TORNATA DI VENERD 2Ì FEBBRAI4 O 1888 - Camera

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Aiti Parlamentari — 1033 ^^ ___ LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1888 , . ' , . . . 'js,,. . ' • . — XLYII. TORNATA DI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1888 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANOHERI. SOMMARIO» Il presidente comunica i ringraziamenti delle popolazioni della Liguria occidentale pef \ provvedimenti votati dalla Camera per riparare i danni del terremoto.^ A proposta del deputato Bonght accettata dal ministro dell'istruzione pubblica sospendasi la discussione di una risoluzione propasta dal deputato Vastarini- Cresi. — Prendono parte alla discussione intorno al disegno di legge per mo- dificare il testo unico delle leggi sul reclutamento dell' esercito i deputati Elia, Bertollo, il relatore deputato Pozzolini ed il ministro dell' istruzione pubblica —Approvami i tre articoli del disegno di legge. — Nella discussione del disegno di legge per modificare alcuni articoli della legge sul reclutamento dell'esercito, parlano il deputato Bertollo, il relatore deputato Mocenni ed il ministro della guerra Approvami i due articoli del disegno di legge. — Il deputato Levi presenta la relazione intorno al disegno di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito. ~ Il deputato Valle pre,« senta la relazione intorno al disegno di legge relativo alla tonnara di Santo Stefano. — Il presi dente annuncia che dalla votazione a squittinio segreto risulta non essere la, Camera in numero legale per deliberare; comunica poscia una domanda d'interpellanza del deputato Menotti Garibaldi. La seduta comincia alle 2.40 pomeridiane. Fortunato, segretario> dà lettura del processo verbale delia seduta precedente che è approvato: legge quindi il seguente sunto di Petizioni, 4100. A, Gatti, presidente del Comizio agrario di Como, chiede che la Camera respinga i disegni di legge che il Governo presentasse per ripristi- nare l'imposizione dei due decimi di guerra sul- l'imposta fondiaria. 4101. A. Valdese, sindaco di Gonnesa, in pro- vincia di Cagliari, trasmette la domanda di quella Giunta municipale che dal disegno di legge sulle miniere siano eliminati gli articoli 26, 27, 28 e 29. 147 Presidente. Hanno domandato un congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Colombo, di giorni 15; per motivi di salute: l'onorevole Rasano, di giorni 10; per ufficio pubblico: l'onorevole Sac- chetti di giorni 10. (Sono conceduti). Comunicazioni della Presidenza. Presidente. Ieri 23 febbraio ricorreva l'anniver- sario del tremendo terremoto che l'anno scorso funestò la Liguria occidentale, seminandovi ro- vine e vittime. Quelle popolazioni, memori non tanto della sventura che le colpì, quanto dei be-

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Aiti Parlamentari — 1033 ^ ^ _ _ _ LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

• , — — . ' , . . . 'js,,. . ' • . —

X L Y I I .

TORNATA DI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANOHERI.

SOMMARIO» Il presidente comunica i ringraziamenti delle popolazioni della Liguria occidentale pef \ provvedimenti votati dalla Camera per riparare i danni del terremoto.^ A proposta del deputato Bonght accettata dal ministro dell'istruzione pubblica sospendasi la discussione di una risoluzione propasta dal deputato Vastarini- Cresi. — Prendono parte alla discussione intorno al disegno di legge per mo-dificare il testo unico delle leggi sul reclutamento dell' esercito i deputati Elia, Bertollo, il relatore deputato Pozzolini ed il ministro dell' istruzione pubblica —Approvami i tre articoli del disegno di legge. — Nella discussione del disegno di legge per modificare alcuni articoli della legge sul reclutamento dell'esercito, parlano il deputato Bertollo, il relatore deputato Mocenni ed il ministro della guerra — Approvami i due articoli del disegno di legge. — Il deputato Levi presenta la relazione intorno al disegno di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito. ~ Il deputato Valle pre,« senta la relazione intorno al disegno di legge relativo alla tonnara di Santo Stefano. — Il presi dente annuncia che dalla votazione a squittinio segreto risulta non essere la, Camera in numero legale per deliberare; comunica poscia una domanda d'interpellanza del deputato Menotti Garibaldi.

La seduta comincia alle 2.40 pomeridiane. Fortunato, segretario> dà lettura del processo

verbale delia seduta precedente che è approvato: legge quindi il seguente sunto di

Petizioni, 4100. A, Gatti, presidente del Comizio agrario

di Como, chiede che la Camera respinga i disegni di legge che il Governo presentasse per ripristi-nare l'imposizione dei due decimi di guerra sul-l'imposta fondiaria.

4101. A. Valdese, sindaco di Gonnesa, in pro-vincia di Cagliari, trasmette la domanda di quella Giunta municipale che dal disegno di legge sulle miniere siano eliminati gli articoli 26, 27, 28 e 29. 147

Presidente. Hanno domandato un congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Colombo, di giorni 15; per motivi di salute: l'onorevole Rasano, di giorni 10; per ufficio pubblico: l ' o n o r e v o l e Sac-chetti di giorni 10.

(Sono conceduti).

Comunicazioni della Presidenza. Presidente. Ieri 23 febbraio ricorreva l'anniver-

sario del tremendo terremoto che l'anno scorso funestò la Liguria occidentale, seminandovi ro-vine e vittime. Quelle popolazioni, memori non tanto della sventura che le colpì, quanto dei be-

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Atti Parlamentari — 1084 — Camera dei Deputa^

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nefizii ricevuti in quella dolorosa circostanza, e specialmente dei provvedimenti che a loro sol-lievo furono votati dalla Camera, da più parti mi scrissero e mi telegrafarono invitandomi ad espri-mere alla Camera i loro sensi di alta ricono-scenza.

Ora, in ispecial modo io mi stimo in dovere di dare alla Camera lettura del telegramma che m' è pervenuto dal municipio di una delie città che fu maggiormente funestata :

w Oneglia, 23 febbraio 1888. " In questo tristissimo anniversario del tre-

mendo terremoto che afflisse le nostre belle con-trade, questo Consiglio comunale prega Vostra Eccellenza di rendersi interprete presso gli ono-revoli deputati, dei profondi e veraci segni di gratitudine di questa popolazione per i paterni provvedimenti votati a sollievo della nostra in-finita sventura. In tanto infortunio nessun'altra ricchezza ci rimane che il cuore; ed esso è pieno di riconoscenza per voi.

u Berio, sindaco. „

Io non dubito che la Camera vorrà credere all'espressione dfella riconoscenza di quelle popo-lazioni che nerbano tale memoria dei 'benefizi! ricevuti. (Approvazioni),

Discussione circa una risoluzione proposta dal-l'onorevole deputato Yastariai-Cresi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-sione della risoluzione presentata dall'onorevole Vastarini-Cresi hi seguito all'interpellanza da lui svolta nella seduta di ieri. Do lettura delia risoluzione,

" La Camera .invita il ministro della pubblica astrazione a revocare i decreti reali dichiarati dall'autorità giudiziaria lesivi dei diritti dei si-gnori Falanga e consorti, nella qualità di compo-nenti la Congr f a z i o n e dei Cinesi, ed a disporre che si proceda senza ritardo a reintegrare detti Falanga e cons orti nel possesso, e nell'ammini-strazione dei b BXIÌ dell' Istituto denominato Colle-gio Asiatico, T,

Su questa ris oluzione è iscritto a parlare per il primo l'onorevt >le Bonghi.

Bonghi, Intei kIo pregare la Camera di volere sospendere la discussione su questa mozione, dif-ferendola al f i-iorno in cui verrà in discussione il disegno di h ¿gge concernente il Collegio Asiatico di Napoli, c i è già stato presentato.

Le ragioni di questa mia proposta mi paiono molto chiare, e credo che possano persuadere ad accettare la proposta stessa, tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole Vastarini-Cresi.

Comprendo che l'onorevole ministro abbia de-siderato che questa mozione si discutesse subito, giacche egli concorda interamente in questo ar-gomento col suo predecessore; e comprendo da altra parte che, una volta che il ministro aveva proposto che la discussione si facesse subito, il proponente dovesse consentirvi.

Ne all'uno ne all'altro conveniva si potesse dubitare ch'essi sfuggissero simile discussione; ma l'uno e l'altro debbono considerare che la Camera, se la discussione medesima si facesse, sarebbe posta in una condizione molto delicata, e difficile.

Essa è già investita di un disegno di legge, che risolve e determina la questione. Questo disegno di legge deve esser domani davanti agli Uffici ; tra giorni quindi dovrà venire dinnanzi alla Ca-mera. Allora la Camera sarà in grado non solo di discutere la questione, ma di risolverla ; men-tre oggi a noi mancano gli elementi necessari sì alla discussione che alla risoluzione*

D'altra parte, poniamo il caso che- questa mo-zione fosse discussa oggi, contro il mio parere ; essa senza dubbio dovrebbe essere accettata 0 re-spinta.

Quale sarebbe l'effetto rispetto all'istituto >cui la mozione si riferisce e rispetto alla legge, sia del-l'accettazione che del rigetto? Rispetto all'istituto creerebbe un subitaneo disordine di tutta quanta la sua amministrazione, rispetto al disegno di legge, produrrebbe questo effetto, che prima che esso fosse discusso, ne sarebbe pregiudicata in uà senso 0 nell'altro la votazione ; dimodoché noi, entrando oggi in questa discussione, correremmo il pericolo di dover andare a tastoni in una ma-teria, nella quale non potremo avere sufficiente luce che fra qualche giorno.

Certo, dopo quello che è successo, e che io ho preveduto fino da sette ad otto anni fa, una legge è necessaria su questo argomento. Questa legge mu-terà lo stato, attuale dell' istituto ; ma nel mutarlo ne creerà un altro nell'istituto stesso.

Invece questa mozione muterebbe lo stato at-tuale delle cose nello istituto, ma lo muterebbe da-vanti alia aspettativa di una legge, che promette di mutarlo di nuovo, di qui a qualche giorno.

Per queste ragioni, io credo che l'onorevole mi-nistro ed il proponente possano accettare la mia proposta, che consiste nel pregare la Camera di

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Atti Parlamentan —- 1035 — Camera dei Deputati

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rimandare la discussione di questa mozione alla discussione della legge.

E, dall'altra parte, perchè il proponente non perda il suo diritto di produrre dinanzi alla Ca-mera la sua mozione, quando la legge dalla Ca-mera non sia discussa, io propongo altresì che il disegno di legge sia dichiarato urgente, e che, se fra un mese la Camera non l 'avrà discusso, il proponente abbia il diritto di riprendere la sua mozione.

Presidente. Onorevole Bonghi, Ella fa una pro-posta sospensiva, che non deve essere confusa con l'altra di dichiarare urgente il disegno di legge.

Quest'ultima si potrà fare quando sarà presen-tato e stampato il disegno di legge, che andrà domani agli Uffici.

Per ora debbo tener conto unicamente del-l'altra sua proposta, che questa risoluzione ri-manga sospesa fino a quando verrà in discus-sione il disegno di legge relativo al Collegio Asiatico.

Avverto quindi che, a tenore del regolamento, non posso concedere facoltà di parlare che a due deputati contro la sospensiva e ad uno in favore, avendo già parlato in questo senso l'onorevole Bonghi.

Qualora la proposta sospensiva non sia dalla Carnei'^ accolta, allora si rientrerà nel merito della questione.

Ora trovo iscritto per primo l'onorevole Flo-renzano. Intende parlare sulla sospensiva?

Florenzano. Io mi era inscritto per parlare in inerito.

P r e s i d e n t e . Viene poi l'onorevole Gìusso: in-tende parlare in merito?

GÌUSSO. In merito. P r e s i d e n t e . E l'onorevole De Bernardis? De Bernardis. In merito. P r e s i d e n t e . Allora riserbo a tutti e tre la facoltà

di parlare sul merito nel caso che la proposta so-spensiva non venisse approvata.

Vastarini-Cresi. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà. Vastarini-Cresi. Veramente non spetterebbe a

me di accogliere la proposta sospensiva dell'ono-revole Bonghi, poiché ieri ho accettato la propo-sta dell'onorevole ministro dell'istruzione pub-blica di discutere oggi la mia risoluzione.

Ma siccome a me preme la sostanza delle cose piii che la forma, così dichiaro che non ho nes-suna difficoltà di accettare la proposta dell'ono-revole Bonghi; facendo però notare che la que-stione racchiusa aella mia mozione è assolata« I

mente distinta da quella che verrebbe risoluta dal disegno di legge.

E, se il ministro acconsente ad accettare la proposta dell'onorevole Bonghi, io, per l'econo-mia della discussione, non dissento dall'associarmi a lui, purché però mi sia riservato il diritto di far discutere la mozione stessa, quando la legge per avventura non venisse innanzi alla Camera nel termine indicato dall'onorevole Bonghi.

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

Boselli, ministro dell' istruzione pubblica. Non ho motivo di oppormi alla proposta sospensiva fatta dall'onorevole Bonghi ed accettata dall'ono-revole Vastarini-Cresi. Rivolgo però preghiera alla Camera di esaminare sollecitamente negli Uffici il disegno di legge di cui si tratta. I n t a n t o r i -marrà il presente stato di cose,

P r e s i d e n t e . Come ho detto-, il disegno di legge sarà inscritto per domani nell'ordine del giorno degli Uffici.

Dunque l'onorevole Bonghi propone: che sì so-spenda la risoluzione presentata dall'onorevole Va-starini-Cresi e che la discussione intorno ad essa abbia luogo quando verrà in esame il disegno di legge presentato dall' onorevole ministro della istruzione pubblica; che qualora però questo 'di-segno di legge non venisse entro un mese in* nanzi alla Camera, l'onorevole Vastarini possa chiedere che la sua mozione sia iscritta D^'il'or-dine del giorno.

È questa la proposta dell'onorevole Bonghi? Bonghi. Sì. Presidente. Sta bene. Allora la pongo a partito. Coloro che sono d'avviso di accettare la pro-

posta dell'onorevole Bonghi, sono pregati di al" zarsi.

(La Camera approva la proposta dell'onorevole Bonghi).

Discussione del disegno di legge per modifica-zioni alle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-sione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 9, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento dello esercito.

Si dia lettura del disegno di legge. Fortunato, segretario, legge: (Vedi Stampato

n. 89-A).

Presidente, La disct^ssigne generai^ è aperta ( TiMM an\

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Atti Parlamentari — 1036 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI —• 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla di- « scissione degli articoli. I

Il primo articolo della legge, come la Camera Tede, comprende le modificazioni a molti articoli della legge in vigore intorno al reclutamento del-l'esercito ; per cui la discussione deve procedere in guisa clie ciascun deputato possa parlare sovra ogni articolo modificato.

Conviene dunque considerare le diverse parti dì questo articolo come tanti allegati i quali fanno parte integrante dell'articolo stesso. j

L'onorevole Bertollo ha chiesto di parlare. In-tende parlare in generale sull'articolo o su di una disposizione speciale di esso ?

Bertollo. Sulle modificazioni proposte all'arti-colo 87.

Presidente. Sta bene. Darò lettura delle diverse modificazioni introdotte ad ogni articolo, le quali s'intenderanno approvate ove non diano luogo a discussione; indi porrò a partito l'approvazione complessiva di ogni articolo. j

" Art. 1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato con regia decreto del 17 agosto 1882, n. 956 feerie quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, Su 1469 (serie 3a), come pire agii articoli 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo jmico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

u Art. 9. l ì riparto fra i vari circondari del contingente di l a categoria é fatto per decreto reale in proporzione de! rumerò totale degli in-scritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella l a e 2a categoria per i-agi one del numero estratto. „

u Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti Io disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, as-segnerà al contingente dì l a categoria nell'ordine seguente :

tf 1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gl'inscritti che si tro-vassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di. ritardare Fanno di servizio, e gli inscritti di cui all'arti-colo 121;

" 2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condan-nati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla l a categoria;

u 3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui Risultano nella lista di estrazione e fino

I al compimento del determinato contingente di l a

I categoria. u Neil' assegnazione degli inscritti alla l a ca-

tegoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli inscritti che nella leva precedente costituirono la l a categoria. Nel caso però che il contingente di l a categoria della leva prece» dente fosse differente da quello della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione mede« sima la cifra che ne risulterà proporzionale,

44 Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella l a categoria saranno assegnati alla 2a categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

u I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenerci surroganti» n

Elia. Chiedo di parlare. Presidente, Ne ha facoltà. Elia. Vorrei pregare l'egregio ministro della

guerra di dirmi se ha fatto qualche studio allo scopo di esonerare i comuni di montagna (e ne abbiamo in tutte le parti d'Italia) dalla spesa che sono obbligati di inscrivere nei loro bilanci, già molto estenuati, per mandare gli inscritti di leva a subir la visita nei capoluoghi.

Per questa spesa, in alcuni comuni, si sono la-mentati inconvenienti gravi; persino tumulti da parte delle popolazioni, le quali esigevano eh© provvedessero al trasporto degli inscritti alla leva i comuni i quali mancavano dei fondi necessari.

Se il Ministero potesse intendersi con le am-ministrazioni ferroviarie, potrebbe forse raggiun-gere lo scopo di non aggravare comuni poveri di una spesa non lieve.

Birtolè-Viale, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure. Bertolè-Viale, ministro della guerra. Cxìà altra

volta, l'onorevole deputato Elia mi ha fatto la raccomandazione che ora ha esposto , ed io mi sono prima d'ora occupato di vedere se fosse pos-sibile di rimediare all'inconveniente lamentato; ma, disgraziatamente, ho dovuto riconoscere che non vi era nessun rimedio.

Per evitare la spesa del trasporto degli iscritti che devono presentarsi per la leva bisognerebbe obbligare il Consiglio di leva a trasferirsi nei singoli mandamenti. Allora quella spesa, che ora grava sui comuni, dovrebbe essere sostenuta di-rettamente dalle province, le quali poi natural-mente le ripartirebbero sui comuni. Sarebbej dunque, nient'altro che un circolo vizioso.

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Atti Parlamentari — 1037 — Camera dei Deputati

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Quanto al prendere accordi con le amministra-zioni ferroviarie, l'onorevole Elia sa benissimo che non è facile ottenere agevolezze di questa natura.

Però, in questo disegno di legge c? e qualche cosa che entra nell'ordine d'idee dell'onorevole Elia; inquanto che, sopprimendo la Sessione com-pletiva, non avverrà altrimenti che taluni in-scritti debbano recarsi più di una sola volta in ciascuna leva al capoluogo di circondario.

Voglio quindi sperare che l'onorevole Elia si terrà pago di questo piccolo vantaggio, giacche non sarebbe possibile fare di più.

Elia. Chiedo di parlare. Presidente. Ha facoltà di parlare. Elia. Poiché non e' è niente di meglio da fare,

ringrazio l'onorevole ministro per quello che ha fatto.

^ r e s i d e n t e , S'intende quindi approvata anche la modificò introdotta nell'articolo 60.

« Art. 61. Gli i n s e l l i elle per qualsiasi legale motivo non possono imprender? U servizio mili-tare prima della chiusura della sessione ! sfat ta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruo-lamento sono rimandati in capo di lista delle leve -susseguenti, sino a che sia cessato il mo-tivo che diede luogo al loro rimando.

u Qualora, cessato il motivo del loro rimando, venissero arruolati ed ascritti alla l a categoria, t i computeranno nel contingente delia classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono inscritti in capo-lista, però, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati. „

" Art. 66. Dopo la chiusura della sessione del-l'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella l a

categoria, devono immediatamente essere man-dati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda però la decor-renza della loro ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento. w

" Art. 68. E in facoltà del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della l a categoria stati riformati sotto le armi e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3a categoria per l'articolo 96, ovvero, in seguito a ricorso contro le decisioni dei Consigli di leva, siano stati trasferiti alla 3a categoria.

K Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di l a categoria, sa-ranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti

uomini della 2a categoria, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte. „

a Art. 69. La facoltà di cui nell'articolo prece-dente ha luogo fino all'apertura della sessione pei* le operazioni della leva successiva. „

" Art. 75. Qualora in qualche circondario la operazioni dell'esame definitivo e d'arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sotto-prefetto ne riferisce al ministro delia guerra per ottenere una proroga ; però in tal caso il contingente di l a categoria per questi circondari sarà stabilito in base al numero degli inscritti che nella leva precedente furono arruo-lati nella l a e 2a categoria. „

" Art. 78. Gii inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sa-nabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono ri-formati.

Per gii inscritti però affetti da infermità pre-sunte sanabili in breve spazio di tempo, potrà avef luogo il rimando alle sedute suppletive» „

u Art. 87. È parimente esente dal servizio di e categoria ed è assegnato alla 3a F in-

scritto che abbia un fratello consanguineo al ser-vizio militare dello Stato ascritto alla l a cate-goria, e purché :

L Si trovi a far parte dell'esercito perma-nente ;

2. Non risulti servire nella qualità di volon-tario nel caso previsto dall'articolo 115;

3. Non sia arruolato nel corpo reale equi-paggi per leva straordinaria in tempo di pace. n

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo. Bertollo, Io ho bisogno di chiedere una spie-

gazione all'onorevole ministro sulle natole u eser-cito permanente. „

Secondo l'articolo 87 tuttora in vigore, ha di-ritto di essere trasferito alla terza categoria chi abbia un fratello al servizio militare.

Invece nella nuova dizione di quest'articolo 87 si dice i w purché si trovi a far parte dell'esercito permanente. „

Ora, nella veachia legge, all'artìcolo 122, io trovo detto che cosa e esercito permanente: la ferma permanente, ivi è detto : " è di otto anni e decorre dal giorno del reclutamento. „

Ma di quest'articolo di legge si propone la modificazione con un altro disegno di legge che non è ancora sottoposto al nostro esame.

E non posso tacere che mi dispiace che un complesso di riforme alla legge di reclutamento

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Atti Parlamentari ^ —1038 — ^ ^ Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

cì sia presentato in tre disegni di legge distinti mentre le loro disposizioni si concordano e si collegano ; cosi che oggi ci troviamo nel caso di dover prendere una deliberazione la cui base verrebbe ad essere intaccata, se (ciò che non av-verrà, ma potrebbe avvenire) l'altro disegno di legge non venisse approvato nella forma proposta dal Governo.

Ora, mi consenta l'onorevole ministro che, va-lendomi dei documenti stessi distribuiti ai de-putati, io guardi se nel disegno di legge che dobbiamo ancora esaminare, sia abbastanza chia-rito il significato delle parole: esercito perma-nente.

Secondo quel disegno di legge, l'articolo 122 niella legge sul reclutamento verrebbe così mo-dificato :

* Art. 122. L'obbligo di servìzio, di cui all'ar-ticola 1 della presente legge, si compie dai mili-tari di ! a categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

u I militari di l a categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito perma-nente, alla milizia mobile ed alla milizia terri-toriale.

" La ferma è quella parte dell'obbligo di ser-vizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di l a categoria. „

Questo nuovo articolo dunque non ci dice quale sia la durata della ferma dell'esercito per-manente. Continuando nell'esame, trovo che in quel disegno di legge l'articolo 125 verrebbe così riformato :

u Compiuta la ferma, tutti i militari di prima categoria sono in tempo di pace inviati in con-gedo illimitato rimanendo iscritti nell'esercito permanente. „

Ma anche qui non si rileva la durata della ferma.

u I sott'ufficiali delle varie asmi ed i militari colla ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai) fanno poi pas-saggio alla milizia mobile, ecc. „

Ma quando? Ecco ciò che domando; io non so quando debbano andarvi ; ecco la lacuna, ecco ciò che ho bisogno di sapere.

Perciò io prego l'onorevole ministro di dirmi che posa sia l'esercito permanente affinehb i Con-

sigli di leva sappiano quando sia il caso di far passare dalla prima alla terza categoria un in-dividuo che abbia un fratello sotto le armi.

Questo nuovo articolo 87 ha una dicitura troppo vaga e bisogna riferirlo all'articolo 125 che è in via di modificazione e che non si sa quindi come debba considerarsi.

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e relatore.

Pozzolmi, relatore. Se io non m'inganno, le critiche fatte dall'onorevole Bertollo sull'articolo 87 e gli schiarimenti da esso richiesti hanno poco o niente a fare con l'articolo stesso. Le modificazioni che sono state introdotte in questo articolo riguardo alla legge preesistente, si rife-riscono soltanto ad una limitazione di un diritto che era concesso ai soldati della prima cate-goria. Non mi pare che l'onorevole Bertollo abbia fatto alcuna obbiezione riguardo alla nuova di« citura introdotta qui, perchè la variazione es-senziale tra l'antico e il nuovo articolo 87 è que-sta. Nel nuovo articolo è detto : u purché si trovi a far parte dell'esercito permanente. „ Nell'an-tico articolo era detto: " ... non sia inscritto all& seconda o terza categoria. „

Berioifo. No, no, all'esercito, Pozzolini, relatore. L'antico articolo che ho qui

sott'occhio dice : K È parimenti esente dal servizio di prima e seconda categoria, ed è assegnato alla terza l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché non sia iscritto alla seconda od alla terza categoria. v

Bertollo. Ma è sempre militare. Pozzolini. Dunque è questo primo punto che è

stato variato con l'essersi aggiunto che, non solo sia ascritto alla seconda od alla terza categoria, ma faccia parte eziandio dell'esercito permanente. Ora l'onorevole Bertollo domanda: che cosa in-tendiamo per esercito permanente. Ed io gli ri-spondo che questa definizione dell'esercito perma-nente non appartiene a questo articolo, ma all'ar-ticolo 122 della legge attualmente in vigore, il quale articolo viene modificato con l'altro dise-gno di legge del quale oggi non ci occupiamo.

Io non posso dimostrare ora che il nuovo ar» ticolo 122 è molto chiaro, perchè non sono chia-mato oggi a difendere quell'articolo, nò la Camera è chiamata a discuterlo,

A me pare adunque che, se le obiezioni del col-lega Bertollo hanno un fondamento di ragione, po-tranno solo discutersi quando verrà in discussione la modificazione proposta all'articolo 122.

Bertele-Viale: ministro della guerra. Chiodo di

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Atti Parlamentari 1039 Camera dei DejoutciU

L E G I S L A T U R A X V I — 2 a SESSIONE —» DISCUSSIONI — TORNATA D E L 2 4 F E B B R A I O 1 8 8 8

Presidente, Ne ha facoltà. Bertolè Via!©, ministro della guerra. Io spero di

potere dimostrare all'onorevole deputato Bertollo che la sua obbiezione non La fondamento. Egli sa che l'obbligo del servizio militare decorre dal ventesimo al quarantesimo anno di età, e che, se-condo l'ordinamento attuale, l'esercito si divide in tre grandi riparti, e cioè: esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale. Ora l'ono-revole Bertollo domanda che cosa è l'esercito permanente, di quante classi si compone?

Bertollo. Quanto tempo dura? Berfo!è-Via!e, ministro della guerra, E la stessa

cosa. Quando sia precisato di quante classi si compone l'esercito si Tiene indubitatamente a conoscere la durata della permanenza nell'esercito di ciascuna classe,

Ebbene, questo egli può saperlo non dal dise-gno di legge che è di là da venire ancora, perchè lì non si tratta che di una' questione di forma, come dirò or ora, ma può saperlo dall'articolo 129 della legge attuale: in esso l'onorevole Bertollo troverà la risposta alla sua obbiezione.

Quell'articolo dice: u I militari di prima ca-tegoria nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea (la quale si compone di do-dici anni di servizio) fanno passaggio alla mi-lizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti ai carabinieri, ecc., ecc.

L a legge adunque dà facoltà al Governo di far durare il servizio nello esercito permanente otto o nove anni, il che vale quanto dire che sono otto o nove le classi che costituiscono l'esercito permanente.

La modificazione pertanto che si propone d'in-trodurre all'articolo 87 ha questo significato: Se-condo la legge un giovane iscritto che avea un fratello di i a categoria ascritto al servizio nel-l'esercito, era di pien diritto assegnato alia terza categoria, sia che questo fratello servisse sotto le armi, o fosse in congedo illimitato come appar-tenente all'esercito permanente, oppure anche fosse ascritto alla milizia mobile, od alla milizia terri-toriale; vale a dire che esso tramandava per quel-l'articolo l'esenzione al fratello inscritto per di-, ciotto anni.

Colla modificazione che si propone, invece q U e . sto inscritto non avrà il diritto all'asse^ Azione alla terza categoria, se non quando il ^¿tello di l a categoria non abbia già fatto pa'^ sap.gj0 D e } j a

milizia mobile, od alia milizia te n . ito riàle vale a dire per gli otto o nove amr\ g o ì t a n t o ¿ h e "n

fratello si trova nell'esercito W m a n e n t e . Io credo che queste sp ^ g a a Ì Q n i s i a n o ftbW

stanza precise per sodisfare l'onorevole deputata Bertollo. Egli però mi permetterà che io risponda ad un'altra sua obbiezione. Egli ha osservato che per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento vi sono due disegni di legge alla pubblica discussione ed un terzo il quale è ancora allo studio di una Commissione, (ed io spero che la relazione sarà presentata oggi o domani), ed ha domandato come mai il ministro non abbia presentato un solo disegno di legge. Io gli dico apertamente che ho presentato di prop osito tre disegni di legge, perchè presentandone uno troppo voluminoso avrebbe potuto dar luogo a discus-sioni che ne incagliassero l'approvazione, invece io amo la divisione del lavoro, ed ho diviso le modificazioni in tre disegni di legge secondo l'af-finità della materia che era intenzione fosse mo-dificata.

Questo primo disegno di legge non mira ad alt ro che a raggiungere lo scopo che la Camera ha ma-nifestato molte volte di voler raggiungere, e che? ha formato oggetto di discussione anche nella, estate scorsa, quando si trattò dell'ordinamento dell'esercito, vale a dire, propone i modi di ov-viare all'inconveniente, che oggi si manifesta, della deficienza di duemila uomini e pik nel con-tingente annuo di leva. Come conseguenza poi della modificazione proposta per sopperire a questa deficienza, si è veduta la necessità di restringere l'applicazione dell'articolo 87; perchè avendo noi portato già il contingente annuo ad 82,000 uo-mini sui 100,000 reclutagli, era necessario au-mentare la forza della 2a categoria, che è la forza di complemento dell'esercito e che occorre chia-mare sotto le armi ad un primo bisogno.

Questi sono gli scopi di questo primo disegno di legge.

In quanto al secondo, esso tratta un'altra ma-teria che è, già sotto il giudizio della Camera, e di cui parleremo più. tardi.

In quanto al terzo, a cui ha accennai^ l'ono-revole Bertollo, esso tratta dell'abolizione della ferma permanente, quella cioè di otto anni, la quale non ha oramai più ragione di essere, perchè non è più' applicabile che a poche categorie di militari; mentre l'onorevole Bertollo deve sapere che la ferma dei sott'ufficiali è già di cinque anni, come lo è pure quella dei carabinieri.

La questione è più di parola che di fatto, per-chè con la parola ferma, italianamente parlando, si intende la durata del servizio sotto le armi; sicché in quel disegno di legge, per ciò che ri-guarda gli -obblighi di servizio, si trattano que-stioni di forma più che di sostanza, meno per

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Atti Parlamentari 1040 - J Camera dèi Deputati LEGISLATUBA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBSATA 3 D E L FEBBRAIO 1 8 8 8

ciò che si riferisce alla abolizione della ferma permanente, sulla quale potrà discutere l'onore-vole Bertollo, quando il disegno di legge verrà innanzi alla Camera,

Ecco perchè io ho creduto conveniente di pre-sentare distintamente questi tre disegni di legge; e dichiaro che me ne sono trovato bene, perchè il Senato (che ha prima esaminato separatamente e discusso questi tre disegni di legge) li ha ap-provati, ed io spero che ugual fortuna incontre-ranno presso la Camera»

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertoiio. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni, e credo bene di dire le ragioni, che mi mossero a promuoverle. Limitando il diritto ai ìnilitari sotto le armi di concedere al fratello il passaggio alla terza categoria, e limitandolo sola-mente all'esercito permanente, è assolutamente necessario di stabilire quanto duri questo diritto. L'onorevole ministro ha detto che dura dagli otto ai nove anni. Ma dura otto o dura nove?

Bertolè-VÉale, ministro della guerra. E una fa-coltà concessa al Governo dall'articolo 129 che non è mutato.

Bertollo, Se devo stare alle parole dell'onorevole ministro dura nove anni, ed io sono perfettamente sodisfatto, perchè così non ci potranno essere più equivoci.

Quanto ad avere egli presentato tre disegni di legge, io riconosco che questo sistema è molto pra-tico, poiché in tal modo la Camera può discutere paratamente un solo argomento diviso in tre di-segni di legge. Ma c' è da fare una osservazione semplicissima : cioè che qualche disposizione di questi progetti si raccorda con altre. E se per una disgraziata combinazione (non succederà, l'ho detto e lo ripeto) si dovesse modificare in qualche parte una delle disposizioni presentate in uno dei disegni di legge, l'altro verrebbe ad esserne vul-nerato.

Bertolè-Viale, ministro della guerra« Mente af-fatto,

Bertollo. Per esempio, nella parte che si riferi-sce all'articolo 87, come nelle modificazioni pro-poste agli articoli 122 e 125, non era stabilito in modo chiaro e preciso se la ferma fosse di otto o di nove anni. L'onorevole ministro ha fatto in pro-posito esplicite dichiarazioni che mi hanno sodi-sfatto dappoiché da esse, in modo preciso, risulta che la durata dell'esercito permanente è di nove anni, e i Consìgli di leva dovranno sapere che per nove anni un militare avrà diritto di far passare in terza categoria il fratello minore.

Bertoiè-Viale, ministra chlia guerra. Chiedo di parlare,

Presidente. Ne ha facoltà. Bertofè-Viale, ministro della guerra* E neces-

sario intenderci bene quanto alla durata dell'ob-bligo di servizio dei nove anni, a cui allude .l'ono-revole Bertollo.

La legge, all'articolo 129 che non è in niente mutato, concede al Governo la facoltà di far pas-sare alla milizia mobile i militari di prima cate-goria nei tre o quattro ultimi anni delle ferme tempora^ 6 0 ' o s s i a n y l l ' 8° o 9° anno del loro ob-bligo di servizio.

Oro io darò una spiVj a z i o n Q s u l ! a ragione per la quale fu così stabilito, p i w t o s t o c h e disporre che quel passaggio avesse luogo precisamente nell'ottavo anno o piuttosto nel nono.

La ragione, fu questa: l'esercito ha subito gli ingrandimenti successivi, e siccome le classi più anziane di leva vincolate ancora al servizio, si formavano annualmente con un contingente di forza minore, così questa forza minore non sarebbe ba-stata, finche non fosse stata completa la rota-zione delle classi di un contingente maggiore, per dare all'esercito la forza effettiva in relazione agli ingrandimenti subiti.

Ecco perchè il legislatore ha voluto lasciare al Governo, la facoltà, eli assegnare all'esercito per-manente otto o nove classi.

Ma è P G r *° che quando, come succede da tre anni a quesw> parte, avremo la rotazione | di classi tutte co a Pu contigente di 82,000 uo-mini, allora si potrà restringere questo numero d'armi.

L'onorevole Bertollo ha accennato come sia ne-cessario che i Consigli di leva .sappiano quanto dura l'obbligo di servizio nell'esercito permanente, ed io posso assicurarlo che i Consigli di leva ne sono largamente informati»

Anzitutto è da sapersi che i passaggi delle eÌ&s^1

dall'esercito permanente alla milizia mobile ed alla milizia territoriale sono ordinati dal Mini-stero della guerra con un atto che s'inserisce nella Gazzetta Ufficiale e nei Giornale Militare ed a cui si dà la massima pubblicità. Secondariamente poi l'onorevole Bertollo non ignora probabilmente che il ministro della guerra pubblica annualmente uno specchio nel quale sono indicate quante e quali sieno le classi che appartengono all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

Questa pubblicazione si fa pure nel Giornale Militare, ma si comunica altresì a tutte le prefet-ture, perchè sia inserita anche nei Bollettini delle

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Aiti Parlamentari gas*

1041 Cambra dèi Deputati

LEGISLATURA SVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

prefetture; per cui i Consìgli di guerra sanno perfettamente se sono otto o nove le classi clie costi-tuiscono l'esercito permanente e quali sono preci-samente quelle classi. D'altronde poi è bene si sappia che il diritto all'esenzione per un fratello al servizio militare dev'essere provato dagli in-scritti con un documento speciale che vien rila-sciato dall'autorità militare ; or siccome questo non sarà rilasciato pei militari che non fanno parte dell'esercito permanente non potranno i Consigli di leva aver dubbi di sorta.

Per essi le classi ascritte all'esercito permanente sono nove, perchè, come ho detto prima, una parte di queste classi non è di quelle per le quali il con-tingente di prima categoria è fissata a 82,000 uomini.

Concludo poi dicendo che la dichiarazione fatta dall'onorevole Bertollo, che cioè la durata di ser-vizio nell'esercito permanente sia di 9 anni, non posso accettarla in modo assoluto perchè la legge all'articolo 129 dà facoltà al Governo di stabilire la durata stessa in otto o nove anni.

E certo che se le classi resteranno per otto anni ascritte all'esercito permanente, secondo il concetto dell'onorevole Bertollo, ne avranno un minor be-neficio le famiglie dei militari di quelle classi; ma non è certamente sotto questo punto di vista che può essere esaminata la facoltà di cui all'arti» colo 129, inspirata ai bisogni della costituzione dell'esercito, ed il Governo non può a meno di avere in questo una piena libertà di azione.

h Ha facoltà di parlare l'onorevole

Pozsoflììi, relatore. L'onorevole ministro della guerra ha precisamente esposto quanto aveva in animo di dire io; quindi rinunziò a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Alieno dal fare qualsiasi opposizione, debbo fare una raccomandazione pratica all'ono-revole ministro : che cioè egli disponga affinchè i comuni, a coloro che domandano il passaggio alla 3a categoria per avere un fratello al militare ser-vizio, rilascino una dichiarazione la quale, oltre-ché affermare il diritto al passaggio richiesto, contemporaneamente dica se il fratello fa parte oppure no dell'esercito permanente. Diversamente i Consigli di leva come saranno informati... (In-terruzioni).

Una voce. C'è la Gazzetta ufficiale. Bertollo. Ma i Consigli di leva non avranno

sempre lì pronta la Gazzetta ufficiale! Io ho voluto fare una semplice raccomanda-

zione. L'onorevole ministro l'accetterà o non l'ac-148

»

cetterà; ma a mio credere, solamente col metodo da me proposto i Consigli di leva potranno prov-vedere all'assegnazione dell' inscritto alla 3a cate» goria con piena cognizione di causa.

Presidente. Se nessuno più domanda di parlare s'intenderà approvata la modificazione all'arti» colo 87.

Ora pongo a partito l'articolo primo nel suo complesso che rileggo:

A r i 1.

u All'articolo 9 del testo Uìiico delle leggi sul ré* clutàmento dell'esercito, approvato con regio de-creto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3a) quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1469 (serie 3aJ, come pure agli articoli 60,61, 66,68,69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispet-tivamente sostituiti i seguenti :

u Art. 9. Il riparto fra i vari circondari del con-tingente di l a categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero totale degli inscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella i a e 2a categoria per ra-gione del numero estratto.

tt Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, asse-gnerà al contingente di l a categoria nell'ordine se-guente :

1 . 1 capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo ca-poverso dell'articolo 29; gl'inscritti che si trovas-sero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di ser-vizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;

2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condan-nati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pei numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero esser© ascritti alla l a categoria;

3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di l a categoria.

u Nell'assegnazione degli inscritti alla l a ca-* tegoria sarà provvisoriamente tenuto per base i{ numero degli iscritti che nella leva precedente costituirono la l a categoria. Nel caso però che il contingente di prima categoria della leva pre-cedente fossa differente da quello della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione mede-sima la cifra che ne risulterà proporzionale.

" Tutti i rimanenti capilista e iscritti non com-

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Atti Parlamentari — 1042 — _ Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

presi nella l a categoria saranno assegnati alla 2a categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

11 Art. 61. Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio mi-litare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruo-lamento sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo ai loro rimando.

" Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla l a categoria computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono iscritti in capo-lista, però, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli iscritti della leva durante la quale furono arruolati.

u Art. 66. Dopo la chiusura della sessione del-l'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella l a ca-tegoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chia-marsi,^ per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

" Art. 68. E in facoltà del Governo di sup-plire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della l a categoria stati riformati sotto le armi e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3a categoria per l'articolo 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei Consigli di leva siano stati trasferiti alla 3a categoria.

u Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di l a categoria saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2a categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

u Art. 69. La facoltà di cui nell'articolo prece-dente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.

u Art. 75. Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ó d'arruolane snto non siansi potute compiere nel termine stabi lito, il prefetto o sotto-prefetto ne riferisce al n iloi-stro della guerra per ottenere una proroga-, perrò in tal caso il contingente di l a categoria -per questi circondari sarà stabilito in base r/, Da-merò degi' inscritti che nella leva precsd ^tite fq> rono arruolati nella l a e 2a categoria.

u Art, 78. Gli inscritti che r i s u l t i ¿ j debole costituzione od affetti da infermi^ presuntela-

\ 11,1 a t *

nabili sono rimandati alla prima ventura leva^ e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono ri-formati.

" Per gli inscritti però affetti da infermità pre-sunte sanabili in breve spazio di tempoy potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

" Art. 87. E parimente esente dal servizio di l a e 2a categoria ed è assegnato alla 3a l'in-scritto che abbia un fratello consanguineo al ser-vizio militare dello Stato ascritto alla l a cate* goria, e purché:

1. Si trovi a far parte dell'esercito perma-nente ;

2. Non risulti servire nella qualità di vo-lontario nel caso previsto dall'articolo 115;

3. Non sia arruolato nel corpo reale equi-paggi per leva straordinaria in tempo di pace.5,

Chi lo approva voglia alzarsi. {E approvato e sono approvati senza discus-

sione gli artìcoli seguenti) 1

Art. 2. u L'articolo 74 del predetto testo unico delle

leggi sul reclutamento dell'esercito e abrogato. n

Art 3.

" Al su ripetuto testo unico sono aggiunti i seguenti due articoli, dei quali il primo prenderà posto dopo l'articolo 29 di e&so testo unico, ed i! secondo prenderà il posto dell'abrogato articolo 74 di sopra indicato.

" Art. 30. La leva si opera in due periodi di tempo.

u Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i Consigli di leva procedono allo esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.

a Nel secondo periodo, la cui durata è fine* all'apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione defini-tiva del contingente di l a categoria.

Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai Consigli di leva, all'uopo convocati in sedute straordinarie, an-dranno in conto della ventura leva.

a Art. 74. Chiusa la sessione dei Consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti ed intervenuto che sia il regio decreto di cui all'articolo 9, i prefetti ed i sotto-prefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di •j.a categoria, a senso del successivo articolo 10, A « i-ocederanno d'accordo coi comandanti dei

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Atti Parlamentari ^ — 1043 —• Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI — _2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

distretti militari alla sistemazione del contingente stesso „.

Art. 4. a La presente legge entrerà in vigore dal giorno

successivo a quello in cui sarà dichiarato il di-scarico finale della leva sulla classe dei nati nel 1867. „

Presentazione di relazioni .

P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Levi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Levi Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge; Modifica-zioni agii articoli 121 a 125, 137,138, 139 e 146 del testo unico della legge sul reclutamento del pregio esercito.

Presidente. Do atto all'onorevole Levi della presentazione di questa relazione che sarà stam-pata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito Fonorevole Valle a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Valle. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intornio al disegno di legge: Approva-zione di contratti pel riscatto della tonnara di Santo Stefano.

Presidente. Do atto all'onorevole Valle della presentazione di questa relazione che sarà stam-pata & distribuita agli onorevoli deputati.

Discussione de! disegno di legge che modifica gli articoli 8 2 , 8 0 , 9 3 , 9 0 , J58, 159 e 11)0 di quella pel reclutamento dell'esercito,

Presidente. Prima di passare alla votazione a scrutinio secreto del disegno di legge teste di-scusso, parmi opportuno discutere anche l'altro disegno di legge chs è pure relativo al reclu-tamento dell'esercito.

Voci. Sì! sì ! Presidente. Si dia lettura del disegno di legge. Fortunato, segretario, Ugge: (Vedi Stampato,

n. 108-A). Presidente. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla di-scussione degli articoli ; e come si è fatto per il precedente disegno di legge, le modificazioni in-trodotte ai diversi articoli della legge organica,

intenderanno approvate con la semplice lettura, se nessuno chiederà di parlare e se nessuno pro-porrà emendamenti. Poi, si voteranno gli articoli nel loro complesso.

« Art. 1. Agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto del 17 agosto 1862, n. 956 (serie 3a) sono sostituiti i seguenti :

u Art. 82. — Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presen-tarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

u Quando non siano dichiarati idonei sono ri-mandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuova-mente chiedere la visita all' estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio rispettivo^ a meno che non siano affetti da taluna delle deformità di cui all'articolo 48; nel qua! caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potrà pro-nunziarne la riforma con le norme stabilite dai regolamento.

u Art. 86. — Va esente dal servìzio di 1* e di 2a categoria ed è assegnato alla 3a l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni :

1. Unico figlio di padre vivente ; 2. Figlio primogenito di padre che non abbia

altro figlio maggiore di 12 anni ; 3. Figlio primogenito di padre entrato nel

70° anno di età ; 4. Figlio unico di madre tuttora vedova \ K 5. Figlio primogenito di madre tuttora ve-

dova; " 6. Nipote unico di avolo che non abbia figli

maschi; w 7. Nipote primogenito di avolo entrato nel

70° anno di età e che non abbia figli maschi ; u 8. Nipote unico di avola tuttora vedova e

che non abbia figli maschi; u 9. Nipote primogenito di avola tuttora ve-

dova e che non abbia figli maschi; u 10.Primogenito di orfani di padre e madre; " 11. Fratello unico di sorelle nubili orfano

di padre e madre; "12. Maggior nato di orfani di padre e ma-

dre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93.

"13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero pre-cedente ;

" 14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fra-tello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo,

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Atti Parlamentari — 1044 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

u Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

K I diritti all'assegnazione alla 3a categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi ar-ticoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva, alla quale gl'inscritti prendono parte.

" I suaccennati diritti che non siano stati espo-sti dagli inscritti nel giorno del loro arruola-mento, potranno tuttavia essere validamente in-vocati e comprovati avanti al Consiglio di leva fino alla chiusura della sessione, della leva alla quale essi concorrono. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo. BertoHo. Io pregherei la Camera di seguirmi

un momento nel mio ragionamento ; si tratta di cosa molto importante; si tratta di un diritto che, con la nuova disposizione di legge, verrebbe ad essere assai menomato.

Con la vecchia legge il diritto di passaggio alla terM categoria, in forza dell'articolo 86, compe-teva all' iscrìtto fino ai giorno stabilito pel suo ar-ruolamento. La nuova legge invece stabilisce: " ì diritti all'assegnazione alla terza categoria stabiliti dal presente articolo e dai successivi ar-ticoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal ministro delia guerra per l'apertura della sessione della leva, alla quale gli iscritti prendono parte. „

Ora l'apertura della leva, leggiamo in un do-cumento distribuito ai deputati, che sarà in marzo ; la visita, cioè l'arruolamento, avverrà in agosto e settembre. Dunque abbiamo quattro o cinque mesi di decorrenza fra l'apertura della sessione ed il giorno che verrà fissato per l'arruolamento.

E un iscritto, che, nel frattempo acquisisse il diritto alia terga categoria, non lo potrà far va-lere che quando si troverà sotto le armi.

Nella relazione che precede il disegno di legge iÌ ininistro dice:

u Segue da ciò che, nello stabilire sul diritto di esenzione dal servizio di prima e di seconda ca-tegoria degli iscritti di leva, non havvi una base certa ed eguale per tutti, ciò che a taluni può essere di danno irreparabile. „

Vediamo da ciò che lo spirito della legge è benigno ; si vuole agevolare, non restringere 5 ma

mentre si pretende di agevolare, si danneggia; perchè se da una parte la legge può agevolare il diritto degli inscritti al titolo 2, cioè del figlio primogenito che ha un fratello minore di 12 anni, dall'altra parte abbiamo tutti gli altri che possono acquistare i diritti che voi concedete con l'arti-colo 96.

C'è di più; noi abbiamo le sentenze d'assenza. Ora, in forza della legge, le sentenze d'assenza, per poter dare il diritto alla terza categoria, de-vono essere pronunziate il giorno prima che .si concede il diritto ; ma così voi pregiudicate 13 per avvantaggiare uno, perchè i titoli sono 14 e poi pregiudicate il diritto per effetto delle sen-tenze d'assenza.

A me pare dunque che ci sia da riflettere molto prima di votare questa disposizione e oc-corra vedere se non sia il caso di tornare al vecchio sistema. Cosa presentava di cattivo il vecchio sistema? Mi si obietta che gì'iscritti sono chiamati alla visita ed all'arruolamento, in ogni mandamento, non nei giorni medesimi, e che, forse a causa della quantità degli inscritti, possono essere diversi i giorni anche In uno stesso mandamento e eli© per conseguenza non può stabilirsi una data

Ma io rispondo, non avete il giorno dell'arruo-lamento come data fissa?

Nella relazione che precede il disegno di legge?

si parla anche di economizzare la spesa; ma quando voi mi fate marciare degli individui che hanno diritto al passaggio nella terza categoria e che hanno acquistato questo diritto fin dal giorno del loro arruolamento, mi cagionate una spesa 0 me la togliete?

E la responsabilità morale di fax* marciare un individuo che non ne ha l'obbligo, ìa calcolate poco? Perchè bisogna notare che, nell'articolo 96, si dice che solo in tempo di pace, ha questo di-ritto. E poi notate la frase; i suaccennati diritti potranno essere invocati invece di dovranno. Sarà dunque sempre in facoltà della burocrazia df far© quello che vorrà; agirà legalmente, non ne dubito, ma intanto quest'individuo sarà offeso nei suo diritto, essendo obbligato a marciare.

Ma non basta, voi proseguite a dire : col vecchio sistema non avevamo gli 82,000 uomini; colla nuova disposizione invece, fattele visite, e stabiliti gli idonei e quelli di prima categoria, il contingente è completo» Ma ciò a me non pare esatto, e vi domando se fra coloro che sono dichiarati idonei vi sono di quelli che hanno diritto alla terza, non sarete poi obbligati a ricompletare il conti a-

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Atti Parlamentari — 1045 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

gente ? È chiaro dunque che la vostra teoria è di-fettosa.

Per tutte queste ragioni, siccome l'esercito non ci perderà nulla, l'erario risparmierà nella spesa, e si rispetterà negl'individui un diritto che real-mente hanno, pare a me che sia giusto di ritornare alla antica disposizione, e che si stabilisca che il diritto deve essere perfetto e acquisito il giorno stabilito per l'arruolamento.

Prego dunque la Commissione e l'onorevole mi-nistro di accettare la mia proposta, perchè essa è inspirata da un vero principio di giustizia ; altri-menti mi spiace il dirlo, sarei proprio costretto di provocare in proposito il voto della Camera.

P res iden te . Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

Mocenni, relatore. In verità io debbo dichiarare all'onorevole Bertollo che aveva fondata speranza che nessuna voce si sarebbe pronunziala oggi nella Camera, contro una qualunque disposizione di questo progetto di legge, essendoché, nel profondo della coscienza mia, io sia convinto che tutte le disposizioni di questa legge non siano altro che una maggiore espressione di benevolenza, verso gli isoritti e 1© loro famiglie.

Ed io 3on persuaso che l'onorevole Bertollo, in-vocando dal ministro e dalla Commissione quello che egli reputa giusto, sì appoggia ad argomenti ftón perfettamente validi.

Ma io ho una convinzione ancora maggiore, quella di riuscire con somma facilità a persuadere l'onorevole Bertollo che noi non abbiamo torto se ci troviamo nella dolorosa circostanza di opporci alla sua domanda.

L'onorevole Bertollo ha cominciato il 'suo di-scorso dichiarando di credere che il nuovo dise» gno di legge peggiora o menoma i diritti s»^ dalle leggi preesistenti, Questo n o a C Y e à o ^ m

perchè, mi si dirà, l'onorevole Bertollo può pensar questo? Forse perchè egli, leggendo il terzo alinea del n. 14 dell'articolo 86, che è quello che ora ci occupa, ha dimenticato o gli è sfuggito...

Bertollo. No! i locenni , relatore... quanto è dichiarato all'ali-

nea 6° del successivo articolo 96. Ora se l'onorevole Bertollo combina il disposto

delFun articolo col disposto dell'altro, vedrà che il suo desiderio è assolutamente sodisfatto e che il pericolo da lui temuto non si verificherà mai. L'onorevole Bertollo alle mie ragioni, che a me sembrano convincenti, oppone solo delie nega-zioni col capo.

Ma io mi permetto, per persuaderlo, di portar-gli un esempio pratico, dopo di che mi manche*

rebbe un qualunque altro argomento persuasivo; confido, però, che l'esempio potrà convincerlo al punto che egli stesso sarà costretto a riconoscerlo»

Ammettiamo la ipotesi, che il giorno primo di marzo sia il giorno stabilito dal Ministero della guerra per lo scopo di cui al n. 14 dell'articolo 86 dove dice "per Vapertura della sessione della leva alla quale gli iscritti prendano parte „ e poi sup-poniamo diversi casi. Supponiamo anzitutto il caso di qualche iscritto che abbia un diritto esi-stente in quel giorno. Quest'iscritto si presenta alla visita il .15 aprile e fa valere il suo diritto preesistente. È naturale che per questo l'onorevole Bertollo non avrà nulla da contraddire.

Prendiamo un secondo caso: il diritto si ve-rifica solo al primo aprile, vale a dire un mese dopo il giorno dichiarato dal ministro della guerra; l'iscritto è chiamato alla visita il 15 aprile, ed evi-dentemente non ha diritto alla esenzione davanti al Consiglio di leva, ne il Consiglio di leva ha la facoltà di accordarglielo, ma deve concederlo il ministro della guerra per effetto di quell'alinea dell'articolo 96 che ho citato e per conseguenza l'iscritto perde assolutamente nulla.

La conclusione quindi è questa che fino al 15 marzo si provvede con una operazione di leva dal Consìglio di leva, e dopo il 15 marzo con un prov» vedimento di amministrazione militare, e l'ammi«-nistrazione militare, attenendosi a questa giuri-sprudenza, non lede ì diritti di nessuno ; da ora in avanti si potranno far valere ftei diritti che non si potevano ugualmente f a r valere COIIQ leggi antiche,

Presidente. Ha< f > c o l t à d i p a r l a r e l'onorevole Bertollo,

Criollo. Io debbo replicare all'onorevole rela-tore che il paragrafo che succede è così com-pilato :

I suaccennati diritti che non erano stati espo-sti nel giorno dell'arruolamento potranno essere invocati dinanzi al Consiglio di leva, „

üoeesini, relatore. Siamo d'accordo. Bertollo. Sta bene; ora vengo alla seconda sua

ipotesi : un iscritto di leva che acquista un di-ritto nell'intervallo fra l'apertura della sessione della leva, ed il giorno dell'arruolamento, siccome non è soldato che il giorno in cui è arruolato, dovrebbe poter godere del diritto acquistato da-vanti al Consiglio di leva ; invece, per effetto di questa disposizione, l'inscritto si considera sol-dato, per effetto del diritto acquistato alla terza categoria, fino dal giorno dell'apertura della ses-sione di leva e si dice, se acquisisse un diritto, in-vochi le disposizioni dell'articolo 96.

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Atti Parlamentari — 1046 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOSTATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

L'onorevole relatore invoca e cita il 6° capo-verso dell'articolo 96 che dice : l'inscritto che ha acquisito un diritto alla terza categoria nell'in-tervallo fra l'apertura della sessione e la sua vi-sita al Consiglio di leva si rivolga al Ministero della guerra. Ma il Ministero della guerra non potrà assegnare alla terza categoria se non un individuo che stia sotto le armi, e sia caporale, sott'ufficiale o soldato, e non potrà farlo prima che ¡.sia effettivamente sotto le armi, perchè altrimenti farebbe cosa non giusta, non legale.

Ed è, sotto questo punto di vista, che io so-stengo tfhe voi obbligherete ad andare sotto le armi degli individui i quali hanno diritto alla terza categoria.

Con ciò credo di aver risposto all'onorevole re-latore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-nia tro della guerra.

È>ertolè-Vi"ale, ministro della guerra. Io debbo associarmi a ciò che ha detto, a nome della Com-missione, l'onorevole relatore.

Veramente io mi sarei aspettato qualunque obbiezione a questo disegno di legge fuorché quella per altro che ha fatto l'onorevole Bertoìlo.

Se vi è un diritto che debba essere esecutorio sC»vtto la forma più recisa e più equa per tutti, è quello precisamente dell'esenzione ossia dell'asse-gnazione alla terza categoria. Ora, secondo la legge vigente, ciò no£ è 5 e l'onorevole Bertoìlo non lo po trà negare perete egli è troppo pratico di cose di leva.

In oggi questi diritti ai esenzione ó ài assegna-zione alla terza categoria debbono essere fatti va-lere al Consiglio di leva nel giorno stabilito per l'arruolamento degl'iscritti di ciascun manda-mento. E siccome davanti al Consiglio di leva le operazioni si susseguono per un dato periodo di tempo ; ^ s avviene che taluno degli iscritti anche di uno stesso mandamento (perchè ci sono man-damenti che richiedono parecchi giorni di opera-aloni di leva) può esser favorito dalla legge, men-tre un altro può essere danneggiato.

La cosa è evidente, e ¿¿fatti al Ministero della guerra molti Consigli di leva hanno chiesto ed hanno insistito per questa modificazione ; la quale, io ne sono sicuro, per la sua equità e giustizia, ri-scuoterà il plauso universale.

In sostanza si propone di prescrivere che l'azione di questo diritto si esplichi e si eserciti nello stesso giorno per tutti ugualmente. Così si applicherà senza dubbio il principio di giustizia e di equità ; su di che mi pare phe non si pos-sano obbiezioni,

1 Ma l'onorevole Bertoìlo avverte che potrebbe derivarne danno a taluno degli inscritti; e se questo fosse, se veramente un danno potesse esservi, allora potrebbe avere un certo fondamento l'ob-biezione dell'onorevole Bertoìlo; ma io credo che basterà dimostrare che il danno non c'è, perchè cada naturalmente la sua obbiezione.

Basta leggere l'articolo 96, contenuto in que-sto stesso disegno di legge, e precisamente il capoverso che si esprime così : " Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza de-terminante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, ecc. „ e che è quella precisamente indicata, per com-prendere che quegli iscritti, il cui diritto si veri-ficasse dopo il giorno che sarà stabilito dal Mini* stero, potranno tuttavia farlo valere, sebbene in altra sede, cioè non dinanzi il Consiglio di leva, ma dinanzi al Ministero della guerra ; e ciò anche nel caso che il diritto si verifichi dopo l'arruola-mento: se questo fu ritardato per causa non im-putabile all'iscritto, come nello stesso alinea già da me letto è indicato.

Veniamo ai casi pratici che sono i più semplici e più esplicativi.

Supponiamo che il giorno stabilito dal Mini-stero sia il primo marzo.

Primo caso : Tizio è chiamato all'arruolamento il 15 aprile, e se il diritto esisteva già al 1° marzo, il Consiglio di leva è competente a pronunciare l'esenzione.

Veniamo ad altro caso: Tizio è chiamato al-l'arruolamento il 15 aprile. Il diritto non esisteva al 1° marzo, ma si verificò al 1° aprile. Il Con-siglio di leva non è competente a decidere, ma l'iscritto può subito invocare davanti al Mini-stero, il passaggio alla 3 a categoria per l'arti-colo 96 della legge sensa alcuna spesa per parte sua.

Andiamo ad un altro caso : Tizio chiamato al-l'arruolamento il 15 aprile. Il diritto si è veri-ficato il 5 maggio e l'inscritto, rimandato alla seduta suppletiva per malattia, si presenta poi il 15 maggio. Il Consiglio di leva non è competente, ma l'inscritto può invocare l'articolo 96; come un secondo caso.

Finalmente facciamo un ultimo caso: Tizio è chiamato all'arruolamento il 15 aprile; il diritto si verifica il 1° giugno. L'inscritto invoca l'arti-colo 96 e può dal Ministero, non più dal Consiglio di leva, ottenere il passaggio in o a categoria.

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Atti Parlamentati ^ — 1047 — Camera dei D&putati

LEGISLATURA XVI — SESSIONE •— DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

E questo passaggio ben intèso può essere chiesto dall'inscritto ed accordato dal Ministero prima ancora che la classe sia chiamata alle armi.

Come vede dunque, la Camera, non c'è nes-sun danno; c'è l'utile indiscutibile di prescrivere che tutti i diritti siano acquisiti e perfetti in uno stesso giorno determinato»

E questo parmi si possa sostenere tanto più che l'amministrazione ha l'esempio di danni gravi, che sono succeduti in questi ultimi 5 anni, da che il colera infierisce in Italia.

Vede dunque la Camera che questo differi-mento è utile per tutti, anche, per esempio, per coloro, che abbiano il secondogenito, il quale non abbia oltrepassato il dodicesimo anno di età.

Credo con ciò di aver dimostrato che non v'è che un vantaggio indiscutibile da una parte, e Tina, questione di forma dall'altra,

Non v'è violazione di diritto: soltanto in ta-luni casi il diritto viene riconosciuto dal Mini-stero e non dal Consiglio di leva.

Date queste spiegazioni, che mi sembrano ab-bastanza chiare e delle quali la Commissione si è resa perfettamente conto, pregherei l'onorevole Bertollo di non voler insistere nella sua proposta; © posso assicurarlo che essa non arrecherebbe al-cun vantaggio, giacche questo è invece consacrato dalla proposta ministeriale che prego la Camera di volere accettare, appoggiata com'è dalla Com-missione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertoifo. Mi duole davvero di non poter con-sentire nella proposta del Ministero. Io mantengo la mia proposta, e mi permetto di spiegare alla Camera una cosa che conoscerà o non conoscerà. Temporaneamente possono essere assegnati alla 3a categoria degli iscritti che hanno iì padre o dei fratelli assenti, per i quali si ottenga una sentenza di assenza. Ora la legge vuole che la sentenza di assenza sia già pronunciata il giorno in cui si acquisisce il diritto alla 3a categoria. Mi permettano la parola, se noi antidatiamo la data di questo diritto, quando è che si dovranno cominciare tutte le informative, per le quali ci vogliono molte volte più di 6 mesi? Ecco già un primo danno.

Debbo poi fare un'altra considerazione. Dice il ministro che gl'inscritti non perdono il diritto anche quando l'acquisiscano dopo l'apertura della sessione, perchè hanno diritto eli rivolgersi al Ministero della guerra. Io non sona uomo di legge, ma mi si consenta di domand are • è egli

giusto di privare l'inscritto di leva del suo giu-dice naturate? Ed il giudice naturale dell'in-scritto è il Consiglio di leva. A me pare quindi molto più ragionato, molto più equo e giusto che l'inscritto dipenda dal Consiglio di leva e che possa far valere avanti allo stesso i diritti che ha acquisiti fino al giorno della sua visita.

Ed è per questo che io (mi perdonino, è una convinzione mia, sarò in errore, ma credo di com-piere un dovere) sono obbligato a presentare il seguente emendamento:

Dopo le parole: a e perfetti nel giorno „, to-gliendo tutto cièche, segue, propongo che si dica: " nel giorno stabilito per il suo arruolamento. „ Tenete conto che io dico " stabilito „ ora come dice la legge ; perchè quelli che sono stati con-siglieri di leva e che hanno avuto occhi per ve-dere e orecchie per udire sanno che cosa vuol dire stabilito. Stabilito vuol dire quel tal giorno che risulta dal manifesto; e nessuno individuo potrà acquisire un diritto al di là di questo giorno.

Dunque io credo che vi sia benefizio per lo erario perchè non dovrà sopportare le spese di arruolamento e d'invio sotto le armi di inscritti che hanno diritto alla 3a categoria; che ci sia maggiore regolarità per stabilire il contingente perchè quando non avrete fra gl'idonei di prima categoria individui che hanno diritto alla terza categoria non avrete un contingente sbagliato e non avrete la responsabilità in tempo di guerra di far marciare un individuo che non è obbligata a marciare.

Presidente. Dunque l'onorevole Bertollo pro-pone che, al numero 14 penultimo capoverso, dopo le parole: devono essere acquisiti e perfetti nel giorno si aggiunga : stabilito pel suo arruolamento, e che si sopprimano le rimanenti parole : che sarà stato fissato, ecc.

La Commissione accetta questo emendamento? Mocenni, relatore. Chiedo di parlare, Presidente. Ne ha facoltà. Mocenni, relatore. L'onorevole Bertollo ricono-

scerà con me, che qualora la Camera accettasse l'emendamento che egli propone, verrebbe a di-struggere ' il nuovo articolo e ritornerebbe all'ar-ticolo vecchio.

Bertollo. Ma no! C'è tutto il rimanente. Mocenni, relatore. Scusi, mi permetta che glie

lo legga e se ne persuaderà: L'articolo antico dice: " Va esente dal servizio

di l a e di ,2a categoria, ed è assegnato alla 3a, l'inscritto chf> nel giorno del suo arruolamento si

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À Hi Parlamentari _ 1048 Oamém dèi Daputatì

LEGISLATURA. XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBXATA B E L 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

trova in. una delle seguenti condizioni: „ E se-guono tutte le condizioni.

Dunque Ella ritorna intieramente all' articolo vecchio ; ma in questo caso si albina il coraggio di dire che vogliamo continuare nelle ingiustizie ©he per un errore si commettevano prima, e che rinzmziamo a fare un beneficio di equità agli in-scritti.

Quindi la Commissione, persuasa anche che non si può avere errato in quasi sette lustri, dac-ché si applica il principio della legge 1854 e delle successive da tante persone che se ne intendono, e che la Commissione stessa non può avere com-messo una ingiustizia così grave, come quella che dipinge l'onorevole Bertollo (ed io stesso, il più modesto fra tutti, non credo di aver potuto in-correre in questo errore) ; io preghiera alia Ca-mera perchè l'emendamento dell'onorevole Ber-tollo sia respinto, come contrario al bene degli inscritti.

Bertolio. La proposta che io faccio non porta la conseguenza di conservare il vecchio articolo, il quale viene modificato con le disposizioni che se-guono, e prego l'onorevole relatore di continuare a leggere le disposizioni del vecchio articolo, le quali qui scompariscono e rivivono nell'articolo 96.

Bertele-Viale, ministro della guerra„ Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà. Ber!ofè~¥taie ministro della guerra. Dichiaro

che non potrei accettare l'emendamento dell'ono-revole Bertollo, anche perchè, come avvertì l'ono-revole relatore, sono molti Consigli di leva che in nome della equità e della giustizia, invocano questa modificazione ; e credo invece che la Ca-mera possa accogliere la proposta del Ministero e della Commissione.

Presidente. Verremo ai voti. Prego la Camera di avvertire che, insistendo l'onorevole Bertollo nel suo emendamento, l'articolo 86, numero 14, rimarebbe così formulato :

u I diritti all'assegnazione alla 3a categoria, sta-biliti dal presente articolo e dai successivi arti-coli 87 e 88 devono essere acquisiti e perfetti nel giorno stabilito per il suo arruolamento. „

Pongo a partito questo emendamento dell'ono-revole Bertollo.

Chi l'approva s'alzi. (Non è approvato).

Non essendo approvato l'emendamento, l'arti-colo 86, rimane approvato cosi come fu proposto.

u Art. 03. Nello stabilire il diritto dì un in-scritto all'assegnazione alla 3a categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia :

1. I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2. Quelli che, per mostruosa struttura o per fisici difetti, non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che lì rendano assolutamente inabili a la-voro proficuo ;

4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5. Quelli che, condannati a pene criminali sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta. „

u Art. 96. Il sott'ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal ser-vizio di l a e di 2a categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3a categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento, per modifi-cazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a tro-varsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3a categoria.

a 11 diritto al passaggio alla 3a categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10, e 12 dell'articolo 86, non spetta al • militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

u E modificazione nel senso del presente arti-colo la morto di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da con-siderarsi come non esistente per applicazione del-l'articolo 93 della legge stessa.

u Sono però considerati anche quale modifica-zione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del mili-tare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali. .

a II passaggio alla 3a categoria ottenuto dal mi-litare equivale ad assegnazione alia categoria stessa ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dal-l'articolo 89 ogni qua! volta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui è stato ac-cordato tale passaggio.

" Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si veri-ficasse tra il giorno fissato per l'apertura della ses-

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Atti Parlamentari — 1049 - Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

sione della leva alla quale il militare concorre e ! quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

" Il passaggio alla 3 a categoria deve essere do-mandato dal militare interessato e richiesto inol-tre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

" Grli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in al-cuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Ricotti. Chiedo di parlare. Presidente. L'onorevole Ricotti ha facoltà di

parlare. Ricotti. Io domanderei uno schiarimento. Nel secondo capoverso di quest'articolo si dice: " Il diritto al passaggio alla terza categoria,

per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'articolo 86, non spetta al militare qua-lora abbia un fratello maggiorenne. „ Forse si vorrà dire un fratello maggiorenne non ascritto alla prima categoria.

Perchè, supponiamo il caso di una vedova che abbia tre maschi; e che il primo sia assegnato alla 3 a categoria, il secondo ed il terzo siano in prima categoria; muore il primo, il secondo di-venta primogenito, ma avendo un fratello mag-giorenne, non avrebbe diritto al passaggio in 3 a ca-togoria, mentre mi pare evidente che questo di-ritto gli dovrebbe esser conservato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-latore.

Mocenni, relatore. Lo spirito dell'articolo è que-sto; di non concedere di rientrare in famiglia, come sostegno di famiglia, a chi avesse già nella medesima uno che ne sia divenuto il sostegno esso stesso perchè divenuto maggiorenne.

Noi ci riferiamo sempre al militare che abbia altro fratello maggiore in seno della famiglia, e quindi, se non mi inganno, siamo d'accordo col-'onorevole Ricotti.

Presidente. Ella, onorevole Ricotti, non fa al-cuna proposta ?

Ricotti. Io avevo osservato che, secondo la let-tera deila legge succede questo : una vedova (per riprendere l'esempio prima citato) ha tre maschi uno ha 25 anni, e fu ascritto alla 3 a categoria; 'altro ha 24 anni, ed è ascritto alla l a categoria;

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il terzo ha 22 anni ed è anch'esso ascritto alla l a categoria.

Muore il primogenito : i due superstiti devono rimanere entrambi sotto le armi?

Secondo la lettera della legge pare di sì. Per ciò osservavo che bisognava dire " un fratello maggiorenne non ascritto alla prima categoria. „

Del resto poiché, in questa interpretazione con-sente anche la Commissione, non ho nulla da os-servare, e non faccio alcuna proposta.

Presidente, Non essendovi proposte, e nessun altro chiedendo di parlare rimane approvato l'ar-ticolo 96 così modificato.

" Art. 158. - - I renitenti che si prese nano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva del circondario, a cui per ra-gione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio mi-litare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spet-tata al tempo della leva, e, se alla l a categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giu-dizio a cui verranno sottoposti pel roato di reni-tenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3 a

categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo articolo 160.

" Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

" I Consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati. „

u Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni ; quelli che si presen-tano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, in-corrono nella pena del carcere da due a sei mesi ; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

" I renitenti arrestati, giudicati inabili al ser-vizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sano puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontanea-mente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono por-tate al doppio in tempo di guerra.

" La pena a cui saranno condannati i renitenti

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Atti Parlamentari — 1050 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1 8 8 8

ascritti alla l a categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato. „

" Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scon-tarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla terza categoria, possono ot-tenere di essere assegnati a tale categoria purché però non vi si opponga il fatto di altre assegna-zioni alla categoria stessa godute da fratelli du-rante la loro renitenza.

" I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla terza categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare 1' ono-revole Bertollo. (Oh/ oh!).

Bertollo. Signori, è per sgravio di coscienza e non per altro che parlo perchè capisco anch'io che il mio è fiato perduto, ma non importa, io debbo fare il mio dovere.

Io prego la Commissione ed il ministro di leggere attentamente quest'articolo e di calcolarne la por-tata. In esso vi sono due condizioni distinte: il renitente assolto e quello che ha scontato la sua pena non godono che del diritto che avevano al-l'epoca della loro leva; il renitente condannato gode del diritto che aveva all' epoca della sua leva, se lo mantiene, oppure gode di un nuovo diritto acquisito nel frattempo.

Esaminiamo questo fatto. Un individuo reni-tente di leva può essere divenuto tale senza sua colpa; è assoluto e non può godere del diritto che acquista nel frattempo ; il renitente condannato, colui che è in colpa acquista quel diritto, se ne vale e passa in terza categoria. E giustizia que-sta? 0 io non so leggere, o l'articolo si esprime chiaramente nel modo come l'ho interpretato.

Ma io amo di mettere la questione su di un terreno pratico. Un Consiglio di leva è chiamato a visitare un renitente: questo renitente è ricono-sciuto idoneo. A termini dell'articolo 158 deve es-sere mandato sotto le armi, a meno che non provi che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio, ha diritto alla terza categoria.

Ora domando io, che cosa farà il Consiglio di leva davanti al fatto, di un individuo che aveva diritto alla terza al tempo della leva, e non lo conserva più? Dirà, può essere condannato, vada sotto le armi. E che farà il Consiglio di leva trat-tandosi di un renitente che acquista il diritto col

nuovo articolo ? Dirà, può essere assoluto e non condannato, vada sotto le armi.

Ma, signori, siamo giusti. Un Consiglio di leva dovrà procedere a questa maniera? È un tribu-nale che condannerà sempre. Come potrà rego-larsi nel fatto concreto? E impossibile che possa mai assegnare alcuno alla terza categoria,

Dunque, io dico, se vogliamo largheggiare^ concediamo agli assolti e a quelli che hanno scon-tato la pena gli stessi diritti che accordate a coloro che sono condannati. Dovremo avere que-sto nuovo genere di giustizia, che un uomo in-nocente dovrà godere meno di colui che è col-pevole ?

Egli è perciò che io dico : aggiungete al primo capoverso le parole del secondo. Se volete ve-ramente fare una cosa giusta, dovete farlo.

Ma non intendo fare proposte alla Camera. La lezione mi ha servito. (Si ride). Però se si deve fare giustizia, facciamola e facciamola bene.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SVSocenni, relatore. E vero che l'onorevole Ber-tollo non fa proposte alia Camera; ma ciò che egli espone potrebbe far credere realmente che non solo l'Amministrazione della guerra, ma anche la Commissione stessa fosse caduta in una grave leggerezza ed anche in un' ingiustizia, e sarebbe così, se si volesse dare all'articolo 160 la inter-pretazione che vuol dargli l'onorevole Bertollo. Egli diceva che dal suo ragionamento non si scappa. Me lo permetta, ed io gii farò vedere che si scappa non solo di trotto, ma anche di galoppo. Ed egli stesso se ne persuaderà quando io gli dica la ragione per cui noi reputiamo superfluo ed ozioso un secondo e nuovo beneficio al renitente assoluto che avesse perduto il diritto che aveva al giorno stabilito per la leva.

Abbiamo questa opinione perchè di nuovo titolo non c'è di bisogno, rimanendo sempre il renitente assoluto ricostituito in ogni caso nel suo primi-tivo diritto.

Perchè volete andare a cercare nuovi titoli per ottenere una data cosa, quando l'individuo che deve ottenerla ne ha già il suo pieno diritto? Si aggiun-gerebbe, ciò è evidente, qualche altro diritto che rimarrebbe superfluo.

Questa è la vera interpretazione ed è quella della Commissione; e posso di più assicurare che è anche la interpretazione che viene data dalla amministrazione ; è la giurisprudenza del Mini-stero della guerra, qualunque sia stato il mini-stro che ha presieduto a quell'amministrazione. E poiché l'onorevole Bertollo dice : " veniamo ad

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Atti Parlamentari — 1051 — Camar a dai Deputati LEGISLATUBA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TO&NATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

un esempio, ad un caso pratico „ mi permetta che ne faccia uno anch'io a lui, il quale spero che lo persuaderà facilmente, Supponiamo di es-sere due renitenti (è una cattiva supposizione per me, ma è necessaria). . .

Voce. Ma torneresti a 20 anni 1 Mocenni, relatore. . . . Tornerei a 20 anni, mi si dice, ed a 20 anni tornerei volentieri davvero.. . Dunque supponiamo di esser due renitenti e di trovarci ambedue in uno dei casi di famiglia con-templati dall'articolo 86. . . nella prima condizione, per esempio*, ma sarebbe lo stesso se fosse la se-conda o la terza, perchè il principio di quell'arti-colo non cambia. Siamo dunque, per supposizione sempre, figli unici di padre vivente ed ambedue renitenti di cui uno assoluto, per metter bene le cose, e l'altro condannato. Il renitente assoluto ha diritto all'assegnazione alla terza categoria anche se nel frattempo fra la leva e la sua presenta-zione gli è morto il padre, non solo, ma anche se gli è morta la madre e se è rimasto so?o, per il fatto che è ricostituito sempre nel diritto che aveva, senza bisogno di altri diritti. Ma invece il renitente condannato, oltre ad avere avuto un di-ritto al momento della leva, se questo diritto avesse perduto al giorno della condanna, deve provare di averne acquistato e di possederne tuttora uno nuovo. Cosicché per il condannato, nel caso sup-posto, occorre che il padre sia vivo, o viva la ma-dre e vedova; e se è rimasto solo deve andare, a differenza del renitente assoluto sotto le armi.

Con questo esempio pratico io spero che l'ono-reeole Bertollo sarà convinto della bontà dell'ar-ticolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole Bertollo.

Bertollo- Io prendo l'esempio pratico del rela-tore, e lo continuo. Vi è un individuo renitente che, all'epoca della leva era un primogenito unico di padre, ebbene se questo renitente è assolto non conserva che quel diritto e non può invocare a suo vantaggio un diritto che avesse acquistato un anno o due dopo, voi lo dite con quest'articolo, mentre lo concedete a quello che è reo.

Ecco il fondo della questione ed è per questo che io dico: fateli bene gli articoli, fate giustizia giusta. (Oh! oh!)

Leggete quest'articolo, cosa dice: u I renitenti assolti, e quelli che scontano la pena a cui fu-rono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione della terza categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria purché, ecc. „

Dunque non hanno che quello solo, quell'unico

diritto. Cosa concedete ai renitenti condannati? Concedete di far valere il titolo che avevano acqui-stato nel tempo che decorre fra la loro leva e il giorno che vengono arruolati ; ma qui è questione di leggere; e non c'è bisogno di logica, il fatto è evidente, e invoco l'equità della Commissione e dell'onorevole ministro perchè concedano a quelli che non sono rei gli stessi diritti che concedono ai condannati.

Io non voglio affatto proteggere i renitenti, ma dico usate parità di trattamento, e questo mi pare logico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. L ' o n o r e -vole Bertollo ha un modo speciale d'interpretare l'articolo, di cui sarà senza dubbio convinto; ma non può pretendere che sia accettato nè dalla Commissione che ha esaminata la legge, nè dal-l'Amministrazione che ha proposto l'articolo.

Se fosse esatto quello che dice, egli avrebbe ragione; ma ciò non è. L'esempio che ha citato l'onorevole relatore basta a dimostrarlo. In so-stanza il relatore ha fatto questo caso.

Prendiamo l'esempio di un iscritto renitente ed assolto che si è presentato quando sono già morti il padre e la madre di lui. Egli non ha più quel titolo che avrebbe avuto al momento della sua leva, ma ciò nonostante egli è assegnato alla terza categoria.

Prendiamo il secondo caso dell'iscritto reni-tente condannato, che si è presentato quando sono già morti il padre e la madre. Egli non ha più quel titolo — e secondo l'articolo in di-scussione non può essere assegnato alla terza ca-tegoria. — Dunque vede che la differenza esiste.

In altri termini il renitente assolto, per potere ottenere l'assegnazione alla terza categoria, deve provare solamente che egli vi aveva il diritto al momento dèlia sua leva; mentre il renitente con-dannato deve anzitutto addurre la stessa prova e deve inoltre provare anche che quel diritto esiste tuttora, o che se lo ha perduto, ne ha acqui-stato nel frattempo un altro. Questa è la vera interpretazione della legge e l ' interpretazione precisa dell'articolo 160; e mi pare che dopo queste spiegazioni la Camera possa con piena co-scienza votare 1' articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Ecco: o io non so più leggere o non capisco più niente. Dunque il renitente condan-nato o porterà il titolo di prima se lo conserva, o porterà un altro titolo nuovo.

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Atti Parlamentari — 1052 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

Ora questo nuovo titolo bisogna che lo abbia acquistato nel frattempo. Non dice la legge che debba avere l'uno e l'altro, ma dice che debba avere uno o l'altro.

B e r t o l è - V i a l e , ministro della guerra. L'altro. Bettolio. Oltre ad aver avuto diritto a quello,

ha pure diritto ad altro titolo : dunque vu 1 dire: o l'uno o l'altro; ed il condannato ha più di quello che non è conceduto all'assolto.

Non continuo per non ripetermi; ma la dici-tura è chiara; se un'individuo è condannato ha più diritto di uno che è stato assolto.

Presidente. L'onorevole Bertollo non fa alcuna proposta.

B e r t o l l o . Non ci mancherebbe altro ! P r e s i d e n t e . Onorevole Bertollo, Ella esercita

sempre un suo diritto. Bertollo. Sì, per restar solo. Presidente. Quando si difende una buona causa,

anche essendo soli non per questo ci si sgo-menta.

Mocenni, relatore. Chiedo di parlare. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

relatore. Mocenni, relatore. L'onorevole Bertollo non fa

nessuna proposta è vero, ma con l'insistenza che mette nel dare la interpretazione che dà all'ar-ticolo di legge, potrebbe far credere ancora che noi fossimo caduti in un errore. Mi permetta la Camera che io dica che avevo dimenticato un argomento assai importante, e questo argomento me lo suggerisce lo stesso onorevole Bertollo, al quale io sono per questo molto riconoscente.

Egli, pronunziando quella parola oltre che è scritta nell'ultimo alinea dell'articolo 160, ha dato a me il mezzo della migliore difesa, perchè ap-punto quella parola della legge dimostra chiara-mente che se un precedente titolo basta al re-nitente assoluto, anche quando abbia cessato di esistere, non basta al renitente condannato il quale, se ha perduto il titolo preesistente, deve provare di possederne uno nuovo.

Presidente. Poiché l'onorevole Bertollo non fa alcuna proposta s'intenderà approvato l'arti-colo 160.

Ora pongo a partito l'articolo 1° della legge, che include l'approvazione delle modificazioni proposte ai vari articoli della legge sulla leva e che rileggo :

Art. 1.

« Agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto del

17 agosto 1882, n. 956 (serie 3a) sono sostituiti i seguenti:

u Art. 82. — Gli inscritti, di cui all'articolo pre-cedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiu-sura delle sue operazioni.

" Quando non siano dichiarati idonei sono ri-mandati alla prima ventura leva, nella qualo, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuova-mente chiedere la visita all' estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da taluna delle deformità di cui all'articolo 48, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

" Art. 86. — Va esente dal servizio di l a e di 2 a categoria ed è assegnato alla 3 a l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni :

1. Unico figlio di padre vivente; 2. Figlio primogenito di padre che non abbia

altro figlio maggiore di 12 anni; 3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70°

anno di età; 4. Figlio unico di madre tuttora vedova; 5. Figlio primogenito di madre tuttora vo-

dova ; 6. Nipote unico di avolo che non abbia figli

maschi ; 7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70°

anno di età e che non abbia figli maschi; 8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che

non abbia figli maschi; 9. Nipote primogenito di avola tuttora ve-

dova e che non abbia figli maschi; 10. Primogenito di orfani di padre e madre; 11. Fratello unico di sorelle nubili orfane di

padre e madre; 12. Maggior nato di orfani di padre e madre

se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93.

13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero pre-cedente ;

14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fra-tello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Page 21: TORNATA DI VENERD 2Ì FEBBRAI4 O 1888 - Camera

Atti Parlamentari — 1053 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

" Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

tt I diritti all'assegnazione alla 3a categoria, sta-biliti dal presente articolo e dai successivi arti-coli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel. giorno che sarà stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva, alla quale gl'inscritti prendono parte.

u I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

u Art. 93. — Nello stabilire il diritto di un in-scritto all'assegnazione alla 3a categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini ;

2. Quelli che, per mostruosa struttura o per fisici difetti, non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo ;

3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a la-voro proficuo ;

4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano an-cora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta.

a Art. 96. —- Il sott'ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal ser-vizio di l a e di 2a categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3a categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modifi-cazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a tro-varsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3a categoria.

u Il diritto al passaggio alla 3a categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'articolo 86, non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

u E modificazione nel senso del presente arti-colo la morte di alcuno dei membri della fa-miglia del militare, ovver© la circostanza per la

quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per ap-plicazione dell'articolo 93 della legge stessa.

" Sono però considerati anche quale modifica-zione nello stato di famiglia agli effetti suindi-cati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la le-gittimazione dei figli naturali.

w II passaggio alla 3a categoria ottenuto dal mi-litare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione pre-scritta dall'articolo 89 ogni qual volta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

" Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si ve-rificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso impu-tabili.

" Il passaggio alla 3a categoria deve essere do-mandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato,

" Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccen-nate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

w Art. 158. — I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario, a cui per ra-gione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio mi-litare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spet-tata al tempo della leva, e, se alla l a categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudi-zio a cui verranno sottoposti pel reato di reni-tenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3a

categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 160.

u Essi saranno quindi denunciati all'autorità giu-diziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

" I Consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

u Art. 159. — I renitenti arrestati sono puniti

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Atti Parlamentari — 1054 — Camera dei Deputati L E G I S L A T I V A XVI — 2 a SE8SIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 8

col carcere da uno a due anni; quelli che si pre sentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

" I renitenti arrestati, giudicati inabili al ser-vizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontanea-mente infra l'anno.

u Le pene in questo articolo stabili te sono portate al doppio in tempo di guerra.

" La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla l a categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

u Art. 160. — I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qua-lora al tempo della loro leva avessero avuto di-ritto all'assegnazione alla 3 a categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, pur-ché però non vi si opponga il fatto di altre as-segnazioni alla categoria stessa godute da fra-telli durante la loro renitenza.

u I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3a categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

(E approvato). Art. 2.

u II G-overno del Re è autorizzai.) a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, coordinandolo con le disposi-zioni della presente legge e con quelle relative alle altre modificazioni all'attuale testo unico che fossero state approvate con leggi promulgate, pri-ima o contemporaneamente alla presente. „

(È approvato). Si procede alla votazione a scrutinio segreto sui

progetti di legge. Prego gli onorevoli deputati di non presentarsi

a deporre il voto, se non a misura che saranno

chiamati, affinchè l'ufficio di segreteria possa fare il riscontro esatto di quelli che sono presenti, e che prendono parte alla votazione, e di quelli che, senza regolare congedo, non sono presenti.

E una legittima sodisfazione che si deve dare al paese, il quale bisogna che sappia quali sieno quelli che compiono il loro dovere trovandosi presenti, e quelli che non lo compiono essendo assenti.

Si fa la chiama. Adamoli, segretario, fa la chiama. Presidente. I voti deposti nell'urne non rag-

giungendo il numero legale, dichiaro nulla la vo-tazione.

L'onorevole Garibaldi Menotti ha presentato la seguente domanda d'interpellanza :

u II sottoscritto desidera interpellare l'onore-vole ministro dei lavori pubblici sulla classifica-zione del Porto d'Anzio. „

Prego l'onorevole ministro della marineria di voler comunicare questa domanda di interpellanza al suo collega il ministro dei lavori pubblici.

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge: Modificazioni agli articoli 9, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento del-l'Esercito. — Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell' esercito.

2. Discussione sul disegno di legge contenente disposizioni sopra i rimboschimenti. (105)

3. Modificazioni al regolamento della Ca-mera. (3 e 3 bis)

P R O F . A V V . L U I G I R A V A N I

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati Stabilimenti del Fibreno.