SPAZIO AZIENDE - SETTEMBRE 2012

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Rubrica di Informazione Fiscale-Lavoro-Previdenza

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Spazio Aziende – n. 96 - Settembre 2012

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SSSPPPAAAZZZIIIOOO AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE – Settembre 2012

ULTIME NOVITÀ

FISCALE: 

Esonero limiti uso contanti turisti extraUE e utilizzo di più

c/c

Sito Internet Agenzia Entrate

È stato aggiornato il software di compilazione della comunicazione che il cedente / prestatore deve inviare preventivamente all’Agenzia delle Entrate per poter beneficiare del maggior limite (€ 15.000) di utilizzo del denaro contante relativamente alle operazioni poste in essere con persone fisiche aventi cittadinanza extraUE al fine di poter comunicare più c/c utilizzati per il versamento del contante incassato.

Ricostruzione volume d’affari e prezzi desunti da riviste di

settore

Sentenza Corte Cassazione 25.7.2012, n. 13092

L’Ufficio può ricostruire il volume d’affari di un commerciante basandosi sui prezzi riportati nelle riviste di settore. Nel caso di specie l’accertamento è stato effettuato nei confronti di una srl operante nel settore delle costruzioni che “non aveva dato nessuna convincente spiegazione circa le modalità di determinazione dei prezzi di vendita degli appartamenti”, che risultavano significativamente differenti rispetto a quelli degli altri operatori della zona e a quelli desumibili dalle riviste di settore.

Omessa emissione di scontrini Sentenza Corte Cassazione 27.7.2012, n. 13504

Le sanzioni previste per la mancata emissione di scontrini fiscali sono applicabili anche qualora il soggetto abbia comunque annotato le relative operazioni sul registro dei corrispettivi.

Fallimento e piccolo imprenditore

Sentenza Corte di Cassazione 30.7.2012, n. 13542

La dimostrazione del possesso dei requisiti in termini di attivo patrimoniale, ricavi e ammontare dell’indebitamento il cui mancato superamento consente la non “fallibilità” dell’impresa grava sull’imprenditore, ossia su colui che dispone dei dati contabili necessari per fornire tale prova, “non potendosi porre a carico del creditore l’onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità”.

Termine invio comunicazione dichiarazioni d’intento

Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2012, n. 82/E

Il termine di invio della comunicazione delle dichiarazioni d’intento fissato entro “il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica” deve essere inteso quale “termine ultimo”. Il fornitore che ha ricevuto la dichiarazione d’intento può inviare la relativa comunicazione anche in assenza di operazioni fatturate in regime di non imponibilità correlate alla predetta dichiarazione.

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LAVORO E PREVIDENZA:   

INAIL: rivalutazione del minimale e massimale dal 1° gennaio 2012 

 Circolare INAIL n. 42  del 5 settembre 2012 

L’INAIL, con la Circolare n. 42 del 5 settembre 2012, rende noto che, in base  al Decreto Ministeriale 22 maggio 2012,  sono  state  rivalutate  le prestazioni  economiche  erogate  dall'Istituto  nel  settore  industria  con decorrenza 1° gennaio 2012. Il minimale ed il massimale di rendita sono pari, rispettivamente, ad euro 15.514,80 ed euro 28.813,20.  

Sanatoria extraUE irregolari:  istituiti i codici tributo 

       

Risoluzione Agenzie Entrate  n. 85 del 31 agosto 2012

L’Agenzia delle Entrate, con  la Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo forfettario di 1.000  euro,  per  ciascun  lavoratore,  dovuto  dai  datori  di  lavoro  che intendono regolarizzare cittadini extracomunitari irregolari.  Il  pagamento  del  contributo  forfettario  deve  essere  effettuato esclusivamente  tramite  il  modello  “F24  Versamenti  con  elementi identificativi”. I codici tributo, operativi dal 7 settembre 2012, sono:  •

“REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari ‐ art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;  “RESU”  denominato  “Datori  di  lavoro  subordinato  – regolarizzazione  extracomunitari  ‐  art.  5,  comma  5,  del  d.lgs.  n. 109/2012”. 

Riduzione contributiva nel settore edile: al via le istanze telematiche 

       

Messaggio INPS n. 14113  del 31 agosto 2012

L’INPS, nel Messaggio n. 14113 del 31 agosto 2012, comunica che dal 31  agosto  scorso  è  possibile  procedere  all’invio  delle  domande telematiche  per  poter  fruire  della  riduzione  contributiva  nel  settore dell’edilizia di cui all’articolo 29, DL n. 244/1995. L’Istituto chiarisce che in  attesa  dell’emanazione  del  relativo  decreto ministeriale  le  aziende edili possono  comunque applicare  lo  sgravio nella misura prevista per l’anno precedente, pari all’11,50 per cento. Alle posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio sarà attribuito d’ufficio il Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.  L’INPS evidenzia che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro  il 15 dicembre, data entro  cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. 

Lavoro intermittente: fino al 15 settembre valida anche la comunicazione alla DTL 

       

Nota Ministero del Lavoro  n. 11779 del 9 agosto 2012 

Comunicato Ministero del Lavoro  del 13 agosto 2012

Nella Nota prot. n. 11779 del 9 agosto 2012, il Ministero del Lavoro ha indicato  le nuove modalità operative per effettuare  la comunicazione preventiva  per  l’impiego  di  lavoratori  intermittenti,  prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. b) della Legge n. 92/2012. A seguito delle perplessità palesate circa  le  tempistiche dell’entrata  in vigore  delle  nuove  modalità  di  comunicazione,  il  Ministero  con  un Comunicato pubblicato sul proprio sito  internet  (www.lavoro.gov.it)  in data  13  agosto  2012,  ha  reso  noto  che  fino  al  15  settembre  2012 (compreso)  l’obbligo  di  comunicazione  per  l’impiego  di  lavoratori intermittenti potrà essere assolto anche mediante  l’invio di una e‐mail o di un fax alla Direzione del Lavoro territorialmente competente. Si evidenzia, infine, che nel Comunicato del 13 agosto il Ministero indica come modalità di comunicazione alle DTL anche  la “posta certificata”, canale questo ad oggi mai nominato né nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, né nella Legge n. 92/2012. 

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FISCALE 

LE NOVITA’ FISCALI E LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA” Con la pubblicazione sulla G.U. 11.8.2012, n. 187 è entrata in vigore, a decorrere dal 12.8.2012, la Legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”.

Nell’iter di conversione, oltre alla conferma delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.

REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI FABBRICATI

Per le locazioni di fabbricati abitativi, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa l’opzione per l’imponibilità IVA: da parte delle imprese costruttrici o che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art.

3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia); per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Non è più prevista l’imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata. Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono optare per l’imponibilità IVA, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili. Alle locazioni degli immobili in esame è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%. Per le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l’esenzione IVA, salva l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore nell’atto. In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (“privati”) nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità da parte del locatore nell’atto.

Per le cessioni di fabbricati abitativi è confermato, in linea generale, il regime di esenzione IVA, salva l’imponibilità ora prevista per le cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001:

entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza); oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità.

Anche per le cessioni di fabbricati strumentali è confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, salva l’imponibilità ora prevista per quelle:

effettuate dall’impresa costruttrice o che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza); per le quali il cedente esercita nell’atto l’opzione per l’imponibilità.

In sede di conversione, l’opzione per l’imponibilità è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008. Per effetto di tale intervento normativo, sono esenti (salvo opzione per l’imponibilità) anche le cessioni, precedentemente imponibili, effettuate nei confronti di acquirenti: soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25%; non soggetti passivi IVA (“privati”).

Alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell’atto l’opzione per l’imponibilità è applicabile il reverse charge

NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermato che per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

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Si rammenta che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta: per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze; in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese; per i “consueti” interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In sede di conversione è stata eliminata la disposizione che prevedeva dall’1.1 al 30.6.2013, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione IRPEF / IRES nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Ora, la detrazione del 55% è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2013 (in precedenza fino al 31.12.2012).

Si evidenzia che le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili: per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero di risparmio energetico da

parte di persone fisiche / lavoratori autonomi il cui pagamento è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale), dal 26.6.2012. A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione;

per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da parte delle imprese, a decorrere dal 26.6.2012, avendo riguardo al principio di competenza, ossia: per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o

costitutivo della proprietà; per i servizi, alla data di ultimazione.

PERIODO SOSTENIMENTO

SPESEDETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL

PATRIMONIO EDILIZIODETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

dall’1.1.2012 al 25.6.2012 36%, con il limite di € 48.000

dal 26.6.2012 al 30.6.2013 50%, con il limite di € 96.000

55% (*)

dall’1.7.2013 36%, con il limite di € 48.000 36%, con il limite di € 48.000 (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

(*) Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È riconosciuto uno specifico contributo ai soggetti che: ⇒ acquistano, dal 2013 al 2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni, ossia veicoli a

trazione elettrica / ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile, idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

⇒ consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del nuovo veicolo.

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE

che producono emissioni di anidride carbonica non superiori aAnno acquisto veicolo 50 g/km 95 g/km 120 g/km

2013

2014

20% prezzo d’acquisto

fino ad un massimo di € 5.000

20% prezzo d’acquisto

fino ad un massimo di € 4.000

20% prezzo d’acquisto

fino ad un massimo di € 2.000

201515%

prezzo d’acquisto fino ad un massimo di € 3.500

15% prezzo d’acquisto

fino ad un massimo di € 3.000

15% prezzo d’acquisto

fino ad un massimo di € 1.800

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⇒ ⇒

Il contributo in esame è: riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore “mediante compensazione con il prezzo di acquisto”; rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano” quale credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

ABROGAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI AMBIENTALE” È confermata l’abrogazione della disciplina relativa alla detassazione degli investimenti c.d. “Tremonti ambientale”. A decorrere da 26.6.2012 sono infatti abrogate una serie di disposizioni / agevolazioni elencate nell’allegato 1 al Decreto che ricomprende, in particolare, al n. 37) l’art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000. In merito va evidenziato che il comma 11 dell’art. 23 in esame prevede comunque che:

“I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini delle concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni di leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge”.

Fondo per la crescita sostenibile

Il c.d. “Fondo per la crescita sostenibile” (nuova denominazione assunta dal c.d. “Fondo speciale rotativo” ex art. 14, Legge n. 46/82) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico ha, in particolare, le seguenti finalità: ⇒

promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività anche tramite il consolidamento dei centri / strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; rafforzamento della struttura produttiva (con particolare riguardo al mezzogiorno), riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree economicamente “depresse”; attrazione di investimenti esteri e promozione delle imprese italiane all’estero.

CREDITO D’IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO È confermato, a decorrere dal 26.6.2012, il riconoscimento a favore delle imprese di un credito d'imposta nella misura del 35% del costo aziendale, con un limite massimo di € 200.000 annui, sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:

un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente; una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, elencate nell’Allegato 2 del Decreto in esame (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);

impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo: - lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti

osservabili senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; - ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto

nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;

- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l’intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali redditi derivanti dall’utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d’imposta.

Il credito d'imposta in esame:

è riconosciuto a qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato;

va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta di maturazione ed in quello relativo ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato;

va utilizzato esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale (€ 250.000); non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Modalità di richiesta del credito d’imposta Per poter fruire del credito d’imposta in esame è necessario presentare un’apposita istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione. Le spese sostenute devono risultare da una certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale (se presente). Per le imprese non soggette a

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revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione deve essere rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l’impresa. Le spese sostenute per la predisposizione di tale certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d’imposta in esame nel limite di € 5.000.

Decadenza del beneficio La possibilità di utilizzare il credito d’imposta decade se: • il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo

d’imposta precedente all’applicazione dell’agevolazione; • i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie

imprese); • l’impresa beneficiaria delocalizza in uno Stato extraUE riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni

successivi al periodo d’imposta in cui ha fruito del contributo; • sono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in

materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE Le società di capitali e le società mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese possono emettere, quali strumenti di finanziamento, cambiali finanziarie, c.d. “mini bond”, facendosi assistere da un c.d. “sponsor” (banca, impresa d’investimento, società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione armonizzata, società d’investimento a capitale variabile (SICAV), avente una succursale costituita in Italia). A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione i suddetti strumenti di finanziamento emessi dalle imprese possono ora avere una scadenza che varia da un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 anni.

NUOVA “IVA PER CASSA” – ART. 32-BIS È stata ampliata la portata applicativa della c.d. “IVA per cassa”, prevedendo l’“esigibilità differita” dell’IVA con riferimento alle cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000 (attualmente il limite è pari a € 200.000) nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

La disposizione in esame non si applica qualora: 1 il cedente / prestatore si avvale di “regimi speciali IVA” (ad esempio, regime del margine); 2 l’acquirente / committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge; 3 l’acquirente / committente è un soggetto privato.

L’IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Va tenuto presente però che per i soggetti in esame “l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”. Rispetto alla disciplina vigente, l’acquirente / committente può detrarre l’IVA a credito al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito. Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (rispetto alla disciplina vigente non sono richiamate le procedure esecutive). Per beneficiare dell’esigibilità differita oltre a dover esercitare un’opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un’apposita annotazione, in mancanza della quale l’imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell’operazione (esigibilità immediata). L’operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all’emanazione di un apposito DM, da emanare entro l’11.10.2012.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della “nuova” disciplina, sono abrogate le disposizioni dell’attuale regime contenute nell’art. 7, DL n. 185/2008.

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DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI Le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o se le stesse risultano da “elementi certi e precisi”. In merito, gli “elementi certi e precisi” sussistono se: ⇒ il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento dello stesso. In merito il

Legislatore precisa che il credito è di modesta entità per: - le imprese “di più rilevante dimensione”, ossia quelle con un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100

milioni di euro, quando lo stesso non supera € 5.000. In merito va evidenziato che sono considerate imprese “di più rilevante dimensione” quelle con un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro;

- le altre imprese quando lo stesso non supera € 2.500; ⇒ il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

SRL “A CAPITALE RIDOTTO” Come noto, in base all’art. 2463-bis C.c., i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una “Società a responsabilità limitata semplificata”. È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”. Va evidenziato che in tal caso: • la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale; • l’atto costitutivo va redatto per atto pubblico; • gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci; • la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il

Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl “ordinaria”. In sede di conversione è stato previsto che il MEF promuove un accordo con l’ABI al fine di fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono una società in commento.

PARTITE IVA “FITTIZIE” La c.d. “Riforma del lavoro” ha introdotto una specifica disposizione al fine di contrastare il fenomeno delle partite IVA c.d. “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato. In sede di conversione, sono state, in particolare, modificate le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 disponendo che le condizioni ivi previste devono perdurare per 2 anni consecutivi. Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente: “Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto

mesi annui per due anni consecutivi. b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al

medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

CREDITO D’IMPOSTA SISMA EMILIA ROMAGNA È stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi colpiti dal sisma del 20.5 e 29.5.2012 che alla data del 20.5.2012 avevano la sede legale / operativa in uno dei Comuni dell’Emilia Romagna interessati dal sisma e che hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio. Il credito d’imposta è pari al costo sostenuto entro il 30.6.2014 per la ricostruzione / ripristino / sostituzione dei beni d’impresa / lavoro autonomo danneggiati o distrutti dal sisma per i quali è stata fatta denuncia al Comune ed è stata ricevuta apposita “verificazione”. In particolare è disposto che il credito d’imposta in commento:

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● va indicato nella “dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito” e nelle dichiarazioni successive al fine di evidenziarne l’utilizzo;

● è utilizzabile esclusivamente in compensazione; ● non rileva ai fini reddituali / IRAP. Al fine di poter usufruire del credito d’imposta i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Con un apposito DM, da emanare entro l’11.10.2012, saranno fissate le modalità operative. La stessa Agenzia individuerà, con riferimento a ciascuna istanza accolta, la quota di credito d’imposta fruibile dal soggetto interessato in ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015 tenuto conto del “limite massimo di spesa” annuale di 10 milioni di euro.

LAVORO E PREVIDENZA 

 LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA E IL DECRETO “SVILUPPO” È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012, la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. La suddetta Legge è entrata in vigore il 12 agosto 2012. Il provvedimento introduce le seguenti disposizioni di interesse per i datori di lavoro: •

• • •

alcune modifiche alla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012), soprattutto concernenti le tipologie contrattuali; un credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati; modifiche alla disciplina del trasferimento d’azienda, con riferimento alle ipotesi di crisi delle imprese; finanziamenti a  tasso agevolato per  l’assunzione a  tempo  indeterminato di giovani  lavoratori nel  settore della c.d. “green economy”. 

Di seguito si analizzano le novità del DL Sviluppo come convertito in Legge n. 134/2012.  LE MODIFICHE ALLA RIFORMA “FORNERO”: Appalto e responsabilità solidale (articolo 13-ter) Con il Decreto Sviluppo il legislatore torna ad occuparsi di responsabilità solidale nell’appalto già oggetto di recenti modifiche ad opera sia della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) che del c.d. “DL Semplificazioni fiscali” (Legge n. 44/2012). L’articolo 13-ter del DL in esame interviene nuovamente sul comma 28, dell’articolo 35 della Legge n. 248/2006, il quale ha introdotto la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, qualora non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. Il DL Sviluppo, riscrivendo il comma 28, dell’articolo 35 della Legge n. 248/2006, conferma la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ma non quella del committente al quale viene affidato unicamente un compito di controllo della correttezza degli adempimenti fiscali da parte dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Pertanto, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione da parte del responsabile dei centri di assistenza fiscale (art. 35, comma 1, del D.Lgs, n. 241/1997) e dei commercialisti e consulenti del lavoro (art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs, n. 322/1998). L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del

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subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Da parte sua, il committente che non risulta più obbligato in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, procede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore subordinatamente all’esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante la correttezza degli adempimenti eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’IVA e, in ogni caso, dai soggetti individuati dagli articoli 73 e 74 del TUIR (soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, Stato ed enti pubblici). Le nuove disposizioni non si applicano alle stazioni appaltanti (committenza pubblica).

Collaboratori call center outbound (articolo 24-bis, comma 7) L’articolo 24-bis, comma 7 del Decreto Sviluppo, modificando l’articolo 61, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003 in tema di collaborazioni a progetto, specifica che per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center “outbound”, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 46-bis, comma 1, lettera a) La Riforma del lavoro ha incrementato il periodo di intervallo minimo da rispettare prima di una successiva riassunzione con contratto a termine (art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001), che risulta fissato in: •

• •

60 giorni dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi; 90 giorni dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato se la durata è superiore ai 6 mesi.

È comunque ammessa la possibilità di ridurre tali limiti temporali, definendone le condizioni, da parte dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, può essere prevista la riduzione dei predetti periodi fino a:

20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi; 30 giorni nel caso di un contratto di durata superiore ai 6 mesi.

Tale riduzione è possibile per l’assunzione a tempo determinato nell’ambito di un processo organizzativo, determinato da precise ragioni, ovvero dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza dell’intervento della contrattazione collettiva, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta previsione, il Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individua le specifiche condizioni per l’operatività delle suddette riduzioni dei periodi. Il DL Sviluppo con una aggiunta all’articolo 1, comma 9, lett. h) della Legge n. 92/2012 amplia la sfera applicativa della suddetta riduzione degli intervalli temporali minimi tra un contratto a tempo determinato ed il successivo. Pertanto, oltre alle ipotesi sopra riportate, la riduzione dei termini trova applicazione

per le attività stagionali, definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 5, comma 4-ter, D.Lgs n. 368/2001); per ulteriori altre ipotesi previste dai contratti collettivi stipulati a ogni livello di dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Apprendistato e somministrazione (articolo 46-bis, comma 1, lettera b)) Il Decreto Sviluppo, in aggiunta a quanto previsto dalla “Riforma Fornero”, apporta un’ulteriore modifica in materia di apprendistato e somministrazione. Più precisamente, viene stabilito che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: • •

oltre a tutte le ipotesi previste dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003, anche in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori con contratto di apprendistato.

Titolari di partita iva (articolo 46-bis, comma 1, lettera c)) Sono apportate rilevanti modifiche ai requisiti, introdotti dalla Legge n. 92/2012, in presenza dei quali si presume che le prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di partita IVA siano una collaborazione coordinata e continuativa. Alla luce delle nuove disposizioni, salvo prova contraria del committente, si presume il carattere coordinato e continuativo della prestazione resa da un titolare di partita IVA tutte le volte che ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (c.d. “indici di subordinazione”):

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la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi (in precedenza, erano 8 mesi nell’arco dell’anno solare), da essa il collaboratore ricavi più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi (in precedenza, si faceva riferimento ai compensi complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare), anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi, il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Lavoro accessorio (articolo 46-bis, comma 1, lettera d)) La Riforma del lavoro ha rivisto la disciplina del lavoro occasionale accessorio, di cui agli artt. 70 - 74 del D.Lgs n. 276/2003 prevedendo che: •

• • •

le prestazioni di lavoro accessorio sono intese come quelle “attività lavorative di natura meramente occasionale”, che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare “con riferimento alla totalità dei committenti”.

Pertanto il lavoro accessorio è sempre attivabile, indipendentemente dai soggetti prestatori o dall’attività svolta, con l’avvertenza che le attività lavorative svolte tramite lavoro accessorio, a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti, sono consentite purché non diano luogo a compensi superiori a 2.000 euro per ciascun singolo committente, annualmente rivalutabili, fermo restando il limite di 5.000 euro complessivi in capo al lavoratore, per anno solare. Ora il DL Sviluppo interviene sull’art. 1, comma 32, lett. a), della Legge n. 92/2012, prevedendo che, per l’anno 2013, possano essere rese prestazioni di lavoro accessorio,

da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Durata mobilità: disposizioni transitorie (articolo 46-bis, comma 1, lettere e) ed f)) L’articolo 2, comma 46 della Riforma del lavoro prevede un periodo “transitorio” in cui permane il diritto all’indennità dei lavoratori collocati in mobilità (di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 223/1991), tuttavia, con una progressiva riformulazione del periodo massimo. Il DL Sviluppo interviene modificando l’articolo 2, comma 46, lett. a) della Legge n. 92/2012 relativamente ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, estendendo il regime transitorio previsto per il 2013 anche all’anno 2014. Pertanto, per quanto attiene ai lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità è così ridefinito: a) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:

• •

Centro Nord: 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni; Sud: 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;

b) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: Centro Nord: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni; Sud: 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;

c) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: Centro Nord: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni; Sud: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni.

Il DL Sviluppo introduce, inoltre, il nuovo comma 46-bis, all’art. 2 della Legge n. 92/2012 secondo il quale, entro il 31 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è chiamato ad effettuare una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in atto, al fine di verificare che la disciplina transitoria in tema di durata della mobilità sia corrispondente a tali prospettive ed eventualmente a proporre nuove iniziative.

Aumento contributi iscritti Gestione Separata (articolo 46-bis, comma 1, lettera g)) Viene prorogata al 2014 la decorrenza dell’aumento dell’aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per quanto riguarda i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, invece, viene

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anticipata al 2016 (anziché al 2018) l’incremento dell’aliquota nella misura del 24%. Pertanto, è previsto l’incremento dell’aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata nelle seguenti misure:

per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da un’aliquota pari al 28% per l’anno 2014 ad un’aliquota del 33% nell’anno 2018; per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da un’aliquota pari al 20% per l’anno 2013 ad un’aliquota del 24% nel 2016.

CIGS e procedure concorsuali (articolo 46-bis, comma 1, lettera h)) La Riforma del Lavoro delinea un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali che comporta, per quanto riguarda l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, da un lato, l’allargamento della platea dei soggetti beneficiari del trattamento di CIGS e dall’altro, con l’abrogazione dell’articolo 3 della Legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2016, la soppressione della possibilità di ricorrere alla CIGS in caso di procedure concorsuali. Il DL Sviluppo, intervenendo sull’articolo 2, comma 70 della Legge n. 92/2012, • •

conferma l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’articolo 3 della Legge n. 223/1991, introduce delle modifiche al comma 1 del medesimo articolo 3 relative al ricorso alla CIGS in caso di procedure concorsuali (ricorso possibile fino al 31 dicembre 2015).

In particolare, è previsto che, fino al 31 dicembre 2015, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il trattamento CIGS è concesso, con decreto del Ministero del Lavoro, “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali”. La versione precedente prevedeva che il trattamento CIGS fosse concesso, con decreto del Ministero del Lavoro, qualora la continuazione dell’attività non fosse stata disposta o fosse cessata.

Accordi e contratti collettivi di gestione di crisi aziendali (articolo 46-bis, comma 1, lettera i)) Relativamente al ricorso a strumenti di sostegno al reddito, il DL Sviluppo introduce il nuovo comma 70-bis, all’articolo 2 della Legge n. 92/2012 prevedendo che i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali, devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità indicate con decreto direttoriale.

Collocamento dei disabili (articolo 46-bis, comma 1, lettera l)) Il DL Sviluppo apporta una modifica a quanto previsto dall’art. 4, comma 27, lett. a) della “Riforma Fornero” sui criteri di computo della quota di riserva. A tale riguardo, la Legge n. 92/2012, modificando sostanzialmente quanto previsto dalla Legge n. 68/1999, aveva incluso nella base di computo i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato (calcolandoli pro-quota). Ora, con il DL in esame, viene parzialmente reintrodotto quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 sui contratti a tempo determinato. Più precisamente, viene stabilito che tra i lavoratori da non computare ai fini del calcolo del numero di soggetti disabili da assumere rientrano i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi (in precedenza, la Legge n. 68/1999 individuava come durata massima 9 mesi).

CREDITO D’IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 24) Chi può beneficiare del credito d’imposta Dal 26 giugno 2012 tutte le imprese possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di: • •

dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’Università italiana o estera (se equipollente); laurea magistrale nelle seguenti discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo: Design, Farmacia e farmacia industriale, Fisica, Informatica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria energetica e nucleare, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria navale, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Architettura e ingegneria edile – architettura, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze chimiche, Biologia, Scienze della natura, Scienze della nutrizione umana, Sicurezza informatica, Scienze e tecnologie agrarie, Biotecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie della navigazione, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Biotecnologie industriali, Scienze statistiche, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Tecniche e metodi per la società dell'informazione.

Con esclusivo riferimento ai soggetti in possesso di una delle predette lauree magistrali, la norma individua

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• •

• • •

un’ulteriore condizione che deve essere soddisfatta per poter beneficiare del credito d’imposta. Il comma 3 dell’articolo 24 in esame stabilisce, infatti, che il credito d'imposta è riconosciuto per il personale impiegato nelle seguenti attività: a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di

fenomeni e di fatti osservabili, svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto

nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Il credito d’imposta: è riservato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato; spetta nel limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa; non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo.

Esempio Si ipotizzi un costo complessivo medio (al lordo dei contributi INPS e dell’IRPEF) di un neo-assunto, sia esso in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale a carattere tecnico-scientifico, pari a 35.000 euro. In tal caso, il contributo ammonta a 12.250 euro (0,35 x 35.000).

Presentazione delle istanze Per beneficiare del contributo in esame le imprese devono presentare un’apposita istanza. Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate da un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che sarà emanato entro la fine di agosto 2012 (ossia entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del DL in esame). Un’apposita piattaforma informatica sarà costituita per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all’agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l’orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Modalità di utilizzo Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Il credito:

non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007 (crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel limite annuale di 250.000 euro);

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi di cui agli art. 61 e 109, comma 5 del TUIR (IRES); è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Decadenza Le imprese decadono dal diritto a fruire del contributo se:

il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all'applicazione del beneficio in esame; i posti di lavoro creati non vengono mantenuti per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese extraUe riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d’imposta in cui ha beneficiato del contributo; vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,

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• •

nonché se sono stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Indebita fruizione Qualora il Ministero accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta a causa del mancato rispetto delle suddette condizioni, procederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Sisma in Emilia In sede di conversione in legge del DL n. 83/2012, è stato inserito il nuovo comma 13-bis all’articolo 24, il quale riserva una parte delle risorse economiche destinate all’attuazione delle predette disposizioni (credito d’imposta) alle assunzioni effettuate dalle imprese emiliane colpite dal sisma nel mese di maggio 2012. Più precisamente, fermo restando che per l’attuazione delle disposizioni relative al credito d’imposta è stata autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro dal 2013, il nuovo comma 13-bis precisa che: “Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.” Dalla lettera della suddetta disposizione emerge, pertanto, che una quota parte delle risorse destinate al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati è “garantita” ai datori di lavoro emiliani che hanno sede o unità locali nei Comuni individuati dall’articolo 1, comma 1 del DL n. 74/2012. Preme evidenziare, inoltre, che:

sebbene il comma 13-bis faccia riferimento alle “assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede…”, debba comunque essere rispettato il requisito previsto dal comma 1 del medesimo articolo

(ossia, il possesso dei titoli accademici). In altre parole, quindi, si ritiene che il Legislatore abbia voluto destinare parte delle risorse economiche alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro emiliani, purché tali assunzioni riguardino profili altamente qualificati. Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 67-septies del provvedimento individua altri Comuni dell’Emilia Romagna, che rientrano tra i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che si vanno ad aggiungere a quelli indicati dal DL n. 74/2012. Più precisamente, il comma 1 dell’articolo 67-septies stabilisce che: “Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l’articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei Comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.”

TRASFERIMENTO D’AZIENDA: SITUAZIONI DI CRISI (ART. 46-BIS, COMMA 2) La Legge di conversione del DL sviluppo (art. 46-bis, comma 2) è intervenuta in tema di trasferimento di azienda (art. 47 della Legge n. 428/1990), con particolare riferimento alle situazioni di crisi delle imprese. Secondo la disciplina civilistica (art. 2112 c.c.), tale istituto consiste in qualsiasi operazione che, per cessione contrattuale o fusione, determini il cambiamento nella titolarità di un’attività economica organizzata (con o senza scopo di lucro) preesistente, che passa dal cedente al cessionario. Tale attività mantiene la propria identità indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dal provvedimento che ha generato il trasferimento stesso (cessione, fusione, scissione, affitto d’azienda, etc.). Le disposizioni normative in materia trovano applicazione anche nell’ipotesi di trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, riconosciuta come tale al momento del passaggio di titolarità. In seguito al trasferimento d’azienda il rapporto lavorativo dei dipendenti continua con il cessionario, con la conservazione di tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione dell’azienda (diritto di anzianità, diritti ed eventuali scatti retributivi, diritti derivanti dalla qualifica e dalle mansioni svolte). Comunque è possibile anche il peggioramento delle condizioni e delle modalità dell’attività lavorativa, in base al CCNL applicabile presso il cessionario. Il trattamento normativo previsto a favore del lavoratore può essere applicato parzialmente nelle ipotesi di trasferimento di aziende in crisi, previo accordo sul mantenimento, anche parziale, dell’occupazione. Nello specifico, l’articolo 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/1990 dispone che: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, 5° comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

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in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.” L’ipotesi di un’applicazione parziale delle previsioni civilistiche, in caso di trasferimento di aziende in crisi, viene ampliata dalla Legge di conversione del DL sviluppo, la quale introduce due nuove lettere (lettera b-bis e lettera b-ter) al comma 4-bis dell’articolo 47 della Legge n. 428/1990. Pertanto, la disciplina riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori (art. 2112 c.c.) si applica alle condizioni stabilite dall’accordo sul mantenimento dell’occupazione, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata:

la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo (lettera b-bis); l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (lettera b-ter).

OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL SETTORE DELLA “GREEN ECONOMY” (ART. 57) L’articolo 57 della DL in esame introduce una norma volta a favorire l’assunzione di giovani, con età non superiore a 35 anni, nel settore della cd. “green economy”. Nel particolare, è prevista la possibilità: •

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per i soggetti privati che operano nei seguenti settori: - protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, - ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e terza generazione”, - ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti

vegetali, - ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel “solare termico”, “solare a concentrazione”,

“solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia, - incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di

social housing, - processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto

alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;

di accedere a finanziamenti a tasso agevolato. Il Ministero dell’Ambiente, con apposito decreto, può individuare ulteriori settori nei quali applicare l’incentivo in esame, ovvero può modificare i settori già individuati. Per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato, i progetti di investimento presentati dalle imprese che operano nei suddetti settori:

devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione.

L’”occupazione aggiuntiva”, come previsto dal secondo comma dell’articolo in esame, è calcolata rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. In merito, si ritiene che il periodo di riferimento dei 12 mesi vada computato a ritroso dalla data di assunzione del lavoratore, per quanto non specificato dalla norma. Inoltre, è previsto che qualora le assunzioni siano superiori a 3 unità, almeno un terzo dei posti debba essere riservato a giovani laureati di età non superiore a 28 anni.

Presentazione istanze ed erogazione finanziamenti Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché di erogazione dei relativi finanziamenti, il comma 5 dell’articolo 57 precisa che le stesse sono disciplinate come previsto dall’articolo 2, lett. s) del Decreto 25 novembre 2008, prevedendo inoltre una semplificazione e informatizzazione delle procedure di accesso al beneficio.

Durata e misura del finanziamento I finanziamenti agevolati, concessi fino a concorrenza della disponibilità del “Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra”, di cui all’articolo 1, comma 1110 della Legge n. 296/2006, hanno durata:

non superiore a 72 mesi, nella generalità dei casi; non superiore a 120 mesi, per soggetti quali: - le società ESCO (Energy Service Company); - gli affidatari di contratti di disponibilità (art. 44, DL n. 1/2012); - le s.r.l. semplificate costituite ex art. 2463 bis codice civile; - imprese di cui all’art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 (reti di imprese), per le quali, inoltre, è prevista la riduzione del 50% del tasso di interesse previsto dal Decreto del MEF del 17 novembre 2009.

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SCADENZARIO Mese di SETTEMBRE

Lunedì 17 settembreLunedì 17 settembre

Iva CORRISPETTIVI GRANDE

DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Iva DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di agosto - soggetti mensili.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI

DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI

DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di

commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS AGRICOLTURA

Versamento della seconda rata 2012 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

IMUVersamento della seconda rata da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare il primo acconto IMU 2012 dovuto per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Martedì 25 settembreMartedì 25 settembre

IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).

Lunedì 1 ottobreLunedì 1 ottobre

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a co.co.co. / lavoratori a progetto, incaricati

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alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

MOD. UNICO 2012Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2012, relativo al 2011, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

MOD. IVA 2012Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2011 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.

MOD. IRAP 2012 Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2012, relativo al 2011.

MOD. 730/2012 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO

Richiesta al sostituto d’imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2012 la seconda o unica rata dell’acconto 2012.

PARAMETRI ADEGUAMENTO

Versamento dell’IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2011 (codice tributo 6493).

ICI DICHIARAZIONE

Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2011, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro l’1.10.2012 il mod. UNICO telematico.

IMU DICHIARAZIONE

Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1.1.2012.

IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI

Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad agosto (soggetti mensili).

IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA

NELL’UE

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2011 da parte degli operatori residenti.

CEDOLARE SECCAComunicazione all’inquilino per i contratti per i quali l’opzione per la cedolare secca è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.