite V e VI

al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopol’articolo 137 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, recante Testounico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, è inserito il seguente articolo:

« ART. 137-bis (Delitto bancario patri-moniale). – 1. Salvo che il fatto costituiscareato più grave, chi svolge le funzioni diamministratore di una banca dichiaratafallita o sottoposta alle procedure di riso-luzione previste dall’articolo 39 del de-creto legislativo 16 novembre 2015, n. 180o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipo-logia di intervento dello Stato ed abbiadistratto, occultato, dissimulato, distruttoo dissipato in tutto o in parte i suoi beniovvero, allo scopo di recare pregiudizio aicreditori, ai soci, ai correntisti, agli azio-nisti o agli obbligazionisti, ha esposto oriconosciuto passività inesistenti dellabanca, è punito con la reclusione da settea dodici anni e con la multa da euro24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionatoè di rilevante entità la pena è aumentatada un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cuial capo III, titolo II, libro I del codicepenale, la condanna per uno dei fattiprevisti nel presente articolo comporta perla durata di venti anni l’inabilitazioneall’esercizio di una impresa commerciale el’incapacità per la stessa durata ad eser-citare uffici direttivi presso qualsiasi im-presa. »

24-bis. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Dopo l’articolo 24-bis aggiungere il se-guente:

ART. 24-ter (Modifiche al Decreto legi-slativo 1o settembre 1993, n. 385 in meritoal delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopol’articolo 137 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, recante Testounico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, è inserito il seguente:

« ART. 137-bis (Delitto bancario patri-moniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca

reato più grave, se svolge le funzioni diamministratore di una banca dichiaratafallita o sottoposta alle procedure di riso-luzione previste dall’articolo 39 del de-creto legislativo 16 novembre 2015, n. 180o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipo-logia di intervento dello Stato ed abbiasottratto, distrutto o falsificato, in tutto oin parte, con lo scopo di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori, ai soci, ai corren-tisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ilibri o le altre scritture contabili o li hatenuti in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movi-mento degli affari della banca, è punitocon la reclusione da sette a dodici anni econ la multa da euro 24.000 a 240.000euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionatoè di rilevante entità la pena è aumentatada un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cuial capo III, titolo II, libro I del codicepenale, la condanna per uno dei fattiprevisti nel presente articolo comporta perla durata di venti anni l’inabilitazioneall’esercizio di una impresa commerciale el’incapacità per la stessa durata ad eser-citare uffici direttivi presso qualsiasi im-presa. »

24-bis. 02. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Dopo l’articolo 24-bis aggiungere il se-guente:

ART. 24-ter (Disposizioni in materia dipubblicazione dei debitori insolventi degliistituti di credito sottoposti a risoluzione oa salvataggio statale). – 1. Dopo l’articolo99 del decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180, è aggiunto il seguente:

« ART. 99-bis (Disposizioni in materia dipubblicazione dei debitori insolventi degliistituti di credito sottoposti a risoluzione oa salvataggio statale) – 1. In deroga aquanto stabilito dal Decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, recante il codice inmateria di protezione dei dati personali,

Lunedì 13 febbraio 2017 — 55 — Commissioni riunite V e VI

nei casi di risoluzione previsti dall’articolo39 del presente decreto e nei casi diintervento statale di cui ai Capi I e II deldecreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,recante disposizioni urgenti per la tuteladel risparmio nel settore creditizio, diqualsiasi istituto di credito operante sulterritorio nazionale, entro 30 giorni, laBanca d’Italia e la Presidenza del Consigliopubblicano, sui propri siti istituzionali,l’elenco dei debitori insolventi per i crediticoncessi dai medesimi istituti.

2. Nell’elenco di cui al comma prece-dente sono indicati i nominativi delle per-sone fisiche e giuridiche insolventi perdebiti superiori a 10 milioni di euro. Sonoaltresì indicati, in una apposita sezione, inominativi dei partiti politici e delle fon-dazioni e associazioni loro collegate, in-solventi per debiti di qualsiasi importo. »

24-bis. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Dopo l’articolo 24-bis aggiungere il se-guente:

ART. 24-ter (Disposizioni in materia dipubblicazione dei debitori insolventi degliistituti di credito sottoposti a risoluzione oa salvataggio statale). – 1. Dopo l’articolo99 del decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180, è aggiunto il seguente:

« ART. 99-bis (Disposizioni in materia dipubblicazione dei debitori insolventi degliistituti di credito sottoposti a risoluzione oa salvataggio statale) – 1. In deroga aquanto stabilito dal Decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, recante il codice inmateria di protezione dei dati personali,nei casi di risoluzione previsti dall’articolo39 del presente decreto e nei casi diintervento statale di cui ai Capi I e II deldecreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,recante disposizioni urgenti per la tuteladel risparmio nel settore creditizio, diqualsiasi istituto di credito operante sulterritorio nazionale, entro 30 giorni, laBanca d’Italia e la Presidenza del Consigliopubblicano, sui propri siti istituzionali,l’elenco dei debitori insolventi per i crediticoncessi dai medesimi istituti.

2. Nell’elenco di cui al comma prece-dente sono indicati i nominativi delle per-sone fisiche e giuridiche insolventi perdebiti superiori a 5 milioni di euro. Sonoaltresì indicati, in una apposita sezione, inominativi dei partiti politici e delle fon-dazioni e associazioni loro collegate, in-solventi per debiti di qualsiasi importo. »

24-bis. 03. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

ART. 25.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:

ART. 25-bis. – (Istituzione di un Fondodi acquisizione di crediti bancari in con-dizione di sofferenza). – 1. Fermo restandoquanto previsto dall’articolo 5, comma 8,del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, è istituitopresso la Cassa depositi e prestiti Spa ilFondo per le politiche abitative (FPA), conuna dotazione annuale pari a 400 milionidi euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisirecrediti bancari derivanti da mutuo ipote-cario o fondiario in condizione di soffe-renza, ad un prezzo massimo pari al 50per cento della residua quota capitale,compresa la titolarità della relativa ipo-teca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA egravati da ipoteca sono concessi in loca-zione a canone concordato, secondoquanto previsto dalla legge 9 dicembre1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni dilocazione degli immobili di cui al comma3, sono destinate alla manutenzione stra-ordinaria degli stessi e, per la parte ecce-dente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, lespese di manutenzione straordinaria sonoa carico del FPA, mentre restano a caricodel locatario le spese di manutenzioneordinaria.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 56 — Commissioni riunite V e VI

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensidel comma 2 sono rideterminate entro untermine di venti anni, con ammortamento,a scadenza trimestrale, allo stesso tassoapplicato dalla Cassa depositi e prestitiSpa per i mutui fondiari agli enti locali,maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze di natura non rego-lamentare sono definite le modalità diattuazione delle disposizioni dei commi da1 a 6.

8. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 1 si provvede, fino a concor-renza del relativo fabbisogno finanziario,mediante le maggiori entrate derivanti dalcomma 9.

9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, lamisura del prelievo erariale unico sugliapparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettere a) e b) del testo unico delle leggidi pubblica sicurezza, di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-sive modificazioni, come rideterminate daicommi 918 e 919 dell’articolo 1 della legge30 dicembre 2015, n. 208, sono rispetti-vamente fissate in misura pari al 19,5 percento ed al 6 per cento dell’ammontaredelle somme giocate. L’Agenzia delle do-gane e dei monopoli, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, dispone l’allineamento verso ilbasso degli aggi riconosciuti ai concessio-nari di giochi pubblici legali, anche conriferimento ai rapporti negoziali in esserealla data di entrata in vigore della presentelegge, con particolare riferimento al giocodel Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

25. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:

ART. 25-bis. – (Separazione delle banchecommerciali dalle banche d’affari). – 1.L’articolo 10 dei testo unico di cui al

decreto legislativo 1o settembre 1993,n. 385, è sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Attività bancaria e principio di separazionetra banche commerciali e banche d’affari).

1. L’esercizio dell’attività bancaria èriservata alle banche ed ha carattere d’im-presa.

2. Al fine di tutelare le attività finan-ziarie di deposito e di credito inerentil’economia reale differenziandole daquelle legate all’investimento e alla specu-lazione sui mercati finanziari nazionali einternazionali, le banche di cui al comma1 si differenziano in:

a) banche commerciali, che eserci-tano esclusivamente l’attività di raccolta dirisparmio tra il pubblico e di credito neiconfronti dei cittadini, delle famiglie, deilavoratori, delle imprese e delle comunità;

b) banche d’affari, che esercitanol’attività di investimento, di negoziazione edi intermediazione nel mercato finanzia-rio, secondo la disciplina propria di cia-scuna.

3. Le attività di cui alle lettere a) e b)del precedente comma 2 sono incompati-bili. All’atto della costituzione ogni bancadeve dichiarare quale dei due tipi diattività intende svolgere, adeguando il pro-prio statuto. »

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge di conver-sione la Banca d’Italia, con proprio prov-vedimento, definisce le modalità operativeper l’attuazione di quanto stabilito dalprecedente comma 1.

25. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 26-bis.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. All’articolo 8, comma 1, lettera a),del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « o coloro che li

Lunedì 13 febbraio 2017 — 57 — Commissioni riunite V e VI

abbiano ricevuti a titolo non oneroso dauno o più parenti fino al secondo grado oda congiunto o convivente more uxorio,che li avessero acquistati in un rapportonegoziale diretto con la suddetta Banca inliquidazione, ovvero che ne fossero inpossesso in seguito a suddivisione di unainiziale cointestazione di titoli acquistatisecondo le medesime modalità; ».

26-bis. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Me-lilla.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 inserire in fine le seguentiparole: ed ogni altro avente diritto anorma di legge;

dopo il comma 1 aggiungere il se-guente:

1-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 3maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016,n. 119, sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) alla lettera a), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale diretto conla Banca in liquidazione che li ha emessi »sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale con la Bancain liquidazione; » sono soppresse.

Conseguentemente dopo l’articolo 9 èinserito il seguente:

ART. 9-bis.

(Emissione di strumentifinanziari warrant).

1. La Nuova Banca emette strumenti fi-nanziari warrant per gli investitori azionistidi cui all’articolo 8, comma 1, lettera a-bis).

2. Gli strumenti finanziari warrant dicui al comma 1 hanno un valore nominalepari al valore delle azioni alla data dellarisoluzione delle Banche in liquidazione esono privi di diritti di voto.

3. L’emissione degli strumenti finan-ziari warrant per gli investitori azionisti èa titolo gratuito.

26-bis. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villa-rosa.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 inserire in fine le seguentiparole: ed ogni altro avente diritto anorma di legge;

dopo il comma 1 aggiungere il se-guente:

1-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 3maggio 2016, n. 59 convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale diretto conla Banca in liquidazione che li ha emessi »sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale con la Bancain liquidazione; » sono soppresse.

1-ter. All’articolo 9 del decreto-legge 3maggio 2016 n. 59 convertito con modifi-cazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119,sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse leparole: « entro la data del 12 giugno 2014e »;

b) al comma 1, sono soppresse leparole da: « al ricorrere di una delleseguenti condizioni:» fino alla fine delcomma.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L’importo dell’indennizzo forfetariocon un limite di rimborso pari a 100.000euro è pari all’80 per cento del corrispet-tivo pagato per l’acquisto degli strumentifinanziari di cui all’articolo 8, comma 1,lettera a), e detenuti alla data della riso-luzione delle Banche in liquidazione, alnetto di:

a) oneri e spese direttamente con-nessi all’operazione di acquisto;

Lunedì 13 febbraio 2017 — 58 — Commissioni riunite V e VI

b) la differenza, se positiva, tra ilrendimento degli strumenti finanziari su-bordinati e il rendimento di mercato di unBuono del tesoro poliennale in corso diemissione di durata finanziaria equiva-lente oppure il rendimento ricavato tra-mite interpolazione lineare di Buoni deltesoro poliennali in corso di emissioneaventi durata finanziaria più vicina.

sopprimere il comma 2.

al comma 6 sostituire le parole: entro6 mesi con le seguenti: entro il 31 dicem-bre 2017.

26-bis. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villa-rosa.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 inserire in fine le seguentiparole: ed ogni altro avente diritto anorma di legge;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 3maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016,n. 119, sono apportate le seguenti modi-fiche:

e) alla lettera a), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale diretto conla Banca in liquidazione che li ha emessi »sono soppresse;

f) alla lettera f), le seguenti parole:« nell’ambito di un rapporto negoziale conla Banca in liquidazione; » sono soppresse.

dopo il comma 1 aggiungere il se-guente:

1-bis. All’articolo 9, comma 1, del de-creto-legge 3 maggio 2016, n. 59, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 giu-gno 2016, n. 119, sono apportate le se-guenti modifiche:

a) le parole: « entro la data del 12giugno 2014 e » sono soppresse;

b) alla lettera a) le parole: « 100.000 »sono sostituite con le seguenti:« 1.000.000 »;

c) alla lettera b) le parole: « 35.000 »sono sostituite con le: « 500.000 ».

il comma 2 è soppresso.

26-bis. 4. Pesco, Alberti, Sibilia, Villa-rosa.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 inserire in fine le seguentiparole: ed ogni altro avente diritto anorma di legge;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 3maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016,n. 119, sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) alla lettera a), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale diretto conla Banca in liquidazione che li ha emessi »sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole: « nell’am-bito di un rapporto negoziale con la Bancain liquidazione; » sono soppresse.

1-ter. All’articolo 9 del decreto-legge 3maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016,n. 119, sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) al comma 1 sono soppresse leparole: « entro la data del 12 giugno 2014e »;

b) al comma 1, sono soppresse leparole: « al ricorrere di una delle seguenticondizioni » fino alla fine del comma:

sopprimere il comma 2.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 59 — Commissioni riunite V e VI

al comma 6 sostituire le parole: entro6 mesi con le seguenti: entro il 31 dicem-bre 2017.

26-bis. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villa-rosa.

Al comma 1, aggiungere in fine le se-guenti parole: nonché i trasferimenti conatti tra vivi, anche a titolo gratuito, aprescindere dal grado di parentela.

26-bis. 6. Villarosa, Pesco, Sibilia, Al-berti.

All’articolo sono apportate le seguentimodificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere i se-guenti:

1-bis. All’articolo 8, comma 1, letteraa), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge30 giugno 2016, n. 119, in fondo, soppri-mere le seguenti parole: « nell’ambito diun rapporto negoziale diretto con la Bancain liquidazione che li ha emessi » sonosoppresse;

1-ter. All’articolo 9, comma 1, del de-creto-legge 3 maggio 2016, n. 59, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 giu-gno 2016, n. 119, le parole: « entro la datadel 12 giugno 2014 », sono sostituite dalleseguenti: « entro la data di entrata invigore del decreto-legge 22 novembre 2015,n. 183 »;

1-quater. All’articolo 9, comma 3, deldecreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30giugno 2016, n. 119, le parole: « pari all’80per cento » sono sostituite dalle seguenti:« pari al 100 per cento ».

Conseguentemente dopo il comma 3,aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l’articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,n. 119, aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

(Misure a favore degli azioni delle banchein liquidazione).

1. Il Fondo emette a favore degli azio-nisti delle banche in liquidazione warrantconvertibili in azioni delle nuove banchedi cui al comma 1, lettera c), dell’articolo8 del presente decreto per un valore parial 75 per cento del valore delle azionipossedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall’applicazionedelle disposizioni di cui al comma prece-dente sono a carico degli acquirenti dellenuove banche di cui al comma 1, lettera c),dell’articolo 8. ».

26-bis. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Me-lilla.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 9, comma 3, del de-creto-legge 3 maggio 2016, n. 59, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 giu-gno 2016, n. 119, le parole: « pari all’80per cento » sono sostituite dalle seguenti:« pari al 95 per cento ».

26-bis. 11. Donati, Ascani, Carrescia.

Al comma 3, sostituire le parole: ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « con leseguenti: aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: « per la sola parte oggetto di indirizzoforfetario pari all’80 per cento del corri-spettivo pagato per l’acquisto degli stru-menti finanziari di cui all’articolo 8,comma 1, lettera a) antecedentementeeventuali atti di donazione o cessione atitolo gratuito.

26-bis. 8. Pesco, Alberti, Sibilia, Villa-rosa.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il comma 4-bis dell’articolo 14della legge 24 dicembre 1993, n. 537, èsostituito dal seguente: « 4-bis. Nella de-terminazione dei redditi di cui all’articolo6, comma 15 del testo unico delle imposte

Lunedì 13 febbraio 2017 — 60 — Commissioni riunite V e VI

sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, non sono ammessi in deduzione icosti, le spese dei beni o delle prestazionidi servizio e le imposte direttamente con-nessi al compimento di atti o attivitàqualificabili come delitto non colposo peril quale il giudice abbia emesso sentenzadi condanna penale, ancorché soggetta adimpugnazione. Qualora intervenga, siaessa indifferentemente a favore del sog-getto emittente il documento o del soggettoche lo ha utilizzato, una sentenza defini-tiva di assoluzione ai sensi dell’articolo530 del codice di procedura penale ovverouna sentenza definitiva di non luogo aprocedere ai sensi dell’articolo 425 dellostesso codice, ovvero non più soggetta allaimpugnazione ai sensi dell’articolo 428dello stesso codice, ovvero una sentenzadefinitiva di non doversi procedere ai sensidell’articolo 529 del codice di procedurapenale, i costi e l’imposta sul valore ag-giunto dei beni o delle prestazioni diservizio oggetto dell’azione penale sonototalmente ammessi in deduzione e com-pensazione, ovvero compete il rimborsodelle maggiori imposte versate in relazionealla non ammissibilità in deduzione pre-vista dal periodo precedente e dei relativiinteressi ».

26-bis. 12. Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 3maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016,n. 119, dopo il comma 10, è aggiunto ilseguente:

10-bis. Gli investitori che hanno acqui-stato gli strumenti finanziari di cui all’ar-ticolo 8, comma 1, lettera a) entro la datadel 12 giugno 2014 e che li detenevano alladata della risoluzione delle Banche inliquidazione esclusi dal fondo di cui aicommi precedenti hanno facoltà, entro 12mesi dall’entrata in vigore della presente

legge, di accedere alla procedura di arbi-trato CONSOB per le controversie finan-ziarie (ACF) al fine di stabilire il valoreeconomico degli strumenti finanziari darimborsare ai medesimi investitori.

26-bis. 13. Gianluca Pini, Busin, Guidesi,Saltamartini, Simonetti.

Dopo l’articolo 26-bis inserire il se-guente:

ART. 26-ter.

(Divieto di vendite allo scoperto).

1. A far data dal 1o marzo 2017 èvietato far uso di vendite allo scoperto distrumenti finanziari quotati in mercatifinanziari disciplinati dalla normativadella Repubblica.

26-bis. 03. Villarosa, Pesco, Sibilia, Al-berti.

Dopo l’articolo 26-bis, inserire il se-guente:

ART. 26-ter.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3).

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3, convertito con modificazioni dallalegge 24 marzo 2015, n. 33, all’articolo 1,comma 2 le parole: « entro 18 mesi » sonosostituite con le seguenti: « entro 30 mesi ».

* 26-bis. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Dopo l’articolo 26-bis, inserire il se-guente:

ART. 26-ter.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3).

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3, convertito con modificazioni dalla

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legge 24 marzo 2015, n. 33, all’articolo 1,comma 2 le parole: « entro 18 mesi » sonosostituite con le seguenti: « entro 30 mesi ».

* 26-bis. 05. Fassina, Paglia, Marcon, Me-lilla.

ART. 26-ter.

Dopo l’articolo 26-ter, inserire i se-guenti:

ART. 26-quater.

(Istituzione di una Commissionedi inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82della Costituzione, per la durata dellaXVII legislatura, una Commissione parla-mentare di inchiesta sullo stato del si-stema bancario italiano nel periodo dal 1o

gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, diseguito denominata « Commissione », con iseguenti compiti:

a) valutare l’adeguatezza e la confor-mità alla normativa nazionale e dell’U-nione europea della disciplina e delleprassi relative all’esercizio delle funzionidi vigilanza da parte della Banca d’Italiasul sistema bancario italiano, con partico-lare riferimento alle attività svolte in re-lazione alla gestione della Cassa di rispar-mio di Ferrara Spa, della Banca delleMarche Spa, della Banca popolare dell’E-truria e del Lazio – Società cooperativa edella Cassa di risparmio della Provincia diChieti Spa;

b) esaminare lo stato complessivo delsettore bancario nazionale, anche in rela-zione agli andamenti macroeconomici ealle loro conseguenze sulla qualità degliattivi patrimoniali;

c) valutare l’adeguatezza della disci-plina e delle prassi relative all’eserciziodelle funzioni di vigilanza da parte dellaCommissione nazionale per le società e laborsa (CONSOB) sull’emissione e sul col-locamento di azioni e di obbligazioni, con

particolare riferimento alla regolarità delleoperazioni riguardanti gli strumenti finan-ziari emessi dalle banche di cui alla letteraa);

d) verificare se da parte degli istitutidi credito siano stati rispettati i princìpi dibuona fede e di trasparenza nella conclu-sione dei contratti aventi ad oggetto stru-menti finanziari, nonché i princìpi rego-latori della condotta degli intermediarifinanziari, come stabiliti dalle disposizionidi settore e, in particolare, dal testo unicodelle disposizioni in materia di interme-diazione finanziaria, di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalrelativo regolamento di attuazione di cuialla deliberazione della CONSOB n. 16190del 29 ottobre 2007, pubblicata nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 255 del 2 novembre 2007, e dalla di-rettiva 2004/39/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, evalutare la disciplina e le prassi relativeall’attività di vigilanza svolta a tale ri-guardo dalla Banca d’Italia e dalla CON-SOB;

e) accertare, in particolare, se corri-sponda al vero che, secondo quanto ripor-tato da organi di stampa, la CONSOBavrebbe autorizzato la Banca delle MarcheSpa ad un aumento di capitale medianteemissione di azioni per 180 milioni dieuro, sebbene la stessa banca avesse pre-cedentemente ricevuto una comunicazionedella Banca d’Italia, con cui la stessa nesegnalava lo « scadimento della qualità delportafoglio » e la « rilevante esposizione airischi creditizi finanziari »; che la Bancadelle Marche Spa avrebbe omesso di co-municare tale circostanza ai sottoscrittoridelle azioni emesse; che, nonostante talirilievi, la Banca d’Italia non avrebbe rite-nuto necessario intervenire in relazione aquesto aumento di capitale;

f) accertare eventuali responsabilitàdegli amministratori, dei direttori generalie dei revisori dei conti delle banche di cuialla lettera a) in relazione al dissesto deimedesimi istituti e al danno subito daipossessori di strumenti finanziari emessi

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da questi, in ragione dei doveri di vigi-lanza, delle competenze tecniche e degliobblighi di informazione inerenti alla fun-zione rivestita, nonché dei conseguentidoveri di tempestiva attivazione e di effi-ciente intervento per fronteggiare criticitàe anomalie emerse da controlli ispettiviinterni ed esterni;

g) accertare eventuali responsabilitàdelle società di revisione legale che hannoattestato la regolarità dei bilanci dellebanche di cui alla lettera a);

h) valutare la condotta del Governoin relazione alle vicende che hanno inte-ressato le banche di cui alla lettera a),accertando l’eventuale sussistenza di inte-ressi particolari e di conflitti di interessi acarico di membri del Governo medesimo,con riferimento alle disposizioni dellalegge 20 luglio 2004, n. 215;

i) verificare se l’annullamento delvalore delle azioni e delle obbligazioniemesse dalle banche di cui alla lettera a),disposto dalla Banca d’Italia, in qualità diautorità nazionale di risoluzione ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 16novembre 2015, n. 180, allo scopo di age-volare l’attuazione dei programmi di riso-luzione e la costituzione della società-veicolo (bad bank) per la gestione deicrediti in sofferenza, rappresentasse l’u-nica scelta praticabile per la soluzionedella crisi;

l) verificare se la svalutazione deicrediti delle quattro banche, per un am-montare complessivo di 7 miliardi di euro,risponda a criteri oggettivi e a reali valoridi mercato;

m) valutare le conseguenze delle pro-cedure di risoluzione adottate dalla Bancad’Italia nell’esercizio dei poteri ad essaattribuiti ai sensi del decreto legislativo 16novembre 2015, n. 180, in relazione alleesigenze di tutela dei depositanti e degliinvestitori protetti da sistemi di garanzia odi indennizzo nonché dei fondi e dellealtre attività della clientela;

n) accertare le circostanze e le mo-tivazioni della scelta del piano d’intervento

adottato per affrontare la crisi delle ban-che di cui alla lettera a), anche conriferimento ai rapporti intercorsi fra leautorità nazionali e i competenti organi euffici della Commissione europea nonchéall’eventuale intervenuta valutazione diopzioni alternative alla stregua di quantoaccaduto in situazioni analoghe verificatesiin altri Stati membri dell’Unione europea;

o) verificare se siano fondate le af-fermazioni espresse da Jonathan Hill,Commissario dell’Unione europea per lastabilità finanziaria, i servizi finanziari e ilmercato unico dei capitali, secondo cui lebanche italiane avrebbero venduto ai ri-sparmiatori prodotti inadeguati, e, in casoaffermativo, le iniziative assunte dalle au-torità di vigilanza;

p) accertare la qualità e la diffusionedegli strumenti finanziari ad alto rischionel sistema bancario italiano, verificandola qualità dei corrispondenti quadri infor-mativi;

q) valutare l’esistenza di situazioni oelementi di rischio, attuali, potenziali olatenti, e le loro eventuali conseguenzesulla stabilità del sistema bancario ita-liano;

r) verificare i contenuti, le condizioni,le rinegoziazioni, le controparti, gli im-porti e la durata dei contratti relativi astrumenti finanziari derivati, stipulatidallo Stato, e la conseguente esposizionefinanziaria attuale e futura di esso;

s) verificare la metodologia e la con-formità alla regolamentazione europea disettore dell’attività di informazione svoltadalle agenzie di rating verso i mercatifinanziari, con particolare riguardo ai cri-teri di elaborazione e ai tempi di pubbli-cazione e di diffusione dei giudizi emessitra il 2010 e il 2015 sul debito dello Statoitaliano, accertando altresì le conseguenzeche tali giudizi hanno avuto nei mercatiinternazionali sull’andamento degli inve-stimenti esteri in titoli di Stato italiani;

t) valutare l’operato dei consigli diamministrazione, dei collegi sindacali edelle società di revisione, nonché le mo-

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dalità di esercizio delle funzioni di vigi-lanza da parte della Banca d’Italia e dellaCONSOB, con riferimento a tutti i casi dicrisi che hanno riguardato il sistema ban-cario italiano dal 1 gennaio 1999, in con-nessione con l’inizio dell’operatività dellebanche, delle istituzioni europee e delleamministrazioni pubbliche nazionali instrumenti denominati in euro, al fine diaccertare eventuali violazioni e di valutarele possibilità di ristoro dei danni conse-guentemente subiti dai risparmiatori.

2. La Commissione riferisce alle Ca-mere, con singole relazioni o con relazionigenerali, ogniqualvolta ne ravvisi la neces-sità e comunque annualmente e al terminedei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle inda-gini e agli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.La Commissione non può adottare prov-vedimenti attinenti alla libertà e alla se-gretezza della corrispondenza e di ognialtra forma di comunicazione nonché allalibertà personale, fatto salvo l’accompa-gnamento coattivo di cui all’articolo 133del codice di procedura penale.

ART. 26-quinquies.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da diecisenatori e dieci deputati nominati, rispet-tivamente, dal Presidente del Senato dellaRepubblica e dal Presidente della Cameradei deputati in proporzione al numero deicomponenti i gruppi parlamentari, comun-que assicurando la presenza di un rap-presentante per ciascun gruppo costituitoin almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Re-pubblica e il Presidente della Camera deideputati, d’intesa tra loro, entro diecigiorni dalla nomina dei suoi componenti,convocano la Commissione per la costitu-zione dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dalpresidente, da due vicepresidenti e da duesegretari, è eletto a scrutinio segreto dallaCommissione tra i suoi componenti. Per

l’elezione del presidente è necessaria, alprimo scrutinio, la maggioranza assolutadei componenti; se nessuno riporta talemaggioranza, si procede al ballottaggio trai due candidati che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di paritàdi voti è proclamato eletto o entra inballottaggio il più anziano per età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, deidue vicepresidenti e dei due segretari,ciascun componente della Commissionescrive sulla propria scheda un solo nome.Sono eletti coloro che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di paritàdi voti si procede ai sensi del terzo periododel comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 siapplicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 26-sexies.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze del-l’autorità giudiziaria, per le audizioni atestimonianza davanti alla Commissione siapplicano le disposizioni degli articoli da366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancariosi applicano le norme vigenti. Per il se-greto di Stato si applica quanto previstodalla legge 3 agosto 2007. n. 124. In nes-sun caso, per fatti rientranti nei compitidella Commissione, può essere opposto ilsegreto d’ufficio.

3. E sempre opponibile il segreto tradifensore e parte processuale nell’ambitodel mandato.

4. Si applica l’articolo 203 del codice diprocedura penale.

ART. 26-septies.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anchein deroga al divieto stabilito dall’articolo329 del codice di procedura penale, copiedi atti e documenti relativi a procedimentie inchieste in corso presso l’autorità giu-diziaria o altri organi inquirenti, nonchécopie di atti e documenti relativi a indaginie inchieste parlamentari. L’autorità giudi-

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ziaria provvede tempestivamente e puòritardare la trasmissione di copia di atti edocumenti richiesti con decreto motivatosolo per ragioni di natura istruttoria. Ildecreto ha efficacia per sei mesi e puòessere rinnovato. Quando tali ragioni ven-gono meno, l’autorità giudiziaria provvedesenza ritardo a trasmettere quanto richie-sto. Il decreto non può essere rinnovato oavere efficacia oltre la chiusura delle in-dagini preliminari. L’autorità giudiziariapuò trasmettere le copie di atti e docu-menti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il man-tenimento del regime di segretezza fino aquando gli atti e i documenti trasmessi incopia ai sensi del comma 1 siano copertida segreto.

3. La Commissione può ottenere, daparte degli organi e degli uffici dellapubblica amministrazione, copie di atti edocumenti da essi custoditi, prodotti ocomunque acquisiti in materia attinentealle finalità della presente legge.

4. Quando gli atti o i documenti sianostati assoggettati al vincolo di segreto fun-zionale da parte delle competenti Com-missioni parlamentari di inchiesta, dettosegreto non può essere opposto alla Com-missione di cui alla presente legge.

5. La Commissione stabilisce quali attie documenti non devono essere divulgati,anche in relazione ad esigenze attinenti adaltre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 26-octies.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, ilpersonale addetto alla stessa e ogni altrapersona che collabora con la Commissionemedesima o compie o concorre a compiereatti di inchiesta, oppure ne viene a cono-scenza per ragioni di ufficio o di servizio,sono obbligati al segreto per tutto quantoriguarda gli atti e i documenti di cuiall’articolo 4, commi 2 e 5.

ART. 26-novies.

(Organizzazione interna).

1. L’attività e il funzionamento dellaCommissione sono disciplinati da un re-

golamento interno approvato dalla Com-missione stessa prima dell’inizio dell’atti-vità di inchiesta. Ciascun componente puòproporre la modifica delle disposizioniregolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga oppor-tuno, la Commissione può riunirsi in se-duta segreta.

3. La Commissione può avvalersi del-l’opera di agenti e ufficiali di poliziagiudiziaria e di tutte le collaborazioni cheritenga necessarie. Ai fini dell’opportunocoordinamento con le strutture giudiziariee di polizia, la Commissione può avvalersianche dell’apporto di almeno un magi-strato e un dirigente dell’Amministrazionedell’interno, autorizzati, con il loro con-senso, rispettivamente dal Consiglio supe-riore della magistratura e dal Ministrodell’interno su richiesta del presidentedella Commissione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni laCommissione fruisce di personale, locali estrumenti operativi messi a disposizionedai Presidenti delle Camere, d’intesa traloro.

5. Le spese per il funzionamento dellaCommissione sono poste per metà a caricodel bilancio interno del Senato della Re-pubblica e per metà a carico del bilanciointerno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l’informatiz-zazione dei documenti acquisiti e prodottinel corso della propria attività.

26-ter. 01. Brunetta, Alberto Giorgetti,Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco,Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio DiStefano, Palmizio.

Dopo l’articolo 26-ter, inserire il se-guente:

ART. 26-quater. (Modifiche alla legge 28dicembre 2015, n. 2018).

1. Al comma 860 della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, dopo il primo periodo èinserito il seguente: « In caso di violazionedell’articolo 21 del decreto legislativo 24

Lunedì 13 febbraio 2017 — 65 — Commissioni riunite V e VI

febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, ildiritto degli investitori a promuovere un’a-zione di classe ai fini del risarcimento deldanno di cui all’articolo 140-bis del de-creto legislativo 6 settembre 2005,n. 206. ».

2. Dopo il comma 861 della legge 28dicembre 2015, n. 208, sono inseriti iseguenti:

« 861-bis. La società veicolo emette ti-toli in sostituzione di quelli ridotti, con-vertiti o azzerati di cui all’articolo 27 deldecreto legislativo 16 novembre 2015,n. 180.1 titoli emessi sono assistiti dagaranzia del Fondo di Risoluzione o del-l’autorità pubblica detenenti il capitalesociale della società veicolo. Per i soggettinon rientranti nelle caratteristiche previstedal Fondo di solidarietà di cui al comma855 o in ogni caso ad esso non aderenti,la società veicolo di cui all’articolo 45 deldecreto legislativo 16 novembre 2015,n. 180, propone, a titolo di risarcimentodel danno emergente lo scambio dei titoliin possesso con obbligazioni emesse dallastessa società veicolo ai sensi del comma 3del medesimo articolo aventi le seguenticaratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati di livello 2: obbligazionidi pari valore nominale con durata nonsuperiore ad anni 10 e infruttifere diinteressi;

b) ai possessori di titoli obbligazio-nari subordinati di livello 1: obbligazionidi valore nominale non inferiore al 60 percento del valore nominale dei titoli origi-nari;

c) ai possessori di azioni: strumentifinanziari warrant il cui rendimento fi-nanziario risulti collegato alla gestione deicrediti deteriorati presenti nel patrimoniodegli istituti di Cassa di risparmio diFerrara, Banca delle Marche, Banca del-l’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio diChieti precedentemente alla sottoposizionedella procedura di risoluzione di cui alcomma 842.

861-ter. I risparmiatori accedenti alrimborso forfettario dell’80 per cento del

controvalore dell’investimento erogato dalFondo interbancario di tutela dei depositipotranno discrezionalmente annullare lapropria istanza di rimborso ed accedere,volontariamente, al ristoro di cui alcomma 861-bis ovvero accedere al rim-borso forfettario e richiedere obbligazionidi durata non superiore ad anni 10 einfruttifere di interessi per una quantitàpari al 20 per cento del valore nominaledel proprio investimento.

861-quater. La società veicolo si impe-gna a richiedere la quotazione di dettistrumenti entro tre mesi dalla loro emis-sione.

861-quinquies. L’accettazione della pro-posta comporta per i soggetti aderenti larinuncia:

a) alla procedura arbitrale come pre-visto dal comma 858;

b) a far valere ogni altra pretesagiudiziale. ».

26-ter. 03. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. (Modifiche al comma860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. Dopo il primo periodo del comma860 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208 è inserito il seguente: « Incaso di violazione dell’articolo 21 del de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,resta salvo, altresì, il diritto degli investi-tori a promuovere un’azione di classe aifini del risarcimento del danno di cuiall’articolo 140-bis del decreto legislativo 6settembre 2005 n. 206 ».

26-ter. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 66 — Commissioni riunite V e VI

Dopo l’articolo 26-ter, inserire il se-guente:

ART. 26-quater.

(Modifiche all’articolo 35 del decreto legi-slativo 16 novembre 2015, n. 180).

1. All’articolo 35, del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180, apportare leseguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal se-guente: « È fatto obbligo ai commissarispeciali, sentito il comitato di sorveglianza,di esercitare l’azione sociale di responsa-bilità e quella dei creditori sociali controi membri degli organi amministrativi e dicontrollo e il direttore generale, l’azionecontro il soggetto incaricato della revisionelegale dei conti, nonché l’azione del cre-ditore sociale contro la società o l’ente cheesercita l’attività di direzione e coordina-mento. In mancanza di loro nomina, l’e-sercizio dell’azione spetta al soggetto a talfine designato dalla Banca d’Italia. »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto ilseguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalcomma precedente, si applicano in quantocompatibili le disposizioni di cui agli ar-ticoli 2393-bis e 2934 del codice civile.

26-ter. 05. Pesco, Villarosa, Sibilia, Al-berti.

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. – (Disposizioni in ma-teria di ordini di pagamento).

1. Per gli ordini di pagamento dispostisu supporto cartaceo effettuati presso lasede del prestatore di servizi di pagamentoo le filiali di questo non possono essereprevisti oneri a carico dell’ordinante su-periori a un euro.

26-ter. 06. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. – (Disposizioni in ma-teria pagamenti elettronici).

1. Per l’effettuazione di pagamenti conmodalità informatiche di cui all’articolo 5del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,non è previsto alcun onere a carico deisoggetti di cui all’articolo 2, comma 2,dello stesso decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizinei rapporti con l’utenza.

2. Le clausole che prevedono oneridiversi o non conformi rispetto a quantostabilito nel precedente comma sono nulle.La nullità della clausola non comporta lanullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applica-tive del presente articolo, ivi compresequelle in materia di trasparenza e com-parabilità, e può prevedere che esso siapplichi ad altri contratti per i quali sipongano analoghe esigenze di tutela delcliente.

26-ter. 07. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. – (Norma di interpre-tazione autentica in tema di imposta dibollo sul valore delle azioni).

1. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, relativamente agli istituti dicredito popolari non quotati, per il calcolodell’imposta di bollo sui depositi titoli siintende valida esclusivamente la tariffa, dicui all’articolo 13, comma 2-ter della Ta-riffa, parte I, allegata al decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, applicata nella misura del 2 permille per ogni esemplare, sul valore no-minale delle azioni rilevate nel bilancio al31 dicembre 2015, o, in seconda istanza,sul valore di recesso stabilito, con conse-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 67 — Commissioni riunite V e VI

guente rimborso diretto di quanto prele-vato in eccesso a tale titolo dai conticorrenti dei soci dell’istituto.

2. All’onere derivante dall’attuazionedel comma precedente, valutato in 200milioni di euro annui a decorrere dal2017, si provvede:

a) per l’importo pari a 43 milioni dieuro, mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307;

b) per l’importo pari a 57 milioni dieuro, mediante corrispondente riduzionedegli stanziamenti del fondo speciale diparte corrente iscritti, ai fini del bilanciotriennale 2017-2019, nell’ambito dei pro-grammi « Fondi di riserva e speciali » dellemissioni « Fondi da ripartire », allo scopoparzialmente utilizzando gli accantona-menti relativi al Ministero dell’economia edelle finanze per 36.000.000 di euro, alMini-stero della giustizia per 3.000.000 di euro, alMinistero delle infrastrutture e dei trasportiper 7.000.000 di euro, al Ministero dell’am-biente per 6.000.000 di euro e al Ministerodella Salute per 5.000.000 di euro;

c) per l’importo pari a 100 milioni dieuro, con decreto del Consiglio dei Mini-stri, su proposta del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sulla base delle ela-borazione e delle ricognizione effettuatedalla società soluzioni per il sistema eco-nomico – SOSE spa, si provvede, entro il31 marzo di ciascun anno, alla approva-zione di una metodologia per la determi-nazione di costi/fabbisogni standard nelsettore dell’istruzione, della difesa, dellasicurezza, della giustizia con particolareriferimento alla spesa di personale e aquella per i consumi intermedi al finerealizzare un concorso alla finanza pub-blica pari a 100 milioni di euro annui adecorrere dal 2017.

26-ter. 08. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti, Alberto Giorgetti, Laffranco.

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater.

1. In applicazione dell’articolo 47,primo comma, della Costituzione gli in-terventi per la tutela del risparmio disposticon il presente Decreto sono uniforme-mente estesi, a valere sul Fondo di cuiall’articolo 24, a tutti i casi di crisi ban-caria previsti dall’articolo 6, della legge 24dicembre 2012, n. 243.

26-ter. 09. Alberto Giorgetti, Sandra Sa-vino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco,Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio DiStefano, Palmizio.

Dopo l’articolo 26-ter aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3).

1. All’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2015,n. 33, in fondo, le parole: « entro 18 mesi »sono sostituite dalle seguenti: « entro 30mesi ».

26-ter. 010. Fassina, Paglia, Marcon, Me-lilla.

Dopo l’articolo 26-ter aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater.

(Limite ai compensi dei dirigenti e degliamministratori con deleghe degli istituti dicredito che ricorrono al sostegno pubblico).

1. L’importo del trattamento economicoe degli emolumenti annui omnicompren-sivi dei dipendenti e degli amministratori

Lunedì 13 febbraio 2017 — 68 — Commissioni riunite V e VI

con deleghe delle banche di cui all’articolo1, comma 2, beneficiarie della concessionedella garanzia dello Stato di cui al Capo Io del programma di interventi di raffor-zamento patrimoniale di cui al Capo II,non può comunque superare complessiva-mente l’importo del trattamento econo-mico del primo presidente della Corte diCassazione. Sono in ogni caso fatte salvedisposizioni legislative e regolamentari cheprevedono limiti ai compensi inferiori aquello previsto al periodo precedente. Aifini dell’applicazione del presente comma,devono essere computate in modo cumu-lativo le somme comunque erogate all’in-teressato a carico del medesimo o di piùorganismi, anche nel caso di pluralità diincarichi conferiti da uno stesso organi-smo nel corso dell’anno.

2. Per gli amministratori con deleghedelle banche di cui al comma precedente,non possono essere previsti bonus, inden-nità ovvero benefici economici di finemandato a qualunque titolo corrisposti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano a decorrere dal primorinnovo dei consigli di amministrazionesuccessivo alla data di entrata in vigoredella presente disposizione ai contrattistipulati e agli atti emanati successiva-mente dopo la medesima data.

Conseguentemente all’articolo 17,comma 2, sostituire le parole: può esseresubordinata, con le seguenti: è subordi-nata.

26-ter. 011. Paglia, Fassina, Marcon, Me-lilla.

Dopo l’articolo 26-ter aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385).

1. All’articolo 29, comma 2-bis, deldecreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, (Testo unico bancario), dopo le

parole: « 8 miliardi di euro », sono inseritele seguenti: « se emittente azioni quotate inmercati regolamentati, e 30 miliardi dieuro se non emittente azioni quotate inmercati regolamentati ».

26-ter. 012. Fassina, Paglia, Marcon, Me-lilla.

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. – (Modifiche al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385).

1. L’articolo 117-bis del decreto legi-slativo 1o settembre 1993, n. 385, recanteTesto unico delle leggi in materia bancariae creditizia è sostituto con il seguente:

« ART. 117-bis. (Remunerazione degli af-fidamenti e degli sconfinamenti). – 1. Icontratti di apertura di credito possonoprevedere quale unico onere a carico delcliente il tasso di interesse debitore sullesomme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenzadi affidamento ovvero oltre il limite delfido, i contratti di conto corrente e diapertura di credito possono prevederequale unico onere a carico del cliente iltasso di interesse debitore sull’ammontaredello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneridiversi o non conformi rispetto a quantostabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. Lanullità della clausola non comporta lanullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applica-tive del presente articolo, ivi compresequelle in materia di trasparenza e com-parabilità, e può prevedere che esso siapplichi ad altri contratti per i quali sipongano analoghe esigenze di tutela delcliente. ».

2. Dopo l’articolo 117-bis del decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, re-

Lunedì 13 febbraio 2017 — 69 — Commissioni riunite V e VI

cante Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (Disposizioni in materiadi operazioni home banking). – 1. Leoperazioni effettuate tramite il serviziotelematico di home banking non possonoprevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneridiversi o non conformi rispetto a quantostabilito nel precedente comma sono nulle.La nullità della clausola non comporta lanullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applica-tive del presente articolo, ivi compresequelle in materia di trasparenza e com-parabilità, e può prevedere che esso siapplichi ad altri contratti per i quali sipongano analoghe esigenze di tutela delcliente. ».

26-ter. 013. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. (Modifiche al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385).

1. L’articolo 117-bis del decreto legi-slativo 1o settembre 1993, n. 385, recanteTesto unico delle leggi in materia bancariae creditizia è sostituto con il seguente:

« ART. 117-bis. (Remunerazione degli af-fidamenti e degli sconfinamenti). – 1. Icontratti di apertura di credito possonoprevedere quale unico onere a carico delcliente il tasso di interesse debitore sullesomme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenzadi affidamento ovvero oltre il limite delfido, i contratti di conto corrente e diapertura di credito possono prevederequale unico onere a carico del cliente iltasso di interesse debitore sull’ammontaredello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneridiversi o non conformi rispetto a quanto

stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. Lanullità della clausola non comporta lanullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applica-tive del presente articolo, ivi compresequelle in materia di trasparenza e com-parabilità, e può prevedere che esso siapplichi ad altri contratti per i quali sipongano analoghe esigenze di tutela delcliente. ».

26-ter. 014. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. (Modifiche al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385).

1. Dopo l’articolo 117-bis del decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, re-cante Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (Disposizioni in materiadi operazioni home banking). – 1. Leoperazioni effettuate tramite il serviziotelematico di home banking non possonoprevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneridiversi o non conformi rispetto a quantostabilito nel precedente comma sono nulle.La nullità della clausola non comporta lanullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applica-tive del presente articolo, ivi compresequelle in materia di trasparenza e com-parabilità, e può prevedere che esso siapplichi ad altri contratti per i quali sipongano analoghe esigenze di tutela delcliente. ».

26-ter. 015. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

Lunedì 13 febbraio 2017 — 70 — Commissioni riunite V e VI

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater.

(Modifiche all’articolo 137 del decreto legi-slativo 1 settembre 1983, n. 385).

L’articolo 137 del decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, è sostituito dalseguente:

ART. 137 – (Mendacio e falso interno). –1. Salvo che il fatto costituisca reato piùgrave, chi, al fine di ottenere concessionidi credito per sé o per le aziende cheamministra, o di mutare le condizioni allequali il credito venne prima concesso,fornisce dolosamente ad una banca notizieo dati falsi sulla costituzione o sulla si-tuazione economica, patrimoniale o finan-ziaria delle aziende comunque interessatealla concessione del credito, è punito conla reclusione da uno fino a 5 anni e conla multa da euro 10.000 fino a euro50.000. Le medesime sanzioni si applicanonel caso in cui le notizie o i dati falsi sianoforniti ad un intermediario finanziario.

2. Salvo che il fatto costituisca reatopiù grave, nei confronti di chi svolgefunzioni di amministrazione o di direzionepresso una banca o un intermediario fi-nanziario, nonché i dipendenti di bancheo intermediari finanziari che, al fine diconcedere o far concedere credito ovverodi mutare le condizioni alle quali il creditovenne prima concesso ovvero di evitare larevoca del credito concesso, consapevol-mente omettono di segnalare dati o notiziedi cui sono a conoscenza o utilizzano nellafase istruttoria notizie o dati falsi sullacostituzione o sulla situazione economica,patrimoniale e finanziaria del richiedenteil fido, si applicano le medesime pene dicui al comma 1.

26-ter. 016. Villarosa, Sibilia, Pesco, Al-berti.

Dopo l’articolo 26-ter, inserire il se-guente:

ART. 26-quater. (Divieto di partecipa-zione a gare d’appalto pubbliche ai soggetti

che esercitano attività di speculazione adelevata rischiosità) – 1. Al fine di preve-dere un esplicito obbligo di esclusione datutte le procedure di gara d’appalto aventiad oggetto l’affidamento di servizi bancarie finanziari, bandite da tutti gli enti cen-trali e territoriali della Pubblica Ammini-strazione, di tutti soggetti bancari e finan-ziari che esercitano attività di specula-zione finanziaria ad elevata rischiosità, ilGoverno emana, entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, di concerto con il Ministro dell’E-conomia e delle finanze e il Ministro degliInterni, sentita la Banca d’Italia e la Com-missione nazionale per le società e laborsa, uno o più regolamenti, ai sensidell’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988,n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 siinformano ai seguenti principi e criteridirettivi:

1) definire le attività di speculazionefinanziaria ad alto rischio in base a criteridi utilizzo, da parte dei soggetti bancari efinanziari di cui al comma 1, di un elevatogrado di leva finanziaria e di emanazionedi titoli tossici che espongono il patrimo-nio di base a rischio di default con con-seguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l’indice massimo di levafinanziaria, in bilancio e fuori bilancio,accumulabile dai soggetti bancari e finan-ziari che esercitano attività di specula-zione oltre il quale i soggetti bancari efinanziari sono esclusi dalla partecipa-zione a bandi di gare d’appalto ai sensidelle finalità di cui al presente articolo;

3) l’indice massimo di leva finanzia-ria di cui al punto precedente deve ri-spondere a requisiti di trasparenza e si-curezza al fine di assicurare un’adeguatacopertura delle fonti di leva finanziaria siain bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qual-siasi cartolarizzazione non trasparente edi incerta valutazione tale da poter

Lunedì 13 febbraio 2017 — 71 — Commissioni riunite V e VI

esporre il patrimonio di base dei soggettibancari e finanziari a rischio ricapitaliz-zazione;

5) prevedere l’obbligo di consulta-zione, da parte gli enti della PubblicaAmministrazione di cui al comma 1 ai finidell’accesso alle procedure delle gare d’ap-palto del presente articolo, dell’elenco deisoggetti bancari e finanziari compilato eaggiornato annualmente dalla Commis-sione nazionale per le società e la borsasecondo le disposizioni di cui ai commiseguenti.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Banca d’Italia e laCommissione nazionale per le società e laborsa, emana, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e secondo i principi e i criteridirettivi di cui ai successivi punti, uno opiù regolamenti, ai sensi dell’articolo 17della legge 23 agosto 1988, n. 400, recantinorme per la compilazione, ad opera dellaCommissione nazionale per le società e laborsa, sentita la Banca d’Italia, di unelenco di tutti i soggetti bancari e finan-ziari che operano su tutto il territorionazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 siinformano ai seguenti principi e criteridirettivi:

1) l’elenco di cui al comma 3 deverecare notizie riguardanti le attività dispeculazione di tutti i soggetti bancari efinanziari che operano su tutto il territorionazionale al fine di segnalare, in manieracerta ed inequivocabile, quali, tra i sud-detti soggetti bancari e finanziari del pre-sente articolo, esercitano attività di spe-culazione finanziaria ad elevata rischio-sità;

2) l’attività di speculazione finanzia-ria ad elevata rischiosità è definita in baseai parametri di indice massimo di levafinanziaria e di emanazione di titoli tossicicome definiti nel comma 2 del presentearticolo;

3) l’elenco di cui al punto precedente,pubblicato ogni anno con carattere di

ufficialità sul sito istituzionale della Com-missione nazionale per le società e laborsa, deve essere aggiornato con scadenzaannuale al fine di verificare quali, tra isoggetti bancari e finanziari, possono ac-cedere alle gare d’appalto del presentearticolo.

6. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica e leamministrazioni interessate provvedonoalla sua attuazione con le risorse umane,strumentali e finanziari disponibili a legi-slazione vigente.

26-ter. 017. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 26-ter, aggiungere il se-guente:

ART. 26-quater. (Tassi di interesse).

1. Al fine di contenere l’insolvenza deidebitori degli istituti di credito, il comma4 dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996,n. 108, recante disposizioni in materia diusura, è sostituito dal seguente: « 1. Illimite previsto dal terzo comma dell’arti-colo 644 del codice penale, oltre il qualegli interessi sono sempre usurari, è stabi-lito nel tasso medio risultate dall’ultimarilevazione pubblicata nella Gazzetta Uf-ficiale ai sensi del comma 1 relativamentealla categoria di operazioni in cui il cre-dito è compreso, aumentato di un ottavo,cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due puntipercentuali per i mutui ipotecari fondiario edilizi, per i prestiti e i finanziamentialle imprese e per i leasing immobiliariaccordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre puntipercentuali per ogni altro prestito, mutuoo finanziamento.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 72 — Commissioni riunite V e VI

2. La differenza tra il limite e il tassomedio non può essere superiore a seipunti percentuali. »

26-ter. 018. Busin, Guidesi, Saltamartini,Simonetti.

(Inammissibile)

ART. 27.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b),c) e d) con la seguente:

a) mediante i dividendi annuali dellaBanca d’Italia, a valere sugli utili netti, perun importo non superiore al 4 per centodelle riserve complessive.

Conseguentemente, dopo il comma 5,aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 3 dell’articolo 4, deldecreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,convertito in legge, con modificazioni, dal-l’articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio2014, n. 5 è soppresso.

27. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le anticipazioni di teso-reria autorizzate ai sensi del presentecomma devono essere compatibili con leprevisioni del fabbisogno di cassa del set-tore statale già formulate.

27. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

Dopo l’articolo 27 aggiungere il se-guente:

ART. 27-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2015, n. 33).

1. All’articolo 1, comma 2, della legge24 marzo 2015, n. 33, le parole: « entro 18

mesi », sono sostituite con le seguenti:« entro 30 mesi ».

27. 01. Palese.

Dopo l’articolo 27 aggiungere il se-guente:

ART. 27-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 335, al-l’articolo 29, il comma 2-bis è sostituitodal seguente:

« 2-bis. L’attivo della banca popolarenon può superare il limite di 3 miliardi diEuro, se quotata o, alternativamente, illimite di 30 miliardi se non quotata. Se labanca è capogruppo di un gruppo banca-rio, il limite è determinato a livello con-solidato ».

27. 02. Palese.

Dopo l’articolo 27 aggiungere il se-guente:

ART. 27-bis.

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2015, n. 33, l’articolo 1,comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. In sede di prima applicazione delpresente decreto, le banche popolari au-torizzate al momento dell’entrata in vigoredel presente decreto si adeguano a quantostabilito ai sensi dell’articolo 29, commi2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 85, introdotti dal pre-sente articolo, entro 30 mesi dalla data dientrata in vigore delle disposizioni di at-tuazione emanate dalla Banca d’Italia aisensi del medesimo articolo 29 ».

27. 03. Palese.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 73 — Commissioni riunite V e VI

Dopo l’articolo 27 aggiungere il se-guente:

ART. 27-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, al-l’articolo 29, il comma 2-bis è sostituitodal seguente:

« 2-bis. L’attivo della banca popolarenon può superare il limite di 30 miliardidi Euro. Se la banca è capogruppo di ungruppo bancario, il limite è determinato alivello consolidato ».

27. 04. Palese.

Dopo l’articolo 27 aggiungere il se-guente:

ART. 27-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, al-l’articolo 29, il comma 2-bis è sostituitodal seguente:

« 2-bis. L’attivo della banca popolarenon può superare il limite di cui all’arti-colo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di ungruppo bancario, il limite è determinato alivello consolidato ».

27. 05. Palese.

Lunedì 13 febbraio 2017 — 74 — Commissioni riunite V e VI

ALLEGATO 2

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nelsettore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).

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