Unindustria Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerdì 11 APRILE 2014

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UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA - VIA TOSCHI, 30/A 42121 REGGIO EMILIA - VIA TOSCHI, 30/A VENERDÌ 11 APRILE 2014 VENERDÌ 11 APRILE 2014 Organismi di controllo in tema di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole – competenze e poteri Avv. Roberto Gullini . .

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Unindustria Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerdì 11 APRILE 2014. Organismi di controllo in tema di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole – competenze e poteri Avv. Roberto Gullini. Normativa. - PowerPoint PPT Presentation

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Organismi di controllo in tema di concorrenza sleale e pubblicità

ingannevole – competenze e poteri

Avv. Roberto Gullini

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NORMATIVA

  Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della

concorrenza e del mercato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217

Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che ha abrogato il DPR 1991/461).

Delibera 23788/2012 Agcm: Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.

D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo che ha abrogato il D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

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ARGOMENTI AGCM “Antitrust” - Poteri e competenze Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria - Poteri e competenze

Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente e così per evitare:

Dal 1990 le intese anticoncorrenziali tra imprese, abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose

Dal 1992 per contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende

Dal 2007 per la tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese

Contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori

Dal 2012 contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori

Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo.

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AGCM – “ANTITRUST”

Funzione: Amministrativa: provvedimenti di autorizzazione,

valutazione di carattere amministrativo (attività marginale)

Contenziosa o paragiurisdizionale (attività principale)

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AntitrustTutela della concorrenza

Pubblicità ingannevole

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Struttura Organizzativa

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STRUTTURA Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio Organo collegiale: Presidente e 4 membri nominati d'intesa dai

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari

In carica per 7 anni e non possono essere confermati Potestà regolamentare Struttura articolata in Direzioni e Uffici Ha sede in Roma Ha approvato un suo Codice Etico

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LEGGI DI RIFERIMENTO Tutela della concorrenza L. 287/90 Tutela del consumatore 26/10/1995

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 12) - Legge quadro sull'inquinamento acustico 06/09/2005 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo 02/08/2007 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità ingannevole 02/08/2007 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche commerciali 11/09/2012 Delibera AGCM 8 agosto 2012, n.23788 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie 21/02/2014 Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - Diritti dei consumatori

Conflitto d'interessi 20/07/2004 Legge 20 luglio 2004, n.215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi 16/11/2004 Delibera AGCM 16 novembre 2004 - Regolamento sul conflitto di interessi

Rating di legalità Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012

Articolo 62, dl 1/2012 Delibera AGCM 6 febbraio 2013, n.24220 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari

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POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DPR 217/1998

CAPO II Poteri di indagine (Art. 12)1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua

conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

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Comunicazione delle intese (Art. 13)1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se

l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Istruttoria. (Art. 14)1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica

l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

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L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

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Rifiuto ingiustificato: Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi suddetti sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

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Misure cautelari Art. 14-bis Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.Le decisioni sopra adottate non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Impegni Art. 14-ter.Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione .

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POTERI IN ALTRI AMBITI

CAPO III

POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

ARTICOLO 16-19

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria.

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DELIBERA AGCM 8 AGOSTO 2012, N.23788 – PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE VESSATORIE

Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità organizzativa Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie (FASE PRE-ISTRUTTORIA). A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l’avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza

Istanza di intervento (ad impulso)Ogni soggetto, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo

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La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:

• a) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo;

• b) archiviazione per manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;

• c) archiviazione ad esito dell’avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion),

Qualora non venga avviato il procedimento nel termine di 180gg, la fase pre-istruttoria si intende chiusa.

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Avvio dell’istruttoriaNella comunicazione di avvio sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d’ufficio o contenuti nell’istanza di intervento, il termine per la conclusione dell’istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Durata del procedimentotermine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole (145/07) e dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta.

Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell’istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria, il Collegio può autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento.

Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

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Decisione: All’esito dell’istruttoria, il Collegio delibera l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:

a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori;

b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall’assegnazione di un termine per l’adeguamento della confezione del prodotto;

c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista.

Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.

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Impegni Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione della

comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il professionista è tenuto a presentare all’Autorità un testo consolidato degli impegni. E’ onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni.

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Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza della pubblicità o l’illiceità della pubblicità comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. L’Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo

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Autodisciplina I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla

pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

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PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA AMMINISTRATIVA CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE

I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19.

Interpello preventivo dell’Autorità: Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari

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Laddove, all’esito dell’interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l’Autorità può anche astenersi dall’adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120 giorni, la clausola deve ritenersi approvata (silenzio-assenso).

E’ facoltà dell’Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista.

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La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di conversione del decreto legge 1/2012 (c.d 'CresciItalia') anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica (anche a titolo individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di euro all'anno.L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori (Interpello preventivo).

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POTERE SANZIONATORIO DELL'AUTORITÀ

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

a) ai sensi della legge n. 287/90, b) ai sensi del decreto legislativo n. 206/05 e successive

modifiche (di seguito Codice del Consumo) c) e ai sensi del decreto legislativo n. 145/07 e n. 146/07d) nonché ai sensi dell’art. 62 del decreto legge n. 1/2012,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27.

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A) SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

TITOLO VI ART. 31 L. 287/90Art. 31 Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti

alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (art. 1-31: procedimento amministrativo di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)Non si applica la procedura dell’ingiunzione e della opposizione all’ordinanza ingiunzione ma l’impugnazione va promossa davanti al Tar del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

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Competenza giurisdizionale.

Art. 33 La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (1). Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni (2). (1) Comma sostituito dall' articolo 3, comma 3, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. (2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6.

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Art. 2Tribunale delle imprese Sono istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.

Art. 7Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) "microimprese": entita', società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». )2. All'articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, )) dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

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B) SANZIONI AI SENSI CODICE DEL CONSUMO

Art. 12. Codice del consumo Salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del

produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. (Divieti di commercializzazione: “E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo”.)

La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del professionista.

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ARTT. 6/7/9 COD. CONSUMOIndicazioni in etichetta Art. 6.

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Modalità di indicazione Art. 7.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Indicazioni in lingua italiana Art. 9.

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

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Art. 17.Sanzioni

Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

La sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

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Capo III Applicazione delle sanzioni - Art. 27 Tutela amministrativa e giurisdizionale

Delega all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle suddette funzioni:- L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. Per lo svolgimento dei compiti l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza.

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- L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e' conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. - L'Autorità può altresì richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.- In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (infrazioni procedurali), l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

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L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

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ImpegniAd eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

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Inibitoria: L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4 (prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza o bambini adolescenti), la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro

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10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a 30 giorni .

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13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26 (pagamento ridotto), 27 (esecuzione), 28 (prescrizione) e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti

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Art. 27-ter - Autodisciplina1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità

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C) Sanzioni ai sensi dei decreti legislativi n. 145/07 e n. 146/07

Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole Art. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale

Delega all'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non é conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova é omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.

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Impegni: Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

L'Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.

Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

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10. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

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14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, é esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. É comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

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D) SANZIONI AI SENSI DELL’ART. 62 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012

Delibera AGCM 6 febbraio 2013, n.24220 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari

“Art. 62”: l’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni;b) “decreto ministeriale di attuazione”: il D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 concernente "Attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, n. 274;

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Il regolamento in esame si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale di attuazione.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 62, conseguenti alla violazione dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entità della sanzione e’ determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

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1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad

oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e’ vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.

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ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA - GIURÌ

Il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria è alla sua 58ª edizione, in vigore dal 27 marzo 2014

La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966

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Composizione del Giurì

Il Giurì è composto da membri nominati dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di diritto, di problemi dei consumatori, di comunicazione.

I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili.

L’Istituto nomina tra i membri del Giurì il Presidente e i Vicepresidenti che svolgono le funzioni del Presidente in assenza di questi.

I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina della comunicazione commerciale.

Composizione del Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo, organo garante degli interessi generali dei consumatori, è composto da membri nominati dall’Istituto e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giuridiche.

I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili.

L’Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente e i Vicepresidenti.

Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri ciascuna, presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente.

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Art. 31 – Principi per il giudizio

I membri del Giurì e del Comitato di Controllo svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Nell’adempimento dei loro compiti i membri del Giurì e del Comitato di Controllo sono tenuti ad osservare il massimo riserbo.

Art. 32 – Funzioni del Giurì e del Comitato di Controllo

Il Giurì esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il presente Codice.

Il Comitato di Controllo:

sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, la comunicazione commerciale a suo parere non conforme alle norme del Codice che tutelano l’interesse del consumatore o la comunicazione commerciale;

esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del Giurì;

può invitare in via preventiva a modificare la comunicazione commerciale che appaia non conforme alle norme del Codice;

può emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell’art. 39;

su richiesta della parte interessata e secondo le norme stabilite nell’apposito Regolamento, esprime in via preventiva il proprio parere circa la conformità della comunicazione commerciale sottopostagli in via definitiva ma non ancora diffusa alle norme del Codice che tutelano l’interesse del consumatore o la comunicazione commerciale. A questa condizione l’approvazione impegna il Comitato di Controllo a non agire d’ufficio contro la comunicazione commerciale approvata.

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In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo possono richiedere che chi si vale della comunicazione commerciale fornisca documentazioni idonee a consentire l’accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo possono avvalersi dell’opera di esperti.

Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comitato di Controllo esplicano le loro funzioni senza formalità.

Art. 32 bis – Consulenti

È istituito l’albo dei consulenti tecnici del Giurì nominati dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria fra esperti di chiara fama delle singole materie.

Art. 34 – Sede e riunioni

Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di Segreteria hanno sede presso l’Istituto.

Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti da comunicarsi almeno tre giorni prima della data da essi fissata.

Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non sono pubbliche.

Il Giurì è validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri; il Comitato di Controllo, in seduta plenaria, di almeno 5 membri.

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Art. 36 – Istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di ControlloChiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comunicazione commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere l’intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia compiuto le attività ritenute pregiudizievoli.La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando la comunicazione commerciale che intende sottoporre all’esame del Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa documentazione e i previsti diritti d’istanza.

I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono gratuitamente segnalare al Comitato di Controllo la comunicazione commerciale ritenuta non conforme alle norme del Codice di Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del pubblico.

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Art. 37 – Procedimento avanti al Giurì Ricevuta l’istanza il presidente del Giurì nomina fra i membri del

Giurì un relatore e, qualora il caso lo richieda, il consulente tecnico ex art. 32 bis, esperto nella materia del contendere. Dispone la comunicazione degli atti alle parti convenute assegnando loro un termine, non inferiore agli 8 e non superiore ai 12 giorni liberi lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti, e convoca le parti entro il termine più breve possibile per la discussione orale.

Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto dell’istanza consista in una comparazione diretta, oppure riguardi una offerta promozionale di durata pari o inferiore a trenta giorni, su richiesta dell’istante il termine assegnato alla parte resistente per il deposito di deduzioni e documenti è di 8 giorni liberi lavorativi, e l’udienza di discussione avanti il Giurì ha luogo, salvo casi eccezionali, non oltre i 10 giorni liberi lavorativi dalla presentazione dell’istanza.

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Alla discussione partecipano un rappresentante del Comitato di Controllo e il consulente tecnico, se designato.Il consulente tecnico può eventualmente interloquire con le parti, anche su iniziativa di queste ultime, allo scopo di definire gli aspetti tecnici della controversia.Esaurita la discussione, il Giurì:

qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;

qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì per l’ulteriore corso del procedimento;

qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell’istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d’ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.

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Quando la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati dall’apposito Regolamento autodisciplinare

Le decisioni del Giurì sono definitive. Tutte le decisioni sono pubblicate, a cura della Segreteria, nel sito Internet

e nella banca dati dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono.

Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell’Istituto, anche con i nomi delle parti nei modi e sugli organi di informazione ritenuti opportuni.

Il testo dell’estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto dal Presidente. Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono astenersi

da ogni utilizzazione della decisione medesima per fini commerciali.

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Inottemperanza alla decisione:

Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì o del Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi previsti dall’apposito regolamento, il Giurì o il suo Presidente reiterano l’ordine di cessazione della comunicazione commerciale interessata e dispongono che si dia notizia al pubblico dell’inottemperanza, attraverso gli organi di informazione indicati, a cura dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.

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CLAUSOLE VESSATORIE (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 37 Inibitoria - Le associazioni rappresentative dei consumatori, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

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Art. 37-bis. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. (…) In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

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Interpello preventivo: in merito alla vessatorietà delle clausole che le imprese intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

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REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL 16 DICEMBRE 2002, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO

Il presente regolamento è stato adottato il 16 dicembre 2002 per l'applicazione delle regole di concorrenza previste agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, trattato CE)

disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del TFUE in materia di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano imporre restrizioni alla concorrenza (articolo 101 TFUE) e gli abusi di posizione dominante (articolo 102 TFUE).

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L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [(ex articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)] vieta tutti gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra i paesi dell’UE e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

In deroga a tale norma, l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE) dispone che il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE possa essere dichiarato inapplicabile in caso di accordi che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, che non impongano restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

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Poteri della Commissione europea

Per controllare l'applicazione delle regole di concorrenza in materia di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate (articolo 101) e di abusi di posizione dominante (articolo 102) che possano imporre restrizioni alla concorrenza, la Commissione è dotata di diversi poteri, come quello di prendere decisioni, svolgere indagini e irrogare sanzioni. La Commissione esercita tali poteri quando, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, accerta caso per caso la violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE.

Nel rispetto dei diritti della difesa, prima di adottare una qualsiasi decisione la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti a loro carico. Le parti interessate hanno inoltre diritto d'accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Tuttavia, per garantire il rispetto del segreto professionale, le informazioni così acquisite possono essere utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state raccolte. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza sono per altro tenute a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate.

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Page 63: Unindustria  Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerdì 11 APRILE 2014

CONTINUA La Commissione può prendere le seguenti decisioni, a seconda dei casi: constatare e far cessare un'infrazione: se la Commissione constata, in

seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 101 o all'articolo 102 del trattato TFUE, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione o constatare la cessazione dell'infrazione;

disporre misure cautelari: nei casi di urgenza giustificati, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione, la Commissione può d'ufficio adottare misure cautelari;

rendere gli impegni obbligatori: qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle sue obiezioni, la Commissione può rendere detti impegni obbligatori per un periodo determinato. La Commissione può riaprire il procedimento se la situazione di fatto cambia, se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti oppure se la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti;

constatare l'inapplicabilità degli articoli 101 e 102 del TFUE: per ragioni di interesse pubblico comunitario, la Commissione può constatare che l'articolo 101 del trattato è inapplicabile ad un accordo, ad una decisione di un'associazione di imprese o ad una pratica concordata, o perché le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 1, non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3. Lo stesso dicasi per i casi di posizione dominante di cui all'articolo 102 del trattato.

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D. LGS. 21/2014 TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 66. Tutela amministrativa e giurisdizionale Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle

Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

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Sezione I Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Sezione II Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Sezione III Altri diritti del consumatore (consegna, mezzi di pagamento) Sezione IV Disposizioni generali (tutela amministrativa e giudiziaria)

Foro competente Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la

competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Informazione e ricorso extragiudiziale - Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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