STATUTO del CONSORZIO “SOCIETA’ della SALUTE BASSA … · Art. 14 La Consulta del Terzo Settore...

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STATUTO del CONSORZIO “SOCIETA’ della SALUTE BASSA VAL DI CECINA “ INDICE Titolo I Norme Generali Art..1 Denominazione, natura ed ambito territoriale

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STATUTO del CONSORZIO

“SOCIETA’ della SALUTE

BASSA VAL DI CECINA “

INDICE

Titolo I Norme Generali Art..1 Denominazione, natura ed ambito territoriale

Art. 2 Sede e simbolo Art. 3 Oggetto Art. 4 Durata Art. 5 Ammissione , recesso ed esclusione

Titolo II Gli Organi

Art. 6 Organi Art. 7 L’assemblea dei soci Art. 8 Attività di istruttoria alle deliberazioni della Giunta Art. 9 Funzionamento dell’assemblea dei soci Art. 10 La Giunta esecutiva Art. 11 Il Presidente Art. 12 Il Direttore Art. 13 Il Collegio Sindacale

Titolo III Gli strumenti di partecipazione

Art. 14 La Consulta del Terzo Settore Art. 15 Il Comitato di Partecipazione Art. 16 Agorà della Salute Art. 17 Tavoli di confronto e monitoraggio Art. 18 Trasparenza, accesso e partecipazione diretta degli utenti Art. 19 Comunicazione, educazione e promozione della salute

Titolo IV La struttura gestionale Art. 20 Compiti del Direttore Art. 21 Staff di Direzione Art. 22 Sistema Informativo Art. 23 Regolamenti interni

Titolo V Patrimonio, contabilità e contratti

Art. 24 Ordinamento contabile Art. 25 Piano Integrato di Salute Art. 26 Bilancio Pluriennale di previsione Art. 27 Bilancio preventivo economico annuale Art. 28 Bilancio di esercizio Art. 29 Finanziamenti Art. 30 Patrimonio inventari Art. 31 Capitale di dotazione Art. 32 Servizio di tesoreria Art. 33 Attività contrattuale

Art. 34 Controllo di gestione

Titolo VI Il Personale

Art. 35 Il Personale

Titolo VII Relazioni Sindacali

Art. 36 Relazioni con le OO.SS. Confederali e di Categoria

Titolo VIII Verifica e controllo Art. 37 Valutazione e controllo delle attività

Titolo IX Norme Finali

Art. 38 Modifiche statutarie

STATUTO del CONSORZIO

"SOCIETA' della SALUTE della BASSA VAL DI CECINA"

I. Norme generali

Art.1

(Denominazione, natura e ambito territoriale) 1. Il presente Statuto stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio denominato "Società della Salute della Bassa Val di Cecina" costituito, ai sensi degli artt. 30 e 31 del d. lgs. 18 agosto 200, n. 267 e dell'art. 71 quater della legge regionale toscana n.40/05 e successive modifiche ed integrazioni , tra i Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, Bibbona, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce e l'Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno, d'ora in poi denominata "Azienda USL",per l'esercizio associato delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali,sociosanitarie e sociali integrate .

2. Al presente Statuto si collegano:

- una Convenzione per la costituzione del Consorzio “Società della Salute della Bassa Val di Cecina” che viene approvata contestualmente allo Statuto;

- un Contratto di Servizio finalizzato a definire i rapporti tra la SdS e gli enti che la costituiscono nel quale sono identificate le reciproche obbligazioni. Il contratto di servizio deve riportare le attività che la SdS svolge per conto degli enti consorziati, il dettaglio dei rapporti finanziari, le modalità di controllo sulle attività che gli enti possono effettuare. Il contratto di servizio definisce altresì le modalità di effettuazione di prestazioni essenzialmente tecnico-amministrative a favore della SdS da parte degli enti consorziati;

- un Regolamento di organizzazione del Consorzio. Lo statuto unitamente alla convenzione devono essere approvati dai consigli comunali ai sensi dell'art.71 quater comma 3 L.R.T. N°40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento alla normativa vigente in materia di enti locali.

3. L'ambito territoriale di competenza è la zona Bassa Val di Cecina come individuata nell'allegato A (vedi Art 32 e 33) della L.R.T. 40/05 e smi .

4. La Società della Salute della Bassa Val di Cecina è dotata di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale e statutaria ed è disciplinata dal d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti interni e da ogni altra disposizione di legge o regolamentare prevista per i consorzi tra enti locali.

Art. 2

(Sede e simbolo) 1. La Società della Salute della Bassa Val di Cecina ha sede presso il Centro Socio-sanitario di Rosignano Solvay.

2. L’Assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere nei modi di legge sedi secondarie ed eventuali sedi operative presso gli enti partecipanti.

3. L'Assemblea dei Soci ha approvato in fase sperimentale con deliberazione di Giunta l'uso di un simbolo identificativo del consorzio denominato “Società della Salute” Bassa Val di Cecina..

Art. 3

(Oggetto)

1. La Società della Salute della Bassa Val di Cecina è ente strumentale associativo dei Comuni e dell'Azienda USL consorziati ed opera nel rispetto delle finalità istituzionali e nell’interesse degli stessi secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

2. La Società della Salute della Bassa Val di Cecina ha per scopo l'esercizio delle funzioni di governo indirizzo programmazione strategica delle attività sanitarie territoriali,socio-sanitarie , sociali integrate e specialistiche di base e di gestione delle attività di cui all'art. 71 bis c.3 , lettere c) , d) ed e) della Zona-Distretto della Bassa Val di Cecina . Obiettivo della Società della Salute è il rafforzamento degli elementi di integrazione nella erogazione delle prestazioni, con particolare riguardo alle attività di natura socio-sanitaria. In tale contesto, essa promuove tra l’altro l’omogenea definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi sociali, delle soglie di accesso e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e degli standard di qualità della prestazioni in linea con gli indirizzi regionali.

3. La Società della Salute esercita, inoltre, una funzione di governo della domanda complessivamente espressa nel territorio di competenza. Il governo della domanda si esplica nelle attività di competenza

diretta della Società della Salute e, mediante protocolli ed accordi, si collega alle attività sanitarie socio-sanitarie territoriali e sociali non realizzate direttamente dalla Società della Salute stessa come previsto dall'art. 71 bis comma 3 lettere c – d - e della LR 40 e smi. A tale scopo, in particolare, la Società

a) provvede a definire, in riferimento agli obiettivi della propria programmazione e nel rispetto dei parametri e criteri definiti dalla programmazione regionale e locale (appropriatezza, linee guida, percorsi assistenziali), contratti di servizio: 1) con il Presidio Ospedaliero zonale finalizzati ad assicurare volumi e tipologie di ricoveri riferiti alla popolazione, volumi e tipologie di prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate ambulatorialmente dai presidi ospedalieri in rapporto al fabbisogno di Zona e protocolli operativi che assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali, nell’ambito dei percorsi assistenziali integrati favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali; 2) con l'Azienda USL 6 o gli altri Enti consorziati per le necessità tecniche - amministrative di supporto all' attività di gestione del S.d.S.;

b) favorisce lo sviluppo , nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo ;

c) stipula accordi con i soggetti prescrittori e o attivatori delle prestazioni sanitarie e sociali (MMG, PLS, farmacisti, Terzo Settore) al fine di monitorare e governare l’andamento della domanda e dell’offerta di servizi.

d) concorda con l’Azienda USL le modalità di integrazione delle attività del Dipartimento della Prevenzione con la programmazione . In tale contesto saranno individuate le forme idonee a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni di competenza del Dipartimento attribuite alle figure professionali operanti nella Società della Salute, nonché il coinvolgimento del Dipartimento nella elaborazione del PIS attraverso la messa a disposizione delle elaborazioni relative alle informazioni epidemiologiche. L'Azienda usl avvalendosi del Dipartimento della Prevenzione ai sensi dell ' art. 67 c.6 l.c ( lettera sostituita dalla L.R. 60/08 ) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute in sede di Società della Salute.

4. Sono atti fondamentali che la Società della Salute deve obbligatoriamente adottare:

- la Convenzione; - Piano Integrato di Salute , di seguito denominato PIS, che è lo strumento di programmazione integrata

delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto ,prevede obiettivi di salute e benessere, ne determina standard quantitativi e attiva strumenti per valutarne il raggiungimento . Il Piano Attuativo Locale recepisce il PIS, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali di Zona distretto così come previsto dall'art. 22 c.1 e 2 L.R. 40/05 smi;

- la Relazione annuale sullo stato di salute ; - il rendiconto di gestione; - i regolamenti di accesso ai servizi; - il Bilancio preventivo annuale e pluriennale e bilancio di esercizio annuale; - il Budget preventivo e consuntivo, quale strumento di indirizzo ed orientamento dell'attività del consorzio ai

fini della realizzazione della relativa pianificazione.

Art. 4 (Durata)

1. La durata del Consorzio è di 10 anni (codice civile Libro Quinto Titolo X Art .2604) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e del presente statuto. La durata si intende tacitamente rinnovata se entro tale scadenza l'Assemblea dei soci non approva deliberazione di scioglimento del Consorzio. Nel caso di

impossibilità a deliberare, la cessazione del Consorzio è disposta con deliberazione assunta dagli enti partecipanti che rappresenti la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Art. 5 (Ammissione, recesso ed esclusione)

1. È consentito l'ingresso nella Società della Salute di altri enti locali con la presa d'atto dell' Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Ciascun ente locale partecipante, può chiedere di recedere dalla Società dandone preavviso all'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno di ciascun anno. Il recesso è approvato dall'assemblea dei soci in sede straordinaria ed ha effetto dall’esercizio successivo. L’ente resta obbligato per gli impegni assunti per l’anno in corso oltre che per gli atti con effetti permanenti.

II. Gli organi

Art. 6 Organi

1. Gli organi della Società della Salute sono i seguenti:

- l'assemblea dei soci;

- la giunta esecutiva;

- il presidente

- il direttore

- il collegio sindacale.

Art. 7 L' Assemblea dei soci

1. L' Assemblea dei soci della Società della Salute è composta da 11 membri, identificati nei Sindaci o negli Assessori delegati di ciascuno dei Comuni che partecipano al consorzio e nel Direttore Generale dell’Azienda USL.

2. In materia di servizi sociali sanitari e socio-sanitari territoriali, essa assume le funzioni della Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci, che conserva quindi unicamente le funzioni concernenti la programmazione ospedaliera.

3. L 'Assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:

� detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva; � elegge i componenti della giunta esecutiva; � elegge il presidente e il Vicepresidente della Società della Salute tra i rappresentanti dei comuni

aderenti (il Vicepresidente non è un organo della S. d.S.); � nomina i componenti della consulta del terzo settore e del comitato di partecipazione

L 'Assemblea dei soci approva a maggioranza qualificata superiore ai due terzi dei componenti i seguenti atti della SDS:

- bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione;

- regolamenti di accesso ai servizi;

- Contratto di Servizio;

- i Piani Integrati di Salute e l' atto di indirizzo per la predisposizione dei PIS;

- i Budget generale della Società della Salute;

- la Relazione annuale sullo stato di salute;

- nomina del Presidente e del Vicepresidente

- ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno economico-finanziario a carico dei soggetti aderenti alla SdS.

L'approvazione degli atti di programmazione,tra cui la proposta del piano integrato di salute avviene previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento ai sensi dell'art. 71 sexies della LR 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza , nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni.

4. L' Assemblea dei soci, inoltre, approva a maggioranza dei componenti in materia di:

- assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, disposizioni relative al patrimonio consortile; − spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazioni di immobili

ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

5. I componenti dell' Assemblea dei soci, della giunta esecutiva e il Presidente non godono di remunerazione aggiuntiva rispetto a quella derivante dalle proprie funzioni nelle Istituzioni di appartenenza. 6. L' assemblea dei Soci trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali di cui al precedente punto 3.

Art. 8 Attività di istruttoria alle deliberazioni della Giunta

1. L'Assemblea dei Soci della Società della Salute può dare mandato ad una parte dei propri componenti o a loro rappresentanti di realizzare attività preparatorie e di istruttoria alle deliberazioni dell'Assemblea stessa. La composizione e il preciso mandato di questi gruppi di lavoro è definito dall' Assemblea con apposito atto.

Art. 9

Funzionamento dell ' Assemblea dei Soci 1. L' Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, anche in sede diversa da quella legale, mediante e-mail o mediante comunicazione fax, contenenti l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della seduta, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattarsi nella seduta stessa. L’avviso di convocazione deve pervenire almeno una settimana prima della riunione. Tale termine può essere ridotto a ventiquattro ore nei casi di urgenza. La seconda convocazione deve seguire di almeno ventiquattro ore la prima. Gli avvisi possono essere contestuali.

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e del conto consuntivo. La convocazione è, inoltre, obbligatoria:

- per l’approvazione degli atti fondamentali di cui all’art. 7; - per la nomina, la revoca e la sostituzione dei membri del collegio sindacale; - per gli opportuni provvedimenti quando si preveda una perdita di esercizio; - per l'eventuale modifica, scioglimento e la liquidazione della Società; - per la discussione degli argomenti proposti dagli enti consorziati che rappresentino un quinto delle quote

di partecipazione.

3. L' Assemblea deve essere altresì convocata, entro trenta giorni, ove ne faccia richiesta un terzo dei rappresentanti o il Presidente del Collegio Sindacale o il Direttore Generale dell'Azienda USL.

4. Alla convocazione dell' Assemblea provvede il Collegio Sindacale se c'è stata:

- omissione di convocazioni obbligatorie da parte del Presidente; - denuncia di fatti censurabili da parte di enti consorziati pari a un quinto delle quote di partecipazione.

5. L'Assemblea è altresì convocata dai liquidatori quando il Consorzio è in liquidazione.

6. L' Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

7. L' Assemblea si riunisce in sede straordinaria per approvare:

- modifiche dello Statuto; - recesso anticipato di enti locali partecipanti; - ingresso di nuovi enti; - aggiornamento delle quote di partecipazione; - scioglimento del Consorzio; - nomina, sostituzione e attribuzione di poteri ai liquidatori; - approvazione dei rendiconti periodici e di quello finale di liquidazione.

8. L' Assemblea si riunisce in sede ordinaria per le rimanenti materie di sua competenza. In particolare, l' Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del conto consuntivo ed i connessi adempimenti.

9. Per il calcolo dei quorum di validità delle sedute e delle deliberazione, si richiama l'art 71 sexies c.2 L.R. 60/08. All'Azienda U.S.L. partecipante sono attribuite una rappresentanza e l'espressione di un voto pari ad un terzo del totale. Agli Enti locali partecipanti sono attribuite i restanti due terzi convenzionalmente ripartiti in base alla popolazione residente in ciascun comune consorziato alla data del 31/12/2008.

10. Per la validità dell'Assemblea ordinaria occorre il concorso:

- in prima convocazione, di almeno l'80 per cento delle quote di partecipazione e la presenza di almeno sei Comuni e dell'Azienda U.S.L.;

- in seconda convocazione, di almeno il 60 per cento delle quote di partecipazione e la presenza di almeno quattro Comuni e dell'Azienda U.S.L..

11. Per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre il concorso:

− in prima convocazione, di almeno l'85 per cento delle quote di partecipazione e la presenza di almeno sei Comuni e dell'Azienda U.S.L.;

− in seconda convocazione, di almeno l'80 per cento delle quote di partecipazione e la presenza di almeno quattro Comuni e dell'Azienda U.S.L..

12. Per la validità delle deliberazioni, sono necessarie le seguenti maggioranze:

a) Assemblea ordinaria: in prima convocazione: - in prima convocazione, l'80 per cento delle quote di partecipazione; - in seconda convocazione, il 60 per cento delle quote di partecipazione presenti.

b) Assemblea straordinaria: - in prima convocazione, l'85 per cento delle quote di partecipazione; - in seconda convocazione, l'80 per cento delle quote presenti.

13.Alle deliberazioni dell'Assemblea si applica la disciplina propria degli atti dei consigli comunali. Esse sono assunte a voto palese salvo che si verta di persone su questioni che debbono rimanere riservate o si eserciti una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento di qualità soggettive o sulla valutazione di un’attività svolta. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate presso l’Albo delle Pubblicazioni del Consorzio, appositamente istituito e tenuto dal Segretario di cui al successivo comma 16.

14. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Società e, su invito del Presidente, il Collegio Sindacale, anche a mezzo di un proprio componente. L’invito è obbligatorio in occasione della approvazione degli atti fondamentali.

15. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente nel caso in cui gli argomenti trattati involgano valutazioni o apprezzamenti su persone di carattere riservato.

All ' Assemblea dei soci della Società della Salute sono invitati i presidenti delle provincie di Livorno e di Pisa per il coordinamento con le funzioni di cui all'art.13 della LRT41/05.

16. Salvo diversa decisione dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte dal Responsabile tecnico-amministrativo dello Staff di Direzione. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute e le relative deliberazioni che sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni sono svolte dal componente più giovane della Giunta stessa.

Art. 10

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è costituita da cinque componenti: due membri di diritto, il Presidente SdS e il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o suo delegato; tre membri eletti dalla Assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo è necessaria la presenza del Presidente o Vicepresidente.

La giunta esecutiva è convocata dal presidente o a richiesta dei suoi membri o dal direttore della SdS o dal Collegio Sindacale, e si riunisce almeno ogni quindici giorni .

Le sedute della Giunta esecutiva sono collegiali e non sono pubbliche, alle sedute il direttore interviene senza diritto di voto ma con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono assunte a maggioranza dei componenti con votazione espresse di norma in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente o Vicepresidente.

I componenti della Giunta che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione della validità della seduta ,ma non nel numero dei votanti ai fini della approvazione degli atti.

Le deliberazioni vengono affisse all'Albo del Consorzio SdS per dieci giorni consecutivi e vengono raccolte in modo da consentire la piena accessibilità.

La giunta esecutiva adotta gli atti e i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa della SdS ,perseguendo gli indirizzi programmatici e le direttive della Assemblea dei Soci ,in particolare:

a)adotta programmi esecutivi,progetti, atti d'indirizzo e tutti gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione della Società della Salute che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza degli altri organi consortili;

b) propone al presidente della SdS la nomina del direttore della Società della Salute;

c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.

La Giunta esecutiva adotta gli atti , formalmente redatti e istruiti, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci, nelle materie di sua competenza.

Inoltre la Giunta esecutiva adotta:

- le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi all'organizzazione dei servizi territoriali e alla garanzia della continuità assistenziale e di applicazione dei livelli essenziali relativi alle materie di competenza del consorzio, nell'ambito della programmazione regionale in materia;

- accordi con i Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e medici specialisti ambulatoriali interni finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure ; regolamenti sull'accesso e la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali; - criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base; - standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private-nonprofit;

- regolamenti interni relativi a: organizzazione e funzionamento della Società della Salute; modalità di attivazione e svolgimento del tavolo di concertazione locale; modalità di costituzione e funzionamento degli organismi di consultazione e partecipazione.

La giunta esecutiva ,previa concertazione nella Conferenza dei Sindaci con l'Azienda Sanitaria , approva i contratti di servizi con il presidio ospedaliero locale per le diverse tipologie di percorsi sanitari e assistenziali integrati e con l'Azienda USL e gli altri enti consorziati per le competenze amministrative .

La Giunta esecutiva ogni anno relaziona all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente della Società della Salute è eletto dall'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco o

assessore delegato, di uno dei Comuni consorziati con funzione anche di Presidente dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva.

2. Il Presidente ha la rappresentanza generale e legale della SdS. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno sottoscrive i verbali , le deliberazioni adottate dai due organi.

3. Compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto, dai regolamenti e da deliberazioni dell'assemblea dei soci.

4. Assicura il collegamento tra l'assemblea dei soci e la giunta dell'esecutiva,coordinando l'attività di indirizzo programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della SdS.

5. Assicura altresì il collegamento con il Coordinamento dei Sindaci della Zona per la programmazione generale relativa a tutti i determinanti di salute.

6. Nomina , su proposta della giunta esecutiva , il direttore della Società della Salute, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale toscana.

7. Promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile , i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell'art. 71 undecies della L. R.T. N° 60/08 ( modifica la L.R.T. N° 40/05).

Art. 12 Il Direttore

1). Il Direttore della Società della Salute è nominato dal Presidente su proposta della Giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale. 2). Il Direttore assume tutte le decisioni per l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva. 3). Il Direttore è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al Responsabile di zona-distretto, che esercita sulla base della delega di cui all'art. 3, comma 3, ed ai Dirigenti comunali competenti in materia per quanto riguarda le competenze di coordinamento, elaborazione di piani, programmi e indirizzi operativi, controllo, negoziazione e autorizzazione dei budget delle strutture operative e svolge i compiti e le funzioni di cui al successivo art. 20.

4). L’incarico di Direttore può essere conferito a:

1. un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;

2. soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;

3. soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’art. 40, comma 5 della LR 40/2005 smi;

4 . un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.

5). L' incarico di direttore della Società della Salute è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della SdS con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del Codice Civile , il cui schema tipo viene approvato dalla Ginta Regionale. Il trattamento economico del direttore della SdS è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

Art. 13 Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno con funzione di presidente. Un componente del Collegio Sindacale è designato dall' Azienda sanitaria n° 6 di Livorno. Non possono essere nominati soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Sindaci delle società per azioni. La sopravvenienza di tali condizioni è causa di automatica decadenza.

2. I membri del Collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio Sindacale provvede, nella prima seduta, all'elezione del Presidente.

3. Il Collegio Sindacale vigila sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili correttamente tenute a norma di legge, controlla la correttezza delle valutazioni di bilancio, con particolare riferimento agli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, redige la relazione triennale per l'Assemblea dei Soci.

4. Il Collegio, inoltre, vigila sull'attività del Direttore in relazione alla tutela del patrimonio del Consorzio, segnalando alla Giunta esecutiva gli atti che possono recare danno al patrimonio stesso, indaga senza ritardo

sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di un ente consorziato, presentando le proprie conclusioni ed eventuali proposte alla Giunta esecutiva del consorzio.

5. A tali scopi, ciascun componente del Collegio ha diritto di accedere agli atti e ai documenti della Società.

6. Il Collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci

7. Ai membri del Collegio Sindacale è corrisposta un'indennità annua lorda il cui ammontare è in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della Società della Salute. Al presidente del collegio Sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

8. L'attività del Collegio Sindacale, le valutazioni espresse su singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del Presidente del Collegio. Copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa al Presidente e al Direttore.

III. Gli strumenti di partecipazione

Art. 14 La Consulta del Terzo Settore

1. L’assemblea dei soci nomina i componenti della consulta del terzo settore tra i rappresentanti delle

organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nella Bassa Val di Cecina e che operano in campo sanitario e sociale. In fase di costituzione della Consulta ogni Comune segnala quindi le organizzazioni di maggiore rilievo attive sul proprio territorio anche nelle forme previste dalla L.R.T. N° 69/2007.

2. La composizione della Consulta è formalizzata con atto dell'Assemblea dei soci. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno un presidente con il compito di convocare le riunioni e un segretario che cura la redazione dei verbali. Ogni organizzazione di volontariato e del terzo settore potrà proporre un solo rappresentate. Le attività della Consulta sono autonomamente organizzate mediante un regolamento interno .

3. La Consulta del Terzo Settore partecipa alla definizione del Profilo di Salute e del Piano integrato di Salute prendendo visione del materiale preparatorio ed esprimendo proposte prima dell’approvazione. Svolge altresì attività di monitoraggio dei bisogni del territorio in campo sociale e sanitario, verificando l’adeguatezza dei servizi offerti, formulando proposte alla Giunta per l’istituzione di nuove attività e propone progetti attraverso le associazioni che la compongono.

4. I lavori della consulta si svolgono sia in forma collegiale, sia in commissioni di lavoro a carattere tematico.

5. La durata in carica della consulta coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. La consulta, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi.

Art. 15

Il Comitato di partecipazione

1. Il Comitato di partecipazione è un organismo di rappresentanza dei cittadini-utenti e delle istanze della comunità locale. E’ composto da membri nominati dalla Assemblea dei soci tra i rappresentanti di enti o associazioni che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, tra i rappresentanti di enti o associazioni di rappresentanza e tutela e tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali confederali e autonome. Gli enti o associazioni che ne fanno parte non possono essere erogatori di prestazioni in campo sociale o sanitario.

2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato e un segretario che cura la redazione dei verbali.

3. Il Comitato:

- elabora proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale di sua competenza

- esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza; sulla efficacia delle informazioni fornite agli utenti; sul grado di integrazione socio-sanitaria dei servizi resi e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini e la loro dignità. In tale ambito, esprime parere entro trenta giorni dal loro ricevimento sulla bozza di Piano Integrato di Salute e sullo schema di relazione annuale della Società della Salute. Detti pareri potranno anche contenere indicazioni e proposte di integrazione e modifica di tali documenti, nonché la proposta di specifici progetti. L'Assemblea dei soci, qualora si discosti dal parere espresso dal Comitato di partecipazione, deve darne idonea motivazione nell’atto di approvazione - accede ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali e, su tali elementi, richiedere specifiche analisi e approfondimenti al direttore della Società della Salute;

- redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del Piano Integrato di Salute e sullo stato dei servizi locali, che trasmette agli organi della Società della Salute, alle organizzazioni sindacali e ad ogni altro soggetto cui ritiene utile far pervenire tale atto;

4. La modalità di funzionamento del Comitato di partecipazione è definita a seguito del relativo atto di indirizzo regionale, che la Giunta recepisce con propria deliberazione.

Art .16

Agorà della Salute

La società della Salute Zona Bassa Val di Cecina per assicurare la partecipazione dei cittadini mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici su tematiche inerenti la salute e il funzionamento del sistema sanitario . Pertanto avvalendosi del coordinamento della azienda Sanitaria di Livorno, promuove due “Agorà della salute” all'anno.

Art. 17

Tavoli di confronto e monitoraggio 1. Con atto della Giunta esecutiva sono istituiti tavoli di confronto monitoraggio della programmazione e delle attività cui partecipano in prevalenza gli attori del sistema sociosanitario territoriale. Nel medesimo atto istitutivo, la Giunta esecutiva ne individua composizione e durata. I tavoli possono essere istituiti in forma permanente o a tempo determinato oppure in relazione a temi, problematiche o progetti specifici.

Art. 18 Trasparenza, accesso e partecipazione diretta degli utenti

1. La Società della Salute informa il proprio agire al principio di trasparenza. A tal fine, l'Assemblea dei soci disciplina in apposito indirizzo l’eventuale ricorso ai diversi mezzi di comunicazione, in particolare quelli consentiti dalle moderne tecniche, per garantire la più ampia diffusione di notizie e informazioni relative alle attività del Consorzio e per semplificare il rapporto con i cittadini e gli utenti.

2. Ad ogni cittadino o ente portatore di un interesse giuridicamente rilevante è garantito l’accesso ai documenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività di servizio. A tale scopo, il Direttore adotta apposito regolamento interno sulla base della normativa vigente in materia.

3. Oltre quanto previsto dai due articoli precedenti, la Società della Salute ricorre ad ogni altra forma idonea ad assicurare la partecipazione diretta dell’utenza quanto al funzionamento e al gradimento dei servizi. La Società della Salute adotta a tale scopo una propria Carta dei Servizi ed un proprio Regolamento di Tutela e può predisporre periodicamente, con il contributo e la collaborazione degli organismi di cui agli articoli precedenti e se del caso avvalendosi di enti e istituti esterni di comprovata esperienza, ricerche e studi sul livello di soddisfazione e percezione espresso dall’utenza e dalla popolazione nei confronti dei servizi stessi.

4. La Società della Salute istituisce un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico o, d'intesa con gli altri enti,utilizza gli uffici già esistenti con il compito di facilitare la conoscenza a tutti gli interessati e la pubblicazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto. L'ufficio ha il compito di assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti e di ricevere i reclami.

Art . 19 Comunicazione ,educazione e promozione della salute

La Società della Salute Zona Bassa Val di Cecina attua interventi di comunicazione , educazione e promozione della salute in collaborazione con l'Azienda USL che si avvarrà del Dipartimento della Prevenzione , con le istituzioni scolastiche,universitarie e scientifiche ,gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

IV. La struttura gestionale

Art. 20

Compiti del Direttore 1. Il Direttore predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione ,assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71bis,comma 3, lettere c) e d) della LRT n.40/2005 e successive modifiche e integrazioni,esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute. Nell’ambito delle competenze di cui al precedente art. 12 , il Direttore della Società della salute: - predispone i Piani integrati di salute; − predispone lo schema della Relazione annuale della SdS; − predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio

della società della salute; - predispone gli altri atti di competenza dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva;

- assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva ; - gestisce, entro tali limiti autorizzativi, l’attività contrattuale della Società e le procedure di assunzione del personale, rappresentandola legalmente in tali stesse sedi; - gestisce il personale della Società della Salute e quello ad essa funzionalmente assegnato; - negozia il budget con le singole strutture operative, derivato da quello di Zona approvato dalla Giunta. Tale budget costituisce vincolo ai budget effettivi delle strutture stesse; - in qualità di delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. allo svolgimento delle funzioni di Responsabile di Zona, provvede, in base agli atti organizzativi, alle direttive ed alla programmazione Aziendale a:

� attivare, nei limiti dei budget di Zona, i competenti uffici degli enti partecipanti perché provvedano: all’avvio delle procedure di assunzione di personale, di acquisizione di beni e servizi e di manutenzione ordinaria da destinare ai servizi territoriali della Zona; � dirigere a fini organizzativi, coordinare, indirizzare e controllare, avvalendosi del proprio Staff, le strutture operative sanitarie e sociali degli enti partecipanti per la realizzazione dei risultati negoziati; � costituire il Comitato di Coordinamento e l’Ufficio di direzione zonale; � conferire gli incarichi di Responsabile sociale, sanitario della Zona-Distretto; � esercitare, con le forme previste per i propri atti e negli stessi termini di cui al Regolamento di organizzazione dell'Azienda U.S.L., le funzioni delegate in materia di assistenza sociale, tutela della salute mentale, integrazione socio-sanitaria, tutela della tossicodipendenza;

- esercita, con riferimento al personale assegnato al Consorzio, le funzioni proprie del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008; − assicura lo svolgimento di ogni altro compito e funzione non attribuita alla Giunta;

− può rappresentare in giudizio la Società della Salute, per gli atti di propria competenza,secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, le eventuali ulteriori forme di controllo e quelle di relazione con i servizi degli enti interessati sono disciplinate con apposito regolamento approvato dalla Giunta esecutiva.

3. Il regolamento di cui al comma precedente disciplinerà altresì l'intervento del Direttore nelle procedure di esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria.

Art. 21 Staff di Direzione

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e competenze il Direttore si avvale di uno Staff di Direzione. Lo Staff è costituito dal Responsabile delle attività sanitarie, dal Responsabile delle attività sociali e dal Responsabile tecnico-amministrativo e dal Comitato di Coordinamento della zona-distretto. Le funzioni e le competenze dei componenti lo Staff di Direzione sono definite, evitando possibili duplicazioni delle funzioni svolte dai coordinatori sanitari e sociali di zona-distretto, con apposito atto di regolamentazione approvato dalla Giunta della SdS. Il Responsabile tecnico-amministrativo assicura il supporto amministrativo all'ufficio di Coordinamento.

2. Il Direttore nomina i Responsabili di cui al comma precedente previa informazione alla Giunta Esecutiva della SdS tra soggetti in possesso di specifica esperienza e professionalità e, su delega del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. i componenti dell'Ufficio di coordinamento, per quanto di necessità.

3. Il Direttore può, se compatibile, delegare con decisione scritta a tali Responsabili l’esercizio di alcuni tra i compiti individuati al precedente art. 20.

4. L’Ufficio di Coordinamento della Zona-Distretto è presieduto dal Direttore o suo delegato ed è composto:

- dal coordinatore sanitario e dal coordinatore sociale della Zona-Distretto;

- da un coordinatore zonale per la medicina generale, da un coordinatore per la pediatria di libera scelta e da un coordinatore per la specialista ambulatoriale convenzionato designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella Zona;

- da un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella Zona-distretto;

- da un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore.

- da un coordinatore per ciascuna delle seguenti attività: assistenza sanitaria di comunità, ove non coincidente con il coordinatore sanitario sopra ricordato; salute mentale; assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti; assistenza sociale, ove non coincidente con il coordinatore sopra ricordato; assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa.

- da un componente appartenente al sistema informativo e da un componente appartenente al controllo di gestione funzionalmente assegnato da uno degli enti del consorzio.

5. La partecipazione alle riunioni può di volta in volta essere estesa in ragione degli argomenti trattati ai Responsabili delle Unità Funzionali o ai Responsabili dei Servizi comunali e ad ogni altro soggetto che il Direttore reputerà di individuare.

Art. 22 Sistema Informativo

Al fine di realizzare l'esercizio delle funzioni di governo di sua competenza , la Società della Salute si avvale di un adeguato sistema informatico e degli applicativi necessari per garantire la rilevazione e l'elaborazione dei dati contabili ed extracontabili inerenti all'offerta e alla domanda di servizi del territorio, attivando anche una collaborazione con l'Osservatorio provinciale per le Politiche Sociali . Il Consorzio a tal scopo aderisce alla rete telematica regionale e adotta tutte le soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete secondo quanto previsto dalla LRT26 gennaio 2004 n.1 “ Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale .Disciplina della rete Telematica Regionale Toscana”.

Art. 23 Regolamenti interni

Il Consorzio opera attraverso regolamenti interni, in particolare il Consorzio adotta:

a. Il regolamento di organizzazione. b. Il regolamento di programmazione e controllo. c. Il regolamento sulla Privacy. d. Il regolamento per l’affidamento dei servizi, delle forniture e dei servizi da eseguirsi in

economia. e. Il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni. f. I regolamenti di funzionamento degli organi. g. Il regolamento sul patrimonio;

2. Il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni viene trasmesso ai singoli enti associati per le

azioni amministrative conseguenti.

3. Il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni disciplina tra le altre cose tutti i servizi sanitari e sociali integrati previsti alle lettere c) e d) della L.R. 40 2005 e smi di cui assume la gestione diretta svolgendola in modo unitario, per i soggetti aderenti, ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 5.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina tra le altre cose:

a. i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico amministrativo;

b. le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitaria locali e quelle della Società della Salute.

La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la Società della Salute ed enti consorziati.

V. Patrimonio, contabilità e contratti

Art. 24 Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Società della Salute è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e da apposito regolamento interno di contabilità e finanza.

2. Gli atti fondamentali sono:

- il Piano Integrato di salute; - il bilancio pluriennale di previsione; - il bilancio preventivo economico annuale; - il Bilancio di esercizio.

Art. 25 Piano Integrato di Salute

1.Il PIS è il principale strumento con il quale il Consorzio SdS svolge le funzioni di indirizzo programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali a livello di zona-distretto Bassa Val di Cecina e i suoi contenuti sono vincolanti per i singoli enti consorziati.

2.Il documento esplicativo del PIS è il Piano programma annuale approvato annualmente dall' Assemblea dei soci, il quale contiene le strategie e gli obiettivi che si intendono perseguire secondo le linee guida elaborate dalla Regione Toscana ed in particolare:

- le linee di sviluppo delle attività della Società;

- il programma degli eventuali investimenti e le correlate modalità di finanziamento; - le previsioni in merito alla politica delle tariffe; - i modelli organizzativi e gestionali e gli eventuali programmi di acquisizione e valorizzazione delle risorse umane.

2. Il Piano-programma è aggiornato annualmente insieme al bilancio pluriennale di cui all’articolo successivo.

Art. 26 Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale ed è redatto in coerenza con il Piano-programma.

2. Esso è articolato per servizi, ove possibile, per programmi e per progetti. Comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il bilancio pluriennale è aggiornato per scorrimento ed adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico annuale e in relazione al Piano Integrato di Salute.

4. L' Azienda USL contestualmente all'adozione del bilancio dovrà presentare al Direttore della Società della Salute il documento, che evidenzia le risorse destinate alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali della zona-distretto, che costituisce riferimento per gli strumenti di programmazione quali il Piano Integrato di Salute e il Piano attuativo locale.

Art. 27 Bilancio preventivo economico annuale

1. L’esercizio consortile coincide con l’anno solare.

2. Il bilancio preventivo economico annuale indica gli interventi economici e finanziari che la Società della Salute intende effettuare nel corso dell'anno. Esso indica, in particolare, la previsione dei costi e dei ricavi delle singole attività e, tra i ricavi, gli eventuali contributi in conto esercizio spettanti per legge al Consorzio nonché i trasferimenti di enti pubblici a copertura degli oneri sociali, appositamente specificati.

3. Il bilancio preventivo economico annuale, oltre agli altri documenti previsti per legge, è corredato da una Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Direzione e dalla relazione del Collegio Sindacali.

4. Il bilancio preventivo, una volta predisposto dalla Direzione della Società, è inviato all' Assemblea dei Soci e, contestualmente, agli enti consorziati per la tempestiva iscrizione in bilancio delle quote di rispettiva competenza.

Art. 28

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa redatti in conformità alle previsioni di legge ed è corredato di una relazione descrittiva contenente tutti gli elementi ritenuti necessari per la maggiore comprensione dei valori esposti e dei fatti di gestione rappresentati.

2. Entro il 31 marzo, il Direttore approva il conto della gestione conclusa il 31 dicembre precedente e la relazione e li trasmette, entro il 15 aprile, al Collegio Sindacale per la relazione di competenza, che deve essere inviata ai componenti dell' Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

3. Il conto, con la relazione del Direttore e quella del Collegio, vien depositato in copia presso la sede legale della Società peri quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei soci convocata per l’approvazione, durante i quali ciascun consigliere dei Comuni consorziati può prenderne visione.

Art. 29

Finanziamenti

La società della salute è finanziata: a) dalla quota del fondo sanitario regionale così come determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale e finalizzata a finanziare le attività individuate da detto piano ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c) della L.R.T. N°40/2005 e smi; b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a); c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;

d) da risorse destinate all'organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

I beni immobili e gli altri beni dei comuni e della azienda sanitaria che sono funzionali allo svolgimento delle attività del consorzio sono concessi allo stesso in comodato d'uso gratuito.

1. La Società della Salute, nel rispetto delle normativa vigente, può ricevere contributi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e da ogni altro ente pubblico o privato.

2. In relazione a quanto previsto dall’art. 3, le spese relative agli investimenti correlati alle attività di servizio fanno normalmente carico agli enti consorziati secondo le rispettive competenze. Per il finanziamento di eventuali investimenti previsti dal Piano-programma, la Società provvede, nell’ordine, con eventuali fondi accantonati allo scopo; con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento; con i contributi in conto capitale; con prestiti, anche obbligazionari; con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati. La Società della Salute può ricorrere ad anticipazioni di cassa e a prefinanziamenti su eventuali mutui concessi.

3. E’ comunque vietata qualsiasi distribuzione degli utili.

Art. 30

Patrimonio, inventari

I beni immobili e gli altri beni dei comuni e della azienda sanitaria che sono funzionali allo svolgimento delle attività del consorzio sono concessi allo stesso in comodato d'uso gratuito per tutta la sua durata.

La Società della Salute è dotata di un proprio patrimonio costituito all’origine dalle eventuali assegnazioni degli enti partecipanti.

Gli inventari sono tenuti ai sensi dell’art. 2217 del codice civile. Ogni tre anni, il Direttore provvede, sentito il Collegio Sindacale, alla certificazione dei valori in essi iscritti.

Art. 31 Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione è costituito dal valore netto dei conferimenti effettuati dagli enti consorziati al patrimonio del Consorzio all'atto della sua costituzione o successivamente. I conferimenti possono essere costituiti da beni mobili e immobili o da fondi liquidi.

Art. 32

Servizio di Tesoreria

1. La S.d.S. ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria nell'ambito del territorio degli enti consorziati.

Art. 33

Attività contrattuale

1. La Società della Salute osserva, in materia contrattuale, le disposizioni di legge e regolamentari applicabili agli enti partecipanti.

2. L’adozione del provvedimento a contrattare è di competenza del Direttore della Società, salvo delega, ove possibile, al Responsabile tecnico-amministrativo dello Staff.

3. L’attività contrattuale e le spese in economia sono disciplinate all’interno del Regolamento di Contabilità.

4. Il consorzio provvede all'acquisto dei servizi e delle prestazioni programmate, secondo le seguenti modalità di acquisto delle forniture: - espletamento delle procedure di contracting out previste dalla disciplina generale in materia di contratti e appalti di servizi pubblici; - stipula edi convenzioni per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie erogate da soggetti privati - accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento sanitario e sociale .

5. La Società della Salute può avvalersi dell' ESTAV secondo quanto disposto dall'art.132 comma 3 della LR 40/2005 e smi .

Art. 34

Controllo di Gestione

Al fine di monitorare lo stato di attuazione dei programmi del PIS e della relativa spesa verificandone i risultati in termini di efficienza/efficacia in rapporto agli obiettivi della gestione annuale ed alla connessa dotazione di risorse economico- finanziarie, la Società della Salute si avvale del sistema del controllo di gestione e dei relativi strumenti di contabilità analitica. In particolare tramite il sistema del controllo di gestione garantisce il monitoraggio di: Costi e Ricavi; Standard di copertura assistenziale; Standard organizzativi e di qualità dell'offerta; Specifici indicatori di risultato, come predifiniti in sede di programmazione operativa annuale. Detta analisi al fine di assicurare la migliore qualificazione possibile della performance assistenziale.

VI. Personale

Art. 35 Il personale

1. Il personale della Società della Salute è messo di norma a disposizione dagli enti consorziati in regime di comando o di assegnazione funzionale, mantiene il rapporto giuridico e contrattuale con l'ente di provenienza e risponde, dal punto di vista organizzativo al direttore della società della salute.

2. Al personale di cui al comma precedente continua ad applicarsi il CCNL del comparto di provenienza , fermo restando l'obbligo delle parti di definire, previe linee di indirizzo regionali ed in conformità agli accordi conclusi con le OOSS, la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi.

3. In caso di assunzioni dirette , ovvero di trasferimenti, al personale dipendente del consorzio , si applica il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.

4. In caso di scioglimento del Consorzio Società della Salute il personale eventualmente trasferito tornerà all'ente di appartenenza e il personale assunto sarà ridistribuito tra gli Enti consorziati nel pieno rispetto delle qualifiche possedute.

VII. Relazioni Sindacali

Art. 36

Relazioni con le OOSS confederali e di categoria

1. Le relazioni sindacali sono assicurate: a) nel rispetto dei diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali, ivi compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli decentrati o integrativi aziendali; b) nel rispetto di un apposito protocollo di relazioni sindacali ,concordato e sottoscritto fra le parti,che assicuri la concertazione e contrattazione su tutti gli atti di indirizzo , di programmazione e regolamentari. 2. Gli esiti della concertazione saranno sanciti da un verbale e trasmessi alla Giunta della Società della Salute, al Comitato di partecipazione ed al Direttore della Società della Salute. Il verbale di concertazione rappresenta documento di riferimento per i relativi atti che gli Organi saranno chiamati ad assumere.

VIII. Verifica e controllo

Art. 37 Valutazione e controllo delle attività

1. L' Assemblea dei soci verifica l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti fondamentali di programmazione ed indirizzo. A questi fini, il Direttore della Società invia semestralmente all' Assemblea dei soci l'elenco delle decisioni adottate ed una breve relazione sull'andamento delle attività.

IX. Norme finali

Art. 38 Modifiche statutarie

1. Ciascun ente consorziato, la Direzione della Società e gli organismi di cui agli artt. 14 e 15 possono proporre eventuali modifiche del presente Statuto.

2. Le proposte di modifica statutaria sono discusse nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile o, al massimo, in quella immediatamente successiva.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 18 /08/00, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della LR 40/05 e smi.