UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” “CARLO BO” L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA SICUREZZA DEL LAVORO: SICUREZZA DEL LAVORO: ART. 9 DELLO STATUTO DEI ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI LAVORATORI Corso di Diritto della Corso di Diritto della sicurezza del lavoro sicurezza del lavoro A cura di: Luca A cura di: Luca Fraternali Fraternali

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”. L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA SICUREZZA DEL LAVORO: ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. Corso di Diritto della sicurezza del lavoro. A cura di: Luca Fraternali. Indice. 1) Premessa: i limiti della tutela codicistica (art. 2087 c.c.) - PowerPoint PPT Presentation

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINOUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO“CARLO BO”“CARLO BO”

L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA

SICUREZZA DEL LAVORO:SICUREZZA DEL LAVORO:

ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORIART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Corso di Diritto della sicurezza Corso di Diritto della sicurezza del lavorodel lavoro

A cura di: Luca A cura di: Luca FraternaliFraternali

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IndiceIndice

1) 1) Premessa: i limiti della tutela codicistica (art. 2087 Premessa: i limiti della tutela codicistica (art. 2087 c.c.)c.c.)

2) 2) Il contenuto dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori.Il contenuto dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori. 3) 3) Rapporto tra l’art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994.Rapporto tra l’art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994.

4) 4) La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del lavoro.sicurezza del lavoro.

5) 5) Ruolo svolto dalla contrattazione collettiva ai fini Ruolo svolto dalla contrattazione collettiva ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.di lavoro.

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Premessa: Interesse Premessa: Interesse collettivocollettivo

Accanto al profilo individuale, posto dall’art. 2087 Accanto al profilo individuale, posto dall’art. 2087 c.c., esiste anche un interesse collettivo affinché c.c., esiste anche un interesse collettivo affinché l’ambiente di lavoro sia sicuro e salubre.l’ambiente di lavoro sia sicuro e salubre.

Interesse collettivo alla salute e alla sicurezzaInteresse collettivo alla salute e alla sicurezza: : interesse comune ad una pluralità di soggetti che interesse comune ad una pluralità di soggetti che operano nello stesso ambiente di lavoro e che sono operano nello stesso ambiente di lavoro e che sono esposti ai medesimi rischi.esposti ai medesimi rischi.

Interesse collettivo Interesse collettivo ≠≠ Interesse della collettività Interesse della collettività

Ambito operativo più circoscritto,Ambito operativo più circoscritto, riguarda una collettività o riguarda una collettività o

un gruppo specifico di personeun gruppo specifico di persone

Interesse generale, riguarda Interesse generale, riguarda un numero imprecisato un numero imprecisato

di soggettidi soggetti

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I LIMITI DELLA TUTELA CODICISTICAI LIMITI DELLA TUTELA CODICISTICA

Il suo carattere Il suo carattere individualeindividuale

La sua lettura in chiave La sua lettura in chiave prettamente risarcitoriaprettamente risarcitoria

deficitdeficit sul piano della sul piano della tutela collettivatutela collettiva

deficitdeficit sul piano della sul piano dellaprevenzioneprevenzione

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Art. 9 Stat. Lav.Art. 9 Stat. Lav. L’art. 9 Stat. Lav. sancisce la dimensione collettiva della L’art. 9 Stat. Lav. sancisce la dimensione collettiva della

sicurezza del lavoro:sicurezza del lavoro:

““I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”fisica”..

Rafforzamento sul piano collettivo delle Rafforzamento sul piano collettivo delle posizione del lavoratore già tutelato come posizione del lavoratore già tutelato come

singolo dall’art. 2087 c.c.singolo dall’art. 2087 c.c.

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Art. 9 Stat. Lav. (2)Art. 9 Stat. Lav. (2) Quindi carattere innovativo della norma dello Statuto Quindi carattere innovativo della norma dello Statuto

rispetto all’art. 2087 c.c., dà al diritto alla sicurezza una rispetto all’art. 2087 c.c., dà al diritto alla sicurezza una dimensione collettiva, soprattutto allo scopo di :dimensione collettiva, soprattutto allo scopo di :

- garantire una maggiore effettività di questo diritto - garantire una maggiore effettività di questo diritto rispetto alla dimensione individuale;rispetto alla dimensione individuale;

- far concorrere i lavoratori alla ricerca, individuazione e - far concorrere i lavoratori alla ricerca, individuazione e adozione di quelle misure previdenziali che l’art. 2087 adozione di quelle misure previdenziali che l’art. 2087 pone a carico esclusivo del datore, assegnando ai pone a carico esclusivo del datore, assegnando ai lavoratori un ruolo attivo nella determinazione del lavoratori un ruolo attivo nella determinazione del sistema di prevenzione.sistema di prevenzione.

L’art. 9 Stat. Lav. consente una più incisiva azione di L’art. 9 Stat. Lav. consente una più incisiva azione di tutela.tutela.

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Art. 9 Stat. Lav. (3)Art. 9 Stat. Lav. (3) L’art. 9 prevede sia un diritto di controllo sia un potere di L’art. 9 prevede sia un diritto di controllo sia un potere di

promozione in capo alle rappresentanze dei lavoratori, promozione in capo alle rappresentanze dei lavoratori, entrambi di ampia portata.entrambi di ampia portata.

1) DIRITTO DI CONTROLLO1) DIRITTO DI CONTROLLO Potere di indagine delle rappresentanze dei lavoratori, che Potere di indagine delle rappresentanze dei lavoratori, che

hanno la facoltà di accedere in tutti i locali dell’azienda, hanno la facoltà di accedere in tutti i locali dell’azienda, anche senza la presenza del datore di lavoro o di suoi anche senza la presenza del datore di lavoro o di suoi delegati. delegati.

Diritto potestativoDiritto potestativo:: il datore ha l’obbligo di subire l’iniziativa il datore ha l’obbligo di subire l’iniziativa delle rappresentanze dei lavoratori, ed è esercitabile anche delle rappresentanze dei lavoratori, ed è esercitabile anche senza il preventivo assenso del soggetto passivo – in questo senza il preventivo assenso del soggetto passivo – in questo senso la contrattazione collettiva può determinare le senso la contrattazione collettiva può determinare le modalità e tempi di esercizio di tale diritto di controllo, al modalità e tempi di esercizio di tale diritto di controllo, al fine di contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli fine di contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli aziendali.aziendali.

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Art. 9 Stat. Lav. (4)Art. 9 Stat. Lav. (4) Presupposto essenziale per un efficace controllo è Presupposto essenziale per un efficace controllo è

l’informazione: le rappresentanze per la sicurezza devono l’informazione: le rappresentanze per la sicurezza devono ricevere in tempo utile tutte le informazioni necessarie ai ricevere in tempo utile tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo.fini del controllo.

2) POTERE DI PROMOZIONE2) POTERE DI PROMOZIONE Potere di promuovere la ricerca, l’elaborazione e Potere di promuovere la ricerca, l’elaborazione e

l’attuazione di misure ulteriori a quelle già specificatamente l’attuazione di misure ulteriori a quelle già specificatamente prescritte dalla normativa prevenzionistica, in quanto prescritte dalla normativa prevenzionistica, in quanto idonee a perseguire la salvaguardia della salute e idonee a perseguire la salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.dell’integrità fisica dei lavoratori.

““Ricerca ed elaborazione”:Ricerca ed elaborazione”: richiede un’attività di studio e la richiede un’attività di studio e la disponibilità di strumentazione tecnica; in questo caso le disponibilità di strumentazione tecnica; in questo caso le rappresentanze per la sicurezza possono avvalersi della rappresentanze per la sicurezza possono avvalersi della collaborazione qualificata di esperti e di organi pubblici.collaborazione qualificata di esperti e di organi pubblici.

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Art. 9 Stat. Lav. (5)Art. 9 Stat. Lav. (5)““Promuovere……l’attuazione”:Promuovere……l’attuazione”: aspetto discusso dell ’ art. aspetto discusso dell ’ art.

9 Stat. lav. 9 Stat. lav. Secondo un’interpretazione riduttiva si ritiene che la Secondo un’interpretazione riduttiva si ritiene che la

norma non conferisca alla rappresentanze dei lavoratori norma non conferisca alla rappresentanze dei lavoratori un diritto all’applicazione di queste misure azionabile un diritto all’applicazione di queste misure azionabile anche in via giudiziaria.anche in via giudiziaria.

A riguardo l’art. 19 del D.lgs. 626/1994 ne chiarifica il A riguardo l’art. 19 del D.lgs. 626/1994 ne chiarifica il contenuto tramite due previsioni:contenuto tramite due previsioni:- una riguarda la possibilità che il Rls può promuovere, - una riguarda la possibilità che il Rls può promuovere, tra l’altro, l’attuazione delle misure di prevenzione;tra l’altro, l’attuazione delle misure di prevenzione;- l’altra relativa al possibile ricorso alle “autorità - l’altra relativa al possibile ricorso alle “autorità competenti”, tra le quali va compresa anche l’autorità competenti”, tra le quali va compresa anche l’autorità giudiziaria.giudiziaria.

Quindi è riconosciuto anche il ricorso alla via giudiziale.Quindi è riconosciuto anche il ricorso alla via giudiziale.

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Art. 9 Stat. Lav. (6)Art. 9 Stat. Lav. (6)

Ma scarsa applicazioneMa scarsa applicazione

Nonostante la previsione di questi Nonostante la previsione di questi strumenti di tutela, nella pratica si è strumenti di tutela, nella pratica si è rilevato che rilevato che “se esigua è stata “se esigua è stata l’applicazione della prima parte della l’applicazione della prima parte della disposizione, del tutto inapplicata è disposizione, del tutto inapplicata è (stata) la sua seconda parte” . (stata) la sua seconda parte” .

““A.Garilli – A-Bellavista, Innovazioni tecnologiche e A.Garilli – A-Bellavista, Innovazioni tecnologiche e Statuto dei Lavoratori. I limiti ai poteri Statuto dei Lavoratori. I limiti ai poteri dell’imprenditore tra tutela individuale e collettiva, in dell’imprenditore tra tutela individuale e collettiva, in Lo Stato dei Lavoratori: vent’anni dopo, 1989, p. Lo Stato dei Lavoratori: vent’anni dopo, 1989, p. 157.”157.”

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Rapporto tra art. 9 Stat. Rapporto tra art. 9 Stat. Lav. Lav.

e D.lgs. 626/1994e D.lgs. 626/1994 Ci si è domandati se la disciplina prevista dall’art. 9 Stat. Lav. Ci si è domandati se la disciplina prevista dall’art. 9 Stat. Lav. sopravviva a quella contenuta negli art. 18 e 19 del D.lgs. sopravviva a quella contenuta negli art. 18 e 19 del D.lgs. 626/1994.626/1994.

A riguardo l’art. 98 del D.lgs 626/1994 stabilisce il A riguardo l’art. 98 del D.lgs 626/1994 stabilisce il coordinamento tra lo stesso e l’art. 9 Stat. Lav. prevedendo coordinamento tra lo stesso e l’art. 9 Stat. Lav. prevedendo che che “restano in vigore, in quanto non specificatamente “restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate…le disposizioni vigenti in materia di prevenzione modificate…le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro”.degli infortuni ed igiene del lavoro”.

La dottrina prevalente considera l’art. 9 Stat. Lav. La dottrina prevalente considera l’art. 9 Stat. Lav. tacitamente abrogato, in quanto assorbito dalla più tacitamente abrogato, in quanto assorbito dalla più dettagliata regolamentazione dell’art. 19 del D.lgs. 626/1994. dettagliata regolamentazione dell’art. 19 del D.lgs. 626/1994. Infatti, vista l’identità della materia trattata lo si considera Infatti, vista l’identità della materia trattata lo si considera tacitamente abrogato, in applicazione del criterio previsto tacitamente abrogato, in applicazione del criterio previsto dall’art. 15, disp. prel. c.c.: dall’art. 15, disp. prel. c.c.:

““le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”.materia già regolata dalla legge anteriore”.

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Rapporto tra art. 9 Stat. Rapporto tra art. 9 Stat. Lav. Lav.

e D.lgs. 626/1994 (2)e D.lgs. 626/1994 (2) Altra parte della dottrina sostiene invece che Altra parte della dottrina sostiene invece che

l’abrogazione della norma statutaria contrasterebbe l’abrogazione della norma statutaria contrasterebbe con:con:

- il criterio direttivo generale impartito al legislatore - il criterio direttivo generale impartito al legislatore delegato dalla legge delega 142/1992;delegato dalla legge delega 142/1992;

- e con i principi della direttiva quadro 89/391/Ce, di - e con i principi della direttiva quadro 89/391/Ce, di cui il D.lgs. 626/1994 ne costituisce attuazione, i quali cui il D.lgs. 626/1994 ne costituisce attuazione, i quali prevedono che la disciplina di recepimento non può, in prevedono che la disciplina di recepimento non può, in nessun caso, abbassare i livelli di tutela esistenti.nessun caso, abbassare i livelli di tutela esistenti.

Considerando abrogato l’art. 9 Stat. Lav. questo Considerando abrogato l’art. 9 Stat. Lav. questo farebbe verificare tale effetto, dal momento che gruppi farebbe verificare tale effetto, dal momento che gruppi minoritari di lavoratori che non si sentissero minoritari di lavoratori che non si sentissero rappresentati dalla rappresentanza prevista dall’art. rappresentati dalla rappresentanza prevista dall’art. 18 del D.lgs. 626 rimarrebbero privi della possibilità di 18 del D.lgs. 626 rimarrebbero privi della possibilità di tutela che prima gli era assicurata dall’art. 9 Stat. Lav.tutela che prima gli era assicurata dall’art. 9 Stat. Lav.

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Rapporto tra art. 9 Stat. Rapporto tra art. 9 Stat. Lav. Lav.

e D.lgs. 626/1994 (3)e D.lgs. 626/1994 (3) Con il D.lgs. 626/1994 cambia il quadro dei soggetti Con il D.lgs. 626/1994 cambia il quadro dei soggetti

titolari dei diritti collettivi in materia di sicurezza; il titolari dei diritti collettivi in materia di sicurezza; il decreto li attribuisce al Rls quale rappresentante decreto li attribuisce al Rls quale rappresentante “istituzionale” di tutta la collettività dei lavoratori “istituzionale” di tutta la collettività dei lavoratori occupati in una determinata unità produttiva. Inoltre ad occupati in una determinata unità produttiva. Inoltre ad esso sono riservate più penetranti attribuzioni e garanzie, esso sono riservate più penetranti attribuzioni e garanzie, diversamente da quelle generiche riconosciute ai diversamente da quelle generiche riconosciute ai lavoratori dall’art. 9 Stat. Lav. lavoratori dall’art. 9 Stat. Lav.

A riguardo, il D.lgs 626 rinvia alla contrattazione A riguardo, il D.lgs 626 rinvia alla contrattazione collettiva. L’art. 18 infatti attribuisce alla contrattazione collettiva. L’art. 18 infatti attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di determinare il numero, le modalità collettiva il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari al Rls per espletare le sue e gli strumenti necessari al Rls per espletare le sue funzioni.funzioni.

AttenzioneAttenzione: ancora oggi, a distanza di più di 10 anni : ancora oggi, a distanza di più di 10 anni dall’emanazione del D.lgs 626, non è ancora consolidata dall’emanazione del D.lgs 626, non è ancora consolidata la presenza di un Rls in ogni luogo di lavoro.la presenza di un Rls in ogni luogo di lavoro.

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La tutela giudiziaria La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla dell’interesse collettivo alla

sicurezza del lavorosicurezza del lavoro Rare sono state le pronunce della Cassazione sull’art. 9 Rare sono state le pronunce della Cassazione sull’art. 9

Stat. Lav.Stat. Lav.

Una prima questione ha riguardato la composizione delle Una prima questione ha riguardato la composizione delle rappresentanze per la sicurezza. La Suprema corte ha fin rappresentanze per la sicurezza. La Suprema corte ha fin dagli anni ’80 escluso la possibilità di comprendere nelle dagli anni ’80 escluso la possibilità di comprendere nelle rappresentanze soggetti esterni all’azienda, ammettendo il rappresentanze soggetti esterni all’azienda, ammettendo il ricorso ad esperti per consulenze solo dietro specifico ricorso ad esperti per consulenze solo dietro specifico mandato dei lavoratori mandato dei lavoratori ((Cass., 5 dicembre 1980, n. 6339).Cass., 5 dicembre 1980, n. 6339).

La Suprema corte si è pronunciata anche a riguardo del La Suprema corte si è pronunciata anche a riguardo del carattere precettivo della norma statutaria, affermando che carattere precettivo della norma statutaria, affermando che dall’art. 9 deriva un vero e proprio diritto di pretendere la dall’art. 9 deriva un vero e proprio diritto di pretendere la sottomissione del datore al potere di controllo dei sottomissione del datore al potere di controllo dei lavoratori, con il solo limite del rispetto degli altri diritti lavoratori, con il solo limite del rispetto degli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione fondamentali garantiti dalla Costituzione (Cass., 13 (Cass., 13 settembre 1982, n. 4874)settembre 1982, n. 4874)..

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La tutela giudiziaria La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla dell’interesse collettivo alla

sicurezza del lavoro (2)sicurezza del lavoro (2)Si ritiene che al diritto stabilito dall’art. 9 Si ritiene che al diritto stabilito dall’art. 9 corrisponda l’obbligo del datore di assoggettarsi corrisponda l’obbligo del datore di assoggettarsi ai controlli delle rappresentanze dei lavoratori, ai controlli delle rappresentanze dei lavoratori, con la possibilità, secondo parte della dottrina, di con la possibilità, secondo parte della dottrina, di ricorrere in caso di rifiuto all’art. 28 Stat. Lav., ricorrere in caso di rifiuto all’art. 28 Stat. Lav., che sanziona il comportamento antisindacale del che sanziona il comportamento antisindacale del datore.datore.

Il datore non può opporsi all’attività delle Il datore non può opporsi all’attività delle rappresentanze dei lavoratori chiamando in causa rappresentanze dei lavoratori chiamando in causa l’esigenza di tutela del segreto industriale, fermo l’esigenza di tutela del segreto industriale, fermo restando che i soggetti che esercitano il controllo restando che i soggetti che esercitano il controllo sono obbligati al rispetto del segreto industriale.sono obbligati al rispetto del segreto industriale.

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La tutela giudiziaria La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla dell’interesse collettivo alla

sicurezza del lavoro (3)sicurezza del lavoro (3) A salvaguardia dell’interesse alla sicurezza ci si può anche A salvaguardia dell’interesse alla sicurezza ci si può anche

rivolgere, sia sul piano individuale che collettivo, al rivolgere, sia sul piano individuale che collettivo, al procedimento previsto dall’art. 700 c.p.c. che consente in procedimento previsto dall’art. 700 c.p.c. che consente in caso di pregiudizio imminente e irreparabile di rivolgersi al caso di pregiudizio imminente e irreparabile di rivolgersi al giudice per richiedere adeguati provvedimenti d’urgenza.giudice per richiedere adeguati provvedimenti d’urgenza.

Ammissibiltà/inammissibilità della costituzione di parte civile Ammissibiltà/inammissibilità della costituzione di parte civile del sindacato (e/o delle rappresentanze per la sicurezza) in del sindacato (e/o delle rappresentanze per la sicurezza) in ambito di procedimenti penali a seguito di infortuni a ambito di procedimenti penali a seguito di infortuni a lavoratori.lavoratori.Mentre la giurisprudenza è orientata a riconoscere la Mentre la giurisprudenza è orientata a riconoscere la legittimità del sindacato a costituirsi parte civile nei processi legittimità del sindacato a costituirsi parte civile nei processi penali per infortuni sul lavoro, la Cassazione tende ad penali per infortuni sul lavoro, la Cassazione tende ad escluderla: in caso di danno fisico al lavoratore, si prefigura escluderla: in caso di danno fisico al lavoratore, si prefigura solamente la lesione del diritto alla salute del singolo solamente la lesione del diritto alla salute del singolo lavoratore, e non tanto del diritto collettivo; solamente egli lavoratore, e non tanto del diritto collettivo; solamente egli ha titolo per pretendere il risarcimento del danno.ha titolo per pretendere il risarcimento del danno.Questo solo nel caso di violazione di una norma di Questo solo nel caso di violazione di una norma di prevenzione.prevenzione.

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La tutela giudiziaria La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla dell’interesse collettivo alla

sicurezza del lavoro (4)sicurezza del lavoro (4)Infatti in caso di violazione del diritto di controllo e Infatti in caso di violazione del diritto di controllo e promozione riconosciuto alle rappresentanze dei lavoratori promozione riconosciuto alle rappresentanze dei lavoratori (dall’art. 9 Stat.Lav e D.lgs. 626/1994) tale legittimazione (dall’art. 9 Stat.Lav e D.lgs. 626/1994) tale legittimazione viene riconosciuta.viene riconosciuta.

A riguardo la Cassazione ha fornito interessanti aperture:A riguardo la Cassazione ha fornito interessanti aperture:

““ha escluso la legittimità del sindacato a costituirsi parte ha escluso la legittimità del sindacato a costituirsi parte civile in un procedimento penale per omissione dolosa di civile in un procedimento penale per omissione dolosa di cautela antinfortunistiche nonché per disastro e omicidio cautela antinfortunistiche nonché per disastro e omicidio colposo a seguito di infortuni sul lavoro, per il fatto di non colposo a seguito di infortuni sul lavoro, per il fatto di non risultare investito di alcun potere rappresentativo da parte risultare investito di alcun potere rappresentativo da parte dei lavoratori coinvolti; dal che ne consegue che qualora i dei lavoratori coinvolti; dal che ne consegue che qualora i lavoratori fossero stati iscritti al sindacato, comportando lavoratori fossero stati iscritti al sindacato, comportando l’adesione anche il mandato per rappresentarli, tale l’adesione anche il mandato per rappresentarli, tale legittimazione avrebbe potuto riconoscersi” legittimazione avrebbe potuto riconoscersi” (Cass. pen., 8 (Cass. pen., 8 novembre 1993, Arienti e altri, in R. Guariniello, Sicurezza del novembre 1993, Arienti e altri, in R. Guariniello, Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione, 1994, p. 277).lavoro e Corte di Cassazione, 1994, p. 277).

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Ambiente di lavoro Ambiente di lavoro e contrattazione collettivae contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva ha svolto, e tuttora svolge, La contrattazione collettiva ha svolto, e tuttora svolge, un ruolo decisivo ai fini della tutela effettiva della un ruolo decisivo ai fini della tutela effettiva della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Già dagli anni ’70 le lotte del movimento sindacale Già dagli anni ’70 le lotte del movimento sindacale hanno portato a importanti conquiste: dal rifiuto delle hanno portato a importanti conquiste: dal rifiuto delle “monetizzazione” del rischio, al controllo di tutti i “monetizzazione” del rischio, al controllo di tutti i fattori nocivi, alla “validazione consensuale” (cioè la fattori nocivi, alla “validazione consensuale” (cioè la conferma o meno della tollerabilità dell’ambiente di conferma o meno della tollerabilità dell’ambiente di lavoro) ecc.lavoro) ecc.

A questo periodo fece seguito, a partire dalla metà degli A questo periodo fece seguito, a partire dalla metà degli anni ’70, un periodo di disillusione e autocritica e il anni ’70, un periodo di disillusione e autocritica e il ricorrente tentativo di rilancio dell’iniziativa sindacale, ricorrente tentativo di rilancio dell’iniziativa sindacale, tramite anche un maggior raccordo con le strutture tramite anche un maggior raccordo con le strutture pubbliche di controllo, a seguito dell’emanazione della pubbliche di controllo, a seguito dell’emanazione della legge di riforma sanitaria (legge 833/1978).legge di riforma sanitaria (legge 833/1978).

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Ambiente di lavoro Ambiente di lavoro e contrattazione collettiva e contrattazione collettiva

(2)(2) Crisi dell’azione sindacale. Limiti:Crisi dell’azione sindacale. Limiti: Erosione di quanto previsto dall’art. 9 Stat. Lav., con clausole Erosione di quanto previsto dall’art. 9 Stat. Lav., con clausole

contrattuali “attuative” di fatto meno garantiste;contrattuali “attuative” di fatto meno garantiste; Presenza di nuove e simulate forme di monetizzazione dei Presenza di nuove e simulate forme di monetizzazione dei

rischi;rischi; Nel procedere più per campagne che tramite una azione Nel procedere più per campagne che tramite una azione

continuativa;continuativa; Soprattutto negli anni della crisi economica, ci si Soprattutto negli anni della crisi economica, ci si

preoccupava più di garantire l’occupazione che di rivendicare preoccupava più di garantire l’occupazione che di rivendicare i diritti in materia.i diritti in materia.

La dottrina ha dato una valutazione nel complesso negativa La dottrina ha dato una valutazione nel complesso negativa del ruolo svolto dalla contrattazione collettiva in attuazione del ruolo svolto dalla contrattazione collettiva in attuazione dell’art. 9 Stat. Lav: dopo una forte spinta iniziale, si è visto dell’art. 9 Stat. Lav: dopo una forte spinta iniziale, si è visto un forte ridimensionamento delle potenzialità racchiuse un forte ridimensionamento delle potenzialità racchiuse nell’art. 9. nell’art. 9.

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Ambiente di lavoro Ambiente di lavoro e contrattazione collettiva e contrattazione collettiva

(3)(3) Eccessiva “sindacalizzazione” della tutela della salute Eccessiva “sindacalizzazione” della tutela della salute

e sicurezza del lavoro: proprio per la natura stessa e sicurezza del lavoro: proprio per la natura stessa del contratto collettivo, momento di compromesso, del contratto collettivo, momento di compromesso, nell’ambito del quale i diritti indisponibili, come il nell’ambito del quale i diritti indisponibili, come il diritto alla salute, possono a volte diventare merce di diritto alla salute, possono a volte diventare merce di scambio.scambio.

Però va rimarcato come abbia comunque svolto un Però va rimarcato come abbia comunque svolto un importantissimo ruolo, ha permesso di superare una importantissimo ruolo, ha permesso di superare una dimensione puramente individuale ed ha dimensione puramente individuale ed ha rappresentato in alcuni casi un incisivo strumento di rappresentato in alcuni casi un incisivo strumento di pressione nei confronti del datore di lavoro per pressione nei confronti del datore di lavoro per l’adozione di concrete misure prevenzionali.l’adozione di concrete misure prevenzionali.