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STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 1

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STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

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Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti:

1. Autotutela;

2. Acquiescenza;

3. Accertamento con adesione;

4. Mediazione tributaria;

5. Conciliazione giudiziale.

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1. AUTOTUTELA

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1.1 Definizione e origine dell’istituto

L’autotutela è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria esercita il potere di riesaminare la propria azione e, conseguentemente, di annullare i propri atti che riconosca illegittimi, in attuazione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.

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L’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, ha delegato l’allora Ministro dell’Economia e delle Finanze ad individuare “gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’amministrazione”.

Il regolamento recante le norme relative all’esercizio del potere di autotutela è stato varato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

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1.2. La struttura competente per l’esercizio del potere di autotutela

Il potere di autotutela spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o inopportuno.

Il riesame dell’atto impositivo può essere effettuato d’ufficio o su richiesta del contribuente.

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1.2.1. Il ruolo della Direzione regionale

a. Il potere sostitutivo della Direzione regionale

In caso di “grave inerzia” dell’Ufficio, può intervenire, in via sostitutiva.

b. Il parere preventivo della Direzione regionale

Obbligatorio nell’ipotesi in cui l’importo dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi oggetto di annullamento o di rinuncia all’imposizione superi 516.456,90 euro.

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1.3. Annullamento su richiesta del contribuente

Nell’ipotesi in cui l’annullamento dell’atto venga richiesto dal contribuente, è sufficiente che egli presenti una richiesta in carta libera all'Ufficio competente.

La presentazione di una richiesta di autotutela non sospende i termini per l’eventuale presentazione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Pertanto, l’atto di cui si chiede il riesame ai fini dell’annullamento, se non impugnato entro sessanta giorni dalla notifica, diviene definitivo.

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1.4. Presupposti dell’autotutela

L’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 37 del 1997, dispone che “l’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:

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a. errore di persona;

b. evidente errore logico o di calcolo;

c. errore sul presupposto dell’imposta;

d. doppia imposizione;

e. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione”.

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1.6. Gli effetti dell’esercizio del potere di autotutela

annullamento dell’atto impositivo annullamento degli eventuali atti consequenziali

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1.7. Autotutela sostitutiva e integrativa

Non sono scaduti i termini per l’accertamento

Non si è formato un giudicato sul rapporto controverso

L’atto impositivo originario viene annullato e sostituito dal secondo

Vi è una sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

L’atto impositivo originario non viene sostituito

Autotutela sostitutiva

Autotutela integrativa

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2. ACQUIESCENZA

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Art.15 del D. Lgs. 218/1997 L’accettazione dell’atto da parte del contribuente, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;

rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;

paghi, entro il termine di proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

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3. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

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3.1 Definizione e origine dell’istituto

L’accertamento con adesione, introdotto dagli artt. 2 bis e 2 ter del DL n. 564/1994 e completamente rivisitato dal D.Lgs. n. 218/1997, consiste in un accordo tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente che consente di definire le imposte dovute ed evitare l’insorgenza di una lite tributaria.

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3.2 Il procedimento

Iniziativa d’ufficio

Richiesta del contribuente

Invito a comparire ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997

Domanda in carta libera ex artt. 6 e 12 D. Lgs 218/1997

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3.2.1 Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio

L’Ufficio - ancor prima di procedere alla notifica dell’accertamento - procede alla notifica al contribuente di un invito a comparire in cui sono indicati i seguenti elementi:

i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;

il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento;

gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione.

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Mancata presentazione del contribuente

Mancato accordo con l’Ufficio

Raggiunto accordo con l’Ufficio

L’Ufficio notifica l’avviso di accertamento

Le Parti sottoscrivono l’atto di adesione

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3.2.2 Procedimento attivato su istanza del contribuente La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

dopo la consegna del PVC e prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento (art. 6, comma 1, D. Lgs. 218/1997);

dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso (art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D. Lgs. 218/1997).

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Mancata presentazione del contribuente

Mancato accordo con l’Ufficio

Raggiunto accordo con l’Ufficio

L’Ufficio notifica l’accertamento.

Se l’accertamento è già stato notificato, ricorso del contribuente.

In assenza di ricorso da parte del contribuente, l’accertamento diviene definitivo.

Le Parti sottoscrivono l’atto di adesione

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3.3 L’atto di adesione

Atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal rappresentante dell’Ufficio, in cui sono indicati, separatamente per ciascun tributo:

elementi e motivazione su cui la definizione si fonda;

liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. (art. 7 D. Lgs. 218/1997).

La definizione si perfeziona con il versamento integrale di quanto dovuto, ovvero con il versamento della prima rata (art. 9 D. Lgs. 218/1997).

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3.4 Gli effetti dell’adesione (art. 2 del D. Lgs 218/1997)

L’accertamento definito con adesione non sarà più impugnabile dal contribuente, né modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio. E’ fatta salva la possibilità di integrazione qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi dai quali emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore ad € 77.468,00

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L’accertamento definito con adesione è sempre integrabile qualora la definizione:

sia relativa ad accertamenti parziali;

riguardi redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del DPR n. 917/1986;

riguardi aziende coniugali non gestite in forma societaria; L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

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4. Il reclamo e la mediazione tributaria (art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) Procedimento finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario. Riguarda gli atti di valore non superiore a ventimila euro

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5. La conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

La conciliazione giudiziale ha il fine di favorire una definizione concordata della vertenza, realizzata in sede contenziosa anche attraverso la fattiva collaborazione ed incentivazione degli organi giudicanti