SLIDES PEPE 24 11 2015 -...
Transcript of SLIDES PEPE 24 11 2015 -...
TITOLO INTERVENTO
IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVOAVVIO-INTERRUZIONE-SOSPENSIONE-PREAVVISO DI RIGETTO E ARCHIVIAZIONE
INDENNIZZO E DANNO DA RITARDO
24 Novembre 2015Spazio Oberdan - Milano
Avv. Italia Pepe
TITOLO INTERVENTO
ART.1 L.241/90
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' RETTA DA CRITERI DI
ECONOMICITA' - EFFICACIA – IMPARZIALITA'- PUBBLICITA' E
TRASPARENZAART.97 COST. DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINIST RAZIONE
TITOLO INTERVENTO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad u na istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di con cluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVONO CONCLUDERSI
NEL TERMINE DI 30 GIORNI
DALL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO D’UFFICIO DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA
SE IL PROCEDIMENTO E’ AD INIZIATIVA DI PARTE
TITOLO INTERVENTO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO = MODUS OPERATIVOSTRUMENTO CHE P.A. DEVE UTILIZZARE PER LO SVOLGIMEN TO DELLE
PROPRIE ATTIVITA’
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ IL COORDINATORE DEGLI ATTI E DEI COMPORTAMENTI NECESSARI PER CONCLUDERE IL
PROCEDIMENTO (la mancata indicazione non è condizione di illegit timità dell’azione amministrativa e non può portare all’annullamento d ell’atto trattasi piuttosto di un atto obbligatorio ed imprescindibile che può esporre la P.A. ad obblighi risarcitori se la lacuna ha prodotto danni)
Art.4 per ciascuna tipo di procedimento va determin ata l'unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro ademp imento procedimentale
compresa l’adozione del provvedimento finale
TITOLO INTERVENTO
procedimento=obbligazioneprocedimento=obbligazione
soggetto istante= creditoresoggetto istante= creditore
P.A.= debitoreP.A.= debitore
Obbligo per P.A. di assumere un
provvedimento espresso anche nei casi di manifesta
irricevibilità', inammissibilità', improcedibilità'
infondatezza della domanda
TITOLO INTERVENTO
IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEI
Non ogni ritardo nell'esercizio della pubblica f unzione è soggetto a risarcimento ma solo quello che comporta un danno i ngiusto ovvero una privazione e/o un danno da perdita del bene del la vita ovvero la privazione del provvedimento espresso che è stato r ichiesto ha determinato ulteriore impoverimento delle potenzia lita'/utilita' del privato.
TAR SEZ IV CATANIA SICILIA, 7 NOVEMBRE 2011 N.2636
IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E' SE MPRE UN COSTO DAL MOMENTO IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E' SE MPRE UN COSTO DAL MOMENTO CHE IL FATTORE TEMPO COSTITUISCE UNA VARIABILE ESSE NZIALE NELLA PREDISPOSIZIONE E CHE IL FATTORE TEMPO COSTITUISCE UNA VARIABILE ESSE NZIALE NELLA PREDISPOSIZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI PIANI FINANZIARI RELATIVI A QUAL SIASI INTERVENTO CONDIZIONANDONE NELL'ATTUAZIONE DI PIANI FINANZIARI RELATIVI A QUAL SIASI INTERVENTO CONDIZIONANDONE LA RELATIVA CONVENIENZA ECONOMICALA RELATIVA CONVENIENZA ECONOMICA
TITOLO INTERVENTO
INDENNIZZO DA RITARDO (DECRETO DEL FARE 21/08/2013 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEVE INDICARE SIA IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIIVO SIA I TERMINI DEL PROCEDIMENTO SIA MODALITA' E TERMINI PER OTTENERE
L'INDENNIZZO DA RITARDO)
Dovuto per il mero ritardo nell'adozione del Provvedimento su procedimento ad istanza di parte e per ora limitato a quelli a valenza imprenditoriale con l'ulteriore eccezione del SILENZIO QUALIFICATO E DEI CONCORSI PUBBLICI
Una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Il sistema può essere attivato solo dall'interessato che a pena di decadenza deve azionare il potere sostitutivo - funzionario antiritardo - nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
SPETTA EROGARE L'INDENNIZZO DA RITARDO AL TITOLARE DEL POTERE SPETTA EROGARE L'INDENNIZZO DA RITARDO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO CHE NON EMANI IL PROVVEDIMENTO NEL TERM INE O NEL SOSTITUTIVO CHE NON EMANI IL PROVVEDIMENTO NEL TERM INE O NEL NUOVO TERMINE PARI ALLA META' DI QUELLO ORIGINARIO (STANZIAMENTI NUOVO TERMINE PARI ALLA META' DI QUELLO ORIGINARIO (STANZIAMENTI AD HOC NEL BILANCIO???????)AD HOC NEL BILANCIO???????)
TITOLO INTERVENTO
Indennizzo e Danno da ritardo � Il funzionario antiritardo deve attivarsi non solo per concludere il
procedimento ma anche per corrispondere l'indennizz o e se il soggetto interessato non può averne diritto per decadenza po trà comunque ottenere la conclusione del procedimento e potrà comunque ad ire il giudice amministrativo per richiedere il danno da ritardo.
� PER RISARCIMENTO DEL DANNO E' NECESSARIO UN DANNO C ONCRETO AD UN BENE DELLA VITA (DIVERSO DAL TEMPO) CHE NON V IENE ACQUISITO O ACQUISITO IN RITARDO CON UN IMPOVERIMEN O O PERDITA DI UTILITA' A CUASA DEL COMPORTAMENTO DELLA P.A.
TAR PUGLIA, LECCE SEZ I, 2/11/2011: VIOLAZIONE EX S E NON DIMOSTRA L'IMPUTABILITA' POICHE' POTREBBE ESS ERE DETERMINATA TAR PUGLIA, LECCE SEZ I, 2/11/2011: VIOLAZIONE EX S E NON DIMOSTRA L'IMPUTABILITA' POICHE' POTREBBE ESS ERE DETERMINATA DA CAUSE NON IMPUTABILI ALL'ENTE: OCCORRE ACCERTAR E LA COLPOSITA' (O IL DOLO) NON RISULTANDO SUFFICIE NTE LA DA CAUSE NON IMPUTABILI ALL'ENTE: OCCORRE ACCERTAR E LA COLPOSITA' (O IL DOLO) NON RISULTANDO SUFFICIE NTE LA VIOLAZIONE DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL PROVVEDIME NTO DOVEVA ESSERE ADOTTATO (CFR ANCHE T.A.R. UMBRIA PERUGIA VIOLAZIONE DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL PROVVEDIME NTO DOVEVA ESSERE ADOTTATO (CFR ANCHE T.A.R. UMBRIA PERUGIA N.80/12 E PRIMA CONSIGLIO DI STATO SEZ IV N.2675/11 )N.80/12 E PRIMA CONSIGLIO DI STATO SEZ IV N.2675/11 )
� Comma 1 art.2bis L.241/90: risarcimento per danno d a ritardo avviene al netto dell'eventuale indennizzo già ricevuto
TITOLO INTERVENTO
IL DIRIGENTE DI CIASCUNA UNITA’ ORGANIZZATIVA ASSEG NA A SE’ O AD ALTRO DIPENDENTE LA RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORI A E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO nonché EVENTUALMENTE DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINAL E
IN ASSENZA DI DELEGA LA RESPONSABILITA’ DEL PROCEDI MENTO STA IN CAPO AL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL’UNITA’ ORGANIZZ ATIVA CUI
COMPETE L’ISTRUTTORIA ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE
L’UNITA’ ORGANIZZATIVA E’ LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO/AMMINISTRATIVA CUI VENGONO RICONDOTTI TUTTI I
PROCEDIMENTI AFFERENTI LO STESSO AMBITO O LO STESSO SETTORE
PUBBLICITA’/TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE (SIA PER ORGANIZZAZIONE SIA PER PROCEDIMENTI)
TITOLO INTERVENTO
I SOGGETTI INTERNI DEL PROCEDIMENTO SONO RAPPRESENTATI DA
1.Il vertice di governo con la fase di - indirizzo e controllo- 2.La componente burocratica costituita dai dirigenti/responsabili di servizio e gli uffici nell’ambito dei quali vengono individuati i responsabili dei procedimenti – potere gestionale-
Art.107 T.U. Spettano ai dirigenti (o ai responsabili di servizi cui è attribuita la funzione dirigenziale negli enti privi di dirigenti) tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione
ESTERNA SE NON E’ DIRIGENTE E/O RESPONSABILE DEL SE RVIZIO (NO ISTRUTTORE SENZA POTERI A VALENZA ESTERNA).
NON VI RIENTRANO
•LE SEMPLICI COMUNICAZIONI•LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA CIRCA LA SUSSISTENZA DEL LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’/LEGITTIMAZIONE RILEVANTI PER GIUNGER E AL PROVVEDIMENTO (ART.6 COMMA 1 LETT a) l.241/90)
TITOLO INTERVENTO
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON COINCIDE NECES SARIAMENTE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ED UNA VOLTA NOMINATO DEV E AGIRE IN CONCRETA INDIPENDENZA E LIBERTA’ DI AZIONE FONDAMENTALI PER LA SUA RESPONSABILIZZAZIONE NONCHE’ A GARANZIA DI IMPARZIALITA’ ED INDIPENDENZA DELLO STESSO PROCEDIMENTO
L’incarico di responsabile del procedimento non può essere derogativo dei disposti di legge e non può dunque mutare né mansio ni né sostanziarsi in attribuzioni dirigenziali (art. 107 comma 6 T.U. «i dirigenti sono direttamente responsabili – in via esclusiva- in relazione agli obiettivi dell’ente, della
risulterebbero illegittime
IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO OVVERO L’ATTO COMPLETO DA ADOTTARE COSTITUISCE PREROGATIVA DEL SOLO SOGGETTO CON POTERI GESTIONALI/DIRIGENZIALI CIO’ PERO’ NON RIGUA RDA L’ATTO INTERMEDIO OVVERO ENDOPROCEDIMENTALE
TITOLO INTERVENTO
Qualora il dirigente/responsabile di servizio-come consentito dalla L.241/90 faccia condurre la procedura amministrativa ad altr o soggetto non trasferisce potere ma riorganizza e ridistribuisce i compiti po iché LA RESPONSABILITA’ ESTERNA (E LE CONSEGUENZE DELL’EFFETTO DELLA PROCED URA) RIMANE IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIRIGEN TE
OVVIAMENTE QUESTI AVRA’ ULTERIORI PRECISE RESPONSAB ILITA’ IN ELIGENDO ED IN VIGILANDO (Cass Pen sez VI n.10701)
Come si può esercitare un’intensa funzione in vigil ando se il procedimento è assegnato ad altri proprio per assicurarne il corretto presid io? La precisa indicazione dei termini procedimentali e di modalità operative facilita il controllo così come pure l’identificazione di altri soggetti (responsabili d ell’istruttoria :»pratica trattata da») che affianchino il responsabile del procedimento cosicc hè vi sia una corretta suddivisione dei compiti garantendo anche un minor pericolo di c orruzione: CIASCUN RESPONSABILE DI UNITA’ ORAGNIZZATIVA ADEGUERA’ LA P ROPRIA AZIONE RENDENDO IN TAL MODO Più SEMPLICE ED IMMEDIATO IL M ONITORAGGIO !!
TITOLO INTERVENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOLE INCOMBENZE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SONO DI TIPO ISTRUTTORIO MAI DECISORIO :
SOGGETTO CON FUNZIONE PREPARATORIA
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;e) adotta, ove ne abbia la competenza , il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsab ile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttor ia condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
TITOLO INTERVENTO
COMMISSARIAMENTO PREVENTIVO DEL PROCEDIMENTO
ART.2 comma 9bisFra le figure apicali l’amministrazione individua il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia – FUNZIONARIO ANTIRITARDOFUNZIONARIO ANTIRITARDO
IN CASO DI OMESSA INDIVIDUAZIONE
Il potere sostitutivo si considera attribuito al Di rettore Generale o in mancanza al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione
SOSTITUZIONE HA IMPLICAZIONI SOTTO IL PROFILO DELLA RESPONSABILITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
NONCHE’ PROPOSITIVI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO
TITOLO INTERVENTO
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIM ENTO
a)l'amministrazione competente
b) l'oggetto del procedimento promosso (che senso ha ribadirlo se non si tratta di procedimento avviato d'ufficio?
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO VA SEMPRE COMUNICATO FATTA SALVA LA SUSSISTENZA DI RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA’
LA COMUNICAZIONE DI AVVIO VA FATTA AI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO FINALE PRODUCE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER L EGGE DEVONO INTERVENIRVI NONCHE’ A COLORO CUI POSSA DERIVARNE UN PREGIUDIZIO(SE COMUNICAZIONE PERSONALE TROPPO GRAVOSA AMMINIST RAZIONE PUO’ ADOTTARE DIVERSE
FORME DI PUBBLICITA’)
TITOLO INTERVENTO
LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' OBBLI GATORIA???
CONSIGLIO DI STATO SEZ VI 15/12/11 N.6618
La comunicazione è superflua – con prevalenza dei p rincipi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa – quando l'i nteressato sia comunque venuto a conoscenza di vicende che conducono all'ep ertura di un procedimento. Poiché l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è strumentale a consentire al cittadino la partecipaz ione all'azione amministrativa perciò l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto del provvedimento è vincolato o vvero quando la conoscenza sia comunque intervenuta!!!!
ATTENZIONE IL LEGISLATORE HA OMESSO DI INDICARE FRA I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO QUELLO DI COMUNIC ARE L'AVVIO!!!! MA COMPETE A QUESTO OVVERO AL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO/DIRIGENTE QUALORA NON COINCIDENTI??
TITOLO INTERVENTOIL PRIMO MOMENTO CHE DETERMINA L'AVVIO DEL PROCEDIM ENTO è LA RICEZIONE DELL'ISTANZA AL PROTOCOLLO QUINDI L'INIZI O DEL PROCEDIMENTO è FACILMENTE CONOSCIUTO DALL'INTERESSA TO: IL FATTO CHE L'ISTANZA DEBBA POI ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICI O COMPETENTE E' IRRILEVANTE PERCHE' UN DIFETTO ORGANIZZATIVO NON PUO' GRAVARE SUL CITTADINO ISTANTE
QUINDIPER BUONA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA RITIENE SUSSIS TERE L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO SOLO PER I P ROCEDIMENTI D'UFFICIO POICHE' PER QUELLI AVVIATI SU ISTANZA DI PARTE IL SOGGETTO E' Già A CONOSCENZA DELLA PROCEDURA
INOLTREVISTI GLI OBBLIGHI DEL DLGS 33/13 (ART.35) L'ISTANT E Può DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI UTILI CHE CONSENTANO UN'ORDINARI A PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (INDIVIDUAZIONE PROC EDIMENTI- SINTETICA DESCRIZIONE – ATTI E DOC. RELATIVI ALL'IS TANZA VANNO PUBBLICATI- MODULISTICA – FAC-SIMILI PER AUTOCERTIF ICAZIONE- MODALITA' PER OTTENERE INFORMAZIONI – FUNZIONARIO A NTI RITARDO)
TITOLO INTERVENTO
CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N.4854/2011 I FINI PERSEGUITI ATTRAVERSO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART.7 L.241/90 POSSONO TROVARE REALIZZAZIONE ANCHE CON MEZZI EQUIPOLLENTI DI COMUNICAZIONE
IN OGNI CASO
NEL CASO DI PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI E LESIVI DELL A PROPRIA SFERA L'ISTANTE VIENE INTRODOTTO NEL PROCEDIMENTO C ON IL PREAVVISO DI RIGETTO ED ARCHIVIAZIONE EX ART. 10BIS
Tar Campania Napoli n.1374 del 20/03/12 “ la comunicazione nei confronti dell'istante costituisce un inutile aggravamento de l procedimento, atteso che l'interessato ha certamente conoscenza dell'esisten za dello stesso, di talchè l'avviso di avvio sarebbe una mera duplicazione di formalità ”
TITOLO INTERVENTO
NO ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO NEI PROCEDIMENTI DI DIFFIDA TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 5 dicembre 2014, n. 2 960
TITOLO INTERVENTO
DIVIETO DI AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO(art. 1 comma 2)
� La P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
� I procedimenti vanno sempre salvati I procedimenti vanno sempre salvati : art.35 Dlgs 33/13 “ l'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utili zzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali documenti e deve invitare l'ista nte a integrare la documentazione in un congruo termine ”
� Leale cooperazione tra soggetto interessato e respo nsabile del procedimento : dovere del Leale cooperazione tra soggetto interessato e respo nsabile del procedimento : dovere del responsabile del procedimento di evitare un comport amento abusivo della condizione di responsabile del procedimento di evitare un comport amento abusivo della condizione di inferiorità psicologica del cittadino istante: TAR Sicilia Catania sez III n.3170 del 22/12/11 inferiorità psicologica del cittadino istante: TAR Sicilia Catania sez III n.3170 del 22/12/11 “mancata allegazione ad una domanda di elementi uti li per identificare l'avente diritto non “mancata allegazione ad una domanda di elementi uti li per identificare l'avente diritto non costituisce, salvo previsione di legge, elemento di preclusione che non possa essere costituisce, salvo previsione di legge, elemento di preclusione che non possa essere superata tramite un richiesta di integrazionesuperata tramite un richiesta di integrazione
TITOLO INTERVENTO
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTOSOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
I termini per la conclusione del procedimento si so spendono una sola volta qualora si verifichi la necessità di integrare o re golarizzare la documentazione presentata dal soggetto istante, ovvero di acquisir e informazioni certificazioni su stati e fatti o qualità non attestati in documen ti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altra pubblica amministrazione per un periodo comunque non superio re a trenta giorni e comunque per una sola volta. La sospensione inizia con la richiesta dell'integrazione documentale, ed i termini riprend ono a decorrere per la parte residua al ricevimento degli atti richiesti.
La sospensione del termine ha l'effetto di non annu llare il tempo trascorso prima della comunicazione del relativo provvediment o, e una volta cessata la causa di sospensione o scaduto il termine assegnato , il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere s ommandosi a quello già trascorso prima della sospensione
TITOLO INTERVENTO
INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTOINTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO
I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza, oppure nel caso di rappresentazione di esigenze istruttorie fo rmulate dai soggetti incaricati di esprimere un parere o una valutazione tecnica.
L'interruzione del termine ha l'effetto di cancella re il tempo trascorso prima della comunicazione del relativo provvedimento, ces sata la causa che ha determinato l'interruzione o scaduto il tempo asseg nato, il termine indicato per la conclusione del procedimento inizia a decorr ere ex novo.
TITOLO INTERVENTO
PREAVVISO DI RIGETTO ED ARCHIVIAZIONE ART.10BISPREAVVISO DI RIGETTO ED ARCHIVIAZIONE ART.10BIS
Qualora nei procedimenti ad istanza di parte il responsa bile del procedimento rilevi, in esito all'istruttoria compiuta, motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, li comunica tempesti vamente agli interessati, che entro 10 giorni – TERMINE ORDINATORIO NON A PENA DI DECADENZA- possono presentare osservazioni scritte e documenti.
I termini di conclusione del procedimento sono interrot ti e decorrono nuovamente dalla data di presentazione dei documenti o dalla scadenza del termine di 10 giorni : IL TERMINE RIPRENDE NUOVAMENTE A DECORRERE DAL SUO INIZIO SENZA TENER CONTO DEL PERIODO GIA' TRASCORSO PRIMA DELL'INTERRUZIONE STESSA !!!
T.A.R. LAZIO, ROMA SEZ II N.2214 DEL 05/03/2012 “NO RMA DI GARANZIA PARTECIPATIVA CHE CONSENTE ANCHE AI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE GLI APPORTI COLLABORATIVI DEI PRIVATI ALLO SCOPO DI PORRE QUESTI ULTIMI IN CONDIZ IONE DI CHIARIRE – CON SCOPO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO - TUTTE LE CIRCOSTANZE UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLA VICENDA DA CUI ESITERà L'EVENTUALE PROVVEDIMENTO FI NALE
TITOLO INTERVENTO
SI PUO' REITERARE IL PREAVVISO? I TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIPRENDONO SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA FASE IN ESAME E DETTO DECORSO DETERMINERA' LA CONCLUSIONE DEL POTERE DELLA P.A. E QUINDI L'ADEMPIMENTO/OBBLIGO DI CONCLUDERE LA PROCEDURA CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO: DEL MANCATO ACCOLGIMENTO DELLE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI DELL'ISTANTE SI DARA' PUNTUALE MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO
TITOLO INTERVENTO
NO PREAVVISO DI RIGETTO ED ARCHIVIAZIONE PER LE PROCEDURE AVVIATE D'UFFICIO: AVREBBE IL DUPLICE EFFETTO NEGATIVO DI PORSI COME DUPLICATO DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO ED ABILITARE IL SOGGETTO INETRESSATO A PRODIGARSI CON INTENTI DEFATIGATORI PER IMPEDIRE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
TITOLO INTERVENTO
IL PREAVVISO DI RIGETTO ED ARCHIVIAZONE NON DEVE NECESSARIAMENTE SOSTANZIARSI IN UN
RENDERE FACILMENTE INTELLEGIBILE CHE SI TRATTA DI UN PREAVVISO DI RIGETTO.
TITOLO INTERVENTO
NON OBBLIGATORIETA' ASSOLUTA DEL PREAVVISO
� PROCEDURE CONCORSUALI – PARALISI AZIONE AMMINISTRATIVA
� PROCEDIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
� PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO
� IN CASO DI ATTIVITA' VINCOLTA – SCEVRA DA OGNI DISCREZIONALITA' DA PARTE DELLA P.A. - PROVVEDIMENTO ADOTTATO NON POTEVA ESSERE DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO (CONSIGLIO DI STATO VI SEZIONE N.6758/11): SE ANCHE L'ISTANTE CONTRIBUISSE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO NON SAREBBE DIVERSO O MODIFICATO
TITOLO INTERVENTO
T.A.R. Puglia, Bari n. 1889/11 n.10
La mancata emissione del preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimen to finale , in quanto trova invece applicazione l'art.21octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento
Implementare la comunicazione di avvio del procedimen to!! comunicare anche che il procedimento non è soggetto a lle regole del preavviso!
TITOLO INTERVENTO
PREAVVISO= ATTO DI NATURA ENDOPROCEDIMENTALE NON IMMEDIATAMENTE LESIVO DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI
NON IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE
PERCIO'TERMINE DEI 10 GIORNI NON è DECADENZIALE PER L'ISTANT E : P.A. DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE OSSERVAZIONIDELL'INTERESSATO CHE SEPPUR TARDIVE RISPETTO AL TERMINE DEI 10 GIORNI VENGONO PRODOTTE QUANDO ANCORA IL PROVVEDIMENTO NON E' STATO ADOTTATO (TAR BASILICATA POTENZA SEZ I N.293/09)
TERMINE DEI 10 GIORNI DECADENZIALE PER P.A.: ESONERA LA PA DAL TENERE CONTO DEI DOCUMENTI TARDIVAMENTE PERVENUTI QUANDO SIA GIA' STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO(TAR UMBRIA PERUGIA SEZ I N.293/09
TITOLO INTERVENTO
A CHI COMPETE L'ADOZIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO ED ARCHIVIAZIONE?
SPETTA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE ABBIA LA COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE (O AL DIRIGENTE)– E NON AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON SOLI POTERI ISTRUTTORI
TAR SICILIA PALERMO SEZ II N.517/12
IL PREAVVISO DI DINIEGO NON ESONERA LA P.A. DALL'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON UN ATTO ESPRESSO, ANCHE IN CASO DI OMESSA PRODUZIONE DI CONTRODEDUZIONI DA PARTE DELL'INTERESSATO NEL TERMINE
TITOLO INTERVENTO
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Avv. ITALIA PEPE
Direttore Generale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale