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IN COLLABORAZIONE CON

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Con questo convegno BHR Group vuole trattare un’importante tematica per le imprese di piccole dimensioni che intendono avvicinarsi con il loro business ai mercati internazionali. Il contesto internazionale rappresenta per queste imprese una sfida da affrontare facendo leva sulla mobilitazione e sulla condivisione di risorse e competenze di altri attori, in un ottica di sviluppo internazionale. Nella fattispecie questo convegno intende fornire alle imprese gli strumenti necessari per poter correttamente gestire l’applicazione dell’IVA nelle operazioni extracomunitarie. BHR Group, con l’associazione culturale di Economia BHR Erma e in partnership con la Redazione Fiscale S.r.l. dà continuità, con questo convegno, al progetto di ingegneria culturale iniziato nel 2009 per contribuire a creare una nuova cultura nelle imprese della media pianura Veronese.

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IN COLLABORAZIONE

CON

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CHI È BHR GROUP

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I PRECEDENTI INCONTRI

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I PRECEDENTI INCONTRI

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I PRECEDENTI INCONTRI

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PERCHÉ UN CONVEGNO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

#CRISI#OPPORTUNITÀ

#MERCATO GLOBALE#MENO BARRIERE

#NUOVE RELAZIONI

#VALORE

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L’internazionalizzazione delleimprese e l’IVA

28 marzo 2014Convento S. Maria delle Grazie – Sanguinetto (VR)

Relatore Dott. Andrea Cirrincione

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PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA:Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi)l’iscrizione al VIES è una presunzione sempliceciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.)(sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)

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PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO

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EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013

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EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013

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CESSIONI INTRAUE DAL 2013

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INTRASTAT

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ESPORTAZIONI

IVA

L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia

la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione per fruire della non imponibilità

Normativa doganalePrescinde dal rapporto civilistico sottostante

l’operazione, considerando rilevante la sola materiale uscita dei beni dalla Comunità

ART. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72

Sono operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi

internazionali

•Vengono fatturate senza addebito di Iva• danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti • generano plafond

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DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione (documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i Paesi Extra-Ue

Compilazione del DAU

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DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA

DOGANA DI ESPORTAZIONE

E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve essere presentata; territorialmente è

competente quella in cui l’esportatore è stabilito, ovvero le merci sono imballate o caricate per l’esportazione (art. 161 CdC)

DOGANA DI USCITA

Dogana frontaliera da cui la merce lascia materialmente il territorio della Comunità e che

appone le attestazioni del visto uscire che costituiranno la prova dell’avvenuta cessione

all’esportazione

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DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE

Accompagna la merce dalla

dogana di esportazione alla

dogana di uscita

(al posto dell'esemplare 3 del DAU)

Riporta il MRN

Movement Reference Number

IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE

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Dogana di esportazioneSpedizioniereDAU (1)

DAE (2)

Dogana di uscita

Dat

i DAU

(2)

i-VIS

TO (4

)

Merce + DAE (3)

IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE

Se la merce non risulta uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla data dello svincolo si

attiva la procedura cd. follow-up

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Numero della fattura emessa

Codice a barre e MRN

Dogana di uscita

PROVA ESPORTAZIONE:

consultazione telematica sul sito dogane digitando il MRN da parte dei

verificatori

DAE

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NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

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NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

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ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE

A) Esportazioni triangolari (v. oltre)

B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo certificare che il transito si è chiuso)

C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di esportazione»

D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre)

E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)

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PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE

Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi

carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta

presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non costituisce prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n. 23994/2010

e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006).

«… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del

bene ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346 anche a mezzo di:

a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere; b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”; c) idonei documenti di trasporto internazionale. 

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NOZIONE DI ESPORTAZIONE

Articolo 8

lett. a)

lett. a)

lett. b)

c.d. “esportazioniesportazioni direttedirette”

c.d. “operazioni triangolaritriangolari”

c.d. “esportazioni a cura del cessionariocessionario nonnon

residenteresidente”

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FATTURA ESPORTAZIONE

REQUISITI FATTURA

•Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 633/72”

C.M. 13.2.1997, N. 35/E E C.M.

20.8.1998, N. 108/E

Per le esportazioni dirette non è possibile l’emissione di fattura differita (ammissibile solo per le triangolazioni)

L’esibizione in dogana della fattura da parte dell’esportatore è condizione indispensabile per l’espletamento dell’operazione doganale, anche per gli altri soggetti (spedizioniere e trasportatore)

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ESPORTAZIONI INDIRETTE

ESPORTATORE

E’ il cessionario non residente, che deve:

•esportare la merce entro 90 giorni

•far vistare la fattura del cedente dalla dogana di esportazione e restituirla al cedente stesso

•Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg

L’esportazione non si perfeziona se:

la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura)

il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo.

In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale entro 30gg (successivi ai 90gg).

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OPERAZIONI TRIANGOLARI

Nell’operazione (che riguardano solo beni) intervengono 3 operatori economici: IT1 (residente; cd. “primo cedente”) cede beni ad IT2 (residente; cd. “promotore” o “secondo cedente”) ma li invia a C (extraUE).

(fattura o DDT vidimati con gli estremi del DAU) A (It) Fatt. non imp. art. 8

B (It) Fatt. non imp art. 8. C (extraUE)

(DAU vidimato)

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OPERAZIONI TRIANGOLARI

MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2

IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue.

Cassazione: il trasporto può essere: commissionato da IT2 (Cass. Sez. 1 civ., Sent. 21.5.1998, n. 5065 e RM 51/1995)effettuato anche in proprio da IT2, purché l’operazione sia fin dall’origine e dalle prove documentali riconducibile ad un’unica operazione triangolare (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011; Cass.n.21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).

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IT2 COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE

IT1

DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti:• Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di

quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato• Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT):

previa presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO.

la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato comunque da IT1

DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito dell’iVisto.

la soluzione non garantisce la riservatezza.

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TRIANGOLAZIONI NON NAZIONALI - ESEMPI

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ESPORTAZIONI

ACCONTI: anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la fattura emessa in assenza di incasso!)non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i medesimi beni risultino effettivamente esportati)

NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72

a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento: non necessita ulteriore carico in Dogana riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976)

b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali emissione di regolare fatturafattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia

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APPALTI ALL’ESTERO

LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali

prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei

beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) –

impostazione preferibile – CM 37/2011)

o

esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art.

7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e

RM prot. 416907/1987)

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I mezzi di prova:non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi membri l’individuazione del mezzo di prova)RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta:

•fattura di vendita emessa dal cedente

•Intrastat dove è confluita la cessione

•bonifico bancario dell'acquirente

•CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario.

Imponibilità Iva:può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle cessioni EXW!

CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA USCITA

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IMPORTAZIONI

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

fattura estera e packing list

documento di transito (T1)

CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB

(trasporto aereo)

Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi)

Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR,

Form1, ecc.)

Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale). 

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IMPORTAZIONI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA:

data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in

generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi) 

IMMISSIONE AL CONSUMO:

si è provveduto a versare in Dogana l’IVA 

CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA:

beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato

beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)

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IMPORTAZIONI

REGIMI AGEVOLATI 

PERFEZIONAMENTO ATTIVOPERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo escludono)INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEAREINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA DEFINITIVABENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”)

non vendibile in via autonoma appositamente contrassegnato

di “modico valore” (max. €. 45) ceduto gratuitamente

Campione: escluso ivaCampionatura tecinca: soggetto iva

Campione e campionatura tecnica

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IMPORTAZIONI

DOCUMENTO VALIDITÀ .

1)bolla doganale: ai soli fini IVA

2)fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi

3)fattura spedizioniere doganale entrambi

1) BOLLA DOGANALE

Base imponibile IVA:

1)Valore convenzionale dei beni importati:

2)Spese di inoltro (trasporto)

3)altre spese (solo se pattuite)

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IMPORTAZIONI

2) FATTURA FORNITORE ESTERO

Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale

Cambio applicato: giorno di effettuazione dell’operazionein mancanza, giorno antecedente più vicino.

3) FATTURA SPEDIZIONIEREspese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento spese imponibili.

VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE:

Obbligo di riliquidazione in dogana

non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)

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PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’

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PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’

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PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’

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DEPOSITI IVA

Si intende un LUOGO FISICO:

autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo

le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i

dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa

eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica

DUBBI

Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce?

Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012

VANTAGGI:

alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva

alla estrazione: procedura del reverse charge

Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE»