LE NOVITÀ SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO · Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, art....

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LE NOVITÀ SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 11 novembre 2016

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LE NOVITÀ SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Dott.ssa Luisella Fontanella

GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA

ODCEC TORINO IVREA PINEROLO

Torino 11 novembre 2016

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Decreto Legislativo n. 185 del 24

settembre 2016, art. 5, comma 1

Decreto correttivo del Jobs Act

Entrato in vigore l’8 ottobre 2016

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FONTI

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L. 12.03.1999, n. 68

D. Lgs. 14.09.2015, n. 151

L. 10.12.2014, n. 183 - Jobs Act

L. 28.06.2012, n. 92

D.L. 22.06.2012, n. 83 conv. L. 7.08.2012, n. 134

Art. 9 D.L. 13.08.2011, n. 138

Decreto Direttoriale 2.08.2012, n. 195

Decreto Direttoriale 17.09.2013, n. 345

Decreto Direttoriale 17.02.2016, n. 43

D.M. Lavoro 15.12.2010

L. 6.08.2008, n. 133

C.Min. Lavoro 16.12.2008, n. 8831

Nota Min. Lavoro 21.01.2009, n. 292

Nota Min. Lavoro 20.09.2010, n. 25

Nota Min. Lavoro 12.12.2013, n. 16522

Nota Min. Lavoro 30.11.2015, n. 6022

Nota Min. Lavoro 17.02.2016, n. 970

Nota Min. Lavoro 4.03.2016, n. 1

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ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL D.LGS N. 185/2016

“1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa

superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della

capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite

dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo

esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura

di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e

successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota

d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta

di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con

disabilità avviata dagli uffici.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono

adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali.»”

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QUOTA DI RISERVA

La legge obbliga i datori di lavoro ad assumere una determinata quota di

lavoratori iscritti alle categorie protette.

Con questa legge lo Stato italiano ha voluto promuovere l'inserimento nel

mondo lavorativo delle persone disabili e delle altre persone a cui la legge

riconosce una condizione di svantaggio

soggetti beneficiari delle disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie

sono le persone disoccupate e:

affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo

con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;

cechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi

gli occhi, con eventuale correzione

non udenti;

invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;

vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani,

profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

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QUOTE

N° OCCUPATI DA 15 A 35 Assunzione di 1 disabile

Assunzione con richiesta nominativa

La richiesta nominativa può essere

preceduta da una preselezione tramite gli

uffici competenti

Dal 1.01.2017 l’obbligo si applica comunque e non più solo in caso di

nuove assunzioni

N° OCCUPATI DA 36 A 50 Assunzione di 2 disabili

Assunzione nominativa

N° OCCUPATI DA 51 Assunzione disabili nella misura del

7% dei lavoratori occupati

Assunzione nominativa

1% aggiuntivo, che diventa una unità per

i datori di lavoro che occupano da 51 a

150 dipendenti, scelto tra gli orfani e i

superstiti dei deceduti per lavoro,

servizio e grandi invalidi di guerra,

servizio e lavoro

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COMPUTO DEI DIPENDENTI ART. 4 L. 68/1999

NOTA MIN. LAVORO 12.12.2012 N. 17699

NOTA MIN. LAVORO 17.02.2016, N. 970

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di

norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Ai medesimi effetti, Non sono computabili:

i lavoratori disabili già occupati ai sensi della L. 68/1999;

i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;

i soci di cooperative di produzione e lavoro;

i dirigenti;

i lavoratori assunti con contratto di inserimento;

gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;

i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

i lavoratori a domicilio;

i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (che non risultino già dipendenti

dell’imprenditore);

lavoratori assunti con contratti di reinserimento;

i lavoratori ammessi al telelavoro mediante accordo collettivo per la conciliazione dei tempi

di vita e lavoro (ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro, esclusi in proporzione

all’orario di lavoro svolto) 7

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COMPUTO - NOVITA’

Criteri di computo della quota di riserva, di cui all’art. 4 della Legge

n. 68/1999.

Dall’8 ottobre 2016 il comma 3-bis dell’articolo 4 della Legge n.

68/1999 risulta così riformulato:

“3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto

di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio,

sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui

abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al

60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di

cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e

psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per

cento, accertata dagli organi competenti.”

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COMPUTO - NOVITA’ CONTINUA

Rispetto alla previgente formulazione della norma, il D.Lgs n. 185/2016

prevede che tra i lavoratori computabili rientrino anche i soggetti (già

disabili) con una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% (non

soltanto “superiore” come aveva previsto il D.Lgs n. 151/2015).

Si ritiene che, con la modifica in esame, il Legislatore abbia voluto

“equiparare” quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 4 della Legge n.

68/1999 con quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ai sensi

del quale sono computabili nella quota di riserva i soggetti divenuti disabili,

a causa di infortunio o malattia, con una percentuale pari o superiore al

60%, a meno che l’inabilità derivi da un inadempimento del datore di lavoro

delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

Ne consegue, pertanto, che il limite minimo del 60% della riduzione della

capacità lavorativa, accertata dai soggetti competenti, trova applicazione sia

per coloro che sono già disabili prima della costituzione del rapporto di

lavoro, sia per coloro che diventano disabili in costanza di rapporto

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LAVORATORI GIÀ DISABILI PRIMA DELLA

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il D. L.gs. 14.09.2015, n. 151 ha introdotto, all’art. 4, della L. 12.03.1999, n. 68, il c. 3-bis, prevedendo la computabilità nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

La computabilità del lavoratore è subordinata:

alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:

di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%

ovvero

di minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978)

ovvero

di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica;

all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;

all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito

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LAVORATORI CON DISABILITÀ SOMMINISTRATI

L’art. 34, c. 3, ultimo periodo del D. L.gs. 15.06.2015, n. 81 ha

innovativamente previsto che, in caso di somministrazione di lavoratori con

disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore

somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della L.

12.03.1999, n. 68.

La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.

Atteso che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile

è computato dall’utilizzatore durante la stessa.

11/15/2016

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ESENZIONI E SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO

Per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto

pubblico aereo, marittimo e terrestre e per gli impianti su fune sono previste

esclusioni dall’obbligo di assunzioni di lavoratori disabili per il personale

viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e

regolarità dell’attività di trasporto.

Anche i datori di lavoro del settore edile sono esonerati per quanto concerne il

personale di cantiere e gli addetti al trasporto.

Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è

previsto nei soli servizi amministrativi.

Gli obblighi di assunzione delle categorie protette sono sospesi qualora

l’azienda si trovi in una situazione di particolare difficoltà (ad es. richiesta di

intervento della cassa integrazione, dichiarazione di fallimento ecc.).

Le richieste di sospensione devono essere presentate ai servizi provinciali

competenti in relazione all’unità produttiva interessata allegando copia del

provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza delle condizioni

previste dalla legge.

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ESONERO PARZIALE DELL’OBBLIGO

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per speciali

condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale

prevista di persone disabili possono presentare al servizio della provincia

territorialmente competente domanda di esonero parziale dall’obbligo di

assunzione.

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NORMATIVE SPECIFICHE

Per alcune categorie di lavoratori non vedenti restano in vigore normative

specifiche:

Centralinisti e operatori telefonici Legge 25 marzo 1985 n. 113

Massaggiatori e fisioterapisti Legge 19 maggio 1971 n. 403

Terapisti della riabilitazione Legge 11 gennaio 1994 n. 29

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COSA DEVONO FARE LE AZIENDE

LE CHIAMATE NOMINATIVE

Per quanto riguarda le aziende che devono adempiere all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, invece, queste devono presentare richiesta presso i servizi per l’impiego, che si occupano di incrociare le richieste delle aziende con le liste dei disoccupati con disabilità o mediante stipula di convenzioni.

La richiesta di assunzione deve essere presentata entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

Può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

.Nel caso di mancata assunzione con la richiesta nominativa, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili

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COSA DEVONO FARE LE AZIENDE CONTINUA

LE RICHIESTE NUMERICHE

Decorso il termine dei 60 giorni il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica.

A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.

PROSPETTO INFORMATIVO

La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi.

Se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti.

Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti

11/15/2016

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PROSPETTO INFORMATIVO SULLA SITUAZIONE

OCCUPAZIONALE - INVIO TELEMATICO

I datori di lavoro che occupano complessivamente almeno 15 dipendenti - costituenti base di computo - devono inviare per via telematica al servizio provinciale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto informativo con i dati aggiornati al 31. 12 dell’anno precedete dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti, questo

non deve essere trasmesso.

Per il 2016 l’invio è slittato al 15.05.2016 in quanto si è reso necessario un aggiornamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, a causa delle numerose novità in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori introdotte con i decreti legislativi attuativi della L. 183/2014 (Jobs Act )

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IL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DISABILI

Ai lavoratori obbligatoriamente assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto per tutti gli altri lavoratori, cioè quello derivante dalle leggi e dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Lo stesso accertamento può essere richiesto anche dal datore di lavoro per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che rende incompatibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista.

Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.

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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i

possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la commissione dell’ASL

accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno

dell’azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a

darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al

fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto

all’avviamento obbligatorio.

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APPARATO SANZIONATORIO

La seconda novità introdotta dal D.Lgs n. 185/2016 (art. 5, comma 1, lett. b))

interessa il sistema sanzionatorio del collocamento obbligatorio.

Il datore di lavoro che non ottempera, per cause a lui imputabili, agli

obblighi di assunzione entro i termini previsti dalla Legge n. 68/1999 (60

giorni), è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 153,20 per

ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto.

Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni

cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

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APPARATO SANZIONATORIO CONTINUA

In precedenza, la suddetta sanzione amministrativa ammontava a euro 62,77

per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo “scoperto”.

• Il nuovo importo della sanzione, pari a euro 153,20 per ogni giorno e per

ogni lavoratore disabile non assunto, corrisponde a 5 volte il contributo

esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis della Legge n. 68/1999

La nuova sanzione amministrativa, pari a euro 153,20 al giorno per ciascun

lavoratore disabile che risulta non occupato,

• è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004.

• Ciò significa che, in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro

inadempiente è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta che

estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze

oggetto di diffida,

• previa presentazione agli uffici competenti della richiesta di

assunzione o della stipula del contratto di lavoro con la persona

disabile avviata al lavoro.

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INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI

BENEFICIO PER L’AZIENDA: 36 MESI DI ABBATTIMENTO CONTRIBUTIVO

Pari al 70 % dell’imponibile previdenziale se l’assunzione a tempo indeterminato

riguarda un lavoratore con invalidità superiore al 79% o con minorazione dalla

prima alla terza categoria;

Pari al 35 % dell’imponibile previdenziale per lavoratori con invalidità tra il 67% e

il 79% o con minorazione dalla quarta alla sesta categoria;

Pari al 70 % dell’imponibile previdenziale per assunzioni di disabili intellettivi o

psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% . In questi

casi l’agevolazione spetta per 60 mesi.

In caso di assunzioni a termine di durata pari ad almeno 12 mesi le agevolazioni

spettano per tutta la durata del contratto

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Per approfondimenti:

www.dplmodena.it/disabili.doc