Emendamenti Scelta Civica - DL Sblocco Debiti PA

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Camera dei Deputati – Gruppo Scelta Civica per l’Italia CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE Gli emendamenti depositati da Scelta Civica presso la Commissione Speciale alla Camera AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 aggiungere alla fine il seguente periodo: “Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo sono destinati alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 di comuni e province.” Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) L’emendamento proposto ha la finalità di rendere disponibili le somme che non sono state utilizzate dai Comuni in quanto l’ammontare dei pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non raggiungono lo spazio finanziario reso disponibile di 5 miliardi di euro

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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESEGli emendamenti depositati da Scelta Civica presso la Commissione Speciale alla Camera

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    CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SUI PAGAMENTI

    ALLE IMPRESE

    Gli emendamenti depositati da Scelta Civica presso la Commissione Speciale alla Camera

    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 aggiungere alla fine il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo sono destinati alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilit per lanno 2013 di comuni e province. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Lemendamento proposto ha la finalit di rendere disponibili le somme che non sono state utilizzate dai Comuni in quanto lammontare dei pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non raggiungono lo spazio finanziario reso disponibile di 5 miliardi di euro

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 dopo le parole 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: ,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poich il testo del decreto non chiaro su questo punto.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 dopo le parole predetto termine inserire le seguenti: nonch delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, pu essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui allart. 194 del Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 o, in caso di pagamento in ununica soluzione, il conto finale dei lavori di cui allart. 200 del citato Decreto del Presidente della repubblica, rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012.. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Il testo presentato non considera la possibilit di sbloccare risorse a quei Comuni che per rispettare i vincoli del patto di stabilit interno hanno rallentato o interrotto lavori e opere per le quali comunque esiste un contratto che obbliga il comune a riconoscere limporto pattuito. Poich la disposizione non considera minimamente quella parte di residui passivi che sono obbligazioni giuridicamente assunte a tutti gli effetti., ma che ancora non si concretizzano in fatture per il semplice fatto che i Comuni chiedono di rallentare i lavori per renderli compatibili, quando possibile, con gli obiettivi di patto, si propone che vengano esclusi dal patto di stabilit interno le obbligazioni assunte dai comuni prima dellentrata in vigore del decreto.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 4, dopo la parola accertino, aggiungere le seguenti: anche eventualmente Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Lemendamento proposto ha la finalit chiarire che la segnalazione del collegio dei revisori non precondizione necessaria ai fini della contestazione della sanzione da parte della Corte dei Conti

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 5 le parole 13 per cento delle disponibilit liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012 Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Lart. 1, comma 5 del Decreto Legge consente agli enti locali, nelle more della ripartizione delle somme da escludere dal patto di stabilit interno, di effettuare pagamenti nel limite del 13% delle disponibilit liquide detenute presso la tesoreria statale al 30 marzo 2013 e comunque per un importo non superiore al 50% degli spazi finanziari che gli enti intendono comunicare alla data del 30 aprile. La disposizione, limitando il calcolo della percentuale alle somme detenute presso la tesoreria statale, esclude, di fatto, tutte le disponibilit eventualmente depositate fuori dal conto di tesoreria. Lart. 14 bis del D.L. n. 151/91. prevede, infatti, che le somme disponibili sui mutui stipulati dagli enti locali non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica Con lemendamento si propone di portare il limite al 25% del fondo di cassa registrato al 31 dicembre 2012.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 7 apportare le seguenti modifiche ; 1) dopo le parole di parte corrente aggiungere le seguenti : e di parte capitale; 2) dopo lultimo periodo, aggiungere le seguenti parole , per un importo complessivo di 1.400 milioni di euro. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) La proposta riguarda il miglioramento dellefficacia della misura di allentamento del Patto di stabilit interno delle Regioni e Province autonome previsto dal decreto, per consentire a tutte le regioni di beneficiare di questo allentamento. In particolare, la proposta volta a garantire maggiore flessibilit di gestione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei maggiori spazi finanziari gi concessi nellambito del decreto, cio nel rispetto dei limiti dei 1.400 milioni di euro indicati nella relazione tecnica del decreto (art. 1 commi 7 e 8), per consentire un pi rapido trasferimento agli enti locali delle somme necessarie a pagare spese in conto capitale. In altre parole, la proposta consente di assicurare un pi celere pagamento delle imprese che hanno realizzato lavori pubblici. La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica perch rispetta i limiti stabiliti dal decreto, sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 9 sopprimere lultimo periodo Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Gli enti che beneficiano dellanticipazione hanno gi lobbligo della restituzione, senza imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli gi stabiliti per legge.

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    AC 676 EMENDAMENTO Dopo larticolo 1 aggiungere il seguente: Art. 1-bis Modifiche allart. 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1 aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove gi costituite. Sono altres fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1 aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge". Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Matarrese) Il primo aprile 2013 divenuto operativo lobbligo, introdotto con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd decreto Salva Italia), per comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare ununica centrale di committenza per lacquisizione di lavori, servizi e forniture. Ci utilizzando due strade: lunione dei comuni, se gi costituita, ovvero laccordo consortile e cio una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata funzioni, avvalendosi degli uffici competenti. Lattuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficolt, per lesigenza di individuare in modo preciso le fasi della procedura di acquisto che devono essere affidate alla contrale di committenza, le responsabilit che restano in capo ai singoli comuni, ma soprattutto per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse.

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    Il rischio derivante da questa situazione quello della paralisi dellattivit contrattuale dei comuni con unulteriore restrizione del numero di gare da bandire. Si deve inoltre tener presente che, a seguito delle misure introdotte dalla spending review 2 (D.L. 6 luglio 2012, n. 95), i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, entro il 1 gennaio 2014 devono organizzarsi per esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, la quasi totalit delle funzioni fondamentali. In allineamento con la definizione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali, l'emendamento proposto differisce lobbligo della centrale di committenza obbligatoria almeno al 31 dicembre 2013. Il secondo comma disciplina gli effetti prodotti dalla norma a partire dal 1 aprile 2013, facendo salva lefficacia di eventuali bandi di gara emanati dalle centrali di committenza che si fossero gi costituite. Il terzo comma fa salva l'efficacia di eventuali bandi di gara e avvisi pubblicati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a far data del 1 aprile 2013 e fino all'entrata in vigore della legge che proroga il termine dellentrata in vigore del ricorso obbligatorio alle centrali di committenza.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art.2 Al comma 1 premettere il seguente: 01-.I pagamenti dei residui di parte corrente, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle Regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilit interno. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Conferenza Regioni e delle Province Autonome) In analogia alla norma per gli enti locali si chiede lesclusione dal patto di stabilit dei pagamenti sui residui passivi in conto capitale. Ci anche per evitare disparit di trattamento ad esempio ad una stessa impresa che vanta crediti verso gli enti locali, che possono procedere ai pagamenti e la regione che non potr provvedervi. Si ricorda che il problema dellimpossibilit dei pagamenti anche per le regioni, non pu ricondursi alla sola mancanza di liquidit: i vincoli stringenti del patto di stabilit impediscono tempestivi pagamenti pur in presenza di cassa come per gli enti locali.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 2 Al comma 1 dopo le parole 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: ,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poich il testo del decreto non chiaro su questo punto.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 3 Al comma 1 dopo le parole dei pagamenti dei debiti aggiungere le seguenti: certi, liquidi ed esigibili ,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poich il testo del decreto non chiaro su questo punto.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1 , secondo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: e ai crediti vantati da soggetti diversi da quelli per i quali sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Con lemendamento proposto si vuole introdurre la stessa regola della postergazione dei pagamenti dei crediti ceduti prosoluto a enti finanziari, rispetto ai pagamenti degli altri crediti, anche per i pagamenti de i crediti verso soggetti per i quali stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento, cos da dare priorit negli incassi alle aziende.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1, sostituire le parole: I relativi pagamenti sono effettuati dando priorit, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto con le seguenti: In considerazione dellesigenza di dare prioritario impulso alleconomia in attuazione dellarticolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorit, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie: a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, lanticipazione o il finanziamento sia avvenuto nellambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, listituto di credito o lintermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per limporto e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento. Tra pi crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito pi antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento. Tra pi crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorit ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorit al credito pi antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento. Conseguentemente Allarticolo 7, comma 8, sostituire le parole: con lindicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dellamministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo

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    con le seguenti: di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario. Lelenco deve contenere lindicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonch i dati identificativi dellamministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale destinato il pagamento. Deve essere altres specificato se la banca, listituto di credito o lintermediario finanziario ha assunto o meno limpegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dellaccordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della presente legge . Mazziotti Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Mazziotti) Larticolo 6, comma 1, prevede che venga data priorit nei pagamenti ai crediti verso la P.A. non ceduti pro soluto. Questa disposizione appare finalizzata a privilegiare i pagamenti di crediti in relazione ai quali esiste ancora un rischio per il sistema imprese (visto che nelle cessioni pro solvendo il cedente garantisce lincasso), rispetto a quelli in cui il rischio oramai passato del tutto alle banche (come nelle cessioni pro soluto). Questo approccio non sembra tuttavia il pi idoneo ad assicurare che tutte le risorse erogate vadano a dare impulso alleconomia e a sostenere la crescita. Infatti, moltissime imprese si finanziano attraverso accordi di finanziamento di durata medio lungo che prevedono la cessione anche pro soluto dei propri crediti, su base continuativa e/o rotativa: ci significa che, in tali casi, una volta che il credito venga rimborsato da parte del debitore ceduto, la banca rimetter a disposizione la linea accettando la cessione pro-soluto di altri crediti. Il rischio che, rinviando il pagamento di tutti i crediti pro soluto in quanto tali, molte imprese si vedano chiudere le linee di finanziamento dalle banche, con gravi conseguenze per la prosecuzione dellattivit per quelle imprese che utilizzano pi frequentemente tale forma di finanziamento.

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    Per converso, esistono casi nei quali la cessione pro solvendo non ha alcun effetto positivo per limpresa e pi generalmente per leconomia, come quando la cessione avvenga una tantum. In quel caso, infatti, le somme incassate andranno semplicemente a rimborso del credito verso la banca. La giusta distinzione quindi, non tra crediti pro solvendo e pro soluto, ma tra crediti ceduti, o vincolati al rimborso delle banche come nel caso degli anticipi su fatture, sulla base di rapporti continuativi e ripetuti e crediti ceduti una tantum. Nel primo caso, il pagamento consente, o meglio dovrebbe consentire, una riapertura o il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti e la prosecuzione dellattivit dimpresa, con effetti benefici sulleconomia. Nel secondo, indipendentemente dalla natura pro solvendo o pro soluto della cessione, il pagamento andr semplicemente ad estinguere un debito bancario, senza alcun effetto positivo per il sistema. Nellemendamento si propone quindi che nei pagamenti venga data priorit ai crediti che non costituiscono oggetto di cessione o di altro vincolo alla soddisfazione delle banche e, in pari grado, ai pagamenti effettuati nellambito di rapporti di cessione o finanziamento continuativi e rotativi, a condizione che la banca finanziatrice si impegni, prima di ricevere il pagamento, a mantenere aperte le linee, alle condizioni preesistenti, per un periodo minimo di 12 mesi. In tal modo, si incentiveranno le banche e gli intermediari finanziari a mantenere, riattivare o rinnovare le linee di finanziamento esistenti a favore dellimpresa creditrice, per poter beneficiare della priorit nel pagamento, con evidenti effetti positivi sulleconomia. In assenza di una simile disposizione, il rischio che banche e istituti di credito revochino le linee (spesso concesse appunto a revoca) non appena ricevuto il pagamento dalla PA, il che renderebbe quasi inesistente leffetto positivo del pagamento sul sistema economico. Lemendamento proposto allarticolo 7, comma 8, ha invece la finalit di assicurare che lAssociazione Bancaria Italiana fornisca al Ministero dellEconomia tutti i dati necessari per lapplicazione della disposizione sopra descritta.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1 premettere il seguente: 01. Al comma 3-bis dellarticolo 9 del decreto legge. 29-11-2008 n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2. sostituire le parole forniture e appalti con le seguenti: forniture, appalti e prestazioni professionali Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Lemendamento vuole chiarire ampliare , per motivi di equit, la natura dei crediti certificabili anche ai quei crediti vantati in virt di prestazioni effettuate da professionisti, oggi esclusi

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altres, per i pagamenti relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso del DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma che erano in possesso di documentazione attestante la regolarit nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonch in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, alla data in cui risultava divenuto certo, liquido ed esigibile il credito di cui si dispone il pagamento in esecuzione delle disposizioni del presente decreto. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole evitare che titolari di crediti possano essere ulteriormente penalizzati nel caso in cui nel periodo intercorrente lemissione della fattura ed il pagamento del crediti, possano aver avuto difficolt di cassa nel far fronte ai pagamenti ed adempimenti previdenziali necessari per ottenere regolare DURC .

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1, secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: nonch ai crediti certi liquidi ed esigibili vantati da imprese che si sono distinte per la sostenibilit, utilizzando energie rinnovabili o materiali di riciclo e che hanno provveduto alla riqualificazione degli impianti per lefficienza energetica nei cicli produttivi. Borletti Buitoni Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Borletti) Con questo emendamento si vuole sottolineare limportanza che lo Stato attribuisce allambiente ed alla sua tutela promuovendo ed incentivando quelle aziende che si sono impegnate, a vario titolo, nella sostenibilit ambientale

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    AC 676 EMENDAMENTO

    Art. 6 Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma 11-bis. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilit per il 2014 modifica le regole di patto di stabilit interno degli enti locali di cui allarticolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dellequilibrio di parte corrente associato ad un limite allindebitamento netto, definito dintesa con la commissione permanente per la finanza pubblica. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) La proposta riguarda la modifica strutturale del Patto di stabilit interno per evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e per consentire una equilibrata politica di investimenti. Il Patto di stabilit interno, cos come disciplinato oggi in Italia con il criterio della cosiddetta competenza mista, impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando laccumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. In altre parole, si tratta di una regola che fa crescere limporto dei debiti non conteggiati, consentendo solo il rispetto formale dei parametri fissati dai Trattati europei.

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    Peraltro lanalisi della tendenza registrata negli ultimi anni mostra che per rispettare il Patto di stabilit interno, gli enti locali hanno agito quasi esclusivamente sulla spesa in conto capitale, bloccando i pagamenti alle imprese, anche a fronte di lavori regolarmente eseguiti ed in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a fronte di un obiettivo di riduzione di spesa del 6%, i comuni hanno ridotto del 32% le spese in conto capitale, aumentando invece del 5% le spese correnti.

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    AC 676 EMENDAMENTO Emendamento Art. 6 Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Allarticolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole di saldo sono soppresse. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Federcoopesca) Lemendamento proposto consente, in un momento di crisi congiunturale quale quello attuale, di far fronte ai ritardi e/o alle interruzioni di pagamento della quota comunitaria da parte della Commissione europea, consentendo ai beneficiari di ottenere tempestivamente gli importi spettanti a valere sui regolamenti cofinanziati quali, ad esempio, il Regolamento (CE) n. 1198/2006 inerente il fondo europeo per la pesca (FEP). Al riguardo la versione vigente dellart. 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel disporre quanto segue: Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilit finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente., nel consentire di anticipare il saldo, non permette di fronteggiare pienamente ed efficacemente la crisi attuale.

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    Relazione tecnica Per problemi collegati ad alcune carenze del sistema di gestione e controllo del Programma FEP (es. ritardi di adempimenti dellAutorit di Audit, insufficiente monitoraggio delle funzioni delegate da parte delle Autorit di Gestione e Certificazione nazionale nei confronti degli Organismi Intermedi ecc.) la Commissione europea ha interrotto i termini di pagamento delle richieste di rimborso presentate dallItalia. Allo stato attuale il valore dei rimborsi sospesi dalla Commissione ammonta a 128.500.000,00 circa di cui 74.200.000,00 circa di quota comunitaria e 54.300.000,00 circa di quota nazionale. La Commissione europea, per riprendere i pagamenti dei rimborsi, ha richiesto ad ogni Autorit del programma FEP di intraprendere, ognuna per le sue competenze, precise azioni volte al superamento delle carenze riscontrate. Le Autorit hanno gi posto in essere tutte le iniziative richieste, ma la Commissione ha tempo fino all8 agosto per esprimersi in merito alla bont delle azioni intraprese con conseguente sblocco dellinterruzione e rimborso delle spese. I mancati rimborsi da parte della Commissione UE comportano lindisponibilit di cassa per la Direzione generale della pesca marittima e dellacquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Allo stato attuale i pagamenti pi urgenti che la Direzione generale pesca del MIPAAF deve effettuare sono quelli collegati alla misura dellarresto temporaneo obbligatorio della pesca dellanno 2012 (da notare che siamo alla vigilia di un nuovo periodo di fermo pesca per lanno in corso, cos come previsto dai documenti di programmazione nazionale approvati dalla Commissione europea) e dellarresto definitivo dellattivit di pesca (imprese che hanno cessato definitivamente lattivit). Per liquidare larresto temporaneo obbligatorio della pesca dellanno 2012 servono circa 6.500.000,00 (totale tra comunitario e nazionale). Per liquidare larresto definitivo delle imbarcazioni da pesca che hanno gi demolito servono circa 6.500.000,00 (totale tra comunitario e nazionale). Ci sono poi altri progetti di promozione e assistenza tecnica in attesa di pagamenti per circa 2.000.000,00 (totale tra comunitario e nazionale).

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    Si precisa che ai fini del riequilibrio delle percentuali di cofinanziamento, cos come previste dal Programma Operativo del FEP (50% com. e 50% naz.) gli importi di cui sopra dovrebbero essere liquidati applicando la percentuale del 95% di quota nazionale e 5% di quota comunitaria, in quanto ai fini di scongiurare il disimpegno dei fondi (regola N+2) molte spese sino ad ora effettuate sono state liquidate al 95% di quota comunitaria e al 5% di quota nazionale.

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    AC 676 EMENDAMENTO Dopo larticolo 6 aggiungere il seguente: Art. 6-bis Permuta negli appalti di lavori pubblici Allart. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 sostituito dai seguenti: 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara pu prevedere che il trasferimento della propriet dellimmobile e dunque limmissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dellultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari allimmobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalit di cui allart. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui allart. 1957, comma 2 del codice civile, nonch loperativit della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 7. bis. La fideiussione di cui al comma 7 progressivamente svincolata con le modalit di cui allart. 113, comma 3. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) Al fine di allineare il regime della permuta negli appalti alle recenti novit introdotte dal c.d. Decreto Monti in tema di permuta nelle concessioni, si propone di eliminare, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici,

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    la previsione secondo cui il trasferimento in propriet del bene possa avvenire solo dopo il collaudo dell'opera. Si propone, pertanto, di inserire la previsione secondo cui il passaggio in propriet sia immediato, previa presentazione di una fideiussione di valore pari all'immobile. La garanzia dovr essere svincolata progressivamente, secondo le modalit gi previste dal legislatore per la cauzione definitiva. Lo svincolo della cauzione a garanzia del bene avuto in permuta tiene conto della progressiva realizzazione dellopera, alla cui parziale o totale copertura si provvede mediante il bene offerto in permuta. La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la bancabilit dell'operazione; circostanza questa che, nell'attuale grave crisi di liquidit, da ritenersi imprescindibile.

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    AC 676 EMENDAMENTO Dopo larticolo 6 aggiungere il seguente: Art. 6-bis Al comma 1 ter , secondo periodo, dellart. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, dopo le parole rimborso delle spese aggiungere le seguenti: fatti salvi gli acquisti conseguenti alle procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) Lintegrazione normativa si rende necessaria per evitare che anche gli acquisti di immobili (edifici, terreni) necessari alla realizzazione di opere pubbliche e per le quali avviata una delle procedure previste dal testo unico degli espropri debba formare oggetto di una ulteriore verifica di congruit del prezzo da parte dellAgenzia del demanio. Infatti per la quantificazione dellindennit di esproprio le amministrazioni procedenti debbono seguire regole predeterminate.

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    AC 676 EMENDAMENTO Dopo larticolo 6 aggiungere il seguente Art. 6-bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo Allart. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma: 23 bis. In relazione allarticolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolt dellesecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dellart. 1460 del codice civile, pu essere esercitata quando lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dellimporto netto contrattuale. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) La modifica proposta volta a consentire, in via transitoria (fino al 31 dicembre del 2015), la possibilit di sospendere i lavori, da parte del soggetto esecutore, in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante di un importo inferiore a quello attualmente previsto, portandolo al 10 per cento dellimporto netto contrattuale. Lintervento legislativo si rende necessario in ragione della difficile situazione in cui versano le imprese affidatarie dei lavori pubblici che, attualmente, sono obbligate a proseguire lesecuzione dei lavori, ma non possono farvi fronte, da un lato per il mancato pagamento di quelli regolarmente eseguiti e contabilizzati, a causa dei vincoli di bilancio che gravano sulle amministrazioni, e, dallaltro, per la nota difficolt di accesso al credito che ha colpito da tempo il settore imprenditoriale

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    AC 676 EMENDAMENTO All Art. 7 apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo lultimo periodo, aggiungere il seguente periodo In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. b) al comma 6, sostituire lultimo periodo con il seguente La certificazione di cui al periodo precedente deve essere rilasciata con data di pagamento Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) La proposta riguarda il miglioramento dellefficienza della procedura di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni ed il consolidamento della procedura di ricognizione, con lintroduzione dellobbligo, per le pubbliche amministrazioni, di certificare automaticamente tutti i futuri- debiti scaduti mediante piattaforma elettronica. La prima parte della proposta riguarda lobbligo per le Pubbliche Amministrazioni di certificare automaticamente sulla piattaforma elettronica tutti i debiti per i quali scaduto il termine di pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza; ci in modo da consentire un monitoraggio costante della situazione dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione italiana.

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    La seconda parte della proposta riguarda la necessit di prevedere, nellambito della ricognizione dei debiti maturati al 31 dicembre 2012, lobbligo per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre elenchi completi di tutti i debiti contratti, indicando obbligatoriamente una data di pagamento. In assenza di data di pagamento, infatti, le imprese non possono compensare i crediti P.A. con i debiti fiscali ed effettuare eventuali operazioni di cessione pro soluto presso le banche o gli istituti finanziari La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 7 Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 le comunicazioni di cui al comma precedente, relative allelenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere trasmesse da parte delle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dellanno successivo. In caso di inadempienza si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 del presente articolo. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI Le disposizioni relative alla ricognizione dei debiti contratti dalla pubbliche amministrazioni non contengono indicazioni riguardo alla messa a regime della mappatura dei debiti della PA. Con questo emendamento si vuole colmare questa lacuna

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 7 Dopo il comma 9 aggiungere il seguente 9-bis. Il Ministero delle Economia e delle Finanze, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, stipula apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e lAssociazione Bancaria Italiana per disciplinare le modalit con cui la Cassa Depositi e Prestiti finanzia l'acquisizione pro solvendo, da parte di banche o intermediari finanziari autorizzati, dei crediti certi, liquidi ed esigibili, certificati entro la data di cui al comma 4, che risultassero esclusi dai piani dei pagamenti, cos come disposti dallarticolo 6 del presente decreto, n gi oggetto di cessione pro solvendo alle banche e intermediari finanziari medesimi. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Buttiglione) Si vuole cercare di salvare i crediti di quelle imprese che potrebbero non rientrare nei piani di pagamento per incapienza, coinvolgendo la CDP e ABI cos come gi successo per altri crediti ceduti pro-soluto nel 2012

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 9 Dopo il comma 2 inserire il seguente comma: 2-bis. Ai fini del documento unico di regolarit contributiva, l'Inps e l'Inail rilasciano la regolarit anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dellarticolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti la sussistenza e limporto di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto e, conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Matarrese) Considerata la grave situazione di crisi in cui versano le imprese che operano nel settore pubblico a causa del mancato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, risulta indispensabile un intervento immediato che consenta, senza ulteriori provvedimenti attuativi, lattivazione di una procedura di compensazione al fine di consentire alle imprese stesse di poter continuare a svolgere la propria attivit lavorativa. Il mancato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, comporta, infatti, quale ulteriore grave conseguenza, limpossibilit di poter versare il dovuto nei confronti degli istituti Inps ed Inail, ingenerando cos una paralisi delle imprese le

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    quali, ottenendo un Durc irregolare, sono impossibilitate a svolgere qualsiasi attivit lavorativa. Peraltro, molte delle imprese che ad oggi, a fronte di tali mancati pagamenti, risultano essere irregolari erano, al momento della dovuta corresponsione da parte della P.A., in regola con i versamenti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. Senza la misura emendativa, infatti, si verificherebbe il paradosso per cui le imprese, irregolari per tale motivo e quindi con Durc negativo, non potrebbero ricevere quanto alle stesse dovuto da lungo tempo. Si auspica, pertanto, che tale previsione venga attuata al pi presto al fine di rendere possibile alle imprese creditrici nei confronti della P.A. di poter continuare ad operare ed incassare quanto dovuto.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art.9 Dopo il comma 2, inserire il seguente comma aggiuntivo: 2-bis. Allarticolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Matarrese) Lart.35, commi 28-28ter, del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, come modificato dalla legge 134/2012, ha introdotto, a decorrere dal 12 agosto 2012, la responsabilit solidale nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore, in relazione al versamento allErario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dellIVA relativa alle fatture dei lavori realizzati. La responsabilit solidale viene meno solo a seguito di apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore e, a tal fine, lappaltatore pu sospendere i pagamenti dei corrispettivi sino allesibizione della documentazione che attesti lassolvimento degli adempimenti fiscali. Il committente, a sua volta, suscettibile di sanzione amministrativa (compresa tra 5.000 e 200.000 euro), qualora provveda al pagamento del corrispettivo prima di verificare che gli adempimenti fiscali siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

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    Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, affida alle imprese impropri compiti ispettivi, sostituendosi allAmministrazione non in grado di garantire il controllo sul rispetto degli adempimenti fiscali. Inoltre, la non chiara individuazione dei limiti di responsabilit dei soggetti coinvolti ha determinato il blocco dei pagamenti contrattuali, aggravando cos la situazione in cui si trovano le imprese, gi duramente colpite dalla stretta creditizia e dai ritardi nei pagamenti sia nel settore pubblico che privato. Nel settore edile, peraltro, gi opera, ai fini IVA, il reverse charge che garantisce la regolarit delloperazione nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, per cui appare inutile e controproducente prevedere ulteriori forme di responsabilit per il versamento di tale imposta. Lintera disciplina sta quindi generando grandi criticit alle imprese, sia per quanto riguarda lIVA, sia per i profili concernenti le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, per lestrema difficolt applicativa, per lonerosit degli adempimenti trasferiti sulle imprese, per lirragionevolezza di addossare responsabilit e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno il controllo, nonch per linefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta allevasione fiscale, che si configurano cos come norme inutilmente vessatorie e dannose per lintero sistema. Conseguentemente, necessario un complessivo ripensamento della disciplina, per la quale, in unottica di emergenza e di estrema semplificazione, non pu che proporsi labrogazione.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 lettera a) sostituire le parole con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) La modifica proposta permette di snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso lesplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 lettera b) sostituire le parole da ai fini del versamento fino alle parole rata dello stesso,, con le seguenti: ai fini del versamento delle rate del tributo, Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Con lemendamento si vogliono evitare incertezze applicative per i contribuenti unificando le diverse modalit di pagamento attualmente previste.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 lettera b) dopo le parole gia' in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti: , escludendo in ogni caso lapplicazione dellIVA Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Si chirisce che lutilizzo dei modelli di pagamento gi in uso ai fini della Tarsu o della Tia avviene escludendo comunque lapplicazione dellIVA, trattandosi in ogni caso di anticipi sul pagamento del nuovo tributo Tares.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 dopo la lettera g) inserire la seguente: h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) La proposta emendativa vuole evitare che limmediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati alladozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virt della flessibilit concessa da carattere sperimentale del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo lobbligo del raggiungimento gi nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede lapplicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Con questo emendamento si vuole assicurare lapplicabilit del dispositivo di sblocco dei pagamenti anche ai casi di adozione per il 2013 della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, art. 14, del dl 201/2011

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita lANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe anche per il 2014sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Anci) Con lemendamento si vuole prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa ventanni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata alleffettuazione di tale revisione.

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    AC 676 Art. 10 EMENDAMENTO Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: 2. All'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole e sui servizi sono soppresse; b) al comma 1, le parole e dei costi relativi ai servizi indivisibili sono soppresse; c) il comma 13 soppresso Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Confedilizia) L'emendamento volto a sopprimere la maggiorazione Tares in quanto chiaramente incostituzionale poich gravante solo su alcuni soggetti anche se destinata a finanziare servizi indivisibili, e quindi a favore di tutti. Il "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" (Tares), di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, pone problemi di costituzionalit, l dove si prevede che alla tariffa, come determinata in relazione al servizio per i rifiuti, "si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove ubicato" (comma 13).

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    In linea generale, la Tares grava su "chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" e, per i criteri della sua determinazione, pare avere inequivocabilmente natura tributaria; pi precisamente, si tratta di un contributo destinato al servizio rifiuti e correlato alla capacit di produrre i rifiuti medesimi. In questo quadro, gi di per s non privo di elementi di incoerenza, si innesta l'escrescenza di una "maggiorazione" del tributo che, essendo destinata a "servizi indivisibili dei comuni", per definizione sganciata dal presupposto della contribuzione, ravvisabile nell'attitudine a produrre rifiuti, e invece, pur restando a carico di chi "possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti", pare essere finalizzata ad attivit e scopi i quali interessano necessariamente, all'insegna della "indivisibilit", l'intera platea dei cittadini; all'evidenza, infatti, servizi dati per "indivisibili" in premessa dovrebbero essere finanziati attraverso la fiscalit generale, e non attraverso una forma specifica di contribuzione. La Tares, da questo punto di vista, sembra porsi in contrasto con gli artt. 3 e 53 (nonch con l'art. 47) della Costituzione, non solo per il fatto di poter realizzare una "doppia imposizione", ma anche per il fatto di realizzare una forma di contribuzione asseritamente specifica e per priva, quanto alla quota per i "servizi indivisibili", di ogni "ragionevole" giustificazione

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 4, lettera b) , capoverso 13-bis sostituire le parole da Il versamento della prima rata fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dellarticolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 eseguito in misura pari al 50 per cento dellimposta dovuta calcolata sulla base dellaliquota e della detrazione dei dodici mesi dellanno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 eseguito, a saldo dellimposta dovuta per lintero anno sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro la data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune tenuto a effettuare linvio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti adottati per lanno precedente Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Zanetti) Si tratta di una semplificazione di adempimenti per gli utenti. Con lattuale sistema sorgono difficolt nella liquidazione dellIMU che potevano essere superate applicando il meccanismo previsto per lICI: pagavi a giugno limporto dellanno prima e poi a dicembre si faceva leventuale conguaglio se vi erano stati aumenti.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Dopo il comma 4 aggiungere il seguente 4-bis. Alla lettera i) del comma 1 dellarticolo 7 del Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 504, dopo le parole di attivit aggiungere le seguenti parole: di ricerca scientifica, Conseguentemente Allarticolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. A decorrere dallanno 2013, agli oneri derivanti dal comma 4-bis dellarticolo 10 pari a 9.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Capua Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Capua) I numeri della Ricerca in Italia parlano chiaro: se prendiamo il rapporto annuale Istat 2012 sulla situazione del Paese, alla tabella Obiettivi della Strategia Europa 2020 (si legge che, mentre lobiettivo Ue quello di una percentuale di investimenti sul Pil del 3%, in Italia lobiettivo a tendere, nello stesso intervallo di tempo, quello di raggiungere l1,53%, partendo dall1,26 % del 2010.

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    Mentre per lo politica la ricerca una cenerentola, un settore chiave per il progresso del paese ma negletto, lo Stato esattore, invece, riconosce pienamente il valore della ricerca e, soprattutto, degli immobili nei quali quelle attivit vengono svolte. Che pagano lImu a prezzo pieno. Non si comprende per quali motivi viene riconosciuta l'esenzione agli immobili dedicati esclusivamente allo svolgimento di attivit assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e non anche alla attivit di ricerca scientifica

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    AC 676 EMENDAMENTO Dopo larticolo 11 inserito il seguente: Art. 11 bis Misure per lequilibrio finanziario della Regione Sardegna 1. Al fine di dare attuazione ai principi richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 118/2012, lobiettivo programmatico del patto di stabilit interno della Regione Sardegna adeguato, mediante la rideterminazione dei livelli di spesa in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, in ragione del maggior livello delle entrate derivanti dallapplicazione del nuovo regime finanziario regionale previsto dallart. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 2. Le quote pregresse di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dellarticolo 8 del proprio Statuto sono devolute in tre quote annuali a decorrere dal 2013. Vargiu Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Vargiu) Al comma 1 si propone di correggere la base di calcolo della Regione Sardegna da utilizzare per la determinazione dei livelli di spesa in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, al fine di adeguare il patto di stabilit al nuovo regime finanziario delle entrate previsto dal dallart. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Tale disposizione attua i principi richiamati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012

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    Al comma 2 si propone la devoluzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali pregresse, spettanti alla Regione Sardegna per effetto delle entrate a regime del nuovo sistema finanziario regionale, previsto dallarticolo 8 dello Statuto, cos come modificato dallart. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La devoluzione delle quote pregresse prevista in tre quote annuali a decorrere dal 2013.

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    AC 676 EMENDAMENTO Dopo larticolo 11 inserito il seguente: Art. 11 bis Dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione SOA Allart. 253 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 9 bis, primo periodo, le parole fino al 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle parole fino al 31 dicembre 2015 e le parole ai migliori cinque anni del decennio sono sostituite dalle parole al decennio. Al secondo periodo, le parole fino al 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle parole fino al 31 dicembre 2015. Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE La situazione di crisi economica che ha colpito il Paese in questi ultimi anni, come conseguenza della crisi mondiale, allorigine dellulteriore restrizione della domanda nel mercato degli appalti pubblici. Questo quadro economico ha determinato una marcata contrazione dei fatturati maturati dalle imprese del settore e con essa una contrazione del numero delle imprese qualificate e delle singole qualificazioni espresse nelle attestazioni SOA. Per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, la difficolt di accedere alla qualificazione pu minare lequilibrio di bilancio, fino a determinarne unuscita dal mercato; per quelle che vedono una riduzione delle qualificazioni, le diminuite possibilit di partecipare a gare di appalto possono pregiudicare gli investimenti o lintraprendere percorsi di sviluppo; su larga scala, ci pu nuocere gravemente alla crescita economica del paese. Lemendamento si focalizza, pertanto, sui requisiti c.d. speciali della qualificazione SOA, concernenti, sostanzialmente, il fatturato sviluppato

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    dallimpresa ed i lavori eseguiti dalla stessa che, per quanto disposto dallarticolo 79 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento sui contratti pubblici), sono riferiti ad un periodo antecedente a quello della sottoscrizione del contratto di qualificazione. In particolare, lemendamento interviene sul regime transitorio del Codice sui contratti pubblici, stabilendo che fino al 31 dicembre 2015, sia per i requisiti economici sia per i lavori eseguiti, il periodo documentabile include gli ultimi dieci anni. Non , quindi, pi presente n il termine del 31 dicembre 2013 per lestensione a dieci anni dei requisiti speciali (dai 5 anni previsti del D.P.R. n. 207/2010), e neppure il limite dei soli migliori 5 anni su dieci previsti, per i requisiti economici, dallattuale regime transitorio, ci al fine di considerare un arco temporale pi esteso per il computo dei requisiti utili per la qualificazione SOA.

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    AC 676 EMENDAMENTO Art. 12 Al comma 11, le parole: possono essere destinate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste allarticolo 5, comma 7, del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: sono conferite in dotazione al Fondo di cui allarticolo 1, comma 10 al fine di incrementare le spese autorizzate dalla presente legge per gli anni successivi. Mazziotti Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE Larticolo 12, comma 11 del disegno di legge prevede che le risorse eventualmente non utilizzate possano essere destinate con decreto del Ministro dellEconomia alla restituzione e al rimborso delle imposte ai sensi dellarticolo 5, comma 2. Lemendamento prevede invece che, in coerenza con gli obiettivi del decreto, le somme eventualmente eccedenti vengano destinate al Fondo per assicurare la liquidit per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, per incrementare (o meglio preservare) limporto delle somme destinate al rimborso di crediti della PA.