SPAZIO AZIENDE - Ottobre 2012 - n° 97
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Spazio Aziende – n. 97 - Ottobre 2012
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SSSPPPAAAZZZIIIOOO AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE – Ottobre 2012
F I S C A L E
Tovagliometro
Sentenza CTR Veneto n. 77/24/12
L’Ufficio può effettuare la ricostruzione dei ricavi di un ristorante mediante il c.d. “tovagliometro” soltanto in presenza di indizi di evasione. In particolare, il predetto strumento non può essere l’unico utilizzato; è infatti necessaria la sussistenza di ulteriori elementi che facciano ritenere un occultamento degli incassi. In assenza di questi ultimi l’accertamento deve essere annullato.
Omesso versamento imposte per“causa di forza maggiore”
Sentenza CTR Lazio 20.6.2012, n. 158/29/12
Non sono dovute sanzioni in relazione all’omesso versamento di tributi qualora tale violazione sia dovuta ad una causa di forza maggiore, documentata e provata esaurientemente dal contribuente. In particolare la causa di forza maggiore nel caso di specie è stata rappresentata dalle difficoltà finanziarie del contribuente connesse al notevole ritardo nel pagamento di servizi resi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Accertamento basato sul consumo di energia elettrica
Sentenza CTR Lazio 12.7.2012, n. 243/04/12
È illegittimo l’accertamento basato sul consumo di energia elettrica, considerato che quest’ultima è soggetta a potenziali dispersioni o furti e pertanto non idonea a supportare la ricostruzione induttiva dei ricavi. Nel caso di specie l’accertamento è stato effettuato nei confronti di un autolavaggio a gettoni, in relazione al quale, secondo i Giudici, sarebbero stati maggiormente significativi i consumi idrici.
Condomini con impianti fotovoltaici
Risoluzione Agenzia Entrate 10.8.2012, n. 84/E
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che in presenza di un impianto fotovoltaico “gestito” da un condominio di potenza superiore a 20 Kw o inferiore o pari a 20 Kw con cessione totale dell’energia prodotta si configura una “società di fatto” tra i condòmini. Ne consegue, in particolare, che va emessa fattura per l’energia prodotta e che alla tariffa incentivante corrisposta dal GSE va applicata la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, DPR n. 600/73.
Beni in godimento a soci / familiari
Provvedimento Agenzia Entrate 17.9.2012
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che ha differito dal 15.10.2012 al 2.4.2013 il termine di presentazione della prima comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci / familiari ovvero ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci nel 2011.
Spazio Aziende – n. 97 - Ottobre 2012
LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55%
Con il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, è stato disposto: 1. l’aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% (anziché 36%) e
l’innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare, relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.
Dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall’1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.
È confermato che la detrazione è riconosciuta: • per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze; • in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
2. la proroga della detrazione IRPEF / IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
Peraltro, è stata prevista la possibilità di usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al risparmio energetico previste dalla lett. h) del comma 1 dell’art. 16‐bis, TUIR. Così, ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un’unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.
Di conseguenza:
PERIODO SOSTENIMENTO SPESE
DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
DETRAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall’1.1.2012 al 25.6.2012
36% con il limite di € 48.000
55% (*) (**)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012
50% con il limite di € 96.000
55% (*) (**)
dall’1.1.2013 al 30.6.2013
50% con il limite di € 96.000
55% (*) (**)
dall’1.7.2013 36%
con il limite di € 48.000
(*) Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato.
(**) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16‐bis, TUIR, dall’1.1.2012 è possibile usufruire in alternativa della detrazione 36% ‐ 50%.
L’importo massimo di € 96.000 deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26.6.2012, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di € 48.000.
Per le spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013 la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di € 96.000 tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza.
ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 36% – 50%
Esempio 1
Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 le seguenti spese: → →
15.12.2011 € 30.000 10.3.2012 € 50.000
Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 (€ 30.000 per il 2011 + € 18.000 per il 2012) e la detrazione spettante è pari al 36%.
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→ → →
Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e 2012 (anche dopo il 25.6.2012) le seguenti spese: 11.11.2011 € 10.000 12.2.2012 € 20.000 10.7.2012 € 60.000
Esempio 2
Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 sia prima che dopo il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:
Periodo sostenimento spese
Spese sostenute
Limite massimo agevolabile
Importo detraibile
Detrazione spettante
2011 € 10.000 € 10.000 fino al 25.6.2012 € 20.000
€ 48.000 € 20.000
36%
dopo il 25.6.2012 € 60.000 € 66.000 (*) € 60.000 50%
(*) € 96.000 – € 30.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)
Un contribuente ha sostenuto nel 2012 dopo il 25.6.2012 e nel 2013 entro il 30.6.2013 le seguenti spese: → →
15.12.2012 € 50.000 10.3.2013 € 50.000
Esempio 3
Poiché le spese sono state sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 96.000 e la detrazione spettante pari al 50%.
ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 55%
Negli esempi che seguono si è ipotizzato il sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica il cui limite massimo agevolabile risulta pari ad € 181.818,18.
Un contribuente ha sostenuto nel 2012 le seguenti spese: → → →
5.5.2012 € 10.000 8.6.2012 € 50.000 10.7.2012 € 20.000
Esempio 4
Poiché le spese sono state sostenute interamente nel 2012 la detrazione spettante è pari al 55%.
Un contribuente ha sostenuto dopo il 30.6.2013 le seguenti spese: → →
12.7.2013 € 10.000 10.10.2013 € 60.000
Esempio 5
Poiché le spese sono state sostenute dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 e la detrazione spettante è pari al 36%.
Un contribuente ha sostenuto sostenute nel 2013 Il contribuente nel 2013 ha sostenuto le seguenti spese: → →
5.5.2013 € 20.000 8.10.2013 € 50.000
Esempio 6
Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:
Periodo sostenimento spese
Spese sostenute
Limite massimo agevolabile
Importo detraibile
Detrazione spettante
fino al 30.6.2013 € 20.000 € 181.818,18 € 20.000 55% (L.n. 296/2006) dopo il 30.6.2013 € 50.000 € 48.000 (*) € 48.000 36% (art. 16‐bis, TUIR)
(*) € 48.0000 ‐ € 0 (spese art. 16‐bis, TUIR sostenute in periodi antecedenti l’1.7.2013).
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L A V O R O E P R E V I D E N Z A
Donne e giovani: incentivi per i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013
Comunicato Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012
Con Comunicato del 5 ottobre 2012 si rende noto che il Ministro Fornero ha firmato un decreto interministeriale che riconosce ai datori di lavoro degli incentivi per i contratti stabilizzati entro il 31 marzo 2013, nonché per quelli stipulati con giovani di età fino a 29 anni ovvero con donne indipendentemente dall’età anagrafica. Più precisamente: •
•
è prevista una somma di € 12.000 in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di co.co.co./co.co.pro o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti in essere ovvero cessati da non più di 6 mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale; gli incentivi per assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, sono pari a € 3.000 per contratti di durata non inferiore a 12 mesi, a € 4.000 se la durata supera i 18 mesi e a € 6.000 se supera i 24 mesi.
La gestione di tali incentivi è affidata all’INPS, che darà al più presto indicazioni sulle modalità di presentazione delle relative domande.
Sanatoria extraUE irregolari: la documentazione utile per provare la
presenza in Italia
Circolare Ministero dell’Interno n. 6121 del 4 ottobre 2012
In merito alla documentazione che il lavoratore extracomunitario deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, il parere dell’Avvocatura Generale, riportato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 6121 del 4 ottobre 2012, precisa che può trattarsi, ad esempio, di: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni delle forze pubbliche (sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.), titolarità di schede telefoniche di operatori italiani, documenti di centri di accoglienza e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi.
Più tempo per il versamento del contributo di solidarietà dello 0,5%
Messaggio INPS n. 16058 del 4 ottobre 2012
Ai sensi del DL n. 201/2011, articolo 24, comma 21, tutte le aziende, di ogni settore, devono verificare e (se dovuto) versare, il nuovo contributo aggiuntivo dello 0,5% dell’imponibile previdenziale mensile a carico del dipendente previsto per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantavano cinque anni di anzianità contributiva nel Fondo Volo o nelle ex Gestioni Elettrici, Telefonici, Trasporti o INPDAI, indipendentemente dall’azienda presso cui ora il dipendente risulta in forza. Con la Circolare n. 99/2012, l’INPS aveva dato tempo fino al 16 ottobre per versare gli importi arretrati: ora, con il Messaggio n. 16058 del 4 ottobre 2012, si comunica che le aziende potranno adempiere entro il prossimo 16 gennaio 2013.
Contratti di prossimità non lesivi delle prerogative legislative delle
Regioni
Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012, ha escluso che la disciplina dell'articolo 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che riconosce ai contratti collettivi aziendali (c.d. contratti di prossimità) la possibilità di derogare alla disciplina legale e contrattuale collettiva in molte materie di diritto del lavoro (ad esempio, contratti a termine, orario di lavoro, part time, appalti, lavoro a progetto, ecc.), sia lesiva delle prerogative legislative delle Regioni.
Spazio Aziende – n. 97 - Ottobre 2012
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L’OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Gli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2011, hanno dato piena attuazione alle previsioni contenute negli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 inerenti l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) e lavoratori.
Gli Accordi in questione definiscono durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto in funzione del livello di rischio connesso all’attività svolta dal datore di lavoro e classificata sulla base dei codici Ateco 2002/07
DISPOSIZIONI NORMATIVE
L’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall’articolo 34 e dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.
In particolare,
• l’articolo 34, comma 2 dispone che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP:
“(…) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...)”;
• l’articolo 37, commi 1, 2 e 3 dispone che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore:
“(…) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (…).
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali (…).
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (…)”.
Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
Tali Accordi, che hanno dato piena attuazione agli obblighi formativi introdotti dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, sono stati siglati in data 21 dicembre 2011. Da ultimo, è stato raggiunto l’Accordo 25 luglio 2012 recante le linee applicative dei precedenti accordi di dicembre 2011.
LIVELLI DI RISCHIO
Come anticipato in precedenza, durata e contenuti minimi della formazione destinata a datori di lavoro RSPP e lavoratori si differenziano in base al livello di rischio connesso all’attività svolta e classificata secondo i codici Ateco 2002 ‐ 2007.
Nella tabella di seguito riportata viene indicata la durata minima della formazione in materia di salute e sicurezza distinta in funzione dei destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.
GRADO DI RISCHIO
DESTINATARI FORMAZIONE
DURATA MINIMA FORMAZIONE
DATORI DI LAVORO RSPP 16 BASSO
LAVORATORI 8 DATORI DI LAVORO RSPP 32
MEDIO LAVORATORI 12
DATORI DI LAVORO RSPP 48 ALTO
LAVORATORI 16
DATORI DI LAVORO RSPP Per i datori di lavoro RSPP, il monte ore di formazione da frequentare, individuato in base al settore Ateco 2002‐2007 di appartenenza e al conseguente livello di rischio associato, è pari almeno a:
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• • •
• 16 ore in presenza di rischio basso; • 32 ore in presenza di rischio medio;
• 48 ore in presenza di rischio alto.
I percorsi formativi in oggetto devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
• modulo giuridico (il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità, ecc.);
• modulo gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ecc.);
• modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro‐correlato; ecc.);
• modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori; l’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione; ecc.).
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso e accertato tramite verifica l’apprendimento, viene rilasciato l’attestato di frequenza.
È, infine, previsto l’aggiornamento con periodicità quinquennale, la cui durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati, è così definita:
per il rischio basso, 6 ore;
per il rischio medio, 10 ore;
per il rischio alto, 14 ore.
Esoneri e periodo transitorio
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in oggetto i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012, corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012.
Non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro
• che dimostrino di aver già svolto, all’11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997;
• in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo 26 gennaio 2006 siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano (esonero ammesso solo in caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro).
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dell’obbligo formativo in esame, in caso di inizio di nuova attività, è previsto che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il percorso formativo per i lavoratori è distinto in due momenti: la formazione generale e la formazione specifica.
La formazione generale è trasversale a tutti i settori di attività, ha una durata minima di 4 ore e deve riguardare argomenti quali:
• concetti di rischio;
• danno;
• prevenzione;
• protezione;
• organizzazione della prevenzione aziendale;
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
• organi di vigilanza, controllo e assistenza.
La formazione generale può essere effettuata anche in modalità e‐learning.
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La formazione specifica, invece, è determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività e la relativa durata è differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso. In particolare, per un rischio
• basso, la durata della formazione specifica è almeno di 4 ore,
• medio, la durata della formazione specifica è almeno di 8 ore,
• alto, la durata della formazione specifica è almeno di 12 ore.
A conclusione del percorso formativo e a fronte dell’esito della prova di valutazione finale, al lavoratore, che abbia frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
È, infine, previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, comprendente:
• approfondimenti giuridico‐normativi,
• aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e
• aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.
Momento di insorgenza dell’obbligo formativo
I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, inoltre, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in esame i lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore dell’Accordo 21 dicembre 2011), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Con riferimento ai lavoratori in forza per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza, l’obbligo formativo, se non ancora assolto, deve essere adempiuto il prima possibile.
SISTEMA SANZIONATORIO
Come per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche in caso di inadempienza in merito alla formazione da parte dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori sono previste sanzioni.
Nello specifico, in caso di inadempienza dell’obbligo di formazione:
• da parte dei datori di lavoro RSPP, sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400;
• nei confronti dei lavoratori sono previsti l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.
SCADENZARIO Mese di OTTOBRE
LLuunneeddìì 1155 oottttoobbrree
BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI
Presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci / familiari nonché ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci nel 2011 e anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 17.9.2012 ha differito al 31.3.2013 (prorogato al 2.4.2013) l’invio della comunicazione in esame.
MMaarrtteeddìì 1166 oottttoobbrree
Iva CORRISPETTIVI GRANDE
DISTRIBUZIONE
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.
Iva DICHIARAZIONI D'INTENTO
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di
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settembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU
DIVIDENDI
Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall’1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
LLuunneeddìì 2222 oottttoobbrree
VERIFICHE PERIODICHE Registratori di cassa
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
GGiioovveeddìì 2255 oottttoobbrree
IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili e trimestrali
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
MOD. 730/2012 INTEGRATIVO
Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2012, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
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Spazio Aziende – n. 97 - Ottobre 2012
COMUNICAZIONE CONTRATTI DI LEASING / LOCAZIONE / NOLEGGIO
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati: • nel 2011, da parte delle società di leasing:
- che non hanno già risposto al questionario ex art. 32, comma 1, n. 4 e 8, DPR n. 600/73 e che intendono farlo tardivamente;
- che non hanno ricevuto il questionario; per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;
• dal 21.11 al 31.12.2011, da parte degli operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.
Termine così differito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25.6.2012.
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IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI E
TRIMESTRALI
Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: • a settembre, da parte dei soggetti mensili; • al terzo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.
RIVALUTAZIONE Terreni e partecipazioni
all’1.1.2010
Versamento della terza rata annuale (con la maggiorazione del 3% a titolo di interessi) dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, all’1.1.2010, ex Legge n. 191/2009 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni).
INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre (codice tributo 6038). IVA
CREDITO TRIMESTRALE
L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.