TERZO DECRETO CORRETTIVO

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TERZO DECRETO TERZO DECRETO CORRETTIVO CORRETTIVO Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 Ulteriori modifiche ed integrazioni al Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 18 aprile 2005, n. 62 (G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore (G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008) dal 17 ottobre 2008)

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TERZO DECRETO CORRETTIVO. Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 - PowerPoint PPT Presentation

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TERZO DECRETO TERZO DECRETO CORRETTIVOCORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 (G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)ottobre 2008)

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PRIMA PARTEPRIMA PARTEI rilievi europeiI rilievi europei

A cura di Sonia LazziniA cura di Sonia Lazzini

Vietata qualsiasi riproduzioneVietata qualsiasi riproduzione

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Definizione di lavori_scopoDefinizione di lavori_scopo

La lettera a) dell’art. 1, con una novella al comma 8 dell’art. 3, La lettera a) dell’art. 1, con una novella al comma 8 dell’art. 3, è volta a correggere la definizione di “lavori”, in quanto non è volta a correggere la definizione di “lavori”, in quanto non pertinente con quanto previsto dall’art. 1, par. 2, della pertinente con quanto previsto dall’art. 1, par. 2, della direttiva comunitaria 2004/18/CEE, come rileva, tra l’altro, direttiva comunitaria 2004/18/CEE, come rileva, tra l’altro, anche la Commissione europea.anche la Commissione europea.

Osserva, infatti, la Commissione come la definizione di "lavori" Osserva, infatti, la Commissione come la definizione di "lavori" del citato comma non è riferita alla lista di attività indicate del citato comma non è riferita alla lista di attività indicate nell'allegato, alla quale rinvia, invece, l'art. 1, par. 2, della nell'allegato, alla quale rinvia, invece, l'art. 1, par. 2, della citata direttiva. Pertanto, così formulato, il comma citata direttiva. Pertanto, così formulato, il comma sembrerebbe indicare in via generale talune attività ed sembrerebbe indicare in via generale talune attività ed escluderne altre che invece figurano nell'allegato I della escluderne altre che invece figurano nell'allegato I della direttiva stessa. direttiva stessa.

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Definizione di lavori_normaDefinizione di lavori_norma

. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto . Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IVparte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera , l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. gara. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)2007)

8. I «lavori» 8. I «lavori» di cui all'allegato 1di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

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Specifiche tecniche_scopoSpecifiche tecniche_scopo

La lettera b), attraverso l’inserimento del comma 7-bis all’art. 13, La lettera b), attraverso l’inserimento del comma 7-bis all’art. 13, recepisce integralmente il contenuto dell’art. 35 della direttiva recepisce integralmente il contenuto dell’art. 35 della direttiva 2004/17/CE relativo alle modalità di comunicazione delle specifiche 2004/17/CE relativo alle modalità di comunicazione delle specifiche tecniche[13]che, come osserva la Commissione europea, non era tecniche[13]che, come osserva la Commissione europea, non era stato ancora recepito nell’ordinamento.stato ancora recepito nell’ordinamento.

bbIl comma aggiuntivo prevede, quindi, che gli enti aggiudicatori Il comma aggiuntivo prevede, quindi, che gli enti aggiudicatori debbano mettere a disposizione degli operatori economici interessati debbano mettere a disposizione degli operatori economici interessati che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi nei loro appalti o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Qualora per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Qualora le specifiche tecniche si basano su documenti accessibili agli le specifiche tecniche si basano su documenti accessibili agli operatori economici interessati, è ritenuta sufficiente l'indicazione operatori economici interessati, è ritenuta sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. del riferimento a tali documenti.

Conseguentemente, viene anche modificato l’elenco dei riferimenti Conseguentemente, viene anche modificato l’elenco dei riferimenti normativi elencati dopo la rubrica.normativi elencati dopo la rubrica.

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Specifiche tecniche_normaSpecifiche tecniche_norma

Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione (…)(…)7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli

operatori economici interessati e che ne fanno operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. l'indicazione del riferimento a tali documenti.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

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Norme internazionali_scopoNorme internazionali_scopo

La lettera c), con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 18, La lettera c), con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 18, relativo ai contratti aggiudicati in base a norme relativo ai contratti aggiudicati in base a norme internazionali, è volta, come sottolinea la relazione internazionali, è volta, come sottolinea la relazione illustrativa, a recepire le norme dell’art. 12 della direttiva. illustrativa, a recepire le norme dell’art. 12 della direttiva. 2004/17/CE che riguardano “l'applicazione delle misure più 2004/17/CE che riguardano “l'applicazione delle misure più favorevoliquale principio generale dell'ordinamento favorevoliquale principio generale dell'ordinamento giuridico”.giuridico”.

L’art. 12 della citata direttiva relativa agli accordi conclusi in L’art. 12 della citata direttiva relativa agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) prevede, infatti, che in sede di aggiudicazione degli appalti prevede, infatti, che in sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applichino, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto applichino, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo che istituisce l’OMC.terzi in applicazione dell'accordo che istituisce l’OMC.

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Norme internazionali_normaNorme internazionali_norma

Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionaliinternazionali

(…)(…)1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti 1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti

da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi agli quelle che sono concesse dai paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l’Organizzazione dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.mondiale del commercio.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 2008)c), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Appalti misti_scopoAppalti misti_scopo

La lettera d), con una novella al comma 1 dell’art. 21 sugli appalti misti La lettera d), con una novella al comma 1 dell’art. 21 sugli appalti misti (-Sono gli appalti aventi ad oggetto sia i servizi elencati nell’allegato (-Sono gli appalti aventi ad oggetto sia i servizi elencati nell’allegato II A che i servizi elencati nell’allegato II B_), dispone che tali appalti, II A che i servizi elencati nell’allegato II B_), dispone che tali appalti, nel caso in cui il valore dei servizi indicati nell'Allegato II B superi nel caso in cui il valore dei servizi indicati nell'Allegato II B superi quello dei servizi previsti nell'Allegato II A, sono soggetti unicamente quello dei servizi previsti nell'Allegato II A, sono soggetti unicamente alla disciplina prevista dall’art. 20, comma 1 per gli appalti di servizi alla disciplina prevista dall’art. 20, comma 1 per gli appalti di servizi elencati nell’allegato II B, vale a dire ai soli artt. 68 (specifiche elencati nell’allegato II B, vale a dire ai soli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), e non a quella più 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), e non a quella più rigorosa prevista per gli appalti di servizi di cui all’allegato II A rigorosa prevista per gli appalti di servizi di cui all’allegato II A soggetti “alle disposizioni del presente codice”.soggetti “alle disposizioni del presente codice”.

Viene, pertanto, accolto un rilievo della Commissione europea che Viene, pertanto, accolto un rilievo della Commissione europea che ritiene la formulazione del testo vigente non sufficientemente chiara, ritiene la formulazione del testo vigente non sufficientemente chiara, in quanto reca essa un rinvio all’intero art. 20 che disciplina, invece, in quanto reca essa un rinvio all’intero art. 20 che disciplina, invece, in modo diverso e in due distinti commi, sia gli appalti di servizi di cui in modo diverso e in due distinti commi, sia gli appalti di servizi di cui all’allegato II B, che quelli relativi ai servizi previsti dall’allegato II A.all’allegato II B, che quelli relativi ai servizi previsti dall’allegato II A.

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Appalti misti_normaAppalti misti_norma

Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II Bnell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B

(art. 22, dir. 2004/18; art. 33, dir. 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. (art. 22, dir. 2004/18; art. 33, dir. 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A. valore dei servizi elencati nell'allegato II A.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

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Appalti aggiudicati a scopo di Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi rivendita o locazione a terzi

_scopo_scopoLa lettera e) fa riferimento agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi disciplinati La lettera e) fa riferimento agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi disciplinati

dall’art. 24 del Codice. dall’art. 24 del Codice.

Attraverso la sostituzione dell’art. 24 viene disposta l’inapplicabilità delle disposizioni del Codice agli Attraverso la sostituzione dell’art. 24 viene disposta l’inapplicabilità delle disposizioni del Codice agli appalti previsti nella Parte III relativa ai “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori appalti previsti nella Parte III relativa ai “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non speciali” aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

Tale modifica è conseguente ai rilievi formulati dalla Commissione europea che ha sottolineato come Tale modifica è conseguente ai rilievi formulati dalla Commissione europea che ha sottolineato come l’art. 19 della direttiva 2004/17/CE esclude dal suo campo di applicazione gli appalti aggiudicati a l’art. 19 della direttiva 2004/17/CE esclude dal suo campo di applicazione gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi dagli enti aggiudicatori soggetti all’applicazione della direttiva scopo di rivendita o locazione a terzi dagli enti aggiudicatori soggetti all’applicazione della direttiva 2004/17/CE. 2004/17/CE.

La Commissione richiama anche l’art. 12, par. 1, della direttiva 2004/18/CE che, rinviando all’art. 19 La Commissione richiama anche l’art. 12, par. 1, della direttiva 2004/18/CE che, rinviando all’art. 19 della direttiva 2004/17/CE, prevede la stessa esclusione per gli appalti aggiudicati da della direttiva 2004/17/CE, prevede la stessa esclusione per gli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici per l’esercizio delle attività contemplate dalla direttiva 2004/17/CE. amministrazioni aggiudicatrici per l’esercizio delle attività contemplate dalla direttiva 2004/17/CE. Scopo di tale previsione, aggiunge la Commissione, è di evitare che gli appalti esclusi dal campo di Scopo di tale previsione, aggiunge la Commissione, è di evitare che gli appalti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE in virtù dell’art. 19, ricadano poi, proprio in ragione di tale applicazione della direttiva 2004/17/CE in virtù dell’art. 19, ricadano poi, proprio in ragione di tale esclusione, nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE. esclusione, nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE.

La Commissione rileva, pertanto, che l’art. 24, comma 1, del Codice non limita in alcun modo La Commissione rileva, pertanto, che l’art. 24, comma 1, del Codice non limita in alcun modo l’applicabilità dell’esclusione in questione. Infatti, “nella misura in cui la rende applicabile ad appalti l’applicabilità dell’esclusione in questione. Infatti, “nella misura in cui la rende applicabile ad appalti diversi da quelli aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici nei settori coperti dalla direttiva diversi da quelli aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici nei settori coperti dalla direttiva 2004/17/CE, detto articolo introduce delle esclusioni che non sono previste dalla direttiva 2004/17/CE, detto articolo introduce delle esclusioni che non sono previste dalla direttiva 2004/18/CE. A titolo di esempio, la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere 2004/18/CE. A titolo di esempio, la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice sfuggirebbe ingiustificatamente alle regole di rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice sfuggirebbe ingiustificatamente alle regole di messa in concorrenza della direttiva”.messa in concorrenza della direttiva”.

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Appalti aggiudicati a scopo di Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi rivendita o locazione a terzi

_norma_normaArt. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 12, dir. 2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. (art. 12, dir. 2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n.

358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152

del 2008)del 2008)

1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. locazione alle stesse condizioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibilequali informazioni hanno carattere commerciale sensibile

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Realizzazione di opere di Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo urbanizzazione a scomputo

_scopo_scopoLa lettera f) riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, La lettera f) riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire,

disciplinate dall’art. 32, comma 1, lettera g).disciplinate dall’art. 32, comma 1, lettera g).

Attraverso la sostituzione della lettera g), viene modificata la procedura di project financing in linea con quanto previsto dal nuovo Attraverso la sostituzione della lettera g), viene modificata la procedura di project financing in linea con quanto previsto dal nuovo art. 153.art. 153.

La nuova lettera g) stabilisce, pertanto, che il titolare del permesso di costruire, in relazione alla realizzazione delle opere di La nuova lettera g) stabilisce, pertanto, che il titolare del permesso di costruire, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, possa presentare uno studio di fattibilità relativo alle opere da eseguire - e non più un progetto preliminare - urbanizzazione, possa presentare uno studio di fattibilità relativo alle opere da eseguire - e non più un progetto preliminare - dopodiché l’amministrazione – sulla base di tale studio di fattibilità - indice una gara con le modalità previste dal nuovo art. dopodiché l’amministrazione – sulla base di tale studio di fattibilità - indice una gara con le modalità previste dal nuovo art. 153.153.

Pertanto, ai sensi del novellata lett. g) - e del nuovo art. 153 - si prefigura una gara a cui può partecipare il titolare del permesso di Pertanto, ai sensi del novellata lett. g) - e del nuovo art. 153 - si prefigura una gara a cui può partecipare il titolare del permesso di costruire al pari di altri eventuali offerenti, all’esito della quale colui che risulterà primo in graduatoria sarà nominato costruire al pari di altri eventuali offerenti, all’esito della quale colui che risulterà primo in graduatoria sarà nominato promotore e diverrà aggiudicatario dei lavori. promotore e diverrà aggiudicatario dei lavori.

Con tale norma vengono quindi superati i rilievi della Commissione relativi all’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, giacché viene Con tale norma vengono quindi superati i rilievi della Commissione relativi all’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, giacché viene prevista l’eliminazione del diritto di prelazione per il titolare del permesso di costruire. La Commissione aveva, infatti, rilevato prevista l’eliminazione del diritto di prelazione per il titolare del permesso di costruire. La Commissione aveva, infatti, rilevato che la norma “oltre a presentare i medesimi problemi di compatibilità col diritto comunitario sollevati dalle disposizioni del che la norma “oltre a presentare i medesimi problemi di compatibilità col diritto comunitario sollevati dalle disposizioni del Codice in materia di promotore, mantiene il diritto di prelazione in favore del promotore, che peraltro può essere solo il Codice in materia di promotore, mantiene il diritto di prelazione in favore del promotore, che peraltro può essere solo il titolare del permesso di costruire.” Per la Commissione, inoltre, la disciplina esaminata ha vocazione ad applicarsi agli appalti titolare del permesso di costruire.” Per la Commissione, inoltre, la disciplina esaminata ha vocazione ad applicarsi agli appalti pubblici di lavori, soggetti a regole ben più dettagliate di quelle applicabili all’attribuzione delle concessioni di lavori. Pertanto pubblici di lavori, soggetti a regole ben più dettagliate di quelle applicabili all’attribuzione delle concessioni di lavori. Pertanto la stessa “non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle regole della direttiva 2008/18/CE applicabili all’aggiudicazione la stessa “non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle regole della direttiva 2008/18/CE applicabili all’aggiudicazione degli appalti di lavori.”degli appalti di lavori.”

Si ricorda, infatti, che il vigente art. 32, comma 1, lett. g), dispone che i titolari del permesso di costruire assumono in via diretta Si ricorda, infatti, che il vigente art. 32, comma 1, lett. g), dispone che i titolari del permesso di costruire assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso. l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso. Ne consegue che questi soggetti privati, per le opere di urbanizzazione d’importo superiore alla soglia comunitaria, sono Ne consegue che questi soggetti privati, per le opere di urbanizzazione d’importo superiore alla soglia comunitaria, sono tenuti ad applicare la disciplina sull’evidenza pubblica. Il secondo periodo della lett. g) consente all’amministrazione che tenuti ad applicare la disciplina sull’evidenza pubblica. Il secondo periodo della lett. g) consente all’amministrazione che rilascia il permesso di costruire di prevedere, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, la possibilità per il rilascia il permesso di costruire di prevedere, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, la possibilità per il titolare del permesso di assumere la veste di promotore e presentare all’amministrazione medesima la progettazione titolare del permesso di assumere la veste di promotore e presentare all’amministrazione medesima la progettazione preliminare delle opere. Sulla base di tale proposta l’amministrazione bandisce ed effettua una gara per l’affidamento di tali preliminare delle opere. Sulla base di tale proposta l’amministrazione bandisce ed effettua una gara per l’affidamento di tali appalti di lavori, all’esito della quale è riconosciuto al promotore la facoltà – purché espressamente previsto nel bando di gara appalti di lavori, all’esito della quale è riconosciuto al promotore la facoltà – purché espressamente previsto nel bando di gara - di esercitare un diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario corrispondendogli il 3% del valore dell’appalto - di esercitare un diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario corrispondendogli il 3% del valore dell’appalto aggiudicato.aggiudicato.

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Realizzazione di opere di Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo urbanizzazione a scomputo

_scopo _scopo

La norma ha subito un’ulteriore La norma ha subito un’ulteriore modifica a seguito delle modifica a seguito delle osservazioni della Conferenza osservazioni della Conferenza Unificata, del Consiglio di Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni di Stato e delle Commissioni di Camera e SenatoCamera e Senato

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Realizzazione di opere di Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo urbanizzazione a scomputo

_scopo _scopo CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti Normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti Normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della

Sezione: Sezione: 2357/082357/08

La modifica f) riguarda l'articolo 32, comma 1, lettera g) ed è tesa a recepire le osservazioni della La modifica f) riguarda l'articolo 32, comma 1, lettera g) ed è tesa a recepire le osservazioni della Commissione europea relativamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. Secondo Commissione europea relativamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. Secondo la Commissione l'articolo attualmente in vigore risulta in contrasto con le regole di cui alla direttiva la Commissione l'articolo attualmente in vigore risulta in contrasto con le regole di cui alla direttiva 2004/18/CE, laddove viene conservato il diritto di prelazione in favore del promotore individuato 2004/18/CE, laddove viene conservato il diritto di prelazione in favore del promotore individuato unicamente il titolare del permesso di costruire.unicamente il titolare del permesso di costruire.

La Sezione osserva che la modifica proposta è conforme ai principi comunitari e quindi va condivisa. La Sezione osserva che la modifica proposta è conforme ai principi comunitari e quindi va condivisa. Tuttavia, come osserva anche la Conferenza unificata, non sembra corretto il riferimento alla figura del Tuttavia, come osserva anche la Conferenza unificata, non sembra corretto il riferimento alla figura del promotore, in quanto la fattispecie non riguarda il contratto di concessione di lavori. Anzi le opere di promotore, in quanto la fattispecie non riguarda il contratto di concessione di lavori. Anzi le opere di urbanizzazione sono interamente finanziate mediante gli oneri di concessione non corrisposti dal urbanizzazione sono interamente finanziate mediante gli oneri di concessione non corrisposti dal titolare del permesso di costruire; e quindi in sostanza con risorse pubbliche. Sicché il richiamo titolare del permesso di costruire; e quindi in sostanza con risorse pubbliche. Sicché il richiamo all'articolo 153 del Codice non appare pertinente. Quindi l'indizione della gara da parte all'articolo 153 del Codice non appare pertinente. Quindi l'indizione della gara da parte dell'amministrazione deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 55 del Codice medesimo. dell'amministrazione deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 55 del Codice medesimo. Inoltre sembra maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e alla logica di questo Inoltre sembra maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e alla logica di questo istituto il ricorso all'appalto di progettazione e esecuzione.istituto il ricorso all'appalto di progettazione e esecuzione.

In conclusione la Sezione ritiene che l'emendamento proposto dalla Conferenza unificata risponda meglio In conclusione la Sezione ritiene che l'emendamento proposto dalla Conferenza unificata risponda meglio alle esigenze di adeguamento di cui sopra. Il testo quindi diventa il seguente: “g) lavori pubblici da alle esigenze di adeguamento di cui sopra. Il testo quindi diventa il seguente: “g) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire presenti all'amministrazione medesima, in sede di richiesta del permesso di costruire, un di costruire presenti all'amministrazione medesima, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, progetto preliminare delle opere da eseguire. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori, per gli oneri della sicurezza;”esecutiva, per l'esecuzione dei lavori, per gli oneri della sicurezza;”

Page 16: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Realizzazione di opere di Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo urbanizzazione a scomputo

_scopo _scopo Con l’articolo 1, comma 1, lettera f) del terzo decreto Con l’articolo 1, comma 1, lettera f) del terzo decreto

correttivo viene sostituita la lettera g) del comma 1 correttivo viene sostituita la lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 del Codice dei contratti ed in dell’articolo 32 del Codice dei contratti ed in riferimento alle opere di urbanizzazione scompare la riferimento alle opere di urbanizzazione scompare la prelazione e viene prevista la possibilità per prelazione e viene prevista la possibilità per l'Amministrazione, relativamente alle opere sopra l'Amministrazione, relativamente alle opere sopra soglia, di prevedere che il titolare del permesso di soglia, di prevedere che il titolare del permesso di costruire (in sede di richiesta del permesso stesso) costruire (in sede di richiesta del permesso stesso) presenti un progetto preliminare delle opere da presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla base del progetto presentato sarà indetta una gara base del progetto presentato sarà indetta una gara di appalto integrato. Per le opere sotto soglia di appalto integrato. Per le opere sotto soglia l'affidamento sarà determinato con procedura l'affidamento sarà determinato con procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.negoziata fra almeno cinque offerenti.

Page 17: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Realizzazione di opere di Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo urbanizzazione a scomputo

_norma_normaArt. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (…)(…)g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di

permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della legge del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55***. Oggetto del contratto, previa acquisizione previste dall’articolo 55***. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del (lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 18: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Realizzazione di opere di Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo urbanizzazione a scomputo

_norma_norma***Art. 55. Procedure aperte e ristrette ***Art. 55. Procedure aperte e ristrette (artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. (artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n.

157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999) 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3. aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. economicamente più vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. determina a contrarre.

4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3. contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3.

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177. dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)

Page 19: TERZO DECRETO CORRETTIVO

operatori economici costituiti secondo operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati la legislazione di altri Stati

membri_scopomembri_scopo

La modifica introdotta dalla lettera g) del decreto in esame, La modifica introdotta dalla lettera g) del decreto in esame, novellando il comma 1 dell’art. 34, aggiunge alle categorie novellando il comma 1 dell’art. 34, aggiunge alle categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri, accogliendo i rilievi della Commissione europea membri, accogliendo i rilievi della Commissione europea che ha considerato la lista degli operatori elencati al citato che ha considerato la lista degli operatori elencati al citato art. 34 non esaustiva. art. 34 non esaustiva.

Più in generale, la Commissione ha rilevato che tale Più in generale, la Commissione ha rilevato che tale elencazione non sembra permettere la partecipazione alle elencazione non sembra permettere la partecipazione alle gare di operatori aventi una forma giuridica diversa da gare di operatori aventi una forma giuridica diversa da quelle indicate nella lista. In particolare, tale articolo non quelle indicate nella lista. In particolare, tale articolo non sembra permettere la partecipazione di altre entità sembra permettere la partecipazione di altre entità pubbliche ovvero di entità qualificabili come organismi di pubbliche ovvero di entità qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi delle direttive appalti pubblici.diritto pubblico ai sensi delle direttive appalti pubblici.

Page 20: TERZO DECRETO CORRETTIVO

operatori economici costituiti secondo operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati la legislazione di altri Stati

membri_normamembri_norma

Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici contratti pubblici

Sono ammessi a partecipare alle procedure di Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: espressamente indicati:

(…)(…)f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo

3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.vigente nei rispettivi Paesi.

(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)g), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 21: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_scopospecialistiche_scopo

La lettera h) sostituisce il comma 11 dell’art. 37, prevedendo il ricorso al subappalto nel caso in cui La lettera h) sostituisce il comma 11 dell’art. 37, prevedendo il ricorso al subappalto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e i soggetti affidataritati non siano in grado di realizzare le predette componenti. tecnica e i soggetti affidataritati non siano in grado di realizzare le predette componenti.

In tal caso il ricorso al subappalto è possibile alle condizioni di cui all’art. 118 del Codice (che lo In tal caso il ricorso al subappalto è possibile alle condizioni di cui all’art. 118 del Codice (che lo disciplina) e agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso, rispetto a questi disciplina) e agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso, rispetto a questi ultimi, non superiore all'8%. Spetterà poi al regolamento attuativo di cui all’art. 5 del Codice definire ultimi, non superiore all'8%. Spetterà poi al regolamento attuativo di cui all’art. 5 del Codice definire l'elenco delle opere di cui al presente comma e, in ogni caso, il subappalto non può essere, senza l'elenco delle opere di cui al presente comma e, in ogni caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso in più contratti. La stazione appaltante, infine, provvede alla ragioni obiettive, suddiviso in più contratti. La stazione appaltante, infine, provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del contratto di subappalto.contratto di subappalto.

Vengono, in tal modo, superate le censure della Commissione europea sull'art. 37 ritenuto in contrasto Vengono, in tal modo, superate le censure della Commissione europea sull'art. 37 ritenuto in contrasto con le direttive "appalti" laddove vieta il subappalto, imponendo, invece, una forma giuridica con le direttive "appalti" laddove vieta il subappalto, imponendo, invece, una forma giuridica determinata quale i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale. La modifica tende determinata quale i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale. La modifica tende altresì ad introdurre una maggiore tutela per i subappaltatori di opere specialistiche prevedendo un altresì ad introdurre una maggiore tutela per i subappaltatori di opere specialistiche prevedendo un ribasso non superiore all'8% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e la ribasso non superiore all'8% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante dell'importo delle prestazioni eseguite corresponsione diretta da parte della stazione appaltante dell'importo delle prestazioni eseguite degli stessi.degli stessi.

Si ricorda, infatti, che il comma 11 dell’art. 37 vieta il subappalto per le opere che richiedono lavori di Si ricorda, infatti, che il comma 11 dell’art. 37 vieta il subappalto per le opere che richiedono lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica qualora una o più di tali opere notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica qualora una o più di tali opere superino in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori e impone, invece, ai soggetti superino in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori e impone, invece, ai soggetti affidatari, che non siano in grado di realizzarle, di costituirsi in raggruppamenti temporanei di tipo affidatari, che non siano in grado di realizzarle, di costituirsi in raggruppamenti temporanei di tipo verticale. verticale.

..

Page 22: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_scopospecialistiche_scopo

CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti normativi_Adunanza del 14 luglio CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della Sezione: 2357/082008_N. della Sezione: 2357/08

(…)(…)La modifica h) riguarda l'articolo 37, comma 11. Secondo la Commissione la norma La modifica h) riguarda l'articolo 37, comma 11. Secondo la Commissione la norma

contrasta con le direttive, laddove vieta il subappalto, imponendo una forma giuridica contrasta con le direttive, laddove vieta il subappalto, imponendo una forma giuridica determinata: il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. determinata: il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

La Sezione osserva, che pur nella consapevolezza che la limitazione stabilita dalla norma La Sezione osserva, che pur nella consapevolezza che la limitazione stabilita dalla norma attualmente in vigore serve per contrastare fenomeni di infiltrazioni della malavita negli attualmente in vigore serve per contrastare fenomeni di infiltrazioni della malavita negli appalti, la modifica proposta è conforme ai principi comunitari e pertanto non può appalti, la modifica proposta è conforme ai principi comunitari e pertanto non può essere elusa. essere elusa.

Quanto alla integrazione proposta dalla Conferenza unificata - ossia quella di segnalare la Quanto alla integrazione proposta dalla Conferenza unificata - ossia quella di segnalare la necessità che già in sede di gara venga identificato il subappaltatore qualificato per la necessità che già in sede di gara venga identificato il subappaltatore qualificato per la categoria specialistica di appartenenza – essa non può essere assecondata dalla categoria specialistica di appartenenza – essa non può essere assecondata dalla Sezione. Infatti l’indicazione del nominativo del subappaltatore già nella fase della Sezione. Infatti l’indicazione del nominativo del subappaltatore già nella fase della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara finirebbe con l’assegnare un presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara finirebbe con l’assegnare un potere di condizionamento eccessivo in capo al subappaltatore, condizionando a sua potere di condizionamento eccessivo in capo al subappaltatore, condizionando a sua volta i termini dell’offerta del partecipante, a tutto discapito del principio della libera volta i termini dell’offerta del partecipante, a tutto discapito del principio della libera partecipazione dei concorrenti.partecipazione dei concorrenti.

La Sezione rileva che nella modifica proposta viene previsto un ribasso non superiore all’8 La Sezione rileva che nella modifica proposta viene previsto un ribasso non superiore all’8 %, di molto inferiore a quello attualmente vigente. Siccome non viene fornita alcuna %, di molto inferiore a quello attualmente vigente. Siccome non viene fornita alcuna motivazione sulla scelta operata, la Sezione non può che richiamare l’attenzione circa motivazione sulla scelta operata, la Sezione non può che richiamare l’attenzione circa l’opportunità di riesaminare i termini del ribasso operabile .l’opportunità di riesaminare i termini del ribasso operabile .

Va invece accolta l’osservazione dell’ANCE, pervenuta per le vie brevi, circa la opportunità Va invece accolta l’osservazione dell’ANCE, pervenuta per le vie brevi, circa la opportunità di precisare meglio quanto statuito nella modifica apportata alla fine del penultimo di precisare meglio quanto statuito nella modifica apportata alla fine del penultimo periodo, mediante l’aggiunta dopo la parola “contratti” delle parole “di subappalto”, per periodo, mediante l’aggiunta dopo la parola “contratti” delle parole “di subappalto”, per evitare che il riferimento possa estendersi a rapporti di altra natura (forniture).evitare che il riferimento possa estendersi a rapporti di altra natura (forniture).

Page 23: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_scopospecialistiche_scopo

Con l’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo Con l’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo viene sostituito l’articolo 37, comma 11 del codice dei viene sostituito l’articolo 37, comma 11 del codice dei contratti e relativamente al subappalto delle opere contratti e relativamente al subappalto delle opere specializzate viene fissato il limite del 30% di subappaltabilità specializzate viene fissato il limite del 30% di subappaltabilità senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.

Viene, altresì, confermata la disposizione che prevede il Viene, altresì, confermata la disposizione che prevede il pagamento diretto della stazione appaltante al pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore attraverso l'applicazione dell'art. 118, comma subappaltatore attraverso l'applicazione dell'art. 118, comma 3 con il quale si dispone che gli affidatari comunichino alla 3 con il quale si dispone che gli affidatari comunichino alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando relativo importo e proposta di subappaltatore, specificando relativo importo e proposta di pagamento.pagamento.

in quelli di lavori relativi alle categorie superspecializzate, per in quelli di lavori relativi alle categorie superspecializzate, per importi superiori al 15% dell’appalto solo il 30% potrà essere importi superiori al 15% dell’appalto solo il 30% potrà essere affidato in subappalto, per il restante 70% resta l’obbligo - se affidato in subappalto, per il restante 70% resta l’obbligo - se non si è qualificati - di costituire un’Ati verticale. Sarà inoltre non si è qualificati - di costituire un’Ati verticale. Sarà inoltre obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.subappaltatore.

Page 24: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_normaspecialistiche_norma

Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrentiArt. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti(…)(…)11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori

rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.periodo.

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)

Page 25: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_normaspecialistiche_norma

Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavorotutela del lavoro

(rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. (rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

(…)(…)2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel 2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel

bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

Page 26: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_normaspecialistiche_norma

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; requisiti generali di cui all'articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Page 27: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto di opere Subappalto di opere specialistiche_normaspecialistiche_norma

Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavorolavoro

(rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del (rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

(…)(…)3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. proposta motivata di pagamento.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007)del 2007)

Page 28: TERZO DECRETO CORRETTIVO

iscrizione di fornitori e prestatori di iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali_scopo servizi in elenchi ufficiali_scopo

La lettera i) del decreto in esame introduce il comma 1-bis all’art. 45 integrando La lettera i) del decreto in esame introduce il comma 1-bis all’art. 45 integrando le disposizioni relative all’iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi le disposizioni relative all’iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali. ufficiali.

Il comma aggiuntivo dispone che l’iscrizione negli elenchi, da parte degli Il comma aggiuntivo dispone che l’iscrizione negli elenchi, da parte degli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, deve indicare i mezzi di cui essi si avvalgono, la da altre società del gruppo, deve indicare i mezzi di cui essi si avvalgono, la proprietà degli stessi e lo condizioni contrattuali dell'avvalimento.proprietà degli stessi e lo condizioni contrattuali dell'avvalimento.

Tal integrazione permette di dare piena attuazione all’art. 52, par. 1, della Tal integrazione permette di dare piena attuazione all’art. 52, par. 1, della direttiva 2004/18/CE che prevede, appunto, la possibilità, per gli operatori direttiva 2004/18/CE che prevede, appunto, la possibilità, per gli operatori facenti parte di un gruppo che desiderano iscriversi negli elenchi, di avvalersi facenti parte di un gruppo che desiderano iscriversi negli elenchi, di avvalersi delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo. delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo. Nelle osservazioni della Commissione europea, tale possibilità sembra Nelle osservazioni della Commissione europea, tale possibilità sembra prevista solo all’interno dell’art. 50 del Codice “per gli appalti di lavori, e più prevista solo all’interno dell’art. 50 del Codice “per gli appalti di lavori, e più precisamente per ottenere la certificazione rilasciata nel quadro del sistema precisamente per ottenere la certificazione rilasciata nel quadro del sistema italiano di qualificazione delle imprese di costruzione, ovvero l'attestazione italiano di qualificazione delle imprese di costruzione, ovvero l'attestazione SOA che certifica la capacità ad eseguire lavori conformemente a tale SOA che certifica la capacità ad eseguire lavori conformemente a tale sistema. Nella misura in cui esso non assicura detta possibilità in tutti gli altri sistema. Nella misura in cui esso non assicura detta possibilità in tutti gli altri casi, l'art. 45 del Codice appare dunque contrario alla direttiva 2004/18/CE”.casi, l'art. 45 del Codice appare dunque contrario alla direttiva 2004/18/CE”.

Page 29: TERZO DECRETO CORRETTIVO

iscrizione di fornitori e prestatori di iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali_normaservizi in elenchi ufficiali_norma

Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi di servizi

(…)(…)1-bis. Per gli operatori economici facenti parte 1-bis. Per gli operatori economici facenti parte

di un gruppo che dispongono di mezzi di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.contrattuali dell'avvalimento.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 152 del 2008)i), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 30: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Nozione di operatore economico Nozione di operatore economico _scopo_scopo

La lettera j), attraverso la sostituzione del termine“imprese” con quello di“operatori La lettera j), attraverso la sostituzione del termine“imprese” con quello di“operatori economici” nell’art. 47, risolve, come sottolinea la relazione illustrativa, la censura economici” nell’art. 47, risolve, come sottolinea la relazione illustrativa, la censura comunitaria che rileva come l’articolo citato faccia riferimento solo alle imprese e comunitaria che rileva come l’articolo citato faccia riferimento solo alle imprese e non agli operatori comunitari.non agli operatori comunitari.

La Commissione ha precisato che, ai sensi delle direttive appalti pubblici, la nozione di La Commissione ha precisato che, ai sensi delle direttive appalti pubblici, la nozione di "operatore economico" comprende "ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico o "operatore economico" comprende "ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi " (art. 1, par. 8 della direttiva 2004/18/CE). Una e/o opere, prodotti o servizi " (art. 1, par. 8 della direttiva 2004/18/CE). Una definizione analoga è data dall'art. 1, par. 7, della direttiva 2004/17/CE, il quale definizione analoga è data dall'art. 1, par. 7, della direttiva 2004/17/CE, il quale precisa altresì che la nozione di operatore economico comprende gli enti precisa altresì che la nozione di operatore economico comprende gli enti aggiudicatori soggetti alla medesima direttiva. Posto quanto sopra, è da ricordare aggiudicatori soggetti alla medesima direttiva. Posto quanto sopra, è da ricordare che le suddette direttive esigono il rispetto del principio di parità di trattamento degli che le suddette direttive esigono il rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici, principio stabilito, per quanto riguarda gli operatori economici operatori economici, principio stabilito, per quanto riguarda gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare d'appalto, all'art. 4, par. 1, della direttiva ammessi a partecipare alle gare d'appalto, all'art. 4, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e all'art. 11, par 1, della direttiva 2004/17/CE, secondo i quali i candidati 2004/18/CE e all'art. 11, par 1, della direttiva 2004/17/CE, secondo i quali i candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto dell'appalto, non possono essere sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto dell'appalto, non possono essere esclusi dalla partecipazione ad una gara d'appalto per il solo fatto che non hanno la esclusi dalla partecipazione ad una gara d'appalto per il solo fatto che non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di soggetti[15].forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di soggetti[15].

Con riferimento alla formulazione del testo, si osserva che, a seguito della modifica, le Con riferimento alla formulazione del testo, si osserva che, a seguito della modifica, le parole “nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari” andrebbero sostituite con le parole “nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari” andrebbero sostituite con le parole “nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari”.parole “nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari”.

Page 31: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Nozione di operatore economico Nozione di operatore economico _norma_norma

Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'ItaliaArt. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002) (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002) (articolo così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 152 del (articolo così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 152 del

2008)2008)

1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, 1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5. disposto dell'articolo 38, comma 5.

Page 32: TERZO DECRETO CORRETTIVO

verifica dei requisiti della capacità dei verifica dei requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di candidati nei casi di procedure di

aggiudicazione che prevedono la riduzione aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati_scopodei candidati_scopo

La lettera k) aggiunge il comma 1-bis all’art. 48 sulla verifica dei requisiti della capacità dei La lettera k) aggiunge il comma 1-bis all’art. 48 sulla verifica dei requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati nei casi di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati.candidati.

Il nuovo comma 1-bis prevede, infatti, che nel caso in cui le stazioni appaltanti decidono di Il nuovo comma 1-bis prevede, infatti, che nel caso in cui le stazioni appaltanti decidono di limitare il numero dei candidati idonei che ammetteranno a partecipare alla procedura, limitare il numero dei candidati idonei che ammetteranno a partecipare alla procedura, tali ultimi sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-tali ultimi sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, finanziaria e tecnico - organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando in sede di offerta la documentazione indicata nel bando o nella lettera di presentando in sede di offerta la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. invito.

Con tale integrazione vengono, pertanto, superati i rilievi della Commissione europea che ha Con tale integrazione vengono, pertanto, superati i rilievi della Commissione europea che ha sottolineato come il sistema di dichiarazioni previsto dall’art. 48 “è suscettibile di falsare sottolineato come il sistema di dichiarazioni previsto dall’art. 48 “è suscettibile di falsare la messa in concorrenza dell’appalto, segnatamente in caso di procedure di la messa in concorrenza dell’appalto, segnatamente in caso di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati”, e quindi contrario alle direttive aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati”, e quindi contrario alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. 2004/18/CE e 2004/17/CE.

Osserva, infatti, la Commissione come, soprattutto nelle procedure ristrette, negoziate e nel Osserva, infatti, la Commissione come, soprattutto nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 62 del Codice) ove le stazioni appaltanti possono limitare il dialogo competitivo (art. 62 del Codice) ove le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei candidati idonei che ammettono a partecipare alla procedura, “il fatto di numero dei candidati idonei che ammettono a partecipare alla procedura, “il fatto di selezionare i candidati sulla base di una dichiarazione e di domandare di comprovarla al selezionare i candidati sulla base di una dichiarazione e di domandare di comprovarla al solo aggiudicatario dell’appalto prima della firma del contratto può condurre, qualora la solo aggiudicatario dell’appalto prima della firma del contratto può condurre, qualora la prova presentata smentisca la dichiarazione precedentemente fatta, ad una esclusione prova presentata smentisca la dichiarazione precedentemente fatta, ad una esclusione ingiustificata del candidato che sarebbe stato ammesso al posto di tale potenziale ingiustificata del candidato che sarebbe stato ammesso al posto di tale potenziale aggiudicatario se le prove fossero state verificate durante la fase di selezione”.aggiudicatario se le prove fossero state verificate durante la fase di selezione”.

Page 33: TERZO DECRETO CORRETTIVO

verifica dei requisiti della capacità dei verifica dei requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di candidati nei casi di procedure di

aggiudicazione che prevedono la riduzione aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati_normadei candidati_norma

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisitiArt. 48. Controlli sul possesso dei requisiti(art. 10, legge n. 109/1994)(art. 10, legge n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il 1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.comma 1, primo periodo.

(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di 2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Page 34: TERZO DECRETO CORRETTIVO

AVVALIMENTO_VECCHIA NORMAAVVALIMENTO_VECCHIA NORMA

Art. 49. AvvalimentoArt. 49. Avvalimento(…)(…)6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria 6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria

per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria. relative alla stessa categoria.

7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura 7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso. stesso.

Page 35: TERZO DECRETO CORRETTIVO

AVVALIMENTO_CDSAVVALIMENTO_CDS

CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti normativi_Adunanza del 14 luglio CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della Sezione: 2357/082008_N. della Sezione: 2357/08

Nello schema in esame non vengono recepite le osservazioni della Commissione relative Nello schema in esame non vengono recepite le osservazioni della Commissione relative all'istituto dell’avvalimento.all'istituto dell’avvalimento.

La Commissione osserva che l'articolo 49 del Codice prevede la possibilità per gli La Commissione osserva che l'articolo 49 del Codice prevede la possibilità per gli operatori che desiderano partecipare ad una gara di appalto di avvalersi della operatori che desiderano partecipare ad una gara di appalto di avvalersi della capacità di altri soggetti. Tuttavia, il comma 6 di tale articolo limita questa possibilità capacità di altri soggetti. Tuttavia, il comma 6 di tale articolo limita questa possibilità alle capacità di un solo soggetto terzo per ciascun requisito o categoria. Il ricorso alle alle capacità di un solo soggetto terzo per ciascun requisito o categoria. Il ricorso alle capacità di più soggetti è consentito solo quando il bando di gara ammette tale capacità di più soggetti è consentito solo quando il bando di gara ammette tale possibilità in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. possibilità in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo prevede che il bando di gara possa limitare Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo prevede che il bando di gara possa limitare la possibilità di avvalersi della capacità di terzi ai soli requisiti economici o tecnici la possibilità di avvalersi della capacità di terzi ai soli requisiti economici o tecnici ovvero esigere che il ricorso alle capacità tecniche sia possibile solo per integrare un ovvero esigere che il ricorso alle capacità tecniche sia possibile solo per integrare un preesistente requisito già posseduto dal concorrente in misura o percentuale indicata preesistente requisito già posseduto dal concorrente in misura o percentuale indicata nell'avviso.nell'avviso.

In proposito la Commissione rileva che gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della In proposito la Commissione rileva che gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE, nonché l'articolo 54, paragrafo 5 e paragrafo 6 della direttiva direttiva 2004/18/CE, nonché l'articolo 54, paragrafo 5 e paragrafo 6 della direttiva 2004/17/CE, riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità 2004/17/CE, riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami, non essendo di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami, non essendo prevista nessuna limitazione dalle direttive, che pongono quale unica condizione prevista nessuna limitazione dalle direttive, che pongono quale unica condizione quella di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di verificare se il candidato quella di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di verificare se il candidato disporrà delle capacità richieste per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto le limitazioni disporrà delle capacità richieste per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto le limitazioni previste dall'articolo 49, commi 6 e 7 del Codice sono, secondo la Commissione, in previste dall'articolo 49, commi 6 e 7 del Codice sono, secondo la Commissione, in contrasto con le citate disposizioni delle direttive indicate.contrasto con le citate disposizioni delle direttive indicate.

Page 36: TERZO DECRETO CORRETTIVO

AVVALIMENTO_NORMAAVVALIMENTO_NORMA

Art. 49. AvvalimentoArt. 49. Avvalimento(…)(…)6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa

ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.rilascio dell’attestazione in quella categoria.

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)d.lgs. n. 152 del 2008)

7. (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. 7. (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

Page 37: TERZO DECRETO CORRETTIVO

AVVALIMENTO nel caso di operatività di AVVALIMENTO nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di sistemi di attestazione o di sistemi di

qualificazionequalificazione_NORMA_NORMA

Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazionequalificazione

(…)(…)

4. Le disposizioni del presente articolo si 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture. qualificazione nei servizi e forniture.

(comma così modificato dall'articolo 1, (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 38: TERZO DECRETO CORRETTIVO

DIALOGO COMPETIVO_criteri decisi a DIALOGO COMPETIVO_criteri decisi a priori_scopopriori_scopo

La lettera m) (ora p) sopprime, adeguandosi alle osservazioni della Commissione europea, il comma 13 La lettera m) (ora p) sopprime, adeguandosi alle osservazioni della Commissione europea, il comma 13 dell’art. 58 relativo ai criteri di valutazione nel dialogo competitivo e coordina tale modifica con una dell’art. 58 relativo ai criteri di valutazione nel dialogo competitivo e coordina tale modifica con una modifica al successivo comma 15.modifica al successivo comma 15.

Preliminarmente si ricorda che il comma 13 dell’art. 58 sul dialogo competitivo prevede che la stazione Preliminarmente si ricorda che il comma 13 dell’art. 58 sul dialogo competitivo prevede che la stazione appaltante, prima della presentazione delle offerte, specifichi i criteri di valutazione di cui all’art. 83, appaltante, prima della presentazione delle offerte, specifichi i criteri di valutazione di cui all’art. 83, comma 2[16], in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni che possono soddisfare le comma 2[16], in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o obiettivi. Il successivo comma 15 precisa, quindi, che le offerte sono valutate sulla loro necessità o obiettivi. Il successivo comma 15 precisa, quindi, che le offerte sono valutate sulla base dei criteri fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del base dei criteri fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13. comma 13.

In merito a tali disposizioni, la Commissione europea sottolinea che l’art. 36, par. 1, della direttiva In merito a tali disposizioni, la Commissione europea sottolinea che l’art. 36, par. 1, della direttiva 2004/18/CE, dispone che i bandi e gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell'allegato 2004/18/CE, dispone che i bandi e gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell'allegato VII A. Per i bandi di gara, tale allegato prevede, al n. 23, che le amministrazioni aggiudicatici sono VII A. Per i bandi di gara, tale allegato prevede, al n. 23, che le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad indicare il tipo di criterio di aggiudicazione che, nel caso del dialogo competitivo, può tenute ad indicare il tipo di criterio di aggiudicazione che, nel caso del dialogo competitivo, può essere solo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che i criteri di valutazione essere solo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. Tale documento descrittivo deve essere inviato con l’invito a partecipare al dialogo in ogni caso, Tale documento descrittivo deve essere inviato con l’invito a partecipare al dialogo in ogni caso, prima della fase del dialogo (art. 40, par. 5).prima della fase del dialogo (art. 40, par. 5).

La Commissione europea sottolinea quindi come, “dopo tale fase, l’amministrazione aggiudicatrice non La Commissione europea sottolinea quindi come, “dopo tale fase, l’amministrazione aggiudicatrice non ha più l’opportunità di rimettere ai concorrenti selezionati un altro documento descrittivo e di ha più l’opportunità di rimettere ai concorrenti selezionati un altro documento descrittivo e di indicare nuovi criteri di aggiudicazione”, mentre le disposizioni del Codice “prevedono invece la indicare nuovi criteri di aggiudicazione”, mentre le disposizioni del Codice “prevedono invece la possibilità di fissare dei criteri di valutazione dopo aver individuato la o le soluzioni interessanti e, possibilità di fissare dei criteri di valutazione dopo aver individuato la o le soluzioni interessanti e, per di più, di sceglierle sulla base delle loro specificità”. per di più, di sceglierle sulla base delle loro specificità”.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera le disposizioni recate dall’art. 58, commi 13 e Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera le disposizioni recate dall’art. 58, commi 13 e 15, in contrasto con le norme della direttiva 2004/18/CE, “le quali esigono che i criteri di 15, in contrasto con le norme della direttiva 2004/18/CE, “le quali esigono che i criteri di aggiudicazione siano previamente resi noti”.aggiudicazione siano previamente resi noti”.

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DIALOGO COMPETIVO_criteri decisi a DIALOGO COMPETIVO_criteri decisi a priori_normapriori_norma

Art. 58. Dialogo competitivoArt. 58. Dialogo competitivo(…)(…)

13. Prima della presentazione delle offerte, 13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma soluzioni individuate ai sensi del comma 10.10.

(comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 40: TERZO DECRETO CORRETTIVO

DIALOGO COMPETIVO_criteri decisi a DIALOGO COMPETIVO_criteri decisi a priori_normapriori_norma

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte 15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con la procedura si può concludere con l’affidamento di una concessione di cui l’affidamento di una concessione di cui all’articolo 143.all’articolo 143.

(comma così modificato dall'articolo 1, (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e dall'articolo 2, comma 1, lettera p), e dall'articolo 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Obbligo di comunicazione della NON Obbligo di comunicazione della NON aggiudicazione_scopoaggiudicazione_scopo

La lettera q) (ora t) , con l’inserimento della lettera b-bis al La lettera q) (ora t) , con l’inserimento della lettera b-bis al comma 5 dell’art. 79, aggiunge, tra le informazioni che le comma 5 dell’art. 79, aggiunge, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai candidati e stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai candidati e agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non aggiudicare l’appalto o di non concludere l’accordo quadro.aggiudicare l’appalto o di non concludere l’accordo quadro.

Secondo i rilievi della Commissione europea, infatti, l’art. 79, Secondo i rilievi della Commissione europea, infatti, l’art. 79, comma 5, del Codice, non include tra le informazioni che le comma 5, del Codice, non include tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono comunque tenute a comunicare stazioni appaltanti sono comunque tenute a comunicare d'ufficio la decisione di non aggiudicare l'appalto, mentre d'ufficio la decisione di non aggiudicare l'appalto, mentre l'art. 41, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e l'art. 49, par. 1, l'art. 41, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e l'art. 49, par. 1, della direttiva 2004/17/CE prevedono l'obbligo, per le della direttiva 2004/17/CE prevedono l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di informare i candidati e gli offerenti di stazioni appaltanti, di informare i candidati e gli offerenti di tutte le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un tutte le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato ad appalto, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato ad aggiudicare l'appalto o a concludere un accordo quadro.aggiudicare l'appalto o a concludere un accordo quadro.

Page 42: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Obbligo di comunicazione della NON Obbligo di comunicazione della NON aggiudicazione_normaaggiudicazione_norma

Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni aggiudicazioni

(…)(…)5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: 5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;dall'esclusione;

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadroaccordo quadro..

(lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del (lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

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Offerta economicamente più Offerta economicamente più vantaggiosa_i criteri di valutazione vantaggiosa_i criteri di valutazione

solo nel bando_scoposolo nel bando_scopoLa lettera r) (ORA U) sopprime l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83 in cui viene disposto che la La lettera r) (ORA U) sopprime l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83 in cui viene disposto che la

commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Tale disposizione è stata censurata dalla Commissione europea in quanto reca problemi di compatibilità Tale disposizione è stata censurata dalla Commissione europea in quanto reca problemi di compatibilità con le due direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18/CE. La Commissione ha infatti ritenuto che “le con le due direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18/CE. La Commissione ha infatti ritenuto che “le direttive in questione esigono che i criteri di aggiudicazione dell’appalto, nonché la ponderazione direttive in questione esigono che i criteri di aggiudicazione dell’appalto, nonché la ponderazione relativa di tali criteri ovvero il loro ordine di importanza siano indicati nel bando o nei documenti di relativa di tali criteri ovvero il loro ordine di importanza siano indicati nel bando o nei documenti di gara. Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento di cui le regole delle direttive gara. Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento di cui le regole delle direttive sono espressione, infatti, tutti i criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto devono sono espressione, infatti, tutti i criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto devono essere messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte, in modo da essere messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte, in modo da permettere loro di tenerne conto. Conclude la Commissione che “la previsione della possibilità di permettere loro di tenerne conto. Conclude la Commissione che “la previsione della possibilità di fissare dei criteri “motivazionali” dei punti attribuiti alle offerte che non erano previsti nei documenti di fissare dei criteri “motivazionali” dei punti attribuiti alle offerte che non erano previsti nei documenti di gara sembra contrario al principio di parità di trattamento fissato dalle direttive.”gara sembra contrario al principio di parità di trattamento fissato dalle direttive.”

Pertanto tale soppressione va inquadrata nell’ambito dell’intero art. 83, secondo cui la selezione delle Pertanto tale soppressione va inquadrata nell’ambito dell’intero art. 83, secondo cui la selezione delle offerte si effettua sulla base di criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, consentono di offerte si effettua sulla base di criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, consentono di individuare l’offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La finalità della disciplina individuare l’offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La finalità della disciplina nazionale, conformemente alle citate direttive comunitarie, è, infatti, quella di garantire la parità di nazionale, conformemente alle citate direttive comunitarie, è, infatti, quella di garantire la parità di trattamento dei concorrenti non solo nel momento finale della valutazione delle offerte, ma anche nel trattamento dei concorrenti non solo nel momento finale della valutazione delle offerte, ma anche nel momento iniziale della predisposizione delle stesse, in cui verrebbero effettivamente a conoscenza di momento iniziale della predisposizione delle stesse, in cui verrebbero effettivamente a conoscenza di ogni elemento utile al fine di aggiudicarsi il contratto. In tal modo l’offerta potrebbe essere “calibrata” ogni elemento utile al fine di aggiudicarsi il contratto. In tal modo l’offerta potrebbe essere “calibrata” in base alla conoscenza preventiva dei criteri, pesi, sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi e non più sui in base alla conoscenza preventiva dei criteri, pesi, sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi e non più sui “criteri motivazionali” (non predeterminati nel bando in base alla normativa vigente).“criteri motivazionali” (non predeterminati nel bando in base alla normativa vigente).

La soppressione del citato periodo consentirebbe, per altro verso, anche di evitare il contenzioso incentrato La soppressione del citato periodo consentirebbe, per altro verso, anche di evitare il contenzioso incentrato sulla distinzione tra sub-criteri e “criteri motivazionali”. A volte, infatti, i non aggiudicatari eccepiscono sulla distinzione tra sub-criteri e “criteri motivazionali”. A volte, infatti, i non aggiudicatari eccepiscono che i criteri motivazionali elaborati dalla Commissione sono in realtà sub-criteri, che invece sfuggono che i criteri motivazionali elaborati dalla Commissione sono in realtà sub-criteri, che invece sfuggono ad una determinazione della Commissione, dovendo essere predeterminati nel bando[17].ad una determinazione della Commissione, dovendo essere predeterminati nel bando[17].

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Offerta economicamente più Offerta economicamente più vantaggiosa_i criteri di valutazione vantaggiosa_i criteri di valutazione

solo nel bando_scoposolo nel bando_scopoIl vigente art. 83 prevede, infatti, l’obbligo per la stazione appaltante di predeterminare nel bando di Il vigente art. 83 prevede, infatti, l’obbligo per la stazione appaltante di predeterminare nel bando di

gara i criteri di valutazione dell’offerta, indicando la relativa ponderazione, od almeno l’ordine di gara i criteri di valutazione dell’offerta, indicando la relativa ponderazione, od almeno l’ordine di importanza degli stessi nel caso in cui la ponderazione “è impossibile per ragioni dimostrabili”; importanza degli stessi nel caso in cui la ponderazione “è impossibile per ragioni dimostrabili”; anche eventuali subcriteri ovvero sub-pesi o sub-punteggi devono essere già previsti nel bando. Alla anche eventuali subcriteri ovvero sub-pesi o sub-punteggi devono essere già previsti nel bando. Alla commissione giudicatrice, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 (ora soppresso) è invece commissione giudicatrice, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 (ora soppresso) è invece demandata - prima dell’apertura delle buste che contengono le offerte - “solo” la predisposizione demandata - prima dell’apertura delle buste che contengono le offerte - “solo” la predisposizione dei criteri motivazionali cui attenersi per attribuire, in riferimento a ciascun criterio e sub-criterio, il dei criteri motivazionali cui attenersi per attribuire, in riferimento a ciascun criterio e sub-criterio, il punteggio disponibile.punteggio disponibile.

Si ricorda, infine, che la tutela del principio di parità di trattamento fin dal momento della Si ricorda, infine, che la tutela del principio di parità di trattamento fin dal momento della predisposizione delle offerte – e di una limitazione dei poteri della Commissione giudicatrice - era predisposizione delle offerte – e di una limitazione dei poteri della Commissione giudicatrice - era stata già riconosciuta e ribadita dalla Corte di giustizia CE nella sentenza 24 novembre 2005, causa stata già riconosciuta e ribadita dalla Corte di giustizia CE nella sentenza 24 novembre 2005, causa C-331/2004 (pronunciata in relazione alle previgenti direttive 92/50 e 93/38). La pronuncia della C-331/2004 (pronunciata in relazione alle previgenti direttive 92/50 e 93/38). La pronuncia della Corte europea era stata sollecitata dal Consiglio di Stato[18] che aveva sollevato una serie di Corte europea era stata sollecitata dal Consiglio di Stato[18] che aveva sollevato una serie di questioni concernenti il potere della commissione di gara di integrare i criteri indicati nel bando, questioni concernenti il potere della commissione di gara di integrare i criteri indicati nel bando, posto che l’orientamento della giurisprudenza nazionale era nel senso di consentire l’intervento posto che l’orientamento della giurisprudenza nazionale era nel senso di consentire l’intervento specificativo ed integrativo dei criteri.specificativo ed integrativo dei criteri.

La Corte, nella citata decisione, ha affermato che “tutti i criteri presi in considerazione devono essere La Corte, nella citata decisione, ha affermato che “tutti i criteri presi in considerazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile nell’ordine espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile nell’ordine decrescente dell’importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di decrescente dell’importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata. Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di parità conoscere la loro esistenza e la loro portata. Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, e se dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, e se possibile la loro importanza relativa, siano noti ai potenziali concorrenti al momento della possibile la loro importanza relativa, siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte ”[19]. preparazione delle loro offerte ”[19].

La giurisprudenza nazionale si è adeguata assumendo un orientamento particolarmente restrittivo in La giurisprudenza nazionale si è adeguata assumendo un orientamento particolarmente restrittivo in ordine ai poteri specificatori/integrativi delle prescrizioni del bando da parte della commissione di ordine ai poteri specificatori/integrativi delle prescrizioni del bando da parte della commissione di gara[20]. gara[20].

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Offerta economicamente più vantaggiosa_i Offerta economicamente più vantaggiosa_i criteri di valutazione solo nel bando_scopo criteri di valutazione solo nel bando_scopo

CDSCDS

CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della Sezione: normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della Sezione: 2357/082357/08

La modifica r) (ORA U) riguarda l’articolo 83, comma 4, La modifica r) (ORA U) riguarda l’articolo 83, comma 4, laddove sopprime il terzo periodo. La soppressione viene laddove sopprime il terzo periodo. La soppressione viene condivisa dalla Sezione, atteso che l’affidare alla condivisa dalla Sezione, atteso che l’affidare alla Commissione giudicatrice il compito di fissare i criteri Commissione giudicatrice il compito di fissare i criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando, può risolversi - come risulta anche da prestabiliti dal bando, può risolversi - come risulta anche da non pochi arresti giurisprudenziali - nella violazione del non pochi arresti giurisprudenziali - nella violazione del principio di trasparenza e di preconoscenza di tutte le principio di trasparenza e di preconoscenza di tutte le condizioni del bando da parte degli operatori economici. condizioni del bando da parte degli operatori economici. Tuttavia proprio per realizzare l’intento voluto dalla Tuttavia proprio per realizzare l’intento voluto dalla Commissione a che siano fissati nel bando tutti gli elementi Commissione a che siano fissati nel bando tutti gli elementi necessari allo svolgimento della gara, la Sezione ritiene che necessari allo svolgimento della gara, la Sezione ritiene che alla fine del primo periodo del comma 4 in questione si alla fine del primo periodo del comma 4 in questione si aggiunga l’espressione “e i relativi criteri di valutazione”.aggiunga l’espressione “e i relativi criteri di valutazione”.

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Offerta economicamente più Offerta economicamente più vantaggiosa_i criteri di valutazione vantaggiosa_i criteri di valutazione

solo nel bando_normasolo nel bando_normaArt. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosaArt. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa(…)(…)4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove

necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. verranno indicati nel bando di gara. La commissione La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. massimo prestabiliti dal bando.

Page 47: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Progettazione esterna anche a società Progettazione esterna anche a società europee_scopoeuropee_scopo

La lettera s) (ora v) , con l’introduzione della lettera f-La lettera s) (ora v) , con l’introduzione della lettera f-bis all’art. 90, include, tra gli affidatari dei servizi dì bis all’art. 90, include, tra gli affidatari dei servizi dì architettura e di ingegneria, anche le società architettura e di ingegneria, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri. Stati membri.

Al riguardo la Commissione europea sottolinea come, Al riguardo la Commissione europea sottolinea come, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi dì per quanto riguarda l'affidamento dei servizi dì architettura e di ingegneria, l'art. 90 del Codice architettura e di ingegneria, l'art. 90 del Codice indica, le società di professionisti, definendole indica, le società di professionisti, definendole unicamente con riferimento alla legge italiana. Tale unicamente con riferimento alla legge italiana. Tale disposizione sembrerebbe dunque escludere la disposizione sembrerebbe dunque escludere la partecipazione di società costituite conformemente partecipazione di società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri.alla legislazione di altri Stati membri.

Page 48: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Progettazione esterna anche a società Progettazione esterna anche a società europee_scopoeuropee_scopo

Le lettere t) e u),con novelle all’art. 91, comma 2 e Le lettere t) e u),con novelle all’art. 91, comma 2 e all’art. 101, comma 2, analogamente a quanto all’art. 101, comma 2, analogamente a quanto previsto dalla lettera s), includono rispettivamente:previsto dalla lettera s), includono rispettivamente:

- tra gli affidatari degli incarichi di - tra gli affidatari degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, anche le società costituite 100.000 euro, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati conformemente alla legislazione di altri Stati membri;membri;

- per i concorsi di progettazione, anche i - per i concorsi di progettazione, anche i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.Stati membri.

Page 49: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Progettazione esterna anche a società Progettazione esterna anche a società europee_normaeuropee_norma

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli

incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità

montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive

modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;normativa;

e) dalle società di professionisti; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;Paesi;

(lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del (lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f),g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis f-bis) e h) ai quali si applicano le ) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

(…)(…)6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo

svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f), f-bis),f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimentoresponsabile del procedimento

Page 50: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Progettazione, sicurezza e Progettazione, sicurezza e collaudocollaudo esterni anche a società esterni anche a società

europee_normaeuropee_normaArt. 91. Procedure di affidamentoArt. 91. Procedure di affidamento(…)(…)2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della 2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di di collaudocollaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1,

lettere d), e), f), lettere d), e), f), f-bis),f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. aspiranti idonei.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)

Page 51: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Concorsi di progettazione anche a Concorsi di progettazione anche a società europee_normasocietà europee_norma

Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazioneprogettazione

(art. 66, dir. 2004/18)(art. 66, dir. 2004/18)

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può 1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui

si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. o persone giuridiche.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i 2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f),

f-bis),f-bis), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.

Page 52: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di lavori sotto soglia_opere di Appalti di lavori sotto soglia_opere di ubanizzazione_scopoubanizzazione_scopo

La prima modifica, con una novella al comma 8, prevede che La prima modifica, con una novella al comma 8, prevede che per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire non si applichi più l’art. il rilascio del permesso di costruire non si applichi più l’art. 16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Si ricorda che l’art. 16, comma 2, del DPR n. 380/2001 prevede Si ricorda che l’art. 16, comma 2, del DPR n. 380/2001 prevede che la quota di contributo relativa agli oneri di che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

Page 53: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di lavori sotto soglia_opere di Appalti di lavori sotto soglia_opere di ubanizzazione_normaubanizzazione_norma

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia lavori pubblici sotto soglia

(…)(…)

8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui 8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.aspiranti idonei.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 54: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di lavori sotto soglia_opere di Appalti di lavori sotto soglia_opere di ubanizzazione_normaubanizzazione_norma

articolo 32, comma 1, lettera garticolo 32, comma 1, lettera gg) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di

permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;gli oneri di sicurezza;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del (lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 55: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di lavori sotto soglia_opere di Appalti di lavori sotto soglia_opere di ubanizzazione_normaubanizzazione_norma

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di garadi gara

(…)(…)

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Page 56: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di lavori inferiori 1 milione Appalti di lavori inferiori 1 milione euro_regime delle offerte euro_regime delle offerte

anomale_scopoanomale_scopo

Con la modifica dell’articolo 122, comma 9 Con la modifica dell’articolo 122, comma 9 del codice dei contratti, introdotta del codice dei contratti, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del terzo decreto correttivo, in riferimento alla terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle offerte anomale, valutazione delle offerte anomale, è stata è stata ammessa la possibilità di ricorrere al ammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'esclusione meccanismo dell'esclusione automaticaautomatica solo per i lavori di importo solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci.inferiore a dieci.

Page 57: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di lavori inferiori 1 milione Appalti di lavori inferiori 1 milione euro_regime delle offerte euro_regime delle offerte

anomale_normaanomale_normaArt. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori

pubblici sotto soglia (…)pubblici sotto soglia (…)9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di

euro quando il criterio di aggiudicazione è quello euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 58: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Appalti di servizi e forniture_regime Appalti di servizi e forniture_regime delle offerte anomale_normadelle offerte anomale_norma

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia 8. 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o Per servizi e forniture d’importo inferiore o

pari a 100.000 europari a 100.000 euro, quando il criterio di , quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)cc), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 59: TERZO DECRETO CORRETTIVO

procedure di affidamento in caso di procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore_scopograve inadempimento dell’esecutore_scopo

La lettera x) (ora dd) apporta alcune modifiche all’art. 140 relativo alle procedure di La lettera x) (ora dd) apporta alcune modifiche all’art. 140 relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore:inadempimento dell’esecutore:

§ la prima modifica al comma 1 dispone la possibilità, per le stazioni appaltanti, di § la prima modifica al comma 1 dispone la possibilità, per le stazioni appaltanti, di interpellare fino al quinto migliore offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla interpellare fino al quinto migliore offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto, sempre a partire da quello che gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto, sempre a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;

§ la seconda modifica sostituisce il comma 2: conformemente ai rilievi della § la seconda modifica sostituisce il comma 2: conformemente ai rilievi della Commissione europea, essa prevede che l’affidamento avvenga alle stesse condizioni Commissione europea, essa prevede che l’affidamento avvenga alle stesse condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Le censure della Commissione sul vigente comma 2 si basano sul fatto che esse Le censure della Commissione sul vigente comma 2 si basano sul fatto che esse potrebbero condurre ad una rinegoziazione dell’offerta, in quanto “da un lato, potrebbero condurre ad una rinegoziazione dell’offerta, in quanto “da un lato, l’appalto non consisterebbe nell’esecuzione delle prestazioni offerte in sede di gara l’appalto non consisterebbe nell’esecuzione delle prestazioni offerte in sede di gara dal sostituto bensì di quelle offerte dall’aggiudicatario originario e, dall’altra parte, dal sostituto bensì di quelle offerte dall’aggiudicatario originario e, dall’altra parte, conformemente al par. 2, sono le sole condizioni economiche a dover restare conformemente al par. 2, sono le sole condizioni economiche a dover restare immutate, il che lascia supporre che le altre possono cambiare. In tal caso, ci sarebbe immutate, il che lascia supporre che le altre possono cambiare. In tal caso, ci sarebbe l’attribuzione di un nuovo appalto mediante una procedura negoziata senza previa l’attribuzione di un nuovo appalto mediante una procedura negoziata senza previa messa in concorrenza”. Pertanto ciò sarebbe incompatibile con la direttiva messa in concorrenza”. Pertanto ciò sarebbe incompatibile con la direttiva 2004/18/CE in quanto potrebbe consentire l’attribuzione dell’appalto ad un 2004/18/CE in quanto potrebbe consentire l’attribuzione dell’appalto ad un concorrente diverso dall’aggiudicatario e a condizioni diverse da quelle indicate concorrente diverso dall’aggiudicatario e a condizioni diverse da quelle indicate nell’offerta di tale concorrente;nell’offerta di tale concorrente;

Page 60: TERZO DECRETO CORRETTIVO

procedure di affidamento in caso di procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore_scopograve inadempimento dell’esecutore_scopo

§ la terza modifica sopprime il comma 3 che prevede che, in caso di § la terza modifica sopprime il comma 3 che prevede che, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, le stazioni fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, se l’importo del nuovo contratto è pari o superiore alle soglie di dell’art. 57, se l’importo del nuovo contratto è pari o superiore alle soglie di applicazione della direttiva 2004/18/CE di cui all’art. 28.applicazione della direttiva 2004/18/CE di cui all’art. 28.

Al riguardo la Commissione europea ha sottolineato come tale disposizione Al riguardo la Commissione europea ha sottolineato come tale disposizione sembrerebbe autorizzare un ricorso generalizzato alla procedura negoziata sembrerebbe autorizzare un ricorso generalizzato alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto delle regole di senza pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto delle regole di procedura previste dall’art. 57, non essendo chiaro “se il riferimento a tale procedura previste dall’art. 57, non essendo chiaro “se il riferimento a tale articolo, che prevede altresì i casi in cui il ricorso alla procedura negoziata è articolo, che prevede altresì i casi in cui il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato conformemente alla direttiva 2004/18/CE, può essere autorizzato conformemente alla direttiva 2004/18/CE, può essere interpretato nel senso che limita l’applicazione della disposizione in interpretato nel senso che limita l’applicazione della disposizione in questione ai soli casi contemplati dall’articolo 57”.questione ai soli casi contemplati dall’articolo 57”.

§ l’ultima modifica sopprime il comma 4 che dispone che, nel caso in cui il § l’ultima modifica sopprime il comma 4 che dispone che, nel caso in cui il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una inadempimento intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57. procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57.

Page 61: TERZO DECRETO CORRETTIVO

procedure di affidamento in caso di procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore_normagrave inadempimento dell’esecutore_norma

Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)conv. in legge n. 80/2005)

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di 1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. aggiudicatario.

(comma così modificato all'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del (comma così modificato all'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 62: TERZO DECRETO CORRETTIVO

procedure di affidamento in caso di procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore_norme grave inadempimento dell’esecutore_norme

soppressesoppresse33. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati . In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati

ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 28. soglia di cui all'articolo 28.

(comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del (comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

4.Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto 4.Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57.sensi dell'articolo 57.

4. (comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 4. (comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)

Page 63: TERZO DECRETO CORRETTIVO

FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA (anche rispetto alla prima stesura)_scopo(anche rispetto alla prima stesura)_scopo

La disciplina sulla finanza di progetto viene completamente riformata La disciplina sulla finanza di progetto viene completamente riformata con una nuova formulazione dell’art. 153 che con l’articolo 1, con una nuova formulazione dell’art. 153 che con l’articolo 1, comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo viene comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo viene completamente sostituito. Con la nuova formulazione Sscompare il completamente sostituito. Con la nuova formulazione Sscompare il vincolo alla gara unica, ipotizzata nella prima bozza del decreto e vincolo alla gara unica, ipotizzata nella prima bozza del decreto e le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due seguenti le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due seguenti procedure: procedure:

una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione, la individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione, la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore; di gara la proposta del promotore;

una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione, su uno una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione, su uno studio di fattibilità dell'amministrazione per individuare il studio di fattibilità dell'amministrazione per individuare il promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto sarà caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di rifiuto, le tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a scorrere la graduatoria. scorrere la graduatoria.

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FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA (anche rispetto alla prima stesura)(anche rispetto alla prima stesura)

Art. 153. Finanza di progetto(art. 37-bis, legge n. 109/1994)(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

Page 65: TERZO DECRETO CORRETTIVO

FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA (anche rispetto alla prima stesura)(anche rispetto alla prima stesura)

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 38. consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico- finanziario agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico- finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L’amministrazione aggiudicatrice: 10. L’amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo

anche in presenza di una sola offerta; anche in presenza di una sola offerta; c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del

promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in

graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di 11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

Page 66: TERZO DECRETO CORRETTIVO

FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA (anche rispetto alla prima stesura)(anche rispetto alla prima stesura)

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara. Il soggetto 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio dell’esercizio del aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni. 14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, 15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue: primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma l’attribuzione a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa; presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c); b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c); c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni

economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa; economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa; d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il

contratto è aggiudicato a quest’ultimo; contratto è aggiudicato a quest’ultimo; e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a

base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.

Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri commi che precedono. lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri commi che precedono.

Page 67: TERZO DECRETO CORRETTIVO

FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA (anche rispetto alla prima stesura)(anche rispetto alla prima stesura)

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le 16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, corredata dalla contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia prevenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 in cui sia prevenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l’importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si ovvero di cui all'articolo 122, secondo l’importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a: pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 58, a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta; comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell’articolo 143, ponendo lo stesso presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell’articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di 17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13. all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al 18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell’affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al rimborso, con onere a carico dell’affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

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FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA FINANZA DI PROGETTO_NORMA RISCRITTA (anche rispetto alla prima stesura)(anche rispetto alla prima stesura)

19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo. articolo.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti 20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le 21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

Page 69: TERZO DECRETO CORRETTIVO

FINANZA DI PROGETTO_ NORME FINANZA DI PROGETTO_ NORME ABROGATEABROGATE

Art. 154. Valutazione della proposta Art. 154. Valutazione della proposta (articolo abrogato dall'art. 1, (articolo abrogato dall'art. 1,

comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)

Art. 155. Indizione della garaArt. 155. Indizione della gara(articolo abrogato dall'art. 1, (articolo abrogato dall'art. 1,

comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)

Page 70: TERZO DECRETO CORRETTIVO

FINANZA DI PROGETTO_ ALTRE NORME FINANZA DI PROGETTO_ ALTRE NORME NOVELLATENOVELLATE

Art. 159. SubentroArt. 159. Subentro(art. 37-octies, legge n. 109/1994) (art. 37-octies, legge n. 109/1994)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: concedente a condizione che:

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione; equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.

(lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)(lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)

1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in 1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.

(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. previsioni di cui al comma 1.

2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di 2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter.partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter.

(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008 ))

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FINANZA DI PROGETTO_ ALTRE NORME FINANZA DI PROGETTO_ ALTRE NORME NOVELLATENOVELLATE

Art. 160. Privilegio sui crediti Art. 160. Privilegio sui crediti (art. 37-nonies, legge n. 109/1994) (art. 37-nonies, legge n. 109/1994)

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato 3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

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SECONDA PARTESECONDA PARTELe disposizioni di Le disposizioni di coordinamentocoordinamento

A cura di Sonia LazziniA cura di Sonia Lazzini

Vietata qualsiasi riproduzioneVietata qualsiasi riproduzione

Page 73: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Definizione di locazione finanziaria di Definizione di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica opere pubbliche o di pubblica

utilità_scopoutilità_scopo

L’inserimento del comma aggiuntivo è conseguente all’introduzione, nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (art. 160-bis), da parte del dlgs. n. 113/2007, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) in materia di locazione finanziaria delle opere pubbliche o di pubblica utilità.

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Definizione di locazione finanziaria di Definizione di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica opere pubbliche o di pubblica

utilità_normautilità_norma

Art. 3. Definizioni(…)15-bis. La «locazione finanziaria di 15-bis. La «locazione finanziaria di

opere pubbliche o di pubblica opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori.finanziari e l’esecuzione di lavori.

(comma introdotto dall'art. 2, (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)

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locazione finanziaria di opere locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità_normapubbliche o di pubblica utilità_norma

Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

(articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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locazione finanziaria di opere locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità_normapubbliche o di pubblica utilità_norma

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

Page 77: TERZO DECRETO CORRETTIVO

locazione finanziaria di opere locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità_normapubbliche o di pubblica utilità_norma

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un contraente generale, di cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti. (comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera. (comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

4-quater. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Definizione di “contratti di partenariato Definizione di “contratti di partenariato pubblico privato_normapubblico privato_norma

Art. 3. Definizioni(…)15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di

partenariato pubblico privato» sono contratti aventi partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. le società miste.

Page 79: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Definizione di “contratti di partenariato Definizione di “contratti di partenariato pubblico privato_normapubblico privato_norma

Possono rientrare altresì tra le operazioni di Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.contenuti delle decisioni Eurostat.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)d.lgs. n. 152 del 2008)

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Casellario informatico per tutti gli Casellario informatico per tutti gli appalti_scopoappalti_scopo

La novella estende, con una norma di La novella estende, con una norma di rango primario, la previsione del rango primario, la previsione del casellario informatico, istituito casellario informatico, istituito dall’art. 27 del DPR n. 34/2000 dall’art. 27 del DPR n. 34/2000 presso l'Autorità di vigilanza per i soli presso l'Autorità di vigilanza per i soli lavori pubblici, anche agli appalti di lavori pubblici, anche agli appalti di forniture e servizi, come rileva il forniture e servizi, come rileva il Consiglio di Stato (all’art. 88 dello Consiglio di Stato (all’art. 88 dello schema di regolamento).schema di regolamento).

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Casellario informatico per tutti gli Casellario informatico per tutti gli appalti_normaappalti_norma

Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (…)lavori, servizi e forniture (…)

10. É istituito il casellario informatico dei contratti 10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. arbitrali.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Consorzi stabili_scopoConsorzi stabili_scopo

Con la modifica dell’articolo 36, comma 5 del codice Con la modifica dell’articolo 36, comma 5 del codice dei contratti introdotta dall’articolo 2, comma 1, dei contratti introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del terzo correttivo, i consorzi stabili lettera f) del terzo correttivo, i consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solo per questi consorziati il consorzio concorre e solo per questi ultimi vi sarà il divieto di partecipare, in qualsiasi ultimi vi sarà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora, tuttavia, altra forma, alla medesima gara; qualora, tuttavia, le stazioni appaltanti faranno ricorso della facoltà le stazioni appaltanti faranno ricorso della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 per i lavori e di cui all'articolo 122, comma 9 per i lavori e all’articolo 124, comma 8 per servizi e forniture all’articolo 124, comma 8 per servizi e forniture (esclusione automatica delle offerte anomale), il (esclusione automatica delle offerte anomale), il divieto sarà esteso a tutti i consorziati.divieto sarà esteso a tutti i consorziati.

La stessa disciplina riguarderà i consorzi fra società La stessa disciplina riguarderà i consorzi fra società cooperative ed artigiani.cooperative ed artigiani.

Page 83: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Consorzi stabili_normaConsorzi stabili_norma

Art. 36. Consorzi stabili Art. 36. Consorzi stabili (…)(…)5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta 5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, e avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, e all’articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla all’articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.applica l’articolo 353 del codice penale.

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

Page 84: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Consorzi stabili_normaConsorzi stabili_norma

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il

criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

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Ati e consorzi ordinari_normaAti e consorzi ordinari_norma

Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrentiArt. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penaledi tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

Page 86: TERZO DECRETO CORRETTIVO

False dichiarazioni dei False dichiarazioni dei subappaltori_scoposubappaltori_scopo

La novella alla lettera h) La novella alla lettera h) dell’articolo 38 estende ai dell’articolo 38 estende ai subappalti le disposizioni in subappalti le disposizioni in materia di false dichiarazionimateria di false dichiarazioni

Page 87: TERZO DECRETO CORRETTIVO

False dichiarazioni dei False dichiarazioni dei subappaltori_normasubappaltori_norma

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:relativi contratti i soggetti:

(…)(…)

h) che nell'anno antecedente la data di h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e gara e per l'affidamento dei subappalti,per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 88: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decadenza e non revoca della Decadenza e non revoca della SOA_scopoSOA_scopo

La modifica alla lettera m-bis) dell’articolo 38 rappresenta un La modifica alla lettera m-bis) dell’articolo 38 rappresenta un adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato (agli artt. 65, 70 e 72 dello schema di regolamento) (agli artt. 65, 70 e 72 dello schema di regolamento) sull'improprio uso da parte del Codice dell'espressione sull'improprio uso da parte del Codice dell'espressione “revoca” in luogo della “decadenza”, in caso di ritiro “revoca” in luogo della “decadenza”, in caso di ritiro dell'autorizzazione/ abilitazione per il venir meno di requisiti dell'autorizzazione/ abilitazione per il venir meno di requisiti soggettivi o per inadempimento di obblighi. Come soggettivi o per inadempimento di obblighi. Come puntualizza il Consiglio di Stato, l’improprietà terminologica puntualizza il Consiglio di Stato, l’improprietà terminologica deriva dal fatto che per revoca si intende un atto di ritiro deriva dal fatto che per revoca si intende un atto di ritiro per motivi di opportunità originari o sopravvenuti, la cui per motivi di opportunità originari o sopravvenuti, la cui adozione dà diritto ad un indennizzo a carico del revocante adozione dà diritto ad un indennizzo a carico del revocante (L. n. 241/1990). Nel caso di specie, invece, la «revoca» è (L. n. 241/1990). Nel caso di specie, invece, la «revoca» è ancorata a situazioni oggettive o a inadempimenti, che non ancorata a situazioni oggettive o a inadempimenti, che non implicano valutazioni di opportunità, ma solo accertamenti implicano valutazioni di opportunità, ma solo accertamenti di fatto. Si tratta, più propriamente, di «decadenza» (o di fatto. Si tratta, più propriamente, di «decadenza» (o “accertativa” o “sanzionatoria”), che non dà diritto ad “accertativa” o “sanzionatoria”), che non dà diritto ad indennizzo alcuno. Inoltre tale termine è recato anche indennizzo alcuno. Inoltre tale termine è recato anche all’art. 40, comma 4, lett. b) e g), e commi 9-bis e 9-terall’art. 40, comma 4, lett. b) e g), e commi 9-bis e 9-ter. .

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Decadenza e non revoca della Decadenza e non revoca della SOA_normaSOA_norma

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:i soggetti:

(…)(…)

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.dal casellario informatico.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Decadenza e non revoca della Decadenza e non revoca della SOA_normaSOA_norma

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici (…)Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici (…) Il regolamento definisce in particolare: Il regolamento definisce in particolare: b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale

decadenza nei confronti degli organismi di decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; organismi devono possedere;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;contraddittorio;

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Decadenza e non revoca della Decadenza e non revoca della SOA_normaSOA_norma

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici (…)Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici (…) 9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione 9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione

della documentazione e degli atti utilizzati per il della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.5.

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Decadenza e non revoca della Decadenza e non revoca della SOA_normaSOA_norma

9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare 9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazionedell’attestazione di qualificazione qualora qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.all'esercizio dell'attività di attestazione.

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Idonee referenze bancarie nei servizi e Idonee referenze bancarie nei servizi e forniture_scopoforniture_scopo

La novella dell’articolo 41, La novella dell’articolo 41, chiarisce, per gli appalti di servizi chiarisce, per gli appalti di servizi e forniture, che le idonee e forniture, che le idonee dichiarazioni bancarie di almeno dichiarazioni bancarie di almeno due istituti atte a dimostrare il due istituti atte a dimostrare il requisito relativo alla capacità requisito relativo alla capacità economica e finanziaria devono economica e finanziaria devono essere presentate dal essere presentate dal concorrente già in sede di concorrente già in sede di presentazione dell'offerta.presentazione dell'offerta.

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Idonee referenze bancarie nei servizi e Idonee referenze bancarie nei servizi e forniture_normaforniture_norma

Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di serviziservizi

(art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. (art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995) 358/1995)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: mediante uno o più dei seguenti documenti:

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.realizzati negli ultimi tre esercizi.

Page 95: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Idonee referenze bancarie nei servizi e Idonee referenze bancarie nei servizi e forniture_normaforniture_norma

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c). comma 1, lettere b) e c).

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

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Contratti a corpo o a misura_scopoContratti a corpo o a misura_scopo

Le modifiche all'art. 53 nascono dall'esigenza di riprodurre le Le modifiche all'art. 53 nascono dall'esigenza di riprodurre le disposizioni, dell’’art. 19, commi 4, 5 della L. n. 109/1994, disposizioni, dell’’art. 19, commi 4, 5 della L. n. 109/1994, non reintrodotti nel Codice, ma da esso espressamente non reintrodotti nel Codice, ma da esso espressamente abrogate. abrogate.

Esse sono state però reintrodotte all’art. 105, commi 1 e 2, Esse sono state però reintrodotte all’art. 105, commi 1 e 2, dello schema di regolamento.dello schema di regolamento.

Il Consiglio di Stato sottolinea che dato che l'art. 53, comma 4, Il Consiglio di Stato sottolinea che dato che l'art. 53, comma 4, del Codice, demanda solo al bando di stabilire se il del Codice, demanda solo al bando di stabilire se il contratto sarà a corpo o a misura o parte a corpo e parte a contratto sarà a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura, e lascia al regolamento non già la disciplina dei misura, e lascia al regolamento non già la disciplina dei «presupposti» per l'appalto a corpo e a misura, ma solo «le «presupposti» per l'appalto a corpo e a misura, ma solo «le modalità», i commi 1 e 2 dell'art. 105 andrebbero espunti. modalità», i commi 1 e 2 dell'art. 105 andrebbero espunti.

Da qui la scelta di reinserirli quali norme di rango primario.Da qui la scelta di reinserirli quali norme di rango primario.Pertanto, con il nuovo comma 4- bis sono dettate disposizioni Pertanto, con il nuovo comma 4- bis sono dettate disposizioni

in merito ai contratti da stipularsi a corpo e a misura, in merito ai contratti da stipularsi a corpo e a misura, mentre con il nuovo comma 4-ter sono disciplinati i casi di mentre con il nuovo comma 4-ter sono disciplinati i casi di deroga al precedente comma 4-bisderoga al precedente comma 4-bis. .

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Contratti a corpo o a misura_normaContratti a corpo o a misura_norma

Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureArt. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i

lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3. di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, 2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione; a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto

definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la

progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

(lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del (lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)2007, poi dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Contratti a corpo o a misura_normaContratti a corpo o a misura_norma

Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.e funzionali e le caratteristiche ambientali.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.contratto.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del 3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del

comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.documenti fiscali del progettista.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)

Page 99: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Contratti a corpo o a misura_normaContratti a corpo o a misura_norma

4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle 4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. corpo e a misura.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può 5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può

iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo 6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

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Contratti a corpo o a misura_normaContratti a corpo o a misura_norma

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in 7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. l'approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che

in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto. richiesto per l'esecuzione del contratto.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene 9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8. comma 8.

10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato 10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene. deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di 11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta. articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.

12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni 12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione. vincolo di destinazione.

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Utilizzo prestampati _scopoUtilizzo prestampati _scopo

La novella dell’articolo 74 è necessaria La novella dell’articolo 74 è necessaria in quanto, nel caso in cui l'offerta sia in quanto, nel caso in cui l'offerta sia determinata con il metodo determinata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito deve essere allegata lettera d'invito deve essere allegata la lista delle lavorazioni e forniture la lista delle lavorazioni e forniture previste, vidimata in ogni suo foglio previste, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento e dal responsabile del procedimento e redatta secondo le modalità dell’art. redatta secondo le modalità dell’art. 117 dello schema di regolamento. 117 dello schema di regolamento.

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Utilizzo prestampati _normaUtilizzo prestampati _norma

Art. 74. Forma e contenuto delle offerte Art. 74. Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono 1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.all'articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero 2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. ai requisiti soggettivi di partecipazione.

3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata 3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. esclusione.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)poi dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 103: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Riduzione cauzione provvisoria_scopoRiduzione cauzione provvisoria_scopo

La novella del 7 comma dell’articolo La novella del 7 comma dell’articolo 75 mira ad eliminare la dichiarazione 75 mira ad eliminare la dichiarazione della presenza di elementi della presenza di elementi significativi e tra loro correlati al significativi e tra loro correlati al sistema di qualità che le imprese sistema di qualità che le imprese devono possedere ai fini della devono possedere ai fini della qualificazione, in quanto sostituita qualificazione, in quanto sostituita dal sistema di qualità, a regime ed dal sistema di qualità, a regime ed obbligatorio dal 2005 per le obbligatorio dal 2005 per le classifiche dalla III all'VIII, previsto classifiche dalla III all'VIII, previsto dagli Allegati B e C al DPR n. dagli Allegati B e C al DPR n. 34/2000.34/2000.

Page 104: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Riduzione cauzione provvisoria_normaRiduzione cauzione provvisoria_norma

Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n.

109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005) 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base 1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. scelta dell'offerente.

(…)(…)7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del

cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema_ soppressocorrelati di tale sistema_ soppresso). Per fruire di tale beneficio, l'operatore ). Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 105: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Ricorso alle aste elettroniche _scopoRicorso alle aste elettroniche _scopo

Con la modifica del comma 13 Con la modifica del comma 13 dell’articolo 85 effettuata con dell’articolo 85 effettuata con l’articolo 2, comma 1, lettera q) del l’articolo 2, comma 1, lettera q) del terzo correttivo il ricorso alle aste terzo correttivo il ricorso alle aste elettroniche viene esteso anche ai elettroniche viene esteso anche ai lavori.lavori.

Page 106: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Ricorso alle aste elettroniche _normaRicorso alle aste elettroniche _norma

Art. 85. Ricorso alle aste elettronicheArt. 85. Ricorso alle aste elettroniche. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti . Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti

effettuano, effettuano, in seduta riservata,in seduta riservata, una prima una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. inviti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008 n. 152 del 2008

Page 107: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Ricorso alle aste elettroniche, anche Ricorso alle aste elettroniche, anche nei lavori _normanei lavori _norma

Art. 85. Ricorso alle aste elettronicheArt. 85. Ricorso alle aste elettroniche 13.(13.(Per l'acquisto di beni e servizi_soppressoPer l'acquisto di beni e servizi_soppresso) Alle ) Alle

condizioni di cui al comma 3, le stazioni condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. disposizioni di cui al presente codice.

(comma così modificato dall'art. 2, comma (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 108: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Offerte anomale_limiti Offerte anomale_limiti quantitativi_LAVORIquantitativi_LAVORI

CAMBIAMENTI DELL’ULTIMA ORACAMBIAMENTI DELL’ULTIMA ORACon la modifica dell’articolo 122, comma 9 Con la modifica dell’articolo 122, comma 9

del codice dei contratti, introdotta del codice dei contratti, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del terzo decreto correttivo, in riferimento alla terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle offerte anomale, è stata valutazione delle offerte anomale, è stata ammessa la possibilità di ricorrere al ammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'esclusione automatica meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo non superiore solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci.delle offerte sia non inferiore a dieci.

MENTREMENTRE

Page 109: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Offerte anomale_limiti Offerte anomale_limiti quantitativi_SERVIZI E FORNITUREquantitativi_SERVIZI E FORNITURE

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a

100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)cc), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 110: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Offerte anomale_scopoOfferte anomale_scopo

La soppressione del comma 6 elimina la possibilità La soppressione del comma 6 elimina la possibilità per le amministrazioni di escludere per le amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anomale.automaticamente le offerte anomale.

La modifica al comma 7 riguarda il procedimento di La modifica al comma 7 riguarda il procedimento di

verifica delle offerte anomale ed è volta a verifica delle offerte anomale ed è volta a garantire la semplificazione dell'attività garantire la semplificazione dell'attività amministrativa nel rispetto del principio di buon amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento. La modifica stabilisce che solo andamento. La modifica stabilisce che solo all'esito del procedimento di verifica progressiva all'esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte presunte anomale, la stazione delle offerte presunte anomale, la stazione appaltante dichiari le eventuali esclusioni e appaltante dichiari le eventuali esclusioni e l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomalaofferta non anomala

Page 111: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Offerte anomale_normaOfferte anomale_norma

Art. 88. Procedimento di verifica e di Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte esclusione delle offerte anormalmente basseanormalmente basse

(6. La stazione appaltante esclude (6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. _soppresso)complesso, inaffidabile. _soppresso)

(comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera (comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008)r), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 112: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Offerte anomale_normaOfferte anomale_norma

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basseofferte anormalmente basse

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.favore della migliore offerta non anomala.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008)lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 113: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Affidamento del collaudo_scopoAffidamento del collaudo_scopo

Le due novelle all’art. 91 recepiscono i rilievi del Le due novelle all’art. 91 recepiscono i rilievi del

Consiglio di Stato sullo schema di regolamento Consiglio di Stato sullo schema di regolamento (all’art. 212) che sottolineano come l'art. 141 del (all’art. 212) che sottolineano come l'art. 141 del Codice sul collaudo dei lavori pubblici non preveda Codice sul collaudo dei lavori pubblici non preveda procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi di collaudo a soggetti esterni alle incarichi di collaudo a soggetti esterni alle amministrazioni, auspicando che il decreto correttivo amministrazioni, auspicando che il decreto correttivo del codice possa colmare la lacuna mediante, del codice possa colmare la lacuna mediante, appunto, una novella dell'art. 91 del Codice. Vanno appunto, una novella dell'art. 91 del Codice. Vanno rispettate, comunque, le norme previste dall’art. rispettate, comunque, le norme previste dall’art. 141, comma 4, sulla nomina dei collaudatori, che 141, comma 4, sulla nomina dei collaudatori, che viene modificato dal decreto in esame in senso più viene modificato dal decreto in esame in senso più coerente ai principi di rotazione e trasparenza. coerente ai principi di rotazione e trasparenza.

Page 114: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Affidamento del collaudo_scopoAffidamento del collaudo_scopo

MODIFICHE DELL’ULTIMA ORAMODIFICHE DELL’ULTIMA ORA

norme dell’articolo 120, comma 2 bis norme dell’articolo 120, comma 2 bis non dell’articolo 141non dell’articolo 141

Si tratta infatti anche del collaudo di Si tratta infatti anche del collaudo di forniture e servizi e non solo di lavoriforniture e servizi e non solo di lavori

Page 115: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Affidamento del Affidamento del collaudo“esterno”_normacollaudo“esterno”_norma

Art. 91. Procedure di affidamentoArt. 91. Procedure di affidamento. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza . Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sicurezza in fase di esecuzione e di collaudoe di collaudo nel rispetto di quanto nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. disposizioni ivi previste.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di 2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e fase di esecuzione e di collaudodi collaudo nel rispetto di quanto disposto nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 116: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Collaudo “interno” o “esterno”_normaCollaudo “interno” o “esterno”_norma

Art. 120. CollaudoArt. 120. Collaudo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice. conformità a quanto previsto dal presente codice.

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo 2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la dell’articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stessetra le stesse..

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 117: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Collaudo “interno” o “esterno” di Collaudo “interno” o “esterno” di lavori_normalavori_norma

Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici (…)(…)4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano 4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano

da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. all'importo degli stessi. (Per le stazioni appaltanti che (Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento_soppresso)responsabile del procedimento_soppresso) Possono Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

comma così modificato all'art. 2, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. comma così modificato all'art. 2, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 152 del 2008) 152 del 2008)

Page 118: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Corrispettivi, incentivi per la Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione progettazione e fondi a disposizione

delle stazioni appaltanti_ scopodelle stazioni appaltanti_ scopo

Le novelle alla rubrica dell’articolo Le novelle alla rubrica dell’articolo 92, all’ultimo periodo del comma 2 e 92, all’ultimo periodo del comma 2 e al comma 3, nonché la soppressione al comma 3, nonché la soppressione del comma 4 adeguano il Codice alle del comma 4 adeguano il Codice alle disposizioni del DL n. 223/2006, disposizioni del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006 (cd. convertito nella L. n. 248/2006 (cd. decreto Bersani), relativamente alle decreto Bersani), relativamente alle tariffe professionali. tariffe professionali.

Page 119: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Corrispettivi, incentivi per la Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione progettazione e fondi a disposizione

delle stazioni appaltanti_normadelle stazioni appaltanti_norma Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni

appaltantiappaltanti(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con 2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.dell'affidamento.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Corrispettivi, incentivi per la Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione progettazione e fondi a disposizione

delle stazioni appaltanti_normadelle stazioni appaltanti_norma 3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui 3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui

al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)

4. (comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)4. (comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

(la percentuale del 2% è ripartita per lo 0,50% a favore delle strutture interne e per l'1,50% a favore (la percentuale del 2% è ripartita per lo 0,50% a favore delle strutture interne e per l'1,50% a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 61, comma 8, della legge n. 113 del 2008dello Stato, ai sensi dell'articolo 61, comma 8, della legge n. 113 del 2008

Page 121: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Corrispettivi, incentivi per la Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione progettazione e fondi a disposizione

delle stazioni appaltanti_normadelle stazioni appaltanti_norma

7-bis. Tra le spese tecniche da 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di prevedere nel quadro economico di

ciascun intervento ciascun intervento sono sono comprese l’assicurazione comprese l’assicurazione dei dipendentidei dipendenti, nonché le spese , nonché le spese di carattere strumentale sostenute di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.relazione all’intervento.

(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 122: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_normaobbligatorie_norma

di chi?di chi?

• PROGETTISTI (art. 90)PROGETTISTI (art. 90)

• VALIDATORI (art. 112 novellato)VALIDATORI (art. 112 novellato)

Le modalita’ sono demandate al Le modalita’ sono demandate al regolamentoregolamento

Page 123: TERZO DECRETO CORRETTIVO

ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI_norma attualeINTERNI_norma attuale

Art 90 (Progettazione interna ed esterna alle Art 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) - (artt. 17 e 18, l. n. di lavori pubblici) - (artt. 17 e 18, l. n. 109/1994)109/1994)

5. Il regolamento definisce i limiti e le 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

Page 124: TERZO DECRETO CORRETTIVO

ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI_IL FUTURO REGOLAMENTOINTERNI_IL FUTURO REGOLAMENTO

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITUREDEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI _ ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI _ TITOLO III – GARANZIE <Art. 279TITOLO III – GARANZIE <Art. 279

Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 106, d.P.R. n. 554/1999)106, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionalirischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i , sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia coprecostruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai , oltre ai rischi professionalirischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le , anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.>varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.>

Page 125: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_scopoobbligatorie_scopo

Il comma aggiuntivo, tenendo conto delle Il comma aggiuntivo, tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato (all’art. 279 dello osservazioni del Consiglio di Stato (all’art. 279 dello schema di regolamento), prevede che il soggetto schema di regolamento), prevede che il soggetto incaricato dell'attività di verifica debba essere incaricato dell'attività di verifica debba essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, la una polizza di responsabilità civile professionale, la cui copertura, per i soggetti interni alla stazione cui copertura, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, in analogia dell'amministrazione di appartenenza, in analogia all'art. 90, comma 5, del Codice (che demanda al all'art. 90, comma 5, del Codice (che demanda al regolamento di definire «i limiti e le modalità per la regolamento di definire «i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”).dipendenti incaricati della progettazione”).

Page 126: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_norma attualeobbligatorie_norma attuale

Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori lavori

4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere 4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, svolgimento dell’attività di verifica, avente le avente le caratteristiche indicate nel regolamentocaratteristiche indicate nel regolamento. Il . Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

Page 127: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_norma attualeobbligatorie_norma attuale

bbb) all’allegato XXI, articolo 37 sono bbb) all’allegato XXI, articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: “una polizza 1) al comma 1, le parole: “una polizza indennitaria civile per danni a terzi” indennitaria civile per danni a terzi” sono sostituite dalle seguenti: “una sono sostituite dalle seguenti: “una polizza di responsabilità civile polizza di responsabilità civile professionale”; professionale”;

Page 128: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_norma attualeobbligatorie_norma attuale

Allegato XXI Allegato XXI Allegato tecnico di cui all’articolo 164_progettazione Allegato tecnico di cui all’articolo 164_progettazione

infrastrutture strategicheinfrastrutture strategiche37 Le garanzie.37 Le garanzie.1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere 1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere

munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata: seguenti caratteristiche e durata:

(omissis)(omissis) c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non

inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro; cinque milioni di euro;

Page 129: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_commentoobbligatorie_commento

Le modifiche all’art. 37 riguardano le polizze. Le modifiche all’art. 37 riguardano le polizze. La prima - in analogia con la modifica introdotta all’articolo 112, comma La prima - in analogia con la modifica introdotta all’articolo 112, comma

5, lettera c) - tende, come sottolinea la relazione illustrativa, ad 5, lettera c) - tende, come sottolinea la relazione illustrativa, ad uniformare le richieste di garanzia attualmente previste in capo al uniformare le richieste di garanzia attualmente previste in capo al soggetto della verifica della progettazione a quelle previste per i soggetto della verifica della progettazione a quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennitarietà" non è applicabile progettisti, atteso che il concetto di "indennitarietà" non è applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, pertanto, la tipologia dì polizza richiesta (indennitaria civile per danni pertanto, la tipologia dì polizza richiesta (indennitaria civile per danni a terzi) prevista dalla norma vigente non trova riscontro nei prodotti a terzi) prevista dalla norma vigente non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.assicurativi esistenti sul mercato.

La seconda modifica riguarda, invece, il massimale delle polizze richieste La seconda modifica riguarda, invece, il massimale delle polizze richieste

al soggetto incaricato dell'attività di verifica, che risulta troppo al soggetto incaricato dell'attività di verifica, che risulta troppo oneroso anche in proporzione a quello previsto per i progettisti, come oneroso anche in proporzione a quello previsto per i progettisti, come sostiene la relazione illustrativa. Pertanto, se ne propone una sostiene la relazione illustrativa. Pertanto, se ne propone una riduzione da 10 a 5 milioni di euro. Infatti, l'art. 111 del Codice, con riduzione da 10 a 5 milioni di euro. Infatti, l'art. 111 del Codice, con riferimento alle garanzie che devono prestare i progettisti riporta, per riferimento alle garanzie che devono prestare i progettisti riporta, per lavori di importo inferiore alla soglia, un massimale non inferiore al lavori di importo inferiore alla soglia, un massimale non inferiore al 10% cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione 10% cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro e per gli interventi sopra soglia, un massimale non inferiore al di euro e per gli interventi sopra soglia, un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro.euro.

Page 130: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_norma attualeobbligatorie_norma attuale

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica 5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) (lettera soppressa dall'art. 2, comma c) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 131: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_IL FUTURO obbligatorie_IL FUTURO

REGOLAMENTOREGOLAMENTO Art. 54 Le garanzieArt. 54 Le garanzie1. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data 1. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data

di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:svolgimento dell’attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:regolare esecuzione:

1. non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per 1. non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del codice;lettera c) del codice;

2. non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, 2. non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro finosuperiore a 1.500.000 euro fino

al 20% dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.al 20% dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.b) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di verifica sia coperto da una polizza b) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di verifica sia coperto da una polizza

professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.

Page 132: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Verifica dei progetti e assicurazioni Verifica dei progetti e assicurazioni obbligatorie_IL FUTURO obbligatorie_IL FUTURO

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

2. Il premio relativo a tale copertura 2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni, è assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell’amministrazione di a carico dell’amministrazione di appartenenza, che vi deve appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto; il la data di validazione del progetto; il premio è a carico del soggetto premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.soggetto esterno.

Page 133: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Riduzione della cauzione definitiva, Riduzione della cauzione definitiva, ANCHE per servizi e forniture_scopoANCHE per servizi e forniture_scopo

La novella al comma 1 dell’articolo 113, mira a garantire, come La novella al comma 1 dell’articolo 113, mira a garantire, come sottolinea la relazione illustrativa, la par condicio tra gli operatori sottolinea la relazione illustrativa, la par condicio tra gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, sia economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, sia nel caso partecipino a gare inerenti ai lavori pubblici, sia che si tratti nel caso partecipino a gare inerenti ai lavori pubblici, sia che si tratti di servizi e forniture. Infatti, in caso di lavori pubblici, ai sensi dell'art. di servizi e forniture. Infatti, in caso di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, tali operatori, ai quali venga rilasciata, da 40, comma 7, del Codice, tali operatori, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva. In caso di servizi e forniture, provvisoria che a quella definitiva. In caso di servizi e forniture, “inspiegabilmente e irragionevolmente”, prosegue la relazione, detto “inspiegabilmente e irragionevolmente”, prosegue la relazione, detto beneficio esiste unicamente con riferimento alla cauzione provvisoria beneficio esiste unicamente con riferimento alla cauzione provvisoria a norma dell'art. 75, comma 7. Pertanto, si ritiene che la mancanza di a norma dell'art. 75, comma 7. Pertanto, si ritiene che la mancanza di tale previsione nell'art. 113, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto tale previsione nell'art. 113, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto di errore e mancato coordinamento tra le norme del codice - atteso di errore e mancato coordinamento tra le norme del codice - atteso che nella disciplina previgente la materia delle garanzie era che nella disciplina previgente la materia delle garanzie era disciplinata in un unico articolo (art. 30 L. n. 109/1994, mentre nel disciplinata in un unico articolo (art. 30 L. n. 109/1994, mentre nel Codice le varie cauzioni sono disciplinate agli artt. 75, 111, 113, 129, Codice le varie cauzioni sono disciplinate agli artt. 75, 111, 113, 129, 253, comma 19. Quindi, nel frammentare l'art. 30 della L. n. 109 nei 253, comma 19. Quindi, nel frammentare l'art. 30 della L. n. 109 nei citati articoli è venuto a mancare il dovuto coordinamento). citati articoli è venuto a mancare il dovuto coordinamento).

Page 134: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Riduzione della cauzione definitiva, Riduzione della cauzione definitiva, ANCHE per servizi e forniture_normaANCHE per servizi e forniture_norma

Art. 113. Cauzione definitivaArt. 113. Cauzione definitiva(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), (rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa),

d.lgs. n. 113 del 2007)d.lgs. n. 113 del 2007)(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica Si applica l'articolo 75, comma 7l'articolo 75, comma 7..

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

Page 135: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Riduzione della cauzione definitiva, Riduzione della cauzione definitiva, ANCHE per servizi e forniture_normaANCHE per servizi e forniture_norma

Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta (…)(…)7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale

rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)p), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 136: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Effetti della mancata presentazione Effetti della mancata presentazione della cauzione definitiva_normadella cauzione definitiva_norma

4. La mancata costituzione della 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina garanzia di cui al comma 1 determina la la decadenza dell'affidamento e dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella concorrente che segue nella graduatoria. graduatoria.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)v), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 137: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto, attività che non Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del costituiscono subappalto e tutela del

lavoro_normalavoro_norma Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoroArt. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro(rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)(rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)

2 . La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel 2 . La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo in cottimo (ferme restando le vigenti disposizioni che (ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto_ soppresso)in subappalto_ soppresso) Per i lavori, per quanto riguarda la Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

Page 138: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto, attività che non Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del costituiscono subappalto e tutela del

lavoro_scopolavoro_scopo La novella al comma 6 dell’articolo 118, è volta a correggere La novella al comma 6 dell’articolo 118, è volta a correggere

un errore materiale, in quanto i versamenti agli organismi un errore materiale, in quanto i versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva sono già paritetici previsti dalla contrattazione collettiva sono già ricompresi nel DURC. ricompresi nel DURC.

La relazione illustrativa sottolinea che la sostituzione del La relazione illustrativa sottolinea che la sostituzione del

vigente comma 6-bis, è volta ad eliminare “atti che vigente comma 6-bis, è volta ad eliminare “atti che rischiano di scardinare l'efficacia degli strumenti che la rischiano di scardinare l'efficacia degli strumenti che la concertazione fra le parti sociali e il Governo hanno messo concertazione fra le parti sociali e il Governo hanno messo in campo nella lotta al lavoro nero”. La nuova norma in campo nella lotta al lavoro nero”. La nuova norma specifica, pertanto, le modalità da indicare nel DURC per la specifica, pertanto, le modalità da indicare nel DURC per la determinazione degli indici di congruità della forza lavoro determinazione degli indici di congruità della forza lavoro diverse nel caso di servizi e forniture e nel caso di lavori.diverse nel caso di servizi e forniture e nel caso di lavori.

Page 139: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto, attività che non Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del costituiscono subappalto e tutela del

lavoro_normalavoro_norma (…)(…)6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributivaregolarità contributiva.(nonché copia dei versamenti agli .(nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti._ soppresso)collettiva, ove dovuti._ soppresso)

(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, (comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 140: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Subappalto, attività che non Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del costituiscono subappalto e tutela del

lavoro_normalavoro_norma

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.politiche sociali.

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)aa), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 141: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Licitazione privata semplificata_scopoLicitazione privata semplificata_scopo

Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera cc) del terzo decreto correttivo all’articolo lettera cc) del terzo decreto correttivo all’articolo 123, comma 1 del codice dei contratti, Il ricorso alla 123, comma 1 del codice dei contratti, Il ricorso alla licitazione privata semplificata viene esteso fino ad 1 licitazione privata semplificata viene esteso fino ad 1 milione di euro da 750.000 della precedente milione di euro da 750.000 della precedente normativanormativa

La novella, innalzando la soglia da 750 mila ad 1 La novella, innalzando la soglia da 750 mila ad 1

milione di euro per l'affidamento di lavori mediante milione di euro per l'affidamento di lavori mediante procedura ristretta semplificata, mira, come procedura ristretta semplificata, mira, come sottolinea la relazione illustrativa, a semplificare e sottolinea la relazione illustrativa, a semplificare e garantire maggiore efficienza ed economicità garantire maggiore efficienza ed economicità all’azione amministrativa.all’azione amministrativa.

Page 142: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Licitazione privata semplificata_normaLicitazione privata semplificata_norma

Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori appalti di lavori

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola 1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 inferiore a 1 milione di euro,milione di euro, le stazioni appaltanti le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. commi che seguono.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)cc), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 143: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Licitazione privata semplificata_normaLicitazione privata semplificata_norma

Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori appalti di lavori

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola 1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 inferiore a 1 milione di euro,milione di euro, le stazioni appaltanti le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. commi che seguono.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)cc), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 144: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Lavori in Lavori in economia_manutenzione_scopoeconomia_manutenzione_scopo

Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata dall’articolo 2, comma 1, lettera b) effettuata dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo, lettera dd) del terzo decreto correttivo, anche per i lavori di manutenzione sarà anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in economia fino a possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro200.000 euro

La novella alla lettera b), come evidenzia la La novella alla lettera b), come evidenzia la relazione illustrativa, garantisce i principi di relazione illustrativa, garantisce i principi di semplificazione, efficienza ed economicità semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa eliminando una dell'azione amministrativa eliminando una discrasia tra l’art. 125, comma 5 (che discrasia tra l’art. 125, comma 5 (che prevede i lavori in economia fino a 200.000 prevede i lavori in economia fino a 200.000 euro) e il comma 6, lett. a), che pone invece euro) e il comma 6, lett. a), che pone invece un limite di 100.00 euro.un limite di 100.00 euro.

Page 145: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Lavori in Lavori in economia_manutenzione_normaeconomia_manutenzione_norma

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (…)(…)6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione

appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti b) manutenzione di opere o di impianti (di importo non superiore a (di importo non superiore a 100.000 euro_soppresso); 100.000 euro_soppresso);

((lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)d.lgs. n. 152 del 2008)

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle

procedure di gara; procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto

o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. di completare i lavori.

Page 146: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Programmazione di lavori_normaProgrammazione di lavori_norma

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è

subordinata, per i lavori di importo inferiore a subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.studio di fattibilità.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)ee), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 147: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Programmazione di lavori_normaProgrammazione di lavori_norma

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. informatico presso l'Osservatorio.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. programmatori vigenti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

Page 148: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Garanzia globale di esecuzione_scopoGaranzia globale di esecuzione_scopo

La modifica del 3 comma dell’articolo 129, come evidenzia la relazione La modifica del 3 comma dell’articolo 129, come evidenzia la relazione

illustrativa, chiarisce che la garanzia globale non è idonea a garantire illustrativa, chiarisce che la garanzia globale non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale.gestione, di durata anche pluridecennale.

Su tale punto (art. 127 dello schema di regolamento) il Consiglio di Stato Su tale punto (art. 127 dello schema di regolamento) il Consiglio di Stato sostiene che l'esclusione delle concessioni dall'oggetto dal sistema di sostiene che l'esclusione delle concessioni dall'oggetto dal sistema di garanzia globale non può essere condivisa in quanto non è conforme garanzia globale non può essere condivisa in quanto non è conforme al dettato di cui all'art. 129 del codice, che si riferisce ai «lavori» di al dettato di cui all'art. 129 del codice, che si riferisce ai «lavori» di importo superiore a 100 milioni di euro e non solo agli “appalti”. Dato importo superiore a 100 milioni di euro e non solo agli “appalti”. Dato che, prosegue il Consiglio di Stato, la garanzia globale si riferisce, che, prosegue il Consiglio di Stato, la garanzia globale si riferisce, all'”esecuzione” dell'opera, assicurando alla stazione appaltante la all'”esecuzione” dell'opera, assicurando alla stazione appaltante la sollecita e fedele realizzazione della stessa, tale esigenza sussiste sollecita e fedele realizzazione della stessa, tale esigenza sussiste anche per le concessioni, ove può prevedersi la garanzia globale anche per le concessioni, ove può prevedersi la garanzia globale limitatamente alla fase di esecuzione dell'opera, e ferme le ulteriori limitatamente alla fase di esecuzione dell'opera, e ferme le ulteriori garanzie che l'ordinamento prevede per la successiva fase gestionale garanzie che l'ordinamento prevede per la successiva fase gestionale (sebbene sia minore il rischio di cattiva gestione, atteso che è dalla (sebbene sia minore il rischio di cattiva gestione, atteso che è dalla gestione che il concessionario consegue, essenzialmente, il proprio gestione che il concessionario consegue, essenzialmente, il proprio ritorno economico).ritorno economico).

Page 149: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Garanzia globale di esecuzione_normaGaranzia globale di esecuzione_norma

Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici lavori pubblici

. Con il regolamento è istituito, per i lavori di . Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli operante per gli appaltiappalti pubblici aventi ad pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli tutti gli appaltiappalti aventi ad oggetto la aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 2008)ff), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 150: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Anticipazione con cauzione per Anticipazione con cauzione per materiali da costruzione_scopomateriali da costruzione_scopo

Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 133 viene precisato che il Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 133 viene precisato che il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione per i quali i bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di di pagamento degli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto e previa fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori.accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori.

Tale pagamento sarà tuttavia subordinato alla costituzione di una garanzia Tale pagamento sarà tuttavia subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria (il cui importo sarà gradualmente ed automaticamente ridotto fideiussoria (il cui importo sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori), all'effettivo inizio dei lavori ed al rispetto del nel corso dei lavori), all'effettivo inizio dei lavori ed al rispetto del cronoprogrammacronoprogramma

nell’articolo 133 vengono introdotti i commi 3.bis e 6.bis con cui viene nell’articolo 133 vengono introdotti i commi 3.bis e 6.bis con cui viene precisato che: precisato che:

ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, che scatta qualora la differenza tra ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, che scatta qualora la differenza tra tasso di inflazione reale e programmata sia superiore al 2 per cento, le tasso di inflazione reale e programmata sia superiore al 2 per cento, le richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dal richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dal decreto che segnala gli eventuali scostamenti dell'inflazione; decreto che segnala gli eventuali scostamenti dell'inflazione;

nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l’istanza di nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 133 del Codice dei compensazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 133 del Codice dei contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo decreto ministeriale. pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo decreto ministeriale.

Page 151: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Anticipazione con cauzione su Anticipazione con cauzione su materiali da costruzione_normamateriali da costruzione_norma

Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezziArt. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara 1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara

può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi pagamento degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei contratto, e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per tali lavori; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti.da parte delle stazioni appaltanti.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 152: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Prezzo chiuso_normaPrezzo chiuso_norma

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può 2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel 3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione 3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.cui al medesimo comma 3.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)2008)

Page 153: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Prezzo chiuso_normaPrezzo chiuso_norma

6-bis. A pena di decadenza, 6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.ministeriale di cui al comma 6.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 154: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decadenza Soa e risoluzione Decadenza Soa e risoluzione contrattuale_normacontrattuale_norma

Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenzadecadenza dell'attestazione di dell'attestazione di qualificazionequalificazione

(rubrica così modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)(rubrica così modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)(art. 118, d.P.R. n. 554/1999)(art. 118, d.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)n.113 del 2007)

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la 1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenzadecadenza dell'attestazione di dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del 2008)comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

Page 155: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Locazione finanziaria di opere Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità_scopopubbliche o di pubblica utilità_scopo

Le modifiche relative all'articolo 160-bis sono Le modifiche relative all'articolo 160-bis sono volte a risolvere, come evidenzia la volte a risolvere, come evidenzia la relazione illustrativa, alcuni problemi relazione illustrativa, alcuni problemi applicativi del leasing finanziario.applicativi del leasing finanziario.

Tra essi, quelli rilevati dal Consiglio di Stato Tra essi, quelli rilevati dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento (artt. 97-104 sullo schema di regolamento (artt. 97-104 sulla qualificazione del contraente generale) sulla qualificazione del contraente generale) ove viene sottolineato come, anche se con ove viene sottolineato come, anche se con il secondo correttivo è stato introdotto il il secondo correttivo è stato introdotto il contraente generale nell'ambito del leasing contraente generale nell'ambito del leasing finanziario utilizzabile per tutte le opere finanziario utilizzabile per tutte le opere pubbliche, non ne è stato, però, chiarito il pubbliche, non ne è stato, però, chiarito il relativo regime di qualificazione applicabile.relativo regime di qualificazione applicabile.

Page 156: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Locazione finanziaria di opere Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità_normapubbliche o di pubblica utilità_norma

Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilitàArt. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità(articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)(articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del

presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto 3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve 4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un contraente temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un contraente generale, di cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, generale, di cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti. possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione 4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera. dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera.

(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)

4-quater. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed 4-quater. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.

(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 DEL 2008(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 DEL 2008

Page 157: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Definizione delle riserve_scopoDefinizione delle riserve_scopo

L’articolo aggiuntivo_ Art. 240-bis L’articolo aggiuntivo_ Art. 240-bis accoglie una osservazione contenuta accoglie una osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato nel parere del Consiglio di Stato (all’art. 360) che rileva l’opportunità (all’art. 360) che rileva l’opportunità di inserire direttamente nel Codice il di inserire direttamente nel Codice il testo dell’attuale art. 32 del DM n. testo dell’attuale art. 32 del DM n. 145/2000 sulla definizione delle 145/2000 sulla definizione delle riserve al termine dei lavori.riserve al termine dei lavori.

Page 158: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Definizione delle riserve_normaDefinizione delle riserve_norma

Art. 240-bis. Definizione delle riserveArt. 240-bis. Definizione delle riserve(art. 32, co. 4, d.m. n. 145/2000) (art. 32, co. 4, d.m. n. 145/2000) (articolo introdotto dall'articolo 2, comma (articolo introdotto dall'articolo 2, comma

1, lettera uu), d.lgs. n. 152 del 2008)1, lettera uu), d.lgs. n. 152 del 2008)

1. Le domande che fanno valere pretese 1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. riserve stesse.

Page 159: TERZO DECRETO CORRETTIVO

APPALTO INTEGRATO_ANCORA APPALTO INTEGRATO_ANCORA MERLONIMERLONI

Art. 253. Norme transitorieArt. 253. Norme transitorie

1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi 1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.di cui all'articolo 5.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera 113 del 2007, poi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)vv), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 160: TERZO DECRETO CORRETTIVO

APPALTO INTEGRATOAPPALTO INTEGRATO

La modifica al comma 1-quinquies chiarisce il regime La modifica al comma 1-quinquies chiarisce il regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione (cd. appalto integrato) di cui agli artt. 3, esecuzione (cd. appalto integrato) di cui agli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del Codice, a seguito comma 7 e 53, commi 2 e 3 del Codice, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs n. 113/2007, delle modifiche introdotte dal dlgs n. 113/2007, garantendo l'applicabilità, fino all'entrata in vigore garantendo l'applicabilità, fino all'entrata in vigore del regolamento, delle corrispondenti norme della del regolamento, delle corrispondenti norme della legge n. 109 del 1994. La relazione illustrativa ricorda legge n. 109 del 1994. La relazione illustrativa ricorda come anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri come anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari, giuridici e legislativi, nota (Dipartimento per gli affari, giuridici e legislativi, nota n. DAGL/15.3.16/2007/5 del 24 settembre 2007) n. DAGL/15.3.16/2007/5 del 24 settembre 2007) aveva sottolineato come l’appalto integrato fosse aveva sottolineato come l’appalto integrato fosse utilizzabile non in base a una specifica norma, ma utilizzabile non in base a una specifica norma, ma semplicemente «per l’assenza di espresse indicazioni semplicemente «per l’assenza di espresse indicazioni contrarie». contrarie».

Page 161: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Sanzioni pecuniarie ed Sanzioni pecuniarie ed interdittive_normainterdittive_norma

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è 2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell’articolo regolamentari previste ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 5.”.del regolamento di cui all’articolo 5.”.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)n. 152 del 2008)

Page 162: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Sanzioni pecuniarie ed Sanzioni pecuniarie ed interdittive_normainterdittive_norma

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubbliciArt. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici4. Il regolamento definisce in particolare4. Il regolamento definisce in particolareg) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla

decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;veritieri;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)

Page 163: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Qualificazione Soa_migliori 5 anni Qualificazione Soa_migliori 5 anni su 10_scoposu 10_scopo

Il comma 9-bis introduce una importante norma per la qualificazione Il comma 9-bis introduce una importante norma per la qualificazione

delle imprese. Ai fini della dimostrazione dei requisiti della cifra di delle imprese. Ai fini della dimostrazione dei requisiti della cifra di affari realizzata con lavori svolti, dell’adeguata dotazione di affari realizzata con lavori svolti, dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del cinque anni ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA. Tale possibilità viene, decennio antecedente la qualificazione SOA. Tale possibilità viene, però, consentita in regime transitorio, sino al 31 dicembre 2010, però, consentita in regime transitorio, sino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le piccole e medie imprese, come motiva la relazione illustrativa. piccole e medie imprese, come motiva la relazione illustrativa. Tale modifica, vi si legge, deriva dalla necessità di evitare il Tale modifica, vi si legge, deriva dalla necessità di evitare il fenomeno della c.d. "rincorsa al fatturato", che è fonte di squilibri fenomeno della c.d. "rincorsa al fatturato", che è fonte di squilibri nel mercato e di alterazione dell'affidabilità del sistema stesso nel mercato e di alterazione dell'affidabilità del sistema stesso della qualificazione. La proposta, continua la relazione è, altresì, della qualificazione. La proposta, continua la relazione è, altresì, compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto della compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto della peculiarità dell'ordinamento italiano che prevede il regime di peculiarità dell'ordinamento italiano che prevede il regime di previa qualificazione delle imprese, a differenza dell'ordinamento previa qualificazione delle imprese, a differenza dell'ordinamento comunitario che prevede la qualificazione "gara per gara", e che, comunitario che prevede la qualificazione "gara per gara", e che, dunque, può essere più favorevole o penalizzante per le imprese dunque, può essere più favorevole o penalizzante per le imprese nazionali a seconda del caso concretonazionali a seconda del caso concreto

Page 164: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Qualificazione Soa_migliori 5 anni Qualificazione Soa_migliori 5 anni su 10_normasu 10_norma

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)152 del 2008)

Page 165: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Qualificazione Soa per la Qualificazione Soa per la progettazione_migliori 3 anni su 5 o 5 su progettazione_migliori 3 anni su 5 o 5 su

10_norma10_norma

15-bis In relazione alle procedure di 15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.previste.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)del 2008)