TWOIC numero 37 - Anno II

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Come recuperiamo i nostri crediti? Il contratto a progetto Faccia a faccia con il Presidente Visparelli Lettera aperta al Professor Mario Monti Faccia a faccia con Fabio Faretra Natale a Roma come a Betlemme

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House Organ del Consiglio Provinciale di Roma dell'Ordine Consulenti del Lavoro

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Come recuperiamo i nostri crediti?

Il contratto a progettoFaccia a faccia con

il Presidente VisparelliLettera aperta

al Professor Mario MontiFaccia a faccia

con Fabio FaretraNatale a Roma

come a Betlemme

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Come recuperiamo i nostri crediti?

Il contratto a progettoFaccia a faccia con

il Presidente VisparelliIl Lettera aperta

al Professor Mario MontiFaccia a faccia

con Fabio FaretraNatale a Roma

nella filologia della rappresentazione sacra

N°37 - 19 dicembre 2012

Periodico telematico - Reg.Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011

House Organ del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma - Pubblicazione quindicinale

Direttore Responsabile Lorenzo Lelli

Comitato Scientifico Gabriella Di Michele - Aldo Forte

Giuseppe Sigillò Massara Pierluigi Matera - Antonio Napolitano

Antonio Maria Rinaldi - Vincenzo Scotti Virginia Zambrano

Redazione Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore Daniele Donati

Giuseppe Marini Paolo Stern

Andrea Tommasini Aldo Persi

Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Roma IT 00145 Roma RM

Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. - Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria: [email protected]

Ente di Diritto Pubblico Legge 11-1-l979 N.12

Redazione: [email protected]

Questo numero è stato chiuso in redazione il 19-12-2012

Elaborazione grafica di Carlo Busi da una foto di A. Tommasini.

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1The world of il Consulente

Care colleghe e cari colleghi,eccoci ancora una volta dinanzi al nodo della riforma delle professioni, un rompicapo dalle mille facce, che potrebbe far impallidire Rubik e sminuire il suo cubo colorato.Tuttavia, nell’ingarbugliato labirinto del riassetto del siste-ma ordinistico, sembra esserci il miraggio di uno spiraglio di luce: il Governo, infatti, sta lavorando ad un regolamento che definisca i parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali ai consulenti, ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 1/2012, tutt’ora in attesa del parere del Consiglio di Stato.Con l’abolizione delle tariffe professionali di cui al citato ri-ferimento normativo, viene a crollare tutto il sistema, oltre-ché delle tariffe, delle tutele del consulente, rette finora con estrema efficacia dai sistemi ordinistici di riferimento. Molte sono state le polemiche e si è creato il caos tra i vari profes-sionisti, che si sono ritrovati alla mercé delle politiche eco-nomiche incentrate sul ribasso e sulla libera concorrenza e, soprattutto, che si sono visti privati di garanzie concrete in caso di inadempienza della clientela. Un aspetto, quest’ulti-mo, di grande importanza se inserito in un contesto econo-mico di profonda crisi e di scarsa liquidità circolante come quello attuale. La bozza del citato regolamento, è suddivisa per categoria professionale: in primis si riferisce agli avvocati; seguono i commercialisti ed esperti contabili; i notai; le professioni dell’area tecnica; quindi, al Capo VI, art. 40, le altre profes-sioni, tra cui presumibilmente i consulenti del lavoro, cito: “Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre profes-sioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e’ liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della na-tura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.”Secondo quale criterio viene valutato il valore e la natura della prestazione, se il consulente non è più guidato dalle

predefinite tariffe professionali ed è libero di giocare con il mercato. Nel caso in cui le spettanze richieste non fossero congrue con quanto arbitrariamente definito dal ministero di giustizia, non verrebbero liquidate? O liquidate parzial-mente?Questa riforma sembra voler costruire un sistema econo-mico nell’ambito delle professioni sull’esempio del modello americano, dove il cliente può scegliere di pagare il meno possibile, ma anche scegliere di pagare il triplo del dovuto, pur di essere assistito dal consulente prescelto, come dovreb-be per definizione essere il libero mercato; contrariamente però, l’organo giurisdizionale preposto non garantisce reali tutele di recupero dei crediti, ponendo limiti con la valutazio-ne del valore e della natura della prestazione eseguita.Come vengono quantificate l’importanza delle questioni trattate, il pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei van-taggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, vista la vastità della tipologia di clientela, delle loro esigenze e pecu-liarità, per non parlare dell’ampio campo in cui la consulenza del lavoro spazia?Quali sono le reali possibilità di recuperare i crediti derivanti dalla clientela che non onora gli accordi presi e non paga le parcelle? Sotto questa luce, l’abolizione delle tariffe professionali sem-bra quasi uno scherzo: aumenta la probabilità di deprezzare e sminuire il lavoro del consulente, si arresta la crescita ed il prestigio della figura del professionista, e si perdono cer-tezze e garanzie del recupero dei crediti e delle spettanze di diritto.Forse siamo ancora in tempo per riconsiderare la validità della riforma delle professioni e, se vogliamo, per “raddriz-zare il tiro” e mirare meglio al vero bersaglio, l’obiettivo più importante: la competenza, la correttezza e il buon operato del professionista, garanzie indispensabili per la soddisfazio-ne della clientela e del provato cittadino; ma anche, dall’altro lato, la serenità per il professionista di poter prestare la pro-pria consulenza con la reale garanzia di essere retribuito per il proprio operato.

Come recuperiamo i nostri crediti?

Editoriale

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2 The world of il Consulente

10Lettera aperta

al Professor Mario Montidi Antonio Maria Rinaldi

14Faccia a faccia

con Fabio FaretraUn approfondimento tecnico sulle nuove procedure in vigore dal 1

gennaio 2014, a cura del Direttore Generale ENPACLdi Lorenzo Lelli

16 Natale a Roma come

a BetlemmeL’Architetto Guido Rainaldi ci

spiega essenze, significato e filo-logia delle scelte operate per i suoi

presepidi Andrea Tommasini

4Il contratto a progetto

Le interpretazioni del ministero

di Paolo Stern

8Faccia a faccia con

il Presidente VisparelliIndiscrezioni del Presidente

sul nuovo ENPACLdi Lorenzo Lelli

Sommario

21 I Quaderni

del ConsulenteLa mediazione fiscale obbligatoria

ex art. 17-bis D. Lgs. 546/92

In Focus

1the world of il Consulente

Come recuperiamo i nostri crediti?

L’editoriale del Presidente di Adalberto Bertucci

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Tavola Rotonda

Novità fiscali 2012 Mercoledì 19/12/2012 ore 9:30

Sede Ordine Via C. Colombo 456, Roma – (zona Basilica S. Paolo)

Relatore: M. Bellini – Dott. Commercialista e Revisore Contabile

posti disponibili esauriti

Convegno Codice Deontologico - Dovere di Competenza

Venerdì 21/12/2012 ore 14:45

Oly Hotel Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 Roma – (zona Basilica S. Paolo)

Relatore: G. Marini - Consulente del Lavoro in Roma

posti disponibili esauriti

Ordine

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4 The world of il Consulente

Lavoro

Il contratto a progettoLe interpretazioni del Ministero competente

Uhhh quanto l’abbiamo aspettata. I rumors la davano pronta da mesi ed ora eccola qui, l’at-tesa circolare sui co.co.pro.. La prima cosa che balza agli occhi è l’assenza di una sola riga di commento riferibile al settore che più di tutti è coinvolto nel fenomeno co.co.pro, i call canter. Come interpretare tutto ciò? Gli operatori out-bound sono fuori dalla disciplina di

cui agli articoli 61 e seguenti del d.lgs 276/03 alla stregua degli agenti e rappresentanti di commercio? È questo che vuol dirci implicitamente il Ministero dopo la novella del “decreto Passera” sulla Forne-ro? Strano perché nella black list delle attività non riconducibili al lavoro a progetto sono esclusi gli operatori in-buond, quindi? Per gli out-bound? Per il momento, purtroppo, nessun chiarimento sulla specifica disciplina.

La circolare 29/2012 preliminarmente mette in evidenza come sia venuta meno la possibilità del contratto di riferirsi a “programmi di lavoro o fasi di esso”. L’attuale norma specifica che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa de-vono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici…” escludendo cioè dalla fattispecie quei riferimenti che in passato avevano consentito una interpretazione estensiva con riguardo a specifi-che attività aventi come conseguenza un risulta-to non immediatamente riconducibile alla stessa prestazione (leggi circolare 1/2004 ML). Il Mini-stero oggi ribadisce il rafforzamento del vincolo funzionale, operato dalla legge 92/12, che lega il progetto ad un risultato specifico. Viene cioè spe-cificato che oggi il risultato finale, obiettivamente verificabile, cui il progetto deve essere collegato e verso cui tende, deve essere chiaramente descrit-to ed identificato proprio nel contratto individuale. Insomma il risultato, secondo il Dicastero lavoro, rappresenta uno specifico e circoscritto interes-se del committente atto alla “modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale”.Altro elemento di attenzione è costituito dal rap-porto tra attività dedotta nel contratto e oggetto sociale del committente nel senso che la stessa

attività “non può consistere in una mera ripro-posizione dell’oggetto sociale del committente”. La prestazione svolta quindi non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma dovrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlata. Ne deriva che il progetto non può limitarsi a descri-vere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elen-cazione del contenuto tipico delle mansioni affi-date al collaboratore. Insomma un progetto dovrà sempre essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e di obiettivi rispetto alle ordinarie attività aziendali. Non è in alcun modo richiesto, né potrebbe esserlo, l’esclusione delle attività affidate al collaboratore dal novero di quelle ge-stite dall’impresa, quindi non può essere indivi-duata, come confermato dal Ministero, una linea di demarcazione netta delle attività affidate a collaboratori e quelle affidate a dipendenti, sarà esclusivamente la finalità delle stesse ed il grado di autonomia a caratterizzarne le differenze. Una particolare attenzione è riservata dalla circolare a quei compiti “meramente esecutivi o ripetitivi” che non potranno costituire oggetto del co.co.pro. La circolare cerca di fornire indicazioni valide ad

di Paolo SternConsulente del Lavoro

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5The world of il Consulente

Lavoro

identificare tali tipi di attività, specificando che sono meramente esecutive quelle che si sostan-ziano in una semplice esecuzione di quanto im-partito dal committente, senza che sia richiesto alcun tipo di autonomia al lavoratore-collaborato-re. Mentre le attività ‘ripetitive’ sono quelle atti-vità talmente semplici da non richiedere alcune indicazione da parte del committente.Da tali limitazioni negative possiamo ricavare un elemento caratterizzante il lavoro a progetto in senso positivo: l’indispensabile presenza di un certo grado di autonomia, anche operativa. Interessante è l’analisi effettuata nella circolare circa il rapporto tra dette attività e quanto nella disponibilità decisionale delle parti collettive. La circolare sembra infatti limitare la portata della contrattazione collettiva in questa fattispecie. La L 92/12 prevede che le attività meramente esecu-tive e ripetitive “possono essere individuate dai contratti collettivi …”. Dalla presenza del verbo “possono” la circolare deduce che l’intervento delle parti sociali non condizioni l’applicabilità della presunzione atteso che lo stesso appare meramente facoltativo. L’analisi non risulta com-pleta, infatti se è vero che l’assenza di un pronun-ciamento della contrattazione collettiva non limiti l’individuazione da parte dell’organo ispettivo e, meglio, da parte del giudice, dei requisiti di ese-cutività e ripetitività dell’attività, la presenza di un dettagliato elenco condiviso dalle parti collettive dovrebbe costituire un limite cui ogni interprete

dovrebbe attenersi. Ciò anche alla luce di quanto ribadito dal Legislatore in più occasioni, in ultimo nella L 183/10, circa la validità delle clausole col-lettive.La circolare individua, sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati, alcune attività “me-ramente esecutive o ripetitive” che pertanto non potrebbero essere gestite tramite co.co.pro.. Tali attività proprio perchè difficilmente collegabili ad un risultato finale, come prima evidenziato, ancorché astrattamente riconducibili a rapporti di natura autonoma, non possono essere rappor-tate ad una collaborazione genuina. In presenza di dette attività il personale ispettivo, secondo il Ministero, dovrà procedere a ricondurre nell’al-veo della subordinazione gli eventuali rapporti in essere adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.Le attività individuate sono:– addetti alla distribuzione di bollette o alla conse-gna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;– addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori;– babysitter e badanti;– baristi e camerieri;– commessi e addetti alle vendite;– custodi e portieri;– estetiste e parrucchieri;– facchini;– istruttori di autoscuola;– letturisti di contatori;

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Lavoro

– magazzinieri;– manutentori;– muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;– piloti e assistenti di volo;– prestatori di manodopera nel settore agricolo;– addetti alle attività di segreteria e terminalisti;– addetti alla somministrazione di cibi o bevande;– prestazioni rese nell’ambito di calla center per servizi cosiddetti in bound.L’elenco ripropone, aggiornandolo, quello eviden-ziato nella circolare 4/2008. Risulta interessante ricordare le valutazioni effettuate dallo stesso Dicastero Lavoro rispetto a detto elenco nella di-rettiva del 18/09/2008 a firma dell’allora Ministro Sacconi: “Nei riguardi dei contratti non certifica-ti l’ispettore del lavoro dovrà acquisire, confron-tando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso colla-borino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazio-ne di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessiva-mente non coerenti con l’impianto e le finalità del-la «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rap-porto investigato, contrastando l’uso fraudolento del contratto di collaborazione”. L’aver imboccato nuovamente la strada della black list se da un lato può costituire una utile semplificazione operativa dall’altra mortifica l’attività ispettiva limitandola alla presupposizione e non all’accertamento dei fatti. Un pesante passo indietro. Va comunque evi-denziato che quanto ribadito oggi dalla circolare

29 può essere esclusivamente interpretato come presunzione semplice superabile pertanto dalle evidenze e dalle prove delle parti. La L 92/12 introduce l’obbligo di erogazione di un compenso minimo che deve “essere stabili-to dalla contrattazione collettiva, o in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può esse-re inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professiona-li il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”. Il Ministero sottolinea come, in caso di assenza di contrattazione specifica per i collaboratori, il rife-rimento è da farsi ai minimi tabellari previsti dai CCNL e non al complesso delle maggiorazioni e delle voci eventualmente previste degli stessi. Nulla ci dice il Ministero circa il rapporto tra un risultato raggiunto e valutato indipendentemen-te dal tempo impiegato dal collaboratore, ciò che oggi ci ricorda l’art. 61, ed una retribuzione, quella dei lavoratori subordinati, tarata invece sul tempo della prestazione. L’auspicio è che si avvii quanto prima la contrattazione collettiva specifica facendo uscire il più rapidamente possibile da una situazione di pericolosa incertezza la misurazione dell’entità del corrispettivo dei collaboratori. Lo stesso Ministero chiede un approccio prudente nella valutazione della adeguatezza dei corrispet-tivi dei co.co.pro. ed invita il personale ispettivo a non adottare provvedimenti di diffida accertativa proprio per l’assenza di quei parametri di certez-za ed oggettività necessari per l’adozione di tale provvedimento.Infine la circolare si occupa del “nuovo” regi-me sanzionatorio previsto dall’art. 69 del D.lgs 276/03. Il primo comma prevede una presunzio-

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Lavoro

ne assoluta di subordinazione nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia privo dell’elemento pro-gettuale caratterizzante il contratto. La circolare individua il progetto come assente nelle ipotesi in cui questo, seppure formalmente indicato, sia in realtà carente dei requisiti previsti dalla nuova disciplina. Il Ministero a fini operativi evidenzia che risulta esserci assenza del progetto in caso di:- mancato collegamento ad un risultato finale;- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.Va evidenziato però che mentre la carenza dei pri-mi due elementi determina una assenza di proget-to senza alcuna incertezza, la presenza di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, specialmente se ci si riferisce all’elenco prima riportato, dovrebbe da sola non poter essere sufficiente a far scatta-re la presunzione assoluta di cui al primo comma dell’art. 69 potendo la stessa conformare, in talune

circostanze, la previsione di cui al secondo com-ma dello stesso articolo. In questo caso è infatti prevista una presunzione relativa di subordinazio-ne, che ammette cioè la prova contraria da parte del committente-datore di lavoro, che opererà nei casi in cui il collaboratore esegua la propria pre-stazione con modalità sostanzialmente analoghe a quelle dei lavoratori subordinati impiegati nella stessa impresa. Il Ministero chiarisce come la disposizione abbia ad oggetto le modalità di svolgimento della pre-stazione, potendo il lavoratore svolgere legittima-mente le stesse attività dei lavoratori subordinati, purché con modalità differenti, cioè in autono-mia. La circolare ricorda anche che la ricordata presunzione relativa non troverà applicazione per le prestazioni di elevata professionalità. Dette prestazioni potranno ben essere individuate dalla specifica contrattazione collettiva alla stregua e specularmente rispetto a quanto prima analizzato in caso di attività ripetitive ed esecutive.

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Tale approvazione, che sarà a breve pubblicata per avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-blica, per esplicita affermazione dei Ministeri consente all’Ente di garantire la sostenibilità per un periodo di almeno 50 anni, come previsto dalla legge.Si resta ora in attesa dell’auspi-cato via libera al nuovo Statuto, nonché al Regolamento per l’e-lezione degli organi collegiali.Abbiamo chiesto al Presidente Visparelli da cosa nasce la ne-cessità del rinnovamento del nostro caro ente di previdenza, cosa ci aspettiamo di realizzare per il futuro, e quanto l’attualis-sima riforma Fornero ha inciso nell’attuazione di questa meta-morfosi.D. Presidente, dopo 40 anni, l’ENPACL ha un nuo-vo sistema previdenziale. Per quale motivo si è volu-to cambiare?R. Nella previdenza dei Consu-lenti del Lavoro, giovani e meno giovani sono uniti in un patto

Approvato dai Ministeri il nuovo Regolamento di previdenza. Il 15 novembre 2012 i Ministeri vigilanti hanno espresso parere favorevole alla riforma del sistema previdenziale dei Con-sulenti del Lavoro, approvata lo scorso 27 settembre dall’Assemblea dei Delegati dell’EN-PACL.

Con la comunicazione pervenuta, infatti, è stato approvato il Regolamento di previdenza e assistenza, condizionandone l’efficacia a due modifiche, di marginale rilievo, che verranno soddisfatte nei pros-simi giorni.

Faccia a faccia con il Presidente Visparelli

Previdenza

fra generazioni: nei sistemi a ripartizione, infatti, le pensioni in pagamento sono finanziate utilizzando i contributi versati dagli attivi. E’ perciò necessario vi sia un equilibrato rapporto tra quanto si versa e quanto si eroga, affinché non si creino nel tempo delle passività. Era giun-to il momento di operare tale ri-equilibrio.D. Quanto ha inciso l’obbli-go di garantire la sosteni-bilità per 50 anni contenu-ta nella riforma ‘Fornero’?R. Con l’apporto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, dei sinda-cati di Categoria e, soprattutto, dei Delegati dell’Ente, ben pri-ma della legge 214/2011 aveva-mo iniziato ad elaborare misure idonee a rendere maggiormen-te equa e sostenibile la nostra previdenza. Certamente, il Mi-nistero Fornero ha avuto il me-rito di accelerare tale processo nell’ambito del settore delle Cas-se dei liberi professionisti. Ma l’esigenza di avere un sistema

nel quale ogni collega potesse versare contributi proporzionati alla propria capacità reddituale e nel quale le pensioni fossero correlate ai contributi versati, era avvertita già da tempo.D. In pratica, da 1 gennaio 2013 aumenteranno i con-tributi e diminuiranno le pensioni?R. Assolutamente no. Anzitutto occorre ricordare che nel 2014 sarebbe comunque entrato in vi-gore un aumento del contributo soggettivo, quasi il 50%, già pre-visto nel precedente intervento riformatore. Abbiamo invece preferito uscire dalla logica di un contributo uguale per tutti e passare ad un sistema che si fi-nanzia in proporzione al reddito professionale di ciascuno. Avre-mo colleghi che pagheranno meno e altri che pagheranno di più rispetto al 2012. Ma tutti ver-seranno quanto è giusto. Tanto più si verserà e tanto maggiore sarà la pensione. D. L’ENPACL sarà un Ente

di Lorenzo LelliDirettore Responsabile “The World Of Il Consulente”

Indiscrezioni del Presidente sul nuovo ENPACL

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9The world of il Consulente

Previdenza

senza più finalità solidari-stiche?R. Anzitutto, l’Ente continua a riconoscere pensioni di inabili-tà, di invalidità, indirette, di re-versibilità nonché provvidenze straordinarie. Inoltre, la messa in sicurezza dei conti dell’EN-PACL, certificata dai Ministeri per oltre 50 anni, consente ora di poter progettare innovative misure in favore della Categoria e dei singoli iscritti. Il vero pa-trimonio dell’Ente non è rappre-

sentato dai 640 milioni di euro del portafoglio investito, ma dai 27.000 Consulenti del Lavoro che, con il loro lavoro, consen-tono alla nostra previdenza di guardare con fiducia al futuro.

D. Cosa si pensa di realiz-zare?R. Abbiamo intenzione di so-stenere tale patrimonio con azioni concrete, affinché non si disperda la ricchezza prodotta nell’esercizio della professione.

“Metti un giovane nel motore” è lo slogan di un progetto allo studio che intende creare all’in-terno della Categoria un colle-gamento tra le generazioni, una vera staffetta generazionale tra giovani e meno giovani colle-ghi, affinché trovino un punto di congiunzione,   tale da favorire l’avvio dell’attività per i primi e consentire il distacco dallo stu-dio professionale per i secondi. Il tutto col sostegno economico dell’Ente di previdenza.

Dott. Alessandro Visparelli

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Lettera aperta al Professor Mario Monti

Egregio Professor Mario Monti,

mi rivolgo a Lei chiamandola Professore perché credo che sia una delle ultime volte che la si potrà chiamare in questo modo, visto che nelle prossime elezioni scenderà senz’al-tro in campo cambiando definitivamente il suo status da tecnico a politico. E’ vero che lei è già senatore e per lo più a vita, ma solo per motivi, mi perdoni l’assonanza, tecnici in quanto, anche se la nostra Costituzione non lo prevede, avere un Capo del Governo in un momento così particolare senza un’investitura parlamentare, sarebbe

stato come affidare l’incarico ad un allena-tore di una squadra di calcio senza che si fosse mai recato allo stadio. Sono pertanto convinto che lei avendo più volte pubblica-mente affermato “per non perdere tutto ciò che di buono è stato fatto”, presto costituirà una formazione politica di moderati con il proposito di continuare il lavoro fin ora avviato. Perciò approfitto, prima che si immerga anche lei nelle sabbie mobili del confronto politico diretto, nel fare alcune riflessioni economiche sugli ultimi 13 mesi in cui lei ha guidato il nostro Paese. Premesso che la considero persona di altissimo profilo sia professionale che morale, come forse è dif-ficile ormai trovarne pari, e che gode di un enorme e benevolo consenso internazionale, credo tuttavia che gli sia ultimamente sfug-gita completamente la realtà della situazio-ne del Paese che governa. Mi spiego meglio. Se pochi giorni dopo il suo insediamento, nel novembre del 2011, ha emanato delle nor-

me estremamente restrittive ed impopolari, come il famoso decreto “salva-Italia”, gli italiani hanno capito perfettamente, aldilà dell’estrema banalità e mancanza di origi-nalità nella natura dei provvedimenti fiscali adottati, che lei ne è stato costretto per l’ur-genza. I conti pubblici e soprattutto l’Europa lo esigevano ed in fretta. Ma poi le cose non sono cambiate, anzi come in un crescendo rossiniano, ci siamo ritrovati con una pres-sione fiscale reale, ripeto reale, superiore or-mai al 55%, (glielo dice chi per primo lo ha denunciato facendo i conti proprio su que-sta rivista nel maggio scorso, vedasi articolo del 15 maggio), nonostante abbia goduto di una così larga maggioranza che neanche Cavour, ad unità compiuta, o di bulgara memoria, abbiano mai registrato. Il mio ap-punto è proprio questo: forte di questa mag-gioranza così ampia, almeno nei numeri, avrebbe potuto compiere quello che nessuno prima di lei era riuscito e potuto fare. Invece di cambiare la politica economica in modo

di Antonio Maria RinaldiDocente Universitario

Attualità

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radicale, e mi perdoni Professore, ma non ha insegnato macroeconomia alla Bocconi?, ha affidato le sorti del nostro risanamento esclusivamente a tecniche che sanno di ma-novrette in stile governi balneari, invece di fare quelle riforme strutturali che avrebbero consentito al nostro paese di voltare pagina. L’esclusivo ricorso alle imposte ha determi-nato l’inevitabile contrazione dei consumi e degli investimenti e il risultato è stato quello di aver messo in ginocchio le famiglie e le imprese italiane in nome di un rigore voluto in nome di un’Europa in cui la stragrande maggioranza dei cittadini, non solo italia-ni, non ci si riconoscono più. Un’Europa sensibile oramai solo nel correre in soccorso del sistema bancario devastato dallo tzuna-mi d’oltre oceano e invece sordo e cieco nei confronti dei cardini su cui la si è costruita: la famiglia e le imprese. Forse l’aver tra-scorso troppo tempo nei palazzi ovattati di Bruxelles non le ha permesso di capire che negli ultimi anni gli scenari economici sono profondamente cambiati e con essi gli stru-menti con cui la si deve affrontare. Ormai tutti si sono resi conto che l’impostazione delle regole europee, e in particolare quelle che ci legano alla coesione monetaria, sono state scritte esclusivamente a Francoforte, e proprio per prendere a riferimento una sua saggia recente affermazione “gli italiani

Sen. Prof. Mario Monti

Attualità

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non sono stupidi”, ci aspettavamo finalmen-te che qualcuno, magari spalleggiato dal nuovo inquilino dell’Eliseo, iniziasse a dirlo ad alta voce. Ormai è sotto gli occhi di tutti: questo euro così architettato, fa esclusiva-mente il gioco della Germania, provocando un duplice effetto combinato: rafforza con la stessa intensità l’economia tedesca e depri-me contestualmente quelle di tutti gli altri paesi membri. Ma nessuno fa assolutamen-te nulla per bilanciare lo squilibrio o trovare almeno qualche forma di compensazione, e non ci resta per ora che aspettare impotenti che la teoria sulla selezione naturale di Dar-win si applichi anche all’economia: quando la specie più forte avrà fagocitato tutti i più deboli, perirà anch’essa per mancanza di prede! Si ha la sensazione sgradevole che si sia creato nelle istituzioni comunitarie una specie di mostro bio-giuridico-economico, che cammina con gambe proprie e che va nella direzione opposta rispetto alle nostre mete. Non possiamo affidarci ancora per molto solamente alle “peripezie” del nostro bravissimo Draghi per arginare le imposi-zioni sempre più palesi provenienti da Ber-lino. Non vogliamo arrivare al punto di non ritorno, anche se i numeri, caro Professore, mi danno tristemente ma prepotentemente ragione. Al 31 dicembre del 2011 il debito pubblico italiano ammontava a 1897,8 Mld di euro (dati ufficiali Banca d’Italia) e no-nostante IMU, spending review e una serie interminabile di aumenti ed imposizioni fi-scali che richiederebbero per elencarle lo spa-zio di tutta la rivista, siamo arrivati a fine ottobre ad aver infranto il muro fatidico dei 2000 Mld, per l’esattezza 2014,7! Nei pri-mi dieci mesi è aumentato, come mai nella nostra storia, di ben 116,9 Mld, alla faccia del tanto sbandierato pareggio di bilancio e del rigore a tutti i costi. E non dica che que-sto è avvenuto essenzialmente per l’aumento dello spread: quest’anno il sostentamento del debito ci costerà, in termini di interessi, “so-

lamente” 3,5/4 Mld di euro in più rispetto al 2011. Il PIL in caduta libera viene accre-ditato, anche a livello di istituzioni interna-zionali, ad un meno 2,5% (magari!,) por-tando il famoso parametro di Maastricht al 130,78%! (dati al 30 ottobre 2012). Ho il più che fondato sospetto che la spesa sia ormai fuori controllo e il modo d’agire del commis-sario Bondi, che con tecniche e logiche fin troppo ragionieristiche, taglia linearmente con il machete ogni voce di spesa anche nel sociale, ne è la prova più evidente. Il limi-te è stato superato quando, nominato anche commissario alla sanità della Regione La-zio, ha decurtato linearmente del 6,85% la spesa sanitaria contro lo 0,5% adottato a livello nazionale, senza distinguere pratica-mente fra prestazioni erogate per la riabili-tazione per una slogatura con quelle per la chemioterapia necessaria per un malato di tumore e creando non pochi disagi special-mente alle fasce sociali più esposte. Piuttosto ha già pensato cosa dirà alla gentile collega tedesca Frau Angela in me-rito all’impossibile nostro rispetto dei ferrei dettami del Fiscal Compact, approvato nel settembre scorso, e che faranno precipita-re ulteriormente il nostro paese in una re-cessione senza precedenti? Mi permetto di consigliarle di prendere in serissima con-siderazione le deduzioni a cui è giunto il Prof. Giuseppe Guarino sull’inapplicabilità e nullità di tale accordo, poichè anche in Germania stanno valutando sul serio le sue argomentazioni visto che, a ragione, è con-siderato anche da quelle parti uno dei più grandi giuristi di Eurolandia. E’ possibile che prima d’ora nessuno si era accorto che era stato modificato di fatto il parametro del Trattato di Maastricht riguardo al 3% del deficit? E poi mi scusi, Professor Monti, perché invece di avviare una seria e credi-bile cessione di asset di patrimonio pubblico per una riduzione straordinaria del debito pubblico, magari affidandosi ad una delle

Attualità

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tante proposte formulate nell’ultimo anno, ha preferito quella, mi perdoni inutile, mes-sa a punto dal suo ministro dell’economia, che prevede nella sua ultima configurazio-ne cessioni esclusivamente di immobili per non più di 3/5 Mld all’anno? Le ricordo, conti alla mano che nel solo mese di ottobre di quest’anno il nostro debito è cresciuto di 19,6 Mld!!! Non credo che voglia fare le noz-ze con i fichi secchi! Anche in questo caso le consiglio di rileggere, perché sono convinto che già l’ha letta, la realistica, fattibilissi-ma ed equa proposta avanzata nella pri-mavera scorsa dal Prof. Paolo Savona per ridurre seriamente e sistematicamente il nostro debito a livello degli altri partners e senza soprattutto gravare per un centesimo nelle tasche degli italiani per mezzo della vendita posticipata dei beni disponibili e non strategici posseduti dallo Stato sia a livello centrale che periferico. Mi perdoni dello sfogo, ma dovevo rappre-sentarle da cittadino a cui è profondamente a cuore il destino del proprio Paese, la realtà delle cose. Noi italiani non ci siamo mai ti-rati indietro di fronte a nessun sacrificio: è vero abbiamo protestato, strillato, contesta-to, detto anche parolacce, ma poi abbiamo sempre fatto con estrema dignità il nostro dovere di cittadini. Siamo stati e siamo, no-nostante tutto, ancora innamorati d’Europa, ma questa volta però ci sfuggono gli obiettivi che ci erano stati promessi ed a cui abbia-mo fermamente creduto negli anni. Lei, che sicuramente in perfetta buona fede, è stato uno dei “sacerdoti” dell’aggregazione mone-taria, provveda a contribuire a correggerne le palesi distorsioni che stanno condannan-do l’Italia (e non solo) ad un inesorabile ed irreversibile declino. Rammenti Professore che fra il male inflazione e il male disoccu-pazione è da preferire sempre la prima e non si faccia ingannare dalla fobia tedesca che pone il pericolo dell’aumento dei prez-zi come il Mefistofele di Faust, ritenendola

ancora erroneamente come la causa scate-nante che spianò l’ascesa del nazismo. Furo-no invece le rigide politiche deflazionistiche, esattamente come quelle poste in essere og-gigiorno dall’Unione Europea (guardacaso proprio per volere della Germania), a porta-re al potere la dittatura. Grecia docet! Chie-da a gran voce che la BCE sia una banca centrale a tutti gli effetti e non a part-time: che adotti lo stesso mandato che ha la Fede-ral Reserve prima che sia troppo tardi! Pren-da il toro per le corna ed abbia il coraggio nel modificare la politica economica fino ad ora adottata dal suo esecutivo di 180 gradi e non abbia paura di farsi promotore della revisione delle “regole del gioco” che ci lega-no all’Unione monetaria: le garantisco, che aldilà del credo politico, tutti gli italiani lo sosterranno senza riserve e con entusiasmo. Però caro Professore, affinchè questo possa avvenire, mi permetta di suggerirle un semplice consiglio: faccia come me che sono un semplicissimo e modesto docente di materie economiche, scenda per la stra-da, vada a fare la spesa al mercato rio-nale, verifichi quanto denaro è necessario per riempire un carrello della spesa e man-dare avanti dignitosamente una famiglia media italiana e si renderà conto che la volontà e la voglia di riscatto e di risorge-re ancora la si percepisce negli occhi delle persone, specialmente dei giovani, ma che le attuali regole del sistema a cui ci siamo legati mani e piedi non ce lo consentiran-no mai! Lo faccia anche per il suo nipotino che all’asilo ora lo chiamano spread e ve-drà che gli amichetti ritorneranno presto a richiamarlo con il nome di battesimo!

Antonio M. RinaldiDocente presso la Link Campus Universi-ty di Roma e la G. D’Annunzio di Chieti-

Pescara

Attualità

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Faccia a faccia con Fabio FaretraUn approfondimento tecnico sulle nuove procedure in vigore dal 1 gennaio 2014, del Direttore Generale ENPACL

Previdenza

Il 27 settembre u.s. l’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL ha approvato importanti modifiche e integrazioni allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente, per rinnovare e riequilibrare il sistema pensionistico del Consulente del Lavoro e garantire 50 anni di sostenibilità dei propri conti pensionistici, in coerenza con quanto definito dalla legge n. 214 del 22/12/2011.

Nel nuovo sistema contributivo noi iscritti diveniamo il motore e il patrimonio reale delle nostre pensioni, ciò che paghiamo oggi sarà quello di cui godremo domani. Si tratta di finanziare il sistema tramite il versamento del contributo integrativo, non più del 2%, ma a decorrere dal 1 gennaio 2013 del 4% sull’effettivo volume d’affari ai fini IVA, sempre con una contribuzione minima di € 300.

Grandi cambiamenti e grandi impegni che spesso portano a concrete migliorie a lungo termine. Con l’aumento del contributo al 4%, di cui il 3% impiegato a fini pensionistici e l’1% a sostenibilità del sistema, raddoppia il margine di impie-go dei fondi e l’efficienza del sistema nella sua interezza. La pensione, definita al mo-mento del pensionamento, sarà il risultato del risparmio previ-denziale: più importante sarà la contribuzione versata, maggio-re sarà la nostra soddisfazione economica.Questa riforma, di grande im-patto, mira a garantire cer-tezza e serenità, a costruire solide basi necessarie per un futuro luminoso dopo una vita di grandi fatiche e di impegni professionali. Il rinnovamento non riguarda soltanto il contributo integrati-vo, parliamo di una riforma “a

tutto tondo” volta a potenziare e ottimizzare l’ENPACL nella sua interezza.Al riguardo abbiamo ascoltato l’autorevole voce del Diretto-re Generale Fabio Faretra per fare chiarezza sugli aspetti tec-nici ed operativi, e per offrire un quadro completo ed esausti-vo del nostro rinnovato sistema previdenziale.D. Il 27 settembre scorso l’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL ha approvato la riforma del sistema pre-videnziale dei Consulenti del Lavoro che ha già avu-to il ‘via libera’ dei Ministe-ri. Cosa dobbiamo aspet-tarci dal 1 gennaio 2013?R. Sul versante del finanzia-mento, il contributo soggetti-vo, che resta obbligatorio, sarà correlato al reddito professio-nale, attraverso l’applicazione dell’aliquota del 12%. E’ previ-sta una misura minima ed una

massima di reddito, rivalutate annualmente, su cui calcolare il contributo. Per il 2013, il red-dito minimo è di 17.000 euro e il reddito massimo di 95.000 euro. Perciò, si verserà dai 2.040 agli 11.400 euro. I neo iscritti e i pensionati che resta-no iscritti possono beneficiare della riduzione del 50%, sia sul-la misura minima che sull’ecce-denza.D. E il contributo integrati-vo?R. La percentuale da applicare sul volume d’affari IVA salirà al 4%, contro l’attuale 2%. Inol-tre, sarà introdotta una misura minima di 300 euro, dovuta da tutti gli iscritti, anche da chi non produce volume d’affari. Rilevante è il fatto che l’Ente utilizzerà ben il 3% del contri-buto integrativo ai fini pensio-nistici, con effetti significativi sul miglioramento delle presta-zioni individuali.

di Lorenzo LelliDirettore Responsabile “The World Of Il Consulente”

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Previdenza

D. Proprio riguardo la mi-sura della pensione, come possono gli iscritti render-la più adeguata?R. Già dal 2011 l’Ente mette a disposizione un contributo ag-giuntivo, facoltativo, che con-sente di effettuare un versa-mento in misura variabile, che incrementa il montante dell’i-scritto. Si può così costituire un proprio ‘tesoretto’, da utilizzare al momento del pensionamento. Oltre ai vantaggi previdenziali, i Consulenti del Lavoro fruisco-no delle deduzioni fiscali, senza limiti di importo. Tra l’altro, chi intendesse utilizzare tale dedu-zione già nel 2013, deve versare il contributo facoltativo entro il 31 dicembre prossimo.D. A quale età gli iscritti potranno andare in pen-sione? La pensione di an-

zianità è stata mantenuta?R. Per la pensione di vecchia-ia, dal 1 gennaio 2013 occorre-ranno 66 anni di età. Tale re-quisito si innalzerà di un anno anagrafico ogni tre anni solari, fino ad arrivare a 70 anni nel 2025. Basteranno però cinque anni di versamenti, purché la misura della pensione raggiun-ga una certa misura minima. I Consulenti del Lavoro, inoltre, continueranno ad accedere alla pensione di anzianità, ora chia-mata ‘vecchiaia anticipata’. Dal 2013, si potrà conseguire a 60 anni di età, con almeno 36 anni di contribuzione, elevati sino a 40 nel 2021, con gradualità biennale. D. Il calcolo delle presta-zioni sarà contributivo?R. Sì, nel rispetto del pro rata: la contribuzione versata prima

dell’entrata in vigore della rifor-ma (ante 2013), a prescindere dal numero delle annualità di contribuzione, sarà comunque considerata ai fini pensionistici in base alla previgente norma-tiva regolamentare. La futura pensione sarà determinata in funzione del montante contri-butivo effettivamente matu-rato, nel quale confluiranno i versamenti effettuati a partire dal 2013 per contribuzione sog-gettiva, integrativa, di riscatto, di ricongiunzione e per contri-buzione facoltativa. Un sistema previdenziale all’avanguardia, sostenibile e flessibile, nel qua-le, accanto alla contribuzione obbligatoria, figura quella fa-coltativa, grazie alla quale ogni Consulente del Lavoro può, anno dopo anno, costruire la propria futura pensione.

Dott. Fabio FaretraDirettore Generale ENPACL

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I misteri di Roma

di Andrea Tommasini Redazione Cultura

Il presepe (o presepio) è una rappresentazione della nascita di Gesù, derivata da tradizioni medievali ed il termine deriva dal latino praesaepe, cioè greppia, mangiatoia, composto da prae = innanzi e saepes = recinto, ovvero luogo che ha davanti un recinto. l presepe moderno indica una ricostruzione tradizionale della natività di Gesù Cristo e si riproducono al suo in-

terno tutti i personaggi ed i luoghi della tradizione, dalla grotta alle stelle, dai Re Magi ai pastori, dal bue e l’asinello agli agnelli, e quant’altro.

nei Vangeli canonici: sebbene Luca citi i pastori e la mangiatoia, nessuno dei quattro evangelisti parla esplicitamente di una grotta o di una stalla. Gli studi e la ricerca ci portano comunque a de-durre che a Betlemme la Basilica della Natività sorge intorno a quella che nella tradizione è la grotta ove nacque Cristo ed anche quest’infor-mazione si trova nei Vangeli apocrifi. In ogni caso, l’immagine della grotta è un ricorrente simbolo mistico e religioso per molti popoli so-prattutto del settore mediorientale. Si pensi ad esempio alla divinità persiana denominata Mi-tra, venerata anche tra i soldati romani, che si diceva fosse nato da una pietra. Quindi alla pie-tra il senso più alto nella filologia della nascita di ciò che nasce, è divino e da venerare.I Magi che giungono nel presepe all’Epifania, derivano invece dal Vangelo di Matteo e dal Vangelo armeno dell’infanzia. In particolare, quest’ultimo fornisce informazioni sul numero e il nome di questi sapienti orientali: il vangelo in questione fa i nomi di tre sacerdoti persiani (Melkon, Gaspar e Balthasar), anche se non manca chi vede in essi un persiano (recante in dono oro), un arabo meridionale (recante l’in-

Natale a Roma come a BetlemmeL’Architetto Guido Rainaldi ci spiega essenze, significato e filologia delle scelte operate per i suoi presepi

La rappresentazione può essere sia vivente che iconografica ed è ricca di simboli dei quali alcu-ni provengono direttamente dal racconto evan-gelico (quali ad esempio la mangiatoia, l’adora-zione dei pastori e la presenza di angeli nel cielo, riconducibili al Vangelo di Luca) ed altri partico-lari che invece appartengono ad una iconogra-fia propria dell’arte sacra (Maria ha un manto azzurro che simboleggia il cielo, San Giuseppe ha in genere un manto dai toni dimessi a rappre-sentare l’umiltà, la fatica ed il lavoro dell’uomo).Molti particolari scenografici nei personaggi e delle ambientazioni del presepe, traggono inol-tre ispirazione dai Vangeli apocrifi e da altre tra-dizioni. Alcuni per tutti, il bue a l’asinello che de-rivano dal cosiddetto protovangelo di Giacomo, oppure anche da un’antica profezia di Isaia che scrive “Il bue ha riconosciuto il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone”. Sebbene Isaia non si riferisse alla nascita del Cristo, l’im-magine dei due animali venne utilizzata comun-que come simbolo degli ebrei (rappresentati dal bue) e dei pagani (rappresentati dall’asino). An-che la stalla o la grotta in cui Maria e Giuseppe avrebbero dato alla luce il Messia non compare

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censo) e un etiope (recante la mirra). I re magi dunque all’interno del presepe ad incarnare, sia le ambientazioni esotiche, sia il simbolo delle tre popolazioni del mondo allora conosciuto: Eu-ropa, Asia e Africa. Anche sul numero dei Magi la questione è assai controversa. Sul significato de i Magi, il cui numero di tre fu fissato da San Leone Magno, esiste una duplice interpretazio-ne: quali rappresentanti delle tre età dell’uomo: gioventù, maturità e vecchiaia e delle tre razze in cui si divide l’umanità: la semita, la giapetica e la camita secondo il racconto biblico. Gli ange-li, esempi di creature superiori; i pastori come l’umanità da redimere e infine Maria e Giuseppe rappresentati a partire dal XIII secolo, in atteg-giamento di adorazione proprio per sottolineare la regalità dell’infante.Sono poi le successive tradizioni popolari e di arte sacra che nelle varie regioni d’Italia e del mondo intero aggiungono al presepe tante al-tre figure.. Il presepe napoletano, per esempio, aggiunge alla scena molti personaggi popolari, osterie, commercianti e case tipiche dei borghi agricoli, tutti elementi palesemente anacronisti-ci. Ma questa è comunque una caratteristica di

tutta l’arte sacra, che, almeno fino al XX secolo, ha sempre rappresentato gli episodi della vita di Cristo con costumi ed ambientazioni contempo-ranee all’epoca di realizzazione dell’opera.Anche molti dei personaggi che solitamente si vedono nei presepi di differenti tradizioni sono spesso funzionali alla simbologia ed alla tradi-zione della terra dove nascono e si sviluppano: si pensi ad esempio a quei presepi nei quali il male è rappresentato nell’osteria e nei suoi avventori, mentre il personaggio di Ciccibacco, che mesce il vino in un carretto con le botti o con i vassoi, impersona il Diavolo. Insomma una grande va-rietà di tradizioni ed elementi.Nella ricerca della filologia, si distingue nel pa-norama della nostra straordinaria Roma Capi-tale, quello della Parrocchia della Gran Madre di Dio che porta la prestigiosa firma dell’Arch. Guido Rainaldi, nella sua qualità di Artista ed esperto di Arte Sacra, nonché stimato professio-nista con importanti incarichi al servizio della Santa Sede che siamo andati ad intervistare di fronte al suo presepe monumentale di quest’an-no alla Parrocchia della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.

Architetto Guido Rainaldi

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Architetto, cos’e’ il presepe a Roma nel-la tradizione e cosa vuol dire ricerca filo-logica rispetto alle scelte operata nelle scelte per la progettazione e la realizza-zione del Suo presepe monumentale?Nella Città di Roma, molte Chiese sono piene di queste “Scenografie Sacre” atte alla rappre-sentazione ad evocazione della Natività che si ri-chiamano a molteplici tradizioni popolari ed ar-tistiche, provenienti da tutte le parti del mondo. Le scelte che ho inteso operare nella progetta-zione e realizzazione del presepe monumentale, partono invece da un lungo ed attento lavoro di ricerca che comincia nei luoghi dove oltre due-mila anni fa avvenne e prosegue nella valuta-zione delle scelte materiche ed architettoniche, passando anche per la veridicità degli elementi ivi collocati.In particolare ho cercato di rappresentare la Natività secondo quello che è una “fotografia per come era” nel luogo dove è avvenuta, senza dedicarmi troppo alla costruzione di un paesag-gio fatto di montagne, ruscelli ed altri elemen-ti paesaggistici, come altre tradizioni tendono a fare. Mi interessa soprattutto quel luogo ri-stretto dove si è verificato questo straordinario Evento oltre 2000 anni fa e quindi anche i luoghi intorno Betlemme e Gerusalemme su quelli che sono i paesaggi, l’edilizia, i materiali. Tutto quel-

lo che circonda oppure ha circondato quel luogo per rappresentarlo “per come è od era”.Ho cercato di raggruppare e sintetizzare la som-matoria di quelle che sono le caratteristiche di quei luoghi riproducendo il più possibile quello che poteva essere l’evento oltre 20000 anni fa. Quindi la grotta, il focolare i pastori, il fuoco, l’abbeveratoio dei pastori. Per questo mi sono dedicato a recuperare questo materiale pres-so contadini, fuori dalla città o nel mondo nei luoghi dove avrei potuto trovare elementi il più vicini possibili a quello che è ed è stato.Tutto questo lavoro mi ha permesso di ricreare una costruzione che preservi il carattere ancora agreste e proprio di quella tradizione che anco-ra accompagna quei luoghi dell’oriente. Stesso paesaggio, stessi colori. Questa la scenografia che ho progettato e potuto realizzare.Ci vuole insegnare a leggere nei dettagli il presepe monumentale da Lei realizzato descrivendocene gli elementi e la filolo-gia delle scelte operate?Il primo elemento, forse perché architetto e pro-gettista parte dalle scelte strutturali: la struttu-ra infatti non vuole solo una visione frontale, ma offre l’opportunità di vederlo almeno sulle tre dimensioni. Questo è un presepe cui si puo’ girare intorno ed addirittura vi si può entrare dentro, entran-

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do a farne parte attiva. Il Presepe nasce proprio dal pavimento in totale assenza di vincoli fisici. E’ un’opportunità che ho voluto offrire nel po-ter entrare dentro il presepe e partecipare con questo momento della Natività. Questo il primo significato nella dimensione strutturale.Rispetto agli elementi di arredo scelti, da una parte, l’utilizzo di tendaggi e tessuti del luogo, retroilluminati da una luce azzurra che, dall’al-tra, potesse creare la necessaria tridimensiona-lità atta a rappresentare “il quarto lato” del pre-sepe, proteso verso la profondità e l’immensità del cielo.Questo presepe vuole offrire l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale completa ed in-tegrarsi, percorrendone il suo interno od i suoi perimetri esterni, vivendo ogni momento ed esperienza della vita quotidiana del tempo. Sen-tire profumi ed odori di spezie ed essenze che provengono da quelle terre, il pane, il formag-gio, le uova, il grano, l’uva. La cura di ogni detta-glio. Tutto è vero e non riproduzione. Le farine, il formaggio dei pastori, il pane, la curcuma, lo zenzero, il cinnamomo ed i relativi odori e pro-fumi che offrono questa straordinaria e comple-ta esperienza multisensoriale, nell’esaltazione della riflessione che tutto questo sostiene con forza ed intensità sulla riflessione della nascita del Cristo. Una sorta di viaggio nel tempo. Nella zona del camino vi sono formaggi, uova, pane scuro, essenze, datteri, melograni. Grano ed uva come simboli forti a ricordare il corpo ed il sangue di Cristo con le tinte rosse delle luci op-portunamente scelte per valorizzare e stigma-tizzare nella rappresentazione il senso più alto dell’Eucarestia.Tutte le costruzioni sono state progettate realiz-zate, scolpite e scenografate a mia cura a partire da blocchi di polistirolo e mediante utilizzo di calce particolare. All’estrema destra, una nuova zona del mercato (ndr: nuova rispetto ai presepi degli anni precedenti da lui firmati) con i colori e gli odori di quei luoghi e di quel tempo per ciò che è stato possibile. Secondo San Luca, infat-ti, Nostro signore è nato nella periferia ed ho così voluto rappresentare una sorta di mercato di periferia, dove nelle ceste troviamo cannella, senape, curcuma delle quali ho richiamato pic-cole quantità. Per l’architettura elementi di pie-tra calcarea bianca, imbrunita in altri punti del presepe ed ambrata per “anticare” quelle zone dove tutto ciò aveva un senso specifico.Lei come architetto, artista ed esperto di arte sacra, proietta nella rappresenta-

zione tutti i Suoi studi e la continua ricer-ca operata coniugandoli anche con le Sue capacità manuali e realizzative. Volendo indicare ad un giovane una strada per imparare a fare tutto questo, cosa vor-remmo dirgli?Intanto qui parliamo di una sorta di costruzio-ne di natura scenografica. Io sono Architetto ed avendo una passione per l’arte sacra e le costru-zioni, ho dedicato e continuo a dedicare molto tempo allo studio ed alla lettura di tutti quei i pittori che hanno riguardato il passato, che hanno riscritto i testi sacri e rappresentato la storia anche attraverso le immagini. Ho voluto far capire il contenuto di 2000 anni fa e per fare questo, oltre allo studio ed a tanta passione, è necessario avere dimestichezza con le propor-zioni e moltissima manualità. Bisogna rappor-tare le proporzioni con la fotografia, i colori e la loro conoscenza nell’assemblaggio della scena sacra. Superfici e volumi devono avere senso, omogeneità e giuste proporzioni nel rispetto dei canoni del tempo e dei luoghi.La mia visione personale, rispetto alle scelte operate, non è dunque quella di un presepe fran-cescano (di tradizione medievale) e neanche di tradizione romana o napoletana, citando due grandi capisaldi della tradizione presepistica. La scelta che ho intesso operare è quella di rico-struire una sorta di “fotografia tridimensionale” di quello che è stato in quel tempo ed in quei luoghi, acciocché un bambino od uno straniero che vedono per la prima volta un presepe, possa-no visualizzare davanti ai loro occhi, la lettura di una riflessione coerente con il tempo ed i luoghi da cui tutto trae origine, perché le cose, nella contemplazione della fede, siano più vicine pos-sibile alla nascita del Cristo, aiutando dunque lo spettatore alla percezione della dimensione tra-scendentale.Il consiglio dunque, è quello di studiare e ricer-care senza mai fermarsi, senza mai stancarsi. Con amore ed umiltà e soprattutto con consape-volezza della storia e dell’arte.Per chi desidera approfondire poi il tema, cer-tamente vi è tanta architettura da vedere nel mondo, libri da leggere e materiale fotografico e visivo da consultare, capacità basilari da pos-sedere o sviluppare e tanto amore per la Fede. Uniti insieme, questi gli “ingredienti” alla base del percorso artistico ed espressivo specifico. La mia semplice equazione dice ARTE = ANI-MA, quindi coltivate la vostra anima, custodite la vostra Fede come un dono ed esprimetevi.

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Quaderni

I Quaderni del Consulente La mediazione fiscale obbligatoria ex art. 17-bis D. Lgs. 546/92

In questo numero, terminiamo il Quaderno d’approfondimento iniziato nel Numero 33 del 15/10/2012, a cura dell’Avv. Maurizio Villani , Patrocinante in Cassazione e dell’Avv. France-sca Giorgia Romana Sannicandro, sulla materia della Mediazione fiscale obbligatori ex art. 17-bis

D. Lgs. 546/92 che, nello sviluppo dei numeri, ha analizzato i punti come di seguito indicati:

In questo numero: 9. I dubbi dell’istituto 10. Quadro sinottico delle sanzioni 11. La circolare n. 33/E del 03 agosto 2012 12. Conclusioni

Abbiamo già pubblicato:Numero 33 – Anno II – Uscita del 15/10/2012

1. Il reclamo e la mediazione fiscale obbligatoria come riformata dal d.l. n. 98 del 06.07.2011 conv. in L. 111 del 15.7.2011

2. La norma: D.L. 98/2011, art. 39 commi 9,10,11 3. La natura del reclamo

Numero 34 – Anno II – Uscita del 31/10/2012 4. L’oggetto 5. La procedura 6. Il reclamo e gli strumenti deflativi

Numero 35 – Anno II – Uscita del 15/11/2012 7. Il rapporto tra il reclamo e l’accertamento esecutivo

Numero 36 – Anno II – Uscita del 30/11/2012 8. La Circolare n. 9/E/2012 del 19 marzo 2012

Fiscale

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Quaderni

9. I dubbi dell’istituto Il nuovo istituto del reclamo e della mediazione, pur apparen-do, in prim’acchito, di facile applicazione, presentano non poche perplessità e problema-tiche interpretative, oltre che applicative. Vediamo in particolare, con riferimento ad alcune singole fattispecie, quali potrebbero essere gli interrogativi, ad oggi ancora in attesa di risposta.a. il reclamo e il ruolo: il ruolo, a differenza della car-tella di pagamento, è un atto emesso dall’Agenzia delle En-trate, impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 546/92 e, quindi, soggetto alla procedu-ra di reclamo; rileviamo che il ruolo, è basato su valutazioni di calcolo, fornite dalle risultanze dei dati messi a disposizione dai contribuenti con i dati in possesso dell’ufficio.Se l’iscrizione a ruolo avviene mediante un calcolo di somme effettivamente dovute, in quale modo ci sarà la possibilità di ri-calcolare le imposte? Perdippiù, è ammissibile che, nelle more del reclamo, l’Agen-zia delle Entrate possa proce-dere all’iscrizione a ruolo? Non sarebbe forse il caso di preve-dere una legittimazione dell’i-scrizione a ruolo, solo a seguito del decorso dei 90 giorni previ-sto per l’esperimento della pro-cedura di mediazione? Ricordiamo che, ad esempio, nei casi in cui il ruolo si è for-mato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72, ovvero rispettivamen-te in base alla liquidazione e al controllo formale, la riscossio-ne non è frazionata, ma avviene per intero – ex art. 14 del D.P.R. 602/73; in questo caso sareb-be opportuno prevedere la so-spensione della riscossione ex art. 39 del D.P.R 602/73.

b. la rettifica della di-chiarazione – il limite quan-titativo: nel caso di rettifica delle di-chiarazioni, ed in particola-re, nei casi in cui la rettifica riguardi una riduzione delle perdite dichiarate dal contri-buente e l’accertamento non sia riferito a maggiori imposte ma ad una riduzione delle per-dite, quale limite quantitativo sarà valutato ai fini della propo-sizione dell’eventuale ricorso e, quindi, all’utilizzo del reclamo – che prevede tassativamente il limite di € 20.000,00 come in-dice massimo quantitativo per l’attivazione dell’istituto? Da una lettura della Circolare n. 48/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, il valore di rife-rimento ai fini dell’applicabi-lità dell’istituto è costituito da “un’imposta virtuale”, che si identificherebbe come “la mag-giore imposta effettiva, relativa alla differenza tra la perdita dichiarata e la minore perdita accertata”.Anche in questo caso, parlare di “imposta virtuale” non pone il contribuente nella posizione di poter esperire ogni mezzo a tutela della pretesa impositiva, stante, in caso di applicabilità del reclamo, la totale enuncia-zione dei motivi di impugna-zione, già nella fase della me-diazione; a parer mio, ben si utilizzerà, in questi casi, solo l’istituto dell’adesione. c. oggetto della doman-da – “petitum” - : la formulazione dell’oggetto della domanda, nei casi di re-clamo, fa scaturire come primo effetto, quello della non propo-nibilità dell’impugnazione rela-tivamente a ciò che non è stato contestato in sede di reclamo. Ciò significa che, se nel recla-mo, si insiste esclusivamente per il parziale annullamento

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dell’atto, nell’eventuale succes-siva fase giurisdizionale, non potrà essere formulata una di-versa domanda di annullamen-to. Questo è, senz’altro, una lesio-ne – ripetutamente verificata nell’ambito dell’istituto – del di-ritto alla difesa del contribuen-te.d. il reclamo avverso il silenzio-rifiuto alle istanze di rimborso: Come noto, il silenzio-rifiuto a fronte delle istanze di rimbor-so non può essere compreso tra gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, in quanto un atto vero e proprio, materialmente non esiste; in virtù del rinvio operato dall’art. 19 del D.lgs. 546/92, tali atti vengono inseri-ti tra quelli impugnabili, al fine di salvare la ratio della norma che ha come unico fine quello di evitare l’instaurarsi di un contenzioso; anche in questo caso, nonostante la norma inse-rita nel D. Lgs. 546/92, preve-da l’espressa indicazione degli atti avverso i quali è possibile e obbligatorio esperire il recla-mo prima e la mediazione poi, qualificandoli come “atti emes-si dall’Agenzia delle Entrate”, anche per tali atti diventa ob-bligatorio l’istituto del reclamo. Peraltro, viene precisato come la nuova fattispecie trova appli-cazione per quelle controversie in relazione alle quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 giorni dalla presen-tazione dell’istanza di rimbor-so. Invece, laddove alla data del 31 marzo 2012 siano già trascorsi i 90 giorni, il diniego non potrà formare oggetto di reclamo. Tale differenziazione pone sicuramente in una posi-zione di vantaggio i contribuen-ti che, più di recente, sono stati alle prese con la presentazione di una istanza di rimborso. In-

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fatti, in base al testo normativo di cui all’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, l’intera procedura di reclamo deve chiudersi in 90 giorni rispetto ad un iter con-tenzioso solitamente ben più problematico in termini di tem-pistica. Questo, naturalmente, laddove in sede di reclamo l’Uf-ficio deputato alla valutazione dello stesso convenga sulla esistenza del presupposto per il rimborso.e. Il profilo di incostitu-zionalità del reclamo obbli-gatorio. L’art. 17 bis, al comma 2, stabi-lisce che “ la presentazione del reclamo è condizione di am-missibilità del ricorso. L’inam-missibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudi-zio.” Di recente emanazione, la cir-colare 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012 - esplicativa dell’istituto - si pro-pone l’intento di dare indica-zioni operative e chiarificatrici soprattutto relativamente alle condizioni di ammissibilità ed ai presupposti in base ai quali sarà obbligatorio attivare l’isti-tuto. La circolare chiarisce subito che “la previsione normativa della possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di esaminare pre-ventivamente le doglianze che il contribuente intende proporre innanzi al Giudice tributario risponde ad esigenze ricono-sciute come costituzionalmente rilevanti. In proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il legislatore può ritenere opportu-no, nell’interesse dello stesso ri-corrente, che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della potenziale controversia in sede amministrativa, oltre che allo scopo di realizzare la giustizia nell’ambito della pubblica Am-

ministrazione, anche per evitare lunghe e dispendiose procedu-re giudiziarie, che potrebbero compromettere la funzionalità del servizio.”(Corte Costituzio-nale, sentenze n. 93 del 26 lu-glio 1979 e n. 15 del 18 gennaio 1991).Appare così, già dalle prime ri-ghe, una linea difensiva dell’Uf-ficio che, consapevole della le-sione del diritto alla difesa in arrivo con l’applicazione del reclamo, tenta addirittura di trovare un sostegno nella giuri-sprudenza di legittimità.In realtà, già da una prima let-tura della sola norma, appare evidente che la circostanza relativa al contenuto del recla-mo – che ai fini della sua am-missibilità dev’essere identico a quello del ricorso eventual-mente proposto nella fase giu-diziale successiva – vìola pale-semente il diritto alla difesa di ogni contribuente raggiunto da un avviso di accertamento; non si comprende, infatti, quale possa essere questa “esigenza riconosciuta come costituzional-mente rilevante” e soprattutto in quale modo si concretizza, dal momento che la tesi difen-siva presentata nel reclamo – e quindi nella fase cosiddetta am-ministrativa – risulta conosci-bile ed esposta già in una fase che non prevede la valutazione della fattispecie in presenza di una figura terza e imparziale - come il Giudice tributario – come prescrive la Costituzione all’art. 111.Inoltre, il richiamo alle senten-ze citate non è confacente con quanto espresso nella circola-re, anzi, da un’attenta lettura delle stesse si ricava che “la questione risulta fondata. Que-sta Corte ha bensì affermato ri-petutamente la legittimità in via di principio di forme di accesso alla giurisdizione, condizionate

al previo esperimento di rime-di di carattere amministrativo. Essa è però giunta più volte, so-prattutto in riferimento all’art. 24 della Costituzione, a dichia-rare l’illegittimità di tali previ-sioni, quando esse comportino una compressione penetrante del diritto di azione, ostacolan-done o rendendone difficoltoso l’esercizio, in particolare com-minando la sanzione della de-cadenza. Ne deriva così la defi-nitiva perdita del diritto.”(Corte Costituzionale, sentenza n. 530 del 11 dicembre 1989 richiama-ta da n. 15/1991).Parimenti, l’istituto in esame, prevede, al citato comma 2, la sanzione dell’inammissibilità, che ricordiamo preclude, in modo definitivo, qualsiasi tipo di azione a difesa dei diritti del contribuente, dunque la perdi-ta di ogni facoltà giudiziale.La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 15/1991, tratta la violazione degli artt. 3, 24,113 della Costituzione, relativa-mente ad un ricorso esperito contro le Poste, per il quale il giudice di Roma ha sollevato questione di legittimità costitu-zionale dell’art. 20 del testo uni-co delle disposizioni legislative in materia postale “nella parte in cui preclude l’azione giudi-ziaria contro l’amministrazione per il servizi postali, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa e l’ammi-nistrazione non abbia provvedu-to nel termine di sei mesi”. In diritto, la Corte afferma che “la questione è fondata. Anche se il termine fosse ridotto in una misura più ragionevole, l’intro-duzione nell’art. 20 del codice postale di una disciplina ana-loga a quella prevista dall’art. 443 cod. proc. Civ. non trove-rebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino”. Parallelamente, appare oppor-

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tuno evidenziare che, nessun istituto giurisdizionale attual-mente in vigore prevede una sanzione così grave ed invali-dante a seguito del mancato esperimento della fase ammini-strativa; le sentenze citate dal-la circolare mostrano, infatti, come sarebbe del tutto ingiu-stificato oltre che illegittimo precludere la possibilità di dife-sa sic et simpliciter, soprattutto in una fase così delicata come quella che precede l’ instaura-zione di un eventuale giudizio a fronte di un accertamento an-cora da valutare. Tanto vero che, in materia di diritto del lavoro, l’art. 443 c.p.c. prevede che “Se è norma-tivamente prevista una procedu-ra amministrativa di concilia-zione, essa deve essere esperita prima dell’introduzione del giu-dizio a pena di improcedibilità di quest’ultimo. Il Giudice adito, in quest’ultimo caso, rilevato l’omesso esperimento della fase procedimentale per la composi-zione amministrativa, dichiara l’improcedibilità della domanda, sospendendo il giudizio e fissan-do all’attore un termine di ses-santa giorni per la presentazione del ricorso amministrativo.” La giurisprudenza della Su-prema Corte è univoca nell’af-fermare che la questione atti-nente alla procedibilità della domanda ex art. 442 c.p.c. per mancata attivazione deprocedi-mento amministrativo ex art. 443 c.p.c., è sottratta alla di-sponibilità delle parti, essendo essa rimessa esclusivamente al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del 2º comma dell’art. 443 cita-to, solo nella prima udienza di discussione del giudizio di pri-mo grado, e non in ogni stato e grado del giudizio: “Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbliga-

torie, la questione di procedibili-tà della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esauri-mento del procedimento ammi-nistrativo è sottratta alla dispo-nibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del me-rito, da esercitarsi ai sensi del 2º comma dell’art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di di-scussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discus-sione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibili-tà, sospendendo il giudizio e fis-sando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrati-va, prevale l’azione giudiziaria, non essendo opponibili decaden-ze di ordine processuale (Cass., sez. lav., 07-06-2003, n. 9150; conforme, Cass. 18.01.1991 n. 427). La ratio di questa speciale nor-mativa può agevolmente indi-viduarsi nella peculiarità delle materie regolate – ricordiamo che siamo in presenza di dirit-ti indisponibili – , rispetto alle quali è stata individuata una so-luzione che, pur tenendo conto dell’esigenza di non esporre gli enti erogatori delle prestazioni ad un inutile quanto dispendio-so contenzioso giudiziario ed ai conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica, in situa-zioni suscettibili di risoluzione in sede amministrativa, evita tuttavia di penalizzare ecces-sivamente i soggetti istanti, ti-tolari di interessi costituzional-mente protetti. Emerge, dunque, un netto con-trasto tra la ratio della circola-re – ed i fini della stessa – e quanto espressamente riporta-to nella giurisprudenza citata dall’Ufficio; il dato comune è che comminare l’inammissibi-lità in caso di mancato reclamo darebbe luogo ad una irragio-nevole discriminazione tra i

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diritti dei contribuenti e le po-testà dell’agente impositore.Alla luce di quanto appena espresso, ma soprattutto di quanto illustrato dalla circolare con le sentenze citate, il profilo invalidante dell’inammissibili-tà del ricorso in assenza di re-clamo appare del tutto illegitti-mo e incostituzionale. Ne deriva, una totale incertezza della tutela giurisdizionale del contribuente, atteso che,allo stesso verrebbe preclusa la fa-coltà di adire la competente au-torità giudiziaria, in ossequio ai principi sanciti dalla Costitu-zione.

f. Il reclamo come istan-za di autotutela obbligatoriaStando al tenore della norma – e come specificato relativa-mente alla natura dell’istituto del reclamo, inteso come un’i-stanza di autotutela obbligato-ria – sembra doversi intendere che, l’Agenzia, quando parla di annullamento totale o parziale, possa ridurre in parte la pro-pria pretesa, non solo limitata-mente all’aspetto quantitativo, ma anche in merito ai contenu-ti e alle motivazioni dell’atto. Il dubbio, quindi, nasce sponta-neo: se, a seguito della riduzio-ne della pretesa impositiva, il contribuente decida comunque di instaurare un giudizio, si cre-erà – inevitabilmente – un’in-congruenza tra il contenuto del ricorso e il contenuto dell’atto reclamato (parzialmente mo-dificato). Sappiamo bene che il reclamo – per espressa dispo-sizione normativa - dev’essere corrispondente al ricorso suc-cessivo; quindi in questi casi, come si concilierà la norma con la fattispecie in esame? Sarebbe forse opportuno, a pa-rere di chi scrive, puntualizza-re che l’annullamento parziale dell’atto preveda l’acquiescen-

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za del contribuente relativa-mente alla parte non annullata; oppure, diversamente, preve-dere in questi casi, la possibili-tà di integrare i motivi contenu-ti nell’atto.

g. il reclamo e la cartel-la di pagamentoCon il provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate (prot. n.2012/46586) datato 30 marzo 2012, vengono introdot-te importanti novità sui profili applicativi delle cartelle di pa-gamento. Le motivazioni delle modifiche apportate ai fogli av-vertenze sono riconducibili alle disposizioni contenute nell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 – introdotto dall’articolo 39, comma 9, del dl 98/2011 – relative al reclamo ed alla mediazione, in base al quale ogni contribuente che intenda proporre ricorso avverso il ruo-lo a seguito del quale è emessa la cartella di pagamento notifi-cata a decorrere dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimi-la euro, è tenuto a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale o regio-nale che ha emesso il ruolo.Nel terremoto normativo che assale la moltitudine di contri-buenti e professionisti, vengo-no ancora apportate importanti modifiche relativamente alle cartelle di pagamento e alle in-dicazioni in esse esplicitate.Dato per assodato che – con la circolare “esplicativa” n. 9/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate – tra gli atti impugna-bili e soggetti al reclamo ob-bligatorio c’è anche il ruolo, dall’agenzia delle Entrate, il provvedimento del 30 mar-zo 2012 del Direttore dell’A-genzia delle Entrate – prot. n. 2012/46586 – nelle “avverten-ze, precisa che: “questa cartella

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di pagamento può essere ogget-to di reclamo – mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative ai vizi propri della cartella (ad esempio un errore di notifica)”. Altresì importante risulta evi-denziare che, le modifiche apportate nella pagina delle “avvertenze” della cartella di pagamento, risultano presso-ché tardive, stante, ormai, l’at-tivazione della procedura obbli-gatoria in vigore già da qualche giorno. Importante ricordare che il ter-mine che indica la soggezione della procedura del reclamo è costituito dal giorno in cui il contribuente riceve l’atto impu-gnabile; questo significa, che se l’agente della riscossione ha emesso una cartella, ad esem-pio in data 15 marzo 2012, la stessa avrà necessariamente dei vizi propri, in quanto la mo-difica è stata apportata in data 30 marzo 2012, con il provvedi-mento citato.La Corte di Cassazione a sezio-ni Unite – n. 16412/2007 – ha consolidato il principio in base al quale: “La correttezza del pro-cedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una se-quenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, de-stinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscen-za dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibi-le per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.Nella predetta sequenza, l’omis-sione della notificazione di un atto presupposto costituisce vi-zio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può esse-re fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugna-

re, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli - ri-manendo esposto all’eventuale successiva azione dell’ammini-strazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notifica-zione dell’atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non noti-ficato) per contestare radical-mente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui va-lutazione se congruamente mo-tivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal con-tribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzio-ne.L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipo-tesi dì litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volon-tà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.Infatti, fino ad oggi le innu-merevoli fattispecie di cartel-le notificate in assenza di atto prodromico hanno prodotto un atteggiamento consolidato dei difensori, i quali, impugnavano – con ricorso – la cartella per vizi propri e contestualmente – ma in via subordinata – il meri-to della stessa.

10. Quadro sinottico del-le sanzioni

Si allega al presente, il quadro sinottico delle sanzioni applica-bili relativamente ad ogni isti-tuto deflativo, attualmente in vigore con l’aggiunta dell’isti-

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tuto del reclamo obbligatorio che dovrà essere attivato con riferimento agli atti notificati a partire dal 02 aprile 2012.Come si evince dal prospetto, ogni istituto deflativo del con-tenzioso prevede una riduzione delle sanzioni contestuale alla sua applicazione.Appare opportuno sottolineare che, la norma che regola ogni singolo strumento pre-proces-suale, prevede espressamente tale riduzione, contrariamente a quanto si verifica con l’istitu-to del reclamo.È facile notare, al comma 8 dell’art. 17 bis, che “si applica-no le disposizioni dell’art. 48, in quanto compatibili”.Questo significa che, non è ga-rantita la misura percentuale di riduzioni delle sanzioni, ma vi è all’interno del dettato norma-tivo, soltanto un rinvio, previo giudizio di compatibilità delle

disposizioni, il che non assicu-ra nessuna certezza nella sua applicabilità.A ben vedere, l’incentivo è su-bito tramutato in forte deter-rente, se si considera, al com-ma successivo, come, nei casi di soccombenza di una delle parti, la condanna alle spese è maggiorata del 50% a titolo di rimborso delle spese di proce-dura del reclamo. È prevista anche la famosa “compensa-zione” delle spese, previa però verifica da parte del giudice dell’effettiva sussistenza dei motivi che hanno indotto la parte a rifiutare, in ultima ana-lisi, la proposta dell’Ufficio.La nuova disciplina, secondo quanto specificato nella circo-lare, indica che la mediazione si applica anche ai provvedi-menti concernenti le sanzioni per omessi o tardivi versamen-ti e quelle irrogabili agli inter-

mediari per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, se inferiori al limite dei 20.000 euro, mentre rimangono esclu-se dal reclamo le sanzioni accessorie per mancata emis-sione della ricevuta o dello scontrino fiscale, perché il va-lore è indeterminabile. Inoltre, nell’ipotesi di autotutela par-ziale che riduce il valore della lite sotto 20.000 euro, afferma l’Agenzia, il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo anche se il valore originario dell’accertamento era superio-re a tale importo.Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In tema di provvedimenti che concernono esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni non superiori a 20.000 euro, il con-tribuente, prima di impugnare l’atto di irrogazione, deve pre-sentare l’istanza di mediazione

ISTITUTODEFLATIVO

NORMATIVA % RIDUZIONE SANZIONI

NOTE

1 Autotutela Art.. 68 D.P.R. n.. 287/1992, Art. 2-quater D.L. n. 564/1994 (conv. nella Legge n. 656/1994) e del D.M. n. 37/1997

100%

Nel caso di annullamento totale dell’atto vi sarà una riduzione del 100% delle sanzioni; nel caso di annullamento parziale, la % di riduzione sarà commisurata alla riduzione delle imposte definite in autotutela.

2 Adesione al pvc Art. 5 bis D. Lgs. n. 218/1997

1/6 del minimo edittale In base alle modifiche apportate dalla L. 220/2010, art. 1 comma 18, le sanzioni applicabili agli atti emessi a partire dal 1 febbraio 2011 sono pari ad 1/6 del minimo; per gli atti emessi fino al 31.01.2011 la riduzione è pari ad 1/8 del minimo.

3 Adesione all’invito al contraddittorio

Art. 5, co 1-bis D. Lgs. n. 218/1997

1/6 del minimo edittale La legge di stabilità n. 220/2010 ha modificato con l’art. 1 comma 18, gli importi delle sanzioni che passano da 1/8 del minimo per gli atti emessi fino al 31.01.2011, ad 1/6 del minimo edittale per gli atti emessi dal 1° febbraio 2011.

4 Adesione su istanza del contribuente

Art. 6 D. Lgs. n. 218/1997

1/3 del minimo edittale

In base agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 218/97, come modificati dall’art. 1 comma 21 della L. 220/2010, le sanzioni passano da 1/4 del minimo per gli atti emessi fino al 31.01.2011, ad 1/3 del minimo per gli atti emessi a partire dal 1° febbraio 2011.

5 Acquiescenza ordinaria Art. 15 D. Lgs. n. 218/1997

1/3 In base a quanto previsto dalla norma, come modificata dall’art. 1 comma 18, lett. c della L. n. 220/2010, la riduzione delle sanzioni, con riferimento agli atti emessi dal 01.02.2011 passa da 1/4 dell’irrogato a 1/3 dell’irrogato.

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In questo caso, l’ufficio dovrà verificare i presupposti per l’annullamento dell’atto in auto-tutela o per la rideterminazio-ne della sanzione se sia stata irrogata in misura superiore al minimo edittale.Nel caso di definizione dell’atto in sede di mediazione, le san-zioni si applicano nella misura del 40%, fermo restando che in ogni caso l’importo non po-trà essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La mediazione tributaria si ap-plica, inoltre, ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni per i quali è ammessa la definizione mediante acquiescenza, con il beneficio della riduzione delle somme dovute e ai provvedi-menti di irrogazione delle san-zioni applicabili agli interme-diari per le violazioni relative alla trasmissione delle dichia-razioni di cui agli articoli 7-bis e 39, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto tali sanzioni, come già chiarito in precedenza dall’A-genzia (circolare n. 52/E del

27 settembre 2007 e circolare n. 11/E del 19 febbraio 2008), hanno natura amministrativo-tributaria.Soltanto nel caso di sanzioni che prevedono la chiusura o la sospensione della licenza di esercizio per non aver emesso fatture o scontrini fiscali non è previsto l’obbligo di mediazio-ne tributaria, dal momento che l’importo da pagare è di “valore indeterminabile”.Omessi o tardivi versamenti ex art. 36 bis DPR N. 600/73.Nelle ipotesi in cui dal control-

ISTITUTODEFLATIVO

NORMATIVA % RIDUZIONE SANZIONI

NOTE

6 A c q u i e s c e n z a rinforzata

Art. 15, comma 2-bis D. Lgs. n. 218/1997

1/6 Al fine di uniformare l’acquiescenza all’adesione ai pvc e all’adesione agli inviti al contraddittorio, in sede di conversione del D.L. 158/2008 , il legislatore ha introdotto l’acquiescenza rinforzata che prevede, qualora il contribuente non abbia ricevuto né un pvc definibile ex art 5 bis del D.L. 218/97 né un invito al contraddittorio, una riduzione delle sanzioni pari ad 1/6 dell’irrogato per gli atti emessi a partire dal 01.02.2011; per gli atti emessi fino al 31.01.2011 la riduzione è di 1/8.

7 Reclamo e mediazione

Art. 17 bis D. Lgs. n. 546/1992

40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla proposta di mediazione; in ogni caso, non inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo(segue la disciplina della conciliazione)

Le parole “del 40% e al 40%” sono state sostituite alle parole “di un terzo e ad un terzo” dall’art. 1 comma 19, Legge n. 220 del 13.12.2010. Ai sensi del medesimo comma 19; le modifiche di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 2011.

8 Conciliazione giudiziale Art. 48 D. Lgs. n. 546/ 1992

40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione; in ogni caso, non inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

Le parole “del 40% e al 40%” sono state sostituite alle parole “di un terzo e ad un terzo” dall’art. 1 comma 19, Legge n. 220 del 13.12.2010. Ai sensi del medesimo comma 19; le modifiche di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 2011.

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lo automatizzato emerga un mancato o tardivo pagamento dell’imposta, l’ufficio recupera il debito operando la sanzio-ne del 30% (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 462/ 1997 e art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/ 1997). La sanzione viene ridotta al 10% se il contribuente effettua il versamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irrego-larità.In caso di mancato pagamento l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo, che può essere impu-gnata con ricorso alla Commis-sione tributaria provinciale. In tale ipotesi, se il valore della controversia non è superiore a 20.000 euro, il contribuente do-vrà presentare preliminarmen-te istanza di mediazione.Mediazione tributaria e defini-zione agevolata (art. 16, com-ma 3 e art. 17, comma 2 D. Lgs. 472/97.In premessa, l’ufficio chiarisce che la sanzione tributaria può essere irrogata tramite “atto di contestazione” ai sensi dell’art. 16 D. Lgs 472/97, ovvero nel caso di sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, “con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica”.La circolare n. 33/E del 2012 ha analizzato l’ipotesi dell’”atto di contestazione”, precisando che l’autore della violazione può alternativamente, entro il termine per ricorrere:1) definire la sanzione con il pa-gamento nella misura ridotta a 1/3, ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997;2) presentare deduzioni difen-sive;3) impugnare immediatamente l’atto innanzi alla Commissio-ne tributaria provinciale previa presentazione dell’istanza di mediazione.Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, così come nella definizio-

ne agevolata, anche nella me-diazione tributaria lo sconto non è applicabile agli omessi o tardivi versamenti quando “la riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa ante-cedente a quella della media-zione”.Cumulo giuridico.La circolare precisa che in nes-sun caso è ammessa l’applica-zione di una riduzione diversa rispetto a quella al 40% della sanzione confermata o rideter-minata.Nell’ipotesi di cumulo giuridi-co (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997) - che prevede l’applicazione della sanzione relativa alla vio-lazione più grave aumentata da 1/4 al doppio, senza però supe-rare la somma delle sanzioni previste per ogni singola tra-sgressione - nel caso di accor-do, va calcolata sulla sanzione calcolata in base alla regola del cumulo definita dal cumulo.Mediazione e autotutela parzia-leAltra questione trattata dal documento di prassi è quella relativa all’ipotesi di autotute-la parziale. Nel caso in cui - a seguito di autotutela parziale - un debito contestato di oltre 20.000 euro scenda a un impor-to inferiore a tale limite, il con-tribuente è tenuto alla media-zione per tentare di risolvere la controversia con l’ufficio prima in via amministrativa. Se, in-vece, la riduzione in autotutela dell’importo originario avviene dopo la notifica del ricorso, ma prima del deposito in Commis-sione tributaria, la mediazione non può essere applicata.Consolidato nazionaleNelle ipotesi di accertamento nei confronti di società consoli-date, l’ammontare della somma contestata è quella che risulta

dall’atto unico originario, an-che se la consolidante presenti il modello IPEC per lo scompu-to delle perdite successivamen-te alla notifica di tale atto (art. 40-bis, D.P.R. n. 600/1973). Infatti, ha affermato l’Agenzia, applicando i criteri della circo-lare n. 9/E del 2012, sulla perdi-ta scomputata dovrebbe essere calcolata la “imposta virtuale” (cui andrebbe sommata l’even-tuale imposta rideterminata a seguito del ricalcolo) ottenen-do esattamente l’importo ac-certato con l’atto unico origina-rio.

12. Conclusioni Dopo aver analizzato l’istituto del reclamo, che ricordiamo ha debuttato il 1° aprile 2012 e quindi, relativamente a tut-ti gli atti notificati dal 2 aprile 2012, emergono notevoli profili di criticità e di incertezza che non risolvono le problematiche attuali relative alla moltitudine e complessità dei contenziosi, sia dalla parte del contribuen-te, sia dalla parte dell’Ammini-strazione finanziaria.L’intento legislativo è sicura-mente ispirato sì al tentativo di un bonario componimento del-le controversie in atto – seppur delimitato a determinati para-metri, sia in termini di soglie economiche, sia in termini di imposte – ma, appare evidente, che nonostante il profilo posi-tivo che si vuol dare al nuovo istituto, la gran parte del “sen-timento” ce la debbano mette-re il contribuente da un lato, e l’amministrazione dall’altra.Mi riferisco, soprattutto alla fase della mediazione, a quei principi, tanto rincorsi nel cor-so dell’evoluzione legislativa tributaria, di collaborazione, buona fede, correttezza e ragio-nevolezza.Sicuramente esperire un ten-

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tativo di “conciliazione” in via preliminare al ricorso intro-duttivo, costituisce un aspetto positivo delle vicende giudizia-li tributarie, ma forse, prim’an-cora dell’inserimento di nuove norme – che peraltro ripercor-rono strade recanti enormi suc-cessi negli ultimi anni, come ad esempio l’istituto dell’adesione e gli altri strumenti deflativi – sarebbe opportuno procedere ad una “rivisitazione” delle nor-me esistenti.In altri termini, piuttosto che inserire, prima della proposi-zione del ricorso, un istituto “bloccante” ai fini di un dispen-dio di energie economiche e giudiziali, perché, ad esempio non rivedere la fase anteceden-te all’emissione degli atti di ac-certamento?Occorre notare, infatti, che l’i-nasprimento e l’aumento degli accertamenti sicuramente ri-sponde all’esigenza della tanto esercitata “lotta all’evasione”, ma parimenti non è prevista una altrettanto rinforzata e de-cisa tutela dei contribuenti, che ad oggi, già a stento riescono a far valere i propri diritti me-diante, ad esempio, le norme presenti all’interno dello Statu-to del Contribuente.Proprio in base alle finalità dell’art. 17 bis – inteso come strumento inibitore degli ac-cessi al contenzioso – sareb-be auspicabile trovare una via d’incontro relativamente alla fase di riscossione che prende strada decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto di accerta-mento.Infatti, ricordiamo che, decor-so il termine entro cui è pos-sibile presentare il reclamo, le pretese erariali possono, in tut-to o in parte, essere soddisfatte anche coattivamente, oltre al fatto che ben potrebbero esse-re attivate le misure cautelari e

conservative.In questo senso, sarebbe op-portuno inserire un intervento legislativo, volto quanto meno, ad inibire la fase della riscos-sione in pendenza di reclamo ex art. 17 bis.Inoltre, la norma, appena nata, precisa che l’istituto che si oc-cuperà della valutazione dei re-clami, è autonomo ed indipen-dente rispetto all’Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento.Come può un ufficio – seppur autonomo e indipendente – fa-cente parte dello stesso gruppo impositore (peraltro contraen-te più forte quanto a strumen-ti accertativi, collaborazioni pubbliche, raccolta dati) valu-tare asetticamente e imparzial-mente, una proposta basata su un atto emesso, magari da un ex collega d’ufficio?? E come potrebbe, lo stesso operatore, predisporre una proposta di mediazione, senza aver pre-ventivamente, come accade nel processo civile, fatto le oppor-tune valutazioni alla luce di una preparazione mirata a ricoprire il ruolo di mediatore?Ma soprattutto, chi si occupe-rà personalmente di valutare l’opportunità di una definizione transattiva pregiudiziale? Con quali competenze??Non sarebbe forse arrivato il momento di ristabilire i ruo-li e le competenze all’interno dell’Amministrazione finanzia-ria?? Magari anche rispettando i principi sanciti dalla L. 241/90 in materia di trasparenza, oltre che i rilievi forniti dallo Statuto del Contribuente, ormai dive-nuto esclusivamente una fonte inutilizzata e neanche presa in considerazione. La notizia relativa al distacco degli uffici del contenzioso, ri-spetto agli uffici da cui proma-nano gli atti di accertamento, non provoca alcun sollievo nei

contribuenti; non v’è traccia alcuna dell’imparzialità che do-vrebbe regnare sovrana nella fase giudiziale.La circostanza relativa al ridi-mensionamento delle sanzioni, in caso di reclamo – che se-guono la disciplina della con-ciliazione giudiziale ex art. 47 d.Lgs 546/92, in misura pari al 40% - non garantisce la pre-ferenza dell’istituto, rispetto, ad esempio, all’istituto dell’ade-sione, che accoglie successi da una quindicina di anni.Anzi, utilizzare il reclamo e non l’adesione, significhereb-be, in virtù dell’espresso rinvio all’art. 18 del D.Lgs 546/92 – contenuto nel comma 6 dell’art. 17 bis – esporre in via antici-pata, rispetto al momento del contraddittorio giudiziale, pre-giudicando qualsiasi strategia difensiva e ponendo l’Ufficio – già contraente più forte – in una posizione di vantaggio rispetto al contenuto del ricorso e alle eccezioni del contribuente. L’istituto del reclamo, pertanto, non risulta essere uno strumen-to deflativo, come piace catalo-garlo alla “parte di potere”, ma altresì, risulta una lungaggine processuale a puro ed esclusi-vo vantaggio dell’Ufficio.Appare, così, enormemente sconcertante, come il legisla-tore si preoccupi di inserire dei nuovi istituti, configuranti, in alcuni casi, delle fattispecie già proposte o similari, piutto-sto che preoccuparsi, invece, di stabilire – come peraltro la Costituzione prescrive – un si-stema giudiziario basato real-mente sull’imparzialità e sulla terzietà degli organi giudicanti.Nonostante i tentativi degli ul-timi mesi, pare che non ci si voglia ancora rendere conto delle violazioni persistenti nei confronti dei contribuenti; un esempio lampante è costituito

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da tutta la parte istruttoria del processo tributario, che, no-nostante l’espresso rinvio for-mulato nell’incipit del D. Lgs. 546/92, non gode ancora degli stessi diritti del processo civi-le.Anche l’istituto della media-zione ha radici civilistiche, ad oggi pare con ottimi risultati.Ciò che ancora però non si comprende, è come mai, in un sistema impositivo gestito da chi verifica la capacità contri-butiva dei contribuenti, la ca-pacità produttiva delle società, le differenze relative alle com-pagini sociali, i tenori di vita e quindi monitorizza l’andamen-to economico del Paese, non ci si ponga il problema delle competenze dei propri operato-ri, l’utilizzo, ed in alcuni casi, la modifica o l’integrazione delle norme già esistenti in materia

giudiziale, prim’ancora di pre-disporre dei rimedi alle situa-zioni di “oggettive” violazioni di norme. Ebbene non dimenticare che, anche il reclamo, come gli altri strumenti a disposizione dei contribuenti, è stato creato in uno scenario che come presup-posto ha un atto di accertamen-to già notificato; questo rilievo, evidenzia una latente discrasia tra gli intenti di deflazione del contenzioso – sbandierati in ogni provvedimento legislativo – e l’effettivo utilizzo degli stru-menti – ormai sempre gli stessi – a difesa dei contribuenti.Basterebbe che ci fosse – ef-fettivamente – un organo terzo ad esercitare la mediazione fi-scale; ad esempio non sarebbe affatto una cattiva idea, riatti-vare la figura del Garante del Contribuente – già presente

sulla scena tributaria – che, pe-raltro riceve già nel panorama fiscale “un potere di iniziativa di ufficio eteronoma”, ad esem-pio nell’autotutela – si è, invece, ultimamente vista depauperata di due unità, a fronte di un ri-sparmio relativo al compenso di due dei tre soggetti che com-ponevano il collegio.Il Garante del Contribuente che, a partire dal 1 gennaio 2012, è diventato organo mo-nocratico, non è stato incluso nella procedura di mediazione, nemmeno relativamente alla fase introduttiva, relativa al ri-spetto delle forme e dei termini del reclamo. Sembra del tutto illogico, ma tant’è. Colui che si fa portatore sano dei diritti dei contribuen-ti, non parteciperà alla fase dell’incontro di volontà, tra l’uf-ficio e le parti.

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