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1 Corso di formazione 12 e 13 febbraio 2016 Il rendiconto di gestione nella contabilità armonizzata Gli indicatori da allegare al bilancio di previsione degli enti locali Il pareggio di bilancio negli enti locali Il terzo decreto correttivo in tema di armonizzazione contabile Le variazioni di bilancio Le norme della legge di stabilità 2016 che interessano gli enti locali

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Corso di formazione

12 e 13 febbraio 2016

Il rendiconto di gestione nella contabilità armoniz zata Gli indicatori da allegare al bilancio di prevision e degli enti locali Il pareggio di bilancio negli enti locali Il terzo decreto correttivo in tema di armonizzazio ne contabile Le variazioni di bilancio Le norme della legge di stabilità 2016 che interess ano gli enti locali

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Il rendiconto di gestione nella contabilità armoniz zata

La “formazione” del rendiconto: fasi operative L’iter di elaborazione del rendiconto prevede dei passaggi obbligati che coinvolgono differenti competenze: Conto del tesoriere e degli altri agenti contabili– 30 gennaio

Tesoreria e agenti contabili (interni e esterni)

Riaccertamento ordinario dei residui Giunta Relazione sulla gestione Giunta Schema di rendiconto Giunta Relazione dell’organo di revisione Revisori Rendiconto Consiglio

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Il riaccertamento ordinario dei residui

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del

credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio,

per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

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La verifica degli equilibri a consuntivo Le regole dei nuovi equilibri di competenza e di cassa a consuntivo sono derivate dall’art. 162 Tuel, ai sensi del quale il

bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale

non negativo. L’applicazione dell’avanzo di amministrazione o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo

anche degli equilibri di fine periodo.

Costituiscono inoltre voci rilevanti ai fini dell’equilibrio corrente i trasferimenti in c/capitale, il saldo negativo delle partite

finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi

anticipati. Nelle partite finanziarie (Titolo V entrata e III Uscita) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di

obbligazioni, di concessione/riscossione crediti e di pagamento dei costi dei derivati relativi alla quota capitale (e non agli

interessi). Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, lo stesso concorre

all’equilibrio di cui all’art. 162 c. 6 Tuel. Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito al

finanziamento degli investimenti.

Tra le entrate correnti troviamo i contribuiti destinati al rimborso dei prestiti.

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COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E

IMPEGNI

IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 0,00

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili (+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI

ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

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La verifica della congruità dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, anche in sede di rendiconto è necessario effettuare le

opportune verifiche, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di

amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

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Individuazione di particolari vincoli e accantoname nti In sede di rendicontazione, è necessario verificare la congruità degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri futuri,

nonché l’esistenza di specifici vincoli di destinazione che devono trovare rappresentazione all’interno del risultato di

amministrazione.

• Gli accertamenti di entrata a titolo di addizionale Irpef

• Il vincolo sul credito Iva

• Accantonamenti per oneri contrattuali

• Accantonamenti per incentivi al personale

• Accantonamenti per oneri da contenzioso

• Accantonamenti per indennità di fine mandato

• Accantonamenti per perdite società partecipate

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Il risultato di amministrazione: determinazione e c omposizione

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 0,00 0,00 0,00PAGAMENTI (-) 0,00 0,00 0,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00 0,00 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00RESIDUI PASSIVI (-) 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (2)(=) 0,00

(1)

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE

GESTIONE

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)

Fondo ……..al 31/12/N-1Fondo ……..al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B) 0,00Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabiliVincoli derivanti da trasferimentiVincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 0,00Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) #RIF!

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) (5)

(6)

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'impor

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da ri pianare (6)

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La relazione sulla gestione In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei

fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio

dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

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d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre

dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianita' superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza,

nonche' sulla fondatezza degli stessi;

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa

riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel

caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone il saldo al 31 dicembre

dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

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g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio

sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e

ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Sul piano

formale è riproposto lo stesso contenuto del comma 4 dell'art. 6 del DL 6 luglio 2012, n. 95 (oggi abrogato dall’articolo 77

del d.lgs. 126/2014) relativo alla nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società

partecipate;

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k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di

finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle

leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione

dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio

cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai

documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione

del rendiconto.

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Gli allegati al rendiconto di gestione Al rendiconto vanno acclusi una serie di documenti che derivano dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, dall’art. 227 del d.lgs. 267/2000 e da ulteriori normative intervenute ad aggiungere obblighi di

rendicontazione su specifici aspetti.

Al fine di agevolare il controllo da parte del responsabile del servizio finanziario si presentano di seguito i riepiloghi dei

documenti che compongono il rendiconto, in aggiunta a quelli già richiamati del conto del bilancio, conto economico,

stato patrimoniale e rendiconto consolidato.

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I) Allegati previsti dall’art. 11, c. 4, d.lgs. 118/2011, i cui schemi sono definiti nell’allegato al d.lgs. 118/2011 n.10 concernete lo schema di rendiconto di gestione: allegato a ) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

allegato b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

allegato c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita';

allegato d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; il prospetto evidenzia altresì le entrate non ricorrenti;

allegato e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

allegato f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli

esercizi successivi;

allegato g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi

successivi;

allegato h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

allegato i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale

unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

allegato j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali;

allegato k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

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II) Ulteriori allegati previsti dall’art. 11, c. 4, d.lgs. 118/2011: l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio

di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

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III) Allegati indicati nell’articolo 227, comma 5 del d.lgs. 267/2000: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di

comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio

antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non

integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali (e dei loro enti ed

organismi strumentali) è definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile

degli enti territoriali. L’adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti,

quindi al momento è sospesa fino all’emanazione dei decreti (articolo 18-bis, comma 4 del d.lgs. 118/2011).

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IV Allegati relativi ai tempi di pagamento

Prospetto allegato alla relazione relativo ai tempi di pagamento. - Le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'esercizio 2014,

devono allegare alle relazioni ai consuntivi un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,

attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei termini, le relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la

tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al

primo periodo, dandone atto nella propria relazione (art. 41 del d.l. 66/2014 e dcpm 22 settembre 2014).

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V Allegati obbligatori a seguito di ulteriori normative

- conto del tesoriere (art. 226 d.lgs. 267/2000);

- conto degli agenti contabili (art. 233 .lgs. 267/2000);

- nota informativa relativa agli strumenti finanziari derivati . Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio

consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. (art. 62, comma 8 del dl.

112/2008);

- prospetto delle spese di rappresentanza . Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono

elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro

dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale (art. 16 d.l. 138/2011, c. 26 e d.m. 23/1/2012);

- delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri (art. 193, comma 2, d.lgs. 267/2000).

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La situazione economico-patrimoniale: Stato Patrimo niale e Conto Economico

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riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi B7 B7

11 Utilizzo beni di terzi B8 B8

12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti B13 B13

18 Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) - -

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) - -

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b

d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1

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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4

5 Avviamento BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.9 Diritti reali di godimento

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate BIII1b BIII1b

c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - -

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze CI CI

Totale rimanenze

II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate CII2 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti CII1 CII1

4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri

Totale crediti

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1

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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione AI AI

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori D7 D6

3 Acconti D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggetti

5 Altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi E E

II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) - -

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

3) beni dati in uso a terzi

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

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Gli indicatori da allegare al bilancio di prevision e

degli enti locali

La salute del bilancio di previsione degli enti locali si misura attraverso 12 indicatori.

1. Rigidità strutturale di bilancio

2. Entrate correnti

3. Spese di personale

4. Esternalizzazione dei servizi

5. Interessi passivi

6. Investimenti

7. Debiti non finanziari

8. Debiti finanziari

9. Composizione dell’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio precedente

10. Disavanzo di amministrazione presunto dell’esercizio precedente

11. Fondo pluriennale vincolato

12. Partite di giro e per conto terzi

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La rigidità strutturale del bilancio L’indicatore in questione prende in considerazione le allocazioni di spesa destinate a coprire il disavanzo di amministrazione, la spesa di personale ed il rimborso prestiti. Gli aggregati da considerare sono al netto delle reimputazioni di impegni esigibili nell’esercizio e finanziati dal fondo pluriennale di entrata. Di seguito si rappresenta la formula di calcolo:

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

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Le entrate correnti

Con il parametro in questione si indaga sulla attendibilità delle previsioni e sulla capacità di riscossione delle entrate correnti dell’ente, con particolare riferimento alle entrate proprie. Le dimensioni di indagine sono quattro.

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti

La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 occorre sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 occorre sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).

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La spesa di personale

Molteplici sono i punti di indagine riferiti a questo parametro. Innanzi tutto occorre verificare l’indicatore di equilibrio economico-finanziario, calcolato attraverso il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente dell’ente.

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Dal totale della spesa corrente si sottrae il fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente.

Occorre segnalare che l’indicatore in questione rileva anche ai fini della verifica delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 557 L 296/06. Ai sensi della lettera a) del citato comma, infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno (leggasi: sottoposti alle regole sul pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.

Le modalità di calcolo sono tuttavia differenti a seconda della finalità che si vuole raggiungere. Al fine di verificare il rispetto del limite di finanza pubblica, questo parametro deve essere calcolato includendo tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, hanno scadenza entro il termine dell'esercizio, compresi quelli re-imputati a seguito del riaccertamento dei residui, mentre dovranno essere escluse quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio successivo. Ai fini della presente trattazione, come evidenziato nella tabella sopra rappresentata, devono invece essere considerati gli accantonamenti di somme, finanziati con entrate di competenza, che saranno esigibile negli esercizi successivi, ma sono decurtate le reimputazioni di impegni registrati in passato ed esigibili nell’anno di competenza.

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Questo indicatore si arricchisce di un ulteriore elemento teso a calcolare il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro:

Salario accessorio ed incentivante / totale della spesa di personale

La dinamica salariale dell’ente deve poi essere analizzata in riferimento alle forme di lavoro flessibile. Con l’indicatore che segue si comprendono le diverse politiche del personale degli enti finalizzate alla ricerca della migliore combinazione fra forme di lavoro a tempo indeterminato e flessibile.

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Infine, la spesa di personale è indagata con riferimento all’equilibrio dimensionale in valore assoluto.

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

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Esternalizzazione dei servizi

Con questo parametro vengono verificati gli stanziamenti per contratti di servizio pubblico ed i trasferimenti ad imprese controllate e partecipate.

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

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Interessi passivi

Il parametro in questione analizza l’incidenza degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti, che ne costituiscono la copertura. Vengono poi rapportati gli interessi su anticipazioni e gli interessi di mora al totale degli interessi passivi.

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

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Investimenti

L’indicatore in questione misura l’incidenza degli investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale.

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV Sono poi oggetto di indagine gli investimenti diretti pro-capite, i contributi agli investimenti pro-capite e gli investimenti complessivi pro-capite (indicatori di equilibrio dimensionale in valore assoluto). Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

L’indagine si arricchisce di ulteriori tre parametri:

• Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

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• Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

• Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

In questo caso occorre indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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Debiti non finanziari

Questo indicatore misura il grado di smaltimento dei debiti commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Vengono inoltre indagati i debiti verso altre amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

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Debiti finanziari

La salute del bilancio viene misurata attraverso la capacità di estinzione dei debiti finanziari e la sostenibilità dell’indebitamento a livello finanziario.

Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente

Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate Di seguito si rappresenta l’indebitamento pro-capite in valore assoluto Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile

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Composizione avanzo di amministrazione presunto del l’esercizio precedente

Questo parametro indaga le seguenti dimensioni:

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto

La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

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Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizi o precedente

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto

Tale indicatore deve essere elaborato solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

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Fondo pluriennale vincolato

Con questo indice si fornisce rappresentazione dell’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato.

Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

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Partite di giro e conto terzi Gli ultimi parametri si riferiscono alle partite di giro e per conto terzi. Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

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Gli indicatori analitici concernenti la composizion e delle entrate e delle spese in relazione alla capacità di generare liquid ità

La batteria di indicatori sopra rappresentata deve essere integrata dalla rappresentazione della capacità di riscossione

dell’ente. Per ogni tipologia di entrata deve essere verificata la media delle riscossioni nei tre esercizi precedenti

rapportata alla media dei rispettivi accertamenti. In analogia all’entrata, anche la spesa, classificata per missione e

programma, deve essere analizzata rapportando l’ammontare degli impegni ai pagamenti, anche in confronto alla media

dei dati registrati nei tre rendiconti precedenti.

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Gli indicatori da allegare al rendiconto di eserciz io degli enti locali

I parametri da rilevare in sede di rendiconto dono i seguenti:

1. Rigidità strutturale di bilancio

2. Entrate correnti

3. Anticipazioni dell’istituto tesoriere

4. Spese di personale

5. Esternalizzazione dei servizi

6. Interessi passivi

7. Investimenti

8. Analisi dei residui

9. Debiti non finanziari

10. Debiti finanziari

11. Composizione dell’avanzo di amministrazione

12. Disavanzo di amministrazione

13. Debiti fuori bilancio

14. Fondo pluriennale vincolato

15. Partite di giro e per conto terzi

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Come si evince da quanto scritto sopra, la batteria di indicatori finanziari si arricchisce rispetto al bilancio di previsione di tre nuovi elementi.

Anticipazioni dell’istituto tesoriere Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)

Con l’indice in questione si dà rappresentazione dell’utilizzo medio dell’anticipazione. Di seguito invece si evidenzia la chiusura solo contabile dell’anticipazione.

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

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Analisi dei residui

I seguenti indicatori pongono a confronto i residui attivi e passivi derivanti dalla competenza sull’ammontare complessivo dei residui del medesimo titolo riportati nel rendiconto.

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

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Debiti fuori bilancio

Gli indici in questione evidenziano la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio anche in relazione alle fasi giuridiche del riconoscimento.

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

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Enti ed organismi strumentali

Con il decreto in commento è stato approvato anche il piano degli indicatori per enti ed organismi strumentali degli enti locali. Ai fini del

Dlgs 118/11:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del

bilancio.

Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti

la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla

pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione

dell'attivita' dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di

partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I

contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali

contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

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Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione

o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui sopra.

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale,

dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni

di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali.

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Entrata in vigore

Gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall’esercizio 2016, con prima

applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019.

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Il pareggio di bilancio negli enti locali

Il pareggio di bilancio secondo la disciplina della L 243/12 La programmazione degli enti locali deve fare i conti con le regole del pareggio di bilancio. Con la L 243/12, infatti, sono state gettate

le basi di un percorso orientato al raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti locali. Secondo la versione originale della legge, i

bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si

considerano infatti in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale

delle rate di ammortamento dei prestiti.

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Uno dei primi equilibri da rispettare, oltre al pareggio complessivo, è dunque quello di parte corrente, che si raggiunge quando il saldo

fra entrate e spese correnti è maggiore o uguale a zero. In altre parole, il bilancio rispetta questo equilibrio se le entrate dei primi tre

titoli sono non inferiori alle spese del primo e quarto titolo, in cui è allocato il rimborso della quota capitale dei prestiti nello schema di

bilancio armonizzato.

L’equilibrio corrente di competenza, secondo quanto disciplinato nella versione originaria della L 243/12, deve essere rispettato sia in

fase previsionale (per cui il controllo deve essere effettuato sugli stanziamenti) sia in sede di rendiconto della gestione (in cui rilevano

invece accertamenti e impegni). Stessa verifica deve essere effettuata sulle movimentazioni di cassa.

Oltre all’equilibrio corrente, gli enti dovrebbero poi raggiungere un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra

le entrate finali e le spese finali. Concorrono a formare le entrate finali, oltre alle correnti, anche i proventi in conto capitale e le entrate

per riduzione attività finanziarie. La spesa finale comprende invece le uscite correnti, quelle in conto capitale e gli oneri per incremento

attività finanziarie.

L’eventuale squilibrio in sede di rendiconto deve essere coperto entro il triennio successivo, mentre i saldi positivi possono essere

destinati all’estinzione del debito o al finanziamento delle spese di investimento.

Le disposizioni recate dalla L 243/12 sono tuttavia oggetto di parziale modifica ad opera dello schema di legge di stabilità 2016, che

declina il concetto di pareggio di bilancio solo in riferimento agli equilibri finali di competenza, da osservare sia in sede previsionale

che consuntiva.

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La verifica dell’equilibrio corrente

La costruzione dell’equilibrio corrente fa riferimento ai seguenti titoli del bilancio armonizzato:

+ENTRATE CORRENTI: titoli I, II, III; -SPESE CORRENTI: titolo I della spesa; -QUOTE DI CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI P RESTITI: titolo IV della spesa. Tale equilibrio trova rappresentazione nella seguente tabella:

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COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

N

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

N+1

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio -

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) - - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) - - -

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) - - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - - -

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) - - -

di cui:

- fondo pluriennale vincolato (1.10.02.01.001) - - -

- fondo crediti di dubbia esigibilità (1.10.01.03.001) - - -

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - -

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) - - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) - - -

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (+) - - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

o dei principi contabili (+) - - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili (-) - - -

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - - -

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO

SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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La verifica dell’ equilibrio finale

La costruzione dell’equilibrio finale fa riferimento ai seguenti titoli del bilancio armonizzato:

+ENTRATE FINALI :

titolo I: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

titolo II: trasferimenti correnti;

titolo III: entrate extratributarie;

titolo IV: entrate in conto capitale;

titolo V: entrate da riduzione di attività finanziarie.

Tra le entrate finali non si considerano l’avanzo di amministrazione, il fondo cassa e le riscossioni di crediti.

-SPESE FINALI :

titolo I: spese correnti;

titolo II: spese in conto capitale;

titolo III: spese per incremento di attività finanziarie.

Tra le spese finali non si considerano le concessioni di crediti.

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L’indebitamento nella L 243/12 L’indebitamento non concorre al raggiungimento dell’equilibrio finale.

Secondo la declinazione originaria del pareggio di bilancio contenuta nell’art 10 della citata legge 243/12, ciascun ente territoriale non

potrebbe ricorrere all’indebitamento in misura superiore all’importo della spesa per rimborso prestiti risultante dal proprio bilancio di

previsione.

Costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti

obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita' finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma

incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario

stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre,

costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita' consecutive, fermo

restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, le garanzie possono essere rilasciate solo a favore dei

soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento, agli effetti

del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito

dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura

di bilancio.

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Le operazioni di indebitamento dovranno inoltre essere effettuate sulla base di apposite intese da concludere in ambito regionale, con

un meccanismo per certi versi simile all’attuale sistema regionale di riparto degli spazi del patto di stabilità interno.

Le regioni saranno garanti dell’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali del proprio territorio. A tal fine

gli enti dovranno comunicare annualmente il saldo di cassa finale che prevedono di conseguire, nonchè gli investimenti da realizzare

attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Lo squilibrio della gestione di cassa finale a livello regionale determina l’obbligo, sia per la regione che per gli enti inadempienti, di

rientro nell’anno successivo.

Il ricorso all’indebitamento, infine, è consentito solo per il finanziamento di spese di investimento e contestualmente all’adozione di

piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene che si acquista o realizza.

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La definizione di investimento Ai sensi dell’art. 3 comma 18 della legge n. 350/2003 costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali

che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai

rispettivi ordinamenti;

g) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla

realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti

concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di

soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti

committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al

comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale

aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

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Il pareggio di bilancio declinato nella legge di st abilità 2016 Come accennato sopra, la disciplina del pareggio di bilancio negli enti locali è oggetto di variazione ad opera dello schema della legge

di stabilità 2016. Secondo la versione odierna di tale schema, gli obiettivi di finanza pubblica per il bilancio di previsione del prossimo

triennio abbandonano definitivamente il patto di stabilità interno e diventano equilibri finali di competenza per regioni, comuni, province

e città metropolitane. Per i comuni non c’è più la distinzione in base al numero di abitanti.

Lo schema della Legge di Stabilità 2016 declina infatti le nuove regole del pareggio di bilancio degli enti locali ponendo fine al patto di

stabilità interno di cui all’art. 31 L 183/11 e s.m.i. e disponendo l’obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di

competenza, fra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di

bilancio). Restano fuori quindi accensione e rimborsi prestiti, anticipazioni di tesoreria e partite di giro.

Nel prospetto dimostrativo (che prende il posto del prospetto di competenza mista del vecchio patto) non sono computate quindi le

spese per il rimborso delle quote capitale mutui, alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti (ai

sensi dell’art. 162 comma 6 Tuel). La manovra puntualizza poi che per il solo 2016 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il

fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.

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Il Fondo Pluriennale Vincolato Al fine di sboccare parte degli investimenti, incagliati sino ad oggi dal Patto di Stabilità interno, viene stabilito che nelle entrate, per il

solo anno 2016, sia inserito il Fondo Pluriennale Vincolato al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Il fondo

pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e

imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Questo meccanismo permette di garantire l’equilibrio anche in presenza di spese esigibili e quindi imputate all’esercizio 2016 (purchè

non provenienti da indebitamento) ma finanziate con entrate accertate e imputate in esercizi precedenti.

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I patti di solidarietà nel pareggio di bilancio Come accennato sopra, gli effetti dei patti di solidarietà orizzontali derivanti dalle annualità 2014 e 2015 entrano nel pareggio di

bilancio degli enti locali, le cui regole dal 2016 sostituiranno il patto di stabilità interno. Secondo lo schema della legge di stabilità

2016 sono fatti salvi, infatti, gli effetti connessi all’applicazione del comma 483 art. 1 legge 190/14 e del comma 7 art. 4-ter Dl 16/12.

La disciplina dei vecchi patti di solidarietà orizzontali prevedeva per gli enti locali che cedevano spazi finanziari il riconoscimento, nel

biennio successivo, di una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli importi ceduti. Analogamente, agli

enti locali che acquisivano spazi finanziari, nel biennio successivo, erano attribuiti saldi obiettivo peggiorati per lo stesso ammontare.

Tale meccanismo di flessibilità in capo alle regioni è confermato anche per il futuro. Infatti a decorrere dal 2016 le regioni potranno

autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il proprio pareggio di bilancio, al fine di finanziare impegni di spesa in conto

capitale. Dovrà essere garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del

saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Come per il passato agli enti locali che cedono o acquisiscono spazi

finanziari sarà riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa o peggiorativa del saldo del pareggio, commisurata al

valore degli spazi finanziari movimentati. La manovra stabilisce anche che gli spazi finanziari non utilizzati per maggiori impegni di

spesa in conto capitale non rileveranno ai fini del conseguimento del saldo.

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Gli effetti dei vecchi patti di solidarietà dovranno entrare a far parte del prospetto dimostrativo 2016-2018, con effetti di riduzione del

saldo, se si tratta di spazi ricevuti nei due anni precedenti, o di aumento dello stesso, nel caso di spazi ceduti sempre nello stesso

periodo.

Per i nuovi spazi regionali gli enti devono inviare la comunicazione entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; entro i successivi 15

giorni la regione comunicherà il saldo rideterminato.

Fra le entrate, non rilevano le quote di avanzo di amministrazione e le accensioni di mutui, mentre le relative spese devono essere

conteggiate. Nel prospetto dimostrativo del pareggio non sono considerati infine gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e

fondi spese rischi futuri, le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione.

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L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione L’avanzo di amministrazione non costituisce voce rilevante ai fini del pareggio di bilancio. Al fine di non peggiorare tale equilibrio

pertanto, l’ente può decidere di impiegare l’avanzo per finanziare i rimborsi delle quote capitale di mutui.

L’avanzo vincolato o accantonato discende dall’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo cui l’impegno

di spesa deve essere registrato al momento dell’obbligazione giuridicamente perfezionata. In assenza di questo elemento, gli

stanziamenti di bilancio costituiscono economia e confluiscono nel risultato di amministrazione, come quota accantonata o vincolata. È

il caso, ad esempio, oltre che delle spese correlate, anche degli oneri di parte corrente destinati al finanziamento della produttività del

personale (laddove nell’anno precedente non sia stato firmato il contratto decentrato), o degli arretrati contrattuali o ancora

dell’indennità di fine mandato del sindaco. Lo squilibrio negativo nell’esercizio di esigibilità della spesa sarebbe in ogni caso

“compensato” con gli effetti di segno opposto nell’esercizio di imputazione dell’entrata.

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La coerenza con il bilancio di previsione Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di

rendiconto. Questo significa che le voci rilevanti ai fini della verifica del pareggio di bilancio sono rappresentate da somme imputabili,

in quanto esigibili, agli esercizi di riferimento. Non si considerano infatti gli accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità o ai fondi

spese e rischi futuri, le cui economie confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il prospetto sarà definito

dalla commissione Arconet e con riferimento all’esercizio 2016 dovrà essere allegato al bilancio di previsione già approvato mediante

variazione di competenza consiliare da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 11 comma 11

Dlgs 118/11.

Gli enti dovranno verificare il rispetto dell’obiettivo di saldo, inviando entro il termine perentorio del 31/03 di ciascun anno, al MEF , una

certificazione dei risultati conseguiti, a firma del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dall'organo di

revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce

inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta

giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si

applicano le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale.

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Il prospetto concernente la verifica dell’equilibri o tra entrate finali e spese finali, da allegare al bilancio di previsione 2016-2018

In base al comma 712 della legge di stabilità 2016, gli enti devono allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto per la verifica del rispetto del saldo sul pareggio di bilancio

(entrate finali meno spese finali).

La commissione Arconet, nel corso della riunione del 20 gennaio u.s. ha approvato le specifiche voci di entrata e di spesa da

considerare per la dimostrazione del rispetto del saldo ed ha diffuso il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza

pubblica da allegare al bilancio di previsione ed alle variazioni.

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COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO 2017

COMPETENZA ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)

(+) 0,00

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 0,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa

(+) 0,00 0,00 0,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

(-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+) 0,00 0,00 0,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 0,00 0,00 0,0 0

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 0,00 0,00 0,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

(+) 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e a lle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

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I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 0,00 0,00 0,00

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+) 0,00 0,00 0,00

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L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

(+) 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)

(+) 0,00 0,00 0,00

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M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DIFINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

0,00 0,00 0,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti locali)

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)

(-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)

(-)/(+) 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)

(-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)

0,00 0,00 0,00

(-)/(+)

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Il ruolo dei revisori dei conti

In caso di mancata trasmissione anche nei successivi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della

gestione, l’Organo di revisione contabile assume il ruolo di commissario ad acta ipso jure, ossia senza necessità di ulteriore

provvedimento amministrativo, al fine di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i

successivi trenta giorni. Il mancato esercizio da parte dell’organo di revisione comporta la sua decadenza dal ruolo. Sino alla data di

trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative

all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a

trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni (assunzione di personale e

riduzione indennità amministratori), decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio

della certificazione non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

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Le sanzioni in caso di mancato rispetto del pareggi o di bilancio

Come per il patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto dell’obiettivo di Pareggio di Bilancio, nell’anno successivo a quello

dell’inadempienza si prevede quanto segue:

• riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo

scostamento registrato;

• non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno

precedente a quello di riferimento;

• è inibita la possibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

• non si potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Con divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

• rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in

cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

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Nel caso in cui l’inadempienza fosse accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si

applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione

delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, è applicata al Sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è

avvenuto il mancato conseguimento.

Infine, qualora le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, dovessero accertare l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante

una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, è prevista

la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica degli amministratori, percepita al

momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento

retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

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Il terzo decreto correttivo in tema di armonizzazio ne

contabile.

Con il Dlgs 118/11, recante il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, sono stati

formalmente disciplinati, fra l’altro, i principi contabili riguardanti la gestione economico-finanziaria

degli enti locali. Tali principi sono indicati all’art. 3 del citato decreto legislativo, nonché negli allegati

1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4. Il comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che l’aggiornamento dei

principi contabili sia effettuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).

I decreti ad oggi approvati sono i seguenti:

D.M. Mef 20/05/2015

D.M. Mef 07/07/2015

D.M. Mef 01/12/2015

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Le modalità di finanziamento degli investimenti deg li enti locali Gli investimenti degli enti locali Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria stabilisce che le spese di investimento per le quali deve essere dato

specificamente atto di aver predisposto la copertura finanziaria comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni

azionarie e per conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo 3 della spesa.

Costituiscono dunque spese di investimento quelle indicate dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali

che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

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e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai

rispettivi ordinamenti;

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla

realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti

concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di

soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti

committenti alla loro scadenza, anche anticipata.

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale

aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

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Le modalità di finanziamento degli investimenti per l'esercizio in corso di gestione La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati su più esercizi deve

essere predisposta, fin dal momento dell’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa

dell’investimento.

Il finanziamento degli investimenti per l’esercizio in corso di gestione può essere effettuato, nel rispetto del principio di competenza

finanziaria potenziata, con le seguenti modalità:

• entrate accertate al titolo 4 (entrate in conto capitale: proventi da alienazioni, trasferimenti in conto capitale, proventi dai

permessi di costruire, proventi da monetizzazioni, ecc.);

• entrate accertate al titolo 5 (entrate da riduzioni di attività finanziarie), al netto delle spese impegnate al titolo 3 della spesa

(spese per incremento di attività finanziarie);

• entrate accertate al titolo 6 (accensione di prestiti e mutui);

• fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria;

• margine corrente positivo (avanzo di parte corrente);

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• avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente. La quota

libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata per il finanziamento degli investimenti, purchè sia rispettato il

seguente ordine di priorità:

1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;

2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 Tuel ove non possa

provvedersi con mezzi ordinari;

3. per il finanziamento di spese di investimento;

4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

5. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

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Le modalità di finanziamento degli investimenti per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione In questo caso, la copertura finanziaria è così individuata:

• entrate accertate al titolo 4 (entrate in conto capitale: proventi da alienazioni, trasferimenti in conto capitale, proventi dai

permessi di costruire, proventi da monetizzazioni, ecc.);

• entrate accertate al titolo 5 (entrate da riduzioni di attività finanziarie), al netto delle spese impegnate al titolo 3 della spesa

(spese per incremento di attività finanziarie);

• entrate accertate al titolo 6 (accensione di prestiti e mutui);

• fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria;

• avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, nel rispetto

dell’ordine di priorità di cui all’art. 187 secondo comma Tuel.

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Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso

di gestione, quali i permessi da costruire, in considerazione dell’incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi

in effettive risorse disponibili per l’ente.

Oltre alle fonti di finanziamento sopra indicate, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, sono definite dal

principio contabile generale della competenza finanziaria le seguenti ulteriori modalità:

• quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente. Tale quota, che trova rappresentazione

nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, non può essere superiore all’ importo che può considerarsi

consolidato ;

• quota del margine corrente costituita da 50 % delle prevision i riguardanti l’incremento di gettito derivante

dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fisc ali o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni,

formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto

dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota

consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

• quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente , realizzate nell’esercizio in corso e

risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

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Il margine corrente consolidato Per ciò che concerne il margine corrente, occorre considerare solo la quota consolidata, cioè di importo non superiore al minor valore

tra:

1. la media dei margini di parte corrente in termini di competenza negli ultimi tre rendiconti, se sempre positivi, determinati al netto

dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione e dell’accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a

impegni di spesa;

2. la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa negli ultimi tre rendiconti, se sempre positivi, determinati al netto

dell’utilizzo del fondo cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

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L’utilizzo di questa fonte di finanziamento presuppone il rispetto di tre condizioni:

Innanzi tutto, come detto sopra, la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16,

che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio. Inoltre la copertura riguarda solo gli impegni

imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

E’ infine necessario che l’ente non abbia registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi. Nel caso in cui

l’esercizio precedente non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato

di amministrazione presunto. Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente

consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi. La verifica deve

essere effettuata in riferimento al risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli

accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo

da riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico.

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Il finanziamento degli investimenti imputati in ese rcizi non compresi nel bilancio di previsione ma no n oltre il quinto

Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall’esercizio in corso,

costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di

urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota

del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione devono essere analiticamente

elencati nella nota integrativa allegata al bilanci o di previsione (ex articolo 11, comma 5, lettera d ).

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La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali Le maggiori entrate correnti derivanti dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla

maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli

investimenti, allegato al bilancio di previsione.

Il 50% di tale incremento, al netto dell’eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti

spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli

accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali,

sono dettagliatamente individuati nella nota integr ativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d).

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l’incremento di aliquota

si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

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La copertura degli investimenti derivante da riduzi oni permanenti di spesa corrente

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In

tali casi, l’intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli

esercizi considerati nel bilancio, successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già

realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio

di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d).

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Variazioni di bilancio: le verifiche obbligatorie Almeno in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale (31 luglio), devono essere deliberate:

• la verifica del conseguimento del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente (margine corrente positivo) dell’esercizio in corso

in termini di competenza finanziaria;

• la verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate derivanti dall’approvazione di nuove aliquote/tariffe, la cui quota

massima del 50% può essere destinata al finanziamento di investimenti negli esercizi successivi a quello in corso (esercizi però

compresi nel bilancio di previsione);

• la verifica della coerenza della riduzione degli impegni delle spese realizzata nell’esercizio in corso, che può essere destinata al

finanziamento di investimenti negli esercizi successivi a quello in corso (esercizi però compresi nel bilancio di previsione);

• la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio, nonché

della gestione di cassa per il primo esercizio del bilancio stesso;

• in considerazione delle possibili variazioni del cronoprogramma della realizzazione delle spese di investimento, l’ente dà atto di

aver effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici e di aver proceduto al riaccertamento degli impegni e degli

accertamenti assunti, in considerazione dell’esigibilità delle spese e delle entrate a finanziamento (paragrafo 5.3.11 del principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

• la verifica dell’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione.

Ai sensi del paragrafo 5.3.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le variazioni di bilancio che

determinano variazioni del margine corrente possono disporre l’aggiornamento del prospetto degli equilibri allegato al bilancio e della

sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.

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Le nuove attestazioni di copertura finanziaria

A decorrere dal primo gennaio 2016 cambia il contenuto delle attestazioni di copertura finanziaria relative ai provvedimenti di impegno

delle spese per investimenti.

Le nuove regole riguardano prevalentemente gli investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso, che potranno essere

finanziati con il margine corrente consolidato e con l’applicazione di maggiori aliquote fiscali o riduzioni di spesa corrente già

realizzate. Con il decreto correttivo si modifica però anche il visto di copertura finanziaria che il responsabile di ragioneria deve

apporre sulle determinazioni di impegno spesa in conto capitale.

Lo strumento attraverso cui ogni ente deve disciplinare tempi e modi per la resa delle nuove attestazioni finanziarie è certamente il

regolamento di contabilità dell’ente.

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L’accertamento delle entrate tributarie riscosse pe r autoliquidazione

Il Dm Economia del 1 dicembre 2015 ha modificato anche il principio della competenza finanziaria potenziata (punto 3.7.5), nella parte

che disciplina l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Non si può più infatti fare

riferimento al valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, ma occorre limitare

l'accertamento all'importo delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per

l'approvazione dello stesso (30 aprile).

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Le variazioni di bilancio

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Competenze su bilancio

Consiglio Comunale

Tipologie per le entrate

(art. 15, c. 1, let. b) d. Lgs 118/2011)

Programmi per la spesa

(art. 13, c. 2 d. Lgs. 118/2011)

Giunta Comunale Entrata: categoria

Uscita: macroaggregato

Dirigente Entrata: capitolo (articolo)

Uscita: capitolo (articolo)

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Variazioni armonizzate Possono essere

di bilancio di peg

Le unità di voto sono: Le competenze sono:

Tipologia per entrata;

Missione e Programma per uscita

Categoria, capitolo/articolo per entrata;

Macroaggreato, capitolo/articolo per uscita

Il termine é:

30 novembre

(prorogato al 31/12 ai sensi art. 175 c.3 tuel

per alcune fattispecie)

Il termine è:

15 dicembre

(prorogato al 31/12 ai sensi art. 175 c.3 tuel

per alcune fattispecie)

Di chi può essere la competenza: Di chi può essere la competenza:

Consiglio

Giunta

Dirigente

Giunta

Dirigente

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

1 Variazione bilancio (escluso quelle di cui c. 5-bis e c. 5-quater art. 175 Tuel)

Consiglio Comunale Art. 175, c. 2 TUEL

30 novembre (Art. 175, c. 3 TUEL)

Variazione Peg Giunta entro 15/12

2

l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa

Consiglio Comunale 31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. a) TUEL)

Variazione Peg Giunta entro 31/12

3

l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria

Giunta Comunale Punto 3.4 del principio 4/2 all. al 118/11

31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. b) TUEL)

Variazione Peg Giunta entro 31/12

CC - punto 8.13 principio - entro il termine esercizio provvisorio

4 Assestamento generale Consiglio Comunale Art. 175, c. 8 TUEL

31 luglio (Art. 175, c. 8 TUEL)

Variazione Peg Giunta entro 15/12

5 Variazioni bilancio adottate in via d’urgenza

Giunta Comunale Art. 42, c. 4 ed Art. 175, c. 4 TUEL

30-nov Da ratificare da parte del CC entro 60 gg. e comunque entro 31/12

Entro il 15 dicembre

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

6

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-bis, lett. b) TUEL

30-nov

Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al c. 5-bis (c. 5-ter art. 175 Tuel). NOTA: Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macro. Variazione Peg Giunta entro 15/12

7

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-bis, lett. c) TUEL

30-nov

Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al c. 5-bis (c. 5-ter art. 175 Tuel). Variazione Peg Giunta entro 15/12

anche esercizio provvisorio?

8

Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario

Art. 175, c. 5-quater, lett. d) TUEL

31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. g) TUEL)

Variazione di Peg del Responsabile entro il 31/12

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

9

Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario

Art. 175, c. 5-quater, lett. e) TUEL

30 novembre (Art. 175, c. 3 TUEL)

Variazione di Peg del Responsabile entro il 31/12

Perché è prevista una variazione se le partite di giro non hanno carattere autorizzatorio?

10

Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL

31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. e) TUEL)

Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al c. 5-bis (c. 5-ter art. 175 Tuel) Variazione di Peg Giunta entro 31/12

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO

TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

11

Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-bis, lett. a) TUEL

In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta (art. 187 c. 3-quinquies TUEL). Entro i termini dell’esercizio provvisorio (punto 8.11 principio contabile 4/2)

Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al c. 5-bis (c. 5-ter art. 175 Tuel). Variazione di Peg Giunta entro 15/12.Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al c. 3-quater art. 187 tuel

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO

TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

12

Variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario

Art. 175, c. 5-quater, lett. c) TUEL

31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. c) TUEL)

Variazione di Peg del Responsabile

13 riaccertamento ordinario Giunta Comunale

9.1 Principio contabile contabilità finanziaria n. 4/2

Entro i termini del consuntivo. Entro i termini dell’esercizio provvisorio (punto 8.10 principio contabile 4/2)

Variazione di Peg entro 15/12.

14 riaccertamento ordinario - prima della Delibera di Giunta sul Consuntivo

Responsabile Servizio Finanziario

9.1 Principio contabile contabilità finanziaria n. 4/2

Entro i termini del consuntivo

Variazione di Peg entro 15/12.

15

Variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-bis, lett. e) TUEL

effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al c. 3 art. 175 Tuel

Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al c. 5-bis (c. 5-ter art. 175 Tuel)

Peg a consuntivo per ratif?

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

16

Variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, (escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario

Art. 175, c. 5-quater, lett. b) TUEL

31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. f) TUEL)

Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta. Variazione di Peg del Responsabile

17 Prelevamento fondo riserva Giunta Comunale 31/12 (si può fare anche se in esercizio provvisorio)

18

Variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate

?? Art. 175, c. 3 lett. d) TUEL

31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. d) TUEL)

19 Variazione PEG (escluso quelle di cui comma 5-quater, art. 175 Tuel)

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-bis e c. 9 TUEL

15 dicembre (fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno) - Art. 175, c. 9 TUEL

Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni NOTA: Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi (c. 6 art. 175 Tuel)

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

20

Le variazioni (compensative del PEG ) dei capitoli (fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato) appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale (le altre sono di competenza del Dirigente)

Giunta Comunale Art. 175, c. 5-quater, lett. a) TUEL

15 dicembre (Art. 175, c. 9 TUEL)

21

Variazioni compensative del PEG fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, (escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta)

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario

Art. 175, c. 5-quater, lett. a) TUEL

15 dicembre (Art. 175, c. 9 TUEL)

NOTA: Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo (art. 175 c. 5-quinquies Tuel).

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NR. TIPOLOGIA VARIAZIONE ORGANO COMPETENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO

TERMINE ADEMPIMENTI NOTA

22

Variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario NOTA - In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta (art. 187 c. 3-quinquies TUEL)

Art. 187, c. 3-quinquies TUEL

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Le norme della legge di stabilità 2016

che interessano gli enti locali

Comma

10 Comodati Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50%. Il beneficio si applica

purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di

lusso

11-16 Tasi Dal2016 scomparsa la Tasi sulle abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta dall’occupante non

proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta su abitazioni signorili,

case storiche e ville. Vengono assimilati all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la

casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai

soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti

delle Forze armate. Per ciò che concerne gli “imbullonati”: dal 2016 non pagheranno Imu a parte se inseriti in immobili di

categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione. La

norma sugli imbullonati non è retroattiva. Facilitazioni anche per chi possiede terreni agricoli: via l’Imu per tutte le

proprietà di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura (dove nel

2015 hanno dovuto pagare). Per le altre tipologie di proprietari, invece, l’Imu resta dovuta. Viene ridefinita la regola dei

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comuni “montani”, tornando alla definizione contenuta nella circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

17 e 18 Regole di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale Vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del

fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall’abolizione della Tasi

sull’abitazione principale e dell’imposta Imu sui terreni agricoli. In particolare: viene aumentata di 3.767,45 milioni la dotazione

del fondo, e viene ridotta a 2.768,8 milioni la quota di fondo alimentata dal gettito Imu di spettanza comunale, da redistribuire

fra gli enti locali con finalità perequative. I 3.767,45 milioni vengono assegnati a ciascun Comune per una somma pari al gettito

Imu e Tasi registrato nel 2015 da abitazioni principali e terreni agricoli. Viene accantonato un fondo cuscinetto da 80 milioni di

euro da ripartire fra i Comuni che hanno abbassato le aliquote al di sotto dei livelli standard: a questi Comuni sarà garantito un

“rimborso” pari al gettito stimato ad aliquota standard.

20 Fondo Tasi Viene replicato il fondo Tasi, con una dotazione da 390 milioni che non entra nei calcoli del pareggio di bilancio.

Questo contributo viene attribuito in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle

aliquote d'imposta.

21 Stima diretta Dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie

catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli

elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

22 Riaccatastamento Immobili D ed E È possibile rideterminare la rendita catastale secondo le nuove regole dal 1° gennaio 2016.

23 Effetto retroattivo Solo per l'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo.

24 Imbullonati Altri 155 milioni sono destinati al rimborso dell'esenzione Imu per i macchinari imbullonati. Si tratta di un

contributo compensativo del minor gettito derivante dalle norme (commi 11-13) sull'accatastamento degli immobili produttivi

e a destinazione speciale.

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25 Imus È abrogata l'Imposta municipale secondaria.

26 Tributi locali Viene bloccata nel 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli

applicati nel 2015. Fanno eccezione gli aumenti nelle Regioni in caso di extradeficit sanitario o di manovre per la copertura dei

rimborsi delle anticipazioni sblocca-debiti, e nei Comuni in caso di pre-dissesto. Nel blocco non rientra la Tari.

27 Tari Vengono confermate per due anni le deroghe ai criteri standard per il calcolo della Tari

28 Tasi L’aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille può essere confermata ai livelli 2015 con delibera ad hoc.

29 e 30 Fabbisogni standard Viene istituita presso il ministero dell’Economia la commissione tecnica per i fabbisogni standard. La

commissione è composta da 11 membri. Palazzo Chigi ne designa il presidente. I membri della commissione non hanno diritto

a compensi né a rimborsi. Nella prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla costituzione, la Commissione deve stabilire il

programma e le procedure dei propri lavori.

31 e 32 Fabbisogni standard La commissione esamina e approva le metodologie e le deliberazioni sui fabbisogni standard, cioè i costi

standard applicati alle funzioni fondamentali degli enti locali. Dopo l'approvazione, metodologie e fabbisogno sono trasmessi

alla Sose, alla Ragioneria generale dello Stato e al dipartimento Finanze. La nota metodologica e i fabbisogni standard vengono

adottati con decreto del presidente del consiglio dopo una deliberazione in consiglio dei ministri. I decreti sono accompagnati

da una relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.

33 e 34 Copaff La Copaff, cioè la vecchia commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, è soppressa e le sue funzioni

sono trasferite alla nuova commissione tecnica, la cui segreteria è affidata alla conferenza Unificata.

219 Personale Pa Sono resi indisponibili nelle Pa i posti dirigenziali di prima e seconda fascia che fossero vacanti al 15 ottobre. Gli

incarichi a termine conferiti dopo il 15 ottobre cessano di diritto al 31 dicembre. Sono fatti salvi gli incarichi in enti pubblici

nazionali o strutture organizzative create a partire dal 2012 oppure già oggetto di riordino nel 2014 e nel 2015, così come gli

incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso banditi prima del 31 dicembre 2015 o in applicazione di procedure di

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mobilità.

221 Organico Regioni e Enti Locali Le Regioni e gli Enti Locali avviano una ricognizione delle dotazioni dirigenziali. Si possono

conferire incarichi dirigenziali anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Negli enti in cui le dimensioni

non lo consentono, non si applicano gli obblighi di rotazione dei dirigenti.

224 Personale PA Il congelamento dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dirigenziali non si applica per le funzioni

fondamentali di Città metropolitane e Province, per gli uffici giudiziari, per l’area medica del Ssn, per gli ispettori del Miur, per

la Protezione civile e le agenzie fiscali

226 Vincoli finanziari Gli enti territoriali che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica possono compensare le somme

illegittime erogate nel trattamento integrativo degli scorsi anni anche con le nuove misure di riorganizzazione previste dalla

manovra, purché i risparmi siano certificati dai revisori.

228 Turn over Enti Locali Viene fissato al 25% rispetto alle cessazioni dell’anno precedente il turn over per le regioni e gli enti locali

nel triennio 2016- 2018.

229 Unioni di Comuni Turn over al 100% per Unioni di Comun e Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni

234 e

235

Personale PA Il blocco delle assunzioni extra rispetto alla ricollocazione del personale in eccesso interessato dalla mobilità dei

dipendenti in soprannumero cessa quando il portale nazionale della mobilità certifica il completamento della mobilità prevista

all’interno dell’ambito regionale. I risparmi previsti dal taglio dei compensi nei cda delle partecipate non possono essere

riversati al fondo per il trattamento accessorio.

236 Personale PA Dal 1° gennaio le risorse destinate al trattamento accessorio di personale e dirigenti non possono essere

superiori ai livelli 2015. Il fondo va ridotto in misura proporzionale alle cessazioni.

494 Acquisti centralizzati Vengono ampliate le possibilità di acquisto in deroga di alcune tipologie di beni e servizi per le quali è

previsto l’obbligatorio ricorso alle convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori regionali. Le amministrazioni possono

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sviluppare procedure autonome prevedendo a base d’asta corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni-quadro del 10% per

alcune categorie e del 3 % per altre.

496-499 Rafforzamento sistema Consip-soggetti aggregatori Viene ad essere potenziato il sistema relativo agli obblighi e alle facoltà di

acquisto di beni e servizi mediante le convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori regionali, per i quali l’ambito territoriale di

riferimento è individuato per la definizione delle convenzioni-quadro. Anche le società partecipate (eccetto le quotate)

potranno ricorrere alle convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori e saranno obbligate a fare riferimento ai parametri

qualità prezzo in esse definiti per acquisti autonomi.

500 Canone caserme Comuni possono contribuire al pagamento del canone per le caserme delle forze dell'ordine e dei vigili del

fuoco.

501 Affidamento diretto lavori Fermi restando gli obblighi di acquisto con convenzioni e mercato elettronico, la possibilità di

acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto entro i 40.000 euro viene estesa anche ai Comuni sotto i

10.000 abitanti.

502 e

503

Piattaforma telematica acquisti L’obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche è previsto per tutti gli acquisti di valore compreso tra i mille euro e la soglia comunitaria (209.000 euro), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e quelli del servizio sanitario regionale.

504 Manutenzione Gli strumenti di acquisto di Consip possono riguardare anche attività di manutenzione

505 Obbligo programmazione acquisti beni e servizi Le Pa e devono approvare un programma biennale per gli acquisti di beni e

servizi di importo unitario stimato superiore a un milione e devono aggiornarlo annualmente. Il programma su base biennale

per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1.000.000 di euro deve essere pubblicato sul sito e

sull’osservatorio dell’Anac. Le amministrazioni possono realizzare acquisti di beni e servizi al di fuori del programma solo per

eventi imprevedibili o calamitosi, nonché per sopravvenute modifiche legislative. I dati della programmazione sono trasmessi

al tavolo dei soggetti aggregatori per consentire la gestione su base più ampia degli acquisti di alcune macro-tipologie di beni e

servizi. Le amministrazioni comunicano e pubblicano nel testo integrale anche tutti i contratti stipulati in esecuzione del

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programma biennale.

506 Società partecipate Le società partecipate distribuiscono come dividendi le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi a

razionalizzazione di acquisti di beni e servizi

507-509 Sistema prezzi standard Viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo

relativi ai beni e servizi acquisti con le convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori.

510 Acquisti pubbliche amministrazioni Le amministrazioni obbligate ad utilizzare convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori,

possono procedere autonomamente ad acquisti di beni e servizi presenti nelle convenzioni solo quando questi non siano

idonei a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. L’acquisto deve essere autorizzato

dall’organo di governo e comunicato alla Corte dei Conti

511 Revisione del prezzo Dal 1° gennaio 2016 è prevista una revisione del prezzo per i contratti di servizi e di forniture ad

esecuzione continuata. Per i contratti di servizi e di forniture a esecuzione continuata, compresi quelli in corso, stipulati da un

soggetto aggregatore, nei quali la clausola di revisione prezzi sia collegata al valore di beni indifferenziati, qualora si determini

una variazione del prezzo complessivo in aumento o in diminuzione del 10%, accertata da un’autorità indipendente,

l’appaltatore o il soggetto aggregatore possono richiedere una revisione del prezzo. Le parti possono avvalersi anche del

recesso unilaterale o della risoluzione per eccessiva onerosità.

Da 512

a 518

Razionalizzazione acquisti beni e servizi informatici Per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le

amministrazioni pubbliche e le società inserite nell’elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti

aggregatori, in particolare quelli regionali, i quali possono assumere personale in deroga ai limiti vigenti per assicurare

massima funzionalità. L’Agid predispone un piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, individuando per

categorie di amministrazioni le tipologie di beni o servizi informatici da acquisire per sostenere l’innovazione. Sulla base di tale

piano le amministrazioni definiscono la programmazione dei propri acquisti di beni e servizi e la rapportano ai processi di

aggregazione di Consip e dei soggetti aggregatori. La amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori

della programmazione solo con autorizzazione dell’organo di governo e comunicandolo all’Agid. Le violazioni costituiscono

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presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale

636 Proroga divieto acquisto autovetture Il divieto è prorogato al 31.12.2016.

707 Abrogazione del Patto di stabilità Vengono abrogate le norme che regolavano il Patto di stabilità degli enti locali. Vengono fatti

salvi fino al 2015 gli obblighi di monitoraggio, l’applicazione di sanzioni per le amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi

e gli effetti dei Patti regionali.

709-711 Introduzione del pareggio di bilancio negli enti locali Il Patto di stabilità viene sostituito con l’obbligo di raggiungere un

risultato non negativo in termini di saldo finale di competenza. Per il solo 2016, i calcoli considerano il fondo pluriennale

vincolato per la quota non rinveniente dall’utilizzo dell’indebitamento.

712 Prospetto sul pareggio A partire dal 2016 gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione un prospetto che attesti il

rispetto del pareggio di bilancio.

713 Bonus edilizia scolastica Per il 2016 sono esclusi dai calcoli del pareggio di bilancio 480 milioni per gli interventi di edilizia

scolastica.

714 e

715

Pre-dissesto Gli enti locali che nel biennio 2013-2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne

hanno conseguito l'approvazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, possono ripianare il

disavanzo applicato al piano di riequilibrio usando le modalità di cui al Dm Economia 2 aprile 2015. Fermo restando che il

piano non può durare oltre 10 anni, entro la prima metà del 2016, tali enti locali possono rimodularlo in coerenza con il

termine di 30 anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui al Dlgs 118/2011, articolo 3. Tali

enti restituiscono gli anticipi di liquidità erogati al massimo entro 30 anni dall'anno successivo a quello di erogazione

dell'anticipo. Per tutto il periodo della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla sezione regionale

di controllo della Corte dei Conti, gli enti locali in esame possono usare le risorse derivanti sia da operazioni di rinegoziazione

dei mutui sia dal riacquisto delle obbligazioni emesse senza vincoli di destinazione.

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716 Enti locali Regioni, comuni, province e Città metropolitane devono conseguire un saldo non negativo, in termini di

competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per il 2016 in tale saldo non sono considerate le spese di bonifica ambientale,

conseguenti ad attività minerarie . L'esclusione non può superare il limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine, entro il 1°

marzo 2016, gli enti locali comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli spazi finanziari di cui hanno bisogno per

sostenere gli interventi per le bonifiche.

719 -

721

Monitoraggio del pareggio di bilancio Vengono disposte una serie di misure per monitorare il conseguimento del pareggio di

bilancio negli enti locali. In particolare, entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni dovranno inviare alla Ragioneria

generale un prospetto firmato dal legale rappresentante, dal ragioniere capo e dall’organo di revisione che attesti il rispetto del

pareggio di bilancio. Il mancato invio del prospetto è considerato inadempimento e fa scattare le sanzioni. Per chi trasmette la

certificazione entro 30 giorni dal termine si applica solo la sanzione del blocco delle assunzioni.

722 Rettifiche della certificazione Eventuali rettifiche delle certificazioni già inviate in relazione al rispetto del pareggio di bilancio

possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza per l’approvazione del rendiconto (30 aprile).

723 Sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio In caso di mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio, l’ente locale subisce una riduzione del fondo di solidarietà comunale, o del fondo sperimentale di riequilibrio nel caso delle Province, per un importo pari allo sforamento. La stessa misura è applicata per gli enti locali delle Regioni a Statuto autonomo. La Regione che non rispetta il pareggio di bilancio deve invece riversare al bilancio dello Stato la differenza. In caso di mancato versamento, lo Stato trattiene dalle somme a qualsiasi titolo alla Regione una cifra pari allo sforamento da sanzionare. Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio, la spesa corrente dell’ente viene bloccata al livello dell’anno

precedente. Non è possibile attivare nuovo indebitamento e viene bloccata la possibilità di effettuare assunzioni a qualsiasi

titolo e di rinnovare i contratti a termine. Sono vietati anche i contratti di servizio che abbiano lo scopo di eludere il blocco

delle assunzioni. Vengono tagliate del 30% le indennità e i gettoni di presenza del sindaco (o del presidente) e della giunta in

carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione.

724 e Controlli Se lo sforamento dell’obiettivo del pareggio di bilancio viene individuato in ritardo, le sanzioni si applicano nell’anno

successivo a quello in cui il mancato conseguimento dell’obiettivo viene comunicato. Gli enti devono comunicare

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725 l’inadempienza entro 30 giorni dall’accertamento

726 Elusioni Sono nulli tutti gli atti elusivi delle sanzioni

727 Sanzioni pecuniarie Se si accerta il conseguimento artificioso del pareggio di bilancio, per gli amministrato una sanzione fino a

10 mensilità dell’indennità, e per il ragioniere capo fino a tre mesi di stipendio

728 e

729

Flessibilità regionale Le regioni possono autorizzare un peggioramento dell’obiettivo di saldo per l’impegno di spesa in conto

capitale a patto che sia garantita l’invarianza a livello regionale. Le richieste di peggioramento del saldo avanzate dagli enti

sotto i 1000 abitanti e da quelli oggetto di fusione hanno la priorità.

730 Scambio spazi finanziari Comuni e Province chiedono alle Regioni gli spazi finanziari entro il 15 aprile e il 15 settembre. La

cessione avviene rispettivamente entro 30aprile e 30 settembre.

731 Incentivi alla cessione di spazi finanziari Gli enti che cedono spazi finanziari ottengono un incentivo equivalente nei due anni

successivi. Il contrario accade a chi riceve spazi.

732 Scambio nazionale spazi finanziari Entro il 15 giugno gli enti che prevedono di non centrare l’obiettivo del pareggio di bilancio

nonostante i meccanismi di flessibilità arrivati a livello regionale possono chiedere ulteriori spazi alla Ragioneria generale dello

Stato. Entro la stessa data devono arrivare le offerte di cessione di spazi finanziari da parte degli enti che prevedono di

superare l’obiettivo del pareggio di bilancio. Lo scambio avviene entro il 10 luglio. Se le richieste sono superiori alle offerte, la

cessione avviene in modo proporzionale

733 Spending review Se gli andamenti della spesa non sono coerenti con gli obiettivi Ue si attuano ulteriori misure di

contenimento

737 Oneri di urbanizzazione Nel 2016 i Comuni possono utilizzare tutti gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni per le spese

di manutenzione ordinaria e per progettazione di opere pubbliche.

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738 Anticipazione di tesoreria Anche per il 2016 il limite massimo per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti

locali sale a 5/12 delle entrate del penultimo esercizio.

739 Imposta di pubblicità Vengono fatti salvi gli aumenti dell’imposta sulla pubblicità decisi ante 2012.

755 Contributo conto interessi Ridotto il Fondo per la concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni

di indebitamento attivate nel 2015.

904 PA Per le pubbliche amministrazioni rimane a 1.000 euro il limite, che, superato il quale, obbliga il pagamento degli

emolumenti (stipendi, pensioni, compensi, ecc.), solo con strumenti elettronici bancari o postali.