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SPUNTr INFORMATIVI E CRTICI 469 espositiva, se avessero posto termine al periodo arcaico con le leges Liciniae-S'xtiae (367 aC.) o con queue Publiliae Philonis (339 a.C.) e se avessero nettamente differenziato ii periodo repubblicano da quello del principato. 4. I TRATThTI DE MAX I(ASER. 1. Tuui gil anton, si sa, sorio generalmente portati a ritenere che luhirna Toro opera sia anche la migliore fra quante tie hanno scritte. Non sempre, e anche questo si sa, la loro opinione coincide con it giu- dizio dei lettori e dei critici, Tuttavia, questa volta par certo anche a me, lettore e modestissimo critico, che Max Kaser ci abbia dato, col primo tomo del suo trattato di diritto privato romano (Kaser M, Dan römischc Privatrechi I [München 19551 p. XXVI-651), l'opera sua pii valida e belta, Ira le tante pregcvolissime che ha pubblicato firiora. Ope- ra sua piii valida e pits bella, anche perché, a rnio avviso, felicemente cbnsona age peculiari attit-udini di attentissimo studioso e di eflicace sin- tetizatore dc11'egreo collega di Munster i. W. L'opera del Kaser Si inquadra nel grande Handbuch der Alterhims- wissensc-haft, cui presta Ic sue cure, dopo J. von Muller e W. Otto, Hermann Bengtson. Essa costituisce ii volume III (tomo primo) di una ripartizione interamente dedicata at diritto romano, delta quale faranno parte una Storia delle fonti ad opera del Wieacker, una Storia della co- stituzionc ad opera del Kunkel ed una Storia del processo privato ad opera, ancora, del Kaser. L'apparizione del tomo secondo, relativo at diritto privato dell'età postclassica, è rimandata, secondo che avverte Pa. nella sua prefazione (p. IX), at giorno, speriamci prossimo, in cui Ernst Levy avr* pubblicato, a complemento delle sue ricerche sui di- ritti reali nell'ecI delta decadenza, le ricerche in corso sni diritti di obbligazione. Di fronte ad una trattazione che involge it diritto romano nelie sue fasi Oa arcaica, ta preclassica, Ia classica) prevalentemente <i rico struiteo sulla base delta documentazione che essenzialmente I'ultima fase, La postdassica, ci offre, un giudizio critico è legittimo sin d'ora, senza neccssità di attenderne ii completamento. E, put rinuriciando a seguire l'esposizione tiel suoi particolari, col rilevare specilici consensi * In Labeo 1 (195) 351 ss, in lura 23 (1972) 172 s, in Labeo 22 (1976) 123, 13 (1967) 80 is., 6 (1960) 427, 17 (1971) 348.

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    espositiva, se avessero posto termine al periodo arcaico con le leges Liciniae-S'xtiae (367 aC.) o con queue Publiliae Philonis (339 a.C.) e se avessero nettamente differenziato ii periodo repubblicano da quello del principato.

    4. I TRATThTI DE MAX I(ASER.

    1. Tuui gil anton, si sa, sorio generalmente portati a ritenere che luhirna Toro opera sia anche la migliore fra quante tie hanno scritte. Non sempre, e anche questo si sa, la loro opinione coincide con it giu-dizio dei lettori e dei critici, Tuttavia, questa volta par certo anche a me, lettore e modestissimo critico, che Max Kaser ci abbia dato, col primo tomo del suo trattato di diritto privato romano (Kaser M, Dan römischc Privatrechi I [München 19551 p. XXVI-651), l'opera sua pii valida e belta, Ira le tante pregcvolissime che ha pubblicato firiora. Ope-ra sua piii valida e pits bella, anche perché, a rnio avviso, felicemente cbnsona age peculiari attit-udini di attentissimo studioso e di eflicace sin-tetizatore dc11'egreo collega di Munster i. W.

    L'opera del Kaser Si inquadra nel grande Handbuch der Alterhims-wissensc-haft, cui presta Ic sue cure, dopo J. von Muller e W. Otto, Hermann Bengtson. Essa costituisce ii volume III (tomo primo) di una ripartizione interamente dedicata at diritto romano, delta quale faranno parte una Storia delle fonti ad opera del Wieacker, una Storia della co-stituzionc ad opera del Kunkel ed una Storia del processo privato ad opera, ancora, del Kaser. L'apparizione del tomo secondo, relativo at diritto privato dell'età postclassica, è rimandata, secondo che avverte Pa. nella sua prefazione (p. IX), at giorno, speriamci prossimo, in cui Ernst Levy avr* pubblicato, a complemento delle sue ricerche sui di-ritti reali nell'ecI delta decadenza, le ricerche in corso sni diritti di obbligazione.

    Di fronte ad una trattazione che involge it diritto romano nelie sue fasi Oa arcaica, ta preclassica, Ia classica) prevalentemente

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    e dissensi, io credo di poter dire che l'opera si mostra in ogni sna pa-gina singolarmente ricca e, a un tempo, concisa; perspicuamente apprO-fondita e, a un tempo, lineare; ammirevolmente informata e, a tin tem-po, castigata. ABa vigile e sensibilissirna attenzione delPa. pochi pro- blemi (se non nessuno), per quanto rninuti essi fossero, sono sluggiti: tutti hanna avuto it loro rilirvo, espresso o inespresso, ma comunque evidente, nel testo o nelle note, quest'ultime numerose e assai dense. Di fronte at vastissimo materiale bibliografico che, teggendo le note, risulta messo (e sempre diretcatnente) a frutto, un ailato collega na- poletano (Lauria, naturalmenre) ha osservato che par di trovarsi, tra tanti nomi, nella vatic di Giosafat. L'analogia, put se lietamente iperbolica, regge, ma con la doverosa avvertenza che, in questa valte di rornanisti di ogni eth e nazione, it Kaser ha sempre saputo .

    L'ini7iativa, sopra tutto in un libro che non persegue Ii.nalita di-dattiche, e certamente pregevole e merita un plauso incondizionato, A mio avviso, peraltro, essa avrebbe richiesto, o quanto meno raccoman-dato, una phi assidua e intima cura ddll'inquadramento storico. Non che difetti ella trattazione dei singoli argomenti la sensibilita e Ia con-sapevolezza storiografica: tutt'altro. Quel che pub dispiacere di non tro-vare, nel libro, poste Ic premesse riferite poc'anzi, e un inquadrtunento generale phi storicistico e meno tradizionalmertte dogmatico.

    P_ incontestabile merito del Kaser aver voluto dividere it libro in tre patti: l'una dedicata at diritto arcaico; l'altra dedicata, congiunta-mente, al diritto preclassico ed a quello classico; 'a terza (non encore pubblicata) relative at diritto postclassico-giustinianeo. Va aggiunto, inol-tre, che Ia parte attinente all'eta arcaica riflette perspicuamenre (con

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    qualche ritocco e qualche correzione qua e là) Ia notissima ricostruzione storica di quel periodo operata daEI'a., prescindendo quindi in maniera sensibile, se non radicale, dalle ripartizioni consuete della materia priva. tistica. Ma per ciô che concerne Ia parte di gran lunga pM vasta, quella relativa al periodi preclassico e classico (p. 157 ss), La dpartizione in- terna di essa proprio quella sistematica trathzionale a una seione introduttiva e generale fan sèguito le solite quattro sezioni del diritto di famiglia, dei diritti reali, dei diritti di obbligaaione, del diritto ere-ditario; sezioni ulteriormente ripartite, nel loro interno, secondo criteri sistematici e non storici (si guardi, ad esempio, alle obbligaioni non da atto illecito, raggruppate, a p. 438 ss., in un sot gruppo di , in cui rien-trano non solo i cd. quasi contratti del diritto giustinianeo, ma anche la donaiio, p. 502 ssj. -

    Orbene, in sarei dell'avviso die, forse, non sarebbe stato mate, nell'esposiione del periodo preclassico e classico, cercare di prescindere in maniera piii radicale da un'impostazione sistematica autorevole, ma preconcetta, quindi deformatnice. A parte ii fatto che, se due periodi non possono essere trattati separatamente, do significa che, nel riposto pensiero dell'a., essi costituiscono in realtà un solo e indifferenziabile periodo, osserverei che, forse, sI sarebbe potuo, sulle tracce antiche e rispettahili del Karlowa, tcr]tar di esporre gil istituti del ius civile sepa-ratamente da quelli del ius honorarium, se non anche separatarnente da quelli del ius novm imperiale, e che automatica conseguenza ne sareb. be stata una pii rigorosa storicità anche delle ripartizioni ulteriori (ad esernpio, come è evidente, in materia di rapporti giuridici relativi non derivanti da atto illecito).

    Ma queste rnie osservazioni corrispondonio, di certo, a considera-zioni the Pa. ha giâ ampiamente dibattuto net suo intimo. Tra chi opera e chi critica esiste una notevole disparitA di situazioni, che non pub essere ragionevolmente trascutata. E evidente cioè die ii Kaser, dovendosi porte concretamente aIl'opera, e non limitate a mere divaga-zioni dl principlo, ha avuto i suoi buoni motivi per non distaccarsi trop-p0 nettamente da una sistematica tradizionale die SI richiama ad espe-rienze secolari. Forse if giorno verrà in cui lo sviluppc, dde indagini rornanistiche permetterà a futuri trattatisti di prescindere del tutto dal-I'inquadramento pandettistico. Ma se un romanista provveduto come II Kaser non ne ha ancora del tutto prescisso, dO vuol dire the quel giorno non è venuto.

    2. Nella revisionc, nlinuziosa e accuratissima, del prinlo volu-

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    me del suo trattato (Kaser M., Das römische Privatrechi 1. Das altr&nische, das varklassische und klassiscbe Recht (Milnchen 19711 p. XXX.833) apparso in prima edizione net 1950, Kaser ha dimostrato che una cosa eccellente pith essere ulteriotlnente migliorata. I molti controlli gia fatti qua e la ml hanno persuaso the Ia vastit defl'itifor-ma2ione, ['aggiornamento della bibIiograa, I'elaborazione della materia lanno raggiunto, nella seconda edizione un livello dillicil!nente egua-gliabile, che assicura at trattato ancora molti decenni di suptemazia nella [etteratura manualistica contemporanea di diritto romano privato. md-tre Pa., ponendo in atto la revisioxie metodologica annunziata nella sua comunicazione at congresso del 1947 della Societa itsliana di storia del diritto (( Zur Glaubwurdigkeit der römiscben Recbtsquellen, in La criti-ca del testo (Firenze 1971] 291 ss.) presenta In seconda parte di questo volume (quella dedicata at diritto preclassico e classico) in una facies nuova, accogliendo come probabilmente genuine sul piano sostanziale, e quindi classiche, ruolte soluzioni che nella prima edizione aveva attri-buito a interventi poatciassici o giustinianci.

    Qucata non e evidentemente la sede per una discussione minuta e, at pk, posso rifarmi, per quanto attiene al miei dubbi circa quello che ho definito it neoconservatorismo kaseriano, a quanto ho appena scritto net saggio Sulla credibilità della scienza rornanistica moderna negli Atti dellAccademia Pontaniana 20 (1971).

    Dopo la pubbticazione della seconda edizione del Rcm. Priv. R., l'instancabile Kaser, ripubblicando con correzioni e aggiunte la sua co-municazione del. 1967 (Zur Methodolo,gie der römicehen Rechtsqudlcn-forschung, in SBer. Ak. Wien 227.5 [19721 p. 117), non ha mancato di prendere brevemente in considerazione i miei argomenti (p. 102 as.), ma, pur accettandone alcuni, 6 rin,asto fondamentalmente ancorato alla tesi che ben poche modifiche sostatiziali si verificarono in eta postdaa-sica e giustinianea e mi ha cortrsemente accusato di non avere opposto alle sue vane allegazioni specifiche (relative, cioè a specifici temi) [a prova del contrario vale a dire della bra infondatezza o fragillità. Din mm, in certo senso è veto; ma ritengo che un discorso inctodalogico dovesse esser fatto sul piano metodologico e che, per cio che concerne quanta personalmente penso (piü o meno avventatauente) in relazione si temi specifici toccati da Kaser, a Kaser e a chiunque altro non sa rebbe sfuggito die Ic posizioni relative si trovano net rain Diritto privato romano' (1970). Comunque, rinviando ad altra sede in sviluppo cli questa ennesima disputa con uno dei miei anilci piii carl e stimati, qui voglic concludere, riprendendo cR che ho detto net saggio del 1971, the, es-

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    sendo in questa seconda edizione del pritno volume rientrate all'ovilc del diritto classico tante conclamate riforine posteriori, sorge ii dubbio che il secondo volume del trattato (quello relativo allevotuzione post-classica) si ridurrà, nella seconda edizione, di parecchio (e non alludo al numero delle pagine, ma al peso della trattaaione). Vero è che Kaser, reagendo ails mia o Animositt >, contro ii preteso (che definivo < una moda passeggera degli arini sessanta e in ogrti caso un concetto storicamente c giuridicamente assai poco consistente '), si ri-tiene pi6 che mai convinto o dass die Entdeckung des Vulgarrechts eine der wichtigsten und tvertvollsteri Errungenschaften tier neueren Roma-nistik ist D . Ma questa volta (nor) meno delle volte precedenti) non è anirnosith, è prudenza che mi spinge ad attendere ii secondo volume, per vedere in che cosa (montagna o topolino?) questo benedetto c Vul-garrecht possa essersi, proprio secondo la revisione che inevitabilmente dovrâ operarne Kaser, rnateriato e concretizzato. 11 che non influisce sul-Ia facile previsione che anche ii secondo volume sara al livello altissimo del primo.

    3 Max Kaser ha puntualinente portato a termine la seconds edizione, largamente riveduta e integrata, del suo trattato di diritto privato romano (München 1975, p. XXX-680). II secondo volume è arriechito da una va-stissima appendice (p. 569-613) di aggiornamento bibliogralico del primo volume (2 ed. 1971), cosicché I'opera e, nel suo coruplesso, informata sino all'anno 1975 inoltrato. Parole di elogio Chi scrive, avendo recensito, su questa e altre riviste, la prima edizione del RPR. e del RZPR. e la seconda edizione del primo volume del RPR., non saprebbe trovarne di altre, dopo Ic molte già pronuriciate in precedenca. In questa rinnovata edizione ii diritto > degli iinperatori dell'una e dell'altra parte del mondo romano, I rctauri ctassicheggianti di Giusti-niano sono stati raccolti e analizzati dal K. con impereggiabile pazienza e maestria, in un repertorio ricchissimo, se non pi6 di mobili nuovi o trasformati, come si pensava una volta, almeno di sovearnobili, sup-pellettili a modanature, da aggiungere o sovrapporre ella boone e salda mobiia ereditata dci tempi classic1, in tin insicnie che fa la casa del ius privatum aticor pid pierla di prima. Piena, anzi zeppa, e quindi for-

    se un p0' greve e stancante, come è caratteristico, del resto, delle abi-tazioni delle vecchie signore.

    4. La pubblicazione del trattato di M. Kaser sul processo cvik

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    romario (K. M., Das römisthe Zivitprozessrechi, in Hand buch der Aitertwnswisrenscha/t di Mul1er-OttoBengtson 103.4 1 München 19661 p. XXIV-570) meriterebbe di essere segnalata e salutata ben al di fuori ddl'ordinaria misura di una recensione necessariamente epidermica. L'opera segna infatti un triplice traguardo: quello, già di per s6 cospicuo, del suo compimento; quello costituito dal felice completamento del ciclo di tre vo-lurni dedicato at diritto privato romano; e quello infine del coronamento ideate di una prima e luminosa fase della vita scientifica dell'autore.

    Sia concesso indugiare su questo terzo traguardo, che in certo modo soverchia e illustra gli altri. Ancora tie1 pieno del suo vigore d'ingegno, Kaser ha avuto la ventura, ben merirata ventura, di raggiungere un mite cheche mold, durante una vita intera, non sono riusciti nemtueno a intravvedere. I suoi tratrati non sono tanto testinionianza di studi al- trui, quanto espressione della sua personale e diretta partecipazione at determinarsi dello slatus doctrinac che in essi e scolpito. La bibliografia kaseriana è presente quasi in ogni paragrafo di questi volurrti. Una bi- bliograila sconfnara. Si possono tenere a mente i volumi monografici, dal Restituere del 1932, al Qtanti Ca res est del 1935, all'Eigentu?n und Besitz del 1943, aII'Altrömisches lts del 1949, ma chi puà contare a rnemoria, prescindendo dai libri di sctiola, i moltissimi altri apporti di minor mole, parecchi dci quali non certo di minor valore, che Kaser ha recato in questi anni at diritto privato romano? Oggi, che l'opera di sintesi finatmente è compiuta, tutto questo ricchissimo patrimonio di meditati contributi Cl Si ripropone in una figura nuova: la ligura dei parerga di un'opera che die capacità di Max Kaser era perfettamente congeniale ed alla cui preparazione egli ha atteso, pur senza ancora ren-dersene conto, sin dal primissimi tempi della sun vita scientifica.

    11 RZPR. si articola in quattro sezioni, divise in paragrafi (a loro volta raggruppati in capitoli) e precedute, oltre che da una breve pre- fazione (p. V ss.), da una densa introduzione (p. 1 ss.), in cui Pa. de-Ilinita In materia oggetto dell'esposizione, sottolineando le connessioni intime esistenti tra profilo processuale e profilo sostanziale nell'esperien- a giuridica rornana e individuando, tra le vane procedure delle diverse poche stoniche, qudle che a tigorc rientrano, di volta in volta, nel

    tipo (§ 1, p. 1 ss.). Ii K. dii poi coma sommario delle fonti e della letteratura specialistica, recdnte e menu recente, re-lative al tema (S 2, p. 10 ss.).

    Delle quattro sezioni di cui si è decto, la prima ê dedicata at pro-cesso delle legis actiO,ie (p. 17 ss,, 5 3-21), Ia seconda alla procedura formulate (p. 107 ss., S 22-65), la terza at processo cognitorio classico

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    P, 339 ss., § 6676), la quarta ed ultima al processo civile postclassico (p. 401 as., § 77400). Un indice analitico (p. 531 ss.) ed un ricchis-sirno indice delle fonti (p. 543 ss.) compietano it trattato. (Onissis).

    La put soinmaria descrizione the precede è piü che sufficiente a lumeggiare I pregi di comp1erezza di litripidità sistematica, di approfon-dita visione delta materia the catatterizzano ii trattato del Kaser. Un trattato the rimarrà a lungo sul tavolo del romanista come strunlento prezioso, indispensabile di lavoro.

    5. La forza di lavoro di Max Kaser mi fa venire spesso in mente ii procedere inesorabile di una Panzerdivision. Articoli, relazioni, recensioni, monografie, trattati e nianuali Si aggiungono Puno alPaltro, quasi senza akuna sosta, nella bibliografia, orrnai ricchissima, del chiaro e caro collega di Amburgo. Eccoci, infatti, a meno di un anno di di-stanza dall'uscita del secondo volume del Privritrecht, ad un altro libro, uno >, in cui it Kaser espone In materia del diritto e del processo privato secondo il metodo sistematico-storico (K. M., Rö-misches Privairec/,t, Ein Studienbuch tMünchen-Berlin 19601 p. XI-336). E it numero relativarnelite limitato delle pagine non inganni Circa la brevità del lavoro: ch6 son paginette dense di stampa, in corpo 10 e corpo 8, e scritte con uno stile limpido, si, ma stringato, controlla-tissimo, talvolta addirittura laconico.

    Certo it modello recente del grande Privatrecht ha molto facilitato ['autore, come egli stesso dichiara nella Prefazione, nel compito di redi-gere questo libei' sinu1aris, in ciii non di rado si trovano letteralmente ripetute le formulazioni dell'opera maggiore. Ma si bath che I'attuale Studienbuch è tutt'altro che in sunto del precedente trattato: non fosse alt-to che per ['aggiunta di una sezione (p. 288 ss) dedicata al processo e per la sistemazione delta materia in uno schema espositivo unitaria che richiama, nei limiti del possibile, quello delle trattazioni di diritto prviato moderno.

    Gli studenti tedeschi di diritto trarranno ii piii grande giovatnento dal nuovo manuale di diritto romano del Kaser. E gli studiosi di diritto rotnano devono essere grati at romanista di Amburgo di quest'altro, con-creto atto di fede nella necessit'a di propagate it verbo romanistico tra La (non pits tanto) cupida legum iuventu.c dei nostri giorni.

    6. Dato che, nelle citazioni e recensioni degli scritti di Max Kaser, ho usato (put sempre pi6 spesso dissentendo) tutti I superlativi delta stirna, mi sia consentita una piccola espansione patetica.

    Nelle note del libri kaseriani io, die un tempo figuravo spesso sotto un

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    diosi, del resto) ad essere citato, per le mie tesi relative ad irinovazioni postclassiche, con un .anders Guarino >. Giusto, piii the giusto, giustis-simo. Ad un patto peth: the II carissimo amico Kaser, ogni qunlvolta richiamerA alla propria mente gli innumerevoli elogi raccolti nella sue vita scientfica, annoti subito tra parentesi un inequivocabile > allo studio del diritto romano, the ancora znanca alla nostra letteratura. La seconda edizione, peraltro, non differisce ancora della precedente nell'inquadratura, ma solo net parti-colari, minuziosamente e diligentemente ritoccati (G. G., Prernesse generali al corso di DiriUo romano' [Torino 19461 P. 131).

    L'autore tratta, in tre sticcessivi capitoli, tre argomenth funzione e metodo dello studio del diritto romano, fond del diritto privato (e pubblico) romano, rapporto Era In struttura delle formule processuali e gil istituti privatistici sostanziali. Esiguo, troppo esiguo, è rimasto il terzo capitolo (p. 121-130), in cui il Grosso avrebbe invece potuto esprimere i frutti della sue nota esperienza in materia. Sobrio e rnisurato è, invece, il primo capitolo (p. 5-44), che tornerà assal utile ella frnia-zione degli studenti. Motto diffuso e pieno di notazioni fnissime il ca-pitolo secondo, che è il pM interessante del libro.

    Net trattare della funzione e del metodi dello studio rornanistico, it Grosso dà piena conferma della sua personalità scientifica, quak ri-suite della sua vasta e meditatissima produzione anteriote. Egli ha In fortuna di essere uno spirito nasal equilibrato, un temperamento che sm, si pub dire, a metA strada fra quello del suo maestro Segrè e quello di un altro eminente romanista, che chiaramente esercita six di lul moltissima influenza, I'Arangio-Ruiz. PercR egJi è portato a condannare recisamente In reazione del Riccobono e della sue scuola al ruetodo critico-interpolazionistico, ma, net contempo, non manca di avvertlre guanto pid vario e complesso e perlino contraddittorio sia il quadro del

    * In AG. 134 (1946.47) 75 s., 137 (1950) 78 ss. e in Labeo 15 (1969) 386 a.