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L’internazionalizzazione delleimprese e l’IVA
28 marzo 2014Convento S. Maria delle Grazie – Sanguinetto (VR)
Relatore Dott. Andrea Cirrincione
PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO
SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA:Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi)l’iscrizione al VIES è una presunzione sempliceciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.)(sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO
EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013
EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013
CESSIONI INTRAUE DAL 2013
INTRASTAT
ESPORTAZIONI
IVA
L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia
la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione per fruire della non imponibilità
Normativa doganalePrescinde dal rapporto civilistico sottostante
l’operazione, considerando rilevante la sola materiale uscita dei beni dalla Comunità
ART. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72
Sono operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi
internazionali
•Vengono fatturate senza addebito di Iva• danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti • generano plafond
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DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione (documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i Paesi Extra-Ue
Compilazione del DAU
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DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA
DOGANA DI ESPORTAZIONE
E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve essere presentata; territorialmente è
competente quella in cui l’esportatore è stabilito, ovvero le merci sono imballate o caricate per l’esportazione (art. 161 CdC)
DOGANA DI USCITA
Dogana frontaliera da cui la merce lascia materialmente il territorio della Comunità e che
appone le attestazioni del visto uscire che costituiranno la prova dell’avvenuta cessione
all’esportazione
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE
Accompagna la merce dalla
dogana di esportazione alla
dogana di uscita
(al posto dell'esemplare 3 del DAU)
Riporta il MRN
Movement Reference Number
IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE
Dogana di esportazioneSpedizioniereDAU (1)
DAE (2)
Dogana di uscita
Dat
i DAU
(2)
i-VIS
TO (4
)
Merce + DAE (3)
IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE
Se la merce non risulta uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla data dello svincolo si
attiva la procedura cd. follow-up
Numero della fattura emessa
Codice a barre e MRN
Dogana di uscita
PROVA ESPORTAZIONE:
consultazione telematica sul sito dogane digitando il MRN da parte dei
verificatori
DAE
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE
A) Esportazioni triangolari (v. oltre)
B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo certificare che il transito si è chiuso)
C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di esportazione»
D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre)
E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)
PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE
Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi
carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta
presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non costituisce prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n. 23994/2010
e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006).
«… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del
bene ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346 anche a mezzo di:
a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere; b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”; c) idonei documenti di trasporto internazionale.
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NOZIONE DI ESPORTAZIONE
Articolo 8
lett. a)
lett. a)
lett. b)
c.d. “esportazioniesportazioni direttedirette”
c.d. “operazioni triangolaritriangolari”
c.d. “esportazioni a cura del cessionariocessionario nonnon
residenteresidente”
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FATTURA ESPORTAZIONE
REQUISITI FATTURA
•Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 633/72”
C.M. 13.2.1997, N. 35/E E C.M.
20.8.1998, N. 108/E
Per le esportazioni dirette non è possibile l’emissione di fattura differita (ammissibile solo per le triangolazioni)
L’esibizione in dogana della fattura da parte dell’esportatore è condizione indispensabile per l’espletamento dell’operazione doganale, anche per gli altri soggetti (spedizioniere e trasportatore)
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ESPORTAZIONI INDIRETTE
ESPORTATORE
E’ il cessionario non residente, che deve:
•esportare la merce entro 90 giorni
•far vistare la fattura del cedente dalla dogana di esportazione e restituirla al cedente stesso
•Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg
L’esportazione non si perfeziona se:
la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura)
il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo.
In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale entro 30gg (successivi ai 90gg).
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
Nell’operazione (che riguardano solo beni) intervengono 3 operatori economici: IT1 (residente; cd. “primo cedente”) cede beni ad IT2 (residente; cd. “promotore” o “secondo cedente”) ma li invia a C (extraUE).
(fattura o DDT vidimati con gli estremi del DAU) A (It) Fatt. non imp. art. 8
B (It) Fatt. non imp art. 8. C (extraUE)
(DAU vidimato)
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2
IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue.
Cassazione: il trasporto può essere: commissionato da IT2 (Cass. Sez. 1 civ., Sent. 21.5.1998, n. 5065 e RM 51/1995)effettuato anche in proprio da IT2, purché l’operazione sia fin dall’origine e dalle prove documentali riconducibile ad un’unica operazione triangolare (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011; Cass.n.21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).
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IT2 COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE
IT1
DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti:• Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di
quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato• Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT):
previa presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO.
la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato comunque da IT1
DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito dell’iVisto.
la soluzione non garantisce la riservatezza.
TRIANGOLAZIONI NON NAZIONALI - ESEMPI
ESPORTAZIONI
ACCONTI: anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la fattura emessa in assenza di incasso!)non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i medesimi beni risultino effettivamente esportati)
NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72
a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento: non necessita ulteriore carico in Dogana riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976)
b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali emissione di regolare fatturafattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia
APPALTI ALL’ESTERO
LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali
prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei
beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) –
impostazione preferibile – CM 37/2011)
o
esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art.
7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e
RM prot. 416907/1987)
I mezzi di prova:non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi membri l’individuazione del mezzo di prova)RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta:
•fattura di vendita emessa dal cedente
•Intrastat dove è confluita la cessione
•bonifico bancario dell'acquirente
•CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario.
Imponibilità Iva:può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle cessioni EXW!
CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA USCITA
IMPORTAZIONI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
fattura estera e packing list
documento di transito (T1)
CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB
(trasporto aereo)
Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi)
Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR,
Form1, ecc.)
Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale).
IMPORTAZIONI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA:
data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in
generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi)
IMMISSIONE AL CONSUMO:
si è provveduto a versare in Dogana l’IVA
CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA:
beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato
beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)
IMPORTAZIONI
REGIMI AGEVOLATI
PERFEZIONAMENTO ATTIVOPERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo escludono)INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEAREINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA DEFINITIVABENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”)
non vendibile in via autonoma appositamente contrassegnato
di “modico valore” (max. €. 45) ceduto gratuitamente
Campione: escluso ivaCampionatura tecinca: soggetto iva
Campione e campionatura tecnica
IMPORTAZIONI
DOCUMENTO VALIDITÀ .
1)bolla doganale: ai soli fini IVA
2)fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi
3)fattura spedizioniere doganale entrambi
1) BOLLA DOGANALE
Base imponibile IVA:
1)Valore convenzionale dei beni importati:
2)Spese di inoltro (trasporto)
3)altre spese (solo se pattuite)
IMPORTAZIONI
2) FATTURA FORNITORE ESTERO
Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale
Cambio applicato: giorno di effettuazione dell’operazionein mancanza, giorno antecedente più vicino.
3) FATTURA SPEDIZIONIEREspese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento spese imponibili.
VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE:
Obbligo di riliquidazione in dogana
non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)
PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
DEPOSITI IVA
Si intende un LUOGO FISICO:
autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo
le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i
dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa
eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica
DUBBI
Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce?
Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012
VANTAGGI:
alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva
alla estrazione: procedura del reverse charge
Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE»